Art. 1
Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 19 dicembre 2008,
n.36
1. L’articolo 5
della legge
regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni
e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali), così come
sostituito dall’articolo7
della legge
regionale 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e
disposizioni diverse), è sostituito dal seguente:
“Art. 5
Riordino delle funzioni delle comunità montane
1. Le Comunità montane della Regione Puglia previste dalla
legge
regionale 4 novembre 2004, n. 20 (Nuove norme in materia di riordino delle
Comunità montane) e successive modifiche e integrazioni, sono soppresse.
2. A seguito della soppressione, le funzioni e i compiti
già delegati dalla Regione Puglia e quelli propri delle Comunità montane
soppresse, a eccezione di quelli di cui ai commi 3, 4 e 5, sono esercitati dalla
Regione Puglia.
3. Le funzioni, i compiti e le attività già delegati da
soggetti diversi dalla Regione Puglia tornano a essere esercitati dagli stessi
soggetti deleganti.
4. Le funzioni e i compiti in materia di lotta agli incendi
boschivi di cui all’articolo 16
della legge
regionale 30 novembre 2000, n. 18 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli
incendi boschivi), e le attività in materia di impianti irrigui già svolte dalle
Comunità montane sono esercitati dall’Agenzia regionale per le attività irrigue
e forestali (ARIF), istituita con legge
regionale 25 febbraio 2010 n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue
e forestali).
5. Le funzioni e i compiti connessi alla promozione dello
sviluppo socio-economico e alla valorizzazione del territorio montano in
attuazione dell’articolo 44 della Costituzione sono svolti dai Comuni già
appartenenti alle Comunità montane.
6. La Regione Puglia subentra in tutti i rapporti attivi e
passivi non esauriti esistenti in capo alle soppresse Comunità montane alla data
di entrata in vigore del presente articolo, a eccezione di quelli connessi alle
funzioni, compiti e attività di cui ai commi 3, 4 e 5.
7. La Regione Puglia succede, ai sensi dell’articolo 110
del Codice di procedura civile, in tutti i giudizi attivi e passivi delle
Comunità montane, a eccezione di quelli connessi alle funzioni, compiti e
attività di cui ai commi 3, 4 e 5.
8. I beni patrimoniali mobili e immobili appartenenti a
qualsiasi titolo alle Comunità montane sono acquisiti al patrimonio della
Regione Puglia nei termini e con le modalità stabiliti al comma 2 dell’articolo
5 bis.
9. Le risorse erogate dal Fondo nazionale per la montagna
di cui al comma 1 dell’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove
disposizioni per le zone montane), sono destinate allo svolgimento delle
attività connesse all’attuazione delle disposizioni della presente legge, ai
sensi e per gli effetti del comma 4 del suddetto articolo. Contribuiscono,
altresì, a tale scopo le assegnazioni provenienti da leggi statali a
destinazione vincolata e le risorse dell’UE, statali e regionali relative
all’attuazione di programmi dell’UE.
10. I Comuni appartenenti alle soppresse Comunità montane,
per l’esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 5, si avvalgono
delle risorse di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4
della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come rideterminate dal comma 187
dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria
2010).”.
Art. 2
Integrazione all’articolo 5 della l.r. 36/2008
1. Dopo l’articolo 5
della l.r.
36/2008 è inserito il seguente:
“5 bis
Procedure di liquidazione delle comunità montane
1. Ciascuno dei Commissari nominati con decreti del Presidente
della Giunta regionale 8 marzo 2010, n. 221, n. 222, n. 223, n. 224, n. 225 e n.
226 consegna alla Regione Puglia, entro e non oltre trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente articolo, gli elenchi dettagliati delle attività
esistenti, dei procedimenti amministrativi in corso, dei dipendenti con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato distinti per categoria di
appartenenza, dei giudizi pendenti, nonché i libri contabili e gli altri
documenti delle singole Comunità montane, unitamente al conto della gestione
relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio o all’ultima relazione
economica e finanziaria approvati.
2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, ciascun
Commissario redige l’inventario dettagliato dei beni mobili e immobili delle
Comunità. L’inventario deve indicare per ciascun bene l’esistenza di eventuali
vincoli di destinazione d’uso o di qualsiasi altra natura, derivanti da
disposizioni di legge o amministrative, anche dell’Unione europea o, comunque,
dalla percezione di contributi pubblici e la durata degli stessi; i vincoli
seguono la successione a qualsiasi titolo dei beni su cui insistono e devono
formalmente essere comunicati alla Regione Puglia.
3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di
scadenza del termine di cui ai commi 1 e 2, adotta la deliberazione recante le
disposizioni per il passaggio delle funzioni, dei compiti e delle attività di
cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 5, prevedendo, in particolare, il
trasferimento del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato delle Comunità all’ARIF per consentire lo svolgimento delle
attività di cui al comma 4 dell’articolo 5.
4. Entro il medesimo termine, la Giunta regionale approva,
con provvedimenti, gli elenchi dei beni patrimoniali mobili e immobili,
trasmessi dai Commissari liquidatori ai sensi del comma 2, che costituiscono
titolo per le trascrizioni, le volture catastali e ogni adempimento necessario
derivante dalla successione.
5. Entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine
di cui al comma 3, il Direttore dell’ARIF acquisisce, con proprio provvedimento,
il personale trasferito, con la posizione giuridica ed economica in godimento,
nonché l’anzianità di servizio già maturata all’atto del trasferimento.
6. Entro quindici giorni dalla conclusione delle attività
di cui ai commi 4 e 5, il Presidente della Giunta regionale adotta i decreti di
estinzione relativi a ciascuna delle Comunità montane.”.
Art. 3
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 7
della legge
regionale 30 novembre 2000, n. 16 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi in materia di agricoltura);
b) articolo 13
della l.r.
18/2000;
c) articolo 15
dellal.r.
36/2008;
d) articolo 8
della legge
regionale 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e
disposizioni diverse);
e) regolamento
regionale 15 luglio 2009, n. 16 (Regolamento di attuazione dell’articolo 15,
comma 6, della legge
regionale 19 dicembre 2008, n. 36);
f) ogni altra disposizione incompatibile con le norme della
presente legge e della l.r.
36/2008.
2. A decorrere dalla data di emanazione dell’ultimo decreto
di estinzione di cui al comma 6 dell’articolo 5 bis della l.r.
36/2008, introdotto dall’articolo 2 della presente legge, sono abrogati gli
articoli 17
e 18
della legge
regionale 4 novembre 2004, n. 20 (Nuove norme di riordino delle comunità
montane)”.”
Art. 4
Disposizioni finanziarie
1. Alla copertura dei maggiori oneri a carico del bilancio
finanziario dell’ARIF in conseguenza del trasferimento delle funzioni di cui al
comma 2 dell’articolo 5
della l.r.
36/2008, come modificato dall’articolo 1 della presente legge, si provvede:
a) per l’anno 2012 mediante
incremento, in termini di competenza e cassa, dello stanziamento del capitolo di
spesa 1730, u.p.b. 8.2.1., per euro 150 mila con contestuale riduzione della
dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, del capitolo di spesa
3020 - u.p.b. 8.1.1. - “Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al
personale di ruolo e non di ruolo, con esclusione del personale dirigenziale”,
quanto a euro 150 mila;
b) per l’anno 2013 e successivi
mediante incremento dello stanziamento del capitolo di spesa 1730 per euro 2
milioni cinquecentomila con corrispondente riduzione della dotazione
finanziaria, in termini di competenza e cassa, degli stanziamenti previsti per
la u.p.b. 8.1.1 per gli esercizi finanziari 2013 e successivi.
2. La declaratoria del capitolo di spesa n. 1730 è
sostituita dalla seguente: “Contributo all’ARIF per il subentro nelle funzioni
già svolte dalle soppresse Comunità Montane”.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 10 dicembre 2012