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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2005
Numero
7
Data
04/08/2005
Abrogato
 
Materia
Ordinamento e organizzazione regionale
Titolo
Norme in materia di esodo incentivato
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 4 agosto 2005 n. 98 suppl. n. 1
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I

 

Art. 1

 

1. I dipendenti regionali che hanno sottoscritto con la Regione la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004), e che sono ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge possono chiedere, con istanza individuale, la proroga del termine di cui agli articoli 62 e 63 della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia).

 

2. L'istanza di cui al comma 1, diretta al Presidente della Giunta Regionale, per il tramite dell'Assessorato alla trasparenza e alla cittadinanza attiva - Settore Personale, va presentata entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Giunta Regionale, entro il 31 agosto 2005, esaminate le richieste, può accogliere l'istanza in relazione alle esigenze di servizio, fissando unilateralmente la nuova data della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che deve aver comunque termine non oltre la data del 1° ottobre 2006, previa specifica sessione di concertazione con le Organizzazioni sindacali di categoria.

 

3. I dipendenti regionali di cui al comma 1, in servizio presso le strutture del Consiglio, devono presentare, invece, istanza, con le stesse modalità e termini per il personale in servizio presso le strutture della Giunta, esclusivamente all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per il tramite del Segretario generale, che, ai sensi dell'autonomia organizzativa, funzionale e contabile di cui all'articolo 23 dello Statuto della Regione, negli stessi termini assegnati alla Giunta, decide sulle stesse. La decisione assunta è trasmessa all'Assessorato alla trasparenza e alla cittadinanza attiva per gli ulteriori eventuali adempimenti.

 

4. L'istanza di cui al comma 1 non può essere presentata dai dipendenti che compiono il sessantacinquesimo anno di età entro il termine del 1° ottobre 2006.

 

5. In caso di mancato accoglimento da parte della Giunta entro il termine indicato al comma 2, l'istanza s'intende respinta e, in tal caso, il dipendente istante cessa dal servizio alla data indicata nella risoluzione consensuale già sottoscritta.

 

6. A modifica dei meccanismi di calcolo previsti dagli articoli 62 e 63 della l.r. 1/2004, alle unità di personale nei confronti delle quali la Giunta Regionale dispone la proroga, ai sensi del presente articolo, sono corrisposte le indennità previste dall'articolo 28 della l.r. 7/2002, così come modificate dall'articolo 58, comma 5, della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004), maturate con lo stipendio di agosto 2005.

 

Art. 2

 

1. Nelle more dell'applicazione delle disposizioni normative di cui all'articolo 59 della l.r. 1/2004 e al fine di evitare grave pregiudizio nella continuità dell'azione amministrativa, a far data dal 1° settembre 2005 la Giunta regionale può affidare temporaneamente incarichi di direzione di uffici al personale inquadrato nella categoria più elevata dell'ordinamento professionale contenuto nel Contratto collettivo nazionale di comparto applicato, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 52, comma 2, lettera a), e comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sulla base di criteri che formeranno oggetto di concertazione in specifica sessione di confronto con le Organizzazioni sindacali di categoria.

 

2. L'articolo 19, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 7 (Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale), s'interpreta alla luce del modello organizzativo regionale in essere, sia della Giunta che del Consiglio, nel senso che per l'attribuzione della direzione dei Settori è applicabile quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001, e successive modificazioni e integrazioni.

 

3. L'articolo 29 della l.r. 7/2002 è abrogato.

 

4. Il limite massimo del trattenimento in servizio per i dipendenti regionali, ivi compresi quelli di qualifica dirigenziale, resta fissato, in ogni caso, al compimento del sessantasettesimo anno di età.

 

   La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

 

   Data a Bari, addì 4 agosto 2005