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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2013
Numero
19
Data
19/07/2013
Abrogato
 
Materia
Lavori pubblici
Titolo
Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi
Note
Bollettino n° 104 pubblicato il 26-07-2013
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1

Organismi collegiali indispensabili (1)




1. La Giunta regionale, entro e non oltre il 30 novembre (2) di ogni anno, per recuperare efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi e conseguire risparmi di spesa, provvede alla ricognizione, con puntuale motivazione, dei comitati, delle commissioni, dei consigli e ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative e tecnico-consultive indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell’amministrazione regionale o dell’ente interessato.


2. La disposizione di cui al comma 1 si applica agli organismi collegiali previsti da leggi o atti normativi e amministrativi regionali.


3. Gli organismi non ritenuti indispensabili ai sensi del comma 1 sono soppressi a decorrere dal mese successivo alla data di emanazione del provvedimento e le relative funzioni sono attribuite all’ufficio della struttura organizzativa regionale, locale, autonoma o strumentale cui è attribuita preminente competenza nella materia. (3)

3-bis. La mancata adozione del provvedimento di ricognizione, nei termini perentori fissati dal comma 1 o da altri provvedimenti legislativi statali e regionali, comporta la soppressione per dettato di legge degli organismi collegiali di cui al presente articolo, con gli effetti previsti dal comma 3. (4)

(1) La l.r. 4/2014, art. 14, prevede, in via straordinaria e limitatamente all'anno 2014, l'adozione del provvedimento di ricognizione entro e non oltre il 1° marzo . L'art. 14 riporta testualmente : In via straordinaria e e limitatamente all'anno 2014, il provvedimento di ricognizione di cui all'articolo 1 della l.r. 19/2013 è anche adottato entro e non oltre il 1° marzo con gli effetti ivi previsti.

2)Vedi l'art. 9 (Norme transitorie), c. 1 della presente legge.

(3) Comma modificato dalla l.r. 4/2014, art. 13, letetra a)

(4) Comma aggiunto dalla l.r. 4/2014, art. 13, lettera b).

 

Art. 2

Soppressione di organismi

 


1. Al fine di conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi sono soppressi il consiglio regionale dei lavori pubblici (CRLLPP) di cui all’articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 13 (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici) e il comitato tecnico di cui all’articolo 6 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 19 (Istituzione dell’Autorità di Bacino della Puglia). (2)

2. Le funzioni amministrative degli organismi collegiali soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuite all’ufficio che riveste preminente competenza nella materia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(2) Vedi l'art. 9 (Norme transitorie), c. 1 della presente legge.



Art. 3

Disposizioni in materia di conferenze di servizi


1. Al fine di ridurre i tempi di decisione in materia di conferenze di servizi sono abrogati i commi 1 e 2 dell’articolo 14 della l.r. 13/2001 e la responsabilità del relativo procedimento è posta in capo a ciascuna amministrazione aggiudicatrice, secondo quanto disposto dall’articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).


2. Le conferenze di servizi indette ai sensi dell’articolo 14 della l.r. 13/2001 non concluse alla data di entrata in vigore della presente legge sono definite dalle rispettive competenti amministrazioni aggiudicatrici.



Art. 4

Delega di funzioni

 


1. In deroga all’articolo 8, comma 1, lettera l), della l.r. 19/2002 e per il territorio regionale della Puglia, l’espressione del parere tecnico previsto ai commi 4 e 5 dell’articolo 4 e ai commi 4 e 5 dell’articolo 11 delle norme tecniche d’attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), adottate con deliberazione del Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia (AdB) 30 novembre 2005, n. 39, è attribuita alla competenza degli uffici tecnici comunali (3) , limitatamente agli interventi di cui:

  1. al comma 6 dell’articolo 6;
  2. al comma 1, lettere e), f), g), h), i), dell’articolo 7;
  3. al comma 1, lettere e), f), g), h), i), dell’articolo 8;
  4. al comma 1 dell’articolo 9;
  5. al comma 1, lettere d), e), f,) dell’articolo 13;
  6. al comma 1, lettera a), dell’articolo 14;
  7. al comma 1 dell’articolo 15,


salvo che il Comune interessato non richieda l’adempimento alla stessa AdB, allegando all’istanza adeguata motivazione.

(3) Vedi l'art. 9 (Norme transitorie), c. 1 della presente legge.


Art. 5

Modifiche ed integrazioni all’articolo 42 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28



1. Dopo il comma 6 bis dell’articolo 42 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

“6 ter. A decorrere dal bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, la pubblicizzazione nella sezione dedicata del sito internet istituzionale della Regione Puglia, entro i successivi dieci giorni dalla loro adozione, del testo integrale delle deliberazioni di Giunta regionale, considerate nel presente articolo, sostituisce e assolve le comunicazioni previste dai commi 2, 6 e 6 bis.”




Art. 6

Modifiche e integrazioni all’articolo 12 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3

e all’articolo 16 della l.r. 13/2001

 

 


1. All’articolo 12 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a. il comma 3 è sostituito dal seguente:


“3. Nei casi previsti dal comma 1 e dall’articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la delibera del Consiglio comunale di approvazione ai fini urbanistici del progetto preliminare o definitivo deve essere depositata presso la segreteria del Comune. Entro quindici giorni dal deposito della stessa presso la segreteria comunale, chiunque può presentare proprie osservazioni, anche ai sensi dell’articolo 9 della l. 241/1990. La delibera con cui il Consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, si pronuncia definitivamente determina variante urbanistica senza necessità di controllo regionale.”;


b. dopo il comma 3 è inserito il seguente:


“3 bis. La delibera di cui al comma 3 è assunta dal Consiglio comunale entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni.”.


2. All’articolo 16 della l.r. 13/2001 è apportata la seguente integrazione:


     a. dopo il comma 4 è inserito il seguente:


“4 bis. La delibera di cui al comma 4 è assunta dal Consiglio comunale entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni.”




Art. 7

Modifiche e integrazioni all’articolo 2 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 6



1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 6 (Modifiche ed integrazioni all’articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 - Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale -, modificata e integrata dalla legge regionale 1 agosto 2011, n. 21 e all’articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 23), è inserito il se­guente:


“1 bis. La verifica della completezza della prescritta documentazione di cui al comma 1 comprende anche la valutazione del contenuto tecnico del progetto, ancorché tale valutazione sia limitata al solo rispetto formale della normativa tecnica statale di cui all’articolo 65 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.”



Art. 8

Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 4 giugno 2007, n. 14



1. All’articolo 11, comma 1, della legge re­gionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia), come modificato dall’articolo 1 dellalegge regionale 11 aprile 2013, n. 12, le parole “approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge” sono soppresse.




Art. 9

Norme transitorie

 


1. In sede di prima applicazione dell’articolo 1, la deliberazione della Giunta regionale deve essere adottata entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


2. L’attribuzione di funzioni prevista dall’articolo 4 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge anche per l’espressione degli adempimenti già richiesti all’Autorità di Bacino della Puglia e non ancora espressi.


3. La soppressione degli organismi collegiali tecnico-consultivi prevista dal comma 1 dell’articolo 2 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge. I procedimenti già avviati dal Consiglio regionale dei lavori pubblici (CRLLPP) di cui all’articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 13 (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici), sono conclusi dalla struttura organizzativa regionale cui è attribuita la preminente competenza nella materia. I procedimenti di competenza del soppresso comitato tecnico e già avviati dall’Autorità di bacino della puglia sono conclusi dall’ufficio che riveste preminente competenza nella materia. (4)

(4) Comma modificato dalla l.r. n. 45/2013, art. 37. Il testo originario era così formulato:"3. La soppressione degli organismi collegiali tecnico-consultivi prevista dal comma 1 dell’articolo 2 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge e i procedimenti già avviati sono conclusi dalla struttura organizzativa regionale cui è attribuita la preminente competenza nella materia."



Art. 10

Abrogazioni



1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

  1. articolo 6 della legge regionale 30 no­vembre 2000, n. 20 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi nelle materie delle opere pubbliche, viabilità e trasporti);
  2. articolo 11 della l.r. 13/2001;
  3. commi 1 e 2 dell’articolo 14 della l.r. 13/2001;
  4. articolo 6 della l.r. 19/2002;
  5. comma 4 dell’articolo 12 della l.r. 3/2005;
  6. regolamento regionale 15 marzo 2007, n. 7 (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici. Adozione definitiva del regolamento concernente le modalità di organizzazione e funzionamento del Consiglio regionale dei lavori pubblici);
  7. la letterea d) del comma 19 dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia); (5)
  8. articolo 16 della legge regionale 2 luglio 2008, n. 18 (Assestamento e quarta variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008);
  9. articolo 30 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Puglia).

(5) Lettera così modificata con avviso pubblicato sul BURP n. 107 dell'1/8/2013.


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.



Data a Bari, addì 19 luglio 2013