TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Principi
1. La presente legge, nell’ambito della potestà legislativa
esclusiva in materia di polizia amministrativa locale e in armonia con il
principio di sussidiarietà e i principi fondamentali dell’ordinamento, detta
norme generali sull’organizzazione funzionale dei relativi servizi e attività e
sul coordinamento degli stessi, al fine di renderli omogenei su tutto il
territorio regionale e di migliorarne l’efficacia e l’efficienza, nonché di
integrare le politiche per la sicurezza delle persone e delle comunità e per il
controllo del territorio con le politiche sociali, educative, ambientali e
territoriali della Regione e degli enti locali.
2. Tali finalità sono
perseguite essenzialmente promuovendo l’innovazione nei servizi, l’utilizzazione
di tecnologie avanzate, la formazione di risorse umane adeguatamente
professionalizzate, la gestione dei servizi in forma associata, la
collaborazione tra istituzioni e con le organizzazioni di volontariato.
Art. 2
Funzioni della Regione
1. La Regione, nel rispetto della competenza dello
Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, ai sensi della lettera h),
secondo comma, dell’articolo 117 della Costituzione, per il perseguimento delle
finalità di cui all’articolo 1 provvede a:
a) fissare i criteri generali per l’istituzione e il
funzionamento dei corpi e dei servizi di polizia locale;
b) stabilire le caratteristiche delle uniformi, dei mezzi e
degli strumenti operativi in dotazione;
c) coordinarne l’organizzazione e le attività, adottando
appositi atti di indirizzo e stabilendo gli standard organizzativi e la
dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni, anche in
forma associata attraverso unioni o convenzioni di cui al capo V (Forme
associative) del titolo II del decreto legislativo 18 giugno 2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e successive modifiche e
integrazioni, come stabilito dal comma 30 dell’articolo 14 (Patto di stabilità
interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali) del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, per le funzioni fondamentali di cui lettera b) del comma 3
dell’articolo 21 (Norme transitorie per gli enti locali) della legge 5 maggio
2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione
dell’articolo 119 della Costituzione);
d) promuovere e disciplinare forme di collaborazione e di
coordinamento tra le polizie locali della Regione;
e) realizzare e gestire il numero telefonico unico regionale di
polizia locale, con il compito di dare immediato riscontro alle richieste di
intervento urgente;
f) realizzare e gestire la banca dati regionale di polizia
locale, al fine di favorire lo scambio di informazioni operative degli enti
locali tra loro e con la Regione;
g) predisporre dotazioni tecnologiche comuni alle diverse
polizie locali o comunque da tutte accessibili e servizi informativi unificati,
anche mediante utilizzazione delle strutture e attrezzature regionali della
protezione civile, secondo le compatibilità e nei modi da stabilirsi con
apposito regolamento;
h) stabilire criteri e prevedere incentivi per l’introduzione
di sistemi e strumenti innovativi nella gestione e nell’attività dei corpi e dei
servizi;
i) stabilire criteri e prevedere incentivi per la gestione in
forma associata del servizio di polizia locale o di alcune funzioni di esso;
j) promuovere la realizzazione di un sistema permanente di
formazione, aggiornamento e qualificazione per tutto il personale addetto alla
polizia locale;
k) promuovere accordi e intese con gli organi dello Stato e con
gli enti locali al fine di favorire la collaborazione istituzionale e operativa
a livello locale, nel rispetto della potestà dicoordinamento di cui comma 3
dell’articolo 118 della Costituzione;
l) monitorare in modo sistematico l’espletamento delle funzioni
di polizia locale su base regionale;
m) promuovere attività di ricerca e di documentazione, al fine
di individuare e programmare gli interventi più utili a migliorare, potenziare e
innovare i servizi;
n) sostenere gli enti locali, preferibilmente in forma
associata, nell’innovazione e nella progettazione tecnica in materia di polizia
locale, anche in riferimento alle politiche dell’Unione Europea.
Art. 3
Funzioni della Provincia
1. La Provincia, nell’ambito delle proprie competenze e nel
rispetto del principio di sussidiarietà, concorre alla definizione di un sistema
integrato di politiche di sicurezza attraverso:
a) la promozione, la concertazione e la gestione di progetti
finalizzati al migliore impiego del corpo di polizia provinciale nelle attività
di controllo del territorio, specialmente nelle zone extraurbane e sulle strade
provinciali;
b) l'istituzione di nuclei specialistici del corpo di
polizia provinciale, professionalmente e tecnologicamente attrezzati, per
l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo
5, lettere e), f), g), k), n), o), r) (1) ;
c) la promozione e, d’intesa con la Regione, la realizzazione
di attività di ricerca su problemi specifici o su territori particolarmente
colpiti da fenomeni di degrado o rischio per la salvaguardia del patrimonio
ambientale.
1) Lettera così modificata dall’ art. 1,
comma 1, lettera a), L.R.
5 marzo 2012, n. 2, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo originario era così formulato: " b)
l'istituzione di nuclei specialistici del corpo di polizia provinciale,
professionalmente e tecnologicamente attrezzati, per l'esercizio delle funzioni
di cui all'articolo 5, lettere e),
f), k), n), o), r)".
Art. 4
Funzioni del Comune
1. Il Comune, nell’ambito delle proprie competenze, in
applicazione del principio di sussidiarietà e nel perseguimento degli obiettivi
di tutela della sicurezza urbana, così come definita dagli articoli 1 e 2 del
decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2008 (Incolumità pubblica e sicurezza
urbana: definizione e ambiti di applicazione), attuativo dell’articolo 54
(Attribuzione del sindaco nei servizi di competenza statale) del d.lgs.
267/2000, come riformulato dall’articolo 6 del decreto legge 23 maggio 2008, n.
92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, concorre alla definizione di
un sistema integrato di politiche di sicurezza, sociali e ambientali attraverso:
a) l'attivazione di percorsi formativi e di scambio per
l'integrazione operativa tra personale della polizia municipale e operatori
qualificati degli altri settori, con il concorso del volontariato, per
l'attuazione delle politiche sociali, educative, ambientali e territoriali
finalizzati a nuove modalità di intervento nelle città (2) ;
b) la promozione, concertazione e gestione di progetti di
maggior presidio sul territorio da parte del servizio di polizia locale, da
estendere, ove possibile e nel rispetto delle vigenti norme contrattuali, nelle
fasce serali e notturne anche mediante risorse a tal fine destinate dalla
Regione, garantendo una organizzazione che tuteli la sicurezza del personale
coinvolto;
c) le politiche sociali orientate in favore di soggetti a
rischio di devianza, anche all’interno di un programma più vasto di politiche di
prevenzione e di sicurezza urbana;
d) l’assunzione del tema della sicurezza urbana - così come
definita dal decreto del Ministro dell’Interno 5 agosto 2008 - nel programma
annuale dell’amministrazione, dettagliato per obiettivi sostenibili in
riferimento alle risultanze della relazione consuntiva e programmatica del
comandante, nonché alle risorse umane, strumentali e finanziarie rese
disponibili nel bilancio per esercizio finanziario di riferimento;
e) l’assunzione della tutela dell’ambiente tra gli obiettivi da
perseguire nell’ambito delle competenze relative all’assetto e utilizzazione del
territorio e allo sviluppo economico;
f) lo svolgimento di azioni positive finalizzate a diffondere
la cultura della convivenza civile, quali campagne informative, interventi di
mediazione sociale, di arredo urbano, istituzione dei contratti di quartiere,
del servizio di prossimità al cittadino, di possibili altri strumenti e figure
professionali con compiti essenzialmente preventivi;
g) la promozione di iniziative di animazione socio-culturale in
zone a rischio;
h) lo sviluppo di attività volte alla integrazione nella
comunità locale dei cittadini immigrati;
i) ogni altra azione mirata a ridurre atti d’inciviltà e ad
assicurare il diritto al godimento delle città, la serenità e la tranquillità
dei cittadini.
2. Le attività di cui alle lettere f),g) e h) sono svolte
con l’impiego di idoneo personale.
(2) Lettera così
modificata dall’ art. 1,
comma 1, lettera b), L.R.
5 marzo 2012, n. 2, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo originario era così formulato: "a) l’attivazione di
percorsi formativi e di scambio per l’integrazione operativa tra personale della
polizia municipale e operatori qualificati degli altri settori, con il concorso
del volontariato, finalizzati a nuove modalità di intervento nelle periferie e
nelle città;
TITOLO II ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE
Art. 5
Funzioni e compiti dei corpi e dei servizi di polizia locale
1. Le funzioni e i
compiti di polizia locale comprendono l'insieme delle attività dirette a
tutelare l'ordinata e civile convivenza, a favorire la coesione sociale, a
garantire le condizioni di sicurezza e vivibilità nei centri urbani e in tutto
il territorio, attraverso il controllo, la mediazione dei conflitti, la
prevenzione e la repressione dei comportamenti che violano le leggi, i
regolamenti e le ordinanze che disturbano la quiete dei cittadini (3) .
2. Il personale di
polizia locale esercita le seguenti funzioni, nell'ambito del territorio e in
relazione alle materie di competenza dell'ente di appartenenza o degli enti
associati o delegate dalla Regione:
a) polizia amministrativa locale;
b) polizia annonaria;
c) polizia commerciale e tutela del consumatore;
d) polizia edilizia;
e) polizia ambientale e mineraria;
f) polizia rurale, faunistica e ittico-venatoria;
g) polizia stradale, ai sensi dell'articolo 11 Servizi di polizia stradale) e lett.
d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12
(Espletamento dei servizi di polizia stradale) del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.
285 (Nuovo codice della strada), intendendo per territorio di competenza
l'intera rete stradale ricadente nel territorio "provinciale" per la polizia
provinciale e "comunale" per la polizia municipale, indipendentemente dalla sua
classificazione (4) ;
h) polizia giudiziaria, nei casi e modi stabiliti
dalla vigente legislazione statale;
i) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nei casi
e modi stabiliti dalla vigente legislazione statale;
j) vigilanza sull'osservanza di leggi, regolamenti,
ordinanze e provvedimenti amministrativi;
k) vigilanza sulla integrità e conservazione dei beni
demaniali e del patrimonio pubblico;
l) polizia tributaria, con particolare riferimento
alle attività ispettive di vigilanza relative ai tributi locali;
m) gestione dei servizi d'ordine, di vigilanza,
d'onore e di scorta, necessari all'espletamento delle attività istituzionali nel
territorio di competenza;
n) cooperazione nel soccorso in caso di pubbliche
calamità e privati infortuni;
o) supporto alle attività di controllo degli organi
preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro;
p) segnalazione alle autorità competenti di
disfunzioni e carenze dei servizi pubblici;
q) assunzione di informazioni, accertamento,
monitoraggio e rilevazione dei dati connessi alle funzioni di istituto;
r) collaborazione alle operazioni di protezione civile
di competenza dei comuni e delle province;
s) trattamenti e accertamenti sanitari obbligatori,
limitatamente all'assistenza al personale sanitario competente soltanto in caso
di resistenza o violenza ed al servizio di scorta del personale sanitario
incaricato della esecuzione di Trattamento sanitario obbligatorio (TSO) e
Accertamento sanitario obbligatorio (ASO), ove strettamente necessario.
3. Competono alla
polizia locale tutte le funzioni di polizia amministrativa locale consistenti in
attività di accertamento di illeciti amministrativi e nell'irrogazione delle
relative sanzioni.
4. I Comuni, anche in
forma associata, e le province dello stesso territorio regolano attraverso
intese il coordinamento delle rispettive attività di polizia locale.
5. I corpi e servizi
di polizia municipale e di polizia provinciale operanti sullo stesso territorio
sono comunque tenuti alla reciproca collaborazione, nel rispetto del principio
di non sovrapposizione delle funzioni.
6. L'attività di
controllo del territorio, da svolgersi secondo la conformazione e le specifiche
connotazioni dei diversi contesti urbani ed extraurbani, è accompagnata da
attività di monitoraggio e analisi volta a individuare gli ambiti di criticità e
i relativi livelli, per consentire di selezionare le priorità e le azioni con
particolare riguardo alla prevenzione. Le risultanze delle analisi predette
costituiscono il fondamento della relazione consuntiva e programmatica di cui
lettera d) del comma 1 dell'articolo
4.
7. Gli appartenenti ai
corpi e ai servizi di polizia locale non possono essere impiegati per lo
svolgimento di funzioni e compiti diversi da quelli loro propri, come previsti
dalla presente legge (5) .
(3) Comma così modificato
dall’ art. 1,
comma 1, lettera c), L.R.
5 marzo 2012, n. 2, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo originario era così formulato: "1.
Le funzioni e i compiti di polizia locale comprendono l’insieme delle attività
dirette a tutelare l’ordinata e civile convivenza, a favorire la coesione
sociale, a garantire le condizioni di sicurezza e vivibilità nei centri urbani e
in tutto il territorio, attraverso il controllo, la mediazione dei conflitti, la
prevenzione e la repressione dei comportamenti che violano le leggi o i
regolamenti o che disturbano la quiete dei cittadini.".
(4) Lettera così
modificata dall’ art. 1,
comma 1, lettera d), L.R.
5 marzo 2012, n. 2, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo originario era così formulato : "g)
polizia stradale, ai sensi dell’articolo 11 (Servizi di polizia stradale) e
lett. d bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12 (Espletamento dei servizi di
polizia stradale) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada); ".
(5) Comma così modificato
dall’ art. 1,
comma 1, lettera e), L.R.
5 marzo 2012, n. 2, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.Il testo originario era così formulato: "7. Gli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale non
possono essere impiegati per lo svolgimento di funzioni e compiti diversi da
quelli loro propri, come previsti dalla presente legge. Gli incarichi aggiuntivi
a quelli attinenti ai servizi d’istituto possono essere conferiti solo se
compatibili con le risorse disponibili e comunque previa accettazione del
comandante.".
Art. 6
Organizzazione dei corpi e servizi di polizia locale
1. Le funzioni di polizia locale e di polizia
amministrativa locale sono esercitate dagli enti locali, in forma singola o
associata, attraverso i rispettivi corpi o servizi, in maniera tale da garantire
l’efficienza, l’efficacia, la continuità operativa e l’economicità della
gestione. Il corpo di polizia locale è costituito con la dotazione organica
minima di [quindici ] sette (6) addetti.
2.
L’esercizio in forma associata, attraverso unione o convenzione, è obbligatorio
da parte dei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti, ai sensi del
comma 28 dell’articolo 14 del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla
l. 122/2010.
3. L’organizzazione, il funzionamento e la dotazione
organica dei corpi e dei servizi di polizia locale sono disciplinati nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) previsione, per i corpi di polizia municipale, di almeno una
unità operativa per ogni settecento abitanti o frazione superiore a quattrocento
abitanti, ovvero di almeno una unità per ogni cinquecento abitanti per i comuni
capoluogo di provincia o a vocazione turistica e almeno una unità ogni
quattrocento per le città metropolitane; b) determinazione della dotazione
organica e dell’organizzazione dei corpi e dei servizi di polizia locale in
relazione agli indici di densità della popolazione residente, all’articolazione
delle circoscrizioni o altre forme di decentramento, all’estensione e alle
peculiarità del territorio, alla viabilità e all’intensità dei flussi di
circolazione, al patrimonio ambientale, alle caratteristiche del tessuto
sociale, all’affluenza turistica e a ogni altro rilevante parametro
socio-economico pertinente anche all’estensione delle aree rurali e al tipo e
quantità degli insediamenti industriali e commerciali; c) articolazione dei
corpi o servizi secondo la distinzione tra funzioni dirigenziali, attività di
coordinamento, attività di controllo e attività di servizio; d)
conferimento, anche se temporaneo e a interim, del comando dei corpi o dei
servizi a personale già appartenente a corpi o servizi di polizia locale e in
possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2
dell’articolo 5; e) svolgimento delle attività esterne, di norma, in
uniforme, salvo i casi di espressa autorizzazione del comandante all’uso
dell’abito civile; f) svolgimento dei compiti istituzionali nel territorio
dell’ente di appartenenza, fatte salve le seguenti attività esterne, sempre
consentite: 1) missioni esterne a fini di collegamento o di rappresentanza e
nell’ambito di indagini delegate dall’autorità giudiziaria; 2) operazioni
esterne di polizia d’iniziativa dei singoli durante il servizio in caso di
necessità dovuto alla flagranza dell’illecito commesso nel territorio di
appartenenza; 3) impiego del personale per rinforzare altri corpi o servizi
per la realizzazione d’interventi integrati di polizia locale, previa intesa tra
le amministrazioni interessate; g) svolgimento delle attività di polizia
locale in tutti i giorni dell’anno per ventiquattro ore, quanto ai corpi di
polizia locale dei comuni capoluogo di provincia, e per almeno dodici ore quanto
agli altri corpi o servizi; h) adeguamento delle dotazioni e procedure di
sicurezza a tutela degli operatori di polizia locale impiegati nel servizio
notturno in relazione al maggior rischio connesso a tale orario di servizio;
i) svolgimento delle attività e dei compiti di istituto in idonee strutture
adeguatamente predisposte in relazione alle esigenze di sicurezza, tutela della
salute, decoro ambientale e praticità di utilizzazione.
4. Con
deliberazione della Giunta regionale possono essere adottati atti di indirizzo o
standard organizzativi diretti alla specificazione dei criteri di cui al comma
3, nonché alla determinazione di ulteriori criteri organizzativi, al fine di
assicurare - ferma restando l’autonomia dei singoli enti costituzionalmente
garantita - una gestione omogenea e coordinata delle attività di polizia locale.
5. Nel caso di unione di comuni o gestione associata del corpo o del
servizio di polizia locale, gli enti locali adottano un regolamento che ne
specifica le modalità organizzative e operative nel territorio di competenza e
individua l’organo titolare delle funzioni di direzione e controllo di cui
all’articolo 9.
6. Gli addetti alla polizia locale dei singoli enti che
aderiscono al servizio associato svolgono lo stesso nell’intero ambito
territoriale derivante dall’unione o associazione, con le modalità tutte
previste dal regolamento di cui al comma 5 e comunque dall’accordo tra gli enti
aderenti.
7. La dotazione organica della polizia locale, come risultante
della lettere a) e b) del comma 3, è incrementata della percentuale del 5 per
cento di posti da riservare al personale amministrativo per lo svolgimento dei
compiti istituzionali.
(6) Parole sostituite dalla l.r.
n. 5/2020 art. 1,
comma 1.
Art. 7
Servizi esterni di soccorso, supporto e formazione
1. La polizia locale, nell’ambito del territorio di competenza,
presta ausilio e soccorso in ogni situazione o evento che pregiudichi o metta a
rischio l’incolumità dei cittadini e l’ordinato vivere civile.
2. Per
fronteggiare esigenze di natura temporanea, gli addetti alla polizia locale,
previo accordo tra le amministrazioni interessate, possono svolgere le proprie
funzioni presso enti locali diversi da quello di appartenenza. In tal caso
operano alle dipendenze funzionali dell’autorità locale che ha fatto richiesta
di ausilio, mantenendo la dipendenza organica dall’ente di appartenenza agli
effetti assicurativi e previdenziali.
3. Laddove le esigenze operative
lo consentano, la polizia locale svolge su richiesta, anche in collaborazione
con le autorità di pubblica sicurezza, attività di formazione e di informazione
avente ad oggetto la sicurezza stradale, urbana, rurale e ambientale.
Art. 8 (7)
Configurazione del corpo o servizio di polizia
locale
1. Il corpo o servizio di polizia locale non può
costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi, né può
essere posto alle dipendenze del dirigente o del responsabile di diverso settore
amministrativo.
2. I corpi e i servizi di polizia locale sono i
destinatari e i titolari della funzione di polizia locale che esercitano in
forma esclusiva ai sensi della normativa vigente.
3. Il comandante del corpo o il responsabile del servizio
di polizia locale ha piena autonomia organizzativa e operativa nello svolgimento
delle funzioni di direzione e di coordinamento dei servizi e del personale del
rispettivo corpo o servizio.
(7) Articolo sostituito dalla l.r.
5/2020, art. 2 comma 2.
Art. 9
Direzione e controllo
1. Nel rispetto del principio di separazione tra funzioni
di indirizzo politico e funzioni attinenti alla gestione operativa, al sindaco,
al presidente della provincia, ovvero all’organo individuato ai sensi del comma
5 dell’articolo 6, nel caso di gestione associata del corpo o del servizio di
polizia locale, compete il potere di impartire gli indirizzi al comandante del
corpo o al responsabile del servizio e il controllo sullo svolgimento delle
funzioni e dei compiti di polizia locale per l’efficace raggiungimento degli
obiettivi assegnati.
2. Il comandante del corpo e il responsabile del
servizio, ferma restando la loro autonomia organizzativa e operativa, sono
responsabili esclusivamente verso il presidente della Provincia, il sindaco o
l’organo individuato ai sensi del comma 5 dell’articolo 6, della gestione delle
risorse assegnate, dell’organizzazione e dell’impiego tecnico-operativo e della
disciplina degli addetti alla polizia locale; assicurano la presenza in servizio
e organizzano il proprio tempo di lavoro, nel rispetto dell’orario settimanale
contrattualmente previsto, in modo flessibile rispetto alle esigenze connesse
all’espletamento dell’incarico affidato alla loro responsabilità.
Art. 10
Comunicazione esterna dell’attività della polizia locale
1. Spetta ai
comandanti dei corpi e ai responsabili dei servizi di polizia locale, con
l'unico e inderogabile limite del rispetto del segreto investigativo e della
normativa sulla privacy, ogni forma di comunicazione relativamente alle
operazioni di servizio svolte dalla polizia locale (8) .
(8) Comma così modificato
dall’ art. 1,
comma 1, lettera f), L.R.
5 marzo 2012, n. 2, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.Il testo originario era così formulato: "1. Spetta ai
comandanti dei corpi e ai responsabili dei servizi di polizia locale, con
l’unico e inderogabile limite del rispetto del segreto istruttorio, ogni forma
di comunicazione relativamente alle operazioni di servizio svolte dalla polizia
locale.".
Art. 11
Personale dei corpi e dei servizi di polizia locale
1. La classificazione degli addetti alla polizia locale e
le mansioni degli stessi con riferimento alle singole figure professionali sono
stabilite dagli enti locali in relazione alla dimensione del servizio e alle
reali esigenze operative, nel rispetto del vigente Contratto collettivo
nazionale di lavoro.
2. Il comandante del corpo o responsabile del
servizio di polizia locale riveste la qualifica e la posizione apicale previste
per il personale dell’ente di appartenenza.
3. L'accesso alla funzione di comandante del
corpo o servizio di polizia locale avviene tramite concorso pubblico per titoli
ed esami, oppure per mobilità, da effettuarsi quest'ultima nell'ambito dell'area
di vigilanza-polizia locale e delle forze dell'ordine di pari grado (9) .
4. Il conferimento
temporaneo o a interim del comando dei corpi o della responsabilità dei servizi,
nelle more delle procedure di cui al comma 3, può avvenire esclusivamente in
conformità delle modalità di cui alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 6 (10) .
5. I concorsi e le
selezioni per l'accesso alle figure professionali del personale di polizia
locale sono disciplinati da ciascun ente locale con apposito regolamento, nel
rispetto delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali
(11) .
6. La partecipazione ai concorsi di cui al comma 3 è
subordinata al possesso di requisiti soggettivi, anche di idoneità psicofisica,
secondo parametri stabiliti con regolamento attuativo della presente legge.
7. Con apposito regolamento, da emanarsi sentita la commissione
tecnico-consultiva di cui all’articolo 19, la Regione adotta uno specifico
codice deontologico per il personale dei corpi e servizi di polizia locale.
(9) Comma così modificato dall’ art. 1,
comma 1, lettera g), L.R.
5 marzo 2012, n. 2, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo originario era così formulato: "3. L’accesso
alla funzione di comandante del corpo o servizio di polizia locale avviene
tramite concorso pubblico per titoli ed esami, oppure per mobilità, da
effettuarsi quest’ultima esclusivamente nell’ambito dell’area di
vigilanza-polizia locale.
(10) Comma così
modificato dall’ art. 1,
comma 1, lettera h), L.R.
5 marzo 2012, n. 2, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo originario era così formulato: "4. Il
conferimento temporaneo o a interim del comando dei corpi o della responsabilità
dei servizi, nelle more delle procedure di cui al comma 3, può avvenire
esclusivamente nei confronti di personale proveniente dall’area di
vigilanza-polizia locale.
(11) Comma così
modificato dall’ art. 1,
comma 1, lettera i), L.R.
5 marzo 2012, n. 2, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo originario era così formulato: " 5. I concorsi e le
selezioni per l’accesso alle figure professionali del personale di polizia
locale sono disciplinati da ciascun ente locale con apposito regolamento, nel
rispetto delle norme contenute nella presente legge e nei regolamenti attuativi.
Art. 12
Mezzi di servizio, uniformi, strumenti operativi e di autotutela
1. Al fine di soddisfare esigenze di funzionalità,
economicità e omogeneità sul territorio regionale e ferma restando l’autonomia
regolamentare dei singoli enti locali, con il regolamento regionale (12) sono determinati:
a) le tipologie dei mezzi e degli strumenti operativi in
dotazione alla polizia locale, nonché i colori da utilizzare per i relativi
allestimenti; b) le caratteristiche e i modelli delle divise degli addetti
alla polizia locale con i relativi elementi identificativi dell’addetto e
dell’ente di appartenenza, comprensivi dello stemma della Regione Puglia, tali
da escludere stretta somiglianza o comunque confusione con le uniformi delle
forze di polizia e delle forze armate dello Stato; c) i simboli distintivi
di grado e le tessere di riconoscimento personale da attribuire a ciascun
addetto in relazione alla figura professionale e alle funzioni conferite; d)
i tipi e le caratteristiche degli strumenti di autodifesa, tra i quali lo spray
al capsicum e il bastone estensibile, nonché i criteri per l’assegnazione, la
custodia e il trasporto degli strumenti stessi, nel rispetto della normativa
statale vigente in materia; e) l’organizzazione e lo svolgimento di corsi di
addestramento, con frequenza periodica obbligatoria per il personale di polizia
locale dotato di armi da sparo, e di corsi di difesa personale; f) i criteri
per l’adozione di una modulistica uniforme a livello regionale; g)
l’organizzazione di controlli periodici della idoneità psico-fisica per il
personale dotato di armi da sparo.
2. I veicoli in dotazione al
personale della polizia locale sono scelti fra i modelli più recenti e muniti
delle caratteristiche tecniche più idonee per assolvere adeguatamente i compiti
cui sono destinati. Le dimensioni e i dispositivi di sicurezza devono garantire
la massima sicurezza del personale che li utilizza.
3. I corpi di
polizia locale possono essere dotati di natanti a motore per i servizi marittimi
e nelle acque interne.
(12) Vedi il r.r.
n. 11/2017. ( così come modificato dal r.r. 18/2019 )
Art. 13
Personale ausiliario e volontario
1. Il personale di cui ai commi 132 e 133 dell’articolo
17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell’attività
amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo)
della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo),
nonché gli incaricati di funzioni ausiliarie ai servizi di polizia locale di cui
ai commi 2 e 4, sono soggetti al coordinamento tecnico-operativo del comandante
del corpo o del responsabile del servizio.
2. Al personale delle aziende
concessionarie di servizi di igiene pubblica può essere attribuita dal sindaco
la funzione di accertamento e contestazione delle violazioni amministrative alle
ordinanze e/o regolamenti comunali in materia di igiene e conferimento rifiuti,
previo superamento di apposito corso di formazione.
3. La Regione e gli
enti locali possono utilizzare la collaborazione di personale messo a
disposizione da organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri
nelle attività volte alla prevenzione degli illeciti e all’integrazione tra
politiche di sicurezza e politiche sociali, educative, ambientali e
territoriali.
4. Le forme e modalità di collaborazione di cui al comma 3
sono stabilite in appositi protocolli sottoscritti o convenzioni stipulate con
le organizzazioni interessate, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge
11 agosto 1991 n. 266 (Legge-quadro sul volontariato).
TITOLO III INIZIATIVE E STRUTTURE
DELLA REGIONE
Art. 14
Promozione della collaborazione istituzionale
1. La Regione, nel rispetto del potere statale di
coordinamento previsto dal terzo comma dell’articolo 118 della Costituzione,
promuove intese con gli organi dello Stato e con gli enti locali, al fine di
favorire forme di collaborazione istituzionale dirette, in particolare:
a) allo scambio informativo e alla realizzazione di sistemi
informativi integrati sugli andamenti qualitativi e quantitativi dei fenomeni di
illegalità e degli illeciti rilevati sul territorio; b) al coordinamento
delle attività di polizia locale su base regionale, in particolare mediante
l’introduzione e l’utilizzo integrato di tecnologie innovative; c) al
coordinamento delle attività di difesa dei beni artistici, culturali e
paesaggistici, per salvaguardarne la conservazione e la fruizione; d) alla
formazione e all’aggiornamento professionale degli addetti alla polizia locale.
2. Nell’ambito delle forme di collaborazione istituzionale di
cui al comma 1, la Regione promuove, mediante la stipula di apposite intese, la
collaborazione tra le polizie locali delle province e/o dei comuni, singoli o
associati, al fine di realizzare un esercizio integrato delle funzioni di
polizia locale per un più diffuso ed efficace controllo del territorio.
Art. 15
Finanziamento di interventi
1. Al fine di un continuo miglioramento del controllo del
territorio mediante una più efficiente organizzazione e un più efficace
svolgimento delle funzioni di polizia locale, la Regione, nel limite dello
stanziamento annuale di bilancio, promuove, anche mediante cofinanziamento,
interventi diretti all’introduzione di innovazioni tecnologiche nella gestione
del servizio, nonché al potenziamento delle strutture e in particolare
all’impianto e al miglioramento delle sale operative e al collegamento tra le
stesse.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la
Regione adotta un programma triennale, individuando in particolare:
a) la tipologia degli interventi; b) gli indirizzi e le
direttive per la predisposizione dei progetti, nonché il termine per la
presentazione degli stessi da parte degli enti locali; c) i criteri e le
modalità per la concessione e l’erogazione dei finanziamenti, con preferenza,
nell’ordine, per le unioni di comuni, per le gestioni in forma associata e per i
comuni che destinino quote superiori al minimo di legge per le finalità di cui
ai commi 4, 5 e 5bis dell’articolo 208 (Proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie) del d.lgs. 285/1992; d) i criteri e le modalità per la verifica
dell’attuazione dei progetti finanziati e per la revoca dei finanziamenti
erogati in caso di mancata attuazione del progetto o di mancato rispetto della
normativa di settore da parte degli enti locali.
3. Ai fini dell’attuazione del programma regionale, gli enti
locali, entro il termine stabilito, presentano appositi progetti d’intervento
agli uffici regionali di cui all’articolo 18, i quali provvedono, entro trenta
giorni dalla data di ricezione, alla verifica della compatibilità con il
programma regionale, formulando eventualmente osservazioni o proposte di
modifica.
4. Il programma, con la graduatoria degli interventi
ammissibili a cofinanziamento, è adottato dalla Regione, sentita la commissione
tecnico-consultiva di cui all’articolo 19, entro il 31 dicembre antecedente il
triennio cui si riferisce ed è aggiornato annualmente in relazione alle
disponibilità di bilancio.
5. Gli interventi ammissibili a
cofinanziamento, ai sensi del presente articolo, comprendono misure di sostegno
finanziario alle famiglie del personale di polizia locale vittima di reato.
Art. 16
Promozione della gestione associata
1. La Regione promuove la gestione associata dei servizi di
polizia locale per garantire uno svolgimento efficiente, efficace, omogeneo e
coordinato delle relative funzioni su tutto il territorio regionale. A tal fine,
la Regione stabilisce:
a) criteri per la gestione in forma associata tra i comuni,
ferma restando l’obbligatorietà per quelli con popolazione inferiore a 5 mila
abitanti; b) incentivi, anche finanziari, nell’ambito dei programmi di cui
all’articolo 15, a favore delle gestioni in forma associata, preferibilmente
attraverso unione, nonché criteri per la verifica dell’utilizzazione dei
finanziamenti e per l’eventuale revoca degli stessi.
2. La Regione
promuove, altresì, la stipula di accordi tra enti locali singoli o associati per
regolare forme di collaborazione operativa tra i rispettivi corpi e servizi di
polizia locale, comunale o provinciale, ivi compresa l’istituzione di nuclei
specialistici intercomunali, ai fini della gestione di specifiche funzioni di
polizia locale che non possano essere adeguatamente esercitate dai singoli enti.
Art. 17
Riserva di quote di edilizia residenziale
[1. Nell’ambito dei programmi
regionali di edilizia residenziale pubblica è riservata una quota di alloggi al
personale dei corpi e servizi di polizia locale della Regione.]
(13)
(13) Articolo abrogato dall’ art. 1,
comma 1, lettera j), L.R.
5 marzo 2012, n. 2, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
Art. 18
Attività regionale di coordinamento delle funzioni e compiti di
polizia locale
1. Per assicurare le funzioni di coordinamento, indirizzo e
sostegno all’attività dei corpi e dei servizi di polizia locale di cui
all’articolo 2, la competente struttura regionale, in costante raccordo con la
commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 19, svolge i seguenti
compiti:
a) realizzare e gestire il numero telefonico unico regionale di
polizia locale e la banca dati regionale di polizia locale; b) monitorare
l’esercizio delle funzioni di polizia locale in relazione alle esigenze del
territorio; c) predisporre il programma regionale e gli atti necessari agli
interventi di cui agli articoli 15 e 16, curandone e verificandone l’attuazione.
Art. 19
Commissione tecnico-consultiva per la polizia locale
1. La commissione tecnico-consultiva regionale per la
polizia locale, già istituita con legge
regionale 24 gennaio 1989, n. 2 (Norme in materia di polizia locale), quale
centro di propulsione organizzativa e culturale aperto alle innovazioni, allo
studio e alla ricerca, è così composta: (14)
a) dirigente della struttura regionale di cui all’articolo 18 o
suo delegato;
b) tre comandanti dei corpi di polizia locale dei comuni
capoluogo di provincia, scelti dall’assessore regionale di intesa con
l’Associazione nazionale comuni d’Italia (A.N.C.I);
c) due rappresentanti dei corpi di polizia locale dei comuni
non capoluogo, scelti dall’Assessore regionale di intesa con l’A.N.C.I
d) due rappresentanti dei corpi di polizia locale delle
province, scelti dall'Assessore regionale d'intesa con l'Unione delle Province
d'Italia (U.P.I.) (15) ;
e) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni
sindacali firmatarie di Contratto nazionale di comparto;
f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni
professionali maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. Con
decreto del Presidente della Giunta regionale sono nominati i componenti di cui
alle lettere e) e f), che durano in carica fino alla data di insediamento della
nuova Giunta regionale e sono rinnovati entro quarantacinque giorni dalla
suddetta data.
3. La commissione fornisce supporto alla Regione,
formulando proposte, fornendo informazione tecnico-giuridica e prestando
consulenza riguardo all’organizzazione e alla gestione dell’attività formativa
di cui agli articoli 20 e 21.
4. Ai componenti la commissione spetta
esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ai lavori
della stessa.
5. La commissione può operare anche in attesa della nomina
di cui al comma 2.
(14) Vedi il r.r.
n. 11/2017.
(15) Lettera così modificata dall’ art. 1,
comma 1, lettera k), L.R.
5 marzo 2012, n. 2, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo originario era così formulato : "d) tre comandanti, in
rappresentanza dei corpi di polizia locale delle province, scelti dall’Assessore
regionale d’intesa con l’Unione delle Province d’Italia (U.P.I);"
TITOLO IV FORMAZIONE DEL PERSONALE
Art. 20
Sistema permanente di formazione
1. La Regione promuove la realizzazione di un sistema
permanente di formazione per l’accesso ai ruoli della polizia locale, nonché per
la qualificazione e l’aggiornamento professionale di tutti gli addetti.
2. La Regione può istituire, compatibilmente con le disponibilità
finanziarie, una scuola regionale di polizia locale, anche su base
interregionale, previo accordo di programma tra le Regioni interessate.
3. Con apposito regolamento, su proposta della commissione
tecnico-consultiva, sono stabiliti:
a) i criteri per l’organizzazione e il funzionamento delle
attività formative, nonché per la costituzione del comitato
didattico-scientifico di cui all’articolo 21; b) la durata e le
caratteristiche dei corsi, nonché le modalità di svolgimento delle prove finali;
c) le modalità e i criteri per l’istituzione e la gestione dell’albo dei
docenti di cui all’articolo 22; d) i programmi formativi approvati dalla
commissione tecnico-consultiva.
Art. 21
Corsi di formazione, di qualificazione e di aggiornamento
1. Il sistema permanente di formazione di cui al comma 1
dell’articolo 20 si articola in :
a) corsi di formazione per i neo assunti nei ruoli della
polizia locale; b) corsi di qualificazione e di aggiornamento per tutto il
personale della polizia locale.
2. I corsi di formazione di cui alla
lettera a) del comma 1 sono rivolti al personale neo assunto, che deve
obbligatoriamente frequentarli entro il primo anno dalla data di assunzione in
servizio.
3. La partecipazione ai corsi di qualificazione e di
aggiornamento di cui alla lettera b) del comma 1 è obbligatoria per tutti gli
addetti ai corpi e ai servizi di polizia locale, compresi i comandanti e i
responsabili di servizi. Gli enti di appartenenza devono consentirla a ciascuno,
a rotazione, almeno una volta ogni tre anni. Qualora siano previste prove
finali, il superamento delle stesse costituisce titolo valutabile ai fini della
progressione in carriera.
4. Ai corsi di formazione e di aggiornamento
possono partecipare anche gli appartenenti alla polizia locale di altre Regioni,
previa sottoscrizione di una quota di partecipazione alle spese determinata
dall’apposito regolamento.
5. Ai corsi di formazione e di aggiornamento
di cui al presente articolo può partecipare anche il personale ausiliario di cui
all’articolo 13.
Art. 22
Albo regionale dei docenti
1. Ai fini del conferimento degli incarichi di docenza nei
corsi di cui all’articolo 21, è istituito presso la struttura regionale di cui
all’articolo 18 l’albo regionale dei docenti in materia di polizia locale.
2. All’albo possono essere iscritti soggetti in possesso di diploma di
laurea specialistica o conseguita con il vecchio ordinamento, oppure dotati di
particolare qualificazione e specializzazione nelle materie oggetto di
insegnamento dei corsi, in relazione ai titoli di studio conseguiti e
all’esperienza professionale acquisita.
3. L’istituzione e la tenuta
dell’albo, nonché i requisiti per l’iscrizione, sono disciplinati con apposito
regolamento.
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI
Art. 23
Disposizioni finanziarie
1. La declaratoria del capitolo di spesa n. 1010030 -
U.P.B. 08.02.01. - del bilancio autonomo regionale è sostituita dalla seguente:
“Spese per interventi finalizzati all’innovazione, miglioramento e potenziamento
delle polizie locali ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale n. 37 del
14/12/2011”.
2. La declaratoria del capitolo di spesa n. 1010020 -
U.P.B. 08.02.01. - del bilancio autonomo regionale è sostituita dalla seguente:
“Spese per lo svolgimento dei corsi di formazione, qualificazione e
aggiornamento del personale delle polizie locali ai sensi dell’articolo. 21
della legge regionale n. 37 del 14/12/2011”.
3. Per le finalità di
cui all’articolo 18, comma 1, lett. a), è istituito nel bilancio regionale
autonomo, nell’ambito della U.P.B. 08.02.01, il capitolo di spesa 1010045,
denominato “Spese per la realizzazione e la gestione del numero telefonico unico
regionale di polizia locale e la banca dati regionale di polizia locale ai sensi
dell’art. 18, comma 1, lett a,) della legge regionale n. 37 del 14/12/2011”.
4. Al finanziamento dei capitoli di cui ai commi 1, 2 e 3 si fa fronte
nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio.
5. Per le finalità di
cui all’articolo 16, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito
della U.P.B. 08.02.01, il capitolo di spesa 1010040, denominato “Incentivi
finalizzati alla gestione in forma associata del servizio di polizia locale o di
alcune funzioni di esso - legge regionale n. 37 del 14/12/2011”, con una
dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2011, in termini di competenza
e cassa, di euro 300 mila, al cui finanziamento si provvede con corrispondente
riduzione della dotazione finanziaria del capitolo 1750 “Spese per il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle autonomie
locali (l.r.
n. 36/2008, art. 14”) della medesima U.P.B. 08.02.01.
Art. 24
Disposizioni transitorie
1. Sono riconosciuti i corpi e i servizi di polizia locale
già istituiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
della legislazione previgente.
2. Gli enti locali adeguano i rispettivi regolamenti di polizia
locale, ove esistenti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge e, successivamente, di ciascun regolamento attuativo.
2–bis. Le disposizioni
della presente legge e dei regolamenti attuativi si applicano, comunque, anche
in mancanza di adeguamento (16) .
3. La
Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo
19 è insediata entro il 30 giugno 2012 (17)
.
4. Entro i successivi sei mesi la Regione adotta:
a) il regolamento di cui al lettera e) dell’articolo 2; b)
i regolamenti e il codice deontologico di cui all’articolo 11; c) il
regolamento di cui all’articolo 12.
5. Entro i successivi dodici mesi
sono adottate le deliberazioni di cui agli articoli 15 e 16.
6. Fino a
nuova deliberazione della Giunta regionale restano in vigore i segni distintivi
per la polizia locale di cui alla l.r.
2/1989.
7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la Regione individua con legge, nel rispetto dell’articolo 8
della legge regionale 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni e
dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali), la dimensione
territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento delle
funzioni di polizia locale in forma obbligatoriamente associata, attraverso
unione o convenzione, da parte dei comuni con popolazione fino a cinquemila
abitanti, ai sensi dei commi 28 e 30 dell’articolo 14 del d.lgs. 78/2010.
(16) Comma aggiunto dall’ art. 1,
comma 1, lettera l), L.R.
5 marzo 2012, n. 2, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
(17) Comma così sostituito dall’ art. 1,
comma 1, lettera m), L.R.
5 marzo 2012, n. 2, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo originario era così formulato: "3. La commissione
tecnico-consultiva di cui all’articolo 19 è insediata entro due mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge."
Art. 25
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e fatto salvo quanto previsto all’articolo 24, sono abrogate le
seguenti leggi regionali: a) 10
gennaio 1974, n.1 (Istituzione di corsi di perfezionamento, addestramento e
formazione professionale per gli agenti di polizia locale, urbana e rurale);
b) 6
giugno 1980, n. 61 (Contributi sulla spesa per l’acquisto di attrezzature
per il potenziamento delle strutture di polizia urbana e rurale); c) 24
gennaio 1989, n. 2 (Norme in materia di polizia locale).
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 dellaL.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 14dicembre 2011
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