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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
2009
Numero
10
Data
30/04/2009
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Puglia
Note
Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 65 suppl. n. 1 del 30 aprile 2009
Allegati
Nessun allegato

 

TITOLO I

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

 

Art. 1

(Spesa a carattere pluriennale)

 

  1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nelle misure indicate nell’allegato “9-B” al bilancio di previsione 2009.

 

Art. 2

(Rinegoziazione mutui intesa convenzionale)

 

  1. La Giunta regionale è autorizzata a proseguire le operazioni di ristrutturazione dei mutui compresi nell’intesa convenzionale secondo i criteri, i limiti e le condizioni contenuti nell’articolo 41 (Finanza degli enti territoriali) della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), nelle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia), e tenuto conto dell’andamento dei tassi interbancari (Euribor 6 mesi). A tal fine sono iscritti in bilancio dedicati capitoli di entrata 5124005 - upb 05.01.02 - e di spesa 1120025 - upb 06.02.03 - denominati, rispettivamente, “Entrate derivanti dalle operazioni di ristrutturazione dei mutui - intesa convenzionale (Art. 3, co.2, l.r. 40/2007 e legge bilancio di previsione 2009)” e “Rimborso alle banche somme a seguito estinzione anticipata dei mutui - intesa convenzionale (Art. 3, co.2, l.r. 40/2007 e legge regionale bilancio di previsione 2009)”. Alla quantificazione dei relativi stanziamenti si provvede con atto della Giunta regionale in sede di eventuale definizione delle operazioni di ristrutturazione.

 

Art. 3

(Integrazione all’articolo 7 della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 17)

  1. All’articolo 7 (Spese utenze - Domiciliazione bancaria) della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 17 (Assestamento e terza variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005), sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

 

“3 bis. La Ragioneria regionale, al termine dell’esercizio finanziario e al fine di assicurare la tempestiva esecuzione delle relative operazioni di chiusura, è autorizzata a procedere alla liquidazione e contestuale emissione dei mandati di pagamento in favore del Tesoriere regionale relativi alla regolarizzazione delle carte contabili eventualmente ancora in essere e connesse alle utenze di cui al comma 1, fermo restando le verifiche da parte dei competenti servizi regionali di cui al comma 3.

 

3 ter. La regolarizzazione contabile da parte della Ragioneria è effettuata utilizzando le risorse provenienti dagli impegni di spesa assunti dalle rispettive strutture regionali sui pertinenti capitoli e, qualora insufficienti, mediante imputazione per la differenza sul dedicato capitolo 1110097 - upb 06.02.01.”.

 

Art. 4

(Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti)

 

  1. Il termine di cui al comma 3 dell’articolo 9 (Disposizioni di carattere tributario) della legge regionale 3 agosto 2007, n. 25 (Assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007), già prorogato dall’articolo 10 della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 42 (Disposizioni relative all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009), è ulteriormente prorogato al 1° luglio 2009. Fino a tale data continuano ad applicarsi le aliquote vigenti.

 

Art. 5

(Compartecipazione IVA non sanitaria)

 

  1. Le eventuali somme rivenienti dalla compartecipazione dell’IVA non sanitaria degli esercizi finanziari precedenti devono essere destinate a eliminare o ridurre l’IRBA e le aliquote aggiuntive regionali dell’IRAP e dell’IRPEF.

 

 

TITOLO II

NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO

 

Capo I
Disposizioni in materia di sviluppo rurale

Art. 6

(Anticipazioni finanziarie ai Consorzi di bonifica)

 

1.      Per le finalità e le esigenze riferite all’esercizio finanziario 2009 di cui all’articolo 1, comma 1, della legge regionale 3 aprile 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di Consorzi di bonifica), come modificato e integrato dall’articolo 17 della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22 e dall’articolo 3 della legge regionale 2 luglio 2008, n. 19, è autorizzata un’anticipazione finanziaria di euro 32 milioni in favore dei Consorzi di bonifica.

 

2.      Nell’ambito dello stanziamento di cui al comma 1 è autorizzata l’erogazione di un contributo straordinario, sotto forma di anticipazione, di euro 2 milioni 250 mila al Consorzio per la bonifica della Capitanata e di euro 750 mila al Consorzio di bonifica montana del Gargano, al fine di attenuare l’esposizione debitoria derivante dalle rate dei mutui e dalla ridotta attività di irrigazione.

 

3.      Alla spesa per far fronte all’erogazione delle anticipazioni di cui al comma 1 si provvede mediante iscrizione di pari importo sui capitoli di entrata 6151270 “Recupero di somme anticipate ai Consorzi di bonifica (P.M.S. vinc. 1 a 1)” - upb06.01.01 - e di uscita 1200170 “Anticipazione finanziaria in favore dei Consorzi di bonifica (P.M.S. vinc. 1 a 1)” - upb 99.99.01 - delle partite di giro del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009.

 

4.      Per gli adempimenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 8/2006 e successive modifiche e integrazioni, la Giunta regionale è autorizzata a nominare, con potere di riscossione e di pagamento delle somme, un commissario ad acta, il quale può avvalersi di una struttura di supporto. Il compenso da riconoscere e corrispondere al Commissario ad acta e ai componenti della struttura di supporto per complessivi euro 28 mila fa carico al capitolo 112099 upb 01.01.01 - del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009.

 

5.      La lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 8/2006, come sostituita dall’articolo 3 della l.r. 19/2008, è sostituita dalla seguente:

”c)   al pagamento del corrispettivo sia all’Acquedotto pugliese per la fornitura dell’acqua, anche pregressa, sia ai fornitori di energia elettrica per l’alimentazione agli impianti irrigui e agli impianti per l’approvvigionamento idrico alle popolazioni pugliesi;”.

 

Art. 7

(Contributo straordinario per la lotta al punteruolo rosso)

 

  1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal piano di azione predisposto dalla Regione per la lotta al “punteruolo rosso” è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della upb 01.03.01, il capitolo di spesa 111106, denominato “Contributo sulle spese per interventi su piante attaccate dal punteruolo rosso”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio 2009 pari a euro 350 mila.

 

Art. 8

(Spesa per il contrasto alle frodi agroalimentari)

 

1.      Al fine di potenziare l’attività di controllo sulla spesa pubblica in materia di incentivi previsti dal Programma di sviluppo rurale della Puglia 2007-2013 e in tema di contrasto alle frodi sulle produzioni agroalimentari pugliesi, il Direttore dell’Area politiche per lo sviluppo rurale è autorizzato a sottoscrivere un “protocollo d’intesa” tra la Regione Puglia e il Comando regionale Puglia della Guardia di Finanza.

 

2.      Per il rimborso delle spese sostenute dal Comando regionale Puglia della Guardia di Finanza per le attività previste dal “protocollo d’intesa” è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della upb 01.01.05, il capitolo di spesa

 

3.      111022, denominato “Rimborso spese in favore del Comando regionale Puglia della Guardia di Finanza per attività di controllo sulla spesa pubblica e in tema di contrasto alle frodi sulle produzioni agroalimentari pugliesi”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio 2009 pari a euro 250 mila.

 

Art. 9

(Cofinanziamento regionale per la composizione del prezzo bietole)

 

1.      Al fine di garantire la composizione del prezzo delle bietole per la campagna 2008-2009 in favore dei bieticoltori pugliesi che conferiscono il proprio prodotto allo zuccherificio di Termoli, la Regione assegna contributi, secondo la regola degli “aiuti de minimis”, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007.

 

2.      Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della upb 01.03.01, il capitolo di spesa 111107, denominato “Coofinanziamento pubblico regionale per la composizione del prezzo bietole - campagna 2008-2009 - mediante “aiuti de minimis” nel settore della produzione dei prodotti agricoli previsti dal reg. (CE) n. 1535/2007”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio 2009 pari a euro 1 milione 600 mila.

 

Art. 10

(Intervento finanziario per la valorizzazione dei prodotti tipici)

 

1.      Per far fronte agli oneri connessi alle iniziative di valorizzazione dei “prodotti tipici” e delle produzioni agroalimentari regionali di qualità” è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della upb 01.03.02, il capitolo di spesa 111108, denominato “Azioni di valorizzazione dei prodotti “tipici” della Puglia e delle produzioni agroalimentari di qualità”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio 2009 pari a euro 1 milione.

 

2.      Al fine della semplificazione dei procedimenti amministrativi e dei conseguenti adempimenti burocratici a carico degli addetti ad attività agricole o connesse con l’agricoltura, per l’esercizio dell’attività di trebbiatura e sgranatura meccanica dei cereali e delle leguminose, di cui al regio decreto legge 23 aprile 1942, n. 433 e al decreto legislativo luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 152 (Disciplina per l’esercizio e l’incoraggiamento della trebbiatura e sbranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi, dei cereali e delle leguminose), non è richiesta alcuna licenza o concessione regionale.

 

Art. 11

(Sistema informatico agricolo UMA)

 

  1. Per lo svolgimento delle attività previste dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454 (Regolamento concernente le modalità di gestione dell’agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica), e con riguardo alle spese per la conduzione e manutenzione del sistema informatico agricolo UMA, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della upb 01.01.05, il capitolo di spesa 111023, denominato “Servizio di conduzione e manutenzione del sistema informatico agricolo UMA”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio 2009 pari a euro 500 mila.

 

Art. 12

(Interventi a favore del settore olivicolo)

 

1.      Al fine di limitare l’impatto della crisi del settore olivicolo e per la tutela del paesaggio agrario pugliese, è istituito un fondo finalizzato alla concessione del concorso sugli interessi passivi sostenuti dalle organizzazioni dei produttori olivicoli e dalle cooperative del settore in relazione agli acconti erogati ai soci conferenti.

 

2.      L’aiuto in conto interessi è concesso nel rispetto del regime comunitario “de minimis”. Le modalità operative di tale fondo sono determinate con regolamento da adottarsi entra sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

3.      Per le finalità di cui al presente articolo è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della upb 01.01.05, il capitolo di spesa 114020, denominato “Fondo per la concessione del concorso sugli interessi passivi sostenuti dalle organizzazioni dei produttori olivicoli e dalle cooperative del settore”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio 2009 pari a euro 500 mila.

 

Art. 13

(Variazioni e integrazioni alla legge regionale 30 giugno 1999, n.20)

 

1.      Alla legge regionale 30 giugno 1999, n. 20, (Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni di riforma fondiaria per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

 

a)      all’articolo 3, come sostituito dall’articolo 18, comma 1, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“4 bis. Il termine semestrale previsto dal presente articolo, in ordine all’accettazione del prezzo proposto, può essere esteso fino a un massimo di mesi dodici nel solo caso in cui, posto a carico dell’acquirente l’onere del frazionamento di immobili, si è da questi dimostrata l’impossibilità di potervi provvedere nel termine più breve per oggettive difficoltà di carattere tecnico o burocratico; in tali casi il prezzo di vendita è maggiorato degli interessi legali.”;

b)      il comma 6 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:

“6. Il prezzo e le condizioni di vendita di cui al presente articolo sono validi se il richiedente esprime il proprio assenso alla stipula del contratto entro sei mesi dalla data di comunicazione del prezzo da parte dei competenti uffici regionali, ovvero entro il termine più ampio di mesi dodici, limitatamente al solo caso previsto dall’articolo 3, comma 4 bis. Decorso tale termine, il fondo ritorna nella disponibilità della ex riforma fondiaria per nuove assegnazioni, secondo le norme vigenti.”;

c)      all’articolo 7 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“2 bis. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), non si applicano alle cessioni di case coloniche realizzate e/o acquisite per finalità di riforma fondiaria, così come pervenute, per successione tra enti, al patrimonio indisponibile della Regione Puglia.”;

d)      la lettera a) del comma 1 dell’articolo 8 è sostituita dalla seguente:

 “a) quando non sia stato stipulato il contratto di assegnazione e vendita, la superficie interessata al mutamento di destinazione deve essere alienata preferibilmente al possessore, alle condizioni previste dall’articolo 13. Se il mutamento di destinazione interviene dopo l’accettazione del prezzo, nei tempi e nelle forme previste, ma prima che sia stipulato il contratto di cessione, la vendita ha luogo alle condizioni proposte e già accettate;”;

e)      all’articolo 13, come modificato dall’articolo 43 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14, sono apportate le seguenti modifiche:

1.      dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2 bis. Non si fa luogo alla procedura concorsuale anche ove l’ufficio, rilevata l’esistenza di relitti di immobili in disponibilità avente scarso valore e consistenza, valuti l’opportunità di alienarli, prioritariamente in favore di eventuali confinanti, al prezzo e alle condizioni previste dall’articolo 4 per i terreni aventi destinazione agricola, ovvero dai commi 3, 6, 7 bis e 7 ter del presente articolo per quelli che hanno perso tale destinazione.”;

2.      il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5.       La Giunta regionale è autorizzata al trasferimento definitivo, in favore di promissari acquirenti, dei beni di cui al presente articolo in ordine ai quali sia intervenuto contratto preliminare di vendita o, comunque, sia stata definita la trattativa mediante scambio di lettera di intenti.”;

3.      il comma 7 bis è sostituito dal seguente:

“7 bis. Il prezzo e le condizioni di vendita di cui al presente articolo sono validi se il possessore esprime il proprio assenso entro sei mesi dalla data di comunicazione del prezzo da parte dei competenti uffici regionali, ovvero entro il termine più ampio di mesi dodici, limitatamente al solo caso previsto dal comma 4 bis dell’articolo 3. Decorso tale termine, l’immobile ritorna nella disponibilità della ex riforma fondiaria per essere alienato con le procedure previste dal comma 1. Restano a carico del possessore gli oneri dovuti per tutto il periodo di possesso, così come quantificabili ai sensi della lettera b) del comma 3, con l’aggiunta degli interessi legali.”;

4.      dopo il comma 7 ter è aggiunto il seguente:

“7 quater.  Le disposizioni previste dal comma 1, lettera a), dell’articolo 8 si applicano anche alle cessioni disciplinate dal presente articolo.”;

f)        il comma 1 dell’articolo 18 è sostituito dal seguente:

“1.          La disciplina contenuta nel presente titolo è estesa a tutti i beni pervenuti alla Regione dall’ex Opera nazionale combattenti.”;

g)      dopo il comma 2 dell’articolo 18 è aggiunto il seguente:

“2 bis. I compiti affidati al Comitato tecnico consultivo, come previsti dal comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 18 (Procedure di attuazione del piano di liquidazione del soppresso Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia ERSAP), istitutiva di quell’organismo, sono estesi a tutti gli atti e connesse procedure amministrative relative alla dismissione dei beni di cui al comma 1 del presente articolo.”.

 

Art. 14

(Modifica alla legge regionale 12 maggio 1997, n. 15)

 

  1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 12 maggio 1997, n. 15 (Norme in materia di bruciatura delle stoppie), è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico o privato, i proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, devono prontamente praticare sul suolo agricolo perimetrale delle superfici interessate una “precesa” o “fascia protettiva”, sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno dieci metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La larghezza della “precesa” o “fascia protettiva” deve essere non inferiore a quindici metri lungo i confini che distano meno di cento metri da superfici boscate, rimboschite, cespugliate, a macchia mediterranea, a coltura arborea, nonché da terreni incolti.”.

 

Art. 15

(Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2007, n. 23)

 

1.                                              Alla legge regionale 3 agosto 2007, n. 23 (Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi), sono apportate le seguenti modifiche:

 a)        dopo la lettera d) del comma 4 dell’articolo 2 sono aggiunte le seguenti:

“d bis) distretti agroalimentari di qualità ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57);

 

d ter) distretti rurali ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 228/2001, che sono disciplinati da apposito regolamento proposto dall’Assessorato alle risorse agroalimentari.”;

 

b)           il comma 1 dell’articolo 8 è sostituito dal seguente:

“1 Il programma di sviluppo del distretto deve essere presentato entro e non oltre 180 giorni dal riconoscimento provvisorio previsto dall’articolo 4, comma 6. Per i riconoscimenti provvisori già intervenuti, il programma deve essere presentato entro e non oltre il termine del 30 settembre 2009. Il programma di sviluppo del distretto deve essere presentato dal presidente del distretto contestualmente:

a) all’Assessorato regionale per lo sviluppo economico e agli altri assessorati competenti per materia;

b) alle province nel cui ambito territoriale operano almeno un terzo delle aziende che hanno sottoscritto il programma di sviluppo.”.

 

 

Capo II

Disposizioni in materia di politiche per

 lo sviluppo economico,lavoro e innovazione

 

Art. 16

(Sistemi turistici locali)

 

  1. Per l’anno 2009, in deroga a quanto stabilito dalla l.r. 23/2007, come modificata dalla legge regionale 14 dicembre 2007, n. 36 e dal regolamento regionale 9 marzo 2009, n. 4 (Regolamento ai sensi dell’articolo 5 legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1, in materia di sistemi turistici locali), i termini di presentazione delle istanze relative a Sistemi turistici territoriali (STT) e Sistemi turistici di prodotto (STP) sono fissati al 15 ottobre. Per l’anno 2010, gli stessi termini sono fissati al 15 marzo.

 

Art. 17

(Contributo straordinario agli enti fieristici)

 

1.      Al fine di sostenere le spese di funzionamento degli enti fieristici a carattere regionale è iscritta nel bilancio regionale, limitatamente all’esercizio 2009, sul capitolo 352026 “Contributo straordinario per le spese di funzionamento della Fiera di Foggia, della Fiera dell’Ascensione di Francavilla Fontana, della Fiera di San Giorgio di Gravina e della Fiera di Galatina.

l.r. 4/2003” - upb 02.01.02 -, la

2.      L’erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione al competente servizio regionale di apposita istanza corredata di:

 

somma di euro 800 mila, come di seguito articolata:

a)

Fiera di Foggia

a

410.000,00

b)

Fiera di Galatina

a

130.000,00

c)

Fiera dell’Ascensione di Francavilla Fontana

a

130.000,00

d)

Fiera di Gravina

a

130.000,00

 

a)      relazione sulle spese generali di funzionamento relative gli anni 2008 e 2009;

b)      relazione sulle risultanze contabili inerenti l’apposito stanziamento;

c)      copia dell’atto deliberativo del consiglio di amministrazione di approvazione del bilancio di previsione 2009 e del conto consuntivo 2008.

 

3.    In sede di erogazione delle somme di cui al comma 1 si provvede a definire, con la relativa determinazione dirigenziale, le modalità e i tempi per la rendicontazione dei contributi erogati.

 

Art. 18

(Liquidazione e pagamento dei soci della ex Tecnopolis

Csata Scarle relativi oneri notarili)

 

1.      Al fine di provvedere alla liquidazione delle quote di capitale sociale della ex Tecnopolis Csata Scarl possedute da tutti i soci di minoranza, nonché delle relative spese notarili, per l’esercizio finanziario 2009 è autorizzata la spesa di euro 45 mila. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’upb 07.04.01, del capitolo di spesa 915040 “Intervento finanziario per l’acquisizione di quote di capitale sociale della ex Tecnopolis Csata Scarl e relativi oneri notarili”, con una dotazione finanziaria di euro 45 mila.

 

2.      La Giunta regionale è autorizzata a porre in essere, con proprio atto, i conseguenti adempimenti.

 

Art. 19

(Acquisizione delle partecipazioni societarie detenute da Innovapuglia spa)

 

1.      Al fine di ottemperare alle disposizioni recate dall’articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), come modificato dall’articolo 1, comma 720, della l. 296/2006, dall’articolo 18, comma 4 septies, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, dall’articolo 4, comma 7, del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97 e dall’articolo 20, comma 1 bis, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, la Giunta regionale è autorizzata, con proprio atto, ad acquisire le partecipazioni societarie detenute da Innovapuglia s.p.a., come di seguito elencate:

a)      Patto territoriale Polis Scrl;

b)      Consorzio per lo sviluppo dell’aria Conca barese Scrl;

c)      Consorzio Campus Virtuale;d) Emmegiesse s.p.a.

 

2.      All’onere derivante dalla presente norma si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’upb 07.04.01 del bilancio di previsione 2009, di dedicato capitolo di spesa 3930, denominato “Intervento finanziario per l’acquisizione delle partecipazioni societarie detenute da Innovapuglia s.p.a.”, con una dotazione finanziaria di euro 76.979,00.

 

Art. 20

(Istituzione di un fondo di rotazione per l’attuazione

dei piani di ripianamento dei consorzi ASI legge regionale 8 marzo 2007, n. 2)

 

1.      Al fine di supportare le operazioni di ristrutturazione finanziaria e di ripianamento delle esposizioni debitorie dei consorzi per lo sviluppo industriale, così come accertate ai sensi della legge regionale 8 marzo 2007, n. 2 (Ordinamento dei consorzi per lo sviluppo industriale), è istituito un apposito fondo denominato “Fondo di rotazione per l’attuazione dei programmi di ripianamento dei consorzi ASI”.

 

2.      Al fondo di rotazione di cui al comma 1 possono accedere consorzi per le aree di sviluppo industriale che abbiano adempiuto agli obblighi previsti dall’articolo 18, comma 5, della l.r. 2/2007.

 

3.      La Giunta regionale dispone sulle modalità e i criteri per l’accesso al fondo di rotazione, che devono attenersi ai seguenti indirizzi:

 

a)      il ripianamento complessivo e definitivo delle passività risultanti dal piano di cui all’articolo 18, comma 5, della l.r. 2/2007 deve essere finalizzato al rilancio dell’attività del consorzio;

b)      la ripartizione del fondo per ogni consorzio richiedente deve essere proporzionale all’entità dei debiti da ripianare.

4.      I rientri delle quote delle operazioni effettuate a valere sul fondo di rotazione devono essere rateizzati in non più di dieci anni e con decorrenza dal terzo anno successivo all’erogazione. Il rimborso può essere garantito mediante garanzie reali anche di grado superiore al primo.

 

5.      Al finanziamento del fondo si provvede mediante l’istituzione nelle partite di giro del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 di dedicati capitoli di entrata 6151275 - upb 06.01.01 - e di spesa 1200175 - upb 99.99.01 -, con una dotazione finanziaria di euro 5 milioni, denominati rispettivamente: “Recuperi sul fondo di rotazione ripianamento debitorie consorzi per lo sviluppo industriale” e “Fondo di rotazione per l’attuazione dei programmi di ripianamento dei consorzi ASI”.

6.      Per far fronte agli oneri in capo ai consorzi ASI per anticipazioni IVA da corrispondere per la realizzazione di opere infrastrutturali di agglomerati ASI, opere non ammissibili a finanziamenti, è istituito apposito fondo denominato “Fondo di rotazione per l’anticipazione dell’IVA da parte dei consorzi ASI”, in regola con gli obblighi di cui al comma 2.

 

7.      La Giunta regionale dispone sulle modalità e i criteri per l’accesso al fondo di rotazione di cui al comma 6, tenendo presente che i relativi rimborsi da parte dei consorzi, quale credito IVA, devono avvenire contemporaneamente al verificato rientro anche per compensazione con altri tributi.

 

8.      Al finanziamento anche del fondo di cui al comma 7 si provvede mediante l’istituzione nelle partite di giro del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 di dedicati capitoli di entrata e di spesa, con una dotazione finanziaria di euro 2 milioni, denominati rispettivamente “Recuperi sul fondo di rotazione anticipazioni IVA consorzi per lo sviluppo industriale” e “Fondo di rotazione per l’anticipazione di IVA opere infrastrutturali dei consorzi ASI”.

 

Art. 21

(Integrazione disciplina del commercio)

 

1.      Dopo il comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale 1° agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del commercio), come integrato dalle leggi regionali 7 gennaio 2004, n. 1 e 7 maggio 2008, n, 5, è inserito il seguente:

 “2 bis. In caso di nulla osta regionali rilasciati ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), o pareri favorevoli rilasciati dalla Conferenza di servizi di cui all’articolo 8 (Modalità di apertura, trasferimento e ampliamento degli esercizi) della presente legge, cui non è seguita un’autorizzazione integrale, il richiedente presenta al comune, a pena di decadenza, entro il 15 giugno 2009, apposita richiesta, nei limiti del 50 per cento della superficie non autorizzata, contenente la dichiarazione di rinuncia di ogni azione legale e risarcitoria relativamente alla superficie esclusa dall’autorizzazione. Il comune nei successivi trenta giorni, verificata la persistenza dei requisiti urbanistici, ambientali e di accessibilità, nonché gli standard di parcheggio, rilascia le relative autorizzazioni, trasmettendone copia alla Regione. La superficie autorizzata deve essere detratta dalla disponibilità prevista, in applicazione dell’articolo 7, comma 1, lettera b), n. 3, nel medesimo bacino di utenza.”.

 

Art. 22

(Modifica all’articolo 18 della l.r. 11/2003)

 

1.      All’articolo 18 della l.r. 11/2003, come modificato dall’articolo 12 della legge regionale 7 maggio 2008, n. 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma: “8 octies.Ulteriori aperture festive o domenicali, anche in deroga a quanto previsto ai commi 5, 6 e 8 quater, possono essere stabilite dai comuni sulla base di accordi sottoscritti con le organizzazioni e associazioni di cui all’articolo 2, comma 2 bis.”.

 


 

Capo III

Disposizioni in materia di politiche per l’ambiente, le reti e la qualità urbana

 

Art. 23

(Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 18)

 

1.      All’articolo 6 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 18 (Sicurezza nei trasporti stradali e nelle infrastrutture trasportistiche), sono apportate le seguenti modifiche:

a)      la lettera f) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

 “f) il Direttore dell’Agenzia regionale della mobilità o suo delegato”;

b)      il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. All’Agenzia regionale per la mobilità (AREM), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono demandati i compiti del Centro regionale di monitoraggio e governo della sicurezza stradale (CReMSS) come di seguito elencati:

a)      avviare una strategia multisettoriale che conduca all’integrazione e al coordinamento tra i diversi livelli di governo e di gestione amministrativa dei problemi connessi alla sicurezza stradale;

b)      proporre alla Consulta di cui al comma 1 e alla Regione le strategie di contrasto dei fattori di rischio ritenute prioritarie, con indicazione di tempi e costi richiesti;

c)      proporre alla Regione programmi operativi per l’assistenza e il rafforzamento delle strutture preposte alla raccolta dei dati sull’incidentalità stradale, anche attraverso azioni di coordinamento che migliorino la completezza dei dati, nonché la tempestività di trasmissione verso i centri di raccolta;

d)      migliorare le conoscenze sullo stato dell’incidentalità;

e)      proporre alla Regione interventi mirati all’eliminazione degli elementi di rischio delle infrastrutture stradali;

f)        predisporre un programma operativo per la raccolta e l’elaborazione dei dati mediante appropriati sistemi informatizzati;

g)      relazionare periodicamente alla Regione e alla Consulta regionale sull’attività svolta;

h)      curare la pubblicazione e la diffusione dei dati monitorati:

i)        altri compiti eventualmente demandati dalla Giunta regionale in materia di sicurezza stradale.”;

c)      i commi 5 e 6 sono abrogati.

 

Art. 24

(Disposizioni in materia di trasporti)

 

1.      La Regione destina le risorse di cui ai commi 295, 296, 297, lettere a), b) e d), 298 dell’articolo 1 della l. 244/2007, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, al mantenimento dei servizi di trasporto pubblico locale, al loro sviluppo e al recupero dell’inflazione.

 

2.      A decorrere dall’anno 2009 gli importi a compensazione dei contratti di servizio di trasporto pubblico di competenza regionale, con esclusione di quelli relativi ai servizi di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400, sono determinati sulla base dei corrispettivi erogati nell’anno precedente, incrementati delle risorse corrisposte per l’anno 2008 per rinnovi contrattuali, con applicazione del tasso di inflazione di cui al comma 5 del presente articolo.

 

3.      A decorrere dall’anno 2009 sono trasferite agli enti locali le risorse corrisposte alle imprese di trasporto pubblico locale per l’anno 2008, relativamente agli oneri per rinnovi contrattuali, per la conseguente erogazione a favore delle medesime imprese.

 

4.      La Regione concorre al recupero dell’inflazione degli anni precedenti sino a tutto il 2008 in favore delle imprese esercenti servizi di cui all’articolo 8 del d.lgs. 422/1997, come modificato dall’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 400/1999, e degli enti locali destinatari di risorse per i servizi di trasporto pubblico riconosciuti minimi ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale)

5.    Al comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 18/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a)      le parole: “con esclusione di quelli relativi ai servizi di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 422/1997 e successive modificazioni e integrazioni” sono soppresse;

b)      le parole: “tasso reale di inflazione” sono sostituite dalle seguenti: “tasso di inflazione ISTAT, riferito all’anno precedente, corrispondente all’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC)”.

 

Art. 25

(Modifica all’articolo 14 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4)

 

1.    Al comma 1 dell’articolo 14 (Indennità risarcitoria per danni ambientali) della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005), le parole: “nella misura dei due terzi” sono sostituite dalle seguenti: “di due terzi”;

a)      dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. La presente norma regola tutti i rapporti ancora giuridicamente pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non attribuisce alcun diritto di restituzione in favore di coloro che hanno integralmente corrisposto la predetta indennità nella misura precedentemente prevista”.

 

Art. 26

(Emergenza rifiuti bacino LE 2)

 

1.      Al fine di sostenere i maggiori oneri che i comuni del Consorzio ambito territoriale ottimale LE 2 possono sopportare nell’anno 2009 in adempimento dei provvedimenti di emergenza assunti dal Presidente della Regione, anche nella sua qualità di Commissario delegato per l’emergenza rifiuti, è iscritto nella upb 03.11.01 del bilancio di previsione 2009 il capitolo 611100 “Emergenza rifiuti urbani 2009 nel bacino LE 2”, con una dotazione finanziaria di euro 4 milioni 500 mila.

 

Art. 27

(Proroga termini)

 

  1. Il termine per la presentazione della richiesta di concessione di acque sotterranee, individuato dal comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 (Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee) e prorogato dall’articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1999, n. 26, è fissato alla data del 31 dicembre 2009. Tali richieste di concessione sono ammesse previo pagamento della sanzione di cui all’articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e successive modificazioni e integrazioni. Alle richieste di concessione presentate entro tale termine, relative alle aree interessate da contaminazione salina e tutela quali quantitative, si applica la disciplina dell’articolo 7 bis (Concessione preferenziale di acque sotterranee per uso privato) della l.r. 18/1999, introdotto dall’articolo 1 della legge regionale 21 maggio 2008, n. 9.

 

Art. 28

(Modifiche alla legge regionale 28 maggio 1975, n. 44)

 

1.      L’articolo 7 della legge regionale 28 maggio 1975, n. 44 (Disciplina delle attività di ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali), è sostituito dal seguente:

 

“Art. 7

1.                Il ricercatore deve corrispondere alla Regione, per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nel permesso di ricerca, un diritto annuo determinato annualmente con delibera di Giunta regionale.”.

 

2.                 Per l’anno 2009 il diritto annuo, così come definito dall’articolo 7 della l.r. 44/1975, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è fissato in euro trenta e deve essere corrisposto, a integrazione di quanto eventualmente già versato, entro il 30 giugno 2009, pena la revoca del permesso di ricerca.

 

3.                L’articolo 22 della l.r. 44/1975 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 22

 

1.      Il concessionario deve corrispondere alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell’area di concessione, un diritto annuo determinato annualmente con delibera di Giunta regionale.”.

 

2.      Per l’anno 2009 il diritto annuo, così come definito dall’articolo 22 della l.r. 44/1975, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, è fissato in euro cinquanta e deve essere corrisposto, a integrazione di quanto eventualmente già versato, entro il 30 giugno 2009, pena la revoca della concessione.

 

Capo IV
Disposizioni in materia di promozione del territorio,
dei saperi e dei talenti

Art. 29

(Anticipazione in favore dell’IACP di Taranto)

 

1.    Al fine di consentire la definizione della transazione intervenuta tra l’Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Taranto e l’Acquedotto pugliese spa, la Giunta regionale è autorizzata, con propria deliberazione, a disporre l’anticipazione in favore dell’IACP della somma di euro 1 milione 800 mila. Nella determinazione dirigenziale di erogazione della somma sono stabilite le modalità e i tempi per la restituzione della stessa.

 

2.    Agli oneri derivanti dalla presente norma si provvede mediante apposito stanziamento di pari importo sui capitoli di entrata 6152500 e di uscita 1200025 delle partite di giro del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 denominati, rispettivamente, “Anticipazione somma all’Istituto autonomo case popolari di Taranto relativa alla transazione con l’Acquedotto pugliese spa” e “Restituzione da parte dell’Istituto autonomo case popolari di Taranto somma anticipata dalla Regione relativa alla transazione con l’Acquedotto pugliese spa”.

 

 

Art. 30

(Modifiche all’articolo11 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 13 )

 

1.        La lettera b) del comma 9 dell’articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 13 (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici), è sostituita dalla seguente:

 “b) progetti di competenza diretta della Regione d’importo pari o superiore a 10 milioni di euro e relative varianti se comportanti un aumento superiore al 5 per cento dell’importo originario del contratto.”.

 

2.        La lettera a) del comma 11 dell’articolo 11 della l.r. 13/2001 è sostituita dalla seguente:

“a) i progetti di opere pubbliche e lavori pubblici di competenza diretta della Regione di importo inferiore a 10 milioni di euro e relative varianti se comportanti un aumento superiore al 5 per cento dell’importo originario del contratto;”.

 

Art. 31

(Modifica all’articolo 2 della legge regionale 23 novembre 2005, n. 16)

 

  1. Alla lettera a) della comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 23 novembre 2005, n. 16 (Deroghe alle volumetrie edilizie previste dagli indici di zona degli strumenti urbanistici generali in favore dei portatori di handicap grave), le parole. “con indicazione delle condizioni necessarie a garantire il completo soddisfacimento delle esigenze abitative del portatore di handicap” sono soppresse.

 

Art. 32

(Eventi alluvionali nella provincia di Foggia)

 

  1. Al fine di fronteggiare la situazione di emergenza determinata dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Foggia nel mese di aprile 2009 e per provvedere a interventi di ripristino funzionale delle infrastrutture danneggiate, è istituito, nell’ambito della upb 03.02.02 del bilancio di previsione 2009, dedicato capitolo di spesa 521015 “Interventi urgenti per fronteggiare i danni derivati dalle piogge alluvionali nella provincia di Foggia nel mese di aprile 2009”, con una dotazione finanziaria di euro 500 mila.

 

Art. 33

(Disposizioni in materia sismica)

 

1.      Presso il servizio lavori pubblici dell’Assessorato alle opere pubbliche è istituita apposita struttura amministrativa con specifiche competenze in materia sismica.

2.      A copertura dei costi dell’attività istruttoria espletata a livello regionale per denuncia dei lavori e per deposito dei progetti di costruzioni in zone sismiche, a far data dalla data di entrata in vigore della presente legge si pone, necessariamente, a carico del soggetto committente dei lavori un onere istruttorio determinato secondo le modalità di cui alla tabella allegata alla presente legge (allegato A).

3.      L’avvenuta attestazione di pagamento, da eseguire sul pertinente conto corrente postale, in favore della Tesoreria della Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali, deve essere allegata:

 a)   ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione, di cui alla denuncia dei lavori prevista dall’articolo 94 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

 b)   ai fini del rilascio dell’attestazione di avvenuto deposito prevista dagli articoli 65 e 93 del d.p.r. 380/2001, a prescindere dalla classe di appartenenza delle opere e dai gradi di sismicità della zona cui le stesse ricadono.

 

4.      L’onere istruttorio relativo al rilascio dell’attestazione di avvenuto deposito previsto dagli articoli 65 e 93 del d.p.r. 380/2001 è stabilito nella misura fissa di euro 90.

 

5.      L’onere istruttorio relativo all’attestazione di conformità da rilasciarsi a seguito di verifica a campione delle opere assoggettate dall’articolo 93 del d.p.r. 380/2001, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 9 aprile 1986, n. 2481, deve essere versato a ricezione della comunicazione di avvenuto sorteggio dell’opera e deve essere commisurato, per differenza, in compensazione, sino alla concorrenza dell’importo desumibile dalla tabella allegata alla presente legge (Allegato A), con riferimento alla tipologia dell’opera.

 

6.      Restano ferme le disposizioni particolari per le zone sismiche e gli abitati da consolidare di cui al titolo XI della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27 (Testo unificato e aggiornato di leggi regionali in materia di opere e lavori pubblici), ad eccezione dell’esercizio delle funzioni delegate alle province ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera g), della legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale), e di quelle delegate ai comuni ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettere b) e c), della legge regionale 30 novembre 2000, n.20 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi nelle materie delle opere pubbliche, viabilità e trasporti), qualora siano istituiti presso gli stessi comuni gli sportelli unici per l’edilizia, in quanto compatibili con il processo di decentramento di funzioni amministrative, avviate dalla Regione in ossequio a quanto previsto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifica al titolo V della parte seconda della Costituzione) e alla legge 5 giugno 2003, n.131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3) e successive modificazioni e integrazioni.

 

7.      Gli oneri istruttori disposti con la presente legge sono da corrispondere all’amministrazione regionale sino all’entrata a regime del decentramento di funzioni previste dall’articolo 7 della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali), che prevede il riparto delle stesse funzioni tra i comuni e le province della regione Puglia, giusta quanto recepito dall’articolo 14 (Norme finanziarie finali e transitorie) della medesima l.r. 36/2008.

 

Art. 34

(Intervento per il recupero degli organi delle chiese della regione)

 

  1. Per le finalità di cui all’articolo 23 (Interventi per il recupero funzionale degli organi delle chiese della regione), della legge regionale 19 luglio 2006, n 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006), per completare gli interventi di cui alla determinazione del dirigente del Servizio beni culturali 5 agosto 2008, n. 328, previa regolarizzazione delle richieste a suo tempo inoltrate, sono stanziati euro 300 mila sul capitolo 811025 “Spese recupero e valorizzazione dei beni culturali” dell’upb 04.03.01 - Beni culturali.

 

Art. 35

(Legge regionale 25 agosto 2003, n. 20 - Scorrimento graduatorie)

 

  1. Nell’ambito delle risorse stanziate per la realizzazione del programma annuale 2009 di “partenariato per la cooperazione” di cui alla legge regionale 25 agosto 2003, n. 20 (Partenariato per la cooperazione), la quota di finanziamento destinata a interventi da realizzarsi secondo le procedure di avviso pubblico è assegnata utilizzando, a scorrimento, le graduatorie definite a seguito dell’espletamento dell’invito a presentare proposte relative al programma annuale 2008.

 

 

Capo V
Disposizioni in materia di politiche per la promozione della salute

Art. 36

(Modifica alla legge regionale 9 agosto 2006, n. 26)

 

  1. A modifica dell’articolo 35, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2006,n. 26 (Interventi in materia sanitaria), i compiti in materia di controllo degli atti delle aziende sanitarie, a decorrere dallo scorporo del servizio “Controllo di gestione” dall’Area “Programmazione e finanza” realizzatosi con delibera di Giunta regionale del 30 settembre 2008, n. 1848, sono affidati direttamente al predetto Servizio ora collocato nell’Area “Presidenza e relazioni istituzionali”.

 

Art. 37

(Modifica alla legge regionale 2 aprile 1981, n. 24)

 

  1. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 2 aprile 1981, n. 24 (Azioni di rivalsa sanitaria), come sostituito dall’articolo 2 della legge regionale 13 novembre 2008, n. 32, le parole: “del medesimo articolo 1” sono soppresse.

 

Art. 38

(Modifica all’articolo 29 della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8)

 

  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva provvedimenti di modifica e integrazione al regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie).

 

  1. Fino all’emanazione delle modifiche e integrazioni di cui al comma 1, e comunque entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi i trasferimenti di cui ai commi 4 e 4 bis dell’articolo 29 della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), come modificata dalla l.r.26/2006.

 

Art. 39

(Modifica all’articolo 13 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 45

 

  1. L’articolo 13 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 45 (Norme in materia sanitaria), è sostituito dal seguente:

“Art. 13 (Incompatibilità dei componenti delle Commissioni per l’accertamento dell’invalidità)

 

1.      Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità, al fine di non determinare conflitti tra le funzioni svolte, di non compromettere il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione e di assicurare il libero espletamento della carica politica o elettiva, il Presidente, gli altri componenti della Giunta regionale, i consiglieri regionali e coloro che rivestono cariche politiche a livello regionale sono incompatibili, con riferimento all’intero territorio regionale, con la nomina a componente, a qualsiasi titolo, ivi compreso in qualità di segretario, delle commissioni per l’accertamento delle condizioni di disabilità per esse intendendo dell’invalidità civile, della cecità civile, del sordomutismo, della condizione di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e la condizione per il collocamento mirato al lavoro ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

 

2.      Per coloro i quali rivestono la carica di sindaco, presidente della Provincia, assessore comunale, assessore provinciale, consigliere comunale, consigliere provinciale, presidente di circoscrizione e consigliere di circoscrizione, l’incompatibilità di cui al comma 1 si applica nel caso in cui le commissioni ricadano nell’ambito territoriale coincidente con quello nel quale il componente o il segretario ricopre la carica.

 

3.      I componenti delle commissioni di cui ai commi 1 e 2, ivi compresi i segretari, all’atto dell’incarico sono tenuti a rilasciare apposita autocertificazione circa l’inesistenza delle cause di incompatibilità di cui al presente articolo.”.

 

 

Capo VI
Disposizioni in materia di organizzazione e riforma dell’amministrazione

Art. 40

(Modifiche all’articolo 33 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27)

 

  1. All’articolo 33 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a)      al comma 2 septies, introdotto dall’articolo 1 della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 6, come modificato dall’articolo 17 della legge regionale 22 dicembre 2000, n. 28, sono soppresse le seguenti parole: “in Castelluccio dei Sauri”;

b)      prima del comma 2 septies 1 è inserito il seguente:

 “02 septies 1. Per l’intervenuta indisponibilità dei terreni del comune di Castelluccio dei Sauri, che costituivano parte essenziale dell’Accordo di programma sottoscritto il 16 settembre 1998 tra Regione Puglia, Amministrazione provinciale di Foggia, Amministrazione comunale di Foggia e Amministrazione comunale di Castelluccio dei Sauri, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare un nuovo Accordo di programma tra gli enti interessati nella situazione attuale, per soddisfare le esigenze logistiche di ciascuno.”.

 

  1. Le norme in contrasto con il comma 02 septies 1 della l.r. 27/1995, introdotto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo, sono abrogate.

 

Art. 41

(Modifiche al comma 2 octies dell’articolo 33 della l.r. 27/1995)

 

  1. Al comma 2 octies dell’articolo 33 della l.r. 27/1995, introdotto dall’articolo 38 della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e modificato dall’articolo 29 della l.r. 25/2007, sono apportate le seguenti modifiche:

a)      le parole: “per i beni di cui alle lettere a), b), c) ed e)” sono sostituite dalle seguenti:

“per i beni di cui alle lettere a), b), c), e) e f);

b)      dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

 f) al comune di Alberobello il Centro soggiorno ex GIL (Ostello della gioventù), da utilizzare per finalità sociali.”.

 

  1. Il comma 2 nonies dell’articolo 33 della l.r. 27/1995, introdotto dall’articolo 38 della l.r. 10/2007 e modificato dall’articolo 29 della l.r. 25/2007, è sostituito dal seguente:

 “2 nonies. Agli oneri di manutenzione straordinaria e di adeguamento a leggi per l’uso dell’ex Collegio navale Tommaseo, della Colonia collinare ex G.I. “A. Motolese”, dell’ex INAPLI e dell’ex Collegio Fiorini, dell’area “Campo di calcio”, adiacente alla università “E. De Giorgi”, della Colonia Stajano, della Palestra di via Galiani e del Centro soggiorno ex G.I.L. provvedono rispettivamente la Provincia di Brindisi e il Comune di Brindisi, la Fondazione “S. Girolamo Emiliani” della Provincia Romana dei Chierici Regolari Somaschi, l’Università degli studi di Lecce, la Provincia di Lecce, il Comune di Sannicola, l’Università degli studi di Foggia e il comune di Alberobello.”.

 

Art. 42

(Costituzione di società veicolo per cartolarizzazione su beni immobili regionali )

 

  1. Al fine di attivare le procedure di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare della Regione Puglia nonché degli immobili non strumentali provenienti dalle aziende sanitarie a seguito di cessione per le finalità di cui al comma 3 dell’articolo 1 (Intervento finanziario per il ripiano dei disavanzi sanitari) della legge regionale 5 giugno 2007, n.16 (Prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007), la Giunta regionale è autorizzata a costituire, con proprio atto, apposita società veicolo.

 

  1. All’onere derivante dall’attuazione delle procedure di cui alla presente norma si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’upb 07.04.01 del bilancio di previsione 2009, del capitolo di spesa 3940 “Spese per la costituzione della società veicolo e per l’attuazione delle procedure di cartolarizzazione”, con una dotazione finanziaria di euro 200 mila.

 

Art. 43

(Disposizioni per l’attuazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari)

 

  1. All’alienazione dei beni immobili di cui al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, previsto dall’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, si provvede ai sensi delle leggi regionali 9 giugno 1980, n. 67 (Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative relative al demanio armentizio e ai beni della soppressa opera nazionale per i combattenti), 27/1995, 20/1999 e 12 aprile 2000, n. 9 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2000 e bilancio pluriennale 2000 - 2002).

 

  1. Qualora alla valorizzazione dei beni immobili prevista dall’articolo 58, comma 1, del d.l. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla l. 133/2008, si provveda mediante concessione o locazione degli stessi, si applicano le disposizioni, come successivamente modificate e integrate, delle leggi regionali 67/80 e 27/95.

 

Art. 44

(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 novembre 2004, n. 20)

 

  1. L’organo rappresentativo delle comunità montane non soppresse per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 17 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), è costituito da un numero di consiglieri pari al numero dei comuni facenti parte delle medesime comunità montane.

 

  1. L’organo rappresentativo è eletto dai consiglieri comunali. La base elettiva è costituita dall’assemblea di tutti i consiglieri per ciascun comune che elegge il rappresentante componente dell’organo rappresentativo con voto limitato a uno.

 

  1. L’organo esecutivo delle comunità montane non soppresse per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 17 e seguenti, della l. 244/2007, è composto da tre componenti, presidente compreso.

 

  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’organo rappresentativo delle comunità montane non soppresse conforma il proprio statuto alle prescrizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e dispone affinché entro i trenta giorni successivi si svolgano le elezioni del nuovo organo rappresentativo.

 

  1. In applicazione dell’articolo 15, comma 4, della legge regionale 4 novembre 2004, n. 20 (Nuove norme di riordino delle comunità montane), l’organo rappresentativo delle comunità montane non soppresse è tenuto a individuare i componenti dell’organo esecutivo da dichiarare decaduti dalla carica, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, in modo da ricondurre l’organo esecutivo a un numero massimo di tre componenti, incluso il presidente.

 

  1. Nel caso di mancata osservanza dei termini di cui ai commi 4 e 5, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario per l’attuazione di quanto prescritto.

 

  1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le indennità spettanti ai consiglieri e amministratori delle comunità montane non soppresse sono determinate in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), come modificato dall’articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2007) e dall’articolo 2, comma 25, della l. 244/2007.

 

  1. Sono abrogate le disposizioni della l.r. 20/2004 nonché tutte le altre disposizioni incompatibili o in contrasto con le prescrizioni del presente articolo.

 

Art. 45

(Lavoro straordinario)

 

  1. Fino al 31 ottobre 2009, in attesa del completamento delle procedure rivolte all’installazione del sistema di rilevazione automatica delle presenze, ai dipendenti regionali può essere erogato il compenso per il lavoro straordinario.

 

Art. 46

(Disposizioni in materia di personale)

 

  1. Dal 1° maggio 2009 e fino al 31 dicembre 2010 al personale regionale distaccato, in via continuativa, presso le segreterie particolari del Presidente della Giunta regionale, degli assessori regionali, del presidente, vice presidenti e consiglieri segretari del Consiglio regionale e dei presidenti delle commissioni consiliari permanenti, nonché al personale distaccato presso i gruppi consiliari, è corrisposto un rimborso forfettario giornaliero, per ogni giornata di effettiva presenza in servizio e fino a un massimo di duecentoventi giorni in un anno, pari a venticinque centesimi di euro per chilometro, comprensivo dei rimborsi riconosciuti a titolo di diaria di missione dalla normativa vigente, assumendo a base di calcolo la distanza chilometrica complessiva tra il comune sede dell’ufficio di appartenenza e quello della sede di lavoro. E’ altresì corrisposto un rimborso forfettario giornaliero, sostitutivo dei buoni pasto, rapportato a euro 8,00.

 

  1. Gli economi cassieri competenti provvedono a liquidare mensilmente le somme maturate, previa presentazione di apposita certificazione attestante le effettive giornate di presenza.

 

  1. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano solo per le distanze superiori ai quaranta chilometri complessivi tra il comune sede dell’ufficio di appartenenza e il comune sede di lavoro.

 

  1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari), è inserito il seguente;

 

“Art. 3 bis

1. Su richiesta del Presidente del gruppo consiliare e nella misura in cui non utilizza personale di cui al comma 1 dell’articolo 3, l’Ufficio di Presidenza per esigenze di servizio, collegate alle attività funzionali dei gruppi consiliari, stipula un contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato tra soggetti in possesso dei requisiti per l’accesso all’impiego della pubblica amministrazione.”.

 

Art. 47

(Assegnazione temporanea)

 

  1. Ai fini del contenimento o della razionalizzazione della spesa per il personale, a fronte di carenze di organico o per singoli progetti, la Regione Puglia e Innovapuglia possono disporre, tra di esse, l’assegnazione temporanea di personale in numero comunque non superiore alle trenta unità.

 

  1. L’assegnazione concerne solo personale a tempo indeterminato e non può superare i ventiquattro mesi, salvo la maggiore durata connessa all’attuazione di programmi o di attività i cui oneri sono finanziati con fondi strutturali o comunque del bilancio vincolato.

 

  1. Con apposite intese o accordi, i soggetti di cui al comma 1 possono stabilire modalità, condizioni e termini dell’assegnazione.

 

  1. Il personale temporaneamente assegnato conserva il trattamento economico complessivo in godimento, i cui oneri sono periodicamente rimborsati dall’ente di assegnazione.

 

Art. 48

(Integrazione all’articolo 11 della l.r. 36/2008)

 

  1. Dopo il comma 10 dell’articolo 11 della l.r. 36/2008 è inserito il seguente:

“10 bis I dipendenti regionali trasferiti in applicazione delle disposizioni della presente legge conservano il diritto a completare le procedure di progressione verticale in corso al momento del trasferimento, con esiti di reinquadramento valevoli nei confronti degli enti destinatari, anche agli effetti di cui all’articolo 14, comma 2.”.

 

Art. 49

(Norma in materia di politiche giovanili)

 

  1. Al fine di consentire la piena attuazione di tutte le azioni e degli strumenti di governo previsti dall’Accordo di programma quadro (APQ) in materia di politiche giovanili (II Atto integrativo sottoscritto in data 4 aprile 2008), è istituito nel bilancio di previsione 2009, nell’ambito della UPB 08.07.01, apposito capitolo di spesa 814030, denominato “Spesa relativa all’Accordo di Programma quadro politiche giovanili - II Atto integrativo - Azioni attuative e programmatiche”, con uno stanziamento di euro 3 milioni.

 

Capo VII
Contributi straordinari per eventi


Art. 50

(Contributo straordinario al comune di Lecce

per il G8 del 12-13 giugno 2009)

 

  1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario di euro 1 milione 500 mila al comune di Lecce per la realizzazione di opere per il G8 dei Ministri dell’economia e finanze che si svolgerà nella città di Lecce il 12 e 13 giugno 2009.

 

  1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di erogazione della somma di cui al comma 1, determinando tempi e criteri di erogazione.

 

  1. E’ istituito come competenza e cassa, nell’ambito della upb 00.03.01, il capitolo di spesa 1267, denominato “Contributo straordinario al comune di Lecce per opere G8, 12-13 giugno 2009”, con una dotazione finanziaria di euro 1.500.000,00.

 

Art. 51

(Contributo regionale per la visita a San Giovanni Rotondo

del Pontefice Benedetto XVI)

 

  1. Per gli interventi necessari all’organizzazione della visita del Papa Benedetto XVI a San Giovanni Rotondo, il giorno 21 giugno 2009, è autorizzato nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009, come competenza e cassa, un contributo straordinario di euro 200 mila.

 

  1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di erogazione della somma di cui al comma 1, determinando tempi e criteri della rendicontazione.

 

  1. Allo stanziamento di cui al comma 1 si provvede mediante l’istituzione nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009, parte spesa, upb 00.03.01, del capitolo 1266 “Contributo straordinario per la visita a San Giovanni Rotondo del Papa Benedetto XVI (21 giugno 2009)”.

 

 

Capo VIII
Copertura finanziaria

Art. 52

(Copertura finanziaria)

 

  1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l’anno finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

 

Data a Bari, addì 30 aprile 2009

 

 

 

 

I N D I C E

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

 

Art. 1 (Spesa a carattere pluriennale)

Art. 2 (Rinegoziazione mutui intesa convenzionale)

Art. 3 (Integrazione all’articolo 7 della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 17)

Art. 4 (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti)

Art. 5 (Compartecipazione IVA non sanitaria)

 

TITOLO II

NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO

 

 

Capo I - Disposizioni in materia di sviluppo rurale

Art. 6 (Anticipazioni finanziarie ai Consorzi di bonifica)

Art. 7 (Contributo straordinario per la lotta al punteruolo rosso)

Art. 8 (Spesa per il contrasto alle frodi agroalimentari)

Art. 9(Cofinanziamento regionale per la composizione del prezzo bietole)

Art. 10 (Intervento finanziario per la valorizzazione dei prodotti tipici)

Art. 11 (Sistema informatico agricolo UMA)

Art. 12 (Interventi a favore del settore olivicolo)

Art. 13 (Variazioni e integrazioni alla legge regionale 30 giugno 1999, n. 20)

Art. 14 (Modifica alla legge regionale 12 maggio 1997, n. 15)

Art. 15 (Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2007, n. 23)

 

Capo II - Disposizioni in materia di politiche

 per lo sviluppo economico, lavoro e innovazione

 

Art. 16 (Sistemi turistici locali)Art. 17 (Contributo straordinario agli enti fieristici)

Art. 18 (Liquidazione e pagamento dei soci della ex Tecnopolis Csata Scarl e relativi oneri notarili)

Art. 19 (Acquisizione delle partecipazioni societarie detenute da Innovapuglia spa)

Art. 20 (Istituzione di un fondo di rotazione per l’attuazione dei piani di ripianamento dei consorzi ASI - legge regionale 8 marzo 2007, n. 2)

Art. 21 (Integrazione disciplina del commercio)

Art. 22 (Modifica all’articolo 18 della l.r. 11/2003

 

 

Capo III - Disposizioni in materia di politiche

per l’ambiente, le reti e la qualità urbana

 

Art. 23 (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 18)

Art. 24 (Disposizioni in materia di trasporti)

Art. 25 (Modifica all’articolo 14 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4)

Art. 26 (Emergenza rifiuti bacino LE 2)

Art. 27 (Proroga termini)

Art. 28 (Modifiche alla legge regionale 28 maggio 1975, n. 44)

 

 

Capo IV - Disposizioni in materia di promozione

del territorio, dei saperi e dei talenti

 

Art. 29 (Anticipazione in favore dell’IACP di Taranto)

Art. 30 (Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 13)

Art. 31 (Modifica al’articolo 2 della legge regionale 23 novembre 2005, n. 16

Art. 32 (Eventi alluvionali nella provincia di Foggia)

Art. 33 (Disposizioni in materia sismica)

Art. 34 (Intervento per il recupero degli organi delle chiese della regione)

Art. 35 (Legge regionale 25 agosto 2003, n. 20 - Scorrimento graduatorie)

 

 

Capo V - Disposizioni in materia di politiche

 per la promozione della salute

 

Art. 36 (Modifica alla legge regionale 9 agosto 2006, n. 26)

Art. 37 (Modifica alla legge regionale 2 aprile 1981, n. 24)

Art. 38 (Modifica all’articolo 29 della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8)

Art. 39 (Modifica all’articolo 13 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 45)

 

Capo VI - Disposizioni in materia di organizzazione

e riforma dell’amministrazione

 

Art. 40 (Modifiche all’articolo 33 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27)

Art. 41 (Modifiche al comma 2 octies dell’articolo 33 della l.r. 27/1995)

Art. 42 (Costituzione di società veicolo per cartolarizzazione su beni immobili regionali)

Art. 43 (Disposizioni per l’attuazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari)

Art. 44 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 novembre 2004, n. 20)

Art. 45 (Lavoro straordinario)

Art. 46 (Disposizioni in materia di personale)

Art. 47 (Assegnazione temporanea)

Art. 48 (Integrazione all’articolo 11 della l.r. 36/2008)

Art. 49 (Norma in materia di politiche giovanili)

 

 

Capo VII - Contributi straordinari per eventi

 

Art. 50 (Contributo straordinario al comune di Lecce per il G8 del 12-13 giugno 2009)

Art. 51 (Contributo regionale per la visita a San giovanni Rotondo del Pontefine Benedetto XVI)

 

Capo VIII - Copertura finanziaria

Art. 52 (Copertura finanziaria)

 

ALLEGATO A

TABELLA ONERI ISTRUTTORI

TIPOLOGIA INTERVENTI     

Oneri istruttori per

Oneri istruttori per

(Oneri per spese di

opere fino a

opere con

istruttoria in euro)

5000 mc.

oltre 5000 mc.

1 -opere strategiche e/o rileventi di cui agli elenchi A e B d.g.r. n.153/2004

300,00

400,00

2 - nuove opere in c.a. acciaio,

 

 

precompresso

250,00

350,00

3 - nuove opere in muratura portante

200,00

250,00

4 - interventi su strutture esistenti

150,00

200,00

5 - opere di adeguamento e verifiche

 

 

a sanatoria

100,00

150,00

6 - progetti di variante strutturale

100,00

150,00

 

7 - tipo di opere per cui non è applicabile

l’onere a mc. (ponti, viadotti, gallerie,

strade, impianti sportivi, ecc…)

500,00

 

8 - tipo di opere minori per cui non è

applicabile l’onere a mc. (muri di

sostegno, opere geotecniche, ecc…)

100,00