(1) Ai sensi dell'art. 40,
L.R. 7 gennaio 2004, n.
1 il Servizio cassa centrale,
le Sezioni di economia e cassa e gli Uffici provinciali di economato e cassa,
istituti con la presente legge sono strutture funzionalmente dipendenti dal
Settore provveditorato, economato, contratti e appalti.
Art. 1
Settore
provveditorato-economato-contratti e appalti.
1. I servizi del Settore provveditorato-economato-contratti ed
appalti sono disciplinati dalle norme della presente legge.
Art. 2
Attribuzioni.
1. L'Ufficio provveditorato-economato provvede:
a) all'ordinazione diretta delle urgenti forniture
necessarie per il funzionamento degli uffici dell'Amministrazione regionale, nei
limiti e con le modalità indicate nella presente legge;
b) alla gestione delle spese d'ufficio, comprese quelle
postali, telegrafiche e telefoniche, per la stampa, pubblicazione e riproduzione
di atti, documenti, registri e simili;
c) alla commissione ed all'acquisto di libri ed
all'abbonamento a riviste e periodici;
d) alla gestione della Cassa economale e dei magazzini;
e) alla gestione degli automezzi, in conformità
dell'apposito regolamento;
f) alla gestione delle spese per riscaldamento, per
utenza di luce, forza motrice, acqua e gas, nonché delle spese condominiali;
g) alla fornitura, custodia e distribuzione degli
stampati, degli oggetti di cancelleria e di materiale vario;
h) all'accensione con idoneo Istituto ed al pagamento
dei premi annuali afferenti polizze di assicurazione contro i rischi relativi ai
beni mobili ed immobili nonché contro i rischi eventualmente connessi con
l'espletamento di particolari servizi;
i) alla fornitura, al personale avente diritto, delle
divise con spesa a carico del bilancio regionale, in conformità dell'apposito
regolamento;
l) alla fornitura, manutenzione e conservazione di
mobili e attrezzature per ufficio;
m) alla piccola manutenzione e conservazione dei locali
adibiti a sede degli uffici dell'Amministrazione regionale;
n) alla sovrintendenza ai servizi di pulizia e di
custodia dei locali;
o) all'alienazione dei beni mobili, macchine ed
attrezzature varie costituenti l'arredamento degli uffici regionali, comunicando
le variazioni al Settore finanze-demanio e patrimonio;
p) alla gestione degli impianti e dei servizi
telefonici;
q) al pagamento di imposte, tasse e spese di
registrazioni di atti;
r) al pagamento di indennità di missione e al rimborso
di spese di viaggio;
s) al pagamento a favore di componenti di Commissioni,
Comitati o Organismi regionali di gettoni di presenza previsti da disposizioni
di legge o da deliberazioni esecutive;
t) agli adempimenti per la pubblicazione di bandi di
gara e avvisi informativi al pubblico relativi a materia di competenza regionale
e conseguenti pagamenti.
u) al pagamento delle spese di giudizio nonché di quelle
necessarie a evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
all'Ente liquidate dalla Autorità giudiziaria.
2. L'Ufficio provveditorato-economato attende, inoltre, ad ogni
altro compito che gli venga affidato dalla Giunta regionale nei limiti e nei
modi previsti dalla presente legge (2).
(2) Articolo così sostituito dal primo comma dell'art.
1, L.R.
2 aprile 1990, n. 9, a sua volta modificato dal primo comma dell'art. 47,
L.R.
3 giugno 1996, n. 6, che ha aggiunto la
lettera u) al primo comma.
Art. 3
Richiesta di fabbisogno.
1. Qualsiasi fornitura, somministrazione o prestazione agli
uffici dell'Amministrazione regionale deve essere richiesta all'assessore
competente.
2. La richiesta, motivata, deve essere sottoscritta, per gli
Uffici centrali, dal Coordinatore del Settore e, per gli Uffici periferici, dal
Coordinatore o Responsabile dell'Ufficio (3).
(3) Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 2,
L.R.
2 aprile 1990, n. 9.
Art. 4
Esame ed evasione della
richiesta.
1. L'Assessore competente può chiedere chiarimenti per la
valutazione della elettiva ed attuale necessità della richiesta e può disporne
il rinvio, motivandolo.
2. In tale ipotesi, i chiarimenti devono essere vistati
dall'Assessore al ramo.
3. In tutti gli altri casi la richiesta va evasa, da parte
dell'assessorato competente, nei limiti delle disponibilità di bilancio e
secondo una scala di bisogni e di priorità della spesa.
4. All'ordinazione delle spese provvede l'Assessorato
all'economato con ordinativi:
[a) a firma del
Coordinatore dell'Ufficio fino a L. 4.000.000]
(4).
[b) a firma del
Coordinatore del Settore fino a L. 5.000.000]
(5).
c) a firma dell'Assessore fino a L. 10.000.000 (6).
5. Al pagamento delle fatture di cui ai precedenti punti
a) e b) provvede il Cassiere centrale ai sensi del successivo art.
13 (7).
6. Le fatture di cui al precedente punto c) sono
liquidate con atto della Giunta regionale (8).
7. ... (9)....
8. L'impegno della spesa relativa ai singoli ordinativi di cui
ai precedenti punti b) e c) è disciplinato dalla L.R.
30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni.
9. Per le spese eccedenti i limiti predetti si provvede con le
modalità di cui al successivo art. 25 (10).
(4) Lettera prima modificata dal primo comma, lettera
a), dell'art. 1, L.R.
5 giugno 1997, n. 16 e, successivamente,
abrogata dal primo comma dell'art. 2,
L.R. 4 maggio 1999, n. 17.
(5) Lettera prima modificata dal primo comma, lettera
a), dell'art. 1, L.R.
5 giugno 1997, n. 16 e, successivamente,
abrogata dal primo comma dell'art. 2,
L.R. 4 maggio 1999, n. 17.
(6) Lettera così modificata dal primo comma, lettera
a), dell'art. 38, L.R.
5 giugno 1997, n. 16.
(7) Comma così sostituito dal secondo comma, lettera
c), dell'art. 38, L.R.
5 giugno 1997, n. 16.
(8) Comma così sostituito dal secondo comma, lettera
d), dell'art. 38, L.R.
5 giugno 1997, n. 16.
(9) Comma abrogato dal secondo comma, lettera e),
dell'art. 38, L.R.
5 giugno 1997, n. 16.
(10) Articolo, già modificato dal primo comma dell'art.
2, L.R.
3 febbraio 1982, n. 11 e, così
sostituito dal primo comma dell'art. 3, L.R.
2 aprile 1990, n. 9.
Art. 5
Dotazione di magazzino.
1. Per il materiale di uso generale e ricorrente, l'Ufficio
provveditorato-economato provvede, presso gli Uffici dell'Amministrazione
regionale, alla costituzione di congrue dotazioni di magazzino, per le ordinarie
necessità.
2. A tal fine, esso predispone annualmente, sulla base dei
consumi dei precedenti esercizi, un elenco del materiale necessario da
sottoporre all'approvazione della Giunta regionale che indicherà anche le
modalità di acquisto.
3. Le forniture per i vari Uffici devono effettuarsi
possibilmente per tipi uniformi.
Art. 6
Controlli e collaudi delle
forniture.
1. A fornitura avvenuta, l'Ufficio provveditorato-economato
accerta direttamente o per mezzo dell'Ufficio destinatario la corrispondenza
qualitativa e quantitativa dei materiali forniti con quelli ordinati e la loro
regolare consegna, provvedendo a contestare tempestivamente ogni irregolarità o
difetto riscontrato.
2. Per le forniture di particolare importanza e/o di speciale
carattere tecnico-merceologico e ove sia richiesta da particolare necessità,
l'Assessore al ramo può affidare il collaudo , nei limiti di spesa e con le
procedure previste dalla presente legge, agli Istituti universitari ovvero ai
Laboratori chimici provinciali o ancora, ove ciò non sia possibile, ai liberi
professionisti (11).
(11) Comma così modificato dal primo comma dell'art. 3,
L.R.
3 febbraio 1982, n. 11.
Art. 7
Esame e controllo delle
fatture.
1. Le ditte fornitrici devono trasmettere le fatture
all'Ufficio provveditorato-economato, facendo riferimento alla relativa
ordinazione.
2. Per ogni fattura ricevuta, il predetto ufficio provvede ai
seguenti adempimenti:
- controlla se essa sia stata redatta nei modi prescritti e sia
corrispondente alle prestazioni effettivamente ordinate ed eseguite;
- accerta se siano stati applicati i prezzi convenuti;
- verifica la regolarità dei conteggi e l'osservanza delle
disposizioni fiscali in materia.
3. L'Ufficio propone la liquidazione delle fatture dopo aver
regolato con le ditte fornitrici ogni eventuale contestazione.
Art. 8
Oggetti fragili e di facile
consumo.
1. A cura dell'Ufficio provveditorato-economato, gli oggetti
fragili e di facile consumo, devono essere annotati su appositi registri di
carico e scarico, distintamente per tipo di materiale.
Art. 9
Stampati.
1. È istituito il «Catalogo generale degli stampati» in uso
presso gli Uffici della Amministrazione regionale. L'impianto e l'aggiornamento
del catalogo sono curati dall'Ufficio provveditorato-economato.
2. Nel caso in cui occorra procedere alla istituzione di nuovi
stampati, o alla modifica di quelli esistenti, oppure in caso di cessazione
d'uso di alcuni di essi, l'Ufficio interessato deve darne notizia, avanzando le
opportune proposte, all'Assessore competente il quale adotta i provvedimenti che
ritiene necessari.
Art. 10
Schedario e catalogo di
magazzino.
1. Per gli oggetti costituenti le dotazioni di competenza
dell'Ufficio provveditorato-economato deve essere tenuto, a cura dell'Ufficio
stesso, un apposito schedario nel quale devono essere annotati per singole voci
e in ordine cronologico:
- il carico iniziale di magazzino;
- le successive immissioni di materiale;
- i prelevamenti;
- le rimanenze risultanti di ciascuna operazione.
2. Alla fine di ogni anno si esegue l'inventario delle
rimanenze.
Art. 11
Tenuta dei magazzini e
verifiche.
1. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta
dell'Assessore competente, affida a personale del livello non inferiore al 5° la
responsabilità della conservazione e distribuzione degli oggetti esistenti nei
magazzini istituiti presso gli Uffici dell'Amministrazione regionale.
2. La sorveglianza nei magazzini spetta al Coordinatore
dell'Ufficio provveditorato-economato.
3. Il magazziniere, al quale è affidata la tenuta dei
prescritti registri, deve curare che in qualsiasi momento possano agevolmente
eseguirsi le verifiche di magazzino.
4. Dovranno in ogni caso eseguirsi verifiche trimestrali.
5. La verifica di magazzino, alla quale dovrà presenziare il
responsabile del magazzino, è effettuata dal Coordinatore del Settore e dal
Coordinatore dell'Ufficio provveditorato-economato.
6. Di ogni verifica si redige verbale, in quattro esemplari,
che viene sottoscritto dagli intervenuti che ne avranno copia.
7. La quarta copia sarà rimessa all'Assessore competente.
Art. 12
Servizio Cassa economale.
1. È istituito presso l'Ufficio provveditorato-economato il
servizio Cassa per provvedere al pagamento delle spese, regolarmente ordinate,
nei limiti e con le modalità della presente legge.
2. Il Servizio Cassa è affidato a funzionario appartenente al
livello funzionale non inferiore al 6° che sarà nominato «Cassiere Centrale».
3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su
proposta dell'Assessore competente, possono essere costituiti presso gli Uffici
centrali e presso gli Uffici periferici, con sede in Bari, le «Sezioni Economato
e Cassa». Sono preposti dipendenti responsabili di livello funzionale non
inferiore al VI, i quali sono nominati «Economi-Cassieri» (12).
4. Per gli Uffici aventi sede negli stessi capoluoghi di
Provincia, possono essere istituite altresì unità operative denominate «Sezioni
Economato e Cassa provinciali della Regione Puglia» ed i cui responsabili
assumono la qualifica di «Economi-Cassieri provinciali» (13).
5. Il conferimento dell'incarico di «Cassiere Centrale» e di
«Economo-Cassiere», per una durata non superiore a cinque anni, avviene con
decreto del Presidente della Giunta regionale.
6. Ugualmente, con decreto del Presidente della Giunta
regionale, si provvede alla nomina di un «Cassiere centrale supplente», di un
«Economo-Cassiere supplente» e di un «Economo-Cassiere provinciale supplente»
che sostituiranno i titolari in caso di loro assenza o impedimento (14).
7. La nomina sia dei titolari che dei supplenti avverrà su
proposta dell'Assessore al ramo (15).
8. L'incarico può essere revocato in qualsiasi momento, a
giudizio dell'Assessore competente.
(12) Gli attuali terzo e quarto comma sostituiscono
l'originario terzo comma per effetto del primo comma dell'art. 4,
L.R.
3 febbraio 1982, n. 11.
(13) Gli attuali terzo e quarto comma sostituiscono
l'originario terzo comma per effetto del primo comma dell'art. 4,
L.R.
3 febbraio 1982, n. 11.
(14) Comma aggiunto dal secondo comma dell'art. 4,
L.R.
3 febbraio 1982, n. 11.
(15) Comma aggiunto dal secondo comma dell'art.
4,
L.R.
3 febbraio 1982, n. 11.
Art. 12-bis
1. Le Sezioni Economato e Cassa dipendono funzionalmente dal
Settore provveditorato economato contratti e appalti.
2. Ai Servizi Economato e Cassa provinciali l'Assessorato può
affidare di volta in volta funzioni istruttorie di pratiche in materia di
competenza degli Uffici del Settore (16).
(16) Articolo aggiunto dal primo comma dell'art.
5,
L.R.
3 febbraio 1982, n. 11.
Art. 12-ter
1. I Servizi economato cassa e magazzini istituiti in ogni
capoluogo di provincia in esecuzione della legge n. 2/1977 e gli Autoparchi
provinciali previsti dal Regolamento regionale n. 1/1978 costituiscono
unità operativa, a livello provinciale, dell'Ufficio Provveditorato Economato (17).
2. La responsabilità dell'unità operativa è affidata
all'Economo Cassiere provinciale.
3. Il responsabile del Centro educativo Climatico di Gallipoli
(ex Colonia G.I.) ed il responsabile della delegazione romana della Regione
Puglia esercitano, per le rispettive strutture, le stesse funzioni degli Economi
Cassieri provinciali (18).
(17) Le parole «della legge n. 2/1977» di cui al presente
comma devono intendersi «della presente legge».
(18) Articolo aggiunto dal primo comma dell'art.11,
L.R.
3 febbraio 1982, n. 11
Art. 13
Fondo cassa per il Cassiere
centrale. (19)
1.
All’inizio di ogni trimestre, con deliberazione di Giunta regionale che ne
determina anche l’importo, è assegnato, mediante mandati emessi su appositi
capitoli di bilancio, un fondo di anticipazione direttamente al Cassiere
centrale per provvedere al pagamento delle spese ordinate ai sensi dell’articolo
4, lettere a) e b) e relative alle forniture di beni e servizi di cui
all’articolo 2.
2. Il Cassiere centrale effettua i pagamenti, previa
autorizzazione su appositi mandati a firma del dirigente competente, per le
spese ordinate ai sensi della lettera b), comma 4, dell’articolo 4, sino al
limite massimo di euro 5 mila.
3. Con le stesse modalità di cui al comma
2, previa dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) di
regolarità della spesa, della prestazione o fornitura, di funzionamento o
fruizione del servizio per motivi d’ufficio e nell’esclusivo interesse
dell’amministrazione regionale, sono pagate dal Cassiere centrale, senza limiti
di ammontare, le spese per acquisti o pagamenti una tantum di qualsiasi natura o
che comunque si esauriscano nel corso del singolo esercizio finanziario. Sono
incluse le spese per acquisti di beni effettuati tramite centrali di acquisto,
quando il periodo di esecuzione sia limitato al singolo esercizio finanziario.
Sono altresì corrisposti dal Cassiere centrale i rimborsi di missione.
4. L’acquisto e il relativo pagamento di quadri sino al valore massimo
di euro 516,46 è effettuato con provvedimento dell’Assessore previo visto di
congruità di una Commissione composta da tre funzionari in rappresentanze
rispettivamente designati dal Presidente della Giunta regionale, dall’Assessore
alla cultura e dall’Assessore al provveditorato economato.
5. I
rendiconti, corredati dei documenti giustificativi e muniti del visto di
riscontro contabile, devono essere resi a scadenza trimestrale o ad esaurimento
dell’anticipazione e sottoposti all’esame di approvazione della Giunta
regionale.
6. L’approvazione del rendiconto da parte della Giunta
regionale costituisce, nelle more della esecutività del relativo provvedimento
ai sensi di legge, provvisorio discarico della somma anticipata al Cassiere
centrale.
7. Il provvisorio discarico delle somme anticipate diviene
definitivo a esecutività del provvedimento di cui sopra.
(19) Il presente articolo, già sostituito dal primo comma dell'art.
6, L.R. 3 febbraio 1982, n. 11, poi dal primo comma dell'art. 4, L.R.
2 aprile 1990, n. 4 , successivamente
modificato dalla L.R.
5 giugno 1997, n. 16, L.R.
16 aprile 2007, n. 10, L.R.
22 dicembre 1997, n. 22., è
stato nuovamente così sostituito dalla l.r.
n. 35/2015, art. 18, comma 1.
Art. 14
Fondo cassa per gli
Economi-Cassieri.
1. Il Cassiere centrale, sulla base delle richieste per un
trimestre pervenute dagli Uffici centrali e periferici della Giunta, emette, su
autorizzazione del Coordinatore dell'Ufficio provveditorato economato, i mandati
di anticipazione sul proprio fondo in favore degli Economi-Cassieri e degli
Economi-Cassieri provinciali per provvedere al pagamento delle stesse spese di
cui al precedente art. 13 ordinate come più avanti specificato (21).
2. I dirigenti di settore degli uffici centrali possono
provvedere, tramite i rispettivi Servizi economato e cassa, allorché sia stata
fatta richiesta di anticipazione di fondi, all'ordinazione diretta di spesa nel
limite massimo di euro 1.500,00 (22).
3. L'Economo-cassiere provvede al pagamento previa emissione di
mandato a propria firma per le spese ordinate ai sensi del precedente comma e a
firma del Coordinatore del Settore, senza vincoli, limitativi, per le stesse
spese di cui al precedente art. 13, lettere da a) ad h).
4. Per le esigenze di forniture e prestazioni di servizio degli
uffici regionali periferici, i rispettivi Coordinatori e responsabili possono
farne specifica richiesta direttamente alle rispettive Sezioni economato e Cassa
provinciali.
5. L'Economo-cassiere provinciale e gli Economi-cassieri della
sede della Delegazione romana e delle sedi estere possono ordinare le spese sino
al limite massimo di euro 2.500,00 (23).
6. L'Economo-cassiere provinciale, inoltre, esegue il
pagamento, senza vincoli limitativi, di quelle spese di cui al precedente art.
13, lettere da a) ad h).
7. Le ordinazioni di cui al secondo e quarto comma del presente
articolo e le relative fatture devono essere corredate da dichiarazione di
congruità dei prezzi da parte degli Economi-Cassieri competenti.
8. I mandati di pagamento delle spese di cui al terzo e sesto
comma del precedente articolo devono essere corredati da dichiarazione di
regolarità della spesa, della prestazione o fornitura, di funzionamento o
fruizione del servizio per motivi di ufficio e nell'esclusivo interesse
dell'Amministrazione regionale.
9. Le indennità di missione e il rimborso delle spese di
viaggio in favore degli aventi diritto sono pagati dagli Economi-Cassieri e
dagli Economi-Cassieri provinciali entro il limite massimo di L. 3.000.000 (24).
10. I pagamenti effettuati dagli Economi-Cassieri e dagli
Economi-Cassieri provinciali sono vistati per la regolarità contabile dal
Coordinatore del Settore o dal Coordinatore dell'Ufficio
provveditorato-economato, se delegato (25).
11. I rendiconti degli Economi Cassieri e degli
Economi-Cassieri provinciali devono essere prodotti dall'Ufficio Provveditorato
Economato, a scadenza trimestrale, ancorché l'anticipazione non sia esaurita in
tempo più breve.
12. Il Cassiere centrale comprenderà nel proprio rendiconto, da
presentare alla Giunta regionale per l'approvazione, ai sensi del precedente
art. 13, anche i rendiconti degli Economi Cassieri e degli Economi-Cassieri
provinciali (26).
(19) Comma così modificato dal secondo comma, lettera
l), dell'art. 38, L.R.
5 giugno 1997, n. 16.
(20) Il presente comma, già modificato dal primo comma,
lettera d), dell'art. 38, L.R.
5 giugno 1997, n. 16, è stato poi così
sostituito dall'art. 41, comma 1, lettera b), L.R.
16 aprile 2007, n. 10. Il testo
precedente era così formulato: «2. I Coordinatori di Settore degli Uffici
centrali possono provvedere, tramite i rispettivi Servizi Economato e Cassa,
allorché sia stata fatta richiesta di anticipazione di fondi, all'ordinazione
diretta di spesa nel limite massimo di lire 1 milione.».
(21) Il presente comma, già modificato dal primo comma,
lettera e), dell'art. 38, L.R.
5 giugno 1997, n. 16, è stato poi così
sostituito dall'art. 41, comma 1, lettera c), L.R.
16 aprile 2007, n. 10. Il testo
precedente era così formulato: «5. L'Economo-Cassiere provinciale ordina le
spese sino al limite massimo di L. 3.000.000 e ne esegue il pagamento previa
emissione di mandati a propria firma.».
(22) Comma così modificato dal primo comma, lettera
f), dell'art. 38, L.R.
5 giugno 1997, n. 16.
(23) Comma così modificato dal secondo comma, lettera
m), dell'art. 38, L.R.
5 giugno 1997, n. 16.
(24) Il presente articolo, già sostituito dal primo
comma dell'art. 7, L.R.
3 febbraio 1982, n. 11, è stato poi
nuovamente così sostituito dal primo comma dell'art. 5, L.R.
2 aprile 1990, n. 9 e successivamente
così modificato come indicato nelle note che precedono.
Art. 15
Cauzione gratuita del
servizio.
1. Il Cassiere centrale e gli Economi-Cassieri sono esonerati
dal presentare cauzione, ai sensi dell'art. 73 del R.D. 18 novembre 1923, n.
2240.
2. ... (25)....
(25) Comma soppresso dal primo comma dell'art. 6,
L.R.
2 aprile 1990, n. 9.
Art. 16
Pagamenti.
1. I pagamenti in favore dei creditori con il fondo cassa
economale vengono effettuati attraverso mandati da emettersi con le modalità e
prescrizioni indicate nei precedenti artt. 13 e 14 (26).
I mandati devono indicare (27):
a) il capitolo di bilancio sul quale viene imputata la
spesa con la relativa disponibilità;
b) la persona del creditore o di colui che è autorizzato
a riscuotere e a dare quietanza, nel caso di società, e, se trattasi di mandato
collettivo indivisibile, la persona autorizzata a riscuotere per tutti ed a
quietanzare;
c) la causale del pagamento;
d) l'importo in cifre ed in lettere;
e) la data di pagamento;
f) la quietanza.
(26) Comma così modificato dal primo comma dell'art. 7,
L.R.
2 aprile 1990, n. 9..
(27) Comma così modificato dal secondo comma dell'art.
7, L.R.
2 aprile 1990, n. 9..
Art. 17
Scritture.
1. Il Cassiere centrale e gli Economi-Cassieri devono tenere
apposito giornale, nel quale registrare in rigoroso ordine cronologico, le
anticipazioni, i pagamenti eseguiti ed i rimborsi ottenuti. Tali operazioni
vanno annotate, inoltre, su apposito partitario distintamente per oggetto e
stanziamento.
2. In base alle suddette registrazioni e previo riscontro delle
giacenze, il Cassiere centrale redige mensilmente un foglio di cassa, dal quale
deve risultare la concordanza delle rimanenze effettive con quelle contabili.
3. Il giornale ed il partitario debbono essere vidimati dal
Coordinatore del Settore provveditorato-economato contratti appalti, foglio per
foglio, con l'attestazione finale, ad opera dello stesso Coordinatore del numero
dei fogli vidimati (28).
(28) Comma, già modificato dal primo comma dell'art. 8,
L.R.
3 febbraio 1982, n. 11 e, ora,
nuovamente così modificato dal secondo comma, lettera nm), dell'art.
38, L.R.
5 giugno 1997, n. 16.
Art. 18
Responsabilità del Cassiere Centrale
e degli Economi-Cassieri.
1. Il Cassiere-centrale e gli Economi-Cassieri sono
personalmente responsabili delle somme ricevute in anticipazione sino a che non
ne abbiano ottenuto legale discarico. Essi devono custodire in casseforti i
valori di qualsiasi natura, evitando, sotto la propria responsabilità, di tenere
giacenti in esse somme diverse da quelle autorizzate, le quali devono comunque
essere assicurate contro il furto e l'incendio (29).
2. Il Cassiere centrale e gli Economi Cassieri rispondono,
inoltre, delle irregolarità dei pagamenti, della validità dei biglietti di banca
e monete introitate, della identificabilità dei creditori e dei presentatori dei
titoli e dei valori accolti, nonché della mancata conversione in numerario, di
assegni, vaglia e simili in tempo utile. Fermo restando la responsabilità
amministrativa e contabile, essi sono soggetti agli obblighi stabiliti dalle
leggi civili a carico dei depositari.
3. Il Cassiere centrale, gli Economi-Cassieri provinciali e gli
Economi Cassieri, nonché i sostituti, devono essere assicurati, con spesa a
carico del bilancio regionale, contro i rischi derivanti da furto, incendio e
rapina di titoli ed altri valori contabili contenuti nelle casseforti nonché a
titolo personale quali portavalori, sino ad un valore massimo che verrà
determinato dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo (30).
4. Può essere assicurato con apposito provvedimento della
Giunta regionale anche un dipendente per ogni Servizio Economato e Cassa addetto
a servizi comportanti trasporto di valori.
5. I fondi assegnati al Cassiere centrale ed a ciascun
Economo-Cassiere devono essere depositati su apposito libretto a risparmio
ordinario intestato a «Fondo provveditorato economato - Servizio economato e
cassa» e/o su apposito conto corrente bancario intestato a «Fondo provveditorato
economato - Servizio economato e cassa», con firma di prelievo del singolo
Cassiere, aperto presso l'Istituto bancario Tesorerie o filiale nei capoluoghi
di Provincia, alle stesse condizioni di cui alla convenzione di Tesoreria (31).
6. Gli interessi maturati, come da convenzione, devono essere
versati a chiusura dell'anno solare nel bilancio regionale a cura dei
responsabili dei vari Servizi eonomato e Cassa.
(29) Comma così modificato dal primo comma dell'art. 9,
L.R.
3 febbraio 1982, n. 11.
(30) Gli attuali terzo, quarto, quinto e sesto comma così
sostituiscono l'originario terzo comma (a sua volta aggiunto dal secondo
comma dell'art. 9, L.R.
3 febbraio 1982, n. 11) per effetto del
primo comma dell'art. 8, L.R.
2 aprile 1990, n. 9.
(31) Comma così modificato dal secondo comma, lettera
o), dell'art. 38, L.R.
5 giugno 1997, n. 16.
Art. 19
Verifiche di cassa.
1. Il Cassiere centrale dovrà predisporre alla fine di ogni
bimestre la situazione di cassa che sarà verificata ed il relativo verbale
sottoscritto dai Coordinatori dei Settori ragioneria e povveditorato eonomato (32).
2. Questi ultimi possono congiuntamente in qualsiasi momento
effettuare verifiche improvvise alla Cassa centrale (33).
3. Nel caso, per un qualunque motivo, di assenza dall'Ufficio
del suo titolare, è disposto un verbale di consistenza, alla presenza del
subentrante e del Coordinatore di Settore, nonché del Cassiere centrale.
4. La verifica, oltre che al denaro, deve estendersi a tutti i
valori di altra specie di cui i cassieri siano consegnatari.
5. ... (34)...
6. Alle verifiche alla Cassa degli Economi-Cassieri
intervengono il Cassiere Centrale che le esegue, il Coordinatore del Settore o
un suo delegato (35).
7. Di ogni verifica è redatto processo verbale in tanti
esemplari quanti sono gli intervenuti che ne ricevono copia; altra copia va
comunque trasmessa alla Ragioneria regionale ed alla Segreteria della Presidenza
della Giunta regionale.
(32) Gli attuali primo e secondo comma sostituiscono
l'originario primo comma per effetto del primo comma dell'art. 10,
L.R.
3 febbraio 1982, n. 11.
(33) Gli attuali primo e secondo comma sostituiscono
l'originario primo comma per effetto del primo comma dell'art. 10,
L.R.
3 febbraio 1982, n. 11.
(343) Comma soppresso dal secondo comma dell'art. 10,
L.R.
3 febbraio 1982, n. 11.
(35) Comma così modificato dal terzo comma dell'art. 10,
L.R.
3 febbraio 1982, n. 11.
Art. 20
Degli Economi-Cassieri in
particolare.
1. Salvo che non sarà diversamente disciplinato con la legge
sui servizi del Settore finanze-demanio, e patrimonio, gli Economi-Cassieri sono
incaricati anche delle funzioni di consegnatari dei beni in dotazione agli
Uffici centrali e periferici della Giunta ai quali sono preposti, e per tale
incarico dipenderanno funzionalmente dal Coordinatore dell'Ufficio demanio e
patrimonio.
Art. 21
Mobili fuori uso.
1. Gli oggetti divenuti inutili ed inservibili ed il mobilio
degli Uffici centrali e periferici dell'Amministrazione regionale, non più
necessari, sono alienati a cura dell'Ufficio provveditorato-economato che deve
redigere esauriente verbale di dichiarazione di fuori uso dei materiali da
alienare.
2. La Giunta regionale può deliberare la cessione gratuita dei
materiali dichiarati fuori uso ad organizzazioni assistenziali.
Art. 22
Attribuzioni.
1. L'Ufficio contratti-appalti provvede in materia di
forniture, acquisti, alienazione, affitti, locazioni, o lavori riguardanti
l'Amministrazione centrale e periferica della Regione con l'osservanza delle
norme di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche ed
integrazioni nonché di quelle di cui al R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e
successive modifiche ed integrazioni, se ed in quanto applicabili o non derogate
o modificate dalle disposizioni che verranno emanate con la legge sulla
contabilità e sulla Amministrazione del Patrimonio regionale.
2. Restano salve le disposizioni della presente legge che,
negli indicati limiti di spesa, attribuiscono all'Ufficio
provveditorato-economato la competenza in materia di urgenti e minute forniture
per gli uffici regionali.
Art. 23
Albo delle Ditte.
1. L'Ufficio contratti-appalti deve compilare e tenere
costantemente aggiornato l'albo delle Ditte ritenute idonee, per capacità e
serietà, a concorrere alle varie forniture ed ai lavori occorrenti per il
funzionamento degli Uffici nei modi, nei tempi e con le garanzie necessarie.
2. L'albo è formato in base alle domande presentate dalle Ditte
o per iniziativa dell'Amministrazione, ed approvato dalla Giunta (36), previo
accertamento di idoneità effettuato dall'Assessore competente.
(36) Vedi, al riguardo, il Reg.
11 novembre 2008, n. 22.
Art. 24
Capitolato d'oneri.
1. Le forniture ed i lavori effettuati dall'Ufficio
contratti-appalti sono eseguiti, di regola, in base ad apposito capitolato
d'oneri contenente i seguenti elementi:
a) oggetto della fornitura o lavori;
b) caratteristiche tecnico-merceologiche;
c) ammontare presunto della spesa;
d) termini e luogo della consegna;
e) modalità di controllo e di collaudo;
f) penalità applicabili per ritardo nelle consegne e per
qualsiasi altra inadempienza;
g) ogni altro obbligo posto a carico delle ditte
fornitrici quali ad esempio quelli relativi agli oneri fiscali e contrattuali
(imballo, trasporto, montaggio e simili).
Gli schemi del capitolati sia generali che speciali sono
elaborati dall'Ufficio contratti-appalti, sentito, ove occorra, il parere degli
Uffici tecnici regionali, ed approvati dalla Giunta regionale.
Art. 25
Modalità di appalto.
1. Fatta salva la disciplina prevista per le opere pubbliche o
di pubblico interesse, dalla L.R.
12 agosto 1978, n. 37, l'appalto dei lavori, forniture e servizi
viene effettuato mediante i seguenti sistemi (37):
a) trattativa privata;
b) licitazione privata;
c) appalto-concorso.
2. Si procede a trattativa privata, oltre che nelle ipotesi
previste dall'art. 41 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, nei casi in cui la
spesa non superi l'importo complessivo di L. 100.000.000 (38).
3. All'ordinazione delle spese provvede l'Assessore preposto ai
contratti e appalti, generalmente previa gara ufficiosa richiedendo a non meno
di dieci ditte iscritte o all'eventuale minor numero di ditte iscritte all'Albo
regionale offerte che devono pervenire in busta chiusa e sigillata entro un
termine non inferiore a 10 giorni dalla data dell'invito.
4. In mancanza di iscrizione all'Albo regionale da almeno sei
mesi di ditte interessate all'invito, l'Assessore invita le ditte indicate
dall'Ufficio contratti e appalti scelte in numero congruo tra quelle operanti
nella Regione.
5. Le offerte sono esaminate dall'Assessore alla presenza di
due testimoni e dall'Ufficiale rogante che redige apposito verbale.
6. Per le spese eccedenti il limite di cui al secondo comma
spetta alla Giunta regionale di deliberare preventivamente sulla forma di
appalto da esperire.
7. Presiede alla gara l'Assessore preposto al Settore
provveditorato contratti e appalti o un suo delegato, assistito dall'Ufficiale
rogante ed alla presenza di due testimoni (398).
(37) La L.R.
n. 37/1978 di cui al presente comma è
stata abrogata e sostituita dalla L.R.
16 maggio 1985, n. 27.
(38) Comma così modificato dal primo comma, lettera
g), dell'art. 38, L.R.
5 giugno 1997, n. 16.
(39) Articolo così sostituito dal primo comma dell'art.
12, L.R.
3 febbraio 1982, n. 11.
Art.
26
Ufficiale rogante.
1. L'incarico di Ufficiale rogante è affidato, con decreto del
Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al ramo, a
funzionario non inferiore al VII livello in servizio all'Ufficio contratti
appalti. Con lo stesso decreto viene nominato altro funzionario regionale,
anch'egli di livello non inferiore al VII, che sostituisce l'Ufficiale rogante
in caso di assenza o impedimento (40).
2. L'Ufficiale rogante autentica le copie degli atti originali
da lui ricevuti, per ogni effetto di legge, e rilascia le copie stesse alle
parti che ne facciano richiesta.
3. Egli deve custodire i contratti ed i verbali di definitiva
aggiudicazione aventi forza di contratto in fascicoli per ordine cronologico e
tenere il repertorio.
4. L'Ufficiale rogante deve curare, inoltre, la registrazione
dei verbali di aggiudicazione e dei contratti e ne è personalmente responsabile;
a lui fanno carico le penalità di vario ordine previste in caso di mancata o
tardiva registrazione.
(40) Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 13,
L.R.
3 febbraio 1982, n. 11.
Art. 27
Stipulazione ed esecuzione dei contratti.
1. Il Coordinatore dell'Ufficio contratti appalti è
personalmente impegnato perché si provveda alla tempestiva stipulazione dei
contratti e alla loro esecuzione, nonché a segnalare all'Assessore in tempo
utile le relative scadenze.
2. In particolare per quanto concerne i contratti di locazione,
la decorrenza della locazione ha inizio dal giorno successivo a quello in cui è
stato redatto il verbale di consegna dei locali.
3. Il contratto definitivo di locazione con allegato il verbale
di consegna, se richiesto, ed i successivi atti aggiuntivi vanno ratificati
dalla Giunta regionale con atto di mera rilevanza interna, in esecuzione di
precedenti provvedimenti amministrativi (41).
(41) Articolo così sostituito dal primo comma dell'art.
14, L.R.
3 febbraio 1982, n. 11.
Art. 28
Approvazione dei verbali e dei
contratti.
1. I verbali di aggiudicazione, aventi forza di contratti,
mentre sono immediatamente eseguibili per l'aggiudicatario, lo saranno invece
per l'Amministrazione regionale dopo la ratifica da parte della Giunta
regionale.
2. Detta condizione dovrà essere espressamente indicata negli
avvisi d'asta, lettere di invito, verbali di aggiudicazione e nei contratti.
3. I verbali di aggiudicazione aventi forza di contratto, i
contratti, le convenzioni, e qualsiasi altro atto avente valore contrattuale,
costituiscono titolo giuridico valido in base al quale il Settore ragioneria è
tenuto a provvedere al pagamento di eventuali obbligazioni conseguenti ai
rapporti contrattuali, anche nelle more dell'assolvimento dell'imposta di
registro, purché iscritti a repertorio a cura dell'Ufficiale rogante, eccezion
fatta nel caso in cui sia richiesta la ratifica da parte della Giunta regionale;
in tal caso il pagamento avverrà ad esecutività del relativo provvedimento (42).
(42) Articolo così sostituito dal primo comma dell'art.
15, L.R.
3 febbraio 1982, n. 11.
Art. 29
Cauzioni provvisorie e spese
contrattuali.
1. Spetta all'Ufficio contratti appalti la gestione delle
cauzioni provvisorie e delle spese contrattuali a carico di terzi su direttive
dell'Assessore.
2. Le cauzioni provvisorie vanno rimborsate alle ditte non
aggiudicatarie su tempestiva disposizione dell'Ufficiale rogante.
I versamenti ed i pagamenti sul fondo delle spese contrattuali
a carico di terzi sono eseguiti tramite il Cassiere centrale ad esclusiva
richiesta dell'Ufficiale rogante. Questi avrà cura, eseguite le formalità ed
ogni altro adempimento, di ordinare la chiusura del conto, inviando al
depositante la distinta delle spese sostenute (43).
(43) Articolo così sostituito dal primo comma dell'art.
16, L.R.
3 febbraio 1982, n. 11.
Art. 30
Limite di applicazione.
1. La presente legge non si applica al Consiglio regionale e
agli Uffici da esso dipendenti, che godono dell'autonomia contabile a norma
dell'art. 38 dello Statuto e nell'ambito dei princìpi stabiliti dalla legge 6
dicembre 1973, n. 853.