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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1995
Numero
27
Data
26/04/1995
Abrogato
 
Materia
Demanio e Patrimonio
Titolo
Disciplina dell’amministrazione del demanio e del patrimonio regionale.
Note
Allegati

 

 ARTICOLO 1

(1) Vedi anche quanto dispone l'art. 43, comma 1, L.R. 30 aprile 2009, n. 10.

(2) La l.r.29/2020, art. 1 ha modificato il titolo della legge.

 

 

(TITOLO I ) (2)

Finalità e principi generali

 

Art. 1
Finalità.

 

1. La presente legge,   in conformità all’articolo 62 dello Statuto  (3) disciplina  l’amministrazione del demanio e del patrimonio regionale.(4)

 

2. La presente legge intende inoltre:

a) valorizzare il patrimonio regionale, comunque acquisito;

b) razionalizzare ed economizzare la spesa corrente. ] (5)

 

(2)    Titolo introdotto dalla l.r. 29/2020, art. 2, comma 1.

 (3)   Parole sostituite  dalla l.r. 29/2020, art. 3, comma 1, lett a).

 (4)   Parole sostituite  dalla l.r. 29/2020, art. 3, comma 1, lett b).

 (5)   Comma abrogato dalla l.r. 29/2020, art. 33, comma 1, lett a).

 

 

 Art. 1 bis

(Principi generali) (6)


1. Le funzioni amministrative sono esercitate nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità, trasparenza, pubblicità, semplificazione e di certezza dei termini di conclusione dei procedimenti..

(6) Articolo inserito dalla  l.r. 29/2020, art.4 , comma 1.

 

 

TITOLO II

 

Tipologia e classificazione dei beni del regionali (7)

 

Capo I - Tipologia dei beni e loro regime giuridico (8)

 

Art. 2
Beni del demanio.

 

1. Il demanio regionale è costituito dai beni, [ in quanto ] (9) appartenenti alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo, così come individuati dall'art. 822, comma 2, del Codice civile e sono assoggettati al regime del demanio pubblico di cui all’articolo 823 del c.c (10)

 

2. Il regime demaniale si applica inoltre ai diritti reali della Regione su beni appartenenti ad altri soggetti nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 11 della legge n. 281 del 1970. dall’articolo 825 c.c.;  (11)  

 

2 bis. Spetta alla competente struttura regionale la tutela dei beni che fanno parte del demanio regionale. La struttura competente ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari previsti dal codice civile a difesa della proprietà e del possesso (12)

 

(7) Titolo modificato l.r. 29/2020, art. 5 , comma 1.

 

(8) Capo modificato l.r. 29/2020, art. 6 , comma 1.

 

(9) Parola soppressa dalla l.r. l.r. 29/2020, art. 7, comma 1, lett. a)

 

(10) Parole aggiunte dalla l.r. l.r. 29/2020, art. 7, comma 1, lett. b)

 

(11) Parole aggiunte dalla l.r. l.r. 29/2020, art. 7, comma 1, lett. c)

 

(12) Comma  aggiunto dalla l.r. l.r. 29/2020, art. 7, comma 1, lett. d)

 

 

 

 

Art. 3
Beni del patrimonio.

 

1. Il patrimonio regionale è costituito dai beni mobili e immobili appartenenti alla Regione non facenti parte del demanio ai sensi del precedente art. 2, comma 1.

 

2. Il patrimonio si distingue in patrimonio indisponibile e patrimonio disponibile.

 

3. Il patrimonio indisponibile è costituito dai beni individuati, in quanto di pertinenza regionale, dall'art. 826 del Codice civile  e sono assoggettati al regime giuridico di cui all’articolo 828 dello stesso codice (13)

 

4. Gli altri beni di proprietà della Regione costituiscono il patrimonio disponibile regionale e sono assoggettati al regime giuridico ordinario. (14)

 

(13) Parole aggiunte dalla l.r. l.r. 29/2020, art. 8, comma 1, lett. a).

 

(14) Parole aggiunte dalla l.r. l.r. 29/2020, art. 8, comma 1, lett. b).

 

 

 

[TITOLO II]

 

[Tipologia e classificazione dei beni del patrimonio regionale] (15)

Capo II - Classificazione dei beni

 

Art. 4
Classificazione e destinazione dei beni.

 

1. Avuto riguardo alla natura, alle caratteristiche e alla destinazione dei singoli beni, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, provvede con proprie deliberazioni alla loro classificazione, assegnandoli a una delle categorie di cui ai precedenti artt. 2 e 3 e autorizza l’iscrizione al catalogo di cui al seguente articolo 12. (16)

 

2. Con gli stessi provvedimenti i beni classificati demaniali e patrimoniali indisponibili sono rispettivamente destinati a finalità pubbliche e all’esercizio delle funzioni di competenza regionale. (17)

 

[3. La classificazione ha luogo in sede di prima approvazione del catalogo dei beni immobili e dell'inventario dei beni mobili e, per i beni successivamente acquisiti, all'atto della loro acquisizione.] (18)

 

3 bis. Il passaggio da una tipologia giuridica a un’altra avviene con provvedimento di Giunta regionale. (19)

 

4. La Giunta regionale effettua periodicamente, e comunque a intervalli non superiori a dieci anni, verifiche generali sulla classificazione e destinazione dei beni.

 

(15) Parole soppresse  dalla l.r. l.r. 29/2020, art. 9 ,comma 1

 

(16) Parole aggiunte dalla l.r. l.r. 29/2020, art.  10 ,comma 1, lett. a).

 

(17) Parole aggiunte dalla l.r. l.r. 29/2020, art.  10 ,comma 1, lett. a).

 

(18) Comma abrogato dalla l.r. l.r. 29/2020, art.  33,comma 1, lett. b).

 

(19) Comma inserito  dalla l.r. l.r. 29/2020, art.  10 ,comma 1, lett. c).

 

 

 

[TITOLO III]

 

[ Attività regionali in materia di valorizzazione, gestione e] (20)  amministrazione dei beni

 

Capo I - Norme generali

 

Art. 5
Attività  [regionali.] (21)

 

1.  L’amministrazione dei beni regionali consiste in: 


 a) acquisizione;
 b) catalogazione e inventariazione;
 c) alienazione;
 d) locazione e concessione;
 e) valorizzazione;
 f) costruzione e conservazione;
 g) razionalizzazione delle sedi degli uffici. (22)

 

(20) Parola soppresse  dalla l.r. l.r. 29/2020, art. 11 ,comma 1

 

(21) Parole soppresse  dalla l.r. l.r. 29/2020, art. 12 ,comma 1, lett. a).

 

(22) Comma sostituito  dalla l.r. l.r. 29/2020, art. 12 ,comma 1, lett. b)

 

 

 

TITOLO IV

 

[Acquisizione dei beni] (23)

 

Capo I -  Acquisizione (24)

 

 

Art. 6
Modi di acquisizione. (25)

 

1. I beni regionali sono acquisiti con le seguenti modalità : (26)

a) trasferimento ex lege;

b) acquisto;

c) costruzione di beni finalizzati al soddisfacimento di interessi propri della Regione. (27)  

d) atto di liberalità;

e) permuta.

 

(23) Parole soppresse  dalla l.r. l.r. 29/2020, art. 13 ,comma 1.

 

(24) Parole sostituite  dalla l.r. l.r. 29/2020, art. 13 ,comma 1.

 

(25) Parole sostituite   dalla l.r. l.r. 29/2020, art. 14 ,comma 1, lett. a).

 

(26) Parole sostituite   dalla l.r. l.r. 29/2020, art. 14 ,comma 1, lett. b).

 

(27) Parole aggiunte  dalla l.r. l.r. 29/2020, art. 14 ,comma 1, lett. c).

 

 

 

 

 

[TITOLO IV

 

Acquisizione dei beni

 

Capo II - Acquisizione dei beni] (28)

 

Art. 7
Acquisizione dei beni per trasferimento ex lege. (29)

 

[1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni trasferiti alla Regione per disposizione di legge o di norma avente forza di legge. ]

 

(28) Le parole: “Titolo IV Acquisizione dei beni Capo II Acquisizione dei beni” che precedono  sono soppresse. dalla l. .r. 29/2020, art. 15 ,comma 1.

 

(29) Articolo abrogato dalla l. .r. 29/2020, art. 33,comma 1, lett. c).

 

 

 

Art. 8


Acquisizione dei beni a seguito di per acquisto e permuta (30)

 

1. Sono oggetto di acquisto da parte della Regione esclusivamente i beni da destinare al soddisfacimento di uno specifico interesse regionale. (31)

 

2. All'acquisto dei beni provvede la Giunta regionale:

a) per i beni mobili, secondo le procedure previste dalle vigenti leggi regionali in materia di Economato e Provveditorato;

b) per i beni immobili, con procedimento di evidenza pubblica. (32)

 

3. La Giunta regionale provvede all’acquisto dei beni con procedura negoziale quando non è individuabile un mercato di riferimento in relazione alle caratteristiche richieste per il bene oggetto di acquisto. (33)

 

3 bis. La Giunta regionale può procedere alla permuta con beni di proprietà di terzi per il soddisfacimento di uno specifico interesse regionale. (34)

3 ter. La permuta è effettuata previa procedura di evidenza pubblica. Detta procedura non si applica quando i beni da acquisire sono di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici. (35)

 

(30) Rubrica modificata dalla l. .r. 29/2020, art. 16, comma 1, lett. a).

 

(31) Comma sostituito dalla l. .r. 29/2020, art. 16, comma 1, lett. b).

 

(32) Parole sostituite dalla l. .r. 29/2020, art. 16, comma 1, lett. c).

 

(33) Comma sostituito dalla l. .r. 29/2020, art. 16, comma 1, lett. d).

 

(34) Comma aggiunto dalla l. .r. 29/2020, art. 16, comma 1, lett. e).

 

(35) Comma aggiunto dalla l. .r. 29/2020, art. 16, comma 1, lett. e).

 

 

 

Art. 9
Acquisizione di beni a seguito di costruzione.(36)

 

1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni realizzati direttamente dalla Regione secondo le procedure previste dalle leggi nazionali e regionali in materia di lavori pubblici.

 

(36) Articolo soppresso dalla l. .r. 29/2020, art. 33, comma 1, lett. d).

 

 

 

Art. 10
Acquisizione dei beni per atti di liberalità.

 

1. Sono acquisiti in proprietà”,   i beni che pervengono alla Regione per donazione, eredità, legato e altre liberalità previa accettazione da parte della Giunta regionale (37)

 

[2. Detti beni devono essere formalmente accettati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento. ] (38)

 

[3. Sono fatte salve le eventuali procedure speciali di autorizzazione previste dalle leggi vigenti. ] (39)

 

(37) Comma modificato dalla l. .r. 29/2020, art. 17, comma 1, lett. a, b ).

 

(38) Comma soppresso dalla l. .r. 29/2020, art. 33, comma 1, lett. e).

 

(39) Comma soppresso dalla l. .r. 29/2020, art. 33, comma 1, lett. e).

 

 

 

 

 

Art. 11
Acquisizione dei beni per permuta.(40)

 

[1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni che pervengono alla Regione per operazioni di permuta.

 

2. La Giunta regionale può procedere alla permuta di beni patrimoniali della Regione con beni di proprietà di terzi, a condizione che vi sia il soddisfacimento di uno specifico interesse pubblico e una evidente convenienza.

 

3. La permuta è effettuata mediante asta pubblica, previo avviso pubblico. Detta procedura non si applica quando i beni da acquisire sono di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici.

 

4. Il prezzo di stima dei beni oggetto di permuta è determinato con le modalità di cui all'articolo 28. (41)

 

5. La permuta di beni immobili non è consentita se l'eventuale conguaglio è superiore al cinquanta per cento del valore maggiore, se tale valore è quello del bene di proprietà regionale. ]

 

(40) Articolo soppresso dalla l. .r. 29/2020, art. 33, comma 1, lett. f).

 

 (41) Comma così sostituito dall’art. 30, comma 1, lettera a), L.R. 28 dicembre 2012, n. 45, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «4. La stima dei beni oggetto di permuta è determinata dall'Ufficio tecnico erariale.».

 

 

TITOLO IV (42)

 

[Catalogazione e inventariazione dei beni] (43)

 

Capo I - Norme generali

 

 

Art. 12
Norme generali.

 

1. I beni di proprietà della Regione sono iscritti in appositi cataloghi quando si tratta di beni immobili e in appositi inventari nel caso di beni mobili.

 

(42) Numerazione Titolo modificata dalla l. .r. 29/2020, art. 18, comma 1.

 

(43) Parole soppresse  dalla l. .r. 29/2020, art. 18, comma 2.

 

 

 

TITOLO V

 

Catalogazione e inventariazione dei beni

 

Capo II - Catalogazione dei beni

 

Art. 13
Catalogo dei beni immobili demaniali. (44)

 

[1. Il catalogo dei beni immobili del demanio regionale consiste nell'elenco di schede riportanti, di norma, le seguenti indicazioni:

a) descrizione e caratteristiche del bene;

b) titolo di provenienza;

c) estensione, ubicazione e altri dati catastali;

d) tipo di amministrazione o ente preposto;

e) utilizzazione e relativo titolo;

f) valore;

g) annotazioni inerenti funzioni esercitate sul bene. ]

 

(44) Articolo soppresso dalla l. .r. 29/2020, art. 33, comma 1, lett. g).

 

 

 

Art. 14
Catalogo dei beni immobili  [patrimoniali.] (45)

 

1. Il catalogo dei beni immobili patrimoniali consiste nell'elenco di schede riportanti, esemplificativamente, (46) le seguenti indicazioni:

 

“a) descrizione e ubicazione del bene;
  b) classificazione del bene;
  c) titolo di proprietà;
  d) situazione catastale e ipotecaria;
  e) destinazione urbanistica e di uso;
  f) stato di possesso;
  g) valore stimato al prezzo attuale di mercato;
  h) vincoli e oneri giuridici. (47)

 

 (45) Parola  soppressa dalla l. .r. 29/2020, art. 19, comma 1, lett. a).

 

 (46) Parole  sostituite dalla l. .r. 29/2020, art. 19, comma 1, lett. b).

 

(47) Lettere   sostituite dalla l. .r. 29/2020, art. 19, comma 1, lett. c).

 

 

 

TITOLO V

 

Catalogazione e inventariazione dei beni

 

[Capo III - Inventariazione dei beni] (48)

 

Art. 15
Inventari dei beni mobili.

 

1. Gli inventari dei beni mobili [ ricadono nella competenza del Settore provveditorato ed economato,] (49) e sono articolati dalla struttura competente (50) per categorie secondo la seguente classifica (51)  :

categoria A: arredi;

categoria B: macchine e attrezzature;

categoria C: libri e riviste;

categoria D: opere d'arte;

categoria E: altri beni.

2. Sono esclusi dagli inventari i materiali di facile consumo o prodotti destinati alla produzione.

 

(48) Parole soppresse  dalla l. .r. 29/2020, art. 18, comma 3.

 

 (49) Parole  sostituite dalla l. .r. 29/2020, art. 20 comma 1, lett. a).

 

 (50) Parole  sostituite dalla l. .r. 29/2020, art. 20 comma 1, lett. b).

 

(51)  alinea così modificato prima dall'art. 1, L.R. 12 dicembre 2006, n. 37 e poi dall'art. 37, L.R. 16 aprile 2007, n. 10.

 

 

Art. 16
Valutazione dei beni.

 

1. I beni mobili sono sottoposti a ricognizioni periodiche, per il loro aggiornamento, con scadenza non superiore a 10 anni.

 

 

 

TITOLO V

 

Uso e amministrazione dei beni immobili. (52)

 

[Capo I - Uso dei beni del demanio e del patrimonio regionale] (53)

 

Art. 17
Concessione in uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile.

 

1. Sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile regionale possono essere autorizzate [occupazioni temporanee di aree ed edifici, ovvero ] (54) concessioni in uso temporaneo (55) [per lo svolgimento di attività non corrispondenti alla funzione pubblica cui il singolo bene è destinato,] (56) alle seguenti condizioni:

- per i beni demaniali, sia garantita la funzione pubblica e non derivi a questa alcun pregiudizio.(57)

- per i beni del patrimonio indisponibile, sia garantita la strumentalità pubblica.(58)

 

2. Alla costituzione di diritti a favore di terzi si provvede con concessione amministrativa.

 

[3. La Giunta regionale disciplina la durata del rapporto, la misura del canone, i modi e le condizioni di esercizio della concessione, anche al fine di garantire la destinazione del bene e stabilisce i requisiti che il concessionario deve mantenere per la durata del rapporto, pena la decadenza della concessione. ] (59)

 

[4. Fatte salve le vigenti disposizioni regionali, laddove non specificatamente previsto, l'atto di concessione viene rilasciato con decreto dell'Assessore agli affari generali. ] (60)

 

[5. La Giunta regionale, a suo insindacabile giudizio, revoca l'atto di concessione quando ciò sia richiesto da interesse pubblico o non sia più garantito l'ordinario svolgimento della funzione pubblica cui il bene è destinato. ] (61)

 

(52) Sostituiti numerazione e titolo del titolo VI dalla  l. .r. 29/2020, art. 21 comma 1.

 

(53) Parole soppresse dalla  l. .r. 29/2020, art. 21 comma 2.

 

(54) Parole soppresse dalla  l. .r. 29/2020, art. 22, comma 1, lett. a).

 

(55) Parola aggiunta dalla  l. .r. 29/2020, art. 22, comma 1, lett. b).

 

(56) Parole soppresse dalla  l. .r. 29/2020, art. 22, comma 1, lett. c).

 

(57) Parole sostituite dalla  l. .r. 29/2020, art. 22, comma 1, lett. d).

 

(58) Parole sostituite dalla  l. .r. 29/2020, art. 22, comma 1, lett. d).

 

(59) Comma abrogato dalla  l. .r. 29/2020, art. 33, comma 1, lett. h).

 

(60) Comma abrogato dalla  l. .r. 29/2020, art. 33, comma 1, lett. h).

 

(61) Comma abrogato dalla  l. .r. 29/2020, art. 33, comma 1, lett. h).

 

 

 

 

 

Art. 18
Locazione (62) dei beni immobili del patrimonio disponibile.

 

1. I beni immobili del patrimonio disponibile regionale sono concessi in locazione con procedura di evidenza pubblica .(63)  

 

[2. La Giunta regionale fissa i criteri per la scelta del contraente riconoscendo, a parità di condizioni, un titolo preferenziale alle richieste degli enti locali. ] (64)

 

[3. L'atto di locazione è deliberato dalla Giunta regionale e disciplina la durata del rapporto, la misura del canone, i modi e le condizioni di esercizio della conduzione. ] (65)

 

3 bis.   Alla costituzione del rapporto con i terzi si provvede con contratto di locazione. (66)

 

(62) Parole sostituite dalla  l. .r. 29/2020, art. 23, comma 1, lett. a).

 

(63) Parole sostituite dalla  l. .r. 29/2020, art. 23, comma 1, lett. b)

 

(64) Comma abrogato dalla  l. .r. 29/2020, art. 33, comma 1, lett. ì).

 

(65) Comma abrogato dalla  l. .r. 29/2020, art. 33, comma 1, lett. ì).

 

(66) Comma aggiunto  dalla  l. .r. 29/2020, art. 23, comma 1, lett. c).

 

 

 

 

Art. 19
Destinazione dei proventi delle concessioni e delle locazioni o affitti.(67)

 

[1. Le somme ricavate dalle concessioni e dalle locazioni o affitti di beni regionali sono destinate alla conservazione, ristrutturazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare regionale.]

 

(67) Articolo abrogato dalla  l. .r. 29/2020, art. 33, comma 1, lett. j).

 

 

 

[TITOLO VI]

 

[Uso e amministrazione dei beni] (68)

 

Capo II - Amministrazione dei beni del demanio e del patrimonio regionale

 

Art.  20
Norme generali.

 

[1. I beni del demanio e del patrimonio regionale sono amministrati nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali. ] (69)

 

(68) Parole soppresse l .r. 29/2020, art. 24, comma 1.

 

(69) Articolo abrogato dalla  l. .r. 29/2020, art. 33, comma 1, lett. k).

 

 

 

 

 

Art. 21
Amministrazione dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile regionale. (70)

 

[1. I beni del patrimonio indisponibile regionale di cui al precedente art. 3, comma 3, ove non necessari alle esigenze regionali, possono essere concessi in uso, a titolo oneroso, a enti locali, enti strumentali della Regione e a enti pubblici o privati, per l'esercizio di specifiche attività di prevalente interesse pubblico.

 

2. I rapporti tra la Regione e i soggetti di cui al precedente comma 1, in riferimento ai beni affidati, sono regolati da atto di concessione. Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni sono a carico del soggetto che li utilizza. ]

 

(70) Articolo abrogato dalla  l. .r. 29/2020, art. 33, comma 1, lett. l).

 

 

 

Art. 21-bis
Spese istruttorie (71)

[1. Le spese istruttorie relative a concessioni e a locazioni su beni d