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Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
2004
Numero
14
Data
04/08/2004
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 6 agosto 2004, n. 100
Allegati
Nessun allegato

 

TITOLO I

TITOLO I
NORME DI ASSESTAMENTO E DI PRIMA VARIAZIONE


Art. 1
(Finalità)


1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2004, approvato con legge regionale 30 dicembre 2003, n. 30 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e pluriennale 2004-2006), sono introdotte le variazioni necessarie ad assestare gli elementi relativi ai residui attivi e passivi, alla giacenza di cassa e all'avanzo di amministrazione secondo i valori risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio 2003, nonché le variazioni ritenute necessarie in relazione alle esigenze gestionali di entrata e di spesa.


2. Il saldo finanziario attivo già iscritto per euro 655 milioni al competente capitolo 1011001 di entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 è rideterminato in euro 1.111.723.782,58 e destinato per la quota incrementale all'istituzione del fondo per il finanziamento dei programmi di settore e intersettoriali di cui all'articolo 3, all'incremento del fondo per la reiscrizione delle economie vincolate, nonché al finanziamento di passività pregresse e a spese indilazionabili e obbligatorie.


3. Gli allegati A e B alla presente legge contengono l'analitica esposizione, per unità previsionale di base oltre che per capitolo di riferimento, rispettivamente, dei residui attivi e passivi assestati e delle variazioni introdotte alle poste previsionali in termini di competenza e cassa per effetto dell'utilizzazione dell'avanzo e delle operazioni di assestamento e variazione di cui ai commi 1 e 2.


Art. 2
(Adeguamento dello stato di previsione dell'entrata e della spesa)


1. Per effetto delle variazioni di cui all'articolo 1, l'ammontare complessivo dell'entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2004 risulta modificato, sia per l'entrata che per la spesa, in euro 15.275.616.418,27 in termini di competenza e in euro 22.040.919.896,72 in termini di cassa.


TITOLO II
NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO


Art. 3
(Fondo per il finanziamento di programmi di settore e intersettoriali)


1. E' istituito il fondo per il finanziamento dei programmi di settore e intersettoriali regionali con una dotazione finanziaria di euro 350 milioni, da gestire a termini dell'articolo 54 della legge regionale 16 dicembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli).


2. Lo stanziamento di cui al comma 1, sul capitolo di nuova istituzione 1110052 - unità previsionale di base 3.2.1 (Ragioneria fondi di riserva e fondi speciali) - è utilizzato esclusivamente per spese di investimento secondo le determinazioni della Giunta regionale da indirizzare, sulla base della normativa vigente, verso interventi di settore e intersettoriali ed è alimentato:


a) quanto a euro 233.766.560,75 mediante utilizzazione di parte dell'avanzo di amministrazione proveniente dal rendiconto finanziario relativo all'esercizio 2003;


b) quanto a euro 109.770.868,94 mediante utilizzazione delle economie vincolate provenienti dagli esercizi 2000 e retro e disponibili al 31 dicembre 2003 sui capitoli di cui alla distinta allegata alla presente legge (allegato C);


c) quanto a euro 6.462.570,31 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1110045 "Fondo per la reiscrizione dei residui passivi perenti".


3. Il fondo per la reiscrizione delle economie vincolate di cui al capitolo 1110060 è complessivamente determinato, per l'esercizio 2004, in euro 282.633.507,14 per effetto della riduzione derivante dall'applicazione della lettera b) del comma 2.


Art. 4
(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1

)


1. Il comma 4 dell'articolo 4 della
legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia), è sostituito dal seguente:


"4. Le assunzioni di personale a tempo determinato, a contratto di diritto privato, di consulenza o a seguito di convenzione e quelle relative a figure professionali non fungibili possono effettuarsi previa autorizzazione della Giunta regionale e a condizione che gli enti richiedenti abbiano assolto agli obblighi di cui ai commi 1 e 2 e realizzato in bilancio l'equilibrio di competenza.".


Art. 5
(Intervento finanziario per il completamento dell'azione di risanamento
e rilancio del Parco scientifico e tecnologico CSATA)


1. E' autorizzata la spesa di euro 900 mila per la sottoscrizione della quota di aumento del capitale sociale della partecipata Tecnopolis CSATA s.c.r.l. per il completamento del programma di risanamento e rilancio.


2. Alla spesa di cui al comma 1 si fa fronte mediante apposito stanziamento di pari importo sul capitolo 1483 - unità previsionale di base 3.3.3 (Interventi di sostegno per lo sviluppo socio-economico nelle aree depresse) del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2004.


Art. 6
(Disposizioni per l'attuazione dell'Accordo di programma
ex articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36)


1. Al fine di dare attuazione all'Accordo di programma del 5 agosto 1999, sottoscritto tra il Ministero dei lavori pubblici, la Regione Puglia e la Regione Basilicata e ai connessi atti d'intesa del 27 maggio 2004, è stanziata sul capitolo di nuova istituzione 621040 - unità previsionale di base 7.2.2 (Interventi regionali in materia di risorse idriche) - la somma di euro 11 milioni 700 mila per l'acquisizione da parte della Regione Puglia della totalità della partecipazione azionaria della Regione Basilicata in Acquedotto pugliese (AQP) a fronte dell'avvio della gestione autonoma del Servizio idrico integrato in Basilicata, nonché è incrementato di euro 2 milioni 400 mila lo stanziamento del capitolo 541050 - unità previsionale di base 7.2.2 - per la copertura parziale degli importi a carico della Regione Puglia rivenienti dall'applicazione della tariffa per l'acqua all'ingrosso per l'anno 2003, secondo le modalità stabilite dal Comitato di coordinamento per l'attuazione dell'Accordo di programma, ex articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n.36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), con deliberazione del 27 maggio 2004.


Art. 7
(Quarto centenario della nascita di San Giuseppe da Copertino)


1. Il contributo in favore del comune di Copertino per le manifestazioni celebrative, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 2004, n. 3356, inerenti il quarto centenario della nascita di San Giuseppe da Copertino, previsto dall'articolo 50 della
legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia), al capitolo 522090 - unità previsionale di base 8.4.4 (Interventi regionali in materia di infrastrutture) - del bilancio regionale, è rideterminato in euro 195 mila.


TITOLO III
NORME IN MATERIA SANITARIA

Art. 8
(Contratti a tempo determinato)


1. Per assicurare le funzioni dirigenziali, in assenza di personale dipendente e in presenza di posti vacanti nella dotazione organica da rendere indisponibili, le aziende sanitarie sono autorizzate a ricorrere a contratti a tempo determinato ex articolo 15 septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.421) e successive modificazioni.


2. Per l'esercizio delle funzioni strategiche connesse alla programmazione sanitaria regionale e al controllo di gestione, cui non possono far fronte con personale in servizio, i Direttori generali sono altresì autorizzati ad avvalersi di esperti e consulenti con incarichi di collaborazione ex articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).


Art. 9
(Modifica all'articolo 8, comma 3, della
legge regionale 25 agosto 2003, n. 19)


1. All'articolo 8, comma 3, della
legge regionale 25 agosto 2003, n. 19 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003) le parole dell'ultimo periodo: "e, per l'insieme delle ASL autorizzate, l'1 per cento del monte salari determinato complessivamente su base regionale alla data del 31 dicembre 1999" sono abrogate.


2. Le dotazioni organiche delle aziende sanitarie per le quali è intervenuta l'approvazione da parte della Giunta regionale devono intendersi approvate con esclusione del riferimento del limite soppresso dal comma 1.


3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, della
legge regionale 19/2003, in considerazione delle sue particolari condizioni strutturali, l'Azienda unità sanitaria locale (AUSL) Ta/1 è autorizzata all'incremento della dotazione organica fino alla concorrenza del 3 per cento e relative assunzioni finalizzate alle nuove attivazioni previste dal piano di riordino della rete ospedaliera nonché alle strutture di emergenza-urgenza.


Art. 10
(Medicina specialistica ambulatoriale)


1. Gli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale, medici delle altre professionalità sanitarie, che alla data del 31 dicembre 2003 svolgevano esclusivamente attività ambulatoriale con incarico non inferiore a ventinove ore settimanali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale da almeno cinque anni e che a tale data non abbiano superato i cinquantacinque anni di età possono, a domanda, essere inquadrati con il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza, fermo restando il giudizio di idoneità espletato con le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 1997, n. 365 (Regolamento per il giudizio di idoneità ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), nel limite dei posti vacanti nelle dotazioni organiche di cui alla l.r. 19/2003. L'inquadramento è effettuato successivamente all'individuazione, con provvedimento della Giunta regionale, delle aree di attività specialistica ai fini del miglioramento del servizio e dopo aver esperito, prioritariamente, da parte delle aziende, le procedure di mobilità previste dal regolamento regionale in materia di ricollocazione del personale dipendente risultato in esubero.


2. I Direttori generali delle AUSL sono, altresì, autorizzati a istituire nuovi posti nelle aree interessate in conseguenza delle nuove esigenze determinate dal passaggio al pubblico impiego dei medici risultati idonei.


3. Le ore coperte dal personale inquadrato ai sensi del presente articolo sono rese indisponibili.


Art. 11
(Medicina dei servizi)


1. I medici titolari a tempo indeterminato nelle aree delle attività proprie della medicina dei servizi, in possesso di un'anzianità di anni cinque alla data del 31 dicembre 1998, in attuazione dell'articolo 8, comma 1 bis, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, con un rapporto orario di almeno ventiquattro ore settimanali, anche con doppio incarico compatibile, possono, a domanda, essere inquadrati, previo giudizio di idoneità espletato con le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n. 502 (Regolamento recante norme per l'inquadramento nel ruolo medico del Servizio sanitario nazionale di incaricati del servizio di guardia medica e medicina dei servizi), nel limite dei posti vacanti delle dotazioni organiche di cui alla
l.r. 19/2003, a seguito di individuazione delle aree con provvedimento di Giunta regionale, subordinatamente all'esperimento delle procedure di mobilità previste dai regolamenti in materia di ricollocazione del personale dipendente risultato in esubero.


2. I Direttori generali delle AUSL sono, altresì, autorizzati a istituire nuovi posti nelle aree interessate in conseguenza delle nuove esigenze determinate dal passaggio al pubblico impiego dei medici risultati idonei.

3. Per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo, gli incarichi a tempo determinato per le attività di cui ai commi 1 e 2 cessano allo scadere del contratto in essere.


4. Sono utilizzati a esaurimento gli incarichi a tempo indeterminato inferiori a ventiquattro ore settimanali.


5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di conferire incarichi a qualsiasi titolo per la medicina dei servizi.


6. I rapporti di lavoro in regime di convenzione delle figure di personale laureato non medico, di cui all'articolo 6 della
legge regionale 5 settembre 1977, n. 30 (Istituzione del servizio di assistenza alla famiglia e di educazione alla maternità e paternità responsabile), addetto ai servizi socio sanitari territoriali, che erano titolari alla data del 30 aprile 2003 di convenzione o comunque in servizio, a tale data, continuativamente da almeno cinque anni, sono trasformati a esaurimento a tempo indeterminato.


7. Il personale in soprannumero di cui al comma 6 è utilizzato dalle AUSL presso altri uffici o servizi.


Art. 12
(Personale medico del servizio di emergenza territoriale "118")


1. Il personale medico adibito ai servizi di emergenza sanitaria territoriale "118" di cui all'articolo 41, commi 1 e 3, della
l.r. 4/2003, in possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio dell'emergenza e in servizio alla data del 4 settembre 2003, di rilevazione delle zone carenti di cui alla deliberazione della Giunta regionale 4 settembre 2003, n. 1326 (Documento di indirizzo economico finanziario), può presentare domanda per l'attivazione degli incarichi a tempo indeterminato di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n.270 (Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale).


2. Il personale di cui al comma 1 è inserito in apposito elenco da utilizzare per l'affidamento degli incarichi a tempo indeterminato nel limite di quelli individuati alla data del 4 settembre 2003 e non assegnati con il bando pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia del 27 maggio 2004, n. 64.


3. I criteri per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 2 sono stabiliti dal Comitato permanente regionale ex articolo 12 del d.p.r. 270/2000.


4. Il personale di cui al comma 2, non assegnato alle zone carenti di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1326 del 2003, è assegnato, con incarico a tempo indeterminato, ai punti di primo intervento territoriale da individuarsi con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 13
(Personale ex legge regionale 9 giugno 1987, n. 16)


1. Il personale appartenente al ruolo speciale di cui alla legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 (Norme organiche per l'integrazione scolastica degli handicappati), adibito nelle AUSL, da data anteriore al 31 dicembre 1999, ad attività diverse da quelle di cui all'articolo 46, comma 1, della legge regionale 23 agosto 2003, n.17 (Sistema integrato d'interventi e servizi sociali in Puglia), può essere confermato nelle suddette attività, con oneri a carico delle AUSL).


Art. 14
(Funzionamento punti di primo intervento e pronto soccorso)


1. I Direttori generali delle AUSL sono autorizzati a stipulare accordi integrativi aziendali a norma dell'articolo 65, comma 2, del d.p.r. 270/2000 al fine di utilizzare il personale adibito ai servizi di emergenza-urgenza nei punti di primo intervento e pronto soccorso di cui alla deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2002, n. 1429 (Seconda rimodulazione del Piano di riordino della rete ospedaliera - Armonizzazione e affinamento degli elementi strutturali di piano di cui alla delibera della Giunta regionale n. 1087/2002 a seguito delle consultazioni con i rappresentanti delle comunità locali interessate).


Art. 15
(Controllo della qualità)


1. Per la promozione della rilevazione della qualità percepita dai cittadini, giusta direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 24 marzo 2004, nel contesto della promozione della comunicazione istituzionale in ambito sanitario, il progetto affidato a Tecnopolis con deliberazione della Giunta regionale 27 aprile 2004, n. 618 è integrato con la realizzazione dell'ulteriore obiettivo del controllo della qualità dell'umanizzazione dell'assistenza sanitaria.

2. Ai fini di cui al comma 1, Tecnopolis è autorizzata a utilizzare per la durata di un anno, eventualmente rinnovabile, previa autorizzazione della Giunta regionale, unità di personale laureato, uno per azienda sanitaria pubblica, dotato di idonei requisiti.


3. Il personale di cui al comma 2 è funzionalmente assegnato all'Agenzia regionale sanitaria.


4. La copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è assicurata con le risorse assegnate dal Ministero della salute per gli obiettivi di piano di cui alle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 13 novembre 2003, n. 85 e 19 dicembre 2003, n. 127.


Art. 16
(Modifiche alla
legge regionale 28 maggio 2004, n. 8)


1. Alla
legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), sono apportate le seguenti modifiche:


a) dopo il numero 3) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, è inserita la seguente lettera:


"a bis) con deliberazione di Giunta regionale:"

e la numerazione dei punti 4) e 5) è sostituita dalla numerazione 1) e 2);


b) dopo il comma 2 dell'articolo 25 è inserito il seguente:


"2 bis. L'accreditamento provvisorio di cui al comma 1 è concesso subordinatamente alla definizione delle procedure riguardanti le strutture temporaneamente accreditate e le altre già operanti di cui all'articolo 8 quater, comma 6, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e all'articolo 29 della presente legge.".


Art. 17
(Attuazione dell'articolo 8 quinquies del d.lgs. 502/1992)


1. A norma dell'articolo 8 quinquies del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni la Giunta regionale procede a:


a) definire accordi con gli erogatori di prestazioni sanitarie pubblici ed equiparati;


b) fissare le risorse finanziarie destinate annualmente ad assicurare i Livelli essenziali di assistenza (LEA);


c) emanare indirizzi per la definizione degli accordi contrattuali con i soggetti privati accreditati da parte delle AUSL;


d) indicare le funzioni e le attività da potenziare e depotenziare secondo le linee della programmazione regionale nel rispetto delle priorità indicate dalla programmazione sanitaria.


2. A norma dell'articolo 8 quinquies, comma 1, lettera d, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, le AUSL, in sede di stipula degli accordi e dei contratti di fornitura ex articolo 8 quinquies del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni delle prestazioni sanitarie rientranti nell'ambito dell'assistenza specialistica ambulatoriale, a decorrere dall'anno 2004, remunerano i costi dei volumi di prestazioni eccedenti il programma di cui agli accordi e contratti sottoscritti nella misura massima del 30 per cento della tariffa intera e comunque non oltre il 50 per cento delle tariffe corrispondenti all'ultima regressione tariffaria.


3. Per le prestazioni di ricovero a ciclo continuativo o diurno, ospedaliero per acuti ed extraospedaliero residenziale e semiresidenziale la remunerazione dei costi dei volumi di prestazioni eccedenti il programma di cui agli accordi e contratti sottoscritti è fissata nella misura del 25 per cento della tariffa prevista per la tipologia di appartenenza e, comunque, non oltre il 30 per cento della tariffa corrispondente all'ultima regressione tariffaria.


Art. 18
(Interventi per l'abbattimento delle liste d'attesa)


1. Al fine della corretta gestione delle liste d'attesa, i Direttori generali sono autorizzati a predisporre progetti annuali finalizzati al potenziamento dei centri unificati di prenotazione e casse riscossione tickets mediante assunzione di unità di personale a tempo determinato del ruolo amministrativo o tecnico. Tale potenziamento deve assicurare l'apertura di più punti di prenotazione e pagamento con orario antimeridiano e pomeridiano.


2. I Direttori generali sono, altresì, autorizzati ad assumere, in deroga al 50 per cento del turnover previsto dalla
l.r. 19/2003, personale medico delle discipline di cardiologia, pronto soccorso, radiologia, anestesia e rianimazione, oncologia medica, radioterapia, medicina fisica e riabilitativa, cardiochirurgia, neurochirurgia, operatori professionali collaboratori-tecnici di radiologia, direttori di struttura complessa dell'area della dirigenza medico-veterinaria e della sanitaria non medica, nonchè, in deroga al vincolo di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), della l.r. 19/2003, collaboratori infermieri professionali.


3. Per l'anno 2004 le graduatorie relative ai concorsi pubblici per la copertura di posti di operatore professionale collaboratore-infermiere professionale e tecnico di radiologia, non utilizzate in conseguenza dei divieti di cui alle
leggi regionali 22 dicembre 2000, n. 28 (Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000) e 5 dicembre 2001, n. 32 (Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001) e successive modificazioni, possono essere utilizzate per incarichi a tempo indeterminato anche per la copertura dei posti di nuova istituzione.


4. I Direttori generali delle aziende sanitarie, nelle discipline nelle quali sono rilevate criticità in relazione ai tempi d'attesa, con particolare riferimento ai tempi previsti nell'accordo dell'11 luglio 2002 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, danno attuazione al secondo comma dell'articolo 55 del CCNL 8 giugno 2000 della dirigenza medica.


5. Il mancato raggiungimento degli obiettivi in materia di liste di attesa, individuati nell'accordo dell'11 luglio 2002 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce elemento di valutazione dei Direttori generali ai fini della conferma o revoca dell'incarico.


Art. 19
(Acquisti di beni e servizi)


1. A parziale modifica dell'articolo 20 della
l.r. 28/2000 e successive modificazioni e integrazioni, sono soggetti ad autorizzazione della Giunta regionale esclusivamente gli acquisti di beni e servizi, di valore superiore a euro 130 mila al netto dell'IVA, non inclusi nel programma annuale degli investimenti nonché nell'elenco dei servizi appaltati o da appaltare di cui all'articolo 21, comma 5, della l.r. 1/2004.


2. La richiesta di autorizzazione da parte delle aziende sanitarie deve obbligatoriamente evidenziare i seguenti elementi:


a) compatibilità finanziaria ai sensi dell'articolo 2 e seguenti della
legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517);


b) economie di gestione rivenienti dall'acquisizione di beni o servizi in termini di riduzione di costi del personale dipendente, beni di consumo, manutenzioni e altri fattori produttivi;


c) parere del Collegio sindacale.


Art. 20
(Disposizioni in materia di liquidazione coatta amministrativa)


1. Dopo il comma 3 ter dell'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 20 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002), introdotto dall'articolo 32 della l.r. 1/2004, sono inseriti i seguenti:


a) "3 ter 1. Per le autorizzazioni alle transazioni di importo superiore al limite di cui al comma 3 ter, l'autorità di cui all'articolo 206, comma 2, del r.d. 267/1942 è individuata nell'Amministrazione regionale nella persona del suo legale rappresentante o del suo delegato.


3 ter 2. La distribuzione di acconti ai sensi dell'articolo 212, comma 2, del r.d. 267/1942 è disposta, per ciascun importo inferiore al limite di cui al comma 3 ter, dal Commissario liquidatore della liquidazione coatta amministrativa della soppressa USL, sentito il parere del Comitato di sorveglianza. Per gli importi superiori al limite di cui al comma 3 ter, la distribuzione di acconti è autorizzata dall'Amministrazione regionale nella persona del suo legale rappresentante o del suo delegato, sentito il parere del Comitato di sorveglianza.".



Art. 21
(Spese di trasporto per emodialisi)


1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al completamento delle procedure per l'accreditamento, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 8, della legge regionale 5 novembre 1991, n. 9 (Normativa concernente le nefropatie croniche), i pazienti in trattamento dialitico presso strutture pubbliche o private transitoriamente accreditate, ubicate in Unità sanitaria locale diversa da quella di residenza, hanno diritto al rimborso delle spese di trasporto secondo le modalità previste dalle disposizioni regionali in vigore.


2. Per i pazienti di cui al presente articolo, in trattamento dialitico alla data di entrata in vigore della presente legge, il diritto al rimborso è riconosciuto con decorrenza 1° gennaio 2004.


Art. 22
(Rimborso spese per la vaccinoterapia)


1. Ai sensi della legge regionale 12 aprile 1995, n. 17 (Diagnostica e terapia delle allergopatie presso le USL della Regione Puglia), le ASL provvedono al rimborso delle spese per la vaccinoterapia, necessaria e insostituibile per la cura delle allergopatie.


2. Il rimborso di cui al comma 1 è dovuto ai componenti di nuclei familiari con reddito non superiore a euro 20 mila annui.


Art. 23
(Modifiche alla legge regionale 13 agosto 2001, n. 24)


1. Alla legge regionale 13 agosto 2001, n. 24 (Istituzione dell'Agenzia regionale sanitaria pugliese - ARES), sono apportate le seguenti modifiche:


a) al comma 4 dell'articolo 8, le parole: "sino al massimo di sei" sono sostituite dalle seguenti: "sino al massimo di sette";


b) il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:


"2. L'organico di personale, escluso i Direttori di area, può raggiungere la misura massima di trentasei unità, comprensive di quelle di cui all'articolo 12 della l.r. 20/2002, di cui non oltre nove di posizione dirigenziale.".


Art. 24
(Tariffe dei ricoveri ospedalieri e tetti di spesa)


1. Fino all'emanazione delle nuove tariffe ministeriali dei ricoveri ospedalieri, a decorrere dal 1° luglio 2004, quelle attualmente in vigore, con riferimento alle tipologie di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 8 marzo 1995, n. 995, sono modificate come di seguito riportato:


a) tipologia 2 - da 90 a 95 per cento delle tariffe ministeriali in vigore dal 1° gennaio 1998;


b) tipologia 3 - da 85 a 90 per cento delle tariffe ministeriali in vigore dal 1° gennaio 1998;


c) tipologia 4 - da 75 a 80 per cento delle tariffe ministeriali in vigore dal 1° gennaio 1998.


2. Le tariffe Diagnosis related groups (DRGs) relative a ricoveri di peso superiore a 2,5 sono valorizzate con una maggiorazione di cinque punti percentuali calcolati sulle tariffe ministeriali in vigore dal 1° gennaio 1998 e aggiunti alla percentuale riferita a ciascuna tipologia di struttura.


3. In conseguenza del riordino della rete ospedaliera di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 2 agosto 2002, n. 1087 (Piano di riordino della rete ospedaliera) e n. 1429 del 2002, i presidi ospedalieri delle AUSL costituiti da uno o più stabilimenti funzionalmente accorpati rientrano nella "tipologia 2" di cui al comma 1 a decorrere dal 1° luglio 2004.


4. I Direttori generali, nell'attribuzione del budget annuale ai suddetti presidi ospedalieri, applicano il criterio delle regressioni tariffarie in analogia a quanto previsto per le strutture private.


Art. 25
(Fondi di esclusività)


1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, commi 5 e 6, della l.r. 20/2002, per gli anni 2002 e 2003 la quota spettante alla Regione Puglia dal riparto, rispettivamente, di euro 154.937.070 ed euro 147.416.940,00 commisurata ai rapporti di esclusività del personale degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), enti ecclesiastici, aziende miste e policlinici universitari è ripartita tra le suddette strutture nella misura di seguito riportata:

 

 

anno 2002

anno 2003

A.O. Policlinico consorziale - Bari

2.309.259,00

2.197.175,00

A.O. Ospedali riuniti - Foggia

306.052,00

291.197,00

IRCCS Oncologico - Bari

676.917,00

644.062,00

IRCCS De Bellis - Castellana

667.542,00

635.142,00

EE.EE Miulli - Acquaviva

2.090.679,00

1.989.204,00

EE.EE. Casa sollievo della sofferenza -  San Giovanni Rotondo

4.256.295,00

4.049.709,00

EE.EE. Panico - Tricase

1.143.968,00

1.088.443,00

TOTALE

11.450.712,00

10.894.932,00


Art. 26
(Azienda ospedaliero-universitaria, Ospedali riuniti di Foggia)


1. La percentuale del 3 per cento di cui all'articolo 7, comma 2, della l.r. 32/2001, elevata al 5 per cento con l'articolo 19 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004), è ulteriormente elevata all'8 per cento.


Art. 27
(Regolazione ricoveri in mobilità extra regionale)


1. In conseguenza dell'entrata in vigore della Tariffa unica convenzionale (TUC) per la compensazione fra Regioni, il secondo periodo dell'articolo 11, comma 6, della l.r. n. 32/2001 è abrogato.


Art. 28
(Anticipazioni mensili agli enti ecclesiastici e IRCCS privati)


1. A decorrere dal mese successivo alla data di approvazione del documento di indirizzo economico funzionale per l'anno 2004, le anticipazioni mensili riconosciute agli IRCCS privati e agli enti ecclesiastici, ivi compresi gli Istituti ospedalieri "Opere Don Uva" - Casa della Divina Provvidenza, per le prestazioni sanitarie, come quantificate nei documenti annuali di indirizzo economico funzionale, sono erogate dalle AUSL competenti entro otto giorni dalla data dell'avvenuto accredito da parte della Regione. Decorso tale termine, sui Direttori generali ricade la responsabilità dell'eventuale addebito di interessi.


Art. 29
(Soglie di ammissibilità DRGs. Precisazioni)


1. La soglia di ammissibilità dei ricoveri in regime ordinario di cui all'articolo 22, comma 2, della l.r. 1/2004 deve intendersi calcolata sul totale dei ricoveri ordinari con esclusione di quelli di zero e un giorno.


Art. 30
(Modifica all'articolo 15 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 36)


1. Dopo la lettera e) della prima elencazione del comma 4 dell'articolo 15 della
legge regionale 30 dicembre 1994, n. 36 (Norme e principi per il riordino del SSR in attuazione del d.lgs. 502/1992, così come modificato dal d.lgs. 517/1993), così come sostituito dalla lettera A del comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 1/2004, sono aggiunte le seguenti:


f) unità operativa per le attività di statistica ed epidemiologia;


g) unità controllo di gestione;


h) centrale operativa provinciale del sistema di emergenza "118";


i) servizi di radiologia territoriali, uno per ciascuna AUSL, purchè dotati di TAC, Risonanza magnetica nucleare e Senologia presenti nella stessa struttura poliambulatoriale.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI DIVERSE


Art. 31
(Contributo per l'acquisto di climatizzatori agli anziani)


1. Nell'ambito del Piano sociale regionale di cui alla
l.r. 17/2003, la Giunta regionale indica tra le priorità l'erogazione di un contributo per l'acquisto di climatizzatori d'aria (caldo-freddo) destinati ai cittadini anziani.


2. I Comuni recepiscono tali priorità nell'ambito del Piano di zona e, con proprio regolamento, stabiliscono i criteri per l'erogazione di detto contributo, da destinarsi prioritariamente agli anziani soli e che vivono un'accertata condizione di disagio socio-economico.


3. Il valore massimo del contributo concesso a ciascun richiedente non può superare la somma di euro 200 e comunque il 50 per cento del costo dell'apparecchio climatizzatore.


Art. 32
(Adeguamento contributo case protette)


1. Il contributo giornaliero riconosciuto dalla Regione ai gestori di case protette dal
regolamento regionale 2 aprile 1997, n. 1 (Articolo 4, comma 2, lettera b), legge regionale 1995, n. 20 - Assegnazione delle quote di spesa per l'assistenza a rilievo sanitario fornita alle persone parzialmente o del tutto non autosufficienti ospitate nelle strutture residenziali protette), a decorrere dal 1° luglio 2004 è elevato a euro 32,00.


Art. 33
(Acquisizione quote di partecipazione azionaria
della Fiera del Salento s.p.a.)


1. E' autorizzata la spesa di euro 122 mila per la sottoscrizione di quote di partecipazione della società Fiera del Salento s.p.a.


2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte mediante apposito stanziamento di pari importo sul capitolo 352070 - unità previsionale di base 4.8.2 (Enti fieristici regionali) - del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2004.


Art. 34
(Modifiche alla
legge regionale 11 maggio 2001, n. 13)


1. Alla
legge regionale 11 maggio 2001, n.13 (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici), sono apportate le seguenti modifiche:


a) dopo il comma 2 dell'articolo 9 è aggiunto il seguente:


"2 bis. In presenza di eventi straordinari ed eccezionali la Regione Puglia può concedere alle Province e ai Comuni che ne fanno richiesta finanziamenti per l'esecuzione degli interventi di somma urgenza, di cui all'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica, 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni).";


b) dopo il comma 2 dell'articolo 10 è aggiunto il seguente:


"2 bis. La Giunta regionale, con propri atti, può disporre l'erogazione di contributi per spese di investimento ai Comuni, alle Province, agli enti pubblici fieristici di rilevanza regionale nonché in favore dei soggetti di cui all'articolo 2 della
legge regionale 4 febbraio 1994, n. 4 (Norme in materia di edilizia di culto e di utilizzazione degli oneri di urbanizzazione), per gli interventi di cui all'articolo 1 della medesima legge";


c) al comma 2 dell'articolo 12, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le parole: "sia pari o superiore al controvalore in euro di 100 mila DSP" sono sostituite dalle seguenti: "sia pari o superiore a euro 100 mila";


d) il comma 3 dell'articolo 12, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è sostituito dal seguente:


"3. Per gli incarichi di progettazione il cui importo stimato è inferiore a euro 100 mila, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento diretto degli stessi ai soggetti di loro fiducia indicati al comma 1, previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale, motivando la scelta in relazione al progetto da affidare.".

Art. 35
(Modifica e integrazione dell'articolo 36 della
l.r. 20/2002)


1. All'articolo 36 della
l.r. 20/2002 sono apportate le seguenti modifiche:


a) il comma 1 è sostituito dal seguente:


"1. I soci assegnatari che, a seguito delle procedure previste dall'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica), ricevono in proprietà gli alloggi realizzati con agevolazioni regionali e/o statali da cooperative a proprietà indivisa sono tenuti a rimborsare alla Regione la differenza tra i contributi erogati fino alla data dell'assegnazione in proprietà e quelli previsti all'epoca della concessione del finanziamento per le cooperative a proprietà individuale.";


b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:


"1 bis. Il tasso di interesse agevolato da assumere per il calcolo delle differenze di cui al comma 1 è pari, per la fase di preammortamento, a quello previsto per la stessa fase per le cooperative a proprietà divisa e, per la fase di ammortamento, al tasso stabilito per la prima fascia di reddito delle cooperative a proprietà divisa con decorrenza dalla prima rata di ammortamento del mutuo.".


Art. 36
(Consorzio di bonifica "Terre d'Apulia". Consumi energetici.)


1. Al fine di garantire il mantenimento della fornitura di energia elettrica agli impianti irrigui del Consorzio di bonifica "Terre d'Apulia" e il conseguente approvvigionamento idrico alla popolazione pugliese, la Regione provvede a pagare direttamente all'ENEL le spese relative ai consumi di energia maturati sino alla data del 29 febbraio 2004, pari a euro 5.300.650,25.


2. Al pagamento di cui al comma 1 provvede, con propri atti, il competente Settore agricoltura con imputazione della spesa sul capitolo di nuova istituzione 131006 - unità previsionale di base 4.3.1 (Bonifica) - del bilancio regionale.


Art. 37
(Modifiche all'articolo 73 della legge regionale
11 febbraio 1999, n. 11. Proroga termini)


1. All'articolo 73 della
legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex articoli 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche a uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro), sono apportate le seguenti modifiche:


a) al comma 1, le parole: "entro il primo quinquennio" sono sostituite dalle seguenti: "entro il primo settennio";


b) al comma 3, le parole: "secondo quinquennio" sono sostituite dalle seguenti: "secondo settennio".

 


Art. 38
(Modifica all'articolo 9 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 8)


1. Il comma 1 dell'articolo 9 della
legge regionale 14 giugno 1996, n.8 (Disciplina delle attività di agenzie di viaggio e turismo), già sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 3 marzo 1998, n 10 e dal comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 32/2001, è sostituito dal seguente:


"1. L'esame di idoneità verte:


a) in una prova selettiva consistente in domande a risposta multipla nelle materie oggetto del presente articolo, da effettuarsi da parte di una società specializzata da individuarsi da parte della Giunta regionale;


b) in un esame-colloquio sostenuto davanti ad apposita commissione nominata dalla Giunta regionale, secondo una qualificata composizione, alla quale partecipano quanti hanno superato la prova pre-selettiva di cui alla lettera a).


La Giunta regionale dispone con proprio provvedimento i compensi da erogare ai componenti della commissione.".


Art. 39
(Modifiche alla
legge regionale 7 luglio 1978, n. 28)

1. Le lettere b), c) e d) dell'articolo 2 della legge regionale 7 luglio 1978, n. 28 (Interventi della Regione per la promozione del turismo pugliese), sono sostituite dalle seguenti:

"b) garantire una migliore conoscenza e valorizzazione dei beni culturali, così come definiti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), attraverso la realizzazione e divulgazione di pubblicazioni, documentari cinematografici e servizi televisivi;

c) realizzare ogni altra iniziativa e attività idonea a favorire l'incremento dei flussi turistici italiani ed esteri verso la Puglia promuovendo manifestazioni ed eventi di particolare rilievo anche attraverso il mezzo televisivo;

d) promuovere e realizzare studi, indagini e ricerche sul mercato turistico nazionale e internazionale, al fine di raccogliere elementi e indicazioni utili per l'impostazione dell'attività promozionale per la predisposizione di ogni utile strumento di supporto tecnico scientifico alle attività amministrative e di programmazione dell'Assessorato al turismo.".

2. L'articolo 4 della l.r. 28/1978 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, il Settore turismo predispone un programma tecnico-finanziario triennale per l'attività prevista alle lettere a), b) e c) con la relativa previsione di spesa.

2. La Giunta regionale approva il programma triennale di cui ai precedenti articoli entro il 30 settembre dell'anno in corso.

3. In sede di prima applicazione, il piano triennale 2004-2006 ha decorrenza 1° gennaio 2004.

4. Il 7 per cento dello stanziamento disponibile può essere destinato a fondo riservato per l'attuazione di iniziative non prevedibili e non qualificabili al momento della presentazione del programma.".


Art. 40
(Standards, requisiti e dotazioni minime degli stabilimenti
balneari e delle spiagge attrezzate)


1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con apposito regolamento, disciplina gli standards, i requisiti tecnici, le dotazioni e le installazioni minime, anche igienico-sanitarie, di cui devono essere dotati gli stabilimenti balneari e le spiagge attrezzate, nonché i termini, non superiori a due anni, entro i quali i concessionari devono adeguare le strutture esistenti.


2. Gli articoli 50, 51 e 53 della
l.r. 11/1999 sono abrogati.


Art. 41
(Modifica alla
legge regionale 16 maggio 1985, n. 32)


1. Dopo l'articolo 9 della
legge regionale 16 maggio 1985, n. 32 (Nuova disciplina concernente il servizio sociale regionale per l'attività motoria e sportiva - Abrogazione legge regionale 21 luglio 1978, n. 32), è inserito il seguente


"Art. 9 bis

 
1. Ai benefici di cui all'articolo 9 possono altresì essere ammessi:


a) le associazioni di volontariato con personalità giuridica che presentino progetti volti a dotare, migliorare e completare le strutture sportive di loro pertinenza messe a disposizione delle categorie assistite;


b) gli oratori appartenenti alla Chiesa cattolica nonché gli enti delle altre confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione della Repubblica italiana, per progetti nell'ambito dell'impiantistica sportiva.


2. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), il Settore sport raccoglie le istanze provenienti dalle Curie cattoliche presenti sul territorio regionale e dalle omologhe articolazioni territoriali riferite alle altre confessioni religiose, al fine di predisporre il provvedimento di riparto degli interventi finanziari.


3. Per i soggetti di cui al comma 1 può essere concesso il finanziamento in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile.


4. In fase di prima applicazione le istanze devono essere presentate al Settore sport della Regione Puglia entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge corredate della documentazione di seguito riportata ed estrapolata dall'articolo 13:


a) progetto di massima, che deve comprendere:


1) planimetria generale e inquadramento;


2) elaborati grafici in numero e scala sufficienti a individuare la struttura e gli interventi da realizzare;


3) relazione tecnica atta a mettere in evidenza le caratteristiche della struttura sportiva in funzione degli interventi previsti e illustrativa in relazione alle finalità della presente legge;


4) computo metrico estimativo dei lavori e spese connesse alla realizzazione dell'opera;


b) titolarità del suolo e compatibilità urbanistica.".


Art. 42
(Modifiche alla
legge regionale 29 aprile 2004, n. 6)


1. Al comma 4 dell'articolo 10 della
legge regionale 29 aprile 2004, n. 6 (Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali), le parole: "le risorse finanziarie statali del fondo unico per lo spettacolo, nonchè" sono abrogate.


2. Le lettere a) b) c) e d) del comma 1 dell'articolo 17 della
l.r. 6/2004 sono sostituite dalle seguenti:


"a) articolo 14 (Disciplina transitoria delle attività culturali) della
legge regionale 29 aprile 2004, n. 6 per euro 1 milione e 500 mila;


b) articolo 10 (Fondo unico regionale dello spettacolo) della
legge regionale 29 aprile 2004, n. 6 per euro 1 milione e 500 mila;


c) articolo 12 (Fondo di garanzia) della
legge regionale 29 aprile 2004, n. 6 per euro 50 mila;


d) articolo 11 (Istituzioni e organismi d'interesse regionale) della l
egge regionale 29 aprile 2004, n. 6 per euro 500 mila.".


Art. 43
(Modifiche all'articolo 46 della
l.r. 17/2003)


1. All'articolo 46 della
l.r. 17/2003 sono apportate le seguenti modifiche:


a) al comma 1, dopo le parole "a condizione che gli stessi abbiano operato" sono inserite le seguenti: "incluso nel regime di convenzione indiretta con le AUSL," e le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1998";


b) al comma 3, le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1998".


Art. 44
(Modifica agli articoli 62 e 63 della
l.r. 1/2004)


1. Al comma 5 dell'articolo 62 e al comma 4 dell'articolo 63 della
l.r. 1/2004 è aggiunta, in fine, la frase: "Al suddetto personale si applica comunque l'opzione più favorevole per la corresponsione dell'indennità prevista dall'articolo 28, comma 1, della l.r. n. 7/2002 qualora la data di collocazione in quiescenza per raggiunti limiti di età sia anteriore al 1° settembre 2005 o per intervenuto decesso.".


Art. 45
(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 29)


1. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 29 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi), le parole: "un anno dalla data di entrata in vigore della legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2006".


Art. 46
(Gestione del potenziale viticolo regionale)


1. In applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio europeo del 17 maggio 1999, del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 (Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526), e delle deliberazioni della Giunta regionale 11 novembre 2002, n. 1802 e 26 settembre 2003, n. 1419, attuative delle disposizioni comunitarie e nazionali, sono introitati nel bilancio regionale i proventi delle somme pagate dai soggetti che hanno dichiarato vigneti di uve da vino irregolari, a titolo di sanzioni amministrative per inadempienze alle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia vitivinicola.


2. Le somme introitate ai sensi del comma 1 sono destinate ad attività di ricerca, sperimentazione e promozione dei prodotti vitivinicoli di qualità, nonché al pagamento di eventuali rettifiche finanziarie effettuate dai servizi comunitari del FEOGA-Garanzia, in sede di liquidazione conti relativi al settore vitivinicolo.


3. Al fine di consentire la regolarizzazione contabile delle somme di cui ai commi 1 e 2, sono istituiti nella unità previsionale di base 2.1.4 (Assegnazioni per lo sviluppo del settore agricolo) un capitolo di entrata e un correlato capitolo di spesa del bilancio regionale autonomo aventi le seguenti declaratorie:


a) capitolo di entrata: "Proventi derivanti da sanzioni amministrative per inadempienze alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia vitivinicola";


b) capitolo di spesa: "Somme destinate ad attività di ricerca, sperimentazione e promozione dei prodotti vitivinicoli di qualità, nonché destinate al pagamento di eventuali rettifiche FEOGA in sede di liquidazione conti relativi al settore vitivinicolo".


Art. 47
(Gestione della riserva regionale dei diritti di impianto dei vigneti)


1. La riserva regionale dei diritti di impianto dei vigneti, istituita con deliberazione della Giunta regionale 1419/2003 ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1493/1999, allo scopo di migliorare la gestione del potenziale produttivo viticolo, è alimentata oltre che dai diritti di nuovo impianto e reimpianto dei vigneti non utilizzati entro i termini indicati dal citato regolamento, anche dai diritti di reimpianto ceduti all'amministrazione regionale, dietro corrispettivo, dai produttori che li detengono.


2. La Regione può concedere i diritti di impianto dei vigneti assegnati alla riserva, a titolo gratuito, ai sensi del richiamato articolo 5 del regolamento (CE) n. 1493/1999, ai produttori di età inferiore ai quarant'anni che abbiano i requisiti previsti dalla normativa comunitaria e, a titolo oneroso, agli altri produttori che intendono piantare vigneti per la produzione di vini di qualità.


3. Ai fini della cessione e dell'acquisizione dei diritti di impianto alla riserva sono istituiti nell'unità previsionale di base 2.1.4 un capitolo di entrata alimentato con i proventi derivanti dalla cessione dietro corrispettivo dei diritti di impianto dei vigneti e un capitolo di spesa che ogni anno sarà alimentato dalle somme rivenienti dalla concessione dietro corrispettivo dei diritti di impianto dei vigneti e dalle somme stanziate annualmente nel bilancio autonomo di previsione per l'acquisizione di diritti di reimpianto da assegnare alla riserva, aventi le seguenti declaratorie:


a) capitolo di entrata: "Somme derivanti dalla concessione di diritti di impianto dei vigneti prelevati dalla riserva regionale";


b) capitolo di spesa: "Somme destinate all'acquisizione di diritti di reimpianto da assegnare alla riserva regionale".


Art. 48
(Disposizioni per attività di formazione professionale in agricoltura)

1. La Regione concorre finanziariamente alla realizzazione, da parte delle Università degli studi della Puglia, Facoltà di agraria e Facoltà di scienze biologiche, di master in olivicoltura ed elaiotecnica, in viticoltura ed enologia, in ortofrutticoltura e in marketing agro-alimentare, anche al fine di formare professionalità idonee ad agevolare l'attività delle imprese pugliesi per la certificazione di qualità, per la sicurezza alimentare e per l'internazionalizzazione commerciale, nonché per le azioni di accompagnamento all'attuazione della politica agricola comune riformata con la recente regolamentazione comunitaria.


2. Il concorso nel finanziamento è a carico del capitolo di nuova istituzione 113038 rientrante nell'unità previsionale di base 4.3.5 (Spese per concessione alle università pugliesi di contributi per la realizzazione di master in agricoltura), all'uopo stornando la somma di euro 500 mila dal capitolo 113039 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004.


Art. 49
(Contributo straordinario ai Comuni colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002)


1. Il contributo straordinario ai Comuni del Sub Appennino Dauno colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, già previsto in euro 1 milione dall'articolo 40 della l.r. 20/2002, è elevato a euro 3 milioni.


2. La copertura dell'onere aggiuntivo di euro 2 milioni di cui al comma 1 è garantita con specifico stanziamento iscritto nell'unità previsionale di base 1.4.1, capitolo 511043 "Contributo straordinario ai Comuni del Sub Appennino Dauno per la ricostruzione di opere danneggiate dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002. Legge di bilancio 2003".


Art. 50
(Disposizioni in materia di Protezione civile)


1. Il Comitato regionale di protezione civile coadiuva con funzioni propositive e consultive, secondo le modalità da determinare con apposito regolamento, il Settore di protezione civile nello svolgimento delle attività di protezione civile della Regione Puglia per quanto riguarda la pianificazione degli interventi in materia di previsione e prevenzione sul territorio sia diretta che convenzionata, fornendo i relativi indirizzi.


2. Il Comitato regionale della protezione civile è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato.


3. Per l'espletamento delle funzioni del Comitato di protezione civile e dell'Ufficio del Presidente viene assegnato un fondo di euro 50 mila e l'utilizzo di personale regionale nei limiti di due unità.


Art. 51
(Modifiche all'articolo 57 della
l.r. 1/2004)


1. All'articolo 57 della l.r. 1/2004 sono apportate le seguenti modifiche:


a) il comma 2 è sostituito dal seguente:


"2. Il Consigliere regionale che abbia esercitato il mandato per almeno trenta mesi e che per tale periodo abbia versato i contributi obbligatori ha facoltà di richiedere la corresponsione anticipata dell'assegno di fine mandato.";


b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:


"2 bis. La misura dell'anticipazione non può superare l'80 per cento di quanto il Consigliere avrebbe diritto di ottenere in caso di cessazione del mandato consiliare alla data della richiesta dell'anticipazione medesima.


2 ter. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta per legislatura regionale.


2 quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a coloro che hanno già percepito, alla data di entrata in vigore della presente legge, la suddetta anticipazione.".


Art. 52
(Modifiche agli articoli 3 e 4 della
legge regionale 5 maggio 1999, n. 18)


1. I commi 3 e 4 dell'articolo 3 della legge regionale 5 maggio 1999, n.18 (Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee), sono sostituiti dai seguenti:

"3. Avverso il rilascio o il diniego dell'autorizzazione alla ricerca o alla misura dell'indennità da corrispondersi al proprietario del suolo è ammesso, da parte degli interessati, entro sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento, ricorso al Dirigente del Settore risorse naturali, il quale provvede definitivamente entro novanta giorni dalla data di deposito del ricorso.


4. I ricorsi sono presentati al Genio civile competente, che trasmette gli atti, unitamente alle proprie deduzioni, al Dirigente del Settore risorse naturali per i provvedimenti di competenza."


Art. 53
(Modifiche alla
legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6)


1. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6 (Sistema regionale della prevenzione. Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), come modificato dall'articolo 15 della l.r. 20/2002 e dall'articolo 49 della l.r. 1/2004, le parole: "corredati di relazione del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 6" sono abrogate.


2. Al comma 9 dell'articolo 5 della l.r. 6/1999 le parole: "e su parere del Comitato di indirizzo" sono abrogate.


3. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 6/1999 è sostituito dal seguente:


"1. Il Comitato di indirizzo è organo di programmazione dell'ARPA e in particolare:


a) definisce, la prima volta entro il 30 settembre 2004 per il triennio 2005-2007 e successivamente entro la stessa data dell'anno di scadenza di ciascun triennio, gli indirizzi triennali dell'azione dell'ARPA sul territorio regionale;


b) approva il programma annuale di attività predisposto dall'ARPA sulla base degli indirizzi di cui alla lettera a).".


4. Il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 6/1999 è sostituito dal seguente:


"3. Il Comitato di indirizzo è composto da:


a) Assessore regionale all'ambiente, che lo presiede;


b) Assessore regionale alla sanità;


c) Presidente del Comitato regionale di protezione civile;


d) Presidente del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino della Puglia, istituita con l.r. 19/2002, in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo);


e) Presidenti delle Province della Puglia, o Assessori provinciali all'ambiente, se delegati;


f) Sindaci dei capoluoghi di provincia della regione o Assessori all'ambiente, se delegati.".


5. Al comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 6/1999 le parole: "e comunicati al Comitato di indirizzo" sono abrogate.


Art. 54
(Usi civici - Semplificazione delle procedure di legittimazione)


1. Sono legittimate, ai sensi del disposto della legge fondamentale del 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge, con modificazioni, del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel regno, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484 e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, sulla stessa materia) e del suo regolamento di attuazione regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, fatto salvo l'aggiornamento dei dati e dei canoni all'attualità, tutte le terre di ciascun comune della regione Puglia proposte per la legittimazione e riportate negli stati occupatori o elenchi redatti dagli istruttori-periti demaniali per i quali il Commissario per la liquidazione degli usi civici dispose il deposito degli elaborati presso le Segreterie comunali e la loro pubblicazione all'Albo pretorio dei rispettivi Comuni ai sensi dell'articolo 15 del r.d. 332/1928.


2. Sono altresì legittimate tutte le terre proposte per la legittimazione negli stati occupatori o elenchi redatti dagli itruttori-periti demaniali, riportate nell'inventario regionale dei beni di uso civico dei singoli Comuni, ad avvenuto deposito degli elaborati d'inventario regionale presso le Segreterie comunali e pubblicazione all'Albo pretorio dei rispettivi Comuni.

3. Le conseguenti operazioni di aggiornamento dei dati e dei canoni enfiteutici o di natura enfiteutica, dei censi, dei livelli e di tutte le altre prestazioni perpetue di natura demaniale e quelle di affrancazione dei canoni stessi sono delegate ai Comuni di competenza.


Art. 55
(Estensione delle disposizioni di cui alla
legge regionale 10 ottobre 2003, n. 23)


1. Le disposizioni di cui alla legge regionale 10 ottobre 2003 (Disposizioni urgenti in materia di Consorzi di bonifica e di personale forestale), sono estese all'utilizzo da parte della Regione di risorse finanziarie del Quadro comunitario di sostegno (QCS) - POR 2000/2006 e di altre risorse di provenienza regionale, nei limiti degli stanziamenti del bilancio annuale, destinate alla realizzazione di opere e/o esecuzione di lavori di manutenzione, conservazione e valorizzazione degli impianti e della sistemazione idraulico forestale dei Consorzi di bonifica.


Art. 56
(Proroga termini)


1. Al comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 1/2004 le parole: "30 giugno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004".


Art. 57
(Modifiche all'articolo 5 della
legge regionale 20 dicembre1984, n. 54)


1. Le lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sono sostituite dalle seguenti:

"c) da quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello nazionale e territoriale;


d) da quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello nazionale e territoriale;".


Art. 58
(Integrazioni all'articolo 28 della
legge regionale 21 maggio 2002, n. 7)


1. Al fine di perseguire gli obiettivi di contenimento delle spese relative al personale, in connessione con la riduzione degli organici, nonché per armonizzare i trattamenti previsti per il personale regionale, ai dipendenti delle Aziende di promozione turistica (APT), degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (EDISU) e degli Istituti autonomi case popolari (IACP) che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentino istanza per la risoluzione del rapporto di lavoro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28 della l.r. 7/2002, con esclusione delle modifiche apportate dall'articolo 63 della l.r. 1/2004.


2. La data di cessazione del rapporto di lavoro, indicata nelle istanze di cui al comma 1, non può essere posteriore al 1° gennaio 2005. Gli enti predetti hanno, tuttavia, facoltà, per inderogabili esigenze di servizio, di scaglionare l'esodo dei dipendenti, comunque non oltre il 31 dicembre 2005.


3. Per le sole APT la percentuale di cui all'articolo 28, comma 8, della l.r. 7/2002 è elevata al 100 per cento.


4. Qualora, a seguito della riorganizzazione delle strutture, disposta dai predetti enti, anche in conseguenza dell'applicazione della presente norma, si rendesse necessario il completamento delle rispettive piante organiche, sussiste l'obbligo, in capo ai medesimi enti, previsto dall'articolo 61, comma 2, della l.r. 1/2004.


5. Il comma 5 dell'articolo 28 della l.r. 7/2002 è abrogato.


Art. 59
(Disciplina provvisoria del reclutamento del personale della Regione)


1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del Comparto Regioni e Autonomie locali del 31 marzo 1999 e fino alla rideterminazione della dotazione organica a seguito della riorganizzazione prevista dall'articolo 59 della l.r. 1/2004, le po
sizioni funzionali vacanti nelle categorie professionali B, C e D, di cui al citato CCNL, sono ricoperte mediante procedure selettive interne per una quota non superiore al 50 per cento.


2. In via transitoria, per le procedure in corso di espletamento, la percentuale riservata al personale interno sarà ridotta in una misura non superiore al 20 per cento.


3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono fatti salvi gli esiti delle procedure di progressione verticale effettuate in base alla deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 1997, n. 10179 (Articoli 30 e 32 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 - Bandi di concorsi interni riservati al personale di ruolo della Regione). Restano fermi, pertanto, gli inquadramenti effettuati in base a tali procedure da imputarsi all'aliquota di cui al comma 1, anche se in esubero rispetto alla medesima. I posti in esubero rispetto alla citata aliquota sono portati in detrazione dall'aliquota di cui al comma 2 in occasione dell'espletamento di procedure concorsuali successive alla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 60
(Modifiche alla legge regionale 31ottobre 2002, n. 18)


1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale), come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 2 marzo 2004, n. 2, le parole: "entro il 30 settembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2004".


2. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 18/2002, come modificata dall'articolo 3 della l.r. 2/2004, le parole: "entro il 30 settembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2004".


3. Ai commi 1 e 4 dell'articolo 34 della l.r. 18/2002, come modificato dall'articolo 8 della l.r. 2/2004, le parole: "entro il 30 settembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2004".


Art. 61
(Agevolazioni tariffarie)


1. Il limite massimo del 2 per mille di cui al comma 4 dell'articolo 30 della l.r. 18/2002 è elevato, limitatamente all'anno 2004, al 3,5 per mille.


Art. 62
(Riconoscimento oneri personale formazione professionale)


1. La Regione Puglia riconosce le spese rivenienti da transazioni sottoscritte dagli enti gestori, ai sensi dell'articolo 2113, comma 4, del codice civile, relative alle retribuzioni, secondo il CCNL di categoria, del personale non impegnato in attività formative nel periodo dal 1° luglio 1996 fino alla data di entrata in vigore della legge regionale 16 novembre 2001, n. 27 (Misure straordinarie di ristrutturazione del sistema formativo).


2. Le transazioni di cui al comma 1 sono riconosciute se definite e sottoscritte, per ogni operatore. La Regione riconosce un importo in misura non superiore al 75 per cento del totale delle retribuzioni lorde per il periodo di cui al comma 1.


3. Il riconoscimento avviene a condizione che il personale interessato:


a) sia stato inserito nell'Albo o nell'elenco di cui all'articolo 26 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54 (Formazione professionale), soppresso con l'articolo 1 della l.r. 27/2001;


b) sia stato a disposizione esclusiva dell'ente gestore, presso la cui sede di servizio abbia attestato la presenza;


c) sia stato adibito ad attività comunque connesse alla formazione professionale.


4. Per tale personale, pena la perdita del riconoscimento di cui ai commi precedenti, non deve comunque essere stato possibile l'impegno in altre attività attuate dall'ente di appartenenza, con finanziamento diverso da quello regionale.


5. L'ente di appartenenza deve presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la seguente documentazione:


a) copia delle transazioni sottoscritte con firme autenticate ai sensi di legge;


b) dichiarazione sostitutiva di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), nella consapevolezza di quanto disposto dagli articoli 75 e 76 del medesimo d.p.r., con la quale si attestino le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 3 e la circostanza di cui al precedente comma 4;


c) una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con firma autenticata ai sensi di legge, redatta per ogni operatore e per singolo periodo di retribuzione per il quale è stata sottoscritta la transazione, attestante l'attività svolta e la sua connessione alla formazione professionale;


d) dichiarazione del legale rappresentante, con firma autenticata ai sensi di legge, con la quale si impegna a rinunciare a ogni azione legale e risarcitoria, anche in corso, nei confronti della Regione Puglia;


e) dichiarazione del legale rappresentante, con firma autenticata ai sensi di legge, che l'ente non vanta e non vanterà più alcuna pretesa nei confronti della Regione Puglia a qualsiasi titolo.


6. La liquidazione viene disposta, con rateizzazione biennale a partire dall'anno 2004, ad avvenuta presentazione della documentazione di cui al comma 5.


7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, relativamente all'anno 2004, mediante l'utilizzazione:


a) delle risorse finanziarie, tuttora disponibili, derivanti dalle somme impegnate per le esigenze di cui all'articolo 1 della l.r. 27/2001, rimaste inutilizzate alla chiusura delle operazioni di esodo degli operatori della formazione professionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 20 della l.r. 20/2002;


b) delle disponibilità di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2, comma 4, della l.r. 27/2001.


8. Relativamente all'esercizio finanziario 2005 si provvede mediante iscrizione di apposito stanziamento di euro 21 milioni.


Art. 63
(Integrazione dell'articolo 13 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 15

)


1. All'articolo 13 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 15 (Riforma della formazione professionale), è aggiunto, in fine, il seguente comma:


"2 bis. Il Settore personale della Regione Puglia, sulla base del contingente numerico per provincia definito dal Settore formazione professionale, provvede entro il 31 dicembre 2004 a portare a compimento le procedure di cui al comma 2 dell'articolo 60 della l.r. 1/2004, tenendo comunque presente la dotazione di personale che il medesimo Settore formazione professionale individuerà quale necessaria per l'attuazione sia degli interventi di cui all'articolo 16, comma 4, lettera a), mantenuti alla competenza regionale, che delle altre attività della medesima legge allo stesso titolo attribuite.".


Art. 64
(Integrazione dell'articolo 15 della l.r. 15/2002)


1. All'articolo 15 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 15, è aggiunto, in fine, il seguente comma:


"1 bis. Nel caso in cui l'omesso o cattivo esercizio delle funzioni conferite produca la perdita di finanziamenti comunitari e nazionali, anche a causa della mancata, incompleta o irregolare certificazione della spesa, la Regione Puglia si rivarrà, nei confronti dell'ente inadempiente, degli eventuali danni connessi.".


Art. 65
(Modifica all'articolo 22 della l.r.15/2002)


1. Il comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 15/2002 è sostituito dal seguente:


"1. A partire dall'annualità POR 2006, l'affidamento a soggetti pubblici e privati dello svolgimento di attività di formazione e orientamento professionale, con esclusione di quelle la cui attuazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, lettera a), sono mantenuti alla competenza regionale, è determinato attraverso periodici avvisi pubblici, da emanare e pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia a cura delle Province, le quali, previa verifica dei requisiti di ammissibilità, effettuano la valutazione di merito dei progetti, garantendo i principi di trasparenza e d'imparzialità. Allo scopo di assicurare sia l'uniformità nella programmazione dell'attività formativa, nella definizione degli avvisi pubblici e nella valutazione delle proposte, che il rispetto dei tempi di spesa per l'utilizzo delle risorse comunitarie e statali, la Regione Puglia, sentite le Province, definisce lo schema di avviso pubblico da adottare da parte delle singole Province, la ripartizione delle risorse finanziarie tra esse, la tempistica di emanazione dei bandi e di valutazione delle proposte. La Giunta regionale, con regolamento da approvare entro il 31 dicembre 2004, sentite le Province e le Organizzazioni sindacali, adatterà, per l'attuazione delle attività di cui sono responsabili le Province, le procedure di cui all'articolo 49 della legge regionale 25 settembre 2000, n. 13 (Procedure per l'attuazione del programma operativo della Regione Puglia 2000-2006).".


   La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.


   Data a Bari, addì 4 agosto 2004

  All. OMISSIS