(1) Vedi, anche, quanto disposto dalla L.R. 11 maggio 1990, n. 30 e dalla Delib.G.R. 15 dicembre 2000, n.
1748.
(giurisprudenza)
Cassazione
Civile
Sez. U., sent. n. 1316 del
22-02-1990, Soc. Redentore c. Musolino (rv 465464).
Consiglio di
Stato
Sez. IV, Sent. n. 3922 del
08-08-2008 (ud. del 13-05-2008), D. V. c. Comune di Turi e
altri
T.A.R.
Bari
Sez. II, sent. n. 49 del
15-02-1994, Fanizzi c. Comune di Conversano.
T.A.R.
Lecce
Sez. I, sent. n. 280 del
30-04-1997, Valentini c. Comune di Fasano.
TITOLO I
Norme generali
Art. 1
Disciplina della tutela e dell'uso
del territorio.
La legge sulla tutela ed uso del territorio della Regione
Puglia individua e disciplina, in riferimento ai livelli di governo del
territorio, gli strumenti della Pianificazione urbanistica, le forme del
controllo sostitutivo, nonché l'esercizio delle relative funzioni
amministrative.
Art. 2
Soggetti della
Pianificazione.
Sino alla istituzione dell'ente intermedio, i soggetti della
Pianificazione sono:
a) la Regione;
b) i comuni, singoli o associati.
Art. 3
Strumenti della Pianificazione
territoriale.
Gli strumenti della Pianificazione sono:
a) il Piano urbanistico territoriale regionale e sue
articolazioni;
b) il Piano regolatore generale comunale e/o intercomunale.
TITOLO II
Strumenti urbanistici
Capo I
Sezione I - Piano urbanistico territoriale (P.U.T.)
Art. 4
Contenuti del P.U.T.
Il P.U.T. della Regione:
a) recepisce gli indirizzi economici e sociali della
programmazione nazionale e regionale ed indica il modo e le procedure per la
loro coordinata realizzazione sul territorio regionale;
b) individua le zone da destinare alla allocazione dei servizi
pubblici di interesse nazionale e regionale;
c) indica le aree e/o gli ambienti da sottoporre a specifica
disciplina di tutela e, al riguardo, può anche disporre, in particolari casi,
prescrizioni immediatamente operative;
d) stabilisce, articolandoli per ambiti territoriali omogenei,
i principali parametri da osservare nella formazione degli strumenti urbanistici
di livello inferiore.
Art. 5
Elaborati del P.U.T.
Il P.U.T. è costituito dai seguenti elaborati:
1) relazione generale che contiene:
a) la ricognizione dello stato fisico-giuridico-economico e
sociale del territorio regionale;
b) la illustrazione degli obiettivi generali e particolari del
Piano e dei criteri e metodi seguiti per la loro individuazione;
c) la specificazione degli strumenti esecutivi ed attuativi;
2) grafici e cartografie esplicativi e visualizzanti i
contenuti della relazione, eseguiti nella scala adeguata;
3) eventuali prescrizioni normative, con particolare
riferimento a quelle parametriche.
Art. 6
Formazione ed approvazione del
P.U.T. (2).
La Giunta regionale, su iniziativa dell'Assessore
all'urbanistica, adotta lo schema del P.U.T. e lo trasmette al Consiglio
regionale per la verifica della coerenza dei suoi contenuti agli indirizzi
economici e sociali della programmazione, nazionale e regionale, nonché ai
provvedimenti legislativi ed amministrativi nazionali e regionali in vigore.
Lo schema, adeguato sulla base delle indicazioni del Consiglio
regionale, viene adottato dalla Giunta regionale quale proposta del P.U.T. che
viene depositata in luogo accessibile al pubblico, nonché presso gli uffici
dell'Assessorato regionale all'urbanistica; di tale deposito viene data notizia
con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, nonché sui quotidiani di maggiore diffusione della
Regione. Copia della proposta inoltre viene inviata agli enti locali per la
pubblicazione all'Albo Pretorio.
Entro sessanta [60] giorni dalla data di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione chiunque può far pervenire alla Giunta
regionale, nel pubblico interesse, le proprie motivate osservazioni (3).
Nel medesimo periodo, la Giunta regionale promuove specifiche
consultazioni con gli enti locali e altri soggetti che istituzionalmente
svolgono attività che comporta disciplina o modificazione del territorio, nonché
apposite conferenze per ambiti territoriali.
Entro i successivi sessanta [60] giorni, la Giunta regionale
esamina la osservazioni prodotte, controdeduce e trasmette gli atti al Consiglio
regionale (4).
Il Consiglio regionale, sentito il parere obbligatorio del
Comitato urbanistico regionale (C.U.R.), approva il P.U.T.
La delibera di approvazione viene pubblicata, oltre che sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
I contenuti del P.U.T. e/o delle sue eventuali varianti
parziali hanno validità fino alla data di entrata in vigore di un successivo
nuovo P.U.T.
L'attuazione del P.U.T. viene verificata ogni due anni
dall'Assessore all'urbanistica che trasmette al Consiglio regionale motivata
relazione in ordine allo stato del Piano ed alle proposte di eventuali varianti.
Il P.U.T. viene variato con lo stesso procedimento previsto dal
presente articolo.
(2) Vedi la
Delib.G.R. 15 dicembre 2000, n. 1748 con la quale è stato approvato, ai
sensi del presente articolo, il piano urbanistico territoriale tematico per il
paesaggio.
(3) Il termine di sessanta giorni di cui al presente comma
è prorogato a duecentoquaranta giorni dal primo comma dall'art. 1,
L.R.
5 aprile 1995, n. 16.
(4) Il termine di sessanta giorni di cui al presente comma
è prorogato a centottanta giorni dal primo comma
dall'art. 1, L.R.
5 aprile 1995, n. 16.
Art. 7
Effetti del P.U.T.
Il P.U.T. costituisce quadro di riferimento per la
Pianificazione generale e/o di settore del territorio regionale, ad ogni scala.
Le prescrizioni concernenti le zone sottoposte dal Piano a
tutela producono effetti integrativi sulle norme e previsioni degli strumenti
urbanistici vigenti.
Le prescrizioni e previsioni del P.U.T. devono essere recepite,
da parte dei Comuni, nell'ambito degli strumenti urbanistici vigenti, entro il
termine di un anno dall'approvazione del P.U.T. stesso. Trascorso inutilmente
tale termine, tali prescrizioni hanno efficacia nei modi all'uopo fissati dallo
stesso P.U.T.
Qualora necessario, il P.U.T. potrà prevedere quali indicazioni
del Piano dovranno essere rese vincolanti per mezzo di apposite leggi.
TITOLO II
Strumenti urbanistici
Capo I
Sezione II - Piano urbanistico territoriale tematico (P.U.T.T.)
(giurisprudenza)
Consiglio di Stato
Sez. IV, Sent. n. 928 del 05-03-2008
(ud. del 05-02-2008), I.Q. s.r.l. c. Comune di Cassano delle Murge e
altri
Art. 8
Contenuti, elaborati, formazione e
approvazione del P.U.T.T.
Fino all'entrata in vigore del primo P.U.T. la Regione può
individuare ed organizzare il territorio mediante P.U.T. per temi (P.U.T.T.), in
funzione degli interessi regionali singolarmente considerati.
Successivamente il P.U.T. può essere variato anche mediante
l'adozione di P.U.T.T. per specifici temi.
Il P.U.T.T. ha lo stesso contenuto, segue lo stesso
procedimento di formazione ed approvazione ed ha gli stessi effetti del P.U.T.
TITOLO II
Strumenti urbanistici
Capo I
Sezione III - Piano urbanistico intermedio (P.U.I.)
Art. 9
Contenuti del P.U.I.
Il Piano urbanistico intermedio rappresenta a scala
sub-regionale il quadro di specificazione delle Pianificazioni territoriali e
per temi o settoriali (P.U.T. e P.U.T.T.).
Art. 10
Elaborati del P.U.I.
Il P.U.I. è costituito dai seguenti elaborati:
1) relazione illustrativa degli obiettivi, delle scelte
operate, dei criteri seguiti nella Pianificazione, e della loro coerenza con le
Pianificazioni a maggiore o minore livello, generali e/o di settore;
2) grafici e cartografie in numero e scala adeguata ad
illustrare lo stato fisico del territorio, le Pianificazioni in atto e le
finalità del Piano;
3) norme di attuazione.
Art.
11
Formazione ed approvazione del P.U.I.
Fino all'istituzione dell'ente intermedio, alla formazione,
adozione ed approvazione del P.U.I. provvede la Regione secondo le procedure
fissate dall'art. 6 della presente legge.
Art.
12
Effetti del P.U.I.
Il P.U.I. ha gli stessi effetti del P.U.T.
TITOLO II
Strumenti urbanistici
Capo II - Pianificazione comunale
Sezione I - Piano regolatore
Art.
13
Piano regolatore intercomunale.
Due o più comuni contermini, costituiti in consorzio volontario
ai sensi della legge comunale e provinciale, oppure compresi in consorzi
obbligatori ai sensi della legislazione vigente, possono adottare il Piano
regolatore intercomunale, sostitutivo a tutti gli effetti dei Piani regolatori
generali.
Il Piano regolatore intercomunale può anche essere riferito a
parti di ciascun territorio comunale; in tal caso le parti restanti sono
disciplinate dai rispettivi P.R.G. comunali.
Il Piano regolatore intercomunale costituisce, per le parti
interessate, variante alla strumentazione urbanistica comunale vigente e quadro
di riferimento per i servizi e le infrastrutture a scala sovracomunale.
Ai fini della formazione, dell'approvazione e degli effetti di
tale Piano, si applicano le norme relative al P.R.G. comunale (artt. 14, 15, 16
e 17 della presente legge), intendendosi i singoli comuni sostituiti dal
Consorzio.
La Regione promuove la formazione dei Piani intercomunali
all'interno degli ambiti territoriali definiti ai sensi della legge 23
dicembre 1978, n. 833 e relativa legge regionale di attuazione, assumendo a
proprio carico gli oneri di progettazione nei modi fissati dalla legge
regionale 20 agosto 1974, n. 31 e successive modificazioni.
Art. 14
Piano regolatore generale comunale: contenuti.
Il Piano regolatore generale comunale organizza e disciplina
l'intero territorio comunale.
Il Piano:
1) prevede le esigenze dei settori produttivi, del settore
abitativo e di quello infrastrutturale a scala urbana;
2) individua e regolamenta le aree destinate a soddisfare le
esigenze di ciascun settore;
3) individua e sottopone a norme specifiche, nell'ambito delle
zone produttive primarie, i suoli utilizzati o da utilizzare per colture
specializzate e/o irrigue;
4) recepisce, quali indicazioni vincolanti ai sensi
dell'art. 4 della legge
regionale 28 ottobre 1977, n. 32, le previsioni contenute nei
Piani agricoli di zona approvati a norma della legislazione regionale vigente;
5) prescrive norme per la difesa del suolo, per la tutela di
ambienti e/o di edifici di valore storico-artistico;
6) perimetra e sottopone a norme specifiche le parti
urbanizzate del territorio;
7) delimita le aree riservate ad edifici o impianti pubblici
e/o di uso pubblico ed individua gli edifici, gli impianti e le aree sottoposte
a vincoli di interesse pubblico;
8) perimetra le zone nelle quali operare, per le condizioni di
degrado, il recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente ed
individua gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree da sottoporre
a Piani di recupero;
9) prevede le norme del regolamento edilizio.
Art. 15
Piano regolatore generale
comunale: elaborati.
Il P.R.G. è costituito dai seguenti elaborati:
1) Relazione generale che contiene:
a) la ricognizione dello stato
fisico-giuridico-economico-sociale del territorio comunale;
b) la illustrazione degli obiettivi generali e particolari del
P.R.G. e dei criteri e metodi seguiti per la loro individuazione; la motivazione
circa la coerenza con i Piani territoriali;
c) la specificazione degli strumenti esecutivi e delle
metodologie di realizzazione del Piano.
2) Grafici e cartografie esplicativi e visualizzanti i
contenuti della relazione eseguiti nelle seguenti scale:
a) planimetria in scala 1:25000 contenente la individuazione
delle interrelazioni con i Piani dei comuni contermini ed i Piani territoriali;
b) planimetria in scala 1:10000 contenente la rappresentazione
dello stato di fatto di tutto il territorio comunale e le previsioni del P.R.G.;
c) planimetria in scala 1:5000 contenente la rappresentazione
dello stato di fatto e le previsioni del P.R.G. per le parti del territorio
urbanizzate e da urbanizzare, destinate al settore infrastrutturale, al settore
abitativo ed ai settori produttivi maggiormente significative;
d) tavole a specificazione delle planimetrie in scala 1:5000,
contenenti indicazioni particolareggiate sulla reale situazione dei luoghi e
sulle prescrizioni di P.R.G. da osservare nella formazione degli strumenti
esecutivi;
e) eventuali tavole (sostitutive della strumentazione
esecutiva) in scala 1:2000 e/o 1:1000, contenenti le prescrizioni di dettaglio
del P.R.G. da osservare nel rilascio delle concessioni;
f) tavole esplicative di specifici aspetti del P.R.G. e delle
sue fasi di attuazione con la individuazione dei comparti di minimo intervento
per gli strumenti esecutivi, ove previsti;
3) Norme di esecuzione del P.R.G.;
4) [Regolamento edilizio con il quale vengono disciplinate, in conformità
alle leggi vigenti, le seguenti materie:
- formazione, attribuzione e funzionamento
delle Commissioni urbanistica e/o edilizia comunale; dette Commissioni devono
comprendere almeno un ingegnere ed un architetto, esperti in disciplina
urbanistico-edilizia, scelti su segnalazione dei competenti ordini
professionali; nei comuni con aree sottoposte a tutela paesaggistico-ambientale
la Commissione deve comprendere anche un tecnico laureato esperto in tali
settori, scelto su segnalazione degli stessi ordini professionali;
- procedimento per il rilascio della
concessione;
- procedimento per il rilascio della
autorizzazione;
- compilazione e caratteristiche tecniche
degli atti e progetti da sottoporre all'esame delle Commissioni Urbanistica e/o
Edilizia;
- criteri per le determinazioni degli indici e
parametri delle opere, edifici e spazi interni;
- caratteri esterni degli edifici e materiali
da costruzione, in riferimento all'ambiente;
- norme igienico-sanitarie per le opere, gli
edifici e le aree esterne;
- regole da osservare nella costruzione per
garantire la pubblica incolumità;
- vigilanza sull'esecuzione dei lavori;
- uso e manutenzione del suolo, delle opere,
degli edifici, spazi e servizi pubblici]
(5).
Nei comuni fino a 5.000 abitanti le tavole di cui al precedente
punto 2/e sono obbligatorie.
(5) Numero abrogato dall'art. 5, L.R.
9 marzo 2009, n. 3.
(giurisprudenza)
Consiglio di
Stato
Sez. IV,
sent. n. 330 del 08-05-1986, Comune di Grottaglie c. Giulia Carrieri ed altri
(p.d. 860838).
T.A.R.
Bari
Sez. II, sent. n. 1186 del
16-12-1995, Soc. Intresiglio c. Comune di Vieste ed altro.
T.A.R.
Lecce
Sez. I, sent. n. 4449 del
14-09-2006 (ud. del 21-06-2006), M.F. e altri c. Comune di Lecce e
altri
Art. 16
Piano regolatore generale
comunale: formazione ed approvazione.
Tutti i comuni della Regione hanno l'obbligo di formare il
Piano regolatore generale.
Il Consiglio comunale delibera preliminarmente gli obiettivi ed
i criteri di impostazione del P.R.G., nonché i modi ed i tempi della sua
formazione.
Il P.R.G. è adottato dal Consiglio comunale, su proposta della
Giunta municipale.
Il P.R.G. adottato è depositato, entro 15 giorni, presso la
segreteria del comune per 30 giorni successivi durante i quali chiunque può
prenderne visione e può nei successivi 30 giorni proporre osservazioni a tutela
del pubblico interesse e/o coerenti agli obiettivi ed ai criteri di impostazione
del P.R.G.
Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante i quotidiani a
maggior diffusione locale e manifesti affissi nei luoghi pubblici ed all'albo
pretorio del comune.
Il Consiglio comunale, entro i successivi 60 giorni, esamina le
osservazioni proposte nei termini di cui al quarto comma e contro-deduce
motivatamente a ciascuna di esse.
Il Sindaco, entro 15 giorni dalla scadenza del termine
precedente rimette all'Assessorato regionale all'urbanistica tutti gli atti
tecnici e amministrativi del P.R.G.
La Giunta regionale, su
proposta dell’Assessore competente, acquisita la relazione del Servizio
competente, nonché i pareri, assensi e nulla osta comunque denominati prescritti
dalla legge, delibera l’approvazione o il rinvio del PRG. (6)
Il procedimento di cui al comma precedente deve concludersi
entro 120 giorni a partire dalla data in cui l'Assessorato regionale
all'urbanistica riceve gli atti tecnici ed amministrativi del P.R.G.
La Giunta regionale [- previa motivazione di
eventuali decisioni difformi rispetto al parere del C.U.R. -] (7) può apportare al P.R.G. le sole modifiche
conseguenti all'accoglimento delle osservazioni di cui al precedente quarto
comma e quelle necessarie per coordinare le scelte del P.R.G. con quelle operate
da altri Piani territoriali e con le prescrizioni della presente legge.
Il Consiglio comunale - entro 60 giorni dal ricevimento -
adotta le proprie decisioni sulle modifiche di cui al comma precedente con
delibera che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, è trasmessa
all'Assessore regionale all'Urbanistica entro 15 giorni. La Giunta regionale,
entro i successivi 30 giorni, delibera l'approvazione del P.R.G.
La delibera di approvazione del P.R.G. è pubblicata per
estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il P.R.G. approvato è depositato presso il Comune, alla libera
visione del pubblico. Chiunque può avere copia integrale delle deliberazioni
comunali e regionali di adozione ed approvazione del Piano e relativi allegati,
previo pagamento dei diritti di segreteria.
Il comune invia copia del P.R.G. agli enti di diritto pubblico
che istituzionalmente svolgono attività di disciplina e/o di modificazione del
territorio, nonché alle organizzazioni sindacali e professionali esistenti nel
comune.
Le varianti al P.R.G. sono adottate senza la preventiva
autorizzazione della Regione e seguono il procedimento di adozione ed
approvazione del P.R.G.
L'impostazione compositiva e distributiva delle lottizzazioni
approvate e convenzionate, nonché la relativa volumetria e gli indici, possono
essere modificati dal comune in sede di redazione e/o variazione degli strumenti
urbanistici per motivate necessità di pubblico interesse.
(6) Periodo
sostituito dall'art. 2,
comma 1 della Legge
regionale del 24/07/2012, n. 22. Il testo originario del periodo era
così formulato:"L'Assessore invia Il P.R.G., unitamente
alla relazione del competente Ufficio regionale, al Comitato urbanistico
regionale che esprime in merito motivato parere; successivamente l'Assessore
trasmette alla Giunta regionale il P.R.G. unitamente alla relazione dell'ufficio
regionale ed al parere del C.U.R.; la Giunta regionale, su proposta
dell'Assessore all'Urbanistica, dopo aver motivato eventuali decisioni difformi
rispetto al parere del C.U.R., ed alle indicazioni del P.R.G., delibera
l'approvazione o il rinvio del P.R.G.".
(7)
Parole soppresse dall'art. 3,
comma 3 della Legge regionale del 24/07/2012, n.
22.
Art. 16-bis (8)
Esame istruttorio P.R.G. di
Comune con popolazione non superiore a 15.000 abitanti.
[1. L'esame istruttorio del Piano regolatore
generale di Comune con popolazione non superiore a 15.000 abitanti all'ultimo
censimento I.S.T.A.T. è svolto da un apposito comitato ristretto composto:
- dall'assessore regionale all'Urbanistica,
che lo presiede;
- dal coordinatore del Settore urbanistico
regionale e da un dirigente del settore stesso;
- da quattro componenti del Comitato
urbanistico regionale (C.U.R.), designati dal Presidente del Comitato stesso.
2. Alle riunioni del Comitato ristretto
possono essere invitati il Sindaco del Comune interessato o suo delegato,
assistito dal progettista del P.R.G. e dal responsabile dell'Ufficio tecnico
comunale, nonché i rappresentanti degli Assessorati regionali e delle
Amministrazioni dello Stato competenti ad esprimere parere in merito
all'approvazione del Piano.
3. Le determinazioni del comitato ristretto
devono essere assunte con la maggioranza assoluta dei componenti e sostituiscono
a tutti gli effetti la relazione istruttoria del Settore urbanistico regionale
ed il parere del C.U.R. previsti dal comma 8 del precedente art. 16.
4. Per il funzionamento del comitato ristretto
valgono le stesse regole del C.U.R., salvo quanto espressamente disciplinato dal
presente articolo .
]
(8)
Articolo dapprima aggiunto dal primo comma dell'articolo unico, L.R.
4 luglio 1994, n. 24. e successivamente
abrogato dall'art. 3,
comma 1, secondo periodo della Legge regionale del 24/07/2012, n.
22
(giurisprudenza)
Consiglio di
Stato
Sez. V, sent. n. 3357 del
16-06-2003, Comune di Foggia c. F.V. ed altro
T.A.R.
Bari
Sez. I, sent. n. 391 del
05-06-1997, Soc. Sacem c. Comune di Foggia.
Art. 17
Piano regolatore generale
comunale: effetti e misure di salvaguardia.
Il P.R.G. costituisce quadro di riferimento vincolante per ogni
attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio
comunale.
Dalla data di adozione del P.R.G. e fino alla data di entrata
in vigore del Piano, il Sindaco è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle
domande di concessione edilizia in contrasto con le previsioni e prescrizioni di
Piano regolatore.
A richiesta del Sindaco e nel periodo suddetto, la Giunta
regionale, con provvedimento motivato, da notificare all'interessato a norma del
codice di procedura civile o tramite messo comunale, può ordinare la sospensione
dei lavori, per i quali la concessione edilizia sia stata rilasciata prima
dell'adozione degli strumenti urbanistici che siano tali da comprometterne o
renderne più onerosa l'attuazione.
Il Sindaco controlla il rispetto delle presenti disposizioni.
TITOLO II
Strumenti urbanistici
Capo II - Pianificazione comunale
Sezione II - Strumenti esecutivi del Piano regolatore.
Art. 18
Strumenti esecutivi del Piano
regolatore.
Al Piano regolatore viene data esecuzione mediante:
a) Piani particolareggiati;
b) Piani di recupero;
c) Piani di lottizzazione;
d) concessioni edilizie.
Art. 19
Piano particolareggiato:
contenuti.
Il Piano particolareggiato (P.P.) precisa ed esegue le
prescrizioni e previsioni del Piano regolatore.
Il Piano particolareggiato:
a) delimita il perimetro della zona interessata;
b) determina la rete stradale, gli spazi pubblici, e le altre
attrezzature di servizio;
c) individua la disposizione planovolumetrica degli edifici
esistenti e previsti;
d) indica gli edifici destinati a demolizione totale o
parziale, ovvero specifica gli interventi sugli edifici soggetti a recupero;
e) precisa le destinazioni d'uso delle aree e degli edifici;
f) precisa le tipologie edilizie e l'arredo urbano;
g) detta le norme di attuazione.
Per il Piano particolareggiato di zone industriali ed
artigianali la disposizione di cui al precedente punto c) è facoltativa.
Il Piano particolareggiato deve contenere la previsione delle
fasi necessarie alla sua esecuzione.
Art. 20
Piano particolareggiato:
elaborati.
Gli elaborati del Piano particolareggiato di esecuzione sono i
seguenti:
a) relazione illustrativa con specifici riferimenti alle
prescrizioni e previsioni del Piano regolatore;
b) stralci degli elaborati del Piano regolatore attinenti il
Piano particolareggiato;
c) planimetrie di Piano particolareggiato ridotte alla scala
delle tavole di Piano regolatore;
d) rappresentazione del Piano particolareggiato su mappe
catastali;
e) progetti schematici delle urbanizzazioni primarie e
secondarie;
f) studi compositivi e tipologici, con profili e sezioni in
scala tecnicamente adeguata; suddivisione in unità di intervento minimo delle
aree edificabili; specificazioni in ordine all'arredo urbano;
g) elenchi catastali delle proprietà ricadenti nel Piano
particolareggiato;
h) norme urbanistico-edilizie per l'esecuzione del Piano
particolareggiato;
i) relazione finanziaria con l'indicazione sommaria degli oneri
da ripartire tra il Comune ed i privati.
(giurisprudenza)
Consiglio
di Stato
Sez. VI, sent. n. 173 del
14-01-2002, Soc. M.I. e Comune di Polignano a Mare c. Ministero beni culturali
ed altri.
T.A.R.
Bari
Sez. II, sent. n. 765 del
20-02-2003, Comune di Bitonto c. Regione Puglia
T.A.R.
Lecce
Sez. I, sent. n. 2513 del
12-05-2006 (ud. del 08-03-2006), N. C. S.R.L. c. Comune Di Castellaneta e
altri
Art. 21
Piano particolareggiato: formazione
ed approvazione.
Il Piano particolareggiato è adottato con delibera del
Consiglio comunale, previo parere obbligatorio del dirigente dell'Ufficio
tecnico comunale corredato della scheda di controllo di cui al successivo art.
35 della presente legge, nonché previo parere obbligatorio delle Commissioni
urbanistica e/o edilizia comunale.
Entro 15 giorni dalla sua adozione, il Piano particolareggiato
viene depositato presso la segreteria del Comune per 10 giorni consecutivi,
durante i quali chiunque può prenderne visione. Dell'avvenuto deposito è data
notizia mediante i quotidiani a maggiore diffusione locale e manifesti affissi
nei luoghi pubblici e sull'albo pretorio del Comune.
Fino a 20 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito,
possono essere presentate opposizioni da parte dei proprietari degli immobili
compresi nel Piano ed osservazioni da parte di chiunque.
Qualora nel Piano ricadono immobili con vincoli idrogeologici,
boschivi, artistici, paesistici e di ogni altro tipo apposti da leggi e
strumenti di Pianificazione statali e regionali, il Comune invia il Piano, entro
15 giorni dalla sua adozione, agli Enti ed Uffici competenti per il rilascio del
parere se prescritto dalle predette leggi e strumenti.
[Qualora gli immobili interessati dal Piano
particolareggiato siano soggetti a tutela paesaggistica o vincolo
storico-artistico oppure siano inclusi in parchi o riserve previsti da leggi o
Piani regionali nonché in zone boscate, il P.P. viene inviato al Comitato
urbanistico regionale. Unitamente al Piano vengono altresì trasmessi il parere
del dirigente dell'Ufficio tecnico comunale, il parere delle Commissioni
urbanistica e/o edilizia comunale, i pareri degli Enti ed Uffici di cui al comma
precedente, le eventuali opposizioni ed osservazioni presentate, munite
anch'esse dei pareri del dirigente dell'Ufficio tecnico comunale e delle
Commissioni urbanistica e/o edilizia comunale, i pareri degli Enti ed Uffici di
cui al comma precedente, le eventuali opposizioni ed osservazioni presentate,
munite anch'esse dei pareri del dirigente dell'Ufficio tecnico comunale e delle
Commissioni urbanistica e/o edilizia comunale. ] (9)
[Il parere del C.U.R. è vincolante e viene
espresso entro il termine di 90 giorni dal ricevimento degli atti.] (10)
Scaduti tutti i termini di cui ai commi precedenti e ricevuti i
pareri degli Enti ed Uffici di cui al quarto comma del presente articolo, il
Consiglio comunale approva in via definitiva il Piano particolareggiato.
Contestualmente alla approvazione, il Consiglio comunale decide sulle
opposizioni ed osservazioni presentate, sentiti su queste, ove non sia già
avvenuto prima dell'invio al C.U.R., il dirigente dell'Ufficio tecnico comunale
e le Commissioni urbanistica e/o edilizia comunale nelle forme di cui al
precedente primo comma.
[Il P.P. può essere inviato al Comitato
urbanistico regionale ogni qualvolta il Consiglio comunale decida in tal senso.
In questo caso il parere del C.U.R., da esprimersi entro 60 giorni dal
ricevimento degli atti, non è vincolante. ] (11)
La delibera con la quale il Consiglio comunale approva il P.P.
è soggetta al solo controllo dell'Organo di cui all'art. 130 della Costituzione.
Tale delibera è pubblicata, anche per estratto, sul B.U. della
Regione, è depositata nella Segreteria del Comune ed è notificata, a norma del
codice di procedura civile o tramite messo comunale, entro due mesi
dall'avvenuto deposito, a ciascun proprietario degli immobili vincolati dal
Piano.
Il P.P. ha validità fino alla data di entrata in vigore di un
nuovo eventuale P.P.
La dichiarazione di pubblica utilità delle opere in esso
previste è disciplinata dal successivo art. 37.
Le procedure di cui al presente articolo si applicano ai P.P.
che non comportino varianti allo strumento urbanistico generale. Nel caso
contrario, l'approvazione del P.P. è preceduta dall'approvazione della relativa
variante al P.R.G.
È consentito adottare ed approvare, con provvedimento unico, il
P.P. in variante al P.R.G., seguendo lo stesso procedimento di adozione e di
approvazione del P.R.G., qualora il P.P. contenga modifiche alle norme di
attuazione, nonché varianti al P.R.G., intese ad adeguare il P.R.G. stesso ai
limiti e rapporti fissati con il D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, alle norme
e disposizioni della presente legge o alle previsioni dei Piani territoriali
vigenti, sempre che tali modifiche e/o varianti non incidano sui criteri
informatori del P.R.G.
Fatta salva la disposizione del comma precedente, è vietato
approvare P.P. riferiti ad aree la cui disciplina, rispetto allo strumento
urbanistico vigente, risulti modificata da un nuovo P.R.G., o sue varianti,
adottato e non ancora approvato.
(9)
(10) (11) Periodi abrogati dall'art. 3, comma 1, secondo periodo della Legge regionale del 24/07/2012, n.
22
Art. 22
Piano di recupero:
contenuti.
Il Piano di recupero, concernente singolarmente o
complessivamente gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati, le aree come
individuate nell'ambito delle zone di recupero definite dal P.R.G., o, in
mancanza, da apposita delibera del Consiglio comunale, sottoposta al controllo
di cui all'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62:
a) precisa, in conformità delle previsioni e prescrizioni del
P.R.G., gli interventi finalizzati alla conservazione, al risanamento, al
restauro ed alla ristrutturazione;
b) disciplina, in conformità delle previsioni e prescrizioni
del P.R.G., per ogni zona omogenea, le modalità di esecuzione di ciascun tipo di
intervento;
c) valuta i carichi insediativi conseguenti alla sua
esecuzione, verificandone la corrispondenza con quelli previsti dal P.R.G.;
d) individua le unità minime di intervento;
e) contiene la previsione delle fasi necessarie alla sua
esecuzione.
Art. 23
Piano di recupero: elaborati.
Gli elaborati del Piano di recupero sono i seguenti:
a) relazione ed elaborati grafici contenenti:
1) riferimenti specifici alle prescrizioni e previsioni del
P.R.G.;
2) ricognizione dello stato fisico-giuridico-economico-sociale
nelle zone sottoposte al Piano di recupero, e sue rappresentazioni grafiche;
3) valutazioni economiche sulla onerosità degli interventi;
b) stralci degli elaborati del Piano regolatore attinenti il
Piano di recupero;
c) rappresentazione, su mappe catastali, delle unità minime di
intervento;
d) studi compositivi e tipologici, con profili e sezioni in
scala tecnicamente adeguata e con specificazioni dei modi di intervento;
e) progetti schematici delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria;
f) elenchi catastali delle proprietà ricadenti nel Piano;
g) relazione finanziaria sugli oneri da ripartire tra Comune e
privati;
h) norme urbanistico-edilizie.
Art. 24
Piano di recupero: formazione ed
approvazione.
Il Piano di recupero è di iniziativa pubblica o privata.
Il Piano è di iniziativa privata qualora i proprietari degli
immobili sottoposti a Piani di recupero, rappresentanti in base all'imponibile
catastale almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati, presentino
una «proposta di Piano».
La «proposta di Piano» è adottata con deliberazione del
Consiglio comunale unitamente alla convenzione i cui contenuti sono fissati
dall'art. 28 della presente legge.
Al Piano di recupero di iniziativa pubblica o privata si
applica la disciplina di cui all'art. 21 della presente legge.
Art. 25
Piano di lottizzazione:
contenuti.
Al Piano di lottizzazione si applica la disciplina di cui
all'art. 19 della presente legge.
Art. 26
Piano di lottizzazione:
elaborati.
Al Piano di lottizzazione si applica la disciplina di cui
all'art. 20 della presente legge.
(giurisprudenza)
Consiglio di
Stato
Sez. IV,
sent. n. 201 del 31-03-1989, Comune di Manfredonia c. Francesco De Feudis (p.d.
890580).
T.A.R.
Bari
Sez. III, sent. n. 540 del
16-02-2006 (ud. del 02-02-2006), D.M.N. c. Comune di Castellana
Grotte
T.A.R.
Lecce
Sez. I, sent. n. 376 del
08-02-2007 (ud. del 20-12-2006), D.N.P. c. Comune di Lecce
Art. 27
Piano di lottizzazione: formazione
ed approvazione.
Il Piano di lottizzazione è adottato, unitamente allo schema di
convenzione, con delibera del Consiglio comunale e su proposta di tutti i
proprietari degli immobili interessati; compresi in una o più unità minime di
intervento.
Il Piano di lottizzazione di aree inserite in un P.P.A. può
essere proposto anche da uno solo dei proprietari, sempre che il Piano di
lottizzazione stesso non comporti modificazioni delle aree edificate esistenti
di proprietà degli altri e preveda la ripartizione percentuale degli utili e
degli oneri. Il Piano viene adottato ed approvato con la disciplina fissata
dall'art. 15 della legge
regionale 12 febbraio 1979, n. 6 sui comparti.
La delibera del Consiglio comunale, di approvazione o di
diniego, deve essere presa entro 90 giorni dal ricevimento della proposta.
Per l'adozione e l'approvazione del Piano di lottizzazione si
applica la disciplina di cui all'art. 21 della presente legge.
Per la lottizzazione d'ufficio si segue il procedimento di
formazione ed approvazione del Piano particolareggiato, dopo che ai proprietari
degli immobili interessati sia stato inutilmente rivolto dal Sindaco l'invito a
presentare, entro un termine prefissato e congruo, il Piano di lottizzazione
convenzionata.
Art. 28
Piano di lottizzazione: contenuto
della convenzione.
La convenzione regolante i rapporti tra Comune e proprietari
degli immobili compresi nel Piano di lottizzazione deve prevedere:
1) la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree
necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, nonché la cessione gratuita
delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria, nella misura
stabilita dal D.M. 2 aprile 1968, [n. 1444], salvo diversa indicazione
degli strumenti urbanistici vigenti;
2) la realizzazione, a cura dei proprietari, di tutte le opere
di urbanizzazione primaria, salvo la totale o parziale monetizzazione delle
stesse;
3) l'assunzione, a carico dei proprietari, degli oneri per la
urbanizzazione secondaria nella quota di pertinenza determinata in sede di
approvazione del Piano di lottizzazione con scorporo dei valori delle opere
eventualmente direttamente cedute o eseguite dai proprietari. Lo scorporo va
determinato in funzione dei costi di tali opere, calcolati sulla base
dell'elenco regionale dei prezzi o, in mancanza, di altro elenco predisposto da
enti pubblici o associazioni professionali o di categoria;
4) i termini per l'ultimazione degli edifici e delle opere di
urbanizzazione, complessivamente non superiori a dieci anni dalla stipula della
convenzione, salvo sospensioni dovute alla mancata inclusione delle aree in un
P.P.A.;
5) congrue garanzie finanziarie, per fasi di esecuzione, per un
importo non inferiore al 30% della spesa relativa all'adempimento degli obblighi
a carico dei proprietari;
6) sanzioni nel caso di inosservanza degli obblighi di
convenzione e modalità di esecuzione forzata, da parte del Comune, delle opere
non realizzate in caso del persistere dell'inosservanza.
Nel computo del contributo, correlato alle urbanizzazioni e
dovuto per il rilascio delle concessioni, va portata in detrazione, fino alla
concorrenza, l'entità degli impegni assunti in sede di convenzione di
lottizzazione.
(giurisprudenza)
T.A.R.
Lecce
Sez. I, sent. n. 421 del
20-04-1999, L.R. c. Comune di San Cesario di Lecce.
Art. 29
Concessione.
La concessione di cui all'art. 1 della legge 28 gennaio
1977, n. 10 è data dal Sindaco al proprietario dell'immobile o a chi abbia
titolo per richiederla, a norma dell'art. 4 della stessa legge 28 gennaio
1977, n. 10.
Per le sole zone tipizzate come “E” Agricole, il
rilascio della concessione edilizia è subordinato alla trascrizione di atto
d’obbligo ricevuto dal Segretario comunale competente, relativo all’asservimento
al manufatto consentito, dell’area che ha espresso le relative volumetrie. Per le altre zone
territoriali omogenee il Comune istituisce un registro nel quale sono elencate le
particelle catastali che hanno espresso la volumetria relativa al titolo edilizio rilasciato o comunque
formatosi (12).
Nel caso in cui il Sindaco non provveda al rilascio della
concessione, o non adotti alcuna determinazione in merito alla richiesta del
proprietario e/o avente titolo, nel termine di cui al sesto comma dell'art.
10 della legge 6 agosto 1967, n. 765 o nei termini stabiliti dall'art. 11
della legge 27 giugno 1974, n. 247, chiunque può, entro 30 giorni, con
ricorso, notificare la inerzia dell'Amministrazione comunale al Presidente della
Giunta regionale.
Il ricorso non produce alcun effetto sulla legittimazione ad
agire in via giudiziaria dell'interessato e può essere presentato anche in
pendenza dell'azione giudiziaria stessa.
Il Presidente della Giunta regionale, nei 30 giorni successivi
al ricevimento del ricorso, invita il Sindaco ad adottare le proprie
determinazioni entro 30 giorni.
Decorso quest'ultimo termine, e perdurando l'inerzia del
Comune, il Presidente della Giunta regionale nomina, entro i successivi 30
giorni, su proposta dell'Assessore all'urbanistica, un Commissario ad acta,
scelto tra i funzionari regionali, che dovrà adottare le determinazioni del
caso, entro 60 giorni dalla nomina, secondo le procedure di legge.
(12) Comma così
sostituito dall’art. 1, comma 1 della L.R.
30 marzo 2009, n. 9. Il comma già
sostituito dall'art. 11, comma 2,
L.R.
25 agosto 2003, n. 19 era originalmente così formulato :
“ Il rilascio della concessione edilizia è
subordinato alla trascrizione di atto d'obbligo ricevuto dal Segretario comunale
competente, relativo all'asservimento al manufatto consentito, dell'area che ha
espresso le relative volumetrie”.
(giurisprudenza)
Consiglio
di Stato
Sez. V, sent. n. 1428 del
11-12-1992, Carriero Eleonora e Vittoria c. Comune di Galatone (p.d.
930407).
T.A.R.
Lecce
Sez. I, sent. n. 1553 del
18-04-2002, Soc. G.H. c. Comune di Ugento.
Art. 30
Concessione in
deroga.
Il potere di deroga, previsto da norme degli strumenti
urbanistici o di regolamenti edilizi, può essere esercitato limitatamente ai
casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico.
La deroga non può essere concessa per mutamenti di destinazione
di zona.
La concessione è rilasciata dal Sindaco, previa autorizzazione
del Consiglio comunale e previo nulla-osta della Giunta regionale.
(giurisprudenza)
T.A.R.
Bari
Sez. II, sent. n. 634 del
07-02-2003, Soc. P.F. c. Comune di Rutigliano ed altro
Art. 31 (13)
Trasformazione di immobili
sottoposti a vincolo paesaggistico.
[L'autorizzazione alle trasformazioni degli immobili di cui
all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed all'art. 82 del D.P.R. 24
luglio 1977, n. 616 è concessa dalla Giunta regionale entro 60 giorni dal
ricevimento degli atti. ]
(13)
Articolo abrogatp dalla l.r.
n. 28/2016, art. 12.
Art. 32
Misure di
salvaguardia.
Le misure di salvaguardia di cui al precedente art. 17 si
applicano agli strumenti esecutivi del P.R., di iniziativa pubblica, dalla data
della delibera comunale di adozione degli stessi fino alla data della loro
entrata in vigore.
Art. 33
Autorizzazione.
Alla autorizzazione per gli interventi di manutenzione
straordinaria si applicano, per quanto non previsto dall'art. 48 della legge
5 agosto 1978, n. 457, le apposite norme previste nel regolamento edilizio
comunale o, in mancanza di queste, la disciplina giuridica della concessione
edilizia, ad eccezione di quella relativa alla onerosità ed alle misure di
salvaguardia.
Alle altre autorizzazioni previste dai regolamenti edilizi ed
interessanti immobili di importanza ambientale, mutualistica, architettonica,
storica ed archeologica si applica la disciplina di cui al primo comma.
(giurisprudenza)
T.A.R.
Bari
Sez. II, sent. n. 467 del
15-06-1995, Soc. Tersan Puglia e Sud Italia c. Comune di Modugno.
Art. 34
Licenza di abitabilità o di
uso.
La licenza di abitabilità o di uso è rilasciata dal Sindaco,
previo nulla-osta dell'Ufficiale sanitario e parere favorevole dell'Ufficio
tecnico comunale sulla conformità del prodotto edilizio al progetto approvato ed
alle clausole contenute nella concessione edilizia, relative anche alla
urbanizzazione della zona.
(giurisprudenza)
Consiglio di
Stato
Sez. V, sent. n. 5224 del
02-10-2000, G.G. c. Comune di Monopoli, Soc. L. ed altri.
Art. 35
Scheda di
controllo.
Le deliberazioni comunali di adozione e di approvazione del
Piano esecutivo devono essere corredate da una scheda di controllo, compilata
secondo un modello stabilito con delibera della Giunta regionale, dalla quale
risultino i contenuti dei pareri eventualmente espressi dagli Enti, Commissioni
ed Uffici di cui all'art. 21 della presente legge e gli elementi per il
riscontro della conformità dei Piani medesimi alle prescrizioni:
di leggi e regolamenti;
degli strumenti urbanistici generali;
dei programmi pluriennali di attuazione con particolare
riferimento ai contenuti di cui all'art. 5 della legge regionale 12 febbraio
1979, n. 6;
dei vincoli eventualmente gravanti sulle aree interessate,
nonché alle disposizioni relative alla cessione di aree e assunzione di oneri.
La scheda di controllo viene compilata a cura del Dirigente
dell'Ufficio tecnico comunale e viene aggiornata in relazione alle varie fasi di
adozione ed approvazione del Piano esecutivo.
Copia della scheda è trasmessa, entro 30 giorni
dall'approvazione definitiva del Piano, all'Assessorato regionale
all'urbanistica che, ove rilevi la mancata conformità alle prescrizioni e
disposizioni di cui ai commi precedenti, richiede al Sindaco l'esercizio dei
poteri di cui al titolo III, capo I della presente legge e, in caso di
inadempienza, promuove le procedure sostitutive di cui ai successivi artt. 49 e
50.
Fino all'approvazione del modello di scheda da parte della
Giunta regionale, lo stesso è sostituito da un modello provvisorio rispondente
ai contenuti del presente articolo ed approvato dal Consiglio comunale.
TITOLO II
Strumenti urbanistici
Capo II - Pianificazione comunale
Sezione III - Attuazione del Piano regolatore
Art. 36
Attuazione del Piano
regolatore.
Il Piano regolatore generale si attua mediante il programma
pluriennale definito dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 e disciplinato
dalla legge regionale 12 febbraio 1979, n. 6 e successive modifiche ed
integrazioni.
Per i comuni non obbligati alla redazione del P.P.A. le fasi di
esecuzione previste negli strumenti urbanistici sono inderogabili.
.... (14).
... (15).
... (16).
... (17).
... (18).
... (19).
(14) Sostituisce l'art. 1, L.R.
12 febbraio 1979, n. 6.
(15) Aggiunge l'ultimo comma dell'art. 3,
L.R.
12 febbraio 1979, n. 6.
(16) Aggiunge l'ultimo comma dell'art. 6,
L.R.
12 febbraio 1979, n. 6.
(17) Aggiunge l'ultimo comma dell'art. 11,
L.R.
12 febbraio 1979, n. 6
(18) Sostituisce il primo comma dall'art. 13,
L.R.
12 febbraio 1979, n. 6.
(19) Sostituisce il sesto comma dall'art. 15,
L.R.
12 febbraio 1979, n. 6
(giurisprudenza)
Corte
Costituzionale
Sent. n. 148 del 09-05-2003
T.A.R.
Bari
Sez. III, sent. n. 935 del
29-03-2007 (ud. del 14-02-2007), F.G. c. Comune di San Giovanni
Rotondo
Art. 37
Attuazione degli strumenti
esecutivi del Piano regolatore e pubblica utilità.
I Piani particolareggiati vanno attuati in un tempo non
maggiore di 10 anni e la loro approvazione equivale a dichiarazione di pubblica
utilità delle opere in essi previste.
I Piani esecutivi di cui alla legge 18 aprile 1962, n.
167 e successive modifiche (Piani di zona) ed all'art. 27 della legge 22
ottobre 1971, n. 865 (Piani per insediamenti produttivi vengono disciplinati
dagli artt. 19, 20 e 21 della presente legge ed attuati - per i comuni obbligati
al programma pluriennale - mediante la loro inclusione nel P.P.A medesimo; la
loro approvazione produce, ai fini espropriativi e per la durata fissata dalle
leggi vigenti, gli effetti della pubblica utilità delle opere previste. Per i
Piani di zona valgono anche le disposizioni di cui al quarto comma dell'art.
3 della legge 18 aprile 1962, n. 167.
I Piani di insediamenti produttivi sono formati ed adottati
senza la preventiva autorizzazione della Regione.
L'attuazione dei Piani regolatori delle aree e nuclei di
sviluppo industriale di cui al T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1967, n.
1523 avviene mediante la loro inclusione nei P.P.A. dei comuni interessati.
Decorsi i termini stabiliti per l'attuazione dei Piani
esecutivi di cui ai precedenti commi, rimane efficace, per la parte non attuata,
l'obbligo di osservare le previsioni dello strumento esecutivo mentre, ai fini
espropriativi, decadono gli effetti della pubblica utilità delle opere previste
(20).
Il termine per l'esecuzione della aliquota delle opere di
urbanizzazione relative agli immobili inseriti nel P.P.A. e previsti dalla
convenzione di cui all'art. 28 della presente legge, è stabilito dallo stesso
P.P.A.
Per i comuni esonerati o sforniti di P.P.A. il termine massimo
di cui al comma precedente è di 10 anni dalla data della stipula della
convenzione.
(20) La Corte
costituzionale, con sentenza 5-9 maggio 2003, n. 148 (Gazz. Uff. 14 maggio 2003,
n. 19, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
presente comma nella parte in cui si riferisce a vincoli scaduti, preordinati
all'espropriazione o sostanzialmente espropriativi, senza previsione di durata e
di indennizzo.
Art. 38
Onerosità della
concessione.
La concessione comporta la corresponsione di un contributo
commisurato alla incidenza delle opere di urbanizzazione, nonché al costo di
costruzione, calcolato in conformità ai titoli III e IV della legge
regionale 12 febbraio 1979, n. 6 e successive modificazioni.
Le somme introitate sono destinate al fondo di cui all'art.
12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Art. 39
Convenzione tipo.
Ai fini della concessione relativa agli interventi di edilizia
abitativa di cui agli artt. 7 e 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, i
comuni sono tenuti ad uniformare le proprie convenzioni e gli atti unilaterali
d'obbligo a quelli approvati dalla Regione con propria legge 12 febbraio 1979,
n. 6 e successive modificazioni.
TITOLO III
Vigilanza e sanzioni
Capo I - Poteri del Sindaco
(giurisprudenza)
T.A.R.
Bari
Sez. II, sent. n. 2362 del
02-06-2000, C.E. c. Comune di Bari.
Art. 40
Vigilanza sulle attività
edilizie e sulle modificazioni di destinazione.
Il Sindaco esercita la vigilanza sulle attività edilizie e
sulle modifiche di destinazione degli immobili, che si eseguono nel territorio
del Comune, per assicurare la rispondenza alle norme delle leggi e dei
regolamenti, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità
esecutive fissate nella concessione edilizia.
Esso si varrà per tale vigilanza di funzionari ed agenti
comunali.
Chiunque può prendere visione presso gli uffici comunali delle
concessioni edilizie e dei relativi atti di progetto, nonché delle
autorizzazioni, ad ottenere copia integrale, previo pagamento dei relativi
diritti di segreteria.
(giurisprudenza)
Consiglio di
Stato
Sez. V, sent. n. 574 del
11-04-1995, Comune di Alberobello c. Grassi Tommaso (p.d.
960238).
T.A.R.
Bari
Sez.
II, sent. n. 889 del 14-12-1993, Soc. Sportelli F. e Co. c. Comune di
Putignano
Art. 41
Procedure repressive di
attività irregolari.
Qualora sia constatata l'inosservanza di leggi, di regolamenti,
di prescrizioni di strumenti urbanistici e dei loro programmi di attuazione,
nonché delle concessioni, il Sindaco deve ordinare l'immediata sospensione di
ogni attività, con riserva dei provvedimenti definitivi che deve emanare entro
30 giorni dalla notifica dell'ordinanza.
L'ordinanza di sospensione ed i provvedimenti definitivi
vengono notificati, a cura del Sindaco, per mezzo di messo comunale od ufficiale
giudiziario, al proprietario ed all'eventuale avente titolo, intestatario della
concessione ed autorizzazione, al progettista, all'assuntore ed al direttore dei
lavori.
Qualora si verifichi l'inosservanza dell'ordine di sospensione,
il Sindaco può disporre l'apposizione di sigilli agli accessi ai luoghi di
svolgimento delle attività abusive. Di tale operazione viene redatto apposto
verbale da notificare ai soggetti di cui al secondo comma del presente articolo.
I sigilli sottoposti a verifiche e le spese per le misure
cautelari e per la custodia sono addebitate al titolare della concessione
edilizia e riscosse a norma del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
Nei 30 giorni successivi alla notifica dell'ordinanza di
sospensione, qualora l'opera o l'attività risulti non munita di regolare
concessione o autorizzazione, ovvero risulti non consentita dal P.P.A. e/o non
conforme a leggi, regolamenti e prescrizioni degli strumenti urbanistici,
ancorché fornita di concessione o autorizzazione, il Sindaco emette i
provvedimenti definitivi di cui agli artt. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48
della presente legge, sentiti il dirigente dell'Ufficio tecnico comunale e le
Commissioni urbanistica e/o edilizia comunale.
Decorso il termine di cui al primo comma, l'ordinanza di
sospensione cessa di avere efficacia, ove non siano notificati i provvedimenti
definitivi.
Il Sindaco deve comunicare i provvedimenti definitivi anche
alla Intendenza di finanza, agli Enti erogatori di servizi pubblici ed
all'Assessore regionale all'urbanistica, per i relativi provvedimenti di
competenza.
TITOLO III
Vigilanza e sanzioni
Capo II - Sanzioni amministrative
Art. 42
Sanzioni amministrative per
irregolare pagamento del contributo di concessione.
Il mancato versamento del contributo di concessione, di cui
all'art. 38, nei termini stabiliti dai provvedimenti comunali, comporta:
a) la corresponsione degli interessi legali di mora, se il
versamento avviene nei successivi 30 giorni;
b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli
interessi legali, qualora il versamento avvenga negli ulteriori 30 giorni;
c) l'aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il
ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lett. b).
Art. 43
Sanzioni amministrative per
opere eseguite in parziale difformità della concessione o
autorizzazione.
Il Sindaco ordina la demolizione, a spese del titolare della
concessione o autorizzazione, delle opere realizzate in parziale difformità
dalla concessione o autorizzazione, fissandone il termine.
Nel caso in cui le opere difformi non possano essere rimosse
senza pregiudizio della parte conforme, il Sindaco applica una sanzione pari al
doppio del valore della parte dell'opera realizzata in difformità della
concessione, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico Er"Times New Roman"e.
Non si procede alla demolizione, ovvero all'applicazione della
sanzione di cui al comma precedente, nel caso di realizzazione di varianti,
purché esse non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e non
modifichino l'inviluppo plano-altimetrico, le superfici utili e la destinazione
d'uso delle costruzioni per le quali è stata rilasciata la concessione o
autorizzazione. Le varianti dovranno comunque essere approvate prima del
rilascio della licenza di abitabilità o di uso.
Il versamento della sanzione di cui al secondo comma e delle
spese di cui alla presente legge deve essere effettuato prima del rilascio della
licenza di abitabilità o di uso, con salvezza della rateizzazione disposta con
specifica delibera del Consiglio comunale.
(giurisprudenza)
T.A.R.
Lecce
Sez. I, sent. n. 3367 del
09-06-2006 (ud. del 26-04-2006), C.G. e altri c. Comune di
Lecce
Art. 44
Sanzioni amministrative per
opere eseguite in totale difformità o in assenza della concessione.
Il Sindaco dispone con ordinanza motivata la demolizione, a
cura e spese del proprietario, delle opere eseguite in totale difformità o in
assenza della concessione, fissandone il termine. In mancanza, le predette opere
sono gratuitamente acquisite, con l'area su cui insistono e quella strettamente
pertinente e necessaria per il loro uso, al patrimonio indisponibile del Comune.
L'acquisizione si effettua con ordinanza motivata del Sindaco.
L'ordinanza è vidimata e resa esecutiva dal pretore, nella cui
giurisdizione ricade il Comune interessato, e costituisce titolo per la
trascrizione nei registri immobiliari e per la immissione in possesso.
Qualora l'opera, eseguita in totale difformità o in assenza
della concessione, contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali
ovvero non possa essere utilizzata per fini pubblici, viene demolita a spese del
suo costruttore.
Art. 45
Annullamento di concessione o
di autorizzazione.
In caso di annullamento della concessione, qualora non sia
possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la riduzione in
pristino, il Sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle
opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'Ufficio tecnico er"Times
New Roman"e. La valutazione dell'Ufficio tecnico è notificata alla parte dal
Comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.
Il versamento della sanzione, di cui al comma precedente, e
delle spese di cui alla presente legge, deve essere effettuato prima del
rilascio della licenza di abitabilità o di uso, con specifica delibera del
Consiglio comunale.
Le disposizioni di cui al precedente primo comma si applicano
anche nel caso di annullamento di autorizzazione di opere eseguite senza
regolare autorizzazione.
Art. 46
Sanzioni amministrative per
opere eseguite su suoli di proprietà dello Stato o di Enti territoriali, in
totale difformità o in assenza di concessione o autorizzazione.
Le opere eseguite da terzi, in totale difformità dalla
concessione o in assenza di essa, su suoli di proprietà dello Stato e/o di enti
territoriali, sono gratuitamente acquisite, rispettivamente, al demanio dello
Stato e al patrimonio indisponibile degli enti stessi, salvo il potere di
ordinare la demolizione, da effettuarsi a cura e spese del costruttore, entro
sessanta giorni, qualora l'opera contrasti con rilevanti interessi urbanistici
ed ambientali. In caso di mancata esecuzione dell'ordine, alla demolizione
provvede il Comune, con recupero delle spese ai sensi del R.D. 14 aprile
1910, n. 639.
Qualora le opere siano solo parzialmente difformi dalla
concessione, si applica il disposto dell'art. 43, comma 2, della presente legge.
La sanzione ivi prevista è comminata dallo Stato o dagli altri enti territoriali
interessati.
(giurisprudenza)
Cassazione
Civile
Sez. U., sent. n. 6783 del
03-06-1992, Mastropasqua c. Comune di Molfetta (rv 477531).
Art. 47
Altre sanzioni amministrative.
Salvo quant'altro disposto da leggi statali e regionali, le
violazioni delle prescrizioni e dei divieti della presente legge comportano le
seguenti sanzioni amministrative:
a) per l'apertura di strade e/o modificazioni dello stato dei
luoghi senza concessione, il pagamento da lire 1.000.000 a lire 50 milioni;
b) per la mancata richiesta di autorizzazione alla abitabilità
o usabilità della costruzione, di cui al precedente art. 34 - entro un anno
dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori, - o per l'uso della costruzione
anteriormente al rilascio della relativa autorizzazione, il pagamento da lire
100.000 a lire 10.000.000;
c) per il mutamento della destinazione d'uso eseguito in
violazione alle disposizioni di leggi e/o di regolamenti vigenti, da L. 100.000
a L. 5.000.000;
d) per la rimozione dei sigilli di cui all'art. 41, il
pagamento da L. 1.000.000 a L. 10.000.000;
e) per il mancato rispetto dell'ordinanza di sospensione dei
lavori di cui all'art. 41, il pagamento da L. 1.000.000 a L. 50.000.000.
(giurisprudenza)
Cassazione
Civile
Sez. U., sent. n. 6783 del
03-06-1992, Mastropasqua c. Comune di Molfetta (rv 477531).
Art. 48
Disposizioni generali sulle
sanzioni amministrative.
Le sanzioni amministrative sono comminabili in caso di gratuita
acquisizione dell'immobile al patrimonio indisponibile del Comune.
La sanzione amministrativa viene comminata dal Sindaco, entro i
limiti previsti dalla presente legge in ragione dell'entità dimensionale
dell'immobile oggetto dell'intervento.
La riscossione della somma prevista nell'ingiunzione di
pagamento avviene a norma del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
Le somme introitate a titolo di sanzione amministrativa sono
destinate al fondo di cui all'art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
TITOLO III
Vigilanza e sanzioni
Capo III - Poteri sostitutivi
Art. 49
Sostituzione nella vigilanza del
Sindaco.
In caso di inattività del Sindaco nelle ipotesi previste dagli
artt. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 della presente legge, il Presidente
della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'urbanistica, invita il
Sindaco a provvedere e gli assegna un termine non superiore ai 30 giorni.
In caso di inadempienza nel termine, la Giunta regionale
nomina, nei successivi 30 giorni, un commissario ad acta.
Art. 50
Annullamento provvedimenti
illegittimi.
La Giunta regionale , su proposta dell'Assessore
all'Urbanistica, provvede, entro 30 giorni dalla conoscenza, ad assegnare un
termine di ulteriori 30 giorni al Sindaco o al Consiglio comunale per
l'annullamento dei provvedimenti o delle delibere non conformi alla disciplina
urbanistica e/o edilizia vigente. Tale disposizione non si applica su
provvedimenti o delibere per i quali siano trascorsi dieci anni dalla data di
emanazione o di adozione.
In caso di inadempienza nel termine, la Giunta regionale, su
proposta dell'Assessore all'Urbanistica, annulla tali deliberazioni o
provvedimenti e dispone la notifica dell'atto di annullamento al Comune ed ai
privati interessati.
Ove, dopo la notifica di cui al precedente comma, il Sindaco
entro i 60 giorni successivi non provveda agli adempimenti di cui all'art. 45
della presente legge, vi provvede la Giunta regionale, su proposta
dell'Assessore all'urbanistica.
TITOLO IV
Standards urbanistici
(giurisprudenza)
Cassazione
Penale
Sez. III, sent. n. 3882 del
17-01-1998, Matarrese (rv 209551).
Consiglio di
Stato
Sez. V, sent. n. 238 del
31-03-1994, Pellegrino c. Comune di Bitritto ed altro.
Art.
51
Limitazione delle previsioni insediative fino all'entrata
in vigore dei Piani territoriali.
Salvo quant'altro disposto da leggi statali e regionali, sino
all'entrata in vigore dei Piani territoriali:
a) le previsioni insediative per la Pianificazione al livello
comunale vanno rapportate ad un periodo di 15 anni;
b) il calcolo dei fabbisogni pregressi ed emergenti nei settori
residenziale, produttivo (agricolo, industriale, artigianale, direzionale,
commerciale, turistico) ed infrastrutturale, va eseguito secondo i criteri di
cui all'ultimo comma del presente articolo, nonché secondo quanto stabilito
dalle vigenti leggi statali e, in particolare, utilizzando i parametri e le
disposizioni del D.M. 2 aprile 1968, [n. 1444];
c) per gli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e
direzionali va osservato quanto segue:
1) per le zone industriali la localizzazione di Piano deve
essere verificata in relazione: alla presenza (o alla economica esecuzione)
delle infrastrutture; alla interferenza con preesistenti attività produttive
primarie; alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche; al loro
dimensionamento proporzionato in relazione alla entità complessiva della
popolazione del Comune, alle attività della popolazione suddetta, alla
ripartizione degli addetti residenti nel Comune e dei posti di lavoro ivi
localizzati secondo i diversi settori produttivi;
2) per le destinazioni artigianali, esterne alle zone omogenee
A, B e C, la localizzazione di Piano deve essere verificata in relazione alle
compatibilità delle attività previste con le zone residenziali, alla presenza (o
alla economica esecuzione) delle infrastrutture; esse inoltre vanno
proporzionate in relazione alle esigenze pregresse ed emergenti del settore nel
solo ambito comunale. In tali zone il Piano può prevedere, in funzione delle
attività consentite, la presenza di residenze nella misura di una unità
abitativa per lotto con superficie utile comunque non superiore al 20% di quella
destinata alle attività produttive;
3) per le destinazioni commerciali, esterne alle zone omogenee
A, B e C, la localizzazione di Piano va verificata in relazione alla presenza (o
alla economica esecuzione) delle infrastrutture, con particolare riferimento ai
sistemi di distribuzione. Il dimensionamento di tali zone va correlato
all'applicazione della legge 11 maggio 1971, n. 426 relativa all'urbanistica
commerciale. In essa è consentita la presenza di residenze strettamente
necessarie per la custodia;
4) per le localizzazioni artigianali, commerciali, individuate
dal P.R. nelle zone omogenee A, B e C, deve essere prevista una presenza di
residenze compresa tra il 30 ed il 60% del totale delle superfici utili;
5) nella formazione dei nuovi P.R.G. va favorita la previsione
di zone miste di insediamenti artigianali, commerciali, direzionali e
residenziali;
d) gli insediamenti turistici vanno localizzati in relazione
alla salvaguardia delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche ed il loro
dimensionamento va riferito alle capacità ricettive dell'ambiente. In
particolare, il dimensionamento degli insediamenti costieri compresi nella
fascia di 5 Km. dal litorale, va effettuato:
- se con costa sabbiosa, per spiaggia profonda fino a 30 m.,
con lo standards di un bagnante per ogni ml. di litorale e, per ogni 10 m. di
maggiore profondità, di un ulteriore bagnante;
- se con costa rocciosa praticabile, con lo standards di 0,5
bagnanti per ml. di litorale;
e) gli insediamenti turistico-ricettivi all'aperto, quali
campeggi con posti tenda, bungalow, posti roulotte o autocaravans, se previsti
negli strumenti urbanistici comunali, devono:
1) essere globalmente dimensionati in modo che la loro
ricettività non superi il 50% di quella turistica complessiva prevista dal P.R.,
salvo in caso di diverse motivate necessità;
2) essere realizzati salvaguardando caratteristiche ambientali
e paesaggistiche;
3) essere disciplinati in modo da non consentire attrezzature
per il pernottamento diverse da quelle sopra definite;
4) essere dotati di attrezzature proporzionate alla loro
ricettività;
f) è vietata qualsiasi opera di edificazione entro la fascia di
300 metri dal confine del demanio marittimo, o dal ciglio più elevato sul mare.
Per gli strumenti urbanistici vigenti o adottati alla data di
entrata in vigore della presente legge, è consentita la edificazione solo nelle
zone omogenee A, B e C dei centri abitati e negli insediamenti turistici; è
altresì consentita la realizzazione di opere pubbliche ed il completamento degli
insediamenti industriali ed artigianali in atto alla data di entrata in vigore
della presente legge, secondo le previsioni degli strumenti urbanistici stessi;
g) nelle zone omogenee di tipo E sono consentiti gli interventi
finalizzati allo sviluppo ed al recupero del patrimonio produttivo, tutelando
l'efficienza delle unità produttive e salvaguardando i suoli agricoli irrigui o
ad alta e qualificata produttività.
Per gli interventi di edificazione di nuove costruzioni
destinate a residenze, comunque riferite all'intera azienda agricola, valgono le
prescrizioni del terzo e quarto comma dell'art. 9 della legge
regionale 12 febbraio 1979, n. 6 e successive modificazioni; essi
devono essere riferiti a superfici non inferiori alla minima unità colturale, di
cui all'art. 846 del Codice Civile o diversamente definite in sede di P.R.
Gli interventi di edificazione di nuove costruzioni destinate
ad attività produttive devono essere dimensionati in funzione delle necessità
strettamente correlate con la conduzione dei fondi e la lavorazione dei prodotti
agricoli.
Per le aziende con terreni non confinanti è ammesso
l'accorpamento delle aree, con asservimento delle stesse regolarmente trascritto
e registrato a cura e spese del richiedente;
h) è vietata qualsiasi opera di edificazione all'interno della
fascia di 200 metri dalla battigia delle coste dai laghi, dei fiumi, delle
gravine.
Per gli strumenti urbanistici vigenti o adottati alla data di
entrata in vigore della presente legge, valgono le disposizioni di cui al
precedente punto f) secondo capoverso;
i) nelle aree boschive, inserite negli strumenti urbanistici
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'edificazione è
consentita soltanto nelle radure (soluzione di continuità permanente nella
struttura del bosco), nel rispetto delle previsioni dello strumento urbanistico
stesso e previo nulla-osta dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste che
sarà vincolante anche ai fini dell'ammissibilità degli indici e parametri
edilizi utilizzati;
l) nei Piani regolatori generali e loro varianti, redatti ai
sensi della presente legge, è vietato prevedere trasformazioni urbanistiche ed
edilizie di zone boscate, di parchi e riserve e di suoli agricoli irrigui o ad
alta e qualificata produttività;
m) dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
redazione ed approvazione di strumenti urbanistici esecutivi è subordinata al
rispetto dei comparti di minimo intervento fissati dal P.R.G. o, in mancanza,
alla individuazione degli stessi nell'ambito del P.P.A. di cui alla legge
regionale 12 febbraio 1979, n. 6;
n) l'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, che
prevede la necessità di un Piano di lottizzazione o particolareggiato per la
costruzione di edifici aventi altezza superiore a 25 metri o cubatura superiore
a 3 mc. per mq., non si applica nelle zone omogenee di tipo B quando la maglia
su cui deve sorgere il nuovo edificio sia già urbanizzata ed edificata;
o) i comuni, in sede di formazione dei nuovi regolamenti
edilizi, devono prevedere norme tese alla eliminazione delle barriere
architettoniche, in applicazione della legislazione vigente;
p) la composizione delle nuove commissioni urbanistiche e/o
edilizie comunali dovrà assicurare la presenza di membri dotati di specifica
competenza nelle discipline dell'uso del territorio (quali agronomi, architetti,
geologi, geometri, ingegneri, periti agrari ed industriali), nonché membri di
specifica competenza in diritto amministrativo.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la
Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce i
criteri per la formazione dei regolamenti edilizi comunali, degli strumenti
urbanistici generali ed esecutivi ed, infine, i criteri per il calcolo del
fabbisogno residenziale e produttivo da rispettarsi anche nella formazione del
P.P.A.
TITOLO V
Comitato urbanistico regionale
Art. 52 (21)
Comitato
urbanistico regionale.
[Il Comitato urbanistico regionale di cui alla
legge
regionale 17 gennaio 1980, n. 8 ha funzione di consulenza
tecnica-amministrativa nella materia «urbanistica» anche per gli enti
subregionali e locali.
Alla predetta legge sono apportate le seguenti
modifiche: L'art. 2 è abrogato.
[.... . (Sostituiva il primo comma dell'art. 3, L.R.
17 gennaio 1980, n. 8.)
]
(21) Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, secondo periodo della Legge regionale del 24/07/2012, n.
22
TITOLO VI
Norme finali e transitorie
(giurisprudenza)
T.A.R.
Bari
Sez. II, sent. n. 1501 del
15-12-1994, De Nora ed altri c. Regione Puglia ed altro.
Art. 53 (22)
[I comuni dotati di Piano regolatore generale
o di Programma di fabbricazione, non adeguati ai contenuti della legge 6
agosto 1967, n. 765 e del D.M. 2 aprile 1968, [n. 1444], sono tenuti
comunque ad acquisire, prima dell'approvazione degli strumenti esecutivi di cui
ai precedenti artt. 21, 24, 27 e 37, il parere vincolante del C.U.R. nelle forme
e con le modalità previste negli articoli stessi.
È fatto lo stesso obbligo di cui al comma
precedente ai comuni il cui Ufficio tecnico non sia retto da un architetto o da
un ingegnere di ruolo in fase di prima attuazione della presente legge, in
sostituzione del tecnico laureato di ruolo di cui al presente comma, il Comune
dovrà avvalersi di un architetto od ingegnere civile incaricato - per un periodo
non inferiore ad un anno - con apposita convenzione, con la quale lo stesso si
impegni per la durata del mandato a non assumere, nell'ambito del territorio
comunale, incarichi di progettazione di strumenti urbanistici e di opere
edilizie private. ]
(22)
Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, secondo periodo della Legge regionale del 24/07/2012, n.
22
Art. 54
Il Piano paesistico di cui all'art. 5 della legge 29 giugno
1939, n. 1497 ed il Piano regolatore delle aree e dei nuclei di sviluppo
industriale disciplinato dall'art. 146 del D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523
e successive modifiche sono redatti nei modi e nei termini previsti dall'art. 9,
ultimo comma, della presente legge, fatte salve le competenze diversamente
attribuite dalla legislazione statale vigente.
Gli esperti, rappresentanti della Regione nelle Commissioni
provinciali previste dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,
sono designati dall'Assessore regionale all'urbanistica.
(giurisprudenza)
T.A.R.
Bari
Sez. II, sent. n. 2025 del
16-12-1999, M.F. ed altri c. Regione Puglia ed altri.
T.A.R.
Lecce
Sez. I, sent. n. 3503 del
23-06-2005, De Donno Armando c. Comune di Nardò e Regione Puglia
Art. 55
Tutti i comuni della Regione sono obbligati a dotarsi di un
Piano regolatore conforme alle prescrizioni della presente legge, entro due anni
dall'entrata in vigore della stessa.
Fino all'adozione ed approvazione del P.R.G. di cui al comma
precedente, possono essere apportate varianti agli strumenti urbanistici vigenti
predisposte solo per la realizzazione di opere pubbliche, nonché per la
realizzazione dei programmi di edilizia economica e popolare nonché per la
modifica delle norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale (PRG)
da approvare con le procedure di cui all’articolo 16 o del Programma di
fabbricazione (P.di F.), limitatamente alle aree e immobili ricompresi negli
ambiti di rigenerazione urbana di cui alla legge regionale 29 luglio 2008, n. 21 (Norme per la
rigenerazione urbana), (25) e per la verifica degli
standards ai sensi dell'art. 5, punto d), della legge regionale 12 febbraio
1979, n. 6.
Possono altresì essere apportate varianti agli strumenti
urbanistici vigenti predisposte per consentire la realizzazione degli
insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n.
865. Le predette varianti vanno adottate ed approvate con la procedura della
legge 17 agosto 1942, n. 1150, legge 18 aprile 1962, n. 167,
legge 22 ottobre 1971, n. 865 e loro successive modificazioni ed
integrazioni (23).
In caso di inadempienza alle disposizioni del primo comma, la
Giunta regionale, previa diffida a provvedere nel termine di 60 giorni, si
sostituisce ai comuni per l'osservanza degli obblighi di legge, nominando a tal
fine un commissario ad acta (24).
(23) Comma aggiunto dal primo comma dell'art. 2,
L.R.
24 gennaio 1981, n. 11.
(24) Vedi, anche, quanto disposto dal primo comma
dell'art. 3,
L.R.
13 maggio 1985, n. 26 e dal terzo
comma dell'art. 54, L.R.
20 febbraio 1995, n. 3.
(25) Parole introdotte dalla l.r.
28/2019, art.1,
comma 1.
Art. 56
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili
con quelle della presente legge.