TITOLO I
Capo I
Principi, oggetto e definizioni
Art. 1
Principi e finalità
1. La Regione Puglia, in attuazione degli articoli 9, 117 e 118
della Costituzione, nonché nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali e della disciplina di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio,
ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in seguito
denominato “Codice”, valorizza il proprio patrimonio culturale materiale e
immateriale, conservato negli istituti e luoghi della cultura e diffuso sul
territorio.
2. La Regione, a norma del comma 2 dell’articolo 5 del
Codice, tutela manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie,
libri, stampe e incisioni non appartenenti allo Stato.
3. Le azioni previste dalla presente legge sono finalizzate
al potenziamento e al miglioramento della fruizione dei beni culturali, per
contribuire alla conoscenza e alla conservazione e fruizione del patrimonio
culturale, al rafforzamento dell’identità storica e culturale, allo sviluppo del
territorio e alla promozione dell’inclusione sociale e culturale delle
popolazioni.
4. La Regione individua nella sussidiarietà, nella
partecipazione, nel pluralismo e nella leale collaborazione i principi cui
conformare l’attività dei soggetti pubblici e privati che operano nel settore
dei beni culturali.
Art. 2
Oggetto e obiettivi
1. La legge disciplina gli interventi della Regione e degli
enti locali in materia di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale,
nel rispetto della ripartizione delle competenze in materia.
2. Le azioni disciplinate dalla presente legge perseguono:
a) la promozione della conoscenza, salvaguardia,
conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale nell’ambito delle
politiche di sviluppo della cultura, assicurando la tutela della persona,
favorendo i bisogni di crescita culturale e garantendone i processi di
formazione continua e ricorrente;
b) la cooperazione e l’interazione tra i diversi livelli
istituzionali tra i quali sono ripartite le competenze in materia di conoscenza,
salvaguardia, conservazione e valorizzazione dei beni culturali;
c) l’integrazione quale metodo prioritario di valorizzazione
del patrimonio culturale, materiale e immateriale con:
1) gli interventi connessi alla tutela e valorizzazione
dell’ambiente e del paesaggio;
2) le politiche di coesione e sviluppo socio-economico e con
particolare riguardo alle politiche di promozione della qualità del territorio e
del turismo;
3) le politiche culturali e le politiche attinenti la ricerca,
l’istruzione e gli altri servizi sociali;
d) la promozione della partecipazione ai processi
conoscitivi del rilievo culturale dei beni e alla definizione delle strategie e
modalità di conservazione, valorizzazione e promozione dello stesso patrimonio
culturale, anche in raccordo con le attività degli ecomusei di cui alla legge
regionale 6 luglio 2011, n. 15 (Istituzione degli ecomusei della Puglia),
ove istituiti;
e) la promozione di metodi consensuali di programmazione e
gestione, attraverso l’incentivazione della progettualità integrata a livello
territoriale nell’ambito di processi che prevedano la corresponsabilità anche
finanziaria dei soggetti pubblici e privati coinvolti e assicurino la
sostenibilità delle gestioni e la qualità dei servizi;
f) la valorizzazione e la promozione dei beni culturali quali
spazi, espressioni e pratiche che favoriscono lo sviluppo di relazioni fra i
fruitori basate sui fattori storici, culturali e identitari, atte anche a
migliorare e sviluppare i processi della creatività e dell’innovazione, anche
avvalendosi degli ecomusei di cui alla l.r.
15/2011;
g) l’innovazione nelle forme organizzative e gestionali,
mediante l’uso di metodologie scientifiche per la raccolta, la gestione,
l’inventariazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, e nelle forme di
diffusione della conoscenza, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e
dello scambio di esperienze e buone pratiche;
h) la qualificazione di istituti e luoghi della cultura di cui
all’articolo 101 del Codice, nonché gli ecomusei di cui alla l.r.
15/2011 e il consolidamento della loro funzione sociale ed educativa;
i) la promozione di intese con le istituzioni religiose,
nell’ambito della valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso di
cui all’articolo 9 del Codice;
j) la promozione della conoscenza, la protezione e la
conservazione del patrimonio librario documentario non statale;
k) la predisposizione, di intesa con le università e le
organizzazioni professionali, di percorsi di formazione che favoriscano
l’occupazione giovanile qualificata nel campo dei beni culturali e di formazione
permanente del personale occupato nel settore dei beni culturali.
Art. 3
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) tutela: l’esercizio delle funzioni e delle attività dirette,
sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni
costituenti il patrimonio culturale e a garantirne la conservazione per fini di
pubblica fruizione;
b) salvaguardia: l’attività volta ad assicurare la protezione
dei beni culturali;
c) conservazione: il mantenimento o il recupero della integrità
del bene, sia sotto il profilo strettamente materiale che per gli aspetti
attinenti all’identità culturale della cosa in sé considerata;
d) promozione: l’attività diretta a far conoscere ed apprezzare
i beni culturali;
e) fruizione: accessibilità e disponibilità pubblica del
patrimonio culturale finalizzate al miglioramento della conoscenza dei valori di
cui tale patrimonio è portatore;
f) valorizzazione: la predisposizione dei mezzi diretti a
consentire o migliorare la possibilità di accesso ai beni culturali al fine di
agevolare la percezione e l’apprendimento dei valori che ad essi afferiscono;
g) integrazione: la condivisione di conoscenze e la costruzione
di percorsi ed azioni capaci di costruire relazioni stabili fra diversi soggetti
e settori di intervento allo scopo di assicurare una sostenibile e più efficace
valorizzazione dei beni culturali;
h) sistema integrato dei beni culturali: l’aggregazione di
risorse culturali del territorio, adeguatamente organizzate in rapporto ai beni
ambientali, messe in rete e gestite mediante forme di cooperazione
interistituzionale, al fine di promuovere percorsi di valorizzazione integrata
per lo sviluppo sostenibile e la coesione sociale;
i) istituti documentari: gli istituti (biblioteche, archivi)
destinati alla conservazione delle copie della produzione editoriale realizzate
sul territorio regionale, così come individuati dalla Giunta regionale;
j) Carta dei beni culturali: la cartografia tematica che
descrive il patrimonio culturale della Regione, attraverso un censimento
georeferenziato dei beni immobili, dei beni vincolati e dei siti di valore
culturale e paesaggistico, così come approvata con la deliberazione di Giunta
regionale 28 novembre 2006, n. 1787.
Art. 4
Compiti della Regione
per la promozione e valorizzazione
1. La Regione promuove la valorizzazione del patrimonio
culturale in un sistema regionale integrato e accessibile dei beni e delle
istituzioni culturali, anche mediante le seguenti azioni:
a) attività volte alla conoscenza del patrimonio culturale da
valorizzare, favorendo lo studio, la ricerca e la diffusione dei risultati. A
tal fine promuove, nell’ambito delle proprie funzioni, come specificate nella
presente legge, lo sviluppo e l’aggiornamento della Carta dei beni culturali
integrata nel Sistema informativo territoriale regionale con riguardo ai beni e
agli istituti di propria competenza. Per la produzione, lo scambio e l’utilizzo
dei dati, si avvale degli strumenti di coordinamento interno, in particolare
dell’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, e degli strumenti di
cooperazione interistituzionale, stimolando e sostenendo la creazione di sistemi
a rete di dimensione regionale, eventualmente articolati in strutture sub
regionali, ottimizza e condivide le risorse umane, finanziarie e strumentali,
nonché i processi gestionali dei singoli beni;
b) iniziative volte a valorizzare gli istituti e i luoghi della
cultura, di cui all’articolo 101 del Codice, come centri di azione culturale e
sociale, anche in forma coordinata con le misure di sostegno alle attività della
cultura e dello spettacolo, promuovendo la piena ed effettiva fruizione pubblica
degli stessi e assicurando che vengano adibiti a usi compatibili con il loro
carattere storico o artistico e con le loro finalità, tali da non arrecare
pregiudizio alla loro conservazione;
c) miglioramento delle condizioni di conservazione dei beni e
dei relativi contesti, anche con riferimento al rispetto della normativa in
materia di sicurezza e accessibilità;
d) potenziamento e creazione di servizi di informazione,
comunicazione e documentazione, finalizzati alla promozione del patrimonio
culturale, che favoriscano il libero e diffuso accesso alla conoscenza e alla
cultura, utilizzando tecnologie innovative;
e) collaborazione con istituzioni, centri e associazioni
culturali diffusi sul territorio e promozione della partecipazione degli stessi
alla valorizzazione del patrimonio culturale e allo sviluppo di attività e
servizi connessi;
f) organizzazione di iniziative editoriali, culturali,
scientifiche e di approfondimento, quali convegni, mostre, seminari, itinerari
di visita di siti e luoghi dell’arte, della storia e della cultura e il sostegno
alle medesime;
g) sostegno alle attività di sviluppo e diffusione della
lettura e della conoscenza del patrimonio svolte da biblioteche e mediateche,
musei e archivi
.
2. La Regione, inoltre:
a) svolge compiti di tutela, catalogazione e conservazione dei
beni librari e documentari ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del Codice, anche
avvalendosi dei soggetti costituenti la rete documentaria regionale di cui al
successivo articolo 22;
b) determina, in accordo con il quadro normativo di riferimento
comunitario e statale e con il concorso degli organi statali, delle
organizzazioni professionali e degli enti di ricerca, che hanno specifiche
competenze in materia, gli standard minimi di qualità da assicurare
nell’esercizio delle funzioni di conservazione, valorizzazione, gestione e
promozione del patrimonio culturale degli istituti e dei luoghi della cultura,
disciplinati dall’articolo 15 e ne verifica periodicamente la sussistenza;
c) promuove azioni e accordi diretti all’integrazione sociale e
multiculturale e allo sviluppo delle collezioni bibliografiche e documentarie e
di servizi bibliotecari rivolti alle fasce di utenti svantaggiati;
d) cura lo sviluppo e l’inserimento delle attività e dei
servizi degli istituti e dei luoghi della cultura nel contesto internazionale,
favorendo la collaborazione e la cooperazione, la circolazione delle persone e
delle idee e gli scambi professionali;
e) assicura il potenziamento dei servizi bibliotecari e
archivistici di propria competenza promuovendone l’integrazione anche con i
servizi museali e il coordinamento ai fini della loro valorizzazione ed
efficace, efficiente ed economica gestione;
f) garantisce la fruizione dei beni culturali e dei servizi
bibliotecari e archivistici anche per soggetti non vedenti e ipovedenti
attraverso la messa a disposizione di sistemi informatici secondo il sistema
“Braille”.
Capo II
Soggetti, funzioni e competenze
Art. 5
Soggetti pubblici e privati
del sistema integrato dei beni
culturali
1. La Regione opera congiuntamente con gli enti locali,
promuove e favorisce intese con lo Stato e con soggetti pubblici e privati, ivi
comprese le istituzioni universitarie, di ricerca e di cultura, nel rispetto dei
principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, al fine di creare il
sistema regionale integrato dei beni culturali.
2. Alla formazione e al funzionamento del sistema regionale
integrato dei beni culturali concorrono i soggetti pubblici titolari delle
funzioni relative ai beni, agli istituti e ai luoghi della cultura. Ne fanno
parte anche i soggetti privati, singoli o associati, del settore, il cui ruolo
sia riconosciuto secondo le modalità della presente legge.
Art. 6
Commissione regionale
per i beni culturali
1. E’ istituita la Commissione regionale per i beni
culturali, organismo consultivo a carattere tecnico-scientifico in materia di
beni culturali e connessi servizi, nominata dalla Giunta regionale.
2. La Commissione esprime pareri su:
a) i piani strategici di sviluppo culturale previsti dalle
presenti norme;
b) gli accordi di valorizzazione con gli enti locali e i
privati previsti dalle presenti norme;
c) gli standard minimi di qualità dei servizi degli
istituti e dei luoghi della cultura.
3. La Regione, inoltre, può chiedere pareri alla
Commissione in materia di:
a) atti di programmazione e pianificazione per i beni culturali
predisposti dalla Regione;
b) schemi di accordi in materia di beni culturali fra la
Regione e gli altri soggetti pubblici o privati;
c) schemi di atti normativi e amministrativi generali
afferenti la materia dei beni culturali.
4. Gli enti locali o gli altri soggetti competenti nel
campo della valorizzazione dei beni culturali possono richiedere parere alla
Commissione sulle materie sopra elencate.
5. La Commissione dura in carica tre anni ed è composta da
undici membri di comprovata esperienza in materia di beni culturali, nonché di
economia della cultura, legislazione dei beni culturali, promozione e
comunicazione del patrimonio culturale.
6. I componenti esperti sono designati, in conformità agli
specifici criteri stabiliti dalla Giunta regionale per garantire l’elevata
competenza e professionalità degli esperti stessi, per assicurare la presenza di
competenze nelle diverse branche dei beni culturali e la rappresentatività delle
associazioni professionali, nonché la trasparenza delle procedure di
designazione.. I componenti sono designati nel modo seguente:
a) due dalla Giunta regionale;
b) due dal Consiglio regionale;
c) uno dalla Direzione regionale per i beni culturali e
paesaggistici della Puglia;
d) uno dall’Unione province d’Italia Puglia;
e) uno dall’Associazione nazionale comuni italiani Puglia;
f) due dalle università pubbliche pugliesi, di concerto fra
loro;
g) due dalle associazioni professionali competenti, di concerto
fra loro.
7. Alle sedute della Commissione partecipano
ordinariamente, senza diritto di voto, il Direttore di Area e il Dirigente del
Servizio della Regione competenti in materia di beni culturali.
8. Ai membri della Commissione non è dovuta alcuna indennità.
9. Con successivo provvedimento della Giunta regionale sono
disciplinate le modalità di elezione del Presidente e di funzionamento della
Commissione. Le attività di segreteria tecnica sono assicurate dal Servizio
regionale competente.
Art. 7
Funzioni e compiti delle Province
e della Città
metropolitana di Bari
1. Le Province e la Città metropolitana di Bari, nel
rispetto degli indirizzi regionali e con il concorso dei Comuni, contribuiscono
alla valorizzazione e assicurano la fruizione dei beni culturali del territorio
di riferimento ed esercitano i compiti e le funzioni ad esse affidati, nel
rispetto della presente legge.
2. Nell’ambito del sistema integrato dei beni culturali, le
Province e la Città metropolitana di Bari:
a) programmano e coordinano, favorendo la partecipazione di
istituzioni, centri e associazioni culturali diffusi sul territorio, lo sviluppo
dei servizi degli istituti e dei luoghi della cultura del territorio;
b) garantiscono il buon funzionamento e la fruizione degli
istituti e dei luoghi della cultura di cui hanno titolarità o loro affidati;
c) curano il monitoraggio sui servizi e le attività degli
istituti e dei luoghi della cultura operanti nell’ambito del territorio di
competenza;
d) promuovono la didattica dei beni culturali mediante progetti
definiti con gli operatori del settore, le istituzioni scolastiche e
universitarie e realizzano attività di promozione del patrimonio culturale anche
a fini di turismo culturale;
e) coordinano e pubblicano un calendario annuale delle attività
degli istituti e dei luoghi della cultura e lo trasmettono alla Regione;
f) promuovono, d’intesa con la Regione, accordi di
valorizzazione sub-regionale e conseguenti piani strategici di sviluppo
culturale previsti dall’articolo 112, comma 4, del Codice;
g) coordinano e gestiscono i servizi di rete e le attività
sovracomunali, secondo modalità concordate con la Regione e con gli organi
statali competenti.
3. Qualora negli atti di pianificazione e programmazione di
cui al Titolo II le Province e la Città metropolitana di Bari siano individuate
quali enti di coordinamento di reti locali di istituti e luoghi della cultura,
operanti nel proprio ambito territoriale, erogano contributi propri e contributi
regionali sulla base dei criteri indicati dai suddetti atti.
4. La Regione esercita i poteri sostitutivi in caso di inerzia
delle Province e della Città metropolitana di Bari.
Art. 8
Funzioni e compiti dei Comuni
1. I Comuni, primi custodi dei valori della cultura e
dell’identità locale, operano per la conoscenza e la conservazione del
patrimonio di memorie e tradizioni della comunità regionale e delle singole
comunità della Regione.
2. I Comuni concorrono alla valorizzazione e alla fruizione dei
beni culturali secondo le modalità previste dagli atti di pianificazione e
programmazione di cui al Titolo II. Essi provvedono:
a) singolarmente o in maniera associata, alla gestione e alla
valorizzazione delle attività e dei servizi relativi agli istituti e ai luoghi
della cultura di cui hanno titolarità o loro affidati, favorendo la
partecipazione di istituzioni, centri e associazioni culturali operanti sul
territorio;
b) alla cura e alla conservazione degli istituti e dei luoghi
di cultura di loro titolarità o loro affidati, anche attraverso la
realizzazione, per le aree e i parchi archeologici e i complessi monumentali, di
interventi di prevenzione, manutenzione e restauro, previa
autorizzazione dei competenti organi statali, secondo metodologie
concordate con la Regione e con gli organi statali competenti; (1)
c) per gli interventi di trasformazione delle aree individuate
come parchi archeologici o zone di interesse archeologico ai sensi dell’articolo
142, comma 1, lettera m), del Codice, a espletare,
nel rispetto della procedura e delle competenze stabilite dagli articoli 95 e 96
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE), le indagini di archeologia preventiva prima del rilascio
dei titoli abilitativi edilizi; (2)
d) ove interessati dalle aree di cui alla lettera c), a
integrare la composizione delle Commissioni locali per il paesaggio di cui
all’articolo 8
della legge
regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme tecniche per la pianificazione del
paesaggio), con la presenza di un archeologo;
e) all’integrazione degli istituti e dei luoghi della cultura
di loro titolarità o loro affidati nei sistemi museali, archivistici e
bibliotecari;
f) alla collaborazione con le istituzioni scolastiche e
universitarie e con le associazioni culturali e sociali presenti sul territorio;
g) all’organizzazione di forme di servizio diffuso di lettura,
accompagnamento alla fruizione e all’informazione sul proprio territorio;
h) alla conclusione, d’intesa con la Regione, di accordi di
valorizzazione sub-regionali e conseguenti piani strategici di sviluppo
culturale previsti dall’articolo 112, comma 4, del Codice.
3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, i
Comuni si avvalgono di personale in possesso dei requisiti professionalizzanti
indicati negli standard regionali, privilegiando quello appartenente agli
istituti e ai luoghi della cultura di propria pertinenza.
(1) Comma così modificato dall'art.1,
comma 1, lett. a) della L.R.
22 ottobre 2013, n. 32.
(2) Comma così modificato dall'art.1,
comma 1, lett. b) della L.R.
22 ottobre 2013, n. 32.
Art. 9
Cooperazione interistituzionale
e forme di partecipazione
1. La Regione, al fine della tutela e valorizzazione dei
beni culturali idonee alla loro migliore pubblica fruizione, promuove e
favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini ai procedimenti di
pianificazione e programmazione relativi al patrimonio culturale, forme di
cooperazione interistituzionale e di consultazione dei soggetti operanti nel
settore.
2. Per la formazione del sistema integrato dei beni culturali
previsto dall’articolo 4, la Giunta regionale adotta atti di coordinamento,
sottoscrive atti di intesa e stipula accordi con lo Stato e con enti pubblici
territoriali, al fine di accrescere il livello di integrazione nell’esercizio
delle funzioni concernenti i beni culturali, definire strategie e obiettivi
comuni di valorizzazione, elaborare azioni di sviluppo culturale nell’ambito
degli strumenti di programmazione di cui al Titolo II.
3. La Regione, inoltre, promuove forme di coordinamento con lo
Stato, le istituzioni universitarie, autonomie scolastiche, associazioni
operanti nel settore, istituti di ricerca, di studio e di documentazione
operanti in ambito regionale ed extraregionale, al fine di individuare progetti
di interesse comune, di razionalizzare gli interventi e favorire l’uso integrato
del patrimonio culturale e delle risorse finanziarie
4. La Regione coopera con la Conferenza episcopale e con le
autorità delle altre confessioni religiose, concludendo intese finalizzate alla
valorizzazione e fruizione dei beni culturali di interesse religioso di cui
all’articolo 9 del Codice.
5. La Regione prevede la partecipazione dei soggetti privati a
forme di valorizzazione e gestione dei beni culturali, assicurando il rispetto
del principio di imparzialità e delle norme a tutela della concorrenza.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PROGRAMMAZIONE
Art. 10
Strumenti della programmazione regionale
1. La Regione utilizza il metodo della programmazione al
fine di conferire organicità e unitarietà agli interventi di valorizzazione dei
beni culturali da realizzare sul territorio. La programmazione si realizza,
secondo procedimenti definiti con provvedimento della Giunta regionale tesi a
garantire il rispetto dei principi di sussidiarietà, pluralismo, partecipazione
e leale collaborazione, in armonia con:
a) le opzioni di sviluppo complessivo del territorio;
b) la ricerca scientifica, lo studio, la classificazione, la
conservazione dei beni stessi.
2. Costituiscono strumenti della programmazione regionale:
a) il programma regionale triennale dei beni culturali e i
relativi programmi operativi annuali;
b) i piani integrati di valorizzazione e gestione.
Art. 11
Programma regionale triennale
dei beni culturali
1. La Giunta regionale, ogni tre anni ed entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio pluriennale,
adotta il programma triennale dei beni culturali coerentemente con le finalità e
i principi della presente legge, nonché con gli obiettivi previsti dagli
strumenti di pianificazione e programmazione regionale.
2. A tal fine il programma regionale contiene:
a) il quadro conoscitivo dei beni culturali oggetto della
presente legge e dei contesti territoriali di riferimento;
b) gli obiettivi strategico - generali e le linee di indirizzo,
anche organizzative e funzionali per le strutture regionali, atte al
perseguimento degli stessi;
c) gli obiettivi specifici per ciascun ambito territoriale e/o
settore;
d) il quadro di riferimento finanziario pluriennale e la
quantificazione delle risorse attivabili ripartite per ambiti e/o settori di
intervento e fonti di finanziamento;
e) i piani integrati di valorizzazione e gestione da promuovere
nel triennio;
f) le modalità di raccordo con altri piani e programmi
regionali e locali per gli aspetti di comune rilevanza;
g) i criteri e le modalità di realizzazione del sistema di
monitoraggio, nonché gli indicatori per la valutazione dell’efficacia e
dell’efficienza delle azioni.
Art. 12
Programma regionale operativo annuale
dei beni culturali
1. Per la realizzazione coordinata e coerente di quanto
stabilito nel programma regionale triennale dei beni culturali, la Giunta
regionale adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di bilancio, il programma regionale operativo annuale. Il programma
definisce e specifica gli obiettivi intermedi e indica le azioni, le modalità
attuative e le risorse finanziarie.
2. Le azioni di cui al comma 1 sono individuate sulla base dei
seguenti criteri:
a) coerenza con le politiche di valorizzazione dei beni
culturali promosse dalla Regione e dai territori;
b) valorizzazione delle relazioni tra beni culturali e contesti
territoriali e paesaggistici;
c) integrazione con le altre politiche regionali, con
particolare riguardo ai piani e ai programmi coerenti con le azioni di cui
all’articolo 4;
d) cooperazione fra soggetti pubblici e privati.
3. Il programma annuale definisce le procedure, ispirate ai
principi di pubblicità e trasparenza, per la selezione dei progetti e delle
richieste di finanziamento sulla base dei seguenti criteri preferenziali:
a) qualità, innovatività e stato di avanzamento della
progettazione;
b) livello di integrazione con i piani e i programmi coerenti
con le azioni di cui all’articolo 4;
c) sostenibilità nella fase di gestione degli interventi
garantita anche da adeguate strutture organizzative e competenze professionali;
d) utilità sociale in relazione alla fruizione.
Art. 13
Piani integrati
di valorizzazione e gestione
1. La Regione, con i piani integrati di valorizzazione e
gestione, promuove la progettualità locale in forme integrate, multisettoriali e
multiattoriali, che richiedono il coordinamento tra soggetti pubblici e
privati.
2. I piani integrati di valorizzazione e gestione sono
finalizzati ad attuare interventi di valorizzazione del patrimonio culturale,
considerato in relazione al contesto territoriale. Tali interventi favoriscono,
altresì, lo sviluppo del sistema produttivo e l’individuazione di forme evolute
di gestione delle risorse ambientali e culturali a livello territoriale.
3. Nell’ambito dei piani integrati di valorizzazione e gestione
acquisiscono priorità le forme di gestione partecipata e condivisa attraverso
l’utilizzazione di strumenti consensuali idonei a garantire rapporti di
collaborazione e partenariato tra soggetti attuatori pubblici e privati e a
corresponsabilizzare i diversi enti pubblici interessati.
4. La Regione, nella definizione del contenuto dei piani
integrati di valorizzazione e gestione, persegue:
a) l’integrazione fra beni e attività culturali, patrimonio
ambientale e servizi sociali;
b) la più ampia partecipazione dei soggetti, pubblici e
privati, portatori di conoscenze, valori e interessi;
c) la razionalizzazione dell’offerta del patrimonio pubblico
sul territorio;
d) la gestione attraverso un piano operativo idoneo a rendere
pienamente fruibili i beni e a integrarli in un unico sistema territoriale di
offerta.
5. Il contenuto dei piani è definito sulla base di proposte di
valorizzazione e gestione integrata presentate dai partenariati territoriali
interessati nell’ambito di una procedura valutativo - negoziale tra la Regione e
i partenariati stessi, secondo criteri e modalità previsti dagli strumenti di
programmazione regionale.
6. I piani integrati di valorizzazione e gestione indicano:
a) gli obiettivi generali e specifici della conoscenza,
ricerca, tutela e valorizzazione che si intende perseguire in modo congiunto;
b) gli ambiti territoriali interessati e i beni culturali
pubblici ed eventualmente privati coinvolti, oggetto di interventi di tutela,
valorizzazione, gestione e fruizione;
c) l’organizzazione, i livelli di responsabilità e le modalità
di gestione in forma partecipata;
d) le attività e i compiti dei singoli sottoscrittori della
proposta di valorizzazione di cui al comma 2;
e) le risorse finanziarie, con la ripartizione delle stesse tra
i singoli sottoscrittori della proposta;
f) gli strumenti di monitoraggio e valutazione.
Art. 14
Accordi di valorizzazione
1. In conformità con quanto previsto dagli articoli 5, 102
e 112 del Codice e in coerenza con obiettivi e criteri di cui ai commi 2 e 4
dell’articolo 13, la Regione promuove accordi di valorizzazione con il Ministero
per i beni e le attività culturali, con altre amministrazioni statali e altri
enti pubblici territoriali.
2. Gli accordi di valorizzazione garantiscono forme di
cooperazione fra gli enti per la definizione condivisa di strategie e obiettivi,
la valorizzazione integrata dei beni localizzati sul territorio pugliese di
appartenenza dello Stato, della Regione e degli enti locali, il rafforzamento
delle relazioni con il paesaggio e con i beni ambientali nonché con il sistema
infrastrutturale e produttivo di riferimento.
3. Ai fini di una più efficace attuazione dei processi di
valorizzazione integrata dei beni culturali previsti dal Codice, la Regione
adotta strumenti di indirizzo, monitoraggio e valutazione.
4. I Piani strategici di sviluppo culturale di cui all’articolo
112, comma 4, del Codice sono elaborati di norma dagli enti locali e dagli altri
soggetti proprietari e/o gestori di istituti e beni culturali e ambientali in
coerenza con obiettivi e criteri di cui all’articolo 13, commi 2 e 4.
5. I Piani strategici favoriscono la partecipazione dei
soggetti privati, con o senza scopo di lucro, e in particolare di quelli
proprietari o gestori dei beni. A questi soggetti possono essere affidate anche
la promozione e l’elaborazione della proposta strategica, oltre che la sua
attuazione.
TITOLO III
ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA
Art.
15
Ambito di applicazione
1. Ai fini della presente legge sono istituti e luoghi
della cultura: i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi
archeologici, i complessi monumentali, così come definiti dall’articolo 101 del
Codice e gli istituti documentari disciplinati dalla presente legge.
Art. 16
Diritti degli utenti
1. Gli istituti e i luoghi della cultura, nel rispetto della
normativa vigente, garantiscono l’accesso agli utenti senza limitazioni
derivanti dalle condizioni fisiche, sociali e culturali.
2. Salvo che per motivi previsti dalle norme, per esigenze di
tutela e conservazione e per motivate esigenze organizzative, non possono essere
posti divieti o limitazioni all’effettuazione di fotografie o videoriprese nei
luoghi e istituti della cultura quando non siano finalizzate allo sfruttamento
economico.
3. La consultazione dei documenti degli archivi e delle
biblioteche, nonché il prestito del patrimonio delle biblioteche sono gratuiti e
non possono essere limitati se non per i motivi previsti dalle norme, per
esigenze di tutela e conservazione e per motivate esigenze organizzative.
4. Gli istituti e i luoghi della cultura adottano la Carta dei
servizi per stabilire e comunicare agli utenti i principi e le regole di
erogazione dei servizi e i diritti e i doveri dei fruitori.
Art. 17
Requisiti degli istituti e luoghi
della cultura di rilevanza
regionale
1. La Regione definisce i requisiti qualitativi e
quantitativi dei servizi prestati dagli istituti e luoghi della cultura, di
proprietà pubblica o privata, necessari per il riconoscimento della rilevanza
regionale.
2. Per il raggiungimento dei livelli dei servizi di cui al
comma 1 e al fine di migliorare la risposta alle esigenze di informazione e di
documentazione degli utenti, la Regione promuove e favorisce la gestione
associata dei servizi fra gli enti locali.
3. Con regolamento approvato dalla Giunta regionale sono
definiti i requisiti e il procedimento per il riconoscimento della qualifica di
istituti e luoghi della cultura di rilevanza regionale, considerando i seguenti
fattori qualificanti:
a) conservazione dei beni;
b) loro fruizione;
c) loro valorizzazione;
d) qualificazione scientifica e professionale del personale
addetto alla gestione.
4. I requisiti per il riconoscimento della qualifica di
istituti e luoghi della cultura di rilevanza regionale assicurano il
conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) accessibilità, funzionalità e controllabilità delle
strutture;
b) sostenibilità e flessibilità gestionale nel tempo;
c) integrazione tematica e territoriale nella gestione;
d) riconoscibilità degli istituti e dei luoghi della cultura
come fattori di promozione della conoscenza e di inclusione sociale.
5. Il regolamento può prevedere che i requisiti per il
conseguimento della qualifica di istituto e luogo della cultura di rilevanza
regionale siano raggiunti attraverso forme di cooperazione.
6. Il riconoscimento della qualifica di istituti e luoghi della
cultura di rilevanza regionale costituisce criterio prioritario di selezione, a
parità di altre condizioni, ai fini dell’ottenimento di contributi regionali.
Art. 18
Forme di gestione
degli istituti e luoghi della cultura
1. Nel rispetto delle disposizioni del Codice, gli istituti
e luoghi della cultura sono gestiti adottando forme e sistemi di gestione
adeguati alle caratteristiche dello specifico bene culturale e con preferenza a
forme di gestione integrata in coerenza con i principi e gli strumenti
specificati nella presente legge.
2. La gestione prevede strumenti che assicurino ai cittadini,
singoli o associati, e alla comunità scientifica forme di partecipazione alle
attività fondamentali degli istituti e dei luoghi della cultura.
3. Nel rispetto dei principi di cui all’articolo 115 del
Codice, l’organizzazione degli istituti e luoghi della cultura può avvenire
mediante gestione in forma diretta o in forma indiretta.
4. La scelta tra gestione diretta e indiretta è attuata
mediante valutazione comparativa, considerando la sostenibilità
economico-finanziaria, l’efficacia e gli obiettivi previamente definiti.
5. L’affidamento della gestione degli istituti e luoghi della
cultura è effettuato, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa
comunitaria e della normativa nazionale di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture), e del Codice, a soggetti in possesso di requisiti tecnici,
scientifici e professionali adeguati, in coerenza con gli appositi standard
minimi regionali.
6. Le amministrazioni titolari degli istituti e luoghi della
cultura, al fine di innalzare la qualità dei servizi offerti, privilegiano
l’affidamento della gestione integrata dei servizi per il pubblico, previsti
dall’articolo 117 del Codice e, in caso di opzione a favore di un affidamento
frazionato della gestione di ciascun servizio, motivano la scelta in relazione
alle caratteristiche di ciascun bene e alle esigenze dell’affidamento stesso.
7. Ove non sia possibile procedere ai sensi dei commi che
precedono e considerata la rilevanza non economica del servizio, la gestione può
essere affidata a cooperative sociali, associazioni di volontariato,
associazioni di promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità
sociale o fondazioni, individuate nel rispetto dei principi di trasparenza e
pubblicità, che abbiano tra i propri fini statutari la tutela e la
valorizzazione del patrimonio culturale, che siano in possesso di requisiti
tecnici, scientifici e professionali adeguati, in coerenza con gli appositi
standard minimi regionali e che si impegnino all’utilizzo del bene anche per
finalità formative o educative.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA,
TUTELA E
VALORIZZAZIONE DELLA
PRODUZIONE EDITORIALE E DEL PATRIMONIO
LIBRARIO E
DOCUMENTALE
Art. 19
Soprintendenza regionale ai beni librari
1. E’ istituita la Soprintendenza regionale ai beni librari,
che esercita le competenze in materia di tutela sui manoscritti, autografi,
carteggi, incunaboli, raccolte librarie, nonché libri, stampe e incisioni, non
appartenenti allo Stato, presenti sul proprio territorio secondo quanto disposto
dall’articolo 5, comma 2, del Codice.
2. La Giunta regionale individua la struttura regionale a cui
attribuire le funzioni di Soprintendenza regionale per i beni librari,
definendone compiti e dotazione organica.
Art. 20
Archivio della produzione editoriale regionale
1. L’Archivio della produzione editoriale regionale, ai
sensi della legge 15 aprile 2004, n. 106 (Norme relative al deposito legale dei
documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico), e in attuazione
del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento
recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale
destinati all’uso pubblico), è individuato con deliberazione della Giunta
regionale. (3)
2. L’Archivio di cui al comma 1 è costituito da una pluralità
di centri di deposito sul territorio regionale, finalizzati a garantire la
continuità delle collezioni e l’accesso del pubblico ai patrimoni documentari.
(3) Comma così modificato dall'art.1,
comma 1, lett. c) della L.R.
22 ottobre 2013, n. 32.
Art. 21
Archivio storico regionale
1. Al fine di assicurare la salvaguardia del patrimonio
archivistico della Regione è istituito l’Archivio storico regionale in
conformità a quanto previsto dall’articolo 30 del Codice.
2. I criteri di funzionamento dell’archivio sono definiti dalla
Giunta regionale.
Art. 22
Attività della rete documentaria regionale
1. Il sistema documentario pubblico risponde al diritto di
tutti gli individui a fruire, indipendentemente da qualsiasi condizione o
impedimento, di un servizio di informazione e documentazione efficiente e
adeguato.
2. La rete documentaria regionale, costituita dalle
biblioteche, dagli archivi, dai musei, dai centri di documentazione pubblici e
privati e dagli istituti documentari presenti sul territorio, è finalizzata a
creare, in raccordo con i sistemi documentari nazionali e internazionali, una
rete integrata di servizi bibliografici, archivistici e documentari volta a
preservare e valorizzare il patrimonio culturale, a promuovere la lettura e la
diffusione della conoscenza, a soddisfare le esigenze informative e tecnologiche
e a sostenere la formazione continua dei cittadini e degli utenti in generale.
3. La rete documentaria regionale, attraverso l’integrazione
tra le risorse dei soggetti interessati, la cooperazione fra reti e sistemi
locali del territorio regionale, il coordinamento delle attività di
acquisizione, conservazione, pubblica fruizione dei beni librari e documentari,
esalta le caratteristiche e peculiarità di tali istituti e del patrimonio
bibliografico, archivistico e documentale in essi custodito, salvaguardando le
differenti vocazioni territoriali, promuovendo un sistema integrato per la
gestione condivisa e partecipata e l’erogazione di servizi culturali e di
rilevanza sociale sul territorio efficienti ed efficaci.
4. Gli istituti di cui al comma 2, tramite la condivisione di
procedure standard dei sistemi archivistici e biblioteconomici nazionali e
internazionali, la catalogazione delle unità bibliografiche, l’ordinamento e
l’inventariazione dei fondi archivistici, mettono a disposizione i documenti e
le informazioni su qualsiasi supporto registrati.
5. La disciplina della rete documentaria regionale, i requisiti
che i diversi soggetti partecipanti devono possedere e le specifiche funzioni da
espletare sono definiti con apposito provvedimento di Giunta regionale.
Art. 23
Cooperazione
1. Le biblioteche pubbliche e gli archivi forniscono i loro
servizi mediante il ricorso a forme di cooperazione con le altre biblioteche,
archivi e altri istituti documentari presenti nel territorio di riferimento
nonché a livello regionale, nazionale e internazionale, al fine di realizzare un
servizio documentario integrato che consenta, mediante la condivisione delle
risorse, di rispondere ai bisogni informativi degli utenti.
2. Le biblioteche pubbliche e gli archivi promuovono forme di
coordinamento con scuole, università, musei e altri istituti e luoghi della
cultura per lo svolgimento di attività finalizzate alla fruizione e
valorizzazione del patrimonio culturale.
3. Le biblioteche pubbliche e gli archivi sottoscrivono accordi
reciproci finalizzati a favorire il prestito a livello regionale dei libri e dei
documenti in possesso.
Art. 24
Le reti documentarie locali
1. La rete documentaria locale costituisce la modalità di
organizzazione e gestione delle attività e dei servizi documentari integrati,
assicurando le necessarie competenze professionali e realizzando la condivisione
delle risorse interne nonché la piena utilizzazione delle risorse esterne alla
rete.
2. Gli enti locali provvedono alla costituzione della rete
documentaria locale sulla base dei requisiti e procedure stabiliti con apposito
provvedimento di Giunta regionale.
3. Alla rete locale possono partecipare, oltre alle
biblioteche, agli archivi e ai musei degli enti locali, gli altri istituti di
cui all’articolo 15, pubblici e privati, presenti nel territorio regionale.
Possono partecipare alla rete locale i Comuni che, privi di propri istituti,
intendano avvalersi dei servizi della rete locale.
4. I soggetti di cui al comma 3 individuano, per ciascuna rete
documentaria locale, un istituto fra quelli aderenti quale responsabile del
coordinamento dei servizi di rete, in coerenza con l’articolo 7, comma 2, lett.
g), e con i requisiti e gli standard organizzativi e di servizio stabiliti con
apposito provvedimento della Giunta regionale e, in caso di mancato
soddisfacimento di detti requisiti e standard, attribuendo il coordinamento ad
un altro istituto fra quelli aderenti alla rete che li soddisfi.
5. I finanziamenti destinati alle reti locali sono assegnati
dalla Regione agli istituti responsabili del coordinamento dei servizi di rete
previa comunicazione dei dati relativi ai servizi erogati.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 25
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei
regolamenti previsti dalla presente legge sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) legge
regionale 12 aprile 1979, n. 21 (Norme in materia di musei di enti locali e
di enti e istituzioni di interesse locale);
b) legge
regionale 17 aprile 1979, n. 22 (Norme in materia di biblioteche di
enti locali e di enti e di istituzioni d10i interesse locale);
c) legge
regionale 29 giugno 1979, n. 37 (Conservazione e valorizzazione dei beni
immobili di interesse storico-artistico, edilizia monumentale, bibliotecaria,
teatrale - Interventi straordinari e urgenti);
d) legge
regionale 4 dicembre 1981, n. 58 (Dichiarazione di interesse locale di
biblioteche, musei, archivi e istituzioni culturali di proprietà di soggetti
diversi dagli enti locali territoriali);
e) legge
regionale 24 novembre 1982, n. 34 (Contributi ai fini del miglioramento del
patrimonio degli archivi storici degli enti locali e/o di interesse locale);
f) legge
regionale 23 giugno 1993, n. 10 (Regime transitorio per l’espletamento delle
funzioni regionali in materia di musei, biblioteche e archivi);
g) disposizioni di cui alla lettera f) del comma 1
dell’articolo 19,
alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 20,
alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 21
e all’articolo 22
della legge
regionale 11 dicembre 2000, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio,
turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica,
diritto allo studio e formazione professionale);
h) articoli 22
e 23
della legge
regionale 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2006).
Articolo 26
Norma transitoria
1. I procedimenti e le attività avviati precedentemente
alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi ai sensi delle
norme vigenti al momento del loro avvio.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 25 giugno 2013