Legge aborgata dalla l.r.
53/2019, art. 19,
comma 1.
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Principi generali
Art. 1
Principi, oggetto e finalità
[1. La Regione Puglia è componente del Servizio
nazionale di protezione civile, istituito con legge 24 febbraio 1992, n. 225
(Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile). La Regione Puglia
provvede, nell’esercizio delle attribuzioni ad essa spettanti ai sensi
dell’articolo 117 della Costituzione, alla disciplina e al riordino delle
funzioni in materia di protezione civile e assume quale finalità prioritaria
della propria azione la tutela dell’integrità della vita, dei beni, degli
insediamenti e dell’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da
calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi rilevanti per la protezione
civile.
2. All’espletamento delle attività di protezione civile
provvedono la Regione, le province, i comuni, le unioni di comuni, i consorzi di
bonifica e le altre forme associative di cui al testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e vi concorre ogni altra istituzione e organizzazione pubblica o
privata, ivi comprese le organizzazioni di volontariato, che svolgono nel
territorio regionale compiti, anche operativi, di interesse della protezione
civile. Per quanto riguarda le amministrazioni dello Stato e gli altri soggetti
di cui lettera g) del comma 2 dell’articolo 117 della Costituzione, il concorso
operativo e la collaborazione nelle attività previste dalla presente legge
avvengono previa intesa.
3. I soggetti di cui al comma 2 compongono il
sistema regionale di protezione civile, che persegue l’obiettivo di garantire
l’incolumità dei cittadini, la tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale e
artistico e degli insediamenti civili e produttivi dai danni o dal pericolo di
danni derivanti da eventi calamitosi.
4. La Regione pone a fondamento
della presente legge l’integrazione dei diversi livelli di governo
istituzionale, garantendo ogni opportuna forma di coordinamento con le
competenti Autorità statali e con il sistema delle Autonomie locali.
5.
La presente legge detta altresì norme in materia di organizzazione e impiego del
volontariato di protezione civile, di cui la Regione, in concorso con gli enti
locali, promuove lo sviluppo, riconoscendone il valore e l’utilità sociale e
salvaguardandone l’autonomia.]
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Art. 2
Tipologia degli eventi di rilevanza per la protezione civile
e ambiti d’intervento istituzionale
[1. Ai fini della razionale ripartizione delle attività
e dei compiti di protezione civile tra i diversi livelli di governo
istituzionale, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e
adeguatezza organizzativa delle amministrazioni interessate, gli eventi si
distinguono in:
a. eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo
che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti
e amministrazioni competenti in via ordinaria;
b. eventi naturali o
connessi con l’attività dell’uomo che per loro natura ed estensione comportano
l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via
ordinaria;
c. calamità naturali o connesse con l’attività dell’uomo che in
ragione della loro intensità ed estensione devono, con immediatezza di
intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare
durante limitati e predefiniti periodi di tempo.
2. Le attività e i compiti di protezione civile sono
articolati secondo le competenze di cui al comma 1 anche quando, sulla scorta di
elementi premonitori degli eventi ivi elencati, si preveda che si determini una
situazione di crisi. ]
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comma 1.
TITOLO II
SISTEMA REGIONALE
DI PROTEZIONE CIVILE
Capo I
Attività del sistema regionale
di protezione civile.
Funzioni e compiti dei soggetti istituzionali
Art. 3
Attività del sistema regionale
di protezione civile
[1. Sono attività del sistema regionale di protezione
civile quelle dirette:
a. all’elaborazione e aggiornamento del quadro
conoscitivo e valutativo dei rischi presenti sul territorio regionale
necessario per le attività di previsione e prevenzione con finalità di
protezione civile;
b. alla prevenzione e pianificazione dell’emergenza,
con l’indicazione delle procedure per la gestione coordinata degli interventi
degli enti e delle strutture operative preposti, nonché delle risorse umane e
strumentali necessarie;
c. alla formazione e all’addestramento del
volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di
protezione civile;
d. all’informazione della popolazione sui rischi
presenti sul territorio;
e. all’allertamento degli enti e delle strutture
operative di protezione civile nonché della popolazione, sulla base dei dati
rilevati dalle reti di monitoraggio e sorveglianza del territorio e dei dati e
delle informazioni comunque acquisiti;
f. al soccorso alle popolazioni
colpite mediante interventi volti ad assicurare ogni forma di prima
assistenza;
g. a fronteggiare e superare l’emergenza, mediante:
1. interventi di somma urgenza e interventi urgenti di
primo ripristino dei beni e delle infrastrutture danneggiati;
2.
iniziative e interventi necessari per favorire il ritorno alle normali
condizioni di vita;
3. concorso agli interventi per la riduzione e la
mitigazione dei rischi ai fini di protezione civile, nei limiti della
normativa e delle direttive nazionali di riferimento;
h. all’organizzazione e gestione di reti di monitoraggio
e sorveglianza del territorio e dei dati e delle informazioni acquisite.
]
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Art. 4
Componenti del sistema regionale
di protezione civile
[1. All’attuazione delle attività di protezione civile
regionale provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive
competenze, la Regione, nelle sue diverse articolazioni, ivi incluse le agenzie
regionali e le società a titolarità regionale, le province, i comuni e vi
concorrono gli enti pubblici, i consorzi di bonifica gli istituti e i gruppi di
ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra
istituzione e organizzazione anche privata. A tal fine, le strutture regionali e
locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici
e privati.
2. Nel rispetto dei principi di leale collaborazione tra
amministrazioni pubbliche, il sistema regionale di protezione civile, ove
necessario, è supportato nelle proprie attività, anche attraverso eventuali
specifiche intese ed accordi, ai sensi della legislazione nazionale vigente e
nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con le amministrazioni dello
Stato componenti il sistema nazionale di protezione civile coordinate dalle
prefetture.
3. Concorrono, altresì, all’attività di protezione civile i
cittadini e i gruppi associati di volontariato civile nonché gli ordini e i
collegi professionali. ]
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Art. 5
Funzioni e compiti della Regione
[1. Alla Regione compete l’esercizio delle funzioni in
materia di protezione civile non conferite ad altri enti dalla legislazione
regionale e statale.
2. La Regione, ai fini dell’adeguato svolgimento
delle funzioni sul proprio territorio, indirizza e coordina l’attività in
materia di protezione civile degli organismi di diritto pubblico e di ogni altra
organizzazione pubblica e privata operante nel territorio regionale.
3.
La Regione può coordinare, sulla base di apposite convenzioni, la partecipazione
delle componenti del sistema regionale di protezione civile alle iniziative di
protezione civile al di fuori del territorio regionale e nazionale e promuovere
forme di collaborazione con le altre regioni per l’espletamento di attività di
protezione civile di comune interesse, in armonia con gli indirizzi e i piani
nazionali.
4. La Regione, nei limiti delle risorse disponibili,
incentiva lo sviluppo delle strutture di protezione civile degli enti locali,
anche attraverso la cooperazione tecnico-operativa.
5. La Regione, nei
limiti delle risorse disponibili, favorisce:
a. la costituzione di Sale operative provinciali
integrate di protezione civile (SOPI) per ottimizzare il raccordo funzionale e
operativo tra le autorità di protezione civile regionale, provinciale e
comunale e il volontariato, definendone standard minimi omogenei. A tal fine
gli enti territoriali interessati individuano, nell’ambito territoriale di
ciascuna provincia, un’apposita sede idonea a ospitare una struttura
tecnico-organizzativa permanente, alla cui costituzione concorrono la
provincia e il comune capoluogo di provincia. Al verificarsi o in previsione
di una emergenza, alle attività della SOPI possono concorrere anche gli organi
dell’amministrazione decentrata dello Stato, il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e le altre strutture operative di cui all’articolo 11 della legge
225/1992, attraverso la sottoscrizione di appositi accordi o protocolli
d’intesa. Tale struttura assumerà in emergenza la configurazione di (SOPI) e
si raccorderà, a livello provinciale, con il Prefetto, al quale compete, ai
sensi dell’articolo 14 della legge 225/1992, la direzione unitaria dei servizi
di emergenza , in sinergia con gli interventi dei sindaci dei comuni
interessati e con il Presidente della Regione;
b. l’organizzazione e la
gestione a livello comunale o intercomunale di strutture idonee a ospitare
centri operativi per il coordinamento degli interventi in emergenza;
c. la
stipula di protocolli di intesa con le prefetture, finalizzate ad assicurare
la piena sinergia tra le azioni delle diverse strutture pubbliche.
6. La Regione svolge e coordina i seguenti compiti:
a. mantiene i rapporti istituzionali con il Dipartimento
nazionale di protezione civile e collabora con gli organismi statali, centrali
e periferici della protezione civile per assicurare nelle fasi di previsione e
prevenzione, i criteri operativi e, durante l’emergenza, il necessario
concorso all’opera di soccorso;
b. programma l’utilizzo delle risorse
economiche ordinariamente trasferite dallo Stato alla Regione;
c.
partecipa ai tavoli tecnici regionali e interregionali;
d. rilascia allo
Stato l’intesa propedeutica alla dichiarazione dello stato di emergenza e alla
promulgazione delle ordinanze di cui all’articolo 5 della legge 225/1992;
e. decreta, al verificarsi degli eventi di cui alla lettera b) del comma 1
dell’articolo 2 della legge 225/1992 e all’articolo 2 della presente legge, lo
stato di emergenza, determinandone la durata e l’estensione territoriale in
stretto riferimento alla qualità e alla natura dell’evento. Per l’attuazione
degli interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza il
Presidente della Giunta regionale emana ordinanze. Le ordinanze possono essere
finalizzate anche a evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone
o a cose. I decreti e le ordinanze sono pubblicate nel Bollettino ufficiale
della Regione Puglia e notificati ai soggetti pubblici e privati interessati;
f. coordina la comunicazione esterna in merito agli eventi e alle
problematiche rilevanti in materia di protezione civile;
g. definisce le
linee guida per la predisposizione e l’attuazione dei programmi regionali di
previsione, prevenzione e informazione dei cittadini e degli operatori di
protezione civile;
h. coordina le strutture amministrative e tecniche
della Regione che svolgono compiti di istituto inerenti la protezione civile;
i. promuove l’organizzazione del volontariato di protezione civile e dei
Coordinamenti provinciali delle associazioni di volontariato e dei gruppi
comunali di protezione civile presenti sul territorio di cui alla legge
regionale 19 dicembre 1995, n. 39 (Modifiche e integrazioni alla
legge
regionale 26 aprile 1988, n. 14 concernente - “Organizzazione
della funzione regionale di protezione civile”), come modificata dalla legge
regionale 12 dicembre 2011, n. 35;
j. può avvalersi, anche
mediante la stipula di apposite convenzioni, del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, del Corpo forestale dello Stato e delle altre strutture operative
del Servizio nazionale della protezione civile, di collegi e ordini
professionali, di enti e organi tecnici pubblici, di aziende pubbliche
private, di organizzazioni di volontariato, di università e di altre
istituzioni di ricerca;
k. predispone le linee guida per la pianificazione
dell’emergenza degli enti locali;
l. assicura il raccordo della Sala
operativa regionale con il Centro coordinamento soccorsi costituito dalla
Prefettura competente per territorio, nell’ambito della reciproca autonomia
delle funzioni. ]
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Art. 6
Funzioni e compiti delle province
[1. Le province, nell’ambito del proprio territorio e
nel quadro ordinamentale di cui al d.lgs. 267/2000, costituiscono presidio
territoriale locale per la prevenzione, previsione e gestione dei rischi
presenti nel territorio.
2. Le province esercitano le funzioni e i
compiti amministrativi a esse attribuite dalla legge 225/1992 e dall’articolo
108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e provvedono in
particolare:
a. alla rilevazione, raccolta, elaborazione e
aggiornamento dei dati rilevanti per la protezione civile, avvalendosi anche
dei dati fomiti dai comuni e dagli enti di gestione delle aree protette; i
dati sono utili anche ai fini della predisposizione tecnica e
dell’aggiornamento del programma regionale di previsione e prevenzione dei
rischi, alla definizione di linee guida per la predisposizione dei piani di
protezione civile comunali, nonché del piano regionale per la gestione delle
emergenze di cui agli articoli 12 e 13;
b. all’elaborazione e
all’aggiornamento del programma di previsione e prevenzione di protezione
civile che costituisce il documento analitico di riferimento per l’analisi dei
rischi alla scala provinciale per attività di protezione civile e
programmazione territoriale;
c. alla predisposizione dei piani provinciali
di emergenza sulla base degli indirizzi regionali e sentiti gli enti locali
interessati, nonché le prefetture e gli uffici territoriali del governo
territorialmente competenti, con l’indicazione delle procedure per la gestione
coordinata degli interventi degli enti e delle strutture operative preposti,
nonché delle risorse umane e strumentali necessarie e disponibili;
d. al
coordinamento e al supporto delle attività di pianificazione comunale di cui
alla lettera c) del comma 3 dell’articolo
14 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 18 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione
civile e lotta agli incendi boschivi);
e. all’esercizio delle funzioni
connesse allo spegnimento degli incendi boschivi di cui alla l.r.
18/2000;
f. alla vigilanza sulla predisposizione, da parte
delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche
di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le
procedure definite nei piani di emergenza di cui alla lettera c);
g.
all’attuazione in ambito provinciale delle attività di previsione e
prevenzione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabiliti dai
programmi e piani regionali, con l’adozione dei connessi provvedimenti
amministrativi;
h. alla promozione della costituzione di un coordinamento
provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, secondo
quanto stabilito all’articolo 18;
i. alla programmazione e all’attuazione
delle attività in campo formativo, secondo quanto stabilito all’articolo 17;
j. alla partecipazione al Comitato regionale ai sensi di quanto disposto
all’articolo 8 e agli altri organismi previsti dalla presente legge che
richiedano la presenza di rappresentanti delle autonomie locali;
k.
all’individuazione, in ambito provinciale, degli interventi da ammettere a
finanziamento del fondo regionale di protezione civile istituito dal comma 16
dell’articolo 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria
2001);
l. alla gestione delle emergenze nell’ambito delle proprie
attribuzioni e competenze;
m. alla predisposizione di procedure di
verifica periodica e monitoraggio dei punti critici presenti sul territorio
quale azione di prevenzione delle possibili emergenze.
3. In ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato
provinciale di protezione civile, la composizione e il funzionamento del quale
sono disciplinati da ciascuna provincia nel quadro della propria autonomia
ordinamentale e nel rispetto di quanto disposto al comma 2 dell’articolo 13
della legge 225/1992 e in analogia con quanto disposto dalla direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008 relativa a “Indirizzi
operativi per la gestione delle emergenze”. ]
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comma 1.
Art. 7
Funzioni e compiti dei comuni
[1. I comuni, nell’ambito del proprio territorio e nel
quadro ordinamentale di cui al d.lgs. 267/2000, esercitano le funzioni e i
compiti amministrativi ad essi attribuiti dalla legge 225/1992 e dal d.lgs.
112/1998 e provvedono, in particolare, privilegiando le forme associative:
a. alla rilevazione, raccolta, elaborazione e
aggiornamento dei dati rilevanti per la protezione civile, raccordandosi con
le province;
b. alla predisposizione e all’attuazione, sulla base degli
indirizzi regionali, dei piani comunali o intercomunali di emergenza. Detta
funzione può essere esercitata anche attraverso le unioni, ovvero ulteriori
forme associative intercomunali, ai sensi degli articoli 30 e seguenti e del
d.lgs. 267/2000. I piani devono prevedere, tra l’altro, l’approntamento di
aree e strutture attrezzate per far fronte a situazioni di crisi e di
emergenza;
c. alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle
strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti, ivi compresi
quelli assicurati dalla polizia municipale, da attivare in caso di eventi
calamitosi secondo le procedure definite nei piani di emergenza di cui alla
lettera b);
d. alla informazione della popolazione sui rischi presenti sul
proprio territorio e sui comportamenti da seguire in caso di evento anche in
base alla pianificazione locale di emergenza;
e. all’attivazione degli
interventi di prima assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi e
all’approntamento dei mezzi e delle strutture a tal fine necessari;
f.
alla predisposizione di misure atte a favorire la costituzione e lo sviluppo,
sul proprio territorio, dei gruppi comunali e delle associazioni di
volontariato di protezione civile.
2. Al verificarsi di eventi di cui alla lettera a) del
comma 1 dell’articolo 2, l’attivazione degli interventi urgenti per farvi fronte
è curata direttamente dal comune interessato. Il Sindaco, quale autorità di
protezione civile locale, provvede alla direzione e al coordinamento dei servizi
di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, dandone immediata
comunicazione al Prefetto, al Presidente della Provincia e al Presidente della
Giunta regionale. ]
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comma 1.
Art. 8
Comitato regionale permanente
di protezione civile
[1. La Regione assicura e provvede all’esercizio
diretto ed efficace delle funzioni di programmazione, di organizzazione e di
attuazione delle attività di protezione civile di propria competenza o delegate
dallo Stato, con il supporto consultivo del Comitato regionale di protezione
civile, istituito in conformità del disposto al comma 3 dell’articolo 12 della
legge 225/1992.
2. Il Comitato regionale di protezione civile è organo
consultivo permanente della Regione al fine di assicurare la predisposizione e
l’attuazione di programmi regionali in armonia con le linee guida dei programmi
nazionali, nonché la direzione unitaria e il coordinamento delle iniziative
regionali con quelle di competenza degli altri enti, amministrazioni e organismi
operanti in materia di protezione civile.
3. Il Comitato è cosi
composto:
a. Presidente della Giunta regionale, o consigliere
regionale delegato, che lo presiede;
b. assessore regionale con delega
alla protezione civile;
c. prefetti delle province pugliesi o loro
delegati;
d. rappresentante delle Forze armate;
e. rappresentante
delle Forze di polizia;
f. presidenti delle amministrazioni provinciali o
loro delegati;
g. presidente regionale dell’ANCI o suo delegato;
h.
presidente regionale dell’UNCEM o suo delegato;
i. direttore regionale dei
Vigili del fuoco o suo delegato;
j. direttore regionale del Corpo
forestale dello Stato o suo delegato;
k. presidente del Comitato regionale
della Croce rossa italiana o suo delegato;
l. presidente del Corpo
nazionale soccorso alpino speleologico regionale o suo delegato;
m. un
rappresentante per ciascuno dei coordinamenti provinciali delle associazioni
di volontariato di protezione civile di cui alla l.r.
35/2011, nominati dal Presidente della Giunta regionale su
designazione degli stessi coordinamenti;
n. un delegato regionale per
ciascun ordine degli ingegneri, degli architetti, degli agronomi e forestali,
dei biologi, dei chimici, dei geologi e del collegio dei geometri;
o.
direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente
(ARPA) o suo delegato;
p. presidente dell’Unione regionale dei Consorzi di
bonifica o suo delegato;
q. dirigente della VIA o suo delegato;
r.
direttore generale dell’ARIF Puglia o suo delegato;
s. segretario generale
delle Autorità di bacino o suo delegato.
4. In relazione a specifici argomenti posti all’ordine del
giorno, il Presidente del Comitato può invitare a partecipare alle riunioni
dello stesso, con funzioni consultive, rappresentanti di altri enti e
istituzioni, pubblici o privati, impegnati in modo rilevante ai fini della
protezione civile, ovvero esponenti del mondo scientifico.
5. Il
Comitato, in particolare:
a. formula proposte, per il tramite del Presidente, alla
Giunta regionale, coadiuvandola nella determinazione annuale degli obiettivi,
dei progetti e delle attività da perseguire al fine di individuarne le
priorità e gli indirizzi generali;
b. fornisce pareri preventivi alla
Giunta regionale in ordine alla predisposizione e all’attuazione dei programmi
regionali di previsione e prevenzione, del piano regionale in materia di
incendi boschivi e del piano operativo regionale di emergenza, nonché di
previsione e prevenzione di grandi rischi;
c. opera in qualità di organo
di raccordo istituzionale per la direzione e per lo svolgimento coordinato dei
programmi e dei compiti demandati agli enti locali e agli altri organismi
operanti in materia di protezione civile;
d. impartisce direttive nella
forma di pareri preventivi e vincolanti per quanto riguarda l’organizzazione
strutturale degli uffici e il coordinamento dei servizi e dei mezzi necessari
per l’espletamento delle attività di protezione civile da parte di tutti gli
enti e organismi operanti nel settore;
e. promuove l’organizzazione e
l’impiego del volontariato di protezione civile.
6. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della
Giunta regionale e dura in carica cinque anni dalla data di notifica del
provvedimento di nomina agli interessati a cura del Presidente del Comitato.
7. Il Comitato si riunisce, ordinariamente, almeno una volta ogni tre
mesi su convocazione del Presidente, salvo che questioni o eventi particolari e
urgenti ne richiedano la convocazione immediata.
8. Per la validità
delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in
carica. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità
prevale il voto del Presidente.
9. Ai componenti in carica del Comitato
spetta il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione.
10.
All’Ufficio del Presidente, ai sensi dell’articolo
50 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima
variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004), è
assegnato personale regionale nei limiti di due unità a cui sono affidate le
funzioni di segreteria e di supporto organizzativo per il funzionamento del
Comitato regionale di protezione civile.
11. Durante le riunioni del
Comitato le funzioni di segreteria e di verbalizzazione sono affidate ad un
dipendente regionale in assegnazione al Comitato di protezione civile o ad uno
dei due componenti dell’Ufficio di Presidenza.]
Legge aborgata dalla l.r.
53/2019, art. 19,
comma 1.
Art. 9
Comitato operativo regionale
per l’emergenza (COREM)
[1. Al fine di assicurare il miglior coordinamento
tecnico-operativo regionale delle attività necessarie a fronteggiare gli eventi
di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2, nonché il concorso tecnico
regionale nei casi di eventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2,
è istituito il Comitato operativo regionale per l’emergenza (COREM). Il
Comitato, di seguito denominato COREM, è nominato dalla Giunta regionale e viene
attivato dal dirigente del Servizio regionale di protezione civile, di volta in
volta in relazione alla natura del rischio connesso, in occasione del
manifestarsi di eventi calamitosi di particolare rilevanza che mettono a rischio
l’incolumità della popolazione o l’isolamento prolungato di centri abitati e
aziende.
2. Il COREM è così composto:
a. Presidente del Comitato regionale di protezione
civile;
b. dirigente del Servizio di protezione civile regionale;
c.
dirigenti degli uffici di coordinamento delle strutture tecniche provinciali;
d. dirigente del Servizio regionale pianificazione e programmazione delle
infrastrutture per la mobilità;
e. Autorità di bacino;
f. Agenzia
regionale per la protezione ambientale (ARPA);
g. Agenzia regionale
attività irrigue e forestali (ARIF);
h. direzione regionale del Corpo dei
vigili del fuoco;
i. gestore dei servizi pubblici essenziali;
j.
coordinamento regionale del Corpo forestale dello Stato;
k. direzione
marittima delle Puglie;
l. rappresentante per ciascuno dei Coordinamenti
provinciali delle associazioni di volontariato di protezione civile;
m.
responsabile della struttura competente in materia di meteorologia;
n.
responsabile del Servizio regionale competente in materia di sanità pubblica e
dal responsabile del Servizio regionale competente in materia di presidi
ospedalieri;
o. un rappresentante indicato dall’ANBI Puglia;
p.
responsabile regionale Croce rossa italiana;
q. corpo nazionale soccorso
alpino e speleologico.
3. La Giunta Regionale, con apposito atto, disciplina gli
specifici compiti del COREM, nel rispetto delle disposizioni che disciplinano e
regolano le funzioni delle amministrazioni statali chiamate a costituire parte
integrante del COREM per scongiurare ogni possibile duplicazione di attività,
per garantire la piena funzionalità delle diverse strutture operative e per
assicurare il raccordo con il Centro coordinamento soccorsi attivato dalle
prefetture. Alle riunioni del COREM, svolte con modalità procedurali che
favoriscono il raccordo con le amministrazioni dello Stato, possono essere
invitati dirigenti regionali competenti nella specifica materia, nonché
rappresentanti degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico di volta in
volta interessati in relazione alla tipologia degli eventi. La partecipazione
alle riunioni del COREM non dà luogo a compensi, indennità o rimborsi comunque
denominati. Detti oneri restano a carico delle amministrazioni di appartenenza.
]
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53/2019, art. 19,
comma 1.
Art. 10
Dichiarazione dello stato di crisi
e di emergenza nel
territorio regionale
[1. Al verificarsi o nell’imminenza degli eventi di cui
alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 che colpiscono o minacciano di
colpire il territorio regionale e che, per la loro natura ed estensione,
richiedono la necessità di una immediata risposta della Regione, anche per
assicurare il concorso alle strutture dello Stato, il Presidente della Giunta
regionale decreta, in forza di quanto previsto all’articolo 108 del d.lgs.
112/1998, lo stato di crisi regionale, determinandone durata ed estensione
territoriale, dandone tempestiva informazione alla Giunta e al Consiglio
regionale.
2. La dichiarazione dello stato di emergenza è condizionata
dalla verifica:
a. dell’effettiva eccezionalità dell’evento rispetto
all’analisi storico statistica degli eventi similari sullo stesso territorio;
b. della presenza della pianificazione comunale di emergenza;
c.
dell’avvenuta attivazione da parte delle autorità locali delle azioni di
protezione civile previste dal piano comunale di emergenza.
3. Sul presupposto della dichiarazione di cui al comma 1 e
limitatamente al perdurare dello stato di crisi, il Presidente della Giunta
regionale o suo delegato:
a. provvede, nell’ambito delle attribuzioni spettanti
alla Regione, a disporre l’attuazione degli interventi necessari anche a mezzo
di ordinanze motivate in deroga alle disposizioni regionali vigenti e nel
rispetto della Costituzione, delle leggi dello Stato e dei principi generali
dell’ordinamento giuridico, fatte salve le attribuzioni spettanti ai sindaci e
alle altre autorità di protezione civile;
b. assume il coordinamento
istituzionale delle attività finalizzate a superare lo stato di crisi,
definendo appositi atti di indirizzo, obiettivi e programmi da attuare e
specificando il fabbisogno di risorse finanziarie e strumentali necessarie, su
proposta dei comitati istituzionali di cui all’articolo 11;
c. riconosce
alle Associazioni di volontariato, iscritte nell’elenco regionale di cui
all’articolo 18, attivate dalla Regione o dall’ente locale interessato e ai
datori di lavoro dei relativi volontari, i benefici di cui all’articolo
8 della legge regionale 7 agosto 2013, n. 26 (Assestamento e
prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013).
4. Il Presidente della Giunta regionale, qualora la gravità
dell’evento sia tale per intensità ed estensione da richiedere l’intervento
dello Stato, ai sensi dell’articolo 5 della legge 225/1992, assume le iniziative
necessarie per la dichiarazione, da parte del competente organo statale, dello
stato di emergenza nel territorio regionale e partecipa alle intese di cui
all’articolo 107 del d.lgs. 112/1998, dandone tempestiva informazione alla
Giunta e al Consiglio regionale.
5. Per l’attuazione degli interventi di
emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 3, la Regione assicura
l’immediata disponibilità dei mezzi e delle strutture organizzative regionali e
del volontariato e concorre, in stretto raccordo con gli enti locali e con gli
organi statali di protezione civile e le altre strutture operative di protezione
civile centrali e periferiche, al soccorso alle popolazioni colpite e a tutte le
attività necessarie a superare l’emergenza. Il Presidente della Giunta regionale
o, per sua delega, l’assessore competente provvede ai sensi del comma 2, nel
quadro delle competenze regionali e limitatamente al perdurare dello stato di
emergenza. ]
Legge aborgata dalla l.r.
53/2019, art. 19,
comma 1.
Art. 11
Interventi per il superamento
dello stato di crisi e di
emergenza
[1. Per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 10,
il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, l’assessore competente
si avvale, assumendone la presidenza, di comitati istituzionali all’uopo
costituiti, composti dai rappresentanti degli enti locali maggiormente colpiti
dagli eventi calamitosi e approva, su proposta di tali comitati, appositi piani
di interventi urgenti di protezione civile.
2. La Giunta regionale
riferisce al Consiglio regionale annualmente sullo stato d’attuazione di tutti i
piani in corso di realizzazione. ]
Legge aborgata dalla l.r.
53/2019, art. 19,
comma 1.
Art. 12
Programma regionale
di previsione e prevenzione dei
rischi
[1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta
regionale e acquisito il parere del Comitato regionale di protezione civile,
approva il programma di previsione e prevenzione dei rischi. Il programma
censisce e richiama tutti gli altri strumenti di pianificazione territoriale e
di prevenzione rischi sul territorio regionale, realizzati o da realizzare a
cura della Regione, degli enti locali territoriali e di ogni altro soggetto
pubblico o privato a ciò preposto dalle leggi vigenti e contiene il quadro
conoscitivo e valutativo delle situazioni di rischio esistenti nel territorio
regionale. II programma ha validità triennale.
2. La Regione assicura il
necessario concorso degli enti locali all’attività istruttoria del programma.
3. In riferimento alla previsione, il programma provvede, in
particolare:
a. alla caratterizzazione e valutazione dei rischi di
rilevanza per la protezione civile, recependo i dati contenuti negli strumenti
di pianificazione di cui al comma 1;
b. all’individuazione e alla
promozione di studi e ricerche sui fenomeni generatori delle condizioni di
rischio al fine di definire scenari di evento, modelli o procedure
previsionali di valutazione delle situazioni di rischio.
4. In riferimento
alla prevenzione, il programma prevede in particolare:
a. la definizione
di criteri di priorità in relazione al fabbisogno di opere e di progetti
d’intervento ai fini di protezione civile;
b. le attività conoscitive,
mediante studi e ricerche finalizzati all’applicazione di procedure e
metodologie preventive correlate alle singole tipologie di rischio;
c.
l’individuazione delle esigenze di sviluppo e potenziamento dei sistemi di
monitoraggio delle principali fonti di rischio, nonché di un sistema
informativo regionale comprendente anche una rete di collegamenti tra le
strutture di protezione civile per la comunicazione e la trasmissione di
informazioni e dati;
d. l’accesso ai sistemi di previsione, messi a
disposizione delle regioni dal Dipartimento nazionale di protezione civile
(DPC), per la valutazione delle condizioni di pericolosità potenziale degli
incendi boschivi e con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di bollettini
regionali sull’innesco e propagazione degli incendi boschivi;
e.
l’utilizzo della rete radio di protezione civile regionale, integrata con le
reti previste dal protocollo d’intesa stipulato tra il DPC e il Ministero
dello sviluppo economico;
f. il fabbisogno delle attività formative e di
addestramento del volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati
in compiti di protezione civile, nonché delle attività di informazione della
popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale.]
Legge aborgata dalla l.r.
53/2019, art. 19,
comma 1.
Art. 13
Pianificazione per la prevenzione
e la gestione delle
emergenze
[1. La Giunta regionale, su proposta del Comitato
regionale di cui all’articolo 8, approva gli indirizzi per la predisposizione
dei piani di emergenza provinciali, comunali o intercomunali, nonché le
disposizioni organizzative per la prevenzione e la gestione delle emergenze da
parte delle strutture regionali. Tali disposizioni costituiscono il piano
operativo regionale di emergenza.
2. Gli indirizzi e il piano regionale di cui al comma 1
riguardano le modalità di raccordo organizzativo tra tutti i soggetti preposti e
l’insieme delle procedure operative di intervento da attuarsi nel caso si
verifichi l’evento atteso contemplato in un apposito scenario. Gli indirizzi
definiscono altresì le necessarie forme di integrazione e coordinamento tra il
piano regionale, i piani provinciali, i piani comunali o intercomunali di
prevenzione e gestione delle emergenze, i piani di emergenza di cui alla legge
regionale 21 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni in materia di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose), nonché ogni altro strumento di
pianificazione di emergenza previsto dalla normativa vigente. Gli indirizzi e il
piano regionale hanno durata quinquennale, fatte salve le eventuali esigenze di
aggiornamento e integrazione che dovessero insorgere entro tale termine, e
vengono comunicati al Consiglio regionale.
3. Nel piano regionale sono
definite, in particolare, le procedure per:
a. favorire le attività dei comuni e di ogni altro
soggetto pubblico nelle azioni dirette a fronteggiare gli eventi di cui alla
lettera a) del comma 1 dell’articolo 2;
b. assicurare il coordinamento
regionale delle attività degli enti locali e degli altri organismi pubblici e
privati necessarie a far fronte agli eventi di cui lettera b) del comma 1
dell’articolo 2;
c. assicurare il concorso regionale alle attività
necessarie a fronteggiare gli eventi di cui alla lettera c) del comma 1
dell’articolo 2;
d. omogeneizzare le attività coordinandole su scala
regionale o interregionale in funzione delle interferenze in ambito di bacino
idrografico. ]
Legge aborgata dalla l.r.
53/2019, art. 19,
comma 1.
Art. 14
Piano regionale in materia
di incendi boschivi
[1. Con apposito piano approvato dalla Giunta
regionale, acquisito il parere del Comitato regionale di protezione civile, sono
programmate, nel rispetto dei principi della legge 21 novembre 2000, n. 353
(Legge-quadro in materia di incendi boschivi) e dei criteri direttivi di cui ai
successivi commi, le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro
gli incendi boschivi.
2. Il piano, sottoposto a revisione annuale ai
sensi della legge 353/2000, contiene, tra l’altro:
a. l’individuazione delle aree e dei periodi a rischio di
incendio boschivo, delle azioni vietate che possono determinare anche solo
potenzialmente l’innesco di incendio nelle aree e nei periodi predetti, nonché
le eventuali deroghe inserite nel piano che possono essere autorizzate dagli
enti competenti in materia forestale o dal Sindaco con la prescrizione delle
necessarie cautele e sentito il parere del Coordinatore provinciale del Corpo
forestale dello Stato e del Comandante provinciale dei vigili del fuoco; per
le trasgressioni dei divieti di cui alla presente lettera si applicano le
sanzioni previste ai commi 6 e 7 dell’articolo 10 della legge 353/2000;
b.
l’individuazione delle attività formative dirette alla promozione di una
effettiva educazione finalizzata alla prevenzione degli incendi boschivi;
c. l’individuazione delle attività informative rivolte alla popolazione in
merito alle cause che determinano gli incendi e delle norme comportamentali da
rispettare in situazioni di pericolo;
d. la programmazione e la
quantificazione finanziaria annuale degli interventi per la manutenzione e il
ripristino di opere per l’accesso al bosco e ai punti di approvvigionamento
idrico, nonché per le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del
bosco stesso, finanziata anche attraverso le risorse provenienti dai fondi
statali della legge 353/2000, definite d’intesa con il Servizio regionale
competente in materia forestale;
e. un’apposita sezione, per le aree
naturali protette regionali, da definirsi di intesa con gli enti gestori, su
proposta degli stessi, sentito il Corpo forestale dello Stato - Coordinamento
regionale;
f. un quadro riepilogativo, elaborato e aggiornato annualmente
da ciascun comune, dei dati riguardanti i soprassuoli percorsi dal fuoco,
censiti in apposito catasto e sottoposti a vincolo ai sensi dell’articolo 10
della legge 353/2000;
g. la consistenza e la localizzazione dei mezzi,
degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva
contro gli incendi boschivi.
3. Il piano di cui al comma 1 prevede, tra l’altro, i
presupposti per la dichiarazione e le modalità per rendere noto lo stato di
pericolosità nelle aree regionali e nei periodi anche diversi da quelli
individuati nel piano medesimo. ]
Legge aborgata dalla l.r.
53/2019, art. 19,
comma 1.
Capo II
Rete operativa di
protezione civile
Sezione I
Strumenti e strutture operative
Art. 15
Strutture operative
[1. Allo svolgimento delle attività e dei servizi
connessi all’esercizio delle funzioni amministrative di competenza della Regione
in materia di protezione civile previste dalla presente legge provvede il
competente Servizio regionale di protezione civile, nell’ambito del quale opera
il Centro funzionale regionale come previsto dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 15 dicembre 1998 (Approvazione del programma di
potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico). Il suddetto
Servizio opera in coordinamento con le strutture organizzative regionali
competenti in materia di sicurezza territoriale, di sistema ospedaliero,
emergenza sanitaria e sanità pubblica, con la collaborazione delle strutture con
competenze in materie di rilevanza comunque per la protezione civile.
2.
La Regione, per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, si
avvale, anche previa stipula di specifiche intese e/o convenzioni con gli
organismi deputati, ove necessario tramite le prefetture, della collaborazione,
del supporto e della consulenza tecnica delle strutture operative di cui alle
lettere e) ed f) del comma 1 dell’articolo 11 della legge 225/1992 e delle
seguenti strutture operanti nel territorio regionale:
a. Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
b. Corpo
forestale dello Stato;
c. Corpo delle capitanerie di porto;
d. Agenzia
regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF);
e. Agenzia regionale
per la prevenzione e l’ambiente;
f. Organizzazioni di volontariato
iscritte nell’elenco regionale, di cui all’articolo 18;
g. Croce rossa
italiana;
h. Consorzi di bonifica;
i. Servizio sanitario regionale;
j. ogni altro soggetto pubblico e privato che svolga compiti di protezione
civile;
k. Forze armate;
l. Forze di polizia;
m. Corpo nazionale
soccorso alpino e speleologico regionale (CNSAS-CAI);
m bis) Gestore della Rete aeroportuale pugliese (1)
n. Gestore dei servizi pubblici essenziali.
(1) Lettera aggiunta dalla l.r.
44/2018, art. 9,
comma 2, lett.a).
3. La Regione organizza e implementa la colonna mobile
regionale di protezione civile di cui al comma 4 dell’articolo 18, favorendone
l’integrazione, in relazione alla tipologia di rischio, con le strutture di cui
ai commi 1 e 2, sulla base di intese e mediante convenzioni alle quali
partecipano anche le province.]
Legge aborgata dalla l.r.
53/2019, art. 19,
comma 1.
Art. 16
Intese, accordi e convenzioni
[1. La Regione può stipulare, nel limite delle risorse
disponibili, intese, accordi o convenzioni con i soggetti di cui al comma 2
dell’articolo 15, nonché con gli ordini professionali e aziende pubbliche e
private, anche per assicurare la pronta disponibilità di particolari servizi,
mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in
situazioni di crisi e di emergenza.
1 bis. La Regione assicura il finanziamento delle spese
di investimento e di funzionamento dell’Aeroporto G. Lisa di Foggia per l’intera
durata della convenzione stipulata per la gestione del servizio di interesse
economico generale, anche riferito alle esigenze di mobilità del territorio
foggiano caratterizzato dall’esistenza di aree interne con forti problemi di
accessibilità. Concorrono al finanziamento delle spese di investimento le
risorse comunitarie, statali o regionali all’uopo destinate. Per il
finanziamento delle spese di funzionamento nel bilancio regionale autonomo,
nell’ambito della missione 11, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione
finanziaria, in termini di competenza, di euro 2 milioni e 500 mila per
l’esercizio finanziario 2019 e di euro 5 milioni per l’esercizio finanziario
2020. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà con le rispettive
leggi di bilancio. Al rimborso delle spese di funzionamento si provvede previa
rendicontazione dell’ente gestore redatta ai sensi della direttiva CIPE 15
giugno 2007, n. 38 e successive modificazioni e integrazioni e relativa
contabilità regolatoria certificata da società di revisione contabile. (2)
2. Per potenziare il sistema regionale di protezione
civile agli enti locali e ad ogni altro soggetto che partecipi alle attività di
protezione civile possono essere dati a titolo gratuito in comodato o in uso i
beni appartenenti al patrimonio regionale disponibile, strumentali allo
svolgimento di attività di protezione civile. ]
(2) Comma aggiunto dalla
l.r.
44/2018, art. 9, comma 2, lett.b).
Legge aborgata dalla l.r.
53/2019, art. 19,
comma 1.
Art. 17
Formazione e informazione
in materia di protezione
civile
[1. La Regione, anche con il coinvolgimento delle
prefetture, promuove e coordina, in un’ottica di formazione permanente,
interventi e corsi per la preparazione, l’aggiornamento e l’addestramento degli
operatori impegnati istituzionalmente nel settore della protezione civile e
degli aderenti alle organizzazioni di volontariato operanti in tale settore,
nonché degli iscritti agli ordini professionali, anche attraverso convenzioni ai
fini della protezione civile. Le modalità di ammissione ai corsi, la loro durata
e tipologia, i criteri di preselezione e valutazione finale, sono definiti nel
rispetto dei principi della legislazione vigente in materia di formazione,
sentito il Comitato regionale di protezione civile.
2. Le province, ai
sensi dell’articolo 7 della legge regionale del 7 agosto 2002, n. 15 (Riforma
della formazione professionale), programmano le attività di cui al comma 1 e,
per sviluppare e diffondere un’adeguata cultura di protezione civile, in
concorso con la Regione e le prefetture:
a. favoriscono le attività di informazione rivolte alla
popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale, sulle norme
comportamentali da osservare, sulle modalità e misure di autoprotezione da
assumere in situazioni di pericolo, anche attraverso la promozione di attività
educative nelle scuole;
b. promuovono la creazione di una scuola di
protezione civile che operi in una logica di sistema e di rete; a tal fine, si
avvalgono di organismi di formazione professionale accreditati ai sensi della
normativa vigente in materia, nonché di esperti e strutture operanti
nell’ambito del sistema regionale e del Servizio nazionale di protezione
civile, sulla base anche di appositi accordi o convenzioni sottoscritti previa
approvazione della Giunta regionale. ]
Legge aborgata dalla l.r.
53/2019, art. 19,
comma 1.
Sezione II
Volontariato di protezione civile
Art. 18
Organizzazione e impiego del volontariato di protezione
civile (3)
[1. La Regione disciplina, in armonia con i principi
della legge 266/1991 e con le disposizioni della l.r. 11/1994, le funzioni ad
essa conferite dall’articolo 108 del d.lgs. 112/1998, dalla legge n. 225/1992 e
dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012,
relativa agli interventi per l’organizzazione e l’impiego del volontariato di
protezione civile.
2. Ai fini della presente legge è considerata
organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente
costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione
civile, che, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie
e gratuite dei propri aderenti, concorre alle attività di protezione civile.
3. La Regione provvede al coordinamento e all’impiego del volontariato
regionale di protezione civile iscritto nell’elenco di cui al comma 7,
favorendone, anche in concorso con l’Amministrazione statale e con gli enti
locali, la partecipazione alle attività di protezione civile.
4. La
Regione istituisce l’elenco dei medici competenti e delle strutture sanitarie
abilitate allo svolgimento dell’attività sanitaria prevista per legge.
5. La Regione promuove la costituzione della colonna mobile regionale
del volontariato di protezione civile, articolata in colonne mobili provinciali
in raccordo con le competenti strutture organizzative delle province
interessate, per interventi nell’ambito del territorio regionale, nonché, previa
intesa tra il Presidente della Giunta regionale e i competenti organi dello
Stato e delle regioni interessate, per interventi al di fuori del territorio
regionale e nazionale.
6. La Regione promuove la costituzione e
funzionalità dei coordinamenti provinciali delle organizzazioni di volontariato
di protezione civile, quali organismi di volontariato di secondo livello, così
come già istituiti con la l.r. 35/2011.
7. I comuni, anche in forma
associata, provvedono al coordinamento e all’impiego del volontariato di
protezione civile a livello comunale o intercomunale.
8. E’ istituito
l’elenco regionale del volontariato di protezione civile articolato in sezioni
provinciali. Fanno parte dell’elenco le organizzazioni di volontariato, ivi
compresi gli organismi di coordinamento comunque denominati, operanti, anche in
misura non prevalente, nel settore della protezione civile, iscritte nel
registro regionale del volontariato istituito secondo le disposizioni vigenti.
9. I Coordinamenti provinciali delle Associazioni di volontariato e dei
Gruppi comunali di protezione civile di cui al comma 5 sono iscritti di diritto
nell’elenco generale regionale del volontariato.
10. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale,
sentito il Comitato regionale di protezione civile, adotta un regolamento
recante disposizioni relative:
a. alle modalità e ai presupposti per l’iscrizione, il
diniego di iscrizione e la cancellazione delle organizzazioni di volontariato
dall’elenco regionale di cui al comma 7, nonché alle modalità per l’iscrizione
e la cancellazione da tale elenco delle organizzazioni;
b. alle modalità
di impiego e di intervento del volontariato nelle attività di protezione
civile;
c. ai criteri e alle modalità di erogazione dei contributi e di
rimborso delle spese, nonché alle condizioni per il concorso alle misure
assicurative di cui all’articolo 19.]
(3) Vedi il regolamento
regionale n. 1/2016
Legge aborgata dalla l.r.
53/2019, art. 19,
comma 1.
Art. 19
Misure formative, contributive e assicurative a favore del
volontariato di protezione civile
[1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dalla
normativa statale, può disporre, nei limiti delle risorse disponibili, anche in
concorso con altri enti pubblici, a favore delle organizzazioni di volontariato
di protezione civile e dei coordinamenti provinciali delle stesse, di cui ai
commi 5 e 7 dell’articolo 18, la concessione di contributi finalizzati al
potenziamento, alla manutenzione e alle spese di gestione delle attrezzature e
dei mezzi in dotazione o in uso delle organizzazioni stesse, nonché al
miglioramento della preparazione tecnica dei loro aderenti, eventualmente anche
in concorso con finanziamenti all’uopo stanziati dagli enti locali.
2.
La Regione, con il regolamento di cui comma 8 dell’articolo 18(4), disciplina le modalità, le priorità e i limiti del
rimborso, su richiesta espressa dei datori di lavoro, dell’equivalente degli
emolumenti da questi corrisposti ai propri dipendenti, aderenti alle
organizzazioni di volontariato di cui al comma 1 e impiegati su autorizzazione
della Regione per la durata prevista dal regolamento di cui all’articolo 18
della legge 225/1992, integrato e modificato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 (Regolamento recante nuova disciplina della
partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione
civile):
a. in attività di soccorso e assistenza in vista o in
occasione degli eventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo
2;
b. in attività di formazione, aggiornamento, addestramento e
simulazione di emergenza.
3. Per i lavoratori autonomi aderenti alle organizzazioni
di volontariato di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al comma
2 con riferimento al mancato guadagno giornaliero, nel rispetto dei limiti
stabiliti con il regolamento di cui al comma 8 dell’articolo 18 e di quanto
previsto in merito dal regolamento di cui all’articolo 18 della legge 225/1992,
integrato e modificato con d.p.r. 194/2001.
4. Ai fini
dell’ammissibilità ai benefici di cui al presente articolo con oneri a carico
della Regione, l’impiego dei volontari aderenti alle organizzazioni di cui al
comma 1 in caso di eventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo
2 è autorizzato dalla Regione e può essere disposto direttamente da questa,
ovvero dagli enti locali territorialmente interessati dagli eventi medesimi.
L’autorizzazione regionale è condizione ai fini dell’ammissibilità ai benefici
di cui al presente articolo con oneri a carico della Regione.
5. La
Regione, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, può concorrere
all’adozione di misure assicurative a favore delle organizzazioni iscritte
nell’elenco regionale di cui al comma 7 dell’articolo 18, operanti
esclusivamente o prevalentemente nel settore della protezione civile, contro il
rischio di infortuni e malattie connessi allo svolgimento di attività di
protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi. ]
(4) Vedi il regolamento
regionale n. 1/2016
Legge aborgata dalla l.r.
53/2019, art. 19,
comma 1.
TITOLO III
NORME FINANZIARIE
Capo I
Disposizioni finanziarie
Art. 20
Dotazione e gestione finanziaria
[1. Le fonti di finanziamento per l’esercizio 2014 sono
costituite da:
a. risorse ordinarie trasferite dalla Regione per il
funzionamento e l’espletamento dei compiti assegnati dalla presente legge nei
limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio regionale autonomo:
1. articolo 8 - UPB 9.2.1 - capitolo di spesa 531041 -
spesa corrente euro 52.600,00;
2. articoli 10 e 11 - UPB 9.2.1 -
Capitolo di spesa 531015 - spesa in conto capitale euro 2 milioni;
3.
capo II (Rete operativa di protezione civile) del Titolo II - UPB 9.2.1 -
capitoli di spesa bilancio autonomo 531031, 531035 e 531040 - spesa corrente
euro 5 milioni 850 mila;
4. economie vincolate di cui ai capitoli di
spesa 531057 - spesa corrente - e 611020 - spesa in conto capitale;
b. risorse ordinarie statali per l’esercizio delle
funzioni conferite alla Regione in materia di protezione civile;
c.
risorse straordinarie statali per interventi connessi ad eventi in conseguenza
dei quali viene deliberato, ai sensi dell’articolo 5 della legge 225/1992, lo
stato di emergenza nel territorio regionale;
d. risorse del Fondo
regionale di protezione civile, di cui al comma 16 dell’articolo 138, della
Legge 388/2000;
e. risorse comunitarie, statali e regionali per il
finanziamento o il cofinanziamento di progetti ed attività rilevanti per la
protezione civile in ambito europeo.
2. Gli oneri connessi all’attuazione della presente legge
per gli esercizi degli anni successivi trovano copertura nei limiti degli
stanziamenti previsti nella UPB 9.2.1 del bilancio pluriennale 2014-2016.
]
Legge aborgata dalla l.r.
53/2019, art. 19,
comma 1.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
Art. 21
Norme transitorie
[1. Ai procedimenti amministrativi in via di
svolgimento e alle attività in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge e fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le
disposizioni delle previgenti leggi regionali.]
Legge aborgata dalla l.r.
53/2019, art. 19,
comma 1.
Art. 22
Abrogazioni
[1. Sono abrogate le seguenti norme regionali:
a. articolo
5 della l.r. 39/1995, dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 8 dell’articolo 18; (5)
b. gli articoli 8,
9, 10, 11, 12, 13 e 14 della l.r. 18/2000.
]
(5) Vedi il
regolamento
regionale n. 1/2016
Legge aborgata dalla l.r.
53/2019, art. 19,
comma 1.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art.
53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione
Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.
INDICE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Principi generali
Art. 1 Principi, oggetto e
finalità.
Art. 2 Tipologia degli eventi di rilevanza per la protezione
civile e ambiti d’intervento istituzionale
TITOLO II
SISTEMA
REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Capo I
Attività del sistema di
protezione civile.
Funzioni e compiti dei soggetti istituzionali
Art. 3 Attività del sistema regionale di protezione civile
Art. 4
Componenti del sistema regionale di protezione civile
Art. 5 Funzioni e
compiti della Regione
Art. 6 Funzioni e compiti delle Province
Art. 7
Funzioni e compiti dei Comuni
Art. 8 Comitato regionale permanente di
protezione civile
Art. 9 Comitato operativo regionale per l’emergenza -
COREM
Art. 10 Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza nel
territorio regionale
Art. 11 Interventi per il superamento dello stato di
crisi e di emergenza
Art. 12 Programma regionale di previsione e prevenzione
dei rischi
Art. 13 Pianificazione per la prevenzione e la gestione delle
emergenze
Art. 14 Piano regionale in materia di incendi boschivi
Capo II
Rete operativa di protezione civile
Sezione I
Strumenti e strutture operative
Art. 15 Strutture operative
Art.
16 Intese, accordi e convenzioni
Art. 17 Formazione e informazione in
materia di protezione civile
Sezione II
Volontariato di protezione
civile
Art. 18 Organizzazione e impiego del volontariato di protezione
civile
Art. 19 Misure formative, contributive e assicurative a favore del
volontariato di protezione civile
TITOLO III
NORME FINANZIARIE
Capo I
Disposizione finanziarie
Art. 20 Dotazione e gestione
finanziaria
TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 21 Norme transitorie
Art. 22 Abrogazioni