TITOLO I
Finalità
Art. 1
Finalità della legge
1. La presente legge individua gli interventi
prioritari da realizzare con fondi del bilancio di previsione della Regione
Puglia per il 1986 e il successivo biennio 1987-1988, per il conseguimento del
riequilibrio nel territorio regionale attraverso i seguenti obiettivi stabiliti
dal Piano di sviluppo approvato dal Consiglio regionale con delibera 28 aprile
1982, n. 255:
Obiettivo A |
Salvaguardia e tutela del territorio |
Obiettivo B |
Potenziamento delle infrastrutture primarie |
Obiettivo C |
Qualità della vita |
Obiettivo D |
sviluppo socio-economico |
Obiettivo E |
Ammodernamento delle infrastrutture amministrative |
|
|
2. La presente legge stabilisce altresì l'entità
dei fondi destinati a ciascun tipo di intervento, indicando i capitoli di
bilancio tanto per l'esercizio 1986 che per il successivo biennio 1987-1988.
3. Il titolo I stabilisce le finalità della
legge; il titolo II e III recano disposizioni per interventi già disciplinati da
normative vigenti; il titolo IV individua interventi per la cui realizzazione la
Regione adotterà provvedimenti legislativi specifici che trovano copertura
finanziaria nel Fondo globale a tal fine istituito al cap. 1602060 del bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 1986; il titolo V reca norme finali.
TITOLO II
Interventi disciplinati da normative
vigenti
Obiettivo A - Salvaguardia e tutela
del territorio.
Art. 2
Piano di risanamento delle acque
1. Nel rispetto del Piano di risanamento delle
acque approvato dal Consiglio regionale con Delib.C.R. 10 maggio 1983, n. 455
sono autorizzati interventi per:
- la costruzione di reti idriche;
- la costruzione di reti di fognatura;
- la costruzione di impianti di depurazione.
2. Sono autorizzati altresì interventi per:
- la tutela delle risorse idriche sotterranee e
la riutilizzazione delle acque depurate a scopo irriguo;
- la realizzazione di discariche di soccorso e
di impianti per lo smaltimento dei fanghi rivenienti dagli impianti di
depurazione.
3. La individuazione degli interventi di cui al
presente articolo è effettuata con deliberazione approvata dal Consiglio
regionale.
4. La spesa autorizzata è di L. 100 miliardi
iscritta al cap. 0004080 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
1986.
5. Per gli esercizi finanziari 1987 e 1988 le
previsioni di L. 81 miliardi e di L. 90 miliardi trovano copertura nel bilancio
pluriennale 1986-1988 allegato al bilancio di previsione per l'anno 1986.
6. Per la esecuzione degli interventi si
applicano le disposizioni della L.R.
19 dicembre 1983, n. 24, della L.R.
31 agosto 1981, n. 54 e del regolamento allegato alla L.R.
16 maggio 1985, n. 27.
7. Sullo stanziamento di L. 100 miliardi di cui
al precedente quarto comma graverà l'onere finanziario di L. 2 miliardi per la
progettazione di massima ed esecutiva, comprensiva di analisi costi-benefìci,
relativa al Progetto di disinquinamento del Golfo di Taranto.
Per la realizzazione della predetta
progettazione, da attuare in tempo utile per richiedere il finanziamento del FIO
1986, la Giunta regionale adotterà il relativo provvedimento di incarico sentita
la competente Commissione consiliare permanente.
Art. 3
Salvaguardia e valorizzazione dei beni
culturali ed ambientali
1. Per la salvaguardia e valorizzazione dei
beni culturali e ambientali sono attivati per l'anno 1986:
a) programma di interventi urgenti per la
conservazione e/o acquisizione dei beni immobili di interesse storico-artistico
per la creazione di aree archeologiche;
b) programma di interventi per la tutela
dell'ambiente naturale e culturale caratteristico della Puglia.
2. Per gli interventi di cui al punto a) è
autorizzata la spesa di L. 11 miliardi iscritta al cap. 0004090 del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 1986; per gli interventi di cui al punto
b) è autorizzata la spesa di L. 2 miliardi iscritta al cap. 0004091 del bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 1986.
3. Alla realizzazione degli interventi si
provvede nel rispetto delle disposizioni della L.R.
29 giugno 1979, n. 37 e della L.R.
16 maggio 1985, n. 27.
TITOLO II
Interventi disciplinati da normative
vigenti
Obiettivo B - Potenziamento delle
infrastrutture primarie.
Art. 4
Piano triennale per la urbanizzazione
delle aree destinate all'edilizia economica e popolare
1. Per la realizzazione di opere di
urbanizzazione primaria delle aree destinate all'edilizia economica e popolare,
la Regione concede ai comuni, ad integrazione del contributo dovuto dai soggetti
attuatori ai sensi dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10,
contributi annui costanti pluriennali in misura necessaria a coprire il 65%
delle semestralità in ammortamento alle condizioni praticate dalla Cassa
depositi e prestiti e con le modalità previste dal quinto e sesto comma
dell'art. 17 della L.R.
16 maggio 1985, n. 27.
2. La Giunta regionale, su parere della
competente Commissione consiliare, entro 30 giorni dalla data di approvazione
del bilancio, stabilisce i criteri e le procedure per la elaborazione di un
piano e per la localizzazione delle risorse e la contrazione dei mutui.
3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
della deliberazione prevista dal comma precedente i comuni presentano al Settore
edilizia residenziale pubblica della Regione Puglia domanda di finanziamento
corredata da un progetto di massima.
4. L'Assessore all'edilizia residenziale
pubblica provvede alla concessione del contributo a carico della Regione con le
modalità previste dall'art. 22 della L.R.
16 maggio 1985, n. 27.
5. I mutui contratti ai sensi del presente
articolo fruiscono della garanzia regionale anche per la parte posta
eventualmente a carico del Comune beneficiario.
6. Per le finalità di cui al presente articolo è
autorizzata la spesa di L. 55 miliardi, da ripartirsi in misura di L. 40
miliardi per l'esercizio finanziario 1986 e di L. 9 miliardi e 6 miliardi per
gli esercizi finanziari 1987 e 1988.
7. Gli oneri rivenienti dall'applicazione del
presente articolo trovano copertura nel cap. 0102400 del bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 1986 e, per gli esercizi 1987-1988, nel
bilancio-pluriennale 1986-1988 allegato al bilancio di previsione per l'anno
1986 (1) .
(1) Vedi, anche, quanto
disposto dall'art. 30, L.R.
27 febbraio 1995, n. 7.
Art. 5
Interventi per infrastrutture economiche
e territoriali ad iniziativa degli enti locali
1. Per la realizzazione dei progetti elaborati
dagli enti locali, con priorità per quelli redatti in base alle disposizioni di
cui all'art. 22 della L.R.
17 giugno 1983, n. 8 e all'art. 14 della L.R.
17 aprile 1984, n. 17, la Regione concede agli enti interessati
finanziamenti in conto capitale nel rispetto delle procedure di seguito
indicate.
2. I progetti devono riguardare infrastrutture
economiche e territoriali ed in particolare:
- strutture termali;
- strutture fieristiche con priorità a quelle di
sostegno al mercato delle produzioni agroalimentari pugliesi;
- opere stradali per l'accesso e la continuità
della rete stradale della Regione nei centri abitati;
- infrastrutture turistiche nei territori
particolarmente vocati individuati nel Piano regionale di sviluppo e sue
successive modificazioni;
- aree attrezzate per le imprese artigiane;
- strutture per servizi socio-culturali.
3. Al finanziamento sono ammessi i progetti che
prevedono investimenti non inferiori ad 1 miliardo di lire, non eccedenti il 10%
della relativa disponibilità di bilancio e che prioritariamente perseguono i
seguenti obiettivi:
a) reale miglioramento delle condizioni
economiche e sociali delle aree interessate;
b) effettivo incremento dei livelli
occupazionali;
c) promozione di attività integrate per servizi
fruibili a livello sovracomunale;
d) adozione di processi innovativi a livello
organizzativo, tecnico e/o tecnologico.
4. Gli enti locali presentano alla Regione,
entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
progetti che, redatti in conformità della normativa di cui all'art. 41 della
L.R.
16 maggio 1985, n. 27, devono essere corredati anche di:
1) analisi tecnico-economica relativa alle
modalità ed ai criteri di gestione delle opere da realizzare;
2) metascheda compilata secondo il modello di
cui all'allegato n. 13 della circolare della Cassa depositi e prestiti 11
febbraio 1985, n. 1141, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 8 marzo 1985, n. 17.
5. Al finanziamento dell'opera, anche parziale,
provvede la Giunta regionale dopo l'istruttoria di fattibilità dei progetti
pervenuti mediante apposito piano annuale approvato dal Consiglio regionale.
6. Per gli interventi di cui ai precedenti commi
è autorizzata la spesa di L. 40 miliardi iscritta al cap. 0004140 del bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 1986.
7. Per gli esercizi finanziari 1987 e 1988 le
previsioni di L. 18 miliardi e di L. 12 miliardi trovano copertura nel bilancio
pluriennale 1986-1988 allegato al bilancio di previsione per l'anno 1986.
8. Le procedure per la realizzazione degli
interventi previsti dal presente articolo sono disciplinati dalla L.R.
16 maggio 1985, n. 27.
Art. 6
Interventi straordinari a sostegno
dell'attuazione del servizio sanitario regionale
1. Nel rispetto delle vigenti norme in materia
sanitaria e del rapporto globale posti letto per abitante stabiliti dal Piano
sanitario nazionale, nonché di specifici indirizzi programmatici regionali, sono
autorizzati sulle strutture sanitarie esistenti interventi finalizzati ai
seguenti obiettivi:
a) adeguamento, ammodernamento o sostituzione di
strutture sanitarie pubbliche vetuste o in condizioni di disfunzionalità;
b) disattivazione, con criterio di riequilibrio
territoriale, di posti letto eccedenti nelle singole UU.SS.LL. e riconversione
delle strutture esistenti per esigenze di servizi territoriali extra-ospedalieri
di tipo socio-sanitario, con prevalente indirizzo ad attività di ospedale di
giorno, servizi per la riabilitazione e per il recupero dei tossicodipendenti;
c) servizi di diagnosi e cura ad alta
specializzazione tecnologica destinati alla ricerca ed alla cura nel campo dei
tumori, alla chirurgia cardio-vascolare e trapiantologia, alla terapia intensiva
e sostitutiva; nell'ambito di questi interventi si dovrà prioritariamente
perseguire il completamento di progetti-obiettivo che non abbiano trovato piena
realizzazione per mancanza di finanziamenti nel campo della emodialisi, del
servizio emotrasfusionale e del servizio di pronto soccorso regionale.
2. Per gli interventi di cui al precedente
comma,. da definire con apposito piano che sarà approvato dal Consiglio
regionale entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
è autorizzata la spesa di L. 40 miliardi iscritta al cap. 0203030 del bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 1986.
3. Per gli esercizi finanziari 1987 e 1988 la
previsione di L. 18 miliardi e di 12 miliardi trova copertura nel bilancio
pluriennale 1986- 1988 allegato al bilancio di previsione per il 1986.
4. Le procedure per la realizzazione degli
interventi previsti dal presente articolo sono disciplinate dalla L.R.
16 maggio 1985, n. 27.
Art. 7
Viabilità regionale
1. Per la realizzazione dei seguenti interventi
riguardanti la viabilità regionale:
- costruzione della strada regionale n. 1 a
servizio del Sub-Appennino foggiano;
- costruzione della strada regionale n. 6 della
Murgia Centrale;
- costruzione della strada regionale n. 8 di
circuitazione della Penisola Salentina - versante Jonico
è autorizzata la spesa di L. 13 miliardi
iscritta al cap. 0004100 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
1986.
2. Per l'esercizio finanziario 1987 la
previsione di L. 5,9 miliardi trova copertura nel bilancio pluriennale 1986-1988
allegato al bilancio di previsione per il 1986.
3. Le procedure per la realizzazione degli
interventi indicati al primo comma sono disciplinate dalla L.R.
16 maggio 1985, n. 27.
Art. 8
Infrastrutture agricole
1. Per la realizzazione di infrastrutture
agricole nel territorio regionale sono autorizzati interventi finalizzati:
a) alla valorizzazione delle aree interne
svantaggiate;
b) al rafforzamento dell'irrigazione;
c) al risanamento idraulico delle campagne.
2. Gli interventi di cui ai precedenti punti a),
b) e c) possono riguardare rispettivamente:
a) - ricerca di acque sotterranee;
- utilizzazione di acque disponibili;
- costruzione di invasi e laghetti collinari a
fini irrigui nei seguenti ambiti territoriali: Sub-Appennino Dauno, Gargano,
Murgia Nord-Occidentale e Sud-Orientale, collina brindisina;
b) - ammodernamento di impianti irrigui;
- ampliamento dei comprensori irrigui;
- attrezzamento di nuove aree irrigue con acque
disponibili;
c) completamento di opere di risistemazione
idraulico-agraria.
3. Per gli interventi di cui ai precedenti commi
è autorizzata la spesa di L. 50 miliardi iscritta al cap. 0004110 del bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 1986.
4. Per gli esercizi finanziari 1987 e 1988 le
previsioni di L. 22,5 miliardi e L. 15 miliardi trovano copertura nel bilancio
di previsione per il 1986.
5. Gli interventi suddivisi come ai precedenti
punti a), b) e c) sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere della
competente Commissione consiliare.
6. Alla realizzazione degli interventi si
provvede nel rispetto delle disposizioni della L.R.
31 maggio 1980, n. 54, della L.R.
31 agosto 1981, n. 54, della L.R.
25 giugno 1983, n. 13, e della legge 27 ottobre 1966, n. 910.
Art. 9
Potenziamento delle strutture portuali
dei porti di 2a categoria - 2a e 3a classe.
1. Per l'adeguamento e ristrutturazione delle
opere portuali dei porti di 2a
categoria - 2a e 3a classe, sono autorizzati interventi di
completamento per progetti esecutivi già approvati.
2. Per i suddetti interventi è autorizzata la
spesa di L. 5 miliardi iscritta al cap. 0203240 del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 1986.
3. Alla realizzazione degli interventi si
provvede nel rispetto delle disposizioni della L.R.
16 maggio 1985, n. 27.
TITOLO II
Interventi disciplinati da normative
vigenti
Obiettivo C - Qualità della vita.
Art. 10
Interventi per agevolare il lavoro dei
giovani e delle categorie svantaggiate
1. Per la realizzazione di investimenti
nell'ambito degli interventi in favore dell'occupazione giovanile, attraverso
incentivazioni nei settori di competenza regionale, è autorizzata la spesa di L.
10 miliardi iscritta al cap. 1501092 del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 1985.
2. Le procedure per la realizzazione degli
interventi indicati al precedente comma sono quelle di cui alla L.R.
26 marzo 1985, n. 9.
Art. 11
Piano regionale per la casa - Interventi
stralcio straordinari
1. Per la realizzazione degli interventi
relativa al Piano regionale per la casa disciplinati dalla normativa di cui
all'art. 10 della legge 17 aprile 1984, n. 17 è autorizzata la spesa di L. 50
miliardi iscritta al cap. 0102090 del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 1986.
Art. 12
Valorizzazione del patrimonio destinato a
servizi socio-assistenziali e scolastici
1. Per la migliore e piena utilizzazione delle
strutture realizzate o in via di realizzazione ai sensi della L.R.
3 marzo 1973, n. 6, della L.R.
4 settembre 1979, n. 62 e della legge 5 agosto 1975, n. 412,
il Consiglio regionale approva un programma di interventi per la valorizzazione
del patrimonio esistente.
2. Il programma deve comprendere:
a) verifica della destinazione delle strutture
in supporto ai fabbisogni;
b) riconversione delle strutture esistenti con
destinazione a servizi socio-assistenziali in rapporto alle esigenze emergenti;
c) modelli di gestione finalizzati ad una piena
utilizzazione delle opere realizzate;
d) recupero strutture esistenti.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui
al presente articolo è autorizzata la spesa di L. 5 miliardi iscritta al cap.
0004150 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986.
4. Per l'attuazione del programma la Regione
concede le risorse finanziarie in conto capitale ai comuni che realizzano i
singoli interventi nel rispetto della L.R.
16 maggio 1985, n. 27.
Art. 13
Programma triennale per il recupero
socio-strutturale delle aree marginali urbane
1. Al fine di pervenire al recupero
socio-strutturale delle aree marginali dei comuni capoluogo di Provincia, la
Regione finanzia l'attuazione di Programmi straordinari triennali di intervento.
2. I comuni, entro 120 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, trasmettono alla Regione il Programma
afferente l'area marginale ritenuta più degradata dal punto di vista
socio-strutturale che deve contenere:
a) la descrizione dello stato di fatto delle
infrastrutture primarie e secondarie e della situazione socio-economica;
b) gli obiettivi da perseguire;
c) le azioni per il raggiungimento degli
obiettivi;
d) le risorse finanziarie occorrenti per la
realizzazione degli interventi e il piano economico-gestionale;
e) i tempi di attuazione.
3. I programmi, definiti in coerenza con le
azioni già avviate attraverso finanziamenti propri del Comune, regionali e
statali, dovranno dare priorità alla realizzazione di infrastrutture per
attività socio-culturali.
4. Per l'attuazione del programma la Regione,
sentita la competente Commissione consiliare, concede le risorse finanziarie in
conto capitale ai comuni che realizzano i singoli interventi secondo la
normativa regionale vigente.
5. La realizzazione degli interventi deve essere
attivata dai comuni interessati entro il termine di otto mesi dall'approvazione
degli stessi, nel rispetto delle norme della L.R.
16 maggio 1985, n. 27.
6. Per il Programma triennale è autorizzata la
spesa di L. 20 miliardi iscritta al cap. 0004160 del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 1986.
7. Per gli esercizi finanziari 1987 e 1988 le
previsioni di L. 9 miliardi e 6 miliardi trovano copertura nel bilancio
pluriennale 1986-1988 allegato al bilancio di previsione per l'anno 1986.
Art. 14
Piano turistico regionale - Interventi
stralcio straordinari
1. Per la realizzazione di interventi stralcio
finalizzati allo sviluppo e al riequilibrio territoriale dell'attività di
interesse turistico, nonché per favorire l'ammodernamento e la riqualificazione
delle strutture esistenti, ivi comprese quelle del turismo nautico, congressuale
e termale ed in particolare per gli interventi stralcio riguardanti le direttive
del Piano turistico regionale attinenti:
- i Centri direzionali da localizzarsi
rispettivamente nei poli di sviluppo turistico delle Province di Foggia, Lecce e
della Valle d'Istria, comprendente territori delle Province di Bari, Brindisi e
Taranto;
- lo sviluppo delle Isole Tremiti;
è autorizzata la spesa di L. 17 miliardi
iscritta al cap. 0004130 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
1986.
2. Per gli esercizi finanziari 1987 e 1988 le
previsioni di L. 6,8 miliardi e di L. 4,5 miliardi trovano copertura nel
bilancio pluriennale 1986-1988 allegato al bilancio di previsione per il 1986.
3. Le procedure per la realizzazione degli
interventi di cui al presente articolo sono quelle della L.R.
16 maggio 1985, n. 27.
Art. 15
Programmi integrati mediterranei
1. Al fine di concorrere all'attuazione del
regolamento C.E.E. 23 luglio 1985, n. 2088 relativo ai Programmi integrati
mediterranei, la Regione individua prioritariamente i seguenti ambiti
territoriali quali aree di intervento per azioni integrate:
- Sub-Appennino Dauno;
- Gargano;
- Murgia Nord-Occidentale;
- Murgia Sud-Orientale e colline brindisine;
- Serre salentine;
- Arco Jonico occidentale.
2. I programmi sono approvati dal Consiglio
regionale, con le relative priorità, entro il 30 aprile 1986.
3. Per l'attuazione dei Programmi, in concorso
con le risorse finanziarie della Comunità economica europea e con quelle
rivenienti dal Programma triennale di intervento nel Mezzogiorno approvato dal
C.I.P.E. con deliberazione del 10 luglio 1985, è autorizzata la spesa di L. 5
miliardi iscritta al cap. 0004180 del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 1986.
4. Per gli esercizi finanziari 1987 e 1988 le
previsioni di L. 2,6 miliardi e 1,5 miliardi trovano copertura nel bilancio
pluriennale 1986-1988 allegato al bilancio di previsione per il 1986.
5. Gli interventi previsti dal presente articolo
saranno realizzati secondo le procedure della vigente normativa regionale.
TITOLO II
Interventi disciplinati da normative
vigenti
Obiettivo E - Ammodernamento delle
strutture amministrative.
Art. 16
Miglioramento della efficienza
dell'Amministrazione regionale
1. Al fine di migliorare l'efficienza
dell'Amministrazione regionale nel supportare i processi decisionali da
adottare, nel controllare le decisioni già prese e nell'introdurre nell'apparato
amministrativo tecniche di lavoro di tipo innovativo, la Regione realizza
progetti di automazione interna.
2. La realizzazione degli interventi di cui al
precedente comma è definita attraverso un progetto organico approvato dalla
Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare, in cui siano
individuati i criteri, i programmi, gli strumenti e le attività formative. Per
il finanziamento degli interventi è autorizzata la spesa di L. 5 miliardi
iscritta al cap. 0003650 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
1986.
3. Per gli esercizi finanziari 1987 e 1988 le
previsioni di L. 2,3 miliardi e 1,5 miliardi trovano copertura nel bilancio
pluriennale 1986- 1988 allegato al bilancio di previsione per l'anno 1986.
4. Le procedure per la realizzazione degli
interventi di cui al presente articolo, nel rispetto della legge 30 marzo
1981, n. 113 sono disciplinate dalla L.R.
25 gennaio 1977, n. 2 e dalla L.R.
3 febbraio 1982, n. 11.
TITOLO III
Studi e progetti disciplinati da
normative vigenti
Art. 17
Progetti di massima ed esecutivi ad
iniziativa degli enti locali
1. Al fine di incrementare le capacità
progettuali degli enti locali è autorizzata la spesa di L. 5 miliardi iscritta
al cap. 0004190 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986. Per
gli esercizi finanziari 1987 e 1988 le previsioni di L. 2,3 miliardi e 1,5
miliardi trovano copertura nel bilancio pluriennale 1986-1988 allegato al
bilancio di previsione per il 1986.
2. Le proposte degli enti locali possono
riguardare l'elaborazione dei seguenti interventi:
a) progettazione esecutiva delle infrastrutture
prevista da piani per insediamenti produttivi con priorità per l'area di
reindustrializzazione di Brindisi individuata nel decreto presidenziale n. 541
del 1985;
b) elaborazione dei Piani di insediamento
produttivo e relativa progettazione esecutiva per i comuni di Casarano,
Barletta, Manduria e Valenzano;
c) piani di recupero socio-strutturale in aree
urbane marginali;
d) progetti finalizzati all'occupazione
giovanile.
3. Per le finalità di cui ai punti b), c) e d)
del precedente comma, le Amministrazioni provinciali, i comuni singoli o
associati, le Comunità montane, i Consorzi misti costituiti ai sensi della legge
31 maggio 1981, n. 240 inoltrano al Presidente della Regione - Settore
programmazione, entro il termine perentorio di 4 mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, istanze specifiche corredate dalla seguente
documentazione:
- deliberazione dell'organo esecutivo
formalmente approvata dal rispettivo organo di controllo;
- indicazione della compatibilità con i vigenti
strumenti urbanistici per la eventuale localizzazione delle iniziative proposte;
- specifica quantificazione finanziaria delle
spese necessarie per la elaborazione degli studi e dei progetti;
- dettagliata relazione dell'intervento proposto
con particolare riferimento agli effetti economici e occupazionali.
4. La Giunta regionale, su proposta congiunta
degli Assessori alla programmazione, all'urbanistica e agli assessori competenti
per materia, sentito il parere della Commissione bilancio e programmazione,
provvede ad ammettere al finanziamento l'elaborazione degli studi e dei progetti
proposti.
5. L'effettiva erogazione in favore degli enti
locali dei finanziamenti di cui al primo comma avverrà nel rispetto delle
direttive di cui all'art. 9 della legge 2 marzo 1949, n. 143 e del terzo
comma dell'art. 13 del D.L. n. 55/1983 sulla finanza locale, convertito
nella legge 26 aprile 1983, n. 131.
Art. 18
Piani, programmi e progetti ad iniziativa
della Regione
1. Il Consiglio regionale, entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, approva una delibera
programmatica in cui sono stabiliti i piani, i programmi e i progetti di
prioritaria attuazione nel 1986, sulla base delle normative vigenti, ad
iniziativa della Regione.
2. Per la redazione dei Piani, programmi e
progetti di cui al primo comma è autorizzata la spesa di L. 15 miliardi iscritta
al cap. 0001380 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986.
3. Per gli esercizi finanziari 1987 e 1988 le
previsioni di L. 6,8 miliardi e di L. 4,5 miliardi trovano copertura nel
bilancio pluriennale 1986-1988 allegato al bilancio di previsione per il 1986.
TITOLO IV
Interventi da disciplinare con
specifici provvedimenti legislativi
Obiettivo A - Salvaguardia e tutela
del territorio.
Art. 19
Smaltimento dei rifiuti solidi
urbani
1. La Regione approva specifico provvedimento
legislativo per la razionalizzazione del sistema regionale di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, con cui autorizzare la costruzione di impianti e
discariche pubbliche controllate a servizio di più centri abitati o di grandi
aree urbane, nel rispetto delle previsioni del Piano regionale di smaltimento
dei rifiuti solidi urbani da approvare da parte del Consiglio regionale ai sensi
del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.
Art. 20
Difesa del suolo
1. La Regione approva specifico
provvedimento legislativo per la realizzazione di interventi finalizzati alla
difesa del suolo e sistemazione dell'assetto idrogeomorfologico, nonché al
trasferimento e/o ripristino dei centri abitati colpiti da gravi calamità
naturali o da gravi fenomeni di erosione a monte e a valle, e alla realizzazione
di un sistema informativo connesso.
TITOLO IV
Interventi da disciplinare con
specifici provvedimenti legislativi
Obiettivo C - Qualità della vita.
Art. 21
Piano regionale dello sport
[1. La Regione approva
specifico provvedimento legislativo in attuazione delle direttive del Piano
regionale dello sport, con cui autorizzare interventi per:
a) costruzione di complessi di base a livello
comunale;
b) realizzazione di impiantistica di prima
categoria per ambiti territoriali sovracomunali;
c) completamento, ampliamento, ristrutturazione
del patrimonio impiantistico esistente]
(2) .
(2) Articolo abrogato
dall'allegato C, n. 23), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 22
Centri culturali polivalenti
[1. La Regione approva
specifico provvedimento legislativo, in attuazione delle finalità statutarie e
nel quadro delle linee di indirizzo del Piano regionale di sviluppo, al fine di
realizzare una rete di Centri culturali polivalenti quali sistemi integrati di
spazi e servizi in grado di operare nelle singole comunità territoriali, nonché
sedi di convergenza degli interessi socio-culturali della popolazione.
2. Le relative scelte ubicazionali sono
effettuate nell'ambito di uno specifico programma che sarà approvato dal
Consiglio regionale] (3) .
(3) Articolo abrogato
dall'allegato C, n. 3), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
TITOLO IV
Interventi da disciplinare con
specifici provvedimenti legislativi
Obiettivo D - sviluppo
socio-economico.
Art. 23
Assistenza tecnica e servizi di sviluppo
in agricoltura
1. La Regione approva specifico provvedimento
legislativo al fine di attuare un Piano per l'assistenza tecnica e per i servizi
di sviluppo in agricoltura previsti dal Piano regionale di sviluppo. Il Piano
autorizza interventi per:
a) costituzione dei Comitati regionali e
provinciali per il coordinamento delle attività e dei servizi di sviluppo
agricolo;
b) costituzione dei servizi regionali centrali e
periferici di sviluppo agricolo;
c) costituzione di una rete di campi
sperimentali e di aree-pilota per la diffusione della ricerca applicata;
d) realizzazione di un programma di
aggiornamento tecnico dei dipendenti regionali impegnati nei servizi di sviluppo
agricolo;
e) finanziamento dei programmi di divulgazione
agricola dei centri di sviluppo costituiti dalle Organizzazioni agricole
riconosciute;
f) studi di fattibilità per l'impiego dei mezzi
atti a promuovere la divulgazione scientifico-tecnica in agricoltura;
g) studi di fattibilità per l'introduzione delle
innovazioni tecnologiche in agricoltura, anche con l'utilizzazione del terziario
avanzato;
h) realizzazione di un sistema informativo
integrato per l'agricoltura pugliese.
Art. 24
Valorizzazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli
1. La Regione approva specifico provvedimento
legislativo per la realizzazione degli interventi relativi all'attuazione del
Piano per la valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli previsto
dal Piano regionale di sviluppo.
Art. 25
Rinnovamento tecnologico delle imprese
minori associate
1. La Regione approva specifico provvedimento
legislativo, in applicazione della normativa di cui all'art. 17 della legge 31
maggio 1981, n. 240, al fine di autorizzare interventi per la promozione e lo
sviluppo innovativo e tecnologico delle imprese minori associate.
TITOLO IV
Interventi da disciplinare con
specifici provvedimenti legislativi
Obiettivo E - Ammodernamento delle
strutture amministrative.
Art. 26
Promozione e diffusione dell'informatica
in Puglia
[1. La Regione approva
specifico provvedimento legislativo al fine di autorizzare, in attuazione del
Piano regionale per l'informatica, interventi per:
a) l'ammodernamento della gestione dell'attività
amministrativa della Regione e degli enti locali, mediante la concessione a
questi ultimi di specifici contributi;
b) il sostegno delle unità produttive di beni e
servizi operanti in materia di competenza regionale]
(4) .
(4) Articolo abrogato
dall'allegato C, n. 12), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
TITOLO V
Norme finali
Art. 27
Norma finale
1. In esecuzione della normativa di cui agli
artt. 3 e 4 della L.R.
4 marzo 1975, n. 24, la Giunta regionale, al fine di assicurare unità di
indirizzo ed organicità di sviluppo dei piani e dei programmi indicati nella
presente legge, rispetto alle indicazioni contenute nel Piano regionale di
sviluppo, approva gli stessi su proposta degli Assessorati competenti per
materia d'intesa con l'Assessorato alla programmazione.
2. Al finanziamento degli interventi di cui al
titolo IV della presente legge si provvede con le risorse del Fondo globale
iscritte al cap. 1602060, pari a L. 32 miliardi, del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 1986.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.