Home - Crediti - Ubicazione - Sito della Regione Puglia - Feed RSS
Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
Ritorna alla lista   Nuova ricerca

 

Legge Storica

Anno
2003
Numero
4
Data
07/03/2003
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003 - 2005
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia dell'11 marzo 2003, n. 27 suppl.
Allegati
Nessun allegato

 

TITOLO I

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

 

Art. 1

(Livello massimo del ricorso al mercato finanziario)

 

1. Per gli anni 2003–2005 il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all’articolo 25 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), per la contrazione di mutui e prestiti della Regione è determinato, tenuto conto degli effetti della presente legge, rispettivamente in euro 800 milioni, 150 milioni e 300 milioni.

 

Art. 2

(Spesa a carattere pluriennale)

 

1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

 

Art. 3

(Patto di stabilità interno)

 

1. Le disposizioni sul patto di stabilità interno, previste dall’articolo 15 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004), restano confermate per l’anno 2003 in attuazione dell’articolo 29, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003).

 

Art. 4

(Estensione patto di stabilità interno agli enti strumentali)

 

1. Per gli enti strumentali della Regione Puglia sono confermate le disposizioni contenute nell’articolo 16 della l.r. 7/2002, sul patto di stabilità interno, in adesione a quanto stabilito dall’articolo 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria).

 

2. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, gli enti strumentali trasmettono trimestralmente alla Regione Puglia, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale.

 

3. Per l’anno 2003 agli enti strumentali è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nonché di procedere all’avvio di bandi concorsuali per posti resisi vacanti o che si renderanno vacanti.

 

4. Le assunzioni di personale a tempo determinato e quelle relative a figure professionali non fungibili possono effettuarsi previa autorizzazione della Giunta regionale e a condizione che gli enti richiedenti abbiano assolto gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 e realizzato l’equilibrio di bilancio.

 

5. Le disposizioni dettate dai precedenti commi sono estese ai Consorzi di bonifica operanti in Puglia.

 

Art. 5

(Addizionale Irpef regionale. Riduzione)

 

1. L’addizionale regionale all’imposta sul reddito alle persone fisiche, di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di un’addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), così come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446 e 18 dicembre 1997, n. 472), già elevata per l’anno 2000 allo 0,9 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell’articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133), e ulteriormente elevata, per esigenze di copertura dei disavanzi sanitari, dal 1° gennaio 2001 nella misura dell’1,4 per cento ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2001, n.32 (Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2001), è ridotta all’1,2 per cento per i redditi riferiti all’anno di imposta 2003.

 

Art. 6

(Acquisto di beni e servizi)

 

1. Al fine di consentire il conseguimento di risparmi di spesa e in relazione a quanto previsto dall’articolo 24 della l. 289/2002, i competenti uffici regionali devono procedere all’acquisto di beni e servizi attraverso l’utilizzazione delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP s.p.a..

 

2. Per procedere ad acquisti in maniera autonoma gli uffici regionali adottano i prezzi delle convenzioni di cui al comma 1 come base d’asta al ribasso.

 

3. Nell’ipotesi in cui la vigente normativa consente la trattativa privata, i competenti uffici regionali possono farvi ricorso solo in casi eccezionali e motivati, previo esperimento di una documentata indagine di mercato, dandone comunicazione alla Sezione regionale della Corte dei Conti.

 

TITOLO   II

NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO

 

Capo I

Disposizioni in materia di servizi sociali

 

Art. 7

(Programma di interventi e di riparto per l’integrazione scolastica dei disabili)

 

1. Il programma di interventi e di riparto di cui all’articolo 4 della legge regionale 9 giugno 1987, n.16 (Norme organiche per l’integrazione scolastica degli handicappati) e all’articolo 18 della legge regionale 18 marzo 1997, n. 10 (Norme per la prevenzione, la riabilitazione e l’integrazione sociale dei portatori di handicap), è prorogato di un ulteriore anno.

 

2. Le risorse finanziarie assegnate sono utilizzate secondo i criteri ed entro i limiti previsti dall’articolo 46 della legge regionale 12 aprile 2000, n. 9 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2000 e pluriennale 2000-2002) e dall’articolo 26 della legge regionale 22 dicembre 2000, n. 28 (Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002).           

 

3. Gli oneri occorrenti al trasporto dei disabili per il raggiungimento delle strutture riabilitative sono a carico dei Comuni per il 60 per cento e delle Aziende unità sanitarie locali (AUSL) competenti per il territorio per il restante 40 per cento.

 

4. I Comuni stipulano intese con le AUSL al fine di garantire la continuità e l’organizzazione del servizio, che resta formalmente in capo alle AUSL, fermo restando il rimborso a favore delle stesse degli oneri di competenza dei Comuni.

 

5. Il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 15 dicembre 2000, n. 26 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di immigrazione extracomunitaria), è sostituito dal seguente:

 

"5. Ai Comuni inferiori ai ventimila abitanti, sede di centri di accoglienza con permanenza media di duecento unità giornaliere su base annua, vengono attribuite risorse rivenienti dalla legge regionale 12 maggio 1980, n. 42, calcolando al doppio il numero degli alunni ammessi ai vari servizi e per l'articolo 15 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17, calcolando al doppio il numero dei residenti”.

 

6. Per l’esercizio finanziario 2003 è confermata la disposizione di cui all’articolo 25 della l.r. 7/2002.

 

7. Il fondo di euro 3.242.471,53 di cui all’articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002), assegnato con decreto ministeriale dell’11 ottobre 2002, è utilizzato prioritariamente per sostenere la gestione diretta o indiretta degli asili-nido già realizzati dai Comuni con finanziamenti pubblici, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.

 

8. Le risorse iscritte al capitolo 784025 del bilancio di previsione 2002 "Trasferimenti ai Comuni e Province del Fondo nazionale per le politiche sociali - legge 8 novembre 2000, n. 328 - Risorse vincolate - unità previsionale di base 9.2", ammontanti a euro 63.032.259,60, sono ripartite ai Comuni con vincolo di destinazione nel corso dell'esercizio finanziario 2003, secondo i criteri definiti con il piano adottato dalla Giunta, al netto della spesa prevista per gli adempimenti di cui all'articolo 39.

 

Capo II

Disposizioni in materia di formazione professionale

 

Art. 8

(CNOS - Polivalente di Lecce. Riconoscimento costi)

 

1. In relazione all’avvenuto trasferimento alla Provincia di Lecce, ai sensi della legge regionale 21 dicembre 1998, n. 32 (Trasferimento all’Amministrazione provinciale di Lecce del Centro di formazione professionale CNOS – Polivalente di Lecce), delle funzioni concernenti la gestione del centro di formazione professionale CNOS polivalente di Lecce, già trasferite alla Regione Puglia con deliberazione CIPE del 12 dicembre 1972, allo scopo di definire, in maniera conclusiva, ogni rapporto pendente tra la Regione Puglia e il predetto centro, ivi compresi i contenziosi ancora in atto, sono riconosciuti a carico del bilancio regionale i costi relativi alle retribuzioni del personale e alle spese generali di mantenimento della struttura, non rendicontati all’Unione Europea, rimasti a carico del CNOS polivalente di Lecce.

 

2. Il riconoscimento dei costi avverrà a seguito di presentazione, da parte dello stesso ente, di apposita rendicontazione e previa verifica da parte dei competenti servizi regionali.

 

3. Nel bilancio di previsione 2003, nell’apposita unità previsionale di base 6.3.1, è iscritto specifico capitolo 961110 “Spese connesse al riconoscimento al CNOS di Lecce degli oneri sostenuti per l’attuazione delle attività formative” con uno stanziamento di euro 516.456,90.

 

Capo III

Disposizioni in materia di lavori pubblici

 

Art. 9

(Contributo straordinario ai Comuni colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002)

 

1. Il contributo straordinario ai Comuni del Sub Appennino Dauno colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, già previsto in 1 milione di euro dall’articolo 40 della legge regionale 9 dicembre 2002, n.20 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002), è elevato a euro 3 milioni.

 

2. La copertura del relativo onere aggiuntivo di 2 milioni di euro è garantita con specifico stanziamento iscritto nell’unità previsionale di base 8.4.1, capitolo nuova istituzione 511043 “Contributo straordinario ai Comuni del Sub Appennino Dauno per la ricostruzione di opere danneggiate dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002”.

 

Art. 10

(Agevolazioni ai Comuni colpiti da eventi calamitosi nell'anno 2002)

 

1. I Comuni della provincia di Foggia colpiti da eventi calamitosi nell'anno 2002, per i quali sia stato emesso decreto di riconoscimento dello stato di emergenza, in deroga all'articolo 72, comma 2, della l.r. 28/2001, possono restituire in cinque annualità, da versare entro il mese di settembre, a partire dall'anno 2004, le somme concesse in prestito a valere sul fondo regionale di rotazione, istituito con legge regionale 1° febbraio 1977, n. 3 (Interventi regionali per agevolare l’acquisizione delle aree dei piani di edilizia economica popolare e la realizzazione di alloggi da parte delle cooperative edilizie) e successive modificazioni e integrazioni, per l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree e edifici inclusi nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni.

 

Art. 11

(Piano parcheggi)

 

1. Il contributo regionale per gli interventi ammessi a finanziamento ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale), per i quali, alla data di entrata in vigore della l.r. 28/2000, è sorta obbligazione giuridicamente vincolante per contratto con imprese esecutive di lavori, già concesso in rate annuali, è rideterminato sulla base dei tassi applicati dalla Cassa depositi e prestiti sui mutui contratti ed è confermato a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato certificato l’effettivo inizio dei lavori.

 

Capo IV

Disposizioni in materia di ambiente

 

Art. 12

(Utilizzo economie legge regionale 26 novembre 1979, n. 72)

 

1. Le residue economie delle somme già erogate ai sensi della legge regionale 26 novembre 1979, n.72

 (Tutela dell’ambiente naturale e culturale caratteristico della Regione Puglia. Valorizzazione, salvaguardia e destinazione d’uso dei trulli di Alberobello. Intervento urgente), abrogata dall’articolo 18 della legge regionale 11 febbraio 1988, n. 6 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1988 e bilancio pluriennale 1988-1990 della Regione Puglia), restano assegnate all’Amministrazione beneficiaria e finalizzate ad attività di recupero filologico e di valorizzazione del centro storico, nel rispetto dei principi fondamentali della norma originaria.

 

Art. 13

(Fondo per la minore produzione dei rifiuti)

 

1. Per l’anno 2003 il fondo di cui all’articolo 15, comma 3, della legge regionale 22 gennaio 1997, n.5 (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), è ridotto al 25 per cento.

 

Art. 14

(Indennità risarcitoria per danni ambientali)

 

1. L’indennità risarcitoria per il danno arrecato all’ambiente, relativa alle opere abusive, già sanate o in via di sanatoria, realizzate prima dell’apposizione del vincolo paesaggistico, è ridotta nella misura dei due terzi rispetto a quanto previsto dall’articolo 4 della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 (Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico).

 

Capo V

Disposizioni in materia di fiere e mercati

 

Art. 15

(Contributo straordinario agli enti fieristici)

 

1. Per gli Enti fieristici a carattere regionale di cui all’articolo 39 della legge regionale 22 giugno 1994, n. 22 (Norme per l’esercizio delle funzioni di controllo sugli atti degli enti locali e degli enti regionali), di Foggia e di Francavilla Fontana, è iscritto nel bilancio regionale, limitatamente all’esercizio 2003, all’unità previsionale di base 4.8.2 “Enti fieristici regionali”, capitolo 352026 “Contributo straordinario per le spese di funzionamento della Fiera di Foggia e Fiera dell’Ascensione di Francavilla Fontana”, lo stanziamento di euro 464.811,21 come di seguito articolato:

 

a) per l’ente Fiera di Foggia la somma di euro 413.165,52;

 

b) per l’ente Fiera di Francavilla Fontana la somma di euro 51.645,69.  

 

Capo VI

Disposizioni in materia di agricoltura e foreste

 

Art. 16

(Disposizioni per il contenimento della spesa dei Consorzi di bonifica)

 

1. I Consorzi di bonifica operanti nel territorio pugliese, entro sessanta giorni dalla  data di entrata in vigore della presente legge, devono operare variazioni al proprio bilancio prevedendo l'abbattimento del 30 per cento della spesa corrente e riducendo, proporzionalmente, gli oneri di contribuenza.

 

2. I Consorzi adottano gli atti necessari alla riorganizzazione delle proprie funzioni, operando la ricognizione delle unità lavorative con una dettagliata relazione su compiti e obiettivi delle stesse unità singole e operative individuate.

 

3. I Consorzi di bonifica che hanno in vigore un piano di contribuenza approvato in data antecedente al 1° gennaio 2000 sono obbligati a riformulare i rispettivi piani rapportando gli oneri agli effettivi benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica. Il piano stabilisce i parametri per la quantificazione dei benefici e determina l'indice di contribuenza di ciascun immobile. La riformulazione del piano di contribuenza deve avvenire di concerto con i Comuni nel cui ambito ricadono le opere, le strutture e i lavori di  manutenzione del territorio e di regimazione delle acque.

 

4. In considerazione degli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2000, 2001 e 2002, le iscrizioni a ruolo operate dai Consorzi di bonifica per le predette annualità e riportate in cartelle esattoriali ancora non pagate alla data di entrata  in vigore della presente legge sono annullate. I medesimi Consorzi provvederanno, eventualmente, a emettere nuovi ruoli in base ai nuovi piani di contribuenza previsti dal presente articolo.

 

5. Per i Consorzi di bonifica che non hanno provveduto al deposito degli ultimi tre bilanci consuntivi, qualora non vi provvedano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al ramo, provvede alla nomina di un Commissario ad acta per assicurare l'adempimento.

 

Art. 17

(Disposizioni in materia di gestione del patrimonio forestale indisponibile della Regione)

 

1. La fruizione del patrimonio forestale della Regione Puglia è disciplinata da apposito regolamento, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

2. Le contravvenzioni alle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1 sono punite con adeguata sanzione amministrativa.

 

3. Il personale regionale in servizio presso gli Ispettorati forestali della Regione Puglia svolge funzioni di polizia amministrativa per il rispetto delle prescrizioni previste dal regolamento di cui ai commi 1 e 2, nonché dalle altre leggi in vigore in materia forestale.

 

Capo VII

Disposizioni in materia di riforma fondiaria ex Ersap

 

Art. 18

(Modifiche agli articoli 3 e 6 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20)

 

1. L’articolo 3 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 (Definizione delle procedure di assegnazione e vendita di beni di riforma fondiaria e per dimissioni patrimoniali in favore di enti pubblici), è sostituito dal seguente:

 

<<Art. 3 (Determinazioni dei prezzi e modalità di versamento per i beni posseduti prima del 23 giugno 1976)

 

1.Il prezzo di vendita in favore dei soggetti individuati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, è determinato dalla sommatoria dei seguenti importi:

 

a) indennità di espropriazione corrisposta al proprietario rivalutata all’attualità e ridotta di un terzo;

   

b) somma corrispondente ai due terzi:

 

 b.1. dei costi delle opere realizzate dall’Ente di sviluppo, al netto dei contributi statali;

   

 b.2.  dei pagamenti delle indennità miglioritarie per lodo arbitrale.

 

2. Oltre al prezzo determinato ai sensi del comma 1, lettere a) e b), devono essere versate alla Regione le somme relative ai debiti gravanti sul fondo per debiti poderali, non rimborsati all’Ente di sviluppo e maggiorati degli interessi legali, per oneri fondiari, nonché le spese sostenute per oneri relativi a sopralluoghi e a eventuali misurazioni, visure catastali o frazionamenti, resisi necessari per la definizione dell’atto.

 

3. Il pagamento dell’importo complessivamente dovuto ai sensi dei commi 1 e 2 è effettuato in un'unica soluzione. Su richiesta dell’acquirente può essere concessa una dilazione al tasso legale e per una durata massima di dieci anni, con iscrizione di ipoteca nei modi di legge.

 

4. Il prezzo e le condizioni di vendita di cui al presente articolo sono validi se il richiedente esprime il proprio assenso alla stipula del contratto entro sei mesi dalla data di comunicazione del prezzo da parte dei competenti uffici regionali. Decorso tale termine, valgono il prezzo e le condizioni di vendita stabiliti dall’articolo 4>>.

 

2. L’articolo 6 della l.r. 20/1999 è sostituito dal seguente:

 

<<Art. 6 (Affrancazioni)

 

1.      Il disposto del comma 1 dell’articolo 10 della legge 386/1976 si applica a favore degli eredi anche quando l’assegnatario originario è deceduto prima della data di entrata in vigore della medesima legge e, comunque, dopo aver pagato la quindicesima annualità del prezzo di assegnazione. Le rate ancora da corrispondere sono maggiorate degli interessi legali.

 

2.      All’assegnatario, ovvero ai suoi eredi legittimi pro indiviso, è riconosciuta, altresì, la facoltà di affrancare l’unità produttiva pagando, in unica soluzione, le annualità di ammortamento non ancora corrisposte, rivalutate all’attualità, e i debiti eventualmente gravanti sull’unità produttiva maggiorati degli interessi legali>>.

 

Art. 19

(Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 14)

 

1.      Dopo il comma 7 dell’articolo 43 della legge regionale 31 maggio 2001, n.14 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003), sono aggiunti i seguenti:

 

<<7 bis.       

 

Il prezzo e le condizioni di vendita di cui al presente articolo sono validi se il possessore esprime il proprio assenso entro sei mesi dalla data di comunicazione del prezzo da parte dei competenti uffici regionali. Decorso tale termine, l’immobile ritorna nella disponibilità della Riforma fondiaria per essere alienato con le procedure previste dal comma 1. Restano a carico del possessore gli oneri dovuti per tutto il periodo di possesso, così come quantificabili ai sensi del punto b) del comma 3, con l’aggiunta degli interessi legali.

 

7 ter.

 

Le disposizioni previste dall’articolo 4, comma 7, della l.r. 20/1999 si applicano alle cessioni dei beni e delle opere, di cui al presente articolo, a prescindere dalla loro destinazione d’uso>>.

 

Capo VIII

(Disposizioni in materia di cooperazione)

 

Art. 20

(Sostegno alla cooperazione)

 

1. Agli oleifici e cantine cooperative realizzati con interventi finanziari pubblici che attuano programmi di fusione delle rispettive unità produttive finalizzati a realizzare economie di gestione e a migliorare la qualità dei prodotti è riconosciuto un contributo una tantum a parziale copertura dei costi.

 

2. Le modalità e le misure per il riconoscimento del contributo di cui al comma 1 sono definite dalla Giunta regionale.

 

3. Per i fini di cui al presente articolo è stanziata la somma di euro 100 mila sull’unità previsionale di base 4.3.3, capitolo di nuova istituzione 114140, epigrafato “Contributi straordinari una-tantum per fusione oleifici e cantine cooperative”.

 

Capo IX

Disposizioni in materia di patrimonio

 

Art. 21

(Modifiche alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 27)

 

1. Il comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e patrimonio regionale), è sostituito dai seguenti:

 

<<1. Al fine di promuovere il riordino, la valorizzazione e l’alienazione del patrimonio immobiliare della Regione la Giunta regionale è autorizzata a dismettere i beni o parte di essi, indicati nella tabella A allegata alla presente legge, facenti parte del patrimonio disponibile della Regione, sulla base di un programma nel quale siano indicate le modalità di dismissione.

 

1 bis. La Giunta regionale è autorizzata ad aggiornare periodicamente l’elenco dei beni inseriti nella tabella A, previo atto del Dirigente del Settore demanio e patrimonio di ricognizione dei beni.

 

1 ter. Alla dismissione dei beni di cui alla tabella A la Giunta regionale può provvedere anche attraverso operazioni di cartolarizzazione e la partecipazione a fondi istituiti con apporto di beni immobili ai sensi dell’articolo 14 bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86.>>

 

Art. 22

(Modifiche all’articolo 20 della l.r. 20/1999)

 

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 20 della l.r. 20/1999 sono aggiunti i seguenti:

 

<<4 bis.

 

Gli Enti territoriali che entro il 31 dicembre 2002 non hanno presentato richiesta di acquisizione degli immobili indicati nel comma 1 decadono dall’aver titolo all’acquisizione diretta e ai connessi benefici riportati nel comma 4.

 

4 ter.

 

La Giunta regionale è autorizzata ad alienare i beni immobili ricadenti nella fattispecie del comma 4 bis nel seguente modo: direttamente in favore di altri enti territoriali e/o di enti pubblici che operano sul territorio pugliese, con le procedure previste dall’articolo 28, comma 1, della l.r. 27/1995, senza l’applicazione dei benefici previsti dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 28; in mancanza di richieste da enti territoriali e/o da enti pubblici, secondo le procedure  previste dalla l.r. 27/1995.

 

4 quater.

 

Relativamente agli immobili di proprietà regionale oggetto di dismissione mediante asta pubblica, gli enti territoriali e gli enti pubblici possono, a parità di prezzo di vendita conseguito in sede di gara, esercitare diritto di prelazione da formalizzare, entro quarantacinque giorni dalla data della notifica, con provvedimento adottato dall'organo competente, corredato della indicazione dei termini di pagamento, che non possono superare i successivi centottanta giorni.>>

 

Art. 23

(Alienazione alloggi degli Istituti autonomi case popolari)

 

1. Per le finalità di cui all’articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2003, n.1 (Disposizioni urgenti in materia di edilizia residenziale pubblica – ERP), gli Istituti autonomi case popolari (IACP) in stato di dissesto finanziario, sulla base di un piano di finanziamento da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale e redatto secondo i criteri di cui all’articolo 2, comma 81, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), possono effettuare le alienazioni degli alloggi, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), con le seguenti modalità:

 

a) pagamento in unica soluzione, con una riduzione pari al 30 per cento del prezzo di cessione;

 

b) pagamento immediato di una quota non inferiore al 15 per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di quindici anni, a un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della  parte del prezzo dilazionata.

 

Art. 24

(Risanamento del dissesto finanziario degli IACP)

 

1. Per le finalità di cui all’articolo 1 della l.r. 1/2003, gli IACP in stato di dissesto finanziario già riconosciuto dalla Regione, sulla base di un piano di finanziamento da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale e redatto secondo i criteri di cui all’articolo 2, comma 81, della l. 662/1996, possono procedere all’utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi, dal 70 per cento al 100 per cento, per il risanamento del dissesto finanziario degli Istituti, destinando le eventuali quote residuali al reinvestimento in edifici e aree edificabili, alla riqualificazione e incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, al recupero e manutenzione straordinaria delle costruzioni esistenti e ai programmi integrati, nonché a opere di urbanizzazione socialmente rilevanti.

 

Capo X

Disposizioni in materia di trasporti

 

Art. 25

(Utilizzo carburanti alternativi)

 

1. La Regione promuove l'utilizzo, per la produzione ed erogazione dei servizi di Trasporto pubblico regionale locale (TPRL), di carburanti alternativi e a basso tasso di inquinamento e all'uopo riconosce alle imprese utilizzatrici un’integrazione dei corrispettivi contrattuali di servizio in misura pari a euro 0,001 per autobus. km.

 

2. All'onere finanziario derivante dal comma 1, nel limite massimo di spesa pari all'economia derivante dai ribassi delle gare da espletare ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18, si provvede con gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli dell'unita previsionale di base 08.01.

 

Art. 26

(Intensificazioni programmi di esercizio TPRL)

 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di espletamento delle procedure concorsuali previste dall'articolo 16 della l.r. 18/2002, è fatto divieto di autorizzare intensificazioni di programmi di esercizio che comportino maggiori oneri a carico del bilancio regionale, fatta eccezione per quelle già sperimentate positivamente, e autorizzate con corrispettivo, successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13.

 

2. L'onere di spesa relativo alle intensificazioni di cui al comma 1 non eccederà oltre quello sostenuto nell'esercizio finanziario 2000 per analoga finalità.

 

3. La maggiore spesa derivante dai voli elicotteristici autorizzati in eccedenza dal Sindaco delle isole Tremiti, esclusivamente a causa dell'interruzione dei collegamenti marittimi per avverse condizioni meteo-marine, è assicurata dallo stanziamento iscritto al capitolo 0552018 e per gli anni successivi con appositi stanziamenti. Tale spesa sarà comunque contenuta nel limite massimo di euro 50 mila.

 

Art. 27

(Modifica alla l.r. 18/2002)

 

1. Il periodo dopo la lettera c) del comma 3 dell’articolo 30 della l.r. 18/2002 è sostituito dal seguente:

 

<<I  documenti di viaggio sono rilasciati dalle imprese, nel limite massimo di valore di cui al comma 4, ai cittadini che ne fanno richiesta per le tratte di servizio interessate, previo accertamento della loro appartenenza a una delle predette categorie sulla base di idoneo documento>>.

 

Capo XI

Disposizioni in materia sanitaria

 

Art. 28

(Norme di ripianamento disavanzi sanitari)

 

1. Al fine di sostenere il ripiano dei disavanzi sanitari dell’esercizio 2002, è stanziata nel bilancio di previsione 2003, all’unità previsionale di base 9.1.3, capitolo 771088,  la somma di euro 25 milioni.

 

Art. 29

(Spesa di investimento nella sanità)

 

1. Al fine di sostenere spese di investimento per interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, è stanziata nel bilancio di previsione 2003, all’unità previsionale di base 9.1.5, capitolo 721022, la somma di euro 43 milioni.

 

Art. 30

(Disciplina contrattuale con le strutture sanitarie)

 

1. La Regione Puglia garantisce la libera scelta dei cittadini ai fini dell’accesso alle prestazioni sanitarie nell’ambito della programmazione regionale e dell’organizzazione dei servizi del sistema sanitario regionale, comprendente tutte le strutture pubbliche e private accreditate ex articolo 8 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, e nell’ambito degli accordi e contratti di cui all’articolo 8 quinquies.

 

2. L’accreditamento transitorio di cui all’articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è prorogato fino all’attuazione delle procedure di cui all’articolo 8 quater del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni.

 

3. A norma dell’articolo 8 quater, comma 2, del d.lgs. 502/1992, il provvisorio accreditamento non costituisce vincolo per le aziende del servizio sanitario regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi e contratti di cui all’articolo 8 quinquies del medesimo d.lgs. 502/1992.

 

4. A norma dell’articolo 8 quinquies, comma 1, lettera d), del d.lgs. 502/1992, ove le strutture pubbliche e private abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, fissato in misura corrispondente a quelli erogati nel 1998, e il relativo limite di spesa a carico del servizio sanitario regionale, detti volumi sono remunerati con le regressioni tariffarie fissate dalla Giunta regionale.

 

5. Fino all'approvazione da parte della Giunta regionale del documento annuale e triennale di indirizzo economico-funzionale del servizio sanitario regionale e di riparto del fondo sanitario regionale, per l'anno di riferimento, nei confronti di tutte le strutture private transitoriamente accreditate sono confermati i tetti di remunerazione fissati, anche in nome e per conto delle altre aziende del servizio sanitario regionale, dall’AUSL nel cui ambito amministrativo insiste la sede legale o principale della struttura privata interessata, con riferimento all’anno precedente.

 

6. Nei contratti con le strutture private, le AUSL fissano i volumi e le tipologie di prestazioni, in coerenza con quanto previsto al comma 4, e i volumi eccedenti remunerabili, nel rispetto dei limiti massimi annuali di spesa sostenibile fissati dalla Regione.

 

Art. 31

(Termine di decorrenza delle riduzioni sui DRGs a più alto rischio di inappropriatezza)

 

1. La decorrenza della riduzione delle tariffe DRG (diagnostic related group) dei ricoveri a più alto rischio di inappropriatezza di cui all’articolo 5, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2001, n. 32 (Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2001), oltre le soglie determinate con deliberazione della Giunta regionale n. 1073 del 16 luglio 2002, è fissata dal primo giorno del mese successivo alla data di adozione della suddetta deliberazione. Dal 1° gennaio al 31 luglio 2002 le prestazioni sono remunerate senza la riduzione prevista nel suddetto provvedimento.

 

2. Le soglie di ammissibilità individuate nella deliberazione di cui al comma 1 sono confermate per l’anno 2003 e successivamente rideterminate con periodicità annuale sulla base degli indicatori di attività disponibili.

 

3. In esecuzione delle disposizioni di cui all’articolo 52, comma 4, lettera c), della l. 289/2002, nei documenti di indirizzo economico funzionale sono individuate le progressive riduzioni percentuali delle giornate complessive di degenza ospedaliera dei cittadini della Regione Puglia.

 

Art. 32

(Obblighi informativi, monitoraggio e controllo delle prestazioni sanitarie)

 

1. Ai fini degli adempimenti cui sono tenute le Regioni, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 (Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti e adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazioni del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture), convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112 e successive modificazioni, per l’accesso all’adeguamento del finanziamento del servizio sanitario nazionale per gli anni 2003, 2004 e 2005, le aziende, gli enti e gli istituti del servizio sanitario regionale, nonché le strutture private, sono tenuti ai conseguenti adempimenti informativi disposti dalle competenti strutture regionali.

 

2. Il mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 è causa:

 

a)  di decadenza per i Direttori generali delle aziende sanitarie;

b) di perdita dell’accreditamento, ovvero dell’autorizzazione, per le strutture private;

c) di riduzione delle prestazioni autorizzate e dei limiti di remunerazione per gli istituti e gli enti, nella misura individuata dalla Giunta regionale, in relazione alla gravità e/o ripetitività dell’inadempimento.

 

Art. 33

(Riduzione delle liste di attesa)

 

1. Le aziende e gli istituti del servizio sanitario regionale, nei limiti delle assegnazioni fissate annualmente dal documento di indirizzo economico funzionale e dalle disposizioni regionali in materia di pieno impiego dei potenziali erogativi delle strutture pubbliche, adottano adeguate iniziative, nella prospettiva dell’eliminazione o del significativo contenimento delle liste di attesa, dirette a favorire lo svolgimento presso gli ospedali e le strutture pubbliche degli accertamenti diagnostici in maniera  continuativa.

 

2. Le iniziative di cui al comma 1 perseguono il fine, anche mediante il ricorso a specifiche azioni e progetti obiettivo, della copertura del servizio nei sette giorni della settimana, secondo quanto previsto dall’accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 14 febbraio 2002 sulle modalità di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e indirizzi applicativi sulle liste di attesa.

 

3. Le aziende sanitarie danno attuazione all’articolo 52, comma 4, lettera c), della l. 289/2002, oltre che con il recupero di risorse utilizzate per finalità non prioritarie, anche individuando tra gli obiettivi connessi al riconoscimento della retribuzione di risultato e della incentivazione della produttività anche il contenimento delle liste di attesa.

 

4. Le iniziative di cui al comma 1 devono tendere a garantire il rispetto degli standards e degli impegni riportati nell’allegato b) all’accordo dell’11 luglio 2002 sancito nella Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.

 

5. Il raggiungimento degli obiettivi di cui commi precedenti costituisce elemento di valutazione dei Direttori generali e precondizione per il riconoscimento della maggiorazione del compenso, nonché parametro per il riconoscimento della retribuzione di risultato e dell’incentivazione alla produttività per il personale dipendente interessato.

 

6. La contrattazione integrativa aziendale definisce i progetti specifici per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione delle liste di attesa.

 

Art. 34

(Modelli organizzativi delle strutture sanitarie e dotazioni organiche)

 

1. L’emanazione dei criteri per l’adozione dei modelli organizzativi delle strutture sanitarie di cui all’articolo 7, comma 3, della l.r. 20/2002 è sospesa per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 34 della l. 289/2002.

 

2. Fino all’emanazione dei modelli organizzativi di cui al comma 1 e alla conseguente ridefinizione delle dotazioni organiche definitive, i Direttori generali delle aziende sanitarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, rideterminano le dotazioni organiche provvisorie nel limite del numero dei posti coperti al 31 dicembre 2002.

 

3. Ai fini di cui al comma 2, fermo restando i limiti e i vincoli numerici e di spesa di cui alle vigenti disposizioni di legge regionali, si tiene conto:

 

a) dei posti coperti dal personale a tempo indeterminato;

 

b) dei posti coperti dal personale a tempo determinato nei limiti della dotazione organica provvisoria ex articolo 23 della l.r. 28/2000, qualora per gli stessi non siano in corso le procedure di cui alla lettera c);

 

c) dei posti vacanti per i quali alla data del 31 dicembre 2002 risulti formalmente avviata una delle seguenti procedure:

 

c.1. pubblico concorso, avviso pubblico, selezione ai sensi dell’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro)

c.2. avviso di mobilità o formale atto di copertura di posti mediante mobilità ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)

c.3. riqualificazione del personale dell’area di comparto;

 

d) dei posti previsti per il funzionamento del servizio di emergenza–urgenza autorizzati dalla Giunta regionale alla data del 31 dicembre 2002  e  non compresi nelle lettere a), b) e c).

 

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, commi 5 e 6, della l. 20/2002, i limiti e i vincoli alle assunzioni di personale di cui alle l.r. 28/2000 e 32/2001  cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di operatività prevista dalle disposizioni di cui all’articolo 34, comma 11, della l. 289/2002 e di approvazione della dotazione organica per ogni singola azienda sanitaria da parte della Giunta regionale entro novanta giorni, trascorsi i quali la stessa dotazione organica si ritiene approvata. Detto termine può essere interrotto una sola volta.

 

5. Nell'ambito del numero complessivo dei posti di cui al comma 3 è fatta salva l'applicazione degli istituti contrattuali vigenti che disciplinano il sistema di classificazione per le progressioni interne del personale del servizio sanitario regionale.

 

Art. 35

(Modifiche all’articolo 28 della l.r. 28/2000)

 

1. L’articolo 28 della l.r. 28/2000 è sostituito dal seguente:

 

<<Art. 28 (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ‘Oncologico’ di Bari. Disposizioni transitorie)

 

1. All'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico pubblico “Ospedale Oncologico” di Bari, in considerazione dei maggiori costi sostenuti per la mancanza di una sede propria e fino alla disponibilità della stessa, è concesso un finanziamento straordinario annuo di 5 milioni di euro, con prelevamento dal fondo sanitario regionale.>>

 

Art. 36

(Rapporti con i medici di medicina generale,

pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali)

 

1. Per le finalità previste dalla l. 405/2001 e di razionalizzazione della spesa sanitaria, comprese quelle di cui all’articolo 52 della l. 289/2002, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, al fine di garantire i livelli essenziali  di assistenza nel quadro delle risorse a tal fine assegnate dalla programmazione regionale e locale, operano quali fiduciari delle AUSL, tenendo conto del budget a questi attribuiti nel rispetto degli indirizzi regionali.

 

2. Ai sensi dell'articolo 8, lettera f), del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, fermo l’obbligo fissato dalle norme di legge nazionali e regionali di rispetto dei livelli di spesa programmati, gli accordi regionali disciplinano, in via generale, i rapporti tra Regione, aziende e categorie dei soggetti medici interessati, rientrando nella competenza della programmazione locale la definizione degli specifici obiettivi e priorità da perseguirsi nei diversi ambiti territoriali e distrettuali, nonché dai singoli soggetti medici interessati.

 

3. Per le finalità previste dalla vigente legislazione, la definizione dei programmi regionali e locali di attività, mirati a perseguire l'appropriatezza e la razionalizzazione nell'impiego delle risorse, sono di competenza esclusiva della Giunta regionale e delle Direzioni generali delle aziende sanitarie, che provvedono attraverso atti regolamentari.

 

4. Gli accordi con le categorie dei soggetti medici interessati per il perseguimento di specifici obiettivi di risparmio rispetto ai tetti di spesa programmati (budget) sono determinati nel rispetto dei principi e delle indicazioni, in materia, previsti dai vigenti regolamenti di esecuzione degli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, con i medici specialisti ambulatoriali interni e con i medici pediatri di libera scelta, ovvero nel rispetto di quanto definito dagli accordi regionali e aziendali.

 

5. Non sono oggetto di accordo gli obiettivi obbligatori, compresi quelli di risparmio previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale, dagli atti di programmazione annuale e triennale presupposti, connessi o consequenziali, ovvero da determinazioni della Giunta regionale, rispetto ai quali i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti in virtù del rapporto fiduciario in essere.

 

6. Per i soggetti di cui al comma 1 per i quali, a seguito dei controlli e del monitoraggio cui sono obbligati per legge i Direttori generali, a pena di decadenza automatica, ed esperite le procedure di contestazione e di accertamento con le modalità previste nei regolamenti di esecuzione di cui al comma 4, siano stati accertati comportamenti prescrittivi non conformi alle norme e alle disposizioni regolamentari di ordine generale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 e, nei casi più gravi, le ulteriori misure di legge.

 

Art. 37

(Disposizioni procedurali  per le gare di appalto nelle aziende sanitarie)

 

1. Le aziende e gli istituti del servizio sanitario regionale, nello svolgimento della propria attività negoziale per l’acquisizione di beni e servizi, coerentemente alle disposizioni in materia di razionalizzazione, contenimento e qualificazione della spesa sanitaria che caratterizzano le azioni e i programmi di miglioramento del servizio sanitario regionale, operano nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità nella gestione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), così come richiamato dall’articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo).

 

2. Per l’acquisto di beni e servizi con valore di stima, imponibile IVA, compreso tra i 50 mila euro e i 200 mila euro, le aziende e gli istituti del servizio sanitario provvedono, nei trenta giorni successivi al termine di presentazione del bilancio previsionale di ciascun esercizio, a pubblicare, secondo le forme di pubblicità previste dalla vigente normativa comunitaria, apposito avviso di gara indicativo a mezzo del quale rendono noto, per settore di prodotti o di servizi, le procedure di acquisto che verranno avviate nel corso dell’anno.

 

3. E' fatto assoluto divieto di ricorrere al frazionamento della spesa per eludere le disposizioni riguardanti i limiti per il ricorso a procedure comunitarie nelle gare d’appalto previste dalla l. 289/2002.

 

Art. 38

(Accordi e transazioni con fornitori di beni, servizi e prestazioni sanitarie)

 

1. Ai fini del definitivo ripiano delle partite debitorie delle aziende sanitarie, l’Agenzia regionale sanitaria è abilitata a concludere accordi e transazioni, con singoli fornitori di beni, servizi e prestazioni sanitarie e/o loro organismi rappresentativi appositamente delegati, finalizzati a garantire la definizione delle pendenze, ridurre gli oneri accessori e uniformare i pagamenti sul territorio regionale.

 

Art. 39

(Norma transitoria in attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328)

 

1. Nelle more della definizione delle norme regionali di attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), le provvidenze economiche in favore dei pazienti psichiatrici previste dalla legge regionale 7 settembre 1987, n. 26 (Assegnazioni finanziarie alle unità sanitarie locali per interventi socio-assistenziali collegati all’assistenza psichiatrica), per l’anno 2003 fanno carico all’unità previsionale di base 9.2.1, capitolo 784025 e sono erogate, nei limiti della spesa per il 2002 e secondo le direttive vigenti, dalle AUSL alle quali sono attribuiti i relativi finanziamenti.

 

Art. 40

(Costituzione del Fondo regionale di riequilibrio per l'applicazione degli istituti retributivi accessori del personale dipendente dal Servizio sanitario regionale)

 

1. Nell’ambito delle azioni per la razionalizzazione e la qualificazione del Servizio sanitario regionale, al fine di garantire uniformità e omogeneità negli impieghi presso tutte le aziende pubbliche del servizio, sono costituiti fondi regionali di riequilibrio per la remunerazione degli istituti accessori previsti dai vigenti contratti nazionali collettivi decentrati di lavoro, a decorrere dall’anno 2003, con utilizzo delle risorse aggiuntive regionali.

 

Art. 41

(Attuazione dell’articolo 34, comma 13, della l. 289/2002)

 

1. In attuazione dell'articolo 34, comma 13, della l. 289/2002, previa valutazione di curriculum attestante provata professionalità e competenza, le aziende sanitarie possono stipulare contratti o convenzioni con personale medico adibito, mediante incarichi a tempo determinato in essere alla data del 31 dicembre 2002, ai servizi di emergenza territoriale confluiti nel sistema di emergenza-urgenza "118", al compimento di almeno dodici mesi di servizio.

 

2. I contratti di cui al comma 1 avranno durata annuale, con decorrenza dalla data di subentro nelle relative funzioni da parte di medici di continuità assistenziale che avranno superato il corso di formazione per l'emergenza territoriale, e potranno prevedere l'utilizzo di detto personale medico incaricato nelle centrali operative e nei servizi di medicina e chirurgia di accettazione e d'urgenza.

 

3. I medici impiegati a tempo determinato per assicurare la fase sperimentale del servizio regionale di emergenza territoriale - 118, in attività alla data del 31 dicembre 2002, possono, a domanda, essere ammessi in soprannumero ai corsi banditi ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270.

 

4. Nell'attuale fase sperimentale di attivazione del servizio di emergenza territoriale nella Regione Puglia gli incarichi provvisori conferiti ai sensi dell'articolo 67, comma 3, del d.p.r. 270/2000 hanno scadenza in coincidenza con il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato.

 

Art. 42

(Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6)

 

1. I commi 3, 4 e 5 dell’articolo 18 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6

 (Sistema regionale della prevenzione. Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale – ARPA), sono abrogati.

2. Il personale, le dotazioni strumentali e le funzioni dei servizi impiantistico-antinfortunistici delle AUSL titolari della gestione dei presidi multizonali di prevenzione sono assegnati alle rispettive articolazioni dell’ARPA.

Art. 43

(Modifiche alla l.r. 20/2002)

1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 20/2002, dopo le parole: “di cui all’articolo 11 della l.r. 32/2001” sono inserite le seguenti: “e alla vigente normativa regionale”.

2.  Dopo il comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 20/2002, in materia di gestioni liquidatorie delle soppresse Unità sanitarie locali (USL), è aggiunto il seguente:

<<3 bis.

Per il rispetto delle norme in materia di patto di stabilità, degli obiettivi di finanza pubblica, nonché dei termini e delle condizioni previste dal decreto interministeriale 16 ottobre 2002, n. 65718, in materia di definitiva chiusura delle gestioni liquidatorie delle soppresse USL, si applicano i principi e le disposizioni di legge per la liquidazione coatta amministrativa previsti per la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, comunque interessanti la finanza pubblica, i cui scopi sono cessati o che si trovano in condizioni economiche di grave dissesto, ovvero le cui gestioni liquidatorie risultano gravemente deficitarie, giusta previsione del comma 1 ter del d.l. 63/2002, convertito, con modificazioni, dalla l. 112/2002>>.

3. Per l'attuazione del comma 2 del presente articolo:

a) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale provvede a emanare il relativo decreto e a disporre la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia;

b) con il decreto di cui alla lettera a), il Presidente della Giunta regionale, al fine di garantire l’uniformità dei procedimenti amministrativi, a norma dell’articolo 12 delle preleggi del codice civile, nomina per tutte le gestioni di liquidazione coatta amministrativa un unico Comitato regionale di sorveglianza, costituito da tre componenti, uno dei quali designato dal soggetto istituzionale di cui al comma 3;

c) a tutti gli effetti di legge lo stato del passivo, se riconosciuto, è quello accertato, in esecuzione del comma 1, alla data del 31 dicembre 2002;

d) a favore della gestione liquidatoria delle soppresse USL che evidenzia situazioni gravemente deficitarie, la Regione garantisce, per se e per conto dello Stato, disponibilità di fonti finanziarie fino alla concorrenza di euro 315 milioni, costituente l’attivo disponibile, corrispondente al disavanzo residuo pari a euro 239.536.477,91 indicato nel rendiconto generale allegato alla legge regionale 4 dicembre 2001, n. 29 (Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2000), prudenzialmente incrementato di maggiori somme connesse all’ulteriore grave dissesto rilevato a seguito dell’indagine amministrativo-contabile presso le gestioni liquidatorie delle soppresse USL della provincia di Taranto e di ulteriori mezzi previsti dalla legge regionale di bilancio 2003, costituiti in specifico fondo, a garanzia del pagamento di ogni legittimo credito, nei limiti del suddetto ammontare complessivo, al netto degli acconti dalla stessa e dallo Stato già corrisposti alla data di approvazione della presente legge;

e) il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, con proprio decreto, può avocare a sé le gestioni liquidatorie e istituire specifica struttura di progetto, con oneri di funzionamento a carico delle stesse, a cui affidare il compito speciale di coordinare e attuare tutte le operazioni di liquidazione, nonché ogni altra azione di gestione, transazione, riparto, non ammissione, recupero, escussione, senza esclusione alcuna, ritenuta opportuna o necessaria per la tutela della finanza pubblica e dei superiori interessi della collettività. Per tali finalità il Presidente della Giunta regionale può chiedere la collaborazione e azionare, a norma di legge, le competenti istituzioni della pubblica amministrazione, nonché, per la riscossione dei crediti, fare ricorso alla procedura prevista dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di leggi relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) e successive modificazioni e integrazioni.”.

Art. 44

(Decadenza automatica dei Direttori generali)

1. In conformità a quanto previsto dall’articolo 52, comma 4, lettera d), della l. 289/2002, riguardante la decadenza automatica dall’incarico dei Direttori generali, sono confermate le disposizioni in materia di cui, in particolare, alle l.r. 28/2000 e 32/2001, 7/2002 e 20/2002, nonché quelle previste dalla presente legge.

Art. 45

(Esonero dall’obbligo di possesso del libretto di idoneità sanitaria)

1. I farmacisti e i dipendenti delle farmacie pubbliche e private sono esonerati dall’obbligo del possesso del libretto di idoneità sanitaria ex articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) e articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni).

2. Le aziende sanitarie sono esonerate dall’obbligo di provvedere al rilascio o rinnovo del libretto sanitario ai soggetti di cui al comma 1 e di verificarne il possesso in sede di ispezione presso le farmacie.

Art. 46

(Modalità di erogazione di medicinali)

1. Entro il 31 agosto 2003 la Regione Puglia, acquisiti i dati di spesa farmaceutica pubblica relativi al primo semestre, sentite le associazioni rappresentative delle farmacie pubbliche e private convenzionate, potrà confermare l'attivazione delle forme di distribuzione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), convertito dalla l. 405/2001, previa valutazione dell’economicità, dell'appropriatezza e dell'efficienza del servizio e stabilendone le relative modalità.

Capo XII

Disposizioni varie

Art. 47

(Rinuncia alla riscossione di entrate regionali di modesta entità)

1. In applicazione delle disposizioni recate dall’articolo 74, comma 1, della l.r. 28/2001, il limite massimo è fissato in euro 25,00.

Art. 48

(Acquisizione degli immobili da destinare a sedi della Regione in Bari e della

delegazione regionale nella Capitale)

1. Le disposizioni contenute nell’articolo 22 della l.r. 20/2002, concernenti le operazioni di contrazione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti, per un periodo di ammortamento massimo di dieci anni, da destinare all’acquisto di un immobile in Roma da adibire a delegazione regionale nella Capitale, restano confermate ed estese a tutto l’esercizio 2003 per un ammontare di 4,5 milioni di euro.

2. La Giunta regionale è autorizzata altresì a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo fino a un massimo di 80,5 milioni di euro, per un periodo di ammortamento massimo di venti anni, per l’acquisto e l’esecuzione di opere di ristrutturazione e adeguamento dell’ex centro servizi di proprietà demaniale quale nuova sede della Regione in Bari, ivi compresa la realizzazione della struttura da destinare al Consiglio regionale.

3. La Giunta regionale è autorizzata a definire, con proprio atto, i criteri, le modalità e le condizioni delle relative operazioni di acquisizione.

4. Al conseguente onere relativo agli anni 2003 e successivi si fa fronte mediante specifici stanziamenti di bilancio da iscrivere in apposita unità previsionale di base.

Art. 49

(Proroga delle funzioni del Comitato tecnico consultivo. Legge regionale 4 luglio 1997, n. 18)

1. Le funzioni del Comitato tecnico consultivo di cui all’articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 18 (Procedure di attuazione del piano di liquidazione del soppresso Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia) e successive modifiche e integrazioni sono prorogate di ulteriori tre anni.

Art. 50

(Quarto centenario della nascita di S. Giuseppe da Copertino. Contributo)

1. In occasione del quarto centenario della nascita di S. Giuseppe da Copertino, è erogato un contributo di euro 150 mila in favore del Comune di Copertino per le opere infrastrutturali e di euro 50 mila in favore del Comitato promotore per le attività celebrative.

2. Gli oneri di cui al comma 1 graveranno, per euro 150 mila, sul capitolo 522090 dell'unità previsionale di base 8.4.4 e, per euro 50 mila, sull’unità previsionale di base 1.2.1, capitolo di nuova istituzione 1262, epigrafato "Contributo straordinario al Comitato promotore per la celebrazione del quarto centenario della nascita di S. Giuseppe da Copertino".

Art. 51

(Personale regionale in posizione di distacco presso le strutture di supporto agli organi politici)

1. Al personale regionale distaccato, in via continuativa, presso le segreterie particolari del Presidente della Giunta regionale, degli Assessori regionali, del Presidente, Vice Presidenti e Consiglieri segretari del Consiglio regionale e dei Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, nonché al personale distaccato presso i Gruppi consiliari è corrisposto un rimborso forfetario giornaliero, per ogni giornata d’effettiva presenza in servizio e fino a un massimo di duecentoventi giorni in un anno, pari a ventidue centesimi di euro per chilometro, comprensivo dei rimborsi riconosciuti a titolo di diaria di missione dalla normativa vigente, assumendo a base di calcolo la distanza chilometrica complessiva tra il Comune sede dell’ufficio di appartenenza e quello della sede di lavoro. E’ altresì corrisposto un rimborso forfetario giornaliero, sostitutivo dei buoni pasto, rapportato a euro quindici.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono estese a tutto il personale inviato a prestare temporaneamente la propria attività lavorativa presso gli uffici regionali ubicati fuori dalla sede di servizio, per un massimo di cento giorni per anno.

3. Gli Economi cassieri competenti provvedono a liquidare mensilmente le somme maturate, previa presentazione di apposita certificazione attestante le effettive giornate di presenza.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano solo per le distanze superiori ai quaranta chilometri complessivi tra il Comune sede dell’ufficio di appartenenza e il Comune sede di lavoro.

5. Le disposizioni del presente articolo restano in vigore fino a quando la materia non sarà regolamentata in sede di contrattazione decentrata con le organizzazioni sindacali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2003.

6. L’articolo 27 della l.r. 7/2002 è abrogato e tutte le altre disposizioni di norme regionali in contrasto con il presente articolo non si applicano nei confronti del personale di cui ai commi 1 e 2.

Art. 52

(Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3)

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari), sono aggiunti i seguenti:

<<5 bis.       

Qualora i responsabili dei Gruppi consiliari siano dirigenti già in servizio presso la Regione, a essi compete un’indennità pari a quella spettante per la direzione delle Commissioni consiliari ovvero, se migliore, quella posseduta per la direzione dell’Ufficio da cui è distaccato.

 

 5 ter.           

 La Presidenza del Consiglio regionale stabilisce la graduazione di dette indennità, in relazione alla consistenza numerica dei Consiglieri per ogni Gruppo.>>

                       

2. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 4 gennaio 2001, n. 1, è sostituito dal seguente:

<<4. Il Presidente del Gruppo conferisce l'incarico di responsabilità dell'ufficio a un’unità di cui al comma 1 già in possesso della qualifica di dirigente o, in mancanza, a un dipendente inquadrato nella categoria D o in possesso dei requisiti per l'inquadramento nella medesima posizione previsti per l'accesso dall'esterno.>>

Capo XIII

Modifiche al trattamento indennitario e previdenziale dei Consiglieri regionali

Art. 53

(Trattamento indennitario)

1. Per il libero svolgimento del mandato elettorale, ai Consiglieri regionali di Puglia spetta - a far tempo dalla data di proclamazione - il seguente trattamento indennitario:

a) indennità di mandato;

b) diaria di funzione e missione;

c) trattamenti accessori.

2. La corresponsione del trattamento indennitario di cui al comma 1 cessa:

a) alla data della prima riunione del nuovo Consiglio regionale, per il Presidente del Consiglio regionale e i membri dell'Ufficio di Presidenza;

b) alla data di proclamazione del nuovo eletto, per il Presidente della Giunta regionale;

c) alla data di nomina degli Assessori regionali, per i componenti della Giunta regionale;

d) alla data di proclamazione dei nuovi eletti, per gli altri Consiglieri regionali.

Art. 54

(Indennità di mandato)

1. A titolo di indennità di mandato, ai Consiglieri regionali di Puglia è corrisposta mensilmente - per dodici mensilità annuali - una somma lorda pari all'80 per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai Parlamentari nazionali.

2. Al variare dell'indennità mensile lorda spettante ai Parlamentari nazionali varia, proporzionalmente e con medesima decorrenza, l'indennità di mandato dei Consiglieri regionali di Puglia.

Art. 55

(Diaria di funzione e missione)

1. A titolo di rimborso spese onnicomprensivo per gli oneri derivanti dalle funzioni esercitate e per le missioni svolte sul territorio regionale nell'espletamento del mandato, ai Consiglieri regionali di Puglia è corrisposta mensilmente una diaria calcolata sull'indennità mensile lorda spettante ai Parlamentari nazionali nella seguente misura percentuale:

a) 80 per cento al Presidente della Giunta regionale;

b) 48 per cento al Presidente del Consiglio regionale;

c) 40 per cento al Vice Presidente della Giunta regionale;

d) 36 per cento ai Vice Presidenti del Consiglio regionale e agli Assessori regionali;

e) 32 per cento ai Consiglieri segretari dell'Ufficio di Presidenza, ai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta, ai Presidenti dei Gruppi consiliari e al Presidente del Comitato per la Protezione civile;

f) 24 per cento ai Vice Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta;

g) 22 per cento ai Consiglieri segretari delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta;

h) 20 per cento ai Consiglieri regionali.

2. Nel caso in cui il Consigliere regionale svolga più funzioni tra quelle indicate al comma 1, è corrisposta solamente la diaria con percentuale più alta.

Art. 56

(Trattamenti accessori)

1. Ai Consiglieri regionali spettano, mensilmente, a titolo di rimborso spese, i seguenti trattamenti accessori:

a) diaria a titolo rimborso spese;

b) rimborso spese di trasporto;

c) rimborso spese per missioni in Italia e all'estero.

2. La diaria di cui al comma 1, lettera a), è quella determinata dall'articolo 3 della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 5, diminuita di ventuno punti percentuali.

3. All'articolo 4, comma 1, della l.r. 5/1998, le parole: "di 1/18" sono sostituite dalle seguenti: "del 9 per cento".

4. L'entità del rimborso spese di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, unitamente alla facoltà di aggiornarla periodicamente, è determinata dall'Ufficio di Presidenza con apposita deliberazione.

5. L'Ufficio di Presidenza emana le disposizioni attuative delle norme del presente articolo.

Art. 57

(Diritto all'assegno vitalizio)

1. Ai Consiglieri regionali cessati dal mandato - che abbiano compiuto sessant’anni di età e abbiano versato i contributi previdenziali obbligatori per un periodo di almeno cinque anni - spetta un assegno vitalizio mensile.

2. Per ogni anno di contribuzione oltre il quinto, l'età richiesta per ottenere l'assegno vitalizio è diminuita di un anno, con il limite all'età di cinquantacinque anni.

3. Ai fini del computo degli anni di contribuzione, la frazione di anno si calcola per intero purchè di durata non inferiore a sei mesi e un giorno.

4. Per il periodo così computato il Consigliere regionale è tenuto a versare i contributi previdenziali obbligatori.

5. L'assegno vitalizio è cumulabile, senza detrazione alcuna, con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al Consigliere regionale cessato dal mandato.

6. L'assegno vitalizio è indicizzato annualmente, a partire dal 1° giugno 2005, della variazione percentuale dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT nell'anno precedente.

Art. 58

(Contributi previdenziali)

1. I Consiglieri regionali in carica che hanno contribuito al fondo per la corresponsione dell'assegno vitalizio per quindici anni hanno diritto, a domanda, a ridurre la relativa contribuzione del 50 per cento recuperando le somme versate a tale titolo oltre il quindicesimo anno di contribuzione.

Art. 59

(Misura dell'assegno vitalizio)

1. Per i Consiglieri regionali aventi diritto, cessati dal mandato e non più rieletti, fino alla legislatura precedente quella di entrata in vigore della presente legge, l'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato in percentuale agli anni di contribuzione - sull'indennità mensile lorda corrisposta al Consigliere regionale in carica nello stesso mese a cui si riferisce l'assegno vitalizio - secondo la seguente tabella:

Anni di contribuzione

Percentuale sull'indennità di carica mensile lorda

5

35

6

37

7

42

8

47

9

52

10

57

11

59

12

61

13

64

14

67

15

70

16 e oltre

75

2. Per i Consiglieri regionali aventi diritto, eletti o rieletti nella legislatura d'entrata in vigore della presente legge, l'ammontare dell'assegno vitalizio è calcolato - in percentuale agli anni di contribuzione - sull'indennità di mandato mensile lorda corrisposta al Consigliere regionale in carica nello stesso mese cui si riferisce l'assegno vitalizio, secondo la seguente tabella:

Anni di contribuzione

Percentuale sull'indennità di carica mensile lorda

5

40

6

44

7

48

8

52

9

56

10

65

11

68

12

70

13

72

14

76

15 e oltre

80

Art. 60

(Disposizioni finali)

1. Nel caso in cui ai Parlamentari nazionali venga corrisposta una differente indennità mensile lorda, costituisce riferimento per l'applicazione della presente legge l'indennità più favorevole per il Consigliere regionale.

2. Le norme di cui agli articoli 53, 54, 55 e 56 decorrono dal 1° giugno dell'anno 2003.

3. Le norme di cui all’articolo 59 decorrono dal 1° agosto 2005. Entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2003, l'Ufficio di Presidenza, d'intesa con l'Assessorato al bilancio, provvede alla determinazione del fabbisogno nel rispetto dei vincoli e dei parametri del patto di stabilità interno.

4. La quota a carico del Consigliere regionale per il pagamento del premio annuo dell'assicurazione infortuni, prevista dall'articolo 3 della legge regionale 15 gennaio 2001, n. 8, è aumentata dal 30 per cento al 60 per cento.

5. Al variare dell'indennità mensile lorda corrisposta ai Parlamentari nazionali variano - in ugual misura e con medesima decorrenza - tutte le diarie e rimborsi spese - a essa collegati - spettanti ai Consiglieri regionali.

Art. 61

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 1, 2, 7, 8 e 10 della l.r.5/1998;

b) l'articolo 5 e il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13 e successive modificazioni;

c) il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 5/1998;

d) il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 5/1998, da ultimo modificato con la l.r. 7/2002.

TABELLA   A

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI.

     IN MILIONI DI EURO

SETTORI DI INTERVENTO

2003

2004

2005

RAGIONERIA (Mutui)

265,40

297,63

296,95

RAGIONERIA RUOLI DI S.F.

15,93

14,00

12,00

EDILIZIA RESIDENZIALE

17,90

12,00

8,00

Totale

299,23

323,63

316,95

            La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello statuto ed entrerà  in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

            Data a Bari, addì 7 marzo 2003