TITOLO
I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1 (Spesa a carattere pluriennale)
Art. 2 (Acquisto di beni e servizi)
Art. 3 (Utilizzo dei mutui concessi agli enti locali dalla Cassa
depositi e prestiti e assistiti da
contribuzione regionale)
Art. 4 (Fondo di garanzia per l'artigianato della Regione Puglia)
Art. 5 (Artigiancredito Puglia)
Art. 6 (Integrazione all'articolo 42 della legge regionale 25 agosto
2003, n. 17)
Art. 7 (Anticipazioni al cassiere centrale)
Art. 8 (Modifiche e integrazioni all'articolo 62 della legge regionale
4 agosto 2004, n. 14)
Art. 9 (Assistenza tecnica in materia di formazione e orientamento
professionale)
Art. 10 (Modifica all'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre
2002, n. 20)
Art. 11 (Integrazione all'articolo 5 della legge regionale 21 dicembre
1998, n. 31)
Art. 12 (Deroga all'articolo 45 della l.r. 17/2003)
Art. 13 (Modifica all'articolo 9 della l.r. 13/2001)
Art. 14 (Eventi sismici provincia di Foggia anno 2002)
Art. 15 (Attribuzione fondi all'Autorità di bacino della Puglia e
integrazione all'articolo 15 della
legge regionale 9 dicembre 2002, n. 19)
TITOLO II
NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO
Capo I
Disposizioni in materia sanitaria
Art. 16 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 maggio 2004, n. 8)
Art. 17 (Norme in materia di spesa sanitaria)
Art. 18 (Modifica alla legge regionale 21 novembre 1996, n. 25)
Art. 19 (Disposizioni in materia di gestioni liquidatorie ex USL)
Art. 20 (Prestazioni sanitarie)
Art. 21 (Integrazione all'articolo 15 della legge regionale 30 dicembre
1994, n. 36)
Art. 22 (Mobilità del personale del servizio emergenza territoriale)
Art. 23 (Presidenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie)
Art. 24 (Educatori professionali)
Art. 25 (Rinnovo convenzioni)
Art. 26 (Integrazione al disposto dell'articolo 18, comma 2, della l.r.
14/2004)
Art. 27 (Modifica all'articolo 20 della l.r. 1/2004)
Art. 28 (Norma interpretativa dell'articolo 32 della l.r. 14/2004)
Art. 29 (Riqualificazione dell'assistenza sanitaria in regime
libero-professionale)
Art. 30 (Registro provvisorio delle strutture autorizzate)
Art. 31 (Compensi ai componenti e al segretario delle Commissioni di
cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36)
Art. 32 (Tutela delle acque destinate a uso umano)
Art. 33 (Norme in materia di personale)
Art. 34 (Associazioni di volontariato)
Art. 35 (Assistenza domiciliare ai pazienti oncologici in fase
terminale)
Art. 36 (Strutture riabilitative psichiatriche private r.r. 7/2002)
Art. 37 (Termine di deliberazione dei bilanci di previsione)
Art. 38 (Personale ex legge regionale 9 giugno 1987, n. 16)
Art. 39 (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2001,
n. 21 e successive modificazioni)
Capo II
Disposizioni in materia di assistenza sociale
Art. 40 (Modifica all'articolo 45 della l.r. 17/2003)
Art. 41 (Accompagnamento dal cane guida per persone prive di vista)
Art. 42 (Proroga dei termini di presentazione dei rendiconti in materia
di servizi sociali)
Art. 43 (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 11 gennaio 1994,
n. 2)
Capo III
Disposizioni in materia di agricoltura
Art. 44 (Modifiche all'articolo 44 della l.r. 1/2004)
Art. 45 (Studi e sperimentazione tracciabilità prodotti agricoli)
Art. 46 (Oneri per l'attuazione del piano di sviluppo rurale)
Art. 47 (Sospensione temporanea dei termini per il rinnovo dei Consigli
dei delegati dei Consorzi di bonifica)
Capo IV
Disposizioni in materia di patrimonio
Art. 48 (Modifica all'articolo 20 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20)
Capo V
Disposizioni varie
Art. 49 (Interventi per il piano di gestione UNESCO per Castel del Monte -
Riqualificazione zona monumentale di Alberobello)
Art. 50 (Integrazione dell'articolo 9 della legge regionale 11 dicembre
2000, n. 23)
Art. 51 (Disposizioni in materia di trasporti)
Art. 52 (Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2002, n.18)
Art. 53 (Istituzione dei servizi di trasporto pubblico locale con
modalità marittima a basso impatto ambientale)
Art. 54 (Integrazione all'articolo 45 della l.r. 20/2002)
Art. 55 (Trattamento provvisorio del personale dell'Agenzia regionale
per il lavoro)
Art. 56 (Procedure per l'assunzione e l'inquadramento del personale
dell'Agenzia regionale per il lavoro)
Art. 57 (Disposizioni relative all'IPRES)
Art. 58 (Disposizioni in materia di urbanistica)
Art. 59 (Modifiche alla legge regionale 11 settembre 1986, n. 19)
Art. 60 (Regolarizzazione rapporto locativo alloggio di ERP)
Art. 61 (Cofinanziamento sostegno all'accesso alle abitazioni in
locazione)
Art. 62 (Disposizione finanziaria all'IACP di Taranto)
Art. 63 (Modifica all'articolo 22 della l.r. 13/2001)
Art. 64 (Realizzazione e gestione reti fognarie)
Art. 65 (Modifica all'articolo 29 della legge regionale 22 maggio 1985,
n. 37)
Art. 66 (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 5 luglio 1996,
n. 12)
Art. 67 (Modifica all'articolo 30 della l.r. 18/2002)
Art. 68 (Modifica all'articolo 16 della legge regionale 30 novembre
2000, n. 18)
Art. 69 (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 16 maggio 1985,
n. 32)
Art. 70 (Adempimenti di cui all'articolo 40 dello Statuto della
Regione)
Art. 71 (Trattamento economico di quiescenza dei dipendenti regionali
eletti Consiglieri regionali)
Art. 72 (Equiparazione trattamento di fine servizio per i dipendenti
regionali)
Art. 73 (Integrazione all'articolo 59 della l.r. 14/2004)
Art. 74 (Integrazione all'articolo 28 della legge regionale 21 maggio
2002, n. 7 e successive modificazioni)
Art. 75 (Modifiche all'articolo 51 della legge regionale 7 marzo 2003,
n. 4)
Art. 76 (Modifica all'articolo 59 della l.r. 1/2004)
Art. 77 (Contributo straordinario agli Enti fieristici)
Art. 78 (Personale Agenzia regionale per la protezione ambientale -
ARPA)
Art. 79 (Norme urgenti per l'attività estrattiva)
Art. 80 (Autorizzazioni relative agli impianti di carburanti di metano
e Gpl)
Art. 81 (Procedure ed effetti amministrativi della legge regionale 13
dicembre 2004, n. 23)
Art.82 (Indirizzi programmatici di cui alle della Giunta regionale 19
febbraio 1999, n. 35 e 19 gennaio 2000, n. 11)
Art. 83 (Proroga termini)
Art. 84 (Abrogazione di leggi regionali)
ALLEGATO "A" (rif. Art. 1)
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE
FINANZIARIO
Art. 1
(Spesa a carattere pluriennale)
1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di
spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati,
per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nella tabella
di cui all'allegato "A".
Art. 2
(Acquisto di beni e servizi)
1. Al fine di realizzare il conseguimento di risparmi di spesa in materia di
acquisto di beni e servizi restano confermate per il 2005 le disposizioni di
cui al decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il
contenimento della spesa pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2004, n. 191.
Art. 3
(Utilizzo dei mutui concessi agli enti locali dalla Cassa
depositi e prestiti e assistiti da contribuzione regionale)
1. La Regione, al fine di consentire agli enti locali il raggiungimento di
obiettivi di pubblica utilità e di dare piena attuazione alla previsione
legislativa di cui al comma 16 dell'articolo 49 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), autorizza
l'utilizzo delle economie sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti
per lavori di competenza delle Province e dei Comuni, assistiti da
contribuzione ai sensi delle leggi
regionali 12 agosto 1978, n. 37 (Norme in materia di lavori
pubblici) e 16 maggio
1985, n. 27 (Testo unificato e aggiornato di leggi regionali in
materia di opere e lavori pubblici).
2. Alle Province e ai Comuni è consentito l'utilizzo parziale delle economie
accertate sul mutuo originario ovvero mediante accorpamento di più economie su
mutui diversi, concessi dalla Cassa depositi e prestiti, per ulteriori lavori
afferenti il progetto originario ovvero per un nuovo investimento con finalità
diverse, dotato di progettazione esecutiva, a condizione che si tratti di
investimenti finanziabili ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro del
tesoro del 7 gennaio 1998 (Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed
erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti), e finalizzati alla
realizzazione di opere pubbliche comprese in una delle categorie di opere
previste dalle leggi originarie di spesa.
3. L'utilizzo delle economie sui mutui concessi, di cui al comma 2, da parte
delle Province e dei Comuni è subordinato alla trasmissione al competente
Settore regionale ai lavori pubblici, qualora non ancora effettuata, degli atti
di contabilità finale dei lavori originariamente assentiti unitamente all'atto
di collaudo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 della legge
regionale 11 maggio 2001, n. 13 (Norme regionali in materia di opere
e lavori pubblici), e a condizione che i medesimi enti provvedano alla
rinegoziazione con la Cassa depositi e prestiti dei tassi d'interesse applicati
agli originari mutui.
4. Il contributo concesso a garanzia dei singoli mutui in ammortamento
resta automaticamente confermato sino alla naturale scadenza degli stessi,
fatti salvi gli effetti derivanti dalla rinegoziazione.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai mutui in corso di
ammortamento.
6. L'utilizzo delle economie di cui al comma 2 non è consentito per i mutui
concessi dalla Cassa depositi e prestiti e sui quali non risulta disposta, alla
data del 31 dicembre 2004, alcuna erogazione per stati d'avanzamento lavori.
Detti mutui sono revocati e le relative disponibilità finanziarie acquisite al
bilancio regionale.
Art. 4
(Fondo di garanzia per l'artigianato della Regione Puglia)
1. Il fondo di garanzia per l'artigianato della Regione Puglia, di cui alla
legge 14 ottobre 1964, n. 1068 (Istituzione presso la Cassa per il credito alle
imprese artigiane di un fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della
legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo
dell'economia e l'incremento dell'occupazione), ha lo scopo di coprire i rischi
derivanti da operazioni di finanziamento a breve, medio e lungo termine poste
in essere dalle banche e dagli altri intermediari finanziari in favore delle
imprese artigiane. Il fondo è altresì operante per interventi di garanzia
effettuati da cooperative e consorzi artigiani di garanzia.
2. La garanzia del fondo ha natura fideiussoria, è escutibile per intero e a
prima richiesta e si esplica in forma di garanzia diretta, di cogaranzia e di
controgaranzia.
3. La garanzia ha efficacia, a tutti gli effetti, entro i limiti delle
disponibilità del fondo.
4. Le regole di funzionamento del fondo, le condizioni, i criteri e le modalità
operative degli interventi agevolati a valere sul fondo sono disciplinati con
regolamento regionale.
Art. 5
(Artigiancredito Puglia)
1. L'Artigiancredito Puglia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
delle disposizioni attuative di cui all'articolo 13, comma 31, del decreto
legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo
e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, provvede ad adeguare il
proprio Statuto allo svolgimento dell'attività bancaria, che, dopo
l'autorizzazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), deve
essere esercitata prevalentemente mediante erogazione di prestazioni di
garanzia collettiva dei fidi nel territorio della Regione Puglia.
2. La Giunta regionale, con apposito regolamento, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 13 del d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003, può conferire
all'Artigiancredito Puglia la dotazione patrimoniale necessaria per lo
svolgimento dell'attività di cui al comma 1 e che concorre alla dotazione di
capitale sociale.
Art. 6
(Integrazione all'articolo 42 della legge
regionale 25 agosto 2003, n. 17
)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 42 della legge
regionale 25 agosto 2003, n. 17 (Sistema integrato d'interventi e
servizi sociali in Puglia), è inserito il seguente:
“2bis.
L’inosservanza dell’obbligo di indicare nella denominazione sociale e in tutte
le forme di pubblicità gli estremi d’iscrizione nei registri regionali,
prescritto dal comma 6 dell’articolo 32 della presente legge, comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 2 mila 500 e, in caso di
recidiva, il Comune può disporre la sospensione o la revoca dell’autorizzazione
al funzionamento”.
Art. 7
(Anticipazioni al Cassiere centrale)
1. A partire dall'esercizio finanziario 2005 le anticipazioni al Cassiere
centrale di cui all'articolo 85 della legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale
in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli) e
successive modificazioni e integrazioni, saranno disposte unicamente per le
seguenti tipologie di spesa:
a) spese di missione anche a carattere
continuativo e rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio sia in Italia che
all'estero del Presidente, degli Assessori, dei delegati del Presidente, del
personale regionale, nonché gettoni di presenza a componenti di Commissioni e
Comitati;
b) servizio mensa, se in gestione
diretta, per il personale regionale, compreso il personale dirigenziale;
c) spese per il vestiario al personale
non ricompreso nelle gare pluriennali per le forniture;
d) spese per piccola manutenzione e
riparazione ordinaria di immobili regionali e/o condotti in locazione;
e) spese condominiali e di
riscaldamento per i locali adibiti a uffici regionali, nonché spese di pulizia,
limitatamente agli uffici sedi UAZ e CRSEC;
f) minute spese d'acquisto, macchine
d'ufficio varie, supporti informatici per il miglioramento di servizi
regionali;
g) spese varie d'ufficio, cancelleria,
bolli, stampe, ecc. per necessità urgenti se non soddisfatte con le scorte di
magazzino;
h) spese postali e telegrafiche;
i) spese per acquisto di libri, riviste
e giornali e associazione anche via on-line alla raccolta ufficiale delle
leggi, alla Gazzetta ufficiale e a banche dati di natura
giuridico-amministrativa;
j) spese contrattuali a carico della
Regione;
k) spese per la manutenzione di
autovetture di proprietà regionale compresa l'assicurazione delle stesse,
nonché l'acquisto di carburante anche per le autovetture in noleggio e rimborso
pedaggi autostradali agli autisti regionali;
l) spese per la pubblicazione sulla
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana di avvisi di gara, informazioni ai
cittadini e concorsi.
Art. 8
(Modifiche e integrazioni all'articolo 62 della legge
regionale 4 agosto 2004, n. 14)
1. All'articolo 62 della legge
regionale 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e variazione al
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004), sono apportate le
seguenti modifiche e integrazioni:
a) al comma 2 le parole: "totale
delle retribuzioni lorde" sono sostituite dalle seguenti: "costo
lordo delle retribuzioni";
b) dopo il comma 2 è inserito il
seguente:
"2/bis
In caso di mancata transazione con il lavoratore, per indisponibilità dello
stesso, la Regione Puglia riconosce all'ente gestore l'importo di cui al comma
2, qualora sussistano le condizioni di cui al comma 3. In tale ipotesi sarà
cura dello stesso ente integrare la documentazione prevista al comma 5 con
un'ulteriore dichiarazione, per i lavoratori interessati, a firma del legale
rappresentante, autenticata ai sensi di legge, di rinuncia irrevocabile alla
chiamata in garanzia della Regione in qualsivoglia proponendo giudizio, avente ad
oggetto le retribuzioni degli stessi per i periodi di cui al comma 1.";
c) il comma 6 è sostituito dal
seguente:
"6. La
liquidazione sarà disposta come segue:
a) una prima rata, pari al 50 per cento di
quanto richiesto, previa presentazione di apposita fidejussione;
b) una seconda rata, a saldo, ad avvenuta
verifica del rendiconto.".
2. La Regione riconosce, nei limiti degli stanziamenti disposti dai commi 7 e 8
dell'articolo 62 della l.r.
14/2004, un contributo non superiore al 75 per cento del totale
del costo lordo delle retribuzioni non corrisposte dall'ente di provenienza
agli operatori già iscritti nell'albo e nell'elenco di cui al soppresso
articolo 26 della legge
regionale 17 ottobre 1978, n. 54 (Formazione professionale),
provenienti da organismi non più affidatari di attività di formazione
professionale che non abbiano provveduto a richiedere quanto previsto
dall'articolo 62 della l.r.
14/2004.
3.
Il contributo di cui al comma 2 è corrisposto, attraverso gli enti gestori
presso i quali i predetti operatori risultano ricollocati, a stralcio e
tacitazione mediante apposita transazione, di qualsiasi pretesa, relativamente
ai periodi indicati al comma 1 dell'articolo 62 della l.r.
14/2004, nei confronti dell'ente di provenienza e dell'ente
presso il quale risultano ricollocati. La liquidazione del contributo da parte
della Regione in favore dell'ente è disposta con le stesse modalità di cui al
comma 6 dell'articolo 62 della l.r.
14/2004 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge
regionale 16 novembre 2001, n. 27 (Misure straordinarie di
ristrutturazione del sistema formativo), e le misure di sostegno in esse
contenute, così come individuate dal decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale del 30 maggio 2001 (Ristrutturazione degli enti di
formazione), pubblicato sulla g.u. 12 giugno 2001, n. 134, sono finanziate,
esclusivamente, con le risorse assegnate alla Regione Puglia con lo stesso
decreto, nonché con eventuali risorse aggiuntive provenienti dallo Stato per le
medesime finalità.
5. La Giunta regionale è autorizzata a riaprire, con apposito provvedimento, i
termini di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 1 della l.r.
27/2001. I relativi oneri trovano copertura con le disponibilità
finanziarie residue rivenienti dal decreto ministeriale di cui al comma 4 e da
eventuali risorse aggiuntive assegnate dallo Stato per le medesime finalità e,
per euro 500 mila, con assegnazione sul capitolo 961090 del bilancio regionale
2005.
Art. 9
(Assistenza tecnica in materia di formazione
e orientamento professionale)
1. Per la realizzazione delle attività di assistenza tecnica e di
accompagnamento in materia di formazione e orientamento professionale, la Regione
Puglia si avvale del supporto metodologico e organizzativo dell'Istituto per lo
sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), ente pubblico
non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro, istituito con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, utilizzando a
tale scopo i fondi ministeriali o comunitari agli specifici obiettivi
destinati.
Art. 10
(Modifica all'articolo 21 della
legge regionale 9 dicembre 2002, n. 20)
1. Il comma 4 dell'articolo 21 della legge
regionale 9 dicembre 2002, n. 20 (Assestamento e variazione al
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002), è sostituito dal
seguente:
"4. Al
pagamento del saldo dell'importo riconosciuto in sede di riscontro del
rendiconto si provvederà mediante iscrizione della somma necessaria sul
capitolo di cui al comma 3 e con attingimento dal fondo di riserva per la
definizione delle passività pregresse.".
Art. 11
(Integrazione all'articolo 5 della legge regionale 21 dicembre
1998, n. 31)
1. Il rimborso dei costi sostenuti dall'Automobile club d'Italia per l'espletamento
delle attività di cui all'articolo 5 della legge
regionale 21 dicembre 1998, n. 31 (Seconda variazione al
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998), attualmente
disciplinato dal decreto ministeriale del 26 novembre 1986, può essere oggetto
di apposita convenzione fra il citato ente e la Regione Puglia, previa verifica
di un'effettiva riduzione dei costi predetti.
Art. 12
(Deroga all'articolo 45 della l.r.
17/2003)
1. In deroga all'articolo 45 della l.r.
17/2003, per l'esercizio finanziario 2005 lo stanziamento di
euro 12 milioni relativo a "Trasferimento alle aziende unità sanitarie
locali (AUSL) e per il finanziamento delle spese per il servizio d'integrazione
scolastica per handicappati" è iscritto al cap. 921010 dell'unità
previsionale di base 6.1.1 "Pubblica istruzione".
Art.
13
(Modifica all'articolo 9 della l.r.
13/2001)
1. Il comma 2 bis dell'articolo 9 della l.r.
13/2001, così come inserito
dall'articolo 34, comma 1, lettera a), della l.r.
14/2004, è sostituito dal
seguente:
"2
bis. In presenza di eventi straordinari ed eccezionali la Regione Puglia può
concedere alle Province e ai Comuni che ne fanno richiesta finanziamenti per
l'esecuzione degli interventi di somma urgenza, di cui all'articolo 147 del
decreto del Presidente della Repubblica italiana 21 dicembre 1999, n. 554
(Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11
febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni), nonché per quelli già
rendicontati a partire dall'anno 2002.".
Art. 14
(Eventi sismici provincia di Foggia anno 2002)
1. Per fronteggiare le spese di investimento
per ulteriori interventi di ripristino e/o ricostruzione delle opere pubbliche
danneggiate dagli eventi tellurici verificatisi nella provincia di Foggia in
data 31 ottobre 2002 si provvede, con apposita deliberazione di Giunta
regionale, mediante l'utilizzazione dei residui di stanziamento del capitolo
491034 rivenienti dall'esercizio 2001 e confluiti, alla chiusura dell'esercizio
finanziario 2004, nell'apposito fondo delle economie vincolate, fino al limite
massimo di euro 3 milioni.
Art. 15
(Attribuzione fondi all'Autorità di bacino della Puglia
e integrazione all'articolo 15 della legge
regionale 9 dicembre 2002, n. 19)
1. I fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
- Legge finanziaria 2001), articolo 142, relativo al 'Fondo per il
finanziamento dei piani stralcio di assetto idrogeologico', sono attribuiti e
trasferiti, per una quota pari al 10 per cento, all'Autorità di bacino della
Puglia per lo svolgimento delle attività di studi e ricerche finalizzate
all'individuazione delle aree a rischio e alle relative misure di salvaguardia.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge
regionale 9 dicembre 2002, n.19 (Istituzione dell'Autorità di
bacino della Puglia), è inserito il seguente:
"2
bis. Il trasferimento delle risorse finanziarie per le spese di funzionamento
dell'Autorità di bacino della Puglia è disposto con determina del Dirigente del
Settore ragioneria della Giunta regionale come segue:
a) per il 60 per cento dello stanziamento di bilancio, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio
annuale di previsione;
b) per il restante 40 per cento o per il minore importo fino a concorrenza del
totale delle spese di funzionamento iscritte nel bilancio di previsione
dell'Autorità di bacino, entro il 31 luglio dell'esercizio in corso.".
TITOLO II
NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO
Capo
I
Disposizioni in materia sanitaria
Art. 16
(Modifiche e integrazioni alla legge
regionale 28 maggio 2004, n. 8)
1. Alla legge
regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione
alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi
contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private),
sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) il primo periodo del comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"Nessuna struttura di ricovero per acuti può possedere capacità ricettiva
inferiore a trenta posti letto, fatta eccezione per le strutture
monospecialistiche della disciplina di psichiatria.";
b) dopo il comma 1 dell'articolo 7 è inserito il seguente:
"1
bis. Nelle ipotesi di modifica della disciplina dei posti letto o di funzioni
che non presuppongono interventi soggetti ad autorizzazione o concessione
comunale, il procedimento di autorizzazione alla realizzazione relativa alle
strutture di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 1, è unificato a
quello relativo all'autorizzazione all'esercizio rilasciata dalla Regione.";
c) dopo il comma 1 dell'articolo 10 è inserito il seguente:
"1
bis Limitatamente alle strutture che erogano prestazioni termali insistenti sul
territorio regionale è consentito, in caso di trasferimento della titolarità di
società, continuare l'esercizio dell'attività fino al rilascio e/o conferma
dell'autorizzazione.";
d) all'articolo 17 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2
bis E' istituito presso il Comune di appartenenza l'apposito elenco degli studi
odontoiatrici autorizzati con i nominativi dei titolari abilitati
all'esercizio.";
e) il comma 5 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:
"5.
Le strutture private già autorizzate ai sensi della normativa vigente, per
continuare a svolgere le attività, devono presentare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
a), domanda di conferma dell'autorizzazione con impegno alla realizzazione dei
requisiti entro i termini di cui al comma 3.";
f) al comma 3 dell'articolo 21 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"L'accreditamento può essere rilasciato in maniera graduale per unità o
disciplina o settori al completamento della relativa fase istruttoria.";
g) l'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:
"L'accreditamento è revocato in conseguenza della verifica negativa circa
il volume di attività svolta e la qualità dei risultati.";
h) al comma 11, lettera a), numero 1, dell'articolo 24 le parole: "dalla
data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle
seguenti: "dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'articolo
3, lettera a), numeri 1), 2) e 3)";
i) il primo periodo del comma 5 dell'articolo 29 è sostituito dal seguente:
"In caso di necessità connesse alla realizzazione di interventi
strutturali per l'adeguamento ai requisiti prescritti, le strutture di cui al regolamento
regionale 27 novembre 2002, n. 7 (Organizzazione delle
strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e
private), considerando positiva la compatibilità con il fabbisogno complessivo,
sono autorizzate dai Comuni alle relative modifiche o al trasferimento
definitivo, nell'ambito del distretto ove è ubicata la struttura autorizzata,
previa verifica dei requisiti strutturali e organizzativi da parte dell'Azienda
USL competente per territorio.";
j) dopo il comma 5 dell'articolo 29 è
inserito il seguente:
"5
bis. Le strutture di cui al r.r.
7/2002 che hanno operato in regime di convenzione con le
unità sanitarie locali (USL), sulla scorta di atti autorizzativi di
quest'ultime, in conformità alla programmazione definita dai dipartimenti di
salute mentale, devono essere considerate, a tutti gli effetti, autorizzate
all'esercizio delle attività.".
2. Il personale ausiliario in servizio alla data di entrata in vigore della
l.r. 8/2004 presso le strutture riabilitative psichiatriche di cui al r.r.
7/2002 può essere confermato in servizio sino
all'espletamento dei corsi per operatore socio sanitario attivati dalla Regione
Puglia ai quali avranno titolo alla partecipazione e, comunque, sino al 31
dicembre 2005.
Art. 17
(Norme in materia di spesa sanitaria)
1. Al comma 7 dell'articolo 21 della legge
regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della
Regione Puglia), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il risultato
economico positivo utilizzabile è determinato dopo l'applicazione del comma 35
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica).".
2. All'articolo 21 della l.r.
1/ 2004 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"7
bis Per l'anno 2004, nel caso di superamento del valore di riferimento del 13
per cento per la spesa farmaceutica territoriale, in ambito regionale e di
singola azienda, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 35,
della legge 662/1996, il 50 per cento del residuo risultato economico positivo,
entro il limite del superamento per ciascuna azienda, affluisce ad apposito
fondo regionale da utilizzare per iniziative finalizzate al contenimento della
spesa farmaceutica.".
3. In attuazione del protocollo d'intesa tra Presidenza del Consiglio dei
ministri, Ministro della salute, Regione Puglia e Casa sollievo della
sofferenza di S. Giovanni Rotondo, l'onere a carico della Regione, pari a euro
35 milioni, decurtati di euro 8.306.004,00 di cui all'articolo 25 della l.r.
14/2004, è coperto con le risorse del fondo sanitario
regionale non ancora liquidate alla Casa sollievo della sofferenza, all'interno
dei tetti di spesa fissati con i riparti annuali degli esercizi 2002 e 2003.
4. All'articolo 6, comma 4, della legge
regionale 13 agosto 2001, n. 24 (Istituzione dell'Agenzia
regionale sanitaria pugliese - ARES), come modificato dall'articolo 14 della l.r.
20/2002, la percentuale del 50 per cento è elevata al 75 per
cento a decorrere dal 1° gennaio 2005.
5. Il finanziamento dell'attività dell'ARES, a decorrere dall'anno 2005, è
fissato nell'ambito del documento annuale d'indirizzo economico e funzionale.
Fino all'approvazione del documento d'indirizzo economico e funzionale l'ARES è
autorizzata a iscrivere nel bilancio preventivo economico la somma riconosciuta
per l'anno 2004 incrementata dell'8 per cento. L'ARES è autorizzata a
utilizzare gli utili di gestione di ciascun anno anche per il finanziamento
degli esercizi successivi e per iniziative di prevenzione ed educazione
sanitaria. Al maggior onere derivante da tale incremento si provvede mediante
contestuale riduzione dello stanziamento del capitolo di spesa 741090.
6. Il trattamento economico annuo base dei direttori sanitari e amministrativi aziendali
delle aziende sanitarie, definito ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 31 maggio 2001, n. 319 (Modificazioni e integrazioni al
dpcm 19 luglio 1995, n. 502, concernente il trattamento economico del direttore
generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo delle aziende
sanitarie), in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione
collettiva nazionale per le posizioni apicali e, comunque, in misura non
superiore all'80 per cento di quello del direttore generale, è calcolato con
riferimento alle voci stipendiali fisse e continuative, compreso la tredicesima
mensilità, con esclusione della retribuzione di risultato e di eventuali
assegni ad personam.
7. Il trattamento economico di cui al comma 6 è determinato con riferimento
alla media delle retribuzioni corrisposte in ambito regionale e non al livello
massimo contrattualmente riconoscibile ai direttori di dipartimento, fermo
restando il limite massimo dell'80 per cento del trattamento del direttore
generale.
8. In applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7, a decorrere dal 1°
gennaio 2004 il trattamento economico annuo spettante ai direttori sanitari e
amministrativi delle aziende sanitarie è fissato in euro 123.949,00. Ai
direttori generali delle aziende sanitarie il trattamento è fissato nella
misura annua di euro 154.937,00.
9. In conseguenza dell'implementazione dei servizi di emergenza-urgenza
previsti dal piano sanitario regionale, agli enti ecclesiastici C. Panico di
Tricase e Miulli di Acquaviva delle Fonti è riconosciuta, ai sensi dell'articolo
20, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 2000, n. 28 (Variazione al
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000), la remunerazione, per
i costi standard di produzione, pari a euro 1 milione per ciascuno degli anni
2002 e 2003.
10. Per l'ente ecclesiastico C. Panico di Tricase, a fronte di prestazioni rese
e in conseguenza dell'equiparazione delle tariffe alle aziende ospedaliere, il
tetto di spesa è elevato di ulteriori euro 2 milioni 500 mila per ciascuno
degli anni 2002 e 2003. Per l'ente ecclesiastico Miulli di Acquaviva delle
Fonti il tetto di spesa fissato con il documento d'indirizzo economico e
funzionale per l'anno 2004 è elevato di euro 3 milioni.
11. Per l'ente ecclesiastico Casa Divina Provvidenza Opere Don Uva di Bisceglie
e Foggia il tetto di spesa fissato con il documento d'indirizzo economico e
funzionale per l'anno 2004 è elevato a euro 67.861.002,00. Contestualmente
all'attivazione delle U.O. complesse per acuti in attuazione di quanto previsto
con il piano di riordino ospedaliero, l'attività riabilitativa connessa deve
essere considerata ai fini della remunerazione di livello ospedaliero.
Art. 18
(Modifica alla legge
regionale 21 novembre 1996, n. 25)
1. Le tariffe di rimborso di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge
regionale 21 novembre 1996, n. 25 (Rimborso delle spese
sostenute per interventi di trapianto), così come sostituito dall'articolo 69
della legge
regionale 6 maggio 1998, n. 14, sono così modificate:
a) per le spese di soggiorno: massimo
euro 150,00 giornalieri;
b) per i pasti: massimo euro 80,00 giornalieri.
Art. 19
(Disposizioni in materia di gestioni liquidatorie ex USL)
1. Il Presidente della Giunta regionale con
proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, provvede all'individuazione, previa verifica
istruttoria degli uffici regionali competenti, delle gestioni liquidatorie
risultanti dalla soppressione delle USL, ai sensi dell'articolo 6, comma 1,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica) e dell'articolo 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che non si trovano in
condizioni di grave dissesto finanziario ovvero non risultano gravemente
deficitarie ed emana il relativo provvedimento di chiusura e di cessazione
degli effetti delle procedure di liquidazione coatta delle medesime gestioni
liquidatorie.
2. Gli eventuali saldi attivi delle gestioni liquidatorie così individuati, al
netto degli accantonamenti necessari per pagare i creditori, restano assegnati
alle aziende sanitarie di riferimento a copertura dei disavanzi in essere.
Art. 20
(Prestazioni sanitarie)
1. Il termine del 31 dicembre 2004 di cui all'articolo 29, comma 4, della l.r.
1/2004 è prorogato in relazione all'attuazione delle
procedure di accreditamento e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2005. Per
ciascuna struttura sanitaria il regime di assistenza indiretta regredisce
gradualmente in relazione agli accreditamenti concessi.
2. La Regione effettua una ricognizione dei costi sostenuti nel triennio
2002-2004 per l'assistenza indiretta. Tali costi, in relazione all'applicazione
del comma 1, concorrono proporzionalmente all'incremento del limite di spesa
per l'attività in regime di ricovero delle case di cura private accreditate. I
contratti di cui all'articolo 8 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive
modificazioni, devono tenere conto, oltre a quelli già previsti, dei seguenti
ulteriori elementi:
a) il fabbisogno di posti letto per le
case di cura private è individuato, ai sensi dell'articolo 9 della legge
regionale 25 agosto 2003, n.19 (Assestamento e prima
variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003), tenendo
conto dell'accreditamento in eccesso mentre il volume di attività da porre a
carico del Servizio sanitario regionale deve fare riferimento ai posti letto
rientranti nel tetto di 5 per mille abitanti di cui alle della Giunta regionale
2 agosto 2002, n. 1087 e 30 settembre 2002, n. 1429 (II rimodulazione del piano
di riordino della rete ospedaliera - Armonizzazione e affinamento degli
elementi strutturali di piano di cui alla deliberazione della Giunta regionale
1087/2002 a seguito delle consultazioni con i rappresentanti delle comunità
locali interessate) e successive integrazioni;
b) a norma dell'articolo 8 quater,
comma 2, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, la
qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende ed enti
del Servizio sanitario regionale a corrispondere la remunerazione delle
prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali.
3. L'equiparazione ai fini della stipula dei contratti e della garanzia della
libera scelta fra strutture pubbliche e private, anche ai fini della
determinazione delle tariffe, dei tetti di spesa e delle regressioni
tariffarie, tiene conto della tipologia e complessità delle strutture nonché
dell'andamento storico complessivo della domanda con la relativa ripartizione
fra settore pubblico e privato.
Art. 21
(Integrazione all'articolo 15 della legge
regionale 30 dicembre 1994, n. 36)
1. Alla prima elencazione del comma 4 dell'articolo 15 della legge
regionale 30 dicembre 1994, n. 36 (Norme e principi per il
riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del d.lgs. 502/1992 e
successive modificazioni e integrazioni, così come sostituito dalla lettera A
del comma 1 dell'articolo 30 della l.r.
1/2004 e integrato dall'articolo 30 della l.r.
14/2004, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"l)
servizi di pneumotisiologia, istituiti, alla data del 31 dicembre 2003, dalle
aziende sanitarie sulla base delle direttive regionali emanate con della Giunta
regionale 23 luglio 1996, n. 3227 e 16 maggio 2000, n. 614, a seguito della
soppressione dei Consorzi provinciali antitubercolari (CPA).".
Art. 22
(Mobilità del personale del servizio emergenza territoriale)
1. L'assegnazione della sede, a seguito di conferimento degli incarichi a tempo
indeterminato, di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 2000, n. 270 (Regolamento di esecuzione dell'accordo
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina
generale), è effettuata previa mobilità, a domanda, del personale medico cui è
stato conferito incarico a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 12 della l.r.
14/2004.
Art. 23
(Presidenti dei collegi sindacali
delle aziende sanitarie)
1. I Presidenti dei collegi sindacali delle
aziende sanitarie sono individuati tra i componenti di nomina regionale.
Art. 24
(Educatori professionali)
1. Il personale con qualifica di educatore professionale in servizio presso i
servizi di riabilitazione delle AUSL, in possesso di diploma di laurea, già
alla data di assunzione è equiparato alla figura professionale di
"collaboratore professionale esperto".
Art. 25
(Rinnovo convenzioni)
1. Le convenzioni stipulate con il personale trasferito alle AUSL in esecuzione
dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230
(Riordino della medicina penitenziaria a norma dell'articolo 5 della legge 30
novembre 1998, n. 419), relativamente ai settori della prevenzione e della
tossicodipendenza e del decreto dei Ministri della salute e della Giustizia del
10 aprile 2002 (Individuazione del personale operante negli istituti
penitenziari, nei settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti e agli
internati tossicodipendenti), con incarico non inferiore a quaranta ore mensili
al 30 giugno 2003 sono rinnovate a tempo indeterminato.
Art. 26
(Integrazione al disposto dell'articolo 18, comma 2, della l.r. 14/2004)
1. Fermo restando il rispetto dei limiti e dei vincoli finanziari previsti
dalla normativa nazionale e regionale vigente, a integrazione di quanto
previsto al comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 14/2004, i direttori generali delle
aziende sanitarie, in deroga al 50 per cento del turnover previsto dalla legge regionale 25 agosto 2003, n. 19 (Assestamento
e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003),
sono autorizzati a ricoprire, con assunzioni a tempo indeterminato, i posti di
autista di autoambulanza che risultano vacanti nelle dotazioni organiche
approvate.
Art. 27
(Modifica all'articolo 20 della l.r. 1/2004)
1. All'articolo 20 della l.r. 1/2004 le parole: "possono
essere" sono sostituite dalle seguenti: "devono essere".
Art. 28
(Norma interpretativa dell'articolo 32 della l.r. 14/2004)
1. La disposizione di cui all'articolo 32 della l.r. 14/2004, con la quale è stato elevato
il contributo giornaliero riconosciuto dalla Regione ai gestori di case
protette dal regolamento regionale 2 aprile 1997, n. 1
(Articolo 4, comma 2, lettera b), della legge regionale 19 aprile 1995, n. 20 -
Assegnazione delle quote di spesa per l'assistenza a rilievo sanitario fornita
alle persone parzialmente o del tutto non autosufficienti ospitate nelle
strutture residenziali protette), è da intendersi riferita all'assistenza
assicurata ai non autosufficienti nelle case protette della tipologia A), il
cui contributo era quantificato in lire 55 mila (euro 28,41).
Art. 29
(Riqualificazione dell'assistenza sanitaria
in regime libero-professionale)
1. Per le prestazioni libero-professionali, erogate in regime di ricovero ordinario
o diurno, di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 15 quinquies
del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, la Regione partecipa alla spesa
nella misura del 70 per cento della tariffa prevista per le prestazioni a
carico del Servizio sanitario nazionale.
2. Le tariffe aziendali, costruite sulla base dei costi complessivi delle
prestazioni concernenti l'attività libero-professionale intramuraria, devono essere
rese pubbliche e assicurare il pareggio della specifica e separata contabilità.
3. Per la fruizione delle prestazioni erogate in regime di libera professione
intramuraria, il cittadino è tenuto al pagamento della tariffa aziendale
decurtata della partecipazione alla spesa di cui al comma 1.
Art. 30
(Registro provvisorio delle strutture autorizzate)
1. Per l'istituzione di un registro provvisorio delle strutture autorizzate,
nelle more dell'attuazione dell'articolo 17 della l.r. 8/2004, i Sindaci trasmettono
all'AUSL territorialmente competente l'elenco delle strutture che hanno
presentato domanda di conferma dell'autorizzazione ai sensi del comma 5
dell'articolo 19 della l.r. 8/2004.
2.
I soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 8/2004 devono inoltrare all'AUSL
territorialmente competente richiesta d'inserimento nel registro provvisorio
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La mancata presentazione della richiesta d'inserimento nel registro
provvisorio comporta la decadenza dell'autorizzazione provvisoria concessa ai
sensi del comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 8/2004.
Art. 31
(Compensi ai componenti e al segretario delle Commissioni
di cui agli
articoli 11 e 12 della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36)
1. Ai componenti delle commissioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36
(Norme concernenti l'igiene e sanità pubblica e il servizio farmaceutico), è
corrisposto, a decorrere dal primo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge, oltre alle spese di viaggio, se e in quanto
dovute, il gettone di presenza pari a euro 40,00. Al segretario, per ogni
seduta, è corrisposto il gettone di presenza pari a euro 20,00.
2. Ai componenti delle commissioni e al segretario spettano, inoltre,
rispettivamente euro 4,00 ed euro 2,00 per ogni caso definito.
Art. 32
(Tutela delle acque destinate a uso umano)
1. In ottemperanza a quanto stabilito dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome nell'accordo del 12
dicembre 2002, nelle more della predisposizione del piano regionale di tutela
delle acque, le AUSL, tramite il Servizio d'igiene, alimenti e nutrizione
(SIAN), in collaborazione con gli uffici tecnici comunali territorialmente
competenti, ciascuno per il proprio ambito di competenza, provvedono a
effettuare sopralluoghi con esami analitici e verifiche ispettive presso gli impianti
di captazione delle acque destinate a uso umano per verificare la salubrità
dell'acqua distribuita e la conformità delle opere di captazione alla normativa
vigente.
2. Qualora all'atto del sopralluogo si accerti la mancanza del "giudizio
di qualità e d'idoneità d'uso" dell'impianto di captazione e/o pregiudizio
per la salute pubblica, deve essere inoltrata richiesta per la chiusura
dell'impianto al Sindaco territorialmente competente e al Presidente della
Giunta regionale in caso in cui l'impianto sia al servizio di più Comuni. Se
esiste il giudizio di qualità e d'idoneità d'uso e non sussistono pericoli per
la salute pubblica o rischio d'inquinamento delle acque correlato alla
definizione della zona di tutela assoluta e della zona di rispetto, così come
previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152
(Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della
direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e
della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole a seguito
delle disposizioni correttive e integrative di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 258) e successive modificazioni, il SIAN dell'AUSL competente
territorialmente segnala eventuali inosservanze per la zona di tutela assoluta
sia in riferimento al criterio geometrico sia in riferimento alla
canalizzazione per il deflusso delle acque meteoriche sia in riferimento
all'opportuna recinzione al Sindaco del territorio dove ha sede l'impianto e al
Presidente della Giunta regionale nel caso in cui l'impianto sia al servizio di
più Comuni, prescrivendo un congruo periodo di tempo, comunque non superiore a
un anno, entro il quale adeguare l'impianto di captazione alla normativa
vigente.
Art. 33
(Norme in materia di personale)
1. Nella dotazione organica dei presidi ospedalieri dotati di due o più
stabilimenti, oltre al direttore sanitario, dirigente di struttura complessa di
presidio, deve essere obbligatoriamente prevista la figura di dirigente di
struttura semplice per ciascun stabilimento.
2. Nei presidi ospedalieri dotati di due o più stabilimenti, con una dotazione
complessiva superiore a mille posti letto, può essere prevista una seconda
struttura complessa di anestesia e rianimazione e di cardiologia.
3. Il personale di assistenza religiosa rientra nella categoria del personale
di assistenza diretta di cui all'articolo 8, comma 5, lettera c), della l.r. 19/2003.
4. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 14/2004 le parole:
"da almeno cinque anni" sono soppresse.
5. La percentuale del 2 per cento prevista per l'azienda Ospedali riuniti di
Foggia dall'articolo 8, comma 2, della l.r. 19/2003 è elevata al 3 per cento.
6. Nelle AUSL è consentita l'istituzione nella dotazione organica di una
posizione dirigenziale - direttore di struttura complessa - con funzione di
coordinamento delle attività dei singoli distretti.
7. Nell'ambito dei dipartimenti di prevenzione deve essere individuato il
coordinatore dei servizi veterinari.
8. Nell'anno 2005 le graduatorie ancora valide di pubblici espletati dalle
aziende sanitarie sono utilizzabili per la copertura dei posti vacanti nelle
dotazioni organiche approvate dalla Regione, fermi restando i limiti alle
assunzioni di cui alle disposizioni di leggi regionali.
9. Ai fini dell'attivazione delle unità operative, previste dal piano di
riordino della rete ospedaliera, riguardanti discipline di nuova istituzione,
non presenti nell'ambito di ciascun presidio ospedaliero e diverse dalle
discipline di base, i direttori generali delle aziende sanitarie sono
autorizzati a procedere alle assunzioni delle unità di personale del ruolo
sanitario strettamente necessarie ai fini della predetta attivazione, previste
nella dotazione organica approvata dalla Regione.
10. Al comma 6 dell'articolo 11 della l.r. 14/2004 le parole: "30 aprile
2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2003".
Art. 34
(Associazioni di volontariato)
1. All'articolo 3, comma 3, della legge regionale 18 dicembre 1991, n. 14
(Normativa in materia di medicina trasfusionale), le parole: "almeno mille
donazioni possono" sono sostituite dalle seguenti: "almeno
cinquecento donazioni possono".
Art. 35
(Assistenza domiciliare ai pazienti oncologici in fase terminale)
1. La Regione Puglia garantisce l'assistenza ai malati oncologici terminali
anche attraverso specifiche convenzioni tra associazioni di volontariato onlus,
di verificata esperienza sul territorio pugliese che perseguono esclusivamente
tali finalità, e le aziende sanitarie locali con interventi finanziari a valere
sul fondo sanitario regionale e con l'utilizzo delle risorse vincolate per
obiettivi di piano ex articolo 1, comma 34 bis, della l. 662/1996.
2. Fino all'avvio dei progetti ex articolo 1, comma 34 bis, della l. 662/1996,
le AUSL, a decorrere dal 1° gennaio 2005, possono avviare i rapporti
convenzionali di cui al comma 1 con risorse del proprio bilancio.
Art. 36
(Strutture riabilitative psichiatriche private. R.r. 7/ 2002)
1. Il personale laureato, in servizio presso le strutture riabilitative
psichiatriche private nel profilo professionale di collaboratore professionale
sanitario, alla data di entrata in vigore del r.r. 7/2002, può essere confermato in
servizio.
Art. 37
(Termine di deliberazione dei bilanci di previsione)
1. In deroga all'articolo 17 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme
sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle USL in
attuazione del d.lgs. 502/1992), il bilancio pluriennale preventivo e il
bilancio economico preventivo per l'anno 2005 sono deliberati dal direttore
generale entro il 21 gennaio e trasmessi entro dieci giorni all'ARES per
l'esercizio delle funzioni di controllo di cui all'articolo 12 della l.r. 20/2002.
Art. 38
(Personale ex legge regionale 9 giugno 1987, n. 16)
1. All'articolo 46 della l.r. 17/2003, recante disposizioni per il
personale adibito ai servizi sociali d'integrazione scolastica dei portatori di
handicap, di cui alla legge regionale 9 giugno 1987, n. 16
(Norme organiche per l'integrazione scolastica degli handicappati), sono
apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) al comma 2, ultimo periodo, le
parole: "L'ANCI delega all'USL" sono sostituite dalle seguenti:
"Il Presidente dell'associazione dei Comuni facenti parte del distretto,
di cui al primo periodo del presente comma, ovvero, se non ancora nominato, il
Sindaco del Comune sede del distretto sanitario o socio-sanitario delega
all'USL, sentiti i Sindaci degli altri Comuni,";
b) dopo il comma 4 è aggiunto il
seguente:
"4 bis
In attesa della definizione delle procedure di cui ai commi 1 e 2, con
decorrenza dall'applicazione del presente articolo, le aziende sono delegate a
stipulare contratti di lavoro subordinato, full time, a tempo determinato di
durata annuale, rinnovabili, con il personale di cui ai commi 1 e 3 secondo le
disposizioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) degli enti
locali, sostenendo a titolo di anticipazione i relativi costi che saranno
oggetto di rimborso, previa idonea rendicontazione, utilizzando i fondi
regionali di settore destinati ai Comuni dal piano sociale che saranno
accreditati direttamente in favore delle AUSL.".
Art. 39
(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 10 agosto
2001, n. 21 e successive modificazioni)
1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 21
(Istituzione di una Commissione consiliare d'indagine sulla gestione
amministrativa e contabile dell'Azienda sanitaria TA/1 e dell'Azienda
ospedaliera "SS. Annunziata" di Taranto), così come modificato con le
leggi
regionali 25 giugno 2002, n. 9 e 20
dicembre 2002, n. 21, è sostituito dal seguente:
"1.
La Commissione termina i suoi lavori entro il 31 gennaio 2005."
Capo II
Disposizioni in materia di assistenza sociale
Art. 40
(Modifica all'articolo 45 della l.r.
17/2003)
1. Al comma 1 dell'articolo 45 della l.r.
17/2003 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"previa ripartizione delle somme dovute ai Comuni ai sensi dell'articolo
11, comma 3, della legge
regionale 17 aprile 1990, n. 11 (Disposizioni sostitutive e
integrative della legge regionale 4 ottobre 1989, n. 14).".
Art. 41
(Accompagnamento dal cane guida
per persone prive di vista)
1. La persona priva di vista ha diritto a farsi accompagnare dal proprio cane
guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare
per l'animale alcun biglietto o sovrapprezzo.
2.
Alla persona priva di vista è riconosciuto, altresì, il diritto di accedere
agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida.
3. Tutti coloro che impediscono od ostacolano l'esercizio dei diritti di cui ai
commi 1 e 2 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma pari a euro 500,00.
4. Ogni altra disposizione in contrasto o in difformità con il presente
articolo è abrogata.
Art. 42
(Proroga dei termini di presentazione
dei rendiconti in materia di servizi sociali)
1. I termini di cui all'articolo 111 della l.r.
28/2001 per la presentazione dei rendiconti da parte delle
amministrazioni pubbliche beneficiarie di contributi regionali in materia di
assistenza sociale, attribuiti negli anni dal 2000 al 2004, sono prorogati al
30 giugno 2005.
Art. 43
(Modifica all'articolo 1 della legge
regionale 11 gennaio 1994, n. 2)
1. L'articolo 1 della legge
regionale 11 gennaio 1994, n. 2 (Contributi alle associazioni
di tutela e rappresentanza degli invalidi), così come sostituito dall'articolo
1 della legge
regionale 16 luglio 2004, n. 11, è sostituito dal seguente:
"Art.
1
1 Allo scopo di favorire l'attività di rappresentanza e tutela delle
associazioni privatizzate ai sensi degli articoli 113 e 115 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di
cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), annualmente sono
concessi contributi secondo le percentuali indicate, riferite allo stanziamento
annuo di bilancio, alle sezioni provinciali della Puglia delle sottoelencate
associazioni riconosciute:
a) Unione italiana ciechi 23 %
b) Ente nazionale protezione assistenza sordomuti 9 %
c) Associazione nazionale mutilati invalidi di lavori 12 %
d) Associazione nazionale vittime civili di guerra 3 %
e) Unione nazionale mutilati per servizio 12 %
f) Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra 15 %
g)
Associazione nazionale mutilati e invalidi civili 13 %
h) Associazione nazionale famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra 3 %
i) Associazione italiana stomizzati 4 %
j) Federazione associazione nazionale disabili 2 %
k) Associazione italiana ciechi di guerra 4 %.".
Capo III
Disposizioni in materia di agricoltura
Art. 44
(Modifiche dell'articolo 44 della l.r.
1/2004)
1. All'articolo 44 della l.r.
1/ 2004 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3.
Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura completano l'istruttoria delle
domande di regolarizzazione dei vigneti di uve da vino irregolarmente
impiantati prima del 1° aprile 1987, adottando le disposizioni dettate dal
comma 2 dell'articolo 64 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e invitando gli
aventi diritto a versare l'importo di euro 50,00 per ettaro a titolo di spese
amministrative.";
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3
bis. Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, tenuto conto delle
indicazioni della Commissione europea, completano, altresì, l'istruttoria delle
domande di regolarizzazione dei vigneti di uve da vino irregolarmente
impiantati dal 1° aprile 1987 al 31 agosto 1993, invitando gli aventi diritto a
versare l'importo di euro 50,00 per ettaro a titolo di sanzione
amministrativa.";
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4.
I conduttori di vigneti di uve da vino irregolarmente impiantati che non hanno
presentato domanda di regolarizzazione possono presentarla agli Ispettorati
provinciali dell'agricoltura entro il 31 marzo 2005. Gli Ispettorati
provinciali dell'agricoltura completano l'istruttoria delle domande di
regolarizzazione dei vigneti di uve da vino irregolarmente impiantati entro il
31 luglio 2005.".
Art. 45
(Studi e sperimentazione tracciabilità prodotti agricoli)
1. Al fine di approfondire gli aspetti per l'attivazione di un sistema di
rintracciabilità delle produzioni agricole e agroalimentari relativamente ai
prodotti di qualità a denominazione di origine controllata, a denominazione di
origine geografica controllata, a denominazione di origine protetta, la Regione
può concorrere al finanziamento di studi e sperimentazioni e attività in
materia predisposti dai consorzi di tutela e valorizzazione riconosciuti in
attuazione della vigente normativa.
2. Al finanziamento di cui al comma 1 si provvede mediante l'istituzione nel
bilancio regionale, nell'unità previsionale di base 4.3.5, di un capitolo
avente la seguente declaratoria "Spesa per il finanziamento ai Consorzi di
tutela e valorizzazione di studi e sperimentazioni sui sistemi di
rintracciabilità dei prodotti di qualità DOC, IGT, DOGC, DOP e IGP".
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le
modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
Art. 46
(Oneri per l'attuazione del piano di sviluppo rurale)
1. Al fine di dare attuazione a quanto prescritto dal documento di
programmazione regionale relativo al piano di sviluppo rurale, approvato con
decisione della Comunità europea n. C (2001) 479 del 2 marzo 2001 (Correttivo
applicabile alla restituzione per i cereali), è concesso alle organizzazioni
professionali agricole pugliesi, rappresentate nell'ambito del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), il contributo per il servizio di
assistenza alle imprese agricole e per la formulazione del fascicolo aziendale
relativo alle domande per la concessione degli aiuti previsti dal regolamento
(CE) n.1257/99 del 17 maggio 1999 (Sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia - FEAOG) e successive
modificazioni e dal piano di sviluppo rurale richiamato.
2. Le somme sono iscritte nel bilancio di previsione al capitolo di nuova
istituzione 111145 epigrafato "Spese per riconoscere alle organizzazioni
professionali agricole il contributo per i servizi resi in attuazione del piano
di sviluppo rurale Puglia 2000-2006. Decisione CE n. C(2001) 479 del 2 marzo
2001.
Art. 47
(Sospensione temporanea dei termini per il rinnovo dei
Consigli dei delegati dei Consorzi di bonifica)
1. Fino all'approvazione della nuova legge regionale di riordino delle norme in
materia di Consorzi di bonifica e comunque fino al 30 giugno 2005, i termini
per il rinnovo del Consiglio dei delegati di cui all'articolo 28 della legge
regionale 31 maggio 1980, n. 54 (Norme in materia di
determinazione dei comprensori e costituzione dei Consorzi di bonifica
integrale), sono sospesi.
2. Per effetto del disposto di cui al comma 1, sono prorogati i Consigli dei
delegati dei Consorzi di bonifica di Stornara e Tara, Capitanata, Arneo, Gargano
e Ugento Li Foggi.
Capo IV
Disposizioni in materia di patrimonio
Art. 48
(Modifica all'articolo 20 della legge
regionale 30 giugno 1999, n. 20)
1. Al comma 1 dell'articolo 20 delle legge regionale 30 giugno 1999, n. 20
(Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni di riforma fondiaria e
per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici) è aggiunto, in fine,
il seguente numero:
"27
bis. immobile "Colonia collinare ex GI" sito in Martina Franca alla
Provincia Romana della Congregazione dei Chierici Regolari Somaschi con sede in
Roma.".
Capo
V
Disposizioni varie
Art. 49
(Interventi per il piano di gestione UNESCO per Castel del Monte -
Riqualificazione zona monumentale di Alberobello )
1. Al fine di valorizzare i beni individuati dall'UNESCO quale patrimonio
dell'Umanità, siti nel territorio regionale, sono stanziati appositi contributi
da prelevarsi dai fondi di cui all'articolo 3 della l.r.
14/2004 e da erogarsi previo apposito regolamento approvato
dalla Giunta regionale.
Art. 50
(Integrazione dell'articolo 9 della legge
regionale 11 dicembre 2000, n. 23)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge
regionale 11 dicembre 2000, n. 23 (Interventi a favore dei
pugliesi nel mondo), è inserito il seguente:
"1
bis. Ai componenti di cui al comma 1 è altresì riconosciuto, per l'attività
istituzionale da loro svolta, un rimborso spese annuo forfetario nella misura
annualmente fissata con decreto dal Presidente della Regione.".
Art. 51
(Disposizioni in materia di trasporti)
1. Ai fini del concorso regionale nei maggiori oneri del personale riveniente dalla
legge 25 febbraio 2004, n. 47 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini previsti da
disposizioni legislative) e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 24 giugno 2004, n. 578, limitatamente al personale addetto ai servizi
automobilistici, è autorizzato lo stanziamento di euro 5 milioni 500 mila al
capitolo 552050.
Art. 52
(Modifiche alla legge
regionale 31 ottobre 2002, n. 18)
1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge
regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla
disciplina del trasporto pubblico locale), così come modificato dall'articolo 2
della legge
regionale 2 marzo 2004, n. 2 e dall'articolo 60 della l.r.
14/2004, le parole: "entro il 31 dicembre 2004"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 dicembre 2005".
2. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 20 della l.r.
18/2002, così come modificata dall'articolo 3 della l.r.
2/2004 e dall'articolo 60, comma 2, della l.r.
14/2004, le parole: "entro il 31 dicembre 2004"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 dicembre 2005".
3. Al comma 3 dell'articolo 30 della l.r.
18/2002 le parole: "sugli autoservizi" sono
sostituite dalle seguenti: "sui servizi".
4. Al comma 1 dell'articolo 35 della l.r.
18/2002, così come sostituito dall'articolo 9 della l.r.
2/2004, le parole: "31 dicembre 2004" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".
Art. 53
(Istituzione dei servizi di trasporto pubblico
locale con modalità marittima a basso impatto ambientale)
1. Nell'ambito dell'obiettivo di concorrere
alla salvaguardia ambientale con particolare riferimento agli agglomerati
urbani disposto dall'articolo 1 della l.r.
18/2002, la Regione promuove
l'istituzione dei servizi di trasporto pubblico locale con modalità marittima a
basso impatto ambientale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può classificare
"servizi minimi", ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r.
18/2002, i servizi marittimi proposti dagli enti locali o
dalle imprese di trasporto pubblico sulla base di un progetto tecnico corredato
di un piano finanziario, delegandone la competenza amministrativa all'ente
locale competente ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della l.r. 18/2002.
3. Gli oneri relativi saranno progressivamente ricompresi nell'ambito degli
stanziamenti previsti per i "servizi minimi".
Art. 54
(Integrazione all'articolo 45 della l.r. 20/2002)
1. All'articolo 45 della l.r. 20/2002 dopo le parole: "A
decorrere dall'anno finanziario 2002" sono inserite le seguenti: "e per
gli esercizi 2003 e 2004".
Art. 55
(Trattamento provvisorio del personale
dell'Agenzia regionale per il lavoro)
1. I contratti individuali di lavoro di natura privatistica, stipulati, a norma
dell'articolo 14 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 19
(Norme in materia di politica regionale del lavoro e dei servizi all'impiego),
con il personale in servizio presso l'ex Agenzia per l'impiego della Puglia
alla data del 30 giugno 1997 e con il Direttore generale dell'Agenzia sono
prorogati fino alla completa attuazione delle procedure di cui al comma 2 del
medesimo articolo 14 della l.r. 19/1999.
2. Anche per il periodo successivo al 31 dicembre 2004 e fino all'attuazione
delle suddette procedure i compensi del personale esperto saranno rivalutati
annualmente mediante applicazione di specifico istituto contrattuale, secondo
gli indici ISTAT.
3. A far data dal 1° gennaio 2005 e fino alla completa attuazione delle
procedure di cui al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 19/1999, il trattamento economico del
personale amministrativo è adeguato a quello previsto per i dipendenti
regionali dal CCNL del Comparto Regioni e Autonomie locali e dal vigente
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo(CCDI) del personale regionale. Per
ciascuna unità la categoria di riferimento è individuata sulla base della
tabella di equiparazione definita dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 14 dicembre 2000, n. 446 (Trasferimenti del personale delle
Amministrazioni statali in attuazione del conferimento delle funzioni agli Enti
locali), pubblicato sulla g.u. n. 43 del 21 febbraio 2001 - Serie generale. I
relativi oneri restano a carico del bilancio regionale e gravano sul capitolo
953040.
Art. 56
(Procedure per l'assunzione e l'inquadramento del personale
dell'Agenzia regionale per il lavoro)
1. La dotazione organica dell'Agenzia regionale per il lavoro è fissata in
complessive n. 28 unità, così articolate: Categoria A: n.. 4 unità; Categoria
B: n. 2 unità; Categoria B3: n. 6 unità; Categoria C: n. 3 unità; Categoria D:
n. 12 unità; Categoria dirigenziale: n. 1 unità, il Direttore generale.
2. Le unità in possesso di laurea, già in servizio nelle categorie
amministrative alla data di entrata in vigore della presente legge, occupano i
posti vacanti nella categoria "D".
3. In fase di prima attuazione, l'accesso ai posti previsti nella dotazione
organica avviene mediante prove selettive d'idoneità riservate al personale di
cui all'articolo 14 della l.r. 19/1999 nonché all'unità di cui alla
deliberazione della Giunta regionale 26 settembre 2003, n. 1484.
4. Le prove selettive d'idoneità sono indette dal dirigente del Settore
personale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Al personale dell'Agenzia si applica il CCNL del Comparto Regioni e
Autonomie locali e il CCDI del personale regionale.
6. Il collocamento nella categoria e nella posizione di sviluppo avviene sulla
base della retribuzione in godimento alla data d'inquadramento nel ruolo.
Eventuali differenze economiche sono conservate dagli interessati quale assegno
ad personam riassorbibile con i futuri miglioramenti contrattuali.
7. Ai fini dell'istituzione delle posizioni organizzative previste
dall'articolo 8 del CCNL del 31 marzo 1999 e dall'articolo 4 del CCDI del 17
dicembre 2003, il Direttore generale dell'Agenzia trasmette alla Giunta regionale
la propria proposta, elaborata secondo i principi di cui all'articolo 4, comma
3, del CCDI del 17 dicembre 2003. Con provvedimento di Giunta regionale è
determinata la retribuzione di posizione del Direttore generale.
Art. 57
(Disposizioni relative all'IPRES)
1. La Regione Puglia si avvale dell'Istituto pugliese di ricerche economiche e
sociali (IPRES) per la promozione e la realizzazione di attività di studio,
ricerca, programmazione e accrescimento professionale della pubblica
amministrazione in materia di sviluppo sociale ed economico.
2. Alla spesa derivante dall'applicazione del presente articolo si fa fronte,
per l'esercizio finanziario 2005, mediante lo stanziamento di euro 470.820,00
sul capitolo di spesa di nuova istituzione, riferito all'unità previsionale di
base 1.2.1, epigrafato "IPRES - Quota associativa annuale e spese per
studi e ricerche". Per gli esercizi finanziari successivi si provvede al
relativo stanziamento con l'approvazione della legge di bilancio.
Art. 58
(Disposizioni in materia di urbanistica)
1. Il Comitato urbanistico regionale (CUR), costituito con decreto del
Presidente della Giunta regionale 20 gennaio 2004, n.1, ai sensi della legge regionale 17 gennaio 1980, n. 8
(Istituzione del Comitato urbanistico regionale), è prorogato alla data del 30
giugno 2005.
2. Per la realizzazione di insediamenti produttivi per l'attività ricettiva, di
cui all'articolo 3 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11
(Disciplina delle strutture ricettive ex articoli 5, 6 e 10 della legge 17
maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche a uso pubblico gestite in regime
di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro), secondo le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la
riconversione di impianti produttivi per l'esecuzione di opere interne ai
fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti
produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.
59) e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni comunali
possono motivatamente, in relazione al fabbisogno accertato, derogare alle
disposizioni dell'articolo 51, primo comma, lettera d), della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56
(Tutela e uso del territorio).
Art. 59
(Modifiche alla legge regionale 11 settembre 1986, n. 19)
1. Al fine della corretta applicazione della legge regionale 11 settembre 1986, n. 19
(Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre), le serre e i loro
annessi non sono da considerarsi costruzioni, indipendentemente dai materiali
usati per la loro realizzazione e dai sistemi di ancoraggi.
2. In applicazione a quanto disposto dal comma 1, in ogni articolo della l.r. 19/1986 la parola:
"costruzione" è sostituita dalla seguente: "realizzazione".
3. Alla realizzazione delle serre e loro annessi si potrà procedere purchè:
a) la superficie coperta non superi il
75 per cento dell'area disponibile ove questa non sia inferiore a metri quadri
4 mila;
b) l' altezza, misurata al colmo delle
coperture, non superi i 10 metri;
c) le distanze minime delle serre da fabbricati
adibiti a civile abitazione non siano inferiori a 6 metri;
d) le distanze dalle strade e dai
confini non siano inferiori a quelle previste per la piantagione degli alberi;
e) i muri di sostegno e di
contenimento non superino l'altezza di 3 metri;
f) sia prevista nel progetto la
realizzazione delle opere necessarie per lo scarico e l'incanalamento delle
acque meteoriche e di quelle eventuali derivanti dall'esercizio dell'impianto.
Art. 60
(Regolarizzazione rapporto locativo alloggio di ERP)
1. Chiunque occupi senza averne titolo un alloggio di edilizia residenziale
pubblica alla data del 30 novembre 2004 può chiedere la regolarizzazione del
rapporto locativo, a condizione che non abbia sottratto il godimento
dell'alloggio ad altro assegnatario già individuato in graduatoria definitiva
pubblicata.
2. La regolarizzazione potrà avvenire in presenza dei requisiti prescritti
dall'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54
(Norme per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica), e dovrà essere richiesta entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Decorsi inutilmente i novanta giorni, vengono avviate ovvero proseguite, nei
confronti di coloro che non hanno adempiuto alla regolarizzazione, le procedure
legali per il rilascio degli alloggi per occupazione illegittima.
4. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 12 della l.r. 54/1984 e dall'articolo 11, comma 1
bis, della legge regionale 15 dicembre 2000, n. 25
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di urbanistica e
pianificazione territoriale e di edilizia residenziale pubblica), ogni
regolarizzazione del rapporto locativo è di esclusiva competenza degli Istituti
autonomi delle case popolari (IACP) e avviene mediante pagamento di una somma
pari al 30 per cento della morosità complessiva gravante sull'alloggio,
risultante dal conto locativo dell'ente gestore.
5. La somma prevista al comma 4 deve essere corrisposta per il 50 per cento, in
un'unica soluzione, all'atto della regolarizzazione e per il restante 50 per cento
in dodici rate consecutive, a partire dal mese successivo a quello della
regolarizzazione, contestualmente al canone spettante.
6. Il mancato
pagamento, anche di una sola rata, fa decadere i benefici previsti dal presente
articolo e per l'occupatore vengono avviate le procedure legali previste al
comma 3 per il rilascio dell'alloggio.
Art. 61
(Cofinanziamento sostegno all'accesso
alle abitazioni in locazione)
1. I residui di stanziamento rivenienti dal capitolo 491036 dell'esercizio
finanziario 2004 fino alla concorrenza di euro 15 milioni sono utilizzati per
cofinanziare il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione legge 9
dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili
adibiti ad uso abitativo) - art. 11, a integrazione delle assegnazioni statali
relative all'anno 2004.
Art. 62
(Disposizione finanziaria all' IACP di Taranto)
1. In attuazione dell'Accordo di programma tra il Ministero dei lavori pubblici
e la Regione Puglia, per il trasferimento delle competenze di cui all'articolo
63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), l'IACP di Taranto è
autorizzato a utilizzare la somma di euro 3.587.591,63, giacente sul conto
corrente n. 20104 presso la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, a
titolo di rientro di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 (Norme per la riorganizzazione delle
amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia
residenziale pubblica), non utilizzata per la finalità dell'articolo 25 della
legge 8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei
programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo
dell'edilizia residenziale pubblica), ai fini della riduzione del disavanzo
pregresso dell'Ente con specifica destinazione all'estinzione del debito verso
l'Istituto di credito fondiario che ha finanziato il programma di edilizia
agevolata denominato "Torri Ania".
2. L'importo di cui al comma 1 sarà trasferito all'IACP di Taranto, presso la
Banca d'Italia - Tesoreria dello Stato - Sezione di Taranto - Contabilità
speciale - 1883, per la finalità in esso specificata, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 63
(Modifica all'articolo 22 della l.r. 13/2001)
1. Il comma 3 dell'articolo 22 della l.r. 13/2001 è sostituito dal seguente:
"3.
Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo
tecnico-amministrativo e quindi all'iscrizione all'albo le lauree in ingegneria
e architettura e, limitatamente a un solo componente della Commissione, le
lauree di geologia, scienze agrarie e forestali, il diploma di geometra secondo
quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia
di lavori pubblici), l'abilitazione all'esercizio della professione nonché, a
esclusione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, l'iscrizione da
almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.".
Art. 64
(Realizzazione e gestione reti fognarie)
1. La realizzazione e gestione delle reti fognarie e relativi impianti di
depurazione a servizio degli insediamenti turistico-costieri dei comuni della
Regione Puglia è consentita mediante il sistema della finanza di progetto, nel
rispetto dell'articolo 26 della l.r. 13/2001.
Art. 65
(Modifica all'articolo 29 della
legge regionale 22 maggio 1985, n. 37)
1. L'undicesimo comma dell'articolo 29 della legge regionale 22 maggio 1985, n.37
(Norme per la disciplina dell'attività delle cave), è sostituito dal seguente:
"Ai
componenti del CTRAE che non siano funzionari regionali in servizio, compete
l'indennità di euro 78,00 per ogni effettiva partecipazione alle sedute. A
tutti i componenti spetta, se e in quanto dovuto, il rimborso delle spese di
viaggio, secondo le vigenti disposizioni di legge, per la partecipazione alle
sedute del Comitato.".
2. Gli oneri
rivenienti dall'applicazione del comma 1 graveranno sugli stanziamenti del
bilancio all'unità previsionale di base 2.2.1, capitolo 2020.
Art. 66
(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 5 luglio
1996, n. 12)
1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge
regionale 5 luglio 1996, n. 12 (Diritto agli studi
universitari), è sostituito dal seguente:
"1.
Al Presidente, al Vice Presidente e ai componenti del Consiglio di
amministrazione dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario
(EDISU) e al Presidente e ai componenti del Collegio dei revisori dei conti
spetta un'indennità di carica pari al 50 per cento di quella spettante
rispettivamente al Sindaco, al Vice Sindaco, all'Assessore delegato, al
Presidente e ai componenti del Collegio dei revisori dei conti del comune sede
dell'EDISU.
2. Il comma 2 dell'articolo 12 della l.r.
12/1996 è abrogato.
Art. 67
(Modifica all'articolo 30 della l.r. 18/2002)
1. Il limite massimo del 2 per mille di cui al comma 4 dell'articolo 30 della l.r.
18/2002, è elevato al 3,5 per mille.
Art. 68
(Modifica all'articolo 16 della legge
regionale 30 novembre 2000, n. 18)
1. Al comma 3 dell'articolo 16 della legge
regionale 30 novembre 2000, n.18 (Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e
lotta agli incendi boschivi), è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"e
bis) delle associazioni di assistenza, anche di supporto alla Protezione
civile, purchè enti morali federati al Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI).".
Art. 69
(Modifica all'articolo 7 della legge
regionale 16 maggio 1985, n. 32)
1. La lettera c) del primo comma dell'articolo 7 della legge
regionale 16 maggio 1985, n. 32 (Nuova disciplina concernente
il servizio sociale regionale per l'attività motoria e sportiva - Abrogazione
legge regionale 21 luglio 1978, n. 32), è sostituita dalla seguente:
"c)
società e associazioni sportive, anche se prive di personalità giuridica,
purchè regolarmente iscritte alle relative Federazioni nazionali o, comunque,
costituite con atto pubblico o scrittura privata autenticata;".
Art.70
(Adempimenti di cui all'articolo 40 dello Statuto della Regione)
1. Il trattamento economico di cui all'articolo 40 dello Statuto della Regione
Puglia è mensilmente corrisposto al Consigliere regionale con decorrenza dal
giorno della sua proclamazione fino alla data stabilita dall'Ufficio di
Presidenza, comunque non oltre la permanenza in carica, che ne determina le
misure mensili e stabilisce l'entità delle ritenute da operare per ogni assenza
dalle sedute del Consiglio regionale e da altri organismi all'uopo individuati,
nonché le norme di attuazione del presente articolo.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 comprende:
a) l'indennità di mandato consiliare e la diaria per il rimborso spese di
soggiorno a Bari, spettanti in misura rispettivamente di otto decimi e quattro
decimi dell'indennità parlamentare lorda mensile;
b) il rimborso spese per il rapporto con gli elettori le cui misure, tra loro
non cumulabili, variano a seconda delle funzioni svolte da ciascuno dei
Consiglieri fino al massimo di dieci decimi della diaria;
c) il rimborso spese per le missioni svolte fuori regione e il rimborso spese
di trasferimento dal comune di residenza pugliese alla sede del Consiglio, da
corrispondere al Consigliere che non dispone di auto di servizio, in misura
rapportata ai chilometri percorsi fino al massimo di un terzo della diaria.
3. L'indennità di mandato può aumentare a nove decimi purchè sia ridotta, con
medesima decorrenza, di un decimo l'importo della diaria; ai Presidenti della
Giunta regionale e del Consiglio regionale essa spetta in misura,
rispettivamente, aumentata di dieci decimi e tre decimi del suo importo.
4. I commi 1, 2 e 3 del presente articolo sostituiscono l'articolo 1 della legge
regionale 27 giugno 2003, n. 8 (Testo unico sulle norme in
materia di trattamento economico e previdenziale dei Consiglieri regionali
della Puglia), cui sono apportate le seguenti ulteriori modifiche e integrazioni:
a) al comma 2 dell'articolo 6 dopo le parole: "sull'indennità di
mandato" sono inserite le seguenti: "in misura non inferiore al 23
per cento del suo importo lordo";
b) al comma 2 dell'articolo 9 il numero: "80" è sostituito dal
seguente: "90";
c) all'articolo 9 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5
bis. Dal 1° gennaio 2006 le percentuali della tabella di cui al comma 1 sono
aumentate semestralmente, ciascuna, di un punto sino a eguagliare, a parità di
anni di contribuzione, le percentuali della tabella di cui al comma 2.";
d) all'articolo 14 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5
bis. L'assicurazione può essere estesa agli ex Consiglieri regionali".
5. All'articolo 56 della l.r.
1/2004 sono soppresse le parole: "e di
reversibilità".
6. Gli articoli 2, 3, 4 e 5 della l.r.
8/2003 e il comma 2 ter dell'articolo 57 della l.r.
1/2004, così come inserito dall'articolo 51 della l.r.
14/2004, sono abrogati.
Art. 71
(Trattamento economico di quiescenza dei dipendenti regionali
eletti
Consiglieri regionali)
1. I dipendenti regionali eletti Consiglieri regionali nella legislatura in
corso e che nel corrispondente periodo siano stati collocati in quiescenza o
abbiano esercitato il diritto all'esodo volontario, ai fini del calcolo del
trattamento incentivante, del trattamento di fine rapporto e del trattamento
economico di quiescenza sono equiparati ai dipendenti in possesso della
qualifica dirigenziale.
Art. 72
(Equiparazione trattamento di fine servizio per i
dipendenti regionali)
1. I dipendenti regionali transitati nei ruoli regionali ai sensi delle leggi
regionali 12 dicembre 1979, n. 76 (Disciplina centri servizi
sociali e culturali della Regione Puglia e interventi di programmazione
culturale sul territorio), 30
agosto 1979, n. 60 (Modifica alla legge
regionale 28 maggio 1975, n. 45 e inquadramento nel ruolo
regionale del personale in servizio di ruolo e con rapporto diverso dal ruolo),
5
novembre 1982, n. 31 (Scioglimento dell'Associazione CIAPI in
Puglia e trasferimento alla gestione diretta della formazione professionale dei
CIAPI di Bari e Foggia) e 19
novembre 1982, n. 33 (Modifica alla legge
regionale n. 31/1982), hanno facoltà di richiedere, a domanda
e in analogia a quanto previsto dall'articolo 7 della legge
regionale 13 dicembre 1983, n. 22 (Trattamento di previdenza
del personale regionale), per il personale regionale, di rifondere a favore
della Regione Puglia l'indennità di fine rapporto maturata presso l'ente di
provenienza.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono riconosciuti unicamente i periodi già valutati
per il riequilibrio di anzianità, di cui all'articolo 37 della legge
regionale 9 maggio 1984, n. 26 (Norme per la disciplina del
trattamento giuridico ed economico del personale regionale per il triennio
1982-1984 - Accordo nazionale del 29 aprile 1983), ovvero il periodo successivo
alla delibera CIPE del 12 dicembre 1972, sulla base della documentazione in
possesso dell'Amministrazione. In carenza di documentazione i dipendenti
potranno, sotto la loro responsabilità, integrare la documentazione stessa
anche tramite autocertificazione.
3. La rifusione di cui al comma 1 può essere effettuata anche mediante
rateizzazione mensile per un periodo non superiore a dieci anni. In questo caso
è applicata una maggiorazione d'interesse annuo corrispondente all'interesse
legale in vigore al momento della presentazione della domanda, che decorre dal
primo giorno successivo a quello in cui diviene esecutivo il provvedimento di
rateizzazione.
4. I dipendenti in servizio che presenteranno la domanda di cui al comma 1
otterranno, ai fini del trattamento di fine servizio, il computo del servizio
prestato presso l'ente di provenienza, nei limiti di cui al comma 2.
Art. 73
(Integrazione all'articolo 59 della l.r. 14/2004)
1. In sede di applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo 59 della l.r.
14/2004 sono inquadrati
nella relativa qualifica funzionale sia i dipendenti regionali che, sulla base
dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 75/1999 - R.G. 10287/1998, hanno
sostenuto e superato le prove d'esame e sono stati utilmente inseriti nella
relativa graduatoria, come da determinazione del Dirigente del Settore risorse
umane n. 1018 del 25 settembre 2000, sia i dipendenti che, sulla base delle
ordinanze del Consiglio di Stato n. 4287/2000 - R.G., n. 6960/2000 e n.
4248/2000 - R.G. 6959/2000, hanno sostenuto e superato le prove di esame e sono
stati utilmente inseriti nella relativa graduatoria, come da determinazione del
Dirigente del Settore risorse umane n. 1353 del 1° dicembre 2000.
2. Ad avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale della nuova dotazione
organica i posti resisi vacanti sono messi a concorso pubblico per le ex
qualifiche funzionali dalla III all'VIII.
Art. 74
(Integrazione all'articolo 28 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7
e successive modificazioni)
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 28 della legge
regionale 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004), già modificato
dall'articolo 63 della l.r.
1/2004, è inserito il seguente:
"4
bis. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano al personale nei
confronti del quale la Giunta regionale ha disposto la proroga del termine di
cessazione dal servizio, rispetto a quello indicato nella relativa istanza,
alla data del 1° settembre 2005, qualora, cessate le esigenze di servizio poste
alla base della proroga per trasferimento ad altro settore o per intervenuto
trasferimento delle funzioni ad altri enti pubblici, l'interessato produca
istanza di anticipazione del termine di cessazione rispetto alla data del 1°
settembre 2005.".
Art. 75
(Modifiche all'articolo 51 della legge
regionale 7 marzo 2003, n. 4)
1. Al comma 1 dell'articolo 51 della legge
regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione
del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione
Puglia), le parole: "pari a ventidue centesimi di euro per
chilometro" sono sostituite dalle seguenti: "pari a venticinque
centesimi di euro per chilometro" e le parole: "un rimborso
forfetario giornaliero, sostitutivo dei buoni pasto, rapportato a euro
15,00" sono sostituite dalle seguenti: "un rimborso forfetario
giornaliero, sostitutivo dei buoni pasto, rapportato a euro 20,00".
Art. 76
(Modifica all'articolo 59 della l.r. 1/2004)
1. Al comma 4 dell'articolo 59 della l.r.
1/2004 la parola: "qualifica" è sostituita dalla
seguente: "categoria".
Art. 77
(Contributo straordinario agli enti fieristici)
1. Per gli enti fieristici a carattere regionale, di cui all'articolo 39 della legge
regionale 22 giugno 2004, n. 22 (Norme per l'esercizio delle
funzioni di controllo sugli atti degli enti locali e degli enti regionali), di
Foggia e di Francavilla Fontana è iscritto nel bilancio regionale,
limitatamente all'esercizio 2005, all'unità previsionale di base 4.8.2
"Enti fieristici regionali", capitolo 352026, un contributo
straordinario per le spese di funzionamento di euro 465 mila come di seguito
articolato:
a)
euro
413 mila per l'Ente Fiera di Foggia;
b)
euro
52 mila per l'Ente Fiera di Francavilla Fontana.
Art. 78
(Personale Agenzia regionale per la protezione ambientale - ARPA)
1. La Giunta regionale può autorizzare l'ARPA Puglia a confermare a tempo
indeterminato il personale laureato e tecnico, in regime di rapporto
convenzionale o con contratto a tempo determinato e con esclusione dei rapporti
di consulenza, in attività al 30 agosto 2004, nonché il personale laureato a
rapporto convenzionale in attività dal 18 ottobre 2003 al 31 dicembre 2004.
Art. 79
(Norme urgenti per l'attività estrattiva)
1. Tutte le autorizzazioni in vigore saranno riesaminate dal Comitato tecnico
regionale attività estrattive (CTRAE) di cui all'articolo 29 della l.r.
37/1985, così come modificato dall'articolo 3 della legge
regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizioni in materia di
attività estrattiva), entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, per l'accertamento della compatibilità alle norme statali e
comunitarie in materia di tutela ambientale, con l'adozione dei provvedimenti di
revoca nei casi in cui risultino non conformi alla legislazione statale e
comunitaria.
Art. 80
(Autorizzazioni relative agli impianti di carburanti di metano e Gpl)
1. Si ritengono valide tutte le autorizzazioni rilasciate dai Comuni entro la
data del 30 giugno 2004 relative agli impianti di carburanti di metano e Gpl
purchè gli stessi impianti siano a quella data ultimati, in esercizio e dotati
delle certificazioni di legge.
Art. 81
(Procedure ed effetti amministrativi della legge
regionale 13 dicembre 2004, n. 23)
1. Le procedure previste dalla legge
regionale 13 dicembre 2004, n. 23 (Razionalizzazione e
ammodernamento della rete distributiva dei carburanti), e gli effetti
amministrativi rivenienti dalla stessa s'intendono immediatamente applicabili
ed efficaci in tutte quelle materie per le quali non si rinvia esplicitamente
all'emanazione dei regolamenti.
Art. 82
(Indirizzi programmatici di cui alle della Giunta regionale 19 febbraio 1999,
n. 35 e 19 gennaio 2000, n. 11)
1. Fino all'emanazione dei regolamenti restano in vigore gli indirizzi
programmatici impartiti dalla Giunta regionale con 19 febbraio 1999, n. 35 e 19
gennaio 2000, n. 11, esclusivamente per quelle materie da regolamentare
esplicitamente individuate all'articolo 2 della l.r.
23/2004.
Art. 83
(Proroga termini)
1. Le disposizioni dell'articolo 64 della l.r. 1/2004 sono prorogate al 31dicembre
2005.
Art. 84
(Abrogazione di leggi regionali)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 17 luglio 1981, n. 39 (Indennità,
rimborso, spese e trattamento economico di missione ai componenti il Comitato
tecnico regionale della Cassa per il credito alle imprese artigiane);
b) 25 gennaio 1974, n. 6 (Provvidenze a
favore delle Cooperative artigiane di garanzia) e 29 dicembre 1976, n. 32 (Modifica alla l.r. 6/1974);
c) 19
marzo 1982, n. 13 (Ordinamento, ristrutturazione e potenziamento dei
trasporti pubblici locali. Fondo per il ripiano dei disavanzi di esercizio e
per gli investimenti nel settore).
ALLEGATO
"A"
(rif. Art. 1)
TABELLA
IMPORTI DA
ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI
DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
|
(in milioni
di Euro)
|
SETTORI DI
INTERVENTO
|
2005
|
2006
|
2007
|
RAGIONERIA
(mutui)
|
287,45
|
281,96
|
278,15
|
RAGIONERIA
RUOLI DI S.F.
|
9,70
|
8,00
|
6,30
|
EDILIZIA
RESIDENZIALE
|
10,00
|
7,00
|
5,00
|
TOTALE
|
307,15
|
296,96
|
289,45
|
La presente legge è dichiarata urgente
e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli
effetti dell'art. 53, comma 1 della l.r. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della
Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
Data a Bari, addì 12 gennaio 2005