Regolamento implicitamente
abrogato regolamento
regionale n.19/2017
IL PRESIDENTE
DELLA
GIUNTA
REGIONALE
Visto l’art.
121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22
novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art.
42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Visto l’art.
44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
Vista la L.R. 31 maggio 2001 n.
14;
Visto il R.R.
18 gennaio 2002 n. 1;
Vista la L.R.
21 maggio 2002 n. 7;
Visto il R.
R. 18 luglio 2008 n. 15, così come modificato dal R.R. 22 dicembre 2008 n. 28;
Vista la
Delibera di Giunta Regionale n. 1019 del 23.06.09 di adozione del
Regolamento;
EMANA
Il seguente
Regolamento:
Art. 1
(Finalità)
Il presente
regolamento, redatto ai sensi dell’art. 29
della Legge
Regionale del 31 maggio 2001, n. 14 “Disposizioni in
materia forestale”, prescrive le procedure tecnico - amministrative da adottarsi
per i tagli boschivi in Puglia.
Esso è valido per
tutti i complessi boscati, ovunque ubicati sul territorio regionale, ai fini del
rilascio delle autorizzazioni al taglio, di qualsiasi natura esso sia, da parte
del Servizio Foreste della Regione Puglia, ivi compresi i boschi di proprietà
regionale e quelli in occupazione temporanea da parte del predetto Servizio
Foreste.
Non sono soggetti ad
autorizzazione i tagli in giardini pubblici e privati, di alberature stradali,
di castagneti da frutto, di impianti dì frutticoltura, nonché i tagli negli
impianti di arboricoltura da legno finalizzati ad esclusiva produzione di
biomassa realizzati in terreni agricoli, così come da decreto legislativo n.
227/2001.
Per i tagli degli alberi
presenti nei centri urbani ricadenti in ZPS si applica il R.R.
28 settembre 2005, n. 24.
Art.
2
(Istanze)
Chiunque intenda
procedere all’utilizzazione di fine turno, al taglio colturale principale o
intercalare, fitosanitario e di ricostituzione in boschi cedui, cedui composti,
fustaie e formazioni a macchia mediterranea, nonché ad interventi di qualsiasi
natura, anche di ingegneria naturalistica o a scopi ambientali, che comportino
il taglio di piante di interesse forestale, deve produrre domanda o richiesta di
autorizzazione al taglio, in carta semplice, alla sezione Provinciale del
Servizio Foreste competente per provincia, secondo le modalità previste dall’
art. 3, dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno. Le istanze presentate fuori
termine sono archiviate d’Ufficio, ad eccezione di quelle relative a situazioni
particolari, debitamente documentate, relative alla salvaguardia della pubblica
e privata incolumità.
Art.
3
(Domanda o
richiesta
di autorizzazione al taglio)
Per piante isolate,
filari di piante e gruppi di piante
La domanda di taglio
di piante di interesse forestale, isolate o in gruppo, radicate in terreni nudi,
seminativi o coltivati, nonché filari di piante forestali lungo muri di confine,
deve indicare:
a)
Dati anagrafici del
proprietario/conduttore del fondo rustico interessato dal taglio delle piante di
interesse forestale;
b)
Comune, località,
foglio/i e particella/e.
c)
Età media delle piante
oggetto di taglio.
Alla domanda deve essere allegato:
·
Dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà alla titolarità del fondo rustico;
·
Certificato e planimetria
catastali;
·
Documentazione
fotografica panoramica del sito e delle piante soggette al taglio e aree
circostanti.
Per formazioni
boschive e a macchia mediterranea
La richiesta di
autorizzazione al taglio di boschi d’alto fusto, cedui composti, cedui
matricinati, nonché delle formazioni a macchia mediterranea, invece, dovrà
riportare le seguenti informazioni:
a)
Dati
anagrafici del proprietario/conduttore del bosco;
b)
Comune, località, foglio/i e particella/e
del bosco da sottoporre a taglio;
c)
Forma di governo e di trattamento del
bosco (ceduo, ceduo composto, fustaia coetanea, fustaia disetanea, macchia
mediterranea);
d)
Data dell’ultima
utilizzazione del bosco;
e)
Età del popolamento
boschivo;
f)
Presenza e composizione
del sottobosco.
La predetta richiesta
di autorizzazione al taglio boschivo deve essere corredata della relazione
tecnica, a firma di un dottore forestale abilitato (o dottore agronomo),
contenente la seguente documentazione ed i necessari dati tecnici:
·
Titolo di proprietà e/o
di conduzione del bosco;
·
Cartografia catastale
(planimetria in scala adeguata);
·
Ampia documentazione
fotografica del bosco oggetto di taglio.
Per boschi cedui
Inferiori ad 1 ettaro e per massa legnosa asportabile
inferiore a 150 q.li
-
Sostenibilità del bosco a
subire il taglio e descrizione dello stato del popolamento;
-
Specie presenti e
prevalenti;
-
Numero delle ceppaie e
delle piante da seme;
-
Numero medio dei
polloni/ceppaia;
-
Diametro medio e altezza media del
popolamento;
-
Stima della massa legnosa da utilizzare,
espressa in m3 o
q.1i;
Superiori ad 1 ettaro e per
massa asportabile superiore a 150 q.li:
Si riportano le
informazioni relative al punto precedente, completate da:
-
Aree di saggio di 400
m2
rappresentante la situazione media del popolamento oggetto di
taglio (una per ogni 5 ettari di superficie da utilizzare), identificate sul
terreno e riportate nel piedilista di cavallettamento a partire da un diametro
delle piante di cm 5, misurato a m 1,30 dal suolo, nonché l’altezza media del
popolamento dell’area di saggio;
-
Planimetria 1:2.000 -
4.000 dell’area interessata dal taglio e corografia 1:25.000;
-
Individuazione delle
linee di esbosco.
In tutti i boschi
cedui da sottoporre al taglio, il tecnico trasmetterà alla sezione provinciale
del Servizio Foreste, competente per territorio, una “relazione tecnica” nella
quale saranno riportate il numero e le caratteristiche delle matricine da
rilasciare a dote del bosco secondo quanto previsto dalle Prescrizioni di
Massima e di Polizia Forestale vigenti nella provincia. Nella stessa relazione
dovranno essere indicate le specie arbustive da tutelare.
Le matricine e gli
allievi devono essere scelti fra i soggetti più sviluppati e meglio conformati,
escludendo quelli aduggiati, filati e scarsi di chioma, e distribuiti in modo
non necessariamente uniforme su tutta la superficie (anche per gruppi), in
relazione alla maggiore o minore resistenza all’isolamento e comunque con
diametro a petto d’uomo non inferiore a cm 12,5. A parità di condizioni è
preferibile il rilascio di piante da seme. Vanno altresì rilasciate tra le
matricine le specie secondarie, arbustive ed arborescenti, di particolare
interesse forestale.
I cedui fortemente
degradati per cause diverse (ad esempio cause biotiche ed abiotiche, ecc.) non
potranno essere oggetto di taglio di utilizzazione fino a quando il bosco non si
presenterà in buone condizioni vegetative.
Per fustaie e cedui
composti
Per tagli inferiori a 5.000
m2
Compatibilità del
bosco a subire il taglio mediante:
-
Descrizione dello stato
del popolamento;
-
Specie presenti e
prevalenti;
-
Numero delle piante da
seme;
-
Stima della massa legnosa
da utilizzare, espressa in m3 o
q.1i;
Per tagli superiori a 5.000
m2
Si riportano le
informazioni relative al punto precedente, completate da:
-
Aree di saggio di 1.000
m2
rappresentative della situazione media del popolamento oggetto di
taglio (una per ogni 3 ettari di superficie da utilizzare), identificate sul
terreno e riportate nel piedilista di cavallettamento a partire da un diametro
delle piante di cm 7,5, misurato a m 1,30 dal suolo, nonché l’altezza media del
popolamento dell’area di saggio;
-
Planimetria in scala
1:2.000 - 4.000 dell’area interessata dal taglio e corografia in scala 1:25.000;
-
Individuazione delle
linee e piste di esbosco.
Nel
caso di piante di interesse forestale isolate, in gruppi o in filare, e non
soggette a vincolo paesistico o di interesse artistico o storico, oggetto di
taglio con evidenti sintomi di instabilità o di deperimento o di attacchi
parassitari e che pertanto presentano pericolo per la pubblica incolumità, è
prevista la preventiva comunicazione e relativa documentazione fotografica al
Servizio Foreste della Regione Puglia, e agli altri Enti competenti per
territorio. (1)
(1)
Comma aggiunto dal r.r.
n. 29/2009 , art. 1.
Art. 4
(Tagli boschivi in
aree protette)
Gli interventi di
tagli boschivi ricadenti in Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e in Siti di
Importanza Comunitaria (S.I.C.) necessitano del preventivo parere di valutazione
d’incidenza, rilasciato dall’Ufficio e/o Servizio Ambiente della Provincia,
competente per territorio, da allegare alla richiesta di autorizzazione al
taglio boschivo. L’autorizzazione boschiva del Servizio Foreste è propedeutica
al rilascio del nulla-osta da parte degli Enti parco e delle aree protette
regionali presenti in Puglia.
Per particolari e
motivate esigenze, il Servizio Foreste potrà convocare conferenze di servizi
finalizzate all’acquisizione di pareri e/o autorizzazioni in materia di tagli
boschivi.
Per i criteri minimi
uniformi relativi alle misure di conservazione degli ambienti forestali delle
Z.P.S. e dei S.I.C. della Puglia, si rimanda al regolamento
regionale 18 luglio 2008, n. 15, come modificato ed
integrato dal regolamento
regionale 22 dicembre 2008, n. 28.
Art. 5
(Tagli in boschi
percorsi dal fuoco)
Gli interventi di
tagli boschivi ricadenti in aree percorse dal fuoco saranno oggetto di una
particolare procedura di verifica e valutazione da parte delle sezioni
provinciali del Servizio Foreste, competenti per territorio, ai sensi della
normativa comunitaria, nazionale, regionale e provinciale vigente in materia di
incendi boschivi.
Il Servizio Foreste potrà
convocare conferenze di servizi finalizzate all’acquisizione di pareri e/o
autorizzazioni per il ripristino e il restauro vegetativo di aree percorse dal
fuoco.
Art. 6
(Registro dei
tagli)
E’ istituito presso
ogni sezione provinciale del Servizio Foreste competente per territorio il
registro dei tagli. In esso dovranno essere riportati i dati ritenuti necessari
al monitoraggio delle utilizzazioni e alla statistica forestale, secondo lo
schema predisposto dal Servizio Foreste.
Ogni sezione
provinciale del Servizio Foreste trasmetterà all’Ufficio Coordinamento Servizi
Forestali del Servizio Foreste con cadenza semestrale, copia del registro dei
tagli.
Art. 7
(Identificazione
delle piante)
Le piante da tagliare
di interesse forestale, isolate o in gruppo, radicate in terreni nudi,
seminativi o coltivati, nonché costituenti filari di piante lungo muri di
confine, sono identificate tramite anellatura con vernice di colore rosso e/o
verde a m 1,30 dal suolo.
Le piante da
escludere dal taglio boschivo (matricine) nei cedui matricinati sono
identificate tramite anellatura e numerazione progressiva con vernice di colore
rosso e/o verde a m 1,30 dal suolo e il loro numero e diametro devono essere
riportato in apposito piedilista di cavallettamento.
Le piante da
abbattere nelle fustaie di conifere sono identificate tramite anellatura con
vernice di colore rosso e/o verde a m 1,30 dal suolo e il loro diametro
riportato in apposito piedilista di cavallettamento con indicazione delle specie
di appartenenza.
Le piante da abbattere
nelle fustaie di latifoglie e nei cedui composti, unitamente all’anellatura a m
1,30 dal suolo e al piedilista di cavallettamento, devono essere oggetto di
“martellata”. All’uopo sarà utilizzato il Martello Forestale regionale, il cui
sigillo sarà apposto alla base dei fusti da abbattere, previa specchiatura al
ceppo, con l’indicazione della numerazione progressiva.
Art.
8
(Martello Forestale
regionale)
Il Martello Forestale
della Regione Puglia costituisce l’unico strumento di identificazione delle
piante forestali nelle aree soggette a taglio sul territorio regionale.
Il Martello Forestale
riporta un sigillo di diametro di cm 3,50, la sigla R.P. e la numerazione
progressiva a partire da 001 fino a 100.
Art.
9
(Assegnazione del
martello forestale regionale
per il taglio di
piante nella fustaia
di latifoglie e nei
cedui composti)
Il Dirigente
dell’Ufficio Coordinamento Servizi forestali incaricherà un funzionario
regionale della custodia dei martelli forestali in dotazione e dell’
aggiornamento costante del registro dei tagli.
Il funzionario
incaricato affiderà un martello forestale ad ogni tecnico, dottore forestale o
dottore agronomo, regolarmente iscritto all’albo professionale d’appartenenza,
incaricato dal proprietario/conduttore del bosco a redigere la “relazione
tecnica” di taglio.
Il martello forestale
sarà affidato per un periodo massimo di 45 giorni, previa definizione con il
funzionario della sezione provinciale del Servizio Foreste competente per
territorio dei criteri di selezione delle piante. Tale periodo può essere
prorogato previa richiesta, debitamente motivata, presentata dal tecnico
incaricato alla sezione provinciale del Servizio Foreste competente per
territorio.
Il martello forestale
è ritirato personalmente dal tecnico, che si impegna a rispettare le condizioni
prescritte dalla sezione provinciale per la sua gestione.
Il tecnico incaricato
esegue la “martellata”, contrassegnando con l’apposito sigillo le piante.
La riconsegna del
martello è effettuata personalmente dal tecnico entro e non oltre il giorno
ultimo stabilito, pena l’archiviazione d’ufficio della richiesta di
autorizzazione di taglio.
Il tecnico incaricato
è tenuto a dirigere le operazioni di taglio ed attestare, ad ultimazione delle
stesse, la regolare esecuzione degli interventi rispetto all’autorizzazione
concessa, da trasmettere alla competente sezione provinciale del Servizio
Foreste.
Art. 10
(Smarrimento o furto
del martello forestale)
In caso di
smarrimento o furto del martello forestale il consegnatario dovrà esporre
denuncia presso le sedi dei Carabinieri o Polizia di Stato o Corpo Forestale
dello Stato, nonché darne tempestiva comunicazione scritta e copia della
denuncia alla sezione provinciale competente per territorio. I lavori
selvicolturali resteranno sospesi sino all’assegnazione del nuovo martello
forestale.
La mancata riconsegna del
martello forestale, entro il termine di cinque giorni, comporterà, in ogni caso,
il pagamento da parte del consegnatario della somma di euro 300,00 in favore
della Regione Puglia. In caso di mancato versamento, al tecnico in questione non
potrà essere affidato altro martello forestale e di tale inadempienza sarà
oggetto di denuncia presso le sedi di cui al comma 1 e comunicazione all’Ordine
Provinciale dei dottori forestali ed agronomi competente per
territorio.
Art.
11
(Estinzione del
martello forestale)
In caso di mancata
riconsegna, furto o smarrimento del martello forestale, lo stesso sarà
dichiarato fuori uso con provvedimento del Dirigente del Servizio Foreste e non
potrà essere più adoperato nel territorio regionale. Di tanto sarà fatta
comunicazione a tutte le strutture forestali regionali nonché a quelle che hanno
competenza nella sorveglianza e vigilanza del territorio.
Art.
12
(Piedilista di
cavallettamento)
Per i boschi
governati a ceduo, ceduo composto e fustaia dovrà essere redatto, da parte del
tecnico incaricato, un apposito piedilista di cavallettamento secondo le
indicazioni della sezione provinciale del Servizio Foreste competente per
territorio.
Nel piedilista di
cavallettamento vengono indicate, per il ceduo matricinato, le piante da
rilasciare al taglio, mentre, per le fustaie di conifere, di latifoglie e per i
cedui composti, vengono indicate le piante da abbattere.
Art.
13
(Inizio dei lavori di
taglio)
L’autorizzazione al
taglio boschivo, da rilasciare entro novanta giorni dalla data dell’istanza, a
firma di un dottore forestale o dottore agronomo abilitato del Servizio Foreste,
ha validità 365 giorni a partire dalla data di notifica del provvedimento
autorizzatorio.
Il
proprietario/conduttore è tenuto a comunicare preventivamente alla sezione
provinciale del Servizio Foreste competente per territorio la data di inizio
lavori.
L’ultimazione delle
operazioni di taglio dovrà essere comunicata entro e non oltre dieci giorni dal
termine dei lavori selvicolturali.
La ditta boschiva che
effettua il taglio del bosco di proprietà pubblica e privata deve essere
iscritta alla Camera di Commercio con la qualifica di “Impresa boschiva” e
nell’albo regionale delle imprese boschive della Puglia, se istituito.
Il
proprietario/conduttore, per superfici boscate inferiori ad ettari 1 (uno) e per
massa legnosa asportabile inferiore a 150 q.li, può provvedere direttamente ad
effettuare il taglio boschivo, previa autorizzazione, e soprattutto nei boschi
gravati da uso civico.
Alla fine di ogni
stagione silvana la sezione provinciale del Servizio Foreste competente per
territorio è tenuta ad effettuare sopralluoghi su almeno il 25% dei tagli
boschivi ultimati nel corso della predetta stagione silvana.
E’ possibile
concedere una sola proroga, adeguatamente motivata, per un periodo non superiore
a mesi tre nell’arco di una stagione silvana. Alla scadenza del periodo di
proroga, se i lavori non sono stati ultimati, la ditta è tenuta a presentare
nuova istanza di autorizzazione.
Art. 14
(Sanzioni)
1. Per l’inosservanza delle
disposizioni previste dal presente regolamento regionale si applicano, ai sensi
dell’art. 37
della L.R.
21 maggio 2002, n. 7, le seguenti
sanzioni amministrative pecuniarie:
a)
da 1.500,00 euro a
3.000,00 euro per ettaro o frazione di esso per il taglio di piante nei
popolamenti forestali di cui all’articolo 2 del regolamento;
b)
da 70,00 euro a 210,00
euro per il taglio di ciascuna pianta fino a 10 cm di diametro, di origine
naturale, isolata, in gruppi o filare, eseguito in assenza o in difformità dell’
autorizzazione prevista;
c)
da 150,00 euro a 450,00
euro per il taglio di ciascuna pianta fino a 20 cm di diametro, di origine
naturale, isolata, in gruppi o filare, eseguito in assenza o in difformità
dell’autorizzazione prevista;
d)
da 300,00 euro a 900,00
euro per il taglio di ciascuna pianta fino a 30 cm di diametro. di origine
naturale, isolata, in gruppi o filare, eseguito in assenza o in difformità dell’
autorizzazione prevista;
e)
da 400,00 euro a 1.200,00
euro per il taglio di ciascuna pianta fino a 40 cm di diametro, di origine
naturale, isolata, in gruppi o filare, eseguito in assenza o in difformità
dell’autorizzazione prevista;
f)
da 500,00 euro a 1.500,00
euro per il taglio di ciascuna pianta fino a 50 cm di diametro e oltre, di
origine naturale, isolata, in gruppi o filare, eseguito in assenza o in
difformità dell’autorizzazione prevista.
Per la mancata
comunicazione di cui all’art. 10, comma 1, la sanzione è elevata ad euro 500,00.
(2)
L’utilizzo nelle
operazioni di martellata di “martello forestale” regionale contraffatto,
comporterà, fatti salvi gli aspetti penali, l’applicazione di una sanzione
amministrativa da euro 15.000,00 ad euro 30.000,00 per ettaro o frazione di esso
di bosco martellato.
Le infrazioni
concernenti la mancata osservanza nei tagli boschivi di altre leggi o
regolamenti in materia forestale saranno sanzionate secondo le modalità da
questi previste.
2. All’accertamento e alla
contestazione delle violazioni di cui al comma 1 provvedono gli organi
direttamente designati dalle leggi, nonché i funzionari regionali di cui
all’articolo 31
della L.R.
14/2001.
3. Le disposizioni e le
sanzioni previste dal presente regolamento integrano e sostituiscono le norme
previste dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (PMPF) vigenti in
Puglia.
(2)
Comma modificato dal r.r.
n.29/2009, c. 2.
Art. 15
(Abrogazioni)
Il regolamento
regionale 18 gennaio 2002, n 1 è abrogato.
Il presente
Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44
comma 3 e dell’art. 53
dello Statuto ed entra in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione
Puglia.
Dato a
Bari, addì 30 giugno 2009