Art. 1
Istituzione dell'area naturale
protetta.
1. Ai sensi dell'articolo 6
della legge
regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la
gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), è istituito il
Parco naturale regionale "Terra delle gravine".
2. La perimetrazione del Parco naturale
regionale "Terra delle gravine", ricadente sui territori dei comuni di
Castellaneta, Crispiano, Ginosa, Grottaglie, Laterza, Martina Franca, Massafra,
Montemesola, Mottola, Palagianello, Palagiano, S. Marzano di S. Giuseppe, Statte
e Villa Castelli, è riportata nella cartografia in scala 1:50.000 allegata alla
presente legge e della quale costituisce parte integrante e sul BURP, oltre che
affissa agli Albi pretori degli enti interessati e pubblicata sui siti web
istituzionali in formato vettoriale. Tale perimetro in formato digitale ha
valenza normativa (1).
3. Entro e non oltre dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le aziende private agricole e
zootecniche nonché i titolari di diritti reali ricadenti nei territori di cui al
comma 2 possono, per il tramite delle associazioni di categoria più
rappresentative, presentare istanza di esclusione dal parco e di inclusione per
gli stessi soggetti non compresi nella perimetrazione del Parco. La Regione,
d'intesa con il Comune di riferimento, si esprime entro centoventi giorni sulle
istanze prodotte.
4. I confini saranno resi visibili mediante
apposita tabellazione realizzata dall'Ente di gestione con fondi propri e
trasferiti dalla Regione Puglia.
(1) Comma così modificato
dall’art. 1, comma 1, lettera b), L.R.
21 aprile 2011, n. 6, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
Art. 2
Finalità.
1. Le finalità istitutive del Parco naturale
regionale "Terra delle gravine" sono le seguenti:
a) conservare e recuperare le biocenosi, con
particolare riferimento agli habitat e alle specie animali e vegetali
individuate nella direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile
1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e nella
direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della
fauna selvatiche, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli
equilibri idraulici e idrogeologici superficiali e sotterranei;
b) salvaguardare e valorizzare i beni
storico-architettonici, il patrimonio antropologico e le attività produttive
agro-silvo-pastorali e artigianali tradizionali;
c) migliorare la qualità strutturale dei
boschi e aumentarne le superfici;
d) salvaguardare i solchi gravinali e la
qualità delle acque presenti;
e) favorire la connessione ecologica dei
diversi ambienti naturali;
f) promuovere attività di educazione, di
formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili;
g) favorire la mobilità lenta e l'accoglienza
diffusa;
h) promuovere e riqualificare le attività
economiche, in particolare quelle agro-silvo-pastorali, del turismo,
dell'artigianato e dei servizi, compatibili con le finalità del presente
articolo, al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni
residenti;
i) promuovere l'integrazione tra le risorse
naturali, le attività umane, le risorse storico-architettoniche, i valori
antropologici, le espressioni culturali, le identità delle comunità locali.
Art. 3
Zonizzazione
provvisoria.
1. Sino all'approvazione del Piano di cui
all'articolo 7, il Parco naturale regionale "Terra delle gravine", è suddiviso
in:
a) zona 1, di rilevante interesse
naturalistico, paesaggistico e/o storico-culturale, caratterizzata dalla
presenza di solchi erosivi, boschi e vegetazione spontanea;
b) zona 2, di valore naturalistico,
paesaggistico e/o storico-culturale con presenza di un maggior grado di
antropizzazione e di attività agraria.
Corte
Costituzionale
Sentenza n. 325 del 02-12-2011 (ud. del 08-11-2011),
Misure di tutela del Parco
naturale "Terra delle gravine":
- abrogazione del divieto di esercizio
dell'attività venatoria
- dichiarazione di illegittimità
costituzionale
Art. 4
Azioni di valorizzazione del
territorio e norme di tutela.
1. Ai comuni e alle province il cui territorio è
compreso, in tutto o in parte, entro i confini del Parco naturale regionale
"Terra delle gravine" è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti
dell'Unione europea, dello Stato e della Regione richiesti per la realizzazione,
entro i confini del parco, degli interventi previsti nel Piano di cui
all'articolo 7; la priorità in detti finanziamenti è, altresì, attribuita ai
privati, singoli o associati, che intendano realizzare iniziative produttive o
di servizio compatibili con le finalità istitutive del Parco.
2. Sull'intero territorio del Parco naturale
regionale "Terra delle gravine" l'Ente di gestione di cui all'articolo 5
promuove azioni di valorizzazione e, in particolare:
a) il restauro dei centri storici ed edifici
di particolare valore storico e culturale;
b) il recupero dei nuclei abitati rurali;
c) le opere igieniche e idropotabili e di
risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
d) la conservazione e il recupero dei biotopi
naturali e delle specie di fauna e flora selvatica rara e minacciata;
e) le opere di conservazione e di ripristino
ambientale del territorio attraverso pratiche di ingegneria naturalistica;
f) le attività culturali nei campi di
interesse del parco;
g) l'agriturismo, il turismo
storico-culturale, il turismo enogastronomico;
h) la realizzazione di percorsi
escursionistici legati a forme di mobilità lenta e le attività sportive
compatibili;
i) la promozione del risparmio energetico,
l'utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il
metano e altri gas combustibili, nonché l'autoproduzione energetica attraverso
l'uso di energie rinnovabili, in particolare del fotovoltaico.
3. In applicazione delle finalità indicate
dall'articolo 2, sull'intero territorio del Parco naturale regionale "Terra
delle gravine" sono consentite le seguenti attività agro-silvo-pastorali:
a) pratiche di allevamenti fissi e bradi con
l'individuazione, ove possibile, di tecniche di pascolo a minor impatto
ambientale;
b) pratiche colturali arboree, vigneti,
seminativo e altre colture agricole, nonché attività agricole connesse;
c) raccolta regolamentata di funghi e
vegetazione spontanea a fini alimentari;
d) trasformazione delle colture agricole già
presenti in altre.
Sono, inoltre, consentiti gli interventi di
recupero e restauro di manufatti storici dell'architettura rurale ai fini della
tutela del paesaggio.
4. Sull'intero territorio del Parco è consentita
la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei
manufatti edilizi esistenti, ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia), e in particolare:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria,
che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle
finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in
efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) gli interventi di manutenzione
straordinaria necessari per rinnovare e sostituire parti anche strutturali
degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e
tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole
unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
c) gli interventi di restauro e di risanamento
conservativo rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la
funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli
elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne
consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi
comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi
costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli
impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi
estranei all'organismo edilizio.
5. Con l'autorizzazione dell'Ente di gestione
possono essere consentiti gli interventi di trasformazione e/o ampliamento degli
edifici rurali e annessi rustici esistenti nella misura massima del 20 per cento
della loro superficie totale, previa valutazione e approvazione di apposito
piano di miglioramento aziendale redatto a norma del regolamento (CE) n.
1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, concernente il sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di
garanzia (FEAOG), e sue applicazioni e modifiche. Sono altresì consentiti
interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi
all'applicazione delle normative vigenti in materia agro-zootecnica, interventi
di miglioramento delle prestazioni energetiche attive e passive degli edifici,
di recupero e riciclo delle acque, di riduzione della produzione di rifiuti,
nonché, ove non producente volumetria aggiuntiva, la realizzazione di annessi
agricoli. Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici
vigenti, ove più restrittive.
5
bis - Nell’intento di consentire e promuovere la migliore attività
allevatoriale, anche nello spirito delle norme regolanti l’attività del Parco,
fino alla approvazione del Piano territoriale del Parco naturale regionale
“Terra delle Gravine”, e fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici
vigenti, ove più restrittive:
a)
la limitazione al 20 per cento, di cui al comma 5, rispetto alla preesistente
superficie totale, degli interventi di trasformazione e/o ampliamento degli
immobili, trova applicazione nella sola zona 1;
b)
nella zona 2 sono consentiti interventi conformi agli strumenti urbanistici,
anche superiori al 20 per cento. Gli interventi di adeguamento tecnologico e/o
igienico-sanitario o ampliamento comprendono la realizzazione di nuovi
manufatti edilizi (costituenti o meno volume) destinati all’alloggio degli
animali e ai relativi servizi, anche riferibili al personale addetto
all’attività, al fine di ottemperare alle normative vigenti in materia
igienico-sanitaria e del benessere animale, purché gli stessi interventi
proposti siano commisurati a un carico di bestiame compatibile con le
dimensioni dell’azienda, così da escludere l’ipotesi di allevamento intensivo
e volumetricamente contenuti all’interno dei parametri tipici delle zone
agricole. Tali manufatti possono essere realizzati anche se non contigui al
preesistente centro aziendale, ove ubicato in zona 1 e non costituiscono
mutamento della destinazione dei terreni. (2)
5
ter - Ogni modificazione dello stato dei luoghi è subordinata al rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica di cui agli articoli 146 e 159 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio),
ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). (3)
5
quater - La perimetrazione del Parco deve essere rivista utilizzando confini
certi, quali strade e muri a secco, al fine di tabellarla obbligatoriamente e
opportunamente. Il confine va riperimetrato obbligatoriamente, sia per la zona 1
che per la zona 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente comma, sentiti i sindaci dei comuni interessati dal parco.(4)
6. Per l'attuazione di quanto previsto
dai precedenti commi devono essere utilizzate e/o rispettate le tipologie
edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non
devono verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici e ambientali
presenti nell'area.
7. Allo scopo di perseguire le finalità di
salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente naturale, nel Parco naturale
regionale "Terra delle gravine" non è consentito:
a) aprire nuove cave, miniere e discariche.
L'attività delle cave in esercizio è consentita sino alla scadenza delle
autorizzazioni e salvo proroghe da concedere previa valutazione delle
compatibilità paesaggistiche e ambientali, comunque nei limiti dei volumi già
autorizzati. Le cave già esistenti, ma non in esercizio, che, all'atto
dell'entrata in vigore della presente legge, siano in possesso di tutte le
autorizzazioni paesaggistiche e ambientali previste dalle leggi statali e
regionali possono esercitare l'attività previa conclusione dell'iter
autorizzativo. In tutti i casi, devono essere rispettate le disposizioni di
cui alla legge
regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizioni in materia di
attività estrattiva) (5) ;
b) effettuare opere di movimento terra che
alterino consistentemente la morfologia del terreno, a eccezione delle normali
pratiche agronomiche, e dei cambi colturali e fatto salvo quanto previsto dal
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma
dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352);
c) trasformare le superfici coperte da
vegetazione spontanea;
d) [esercitare l'attività venatoria; sono
fatti salvi, su autorizzazione dell'Ente di gestione, gli interventi di
controllo delle specie previsti dall'articolo 11, comma 4, della legge 6
dicembre 1991, n. 394 (Legge-quadro sulle aree protette), ed eventuali
prelievi effettuati a fini scientifici] (6) ;
e) alterare e modificare le condizioni di vita
degli animali selvatici e raccogliere o danneggiare le specie vegetali
spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici preventivamente
autorizzati dall'Ente di gestione, tranne quanto disposto dal comma 3, lettera
c);
f) asportare minerali e materiale d'interesse
geologico, fatti salvi i prelievi a scopi scientifici preventivamente
autorizzati dall'Ente di gestione;
g) introdurre nell'ambiente a vegetazione
spontanea specie faunistiche e floristiche non autoctone;
h) apportare modificazioni agli equilibri
ecologici, idraulici e idrogeotermici o tali da incidere sulle finalità di cui
all'articolo 2;
i) [transitare con
mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e
vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i
mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali] (7) ;
j) costruire nuove strade e ampliare le
esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali;
k) effettuare, fino all'approvazione del Piano
di cui all'articolo 7, interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza
l'autorizzazione dei competenti uffici dell'Assessorato regionale alle risorse
agroalimentari;
l) costruire, fino all'approvazione del Piano
di cui all'articolo 7, nuovi edifici o opere all'esterno dei centri edificati
così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865
(Programmi e coordinamento per l'edilizia residenziale pubblica);
m) mutare, fino all'approvazione del Piano di
cui all'articolo 7, la destinazione dei terreni, fatte salve le normali
operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle
attività agricole, forestali e pastorali;
m-bis) resta fermo il divieto di esercizio
dell’attività venatoria sancito dal comma 6 dell’articolo 22 della legge 6
dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), nonché dalla
lettera b) del comma 1 dell’articolo 8
della legge
regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la
gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia) (8) ;
m-ter) resta fermo il divieto di transitare
con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali,
private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione
per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorale (9) .
8. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi
civici delle collettività locali a eccezione dei diritti esclusivi di caccia o
di altri usi civici di prelievo faunistico, che sono liquidati dal competente
Commissario per gli usi civici, a istanza dell'Ente di gestione.
8-bis. Nelle aree o porzioni di aree comprese
all’interno della zona 2 di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 non
trovano applicazione le norme e i divieti di cui al comma 7 dell’articolo 4,
fatta eccezione per le lettere a), d), m), m-bis) e m-ter) (10) .
(3) Comma inserito dalla l.r.
n. 10/2017, art. 1, c. 1.
(4) Comma già inserito
dall'art.1, della l.r. 10/2017 è stato sostituito dall'art. 1
l.r.
52/2017; in origine il comma era così formulato : Entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei
commi 5 bis e 5 ter, l’Assessorato regionale competente riperimetra il Parco
utilizzando solo confini certi quali strade e muri a secco, al fine di poterne
tabellare il perimetro. La riperimetrazione riguarda solo la zona 2, lasciando
al perimetro del parco tutta la zona 1, unitamente alle gravine, solchi
gravinali, boschi e relative aree di rispetto.
(5) Lettera così modificata
dall’art. 1, comma 1, lettera c), L.R.
21 aprile 2011, n. 6, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
(6) Lettera abrogata
dall'art. 37,
L.R.
31 dicembre 2010, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.Successivamente la Corte costituzionale,
con sentenza 22 novembre-2 dicembre 2011, n. 325 (Gazz. Uff. 7 dicembre 2011, n.
51, 1a serie speciale), ha dichiarato, in via consequenziale, ai
sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illeggittimità costituzionale del
suddetto art. 37, nella parte in cui abroga la presente lettera, con la
conseguente estensione di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale
alla presente lettera.
(7) Lettera abrogata
dall'art. 37,
L.R.
31 dicembre 2010, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
(8) Lettera aggiunta
dall’art. 1, comma 1, lettera d), L.R.
21 aprile 2011, n. 6, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
(9) Lettera aggiunta
dall’art. 1, comma 1, lettera d), L.R.
21 aprile 2011, n. 6, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
(10) Comma aggiunto
dall’art. 1, comma 1, lettera e), L.R.
21 aprile 2011, n. 6, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
1.
Conformemente a quanto stabilito dall’articolo 23, comma 1, della legge 6
dicembre 1991, n. 394
(Legge
quadro sulle aree protette) e dall’articolo 9, comma 1, della legge regionale 24
luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali
protette nella Regione Puglia), la gestione del Parco naturale regionale “Terra
delle Gravine” è affidata a un consorzio, ai sensi dell’articolo 31 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n.
265).
2.
Il consorzio è costituito dagli enti locali interessati.
3.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti
disposizioni, gli enti di cui al comma
2
approvano lo statuto del consorzio sulla base dello schema di statuto approvato
dalla Regione Puglia con deliberazione Giunta regionale 3 agosto 2007, n.
1366.
4.
I beni strumentali e durevoli e qualsiasi altro bene o servizio finalizzato alla
gestione del Parco, nella disponibilità della Provincia di Taranto in qualità di
ente di gestione provvisoria o da quest’ultima acquistati, confluiscono nel
patrimonio del consorzio, entro novanta giorni dalla costituzione dello
stesso.
5.
In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative
vigenti o per persistente inattività, il presidente della Giunta regionale, su
proposta dell’assessore alla pianificazione territoriale, può nominare un
commissario che sostituisce il consorzio.
(11)
(11) Articolo sostituito
dall'art.2,
della l.r.
52/2017; in origine l'articolo era così formulato . 1. Ai sensi
dell'articolo 9 della L.R. n. 19/1997, la gestione del Parco è affidata
all'Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Taranto,
ente strumentale di diritto pubblico, istituito con l'articolo 5
della legge
regionale 23 dicembre 2002, n. 24 (Istituzione delle riserve
orientate del litorale tarantino-orientale).
Art. 6
Strumenti di
attuazione.
1. Per l'attuazione delle finalità del Parco
naturale regionale "Terra delle gravine", l'Ente di gestione si dota dei
seguenti strumenti:
a) Piano territoriale dell'area naturale
protetta, di cui all'articolo 20
della L.R.
n. 19/1997;
b) Piano pluriennale economico sociale dell'area
naturale protetta, di cui all'articolo 21
della L.R.
n. 19/1997;
c) Regolamento dell'area naturale protetta, di
cui all'articolo 22 della L.R.
n. 19/1997.
Art. 7
Piano territoriale dell'area
naturale protetta.
1. Il Piano territoriale del Parco naturale
regionale "Terra delle gravine" deve:
a) precisare, mediante zonizzazione secondo
quanto previsto dall'articolo 12 della L. n. 394/1991, le destinazioni
delle diverse parti dell'area naturale protetta;
b) individuare le opere necessarie alla
conservazione e all'eventuale ripristino ambientale;
c) dettare disposizioni intese alla salvaguardia
dei valori storici e ambientali delle aree edificate e del patrimonio
architettonico rurale;
d) individuare le eventuali attività esistenti
incompatibili con le finalità istitutive dell'area naturale protetta e
stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di recupero;
e) individuare e regolamentare le attività
antropiche esistenti;
f) individuare le eventuali aree e beni da
acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi
necessari al conseguimento delle finalità istitutive;
g) indicare la tipologia e le modalità di
costruzione di opere e manufatti anche volti a valorizzare il Parco sotto il
profilo turistico, prevedendo interventi di qualità che utilizzino materiali
naturali locali e abbiano un basso impatto paesaggistico-ambientale;
h) indicare la tipologia e le modalità di
realizzazione di ampliamenti, trasformazioni, variazioni di destinazione d'uso
per edifici e manufatti esistenti;
i) definire il sistema della mobilità interna
all'area naturale protetta;
j) definire le misure per la riduzione degli
impatti ambientali in relazione allo smaltimento dei rifiuti, alla gestione dei
reflui, alla bonifica e al recupero ambientale;
k) definire le metodologie per la valutazione ex
ante degli interventi di trasformazione;
l) definire il trasferimento su altre aree dei
diritti edificatori previsti da strumenti urbanistici generali vigenti
all'interno della perimetrazione del parco, laddove, a seguito dell'approvazione
del Piano territoriale, i soggetti titolari degli stessi siano posti
nell'impossibilità di esercitarli.
Art. 8
Piano pluriennale economico
sociale.
1. Il Piano pluriennale economico sociale del
Parco naturale regionale "Terra delle gravine" è predisposto dalla Comunità del
Parco, con il fine di individuare indirizzi e obiettivi di tutela dell'ambiente
naturale e le relative forme di sviluppo economico compatibile secondo le
procedure fissate dall'articolo 21
della L.R.
n. 19/1997.
2. Il Piano pluriennale economico sociale
dell'area protetta valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le
attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le
espressioni culturali proprie e caratteristiche delle identità delle comunità
locali e ne prevede la tutela anche mediante indirizzi che autorizzino
l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle
consuetudini locali, fatte salve le norme in materia di attività venatoria.
3. Il Piano pluriennale economico sociale è
predisposto contestualmente alla formazione del Piano di cui all'articolo 7.
1. Il regolamento ha la funzione di disciplinare
l'esercizio delle attività consentite all'interno del Parco naturale regionale
"Terra delle gravine" ed è adottato dall'Ente di gestione contestualmente
all'adozione del Piano territoriale dell'area.
2. Il regolamento deve contenere le disposizioni
di cui all'articolo 11 della L. n. 394/1991 e di cui all'articolo 4 della
presente legge.
Art.
10
Applicazione del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
1. L'Ente di gestione svolge attività volte a:
a) promuovere le vocazioni produttive del
territorio;
b) tutelare le produzioni di qualità e le
tradizioni alimentari locali;
c) salvaguardare la biodiversità, il patrimonio
culturale rurale e il paesaggio agrario e forestale;
d) curare la manutenzione e il mantenimento
dell'assetto idrogeologico.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al
comma 1, l'Ente di gestione ricorre prioritariamente a contratti e convenzioni,
ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma
dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), con le imprese agricole
le cui aziende siano in tutto o in parte ubicate all'interno del territorio del
Parco.
3. L'Ente di gestione, di concerto con le
organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello
regionale, redige, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un piano per la manutenzione territoriale nel quale vengono
individuate le priorità di intervento e le modalità per la stipula dei contratti
e delle convenzioni di cui al comma 2.
Art. 11
Autorizzazioni, nulla-osta e
pareri.
1. Il rilascio di concessioni e autorizzazioni
relative a interventi, impianti e opere ricadenti all'interno del Parco naturale
regionale "Terra delle gravine" è subordinato al preventivo nulla-osta dell'Ente
di gestione. Diversamente, la realizzazione degli interventi di cui all’articolo
4, comma 4, lettere a), b) e c), da effettuarsi su edifici ubicati nei centri
edificati, è subordinata unicamente alla presentazione di una dichiarazione
sottoscritta dal proponente e dal tecnico incaricato, attestante la conformità
degli interventi da realizzare a quanto stabilito dagli articoli 2 e 4. (12)
2. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione
dell'istanza senza che sia intervenuta alcuna osservazione o prescrizione il
nulla-osta s'intende rilasciato con esito favorevole.
3. Il rilascio del nulla-osta è subordinato alla
conformità delle opere da realizzare con il Piano territoriale e con il
regolamento ovvero, in assenza di questi, alla compatibilità con le finalità di
cui all'articolo 2.
(12) Comma modificato
dall'art. 3,
l.r.
52/2017;
1. Per le violazioni di cui alla presente legge
si applicano in quanto compatibili le norme di cui all'articolo 30 della L.
n. 394/1991.
2. Le violazioni al divieto di cui alla lettera
a) del comma 7 dell'articolo 4 comportano la sanzione amministrativa di euro
1.032,91 per ogni metro cubo di materiale rimosso.
3. Per le violazioni al divieto di cui alla
lettera d) del comma 7 dell'articolo 4 si applicano le sanzioni previste dalle
leggi in materia di caccia.
4. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere
e), f), e i) del comma 7 dell'articolo 4 comportano la sanzione amministrativa
da un minimo di euro 25,82 a un massimo di euro 258,22.
5. Le violazioni ai divieti di cui alla lettera
g) del comma 7 dell'articolo 4 comportano la sanzione amministrativa da un
minimo di euro 103,29 a un massimo di euro 1.032,91.
6. Le violazioni al divieto di cui alla lettera
b) del comma 7 dell'articolo 4 comportano la sanzione amministrativa di euro
1.032,91 per ogni 10 metri cubi di materiale movimentato.
7. Le violazioni al divieto di cui alla lettera
h) del comma 7 dell'articolo 4 comportano la sanzione amministrativa da un
minimo di euro 1.032,91 a un massimo di euro 10.329,13.
8. Le violazioni di cui alla lettera j) e alle
limitazioni di cui alle lettere l) e m) del comma 7 dell'articolo 4 comportano
le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.
9. Gli interventi sulle aree boscate effettuati
in difformità da quanto previsto dalla lettera k) del comma 7 dell'articolo 4
comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 566,00 a un massimo
di euro 2.582,28 per ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato
l'intervento.
10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi
1, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste,
l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità delle
disposizioni formulate dall'Ente di gestione.
11. È comunque fatta salva l'applicazione delle
sanzioni penali previste al comma 1 dell'articolo 30 della L. n.
394/1991.
12. Per l'accertamento delle violazioni e
l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le norme e i principi
di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale).
1. Gli indennizzi per gli effettivi danni
economici ai proprietari di immobili nel Parco naturale regionale "Terra delle
gravine" sono erogati direttamente dall'Ente di gestione.
2. La liquidazione dei danni provocati alle
colture, anche pluriennali, avviene dopo aver accertato che i danni stessi
derivino da un vincolo effettivo posto con la presente legge o con il Piano di
cui all'articolo 7 e che lo stesso vincolo abbia impedito, in tutto o in parte,
l'esecuzione di attività economiche in atto connesse alle attività
agro-silvo-pastorali riducendone in modo continuativo il reddito. Danno comunque
diritto all'indennizzo:
a) l'eventuale riduzione del carico di bestiame
al di sotto dei limiti di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di
pascolamento;
b) le eventuali riduzioni di reddito derivanti
da limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.
3. L'Ente di gestione deve procedere alla
liquidazione del danno entro centoventi giorni dalla data della denuncia.
4. Non sono liquidabili i danni teorici
derivanti da previsioni e norme di tipo urbanistico e territoriale, fatta salva
la possibilità da parte della Regione ovvero dell'Ente di gestione di
provvedere, per particolari motivi di tutela ambientale, all'espropriazione
delle aree.
Art. 14
Sorveglianza del
territorio.
1. La sorveglianza sull'osservanza degli
obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidata all'Ente di
gestione, che la esercita attraverso l'utilizzo del proprio personale di
sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale
delle amministrazioni comunali interessate e di altri enti.
2. La sorveglianza è altresì affidata agli
agenti di polizia locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza
territoriale e alle guardie ecologiche volontarie.
3. Ai fini della sorveglianza, l'ente di
gestione può stipulare convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, ai sensi
dell'articolo 27, comma 2, della L. n. 394/1991.
4. L'utilizzo delle guardie venatorie volontarie
di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 44
della legge
regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria), è
subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni con l'Ente di gestione.
1. Le funzioni di controllo amministrativo e
finanziario sulla gestione del Parco naturale regionale "Terra delle gravine"
sono affidate all'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia.
2. Le modalità dell'attività di controllo
possono essere precisate da apposite direttive, da emanarsi con deliberazione di
Giunta regionale, che possono prevedere anche l'obbligo dell'adozione di
determinati sistemi di contabilità, nonché l'adozione di specifiche procedure di
controllo della gestione.
3. In ogni caso, l'Ente di gestione adotta,
annualmente, un documento preventivo decisionale coerente con le linee generali
di intervento definite dall'Assessorato regionale all'ecologia. Tale documento
deve essere approvato dall'Ufficio parchi e riserve naturali e, successivamente,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
4. L'Ente di gestione provvede a inviare
all'Ufficio parchi e riserve naturali, con cadenza semestrale, un rendiconto
delle somme impegnate e pagate, che è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
1. In caso di gravi inadempienze gestionali o
fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il
Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore all'ecologia, provvede, con proprio decreto, allo
scioglimento degli organi responsabili degli enti di gestione e alla nomina
contestuale di un Commissario con pieni poteri, che resta in carica fino alla
ricostituzione degli organi disciolti.
1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della
presente legge sono a carico dell'Ente di gestione e delle Amministrazioni
interessate.
2. In sede di prima applicazione della presente
legge sono stanziati euro 230 mila a carico del Capitolo 0581011 "Spese per la
costituzione delle aree naturali protette nella Regione Puglia" del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2005.
1. Fino alla costituzione degli organi del
consorzio di cui all’articolo 5. , le funzioni attribuite a
quest'ultimo dalla presente legge sono svolte dalla Provincia di Taranto.
Diversamente, la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 4, comma 4,
lettere a), b) e c), da effettuarsi su edifici ubicati nei centri edificati, è
subordinata unicamente alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal
proponente e dal tecnico incaricato, attestante la conformità degli interventi
da realizzare a quanto stabilito dagli articoli 2 e 4.(13)
2. Per l'intera area del Parco è consentita,
fino alla scadenza dei rispettivi bandi e fatta salva la procedura di
valutazione d'incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni, la
completa realizzazione delle misure dei programmi agricoli del Programma di
sviluppo rurale (PSR), degli interventi del Programma operativo regionale (POR)
e Leader Plus, nonché delle azioni previste dai Progetti integrati territoriali
e dal Progetto integrato settoriale (PIS) n. 13 "Itinerario turistico-culturale
Habitat Rupestre"; sono altresì consentiti gli interventi di adeguamento
funzionali della strada statale n. 172.
3. Decorsi otto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la Regione Puglia istituisce un tavolo di
concertazione a cui partecipano le Amministrazioni provinciali e comunali
interessate; tale tavolo verifica l'attuazione di quanto disposto dall'articolo
4 e propone eventuali modifiche dello stesso.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti
dell'art. 53,
comma 1, della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione.
(13) Comma modificato dall'art.
4,
della l.r.
52/2017 ; in origine il comma era cosi formulato : Fino alla costituzione
degli organi dell'Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia
di Taranto, le funzioni attribuite a quest'ultimo dalla presente legge sono
svolte dalla Provincia di Taranto.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Allegato A (14)
(14) L'allegato è stato
sostituito dall’allegato A alla L.R.
21 aprile 2011, n. 6 (come disposto dall’art. 1,
comma 1, lettera a), della medesima legge), a decorrere dal giorno stesso della
sua pubblicazione.