CAPO
I
ASSESTAMENTO
DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019
Art. 1
Residui
attivi e passivi risultanti dal Rendiconto generale
1.
I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello
stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio
finanziario 2017 approvato con legge
regionale 30 dicembre 2016, n. 41 (Bilancio di previsione della Regione
Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019), sono
rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal
rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2016 approvato con legge
regionale 07 agosto 2017, n. 35 (Rendiconto generale della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2016). Le differenze tra l’ammontare dei residui del
rendiconto e l’ammontare dei residui presunti riportato nello stato di
previsione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 sono
rappresentate negli allegati 1 (entrata) e 2 (spesa) alla presente
legge.
Art. 2
Risultato
di amministrazione dell’esercizio precedente
1.
Il risultato di amministrazione dell’esercizio finanziario 2016 già iscritto in
via presuntiva per euro 2.900.623.719,16 nella parte entrata del bilancio di
previsione per l’esercizio 2017 approvato con legge
regionale 30 dicembre 2016, n. 41 (Bilancio di previsione della Regione
Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019), è
rideterminato in euro 2.023.585.421,31 a seguito della approvazione del
rendiconto 2016 approvato con l.r.
35/2017.
Art. 3
Stato
di previsione delle entrate
1.
Nello stato di previsione delle entrate per gli esercizi finanziari 2017/2019
sono introdotte le variazioni di cui all’allegato 3.
2.
Per effetto delle variazioni apportate, l’ammontare dello stato di previsione
delle entrate per l’esercizio finanziario 2017 risulta aumentato di euro
149.841.264,46 quanto alla previsione di competenza, e diminuito di euro
103.450.827,58 quanto alla previsione di cassa. Per gli esercizi finanziari 2018
e 2019 l’ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta
invariato.
Art. 4
Stato
di previsione delle spese
1.
Nello stato di previsione delle spese per gli esercizi finanziari 2017/2019 sono
introdotte le variazioni di cui all’allegato 5.
2.
Per effetto delle variazioni apportate, l’ammontare dello stato di previsione
delle spese per l’esercizio finanziario 2017 risulta aumentato di euro
149.841.264,46, quanto alla previsione di competenza, e diminuito di euro
103.450.827,58 quanto alla previsione di cassa. Per gli esercizi finanziari 2018
e 2019 l’ammontare dello stato di previsione delle spese risulta
invariato.
Art. 5
Fondo
di cassa
1.
Il fondo di cassa all’inizio dell’esercizio finanziario 2017 è determinato in
euro 1.697.505.803,54 in conformità di quanto disposto con l’articolo
9 della l.r.
35/2017.
Art. 6
Allegati
(1)
1.
Sono approvati i seguenti allegati:
a)
allegato 1 — Assestamento al bilancio di previsione — Residui
Entrate;
b)
allegato 2 — Assestamento al bilancio di previsione — Residui
Spese;
c)
allegato 3 — Variazioni al bilancio di competenza e cassa 2017 Entrate per
titolo e tipologia;
d)
allegato 4 — Variazioni al bilancio di competenza e cassa 2017 Entrate per
titolo;
e)
allegato 5 — Variazioni al bilancio di competenza e cassa 2017 Spese per
missioni, programma e titolo;
f)
allegato 6 — Variazioni al bilancio di competenza e cassa 2017 Spese per
titolo;
g)
allegato 7 — Variazioni al bilancio pluriennale Entrate per titolo e
tipologia;
h)
allegato 8 — Variazioni al bilancio pluriennale Entrate per
titolo
i)
allegato 9 — Variazioni al bilancio pluriennale Spese per missioni, programma
e
titolo;
j)
allegato 10— Variazioni al bilancio pluriennale Spese per
titolo
k)
allegato 11— Quadro generale riassuntivo;
I)
allegato 12— Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di
indebitamento;
m)
allegato 13— Equilibri di bilancio;
n)
allegato 14 — Verifica di congruità dell’accantonamento al fondo crediti di
dubbia esigibilità;
o)
allegato 15 — Modifica classificazione capitoli;
p)
allegato 16 — Nota integrativa all’assestamento e variazione al bilancio di
previsione 2017-2019.
(1)
Per gli allegati vedasi BURP
CAPO
II
DISPOSIZIONI
VARIE DI CARATTERE FINANZIARIO
Art.
7
Misure
in favore dei comuni per la realizzazione di canili sanitari e
rifugi
1.
Al fine di dare piena attuazione, in aderenza alle previsioni dell’articolo 8
della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di
affezione e prevenzione del randagismo), alle finalità ed ai principi previsti
dagli articoli 8
e 9
della legge
regionale 5 aprile 1995, n. 12 (Norme per la tutela degli animali
d’affezione e prevenzione del randagismo) e in ragione della necessità di
potenziare la lotta al randagismo attraverso la realizzazione e/o
ristrutturazione da parte dei comuni di canili sanitari e/o rifugi, nel bilancio
regionale autonomo per l’esercizio finanziario 2017. nell’ambito della missione
13, programma 7, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di
competenza e cassa, di euro 500 mila.
Art. 8
Disposizioni
in materia di demanio e patrimonio
1.
Il bene immobile regionale denominato “Campo sportivo Ricciardelli” in San
Severo è trasferito a titolo gratuito al Comune di San Severo in quanto
strumentale all’esercizio di funzioni e servizi comunali.
2.
Il trasferimento di cui al comma 1 è disposto previa verifica della
insussistenza di pendenze a carico del Comune di San Severo derivanti dal
possesso del bene.
3.
Il trasferimento è disposto con decreto del presidente della Giunta regionale a
valere di titolo di proprietà.
Art.
9
Disposizioni
di attuazione dell’articolo 29
della legge
regionale 30 aprile 2009, n. 10
1.
L’ARCA Jonica provvede alla restituzione in favore della Regione Puglia della
anticipazione di euro 1 milione e 800 mila di cui all’articolo29
della legge
regionale 30 aprile 2009, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Puglia),
secondo le seguenti modalità:
a)
prima rata pari a euro 50 mila entro il 31 dicembre 2017;
b)
16 rate annuali pari euro 100 mila ciascuna entro il 31 dicembre di ciascun anno
a partire dal 2018;
c)
rata finale pari a euro 150 mila.
2.
In ragione dello stato di dissesto finanziario in cui versa l’ARCA Jonica, la
Regione Puglia rinuncia a ogni accessorio maturato e/o maturando sulla
anticipazione di cui all’articolo
29 dellal.r.
10/2009.
3.
Il mancato versamento anche di una sola rata nei termini e con le modalità di
cui al comma 1 comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e
l’attivazione delle procedure di recupero coattivo dell’intero credito residuo
compresi gli accessori maturati e maturandi.
Art. 10
Contributo
straordinario in favore del Comune di Alessano per le celebrazioni in onore di
don Tonino Bello
1.
In previsione delle celebrazioni per il 25° anniversario della morte di don
Tonino Bello, organizzate dal comune di Alessano, al fine di supportare il
turismo religioso in ingresso, di garantire la realizzazione di opere per la
sicurezza dei visitatori e concorrere alle spese organizzative è concesso al
Comune di Alessano un contributo straordinario nella misura massima di euro 100
mila. Il predetto contributo sarà erogato previa rendicontazione agli uffici
regionali competenti delle spese sostenute per l’organizzazione dell’evento e le
opere ad esso collegate. La relativa dotazione finanziaria, in termini di
competenza e cassa, è assegnata a valere sull’esercizio finanziario 2017,
nell’ambito della missione 1, programma 1, titolo 1.
Art.
11
Contributo
integrativo per le eccellenze sportive pugliesi
1.
Per dare piena attuazione alle finalità e principi previsti dalla legge
regionale del 4 dicembre 2006 n. 33 (Norme per lo sviluppo dello Sport per
Tutte e per Tutti) e sostenere le eccellenze sportive pugliesi, alle
organizzazioni sportive pugliesi che competono nella massima serie nazionale dei
campionati dilettantistici a squadre, inserite nella graduatoria di merito
approvata con determinazione dirigenziale 662 del 29 giugno 2017, per il
campionato 2016-2017 è assegnato un contributo integrativo pari al 10 per cento
dell’importo richiesto a finanziamento.
2.
Per le finalità di cui al comma 1 nel bilancio regionale autonomo per
l’esercizio finanziario 2017,nell’ambito della missione 6 programma 1, titolo 1,
è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro
180 mila.
Art. 12
Contributo
sport atleti paraolimpici
1.
Al fine di favorire e sostenere la partecipazione di atleti paraolimpici nello
svolgimento di attività agonistica di rilievo almeno nazionale, anche con
riferimento alle finalità di cui alla l.r.
33/2006, nel bilancio regionale autonomo per l’esercizio finanziario 2017,
nell’ambito della missione 6, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione
finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila. Tale
stanziamento è destinato a finanziare l’acquisto da parte di atleti paraolimpici
di attrezzature destinate alla specialità sportiva
espletata.
2.
Possono usufruire di tale finanziamento esclusivamente atleti residenti
anagraficamente e sportivamente nella regione Puglia, previa certificazione
relativa alla specialità sportiva e alla natura della attività agonistica da
svolgersi, da parte del Comitato paraolimpico (CIP)
regionale.
3.
I contributi saranno erogati dall’assessorato allo sport secondo un procedimento
determinato con apposito provvedimento di Giunta
regionale.
Art. 13
Contributo
ricerca scientifica
1.
Al fine di incentivare i progetti di ricerca scientifica su invecchiamento e
demenza e sugli aspetti a questi correlati è stanziato un importo pari a euro
150 mila. Il predetto contributo è concesso alle Aziende universitarie
ospedaliere o enti del Sevizio sanitario regionale (SSR) abilitati alla ricerca
scientifica specifica nel campo dell’invecchiamento e della demenza. La relativa
dotazione finanziaria pari a euro 150 mila è assegnata, a valere sull’esercizio
finanziario 2017, in termini di competenza e cassa, nell’ambito della missione
13, programma 7, titolo 1.
Art. 14
Disposizioni
varie in materia sanitaria
1.
La legge
regionale del 18 dicembre 1991, n. 14 (Normativa in materia di medicina
trasfusionale) e la legge
regionale del 3 agosto 2006, n. 24 (Norme di organizzazione del sistema
trasfusionale regionale), sono abrogate. L’attività del Centro regionale di
coordinamento e compensazione (CRCC) della Azienda ospedaliero-universitaria
Consorziale Policlinico di Bari si intende confermata fino all’effettivo avvio
delle attività della struttura regionale di coordinamento, di cui alle
deliberazioni di Giunta regionale n. 2158 del 21 dicembre 2016 e n. 143 del 23
febbraio 2016.
2.
La lettera aa) del comma 1 dell’articolo
3 della legge
regionale 24 luglio 2017, n. 29 (Istituzione dell‘Agenzia regionale della
salute e del sociale (A.Re.S.S.) è abrogata.
Art. 15
Spese
gestione Osservatorio faunistico e Centro recupero rapaci.
1.
Al fine di dotare l’Osservatorio faunistico regionale, di cui all’articolo
7 della legge
regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria), di
macchinari necessari alla conduzione delle proprie attività, nell’ambito della
missione 16, programma 2, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per
l’esercizio finanziario 2017, in termini di competenza e cassa, di euro 50
mila.
2.
Per valorizzare le attività di tutela della biodiversità condotte dal Museo di
storia naturale del Salento del Comune di Calimera e sviluppare le attività del
Centro di recupero e accoglienza di animali esotici e di tartarughe marine, nel
bilancio regionale autonomo per l’esercizio finanziario 2017, nell’ambito della
missione 16, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, in
termini di competenza e cassa, di euro 50 mila
Art. 16
Sostegno
ai comuni per progettazioni nell’ambito della strategia SMART-IN da affidare a
giovani professionisti
1.
Al fine di sostenere i comuni nell’elaborazione di progettazioni di qualità da
candidare agli avvisi pubblici della Regione Puglia nell’ambito della strategia
SMART-IN Puglia in materia di valorizzazione dei beni culturali, il capitolo
503002 (missione 5, programma 3, titolo 2) è incrementato di euro 70 mila. I
contributi sono assegnati ai comuni che garantiscano la presenza di giovani
professionisti sotto i trentacinque anni nelle procedure di affidamento della
progettazione.
Art.
17
Contributo
straordinario per il riconoscimento giuridico dei percorsi formativi regionali
2007-2013 e l’erogazione di indennità
1.
Al fine di espletare le procedure finali burocratiche per il riconoscimento
giuridico dei percorsi formativi regionali erogati nel periodo 2007/2013 da enti
regionali accreditati, che hanno visto sospeso l’accreditamento poiché nei loro
confronti sono in corso procedimenti penali o sono in stato di liquidazione
coatta amministrativa, nonché per l’erogazione delle indennità di frequenza
previste per i corsisti, nel bilancio regionale autonomo per l’esercizio
finanziario 2017, nell’ambito della missione 15, programma 4, titolo 1, è
assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro
40 mila.
Art. 18
Disposizioni
per l’adeguamento dei parco giochi comunali ai bambini con
disabilità
1.
Al fine di ampliare il numero dei comuni beneficiari del finanziamento di cui
all’articolo18
della legge
regionale 9 agosto 2016, n. 23 (Assestamento e variazione al bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018), destinato
al rimborso delle spese sostenute e documentate da parte degli stessi per la
redazione di progetti e la realizzazione di lavori di adeguamento dei parco
giochi comunali alle esigenze dei bambini diversamente abili, mediante
l’inserimento di giochi da essi fruibili, al capitolo di spesa 511012 “Spese per
la redazione di progetti e realizzazione di lavori per la piena accessibilità ai
parco giochi comunali dei bambini disabili.
Art.
18 l.r.
9.8.2016, n. 23 (Assestamento bilancio 2016)” della missione 8, programma 2,
titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario
2017, in termini di competenza e cassa, di euro 70 mila.
Art. 19
Disposizioni
per il potenziamento del trasporto pubblico locale sulla tratta
Spinazzola‑Minervino
Murge-Bari
1.
Al fine di potenziare il trasporto pubblico locale sulla tratta
Spinazzola-Minervino Murge-Bari, nel bilancio regionale autonomo per l’esercizio
finanziario 2017, nell’ambito della missione 10, programma 2, titolo 1, è
assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro
100 mila.
Art. 20
Integrazione
e modifica dell’articolo 15
della legge
regionale 30 dicembre 2016, n. 40
1.
Il comma 6 dell’articolo 15
della legge
regionale 30 dicembre 2016, n. 40 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017/2019 della Regione
Puglia - legge di stabilità regionale 2017) è sostituito dal
seguente:
“6.
La Giunta regionale è autorizzata a finanziare anche iniziative assentibili ai
fondi della programmazione comunitaria, a condizione che, qualora l’iniziativa
risulti successivamente ammessa a finanziamento comunitario, il beneficiario
rinunci al finanziamento a valere sul Fondo speciale cultura e patrimonio
culturale di cui al presente articolo.”.
Art. 21
Interventi
finanziari a favore delle aziende agricolo colpite dal batterio della Xylella
fastidiosa.
1.
Al fine di incentivare l’allungamento della durata del piano di ammortamento per
un periodo pari al 100 per cento della durata residua e, comunque, non superiore
agli otto anni, delle operazioni di credito, oltre i diciotto mesi, poste in
essere alla data di entrata in vigore della presente legge dalle aziende
agricole che hanno subito danno provocati dalla diffusione del batterio Xylella
fastidiosa, la Regione Puglia concede un contributo per la riduzione degli
interessi passivi relativi alle predette operazioni. A tal fine, nel bilancio
regionale autonomo per l’esercizio finanziario 2017, nell’ambito della missione
16, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di
competenza e cassa, di euro 100 mila. Ulteriori somme potranno essere stanziate
negli anni successivi.
2.
Il contributo è concesso al soggetto beneficiario nel limite dell’importo
massimo di euro 15 mila nell’arco di tre esercizi finanziari alle condizioni
stabilite dal regolamento n. 1408/2013 (UE) della commissione del 18 dicembre
2013, relativo all’applicazione degli articolo 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore
agricolo.
3.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai frantoi oleari
e alle cooperative agricole di trasformazione delle olive che hanno ridotto
almeno del 30 per cento la quantità di prodotto lavorato a seguito della
diffusione del batterio. Per tali aziende i contributi in regime di “de minimis”
possono essere erogati nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento n.
1407/2013 (UE) della commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione
degli articolo 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti “de minimis” nel settore agricolo .
Art. 22
Interventi
in favore dei consorzi di bonifica commissariati. (1)
1.
Al
fine di far fronte alla gestione della emergenza irrigua, e garantire l’ordinato
funzionamento dei consorzi di bonifica commissariati la Regione Puglia provvede
a erogare ai consorzi di bonifica commissariati un contributo straordinario di
euro 2 milioni e 500 mila. (2)
2.
Agli oneri finanziari di cui al comma 1 si provvede mediante l’assegnazione nel
bilancio di previsione autonomo per l’esercizio finanziario 2017 , nell’ambito
della missione 16, programma 1, titolo 1, in termini di competenza e cassa,
dello stanziamento di euro 2 milioni e 500 mila. (3)
3.
Per gli adempimenti di cui al presente articolo la Giunta regionale è
autorizzata a nominare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale,
e con potere di riscossione e di pagamento delle somme, un commissario ad acta,
il quale si avvale di una struttura di supporto.
(1) Rubrica sostituita dall'art. 8,
della l.r.
54/2017;
(2) Comma modificato dall'art. 8,
della l.r.
54/2017
(3) Comma modificato dall'art. 8, della l.r.
54/2017
CAPO
III
DISPOSIZIONI
DIVERSE
Art.
23
Modifiche
alla legge
regionale 25 febbraio 2010, n. 3
1.
All’articolo 12
della legge
regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività
irrigue e forestali) dopo il comma 2 quater. è aggiunto il
seguente:
“2
quinquies. Al personale forestale/agricolo, impiegato, ovvero operaio,
dell’agenzia si applica il contratto Collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di
sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, con conseguente
applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e
assicurativo-previdenziale.”.
Art. 24
Modifiche
e integrazioni all’articolo 5
della legge
regionale 19 dicembre 2008, n. 36
1.
All’articolo 5
della legge
regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni
e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali, così come
modificato dall’articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 2012, n. 36, dopo
il comma 7 è aggiunto il seguente:
“7
bis. Il commissario liquidatore unico esercita con propri decreti ogni potere di
governo delle soppresse comunità montale della Puglia e cessa dalla carica con
l’estinzione delle stesse. Il commissario liquidatore unico è autorizzato a
compiere per conto della Regione Puglia ogni attività stragiudiziale
nell’interesse delle soppresse comunità montane
pugliesi.”.
Art. 25
Modifiche
alla legge regionale
3 novembre 2016, n. 30
1.
Alla legge regionale 3
novembre 2016, n. 30 (Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla
radioattività naturale derivante dal gas ‘radon’ in ambiente confinato) sono
apportate le seguenti modifiche:
a)
l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
“Art.
3
Livelli
limite di concentrazione per le nuove costruzioni
1.
Sino all’approvazione del Piano regionale radon e agli adeguamenti degli
strumenti urbanistici comunali di cui all’articolo 2, comma 5, e salvo limiti di
concentrazione più restrittivi previsti dalla legislazione nazionale, ovvero
limiti specifici previsti per particolari attività di lavoro, per le nuove
costruzioni, eccetto i vani tecnici isolati o a servizio di impianti a rete, il
livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in
ambiente chiuso, e in tutti i locali dell’immobile interessato, non può superare
300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva.
2.
Il progetto edilizio per le nuove costruzioni di cui al comma 1 deve contenere i
dati necessari a dimostrare la bassa probabilità di accumulo di radon nei locali
dell’edificio, ed in particolare una relazione tecnica dettagliata
contenente:
a)
indicazioni sulla tipologia di suolo e sottosuolo;
b)
indicazioni sui materiali impiegati per la costruzione;
c)
soluzioni tecniche adeguate, in relazione alle tipologie di suolo e di materiali
impiegati per la costruzione, idonee ad evitare l’accumulo di gas radon nei
diversi locali.
3.
Entro e non oltre sei mesi dal deposito della segnalazione certificata
presentata ai fini della agibilità devono essere avviate su ogni locale della
nuova costruzione le misurazioni del livello di concentrazione, con le modalità
previste dall’articolo 4, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
4.
Le caratteristiche tecniche derivanti dalla relazione di cui al comma 2 devono
essere mantenute in caso di successivi interventi edilizi.
5.
L’approvazione dei piani urbanistici generali e attuativi deve essere preceduta
da studi preliminari del suolo e del sottosuolo, in grado di definire
particolari tecniche costruttive, imposte con le norme tecniche di attuazione,
ovvero con prescrizioni in materia di costruzione dei manufatti edilizi, da
considerare in sede di progettazione dei vespai, del sistema di ventilazione
degli interrati e seminterrati, nonché idonee prescrizioni sull’uso di materiali
contaminati e cementi pozzolanici, ovvero materiali di origine
vulcanica.”;
b)
all’articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
alla lettera a), comma 1, dopo le parole: “per gli edifici” sono aggiunte le
seguenti: “strategici di cui al D.M. 14.01.2008 e”;
2)
la lettera b), comma 1, è sostituita dalla seguente:
“b)
per gli interrati, seminterrati e locali a piano terra degli edifici diversi da
quelli di cui alla lettera a) e aperti al pubblico, con esclusione dei
residenziali e dei vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete, il
livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in
ambiente chiuso non può superare 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva.
Sono esentati dagli obblighi di misurazione i locali a piano terra con superfice
non superiore a 20 mq, salvo che in virtù di collegamento strutturale con altri
locali non derivi il superamento del limite dimensionale previsto per
l’esenzione, purché dotati di adeguata ventilazione.”;
c)
l’articolo 5 è abrogato;
d)
al titolo della legge la parola “confinato” è sostituita dalla seguente:
“chiuso”;
e)
i termini previsti ai commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 4, cominciano a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge;
f)
l’articolo 3, come sostituito dalla presente legge, è applicabile a tutte le
nuove costruzioni i cui titoli abilitativi si siano formati a partire dal 19
novembre 2016.
La
presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.