Home - Crediti - Ubicazione - Sito della Regione Puglia - Feed RSS
Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
Ritorna alla lista   Nuova ricerca

 

Legge Vigente

Anno
2013
Numero
17
Data
25/06/2013
Abrogato
 
Materia
Cultura
Titolo
Disposizioni in materia di beni culturali
Note
Pubblicata nel B.U.R.Puglia del 2/ giugno 2013, n.89
Allegati
Nessun allegato

 



TITOLO I


Capo I
Principi, oggetto e definizioni


Art. 1

Principi e finalità


 

1. La Regione Puglia, in attuazione degli articoli 9, 117 e 118 della Costituzione, nonché nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali e della disciplina di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in seguito denominato “Codice”, valorizza il proprio patrimonio culturale materiale e immateriale, conservato negli istituti e luoghi della cultura e diffuso sul territorio.


2. La Regione, a norma del comma 2 dell’articolo 5 del Codice, tutela manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, libri, stampe e incisioni non appartenenti allo Stato.


3. Le azioni previste dalla presente legge sono finalizzate al potenziamento e al miglioramento della fruizione dei beni culturali, per contribuire alla conoscenza e alla conservazione e fruizione del patrimonio culturale, al rafforzamento dell’identità storica e culturale, allo sviluppo del territorio e alla promozione dell’inclusione sociale e culturale delle popolazioni.


4. La Regione individua nella sussidiarietà, nella partecipazione, nel pluralismo e nella leale collaborazione i principi cui conformare l’attività dei soggetti pubblici e privati che operano nel settore dei beni culturali.

 


Art. 2

Oggetto e obiettivi


1. La legge disciplina gli interventi della Regione e degli enti locali in materia di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale, nel rispetto della ripartizione delle competenze in materia.


2. Le azioni disciplinate dalla presente legge perseguono:


a) la promozione della conoscenza, salvaguardia, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale nell’ambito delle politiche di sviluppo della cultura, assicurando la tutela della persona, favorendo i bisogni di crescita culturale e garantendone i processi di formazione continua e ricorrente;

b) la cooperazione e l’interazione tra i diversi livelli istituzionali tra i quali sono ripartite le competenze in materia di conoscenza, salvaguardia, conservazione e valorizzazione dei beni culturali;

c) l’integrazione quale metodo prioritario di valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale con:

1) gli interventi connessi alla tutela e valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio;

2) le politiche di coesione e sviluppo socio-economico e con particolare riguardo alle politiche di promozione della qualità del territorio e del turismo;

3) le politiche culturali e le politiche attinenti la ricerca, l’istruzione e gli altri servizi sociali;


d) la promozione della partecipazione ai processi conoscitivi del rilievo culturale dei beni e alla definizione delle strategie e modalità di conservazione, valorizzazione e promozione dello stesso patrimonio culturale, anche in raccordo con le attività degli ecomusei di cui alla legge regionale 6 luglio 2011, n. 15 (Istituzione degli ecomusei della Puglia), ove istituiti;

e) la promozione di metodi consensuali di programmazione e gestione, attraverso l’incentivazione della progettualità integrata a livello territoriale nell’ambito di processi che prevedano la corresponsabilità anche finanziaria dei soggetti pubblici e privati coinvolti e assicurino la sostenibilità delle gestioni e la qualità dei servizi;

f) la valorizzazione e la promozione dei beni culturali quali spazi, espressioni e pratiche che favoriscono lo sviluppo di relazioni fra i fruitori basate sui fattori storici, culturali e identitari, atte anche a migliorare e sviluppare i processi della creatività e dell’innovazione, anche avvalendosi degli ecomusei di cui alla l.r. 15/2011;

g) l’innovazione nelle forme organizzative e gestionali, mediante l’uso di metodologie scientifiche per la raccolta, la gestione, l’inventariazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, e nelle forme di diffusione della conoscenza, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e dello scambio di esperienze e buone pratiche;

h) la qualificazione di istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del Codice, nonché gli ecomusei di cui alla l.r. 15/2011 e il consolidamento della loro funzione sociale ed educativa;

i) la promozione di intese con le istituzioni religiose, nell’ambito della valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso di cui all’articolo 9 del Codice;

j) la promozione della conoscenza, la protezione e la conservazione del patrimonio librario documentario non statale;

k) la predisposizione, di intesa con le università e le organizzazioni professionali, di percorsi di formazione che favoriscano l’occupazione giovanile qualificata nel campo dei beni culturali e di formazione permanente del personale occupato nel settore dei beni culturali.

 


Art. 3

Definizioni


1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) tutela: l’esercizio delle funzioni e delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale e a garantirne la conservazione per fini di pubblica fruizione;

b) salvaguardia: l’attività volta ad assicurare la protezione dei beni culturali;

c) conservazione: il mantenimento o il recupero della integrità del bene, sia sotto il profilo strettamente materiale che per gli aspetti attinenti all’identità culturale della cosa in sé considerata;

d) promozione: l’attività diretta a far conoscere ed apprezzare i beni culturali;

e) fruizione: accessibilità e disponibilità pubblica del patrimonio culturale finalizzate al miglioramento della conoscenza dei valori di cui tale patrimonio è portatore;

f) valorizzazione: la predisposizione dei mezzi diretti a consentire o migliorare la possibilità di accesso ai beni culturali al fine di agevolare la percezione e l’apprendimento dei valori che ad essi afferiscono;

g) integrazione: la condivisione di conoscenze e la costruzione di percorsi ed azioni capaci di costruire relazioni stabili fra diversi soggetti e settori di intervento allo scopo di assicurare una sostenibile e più efficace valorizzazione dei beni culturali;

h) sistema integrato dei beni culturali: l’aggregazione di risorse culturali del territorio, adeguatamente organizzate in rapporto ai beni ambientali, messe in rete e gestite mediante forme di cooperazione interistituzionale, al fine di promuovere percorsi di valorizzazione integrata per lo sviluppo sostenibile e la coesione sociale;

i) istituti documentari: gli istituti (biblioteche, archivi) destinati alla conservazione delle copie della produzione editoriale realizzate sul territorio regionale, così come individuati dalla Giunta regionale;

j) Carta dei beni culturali: la cartografia tematica che descrive il patrimonio culturale della Regione, attraverso un censimento georeferenziato dei beni immobili, dei beni vincolati e dei siti di valore culturale e paesaggistico, così come approvata con la deliberazione di Giunta regionale 28 novembre 2006, n. 1787.




Art. 4

Compiti della Regione
per la promozione e valorizzazione


1. La Regione promuove la valorizzazione del patrimonio culturale in un sistema regionale integrato e accessibile dei beni e delle istituzioni culturali, anche mediante le seguenti azioni:

a) attività volte alla conoscenza del patrimonio culturale da valorizzare, favorendo lo studio, la ricerca e la diffusione dei risultati. A tal fine promuove, nell’ambito delle proprie funzioni, come specificate nella presente legge, lo sviluppo e l’aggiornamento della Carta dei beni culturali integrata nel Sistema informativo territoriale regionale con riguardo ai beni e agli istituti di propria competenza. Per la produzione, lo scambio e l’utilizzo dei dati, si avvale degli strumenti di coordinamento interno, in particolare dell’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, e degli strumenti di cooperazione interistituzionale, stimolando e sostenendo la creazione di sistemi a rete di dimensione regionale, eventualmente articolati in strutture sub regionali, ottimizza e condivide le risorse umane, finanziarie e strumentali, nonché i processi gestionali dei singoli beni;

b) iniziative volte a valorizzare gli istituti e i luoghi della cultura, di cui all’articolo 101 del Codice, come centri di azione culturale e sociale, anche in forma coordinata con le misure di sostegno alle attività della cultura e dello spettacolo, promuovendo la piena ed effettiva fruizione pubblica degli stessi e assicurando che vengano adibiti a usi compatibili con il loro carattere storico o artistico e con le loro finalità, tali da non arrecare pregiudizio alla loro conservazione;

c) miglioramento delle condizioni di conservazione dei beni e dei relativi contesti, anche con riferimento al rispetto della normativa in materia di sicurezza e accessibilità;

d) potenziamento e creazione di servizi di informazione, comunicazione e documentazione, finalizzati alla promozione del patrimonio culturale, che favoriscano il libero e diffuso accesso alla conoscenza e alla cultura, utilizzando tecnologie innovative;

e) collaborazione con istituzioni, centri e associazioni culturali diffusi sul territorio e promozione della partecipazione degli stessi alla valorizzazione del patrimonio culturale e allo sviluppo di attività e servizi connessi;

f) organizzazione di iniziative editoriali, culturali, scientifiche e di approfondimento, quali convegni, mostre, seminari, itinerari di visita di siti e luoghi dell’arte, della storia e della cultura e il sostegno alle medesime;

g) sostegno alle attività di sviluppo e diffusione della lettura e della conoscenza del patrimonio svolte da biblioteche e mediateche, musei e archivi

.
2. La Regione, inoltre:

a) svolge compiti di tutela, catalogazione e conservazione dei beni librari e documentari ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del Codice, anche avvalendosi dei soggetti costituenti la rete documentaria regionale di cui al successivo articolo 22;

b) determina, in accordo con il quadro normativo di riferimento comunitario e statale e con il concorso degli organi statali, delle organizzazioni professionali e degli enti di ricerca, che hanno specifiche competenze in materia, gli standard minimi di qualità da assicurare nell’esercizio delle funzioni di conservazione, valorizzazione, gestione e promozione del patrimonio culturale degli istituti e dei luoghi della cultura, disciplinati dall’articolo 15 e ne verifica periodicamente la sussistenza;

c) promuove azioni e accordi diretti all’integrazione sociale e multiculturale e allo sviluppo delle collezioni bibliografiche e documentarie e di servizi bibliotecari rivolti alle fasce di utenti svantaggiati;

d) cura lo sviluppo e l’inserimento delle attività e dei servizi degli istituti e dei luoghi della cultura nel contesto internazionale, favorendo la collaborazione e la cooperazione, la circolazione delle persone e delle idee e gli scambi professionali;

e) assicura il potenziamento dei servizi bibliotecari e archivistici di propria competenza promuovendone l’integrazione anche con i servizi museali e il coordinamento ai fini della loro valorizzazione ed efficace, efficiente ed economica gestione;

f) garantisce la fruizione dei beni culturali e dei servizi bibliotecari e archivistici anche per soggetti non vedenti e ipovedenti attraverso la messa a disposizione di sistemi informatici secondo il sistema “Braille”.


Capo II
Soggetti, funzioni e competenze


Art. 5

Soggetti pubblici e privati
del sistema integrato dei beni culturali


1. La Regione opera congiuntamente con gli enti locali, promuove e favorisce intese con lo Stato e con soggetti pubblici e privati, ivi comprese le istituzioni universitarie, di ricerca e di cultura, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, al fine di creare il sistema regionale integrato dei beni culturali.

2. Alla formazione e al funzionamento del sistema regionale integrato dei beni culturali concorrono i soggetti pubblici titolari delle funzioni relative ai beni, agli istituti e ai luoghi della cultura. Ne fanno parte anche i soggetti privati, singoli o associati, del settore, il cui ruolo sia riconosciuto secondo le modalità della presente legge.




Art. 6

Commissione regionale
per i beni culturali


1. E’ istituita la Commissione regionale per i beni culturali, organismo consultivo a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e connessi servizi, nominata dalla Giunta regionale.

2. La Commissione esprime pareri su:

a) i piani strategici di sviluppo culturale previsti dalle presenti norme;


b) gli accordi di valorizzazione con gli enti locali e i privati previsti dalle presenti norme;


c) gli standard minimi di qualità dei servizi degli istituti e dei luoghi della cultura.


3. La Regione, inoltre, può chiedere pareri alla Commissione in materia di:

a) atti di programmazione e pianificazione per i beni culturali predisposti dalla Regione;


b) schemi di accordi in materia di beni culturali fra la Regione e gli altri soggetti pubblici o privati;


c) schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali.


4. Gli enti locali o gli altri soggetti competenti nel campo della valorizzazione dei beni culturali possono richiedere parere alla Commissione sulle materie sopra elencate.

5. La Commissione dura in carica tre anni ed è composta da undici membri di comprovata esperienza in materia di beni culturali, nonché di economia della cultura, legislazione dei beni culturali, promozione e comunicazione del patrimonio culturale.

6. I componenti esperti sono designati, in conformità agli specifici criteri stabiliti dalla Giunta regionale per garantire l’elevata competenza e professionalità degli esperti stessi, per assicurare la presenza di competenze nelle diverse branche dei beni culturali e la rappresentatività delle associazioni professionali, nonché la trasparenza delle procedure di designazione.. I componenti sono designati nel modo seguente:

a) due dalla Giunta regionale;

b) due dal Consiglio regionale;

c) uno dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;

d) uno dall’Unione province d’Italia Puglia;

e) uno dall’Associazione nazionale comuni italiani Puglia;

f) due dalle università pubbliche pugliesi, di concerto fra loro;

g) due dalle associazioni professionali competenti, di concerto fra loro.


7. Alle sedute della Commissione partecipano ordinariamente, senza diritto di voto, il Direttore di Area e il Dirigente del Servizio della Regione competenti in materia di beni culturali.

8. Ai membri della Commissione non è dovuta alcuna indennità.

9. Con successivo provvedimento della Giunta regionale sono disciplinate le modalità di elezione del Presidente e di funzionamento della Commissione. Le attività di segreteria tecnica sono assicurate dal Servizio regionale competente.

 




Art. 7

Funzioni e compiti delle Province
e della Città metropolitana di Bari


1. Le Province e la Città metropolitana di Bari, nel rispetto degli indirizzi regionali e con il concorso dei Comuni, contribuiscono alla valorizzazione e assicurano la fruizione dei beni culturali del territorio di riferimento ed esercitano i compiti e le funzioni ad esse affidati, nel rispetto della presente legge.

2. Nell’ambito del sistema integrato dei beni culturali, le Province e la Città metropolitana di Bari:

a) programmano e coordinano, favorendo la partecipazione di istituzioni, centri e associazioni culturali diffusi sul territorio, lo sviluppo dei servizi degli istituti e dei luoghi della cultura del territorio;

b) garantiscono il buon funzionamento e la fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di cui hanno titolarità o loro affidati;

c) curano il monitoraggio sui servizi e le attività degli istituti e dei luoghi della cultura operanti nell’ambito del territorio di competenza;

d) promuovono la didattica dei beni culturali mediante progetti definiti con gli operatori del settore, le istituzioni scolastiche e universitarie e realizzano attività di promozione del patrimonio culturale anche a fini di turismo culturale;

e) coordinano e pubblicano un calendario annuale delle attività degli istituti e dei luoghi della cultura e lo trasmettono alla Regione;

f) promuovono, d’intesa con la Regione, accordi di valorizzazione sub-regionale e conseguenti piani strategici di sviluppo culturale previsti dall’articolo 112, comma 4, del Codice;

g) coordinano e gestiscono i servizi di rete e le attività sovracomunali, secondo modalità concordate con la Regione e con gli organi statali competenti.


3. Qualora negli atti di pianificazione e programmazione di cui al Titolo II le Province e la Città metropolitana di Bari siano individuate quali enti di coordinamento di reti locali di istituti e luoghi della cultura, operanti nel proprio ambito territoriale, erogano contributi propri e contributi regionali sulla base dei criteri indicati dai suddetti atti.

4. La Regione esercita i poteri sostitutivi in caso di inerzia delle Province e della Città metropolitana di Bari.

 



Art. 8

Funzioni e compiti dei Comuni


1. I Comuni, primi custodi dei valori della cultura e dell’identità locale, operano per la conoscenza e la conservazione del patrimonio di memorie e tradizioni della comunità regionale e delle singole comunità della Regione.

2. I Comuni concorrono alla valorizzazione e alla fruizione dei beni culturali secondo le modalità previste dagli atti di pianificazione e programmazione di cui al Titolo II. Essi provvedono:

a) singolarmente o in maniera associata, alla gestione e alla valorizzazione delle attività e dei servizi relativi agli istituti e ai luoghi della cultura di cui hanno titolarità o loro affidati, favorendo la partecipazione di istituzioni, centri e associazioni culturali operanti sul territorio;

b) alla cura e alla conservazione degli istituti e dei luoghi di cultura di loro titolarità o loro affidati, anche attraverso la realizzazione, per le aree e i parchi archeologici e i complessi monumentali, di interventi di prevenzione, manutenzione e restauro, previa autorizzazione dei competenti organi statali, secondo metodologie concordate con la Regione e con gli organi statali competenti; (1)

c) per gli interventi di trasformazione delle aree individuate come parchi archeologici o zone di interesse archeologico ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m), del Codice, a espletare, nel rispetto della procedura e delle competenze stabilite dagli articoli 95 e 96 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), le indagini di archeologia preventiva prima del rilascio dei titoli abilitativi edilizi; (2)

d) ove interessati dalle aree di cui alla lettera c), a integrare la composizione delle Commissioni locali per il paesaggio di cui all’articolo 8 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme tecniche per la pianificazione del paesaggio), con la presenza di un archeologo;

e) all’integrazione degli istituti e dei luoghi della cultura di loro titolarità o loro affidati nei sistemi museali, archivistici e bibliotecari;

f) alla collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie e con le associazioni culturali e sociali presenti sul territorio;

g) all’organizzazione di forme di servizio diffuso di lettura, accompagnamento alla fruizione e all’informazione sul proprio territorio;

h) alla conclusione, d’intesa con la Regione, di accordi di valorizzazione sub-regionali e conseguenti piani strategici di sviluppo culturale previsti dall’articolo 112, comma 4, del Codice.


3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, i Comuni si avvalgono di personale in possesso dei requisiti professionalizzanti indicati negli standard regionali, privilegiando quello appartenente agli istituti e ai luoghi della cultura di propria pertinenza.

(1) Comma così modificato dall'art.1, comma 1, lett. a) della L.R. 22 ottobre 2013, n. 32.

(2) Comma così modificato dall'art.1, comma 1, lett. b) della L.R. 22 ottobre 2013, n. 32.




Art. 9

Cooperazione interistituzionale
e forme di partecipazione


1. La Regione, al fine della tutela e valorizzazione dei beni culturali idonee alla loro migliore pubblica fruizione, promuove e favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini ai procedimenti di pianificazione e programmazione relativi al patrimonio culturale, forme di cooperazione interistituzionale e di consultazione dei soggetti operanti nel settore.

2. Per la formazione del sistema integrato dei beni culturali previsto dall’articolo 4, la Giunta regionale adotta atti di coordinamento, sottoscrive atti di intesa e stipula accordi con lo Stato e con enti pubblici territoriali, al fine di accrescere il livello di integrazione nell’esercizio delle funzioni concernenti i beni culturali, definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, elaborare azioni di sviluppo culturale nell’ambito degli strumenti di programmazione di cui al Titolo II.

3. La Regione, inoltre, promuove forme di coordinamento con lo Stato, le istituzioni universitarie, autonomie scolastiche, associazioni operanti nel settore, istituti di ricerca, di studio e di documentazione operanti in ambito regionale ed extraregionale, al fine di individuare progetti di interesse comune, di razionalizzare gli interventi e favorire l’uso integrato del patrimonio culturale e delle risorse finanziarie

4. La Regione coopera con la Conferenza episcopale e con le autorità delle altre confessioni religiose, concludendo intese finalizzate alla valorizzazione e fruizione dei beni culturali di interesse religioso di cui all’articolo 9 del Codice.

5. La Regione prevede la partecipazione dei soggetti privati a forme di valorizzazione e gestione dei beni culturali, assicurando il rispetto del principio di imparzialità e delle norme a tutela della concorrenza.




TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PROGRAMMAZIONE


Art. 10

Strumenti della programmazione regionale


1. La Regione utilizza il metodo della programmazione al fine di conferire organicità e unitarietà agli interventi di valorizzazione dei beni culturali da realizzare sul territorio. La programmazione si realizza, secondo procedimenti definiti con provvedimento della Giunta regionale tesi a garantire il rispetto dei principi di sussidiarietà, pluralismo, partecipazione e leale collaborazione, in armonia con:

a) le opzioni di sviluppo complessivo del territorio;

b) la ricerca scientifica, lo studio, la classificazione, la conservazione dei beni stessi.


2. Costituiscono strumenti della programmazione regionale:

a) il programma regionale triennale dei beni culturali e i relativi programmi operativi annuali;

b) i piani integrati di valorizzazione e gestione.





Art. 11

Programma regionale triennale
dei beni culturali


1. La Giunta regionale, ogni tre anni ed entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio pluriennale, adotta il programma triennale dei beni culturali coerentemente con le finalità e i principi della presente legge, nonché con gli obiettivi previsti dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionale.

2. A tal fine il programma regionale contiene:

a) il quadro conoscitivo dei beni culturali oggetto della presente legge e dei contesti territoriali di riferimento;

b) gli obiettivi strategico - generali e le linee di indirizzo, anche organizzative e funzionali per le strutture regionali, atte al perseguimento degli stessi;

c) gli obiettivi specifici per ciascun ambito territoriale e/o settore;

d) il quadro di riferimento finanziario pluriennale e la quantificazione delle risorse attivabili ripartite per ambiti e/o settori di intervento e fonti di finanziamento;

e) i piani integrati di valorizzazione e gestione da promuovere nel triennio;

f) le modalità di raccordo con altri piani e programmi regionali e locali per gli aspetti di comune rilevanza;

g) i criteri e le modalità di realizzazione del sistema di monitoraggio, nonché gli indicatori per la valutazione dell’efficacia e dell’efficienza delle azioni.




Art. 12

Programma regionale operativo annuale
dei beni culturali


1. Per la realizzazione coordinata e coerente di quanto stabilito nel programma regionale triennale dei beni culturali, la Giunta regionale adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, il programma regionale operativo annuale. Il programma definisce e specifica gli obiettivi intermedi e indica le azioni, le modalità attuative e le risorse finanziarie.

2. Le azioni di cui al comma 1 sono individuate sulla base dei seguenti criteri:

a) coerenza con le politiche di valorizzazione dei beni culturali promosse dalla Regione e dai territori;

b) valorizzazione delle relazioni tra beni culturali e contesti territoriali e paesaggistici;

c) integrazione con le altre politiche regionali, con particolare riguardo ai piani e ai programmi coerenti con le azioni di cui all’articolo 4;

d) cooperazione fra soggetti pubblici e privati.

3. Il programma annuale definisce le procedure, ispirate ai principi di pubblicità e trasparenza, per la selezione dei progetti e delle richieste di finanziamento sulla base dei seguenti criteri preferenziali:

a) qualità, innovatività e stato di avanzamento della progettazione;

b) livello di integrazione con i piani e i programmi coerenti con le azioni di cui all’articolo 4;

c) sostenibilità nella fase di gestione degli interventi garantita anche da adeguate strutture organizzative e competenze professionali;

d) utilità sociale in relazione alla fruizione.

 




Art. 13

Piani integrati
di valorizzazione e gestione


1. La Regione, con i piani integrati di valorizzazione e gestione, promuove la progettualità locale in forme integrate, multisettoriali e multiattoriali, che richiedono il coordinamento tra soggetti pubblici e privati.

2. I piani integrati di valorizzazione e gestione sono finalizzati ad attuare interventi di valorizzazione del patrimonio culturale, considerato in relazione al contesto territoriale. Tali interventi favoriscono, altresì, lo sviluppo del sistema produttivo e l’individuazione di forme evolute di gestione delle risorse ambientali e culturali a livello territoriale.

3. Nell’ambito dei piani integrati di valorizzazione e gestione acquisiscono priorità le forme di gestione partecipata e condivisa attraverso l’utilizzazione di strumenti consensuali idonei a garantire rapporti di collaborazione e partenariato tra soggetti attuatori pubblici e privati e a corresponsabilizzare i diversi enti pubblici interessati.

4. La Regione, nella definizione del contenuto dei piani integrati di valorizzazione e gestione, persegue:

a) l’integrazione fra beni e attività culturali, patrimonio ambientale e servizi sociali;

b) la più ampia partecipazione dei soggetti, pubblici e privati, portatori di conoscenze, valori e interessi;

c) la razionalizzazione dell’offerta del patrimonio pubblico sul territorio;

d) la gestione attraverso un piano operativo idoneo a rendere pienamente fruibili i beni e a integrarli in un unico sistema territoriale di offerta.

5. Il contenuto dei piani è definito sulla base di proposte di valorizzazione e gestione integrata presentate dai partenariati territoriali interessati nell’ambito di una procedura valutativo - negoziale tra la Regione e i partenariati stessi, secondo criteri e modalità previsti dagli strumenti di programmazione regionale.

6. I piani integrati di valorizzazione e gestione indicano:

a) gli obiettivi generali e specifici della conoscenza, ricerca, tutela e valorizzazione che si intende perseguire in modo congiunto;

b) gli ambiti territoriali interessati e i beni culturali pubblici ed eventualmente privati coinvolti, oggetto di interventi di tutela, valorizzazione, gestione e fruizione;

c) l’organizzazione, i livelli di responsabilità e le modalità di gestione in forma partecipata;

d) le attività e i compiti dei singoli sottoscrittori della proposta di valorizzazione di cui al comma 2;

e) le risorse finanziarie, con la ripartizione delle stesse tra i singoli sottoscrittori della proposta;

f) gli strumenti di monitoraggio e valutazione.




Art. 14

Accordi di valorizzazione


1. In conformità con quanto previsto dagli articoli 5, 102 e 112 del Codice e in coerenza con obiettivi e criteri di cui ai commi 2 e 4 dell’articolo 13, la Regione promuove accordi di valorizzazione con il Ministero per i beni e le attività culturali, con altre amministrazioni statali e altri enti pubblici territoriali.

2. Gli accordi di valorizzazione garantiscono forme di cooperazione fra gli enti per la definizione condivisa di strategie e obiettivi, la valorizzazione integrata dei beni localizzati sul territorio pugliese di appartenenza dello Stato, della Regione e degli enti locali, il rafforzamento delle relazioni con il paesaggio e con i beni ambientali nonché con il sistema infrastrutturale e produttivo di riferimento.

3. Ai fini di una più efficace attuazione dei processi di valorizzazione integrata dei beni culturali previsti dal Codice, la Regione adotta strumenti di indirizzo, monitoraggio e valutazione.

4. I Piani strategici di sviluppo culturale di cui all’articolo 112, comma 4, del Codice sono elaborati di norma dagli enti locali e dagli altri soggetti proprietari e/o gestori di istituti e beni culturali e ambientali in coerenza con obiettivi e criteri di cui all’articolo 13, commi 2 e 4.

5. I Piani strategici favoriscono la partecipazione dei soggetti privati, con o senza scopo di lucro, e in particolare di quelli proprietari o gestori dei beni. A questi soggetti possono essere affidate anche la promozione e l’elaborazione della proposta strategica, oltre che la sua attuazione.

 

 


TITOLO III

ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA


Art. 15

Ambito di applicazione


1. Ai fini della presente legge sono istituti e luoghi della cultura: i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali, così come definiti dall’articolo 101 del Codice e gli istituti documentari disciplinati dalla presente legge.




Art. 16

Diritti degli utenti


1. Gli istituti e i luoghi della cultura, nel rispetto della normativa vigente, garantiscono l’accesso agli utenti senza limitazioni derivanti dalle condizioni fisiche, sociali e culturali.

2. Salvo che per motivi previsti dalle norme, per esigenze di tutela e conservazione e per motivate esigenze organizzative, non possono essere posti divieti o limitazioni all’effettuazione di fotografie o videoriprese nei luoghi e istituti della cultura quando non siano finalizzate allo sfruttamento economico.

3. La consultazione dei documenti degli archivi e delle biblioteche, nonché il prestito del patrimonio delle biblioteche sono gratuiti e non possono essere limitati se non per i motivi previsti dalle norme, per esigenze di tutela e conservazione e per motivate esigenze organizzative.

4. Gli istituti e i luoghi della cultura adottano la Carta dei servizi per stabilire e comunicare agli utenti i principi e le regole di erogazione dei servizi e i diritti e i doveri dei fruitori.

 




Art. 17

Requisiti degli istituti e luoghi
della cultura di rilevanza regionale


1. La Regione definisce i requisiti qualitativi e quantitativi dei servizi prestati dagli istituti e luoghi della cultura, di proprietà pubblica o privata, necessari per il riconoscimento della rilevanza regionale.

2. Per il raggiungimento dei livelli dei servizi di cui al comma 1 e al fine di migliorare la risposta alle esigenze di informazione e di documentazione degli utenti, la Regione promuove e favorisce la gestione associata dei servizi fra gli enti locali.

3. Con regolamento approvato dalla Giunta regionale sono definiti i requisiti e il procedimento per il riconoscimento della qualifica di istituti e luoghi della cultura di rilevanza regionale, considerando i seguenti fattori qualificanti:

a) conservazione dei beni;

b) loro fruizione;

c) loro valorizzazione;

d) qualificazione scientifica e professionale del personale addetto alla gestione.


4. I requisiti per il riconoscimento della qualifica di istituti e luoghi della cultura di rilevanza regionale assicurano il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) accessibilità, funzionalità e controllabilità delle strutture;

b) sostenibilità e flessibilità gestionale nel tempo;

c) integrazione tematica e territoriale nella gestione;

d) riconoscibilità degli istituti e dei luoghi della cultura come fattori di promozione della conoscenza e di inclusione sociale.

5. Il regolamento può prevedere che i requisiti per il conseguimento della qualifica di istituto e luogo della cultura di rilevanza regionale siano raggiunti attraverso forme di cooperazione.

6. Il riconoscimento della qualifica di istituti e luoghi della cultura di rilevanza regionale costituisce criterio prioritario di selezione, a parità di altre condizioni, ai fini dell’ottenimento di contributi regionali.



Art. 18

Forme di gestione
degli istituti e luoghi della cultura


1. Nel rispetto delle disposizioni del Codice, gli istituti e luoghi della cultura sono gestiti adottando forme e sistemi di gestione adeguati alle caratteristiche dello specifico bene culturale e con preferenza a forme di gestione integrata in coerenza con i principi e gli strumenti specificati nella presente legge.

2. La gestione prevede strumenti che assicurino ai cittadini, singoli o associati, e alla comunità scientifica forme di partecipazione alle attività fondamentali degli istituti e dei luoghi della cultura.

3. Nel rispetto dei principi di cui all’articolo 115 del Codice, l’organizzazione degli istituti e luoghi della cultura può avvenire mediante gestione in forma diretta o in forma indiretta.

4. La scelta tra gestione diretta e indiretta è attuata mediante valutazione comparativa, considerando la sostenibilità economico-finanziaria, l’efficacia e gli obiettivi previamente definiti.

5. L’affidamento della gestione degli istituti e luoghi della cultura è effettuato, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa comunitaria e della normativa nazionale di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), e del Codice, a soggetti in possesso di requisiti tecnici, scientifici e professionali adeguati, in coerenza con gli appositi standard minimi regionali.

6. Le amministrazioni titolari degli istituti e luoghi della cultura, al fine di innalzare la qualità dei servizi offerti, privilegiano l’affidamento della gestione integrata dei servizi per il pubblico, previsti dall’articolo 117 del Codice e, in caso di opzione a favore di un affidamento frazionato della gestione di ciascun servizio, motivano la scelta in relazione alle caratteristiche di ciascun bene e alle esigenze dell’affidamento stesso.

7. Ove non sia possibile procedere ai sensi dei commi che precedono e considerata la rilevanza non economica del servizio, la gestione può essere affidata a cooperative sociali, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale o fondazioni, individuate nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, che abbiano tra i propri fini statutari la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, che siano in possesso di requisiti tecnici, scientifici e professionali adeguati, in coerenza con gli appositi standard minimi regionali e che si impegnino all’utilizzo del bene anche per finalità formative o educative.




TITOLO IV


DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA,
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA
PRODUZIONE EDITORIALE E DEL PATRIMONIO
LIBRARIO E DOCUMENTALE


Art. 19

Soprintendenza regionale ai beni librari


1. E’ istituita la Soprintendenza regionale ai beni librari, che esercita le competenze in materia di tutela sui manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, nonché libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, presenti sul proprio territorio secondo quanto disposto dall’articolo 5, comma 2, del Codice.

2. La Giunta regionale individua la struttura regionale a cui attribuire le funzioni di Soprintendenza regionale per i beni librari, definendone compiti e dotazione organica.

 




Art. 20

Archivio della produzione editoriale regionale


1. L’Archivio della produzione editoriale regionale, ai sensi della legge 15 aprile 2004, n. 106 (Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico), e in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico), è individuato con deliberazione della Giunta regionale. (3)

2. L’Archivio di cui al comma 1 è costituito da una pluralità di centri di deposito sul territorio regionale, finalizzati a garantire la continuità delle collezioni e l’accesso del pubblico ai patrimoni documentari.

(3) Comma così modificato dall'art.1, comma 1, lett. c) della L.R. 22 ottobre 2013, n. 32.

Art. 21

Archivio storico regionale


1. Al fine di assicurare la salvaguardia del patrimonio archivistico della Regione è istituito l’Archivio storico regionale in conformità a quanto previsto dall’articolo 30 del Codice.

2. I criteri di funzionamento dell’archivio sono definiti dalla Giunta regionale.

 




Art. 22

Attività della rete documentaria regionale


1. Il sistema documentario pubblico risponde al diritto di tutti gli individui a fruire, indipendentemente da qualsiasi condizione o impedimento, di un servizio di informazione e documentazione efficiente e adeguato.

2. La rete documentaria regionale, costituita dalle biblioteche, dagli archivi, dai musei, dai centri di documentazione pubblici e privati e dagli istituti documentari presenti sul territorio, è finalizzata a creare, in raccordo con i sistemi documentari nazionali e internazionali, una rete integrata di servizi bibliografici, archivistici e documentari volta a preservare e valorizzare il patrimonio culturale, a promuovere la lettura e la diffusione della conoscenza, a soddisfare le esigenze informative e tecnologiche e a sostenere la formazione continua dei cittadini e degli utenti in generale.

3. La rete documentaria regionale, attraverso l’integrazione tra le risorse dei soggetti interessati, la cooperazione fra reti e sistemi locali del territorio regionale, il coordinamento delle attività di acquisizione, conservazione, pubblica fruizione dei beni librari e documentari, esalta le caratteristiche e peculiarità di tali istituti e del patrimonio bibliografico, archivistico e documentale in essi custodito, salvaguardando le differenti vocazioni territoriali, promuovendo un sistema integrato per la gestione condivisa e partecipata e l’erogazione di servizi culturali e di rilevanza sociale sul territorio efficienti ed efficaci.

4. Gli istituti di cui al comma 2, tramite la condivisione di procedure standard dei sistemi archivistici e biblioteconomici nazionali e internazionali, la catalogazione delle unità bibliografiche, l’ordinamento e l’inventariazione dei fondi archivistici, mettono a disposizione i documenti e le informazioni su qualsiasi supporto registrati.

5. La disciplina della rete documentaria regionale, i requisiti che i diversi soggetti partecipanti devono possedere e le specifiche funzioni da espletare sono definiti con apposito provvedimento di Giunta regionale.




Art. 23

Cooperazione


1. Le biblioteche pubbliche e gli archivi forniscono i loro servizi mediante il ricorso a forme di cooperazione con le altre biblioteche, archivi e altri istituti documentari presenti nel territorio di riferimento nonché a livello regionale, nazionale e internazionale, al fine di realizzare un servizio documentario integrato che consenta, mediante la condivisione delle risorse, di rispondere ai bisogni informativi degli utenti.

2. Le biblioteche pubbliche e gli archivi promuovono forme di coordinamento con scuole, università, musei e altri istituti e luoghi della cultura per lo svolgimento di attività finalizzate alla fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale.

3. Le biblioteche pubbliche e gli archivi sottoscrivono accordi reciproci finalizzati a favorire il prestito a livello regionale dei libri e dei documenti in possesso.




Art. 24

Le reti documentarie locali


1. La rete documentaria locale costituisce la modalità di organizzazione e gestione delle attività e dei servizi documentari integrati, assicurando le necessarie competenze professionali e realizzando la condivisione delle risorse interne nonché la piena utilizzazione delle risorse esterne alla rete.

2. Gli enti locali provvedono alla costituzione della rete documentaria locale sulla base dei requisiti e procedure stabiliti con apposito provvedimento di Giunta regionale.

3. Alla rete locale possono partecipare, oltre alle biblioteche, agli archivi e ai musei degli enti locali, gli altri istituti di cui all’articolo 15, pubblici e privati, presenti nel territorio regionale. Possono partecipare alla rete locale i Comuni che, privi di propri istituti, intendano avvalersi dei servizi della rete locale.

4. I soggetti di cui al comma 3 individuano, per ciascuna rete documentaria locale, un istituto fra quelli aderenti quale responsabile del coordinamento dei servizi di rete, in coerenza con l’articolo 7, comma 2, lett. g), e con i requisiti e gli standard organizzativi e di servizio stabiliti con apposito provvedimento della Giunta regionale e, in caso di mancato soddisfacimento di detti requisiti e standard, attribuendo il coordinamento ad un altro istituto fra quelli aderenti alla rete che li soddisfi.

5. I finanziamenti destinati alle reti locali sono assegnati dalla Regione agli istituti responsabili del coordinamento dei servizi di rete previa comunicazione dei dati relativi ai servizi erogati.

 




TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI


Art. 25

Abrogazioni


1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 12 aprile 1979, n. 21 (Norme in materia di musei di enti locali e di enti e istituzioni di interesse locale);

b) legge regionale  17 aprile 1979, n. 22 (Norme in materia di biblioteche di enti locali e di enti e di istituzioni d10i interesse locale);

c) legge regionale 29 giugno 1979, n. 37 (Conservazione e valorizzazione dei beni immobili di interesse storico-artistico, edilizia monumentale, bibliotecaria, teatrale - Interventi straordinari e urgenti);

d) legge regionale 4 dicembre 1981, n. 58 (Dichiarazione di interesse locale di biblioteche, musei, archivi e istituzioni culturali di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali territoriali);

e) legge regionale 24 novembre 1982, n. 34 (Contributi ai fini del miglioramento del patrimonio degli archivi storici degli enti locali e/o di interesse locale);

f) legge regionale 23 giugno 1993, n. 10 (Regime transitorio per l’espletamento delle funzioni regionali in materia di musei, biblioteche e archivi);

g) disposizioni di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 19, alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 20, alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 21 e all’articolo 22 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale);

h) articoli 22 e 23 della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006).

 




Articolo 26
Norma transitoria


1. I procedimenti e le attività avviati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento del loro avvio.


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.



Data a Bari, addì 25 giugno 2013