Art. 1
(Trattamento indennitario)
1. Per il libero svolgimento del mandato elettorale, ai
Consiglieri regionali di Puglia spetta – a decorrere dalla data di
proclamazione – il seguente trattamento indennitario:
a) indennità di mandato;
b) diaria;
c) trattamento accessorio.
2. La corresponsione del trattamento indennitario di cui al
comma 1 cessa:
a) alla data della prima riunione del nuovo Consiglio
regionale, per il Presidente del Consiglio regionale e i membri dell’Ufficio di
Presidenza;
b) alla data di proclamazione del nuovo eletto, per il
Presidente della Giunta regionale;
c) alla nomina degli Assessori regionali, per i membri
della Giunta regionale;
d) alla data di proclamazione dei nuovi eletti, per gli
altri Consiglieri regionali.
3. Ai Consiglieri regionali che – nel corso della
legislatura – cessino dalla carica o subentrino nella stessa, il trattamento
indennitario di cui al comma 1 è corrisposto, rispettivamente, fino a quando
viene meno o da quando matura il diritto di partecipare alle sedute del
Consiglio regionale.
Art. 2
(Indennità di mandato)
1. Ai Consiglieri regionali di Puglia è corrisposta
mensilmente – per dodici mensilità annuali – un’indennità di mandato pari all’80
per cento dell’indennità mensile lorda spettante ai Parlamentari nazionali.
2. L’indennità di mandato dei Consiglieri regionali di
Puglia varia, proporzionalmente e con medesima decorrenza, al variare
dell’indennità mensile lorda spettante ai Parlamentari nazionali.
Art. 3
(Diaria)
1. Per gli oneri rivenienti dalle funzioni esercitate
nell’espletamento del mandato, ai Consiglieri regionali di Puglia è corrisposta
mensilmente, a titolo di rimborso spese, una diaria rapportata all’indennità
mensile lorda spettante ai Parlamentari nazionali nella seguente misura:
a) 80 per cento al Presidente della Giunta regionale;
b) 48 per cento al Presidente del Consiglio regionale;
c) 40 per cento al Vice Presidente della Giunta regionale;
d) 36 per cento ai Vice Presidenti del Consiglio regionale
e agli Assessori regionali;
e) 32 per cento ai Consiglieri Segretari dell’Ufficio di
Presidenza, ai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e d’inchiesta,
ai Presidenti dei Gruppi consiliari e al Presidente del Comitato per la
protezione civile;
f) 24 per cento ai Vice Presidenti delle Commissioni
consiliari permanenti, speciali e d’inchiesta;
g) 22 per cento ai Consiglieri Segretari delle Commissioni
consiliari permanenti, speciali e d’inchiesta;
h) 20 per cento ai Consiglieri regionali.
2. Nel caso in cui il Consigliere regionale svolga più
funzioni tra quelle indicate al comma 1, è corrisposta solamente la diaria con
percentuale più alta.
Art. 4
(Trattamento accessorio)
1. Ai Consiglieri regionali è corrisposto mensilmente un
trattamento accessorio a titolo di rimborso spese per:
a) attività generali;
b) trasporto;
c) missioni.
2. Fermo restando il rispetto dei parametri e vincoli finanziari
annuali e pluriennali, europei, nazionali e regionali, fissati dal patto di
stabilità, l’Ufficio di Presidenza approva il regolamento di attuazione del
presente articolo.
Art. 5
(Assenze dei Consiglieri)
1. Ai Consiglieri regionali sono applicate d’ufficio
ritenute per ogni giornata di assenza dalle riunioni dei seguenti organi
collegiali:
a) Consiglio regionale;
b) Giunta regionale;
c) Commissioni permanenti, speciali e d’inchiesta;
d) Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari.
2. L’Ufficio di Presidenza stabilisce le norme di
attuazione del presente articolo.
Art. 6
(Contributi obbligatori)
1. Dal primo giorno di percepimento dell’indennità di
mandato, tutti i Consiglieri regionali sono assoggettati d’ufficio al versamento
di contributi obbligatori.
2. I contributi obbligatori sono ritenuti mensilmente
sull’indennità di mandato e versati in conto entrata del bilancio regionale cui
spettano gli oneri per la corresponsione dell’assegno vitalizio, di
reversibilità e di fine mandato.
3. L’Ufficio di Presidenza stabilisce periodicamente la
misura e le modalità di ritenuta dei contributi obbligatori.
Art.
7
(Contributi volontari)
1. Il Consigliere regionale che abbia versato i contributi
previdenziali per un periodo inferiore a cinque anni, ma non inferiore a trenta
mesi, qualora non sia stato rieletto o comunque cessi dal mandato, ha facoltà
di continuare il versamento stesso per il periodo occorrente a conseguire
l’ottenimento dell’assegno vitalizio minimo, la cui corresponsione decorrerà
dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà completato il
quinquennio contributivo e compiuto il sessantesimo anno di età.
2. Il Consigliere regionale che, al momento della
cessazione del mandato, abbia compiuto il sessantesimo anno di età o lo compia
prima del periodo occorrente per il quinquennio contributivo ha facoltà di
versare in unica soluzione le somme corrispondenti alle mensilità mancanti per
il completamento del quinquennio, purché abbia un’anzianità contributiva
obbligatoria non inferiore a trenta mesi.
3. Il Consigliere regionale che cessi dal mandato prima di
aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento dell’assegno
vitalizio e che, pur avendone diritto, non intenda proseguire nel versamento
dei contributi necessari per il completamento del periodo minimo stesso ha
diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per
cento, senza attribuzione di interessi.
4. In caso di decesso del Consigliere regionale, analoga facoltà
compete agli aventi diritto.
Art. 8
(Assegno vitalizio)
1. Fatti salvi i diritti acquisiti, ai Consiglieri
regionali cessati dal mandato spetta un assegno vitalizio mensile a decorrere dal
sessantesimo anno di età purché abbiano versato i contributi obbligatori per un
periodo di almeno cinque anni.
2. Per ogni anno di contribuzione oltre il quinto, l’età
richiesta per ottenere l’assegno vitalizio è diminuita di un anno, con il
limite di età di cinquantacinque anni.
3. Ai fini del computo degli anni di contribuzione, la
frazione di anno si calcola per intero, purché di durata non inferiore a sei
mesi e un giorno.
4. Per il periodo così computato, il Consigliere regionale
è tenuto a versare i contributi obbligatori.
5. L’assegno vitalizio è cumulabile, senza detrazione
alcuna, con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante, a
qualsiasi titolo, al Consigliere regionale cessato dal mandato.
6. L’assegno vitalizio è indicizzato annualmente, a partire
dal 1° giugno 2005, della variazione percentuale dei prezzi al consumo rilevata
dall’ISTAT nell’anno precedente.
7. Qualora il Consigliere già cessato dal mandato rientri a
far parte del Consiglio regionale, la corresponsione dell’assegno vitalizio di
cui eventualmente gode resta sospesa per tutta la durata del nuovo mandato,
cessato il quale l’assegno sarà ripristinato tenendo conto dell’ulteriore
periodo di contribuzione.
8. La corresponsione viene inoltre sospesa qualora il titolare
dell’assegno vitalizio venga eletto al Parlamento nazionale o ad altro
Consiglio regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Art. 9
(Misura dell’assegno vitalizio)
1. Per i Consiglieri regionali aventi diritto, cessati dal mandato
e non più rieletti, fino alla legislatura precedente quella di entrata in
vigore della presente legge, l’ammontare dell’assegno vitalizio è determinato
in percentuale agli anni di contribuzione – sull’indennità mensile lorda
corrisposta al Consigliere regionale in carica nello stesso mese cui si
riferisce l’assegno vitalizio – secondo la seguente tabella:
Anni di contribuzione
|
Percentuale sull’indennità di
carica mensile lorda
|
5
|
35
|
6
|
37
|
7
|
42
|
8
|
47
|
9
|
52
|
10
|
57
|
11
|
59
|
12
|
61
|
13
|
64
|
14
|
67
|
15 e oltre
|
70
|
2. Per i Consiglieri regionali aventi diritto, eletti o
rieletti a partire dalla 7^ legislatura, l’ammontare dell’assegno vitalizio è calcolato
– in percentuale agli anni di contribuzione – sull’indennità di mandato mensile
lorda corrisposta al Consigliere regionale in carica nello stesso mese cui si
riferisce l’assegno vitalizio, secondo la seguente tabella:
Anni di contribuzione
|
Percentuale sull’indennità di
carica mensile lorda
|
5
|
40
|
6
|
44
|
7
|
48
|
8
|
52
|
9
|
56
|
10
|
65
|
11
|
68
|
12
|
70
|
13
|
72
|
14
|
76
|
15 e oltre
|
80
|
3. I Consiglieri regionali in carica che hanno
contribuito al fondo per la corresponsione dell’assegno vitalizio per quindici
anni hanno diritto, a domanda, a ridurre la relativa contribuzione del 50 per
cento, recuperando le somme versate a tale titolo oltre il quindicesimo anno di
contribuzione.
4. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere
dal 1° giugno 2005.
5. Entro la chiusura dell’esercizio finanziario 2004,
l’Ufficio di Presidenza, d’intesa con l’Assessorato al bilancio, provvede alla determinazione
del fabbisogno nel rispetto dei vincoli e dei parametri del patto di stabilità
interno.
Art.
11
(Assegno di fine mandato)
1. All’inizio di ogni legislatura, ai Consiglieri regionali
non rieletti è corrisposto un assegno di fine mandato a condizione che, per il
periodo di svolgimento del mandato, abbiano versato i contributi obbligatori di
cui all’articolo 6.
2. La misura dell’assegno di fine mandato è calcolata
sull’ultima indennità mensile lorda di mandato corrisposta ai Consiglieri
regionali, moltiplicata per gli anni di servizio effettivamente svolti.
3. La frazione di anno si computa per intero, purché di
durata non inferiore a sei mesi e un giorno.
4. Al Consigliere regionale cui sia stato già corrisposto
l’assegno di fine mandato e che si trovi nuovamente nelle condizioni previste
dal comma 1, è liquidata la differenza tra la nuova misura dell’assegno di fine
mandato e l’importo precedentemente corrisposto.
5. Quanto previsto dal comma 4 si applica anche ai
Consiglieri regionali che cessino di far parte del Consiglio regionale per
incompatibilità o dimissioni, sulla base del periodo per il quale hanno
percepito l’indennità di mandato.
6. In caso di decesso del Consigliere regionale in carica,
agli aventi diritto spetta, oltre all’assegno di fine mandato, un’annualità
dell’ultima indennità lorda di mandato percepita dal Consigliere regionale
deceduto.
Art.
12
(Inabilità al lavoro)
1. I diritti dei Consiglieri regionali divenuti –
totalmente o parzialmente – permanentemente inabili al lavoro per cause di servizio
o per altra causa sono stabiliti dall’Ufficio di Presidenza, unitamente ai
criteri per l’accertamento dell’inabilità al lavoro.
2. Non è considerata attività di lavoro l’esercizio di
attività pubbliche elettive o rivenienti da nomina.
Art. 13
(Opzioni)
1. I Consiglieri regionali dipendenti da pubbliche
amministrazioni che optino, in luogo dell’indennità di mandato, per il
trattamento economico goduto nell’amministrazione di appartenenza non hanno
diritto a percepire l’indennità di mandato di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera a).
2. L’opzione viene comunicata dall’interessato ai
competenti uffici del Consiglio regionale entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge e, con le stesse modalità, può essere
modificata in qualunque momento.
3. Il Consigliere regionale che eserciti l’opzione di
cui al comma 1 ha facoltà di versare mensilmente i contributi obbligatori
previsti dall’articolo 6 per ottenere, ai fini della corresponsione dell’assegno
vitalizio, di reversibilità e di fine mandato, la valutazione del periodo in
cui ha avuto effetto la predetta opzione.
Art. 14
(Assicurazione infortuni)
1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è
autorizzato a stipulare, con società assicuratrici di riconosciuta solidità
patrimoniale, una polizza cumulativa contro i rischi da infortuni in favore dei
Consiglieri regionali per tutta la durata del loro mandato.
2. L’assicurazione copre gli infortuni che i
Consiglieri regionali possono subire nel corso del mandato consiliare per cause
connesse al loro esercizio e per ogni altra causa.
3. Il contratto di assicurazione deve assicurare la
copertura dei seguenti rischi:
a) morte;
b) invalidità permanente;
c) invalidità temporanea.
4. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale
periodicamente fissa i massimali dei rischi previsti dal comma 3.
5. Gli oneri riguardanti il
premio assicurativo sono così ripartiti: 60 per cento a carico del Consigliere
regionale, 40 per cento a carico del bilancio del Consiglio regionale.
Art. 15
(Impedimento del mandato)
1. Ai Consiglieri regionali sottoposti dalla Magistratura a
misure cautelari tali da impedire l’effettivo esercizio del mandato, il trattamento
indennitario previsto dall’articolo 1 è ridotto per l’intero periodo
d’impedimento nella seguente misura:
a) 50 per cento dell’indennità di mandato;
b) 70 per cento della diaria;
c) 100 per cento del trattamento accessorio.
2.
In caso di provvedimento definitivo di proscioglimento, ai Consiglieri
regionali è corrisposta la differenza - riferita al periodo di impedimento –
tra la somma già erogata e l’ammontare complessivo loro spettante.
Art. 16
(Disposizioni finali)
1. Nel caso in cui ai membri dei due rami del
Parlamento nazionale venga corrisposta una differente indennità parlamentare
mensile lorda o una differente diaria, costituiscono riferimento per
l’applicazione della presente legge l’indennità e la diaria più favorevole per
il Consigliere regionale.
2. Per il sequestro, il pignoramento o la cessione
dell’assegno vitalizio, di reversibilità e di fine mandato, si applicano le
leggi per i pubblici dipendenti vigenti in materia.
3. I ratei di assegni vitalizio o di reversibilità
non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati si
intendono prescritti, salvo diverse disposizioni stabilite dall’Ufficio di
Presidenza.
4. Le norme stabilite dalla presente
legge si applicano, per quanto compatibili, agli Assessori esterni componenti
la Giunta regionale.
Art. 17
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati:
a) la legge regionale 14 novembre 1972, n. 13;
b) la legge regionale 25 novembre 1974, n. 39;
c) la legge regionale 3 maggio 1977, n. 13;
d) la legge regionale 19 marzo 1984, n. 14;
e) la legge regionale 26 marzo 1985, n. 11;
f) la legge regionale 30 dicembre 1987, n. 34;
g) la legge regionale 21 giugno 1989, n. 7;
h) la legge regionale 28 gennaio 1998, n. 5;
i) la legge regionale 15 gennaio 2001, n. 8;
j) la legge regionale 7 febbraio 2003, n. 3;
k) gli articoli 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 60, 61 e 62 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4
.
Art. 18
(Oneri finanziari)
1. Fermo restando
il rispetto dei parametri e vincoli finanziari annuali e pluriennali, fissati
dal patto di stabilità europeo, nazionale e regionale, gli oneri rivenienti
dalla presente legge a decorrere dall’esercizio finanziario 2003 e per gli anni
successivi sono a carico del bilancio regionale.
Data a Bari, addì 27 giugno 2003