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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
2005
Numero
20
Data
30/12/2005
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008 della Regione Puglia"
Note
Pubblicata nel B.U.R. della Puglia n. 160 straord. del 30 dicembre 2005
Allegati
Nessun allegato

 

TITOLO I

TITOLO I

DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1
(Spesa a carattere pluriennale)


1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nella tabella "A" allegata alla presente legge.


Art. 2
(Finanziamento spesa sociale e rata mutuo in Edilizia residenziale)


1. Gli stanziamenti di bilancio previsti nei capitoli iscritti nell'unità previsionale di base 7.1.1. - Settore sistema integrato servizi sociali - per complessivi euro 26.175.352,83 e nel capitolo 1121040 di cui all'unità previsionale di base 10.4.3. per la quota destinata al pagamento della sorte capitale della rata di mutuo in maturazione 2006 per euro 25.476.312,93 a seguito delle operazioni di consolidamento del debito in edilizia residenziale, sono alimentati mediante parziale utilizzazione, per l'importo complessivo di euro 51.651.665,76, delle economie vincolate provenienti dall'esercizio 2001 sul capitolo 491037.


2. Il Fondo per la reiscrizione delle economie vincolate di cui al capitolo 1110060 viene ridotto del complessivo importo di cui al comma 1 di euro 51.651.665,76.


Art. 3
(Utilizzazione fondi ecotassa)


1. Per l'annualità 2006 i fondi relativi all'"ecotassa" iscritti nel capitolo di spesa 611087 provenienti dalla tassa di deposito dei rifiuti in discarica, ai sensi dell'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sono destinati a programmi di sviluppo dei servizi di raccolta differenziata. Detti fondi sono trasferiti alle Province, che li assegnano agli Ambiti territoriali ottimali definendo criteri incentivanti ed elementi di premialità.


TITOLO II

NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO

Capo 1
Disposizioni in materia sanitaria

Art. 4
(Criteri di assunzione di personale)


1. La normativa regionale riguardante modalità, divieti e limiti alle assunzioni non si applica alle procedure di mobilità per compensazione che sono sempre e in ogni caso consentite, fatta eccezione per i direttori di struttura complessa.


2. Alle Aziende sanitarie è fatto obbligo di dare attuazione alla legge 20 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica).


3. Le Aziende sanitarie sono autorizzate ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato personale ausiliario sino alla concorrenza dei posti di organico vacanti purché la spesa annua non ecceda quella sostenuta nel 2005 per la copertura dei medesimi posti a mezzo di contratti a tempo determinato o con il ricorso ad agenzie di somministrazione ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 21 giugno 2005, n. 752.


4. Le Aziende sanitarie riservano il cinquanta per cento dei posti vacanti in organico di cui al comma 3, relativi alle categorie di personale per l'accesso ai quali è richiesto il solo titolo della scuola secondaria inferiore, a coloro che abbiano svolto le medesime mansioni - nella stessa o in altra Azienda sanitaria - per almeno dodici mesi, anche non continuativi, nel quinquennio precedente all'entrata in vigore della presente legge. Detti posti sono coperti mediante procedure concorsuali, da bandire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, svolte nella forma di una prova d'idoneità, preceduta da una valutazione dei titoli professionali dei candidati, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale che tengano conto dell'anzianità di iscrizione al collocamento e dell'intero servizio prestato.


5. Nelle procedure di cui al comma 4, con deliberazione della Giunta regionale, in relazione alla quantità di lavoratori iscritti in ciascuna provincia nelle liste di mobilità e già dipendenti di Aziende sanitarie private, può essere detratta dalla percentuale indicata un'ulteriore riserva non superiore al dieci per cento delle vacanze di organico, da destinare a lavoratori in mobilità già dipendenti di Aziende sanitarie private.

 

6. Con le modalità e i criteri di cui al comma 5 può essere istituita una riserva non superiore al dieci per cento delle vacanze di organico relative alle altre categorie del personale dipendente delle Aziende sanitarie, da destinare ad assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori in mobilità già dipendenti di Aziende sanitarie private.


7. All'esito delle procedure di cui ai commi 4 e 5, le Aziende sanitarie, nel caso di mancata copertura totale delle vacanze di personale ausiliario, provvedono alle ulteriori assunzioni ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).


8. All'onere derivante dal presente articolo si fa fronte con le disponibilità del Fondo sanitario regionale.


Art. 5
(Disposizioni in materia di gestioni liquidatorie ex USL)


1. I termini previsti dall'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia), per l'emanazione, da parte del Presidente della Giunta regionale, del decreto di chiusura e di cessazione degli effetti delle procedure di liquidazione coatta amministrativa avviate nei confronti delle gestioni liquidatorie risultanti dalla soppressione delle Unità sanitarie locali, che non si trovano in condizioni di grave dissesto finanziario, ovvero non risultano gravemente deficitarie, sono prorogati, a ogni effetto, al 31 maggio 2006.


2. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 11 della
legge regionale 9 dicembre 2002, n. 20 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002), introdotto dall'articolo 43 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4, è aggiunto il seguente:


"3 ter. Il compenso spettante ai Direttori generali in qualità di Commissari liquidatori prescinde dal numero delle gestioni liquidatorie sottoposte alla propria curatela ed è riferito alla remunerazione lorda relativa al primo anno di attività. Per il periodo successivo e sino alla chiusura di tutte le procedure di liquidazione coatta amministrativa è previsto un compenso di euro 4 mila che deve essere corrisposto solo al termine delle attività. I predetti compensi, nell'ipotesi di alternanza di più Commissari liquidatori, devono essere ripartiti in maniera proporzionale sulla base del periodo di attività effettivamente svolta.".

 


Art. 6
(Norme in materia di bilanci delle Aziende sanitarie)


1. La Giunta regionale, con provvedimento formale, dispone in merito all'utilizzo dei risultati positivi di gestione delle Aziende sanitarie come risultanti dai bilanci di esercizio.


2. Per l'esercizio 2006, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria dello Stato, la Giunta regionale, nelle more dell'adozione del documento di indirizzo economico funzionale, comunica alle Aziende sanitarie, all'Agenzia regionale sanitaria pugliese (ARES) e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) gli importi assegnati in via provvisoria quale quota del fondo sanitario regionale ai fini dell'adozione del bilancio preventivo entro il 31 gennaio 2006.


Capo II
Disposizioni in materia di Agricoltura

Art. 7
(Lotta alla "Tristezza degli agrumi")


1. Al fine di provvedere al cofinanziamento del programma nazionale rivolto a sostenere la lotta alla "Tristezza degli agrumi" viene stanziata, a valere sul bilancio autonomo per l'esercizio 2006, la somma di euro 500 mila mediante iscrizione sul capitolo di spesa 111137 "Contributo sulle spese di estirpazione e distruzione delle piante e/o lotti infetti da CTV a seguito di ingiunzione di abbattimento".


2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, provvede a definire le linee di intervento e le relative procedure.


Capo III
Disposizioni in materia di Trasporto

Art. 8
(Disposizioni relative all'aumento di capitale sociale della Società trasporti pubblici di Terra d'Otranto s.p.a.)


1. E' autorizzata la partecipazione all'aumento di capitale sociale della Società trasporti pubblici di Terra d'Otranto s.p.a., per il mantenimento dell'attuale quota azionaria, mediante il conferimento in diritto di proprietà o altro diritto reale e nei limiti delle somme occorrenti dell'immobile sito nel Comune di San Cesareo di Lecce e distinto al NCEU - partita 1334 - foglio 1, particella 120.


2. Al fine di sostenere le spese derivanti dal conferimento dell'immobile di cui al precedente comma 1 è istituito nuovo capitolo di spesa nell'Unità previsionale di base 13.1.3, avente la seguente declaratoria: "Spese per conferimento immobile in conto aumento capitale sociale alla Società trasporti pubblici di Terra d'Otranto s.p.a.", con uno stanziamento di euro 400 mila.


3. L'Assessore ai trasporti e vie di comunicazione è autorizzato ad adottare i provvedimenti derivanti dall'attuazione della presente norma sulla base delle procedure indicate dalla Giunta regionale con apposito atto.


Art. 9
(Modifica all'articolo 30 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18)


1. Il limite massimo del 2 per mille di cui al comma 4 dell'articolo 30 della
legge regionale 31 ottobre 2002, n.18

 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale), è elevato al 5,5 per mille dei corrispettivi contrattuali di servizio.




Art. 10
(Classificazione "servizi minimi" nell'ambito del trasporto urbano)


1. E' facoltà della Regione, fino all'approvazione del Piano triennale dei servizi, classificare "servizi minimi", ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della
l.r. 18/2002, i servizi aggiuntivi già istituiti dai Comuni con oneri a totale carico dei propri bilanci e regolati da contratto di servizio di cui all'articolo 19 della stessa l.r. 18/2002.


2. Tale facoltà è estesa, limitatamente al Comune capoluogo di regione, a quelli insulari e a quelli ad alta attrazione sanitaria e religiosa, anche per i servizi aggiuntivi da istituire con l'obiettivo di realizzare livelli di servizio sufficientemente rapportati alla domanda di trasporto, ancorché non regolati da contratto di servizio.


3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituito nel bilancio regionale, nell'unità previsionale di base 13.1.2, apposito capitolo di spesa avente la seguente declaratoria: "Spesa per classificazione 'servizi minimi' in attesa approvazione piano triennale dei servizi", finanziato con uno stanziamento di euro 4,5 milioni.


4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.


Capo IV
Disposizioni in materia di lavoro

Art. 11
(Incentivazione alla trasformazione dell'apprendistato)


1. Al fine di integrare la dotazione finanziaria necessaria a dare attuazione all'articolo 10 della legge regionale 22 novembre 2005, n. 13 (Disciplina in materia di apprendistato professionalizzante), viene stanziata la somma di euro 2 milioni mediante iscrizione sul capitolo di nuova istituzione 951000 nell'unità previsionale di base 5.1.2.


Art. 12
(Esodo del personale dell'Agenzia regionale del lavoro)


1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 58 della
legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004), si applicano anche al personale dell'Agenzia regionale per il lavoro di cui all'articolo 55 della l.r. 1/2005.


TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 13
(Finanziamento straordinario piano casa)


1. Al fine di provvedere alla realizzazione di una serie di interventi di sostegno a privati, cooperative e imprese per il recupero di alloggi da dare in locazione, alle famiglie per il recupero della prima casa, agli IACP per il recupero di immobili residenziali nonché agli enti pubblici da destinare ai programmi integrati di riqualificazione delle periferie, i residui di stanziamenti provenienti dagli anni e dai capitoli sottoelencati:

Anno Formazione

Capitolo

Importo

2003

491024

22.605,41

2004

491024

29.999,81

2002

491034

8.792.132,06

2003

491034

2.983.471,48

2002

491036

11.101.980,75

2003

491036

30.145.207,87

2004

491036

30.724.408,58

2002

491037

2.171.799,49

2003

491037

9.362.375,53

2004

491037

2.150.000,00

2003

492025

5.824.035,31

TOTALE

103.308.016,29

confluiscono nei capitoli di spesa di nuova istituzione indicati al comma 3 e sono utilizzati per le finalità indicate nel medesimo comma.


2. Le economie vincolate provenienti dagli anni e dai capitoli sottoelencati:


Anno Formazione

Capitolo

Importo

2000

491034

1.403.391,32

2000

491024

4.855.893,70

2001

491024

51.037,15

2001

491034

4.589.499,45

2001

491036

14.339.030,39

2001

491037

28.354.372,61

2001

492025

113.410,94

TOTALE

53.706.635,56


 confluiscono nei capitoli di spesa di nuova istituzione indicati al comma 3 e sono utilizzate per le finalità indicate nel medesimo comma.


3. In relazione alle risorse finanziarie di cui ai commi 1 e 2, ammontanti a complessivi euro 157.014.651,85, sono istituiti i seguenti capitoli di spesa dell'Unità previsionale di base 3.1.2 "Interventi regionali in materia di edilizia residenziale", con indicazione delle somme assegnate a ciascuna categoria di intervento:

- Capitolo 411015 "Contributi a cooperative ed imprese per costruzione alloggi di edilizia convenzionata"

Euro 27.000.000,00

- Capitolo 411020 "Contributi in favore di privati per il recupero di alloggi da destinare alla locazione e alle famiglie per il recupero della prima casa"

Euro 10.014.651,85

- Capitolo 411025 "Contributi agli enti pubblici per il recupero di alloggi da destinare alla locazione"

Euro 10.000.000,00

- Capitolo 411030 "Trasferimento fondi agli IACP per il recupero di immobili residenziali"

Euro 63.000.000,00

- Capitolo 411035 "Trasferimento fondi ai Comuni per la realizzazione dei Programmi integrati di riqualificazione delle periferie"

Euro 32.000.000,00

- Capitolo 411192 "Cofinanziamento regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni di cui alla legge n. 431/98"

Euro 15.000.000,00

Totale

Euro 157.014.651,85

 4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, definisce criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3, attribuendo priorità agli interventi di recupero e riqualificazione di tipo eco-compatibile rispetto alla nuova costruzione e favorendo l'integrazione fra politiche abitative e politiche sociali.


5. Qualora per una categoria di intervento i fondi non vengano utilizzati interamente, la Giunta regionale può destinare i fondi inutilizzati ad altri interventi tra quelli indicati al comma 4.

6. E' istituito, presso il Settore edilizia residenziale pubblica, l'Osservatorio della condizione abitativa, che dovrà essere compatibile con gli Osservatori regionali e l'Osservatorio nazionale. Esso provvede alla raccolta di conoscenze sistematiche sulla condizione abitativa, all'analisi delle situazioni di disagio abitativo e al monitoraggio e alla valutazione dell'attuazione di programmi riguardanti l'edilizia residenziale pubblica, allo scopo di formulare proposte mirate alla realizzazione di una più efficace politica abitativa regionale.


7. L'Osservatorio della condizione abitativa ha anche compiti di diffusione di dati e analisi per promuovere lo scambio e l'integrazione di conoscenze sull'edilizia sociale e le politiche abitative tra le forze politiche, sociali, professionali e imprenditoriali.


8. Le modalità e le procedure per il funzionamento dell'Osservatorio della condizione abitativa sono definite con provvedimento della Giunta regionale.


TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 14
(Piano straordinario assunzioni ARPA)


1. Al fine di assicurare l'immediata piena operatività delle strutture centrali e territoriali dell'ARPA Puglia - è istituito un fondo per il finanziamento del Piano straordinario delle assunzioni nell'Agenzia stessa.


2. Gli oneri di cui al comma 1 trovano copertura con l'assegnazione aggiuntiva, vincolata alla finalità del Piano straordinario delle assunzioni ARPA, di euro 3 milioni sul capitolo 581000 dell'unità previsionale di base 14.1.2.


3. Il Direttore generale dell'ARPA Puglia, entro il 31 marzo 2006, propone alla Giunta regionale, che entro novanta giorni l'approva, il Piano straordinario delle assunzioni, tenendo conto delle esigenze delle strutture territoriali e del mantenimento a regime delle funzioni oggi svolte dalle strutture centrali con contratti a tempo determinato.


Art. 15
(Modificazione della dotazione organica dell'Ufficio rapporti con le Istituzioni dell'Unione europea a Bruxelles)


1. Il comma 2 dell'articolo 4 della
legge regionale 22 dicembre 2000, n. 28 (Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000), è sostituito dal seguente:

"2. La dotazione organica del personale dell'Ufficio è determinata con deliberazione di Giunta regionale su proposta del Presidente e non può superare le dieci unità, di cui un dirigente, cinque appartenenti alla categoria D, tre alla categoria C e uno alla categoria B.".


Art. 16
(Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 22 dicembre 2005, n 17)


1. All'articolo 15 (Interventi in materia di ricerca e orientamento universitario) della
legge regionale 2 dicembre 2005, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:


a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'intervento viene attuato tramite gli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (EDISU). Alla relativa spesa si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento di cui al capitolo 915010 del bilancio di previsione per l'esercizio 2006.";


b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1 bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a definire i relativi progetti fissandone criteri, termini e modalità.".


Art. 17
(Redazione DRAG)


1. Al fine di provvedere alla redazione del Documento regionale di assetto generale (DRAG) di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio) viene stanziata su apposito capitolo di nuova istituzione 574010 dell'unità previsionale di base 3.3.1 capitolo la somma di euro 350 mila.


Art. 18
(Abrogazione dell'articolo 73 della l.r. 1/2005)


1. L'articolo 73 della
l.r. 1/2005, in materia di inquadramento di personale, è abrogato.


Art. 19
(Integrazioni all'articolo 58 della l.r. 14/2004)


1. I dipendenti degli EDISU, degli Istituti autonomi case popolari (IACP) e delle Aziende di promozione turistica (APT) presenti sul territorio regionale che hanno sottoscritto con l'ente di appartenenza la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 58 della
l.r. 14/2004 e che sono ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge possono chiedere, con istanza individuale, la proroga del termine di cui al comma 2 del medesimo articolo 58 della l.r. 14/2004.


2. L'istanza di cui al comma 1, diretta al legale rappresentante dell'ente, va presentata entro il termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'organo di governo dell'ente, entro il 20 gennaio 2006, esaminate le richieste, può accogliere l'istanza in relazione alle esigenze di servizio, fissando unilateralmente la nuova data della risoluzione consensuale, che deve aver comunque termine non oltre il 31 dicembre 2006, previa specifica sessione di concertazione con le organizzazioni sindacali di categoria.

 
3. L'istanza di cui al comma 1 non può essere presentata dai dipendenti che compiono il sessantacinquesimo anno di età entro il termine del 31 dicembre 2005.


4. Alle unità di personale nei confronti delle quali gli organi degli enti dispongono la proroga, ai sensi del presente articolo, sono corrisposte le indennità previste dall'articolo 58, commi 1 e 5, della
l.r. 14/2004, maturate con lo stipendio di dicembre 2005.

 
5. Onde consentire l'esercizio della facoltà di cui al comma 1, la data della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro indicata nei contratti sottoscritti dai dipendenti degli enti regionali EDISU, IACP e APT in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è fissata al 31 gennaio 2006.


6. In caso di mancato accoglimento da parte degli organi di governo dell'ente entro il termine indicato dal comma 2, l'istanza s'intende respinta e, in tal caso, il dipendente istante cessa dal servizio alla data del 31 gennaio 2006.


Art. 20
(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26)


1. Il comma 2 dell'articolo 2 della
legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali), è sostituito dal seguente:


"2. Il provvedimento della Regione Puglia deve essere preceduto dalla consultazione della popolazione interessata nonché dal parere espresso, entro e non oltre i sessanta giorni, dal Consiglio comunale.".


Art. 21
(Integrazione all'articolo 4 della legge regionale 4 dicembre 2001, n. 31)


1. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 4 della
legge regionale 4 dicembre 2001, n. 31 (Disposizioni di carattere tributario)", introdotto dall'articolo 6 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 25, è aggiunto il seguente:


"1 quater. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e con le stesse modalità di cui al comma 1 ter sono altresì esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale gli automezzi di soccorso, antincendio e ambulanze, di proprietà delle associazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale delle Associazioni di volontariato per la Protezione civile della regione Puglia, di cui all'articolo 5 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 39 (Ordinamento e organizzazione regionale), la cui destinazione, l'uso e gli adattamenti del veicolo risultino dalla carta di circolazione.".


Art. 22
(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3)


1. All'articolo 5 della
legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (Norme di funzionamento dei Gruppi consiliari), modificato dall'articolo 2 della legge regionale 4 gennaio 2001, n. 1, è aggiunto, in fine, il seguente:

"3 bis. L'Ufficio di Presidenza, con proprio atto, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, può aggiornare, annualmente, le somme di cui ai commi precedenti.".


Art. 23
(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 1/2005)


1. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 7 (Anticipazioni al Cassiere centrale) della
l.r. 1/2005 sono aggiunte le seguenti:


"1 bis) spese per traslochi e facchinaggio;


  1 ter) spese per servizi di vigilanza e custodia degli uffici regionali.".


   La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della
L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

TABELLA A

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO

IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA

RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

(in milioni di Euro)

SETTORI DI INTERVENTO

2006

2007

2008

RAGIONERIA (mutui)

281,96

278,15

272,80

RAGIONERIA RUOLI DI S.F.

8,70

6,30

5,20

EDILIZIA RESIDENZIALE

7,00

5,00

3,50

TOTALE

296,96

289,45

281,50