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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1986
Numero
3
Data
19/02/1986
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Disposizioni finanziarie per il triennio 1986- 1988 in attuazione del Piano Regionale di Sviluppo della Regione Puglia.
Note
Pubblicata nel B.U. Puglia 27 febbraio 1986, n. 3
Allegati
Nessun allegato

 



 

TITOLO I

Finalità

Art. 1

Finalità della legge

1. La presente legge individua gli interventi prioritari da realizzare con fondi del bilancio di previsione della Regione Puglia per il 1986 e il successivo biennio 1987-1988, per il conseguimento del riequilibrio nel territorio regionale attraverso i seguenti obiettivi stabiliti dal Piano di sviluppo approvato dal Consiglio regionale con delibera 28 aprile 1982, n. 255:

Obiettivo A

Salvaguardia e tutela del territorio

Obiettivo B

Potenziamento delle infrastrutture primarie

Obiettivo C

Qualità della vita

Obiettivo D

sviluppo socio-economico

Obiettivo E

Ammodernamento delle infrastrutture amministrative

2. La presente legge stabilisce altresì l'entità dei fondi destinati a ciascun tipo di intervento, indicando i capitoli di bilancio tanto per l'esercizio 1986 che per il successivo biennio 1987-1988.

3. Il titolo I stabilisce le finalità della legge; il titolo II e III recano disposizioni per interventi già disciplinati da normative vigenti; il titolo IV individua interventi per la cui realizzazione la Regione adotterà provvedimenti legislativi specifici che trovano copertura finanziaria nel Fondo globale a tal fine istituito al cap. 1602060 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986; il titolo V reca norme finali.

 

TITOLO II

Interventi disciplinati da normative vigenti

Obiettivo A - Salvaguardia e tutela del territorio.

Art. 2

Piano di risanamento delle acque

1. Nel rispetto del Piano di risanamento delle acque approvato dal Consiglio regionale con Delib.C.R. 10 maggio 1983, n. 455 sono autorizzati interventi per:

- la costruzione di reti idriche;

- la costruzione di reti di fognatura;

- la costruzione di impianti di depurazione.

2. Sono autorizzati altresì interventi per:

- la tutela delle risorse idriche sotterranee e la riutilizzazione delle acque depurate a scopo irriguo;

- la realizzazione di discariche di soccorso e di impianti per lo smaltimento dei fanghi rivenienti dagli impianti di depurazione.

3. La individuazione degli interventi di cui al presente articolo è effettuata con deliberazione approvata dal Consiglio regionale.

4. La spesa autorizzata è di L. 100 miliardi iscritta al cap. 0004080 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986.

5. Per gli esercizi finanziari 1987 e 1988 le previsioni di L. 81 miliardi e di L. 90 miliardi trovano copertura nel bilancio pluriennale 1986-1988 allegato al bilancio di previsione per l'anno 1986.

6. Per la esecuzione degli interventi si applicano le disposizioni della L.R. 19 dicembre 1983, n. 24, della L.R. 31 agosto 1981, n. 54 e del regolamento allegato alla L.R. 16 maggio 1985, n. 27.

7. Sullo stanziamento di L. 100 miliardi di cui al precedente quarto comma graverà l'onere finanziario di L. 2 miliardi per la progettazione di massima ed esecutiva, comprensiva di analisi costi-benefìci, relativa al Progetto di disinquinamento del Golfo di Taranto.

Per la realizzazione della predetta progettazione, da attuare in tempo utile per richiedere il finanziamento del FIO 1986, la Giunta regionale adotterà il relativo provvedimento di incarico sentita la competente Commissione consiliare permanente.

 

Art. 3

Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali

 

1. Per la salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e ambientali sono attivati per l'anno 1986:

a) programma di interventi urgenti per la conservazione e/o acquisizione dei beni immobili di interesse storico-artistico per la creazione di aree archeologiche;

b) programma di interventi per la tutela dell'ambiente naturale e culturale caratteristico della Puglia.

2. Per gli interventi di cui al punto a) è autorizzata la spesa di L. 11 miliardi iscritta al cap. 0004090 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986; per gli interventi di cui al punto b) è autorizzata la spesa di L. 2 miliardi iscritta al cap. 0004091 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986.

3. Alla realizzazione degli interventi si provvede nel rispetto delle disposizioni della L.R. 29 giugno 1979, n. 37 e della L.R. 16 maggio 1985, n. 27.

 

TITOLO II

Interventi disciplinati da normative vigenti

Obiettivo B - Potenziamento delle infrastrutture primarie.

Art. 4

Piano triennale per la urbanizzazione delle aree destinate all'edilizia economica e popolare

1. Per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria delle aree destinate all'edilizia economica e popolare, la Regione concede ai comuni, ad integrazione del contributo dovuto dai soggetti attuatori ai sensi dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, contributi annui costanti pluriennali in misura necessaria a coprire il 65% delle semestralità in ammortamento alle condizioni praticate dalla Cassa depositi e prestiti e con le modalità previste dal quinto e sesto comma dell'art. 17 della L.R. 16 maggio 1985, n. 27.

2. La Giunta regionale, su parere della competente Commissione consiliare, entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio, stabilisce i criteri e le procedure per la elaborazione di un piano e per la localizzazione delle risorse e la contrazione dei mutui.

3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione prevista dal comma precedente i comuni presentano al Settore edilizia residenziale pubblica della Regione Puglia domanda di finanziamento corredata da un progetto di massima.

4. L'Assessore all'edilizia residenziale pubblica provvede alla concessione del contributo a carico della Regione con le modalità previste dall'art. 22 della L.R. 16 maggio 1985, n. 27.

5. I mutui contratti ai sensi del presente articolo fruiscono della garanzia regionale anche per la parte posta eventualmente a carico del Comune beneficiario.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di L. 55 miliardi, da ripartirsi in misura di L. 40 miliardi per l'esercizio finanziario 1986 e di L. 9 miliardi e 6 miliardi per gli esercizi finanziari 1987 e 1988.

7. Gli oneri rivenienti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura nel cap. 0102400 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986 e, per gli esercizi 1987-1988, nel bilancio-pluriennale 1986-1988 allegato al bilancio di previsione per l'anno 1986 (1) .

(1)  Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 30, L.R. 27 febbraio 1995, n. 7.

 

Art. 5

Interventi per infrastrutture economiche e territoriali ad iniziativa degli enti locali

1. Per la realizzazione dei progetti elaborati dagli enti locali, con priorità per quelli redatti in base alle disposizioni di cui all'art. 22 della L.R. 17 giugno 1983, n. 8 e all'art. 14 della L.R. 17 aprile 1984, n. 17, la Regione concede agli enti interessati finanziamenti in conto capitale nel rispetto delle procedure di seguito indicate.

2. I progetti devono riguardare infrastrutture economiche e territoriali ed in particolare:

- strutture termali;

- strutture fieristiche con priorità a quelle di sostegno al mercato delle produzioni agroalimentari pugliesi;

- opere stradali per l'accesso e la continuità della rete stradale della Regione nei centri abitati;

- infrastrutture turistiche nei territori particolarmente vocati individuati nel Piano regionale di sviluppo e sue successive modificazioni;

- aree attrezzate per le imprese artigiane;

- strutture per servizi socio-culturali.

3. Al finanziamento sono ammessi i progetti che prevedono investimenti non inferiori ad 1 miliardo di lire, non eccedenti il 10% della relativa disponibilità di bilancio e che prioritariamente perseguono i seguenti obiettivi:

a) reale miglioramento delle condizioni economiche e sociali delle aree interessate;

b) effettivo incremento dei livelli occupazionali;

c) promozione di attività integrate per servizi fruibili a livello sovracomunale;

d) adozione di processi innovativi a livello organizzativo, tecnico e/o tecnologico.

4. Gli enti locali presentano alla Regione, entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, progetti che, redatti in conformità della normativa di cui all'art. 41 della L.R. 16 maggio 1985, n. 27, devono essere corredati anche di:

1) analisi tecnico-economica relativa alle modalità ed ai criteri di gestione delle opere da realizzare;

2) metascheda compilata secondo il modello di cui all'allegato n. 13 della circolare della Cassa depositi e prestiti 11 febbraio 1985, n. 1141, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 marzo 1985, n. 17.

5. Al finanziamento dell'opera, anche parziale, provvede la Giunta regionale dopo l'istruttoria di fattibilità dei progetti pervenuti mediante apposito piano annuale approvato dal Consiglio regionale.

6. Per gli interventi di cui ai precedenti commi è autorizzata la spesa di L. 40 miliardi iscritta al cap. 0004140 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986.

7. Per gli esercizi finanziari 1987 e 1988 le previsioni di L. 18 miliardi e di L. 12 miliardi trovano copertura nel bilancio pluriennale 1986-1988 allegato al bilancio di previsione per l'anno 1986.

8. Le procedure per la realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo sono disciplinati dalla L.R. 16 maggio 1985, n. 27.

 

Art. 6

Interventi straordinari a sostegno dell'attuazione del servizio sanitario regionale

1. Nel rispetto delle vigenti norme in materia sanitaria e del rapporto globale posti letto per abitante stabiliti dal Piano sanitario nazionale, nonché di specifici indirizzi programmatici regionali, sono autorizzati sulle strutture sanitarie esistenti interventi finalizzati ai seguenti obiettivi:

a) adeguamento, ammodernamento o sostituzione di strutture sanitarie pubbliche vetuste o in condizioni di disfunzionalità;

b) disattivazione, con criterio di riequilibrio territoriale, di posti letto eccedenti nelle singole UU.SS.LL. e riconversione delle strutture esistenti per esigenze di servizi territoriali extra-ospedalieri di tipo socio-sanitario, con prevalente indirizzo ad attività di ospedale di giorno, servizi per la riabilitazione e per il recupero dei tossicodipendenti;

c) servizi di diagnosi e cura ad alta specializzazione tecnologica destinati alla ricerca ed alla cura nel campo dei tumori, alla chirurgia cardio-vascolare e trapiantologia, alla terapia intensiva e sostitutiva; nell'ambito di questi interventi si dovrà prioritariamente perseguire il completamento di progetti-obiettivo che non abbiano trovato piena realizzazione per mancanza di finanziamenti nel campo della emodialisi, del servizio emotrasfusionale e del servizio di pronto soccorso regionale.

2. Per gli interventi di cui al precedente comma,. da definire con apposito piano che sarà approvato dal Consiglio regionale entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata la spesa di L. 40 miliardi iscritta al cap. 0203030 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986.

3. Per gli esercizi finanziari 1987 e 1988 la previsione di L. 18 miliardi e di 12 miliardi trova copertura nel bilancio pluriennale 1986- 1988 allegato al bilancio di previsione per il 1986.

4. Le procedure per la realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo sono disciplinate dalla L.R. 16 maggio 1985, n. 27.

 

Art. 7

Viabilità regionale

1. Per la realizzazione dei seguenti interventi riguardanti la viabilità regionale:

- costruzione della strada regionale n. 1 a servizio del Sub-Appennino foggiano;

- costruzione della strada regionale n. 6 della Murgia Centrale;

- costruzione della strada regionale n. 8 di circuitazione della Penisola Salentina - versante Jonico

è autorizzata la spesa di L. 13 miliardi iscritta al cap. 0004100 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986.

2. Per l'esercizio finanziario 1987 la previsione di L. 5,9 miliardi trova copertura nel bilancio pluriennale 1986-1988 allegato al bilancio di previsione per il 1986.

3. Le procedure per la realizzazione degli interventi indicati al primo comma sono disciplinate dalla L.R. 16 maggio 1985, n. 27.

 

Art. 8

Infrastrutture agricole

1. Per la realizzazione di infrastrutture agricole nel territorio regionale sono autorizzati interventi finalizzati:

a) alla valorizzazione delle aree interne svantaggiate;

b) al rafforzamento dell'irrigazione;

c) al risanamento idraulico delle campagne.

2. Gli interventi di cui ai precedenti punti a), b) e c) possono riguardare rispettivamente:

a) - ricerca di acque sotterranee;

- utilizzazione di acque disponibili;

- costruzione di invasi e laghetti collinari a fini irrigui nei seguenti ambiti territoriali: Sub-Appennino Dauno, Gargano, Murgia Nord-Occidentale e Sud-Orientale, collina brindisina;

b) - ammodernamento di impianti irrigui;

- ampliamento dei comprensori irrigui;

- attrezzamento di nuove aree irrigue con acque disponibili;

c) completamento di opere di risistemazione idraulico-agraria.

3. Per gli interventi di cui ai precedenti commi è autorizzata la spesa di L. 50 miliardi iscritta al cap. 0004110 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986.

4. Per gli esercizi finanziari 1987 e 1988 le previsioni di L. 22,5 miliardi e L. 15 miliardi trovano copertura nel bilancio di previsione per il 1986.

5. Gli interventi suddivisi come ai precedenti punti a), b) e c) sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare.

6. Alla realizzazione degli interventi si provvede nel rispetto delle disposizioni della L.R. 31 maggio 1980, n. 54, della L.R. 31 agosto 1981, n. 54, della L.R. 25 giugno 1983, n. 13, e della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

 

Art. 9

Potenziamento delle strutture portuali dei porti di 2a categoria - 2a e 3a classe.

1. Per l'adeguamento e ristrutturazione delle opere portuali dei porti di 2a categoria - 2a e 3a classe, sono autorizzati interventi di completamento per progetti esecutivi già approvati.

2. Per i suddetti interventi è autorizzata la spesa di L. 5 miliardi iscritta al cap. 0203240 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986.

3. Alla realizzazione degli interventi si provvede nel rispetto delle disposizioni della L.R. 16 maggio 1985, n. 27.

 

TITOLO II

Interventi disciplinati da normative vigenti

Obiettivo C - Qualità della vita.

 

Art. 10

Interventi per agevolare il lavoro dei giovani e delle categorie svantaggiate

1. Per la realizzazione di investimenti nell'ambito degli interventi in favore dell'occupazione giovanile, attraverso incentivazioni nei settori di competenza regionale, è autorizzata la spesa di L. 10 miliardi iscritta al cap. 1501092 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985.

2. Le procedure per la realizzazione degli interventi indicati al precedente comma sono quelle di cui alla L.R. 26 marzo 1985, n. 9.

 

Art. 11

Piano regionale per la casa - Interventi stralcio straordinari

1. Per la realizzazione degli interventi relativa al Piano regionale per la casa disciplinati dalla normativa di cui all'art. 10 della legge 17 aprile 1984, n. 17 è autorizzata la spesa di L. 50 miliardi iscritta al cap. 0102090 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986.

 

Art. 12

Valorizzazione del patrimonio destinato a servizi socio-assistenziali e scolastici

1. Per la migliore e piena utilizzazione delle strutture realizzate o in via di realizzazione ai sensi della L.R. 3 marzo 1973, n. 6, della L.R. 4 settembre 1979, n. 62 e della legge 5 agosto 1975, n. 412, il Consiglio regionale approva un programma di interventi per la valorizzazione del patrimonio esistente.

2. Il programma deve comprendere:

a) verifica della destinazione delle strutture in supporto ai fabbisogni;

b) riconversione delle strutture esistenti con destinazione a servizi socio-assistenziali in rapporto alle esigenze emergenti;

c) modelli di gestione finalizzati ad una piena utilizzazione delle opere realizzate;

d) recupero strutture esistenti.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di L. 5 miliardi iscritta al cap. 0004150 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986.

4. Per l'attuazione del programma la Regione concede le risorse finanziarie in conto capitale ai comuni che realizzano i singoli interventi nel rispetto della L.R. 16 maggio 1985, n. 27.

 

Art. 13

Programma triennale per il recupero socio-strutturale delle aree marginali urbane

1. Al fine di pervenire al recupero socio-strutturale delle aree marginali dei comuni capoluogo di Provincia, la Regione finanzia l'attuazione di Programmi straordinari triennali di intervento.

2. I comuni, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono alla Regione il Programma afferente l'area marginale ritenuta più degradata dal punto di vista socio-strutturale che deve contenere:

a) la descrizione dello stato di fatto delle infrastrutture primarie e secondarie e della situazione socio-economica;

b) gli obiettivi da perseguire;

c) le azioni per il raggiungimento degli obiettivi;

d) le risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione degli interventi e il piano economico-gestionale;

e) i tempi di attuazione.

3. I programmi, definiti in coerenza con le azioni già avviate attraverso finanziamenti propri del Comune, regionali e statali, dovranno dare priorità alla realizzazione di infrastrutture per attività socio-culturali.

4. Per l'attuazione del programma la Regione, sentita la competente Commissione consiliare, concede le risorse finanziarie in conto capitale ai comuni che realizzano i singoli interventi secondo la normativa regionale vigente.

5. La realizzazione degli interventi deve essere attivata dai comuni interessati entro il termine di otto mesi dall'approvazione degli stessi, nel rispetto delle norme della L.R. 16 maggio 1985, n. 27.

6. Per il Programma triennale è autorizzata la spesa di L. 20 miliardi iscritta al cap. 0004160 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986.

7. Per gli esercizi finanziari 1987 e 1988 le previsioni di L. 9 miliardi e 6 miliardi trovano copertura nel bilancio pluriennale 1986-1988 allegato al bilancio di previsione per l'anno 1986.

 

Art. 14

Piano turistico regionale - Interventi stralcio straordinari

1. Per la realizzazione di interventi stralcio finalizzati allo sviluppo e al riequilibrio territoriale dell'attività di interesse turistico, nonché per favorire l'ammodernamento e la riqualificazione delle strutture esistenti, ivi comprese quelle del turismo nautico, congressuale e termale ed in particolare per gli interventi stralcio riguardanti le direttive del Piano turistico regionale attinenti:

- i Centri direzionali da localizzarsi rispettivamente nei poli di sviluppo turistico delle Province di Foggia, Lecce e della Valle d'Istria, comprendente territori delle Province di Bari, Brindisi e Taranto;

- lo sviluppo delle Isole Tremiti;

è autorizzata la spesa di L. 17 miliardi iscritta al cap. 0004130 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986.

2. Per gli esercizi finanziari 1987 e 1988 le previsioni di L. 6,8 miliardi e di L. 4,5 miliardi trovano copertura nel bilancio pluriennale 1986-1988 allegato al bilancio di previsione per il 1986.

3. Le procedure per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo sono quelle della L.R. 16 maggio 1985, n. 27.

 

Art. 15

Programmi integrati mediterranei

1. Al fine di concorrere all'attuazione del regolamento C.E.E. 23 luglio 1985, n. 2088 relativo ai Programmi integrati mediterranei, la Regione individua prioritariamente i seguenti ambiti territoriali quali aree di intervento per azioni integrate:

- Sub-Appennino Dauno;

- Gargano;

- Murgia Nord-Occidentale;

- Murgia Sud-Orientale e colline brindisine;

- Serre salentine;

- Arco Jonico occidentale.

2. I programmi sono approvati dal Consiglio regionale, con le relative priorità, entro il 30 aprile 1986.

3. Per l'attuazione dei Programmi, in concorso con le risorse finanziarie della Comunità economica europea e con quelle rivenienti dal Programma triennale di intervento nel Mezzogiorno approvato dal C.I.P.E. con deliberazione del 10 luglio 1985, è autorizzata la spesa di L. 5 miliardi iscritta al cap. 0004180 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986.

4. Per gli esercizi finanziari 1987 e 1988 le previsioni di L. 2,6 miliardi e 1,5 miliardi trovano copertura nel bilancio pluriennale 1986-1988 allegato al bilancio di previsione per il 1986.

5. Gli interventi previsti dal presente articolo saranno realizzati secondo le procedure della vigente normativa regionale.

 

TITOLO II

Interventi disciplinati da normative vigenti

Obiettivo E - Ammodernamento delle strutture amministrative.

Art. 16

Miglioramento della efficienza dell'Amministrazione regionale

1. Al fine di migliorare l'efficienza dell'Amministrazione regionale nel supportare i processi decisionali da adottare, nel controllare le decisioni già prese e nell'introdurre nell'apparato amministrativo tecniche di lavoro di tipo innovativo, la Regione realizza progetti di automazione interna.

2. La realizzazione degli interventi di cui al precedente comma è definita attraverso un progetto organico approvato dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare, in cui siano individuati i criteri, i programmi, gli strumenti e le attività formative. Per il finanziamento degli interventi è autorizzata la spesa di L. 5 miliardi iscritta al cap. 0003650 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986.

3. Per gli esercizi finanziari 1987 e 1988 le previsioni di L. 2,3 miliardi e 1,5 miliardi trovano copertura nel bilancio pluriennale 1986- 1988 allegato al bilancio di previsione per l'anno 1986.

4. Le procedure per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, nel rispetto della legge 30 marzo 1981, n. 113 sono disciplinate dalla L.R. 25 gennaio 1977, n. 2 e dalla L.R. 3 febbraio 1982, n. 11.

 

TITOLO III

Studi e progetti disciplinati da normative vigenti

Art. 17

Progetti di massima ed esecutivi ad iniziativa degli enti locali

1. Al fine di incrementare le capacità progettuali degli enti locali è autorizzata la spesa di L. 5 miliardi iscritta al cap. 0004190 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986. Per gli esercizi finanziari 1987 e 1988 le previsioni di L. 2,3 miliardi e 1,5 miliardi trovano copertura nel bilancio pluriennale 1986-1988 allegato al bilancio di previsione per il 1986.

2. Le proposte degli enti locali possono riguardare l'elaborazione dei seguenti interventi:

a) progettazione esecutiva delle infrastrutture prevista da piani per insediamenti produttivi con priorità per l'area di reindustrializzazione di Brindisi individuata nel decreto presidenziale n. 541 del 1985;

b) elaborazione dei Piani di insediamento produttivo e relativa progettazione esecutiva per i comuni di Casarano, Barletta, Manduria e Valenzano;

c) piani di recupero socio-strutturale in aree urbane marginali;

d) progetti finalizzati all'occupazione giovanile.

3. Per le finalità di cui ai punti b), c) e d) del precedente comma, le Amministrazioni provinciali, i comuni singoli o associati, le Comunità montane, i Consorzi misti costituiti ai sensi della legge 31 maggio 1981, n. 240 inoltrano al Presidente della Regione - Settore programmazione, entro il termine perentorio di 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanze specifiche corredate dalla seguente documentazione:

- deliberazione dell'organo esecutivo formalmente approvata dal rispettivo organo di controllo;

- indicazione della compatibilità con i vigenti strumenti urbanistici per la eventuale localizzazione delle iniziative proposte;

- specifica quantificazione finanziaria delle spese necessarie per la elaborazione degli studi e dei progetti;

- dettagliata relazione dell'intervento proposto con particolare riferimento agli effetti economici e occupazionali.

4. La Giunta regionale, su proposta congiunta degli Assessori alla programmazione, all'urbanistica e agli assessori competenti per materia, sentito il parere della Commissione bilancio e programmazione, provvede ad ammettere al finanziamento l'elaborazione degli studi e dei progetti proposti.

5. L'effettiva erogazione in favore degli enti locali dei finanziamenti di cui al primo comma avverrà nel rispetto delle direttive di cui all'art. 9 della legge 2 marzo 1949, n. 143 e del terzo comma dell'art. 13 del D.L. n. 55/1983 sulla finanza locale, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131.

 

Art. 18

Piani, programmi e progetti ad iniziativa della Regione

1. Il Consiglio regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva una delibera programmatica in cui sono stabiliti i piani, i programmi e i progetti di prioritaria attuazione nel 1986, sulla base delle normative vigenti, ad iniziativa della Regione.

2. Per la redazione dei Piani, programmi e progetti di cui al primo comma è autorizzata la spesa di L. 15 miliardi iscritta al cap. 0001380 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986.

3. Per gli esercizi finanziari 1987 e 1988 le previsioni di L. 6,8 miliardi e di L. 4,5 miliardi trovano copertura nel bilancio pluriennale 1986-1988 allegato al bilancio di previsione per il 1986.

 

TITOLO IV

Interventi da disciplinare con specifici provvedimenti legislativi

Obiettivo A - Salvaguardia e tutela del territorio.

Art. 19

Smaltimento dei rifiuti solidi urbani

1. La Regione approva specifico provvedimento legislativo per la razionalizzazione del sistema regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con cui autorizzare la costruzione di impianti e discariche pubbliche controllate a servizio di più centri abitati o di grandi aree urbane, nel rispetto delle previsioni del Piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani da approvare da parte del Consiglio regionale ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

 

Art. 20

Difesa del suolo

1. La Regione approva specifico provvedimento legislativo per la realizzazione di interventi finalizzati alla difesa del suolo e sistemazione dell'assetto idrogeomorfologico, nonché al trasferimento e/o ripristino dei centri abitati colpiti da gravi calamità naturali o da gravi fenomeni di erosione a monte e a valle, e alla realizzazione di un sistema informativo connesso.

 

TITOLO IV

Interventi da disciplinare con specifici provvedimenti legislativi

Obiettivo C - Qualità della vita.

Art. 21

Piano regionale dello sport

[1. La Regione approva specifico provvedimento legislativo in attuazione delle direttive del Piano regionale dello sport, con cui autorizzare interventi per:

a) costruzione di complessi di base a livello comunale;

b) realizzazione di impiantistica di prima categoria per ambiti territoriali sovracomunali;

c) completamento, ampliamento, ristrutturazione del patrimonio impiantistico esistente] (2) .

(2)  Articolo abrogato dall'allegato C, n. 23), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.

 

Art. 22

Centri culturali polivalenti

[1. La Regione approva specifico provvedimento legislativo, in attuazione delle finalità statutarie e nel quadro delle linee di indirizzo del Piano regionale di sviluppo, al fine di realizzare una rete di Centri culturali polivalenti quali sistemi integrati di spazi e servizi in grado di operare nelle singole comunità territoriali, nonché sedi di convergenza degli interessi socio-culturali della popolazione.

2. Le relative scelte ubicazionali sono effettuate nell'ambito di uno specifico programma che sarà approvato dal Consiglio regionale] (3) .

(3)  Articolo abrogato dall'allegato C, n. 3), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.

 

TITOLO IV

Interventi da disciplinare con specifici provvedimenti legislativi

Obiettivo D - sviluppo socio-economico.

Art. 23

Assistenza tecnica e servizi di sviluppo in agricoltura

1. La Regione approva specifico provvedimento legislativo al fine di attuare un Piano per l'assistenza tecnica e per i servizi di sviluppo in agricoltura previsti dal Piano regionale di sviluppo. Il Piano autorizza interventi per:

a) costituzione dei Comitati regionali e provinciali per il coordinamento delle attività e dei servizi di sviluppo agricolo;

b) costituzione dei servizi regionali centrali e periferici di sviluppo agricolo;

c) costituzione di una rete di campi sperimentali e di aree-pilota per la diffusione della ricerca applicata;

d) realizzazione di un programma di aggiornamento tecnico dei dipendenti regionali impegnati nei servizi di sviluppo agricolo;

e) finanziamento dei programmi di divulgazione agricola dei centri di sviluppo costituiti dalle Organizzazioni agricole riconosciute;

f) studi di fattibilità per l'impiego dei mezzi atti a promuovere la divulgazione scientifico-tecnica in agricoltura;

g) studi di fattibilità per l'introduzione delle innovazioni tecnologiche in agricoltura, anche con l'utilizzazione del terziario avanzato;

h) realizzazione di un sistema informativo integrato per l'agricoltura pugliese.

 

Art. 24

Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

1. La Regione approva specifico provvedimento legislativo per la realizzazione degli interventi relativi all'attuazione del Piano per la valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli previsto dal Piano regionale di sviluppo.

 

Art. 25

Rinnovamento tecnologico delle imprese minori associate

1. La Regione approva specifico provvedimento legislativo, in applicazione della normativa di cui all'art. 17 della legge 31 maggio 1981, n. 240, al fine di autorizzare interventi per la promozione e lo sviluppo innovativo e tecnologico delle imprese minori associate.

 

TITOLO IV

Interventi da disciplinare con specifici provvedimenti legislativi

Obiettivo E - Ammodernamento delle strutture amministrative.

Art. 26

Promozione e diffusione dell'informatica in Puglia

[1. La Regione approva specifico provvedimento legislativo al fine di autorizzare, in attuazione del Piano regionale per l'informatica, interventi per:

a) l'ammodernamento della gestione dell'attività amministrativa della Regione e degli enti locali, mediante la concessione a questi ultimi di specifici contributi;

b) il sostegno delle unità produttive di beni e servizi operanti in materia di competenza regionale] (4) .

(4)  Articolo abrogato dall'allegato C, n. 12), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.

 

TITOLO V

Norme finali

Art. 27

Norma finale

1. In esecuzione della normativa di cui agli artt. 3 e 4 della L.R. 4 marzo 1975, n. 24, la Giunta regionale, al fine di assicurare unità di indirizzo ed organicità di sviluppo dei piani e dei programmi indicati nella presente legge, rispetto alle indicazioni contenute nel Piano regionale di sviluppo, approva gli stessi su proposta degli Assessorati competenti per materia d'intesa con l'Assessorato alla programmazione.

2. Al finanziamento degli interventi di cui al titolo IV della presente legge si provvede con le risorse del Fondo globale iscritte al cap. 1602060, pari a L. 32 miliardi, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.