TITOLO I
NORME DI ASSESTAMENTO E DI PRIMA VARIAZIONE
Art. 1
(Finalità)
1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l'esercizio
finanziario 2004, approvato con legge
regionale 30 dicembre 2003, n. 30 (Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2004 e pluriennale 2004-2006), sono introdotte le
variazioni necessarie ad assestare gli elementi relativi ai residui attivi e
passivi, alla giacenza di cassa e all'avanzo di amministrazione secondo i
valori risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio 2003, nonché le
variazioni ritenute necessarie in relazione alle esigenze gestionali di entrata
e di spesa.
2. Il saldo finanziario attivo già iscritto per euro 655 milioni al competente
capitolo 1011001 di entrata del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2004 è rideterminato in euro 1.111.723.782,58 e destinato per la
quota incrementale all'istituzione del fondo per il finanziamento dei programmi
di settore e intersettoriali di cui all'articolo 3, all'incremento del fondo
per la reiscrizione delle economie vincolate, nonché al finanziamento di
passività pregresse e a spese indilazionabili e obbligatorie.
3. Gli allegati A e B alla presente legge contengono l'analitica esposizione,
per unità previsionale di base oltre che per capitolo di riferimento,
rispettivamente, dei residui attivi e passivi assestati e delle variazioni
introdotte alle poste previsionali in termini di competenza e cassa per effetto
dell'utilizzazione dell'avanzo e delle operazioni di assestamento e variazione
di cui ai commi 1 e 2.
Art. 2
(Adeguamento dello stato di previsione dell'entrata e della spesa)
1. Per effetto delle variazioni di cui all'articolo 1, l'ammontare complessivo
dell'entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per
l'esercizio finanziario 2004 risulta modificato, sia per l'entrata che per la
spesa, in euro 15.275.616.418,27 in termini di competenza e in euro
22.040.919.896,72 in termini di cassa.
TITOLO II
NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO
Art. 3
(Fondo per il finanziamento di programmi di settore e intersettoriali)
1. E' istituito il fondo per il finanziamento dei programmi di settore e intersettoriali
regionali con una dotazione finanziaria di euro 350 milioni, da gestire a
termini dell'articolo 54 della legge
regionale 16 dicembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento
regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e
controlli).
2. Lo stanziamento di cui al comma 1, sul capitolo di nuova istituzione 1110052
- unità previsionale di base 3.2.1 (Ragioneria fondi di riserva e fondi
speciali) - è utilizzato esclusivamente per spese di investimento secondo le
determinazioni della Giunta regionale da indirizzare, sulla base della
normativa vigente, verso interventi di settore e intersettoriali ed è
alimentato:
a) quanto a euro 233.766.560,75 mediante utilizzazione di parte dell'avanzo di
amministrazione proveniente dal rendiconto finanziario relativo all'esercizio
2003;
b) quanto a euro 109.770.868,94 mediante utilizzazione delle economie vincolate
provenienti dagli esercizi 2000 e retro e disponibili al 31 dicembre 2003 sui
capitoli di cui alla distinta allegata alla presente legge (allegato C);
c) quanto a euro 6.462.570,31 mediante riduzione dello stanziamento del
capitolo 1110045 "Fondo per la reiscrizione dei residui passivi
perenti".
3. Il fondo per la reiscrizione delle economie vincolate di cui al capitolo
1110060 è complessivamente determinato, per l'esercizio 2004, in euro
282.633.507,14 per effetto della riduzione derivante dall'applicazione della
lettera b) del comma 2.
Art. 4
(Modifica all'articolo 4 della legge
regionale 7 gennaio 2004, n. 1
)
1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge
regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione
Puglia), è sostituito dal seguente:
"4. Le assunzioni di personale a tempo determinato, a contratto di diritto
privato, di consulenza o a seguito di convenzione e quelle relative a figure
professionali non fungibili possono effettuarsi previa autorizzazione della
Giunta regionale e a condizione che gli enti richiedenti abbiano assolto agli
obblighi di cui ai commi 1 e 2 e realizzato in bilancio l'equilibrio di
competenza.".
Art. 5
(Intervento finanziario per il completamento dell'azione di risanamento
e rilancio del Parco scientifico e tecnologico CSATA)
1. E' autorizzata la spesa di euro 900 mila per la sottoscrizione della quota
di aumento del capitale sociale della partecipata Tecnopolis CSATA s.c.r.l. per
il completamento del programma di risanamento e rilancio.
2. Alla spesa di cui al comma 1 si fa fronte mediante apposito stanziamento di
pari importo sul capitolo 1483 - unità previsionale di base 3.3.3 (Interventi
di sostegno per lo sviluppo socio-economico nelle aree depresse) del bilancio
regionale per l'esercizio finanziario 2004.
Art. 6
(Disposizioni per l'attuazione dell'Accordo di programma
ex articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36)
1. Al fine di dare attuazione all'Accordo di programma del 5 agosto 1999,
sottoscritto tra il Ministero dei lavori pubblici, la Regione Puglia e la
Regione Basilicata e ai connessi atti d'intesa del 27 maggio 2004, è stanziata
sul capitolo di nuova istituzione 621040 - unità previsionale di base 7.2.2
(Interventi regionali in materia di risorse idriche) - la somma di euro 11
milioni 700 mila per l'acquisizione da parte della Regione Puglia della totalità
della partecipazione azionaria della Regione Basilicata in Acquedotto pugliese
(AQP) a fronte dell'avvio della gestione autonoma del Servizio idrico integrato
in Basilicata, nonché è incrementato di euro 2 milioni 400 mila lo stanziamento
del capitolo 541050 - unità previsionale di base 7.2.2 - per la copertura
parziale degli importi a carico della Regione Puglia rivenienti
dall'applicazione della tariffa per l'acqua all'ingrosso per l'anno 2003,
secondo le modalità stabilite dal Comitato di coordinamento per l'attuazione
dell'Accordo di programma, ex articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n.36
(Disposizioni in materia di risorse idriche), con deliberazione del 27 maggio
2004.
Art. 7
(Quarto centenario della nascita di San Giuseppe da Copertino)
1. Il contributo in favore del comune di Copertino per le manifestazioni
celebrative, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 7
maggio 2004, n. 3356, inerenti il quarto centenario della nascita di San
Giuseppe da Copertino, previsto dall'articolo 50 della legge
regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione
Puglia), al capitolo 522090 - unità previsionale di base 8.4.4 (Interventi
regionali in materia di infrastrutture) - del bilancio regionale, è
rideterminato in euro 195 mila.
TITOLO III
NORME IN MATERIA SANITARIA
Art. 8
(Contratti a tempo determinato)
1. Per assicurare le funzioni dirigenziali, in assenza di personale dipendente
e in presenza di posti vacanti nella dotazione organica da rendere
indisponibili, le aziende sanitarie sono autorizzate a ricorrere a contratti a
tempo determinato ex articolo 15 septies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.421) e successive modificazioni.
2. Per l'esercizio delle funzioni strategiche connesse alla programmazione
sanitaria regionale e al controllo di gestione, cui non possono far fronte con
personale in servizio, i Direttori generali sono altresì autorizzati ad
avvalersi di esperti e consulenti con incarichi di collaborazione ex articolo 7
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
Art. 9
(Modifica all'articolo 8, comma 3, della legge
regionale 25 agosto 2003, n. 19)
1. All'articolo 8, comma 3, della legge
regionale 25 agosto 2003, n. 19 (Assestamento e prima variazione al
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003) le parole dell'ultimo
periodo: "e, per l'insieme delle ASL autorizzate, l'1 per cento del monte
salari determinato complessivamente su base regionale alla data del 31 dicembre
1999" sono abrogate.
2. Le dotazioni organiche delle aziende sanitarie per le quali è intervenuta
l'approvazione da parte della Giunta regionale devono intendersi approvate con
esclusione del riferimento del limite soppresso dal comma 1.
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge
regionale 19/2003, in considerazione delle sue particolari condizioni
strutturali, l'Azienda unità sanitaria locale (AUSL) Ta/1 è autorizzata
all'incremento della dotazione organica fino alla concorrenza del 3 per cento e
relative assunzioni finalizzate alle nuove attivazioni previste dal piano di
riordino della rete ospedaliera nonché alle strutture di emergenza-urgenza.
Art. 10
(Medicina specialistica ambulatoriale)
1. Gli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale, medici delle altre
professionalità sanitarie, che alla data del 31 dicembre 2003 svolgevano esclusivamente
attività ambulatoriale con incarico non inferiore a ventinove ore settimanali
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale da almeno cinque anni e che a tale
data non abbiano superato i cinquantacinque anni di età possono, a domanda,
essere inquadrati con il trattamento giuridico ed economico previsto dai
contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza, fermo restando il
giudizio di idoneità espletato con le procedure di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 1997, n. 365 (Regolamento per
il giudizio di idoneità ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), nel limite dei posti vacanti nelle
dotazioni organiche di cui alla l.r. 19/2003. L'inquadramento è effettuato successivamente
all'individuazione, con provvedimento della Giunta regionale, delle aree di
attività specialistica ai fini del miglioramento del servizio e dopo aver
esperito, prioritariamente, da parte delle aziende, le procedure di mobilità
previste dal regolamento regionale in materia di ricollocazione del personale
dipendente risultato in esubero.
2. I Direttori generali delle AUSL sono, altresì, autorizzati a istituire nuovi
posti nelle aree interessate in conseguenza delle nuove esigenze determinate
dal passaggio al pubblico impiego dei medici risultati idonei.
3. Le ore coperte dal personale inquadrato ai sensi del presente articolo sono
rese indisponibili.
Art. 11
(Medicina dei servizi)
1. I medici titolari a tempo indeterminato nelle aree delle attività proprie
della medicina dei servizi, in possesso di un'anzianità di anni cinque alla
data del 31 dicembre 1998, in attuazione dell'articolo 8, comma 1 bis, del
d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, con un rapporto orario di almeno
ventiquattro ore settimanali, anche con doppio incarico compatibile, possono, a
domanda, essere inquadrati, previo giudizio di idoneità espletato con le
procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
dicembre 1997, n. 502 (Regolamento recante norme per l'inquadramento nel ruolo
medico del Servizio sanitario nazionale di incaricati del servizio di guardia
medica e medicina dei servizi), nel limite dei posti vacanti delle dotazioni
organiche di cui alla l.r.
19/2003, a seguito di individuazione delle aree con provvedimento
di Giunta regionale, subordinatamente all'esperimento delle procedure di
mobilità previste dai regolamenti in materia di ricollocazione del personale
dipendente risultato in esubero.
2. I Direttori generali delle AUSL sono, altresì, autorizzati a istituire nuovi
posti nelle aree interessate in conseguenza delle nuove esigenze determinate
dal passaggio al pubblico impiego dei medici risultati idonei.
3. Per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo, gli incarichi a
tempo determinato per le attività di cui ai commi 1 e 2 cessano allo scadere
del contratto in essere.
4. Sono utilizzati a esaurimento gli incarichi a tempo indeterminato inferiori
a ventiquattro ore settimanali.
5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di
conferire incarichi a qualsiasi titolo per la medicina dei servizi.
6. I rapporti di lavoro in regime di convenzione delle figure di personale
laureato non medico, di cui all'articolo 6 della legge
regionale 5 settembre 1977, n. 30 (Istituzione del servizio di
assistenza alla famiglia e di educazione alla maternità e paternità
responsabile), addetto ai servizi socio sanitari territoriali, che erano
titolari alla data del 30 aprile 2003 di convenzione o comunque in servizio, a
tale data, continuativamente da almeno cinque anni, sono trasformati a
esaurimento a tempo indeterminato.
7. Il personale in soprannumero di cui al comma 6 è utilizzato dalle AUSL presso
altri uffici o servizi.
Art. 12
(Personale medico del servizio di emergenza territoriale "118")
1. Il personale medico adibito ai servizi di emergenza sanitaria territoriale
"118" di cui all'articolo 41, commi 1 e 3, della l.r.
4/2003, in possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio
dell'emergenza e in servizio alla data del 4 settembre 2003, di rilevazione
delle zone carenti di cui alla deliberazione della Giunta regionale 4 settembre
2003, n. 1326 (Documento di indirizzo economico finanziario), può presentare
domanda per l'attivazione degli incarichi a tempo indeterminato di cui
all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000,
n.270 (Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale).
2. Il personale di cui al comma 1 è inserito in apposito elenco da utilizzare
per l'affidamento degli incarichi a tempo indeterminato nel limite di quelli
individuati alla data del 4 settembre 2003 e non assegnati con il bando
pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia del 27 maggio 2004, n.
64.
3. I criteri per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 2 sono stabiliti dal
Comitato permanente regionale ex articolo 12 del d.p.r. 270/2000.
4. Il personale di cui al comma 2, non assegnato alle zone carenti di cui alla
deliberazione della Giunta regionale n. 1326 del 2003, è assegnato, con
incarico a tempo indeterminato, ai punti di primo intervento territoriale da
individuarsi con provvedimento della Giunta regionale.
Art. 13
(Personale ex legge regionale 9 giugno 1987, n. 16)
1. Il personale appartenente al ruolo speciale di cui alla
legge
regionale 9 giugno 1987, n. 16 (Norme organiche
per l'integrazione scolastica degli handicappati), adibito nelle AUSL, da data
anteriore al 31 dicembre 1999, ad attività diverse da quelle di cui
all'articolo 46, comma 1, della legge
regionale 23 agosto 2003, n.17 (Sistema
integrato d'interventi e servizi sociali in Puglia), può essere confermato
nelle suddette attività, con oneri a carico delle AUSL).
Art. 14
(Funzionamento punti di primo intervento e pronto soccorso)
1. I Direttori generali delle AUSL sono autorizzati a stipulare accordi
integrativi aziendali a norma dell'articolo 65, comma 2, del d.p.r. 270/2000 al
fine di utilizzare il personale adibito ai servizi di emergenza-urgenza nei
punti di primo intervento e pronto soccorso di cui alla deliberazione della
Giunta regionale 30 settembre 2002, n. 1429 (Seconda rimodulazione del Piano di
riordino della rete ospedaliera - Armonizzazione e affinamento degli elementi
strutturali di piano di cui alla delibera della Giunta regionale n. 1087/2002 a
seguito delle consultazioni con i rappresentanti delle comunità locali
interessate).
Art. 15
(Controllo della qualità)
1. Per la promozione della rilevazione della qualità percepita dai cittadini,
giusta direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 24 marzo 2004,
nel contesto della promozione della comunicazione istituzionale in ambito
sanitario, il progetto affidato a Tecnopolis con deliberazione della Giunta
regionale 27 aprile 2004, n. 618 è integrato con la realizzazione dell'ulteriore
obiettivo del controllo della qualità dell'umanizzazione dell'assistenza
sanitaria.
2. Ai fini di
cui al comma 1, Tecnopolis è autorizzata a utilizzare per la durata di un anno,
eventualmente rinnovabile, previa autorizzazione della Giunta regionale, unità
di personale laureato, uno per azienda sanitaria pubblica, dotato di idonei
requisiti.
3. Il personale di cui al comma 2 è funzionalmente assegnato all'Agenzia
regionale sanitaria.
4. La copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è
assicurata con le risorse assegnate dal Ministero della salute per gli
obiettivi di piano di cui alle deliberazioni del Comitato interministeriale per
la programmazione economica (CIPE) 13 novembre 2003, n. 85 e 19 dicembre 2003,
n. 127.
Art. 16
(Modifiche alla legge
regionale 28 maggio 2004, n. 8)
1. Alla legge
regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione
alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi
contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private),
sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il numero 3) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, è inserita
la seguente lettera:
"a bis) con deliberazione di Giunta regionale:"
e la
numerazione dei punti 4) e 5) è sostituita dalla numerazione 1) e 2);
b) dopo il comma 2 dell'articolo 25 è inserito il seguente:
"2 bis. L'accreditamento provvisorio di cui al comma 1 è concesso
subordinatamente alla definizione delle procedure riguardanti le strutture
temporaneamente accreditate e le altre già operanti di cui all'articolo 8
quater, comma 6, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e all'articolo
29 della presente legge.".
Art. 17
(Attuazione dell'articolo 8 quinquies del d.lgs. 502/1992)
1. A norma dell'articolo 8 quinquies del d.lgs. 502/1992 e successive
modificazioni la Giunta regionale procede a:
a) definire accordi con gli erogatori di prestazioni sanitarie pubblici ed
equiparati;
b) fissare le risorse finanziarie destinate annualmente ad assicurare i Livelli
essenziali di assistenza (LEA);
c) emanare indirizzi per la definizione degli accordi contrattuali con i
soggetti privati accreditati da parte delle AUSL;
d) indicare le funzioni e le attività da potenziare e depotenziare secondo le
linee della programmazione regionale nel rispetto delle priorità indicate dalla
programmazione sanitaria.
2. A norma dell'articolo 8 quinquies, comma 1, lettera d, del d.lgs. 502/1992 e
successive modificazioni, le AUSL, in sede di stipula degli accordi e dei
contratti di fornitura ex articolo 8 quinquies del d.lgs. 502/1992 e successive
modificazioni delle prestazioni sanitarie rientranti nell'ambito
dell'assistenza specialistica ambulatoriale, a decorrere dall'anno 2004,
remunerano i costi dei volumi di prestazioni eccedenti il programma di cui agli
accordi e contratti sottoscritti nella misura massima del 30 per cento della
tariffa intera e comunque non oltre il 50 per cento delle tariffe
corrispondenti all'ultima regressione tariffaria.
3. Per le prestazioni di ricovero a ciclo continuativo o diurno, ospedaliero
per acuti ed extraospedaliero residenziale e semiresidenziale la remunerazione
dei costi dei volumi di prestazioni eccedenti il programma di cui agli accordi
e contratti sottoscritti è fissata nella misura del 25 per cento della tariffa
prevista per la tipologia di appartenenza e, comunque, non oltre il 30 per
cento della tariffa corrispondente all'ultima regressione tariffaria.
Art. 18
(Interventi per l'abbattimento delle liste d'attesa)
1. Al fine della corretta gestione delle liste d'attesa, i Direttori generali
sono autorizzati a predisporre progetti annuali finalizzati al potenziamento
dei centri unificati di prenotazione e casse riscossione tickets mediante
assunzione di unità di personale a tempo determinato del ruolo amministrativo o
tecnico. Tale potenziamento deve assicurare l'apertura di più punti di
prenotazione e pagamento con orario antimeridiano e pomeridiano.
2. I Direttori generali sono, altresì, autorizzati ad assumere, in deroga al 50
per cento del turnover previsto dalla l.r.
19/2003, personale medico delle discipline di cardiologia, pronto
soccorso, radiologia, anestesia e rianimazione, oncologia medica, radioterapia,
medicina fisica e riabilitativa, cardiochirurgia, neurochirurgia, operatori
professionali collaboratori-tecnici di radiologia, direttori di struttura
complessa dell'area della dirigenza medico-veterinaria e della sanitaria non
medica, nonchè, in deroga al vincolo di cui all'articolo 8, comma 5, lettera
b), della l.r.
19/2003, collaboratori infermieri professionali.
3. Per l'anno 2004 le graduatorie relative ai concorsi pubblici per la
copertura di posti di operatore professionale collaboratore-infermiere
professionale e tecnico di radiologia, non utilizzate in conseguenza dei
divieti di cui alle leggi
regionali 22 dicembre 2000, n. 28 (Variazione al bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 2000) e 5
dicembre 2001, n. 32 (Assestamento e variazioni al
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001) e successive modificazioni,
possono essere utilizzate per incarichi a tempo indeterminato anche per la
copertura dei posti di nuova istituzione.
4. I Direttori generali delle aziende sanitarie, nelle discipline nelle quali
sono rilevate criticità in relazione ai tempi d'attesa, con particolare
riferimento ai tempi previsti nell'accordo dell'11 luglio 2002 tra Governo,
Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, danno attuazione al secondo comma
dell'articolo 55 del CCNL 8 giugno 2000 della dirigenza medica.
5. Il mancato raggiungimento degli obiettivi in materia di liste di attesa,
individuati nell'accordo dell'11 luglio 2002 tra Governo, Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, costituisce elemento di valutazione dei Direttori
generali ai fini della conferma o revoca dell'incarico.
Art. 19
(Acquisti di beni e servizi)
1. A parziale modifica dell'articolo 20 della l.r.
28/2000 e successive modificazioni e integrazioni, sono soggetti
ad autorizzazione della Giunta regionale esclusivamente gli acquisti di beni e
servizi, di valore superiore a euro 130 mila al netto dell'IVA, non inclusi nel
programma annuale degli investimenti nonché nell'elenco dei servizi appaltati o
da appaltare di cui all'articolo 21, comma 5, della l.r.
1/2004.
2. La richiesta di autorizzazione da parte delle aziende sanitarie deve
obbligatoriamente evidenziare i seguenti elementi:
a) compatibilità finanziaria ai sensi dell'articolo 2 e seguenti della legge
regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme sull'assetto programmatico, contabile,
gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.
421", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
517);
b) economie di gestione rivenienti dall'acquisizione di beni o servizi in
termini di riduzione di costi del personale dipendente, beni di consumo,
manutenzioni e altri fattori produttivi;
c) parere del Collegio sindacale.
Art. 20
(Disposizioni in materia di liquidazione coatta amministrativa)
1. Dopo il comma 3 ter dell'articolo 11 della legge
regionale 9 dicembre 2002, n. 20 (Assestamento e variazione al bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2002), introdotto dall'articolo 32 della
l.r.
1/2004, sono inseriti i seguenti:
a) "3 ter 1. Per le autorizzazioni alle transazioni di importo superiore
al limite di cui al comma 3 ter, l'autorità di cui all'articolo 206, comma 2,
del r.d. 267/1942 è individuata nell'Amministrazione regionale nella persona
del suo legale rappresentante o del suo delegato.
3 ter 2. La distribuzione di acconti ai sensi dell'articolo 212, comma 2, del
r.d. 267/1942 è disposta, per ciascun importo inferiore al limite di cui al
comma 3 ter, dal Commissario liquidatore della liquidazione coatta
amministrativa della soppressa USL, sentito il parere del Comitato di
sorveglianza. Per gli importi superiori al limite di cui al comma 3 ter, la
distribuzione di acconti è autorizzata dall'Amministrazione regionale nella
persona del suo legale rappresentante o del suo delegato, sentito il parere del
Comitato di sorveglianza.".
Art. 21
(Spese di trasporto per emodialisi)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al
completamento delle procedure per l'accreditamento, in deroga alle disposizioni
di cui all'articolo 1, comma 8, della legge
regionale 5 novembre 1991, n. 9 (Normativa concernente le nefropatie
croniche), i pazienti in trattamento dialitico presso strutture pubbliche o
private transitoriamente accreditate, ubicate in Unità sanitaria locale diversa
da quella di residenza, hanno diritto al rimborso delle spese di trasporto
secondo le modalità previste dalle disposizioni regionali in vigore.
2. Per i pazienti di cui al presente articolo, in trattamento dialitico alla
data di entrata in vigore della presente legge, il diritto al rimborso è
riconosciuto con decorrenza 1° gennaio 2004.
Art. 22
(Rimborso spese per la vaccinoterapia)
1. Ai sensi della legge
regionale 12 aprile 1995, n. 17 (Diagnostica e terapia delle allergopatie
presso le USL della Regione Puglia), le ASL provvedono al rimborso delle spese
per la vaccinoterapia, necessaria e insostituibile per la cura delle
allergopatie.
2. Il rimborso di cui al comma 1 è dovuto ai componenti di nuclei familiari con
reddito non superiore a euro 20 mila annui.
Art. 23
(Modifiche alla legge
regionale 13 agosto 2001, n. 24)
1. Alla legge regionale 13 agosto
2001, n. 24 (Istituzione dell'Agenzia regionale sanitaria pugliese - ARES),
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 dell'articolo 8, le parole: "sino al massimo di sei"
sono sostituite dalle seguenti: "sino al massimo di sette";
b) il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"2. L'organico di personale, escluso i Direttori di area, può raggiungere
la misura massima di trentasei unità, comprensive di quelle di cui all'articolo
12 della l.r.
20/2002, di cui non oltre nove di posizione dirigenziale.".
Art. 24
(Tariffe dei ricoveri ospedalieri e tetti di spesa)
1. Fino all'emanazione delle nuove tariffe ministeriali dei ricoveri
ospedalieri, a decorrere dal 1° luglio 2004, quelle attualmente in vigore, con
riferimento alle tipologie di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 8
marzo 1995, n. 995, sono modificate come di seguito riportato:
a) tipologia 2 - da 90 a 95 per cento delle tariffe ministeriali in vigore dal
1° gennaio 1998;
b) tipologia 3 - da 85 a 90 per cento delle tariffe ministeriali in vigore dal
1° gennaio 1998;
c) tipologia 4 - da 75 a 80 per cento delle tariffe ministeriali in vigore dal
1° gennaio 1998.
2. Le tariffe Diagnosis related groups (DRGs) relative a ricoveri di peso superiore
a 2,5 sono valorizzate con una maggiorazione di cinque punti percentuali
calcolati sulle tariffe ministeriali in vigore dal 1° gennaio 1998 e aggiunti
alla percentuale riferita a ciascuna tipologia di struttura.
3. In conseguenza del riordino della rete ospedaliera di cui alle deliberazioni
della Giunta regionale 2 agosto 2002, n. 1087 (Piano di riordino della rete
ospedaliera) e n. 1429 del 2002, i presidi ospedalieri delle AUSL costituiti da
uno o più stabilimenti funzionalmente accorpati rientrano nella "tipologia
2" di cui al comma 1 a decorrere dal 1° luglio 2004.
4. I Direttori generali, nell'attribuzione del budget annuale ai suddetti
presidi ospedalieri, applicano il criterio delle regressioni tariffarie in
analogia a quanto previsto per le strutture private.
Art. 25
(Fondi di esclusività)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, commi 5 e 6, della l.r. 20/2002,
per gli anni 2002 e 2003 la quota spettante alla Regione Puglia dal riparto,
rispettivamente, di euro 154.937.070 ed euro 147.416.940,00 commisurata ai
rapporti di esclusività del personale degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico (IRCCS), enti ecclesiastici, aziende miste e policlinici
universitari è ripartita tra le suddette strutture nella misura di seguito
riportata:
|
anno 2002
|
anno 2003
|
A.O.
Policlinico consorziale - Bari
|
2.309.259,00
|
2.197.175,00
|
A.O.
Ospedali riuniti - Foggia
|
306.052,00
|
291.197,00
|
IRCCS
Oncologico - Bari
|
676.917,00
|
644.062,00
|
IRCCS De Bellis - Castellana
|
667.542,00
|
635.142,00
|
EE.EE
Miulli - Acquaviva
|
2.090.679,00
|
1.989.204,00
|
EE.EE.
Casa sollievo della sofferenza - San
Giovanni Rotondo
|
4.256.295,00
|
4.049.709,00
|
EE.EE.
Panico - Tricase
|
1.143.968,00
|
1.088.443,00
|
TOTALE
|
11.450.712,00
|
10.894.932,00
|
Art. 26
(Azienda ospedaliero-universitaria, Ospedali riuniti di Foggia)
1. La percentuale del 3 per cento di cui all'articolo 7, comma 2, della l.r. 32/2001,
elevata al 5 per cento con l'articolo 19 della legge
regionale 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004), è ulteriormente elevata
all'8 per cento.
Art. 27
(Regolazione ricoveri in mobilità extra regionale)
1. In conseguenza dell'entrata in vigore della Tariffa unica convenzionale
(TUC) per la compensazione fra Regioni, il secondo periodo dell'articolo 11,
comma 6, della l.r. n. 32/2001
è abrogato.
Art. 28
(Anticipazioni mensili agli enti ecclesiastici e IRCCS privati)
1. A decorrere dal mese successivo alla data di approvazione del documento di
indirizzo economico funzionale per l'anno 2004, le anticipazioni mensili
riconosciute agli IRCCS privati e agli enti ecclesiastici, ivi compresi gli
Istituti ospedalieri "Opere Don Uva" - Casa della Divina Provvidenza,
per le prestazioni sanitarie, come quantificate nei documenti annuali di
indirizzo economico funzionale, sono erogate dalle AUSL competenti entro otto
giorni dalla data dell'avvenuto accredito da parte della Regione. Decorso tale
termine, sui Direttori generali ricade la responsabilità dell'eventuale
addebito di interessi.
Art. 29
(Soglie di ammissibilità DRGs. Precisazioni)
1. La soglia di ammissibilità dei ricoveri in regime ordinario di cui
all'articolo 22, comma 2, della l.r. 1/2004
deve intendersi calcolata sul totale dei ricoveri ordinari con esclusione di
quelli di zero e un giorno.
Art. 30
(Modifica all'articolo 15 della legge
regionale 30 dicembre 1994, n. 36)
1. Dopo la lettera e) della prima elencazione del comma 4 dell'articolo 15
della legge
regionale 30 dicembre 1994, n. 36 (Norme e principi per il riordino
del SSR in attuazione del d.lgs. 502/1992, così come modificato dal d.lgs.
517/1993), così come sostituito dalla lettera A del comma 1 dell'articolo 30
della l.r.
1/2004, sono aggiunte le seguenti:
f) unità operativa per le attività di statistica ed epidemiologia;
g) unità controllo di gestione;
h) centrale operativa provinciale del sistema di emergenza "118";
i) servizi di radiologia territoriali, uno per ciascuna AUSL, purchè dotati di
TAC, Risonanza magnetica nucleare e Senologia presenti nella stessa struttura
poliambulatoriale.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 31
(Contributo per l'acquisto di climatizzatori agli anziani)
1. Nell'ambito del Piano sociale regionale di cui alla l.r.
17/2003, la Giunta regionale indica tra le priorità l'erogazione
di un contributo per l'acquisto di climatizzatori d'aria (caldo-freddo)
destinati ai cittadini anziani.
2. I Comuni recepiscono tali priorità nell'ambito del Piano di zona e, con
proprio regolamento, stabiliscono i criteri per l'erogazione di detto
contributo, da destinarsi prioritariamente agli anziani soli e che vivono
un'accertata condizione di disagio socio-economico.
3. Il valore massimo del contributo concesso a ciascun richiedente non può superare
la somma di euro 200 e comunque il 50 per cento del costo dell'apparecchio
climatizzatore.
Art. 32
(Adeguamento contributo case protette)
1. Il contributo giornaliero riconosciuto dalla Regione ai gestori di case
protette dal regolamento
regionale 2 aprile 1997, n. 1 (Articolo 4, comma 2, lettera b), legge
regionale 1995, n. 20 - Assegnazione delle quote di spesa
per l'assistenza a rilievo sanitario fornita alle persone parzialmente o del
tutto non autosufficienti ospitate nelle strutture residenziali protette), a
decorrere dal 1° luglio 2004 è elevato a euro 32,00.
Art. 33
(Acquisizione quote di partecipazione azionaria
della Fiera del Salento s.p.a.)
1. E' autorizzata la spesa di euro 122 mila per la sottoscrizione di quote di
partecipazione della società Fiera del Salento s.p.a.
2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte mediante apposito stanziamento di
pari importo sul capitolo 352070 - unità previsionale di base 4.8.2 (Enti
fieristici regionali) - del bilancio regionale per l'esercizio finanziario
2004.
Art. 34
(Modifiche alla legge
regionale 11 maggio 2001, n. 13)
1. Alla legge
regionale 11 maggio 2001, n.13 (Norme regionali in materia di opere
e lavori pubblici), sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 dell'articolo 9 è aggiunto il seguente:
"2 bis. In presenza di eventi straordinari ed eccezionali la Regione
Puglia può concedere alle Province e ai Comuni che ne fanno richiesta
finanziamenti per l'esecuzione degli interventi di somma urgenza, di cui
all'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica, 21 dicembre 1999,
n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori
pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni).";
b) dopo il comma 2 dell'articolo 10 è aggiunto il seguente:
"2 bis. La Giunta regionale, con propri atti, può disporre l'erogazione di
contributi per spese di investimento ai Comuni, alle Province, agli enti
pubblici fieristici di rilevanza regionale nonché in favore dei soggetti di cui
all'articolo 2 della legge
regionale 4 febbraio 1994, n. 4 (Norme in materia di edilizia di
culto e di utilizzazione degli oneri di urbanizzazione), per gli interventi di
cui all'articolo 1 della medesima legge";
c) al comma 2 dell'articolo 12, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le parole: "sia pari o superiore al controvalore in
euro di 100 mila DSP" sono sostituite dalle seguenti: "sia pari o
superiore a euro 100 mila";
d) il comma 3 dell'articolo 12, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, è sostituito dal seguente:
"3. Per gli incarichi di progettazione il cui importo stimato è inferiore
a euro 100 mila, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento
diretto degli stessi ai soggetti di loro fiducia indicati al comma 1, previa
verifica dell'esperienza e della capacità professionale, motivando la scelta in
relazione al progetto da affidare.".
Art. 35
(Modifica e integrazione dell'articolo 36 della l.r.
20/2002)
1. All'articolo 36 della l.r.
20/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. I soci assegnatari che, a seguito delle procedure previste
dall'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia
residenziale pubblica), ricevono in proprietà gli alloggi realizzati con
agevolazioni regionali e/o statali da cooperative a proprietà indivisa sono
tenuti a rimborsare alla Regione la differenza tra i contributi erogati fino
alla data dell'assegnazione in proprietà e quelli previsti all'epoca della
concessione del finanziamento per le cooperative a proprietà
individuale.";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1 bis. Il tasso di interesse agevolato da assumere per il calcolo delle differenze
di cui al comma 1 è pari, per la fase di preammortamento, a quello previsto per
la stessa fase per le cooperative a proprietà divisa e, per la fase di
ammortamento, al tasso stabilito per la prima fascia di reddito delle
cooperative a proprietà divisa con decorrenza dalla prima rata di ammortamento
del mutuo.".
Art. 36
(Consorzio di bonifica "Terre d'Apulia". Consumi energetici.)
1. Al fine di garantire il mantenimento della fornitura di energia elettrica
agli impianti irrigui del Consorzio di bonifica "Terre d'Apulia" e il
conseguente approvvigionamento idrico alla popolazione pugliese, la Regione
provvede a pagare direttamente all'ENEL le spese relative ai consumi di energia
maturati sino alla data del 29 febbraio 2004, pari a euro 5.300.650,25.
2. Al pagamento di cui al comma 1 provvede, con propri atti, il competente
Settore agricoltura con imputazione della spesa sul capitolo di nuova
istituzione 131006 - unità previsionale di base 4.3.1 (Bonifica) - del bilancio
regionale.
Art. 37
(Modifiche all'articolo 73 della legge regionale
11 febbraio 1999, n. 11. Proroga termini)
1. All'articolo 73 della legge
regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture
ricettive ex articoli 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle
attività turistiche a uso pubblico gestite in regime di concessione e delle
associazioni senza scopo di lucro), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: "entro il primo quinquennio" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il primo settennio";
b) al comma 3, le parole: "secondo quinquennio" sono sostituite dalle
seguenti: "secondo settennio".
Art.
38
(Modifica all'articolo 9 della legge
regionale 14 giugno 1996, n. 8)
1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge
regionale 14 giugno 1996, n.8 (Disciplina delle attività di
agenzie di viaggio e turismo), già sostituito dall'articolo 9 della legge
regionale 3 marzo 1998, n 10 e dal comma 1 dell'articolo 30 della
l.r.
32/2001, è sostituito dal seguente:
"1. L'esame di idoneità verte:
a) in una prova selettiva consistente in domande a risposta multipla nelle
materie oggetto del presente articolo, da effettuarsi da parte di una società
specializzata da individuarsi da parte della Giunta regionale;
b) in un esame-colloquio sostenuto davanti ad apposita commissione nominata
dalla Giunta regionale, secondo una qualificata composizione, alla quale
partecipano quanti hanno superato la prova pre-selettiva di cui alla lettera
a).
La Giunta regionale dispone con proprio provvedimento i compensi da erogare ai
componenti della commissione.".
Art. 39
(Modifiche alla legge
regionale 7 luglio 1978, n. 28)
1. Le lettere
b), c) e d) dell'articolo 2 della legge
regionale 7 luglio 1978, n. 28 (Interventi della Regione per la
promozione del turismo pugliese), sono sostituite dalle seguenti:
"b)
garantire una migliore conoscenza e valorizzazione dei beni culturali, così
come definiti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli enti locali,
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), attraverso la
realizzazione e divulgazione di pubblicazioni, documentari cinematografici e
servizi televisivi;
c)
realizzare ogni altra iniziativa e attività idonea a favorire l'incremento dei
flussi turistici italiani ed esteri verso la Puglia promuovendo manifestazioni
ed eventi di particolare rilievo anche attraverso il mezzo televisivo;
d)
promuovere e realizzare studi, indagini e ricerche sul mercato turistico
nazionale e internazionale, al fine di raccogliere elementi e indicazioni utili
per l'impostazione dell'attività promozionale per la predisposizione di ogni
utile strumento di supporto tecnico scientifico alle attività amministrative e
di programmazione dell'Assessorato al turismo.".
2. L'articolo
4 della l.r.
28/1978 è sostituito dal seguente:
"Art.
4
1.
In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, il Settore turismo predispone
un programma tecnico-finanziario triennale per l'attività prevista alle lettere
a), b) e c) con la relativa previsione di spesa.
2.
La Giunta regionale approva il programma triennale di cui ai precedenti articoli
entro il 30 settembre dell'anno in corso.
3.
In sede di prima applicazione, il piano triennale 2004-2006 ha decorrenza 1°
gennaio 2004.
4.
Il 7 per cento dello stanziamento disponibile può essere destinato a fondo
riservato per l'attuazione di iniziative non prevedibili e non qualificabili al
momento della presentazione del programma.".
Art. 40
(Standards, requisiti e dotazioni minime degli stabilimenti
balneari e delle spiagge attrezzate)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la
Giunta regionale, con apposito regolamento, disciplina gli standards, i
requisiti tecnici, le dotazioni e le installazioni minime, anche
igienico-sanitarie, di cui devono essere dotati gli stabilimenti balneari e le
spiagge attrezzate, nonché i termini, non superiori a due anni, entro i quali i
concessionari devono adeguare le strutture esistenti.
2. Gli articoli 50, 51 e 53 della
l.r. 11/1999 sono abrogati.
Art. 41
(Modifica alla legge
regionale 16 maggio 1985, n. 32)
1. Dopo l'articolo 9 della legge
regionale 16 maggio 1985, n. 32 (Nuova disciplina concernente il
servizio sociale regionale per l'attività motoria e sportiva - Abrogazione legge
regionale 21 luglio 1978, n. 32), è inserito il seguente
"Art. 9 bis
1. Ai benefici di cui all'articolo 9 possono altresì essere ammessi:
a) le associazioni di volontariato con personalità giuridica che presentino
progetti volti a dotare, migliorare e completare le strutture sportive di loro
pertinenza messe a disposizione delle categorie assistite;
b) gli oratori appartenenti alla Chiesa cattolica nonché gli enti delle altre
confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione
della Repubblica italiana, per progetti nell'ambito dell'impiantistica
sportiva.
2. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), il Settore sport raccoglie le
istanze provenienti dalle Curie cattoliche presenti sul territorio regionale e
dalle omologhe articolazioni territoriali riferite alle altre confessioni
religiose, al fine di predisporre il provvedimento di riparto degli interventi
finanziari.
3. Per i soggetti di cui al comma 1 può essere concesso il finanziamento in
conto capitale fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
4. In fase di prima applicazione le istanze devono essere presentate al Settore
sport della Regione Puglia entro e non oltre sessanta giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge corredate della documentazione di seguito
riportata ed estrapolata dall'articolo 13:
a) progetto di massima, che deve comprendere:
1) planimetria generale e inquadramento;
2) elaborati grafici in numero e scala sufficienti a individuare la struttura e
gli interventi da realizzare;
3) relazione tecnica atta a mettere in evidenza le caratteristiche della
struttura sportiva in funzione degli interventi previsti e illustrativa in
relazione alle finalità della presente legge;
4) computo metrico estimativo dei lavori e spese connesse alla realizzazione
dell'opera;
b) titolarità del suolo e compatibilità urbanistica.".
Art. 42
(Modifiche alla legge
regionale 29 aprile 2004, n. 6)
1. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge
regionale 29 aprile 2004, n. 6 (Norme organiche in materia di
spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali), le
parole: "le risorse finanziarie statali del fondo unico per lo spettacolo,
nonchè" sono abrogate.
2. Le lettere a) b) c) e d) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r.
6/2004 sono sostituite dalle seguenti:
"a) articolo 14 (Disciplina transitoria delle attività culturali) della legge
regionale 29 aprile 2004, n. 6 per euro 1 milione e 500 mila;
b) articolo 10 (Fondo unico regionale dello spettacolo) della legge
regionale 29 aprile 2004, n. 6 per euro 1 milione e 500 mila;
c) articolo 12 (Fondo di garanzia) della legge
regionale 29 aprile 2004, n. 6 per euro 50 mila;
d) articolo 11 (Istituzioni e organismi d'interesse regionale) della legge
regionale 29 aprile 2004, n. 6 per euro 500 mila.".
Art. 43
(Modifiche all'articolo 46 della l.r.
17/2003)
1. All'articolo 46 della l.r.
17/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole "a condizione che gli stessi abbiano
operato" sono inserite le seguenti: "incluso nel regime di
convenzione indiretta con le AUSL," e le parole: "31 dicembre
1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1998";
b) al comma 3, le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle
seguenti: "31 ottobre 1998".
Art. 44
(Modifica agli articoli 62 e 63 della l.r.
1/2004)
1. Al comma 5 dell'articolo 62 e al comma 4 dell'articolo 63 della l.r.
1/2004 è aggiunta, in fine, la frase: "Al suddetto
personale si applica comunque l'opzione più favorevole per la corresponsione
dell'indennità prevista dall'articolo 28, comma 1, della l.r.
n. 7/2002 qualora la data di collocazione in quiescenza per
raggiunti limiti di età sia anteriore al 1° settembre 2005 o per intervenuto
decesso.".
Art. 45
(Modifica all'articolo 2 della legge
regionale 23 dicembre 2003, n. 29)
1. All'articolo 2, comma 1, della legge
regionale 23 dicembre 2003, n. 29 (Disciplina delle funzioni
amministrative in materia di tratturi), le parole: "un anno dalla data di
entrata in vigore della legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31
dicembre 2006".
Art. 46
(Gestione del potenziale viticolo regionale)
1. In applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio europeo del
17 maggio 1999, del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 (Disposizioni
sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'articolo 5
della legge 21 dicembre 1999, n. 526), e delle deliberazioni della Giunta regionale 11 novembre 2002, n. 1802 e 26
settembre 2003, n. 1419, attuative delle disposizioni comunitarie e nazionali,
sono introitati nel bilancio regionale i proventi delle somme pagate dai
soggetti che hanno dichiarato vigneti di uve da vino irregolari, a titolo di
sanzioni amministrative per inadempienze alle norme comunitarie, nazionali e
regionali in materia vitivinicola.
2. Le somme introitate ai sensi del comma 1 sono destinate ad attività di
ricerca, sperimentazione e promozione dei prodotti vitivinicoli di qualità,
nonché al pagamento di eventuali rettifiche finanziarie effettuate dai servizi
comunitari del FEOGA-Garanzia, in sede di liquidazione conti relativi al
settore vitivinicolo.
3. Al fine di consentire la regolarizzazione contabile delle somme di cui ai
commi 1 e 2, sono istituiti nella unità previsionale di base 2.1.4
(Assegnazioni per lo sviluppo del settore agricolo) un capitolo di entrata e un
correlato capitolo di spesa del bilancio regionale autonomo aventi le seguenti
declaratorie:
a) capitolo di entrata: "Proventi derivanti da sanzioni amministrative per
inadempienze alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia
vitivinicola";
b) capitolo di spesa: "Somme destinate ad attività di ricerca,
sperimentazione e promozione dei prodotti vitivinicoli di qualità, nonché
destinate al pagamento di eventuali rettifiche FEOGA in sede di liquidazione
conti relativi al settore vitivinicolo".
Art. 47
(Gestione della riserva regionale dei diritti di impianto dei vigneti)
1. La riserva regionale dei diritti di impianto dei vigneti, istituita con
deliberazione della Giunta regionale 1419/2003 ai sensi dell'articolo 5 del
regolamento (CE) n. 1493/1999, allo scopo di migliorare la gestione del
potenziale produttivo viticolo, è alimentata oltre che dai diritti di nuovo
impianto e reimpianto dei vigneti non utilizzati entro i termini indicati dal
citato regolamento, anche dai diritti di reimpianto ceduti all'amministrazione
regionale, dietro corrispettivo, dai produttori che li detengono.
2. La Regione può concedere i diritti di impianto dei vigneti assegnati alla
riserva, a titolo gratuito, ai sensi del richiamato articolo 5 del regolamento
(CE) n. 1493/1999, ai produttori di età inferiore ai quarant'anni che abbiano i
requisiti previsti dalla normativa comunitaria e, a titolo oneroso, agli altri
produttori che intendono piantare vigneti per la produzione di vini di qualità.
3. Ai fini della cessione e dell'acquisizione dei diritti di impianto alla
riserva sono istituiti nell'unità previsionale di base 2.1.4 un capitolo di
entrata alimentato con i proventi derivanti dalla cessione dietro corrispettivo
dei diritti di impianto dei vigneti e un capitolo di spesa che ogni anno sarà
alimentato dalle somme rivenienti dalla concessione dietro corrispettivo dei
diritti di impianto dei vigneti e dalle somme stanziate annualmente nel
bilancio autonomo di previsione per l'acquisizione di diritti di reimpianto da
assegnare alla riserva, aventi le seguenti declaratorie:
a) capitolo di entrata: "Somme derivanti dalla concessione di diritti di
impianto dei vigneti prelevati dalla riserva regionale";
b) capitolo di spesa: "Somme destinate all'acquisizione di diritti di
reimpianto da assegnare alla riserva regionale".
Art. 48
(Disposizioni per attività di formazione professionale in agricoltura)
1.
La Regione concorre finanziariamente alla realizzazione, da parte delle
Università degli studi della Puglia, Facoltà di agraria e Facoltà di scienze
biologiche, di master in olivicoltura ed elaiotecnica, in viticoltura ed
enologia, in ortofrutticoltura e in marketing agro-alimentare, anche al fine di
formare professionalità idonee ad agevolare l'attività delle imprese pugliesi
per la certificazione di qualità, per la sicurezza alimentare e per
l'internazionalizzazione commerciale, nonché per le azioni di accompagnamento
all'attuazione della politica agricola comune riformata con la recente
regolamentazione comunitaria.
2. Il concorso nel finanziamento è a carico del capitolo di nuova istituzione
113038 rientrante nell'unità previsionale di base 4.3.5 (Spese per concessione
alle università pugliesi di contributi per la realizzazione di master in
agricoltura), all'uopo stornando la somma di euro 500 mila dal capitolo 113039
del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004.
Art. 49
(Contributo straordinario ai Comuni colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre
2002)
1. Il contributo straordinario ai Comuni del Sub Appennino Dauno colpiti dagli
eventi sismici del 31 ottobre 2002, già previsto in euro 1 milione
dall'articolo 40 della l.r.
20/2002, è elevato a euro 3 milioni.
2. La copertura dell'onere aggiuntivo di euro 2 milioni di cui al comma 1 è
garantita con specifico stanziamento iscritto nell'unità previsionale di base
1.4.1, capitolo 511043 "Contributo straordinario ai Comuni del Sub
Appennino Dauno per la ricostruzione di opere danneggiate dagli eventi sismici
del 31 ottobre 2002. Legge di bilancio 2003".
Art. 50
(Disposizioni in materia di Protezione civile)
1. Il Comitato regionale di protezione civile coadiuva con funzioni propositive
e consultive, secondo le modalità da determinare con apposito regolamento, il
Settore di protezione civile nello svolgimento delle attività di protezione civile
della Regione Puglia per quanto riguarda la pianificazione degli interventi in
materia di previsione e prevenzione sul territorio sia diretta che
convenzionata, fornendo i relativi indirizzi.
2. Il Comitato regionale della protezione civile è presieduto dal Presidente
della Giunta regionale o suo delegato.
3. Per l'espletamento delle funzioni del Comitato di protezione civile e
dell'Ufficio del Presidente viene assegnato un fondo di euro 50 mila e
l'utilizzo di personale regionale nei limiti di due unità.
Art. 51
(Modifiche all'articolo 57 della l.r.
1/2004)
1. All'articolo 57 della l.r. 1/2004 sono apportate
le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il Consigliere regionale che abbia esercitato il mandato per almeno
trenta mesi e che per tale periodo abbia versato i contributi obbligatori ha
facoltà di richiedere la corresponsione anticipata dell'assegno di fine
mandato.";
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2 bis. La misura dell'anticipazione non può superare l'80 per cento di
quanto il Consigliere avrebbe diritto di ottenere in caso di cessazione del
mandato consiliare alla data della richiesta dell'anticipazione medesima.
2 ter. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta per legislatura regionale.
2 quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a
coloro che hanno già percepito, alla data di entrata in vigore della presente
legge, la suddetta anticipazione.".
Art. 52
(Modifiche agli articoli 3 e 4 della legge
regionale 5 maggio 1999, n. 18)
1. I commi 3 e 4 dell'articolo 3 della legge
regionale 5 maggio 1999, n.18 (Disposizioni in materia di
ricerca e utilizzazione di acque sotterranee), sono sostituiti dai seguenti:
"3.
Avverso il rilascio o il diniego dell'autorizzazione alla ricerca o alla misura
dell'indennità da corrispondersi al proprietario del suolo è ammesso, da parte
degli interessati, entro sessanta giorni dalla data di notifica del
provvedimento, ricorso al Dirigente del Settore risorse naturali, il quale
provvede definitivamente entro novanta giorni dalla data di deposito del
ricorso.
4. I ricorsi sono presentati al Genio civile competente, che trasmette gli
atti, unitamente alle proprie deduzioni, al Dirigente del Settore risorse
naturali per i provvedimenti di competenza."
Art. 53
(Modifiche alla legge
regionale 22 gennaio 1999, n. 6)
1. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge
regionale 22 gennaio 1999, n. 6 (Sistema regionale della
prevenzione. Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale
(ARPA), come modificato dall'articolo 15 della l.r.
20/2002 e dall'articolo 49 della l.r.
1/2004, le parole: "corredati di relazione del Comitato
di indirizzo di cui all'articolo 6" sono abrogate.
2. Al comma 9 dell'articolo 5 della l.r.
6/1999 le parole: "e su parere del Comitato di
indirizzo" sono abrogate.
3. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r.
6/1999 è sostituito dal seguente:
"1. Il Comitato di indirizzo è organo di programmazione dell'ARPA e in
particolare:
a) definisce, la prima volta entro il 30 settembre 2004 per il triennio
2005-2007 e successivamente entro la stessa data dell'anno di scadenza di
ciascun triennio, gli indirizzi triennali dell'azione dell'ARPA sul territorio
regionale;
b) approva il programma annuale di attività predisposto dall'ARPA sulla base
degli indirizzi di cui alla lettera a).".
4. Il comma 3 dell'articolo 6 della l.r.
6/1999 è sostituito dal seguente:
"3. Il Comitato di indirizzo è composto da:
a) Assessore regionale all'ambiente, che lo presiede;
b) Assessore regionale alla sanità;
c) Presidente del Comitato regionale di protezione civile;
d) Presidente del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino della Puglia,
istituita con l.r. 19/2002, in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183
(Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo);
e) Presidenti delle Province della Puglia, o Assessori provinciali
all'ambiente, se delegati;
f) Sindaci dei capoluoghi di provincia della regione o Assessori all'ambiente,
se delegati.".
5. Al comma 5 dell'articolo 8 della l.r.
6/1999 le parole: "e comunicati al Comitato di
indirizzo" sono abrogate.
Art. 54
(Usi civici - Semplificazione delle procedure di legittimazione)
1. Sono legittimate, ai sensi del disposto della legge fondamentale del 16
giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge, con modificazioni, del regio
decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici
nel regno, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484 e del regio decreto 16
maggio 1926, n. 895, sulla stessa materia) e del suo regolamento di attuazione regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, fatto salvo
l'aggiornamento dei dati e dei canoni all'attualità, tutte le terre di ciascun
comune della regione Puglia proposte per la legittimazione e riportate negli
stati occupatori o elenchi redatti dagli istruttori-periti demaniali per i
quali il Commissario per la liquidazione degli usi civici dispose il deposito
degli elaborati presso le Segreterie comunali e la loro pubblicazione all'Albo
pretorio dei rispettivi Comuni ai sensi dell'articolo 15 del r.d. 332/1928.
2. Sono altresì legittimate tutte le terre proposte per la legittimazione negli
stati occupatori o elenchi redatti dagli itruttori-periti demaniali, riportate
nell'inventario regionale dei beni di uso civico dei singoli Comuni, ad
avvenuto deposito degli elaborati d'inventario regionale presso le Segreterie
comunali e pubblicazione all'Albo pretorio dei rispettivi Comuni.
3.
Le conseguenti operazioni di aggiornamento dei dati e dei canoni enfiteutici o
di natura enfiteutica, dei censi, dei livelli e di tutte le altre prestazioni
perpetue di natura demaniale e quelle di affrancazione dei canoni stessi sono
delegate ai Comuni di competenza.
Art. 55
(Estensione delle disposizioni di cui alla legge
regionale 10 ottobre 2003, n. 23)
1. Le disposizioni di cui alla legge
regionale 10 ottobre 2003 (Disposizioni urgenti in materia di
Consorzi di bonifica e di personale forestale), sono estese all'utilizzo da
parte della Regione di risorse finanziarie del Quadro comunitario di sostegno
(QCS) - POR 2000/2006 e di altre risorse di provenienza regionale, nei limiti
degli stanziamenti del bilancio annuale, destinate alla realizzazione di opere
e/o esecuzione di lavori di manutenzione, conservazione e valorizzazione degli
impianti e della sistemazione idraulico forestale dei Consorzi di bonifica.
Art. 56
(Proroga termini)
1. Al comma 1 dell'articolo 41 della l.r.
1/2004 le parole: "30 giugno 2004" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2004".
Art. 57
(Modifiche all'articolo 5 della legge
regionale 20 dicembre1984, n. 54)
1. Le lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 5 della legge
regionale 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l'assegnazione e
la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica), sono sostituite dalle seguenti:
"c)
da quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello nazionale e
territoriale;
d) da quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello nazionale e
territoriale;".
Art. 58
(Integrazioni all'articolo 28 della legge
regionale 21 maggio 2002, n. 7)
1. Al fine di perseguire gli obiettivi di contenimento delle spese relative al
personale, in connessione con la riduzione degli organici, nonché per
armonizzare i trattamenti previsti per il personale regionale, ai dipendenti
delle Aziende di promozione turistica (APT), degli Enti regionali per il
diritto allo studio universitario (EDISU) e degli Istituti autonomi case
popolari (IACP) che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, presentino istanza per la risoluzione del rapporto di
lavoro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28 della l.r.
7/2002, con esclusione delle modifiche apportate dall'articolo
63 della l.r.
1/2004.
2. La data di cessazione del rapporto di lavoro, indicata nelle istanze di cui
al comma 1, non può essere posteriore al 1° gennaio 2005. Gli enti predetti
hanno, tuttavia, facoltà, per inderogabili esigenze di servizio, di scaglionare
l'esodo dei dipendenti, comunque non oltre il 31 dicembre 2005.
3. Per le sole APT la percentuale di cui all'articolo 28, comma 8, della l.r. 7/2002 è elevata al 100 per cento.
4. Qualora, a seguito della riorganizzazione delle strutture, disposta dai
predetti enti, anche in conseguenza dell'applicazione della presente norma, si
rendesse necessario il completamento delle rispettive piante organiche,
sussiste l'obbligo, in capo ai medesimi enti, previsto dall'articolo 61, comma
2, della l.r. 1/2004.
5. Il comma 5 dell'articolo 28 della l.r. 7/2002 è abrogato.
Art. 59
(Disciplina provvisoria del reclutamento del personale della Regione)
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4 del Contratto
collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del Comparto Regioni e Autonomie locali
del 31 marzo 1999 e fino alla rideterminazione della dotazione organica a
seguito della riorganizzazione prevista dall'articolo 59 della l.r. 1/2004, le posizioni
funzionali vacanti nelle categorie professionali B, C e D, di cui al citato
CCNL, sono ricoperte mediante procedure selettive interne per una quota non
superiore al 50 per cento.
2. In via transitoria, per le procedure in corso di espletamento, la
percentuale riservata al personale interno sarà ridotta in una misura non
superiore al 20 per cento.
3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo
sono fatti salvi gli esiti delle procedure di progressione verticale effettuate
in base alla deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 1997, n. 10179
(Articoli 30 e 32 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 -
Bandi di concorsi interni riservati al personale di ruolo della Regione).
Restano fermi, pertanto, gli inquadramenti effettuati in base a tali procedure
da imputarsi all'aliquota di cui al comma 1, anche se in esubero rispetto alla
medesima. I posti in esubero rispetto alla citata aliquota sono portati in
detrazione dall'aliquota di cui al comma 2 in occasione dell'espletamento di
procedure concorsuali successive alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 60
(Modifiche alla legge regionale 31ottobre 2002, n. 18)
1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18
(Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale), come modificato
dall'articolo 2 della legge regionale 2 marzo 2004, n. 2, le
parole: "entro il 30 settembre 2004" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 31 dicembre 2004".
2. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 18/2002, come modificata
dall'articolo 3 della l.r. 2/2004, le parole: "entro il 30
settembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre
2004".
3. Ai commi 1 e 4 dell'articolo 34 della l.r. 18/2002, come modificato
dall'articolo 8 della l.r. 2/2004, le parole: "entro il 30 settembre
2004" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre
2004".
Art. 61
(Agevolazioni tariffarie)
1. Il limite massimo del 2 per mille di cui al comma 4 dell'articolo 30 della l.r. 18/2002 è elevato, limitatamente
all'anno 2004, al 3,5 per mille.
Art. 62
(Riconoscimento oneri personale formazione professionale)
1. La Regione Puglia riconosce le spese rivenienti da transazioni sottoscritte
dagli enti gestori, ai sensi dell'articolo 2113, comma 4, del codice civile,
relative alle retribuzioni, secondo il CCNL di categoria, del personale non
impegnato in attività formative nel periodo dal 1° luglio 1996 fino alla data
di entrata in vigore della legge regionale 16 novembre 2001, n. 27 (Misure
straordinarie di ristrutturazione del sistema formativo).
2. Le transazioni di cui al comma 1 sono riconosciute se definite e
sottoscritte, per ogni operatore. La Regione riconosce un importo in misura non
superiore al 75 per cento del totale delle retribuzioni lorde per il periodo di
cui al comma 1.
3. Il riconoscimento avviene a condizione che il personale interessato:
a) sia stato inserito nell'Albo o nell'elenco di cui all'articolo 26 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54
(Formazione professionale), soppresso con l'articolo 1 della l.r. 27/2001;
b) sia stato a disposizione esclusiva dell'ente gestore, presso la cui sede di
servizio abbia attestato la presenza;
c) sia stato adibito ad attività comunque connesse alla formazione
professionale.
4. Per tale personale, pena la perdita del riconoscimento di cui ai commi
precedenti, non deve comunque essere stato possibile l'impegno in altre
attività attuate dall'ente di appartenenza, con finanziamento diverso da quello
regionale.
5. L'ente di appartenenza deve presentare, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, la seguente documentazione:
a) copia delle transazioni sottoscritte con firme autenticate ai sensi di
legge;
b) dichiarazione sostitutiva di notorietà, sottoscritta dal legale
rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), nella
consapevolezza di quanto disposto dagli articoli 75 e 76 del medesimo d.p.r.,
con la quale si attestino le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del
precedente comma 3 e la circostanza di cui al precedente comma 4;
c) una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con firma autenticata
ai sensi di legge, redatta per ogni operatore e per singolo periodo di
retribuzione per il quale è stata sottoscritta la transazione, attestante
l'attività svolta e la sua connessione alla formazione professionale;
d) dichiarazione del legale rappresentante, con firma autenticata ai sensi di
legge, con la quale si impegna a rinunciare a ogni azione legale e
risarcitoria, anche in corso, nei confronti della Regione Puglia;
e) dichiarazione del legale rappresentante, con firma autenticata ai sensi di
legge, che l'ente non vanta e non vanterà più alcuna pretesa nei confronti
della Regione Puglia a qualsiasi titolo.
6. La liquidazione viene disposta, con rateizzazione biennale a partire
dall'anno 2004, ad avvenuta presentazione della documentazione di cui al comma
5.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, relativamente
all'anno 2004, mediante l'utilizzazione:
a) delle risorse finanziarie, tuttora disponibili, derivanti dalle somme
impegnate per le esigenze di cui all'articolo 1 della l.r. 27/2001, rimaste inutilizzate alla
chiusura delle operazioni di esodo degli operatori della formazione
professionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 20 della l.r. 20/2002;
b) delle disponibilità di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2, comma 4,
della l.r. 27/2001.
8. Relativamente all'esercizio finanziario 2005 si provvede mediante iscrizione
di apposito stanziamento di euro 21 milioni.
Art. 63
(Integrazione dell'articolo 13 della legge
regionale 7 agosto 2002, n. 15
)
1. All'articolo 13 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 15
(Riforma della formazione professionale), è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"2 bis. Il Settore personale della Regione Puglia, sulla base del
contingente numerico per provincia definito dal Settore formazione
professionale, provvede entro il 31 dicembre 2004 a portare a compimento le
procedure di cui al comma 2 dell'articolo 60 della l.r. 1/2004, tenendo comunque presente la
dotazione di personale che il medesimo Settore formazione professionale
individuerà quale necessaria per l'attuazione sia degli interventi di cui
all'articolo 16, comma 4, lettera a), mantenuti alla competenza regionale, che
delle altre attività della medesima legge allo stesso titolo attribuite.".
Art. 64
(Integrazione dell'articolo 15 della l.r. 15/2002)
1. All'articolo 15 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 15, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1 bis. Nel caso in cui l'omesso o cattivo esercizio delle funzioni
conferite produca la perdita di finanziamenti comunitari e nazionali, anche a
causa della mancata, incompleta o irregolare certificazione della spesa, la
Regione Puglia si rivarrà, nei confronti dell'ente inadempiente, degli
eventuali danni connessi.".
Art. 65
(Modifica all'articolo 22 della l.r.15/2002)
1. Il comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 15/2002 è sostituito dal seguente:
"1. A partire dall'annualità POR 2006, l'affidamento a soggetti pubblici e
privati dello svolgimento di attività di formazione e orientamento
professionale, con esclusione di quelle la cui attuazione, ai sensi
dell'articolo 16, comma 4, lettera a), sono mantenuti alla competenza
regionale, è determinato attraverso periodici avvisi pubblici, da emanare e
pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia a cura delle Province,
le quali, previa verifica dei requisiti di ammissibilità, effettuano la
valutazione di merito dei progetti, garantendo i principi di trasparenza e
d'imparzialità. Allo scopo di assicurare sia l'uniformità nella programmazione
dell'attività formativa, nella definizione degli avvisi pubblici e nella
valutazione delle proposte, che il rispetto dei tempi di spesa per l'utilizzo
delle risorse comunitarie e statali, la Regione Puglia, sentite le Province,
definisce lo schema di avviso pubblico da adottare da parte delle singole
Province, la ripartizione delle risorse finanziarie tra esse, la tempistica di
emanazione dei bandi e di valutazione delle proposte. La Giunta regionale, con
regolamento da approvare entro il 31 dicembre 2004, sentite le Province e le
Organizzazioni sindacali, adatterà, per l'attuazione delle attività di cui sono
responsabili le Province, le procedure di cui all'articolo 49 della legge regionale 25 settembre 2000, n. 13
(Procedure per l'attuazione del programma operativo della Regione Puglia
2000-2006).".
La presente legge è dichiarata urgente
ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
Data a Bari, addì 4 agosto 2004
All. OMISSIS