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Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2011
Numero
9
Data
13/05/2011
Abrogato
 
Materia
Turismo
Titolo
Regolamento di organizzazione e funzionamento di Puglia promozione.
Note
Pubblicato nel B.U.R. Puglia 20 maggio 2011, n. 79 suppl.
Allegati
Nessun allegato

 



 

Il Presidente della

Giunta regionale

 

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto lo Statuto della Regione Puglia (L.R. 12 maggio 2004, n. 7) ed, in particolare, gli artt. 42, comma 2, lett. c) e 44, comma 2;

Vista la Legge 29 marzo 2001, n. 135 ed in particolare l'art. 5;

Vista la L.R. 11 febbraio 2002, n. 1 così come modificata dalla legge regionale 3 dicembre 2010, n. 18;

Vista la Delib.G.R. 10 maggio 2011, n. 918 di adozione del regolamento;

 

emana

 

 il seguente regolamento:

Art. 1 

Ambito del regolamento

1.  Il presente regolamento disciplina, nel rispetto ed in attuazione della legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1, recante “Norme di prima applicazione dell'art. 5 della L. 29 marzo 2001, n. 135 riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese”, come modificata dalla legge regionale 3 dicembre 2010, n. 18, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia regionale del turismo denominata “Pugliapromozione” di seguito indicata come Pugliapromozione.

2.  Il presente regolamento viene adottato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione competente, su proposta dell'Assessore al turismo.

 
 

Art. 2 

Compiti generali di Pugliapromozione

1.  Pugliapromozione è lo strumento operativo delle politiche della Regione Puglia in materia di promozione dell'immagine unitaria della Regione, fa riferimento alla programmazione regionale e opera d'intesa con il sistema delle Province e dei Comuni nell'ottica dello sviluppo sostenibile, durevole e integrato, facendo perno sui valori dell'accoglienza, dell'ospitalità e della qualità.

2.  Pugliapromozione

a)  promuove la conoscenza e l'attrattività del territorio nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e immateriali, valorizzandone pienamente le eccellenze;

b)  sulla base di specifici obiettivi definiti dalla Regione favorisce lo sviluppo di occupazione stabile nell'ambito del turismo, alimenta iniziative di sensibilizzazione al fine di contrastare il lavoro sommerso e irregolare, promuove raccordi con il sistema della formazione professionale e con le Università in funzione di un complessivo processo di qualificazione degli operatori e degli addetti del settore;

c)  promuove e qualifica l'offerta turistica dei sistemi territoriali della Puglia, favorendone la competitività sui mercati nazionali e internazionali e sostenendo la cooperazione tra pubblico e privato nell'ambito degli interventi di settore; promuove inoltre l'incontro fra l'offerta territoriale regionale e i mediatori dei flussi internazionali di turismo;

d)  promuove lo sviluppo del turismo sostenibile, slow, enogastronomico, culturale, giovanile, sociale e religioso, nonché di tutti i “turismi” attivi ed esperienziali, sostenendo la valorizzazione degli indotti connessi;

e)  sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle vocazioni produttive dell'intero territorio regionale;

f)  attiva e coordina, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, iniziative, manifestazioni ed eventi, nonché progetti di arte urbana che si configurino quali attrattori per il turismo e motivi di promozione delle eccellenze territoriali, materiali e immateriali;

g)  favorisce la diffusione di un'ampia cultura dell'ospitalità tra gli operatori pubblici e privati e la popolazione locale anche attraverso la rimozione di ogni orientamento e condotta direttamente o indirettamente discriminatori sotto il profilo dei diritti soggettivi, della privacy e delle condizioni personali;

h)  promuove la cultura della tutela dei diritti del turista consumatore;

i)  assicura alle strutture regionali strumenti operativi a supporto del coordinamento delle attività e delle iniziative Sistemi Turistici Locali, fornendo altresì supporti di consulenza tecnico-amministrativa;

j)  esercita le funzioni e i compiti amministrativi già assegnati alle Aziende di promozione turistica (APT) assicurandone l'articolazione organizzativa e l'efficacia operativa nelle sei province; coordina il sistema a rete degli IAT, anche nel loro raccordo con le Pro Loco;

k)  collabora con il sistema delle Camere di Commercio e, ai fini della predisposizione di specifici studi, piani e progetti, può avvalersi della collaborazione di istituzioni universitarie e centri di ricerca, amministrazioni, enti pubblici, organismi e agenzie specializzate;

l)  svolge ogni altra attività a essa affidata dalla normativa regionale, dagli indirizzi strategici e dagli strumenti programmatori della Regione Puglia, anche in riferimento a leggi nazionali e a programmi interregionali e comunitari.

 

Art. 3 

 Compiti specifici di Pugliapromozione

1.  In particolare, sulla base dei compiti ad essa affidati dalla normativa regionale, in parte rivenienti dalle funzioni delle soppresse APT ad essa integralmente affidate:

a)  realizza progetti promozionali su incarico della Regione o su proposta degli Enti Locali e di operatori privati, nonché progetti integrati di promozione turistica, valorizzazione e fruibilità di attività culturali e di beni culturali e ambientali, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa comunitaria nazionale e regionale, fornendo altresì ai soggetti pubblici e privati proponenti consulenza tecnica e amministrativa per la predisposizione e realizzazione di programmi di promozione;

b)  sviluppa gli interventi di promozione del prodotto turistico pugliese in coordinamento con il Distretto del Turismo e le sue articolazioni al fine di favorire l'accessibilità, la fruizione e la commercializzazione integrata dei diversi segmenti di mercato nel quadro delle vocazioni produttive dell'intero territorio regionale;

c)  cura, sulla base della programmazione della Regione e in raccordo con le Amministrazioni provinciali e comunali, le attività di comunicazione integrata di promozione dei territori;

d)  sulla base di apposite linee guida approvate dalla Giunta regionale sentita l'Anci Puglia, provvede all'istituzione e al coordinamento a livello regionale di un sistema a rete degli IAT; e)  svolge attività di assistenza a favore degli operatori turistici locali, in raccordo con le associazioni di rappresentanza degli operatori turistici;

f)  pone in essere iniziative volte alla diffusione della cultura della tutela dei diritti del turista-consumatore prevalentemente mediante azioni di sensibilizzazione delle imprese turistiche nonché tramite attività informative rivolte all'utenza turistica;

g)  svolge su delega della Regione le funzioni di Osservatorio Turistico Regionale in osservanza dell'art. 2 della L.R. n. 1/2001 lett. c) e d), anche in coordinamento con i sistemi turistici locali, enti pubblici, istituti universitari ed enti economici, e in raccordo con le associazioni di rappresentanza degli operatori turistici;

h)  raccoglie ed elabora, secondo le direttive impartite dalla Regione, dati statistici concernenti la domanda e l'offerta turistica del territorio regionale, nonché provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici relativi al flusso del movimento turistico regionale;

i)  provvede alla raccolta e alla istruttoria delle denunce dei prezzi delle strutture sulla base delle previsioni della legge regionale n. 29/1994;

j)  supporta la Regione nel garantire l'organizzazione e l'efficacia operativa dei Sistemi Turistici Locali e del Distretto del Turismo nelle sue articolazioni di prodotto;

k)  svolge attività di tutela e assistenza ai turisti contribuendo altresì a diffondere una cultura della “cittadinanza temporanea” , attraverso la rete IAT ed in coerenza con le attribuzione degli STL, nonché mediante l'attivazione di sinergie con il sistema delle Proloco;

l)  provvede, per conto della Regione, a quanto stabilito dall'art. 5 della legge regionale n. 27/1990 in merito all'istruttoria delle domande e alla tenuta dell'Albo delle Proloco;

m)  esercita per conto della Regione le funzioni di vigilanza e di controllo su tutte le attività turistiche;

n)  provvede ad attuare ogni altro compito assegnato dalla Regione.

 
 

Art. 4 

Organi di Pugliapromozione

Gli organi di Pugliapromozione sono:

il Direttore Generale;
il Collegio Sindacale;
il Comitato tecnico Consultivo.

 
 
Dotazione organica iniziale di Pugliapromozione (1)
 

Nelle more della definizione della pianta organica di cui al successivo art. 6 punto 3, la dotazione organica iniziale di Pugliapromozione è costituita da quella prevista nella tabella D della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, alla quale si applica il regime di cui all'art. 15 della legge regionale n. 1/2002 e s.m.i. Le funzioni e il personale delle APT sono trasferiti all'Agenzia senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro, del contratto applicato, del trattamento economico in godimento.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, Reg. reg. 9 settembre 2011, n. 21, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «Art. 5. Dotazione organica iniziale di Pugliapromozione. La dotazione organica iniziale di Pugliapromozione è costituita dal personale di ruolo già appartenente alla dotazione organica delle APT al quale si applica il regime di cui all'art. 15 della legge regionale n. 1/2002 e s.m.i. Le funzioni e il personale delle APT sono trasferite all'Agenzia senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro, del contratto applicato, del trattamento economico in godimento, tenuto conto delle mansioni svolte nonché delle eventuali disponibilità del personale in relazione ai percorsi formativi di cui all'art. 5 comma 3.».

 

Art. 6 

 Direttore generale.

1.  Il Direttore generale è il rappresentante legale di Pugliapromozione. A tal fine rappresenta l'Agenzia in giudizio, promuove e resiste alle liti con il potere di conciliazione e transazione.

2.  Il Direttore generale è responsabile del funzionamento, dell'organizzazione e della gestione di Pugliapromozione nonché dell'attuazione degli interventi per la promozione turistica locale indicati nel piano regionale annuale e risponde della sua attività alla Giunta regionale.

3.  Il Direttore generale, nel quadro delle attività attribuitegli dalla Regione:

-  definisce, sentito il Comitato tecnico consultivo, le modalità di realizzazione degli interventi;

-  verifica l'attuazione degli interventi e assicura i livelli ottimali di organizzazione della struttura e di qualità delle attività svolte;

-  definisce e aggiorna, d'intesa con la Regione e previa concertazione con le parti sociali, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza, e nell'ambito delle risorse disponibili, la pianta organica dell'Agenzia ai sensi del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i.;

- definisce inoltre, d'intesa con le parti sociali, i percorsi formativi di qualificazione del personale in servizio al fine di valorizzarne le competenze professionali nel rispetto delle mansioni svolte;

-  definisce compiti e funzioni dell'articolazione dell'Agenzia per territori provinciali, in raccordo con le Amministrazioni Provinciali e previa concertazione con le parti sociali;

-  provvede alla gestione delle dotazioni finanziarie e strumentali, del patrimonio e del personale;

-  predispone il bilancio di previsione e il conto consuntivo;

-  stipula i contratti, le convenzioni nonché tutti gli atti obbligatori o necessari per lo svolgimento delle attività e dei compiti di Pugliapromozione, ivi compresi gli atti necessari ad acquisire, entro i tetti di spesa assegnati dalla Regione e nel rispetto della normativa vigente, collaborazioni specializzate idonee ad assicurare il conseguimento degli obiettivi derivanti dalla programmazione regionale;

-  redige una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti da sottoporre alla Giunta regionale;

-  cura la concertazione con i sindacati e con le associazioni di rappresentanza degli operatori turistici.

4.  Gli atti amministrativi aventi rilevanza esterna emanati dal Direttore generale sono denominati “determinazioni”.

 

Art. 7 

Collegio sindacale. Composizione e funzioni

1.  Il Collegio sindacale è composto da tre membri iscritti all'albo ufficiale dei revisori contabili, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al turismo ed è insediato con provvedimento del Direttore generale entro e non oltre 10 giorni dalla nomina.

2.  I Sindaci durano in carica quattro anni e non possono essere nominati per due mandati consecutivi.

3.  I Sindaci decadono dall'incarico in caso di perdita dei requisiti richiesti e di mancata partecipazione a tre sedute consecutive del Collegio senza giustificato motivo.

4.  Il Collegio esamina tutti gli atti emanati dall'Agenzia ai fini della verifica della regolare tenuta della contabilità e del controllo della gestione economica e finanziaria dell'Agenzia.

5.  Il Collegio sindacale informa la Giunta regionale dell'attività svolta trasmettendo, per il tramite dell'Assessore al Turismo, apposite relazioni annuali.

 
 

Art. 8 

Riunioni del collegio sindacale

1.  Il Collegio sindacale si riunisce di norma ogni 30 giorni. I componenti del Collegio possono effettuare, anche singolarmente, attività di verifica in preparazione ed in relazione a quelle delle sedute ordinarie.

2.  Il Collegio è convocato dal proprio Presidente. In caso di assenza o impedimento le funzioni del medesimo sono svolte, su delega del Presidente, da un componente del Collegio.

3.  Il Collegio sindacale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci.

4.  Le deliberazioni del Collegio sindacale sono assunte a maggioranza. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale il proprio dissenso.

5.  Tutti i sindaci, compreso il Presidente, hanno a disposizione un solo voto per esprimere la propria volontà.

6.  Le riunioni del Collegio sindacale devono essere verbalizzate. Dal verbale devono risultare tutte le operazioni e le verifiche eseguite e le deliberazioni adottate. Il verbale viene trasmesso entro 8 giorni al Direttore Generale.

7.  Il processo verbale deve indicare i presenti, l'accertata sussistenza del numero legale, tutte le operazioni e le verifiche eseguite; deve, altresì, riportare o allegare il testo delle deliberazioni adottate, nonché contenere il resoconto sommario della discussione svoltasi.

8.  Per l'espletamento del proprio compito i Sindaci hanno accesso, anche singolarmente, ai documenti dell'Agenzia, mediante richiesta al responsabile dell'ufficio che detiene il documento, anche presso ciascuna sede territoriale dell'Agenzia. I responsabili degli uffici garantiscono l'accesso con la massima sollecitudine, nel rispetto, comunque, delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di accesso agli atti.

 
 

Art. 9 

 Comitato tecnico-consultivo

1.  Il Comitato tecnico - consultivo è l'organo di consulenza tecnico-scientifica del Direttore Generale.

2.  I provvedimenti del Direttore Generale che attengono alla promozione turistica ed al marketing territoriale sono assunti sentito il Comitato tecnico-consultivo.

3.  Le spese di funzionamento del Comitato tecnico-consultivo sono a carico del bilancio dell'Agenzia.

4.  Il Comitato tecnico-consultivo è composto da sei esperti nei settori del Turismo e del Marketing Territoriale nominati dalla Giunta regionale sentite le corrispondenti Amministrazioni provinciali.

5.  Il Comitato tecnico-consultivo è presieduto dal Direttore generale.

6.  Il Comitato tecnico-consultivo, oltre ad esercitare una funzione consultiva generale e un supporto tecnico-scientifico relativamente ai compiti affidati a Pugliapromozione, esercita le seguenti specifiche funzioni:

•  fornisce pareri e proposte, all'interno della programmazione generale, sull'articolazione territoriale degli interventi di promozione;

•  cura i rapporti con le Amministrazioni provinciali e con i Comuni;

•  esprime parere sul bilancio di previsione;

•  avanza proposte in merito a nuove iniziative da assumere.

7.  Il Comitato tecnico-consultivo dura in carica quattro anni; in caso di dimissioni di un componente, il subentrante cessa comunque dal suo mandato alla scadenza naturale del Comitato.

 
 

Art. 10 

 Riunioni del Comitato tecnico-consultivo

1.  Il Comitato tecnico-consultivo si riunisce su convocazione del Direttore generale, di norma con cadenza trimestrale.

2.  Le riunioni del Comitato non sono pubbliche. Alle riunioni è ammessa la partecipazione del funzionario responsabile della specifica questione portata all'attenzione del Comitato.

3.  La partecipazione alle riunioni è obbligatoria per i componenti, le cui eventuali assenze devono essere giustificate. In caso di assenze non giustificate per oltre tre volte consecutive, il componente decade e viene sostituito.

4.  Per approfondimenti su questioni di particolare rilievo, il Comitato può articolarsi in più Commissioni, costituite da non meno di 2 componenti.

5.  La composizione e la durata delle Commissioni è stabilita dal Direttore generale.

6.  Gli elaborati delle Commissioni sono oggetto di discussione ed approvazione nelle riunioni del Comitato.

 
 

Art. 11 

 Bilancio e anno finanziario

1.  Pugliapromozione adotta un sistema di contabilità pubblica fondato sul bilancio annuale di previsione inteso come strumento fondamentale delle decisioni di politica finanziaria. Il bilancio è redatto in termini di competenza e di cassa; l'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

 
 

Art. 12 

 Struttura del bilancio

1.  Il bilancio è articolato, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base. Le unità previsionali sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze dell'Agenzia.

 
 

Art. 13 

 Rendiconto di gestione

1.  Il rendiconto di gestione espone i risultati conseguiti durante l'esercizio finanziario in ordine al bilancio di previsione; esso è redatto secondo la stessa articolazione del bilancio preventivo ed espone i dati distintamente per la competenza e per i residui.

 
 

Art. 14 

Contabilità

1.  La struttura del bilancio e del rendiconto e la disciplina di dettaglio delle fasi di gestione dell'entrata e della spesa sono disciplinate dalla legge regionale n. 28 del 200l, in quanto applicabile.

 
 

Art. 15 

 Finanziamenti

1.  La dotazione finanziaria di Pugliapromozione è determinata da:

a)  apposito stanziamento per il suo funzionamento previsto in specifico capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Puglia, stabilito in relazione al piano di attività assegnato;

b)  risorse di derivazione comunitaria e statale;

c)  proventi derivanti dall'attività svolta in favore di soggetti pubblici e privati;

d)  donazioni e lasciti, accettati con deliberazione della Giunta regionale e destinati all'Agenzia;

e)  finanziamenti ottenuti per l'esecuzione di programmi di ricerca e di intervento proposti da enti nazionali e internazionali, nell'ambito delle materie di competenza.

 
 

Art. 16

  Termini e pubblicità degli atti

1.  Gli atti amministrativi di Pugliapromozione sono adottati nel rispetto dei principi del procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

2.  Pugliapromozione, per dare piena attuazione alle disposizioni vigenti in materia, adotta un apposito regolamento nel quale sono specificati i termini dei procedimenti di propria competenza e le strutture organizzative responsabili degli stessi.

3.  Gli atti amministrativi di Pugliapromozione sono immediatamente esecutivi; la pubblicità di questi viene assicurata mediante pubblicazione sul portale della Regione Puglia e sul BURP. La pubblicità degli atti non costituisce in alcun modo una fase integrativa dell'efficacia degli stessi.

 
 

Art. 17 

Diritto di accesso ai documenti amministrativi

1.  Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 241/1990 e s.m.i e dalla legge regionale n. 15/2008 e relativo regolamento attuativo Reg. reg. 29 settembre 2009, n. 20.

2.  Il Direttore generale adotta tutte le misure organizzative che ritenga opportune per migliorare l'accesso agli atti, nel rispetto delle disposizioni di legge.

 
 

Art. 18 

Regime transitorio

1.  Al fine di consentire l'immediato avvio delle attività e non operare soluzioni di continuità nelle attività già di competenza delle APT, Pugliapromozione si avvale per quanto attiene il funzionamento e la gestione e non oltre la conclusione della procedura di cui all'art. 13 comma 2 della legge regionale n. 1/2002 e s.m.i., delle dotazioni finanziarie e strumentali delle predette APT, ivi compresi i conti di tesoreria ove occorrente.

2.  Per le finalità di cui all'art. 13, comma 2, della legge regionale n. 1/2002 e s.m.i e comunque non oltre tre mesi dal suo insediamento, il Direttore generale può avvalersi con proprio atto, nei limiti e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, della collaborazione dei collegi dei revisori dei conti delle APT di cui all'art. 9 della legge regionale n. 18/2010.

Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.