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Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2007
Numero
11
Data
13/05/2007
Abrogato
 
Materia
Cultura
Titolo
REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' IN MATERIA DI SPETTACOLO (Legge Regionale 29 aprile 2004 n. 6 Modalità e procedure di attuazione) Testo Coordinato del Regolamento Regionale 13 aprile 2007, n. 11 con le modifiche e integrazioni apportate dal Regolamento Regionale 18 giugno 2007, n. 16 e dal Regolamento Regionale 26 maggio 2009, n. 8
Note
Pubblicato nel B.U.R.Puglia n. 58 suppl. del 19 aprile 2007
Allegati

 



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

-          Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali.

-          Visto l’art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

-          Visto l’art. 44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

-          Vista la L.R. n.6/2004, che, prevede l’adozione di un regolamento attuativo della legge.

-          Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 399 del 03/04/2007 di adozione del Regolamento attuativo della succitata legge.

 

EMANA

 

Il seguente Regolamento:

 

PARTE PRIMA

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

 

Oggetto del regolamento

Art. 1

Finalità.

1. Il presente regolamento costituisce lo strumento di attuazione normativa della legge regionale 29 aprile 2004, n. 6 "Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali", con riguardo alle attività di spettacolo articolate nei settori del teatro, della musica, della danza, del cinema, dello spettacolo viaggiante e dello spettacolo circense.

2. Il regolamento, in coerenza con le finalità della L.R. n. 6/2004, disciplina in maniera organica l'azione regionale in favore dei soggetti pubblici e privati che operano nell'ambito dello spettacolo; delinea, nell'ambito delle funzioni previste dall'art. 3 della stessa legge, forme di sussidiarietà con gli Enti Locali; definisce le modalità di attuazione e semplificazione dell'azione stessa.

 

Art. 2

Definizioni.

1. Per produzione si intende l'attività di creazione artistica e di allestimento tecnico di uno spettacolo o di un concerto, realizzata con il lavoro di artisti, tecnici ed organizzatori, da rappresentarsi in spazi attrezzati e destinata ad un pubblico.

2. Per distribuzione si intende la programmazione di spettacoli o concerti articolata in stagioni teatrali, musicali o di danza da organizzarsi in spazi attrezzati e in più centri urbani della Regione.

3. Per esercizio si intende la gestione di uno spazio attrezzato per la programmazione di film ovvero per l'ospitalità di spettacoli o concerti articolata in stagioni e rassegne teatrali, musicali o di danza.

4. Per promozione e diffusione si intende la programmazione di spettacoli o concerti musicali, anche direttamente prodotti, articolata in una stagione organica e realizzata in uno spazio attrezzato.

5. Per festival si intende l'attività programmata, nell'ambito di un organico progetto, realizzata in spazi attrezzati, in un arco di tempo limitato (non inferiore a tre giorni), articolata in più spettacoli, concerti o film, direttamente prodotti, coprodotti o ospitati, anche diversi per tipologia . (1)

6. Per rassegna si intende l'ospitalità di spettacoli o concerti in uno spazio attrezzato nell'ambito di un organico progetto che si svolge in un arco di tempo limitato.

7. Per spettacoloviaggiante si intende l'attività svolta mediante attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento, con esclusione degli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento. (2)

8. Per spettacolo circense si intende l'attività svolta sotto un tendone dotato di una o più piste in cui si esibiscono clown, acrobati, giocolieri e destinata ad un pubblico.

9. Per recite, concerti, giornate di programmazione e rappresentazioni si intendono le attività svolte in spazi attrezzati alle quali chiunque può assistere con l'acquisto di un biglietto di ingresso ovvero gratuitamente, documentate dal pagamento dei diritti SIAE.

10. Per giornate lavorative si intende il totale delle giornate per le quali sono stati versati i contributi previdenziali dovuti per tutti i lavoratori impiegati nell'attività.

11. Per giornate recitative si intende il totale delle giornate in cui si programmano recite, indipendentemente dal numero di recite che si svolgono in quella giornata.

12. Per personale stabilmente inserito nell'organico si intende il personale impiegato con continuità e ricorrenza nell'anno. (3)

13. Per residenza si intende l'attività di gestione, programmazione, produzione, promozione e formazione del pubblico realizzata in spazi pubblici (di proprietà o in altra forma nella disponibilità esclusiva di un Ente Locale o di un Ente Pubblico) da soggetti di produzione dello spettacolo dal vivo che abbiano sottoscritto una convenzione pluriennale con l'Ente Locale o con l'Ente Pubblico per la gestione dello stesso spazio. (4)

(1) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, Reg. reg. 22 novembre 2010, n. 17. Il testo originario era così formulato: «5. Per festival si intende l'attività articolata in più spettacoli, concerti o film, direttamente prodotti, coprodotti o ospitati, anche diversi per tipologia, e in diverse manifestazioni correlate, programmata in spazi attrezzati nell'ambito di un organico progetto che si svolge in un arco di tempo limitato non inferiore a tre giorni.».

(2) Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, Reg. reg. 22 novembre 2010, n. 17.

(3) Comma aggiunto dall'art. 2, Reg. 26 maggio 2009, n. 8.

(4) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 3, Reg. reg. 22 novembre 2010, n. 17.

 

PARTE SECONDA

Albo regionale dello spettacolo

Art. 3

Suddivisione dell'albo.

1. L'Albo regionale dei soggetti che operano nell'ambito dello spettacolo pugliese, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. n. 6/2004, è suddiviso in settori al fine di valorizzare le specificità, le competenze e le professionalità presenti nel territorio regionale.

2. I settori in cui è suddiviso l'Albo sono:

a) Teatro

b) Musica

c) Danza

d) Cinema

e) Spettacolo viaggiante

f) Spettacolo circense

g) Musica e Danza popolare (L.R. n. 30/2012). (5)

(5) lettera aggiunta dalla r.r. n. 12/2014, art. 2

 

 

 

Art. 4

Ambito di applicazione.

1. Sono iscritti all'Albo i soggetti che operano nell'ambito dello spettacolo, [con sede legale ed operativa nel territorio regionale,] in possesso dei requisiti generali e dei requisiti specifici di settore previsti dal presente regolamento. (6)

2. Non sono iscritti all'Albo gli Enti Locali territoriali. (7)

2-bis. Il settore "Musica e Danza popolare" di cui alla lettera g) dell'art. 3 è disciplinato esclusivamente dalle disposizioni di cui all'art. 7-bis del presente Regolamento. (8)

(6) Comma modificato dal  r.r. n. 2/2015, art. 1, c. 1

(7) Comma modificato dal  r.r. n. 2/2015, art. 1, c. 2

(8) Comma aggiunto dal r.r. n. 12/2014, art.3 [n.d.r. Si ritiene opportuno segnalare che la modifica prevista dall’art. 3, comma 1, Reg. reg. 27 giugno 2014, n. 12 debba intendersi come aggiunta del comma 2-bis al presente articolo, in quanto il comma 2 risulta già esistente.]

 

Art. 5

Requisiti per l'ammissione all'albo.

1. I requisiti generali sono:

[a) sede legale nella Regione;] (9)

b) attività di spettacolo continuativa e pluriennale sul territorio regionale nel settore e per l'attività per la quale si richiede l'iscrizione; (10)

c) nucleo artistico e struttura tecnico-organizzativa operanti con continuità pluriennale;

d) direzione artistica e/o organizzativa qualificata e di comprovata esperienza;

e) rispetto dei CCNL applicabili e della normativa in materia di rapporti di lavoro;

f) fruizione da più di un anno di finanziamenti per l'attività di spettacolo da parte dello Stato o della Regione o degli Enti Locali territoriali o di altri Enti ed Istituzioni pubbliche;

g) assenza di contenziosi con Enti previdenziali e assistenziali, con l'Autorità fiscale nonché di provvedimenti e azioni esecutive disposti dall'Autorità Giudiziaria.

2. I requisiti specifici di settore sono:

2.1 settore TEATRO

a) attività svolta in maniera continuativa per un periodo di almeno 3 anni;

b) per la produzione: 700 giornate lavorative e 60 giornate recitative l'anno; 300 giornate lavorative e 35 giornate recitative l'anno per il teatro di figura; almeno il 30 per cento delle giornate recitative è effettuato sul territorio regionale;

c) per la distribuzione: 150 giornate recitative l'anno programmate in tutte le province pugliesi effettuate in spazi con capienza non inferiore a 100 posti e in regola con le autorizzazioni di legge e le norme di sicurezza in materia di pubblici spettacoli; almeno il 30 per cento delle giornate recitative costituite da produzioni pugliesi realizzate da soggetti che fruiscono di interventi finanziari regionali;

d) per l'esercizio: 60 giornate di programmazione l'anno; 30 giornate di programmazione l'anno per i teatri comunali; utilizzo di almeno una sala con capienza non inferiore a 100 posti in regola con le autorizzazioni di legge e le norme di sicurezza in materia di pubblici spettacoli;

e) per i festival: 3 edizioni nell'ultimo triennio comprendenti, ciascuna, almeno 8 spettacoli di cui uno in "prima nazionale";

f) per le rassegne: 2 edizioni nell'ultimo triennio comprendenti, ciascuna, almeno 5 spettacoli di particolare interesse culturale ed artistico.

2.2 settore MUSICA

a) attività svolta in maniera continuativa per un periodo di almeno 3 anni;

b) per la produzione lirica: 20 recite l'anno di cui almeno il 50 per cento sul territorio regionale; impiego di non meno 35 professori d'orchestra di nazionalità italiana o comunitaria, salvo i casi di esecuzione di opere da camera e di artisti lirici di nazionalità prevalentemente italiana o comunitaria;

c) per la produzione concertistica: una media di 5 concerti al mese per 4 mesi l'anno, di cui almeno il 50 per cento effettuati sul territorio regionale; impiego di almeno il 30 per cento di personale stabilmente inserito nell'organico orchestrale nel periodo di svolgimento dell'attività;

d) per la produzione corale: una media di 2 concerti al mese per 3 mesi l'anno di cui almeno il 50 per cento effettuati sul territorio regionale; impiego di almeno il 20 per cento di personale stabilmente inserito nell'organico corale nel periodo di svolgimento dell'attività;

e) per la produzione bandistica: un minimo di nove concerti all'anno, di cui almeno il 50 per cento effettuati sul territorio regionale; impiego di non meno 30 strumentisti di nazionalità italiana o comunitaria;

f) per la produzione d'autore e popolare: una media di 2 concerti al mese per 3 mesi l'anno di cui almeno il 50 per cento effettuati sul territorio regionale; impiego di almeno il 30 per cento di personale stabilmente inserito nell'organico artistico e tecnico;

g) per la distribuzione: 50 giornate di attività l'anno programmate in tutte le province pugliesi, effettuate in spazi con capienza non inferiore a 100 posti e in regola con le autorizzazioni di legge e le norme di sicurezza in materia di pubblici spettacoli; almeno il 30 per cento dell'attività costituita da produzioni pugliesi realizzate da soggetti che fruiscono di interventi finanziari regionali;

h) per la promozione e diffusione: 12 spettacoli o concerti l'anno, prevalentemente di ospitalità, effettuati in spazi con capienza non inferiore a 100 posti e in regola con le autorizzazioni di legge e le norme di sicurezza in materia di pubblici spettacoli; [almeno il 30 per cento degli spettacoli o concerti costituiti da produzioni pugliesi realizzate da soggetti che fruiscono di interventi finanziari regionali]; (11)

i) per i festival: 3 edizioni nell'ultimo triennio comprendenti, ciascuna, 5 spettacoli o concerti di cui uno non eseguito in Italia da almeno trent'anni;

j) per le rassegne: 2 edizioni nell'ultimo triennio comprendenti, ciascuna, 3 spettacoli o concerti di particolare interesse culturale ed artistico.

2.3 settore DANZA

a) attività svolta in maniera continuativa per un periodo di almeno 2 anni;

b) per la produzione: 150 giornate lavorative; 15 giornate recitative l'anno di cui almeno il 30 per cento sul territorio regionale;

c) per la distribuzione: 20 giornate recitative l'anno programmate in almeno tre province pugliesi, effettuate in spazi con capienza non inferiore a 100 posti e in regola con le autorizzazioni di legge e le norme di sicurezza in materia di pubblici spettacoli; almeno il 50 per cento delle giornate recitative costituite da produzioni pugliesi realizzate da soggetti che fruiscono di interventi finanziari regionali;

d) per i festival: 2 edizioni nell'ultimo triennio comprendenti, ciascuna, 4 spettacoli di cui almeno una in "prima nazionale";

e) per le rassegne: 1 edizione nell'ultimo triennio comprendente 3 spettacoli di particolare interesse culturale ed artistico.

2.4 settore CINEMA

a) attività svolta in maniera continuativa per un periodo di almeno 3 anni;

b) per l'esercizio: l'utilizzo, in regola con le autorizzazioni di legge e le norme di sicurezza in materia di pubblici spettacoli, di una o più strutture (anche arene) fino ad un massimo di tre schermi, di cui almeno una con capienza non inferiore a 100 posti; 100 giornate di programmazione l'anno per ogni sala e 30 per ogni arena;

c) per i festival: 3 edizioni nell'ultimo triennio comprendenti, ciascuna, 10 titoli di cui almeno uno in "prima nazionale";

d) per le rassegne: 2 edizioni nell'ultimo triennio comprendenti, ciascuna, 6 titoli di particolare interesse culturale ed artistico.

2.5 settore SPETTACOLO VIAGGIANTE

a) attività svolta in maniera continuativa per un periodo di almeno 3 anni;

b) possesso della licenza di cui all'art. 69 del TULPS;

c) possesso di un'attrazione che realizzi 100 giornate d'attività l'anno sul territorio regionale; (12)

d) partecipazione a manifestazioni collegate alle festività cittadine e che valorizzino le tradizioni storiche e popolari regionali, (13)

2.6 settore SPETTACOLO CIRCENSE

a) attività svolta in maniera continuativa per un periodo di almeno 2 anni;

b) possesso della licenza di cui all'art. 69 del TULPS;

c) possesso di una struttura/tendone con una o più piste;

d) 400 giornate lavorative; 50 rappresentazioni l'anno di cui almeno il 30 per cento sul territorio regionale.

3. I requisiti generali e i requisiti specifici di ciascuna funzione e per ciascun ambito /settore devono essere posseduti tutti  contemporaneamente alla data di presentazione della istanza di iscrizione o di conferma dell’iscrizione e permanere almeno fino alla conclusione dell’ attività finanziata. (14)

(9) Lettera soppressa dal  r.r. n. 2/2015, art. 3, c. 1    

(10) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, Reg. 26 maggio 2009, n. 8.

(11) Le parole racchiuse fra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 1, primo alinea, Reg. 18 giugno 2007, n. 16.

(12) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 2, Reg. 26 maggio 2009, n. 8.

(13) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 3, Reg. 26 maggio 2009, n. 8.

(14) Comma aggiunto dal  r.r. n. 2/2015, art. 3, c. 2

Art. 6

Procedure per richiedere l'iscrizione.

1. I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, presentano apposita istanza per l'iscrizione all'Albo con riguardo esclusivamente ad uno dei settori in cui è suddiviso l'Albo, indicando solo l'attività (produzione, distribuzione, etc.) che ha carattere prevalente tra quelle svolte nel settore di competenza.

2. L'Iscrizione all'Albo è effettuata con atto del Dirigente del Servizio regionale competente. (15)

3. Il termine per la conclusione del procedimento di iscrizione all'Albo è di 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle istanze fissato nel successivo comma 4; l'istanza è considerata accolta se decorso tale termine non è intervenuta alcuna comunicazione scritta da parte dell'Ufficio competente. (16)

4. L'istanza di iscrizione è presentata, utilizzando la modulistica allegata, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, in conformità alle modalità stabilite nella PARTE V.

5. L'istanza, redatta utilizzando l'allegato A1, è corredata dalla seguente documentazione:

a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché degli atti relativi ad eventuali modifiche sopravvenute;

b) fotocopia del certificato di attribuzione della Partita IVA e del Codice Fiscale;

c) certificato di iscrizione alla CCIA, ove l'organismo richiedente sia un'impresa;

d) relazione dettagliata sull'attività svolta nell'ultimo triennio (biennio per la danza), con l'indicazione delle risorse umane (artistiche, tecniche ed organizzative), delle risorse strumentali (spazi ed attrezzature), delle risorse finanziarie (ricavi dell'attività e finanziamenti pubblici e privati), costi di produzione e di programmazione, costi di gestione, costi del personale, spese di promozione;

e) curriculum vitae del direttore artistico o del direttore organizzativo;

f) copia dell'ultimo bilancio regolarmente approvato dai competenti organi statutari e, ove previsto, depositato presso la CCIA, ovvero dell'ultimo rendiconto economico-finanziario adottato nelle forme previste dalle norme statutarie, nel caso in cui non fosse prescritto l'obbligo di redigere il bilancio;

g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai finanziamenti pubblici ricevuti per l'attività svolta nell'ultimo triennio (biennio per la danza), redatta utilizzando l'allegato A2;

h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti generali e specifici di settore, di cui all'art. 5, redatta utilizzando l'allegato A3;

i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta utilizzando l'allegato A4, attestante il rispetto dei CCNL applicabili e della normativa in materia di rapporti di lavoro, nonché la mancanza di contenziosi con Enti previdenziali, assistenziali e con l'Autorità fiscale e di provvedimenti o azioni esecutive disposti dall'Autorità Giudiziaria;

j) copia autentica del certificato di agibilità dei locali e di prevenzione incendi rilasciati a norma delle vigenti disposizioni in materia di pubblici spettacoli;

k) copia autentica della licenza per l'esercizio dell'attività;

l) relazione di un professionista abilitato, corredata da adeguata documentazione fotografica e tecnica, da cui risulti la denominazione dell'attrazione e le caratteristiche tecniche, funzionali e dimensionali;

m) copia del parere espresso dalla Commissione di vigilanza relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene.

6. La documentazione di cui al comma 5, lettera j), è richiesta per le attività di esercizio teatrale e cinematografico; la documentazione di cui al comma 5, lettera k), è richiesta per lo spettacolo viaggiante e per lo spettacolo circense; la documentazione di cui al comma 5, lettere l) e m), è richiesta per lo spettacolo viaggiante. (17)

7. I soggetti beneficiari di sovvenzioni da parte dallo Stato attraverso il FUS possono sostituire i documenti di cui alle lettere d), e), f), con copia autentica della comunicazione ministeriale di concessione della sovvenzione relativa all'anno precedente.

(15) Comma così modificato per effetto dell'art. 11, Reg. 26 maggio 2009, n. 8.

(16) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, Reg. 26 maggio 2009, n. 8. Il testo originario era così formulato: «3. Il termine per la conclusione del procedimento di iscrizione all'Albo è di 60 giorni; decorso tale termine senza che sia stato adottato il provvedimento di diniego l'istanza è considerata accolta.».

(17) Comma così sostituito dall'art. 1, secondo alinea, Reg. 18 giugno 2007, n. 16, poi così modificato dall'art. 4, comma 2, Reg. 26 maggio 2009, n. 8. Il testo originario era così formulato: «6. La documentazione di cui al comma 3, lettera j), è richiesta per le attività di esercizio teatrale e cinematografico; la documentazione di cui al comma 3, lettera k), è richiesta per l'esercizio teatrale e cinematografico, per lo spettacolo viaggiante e per lo spettacolo circense; la documentazione di cui al comma 3, lettere l) e m), è richiesta per lo spettacolo viaggiante.».

 

Art. 7

Aggiornamento dell'albo.

1. Il soggetto iscritto all'Albo presenta entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno un'autocertificazione (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) redatta utilizzando l'allegato A3, attestante la permanenza alla data del 31 dicembre dell'anno precedente dei requisiti generali e specifici di settore.

2. L'autocertificazione è presentata in conformità alle modalità stabilite nella PARTE V.

3. L' Albo regionale è aggiornato entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno con riguardo:

a) all'iscrizione di nuovi soggetti che hanno presentato istanza entro e non oltre il 30 aprile dell'anno in corso;

b) alla cancellazione:

1) dei soggetti che non sono più in possesso dei requisiti generali e specifici di settore previsti dall'art. 5;

2) dei soggetti che non hanno presentato nei termini e secondo le modalità prescritte l'autocertificazione prevista dal comma 1;

3) dei soggetti che non hanno presentato il rendiconto consuntivo dell'attività finanziata entro i termini e secondo le modalità stabilite.

4. In caso di modifiche, fusioni e trasformazioni societarie che coinvolgono soggetti già iscritti all'Albo, è considerata, ai fini della valutazione del requisito di cui all'art. 5, commi 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6, lettera a), l'attività svolta in maniera continuativa dal soggetto più anziano.

5. I soggetti iscritti all'Albo forniscono all'Osservatorio regionale dello Spettacolo dati e informazioni, anche in forma aggregata, sulle attività svolte, sull'affluenza del pubblico e sui luoghi di spettacolo, nei termini e secondo le modalità stabilite dalle modalità di funzionamento dell'Osservatorio; detti dati sono forniti, a richiesta, anche al Servizio regionale competente. (18)

(18) Comma così modificato per effetto dell'art. 11, Reg. 26 maggio 2009, n. 8.

 

Art. 7-bis

Iscrizione all'Albo nel settore Musica e danza popolare (19)

 

1. Ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 30/2012 è istituito nell'Albo regionale il settore Musica e Danza popolare a cui possono iscriversi i soggetti costituiti in qualsiasi forma giuridica e senza scopo di lucro, che svolgono attività di produzione o di programmazione di musica popolare e di danza popolare.

2. Non possono essere iscritti all'Albo nel settore Musica e Danza popolare gli Enti Locali e le loro aggregazioni, le Pubbliche Amministrazioni e i soggetti dell'editoria specializzata di cui all'art. 5 e 6 della L.R. n. 30/2012.

3. I requisiti, che devono essere posseduti tutti contemporaneamente alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione all'Albo, sono i seguenti:

[A. Sede legale e operativa nel territorio regionale.] (20)

B. Atto costitutivo/Statuto che prevede tra le finalità e gli scopi l'attività di produzione o di programmazione di musica popolare o di danza popolare.

C. Rispetto della legislazione vigente in materia di costituzione dei rapporti di lavoro, nonché dell'obbligo ai sensi della L.R. n. 28/2006 e s.m., ad applicare e a far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti o, nel caso di società cooperative, dei soci lavoratori, qualunque sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, i contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro del settore di appartenenza.

D. Assenza di contenziosi in corso con gli Enti previdenziali e assistenziali e con l'Autorità fiscale, nonché di provvedi menti e/o azioni esecutive pendenti dinanzi all'Autorità giudiziaria e di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche.

E. Aver realizzato attività di produzione o di programmazione di musica popolare o di danza popolare in maniera continuativa nei 24 mesi precedenti l'istanza.

4. Sono considerate utili, ai fini della certificatone dell'attività di cui al precedente comma, lett. E, esclusivamente le giornate di attività (di produzione o di programmazione) documentate attraverso:

- distinta d'incasso (Mod. CI), per gli spettacoli con ingresso a pagamento;

- permesso di rappresentazione Siae, per gli spettacoli ad ingresso gratuito con repertorio tutelato;

- comunicazione vistata Siae, per gli spettacoli ad ingresso gratuito con repertorio non tutelato;

- attestazione della competente Autorità diplomatica, per gli spettacoli all'estero.

5. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 3, devono presentare, a pena di inammissibilità, istanza di iscrizione all'Albo nel settore Musica e Danza popolare, che deve essere:

a. compilata utilizzando esclusivamente la modulistica allegata (All. A5);

b. presentata, in conformità alle modalità stabilite dal successivo art. 24 del presente Regolamento, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno;

c. accompagnata dalla seguente documentazione, attestante il possesso dei requisiti previsti dal precedente comma 3:

1. Atto costitutivo/Statuto e successive modifiche, in copia conforme all'originale sottoscritta dal legale rappresentante;

2. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (All. A6) attestante:

- il rispetto della legislazione in materia di costituzione dei rapporti di lavoro e dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro applicabili;

- l'assenza di contenziosi in corso con gli Enti previdenziali e assistenziali e con l'Autorità fiscale, nonché di provvedimenti e/o azioni esecutive pendenti dinanzi all'Autorità giudiziaria e di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche

3. Relazione artistico-organizzativa della attività di produzione o di programmazione di musica popolare o di danza popolare realizzata nei 24 mesi precedenti l'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante

4. Documentazione attestante l'attività realizzata nei 24 mesi precedenti l'istanza, conformemente a quanto previsto dal precedente comma 4 (All. A7)

6. Il Programma triennale, previsto dall'art. 2 della L.R. n. 30/2012, può integrare o modificare la documentazione prevista dal precedente comma 5.

7. Il soggetto iscritto all'Albo nel settore Musica e Danza popolare deve attestare la permanenza dei requisiti di cui al precedente comma 3, presentando, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno:

a. l'istanza di conferma dell'iscrizione all'Albo (All. A5 bis);

b. documentazione attestante l'attività realizzata nell'anno precedente (All. A7-bis);

c. dichiarazione sostitutiva di atto notorio (All. A8) riguardante il riepilogo dei dati statistici relativi all'attività realizzata (numero delle giornate di produzione o di programmazione), ai dati relativi al pubblico e alle figure professionali impiegate.

8. L'Ufficio regionale competente opera le verifiche e i controlli ai fini dell'iscrizione all'Albo nel settore Musica e Danza popolare, dichiarando la ammissibilità o la inammissibilità dell'istanza di iscrizione con conseguente conferma di iscrizione o di cancellazione del soggetto all'Albo, secondo quanto disposto dai successivi articoli 25, 26 e 27 del presente Regolamento.

9. Con la pubblicazione dell'Albo, il Dirigente regionale competente provvede alla iscrizione o alla cancellazione dei soggetti interessati nel settore Musica e Danza popolare dell'Albo.

10. I soggetti iscritti all'Albo nel settore Musica e Danza popolare, su richiesta dell'Ufficio regionale competente, hanno l'obbligo di fornire all'Osservatorio Regionale dello Spettacolo tutti i dati e le informazioni, anche in forma aggregata, relativi all'attività svolta.

11. La concessione di contributi in favore dei soggetti iscritti all'Albo nel settore Musica e danza popolare è disciplinata dalla LR. n. 30/2012.

12. Per il trattamento dei dati e la tracciabilità dei flussi finanziari si rinvia alla disciplina prevista dal successivo art. 29 del presente Regolamento.

(19) Articolo aggiunto dal  r.r. n. 12/2014, art. 4 

(20) Lettera soppressa dal r.r. n. 2/2015, art. 4, c. 1  

 

Art. 8

Riconoscimento di "interesse regionale".

1. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, riconosce il ruolo di "interesse regionale" ai soggetti di cui all'art. 11 della L.R. n. 6/2004, modificato all'art. 3, comma 2, della L.R. n. 12/2005.2. Gli Enti, le Fondazioni, i Consorzi e gli altri soggetti operanti nell'ambito dello spettacolo cui la Regione partecipa in qualità di "socio" sono di diritto riconosciuti di "interesse regionale".

3. I soggetti riconosciuti di "interesse regionale" sono ammessi di diritto all'Albo regionale dello Spettacolo senza alcuna procedura per l'iscrizione.

4. Il riconoscimento decade a seguito di recesso da parte della Regione dalla qualità di "socio" ovvero è revocato per il non permanere dei requisiti richiesti per accedere alle convenzioni ex art. 9 della L.R. n. 6/2004.

5. Nei casi previsti dal comma 4 il soggetto interessato è cancellato dall'Albo; a seguito della cancellazione, il soggetto può richiedere l'iscrizione all'Albo nel rispetto dei requisiti generali e specifici e secondo la procedura ordinaria previsti dal presente regolamento agli articoli 5 e 6.

 

Art. 8-bis

Residenze. (21)

1. Sono riconosciuti come residenze i progetti di attività pluriennali, proposti da soggetti di produzione dello spettacolo dal vivo, che consistono nella gestione e nella programmazione di uno spazio pubblico (di proprietà o comunque nella disponibilità esclusiva di un Ente Locale o di un Ente Pubblico) attraverso una convenzione pluriennale tra lo stesso soggetto e l'Ente Locale o l'Ente Pubblico. Il progetto di residenza include, altresì, un'attività di produzione del soggetto proponente e un'attività di promozione e formazione del pubblico. Il riconoscimento ha la stessa durata della convenzione pluriennale tra il soggetto proponente e l'Ente Locale o l'Ente Pubblico.

2. Le residenze non sono iscritte all'Albo Regionale dello Spettacolo.

3. Il soggetto che propone il progetto di residenza deve possedere i seguenti requisiti:

[- avere la sede legale ed operativa in Puglia;] (22)

- essere dotato di uno statuto che preveda tra le proprie finalità l'attività di produzione (teatrale, di danza o musicale);

- aver svolto attività di produzione (anche in coproduzione) in maniera continuativa da almeno un triennio (escluso l'anno cui si riferisce il progetto proposto) con una media annuale di almeno 1 produzione rappresentata nel territorio regionale, documentabile attraverso materiale pubblicitario e copia di almeno 5 distinte d'incasso (borderò) per ogni produzione, queste ultime accompagnate, in caso di coproduzione, dalla copia del relativo accordo di coproduzione;

- essere in possesso di agibilità Enpals per le produzioni del triennio precedente (escluso l'anno cui si riferisce il progetto proposto) ed aver versato i relativi contributi in favore del personale impiegato nelle stesse produzioni (anche in coproduzione) per almeno 300 giornate lavorative complessive nel triennio, risultanti da certificazione liberatoria rilasciata dall'Enpals;

- essere iscritto all'Albo Regionale dello Spettacolo, ovvero aver ricevuto finanziamenti pubblici per almeno due anni nel triennio precedente (escluso l'anno cui si riferisce il progetto proposto) da parte della Comunità Europea o dello Stato o della Regione Puglia o di un Ente Locale pugliese;

- non avere in corso contenziosi con gli Enti previdenziali ed assistenziali e/o provvedimenti o azioni esecutive disposti dall'Autorità Giudiziaria;

- svolgere, per la durata del progetto di residenza, almeno il 75 per cento della propria attività complessiva (con esclusione delle tournèe) nello spazio convenzionato e non avere in gestione altri spazi pubblici o privati.

4. Il progetto di residenza deve:

- essere realizzato sul territorio regionale pugliese;

- svolgersi in uno spazio attrezzato per le attività di spettacolo dal vivo, con capienza non inferiore a 100 posti ed in regola con le autorizzazioni di legge e le norme di sicurezza vigenti in materia di pubblici spettacoli e di sicurezza del lavoro; il suddetto spazio, nella disponibilità esclusiva di un Ente Locale o un Ente Pubblico, deve essere affidato in gestione per almeno tutta la durata del progetto al soggetto proponente, attraverso la sottoscrizione di un accordo (protocollo d'intesa, convenzione o altro accordo formale) con l'Ente Locale o con l'Ente Pubblico nel quale sia quantificato l'apporto finanziario e/o in servizi (personale, utenze, ecc.) dell'Ente Locale o dell'Ente Pubblico per la gestione e la programmazione dello stesso spazio;

- prevedere, per ogni tipo di attività, l'apertura dello spazio al pubblico per almeno 90 giornate complessive annue;

- disporre di risorse non provenienti da fondi pubblici comunitari, nazionali, regionali o degli Enti Locali, a qualsiasi titolo ricevuti, per un minimo del 20 per cento; (23)

- presentare un totale dei costi riferito per almeno il 45 per cento ai costi di gestione e di programmazione, per non più del 25 per cento ai costi di produzione e per non più del 30 per cento ai costi di promozione.

(21) Articolo aggiunto dall'art. 3, Reg. reg. 22 novembre 2010, n. 17.

(22) Parole soppresse dal  r.r. n. 2/2015 art.5, c. 1   

(23) Comma modificato dal  r.r. n. 2/2015 , art. 5, c. 2  

 

PARTE TERZA

Interventi finanziari

TITOLO I

Criteri generali

 

Art. 9

Ripartizione del fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS) ed erogazione degli interventi.

 

1. L'azione regionale è attuata mediante interventi finanziari articolati in:

a) interventi a sostegno, con parziale copertura delle spese, per la realizzazione di attività promosse da soggetti iscritti all'Albo regionale dalle residenze (come descritte al precedente art. 8-bis) e dagli Enti Locali in virtù del principio di sussidiarietà; (24)

b) interventi finanziari [a totale copertura delle spese o] in forma di cofinanziamento per la realizzazione di: (25)

1) attività e progetti speciali di promozione esclusiva della Regione;

2) attività e progetti promossi da soggetti pubblici e privati ovvero dalla Regione in collaborazione con soggetti pubblici e privati, da attuare anche mediante accordi di programma, protocolli d'intesa o in regime di convenzione. (26)

2. Nell'ambito del Programma triennale di cui all'art.5 della L.R. n. 6/2004, in coerenza con le finalità, gli obiettivi e le priorità dell'azione regionale delineati nel Programma stesso, per ogni anno del triennio sono definiti:

a) il riparto dello stanziamento del FURS tra i settori in cui è articolato l'Albo Regionale e le residenze (come descritte al precedente art. 8-bis); (27)

b) gli indicatori attraverso cui effettuare la valutazione quantitativa e qualitativa per la quantificazione degli interventi finanziari;

c) la modulistica con la quale i soggetti interessati presentano la documentazione richiesta in sede di istanza ed a consuntivo dell'attività finanziata.». .

3. La Giunta regionale entro e non oltre il 31 maggio dell'anno successivo alla presentazione delle istanze approva il Piano annuale delle attività ammesse a finanziamento, suddivise per le tipologie di intervento finanziario di cui al comma 1, e gli schemi di convenzione . (28)

4. Il Dirigente del Servizio competente, entro 30 giorni dall' approvazione della deliberazione di cui al comma 3, in conformità a quanto stabilito dal Programma triennale per la quantificazione degli interventi e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili sullo stanziamento di bilancio, determina i finanziamenti da attribuire alle attività approvate dalla Giunta regionale. (29)

5. I finanziamenti in favore dei soggetti che hanno presentato istanza a norma del presente Regolamento possono essere assegnati, in parte o interamente, a valere su risorse di provenienza comunitaria o statale, anziché sul FURS. (30)

6. I finanziamenti assegnati ai sensi del presente Regolamento non possono essere cumulati con “aiuti de minimis” o con altri finanziamenti comunitari, nazionali, regionali o degli Enti Locali, concessi relativamente agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo supera l’ l’80 per cento dei costi ammissibili consuntivi. (31)

(24) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 1, Reg. reg. 22 novembre 2010, n. 17.

(25) lettera così modificata dal r.r. n. 2, art. 6,c. 1

(26) Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, Reg. reg. 22 novembre 2010, n. 17. Il testo originario era così formulato: «b) interventi finanziari a totale copertura delle spese o in forma di cofinanziamento per la realizzazione di:1) attività e progetti speciali di promozione esclusiva della Regione;2) attività progettuali su base triennale di particolare rilevanza culturale ed artistica e di interesse regionale, promosse da soggetti iscritti all'Albo regionale, da attuare in regime di convenzione;3) attività e progetti promossi da soggetti pubblici e privati ovvero dalla Regione in collaborazione con soggetti pubblici e privati, da attuare anche mediante accordi di programma, protocolli d'intesa o in regime di convenzione.».

(27) La presente lettera, già modificata dall'art. 5, comma 1, Reg. 26 maggio 2009, n. 8 è stata successivamente modificata dall'art. 4, comma 3, Reg. reg. 22 novembre 2010, n. 17.

(28) Con Delib.G.R. 17 aprile 2008, n. 585 e con Delib.G.R. 23 marzo 2010, n. 772 è stato approvato, ai sensi del presente comma, il Piano delle attività ammesse a finanziamento nel Settore dello spettacolo rispettivamente, per l'anno 2008 e per l'anno 2010.

(29) Comma così modificato dall'art. 5, comma 2, Reg. 26 maggio 2009, n. 8 e per effetto dell'art. 11 del medesimo regolamento.

(30) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 3, Reg. 26 maggio 2009, n. 8.

(31) Comma aggiunto dal  r.r. n. 2/2015, art. 6, c. 2

Art. 10

Modalità di liquidazione degli interventi finanziari.

1. Gli interventi a sostegno sono liquidati secondo le seguenti modalità:

a) in un'unica soluzione a compimento dell'attività e sulla base della verifica della realizzazione del progetto finanziato, con riguardo agli obiettivi conseguiti, alle modalità ed ai tempi di realizzazione, nonché del riscontro amministrativo-contabile del rendiconto finanziario a consuntivo;

b) in due soluzioni nei confronti dei soggetti che hanno beneficiato almeno una volta nel triennio precedente di finanziamento ai sensi della L.R. n. 6/2004 e hanno regolarmente presentato la relativa documentazione probatoria a consuntivo:

1) acconto non superiore al 75 per cento del finanziamento, liquidato nel primo semestre dell'anno in cui si svolge l'attività, sulla base di apposita istanza motivata dalle esigenze di realizzazione del progetto;

2) saldo a compimento dell'attività e sulla base della verifica della realizzazione del progetto finanziato, con riguardo agli obiettivi conseguiti, alle modalità ed ai tempi di realizzazione, nonché del riscontro amministrativo contabile del rendiconto finanziario a consuntivo.

2. I soggetti privati che richiedono la liquidazione degli interventi secondo le modalità previste al comma 1, lettera b) rilasciano apposita garanzia fidejussoria, bancaria o di primaria compagnia assicurativa, per un importo pari all'entità dell'acconto richiesto.

3. Gli interventi finanziari [a totale copertura delle spese o] in forma di cofinanziamento sono liquidati secondo le modalità stabilite dalle convenzioni e dai singoli atti derivanti dagli accordi di programma e dai protocolli d'intesa, ovvero secondo le stesse modalità previste dal comma 1 per gli interventi a sostegno. (32)

4. Gli interventi a sostegno e in promozione non possono essere liquidati per un importo superiore al minor valore finanziario fra il disavanzo consuntivo e il 60 per cento dei costi ammissibili consuntivi”. (33)

5. La liquidazione dell’intervento assegnato è subordinata a: 

a) avere sede o unità operativa nella regione Puglia; 

b) non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un finanziamento illegale e incompatibile con il mercato interno. (34)

(32) Comma modificato dal  r.r. n. 2/2015, art. 7, c. 1   

(33) Comma sostituito dal  r.r. n. 2/2015, art. 7,c. 2 . Il testo originario era così formulato: "4. Gli interventi sono in ogni caso liquidati per un importo non superiore al 50 per cento del rendiconto consuntivo e comunque in misura non superiore all'entità del disavanzo dell'attività."

(34) Comma aggiunto dal  r.r. n. 2/2015, art. 7, c. 3

TITOLO II

Interventi finanziari a sostegno

Art. 11

Procedure per richiedere l'intervento finanziario.

 

1. I soggetti iscritti all'Albo Regionale dello Spettacolo, le residenze (come descritte al precedente art. 8-bis) e, nell'ambito delle funzioni previste dall'art. 3 della L.R. n. 6/2004, gli Enti Locali territoriali, presentano annualmente una sola istanza per accedere agli interventi previsti in materia di spettacolo nei settori di cui all'art. 2. (35)

2. L'istanza può essere presentata per una singola specifica attività ovvero per un complesso di attività da realizzare entro e non oltre l'anno solare successivo a quello di presentazione dell'istanza stessa. Per i soggetti iscritti all'Albo Regionale, il programma presentato deve riferirsi esclusivamente al settore ed all'attività di iscrizione e deve rispettare i minimi di attività previsti come requisiti specifici di settore dall'art. 5. (36)

3. Se l'attività coinvolge più soggetti, l'istanza è presentata dal soggetto capofila, iscritto all'Albo, allegando copia dell'accordo di collaborazione produttiva e organizzativa sottoscritto dai soggetti coinvolti in cui sono indicati i rispettivi apporti artistici, organizzativi, tecnici e finanziari, l'osservanza dei CCNL applicabili e degli obblighi contrattuali e previdenziali.

4. I soggetti interessati, entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'attività per la quale richiedono l'intervento finanziario, presentano apposita istanza in conformità alle modalità stabilite nella PARTE V. (37)

5. L'istanza, sottoscritta per i soggetti privati e soggetti pubblici dal legale rappresentante e per gli Enti Locali dal Dirigente responsabile, è redatta utilizzando la modulistica definita con il Programma triennale ed è corredata dalla seguente documentazione:

5.1 Per i soggetti iscritti all'Albo Regionale:

a) relazione artistico-organizzativa dettagliata del progetto di attività oggetto dell'istanza, sottoscritta dal direttore artistico o organizzativo, che illustra:

1) le caratteristiche, le finalità, le modalità ed i tempi di svolgimento dell'attività programmata;

2) le eventuali collaborazioni produttive, organizzative e finanziarie con altri soggetti;

3) le eventuali attività laboratoriali e di formazione e promozione del pubblico, in particolare delle fasce giovanili e dei gruppi sociali meno favoriti;

4) le eventuali attività di aggiornamento e formazione del proprio nucleo artistico, tecnico ed organizzativo;

b) piano finanziario dettagliato con l'indicazione dei costi dell'attività, delle risorse proprie e delle entrate derivanti da incassi, vendite, contributi pubblici e privati, sponsorizzazioni; (38)

c) fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

5.2 Per gli Enti Locali:

a) copia conforme all'originale della deliberazione di Giunta concernente:

1) l'approvazione dell'attività oggetto dell'istanza illustrata nelle caratteristiche e finalità, nelle modalità e tempi di svolgimento;

2) l'indicazione dell'eventuale soggetto attuatore [o beneficiario] dell'intervento individuato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti e di aiuti di Stato, specificandone i dati anagrafico-fiscali ed i requisiti professionali ed artistici; (39)

3) la prenotazione di spesa a carico del bilancio di competenza;

b) piano finanziario dettagliato con l'indicazione dei costi dell'attività, delle risorse proprie e delle entrate derivanti da incassi, vendite, contributi pubblici e privati, sponsorizzazioni; (40)

c) copia conforme all'originale dell'atto amministrativo di assunzione dell'impegno di spesa per la realizzazione dell'attività; tale atto è presentato entro e non oltre 30 giorni dal termine di legge stabilito per la deliberazione del bilancio di previsione e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla notifica dell'avvenuta concessione del finanziamento regionale, pena la revoca del finanziamento.

5.3 Per le residenze

a) progetto di residenza (di gestione e programmazione, di produzione, di promozione) con relativo piano finanziario e domanda di intervento finanziario;

b) copia conforme dello Statuto o dell'Atto costitutivo (se il soggetto proponente non è iscritto all'Albo Regionale dello Spettacolo);

c) copia conforme dell'accordo (protocollo d'intesa, convenzione) sottoscritto con l'Ente Locale o con l'Ente Pubblico per la messa a disposizione di uno spazio attrezzato per le attività di spettacolo dal vivo;

d) copia delle distinte d'incasso Siae relative ad almeno 1 produzione rappresentata per un minimo di 5 repliche nel territorio regionale per ciascuno degli anni del triennio precedente all'anno cui si riferisce l'istanza e, ove si tratti di coproduzione, copia del relativo accordo di coproduzione;

e) certificazione liberatoria rilasciata dall'ENPALS per le produzioni del triennio precedente (escluso l'anno cui si riferisce il progetto proposto);

f) copia conforme dell'ultimo bilancio approvato;

g) la “biografia” artistico-organizzativa del soggetto proponente o capofila ed il curriculum della Direzione;

h) in caso di precedenti esperienze in progetti di residenza similari, attestazione quali-quantitativa da parte dell'Ente finanziatore ovvero dall'Ente concedente gli spazi teatrali;

i) il numero dei giovani artisti, tecnici ed organizzatori, di età non superiore ai 35 anni, impegnati nella realizzazione del progetto;

j) dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa al rispetto della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del settore per l'attività prestata da tutti i lavoratori impegnati nel progetto, nonché alla mancanza di contenziosi in corso con gli Enti previdenziali ed assistenziali e/o provvedimenti o di azioni esecutive disposti dall'Autorità Giudiziaria;

k) visura camerale (se il proponente è soggetto all'iscrizione al Registro delle Imprese);

l) copia del documento di identità del legale rappresentante. (41)

6. Variazioni di carattere artistico, organizzativo e finanziario che comportano modifiche sostanziali al programma di attività oggetto dell'istanza, devono essere preventivamente comunicate e motivate al Servizio competente, con le stesse modalità previste per la presentazione dell'istanza, entro e non oltre il termine di 40 giorni dalla ricezione della notifica di avvenuta concessione dell'intervento finanziario. (42)

7. Entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione prevista al comma 6, l'istanza è nuovamente valutata ai fini della conferma o dell'eventuale diminuzione del finanziamento ovvero dell'eventuale revoca; in caso di mancata comunicazione al soggetto interessato da parte del Servizio regionale competente vige il principio del silenzio assenso ed il finanziamento concesso si intende confermato. (43)

(35) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, Reg. reg. 22 novembre 2010, n. 17.

(36) Periodo aggiunto dall'art. 6, Reg. 26 maggio 2009, n. 8.

(37) Comma così modificato dall'art. 5, comma 2, Reg. reg. 22 novembre 2010, n. 17.

(38) Lettera così sostituita dall'art. 5, comma 3, Reg. reg. 22 novembre 2010, n. 17. Il testo originario era così formulato: «b) piano finanziario dei costi con l'indicazione delle risorse proprie e delle entrate derivanti da incassi, vendite, contributi pubblici e privati, sponsorizazioni.».

(39) Punto modificato dal  r.r. n. 2/2015, art. 8, c. 1    

(40) Lettera così sostituita dall'art. 5, comma 4, Reg. reg. 22 novembre 2010, n. 17. Il testo originario era così formulato: «b) piano finanziario dei costi con l'indicazione delle risorse proprie e delle entrate derivanti da incassi, contributi pubblici e privati, sponsorizzazioni.».

(41) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 5, Reg. reg. 22 novembre 2010, n. 17.

(42) Comma così modificato dall'art. 1, terzo alinea, Reg. 18 giugno 2007, n. 16 e per effetto dell'art. 11, Reg. 26 maggio 2009, n. 8.

(43) Comma così modificato per effetto dell'art. 11, Reg. 26 maggio 2009, n. 8.

 

Art. 12

Criteri per la valutazione delle istanze.

1. La valutazione delle istanze è effettuata dal Servizio regionale competente applicando gli indicatori relativi alla valutazione quantitativa e qualitativa definiti con il Programma triennale, come previsto dall'art. 9, comma 2, lettera b). (44)

2. Il Servizio regionale competente può avvalersi dell'apporto di esperti nei settori del teatro, della musica, della danza, del cinema e dell'organizzazione dello spettacolo laddove si renda necessario, anche in ragione delle peculiarità artistico-culturali dei programmi presentati; la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, nomina gli esperti. (45)

3. La valutazione quantitativa è effettuata, per ognuno dei settori di cui all'art. 2, sulla base delle voci di costo indicate nel preventivo finanziario e riconosciute ammissibili.

4. La valutazione qualitativa non può incrementare o ridurre per oltre il 50 per cento il risultato della valutazione quantitativa. (46)

5. Gli interventi a sostegno non possono essere assegnati o liquidati per un importo superiore al minor valore finanziario fra il disavanzo consuntivo e il 60 per cento dei costi ammissibili consuntivi. (47)

6. Nel caso in cui l'attività è di particolare rilevanza finanziaria può essere valutata parte dei costi ammissibili, dando informazione al soggetto interessato che può ridurre proporzionalmente il piano finanziario preventivo e l’attività proposta, fermo restando il rispetto dei minimi di settore di iscrizione all’Albo previsti dal precedente art. 5. (48)

7. Le recite, i concerti, le giornate di programmazione e le rappresentazioni ad ingresso gratuito sono valutate entro e non oltre il limite del 10 per cento dell'intera attività recitativa annuale; sono escluse da detto limite le recite delle compagnie di teatro di figura, degli artisti di strada e le attività corali e bandistiche.

8. Lo svolgimento di recite o concerti all'estero è attestato dalla competente Autorità diplomatica.

(44) Comma così modificato per effetto dell'art. 11, Reg. 26 maggio 2009, n. 8.

(45) Comma così modificato per effetto dell'art. 11, Reg. 26 maggio 2009, n. 8.

(46) Comma così modificato dall'art.6, Reg. reg. 22 novembre 2010, n. 17.

(47) Comma sostituito dal  r.r  n. 2/2015, art. 9, c. 1. Il testo originario era così formulato:"5. L'intervento finanziario regionale di sostegno non può essere superiore al 50 per cento del totale dei costi riconosciuti ammissibili e non può comunque eccedere il disavanzo del piano finanziario preventivo."

(48) Comma modificato dal r.r. n. 2/2015, art. 9, c. 2

 

Art. 13

Costi ammissibili ed elementi per la valutazione quantitativa.

1. I costi ammissibili e gli elementi per la valutazione quantitativa sono diversificati con riguardo alle tipologie di attività dei settori dello spettacolo, come di seguito specificato.

1.1 per la PRODUZIONE nei settori TEATRO, MUSICA (lirica, concertistica, corale, bandistica, d'autore e popolare), DANZA:

a) compensi al personale artistico, tecnico ed organizzativo e relativi oneri previdenziali ed assistenziali (ENPALS, INPS e INAIL);

b) oneri previdenziali ed assistenziali (ENPALS, INPS, INAIL) a carico di soggetti terzi impiegati per l'attività, limitatamente ai service tecnici;

c) spese di allestimento (scene, costumi e attrezzeria, noleggio materiali elettrici, fonici e video) relative unicamente alle nuove produzioni;

d) spese di viaggio e trasporto per le tournée in ambito nazionale ed internazionale;

e) compensi e spese di organizzazione (affitto spazi, allestimenti, pubblicità,ospitalità e viaggi) per attività di promozione del pubblico (convegni, mostre, incontri, premi e concorsi, seminari ed attività laboratoriali);

f) numero di giornate lavorative del personale artistico, tecnico ed organizzativo per il quale sono stati regolarmente versati gli oneri previdenziali ed assistenziali;

g) numero di recite effettuate in sede ed in tournée in Regione, in Italia ed all'estero;

h) numero di spettatori paganti con riguardo all'attività svolta negli ultimi due anni, distintamente per ognuno degli anni.

1.2 per la DISTRIBUZIONE nei settori TEATRO, MUSICA, DANZA e per l'ESERCIZIO nel settore TEATRO, CINEMA:

a) compensi corrisposti agli spettacoli ospiti;

b) spese di noleggio dei film, dei documentari e degli audiovisivi;

c) spese di gestione, anche temporanea, di spazi in regola con le autorizzazioni di legge e le norme di sicurezza (canoni di locazione, utenze, servizi);

d) compensi al personale di biglietteria, di sala ed al personale tecnico impiegato e relativi oneri previdenziali ed assistenziali (ENPALS, INPS e INAIL);

e) spese di pubblicità;

f) spese SIAE e diritti d'autore;

g) compensi e spese di organizzazione (affitto spazi, allestimenti, pubblicità, ospitalità e viaggi) per attività di promozione del pubblico (convegni, mostre, incontri, premi e concorsi, seminari ed attività laboratoriali);

h) numero di spettatori paganti (suddivisi in abbonati e non) con riguardo all'attività svolta negli ultimi due anni, distintamente per ognuno degli anni.

1.3 per FESTIVAL e RASSEGNE nei settori TEATRO, MUSICA, DANZA, CINEMA:

a) costi relativi agli spettacoli e concerti di produzione e in coproduzione;

b) compensi corrisposti agli spettacoli e concerti ospiti;

c) spese di noleggio dei film, dei documentari e degli audiovisivi;

d) spese per l'utilizzo di spazi (affitto, utenze, servizi) in regola con le autorizzazioni di legge e le norme di sicurezza e per l'allestimento di spazi non teatrali (attrezzature tecniche di palcoscenico e per il pubblico) che abbiano ricevuto le prescritte autorizzazioni in materia di pubblico spettacolo;

e) compensi al personale di biglietteria, di sala ed al personale tecnico impiegato e relativi oneri previdenziali ed assistenziali (ENPALS, INPS e INAIL);

f) spese di viaggio e soggiorno per le compagnie e le formazioni ospiti e di trasporto dei supporti audiovisivi;

g) spese di pubblicità;

h) (33)spese SIAE e diritti d'autore;

i) compensi e spese di organizzazione (affitto spazi, allestimenti, pubblicità, ospitalità e viaggi) per attività di promozione del pubblico (convegni, mostre, incontri, premi e concorsi, seminari ed attività laboratoriali);

l) numero di spettatori paganti (suddivisi in abbonati e non) con riguardo all'attività svolta negli ultimi due anni, distintamente per ognuno degli anni.

1.4 per la PROMOZIONE E DIFFUSIONE nel settore MUSICA:

a) compensi corrisposti al personale artistico, tecnico ed organizzativo;

b) spese per l'utilizzo di spazi (affitto, utenze, servizi) in regola con le autorizzazioni di legge e le norme di sicurezza;

c) compensi al personale di biglietteria, di sala ed al personale tecnico impiegato e relativi oneri previdenziali ed assistenziali (ENPALS, INPS e INAIL);

d) oneri previdenziali ed assistenziali (ENPALS, INPS e INAIL) a carico di soggetti terzi impiegati per l'attività, limitatamente ai service tecnici;

e) compensi corrisposti alle formazioni ospiti;

f) spese di pubblicità;

g) spese SIAE e diritti d'autore;

h) compensi e spese di organizzazione (affitto spazi, allestimenti, pubblicità, ospitalità e viaggi) per attività di promozione del pubblico (convegni, mostre, incontri, premi e concorsi, seminari ed attività laboratoriali);

i) numero di spettatori paganti (suddivisi in abbonati e non) con riguardo all'attività svolta negli ultimi due anni, distintamente per ognuno degli anni.

1.5 per lo SPETTACOLO VIAGGIANTE:

a) compensi corrisposti al personale impiegato nell'attrazione e relativi oneri previdenziali ed assistenziali (ENPALS, INPS e INAIL);

b) spese di pubblicità e di promozione del pubblico;

c) spese relative ai permessi di occupazione di suolo pubblico;

d) spese per la fornitura di energia (gruppi elettrogeni o contratti di fornitura elettrica).

1.6 per lo SPETTACOLO CIRCENSE:

a) compensi al personale artistico, tecnico ed organizzativo e relativi oneri previdenziali ed assistenziali (ENPALS, INPS e INAIL);

b) viaggi e trasporti per le tournée in ambito nazionale ed internazionale;

c) spese relative ai permessi di occupazione di suolo pubblico;

d) spese per la fornitura di energia (gruppi elettrogeni o contratti di fornitura elettrica);

e) compensi e spese di organizzazione (affitto spazi, allestimenti, pubblicità, ospitalità e viaggi), per attività di promozione del pubblico (convegni, mostre, incontri, premi, seminari ed attività laboratoriali);

f) numero di giornate lavorative del personale artistico, tecnico ed organizzativo per il quale sono stati regolarmente versati gli oneri previdenziali ed assistenziali;

g) numero di rappresentazioni effettuate in sede ed in tournée in Regione, in Italia ed all'estero;

h) numero di spettatori paganti con riguardo all'attività svolta negli ultimi due anni, distintamente per ognuno degli anni.

1.7 per le RESIDENZE:

a) i costi di gestione relativi alle paghe ed agli oneri del personale di biglietteria, sala, palcoscenico ed amministrativo;

b) i costi di gestione relativi alle utenze dello spazio intestate al soggetto proponente;

c) i costi di programmazione relativi ai compensi ed ai rimborsi corrisposti per gli spettacoli ospiti;

d) i costi di programmazione relativi ai noleggi di materiale tecnico ed alle schede tecniche degli spettacoli ospiti;

e) i costi di produzione relativi alle paghe ed agli oneri del personale artistico, tecnico ed organizzativo;

f) i costi di produzione relativi all'allestimento dello spettacolo (scene, costumi, attrezzeria), ai noleggi di materiale tecnico, ai trasporti e facchinaggi in sede, ai viaggi ed al soggiorno del personale artistico e tecnico;

g) i costi di promozione relativi alle paghe ed agli oneri del personale impegnato, nonché ai compensi ed ai rimborsi degli ospiti impegnati nella promozione;

h) i costi di promozione relativi al materiale promozionale, pubblicitario e didattico prodotto;

i) i costi di promozione relativi alle spese postali e telefoniche;

j) l'affidabilità economica del soggetto proponente sulla base del rapporto, rilevato dall'ultimo bilancio approvato, fra totale dei ricavi e totale dei finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo ricevuti;

k) la quota di autofinanziamento del progetto (risorse proprie, sponsor, finanziamento non provenienti da fondi regionali, incassi derivanti dalle attività) superiore al 20 per cento;

l) il numero di giornate di apertura al pubblico superiore alle 90 annue;

m) incremento percentuale dei biglietti venduti rispetto all'anno precedente. (49)

2. Le spese ammissibili, con esclusione di qualsiasi imposta o altro onere, devono essere direttamente sostenute dal soggetto beneficiario dell’intervento regionale, riferite all’annualità per la quale è concesso il finanziamento e documentate attraverso atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d’incarico, conferme d’ordine) da cui risulti chiaramente l’oggetto della prestazione, il suo importo, la sua pertinenza diretta all’attività finanziata, nonché tracciabili ai sensi della Legge136/2010 e s.m.i. (50)

3. Nel caso di prestazioni di consulenza specialistica, queste devono essere effettuate da soggetti, pubblici o privati, che siano tecnicamente organizzati e titolari di partita IVA e non sono considerate ammissibili prestazioni occasionali di consulenza specialistica. (51)

4. L’IVA costituisce spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto. L’IVA che è recuperabile (nel regime normale e nel regime forfettario) non può essere considerata ammissibile anche se essa non è effettivamente recuperata dal soggetto. (52)

(49) Comma aggiunto dall'art. 7, Reg. reg. 22 novembre 2010, n. 17.

(50) Comma ggiunto dal r.r. n. 2/2015, art.10 

(51) Comma ggiunto dal r.r. n. 2/2015, art.10 

(52) Comma ggiunto dal r.r. n. 2/2015, art.10 

 

Art. 14

Elementi e requisiti per la valutazione qualitativa.

1. Gli elementi e i requisiti per la valutazione qualitativa, sono suddivisi in generali e di settore.

2. Gli elementi e i requisiti qualitativi generali sono:

a) rispondenza dell'attività agli obiettivi ed alle priorità del Programma triennale in materia di spettacolo;

b) direzione artistica e organizzativa di comprovata qualificazione professionale;

c) capacità progettuale (artistica, organizzativa e tecnica) e capacità gestionale e finanziaria, riferite alle professionalità specifiche impiegate, alla qualità degli spazi gestiti, all'equilibrio del bilancio;

d) copertura dei costi dell'attività per almeno il 50 per cento con risorse finanziarie proprie o rivenienti da altri soggetti pubblici e privati;

e) incremento del pubblico pagante con riferimento agli ultimi due anni di attività;

f) utilizzo delle più recenti tecnologie per biglietteria elettronica, attrezzature e dotazioni di palcoscenico, impianti di proiezione e diffusione del suono;

g) formazione e promozione del pubblico, anche in collaborazione con il sistema scolastico e dell'università, con particolare riguardo ai giovani, alle fasce sociali svantaggiate ed alle aree territoriali meno servite;

h) azioni mirate al contenimento dei costi di accesso agli spettacoli e forme di agevolazioni per studenti, anziani, disabili e cittadini extracomunitari;

i) formazione ed aggiornamento professionale del personale artistico, organizzativo e tecnico;

j) accoglimento di stagisti e tirocinanti da progetti formativi per i mestieri dello spettacolo attivati nella Regione;

k) collaborazioni produttive e distributive con altri soggetti artistici, specialmente con nuovi talenti regionali, con formazioni non sovvenzionate dallo Stato o dalla Regione, con Enti Locali, Enti pubblici e Fondazioni.

3. Gli elementi e i requisiti qualitativi di settore sono:

3.1 per il TEATRO

a) spazio riservato al repertorio contemporaneo, nelle produzioni e coproduzioni e nelle ospitalità, con particolare riguardo al repertorio italiano e dei Paesi dell'Unione europea e alla committenza di testi originali;

b) impiego di giovani artisti, tecnici ed organizzatori di età inferiore ai 35 anni;

c) residenza artistica permanente in una struttura teatrale di almeno 100 posti.

3.2 per la MUSICA

a) spazio riservato al repertorio contemporaneo, nelle produzioni e coproduzioni e nelle ospitalità, con particolare riguardo al repertorio italiano e dei Paesi dell'Unione europea, alla committenza di opere originali o non eseguite in Regione da oltre trenta anni, all'innovazione del linguaggio e delle tecniche di composizione e di esecuzione;

b) impiego di giovani orchestrali, cantanti lirici, tecnici ed organizzatori di età inferiore ai 35 anni;

c) progetti di rilevanza culturale nel settore fonografico e nell'editoria musicale, con particolare riguardo alla ricerca ed alla sperimentazione.

3.3 per la DANZA

a) spazio riservato al repertorio contemporaneo, nelle produzioni e coproduzioni e nelle ospitalità, con particolare riguardo al repertorio italiano e dei Paesi dell'Unione europea, alla committenza di coreografie originali, all'integrazione delle arti sceniche;

b) impiego di giovani danzatori, tecnici ed organizzatori di età inferiore ai 30 anni;

c) residenza artistica permanente in una struttura teatrale di almeno 100 posti.

3.4 per il CINEMA

a) almeno il 50 per cento delle giornate di programmazione riservato a film d'essai e a documentari e film di particolare interesse culturale, di cui almeno la metà di produzione italiana o dei Paesi dell'Unione europea.

3.5 per lo SPETTACOLO VIAGGIANTE E CIRCENSE

a) impiego di giovani artisti e tecnici di età inferiore ai 30 anni;

b) utilizzo delle più recenti tecnologie;

c) rapporti di collaborazione promozionale con gli Enti locali.

4. Gli elementi e i requisiti per la valutazione qualitativa dei progetti di residenza sono:

a) rispondenza dell'attività agli obiettivi ed alle priorità del Programma Triennale in materia di Spettacolo;

b) l'efficacia del piano gestionale-organizzativo e del piano di promozione/comunicazione in funzione degli obiettivi e delle priorità del Programma stesso;

c) la qualità del progetto artistico di produzione, riferita particolarmente alla ricerca di nuovi linguaggi aderenti alla contemporaneità in grado di creare nuovo pubblico, soprattutto fra le generazioni più giovani;

d) il curriculum della Direzione e la “biografia” artistico-organizzativa del soggetto proponente, con particolare riferimento a precedenti esperienze di progetti di residenza similari debitamente documentati;

e) il “tutoraggio” artistico-organizzativo rivolto a soggetti di produzione di spettacolo dal vivo che non dispongano di una propria sede per le prove, gli allestimenti e le rappresentazioni, attraverso un accordo scritto con l'indicazione delle modalità di attuazione;

f) la presenza di uno o più “artisti associati”, intendendo per artista associato un Maestro di rilievo nazionale o internazionale nel settore del teatro, della danza e della musica che affianchino per un periodo non inferiore a 40 giorni nell'anno il progetto formativo-produttivo della residenza;

g) l'apertura di spazi nuovi, inutilizzati o sottoutilizzati (con meno di 10 giorni di apertura al pubblico all'anno) da almeno due anni per le attività di spettacolo dal vivo;

h) l'impiego nella realizzazione del progetto di giovani artisti, tecnici ed organizzatori di età non superiore a 35 anni;

i) la messa a disposizione di una foresteria per l'alloggio degli artisti e dei tecnici, anche ospiti, impegnati nel progetto . (53)

(53) Comma aggiunto dall'art. 8, Reg. reg. 22 novembre 2010, n. 17.

 

Art. 15

Istanza e documentazione per la liquidazione dell'intervento finanziario.

1. I soggetti beneficiari di intervento finanziario presentano istanza di liquidazione entro e non oltre il 10 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'attività, in conformità alle modalità stabilite nella PARTE V (54) .

2. L'istanza, sottoscritta per i soggetti privati e per i soggetti pubblici dal legale rappresentante e per gli Enti Locali dal Dirigente responsabile, è redatta utilizzando la modulistica definita con il Programma triennale ed è corredata dalla seguente documentazione:

a) per i soggetti iscritti all'Albo regionale e per le Residenze (come descritte al precedente art. 8-bis) (55) :

1) relazione artistico-organizzativa dell'attività svolta, sottoscritta dal direttore artistico o organizzativo, che illustra i risultati conseguiti in ordine allo svolgimento dell'attività, correlatamente alle caratteristiche, alle finalità, alle modalità ed ai tempi di attuazione programmati in sede di istanza;

2) rendiconto finanziario consuntivo dell'attività svolta, raffrontato con i dati indicati nel piano finanziario preventivo, articolato in uscite ed entrate derivanti da proventi e da finanziamenti pubblici e privati in cui gli scostamenti rilevanti e le voci di costo che non hanno riscontro nel piano finanziario sono adeguatamente motivati;

3) copie dei contratti di lavoro del personale artistico, tecnico ed organizzativo e copie dei conferimenti d'incarico ai collaboratori, corredate dai modelli F24 relativi al pagamento di IRPEF, IRAP e, ove dovuti, INPS, INAIL ed ENPALS;

4) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ove il soggetto comunica il proprio stato nei riguardi degli istituti previdenziali al fine di consentire l'accertamento d'ufficio della regolarità contributiva (Inps, Inail, Inps ex Enpals). (56)

5) dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative agli oneri previdenziali ed assistenziali versati dai soggetti terzi impiegati per l'attività limitatamente ai service tecnici, di cui all'art. 13, commi 1.1, lettera b) e 1.4, lettera d), sottoscritte dai legali rappresentanti degli stessi soggetti terzi;

6) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, relativa all'assoggettamento fiscale all'IVA ed all'IRES;

7) indicazione delle modalità di accreditamento del finanziamento regionale;

8) fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

b) per gli Enti Locali:

 

1) copia conforme all'originale dell'atto amministrativo di approvazione dell'attività realizzata contenente:

a) la relazione illustrativa dettagliata sullo svolgimento dell'attività e sui risultati conseguiti correlatamente alle caratteristiche, alle finalità, alle modalità ed ai tempi di attuazione programmati in sede di istanza;

b) il rendiconto finanziario, articolato in uscite ed entrate, con l'indicazione degli atti di liquidazione e dei relativi mandati di pagamento;

2) indicazione delle modalità di accreditamento del finanziamento regionale.

 

3. Nel caso di attività che coinvolgono più soggetti, come previsto all'art. 11, comma 3, ogni soggetto documenta l'osservanza dei CCNL applicabili e degli obblighi contrattuali e previdenziali, anche in conformità a quanto stabilito dalla normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contrasto al lavoro sommerso.

4. Qualora nello svolgimento dell’attività istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti e/o integrazioni, il Dirigente del Servizio assegna un congruo tempo, comunque non superiore a 30 giorni, affinché il soggetto vi provveda. Trascorso inutilmente il termine assegnato, il Dirigente del Servizio provvede a disporre la liquidazione del finanziamento con l’eventuale riduzione, sulla base della rendicontazione presentata ed approvata, o l’avvio del procedimento di revoca. (57)

(54) Comma così modificato dall'art. 7, Reg. 26 maggio 2009, n. 8. La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originario termine del 30 giugno con quello attuale del 10 giugno.

(55) Lettera così modificata dall'art. 9, Reg. reg. 22 novembre 2010, n. 17.

(56) Punto così sostituito dal r.r. n. 12/2014, art. 5. Il testo originario era così formulato:"4. attestazione liberatoria rilasciata dall'ENPALS, ove il soggetto è tenuto all'iscrizione ENPALS, comprovante l'assolvimento degli obblighi contributivi;".

(57) Comma aggiunto dal  r.r. n. 2/2015, art. 11

TITOLO III

Interventi per la promozione regionale

Art. 16

Criteri generali.

1. In conformità a specifici obiettivi e indirizzi contenuti nel Programma Triennale la Regione può promuovere progetti speciali ed iniziative:

a) su iniziativa esclusiva, con totale copertura dei costi;

b) su proposta di soggetti pubblici e privati, nella forma del cofinanziamento.

2. La promozione è realizzata anche mediante accordi di programma, protocolli d'intesa e in regime di convenzione, in collaborazione con (58) :

a) l'Unione Europea, lo Stato, le altre Regioni, gli Enti Locali, le Università, le Sovrintendenze ai Beni Culturali e Scolastiche, le Accademie di Belle Arti, i Conservatori, le Fondazioni, ed altri soggetti pubblici;

b) i soggetti riconosciuti di interesse regionale di cui all'art. 8;

c) i soggetti privati dotati di comprovate esperienze e specifiche professionalità.

(58) Alinea così modificato dall'art.8, Reg. 26 maggio 2009, n. 8.

 

Art. 17

Modalità di attuazione.

1. I soggetti pubblici, i soggetti privati e, nell'ambito delle funzioni previste dall'art. 3 della L.R. n. 6/2004, gli Enti Locali territoriali possono proporre attività e progetti speciali presentando apposita istanza, nei termini e secondo le modalità stabilite nella PARTE III, TITOLO II "interventi finanziari a sostegno" e nella PARTE V "Disposizioni generali".

2. Gli interventi di promozione su proposta di soggetti pubblici e privati di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), sono compresi nel Piano annuale delle attività di cui all'art. 9, comma 3.

3. La Regione si riserva la possibilità di attivare iniziative di promozione al di fuori del Piano annuale delle attività per un totale di finanziamenti che non supera il 10 per cento dell'ammontare complessivo del FURS; tali iniziative possono essere realizzate anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati che non hanno presentato istanza ai sensi del comma 1 (59) .

4. Gli interventi di promozione previsti dal comma 3 sono approvati dalla Giunta regionale anche con deliberazioni separate e in tempi differenti dal Piano annuale prevista dall'art. 9, comma 3.

5. La liquidazione degli interventi finanziari è effettuata in favore dei soggetti che presentano la documentazione delle attività realizzate entro e non oltre i termini e secondo le modalità prescritte dall'art. 15 (60).

(59) Vedi, al riguardo, la Delib.G.R. 27 ottobre 2009, n. 2015, la Delib.G.R. 16 ottobre 2012, n. 2061, la Delib.G.R. 20 dicembre 2012, n. 2896 e la Delib.G.R. 26 novembre 2013, n. 2179.

(60) Comma così modificato dall'art. 9, Reg. 26 maggio 2009, n. 8.

 

TITOLO IV

Interventi in regime di convenzione

Art. 18

Criteri generali e modalità di attuazione.

1. La Regione favorisce le attività di spettacolo di particolare rilevanza culturale ed artistica e di interesse regionale, nazionale ed internazionale, come previsto dall'art. 9 della L.R. n. 6/2004, mediante la realizzazione, in regime di convenzione e nella forma del cofinanziamento, di progetti triennali.

2. La Giunta regionale, nell'ambito del Piano annuale degli interventi di cui all'art. 9, comma 3, approva i progetti e i relativi schemi di convenzione.

3. Le convenzioni sono stipulate o rinnovate di anno in anno con riguardo ad ogni fase annuale del progetto triennale, compatibilmente con le disposizioni regionali e statali in materia finanziaria e di contabilità (61) .

4. Lo schema di convenzione contiene:

a) le caratteristiche, le finalità ed i costi del progetto triennale;

b) la descrizione del progetto ed il piano finanziario analitico attinenti l'annualità cui si riferisce la fase del progetto, con l'indicazione delle risorse finanziarie del contraente e delle altre entrate;

c) l'ammontare del finanziamento regionale per l'annualità di riferimento, con l'indicazione dei tempi e delle modalità di liquidazione;

d) le condizioni di eventuali riduzioni o revoche del finanziamento regionale;

e) i termini e le modalità di presentazione dei resoconti operativi e finanziari e della relativa documentazione.

(61) Comma così modificato dall'art. 10, Reg. 26 maggio 2009, n. 8.

 

Art. 19

Requisiti per accedere alle convenzioni.

1. Possono richiedere interventi in regime di convenzione:

a) i soggetti pubblici che per la realizzazione dei progetti si avvalgono di persone con specifiche competenze e qualificata e riconosciuta esperienza nell'ambito dello spettacolo;

b) i soggetti che presentano progetti di residenza per i quali sia stato sottoscritto alla data dell'istanza un accordo pluriennale (protocollo d'intesa, convenzione o altro accordo formale) con l'Ente Locale o con l'Ente Pubblico;

c) i soggetti privati iscritti all'Albo Regionale nei settori e per le attività per cui sono previsti i successivi ulteriori requisiti generali e specifici di settore (62).

2. Gli ulteriori requisiti generali sono:

a) affidabilità finanziaria documentata attraverso l'ultimo bilancio regolarmente approvato dai competenti organi statutari e, ove previsto, depositato presso la CCIA;

b) copertura di almeno il 20 per cento dei costi del progetto triennale con risorse finanziarie proprie al netto dei finanziamenti pubblici di derivazione comunitaria, nazionale, regionale e degli Enti Locali; (63)

c) collaborazioni produttive e organizzative con altri soggetti pubblici e privati, preferibilmente regionali e non finanziati dallo Stato e dalla Regione.

3. Gli ulteriori requisiti specifici di settore sono:

3.1 settore TEATRO

a) per la produzione: 2.500 giornate lavorative e 100 giornate recitative l'anno; 1.000 giornate lavorative e 70 giornate recitative l'anno per il teatro di figura; almeno il 30 per cento delle giornate recitative effettuate sul territorio regionale; bilancio che presenta un ammontare dei costi totali non inferiore a 500.000 euro e 300.000 euro per il teatro di figura;

b) per la distribuzione: 250 giornate recitative l'anno programmate in tutte le province pugliesi, effettuate in spazi con capienza non inferiore a 100 posti in regola con le autorizzazioni di legge e le norme di sicurezza in materia di pubblici spettacoli; almeno il 30 per cento delle giornate recitative costituito da produzioni pugliesi realizzate da soggetti che fruiscono di interventi finanziari regionali; bilancio che presenta un ammontare dei costi totali non inferiore a 1.000.000 euro;

c) per i festival: programma comprendente 12 spettacoli di cui tre in "prima nazionale"; bilancio che presenta un ammontare dei costi totali non inferiore a 250.000 euro.

3.2 settore MUSICA

a) per la produzione lirica: 60 recite l'anno, di cui almeno il 50 per cento effettuate sul territorio regionale; impiego di 50 professori d'orchestra di nazionalità italiana o comunitaria; bilancio che presenta un ammontare dei costi totali non inferiore a 1.000.000 euro;

b) per la produzione concertistica: una media di 8 concerti al mese per 6 mesi l'anno, di cui almeno il 50 per cento effettuati sul territorio regionale; bilancio che presenta un ammontare dei costi totali non inferiore a 300.000 euro;

c) per la distribuzione: 100 giornate di attività l'anno programmate in tutte le province pugliesi, effettuate in spazi con capienza non inferiore a 100 posti in regola con le autorizzazioni di legge e le norme di sicurezza in materia di pubblici spettacoli; almeno il 30 per cento dell'attività costituita da produzioni pugliesi realizzate da soggetti che fruiscono di interventi finanziari regionali; bilancio che presenta un ammontare dei costi totali non inferiore a 300.000 euro;

d) per i festival: programma comprendente 8 spettacoli o concerti di cui almeno due di opere non eseguite in Italia da almeno trent'anni; bilancio che presenta un ammontare dei costi totali non inferiore a 300.000 euro.

3.3 settore DANZA

a) per la produzione: 500 giornate lavorative e 40 giornate recitative l'anno; almeno il 30 per cento delle giornate recitative effettuate sul territorio regionale; bilancio che presenta un ammontare dei costi totali non inferiore a 250.000 euro;

b) per la distribuzione: 50 giornate recitative l'anno programmate in almeno tre province pugliesi, effettuate in spazi con capienza non inferiore a 100 posti in regola con le autorizzazioni di legge e le norme di sicurezza in materia di pubblici spettacoli; almeno il 50 per cento delle giornate recitative costituito da produzioni pugliesi realizzate da soggetti che fruiscono di interventi finanziari regionali; bilancio che presenta un ammontare dei costi totali non inferiore a 250.000 euro;

c) per i festival: programma comprendente 5 spettacoli di cui almeno uno in "prima nazionale"; bilancio che presenti un ammontare dei costi totali non inferiore a 250.000 euro.

3.4 settore CINEMA

a) per i festival: programma comprendente 15 titoli di cui almeno tre in "prima nazionale"; bilancio che presenti un ammontare dei costi totali non inferiore a 300.000 euro.

4. Nel primo triennio di applicazione degli interventi in regime di convenzione, per i soggetti che operano in territori provinciali svantaggiati rispetto alla domanda ed all'offerta di spettacolo e nei quali non operano altri soggetti convenzionati, i requisiti specifici di settore sono ridotti del 20 per cento.

(62) Comma così sostituito dall'art. 10, Reg. reg. 22 novembre 2010, n. 17. Il testo originario era così formulato: «1. Possono richiedere interventi in regime di convenzione i soggetti pubblici che per la realizzazione dei progetti si avvalgono di specifiche competenze e qualificata e riconosciuta esperienza nell'ambito dello spettacolo, ovvero i soggetti privati iscritti all'Albo Regionale ed in possesso di ulteriori requisiti generali e specifici di settore.».

(63) Lettera modificata dal r.r. n. 2/2015, art.12

Art. 20

Procedure per richiedere l'intervento.

1. I soggetti interessati alla stipula delle convenzioni presentano apposita istanza, entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente l'avvio del progetto triennale, in conformità alle modalità stabilite nella PARTE V (64).

2. L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante, è redatta utilizzando la modulistica definita con il Programma triennale ed è corredata dalla seguente documentazione:

a) relazione artistico-organizzativa del progetto, sottoscritta dal direttore artistico o organizzativo, che per ogni anno del triennio illustra:

1) caratteristiche, finalità e modalità di svolgimento;

2) collaborazioni produttive, organizzative e finanziarie con altri soggetti;

3) attività laboratoriali e di promozione del pubblico, in particolare delle fasce giovanili e dei gruppi sociali meno favoriti;

4) attività di aggiornamento e formazione del proprio nucleo artistico, tecnico ed organizzativo;

b) curriculum vitae del direttore artistico o organizzativo;

c) piano finanziario complessivo del progetto triennale;

d) piano finanziario analitico relativo al primo anno di attuazione del progetto, con l'indicazione delle risorse finanziarie proprie e delle altre entrate derivanti da proventi e da finanziamenti pubblici e privati;

e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 19;

f) indicazione delle modalità di accreditamento del finanziamento regionale;

g) fotocopia del documento di identità del legale rappresentante;

h) copia conforme dell'accordo triennale (protocollo d'intesa, convenzione) sottoscritto con l'Ente Locale o con l'Ente Pubblico per la gestione di uno spazio attrezzato per le attività di spettacolo dal vivo (65).

(64) Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, Reg. reg. 22 novembre 2010, n. 17.

(65) Lettera aggiunta dall'art. 11, comma 2, Reg. reg. 22 novembre 2010, n. 17.

 

Art. 21

Rinnovo annuale della convenzione.

1. I soggetti convenzionati, ai fini del rinnovo della convenzione per ognuno dei due anni successivi al primo, presentano i programmi di attività dettagliati ed il piano finanziario preventivo nei termini e secondo le modalità indicati all'art. 20, comma 1.

2. Al termine di ogni anno del triennio, in conformità a quanto stabilito nella convenzione, il contraente presenta la seguente documentazione relativa all'attività svolta:

a) relazione artistico-organizzativa sottoscritta dal direttore artistico o organizzativo, con la descrizione dei risultati conseguiti per ognuno dei punti da 1 a 4 dell'art. 20, comma 2, lettera a);

b) rendiconto finanziario consuntivo, articolato in uscite ed entrate derivanti da proventi e da finanziamenti pubblici e privati, raffrontato con i dati indicati a preventivo, in cui gli scostamenti rilevanti e le voci di costo che non hanno riscontro nel piano finanziario preventivo sono adeguatamente motivati;

c) copie dei contratti del personale artistico, tecnico ed organizzativo e copie dei conferimenti d'incarico ai collaboratori, corredate dai modelli F24 relativi al regolare pagamento di IRPEF, IRAP e, ove dovuti, INPS, INAIL ed ENPALS;

d) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ove il soggetto comunica il proprio stato nei riguardi degli istituti previdenziali al fine di consentire l'accertamento d'ufficio della regolarità contributiva (Inps, Inail, Inps ex Enpals); (66)

e) dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative agli oneri previdenziali ed assistenziali versati dai soggetti terzi impiegati per l'attività limitatamente ai service tecnici, di cui all'art. 13, comma 1.1, lettera b) e comma 1.4, lettera d), sottoscritte dai legali rappresentanti degli stessi soggetti terzi.

3. La convenzione, secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 3, è rinnovata sulla base degli esiti delle verifiche in ordine all'attività svolta di cui al comma 2 ed alla permanenza dei requisiti previsti dall'art. 19.

(66) Lettera sostituita dal r.r. n. 12/2014, art. 6. Il testo originario era così formulato:"d) attestazione liberatoria rilasciata dall'ENPALS, ove il soggetto è tenuto all'iscrizione ENPALS, comprovante l'assolvimento degli obblighi contributivi;"

 

 

TITOLO V

Accordi di programma e protocolli d'intesa

Art. 22

Accordi di programma e protocolli d'intesa.

1. La Regione, nell'ambito delle funzioni attribuite agli Enti Locali territoriali nell'art. 3 della L.R. n. 6/2004, stipula accordi di programma e protocolli d'intesa di durata pluriennale, non superiore a tre anni, con le Province, la Città Metropolitana ed i Comuni per le seguenti finalità: (67)

a) adeguamento e qualificazione di spazi di proprietà pubblica destinati allo spettacolo e relative attrezzature;

b) costituzione di reti interprovinciali ed intercomunali utili a promuovere la produzione e la distribuzione di spettacoli dal vivo, la programmazione della cinematografia d'essai, la realizzazione di festival e rassegne;

c) promozione delle attività di nuovi soggetti operanti nell'ambito dello spettacolo non iscritti all'Albo, ed in particolare delle imprese giovanili nel primo triennio di attività, che operano con professionalità e continuità nel territorio comunale.

2. Gli Enti Locali territoriali interessati, entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello cui si riferisce l'attività, presentano apposita proposta, sottoscritta da legale rappresentante, corredata dalla relazione illustrativa dell'attività con riguardo alle caratteristiche, alle finalità, alle modalità, ai tempi di attuazione ed al piano finanziario; la proposta è presentata in conformità alle modalità stabilite nella PARTE V (68).

(67) Comma modificato dal r.r. n. 2/2015, art. 13

(68) Comma così modificato dall'art. 12, Reg. reg. 22 novembre 2010, n. 17.

 

PARTE QUARTA

Osservario regionale dello spettacolo

Art. 23

Attività dell'osservatorio.

1. L'Osservatorio Regionale dello Spettacolo, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 6/2004, opera anche in collaborazione con gli Enti Locali e i soggetti iscritti all'Albo Regionale al fine di realizzare rilevazioni, analisi, ricerche e per valutare gli andamenti del settore e l'efficacia dell'intervento regionale.

2. L'Osservatorio Regionale dello Spettacolo svolge prioritariamente i seguenti compiti:

a) monitoraggio permanente dello spettacolo dal vivo e delle attività cinematografiche relativamente alle dinamiche della spesa, all'affluenza del pubblico, agli interventi finanziari pubblici dello Stato, della Regione e degli Enti Locali territoriali, all'occupazione ed alla formazione professionale nel settore;

b) attività di studio e ricerca;

c) attività di comunicazione anche attraverso la realizzazione di pubblicazioni, convegni e seminari su temi di rilevanza regionale, nazionale ed internazionale.

3. La Regione, per la realizzazione delle attività dell'Osservatorio, può stipulare convenzioni, protocolli d'intesa e accordi di programma con Enti Locali, istituzioni ed organismi pubblici e privati ovvero affidare le attività stesse a soggetti in house.

4. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio e la assegnazione delle relative risorse finanziarie sono definite con appositi provvedimenti della Giunta regionale.

 

PARTE QUINTA

Disposizioni generali

Art. 24

Modalità di presentazione delle istanze.

1. Le istanze e la documentazione di cui agli articoli 6, 7, 11, 15, 17, 20, 21 e 22 sono presentate tramite raccomandata a mano ovvero inoltrate mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre il termine per ognuna stabilito negli stessi articoli.

2. Il termine di presentazione stabilito è perentorio e, ove ricadente in giorno festivo, è prorogato al primo giorno lavorativo utile.

3. Sono accettate le istanze consegnate con raccomandata a mano direttamente al Servizio regionale competente entro e non oltre le ore 13,00 del termine di presentazione stabilito; fa fede il timbro con data di arrivo del protocollo che ne rilascia ricevuta (69).

4. Sono accettate le istanze inoltrate mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre il termine di presentazione stabilito; fa fede la data del timbro postale di spedizione.

5. La Regione non assume responsabilità per il mancato ricevimento dovuto a inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

(69) Comma così modificato per effetto dell'art. 11, Reg. 26 maggio 2009, n. 8.

 

Art. 25

Inammissibilità ed esclusione delle istanze.

1. Le istanze di cui agli articoli 6, 7, 11, 15, 17, 20, 21 e 22 non sono accettate e, quindi, i soggetti istanti non sono ammessi a godere dei previsti benefici, nei seguenti casi:

a) se le istanze sono consegnate ovvero inoltrate oltre il termine di presentazione per ognuna stabilito negli stessi articoli;

b) se le istanze sono presentate prive di tutta o di parte della prescritta documentazione;

c) se la documentazione presentata è redatta in maniera inesatta o incompleta.

 

 

Art. 26

Controlli e verifiche.

1. La Regione ha facoltà di procedere a controlli amministrativi ed a verifiche sulle attività nei confronti dei soggetti iscritti all'Albo e dei soggetti delle residenze al fine di accertare il possesso dei requisiti, accedendo anche alla documentazione conservata presso la sede dei soggetti stessi, al fine di accertare il possesso dei requisiti e la veridicità di quanto attestato con le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate (70).

2. La Regione effettua controlli e verifiche amministrativo-contabili delle attività finanziate nei confronti dei soggetti che fruiscono degli interventi, accedendo anche alla documentazione conservata presso la sede degli stessi soggetti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero dalla normativa vigente, al fine di accertare:

a) il possesso dei requisiti;

b) la rispondenza dei dati quantitativi ed economici comunicati in sede di rendiconto consuntivo;

c) la regolarità dei bilanci e degli altri atti relativi alle attività finanziate;

d) la regolarità dei documenti e dei giustificativi fiscali conservati presso la sede dell'organismo;

e) la veridicità di quanto attestato con le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate.

3. I controlli e le verifiche sono effettuati anche a campione, secondo le modalità stabilite dal Dirigente del Servizio competente, anche nel corso dello svolgimento delle attività (71).

4. Il soggetto assegnatario ha l’obbligo di rendersi disponibile, fino a 5 anni dalla data dell’ultimo documento di spesa presentato a consuntivo, a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di beni e/o servizi in favore dello stesso soggetto assegnatario. (72)

(70) Comma così modificato dall'art. 13, Reg. reg. 22 novembre 2010, n. 17.

(71) Comma così modificato per effetto dell'art. 11, Reg. 26 maggio 2009, n. 8.

(72) Comma aggiunto dal r.r. n. 2/2015, art. 14

 

Art. 27

Sanzioni (Cancellazioni dall'Albo - Revoche Riduzione dell'intervento - Sospensioni Esposti alle Autorità giudiziarie e fiscali). (73)

 

1. Il Dirigente del Servizio competente, con proprio atto, provvede alla cancellazione dei soggetti dall’Albo nei seguenti casi: 

a) se sopravviene la mancanza dei requisiti generali e specifici di settore di cui all’art. 5; 
b) se l’autocertificazione di cui all’art. 7 non è presentata nei termini e secondo le modalità stabilite; 
c) se la documentazione richiesta a consuntivo non è presentata nei termini e secondo le modalità stabilite dagli articoli 15,17 e 21; 

2. Il Dirigente del Servizio competente, con proprio atto, revoca l’intervento finanziario nei seguenti casi: 

a) se l’attività finanziata non è stara realizzata; 
b) se l’attività finanziata è realizzata in maniera difforme rispetto al progetto presentato, tale da risultare assolutamente non coerente con gli obiettivi e le priorità stabilite nel Programma triennale in materia di spettacolo; 
c) se sopravviene la mancanza dei requisiti generali e specifici di settore di cui agli artt. 5, 8 bis e 19; 
d) se l’Ente Locale, entro 30 giorni dalla notifica dell’avvenuta concessione del finanziamento regionale, non presenta la copia conforme all’originale dell’atto amministrativo di assunzione dell’impegno di spesa secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 5.2, lettera b); 
e) se le variazioni al programma di attività non sono valutate positivamente secondo quanto previsto dall’art. 11, commi 6 e 7; 
f) se la documentazione richiesta a consuntivo non è presentata nei termini e secondo le modalità stabilite dagli artt. 15, 17 e 21. 


3. Se il soggetto cui è revocato l’intervento finanziario ha già percepito l’acconto previsto dall’art. 10, comma 1, lettera b), punto 1), la Regione escute la fideiussione per l’importo anticipato, dopo aver dato preventiva comunicazione all’interessato sull’avvio del procedimento di revoca, ai sensi della legge n. 241/1990 ovvero in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. 

4. Nel caso in cui il rendiconto finanziario consuntivo evidenzia una diminuzione del costo complessivo dell’attività, riferito ai costi ammissibili, superiore al 20 per cento rispetto a quello del piano finanziario preventivo, il Dirigente del Servizio regionale competente liquida l’intervento finanziario ridotto della percentuale di diminuzione del costo complessivo consuntivato eccedente il 20 per cento e comunque entro il limite del disavanzo e del 60 per cento del totale dei costi ammissibili consuntivi. 

5. Sono sospesi per un triennio dall’intervento finanziario regionale i soggetti che, sulla base delle verifiche di cui all’art. 26, risultano aver reso dichiarazioni mendaci o aver presentato documentazioni non veritiere e comunque difformi dal contenuto del bilancio consuntivo presentato. 

6. Se a seguito delle verifiche di cui all’art. 26, è accertata la mendacità delle dichiarazioni e la non veridicità della documentazione, il Dirigente del Servizio regionale competente presenta esposto alle competenti Autorità giudiziarie e fiscali. 

7. Ai sensi dell’art. 9 del D. Lg.vo n. 123 del 31/03/1998, i finanziamenti liquidati e revocati dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento, vigente alla data dell’assegnazione del finanziamento, incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di liquidazione e quella di restituzione. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta a fatti non imputabili al soggetto assegnatario, non si applica l’incremento di 5 punti percentuali. 

(73) Articolo dapprima modificato dal Reg. 26 maggio 2009, n. 8.e dal  Re g. reg. 22 novembre 2010, n. 17, e infine sostituito dal  r.r. n. 2/2015, art. 15. Il testo dell'articolo era così formulato:"1. Il Dirigente del Servizio competente, con proprio atto, provvede alla cancellazione dei soggetti dall'Albo nei seguenti casi :a) se sopravviene la mancanza dei requisiti generali e specifici di settore di cui all'art. 5;b) se l'autocertificazione di cui all'art. 7 non è presentata nei termini e secondo le modalità stabilite;c) se la documentazione richiesta a consuntivo non è presentata nei termini e secondo le modalità stabilite dagli articoli 15, 17 e 21;2. Il Dirigente del Servizio competente, con proprio atto, revoca l'intervento finanziario nei seguenti casi: a) se l'attività finanziata non è stata realizzata;b) se l'attività finanziata è realizzata in maniera difforme rispetto al progetto presentato, tale da risultare assolutamente non coerente con gli obiettivi e le priorità stabilite nel Programma triennale in materia di spettacolo; c) se sopravviene la mancanza dei requisiti generali e specifici di settore di cui agli artt. 5, 8-bis e 19; d) se l'Ente Locale, entro 30 giorni dalla notifica dell'avvenuta concessione del finanziamento regionale, non presenta la copia conforme all'originale dell'atto amministrativo di assunzione dell'impegno di spesa secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 5.2, lettera b); e) se le variazioni al programma di attività non sono valutate positivamente secondo quanto previsto dall'art. 11, commi 6 e 7; f) se la documentazione richiesta a consuntivo non è presentata nei termini e secondo le modalità stabilite dagli articoli 15, 17 e 21.3. ...............4. Se il soggetto cui è revocato l'intervento finanziario ha già percepito l'acconto previsto dall'art. 10, comma 1, lettera b), punto 1), la Regione escute la fideiussione per l'importo anticipato, dopo aver dato preventiva comunicazione all'interessato sull'avvio del procedimento di revoca, ai sensi della legge n. 241/1990 ovvero in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.5. Nel caso in cui il rendiconto finanziario consuntivo evidenzia una diminuzione del costo complessivo dell'attività, riferito ai costi ammissibili, superiore al 15 per cento rispetto a quello del piano finanziario preventivo, il Dirigente del Servizio regionale competente liquida l'intervento finanziario ridotto della percentuale di diminuzione del costo complessivo consuntivato eccedente il 15 per cento e comunque entro il limite del disavanzo. 6. Sono sospesi per un triennio dall'intervento finanziario regionale i soggetti che, sulla base delle verifiche di cui all'art. 26, risultano aver reso dichiarazioni mendaci o aver presentato documentazioni non veritiere e comunque difformi dal contenuto del bilancio consuntivo presentato.7. Se a seguito delle verifiche di cui all'art. 26, è accertata la mendacità delle dichiarazioni e la non veridicità della documentazione, il Dirigente del Servizio regionale competente presenta esposto alle competenti Autorità giudiziarie e fiscali. " 

 

Art. 28

Valutazione dell'attuazione del programma.

1. Al termine di ogni triennio del Programma in materia di spettacolo, la Regione valuta l'attuazione del Programma stesso ed i risultati conseguiti sulla base della relazione predisposta dall'Osservatorio Regionale dello Spettacolo, prevista al comma 4, art. 6, della L.R. n. 6/2004.

2. Nella relazione, l'Osservatorio, con riferimento al Programma triennale preso in esame, rileva i punti di forza e le criticità del sistema regionale dello spettacolo ed evidenzia l'impatto del Programma stesso sugli operatori del settore, sul pubblico e sul territorio regionale con riguardo specificatamente:

a) alle modifiche intervenute nel sistema della domanda e dell'offerta di spettacolo;

b) alla variazione quantitativa e qualitativa del pubblico, anche in relazione alle differenti tipologie di spettacolo ed alle aree territoriali regionali;

c) agli effetti dell'intervento regionale sull'occupazione nel settore.

 

Art. 29

TRATTAMENTO DEI DATI E TRACCIABILITA’ FINANZIARIA (74)

1. Il Dirigente del Servizio regionale competente è responsabile del trattamento dei dati acquisiti per l'istruttoria delle istanze presentate, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 ovvero in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela delle persone fisiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. (75)

2. Il trattamento dei dati da parte dell'Osservatorio regionale dello Spettacolo è regolamentato nell'ambito delle modalità di funzionamento dell'Osservatorio stesso, definite con provvedimento della Giunta regionale secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 4.

3. Il soggetto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. (76)

(74) Rubrica sostituita dal r.r. n. 12/2014, art. 7, c. 1.

(75) Comma così sostituito dall'art. 1, quarto alinea, Reg. 18 giugno 2007, n. 16, poi così modificato per effetto dell'art. 11, Reg. 26 maggio 2009, n. 8. Il testo originario era così formulato: «1. Il Dirigente del Settore regionale competente è responsabile del trattamento dei dati acquisiti per l'istruttoria delle istanze presentate, ai sensi della legge n. 196/2003 "Tutela delle persone fisiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", ovvero in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.».

(76) Comma aggiunto dal r.r. n. 12/2014, art. 7, c. 2

 

PARTE SESTA

Disposizioni finali

Art. 30

Abrogazioni.

1. Il Reg. 6 aprile 2005, n. 18 "L.R. n. 6/2004, art. 13 - Modalità e procedure di attuazione in materia di spettacolo" è abrogato.

 

Art. 31

Decorrenza degli effetti. (77)

1. Il presente Regolamento produce effetto a decorrere dall'entrata in vigore.

(77) Articolo sostiruito dalr.r. n. 12/2014, art. 8, c. 1. Il testo originario dell'articolo era così formulato:"1. Il presente regolamento produce effetto a decorrere dall'entrata in vigore fatta eccezione per le disposizioni contenute nelle Parti terza, quarta e quinta che si applicano con decorrenza dal 30 ottobre 2007 e cioè dalla data di presentazione delle istanze di intervento finanziario per le attività che si svolgono nel 2008.2. Le disposizioni di cui al Reg. n. 18/2005, che è abrogato e sostituito dal presente regolamento, sono valide per le istanze presentate il 15 novembre 2006, sulla base del Programma triennale 2007-2009 approvato dalla Giunta regionale con Delib.G.R. 19 settembre 2006, n. 1390 per le attività che si svolgono nel 2007.3. La Giunta regionale approva il Programma previsto dall'art. 5 della L.R. n. 6/2004, riferito al triennio 2008-2010, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento."

 

Art. 32

Proroghe dei termini. (78)

[1. Il termine del 30 aprile per la presentazione delle istanze di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 6, comma 2, limitatamente all'anno 2007, è prorogato al 15 giugno 2007.

1-bis. Limitatamente all'anno 2007, unicamente per i soggetti che nel Settore Musica svolgono attività di promozione e diffusione, quale prevista all'art. 5, comma 2.2, lettera h):

a) il termine per la presentazione delle istanze di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 6, comma 2, è prorogato al 30 luglio 2007;

b) la conclusione del procedimento di iscrizione all'Albo è fissata al 15 novembre 2007. (79)

1-ter. Ai fini dell'intervento finanziario per le attività che si svolgono nel 2008, il termine di presentazione delle istanze previste dall'art. 11, comma 4, dall'art. 17, comma 1, dall'art. 20, comma 2, dall'art. 22, comma 2, è prorogato dal 30 ottobre 2007 al 15 dicembre 2007. (80) ]

(78) Articolo abrogato dal r.r. n. 12/2014, art. 9, c, 1

(79) Comma aggiunto dall'art. 1, quinto alinea, Reg. 18 giugno 2007, n. 16.

(80) Comma aggiunto dall'art. 1, quinto alinea, Reg. 18 giugno 2007, n. 16.

 


Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.

 


Allegato A3 (81)

Art. 6, comma 5, lettera h) e Art. 7


Possesso da requisiti/albo


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(81) Le dichiarazioni inerenti il trattamento dei dati personali, poste in calce a ciascuna dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al presente allegato, sono state così modificate dall'art. 1, settimo alinea, Reg. 18 giugno 2007, n. 16. Inoltre al sesto alinea della dichiarazione riguardante il settore musica le parole racchiuse fra parentesi quadre sono state soppresse dal sesto alinea del medesimo art. 1, Reg. n. 16/2007.

 

Allegato A4

Art. 6, comma 5, lettera i)


Rapporti di lavoro - CCNL - Contenziosi a Provvedimenti - Azioni esecutive


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Allegato A5 (82)

Istanza di iscrizione all'Albo

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(82) Allegato aggiunto conseguentemente all’inserimento dell’art. 7-bis ad opera dell’art. 4, comma 1, Reg. reg. 27 giugno 2014, n. 12.

 

Allegato A5-bis (83)

Istanza di conferma dell'iscrizione all'Albo

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(83) Allegato aggiunto conseguentemente all’inserimento dell’art. 7-bis ad opera dell’art. 4, comma 1, Reg. reg. 27 giugno 2014, n. 12.

 

Allegato A6 (84)

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

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(84) Allegato aggiunto conseguentemente all’inserimento dell’art. 7-bis ad opera dell’art. 4, comma 1, Reg. reg. 27 giugno 2014, n. 12.

 

Allegato A7  (85)

Documentazione attestante l'attività realizzata nei 24 mesi precedenti

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(85) Allegato aggiunto conseguentemente all’inserimento dell’art. 7-bis ad opera dell’art. 4, comma 1, Reg. reg. 27 giugno 2014, n. 12.

 

Allegato A7-bis (86)

Documentazione attestante l'attività realizzata nell'annualità

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(86) Allegato aggiunto conseguentemente all’inserimento dell’art. 7-bis ad opera dell’art. 4, comma 1, Reg. reg. 27 giugno 2014, n. 12.

 

Allegato A8  (87)

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

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(87) Allegato aggiunto conseguentemente all’inserimento dell’art. 7-bis ad opera dell’art. 4, comma 1, Reg. reg. 27 giugno 2014, n. 12.

 

 

 

INDICE

PARTE PRIMA
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1      FINALITA’

Art. 2      DEFINIZIONI

 

PARTE SECONDA
ALBO REGIONALE DELLO SPETTACOLO

Art.3      SUDDIVISIONE DELL’ALBO

Art. 4     AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5     REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALL’ALBO

Art. 6     PROCEDURE PER RICHIEDERE L’ ISCRIZIONE

Art. 7     AGGIORNAMENTO DELL’ALBO

Art. 8     RICONOSCIMENTO DI “INTERESSE REGIONALE”

 

PARTE TERZA
INTERVENTI FINANZIARI

TITOLO I
CRITERI GENERALI

Art. 9   RIPARTIZIONE DEL FONDO UNICO REGIONALE PER LO SPETTACOLO (FURS) ED EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 10 MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIARI

 

TITOLO II
INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO

Art. 11 PROCEDURE PER RICHIEDERE L’INTERVENTO FINANZIARIO

Art. 12 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

Art. 13 COSTI AMMISSIBILI ED ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE QUANTITATIVA

Art. 14 ELEMENTI E REQUISITI PER LA VALUTAZIONE QUALITATIVA

Art. 15 ISTANZA E DOCUMENTAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DELL’INTERVENTO

 

FINANZIARIO

TITOLO III
INTERVENTI PER LA
PROMOZIONE REGIONALE

Art. 16 CRITERI GENERALI Art. 17 MODALITA’ DI ATTUAZIONE

 

TITOLO IV
INTERVENTI IN REGIME DI CONVENZIONE

Art. 18 CRITERI E MODALITA’ DI ATTUAZIONE

Art. 19 REQUISITI PER ACCEDERE ALLE CONVENZIONI

Art. 20 PROCEDURE PER RICHIEDERE L’INTERVENTO

Art. 21 RINNOVO ANNUALE DELLA CONVENZIONE

 

TITOLO V
ACCORDI DI PROGRAMMA
E PROTOCOLLI D’INTESA

Art. 22 ACCORDI DI PROGRAMMA E PROTOCOLLI D’INTESA

 

PARTE QUARTA
OSSERVARIO REGIONALE
DELLO SPETTACOLO

Art. 23 ATTIVITA’ DELL’OSSERVATORIO

 

PARTE QUINTA
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 24 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Art. 25 INAMMISSIBILITÀ ED ESCLUSIONE DELLE ISTANZE

Art. 26 CONTROLLI E VERIFICHE

Art. 27 SANZIONI (Cancellazione dall’Albo Revoche - Riduzioni dell’intervento Sospensioni - Esposti alle Autorità Giudiziarie e Fiscali)

Art. 28 VALUTAZIONE DELL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Art. 29 TRATTAMENTO DEI DATI

 

PARTE SESTA
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 ABROGAZIONI

Art. 31 DECORRENZA DEGLI EFFETTI

Art. 32 PROROGHE DEI TERMINI

 

ALLEGATI

All. A1 -articolo 6, comma 5, modello istanza di iscrizione all’Albo / Teatro - Musica Danza - Cinema - Spettacolo viaggiante-circense;

All. A2 -articolo 6, comma 5, lett g) modello Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai finanziamenti pubblici ricevuti;

All. A3 -articolo 6, comma 5, lett h) e art. 7) modello Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti generali e specifici di settore / albo teatro - albo musica - albo danza - albo cinema - albo spettacolo viaggiante - circense;

All. A4 -articolo 6, comma 5, lett i) modello Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all’osservanza della normativa in materia di rapporti di lavoro e dei CCNL; alla mancanza di contenziosi e provvedimenti o azioni esecutive.