ARTICOLO 1
Art. 1
1. Sino al 31 marzo 1994 è autorizzato
l'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno finanziario 1994 sulla
base degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1993, come
approvati con legge
regionale 19 giugno 1993, n. 9 e successive modificazioni (1).
(1) Il termine di cui al
presente comma è stato prorogato al 30 aprile 1994 dal primo comma dell'art.
1,
L.R.
12 aprile 1994, n. 13.
Art. 2
1. L'autorizzazione di cui al precedente art. 1
è limitata ad un dodicesimo di ogni capitolo di spesa obbligatoria per ogni mese
di esercizio provvisorio del bilancio autonomo regionale, ovvero alla maggiore
spesa necessaria laddove si tratti di spesa tassativamente regolata dalla legge
e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionabili in dodicesimi.
2. L'annessa tabella «A» individua le spese
obbligatorie e la misura percentuale del dodicesimo di ogni capitolo di cui sono
autorizzati l'impegno e la liquidazione.
Art. 3
1. Le spese finanziate con fondi a destinazione
vincolata, assegnate alla Regione per l'anno 1994, possono essere impegnate a
condizione che i fondi relativi siano stati accertati come entrate certe dalla
Ragioneria ad eccezione degli interventi a rendicontazione.
Art. 4
1. La spesa delle Unità Sanitarie Locali a
carico del fondo sanitario nazionale, come individuata dal piano di riparto per
il 1993, è autorizzata nella misura massima del 90% di un dodicesimo per ogni
mese di esercizio provvisorio del bilancio per le forniture di beni e servizi e
del 95% per il personale, fermo restando il 100% e per le altre funzioni.
2. Ogni maggiore spesa eventualmente autorizzata
dalle UU.SS.LL. rimane a esclusivo carico del bilancio autonomo delle medesime e
non può essere oggetto di ulteriori trasferimenti finanziari da parte della
Regione.
3. Le deliberazioni della Giunta regionale
relative alla spesa sanitaria in conto corrente e in conto capitale sono
sottoposte al parere finanziario della Commissione consiliare permanente al
bilancio.
Art. 5 (2)
[1. In applicazione della normativa di cui alla
legge
regionale 23 agosto 1993, n. 18, ed a parziale modifica delle
disposizioni di cui alla legge
regionale 17 ottobre 1978, n. 54, alla legge
regionale 17 giugno 1983, n. 9, alla legge
regionale 25 gennaio 1984, n. 8 e alla legge
regionale 8 settembre 1988, n. 26, la Regione per il 1994 non
riconosce agli enti gestori pubblici e privati le spese per le attività
assegnate, nonché quelle contrattuali, compresi gli oneri riflessi, del
personale impegnato nell'attività di formazione professionale e/o in corsi di
riqualificazione, riconversione ed aggiornamento, se non ammissibili a
cofinanziamento comunitario e/o statale, ivi comprese le spese relative al
mantenimento delle strutture operative ordinarie ed agli interessi per
anticipazioni bancarie riferite alle retribuzioni del personale ed alle spese di
funzionamento] (3).
[2. L'ammissibilità al finanziamento comunitario
e/o statale delle spese di cui al precedente comma deve risultare da specifica
certificazione del dirigente regionale responsabile della elaborazione del Piano
annuale di Formazione di cui all'art. 8
della legge
regionale 17 ottobre 1978, n. 54] (4).
3. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere
provvedimenti urgenti tendenti a:
a) prevedere l'impegno del personale iscritto
nell'albo o nell'elenco di cui all'art. 26
della L.R.
17 ottobre 1978, n. 54 anche in funzioni complementari e di supporto
all'attività formativa, ammissibili a cofinanziamento comunitario e nazionale;
b) programmare attività di riqualificazione o
riconversione dei docenti di cui alla precedente lettera a), anche in funzioni
amministrative, secondo quanto previsto all'art. 11
della legge
regionale 23 agosto 1993, n. 18;
c) trasferire attività formative previste nel
piano 1993, che risultano non avviate, da un Ente gestore, pubblico o privato,
all'altro.
(2) Per la proroga delle
disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 4,
comma 3, L.R.
5 settembre 1994, n. 32 e l'art. 20,
L.R.
3 giugno 1996, n. 6.
(3) Vedi quanto disposto
dal terzo comma dell'art. 3,
L.R.
14 gennaio 1998, n. 1. Il presente comma è stato così modificato dal
primo comma dell'art. 3,
L.R.
14 gennaio 1999, n. 1. Successivamente il presente comma è stato
abrogato dall'art. 36,
L.R.
7 agosto 2002, n. 15.
(4) Comma abrogato
dall'art. 36,
L.R.
7 agosto 2002, n. 15.
Art. 6
1. ... (5).
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60
dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
(5) Sostituisce
l'art. 2,
L.R.
15 dicembre 1993, n. 26.
Tabella A (6)
(6) La tabella A, che si
omette, concerne l'elenco dei capitoli relativi alle spese obbligatorie. Essa è
integrata dai capitoli di spesa obbligatoria o inderogabile di cui alla tabella
B, L.R.
12 aprile 1994, n. 13.