(1) Vedi anche l'art. 15,
L.R.
19 febbraio 2008, n. 1.
TITOLO I
Disposizioni in materia di
espropriazioni per pubblica utilità
Art. 1
Finalità della legge.
1. La presente legge regionale persegue la
finalità di armonizzare, in coerenza con le disposizioni contenute nel titolo V
della parte II della Costituzione, le norme regionali in materia di
pianificazione territoriale e urbanistica con i principi generali e fondamentali
dell'ordinamento giuridico desumibili dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazioni per pubblica utilità) e successive modifiche.
Art. 2
Ambito di applicazione.
1. Le disposizioni della presente legge si
applicano per l'espropriazione, anche a favore di privati, di beni immobili o di
diritti relativi a immobili necessari per l'esecuzione, nell'ambito del
territorio regionale, di opere pubbliche o di pubblica utilità non attribuite
alla competenza delle amministrazioni statali.
2. Salva diversa disciplina recata dallo statuto
regionale o dalle leggi regionali attuative, nonché dai regolamenti statutari
degli enti locali, i beni appartenenti ai relativi patrimoni indisponibili e i
beni appartenenti ai patrimoni indisponibili di altri enti pubblici possono
essere espropriati unicamente per perseguire un interesse pubblico di rilievo
superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione, da accertarsi
d'intesa con gli enti interessati. In caso di mancata intesa decide la Regione,
valutando gli interessi in conflitto tra gli enti interessati.
3. Per quanto non disposto dalla presente legge
trovano applicazione le disposizioni del D.P.R. n. 327/2001.
4. I procedimenti espropriativi e/o di
asservimento, i relativi procedimenti propedeutici e le relative eventuali
intese con la Regione Puglia, strumentali alla realizzazione, nel territorio
regionale, di qualsivoglia opera attribuita alla competenza statale, nonché di
quelle individuate dall'articolo 52-quinquies del D.P.R. n. 327/2001 e successive
modifiche, sono formati nel rispetto dei principi generali e fondamentali
dell'ordinamento giuridico, ivi compresi quelli desumibili dal medesimo D.P.R. n. 327/2001, nonché nel
rispetto delle norme recate dalla presente legge, in quanto applicabili ai
predetti procedimenti.
(giurisprudenza)
T.A.R.
Bari
Sez. III, sent. n. 3094 del
30-08-2006 (ud. del 04-05-2006),
V.V. c. Comune di Sant'Agata di Puglia e
altri
Art. 3
Competenze in materia di
espropriazioni.
1. L'autorità competente alla realizzazione di
un'opera pubblica o di pubblica utilità è anche competente all'emanazione degli
atti del procedimento espropriativo che si rendano necessari, fatte salve le
possibilità di delega e conferimento di cui ai commi successivi.
2. Costituiscono autorità espropriante la
Regione, le Province, le Comunità montane, i Comuni e ogni altro ente pubblico
competente alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità.
3. Possono, altresì, esercitare le funzioni di
autorità espropriante, ai sensi della presente legge, le società costituite e
partecipate dagli enti di cui al comma 2, ove le amministrazioni medesime
abbiano provveduto a delegare loro la realizzazione di opere pubbliche o di
pubblica utilità e, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri
espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega con apposito
provvedimento.
4. Nei casi previsti dall'articolo 6, comma 8,
del D.P.R. n. 327/2001 e
successive modifiche, la potestà espropriativa eventualmente delegata ai
concessionari o ai contraenti generali di opere pubbliche o di pubblica utilità
è esercitata nelle forme e nei limiti espressamente stabiliti in apposito
disciplinare, anche aggiuntivo all'atto di concessione o di affidamento. Il
disciplinare dispone l'esplicita riserva, in capo al concedente o all'affidante,
delle funzioni di indirizzo e di controllo delle potestà delegate, nonché della
potestà sostitutiva nei modi dallo stesso fissati, nei casi di persistente
inerzia o di gravi e reiterate violazioni delle disposizioni vigenti in materia
espropriativa.
5. Nel caso di realizzazione di opere private si
considera autorità espropriante l'ente pubblico che emette il provvedimento con
il quale è disposta la dichiarazione di pubblica utilità.
6. In attuazione delle disposizioni legislative
in materia di organizzazione delle strutture regionali, recate dal titolo III
dell'articolo 59
della legge
regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione
Puglia), la Giunta regionale provvede all'istituzione dell'ufficio per le
espropriazioni, presso il settore lavori pubblici, o di apposita struttura
autonoma. Tale ufficio o struttura svolge tutte le funzioni che la legislazione
statale e regionale attribuisce all'autorità espropriante, nonché alle Regioni
in materia di espropriazioni per pubblica utilità, a eccezione di quelle
attribuite alla competenza dell'organo di governo, per il cui esercizio propone
alla Giunta regionale gli atti da adottare (2).
7. Gli altri enti di cui al comma 2 provvedono a
istituire un ufficio o ad attribuire le funzioni a un ufficio già esistente per
le espropriazioni. Tale ufficio svolge tutte le funzioni che la legislazione
statale e regionale attribuisce all'autorità espropriante.
8. Gli oneri amministrativi di comunicazione e
pubblicazione, sostenuti dall'ufficio per le espropriazioni, sono a carico del
promotore, pubblico o privato, del procedimento di espropriazione.
9. I Comuni, nell'ambito della propria autonomia
organizzativa, possono istituire un ufficio comune per le espropriazioni, ovvero
costituirsi in consorzio o in altra forma associativa prevista dalla normativa
statale o regionale.
10. Gli enti di cui al comma 7, per lo
svolgimento di procedure espropriative di propria competenza, possono avvalersi,
tramite convenzione, dell'ufficio per le espropriazioni istituito presso altri
enti pubblici o consorzi esistenti tra enti pubblici, anche se istituiti per
finalità settoriali.
11. Per ciascun procedimento, il titolare
dell'ufficio per le espropriazioni designa un responsabile che dirige e coordina
tutti gli atti del procedimento stesso e ne comunica il nominativo agli
interessati. Il promotore dell'espropriazione, qualora non costituisca autorità
espropriante, designa un responsabile per gli adempimenti di propria competenza,
comunicandone il nominativo all'autorità espropriante e agli interessati.
(2)
Vedi, anche, il D.P.G.R. 1° febbraio 2006, n.
123.
Art. 4
Attività di indirizzo e coordinamento
della Regione (3).
1. La Regione svolge funzioni di indirizzo e
coordinamento dell'esercizio delle funzioni espropriative al fine di una
gestione omogenea e unitaria della materia. (4)
2. La Regione in particolare:
a) favorisce e incentiva la costituzione di
uffici intercomunali per la gestione delle funzioni in materia, verificandone
l'economicità e l'efficacia in riferimento alla capacità di servizio all'utenza;
(5)
b) adotta direttive e atti di indirizzo, nonché
svolge attività di consulenza, con l'obiettivo di rendere omogenea l'azione
amministrativa in materia (6);
c) emana il decreto previsto dal comma 2
dell'articolo 14 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e definisce
un'attività di monitoraggio e di osservatorio sui provvedimenti emanati in
ambito regionale;
d) definisce la natura e le modalità di
pubblicazione degli atti nel Bollettino Ufficiale o nel sito informatico della
Regione.
(3) Vedi, anche, il D.P.G.R. 1° febbraio 2006, n.
123.
(4) Vedi, al riguardo, quanto disposto dalla
Delib.G.R. 5 luglio 2010, n. 1537.
(5) Vedi, al riguardo, quanto disposto dalla
Delib.G.R. 5 luglio 2010, n. 1537.
(6) Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla
Delib.G.R. 18 luglio 2006, n. 1076 e dalla Delib.G.R. 26 luglio 2007,
n. 1203.
Art. 5
Deleghe per opere di competenza
regionale.
1. La Regione può delegare agli enti pubblici,
previa intesa e relativa disciplina, le funzioni di autorità espropriante
relativamente a opere pubbliche di propria competenza o ad opere private
dichiarate di pubblica utilità dalla Regione stessa.
2. La potestà di delega agli enti pubblici,
prevista dal comma 1, può esercitarsi:
a) nei confronti di un Comune, quando le opere si
realizzano esclusivamente nel territorio comunale;
b) nei confronti di un soggetto pubblico, quando
le opere si realizzano nell'ambito territoriale di competenza dello stesso
soggetto pubblico e vi sia un suo interesse alla loro realizzazione;
c) nei confronti delle singole Comunità montane,
quando le opere si realizzano nell'ambito di più comuni ricadenti nel territorio
comunitario;
d) nei confronti delle singole Province, quando
le opere si realizzano nell'ambito di più comuni ricadenti nel territorio
provinciale;
e) nei confronti della Provincia prevalentemente
interessata, quando le opere si realizzano nel territorio di più province.
3. I provvedimenti adottati nell'esercizio della
delega sono trasmessi alla Regione per l'aggiornamento degli elenchi relativi e
per la pubblicazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d).
4. Gli enti pubblici esercitano le funzioni
delegate attraverso l'ufficio per le espropriazioni di cui all'articolo 3, comma
7.
5. In caso di persistente inerzia nel compimento
di un atto spettante ai soggetti competenti, nell'esercizio delle funzioni
delegate, la Regione assegna al soggetto un termine, comunque non inferiore a
trenta giorni, per provvedere nel merito. Trascorso inutilmente il termine
predetto, la Giunta regionale può provvedere alla revoca della delega in parola
e ad assumere le determinazioni necessarie per il compimento delle procedure
espropriative, anche a cura del competente ufficio o struttura regionale per le
espropriazioni.
Art. 6
Vincoli derivanti da piani
urbanistici.
1. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato
all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano
urbanistico generale, ovvero di una sua variante, con il quale il bene stesso è
destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità.
2. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la
durata di cinque anni. Entro il medesimo termine può essere emanato il
provvedimento che comporta la dichiarazione della pubblica utilità dell'opera.
3. Se entro il termine di cui al comma 2 non è
dichiarata la pubblica utilità, il vincolo preordinato all'esproprio decade e
trova applicazione la normativa regionale per le zone prive di destinazione
urbanistica. In assenza di normativa regionale, si applica la vigente normativa
statale disciplinante l'assenza di pianificazione urbanistica.
4. Il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la
sua decadenza, può essere motivatamente reiterato, con i procedimenti di cui al
comma 1, tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard
urbanistici, in misura non inferiore al minimo stabilito dalla legge regionale o
statale.
5. La reiterazione dei vincoli preordinati
all'esproprio scaduti per decorrenza del relativo termine di durata, disposta
dal Consiglio comunale in sede di approvazione del progetto preliminare o
definitivo dell'opera prevista dal piano urbanistico generale, non necessita di
approvazione regionale.
6. Nel corso della durata del vincolo preordinato
all'esproprio, il Consiglio comunale può motivatamente disporre o autorizzare
che siano realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica utilità
diverse da quelle previste dallo strumento urbanistico comunale, senza necessità
di variante allo strumento stesso, purché sia garantito il dimensionamento
minimo degli standard urbanistici previsto dalla legislazione regionale vigente.
7. Salvo quanto previsto ai commi precedenti,
nulla è innovato in ordine alla normativa regionale sull'adozione e approvazione
di strumenti urbanistici.
Art. 7
Vincoli derivanti da atti diversi dai
piani urbanistici generali.
1. Il vincolo preordinato all'esproprio, ai fini
della localizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, può essere
apposto, dandone espressamente atto, su iniziativa dell'amministrazione
competente ad approvare il progetto o del soggetto interessato, mediante
conferenze di servizi, accordi di programma, intese ovvero altri atti, anche di
natura territoriale, che in base alla legislazione regionale vigente
costituiscono variante al piano urbanistico comunale.
Art. 8
Opere realizzabili senza apposizione
preventiva del vincolo.
1. All'interno delle zone funzionali omogenee
previste dagli strumenti urbanistici possono essere localizzate e dichiarate di
pubblica utilità, con efficacia immediata e senza preventiva apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio, opere di difesa del suolo, di consolidamento
degli abitati e di infrastrutturazione a rete che non pregiudichino l'attuazione
della destinazione prevista o, in quanto rivolte all'adeguamento funzionale di
infrastrutture esistenti, risultino ricadenti nelle zone di rispetto delle
medesime.
2. Nei casi previsti dal comma 1, l'approvazione
del progetto deliberata ai soli fini urbanistici da parte del Consiglio comunale
del comune territorialmente competente, costituisce variante allo strumento
urbanistico e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, senza la
necessità di approvazione regionale (7).
(7) Articolo
così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 8 marzo
2007, n. 3. Il testo originario era così
formulato: «Art. 8. Opere realizzabili senza apposizione preventiva del vincolo.
1. All'interno delle zone funzionali omogenee previste dagli strumenti
urbanistici possono essere localizzate e dichiarate di pubblica utilità, senza
preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, opere di difesa
del suolo, di consolidamento degli abitati e di infrastrutturazione a rete e di
urbanizzazione primaria che non pregiudicano l'attuazione della destinazione
prevista o, in quanto rivolte all'adeguamento funzionale di infrastrutture
esistenti, risultino ricadenti nelle zone di rispetto delle medesime. In tali
casi il provvedimento di approvazione del progetto costituisce apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio e viene trasmesso al Comune interessato per le
conseguenti annotazioni. 2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, l'approvazione
del progetto da parte del Consiglio comunale del comune territorialmente
competente costituisce variante allo strumento urbanistico e apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio, senza la necessità di approvazione
regionale.».
Art. 9
Partecipazione degli interessati.
1. Ai fini della partecipazione al procedimento
degli interessati e del proprietario del bene sul quale s'intende apporre il
vincolo preordinato all'esproprio, si rispettano le forme previste dalla legge
regionale per l'approvazione degli strumenti urbanistici e delle relative
varianti, ovvero quelle previste dall'articolo 11 del D.P.R. n. 327/2001 e successive
modifiche, se più agevoli per la tempestiva conclusione del procedimento stesso.
Art. 10
Atti che comportano la dichiarazione
di pubblica utilità.
1. La dichiarazione di pubblica utilità s'intende
disposta:
a) quando l'autorità competente approva il
progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità;
b) quando l'approvazione di piani esecutivi o di
settore comporti, ai sensi delle disposizioni statali e regionali, la
dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste;
c) quando la definizione di una conferenza di
servizi o il perfezionamento di un accordo di programma ovvero il rilascio di
una concessione, di un'autorizzazione o di ogni atto avente effetti equivalenti
comporti la dichiarazione di pubblica utilità di opere, anche private.
Art. 11
Disposizioni sull'approvazione del
progetto preliminare per opere conformi allo strumento urbanistico.
1. Le disposizioni previste dagli articoli 16 e
17 del D.P.R. n. 327/2001 e
successive modifiche si possono applicare anche nei casi in cui s'intenda
dichiarare la pubblica utilità con il provvedimento che approva il progetto
preliminare. A tal fine gli atti del progetto preliminare, come previsti dalla
vigente legislazione statale e regionale, sono integrati da:
a)
relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il
procedimento di espropriazione prima dell'approvazione del progetto definitivo;
b)
piano particellare con l'individuazione dei beni da espropriare, con allegate le
relative planimetrie catastali;
c)
determinazione del valore da attribuire ai beni da espropriare, in conformità ai
criteri indennizzativi applicabili.
2. Il provvedimento di approvazione del progetto
preliminare deve garantire la copertura finanziaria delle indennità dei beni da
espropriare.
Art. 12
Disposizioni sull'approvazione del
progetto preliminare e definitivo per opere non conformi allo strumento
urbanistico.
1. Le disposizioni previste dagli articoli 18 e
19 del D.P.R. n. 327/2001 e
successive modifiche si possono applicare anche nei casi in cui s'intenda
dichiarare la pubblica utilità con il provvedimento che approva il progetto
preliminare. A tale fine gli atti del progetto preliminare, come previsti dalla
vigente legislazione statale e regionale, sono integrati da:
a) relazione che indichi le motivazioni per le
quali si rende necessaria la variante allo strumento urbanistico e avviare il
procedimento di espropriazione prima dell'approvazione del progetto definitivo;
b) piano particellare con l'individuazione dei
beni da espropriare, con allegate le relative planimetrie catastali;
c) determinazione del valore da attribuire ai
beni da espropriare, in conformità ai criteri indennizzativi applicabili.
2. Il provvedimento di approvazione del progetto
preliminare deve garantire la copertura finanziaria delle indennità dei beni da
espropriare.
3.
Nei casi previsti dal comma 1 e dall’articolo 19 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, la delibera del Consiglio comunale di approvazione ai fini
urbanistici del progetto preliminare o definitivo deve essere depositata presso
la segreteria del Comune. Entro quindici giorni dal deposito della stessa presso
la segreteria comunale, chiunque può presentare proprie osservazioni, anche ai
sensi dell’articolo 9 della l. 241/1990. La delibera con cui il Consiglio
comunale, tenuto conto delle osservazioni, si pronuncia definitivamente
determina variante urbanistica senza necessità di controllo regionale.(8)
3
bis. La delibera di cui al comma 3 è assunta dal Consiglio comunale entro
quarantacinque giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione
delle osservazioni. (9)
[4. È fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 14, commi 1 e 2, della legge
regionale 11 maggio 2001, n. 13 (Norme regionali in materia di opere
e lavori pubblici).] (10)
(8
Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 8 marzo
2007, n. 3, e poi così sostituito
dall'art. 6,
comma 1, lettera a) della L.R.
19 luglio 2013, n. 19. Il testo era così formulato:" 3. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo e
dall'articolo 19 del D.P.R. n.
327/2001 e successive modifiche, l'approvazione del progetto preliminare
o definitivo, deliberata ai soli fini urbanistici dal competente Consiglio
comunale previa valutazione delle eventuali osservazioni prodotte da terzi
interessati, costituisce variante allo strumento urbanistico, senza necessità di
approvazione regionale."
(9) Comma aggiunto dall'art. 6,
comma 1, lett. b), L.R.
19 luglio 2013, n. 19.
(10) Comma abrogato dall'art. 10,
comma 1, lett. e), L.R.
19 luglio 2013, n. 19.
Art. 13
Disposizioni sulla redazione del
progetto.
1. Per le operazioni previste dall'articolo 15,
comma 1, del D.P.R. n. 327/2001
e successive modifiche, allorché il numero dei destinatari della comunicazione
prevista dal successivo comma 2 sia superiore a 50, si applicano le forme di cui
all'articolo 11, comma 2, del richiamato decreto del Presidente della
Repubblica.
Art. 14
Disposizioni sul procedimento di
emanazione del decreto di esproprio.
1. Ferma restando la disciplina procedurale
recata dal capo IV del D.P.R. n.
327/2001 e successive modifiche, le comunicazioni e le notifiche in esso
previste possono essere effettuate mediante raccomandata A/R, fatto salvo
l'obbligo della notifica, al proprietario, del decreto di esproprio nelle forme
degli atti processuali civili.
2. Nei casi di comunicazioni o notifiche non
eseguite a causa di irreperibilità o di assenza del proprietario risultante dai
registri catastali o di impossibilitata individuazione dell'effettivo
proprietario, gli stessi adempimenti possono essere effettuati mediante avviso
affisso per almeno venti giorni consecutivi all'Albo pretorio del comune in cui
risulta ubicato l'immobile e pubblicato sul sito informatico della Regione. Se
il sito non è stato istituito, l'avviso è pubblicato su uno o più quotidiani a
diffusione nazionale o locale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 16,
comma 8, del D.P.R. n. 327/2001
e successive modifiche.
3. Le comunicazioni relative a espropriazioni
parziali di pertinenze indivise di fabbricati urbani, costituiti in condominio,
possono essere effettuate mediante notifica all'Amministratore nominato dallo
stesso condominio.
4. Il promotore dell'espropriazione è tenuto a
rimborsare all'autorità espropriante le spese sostenute per l'istruzione della
procedura relativa.
5. Per le opere di cui all'articolo 2, comma 1,
della presente legge, le competenze del Prefetto, previste dall'articolo 25,
comma 4, del D.P.R. n. 327/2001
e successive modifiche, sono esercitate direttamente dall'ente competente ad
approvare il progetto.
(giurisprudenza)
T.A.R.
Lecce
Sez. I, sent. n. 4681 del
29-09-2006, M.L. e altri c. Comune di Monteparano
Art. 15
Espropriazione o occupazione
anticipata, con determinazione urgente dell'indennità provvisoria.
1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere
di particolare urgenza, definito tale anche in relazione alla particolare natura
delle opere, l'autorità espropriante può disporre l'espropriazione o
l'occupazione anticipata di immobili, contestualmente alla determinazione
urgente dell'indennità provvisoria, in conformità a quanto previsto
dall'articolo 22 o dall'articolo 22-bis del D.P.R. n. 327/2001 e successive
modifiche.
1-bis. La Giunta regionale, nell'ambito della
propria attività di indirizzo, stabilisce criteri idonei a definire la
particolare natura delle opere e il correlato carattere di particolare urgenza
dei relativi lavori, per i quali è consentito all'autorità espropriante
l'esercizio della facoltà prevista al comma 1 (11).
2. Il decreto di esproprio o di occupazione
anticipata può, altresì, essere emanato senza particolari indagini e formalità
nei seguenti casi:
a) interventi di cui alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443
(Delega al Governo in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi
strategici e altri interventi per il rilancio delle attività produttive);
b) realizzazione di opere di
urbanizzazione primaria, di difesa del suolo, di consolidamento abitati e di
regimazione delle acque pubbliche;
c) realizzazione di opere
afferenti servizi a rete d'interesse pubblico in materia di telecomunicazioni,
acque, energia e lavori stradali.
3. Il pagamento dell'indennità di esproprio
urgentemente determinata ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. n. 327/2001 e successive
modifiche, ove condivisa, è subordinato anche all'acquisizione della
dichiarazione d'inesistenza di diritti di terzi sul bene espropriato, attestata
dal proprietario.
(11) Comma
aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 8 marzo
2007, n. 3.
Art. 16
Disposizioni sull'insediamento e
funzionamento del collegio tecnico (12).
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21,
commi 2 e 3, del D.P.R. n.
327/2001 e successive modifiche, in ordine alle modalità di designazione
e nomina dei due tecnici facenti parte del collegio tecnico, l'autorità
espropriante e il proprietario interessato possono, d'intesa tra loro,
provvedere alla nomina del terzo tecnico, in luogo del presidente del tribunale
civile nella cui circoscrizione si trova il bene da stimare. In caso di mancato
accordo tra le parti, si applica la procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo
articolo.
2. Per i tecnici nominati dall'autorità
espropriante, nonché per il terzo tecnico eventualmente nominato d'intesa con il
proprietario interessato, è obbligatoria l'abilitazione all'esercizio della
professione.
(12) Vedi
anche, per la formazione, aggiornamento e utilizzazione dell'albo regionale dei
componenti il collegio tecnico, il Reg. 28
novembre 2006, n. 20.
Art. 17
Commissioni provinciali espropri.
1. In applicazione della normativa prevista
all'articolo 41 del D.P.R. n.
327/2001 e successive modifiche, è istituita, in ogni provincia, la
Commissione competente alla determinazione dell'indennità definitiva di
esproprio.
2. Le Commissioni, istituite con provvedimento
del Presidente della Giunta regionale (13), sono composte:
a) dal Presidente della Provincia, o suo
delegato, che la presiede;
b) dall'Ingegnere capo della competente Agenzia
del territorio, o suo delegato;
c) dal Dirigente della struttura tecnica
periferica regionale competente per territorio, o suo delegato;
d) dal Presidente dell'Istituto autonomo case
popolari (IACP), o suo delegato;
e) da due esperti in materia urbanistica ed
edilizia;
f) da tre esperti in materia di agricoltura e
foreste.
3. Le Commissioni deliberano validamente con la
presenza della metà più uno dei componenti e a maggioranza dei presenti; in caso
di parità, prevale il voto del Presidente.
4. La Giunta regionale:
a) individua le sedi e gli uffici di segreteria
delle Commissioni;
b) determina i casi d'integrazione dei
componenti, in relazione alle esigenze rappresentative, in seno alle
Commissioni, di ulteriori categorie professionali, produttive e sociali presenti
sul territorio;
c) determina i casi e le modalità per l'eventuale
formazione di sottocommissioni;
d) definisce eventuali variazioni dell'ambito
territoriale delle singole regioni agrarie.
Inoltre, con apposito regolamento (14):
a) definisce le modalità di convocazione e di
funzionamento delle Commissioni;
b) regola ogni altro aspetto legato
all'organizzazione interna delle stesse, ivi comprese le modalità di
determinazione e di corresponsione delle spese di funzionamento e dei compensi
spettanti ai relativi componenti;
c) definisce le modalità di introito, nelle casse
regionali, degli oneri finanziari dovuti dai soggetti individuati dal comma 7,
lettere b) e c).
5. Nell'ambito delle disposizioni recate dalla
normativa statale e regionale in materia, le Commissioni:
a) determinano, entro il 31 gennaio di ogni anno
e per singola Regione agraria, il valore agricolo medio, nel precedente anno
solare, dei terreni considerati non oggetto di contratti agrari, secondo i tipi
di coltura effettivamente praticati, ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del
D.P.R. n. 327/2001 e successive
modifiche (15);
b) esprimono pareri in ordine alla determinazione
provvisoria dell'indennità di espropriazione o di asservimento, se richiesti
dall'autorità espropriante nell'esercizio della facoltà prevista dall'articolo
20, comma 3, del D.P.R. n.
327/2001 (16);
c) determinano l'indennità definitiva di
espropriazione o di asservimento, nel caso di indennità provvisoria non
accettata e qualora il proprietario dell'immobile da espropriare non si avvalga
del collegio tecnico di cui all'articolo 21 del D.P.R. n. 327/2001 (17) ;
d) determinano, in caso di mancato accordo tra le
parti e su istanza di chi vi abbia interesse, l'indennità spettante al
proprietario per l'occupazione temporanea di aree, dandogliene comunicazione
nelle forme previste dall'articolo 50 del D.P.R. n. 327/2001 (18) ;
e) determinano, in caso di mancato accordo tra le
parti e su istanza di chi vi abbia interesse, il corrispettivo da liquidare nei
casi di retrocessione totale o parziale del bene, nelle forme previste
dall'articolo 48 del D.P.R. n.
327/2001 (19).
6. Le Commissioni, per quanto non definito nei
commi precedenti, assumono le proprie determinazioni conformemente alle norme
legislative e regolamentari vigenti in materia di funzionamento di organi
collegiali, nonché in conformità agli atti di indirizzo e coordinamento emanati
dalla Regione ai sensi dell'articolo 4.
7. Gli oneri finanziari relativi alle spese di
funzionamento delle Commissioni sono a carico:
a) della Regione, per l'espletamento
dell'attività di cui al comma 5, lettera a), limitatamente all'attività dei
cinque esperti, di cui al comma 2, se esterni alla pubblica amministrazione;
b) delle autorità esproprianti, per
l'espletamento delle attività di cui al comma 5, lettere b) e c); (20)
c) degli istanti, per
(13) Vedi anche l'art.
16, Reg. 21
agosto 2006, n. 12.
(14)
Vedi, al riguardo, il Reg. 21 agosto 2006,
n. 12.
(15) Ai
sensi dell'art. 17, comma 2, Reg. 21 agosto
2006, n. 12 fino alla data di entrata in
vigore del suddetto regolamento le commissioni provinciali espropri esercitano
le sole funzioni di cui alla presente lettera, mentre l'esercizio di quelle
indicate alle successive lettere b), c) d) ed e) è stato prorogato, dal comma 1
dello stesso art. 17, alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.
(16)
L'esercizio della funzione indicata nella presente lettera da parte delle
commissioni provinciali espropri è stato prorogato, dall'art. 17,
comma 1, Reg. 21
agosto 2006, n. 12 .
(17)
L'esercizio della funzione indicata nella presente lettera da parte delle
commissioni provinciali espropri è stato prorogato, dall'art. 17,
comma 1, Reg. 21 agosto 2006, n.
12 .
(18) L'esercizio della funzione indicata nella presente
lettera da parte delle commissioni provinciali espropri è stato prorogato,
dall'art. 17,
comma 1,Reg. 21 agosto 2006, n.
12 .
(19) L'esercizio della funzione indicata nella presente
lettera da parte delle commissioni provinciali espropri è stato prorogato,
dall'art. 17,
comma 1, Reg. 21 agosto 2006, n.
12 .
(20) Ai sensi della l.r.
52/2019, art. 17,
comma 1, la presente lettera b si interpreta nel senso che, nei
procedimenti espropriativi in cui autorità espropriante e promotore
dell’espropriazione siano soggetti diversi, gli oneri finanziari per il
funzionamento delle Commissioni provinciali espropri sono a carico dei promotori
delle espropriazioni. Nel caso in cui l’intervento, per il quale sono attivati i
procedimenti espropriativi, faccia parte di una programmazione finanziata con i
fondi pubblici, si applicano le regole di rendicontazione della
programmazione
Art. 18
Disposizioni sulla determinazione
dell'indennità di aree edificabili.
1. Per la determinazione dell'indennità da
corrispondere ai proprietari di aree edificabili o legittimamente edificate,
fatte salve le disposizioni di cui ai successivi articoli 19 e 20 relative
all'edificabilità legale e di fatto, si applicano le norme recate dagli articoli
36, 37, 38 e 39 del D.P.R. n.
327/2001 e successive modifiche.
Art. 19
Disposizioni sul riconoscimento
dell'edificabilità legale.
1. Il requisito di edificabilità legale dei
terreni da espropriare è definito con riferimento ai criteri di cui all'articolo
32, comma 1, e all'articolo 37, commi 3, 4, 5 e 6, del D.P.R. n. 327/2001 e successive
modifiche.
2. Sono da considerarsi, comunque, sempre
legalmente edificabili tutte le aree ricadenti nel perimetro continuo delle zone
omogenee di tipo A, B, C e D, secondo le definizioni di cui al D.M. 2 aprile 1968, [n. 1444] (Limiti
inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e
rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e
produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde
pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi
strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 6 agosto
1967, n. 765), comprese anche le aree a standard a esse riferite.
3. La Regione può specificare ulteriori criteri
per la definizione del requisito di edificabilità legale, in rapporto alla
vigente normativa urbanistica.
Art. 20
Disposizioni sul riconoscimento
dell'edificabilità di fatto.
1. Fatta salva la diversa definizione dei criteri
e dei requisiti valutativi recata dal regolamento previsto dall'articolo 37,
comma 5, del D.P.R. n. 327/2001
e successive modifiche, un'area possiede i caratteri dell'edificabilità di fatto
se, nell'ambito territoriale in cui insiste, sono già presenti, o comunque in
fase di realizzazione, le dotazioni infrastrutturali richieste dalla legge
urbanistica regionale.
2. Il riconoscimento del requisito di
edificabilità di fatto degli immobili da espropriare assume, in ogni caso, un
carattere complementare al requisito dell'edificabilità legale, di per sé
necessario e sufficiente al riconoscimento della vocazione edificatoria e avrà
rilevanza esclusivamente sulla misura del calcolo dell'indennità da riconoscere
al proprietario.
Art. 21
Permuta di terreni in esproprio con
diritti volumetrici.
1. I Comuni, all'interno di piani attuativi, sia
di iniziativa pubblica che privata, esecutivi dello strumento urbanistico
vigente, possono riservarsi una quota dei diritti volumetrici di edificazione,
per la perequazione volumetrica territoriale con aree da espropriare individuate
fuori dal perimetro del piano. Tali diritti volumetrici possono essere
attribuiti, con accordo di cessione volontaria stipulato ai sensi dell'articolo
45 del D.P.R. n. 327/2001 e
successive modifiche, ai proprietari di terreni da espropriare per pubblica
utilità, in luogo dell'indennità spettante per l'espropriazione.
Art. 22
Disposizioni sulla determinazione
dell'indennità di aree non edificabili.
1. Nei casi di esproprio di area non edificabile,
per la determinazione delle relative indennità si applicano le norme recate
dall'articolo 40 del D.P.R. n.
327/2001 e successive modifiche.
Art. 23
Disposizioni in materia di servitù.
1. In materia di calcolo dell'indennità per
l'imposizione di servitù si applicano le norme recate dall'articolo 44 del D.P.R. n. 327/2001 e successive
modifiche.
2. L'autorità espropriante, valutati gli
interessi in conflitto, può applicare, in quanto compatibili, le disposizioni
recate dall'articolo 43, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del D.P.R. n. 327/2001 e successive
modifiche, regolante le utilizzazioni senza titolo di beni per scopi di
interesse pubblico, disponendo l'eventuale acquisizione del diritto di servitù
al patrimonio di soggetti, pubblici o privati, titolari di concessioni,
autorizzazioni o licenze o che svolgano servizi di interesse pubblico in materia
di trasporti, telecomunicazioni, acque ed energia, con oneri a carico dei
soggetti beneficiari.
Art. 23 bis (21)
Costituzione di servitù d’allagamento e regime indennitario per la realizzazione
di interventi strutturali idraulici volti alla mitigazione del
rischio
1. Per la realizzazione di interventi strutturali
idraulici volti alla mitigazione del rischio e alla salvaguardia della pubblica
incolumità, i soggetti competenti alla realizzazione dell’opera pubblica,
possono disporre la costituzione di servitù ambientale “servitù d’allagamento”
sulle aree interessate dal deflusso superficiale di piena. La servitù
d’allagamento può essere disposta nei casi in cui l’opera da realizzare risponda
ad un interesse generale.
2. I provvedimenti di costituzione della servitù
d’allagamento di cui al comma 1 devono essere trascritti senza indugio presso
gli uffici competenti.
3. Ai proprietari delle aree assoggettate alla
costituzione della servitù d’allagamento di cui al comma 1, deve essere
corrisposta una indennità dovuta al peso imposto alla proprietà e legata alla
ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà. L’indennità da
corrispondere una tantum non può superare la metà dell’indennità spettante per
la medesima area in caso di esproprio con riferimento ai criteri indennitari
stabiliti dalla normativa vigente in materia di espropriazione.
4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
definisce i criteri di calcolo dell’indennità di cui al comma
3 con riferimento in particolare alla differenza di pericolosità idraulica,
sulle aree da asservire, ante e post intervento. Le impronte allagabili ante e
post intervento e i relativi tiranti sono definiti sulla base di uno studio di
compatibilità idrologica ed idraulica valutato dall’Agenzia regionale strategica
per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET).
5. Eventuali danni subiti dai proprietari delle aree
asservite per effetto degli allagamenti trova giusto ristoro con quanto
riconosciuto come indennità di asservimento.
6. L’ente competente alla realizzazione dell’opera
pubblica che dispone il provvedimento di asservimento di cui al comma 1, sarà
tenuto alla progettazione e realizzazione di opportuni sistemi di allerta
meteo.
(21) Articolo aggiunto dallal.r.
52/2019, art. 27,
comma 1.
Art. 24
Disposizioni transitorie.
1. Le disposizioni procedimentali recate dal
D.P.R. n. 327/2001 e successive
modifiche non si applicano agli immobili da espropriare o da asservire per la
realizzazione di progetti di opere per le quali, alla data di entrata in vigore
del decreto del Presidente della Repubblica medesimo, sia intervenuta la
dichiarazione di pubblica utilità e agli immobili da espropriare o da asservire
in attuazione di piani urbanistici esecutivi, interessati da progetti di opere
approvati prima della data richiamata. In tali casi continua ad applicarsi la
normativa statale e regionale vigente alla predetta data.
2. Sono in ogni caso applicabili, anche per le
opere di cui al comma 1, i criteri indennizzativi stabiliti nel D.P.R. n. 327/2001 e successive
modifiche.
3. Per le infrastrutture lineari energetiche non
facenti parte delle reti nazionali, da realizzare nel territorio regionale, per
le quali alla data del 31 dicembre 2004 sia intervenuta la dichiarazione di
pubblica utilità, i soggetti beneficiari dell'espropriazione o i soggetti
proponenti le opere possono optare per la normativa recata dalla presente legge,
ai fini dell'espletamento del procedimento espropriativo o dei singoli
sub-procedimenti espropriativi non ancora conclusi.
Art. 25
Abrogazione di norme regionali.
1. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono abrogate tutte le norme legislative e regolamentari regionali in
materia di espropriazione per pubblica utilità ivi comprese quelle disciplinanti
gli indispensabili procedimenti preordinati all'esercizio della potestà
espropriativa contrastanti con le disposizioni normative dalla stessa recate (22) .
(22) Comma
così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 8 marzo
2007, n. 3.
Art. 26
Disapplicazione di norme statali.
1. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ai fini dell'attuazione dei procedimenti espropriativi strumentali alla
realizzazione delle opere di cui all'articolo 2, comma 1, cessano di avere
applicazione sul territorio regionale, se non richiamate dalla stessa legge
ovvero se in contrasto con le norme da essa recate, tutte le disposizioni
regolamentari e legislative contenute nel D.P.R. n. 327/2001 e successive
modifiche dalle quali non si desumano principi generali e fondamentali
dell'ordinamento giuridico.
Art. 27
Modifiche all'articolo 5 della legge
regionale 30 novembre 2000, n. 20.
1. All'articolo 5,
comma 1, lettera b), numero 5, della legge
regionale 30 novembre 2000, n. 20 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi nelle materie delle opere pubbliche, viabilità e trasporti), dopo
le parole: "elettrificazione rurale" sono aggiunte le seguenti: "nonché opere
elettriche puntiformi e di allacciamento di singole utenze".
Art. 28
Modifiche e integrazioni all'articolo
32 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1.
1. All'articolo 32
della legge
regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione
Puglia), sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Per gli impianti di acquedotto, comprese
le opere di captazione, esistenti alla data di entrata in vigore dell'accordo del 12 dicembre 2002
stabilito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome, il Servizio d'igiene, alimenti e nutrizione (SIAN)
dell'Azienda unitaria sanitaria locale (AUSL) competente territorialmente, ai
fini del rilascio del "giudizio di qualità e d'idoneità d'uso", accerta che la
qualità delle acque sia conforme ai limiti stabiliti dalla normativa vigente per
l'uso potabile e qualora accerti inosservanze della zona di tutela assoluta e/o
della zona di rispetto le segnala al Sindaco del territorio dove ha sede la
captazione e al Presidente della Giunta regionale nel caso in cui la captazione
sia al servizio di più comuni, prescrivendo un congruo periodo di tempo,
comunque non superiore a un anno, entro il quale adeguare le zone alla normativa
vigente. Nel caso in cui il SIAN accerti che la qualità delle acque sia conforme
ai limiti stabiliti dalla normativa vigente per l'uso potabile e inosservanze
della zona di tutela assoluta e/o della zona di rispetto non sanabili propone la
chiusura della captazione al Sindaco territorialmente competente o al Presidente
della Giunta regionale nel caso in cui la captazione sia al servizio di più
comuni. Il Sindaco e/o il Presidente della Giunta, sentita l'Autorità d'ambito
in merito a eventuali pregiudizi agli standard di qualità dei servizi forniti
all'utenza interessata, dispone la sostituzione della captazione prescrivendo un
congruo periodo di tempo, comunque non superiore a cinque anni a decorrere dalla
data di entrata in vigore dell'accordo
del 12 dicembre 2002 sopra citato; diversamente, in presenza di
pregiudizi all'utenza, ne dispone la chiusura.".
b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Per gli impianti di acquedotto, comprese le
opere di captazione, per le quali non si applica il comma precedente, il SIAN
dell'AUSL competente territorialmente, ai fini del rilascio del "giudizio di
qualità e d'idoneità d'uso", accerta che la qualità delle acque sia conforme ai
limiti stabiliti dalla normativa vigente per l'uso potabile e la conformità
della zona di tutela assoluta e della zona di rispetto alla normativa vigente.
Qualora accerti inosservanze della zona di tutela assoluta e/o della zona di
rispetto le segnala al Sindaco del territorio dove ha sede la captazione e al
Presidente della Giunta regionale nel caso in cui la captazione sia al servizio
di più Comuni, prescrivendo un congruo periodo di tempo, comunque non superiore
a un anno, entro il quale adeguare le zone alla normativa vigente o provvedere a
sostituire la captazione.".
c) Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Il SIAN ove accerti, nei casi previsti ai
commi 1-bis e 2, la non ottemperanza del titolare della concessione della
captazione a quanto prescritto inoltra richiesta di chiusura al Sindaco del
territorio dove ha sede la captazione e al Presidente della Giunta regionale nel
caso in cui la captazione sia al servizio di più Comuni.
2-ter. A seguito dell'ordinanza di chiusura della
captazione la Regione provvede a revocare la relativa concessione a derivare.
2-quater. I provvedimenti di revoca delle
concessioni a derivare emanati in difformità alla presente normativa s'intendono
annullati.".
Art. 29
Norme finanziarie.
1. All'onere finanziario derivante
dall'applicazione della presente legge si fa fronte come segue:
a) l'onere complessivo derivante
dall'applicazione dell'articolo 4, valutabile nella presumibile somma di euro 40
mila, graverà in termini di competenza e cassa all'unità previsionale di base
8.4.4, capitolo di nuova istituzione "Spesa per attività di monitoraggio,
osservatorio, aggiornamento elenchi, consulenza e promozione uffici
intercomunali, in materia di espropriazione per pubblica utilità", con prelievo
di pari importo dal capitolo 513020 "Spese per l'attivazione del catasto delle
opere pubbliche, articolo 7 L.R. n.
13/2001" - unità previsionale di base 8.4.4;
b) l'onere complessivo a carico del bilancio
regionale derivante dall'applicazione dell'articolo 17, comma 5, lettera a),
valutabile in euro 75 mila, grava in termini di competenza e cassa sull'unità
previsionale di base 2.2.1, capitolo di spesa 2020 "Spesa per il funzionamento
di consigli, comitati e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le
indennità di missione e il rimborso di spese ai componenti estranei
all'amministrazione regionale L.R. n.
29/1974, L.R. n.
27/1975, L.R. n.
15/1978 - art. 11, L.R. n.
68/1980, L.R. n.
45/1981, L.R. n.
7/1982, legge n.
203/1982 e L.R. n.
3/2005 s.o. (23).
2. Per gli anni successivi, agli oneri necessari
si provvederà in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci di previsione.
(24) Lettera
così sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 8 marzo
2007, n. 3. Il testo
originario era così formulato: «b) l'onere complessivo derivante
dall'applicazione dell'articolo 17, valutabile in euro 75 mila, graverà in
termini di competenza e cassa all'unità previsionale di base 2.2.1, capitolo di
spesa 2020 "Spesa per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni,
compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e il rimborso di spese
ai componenti estranei all'Amministrazione regionale L.R.
n. 29/1974, L.R.
n. 27/1975, L.R.
n. 15/1978 - art. 11,
L.R.
n. 68/1980, L.R.
n. 45/1981, L.R.
n. 7/1982, legge n. 203/1982 e L.R. n. 3/2005 s.o".».
TITOLO II
Variazioni al bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2005
Art. 30
Erogazione contributo straordinario,
a titolo di anticipazione, ai Consorzi di bonifica. *
1. Per garantire la prosecuzione delle attività e
il perseguimento delle finalità di pubblico interesse, la Regione provvede a
erogare in favore dei Consorzi di bonifica pugliesi un contributo straordinario,
quale anticipazione regionale nelle spese consortili, da ripartire in
proporzione all'ammontare delle retribuzioni maturate e non corrisposte, alla
data di entrata in vigore della presente legge, al personale dipendente con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i Consorzi e
l'Unione regionale delle bonifiche. Restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo 1 della legge
regionale 10 ottobre 2003, n. 23 (Disposizioni urgenti in materia di
Consorzi di bonifica e di personale forestale).
2. I Consorzi di bonifica, ad avvenuta
riscossione dei nuovi ruoli, provvedono alla restituzione delle somme anticipate
dalla Regione.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è
autorizzata la spesa di euro 3 milioni 500 mila. Al relativo onere si provvede
mediante lo stanziamento di pari importo sul capitolo 112096 - unità
previsionale di base 4.3.1 - del bilancio regionale dell'esercizio finanziario
2005 e corrispondente riduzione di euro 1 milione della dotazione del capitolo
112095 - unità previsionale di base 4.3.1 - e di euro 2 milioni 500 mila della
dotazione del capitolo 1121028 - unità previsionale di base 3.2.1.
* Ai sensi del comma 4, lett. f) dell’art.
8 della l.r. 12/2011 le anticipazioni di cui al presente articolo sono da
considerarsi erogate ai Consorzi di bonifica, ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 16 della l.r. 54/1980. Il comma 5 del medesimo articolo 8 dispone
che in attuazione e nei limiti previsti dal comma 4 la Regione non procederà al
recupero delle somme erogate ai Consorzi di bonifica
Art. 31
Variazioni al bilancio di previsione
2005.
1. Alla legge
regionale 29 dicembre 2004, n. 25 (Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007), sono apportate
in termini di competenza e cassa le seguenti variazioni:
U.P.B. |
CAPITOLO |
IN
DIMINUZIONE |
IN
AUMENTO |
|
|
|
|
3.02.01 |
1110045 |
7.500.000,00 |
|
3.02.01 |
1121028 |
3.500.000,00 |
|
1.05.01 |
1720 |
|
11.000.000,00 |
|
|
========== |
========== |
Totali |
|
11.000.000,00 |
11.000.000,00 |
La presente legge è dichiarata urgente e sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti
dell'art. 53,
comma 1, della L.R. 12 maggio
2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione.