ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La Regione Puglia riconosce la funzione del volontariato
per la salvaguardia dell’ambiente e ne favorisce lo sviluppo per le seguenti
specifiche finalità:
a) diffondere la
conoscenza e il rispetto dei valori ambientali;
b) concorrere con le istituzioni pubbliche
alla tutela del patrimonio naturale e dell’ambiente;
c) effettuare un
costante monitoraggio e controllo del territorio al fine di prevenire e
accertare violazioni in materia ambientale;
d) partecipare,
prestando la propria opera sotto il coordinamento delle Autorità competenti, ad
interventi in caso di emergenze di carattere ambientale.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove
l’istituzione di un servizio volontario di vigilanza ambientale svolto da
guardie ecologiche volontarie.
3. Sono
guardie ecologiche volontarie, di seguito denominate GEV, coloro che, avendo
frequentato i corsi di formazione organizzati da Province o da associazioni di
tutela ambientale di cui all’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349
(Istituzione Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale) e
superato l’esame finale ai sensi dell’articolo 4, sono nominati dalla Provincia
ai sensi dell’articolo 6.
ARTICOLO 2
(Organizzazione della vigilanza ecologica volontaria)
1. Le
GEV, nominate con le procedure indicate all’articolo 6, si strutturano in uno o
più Raggruppamenti provinciali (RP) o circond"Times New Roman"i (RC)
dotati di propri regolamenti di servizio; le guardie ecologiche sono proposte e
organizzate dalle associazioni di protezione ambientale legalmente costituite e
riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 349 del 1986, purché
iscritte nei registri regionali di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 11 e alla legge regionale 3 aprile 1995, n. 12. I
regolamenti di servizio sono approvati dall’Autorità di Pubblica sicurezza a
norma del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952.
2. Le
GEV svolgono la propria attività nell’ambito dei programmi predisposti dalle
Amministrazioni provinciali e delle convenzioni di cui agli articoli 9 e 10.
3. I
rappresentanti legali delle associazioni di volontariato cui appartengono i
Raggruppamenti provinciali o circond"Times New Roman"i costituiscono
i tramiti mediante i quali le Province e gli enti o organismi pubblici,
titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e
dell’ambiente, intrattengono i rapporti con le GEV.
ARTICOLO 3
(Compiti e poteri delle GEV)
1. Le
GEV:
a)
promuovono e diffondono l’informazione in materia ambientale, con particolare
riferimento alla legislazione relativa, favorendo una consapevole educazione
ecologica attuata sulla base di programmi di sensibilizzazione in
collaborazione con enti e istituzioni;
b)
concorrono ai compiti di protezione dell’ambiente, dell’igiene pubblica, di
tutela e di valorizzazione del patrimonio naturalistico;
c)
accertano – nell’ambito delle convenzioni di cui all’articolo 10 e nei limiti
del presente articolo – violazioni: comportanti l’applicazione di sanzioni
pecuniarie previste dalle disposizioni di legge o dai regolamenti in materia di protezione del
patrimonio naturale e dell’ambiente, nonché di provvedimenti istitutivi di
parchi e riserve e dei relativi strumenti di pianificazione e attuazione;
d) collaborano con gli enti o organismi
pubblici competenti alla vigilanza in materia di:
1. inquinamento idrico (della falda,
marittimo, lacustre e fluviale), atmosferico, elettromagnetico e acustico;
2. smaltimento dei rifiuti;
3. uso di prodotti chimici in agricoltura,
pozzi e cave;
4. escavazione di materiali litoidi e di
pulizia idraulica;
5. protezione della fauna selvatica,
esercizio della caccia e della pesca in acque marine e salmastre;
6. protezione della flora, dei prodotti
del sottobosco, dei funghi e dei tartufi;
7.
tutela del patrimonio naturale e paesistico;
8. difesa dagli incendi boschivi e di
prescrizioni di polizia forestale, segnalando le infrazioni rilevate,
precisando, ove possibile, le generalità del trasgressore.
Nello
svolgimento di tali compiti operano secondo le direttive emanate dai predetti
enti o organismi;
9. danno ambientale derivante
dall’imbrattamento con vernici di edifici e manufatti;
e) collaborano con le competenti Autorità nelle
opere di soccorso in caso di pubbliche calamità e di emergenza di carattere
ecologico.
2.
L’atto di nomina definisce i compiti specifici che ciascuna GEV è chiamata a
espletare in relazione alle diverse normative ambientali, con riferimento
all’articolo 3 e all’allegato “A” della presente legge. In particolare,
individua l’ambito normativo entro il quale la guardia volontaria può
esercitare la propria attività e, di conseguenza, il potere di elevare
contravvenzioni in ambiti specifici.
3. Nel
caso in cui, con i poteri di cui all’articolo 255 del regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, accertino violazioni – che comportino l’applicazione di sanzioni
pecuniarie – alle disposizioni statali e regionali in materia ambientale, le
GEV redigono il verbale con le modalità previste dalle norme vigenti. Il
verbale deve essere depositato nei termini di legge, e comunque non oltre
quarantotto ore, alla Provincia di rispettiva pertinenza, competente a emanare
l’ordinanza/ingiunzione, o al Comune, nel caso in cui il servizio di vigilanza
sia espletato in ambito comunale, così come previsto dall’articolo 11. Il
pagamento in misura ridotta è effettuato esclusivamente mediante versamento in
appositi conti correnti postali.
4. Le
GEV, nell’espletamento delle proprie funzioni di vigilanza, in virtù
dell’ordinamento legislativo vigente, acquisiscono lo status di pubblici
ufficiali (articolo 357 del codice penale) e funzioni di polizia amministrativa
(articolo 13 legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni).
5. Nei
casi di collaborazione con gli enti o organismi pubblici competenti alla
vigilanza, ai sensi del comma 1, lettera d), le GEV procedono, ove possibile,
all’identificazione del trasgressore e redigono un rapporto scritto sulle
infrazioni rilevate, da inviare all’ente o organismo competente, secondo le
direttive ufficialmente impartite dal medesimo.
6. I
compiti di cui ai commi precedenti, ovvero altri compiti non previsti dal
presente articolo, sono disciplinati attraverso una convenzione sottoscritta tra
l’ente pubblico titolare della funzione e le associazioni di GEV, ai sensi
dell’articolo 5 della legge regionale n. 11 del 1994
.
7. L’espletamento
del servizio di vigilanza ecologica volontaria non dà luogo a costituzione di rapporto
di pubblico impiego o di lavoro ed è prestato a titolo gratuito.
8. Il servizio di
cui ai commi precedenti è approvato e posto sotto vigilanza del Questore della
Provincia nel cui territorio è disimpegnato il servizio, ai sensi degli
articoli 1 e 2 del regio decreto-legge n. 1952 del 1935.
ARTICOLO 4
(Corsi di
formazione e di aggiornamento)
1. La Giunta
regionale, sentite le Province e i rappresentanti delle associazioni di cui
all’articolo 1, definisce le modalità di svolgimento e di conclusione dei corsi
di formazione per volontari da adibire al servizio di vigilanza ecologica,
stabilisce il contenuto dei programmi e determina il numero massimo di soggetti
ammissibili ai corsi medesimi per ciascun ambito provinciale e circond"Times
New Roman"e.
2. I corsi possono
essere organizzati dalle Province e dalle associazioni ambientaliste
riconosciute iscritte presso il Ministero dell’ambiente, a norma della legge n.
349 del 1986, senza oneri a carico del bilancio regionale, e si concludono con
un esame teorico-pratico, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale ai
sensi del comma 1, dinanzi a una commissione costituita con le modalità di cui
al comma 3.
3. La commissione
d'esame, nominata con deliberazione della Giunta provinciale, è presieduta
dall'Assessore provinciale all’ambiente o da un funzionario competente in
materia dallo stesso delegato ed è composta da:
a) un esperto in
legislazione in materia ambientale;
b) un esperto in
discipline ecologiche e ambientali;
c) un esperto di
settore designato dalla Regione;
d) il responsabile
dei Raggruppamenti provinciali o circond"Times New Roman"i presenti
nella provincia;
e) il responsabile
dell’organo organizzatore;
f) un funzionario
di pubblica sicurezza designato dal Prefetto.
Esercita le funzioni
di segretario della commissione un impiegato della Provincia.
4. Con il
provvedimento di nomina della commissione o con atto successivo è stabilito il
calendario d’esame.
5. La Giunta
regionale, con lo stesso procedimento di cui al comma 1, definisce altresì le
modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento per le GEV già in servizio.
ARTICOLO 5
(Guardie già in
servizio)
1. Alle GEV
nominate ai sensi delle leggi nazionali vigenti e alle guardie venatorie
volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute a norma
dell’articolo 13 della legge n. 349 del 1986, nominate ai sensi dell’articolo
44, comma 1, lettera b), della legge
regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna
omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico
ambientali e per la regolamentazione del prelievo venatorio) e iscritte nei
registri provinciali di cui al comma 9 del medesimo articolo, che prestano
attività alla data di entrata in vigore della presente legge viene rinnovata
ovvero riconosciuta la nomina senza obbligo di frequenza ai corsi di formazione
previsti dall’articolo 4; esse tuttavia sono tenute a partecipare ai corsi di
aggiornamento di cui al comma 5 del citato articolo 4. Inoltre, per la conferma
e la continuazione del servizio volontario sono tenute a dimostrare,
singolarmente o tramite il rappresentante legale dell’associazione cui
appartengono, l’avvenuto espletamento degli obblighi procedurali e il possesso
dei requisiti richiesti dall’articolo 6.
ARTICOLO 6
(Nomina delle GEV)
1. La nomina a GEV
è disposta nei confronti di chi ha superato i corsi di cui all'articolo 4 con
provvedimento della Provincia competente per territorio.
2. La nomina di
cui al comma 1, per la sua efficacia, è subordinata:
a) al giuramento
davanti al Sindaco del comune di residenza della guardia, ai sensi
dell’articolo 231 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;
b) al possesso dei
requisiti previsti dall’articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
(Identificazione
delle GEV)
1. Ogni GEV è
munita di tesserino personale, con apposita matricola, rilasciato dalla
Provincia, conforme al modello approvato dalla Giunta regionale; nell’esercizio
dei propri compiti, la guardia è tenuta a qualificarsi mediante l’esibizione
del medesimo tesserino.
2.
Nell’espletamento del servizio la GEV è tenuta, inoltre, a indossare il
contrassegno distintivo della Provincia di appartenenza da questa fornito. Il
distintivo deve contenere:
a) l’emblema della provincia;
b) il nome della provincia;
c) il nome della regione;
d) un piccolo tricolore con al centro il
simbolo della Repubblica Italiana.
3. La Regione
Puglia provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, a fornire alle Province lo schema del distintivo, il materiale
con cui deve essere realizzato e le sue dimensioni. Lo schema del predetto
distintivo è approvato dalla Giunta regionale.
ARTICOLO 8
(Sospensione e
revoca dell’incarico)
1. L’inosservanza
degli obblighi fissati dalle convenzioni e dal regolamento provinciale
autorizza la Provincia, sentiti i rappresentanti
del Raggruppamento provinciale o circond"Times New Roman"e, a
comunicare al Questore l’irregolarità commessa dalla GEV o dalla squadra in
servizio e a sospenderla, con decreto, in attesa delle decisioni in merito
adottate dal Questore, ai sensi dell’articolo 4 del regio decreto-legge n. 1952
del 1935. La sospensione dell’incarico, ed eventualmente la revoca, può essere
disposta dalla Provincia anche nel caso di persistente accertata inattività,
nonché per il venir meno dei necessari requisiti di idoneità.
2. I provvedimenti
di cui al comma 1 sono comunicati dalla Provincia al Questore, alla Regione e
al Prefetto per gli eventuali provvedimenti di competenza.
ARTICOLO 9
(Compiti delle
Province)
1. Le Province:
a) redigono i
programmi di cui all’articolo 2, comma 2, d’intesa con gli enti e gli organismi
pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e
dell’ambiente, nonché con le rappresentanze dei Raggruppamenti provinciali o
circond"Times New Roman"i delle associazioni chiamati a concorrere
alla realizzazione dei programmi medesimi;
b) ricevono i
resoconti dell’attività espletata e le notizie relative alle trasgressioni
accertate;
c) promuovono il
coordinamento con tutti gli enti od organismi pubblici di cui all’articolo 3, comma
1, lettera d), al fine di attivare le migliori forme di collaborazione, anche
promuovendo apposite convenzioni;
d) redigono e
inviano alla Regione, entro il mese di aprile di ciascun anno, le relazioni
sull’attività svolta nell’anno precedente dai Raggruppamenti provinciali o
circond"Times New Roman"i presenti nella provincia. Essi sono tenuti
a inviare la relazione sulle attività annuali alla Provincia entro il mese di
febbraio di ogni anno;
e) stipulano
direttamente contratti di assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi
per i danni causati dalle GEV nell’espletamento dell’incarico – nei casi in cui
alla copertura del rischio non si provveda altrimenti in base alle convenzioni
di cui alla lettera c) del presente articolo e all’articolo 10 - senza che
quest’obbligo da parte delle Province comporti responsabilità dirette di esse
su eventuali danni cagionati a terzi. I massimali di copertura
dell’assicurazione devono essere i minimi previsti dalla compagnia con la quale
si stipula il contratto di copertura del rischio. Le Associazioni ambientaliste
possono integrare liberamente la copertura assicurativa secondo le proprie
esigenze e a proprie spese;
f) mettono a
disposizione dei Raggruppamenti provinciali e circond"Times New
Roman"i delle GEV mezzi e attrezzature da destinare all’espletamento del
servizio, nei limiti delle assegnazioni previste nei bilanci regionale e
provinciale.
2. Nell’ambito della
propria programmazione di salvaguardia del territorio la Provincia predispone
le convenzioni di cui all’articolo 3, comma 6 e le propone alla firma delle
associazioni GEV.
ARTICOLO 10
(Attuazione dei
programmi)
1. I programmi di
cui al comma 2 dell’articolo 2 e alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 9 si
attuano mediante convenzioni. La convenzione costituisce lo strumento normale
per regolare i rapporti fra l’associazione cui il Raggruppamento provinciale o
circond"Times New Roman"e appartiene e l’ente o organismo pubblico
che si avvale dell’opera delle GEV.
ARTICOLO 11
(I Comuni)
1. Nell’ambito
della loro autonomia, i Comuni della Regione Puglia possono dotarsi di GEV a
condizione che siano state nominate, svolgano servizio e siano soggette ai
controlli e alle sanzioni secondo quanto disposto dalla presente legge.
2. Ogni Provincia
assegna ai Comuni richiedenti un congruo numero di volontari a seconda delle
disponibilità, delle esigenze e delle emergenze, da pattuirsi mediante accordi
scritti da definirsi tra le parti e perfezionati da una deliberazione
consiliare.
3. Le Province
sono tenute a curare l’iter istruttorio conseguente le richieste dei singoli
Comuni e ne assicurano l’assistenza procedurale.
4. Le GEV in
servizio presso i Comuni svolgono il medesimo nei limiti del territorio loro
assegnato.
5. Gli
accertamenti delle violazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) e le
eventuali sanzioni pecuniarie sono gestiti in ambito comunale.
6. Gli introiti
delle multe devono essere depositati su un apposito capitolo e ripartiti
secondo le seguenti modalità: il 10 per cento alla Regione Puglia, il 20 per
cento alla Provincia di appartenenza e il 70 per cento al Comune. Le
percentuali si intendono al netto delle spese di gestione.
7. Le somme nette
introitate possono essere utilizzate esclusivamente dalla Regione, dalle
Province e dai Comuni per attività inerenti la salvaguardia dell’ambiente,
riservando una congrua percentuale delle stesse alla gestione del personale
volontario di cui al presente articolo e al suo attrezzamento.
8. Restano ferme
le prerogative delle Province indicate negli articoli precedenti e successivi
della presente legge.
9. Le somme di cui
ai commi 5 e 6 devono essere versate con bonifico bancario entro 30 giorni
dalla data della riscossione con la seguente causale: “Introiti multe GEV del
mese di……………, Comune di…………….”.
ARTICOLO 12
(Doveri delle GEV)
1. Le GEV devono
operare con prudenza, diligenza e perizia e svolgere le proprie funzioni con le
modalità risultanti dai programmi di lavoro predisposti dalle Province, nonché
dalle convenzioni ai sensi degli articoli 9 e 10.
2. Se ha notizia
di un reato nell’esercizio o a causa del servizio di cui è incaricata, la GEV è
obbligata a farne rapporto secondo le direttive emanate dall’ente od organismo
pubblico che si avvale della sua opera, salvo che si tratti di reato punibile a
querela dell’offeso.
3.
Nell’espletamento dei propri compiti le GEV non possono essere armate.
4. Alle GEV è
vietata la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti del sottobosco nel proprio
ambito di competenza territoriale nelle giornate in cui espletano il loro
servizio.
ARTICOLO 13
(Coordinamento
regionale)
1. La Giunta
regionale esercita la necessaria azione di promozione, indirizzo e
coordinamento del servizio di vigilanza ecologica.
2. In particolare
la Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge:
a) definisce le
linee fondamentali dei programmi di attività e le direttive tecniche per
l’espletamento del servizio delle GEV, approvandone il relativo regolamento
organizzativo;
b) definisce le
materie obbligatorie dei corsi di formazione e di riqualificazione e degli
esami;
c) può adottare
schemi tipo per le convenzioni di cui all’articolo 10.
3. La Giunta
regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale, entro il 30 giugno, una
relazione sull’attività del servizio di vigilanza ecologica.
ARTICOLO 14
(Norme
finanziarie)
1. La Regione
devolve una quota pari al 75 per cento delle proprie entrate, derivanti per
infrazioni amministrative dai verbali redatti dalle GEV di cui alla presente
legge, il cui utilizzo è subordinato all’effettivo introito, al fondo regionale
speciale per la vigilanza volontaria, istituito presso la Regione medesima.
Ugualmente, in favore del fondo ciascun ente locale provvede secondo quanto
previsto dai commi 5 e successivi dell’articolo 11.
2. Qualora il
fondo regionale nell’anno in corso non venga impegnato completamente, la parte
restante sarà utilizzata l’anno successivo entrando a far parte della somma
indistinta del fondo medesimo.
3. La Giunta
regionale, con propria delibera, stabilisce le modalità e i tempi di
assegnazione e della rendicontazione da parte delle associazioni dei contributi
ottenuti derivanti dal fondo regionale speciale per la vigilanza volontaria,
nonché le modalità di svolgimento dei controlli da parte della Regione.
ARTICOLO 15
(Diritto
d’informazione)
1. Le circolari e
i pareri comunque espressi, posti in essere da organi e uffici della Regione e
da enti sub-regionali relativamente alle materie di cui all’allegato A, e che
risultino utili anche ai fini dei servizi di vigilanza, sono comunicati in
copia alle associazioni di tutela ambientale che dispongono di proprie guardie
ambientali giurate nominate secondo le leggi in vigore.
ARTICOLO 16
(Norme di
coordinamento, transitorie e finali)
1. Qualora le
normative regionali in vigore prevedano tra gli organi con compiti di vigilanza
o di tutela dell’ambiente personale volontario appartenente alle associazioni
di cui all’articolo 1, le stesse devono essere applicate e interpretate in
conformità della presente legge.
2. Le norme
regionali comunque in contrasto con quelle della presente legge si intendono
abrogate, ovvero – se di natura più generale – disapplicate alla materia
oggetto della presente legge.
3. Con riferimento
alle associazioni, di cui all’articolo 1, iscritte nel registro regionale delle
organizzazioni di volontariato, per quanto non previsto dalla presente legge si
applicano le norme dello Stato e dei regolamenti provinciali in materia di
volontariato e di guardie giurate.
4. Le modifiche
alla presente legge sono adottate previa audizione delle associazioni
ambientaliste di cui all’articolo 1 da parte della competente Commissione consiliare
permanente.
Data a Bari, addì 28 luglio 2003
( Guardie Ecologiche
Volontarie)
Le Guardie giurate
volontarie delle associazioni di tutela ambientale possono esercitare la
propria attività di vigilanza nell’ambito delle seguenti norme:
Ø
Legge 29 giugno
1939, n.1497: Protezione delle bellezze
naturali.
Ø
Legge regionale 31 maggio 1980, n. 56: Tutela del territorio (mod. con: 11/81-
24/94 – 16/95 – 20/01);
Ø
Legge regionale 24 gennaio 1981, n.11; Legge regionale 31 maggio 1980, n. 56
– Tutela ed uso del
territorio – Regime transitorio.
Ø
Legge
regionale 3 ottobre 1986, n. 32: Tutela
e valorizzazione del patrimonio speleologico. Norme per lo sviluppo della
speleologia.
Ø
Legge
regionale 11 maggio 1990, n. 30: Norme
transitorie di tutela delle aree di particolare interesse ambientale –
paesaggistico. (mod. con: 02/91 – 08/91 – 07/92 – 16/92 – 02/93 – 14/93 – 10/94
– 28/94 – 02/95 – 16/95 – 33/95 – 09/96 – 02/97 – 02/98 – 01/99 – 17/99 – 09/00).
Ø
Legge
regionale 15 aprile 1992, n. 9: Interventi
selvicolturali ammissibili ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431 e delle
norme regionali attuative in materia di tutela delle zone di particolare
interesse ambientale.
Ø
Decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (limitatamente ai beni ambientali tutelati
dal titolo II e ai beni culturali oggetto di delega di funzioni amministrative
alle Regioni): Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma
dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.
Ø
Legge
regionale 12 aprile 2001, n. 11:
Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale.
Ø
Legge
11 febbraio 1992, n. 157: Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
Ø
D.M.
14 settembre 1993: Norme per
l’importazione dall’estero di lepri.
Ø
Decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357: Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43 CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della
fauna selvatica.
Ø
Legge
regionale 13 ottobre 1998, n. 27: Norme per la protezione della fauna omeoterma, per la tutela e la
programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione
dell’attività venatoria.
Ø
Regio
decreto 22 novembre 1914, n. 1486: Regolamento
per la pesca fluviale e lacuale.
Ø
Regio
decreto 8 ottobre 1931, n. 1604:
Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca.
Ø
Legge
14 luglio 1965, n. 963: Disciplina della
pesca marittima.
Ø
Legge
regionale 7 settembre 1979, n. 64: Ripresa e sviluppo della molluschicoltura, miglioramento sistemi di
raccolta dei molluschi lamellibranchi a sviluppo naturale. Ecc. ( mod. con:
20/80 – 44/80 – 36/81).
Ø
Decreti
provinciali sulla pesca.
Ø
Legge
14 agosto 1991, n. 281: Legge quadro in
materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.
Ø
Regio
decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267: Riordinamento
e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.
Ø
Regio
decreto 16 maggio 1926, n. 1126: Approvazione
del regolamento per l’applicazione del regio decreto 30 dicembre 1023, n. 3267,
concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di
boschi e di terreni montani.
Ø
Decreto
legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475: Divieto di abbattimento di alberi di olivo.
Ø
Legge
9 ottobre 1967, n. 950: Sanzioni per i
trasgressori delle norme di polizia forestale.
Ø
Legge
1 marzo 1975, n. 47: Norme integrative
per la difesa dei boschi dagli incendi.
Ø
Legge
16 dicembre 1985, n. 752: Normativa
quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o
conservati destinati al consumo.
Ø
Legge
23 agosto 1993, n. 352: Norme quadro in
materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei, secondo i principi
stabiliti dalla legge n. 352/93.
Ø
Legge
13 luglio 1966, n. 615: Provvedimenti contro
l’inquinamento atmosferico.
Ø
Legge
regionale 10 dicembre 1982, n. 36: Interventi regionali in attuazione dell’articolo 20 della legge 10
maggio 1976, n. 319 – Norme delle per la tutela delle acque dall’inquinamento –
Integrata e modificata dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650.
Ø
Legge
regionale 19 dicembre 1983, n. 24: Tutela e uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia.
Ø
Decreto
legge 25 novembre 1985, n. 667:
Provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione.
Ø
Legge
regionale 30 ottobre 1986, n. 30:
Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Smaltimento
dei rifiuti. Norme integrative e di prima attuazione.
Ø
Decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22: Attuazione
delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/676/CEE sugli imballaggi
e sui rifiuti di imballaggio.
Ø
Decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152: Disposizioni
sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della
direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
Ø
Decreto
del Ministro dell’ambiente 25 ottobre 1999, n.471: Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in
sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinanti, ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni e integrazioni.
Ø
Legge
regionale 12 febbraio 2002, n. 11: Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento
acustico.
Ø
Legge
regionale 8 marzo 2002, n. 5: Norme
transitorie per la tutela dell’inquinamento elettromagnetico prodotto da
sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di
frequenza fra 0Hz e 300 GHz.
Ai
sensi dell’articolo 3, comma 1, della presente legge le GEV esercitano le
funzioni di vigilanza sulle eventuali modificazioni e integrazioni che sono
state nel frattempo apportate alle fonti normative elencate nei settori del
presente allegato A senza necessità di aggiornamento del medesimo.