Art.
1
(Finalità)
1. Con
la presente legge si emanano, nelle more di un necessario più organico
reinquadramento della complessiva normativa regionale in materia di ambiente
alla luce del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), prime disposizioni urgenti finalizzate sia a favorire il processo
di decentramento di alcune funzioni amministrative in materia ambientale, nuove
ovvero già disposte con la legge
regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi in materia di tutela ambientale), sia ad apportare utili
correttivi all'attuale normativa regionale vigente nelle seguenti materie:
a)
valutazione di impatto ambientale e valutazione
di incidenza (l.r. 17/2000;
legge
regionale 12 aprile 2001, n. 11);
b)
emissioni in atmosfera (legge
regionale 22 gennaio 1999, n. 7;
l.r. 17/2000);
c)
elenco dei tecnici competenti in acustica
ambientale (legge
regionale 8 marzo 2002, n. 5 - Norme transitorie per la tutela
dell’inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e
radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza fra 0hz e 300 GHz);
d)
gestione rifiuti e bonifiche (legge regionale 3
ottobre 1986, n. 30; legge
regionale 13 agosto 1993, n. 17; legge
regionale 18 luglio 1996, n. 13; l.r. 17/2000);
e)
autorizzazione integrata ambientale;
f)
immersione in mare di materiale derivante da
attività di scavo e attività di posa in mare di cavi e condotte.
Art.
2
(Valutazione di impatto ambientale
e valutazione di incidenza)
1. Alla
legge
regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione
dell’impatto ambientale), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a)
al comma 1 dell’articolo 1 (Finalità) sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: “così come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 (Regolamento recante
modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della
fauna selvatiche)";
b)
all'articolo 4 (Ambiti di applicazione) sono
apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
1) al comma 3
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o di siti della "rete Natura
2000" di cui alle dir. 79/409/CEE e 92/43/CEE";
2) il comma 4 è
sostituito dal seguente:
“4. Sono soggetti
alla valutazione di incidenza ambientale, ai sensi dell’articolo 5 del d.p.r.
357/1997, così come integrato e modificato dal d.p.r. 120/2003, tutti gli
interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato
di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito,
nonché i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani
agricoli e faunistico-venatori, che possono avere incidenze significative sul
sito stesso.";
c) all'articolo 6 (Autorità competenti) sono
apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
1) il comma 1 è
sostituito dal seguente :
"1. La Regione è competente per
le procedure di valutazione di incidenza per :
a) i piani
territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti, ivi compresi i piani
agricoli e faunistico-venatori;
b) gli
interventi di cui al comma 4 dell'articolo 4, non compresi negli allegati A1 e
B1 e negli allegati A2 e B2 la cui localizzazione interessa il territorio di
due o più province.";
2) al comma 2
sono apportate le seguenti modifiche:
2.1
alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero che
ricada all'interno di aree naturali protette e di siti di cui al comma 4
dell'articolo 4";
2.2
dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
"b
bis. Gli interventi di cui al comma 4 dell’articolo 4, non compresi negli
allegati A1 e B1 e negli allegati A2 e B2.”;
3) al comma 3
le parole “e di valutazione di incidenza ambientale” sono soppresse e sono
aggiunte, in fine, le seguenti: "I Comuni sono altresì competenti per le
procedure di valutazione di incidenza previste dal regolamento
regionale 28 settembre 2005, n. 24, pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Regione Puglia 4 ottobre 2005, n. 124 (Misure di conservazione
relative a specie prioritarie di importanza comunitaria e uccelli selvatici
nidificanti nei centri edificati ricadenti in proposti siti di importanza
comunitaria - pSIC - e in zone di protezione speciale -ZPS;
4) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Le
procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA e di valutazione di
incidenza ambientale relative a tutte le tipologie progettuali e di
pianificazione elencate nei commi precedenti, qualora ricadano, anche
parzialmente, all’interno di aree naturali protette, nazionali e regionali,
sono espletate sentiti gli enti parco competenti.";
5) dopo il
comma 4 è inserito il seguente:
"4 bis Le
procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA e di valutazione di
incidenza ambientale relative alle tipologie progettuali e di pianificazione
elencate nei commi precedenti e assoggettate ad approvazione da parte
dell’Autorità di bacino regionale di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002,
n. 19 (Istituzione dell'Autorità di bacino della Puglia), sono espletate
sentita l’Autorità di bacino stessa.";
d) all'articolo 7 (Direttive) è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"2 bis Per
quanto concerne la procedura di valutazione di incidenza di cui all'articolo 5
del d.p.r. 357/1997 e sue modifiche e integrazioni, per gli interventi che
possano avere incidenza significativa sui siti della "rete Natura
2000" di cui alle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE, si osservano le
procedure di cui all'"Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento
della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della
direttiva n. 92/43/CEE e dell'articolo 5 del d.p.r. 357/1997 così come
modificato e integrato dall'articolo 6 del d.p.r. 120/2003" approvato con
deliberazione della Giunta regionale 14 marzo 2006, n. 304 e sue modifiche e
integrazioni.";
e) dopo il
comma 1 dell’articolo 10 (Presentazione del SIA) è inserito il seguente:
“1 bis. Nel
caso in cui il progetto assoggettato alla presente legge rientri nelle attività
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447
(Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la
riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai
fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti
produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.
59), la procedura di valutazione ambientale può essere attivata direttamente
dal competente sportello unico per le attività produttive, fermo restando in
capo ai soggetti interessati gli oneri relativi alla procedura, così come
definiti ai sensi dell’articolo 30”;
f) all'articolo
11 (Deposito e pubblicazione del SIA) sono apportate le seguenti modifiche e
integrazioni:
1) al comma 3,
dopo le parole: “agli enti di gestione qualora il progetto interessi il
territorio di aree naturali protette” sono inserite le seguenti: “all’Autorità
di bacino qualora il progetto riguardi interventi assoggettati ad approvazione
della stessa Autorità”.
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Il parere
previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione
dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente
disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale), deve essere reso
dagli enti interessati all’autorità competente della procedura di VIA entro
sessanta giorni dalla data del deposito del progetto definitivo e del SIA
presso i rispettivi uffici. In caso di mancata espressione del predetto parere,
l’autorità competente procede nello svolgimento della procedura fino al
relativo completamento.”;
g) il comma 7 dell’articolo12 (Partecipazione) è
sostituito dal seguente:
“7. Sul SIA
degli interventi di cui all’Allegato A - Sezione A.1 si esprime in via
obbligatoria ma non vincolante il Comitato per la VIA di cui all’articolo 28.”;
h) all'articolo 16 (Procedura di verifica) sono
apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 3,
dopo le parole “l’autorità competente e presso” sono inserite le seguenti: “la
provincia e” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per trenta
giorni";
2) al comma 4
le parole "entro il termine di trenta giorni dall'affissione
dell'avviso" sono sostituite dalle seguenti: " nei predetti trenta
giorni";
3) al comma 7 l'ultimo periodo è sostituito
dal seguente: "Avverso il silenzio inadempimento dell'autorità competente
sono esperibili i rimedi previsti dalla normativa vigente. La pronuncia di
esclusione dalla procedura di VIA ha efficacia per il periodo massimo di tre
anni, trascorso il quale senza che sia stato dato inizio ai lavori le procedure
di cui al presente articolo devono essere rinnovate.";
i) all’articolo 28 (Comitato per la VIA) sono apportate le
seguenti modifiche e integrazioni:
1) al comma 1, le parole “e delle altre autorità
competenti” sono soppresse;
2) al comma 2, le parole “che lo presiede” sono
soppresse;
3) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla
seguente:
“a) un docente
universitario o esperto laureato da almeno dieci anni, con esperienza specifica
per ciascuna delle seguenti materie: infrastrutture, impianti tecnologici,
urbanistica, scienze ambientali, scienze biologiche e naturali, scienze
geologiche, scienze agronomiche, chimica, igiene ed epidemiologia ambientale,
aspetti giuridico-legali;”;
4) al comma 2 è
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"c bis un
rappresentante dell’Assessorato regionale urbanistica e assetto del
territorio.”;
5) al comma 3,
dopo le parole: “dirigente del Settore ecologia” sono inserite le seguenti:
"che presiede il Comitato stesso," e sono soppresse le seguenti:
“oltreché il dirigente responsabile dell’autorità competente alla specifica
procedura di VIA in trattazione presso il
Comitato”;
6) al comma 6,
dopo le parole “Ai componenti” sono inserite le seguenti: “esterni, non dipendenti
regionali,”;
7) dopo il
comma 6 è aggiunto il seguente:
“6 bis. Entro
sessanta giorni dalla data di adozione della presente normativa, la Giunta adotta il
regolamento del Comitato VIA regionale per disciplinarne il funzionamento,
prevedendone, ordinariamente, la convocazione con periodicità almeno
quindicinale.”;
j) all’allegato A (Interventi soggetti a VIA
obbligatoria) sono apportate le seguenti modifiche:
1) lettera A.1.d) dell'elenco A.1 è sostituita
dalla seguente:
“A.1.d) porti
turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne
interessate superano i 5 ha
oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 300 m;”;
2) dopo la
lettera A.1.d) dell'elenco A.1, è inserita la seguente:
“A.1.d bis)
opere di difesa del mare quando lo specchio d'acqua compreso tra l'opera di
difesa a mare e la costa supera i 10
ha o la lunghezza della difesa è superiore a 300 m;";
3) la lettera
A.2.o) dell'elenco A.2 è sostituita dalla seguente:
“A.2.o) piani
di gestione dei bacini estrattivi, così come identificati dal piano regionale
per le attività estrattive;”;
4) la lettera
A.1.a) dell'elenco A.3 è sostituita dalla seguente:
“A.1.a) cave e
torbiere con 500 mila o più mc/ anno di materiale estratto o di area
interessata superiore a 20 ha,nonché
cave e torbiere non inserite all’interno della perimetrazione dei bacini
estrattivi, così come identificati dal piano regionale per le attività
estrattive, ovvero inserite all’interno della perimetrazione di bacini
estrattivi, per i cui piani di gestione non sia stata già espletata la
procedura VIA e, ove occorra, di valutazione di incidenza;”;
k) all’allegato
B (Interventi soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA) sono
apportate le seguenti modifiche:
1) nell'elenco
B.1 la lettera B.1. f) è soppressa ed è aggiunta, in fine, la seguente lettera
B.1. p bis):
"B.1.p
bis) installazione di oleodotti e gasdotti con lunghezza complessiva superiore
a 20 Km.";
2) nell'elenco
B2 sono apportate le seguenti modifiche:
2.1 la lettera
B.2.g/3 è sostituita dalla seguente:
"B.2g/3
impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento di fonti
rinnovabili con esclusione degli impianti per autoconsumo con produzione
massima fino a 1MW;";
2.2 alla
lettera B.2.g/5 la parola "superiore" è sostituita dalla seguente:
"inferiore";
2.3 dopo la
lettera B.2.ae) sono inserite le seguenti:
"B.2.ae
bis) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi
di bonifica e altri simili destinati a incidere sul regime delle acque,
compresi quelli di estrazioni di materiali litoidi dal demanio fluviale e
lacuale;
B.2.ae ter)
opere di dragaggio dei sedimenti marini e di prelievo di materiali litoidi anche
ai fini di riutilizzo, escluse le operazioni inserite in interventi di bonifica
di siti inquinati, così come definiti dalla parte IV del d.lgs.
152/2006;";
l) alle lettere
A.1g), A.2.f), A.2.k) e B.2ak) degli allegati A e B le parole: "ad
esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di
cui agli articoli 31 e 33 del medesimo d.lgs. 22/1997" sono soppresse.
2.
A decorrere dal 1° luglio 2007 entra in vigore l'operatività della
delega alla provincia competente per territorio e ai comuni delle funzioni in
materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come
disciplinate dalla l.r. 11/2001.
3.
Tutte le norme, ivi comprese quelle contenute nelle leggi istitutive
delle aree naturali protette regionali, che prevedano attribuzioni di
competenze nelle materie di cui al presente articolo, qualora in contrasto con
quanto disposto con la presente legge, si intendono abrogate.
Art.
3
(Disposizioni
per il rilascio di nulla osta nelle aree protette regionali)
1. Sin
dall'istituzione dell'area protetta a norma della legge regionale
24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle
aree naturali protette nella regione Puglia), il procedimento per il rilascio
del nulla osta alla realizzazione degli interventi da effettuarsi nelle aree
naturali protette regionali è di competenza dell'ente di gestione dell'area o,
in mancanza, del soggetto cui è affidata la gestione provvisoria.
2. La
concessione di deroghe alle misure di salvaguardia, previste fino alla data di
entrata in vigore dei piani territoriali, è pure di competenza dell'ente di
gestione dell'area naturale protetta o, in mancanza, del soggetto cui è
affidata la gestione provvisoria.
3. In
ogni caso, l'ente/ufficio competente trasmette il provvedimento rilasciato a
norma del presente articolo, senza ritardo, all'Ufficio parchi e riserve
naturali della Regione Puglia, il quale esercita il potere di controllo nel
termine di sessanta giorni, entro cui deve avvenire l'eventuale annullamento
del nulla osta ritenuto illegittimo. Decorso il predetto termine, il controllo
si intende effettuato con esito positivo.
4. Le
disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle già previste in
proposito nelle leggi istitutive di aree naturali protette regionali a norma
della l.r. 19/1997
e sue modifiche e integrazioni che, qualora incompatibili, si intendono
abrogate.
Art.
4
(Emissioni in atmosfera)
1. A
decorrere dal 1° luglio 2007 entra in vigore l'operatività della delega alla
provincia competente per territorio delle funzioni concernenti il rilascio, nel
rispetto dei tempi e delle modalità definite dalla normativa comunitaria e
nazionale di settore vigente, delle autorizzazioni per le emissioni in
atmosfera finalizzate alla riduzione dell’inquinamento atmosferico, così come
disposta dall’articolo 16 della l.r. 17/2000.
2. Alla
legge regionale
22 gennaio 1999, n. 7 (Disciplina delle emissioni odorifere delle
aziende. Emissioni derivanti da sansifici. Emissioni nelle aree a elevato
rischio di crisi ambientale), sono apportate le seguenti modifiche e
integrazioni:
a)
alla lettera B) (Emissioni diffuse)
dell’articolo 1 dopo le parole "a meno di duemila metri dal perimetro
urbano" è inserita la seguente: "è" e sono soppresse le seguenti
parole: "con esclusione di quelle ubicate in zone industriali, dovrà
essere".
b)
all’articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente
comma: “1 bis. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche operate dalle
autorità di controllo ambientale, sia accertata l’emissione diffusa diretta in
atmosfera di sostanze inquinanti e/o a basso livello olfattivo, come definita
al comma 1, derivante da vasche, serbatoi e stoccaggi non confinati in ambienti
chiusi, la stessa autorità di controllo può disporre il confinamento in
ambiente chiuso, o comunque condizionato, delle medesime strutture di deposito
e/o stoccaggio, le cui successive emissioni convogliate sono soggette ad
autorizzazione ai sensi dell’articolo 269, comma 8, del d.lgs. 152/2006.";
c)
le lettere d) ed e) del comma 1 dell’articolo 2
sono sostituite dalle seguenti:
"d) lo
stoccaggio di ciascuna partita di sansa non confinato in ambiente chiuso, in
ogni caso, non deve avere una durata superiore agli otto giorni;
e) la quantità
massima di stoccaggio della sansa non confinato in ambiente chiuso non deve mai
superare il doppio della potenzialità settimanale degli impianti presenti nell’insediamento
produttivo.”;
d) dopo
l'articolo 5 è aggiunto il seguente:
“5 bis.
1. Gli interventi disposti e autorizzati ai
sensi della presente legge devono essere realizzati in conformità all'articolo
269, comma 3, del d.lgs.152/2006, anche in riferimento alle procedure di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
2. In caso di verificata impraticabilità della
realizzazione degli interventi disposti per l’adeguamento dell’impianto,
l’impresa interessata è chiamata a proporre, entro un anno dalla data di
emanazione delle prescrizioni impiantistiche, un piano di delocalizzazione
dell’impianto in questione, da concordare, nelle sue modalità operative e
temporali di attuazione, con le autorità locali.”.
Art.
5
(Elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale di cui all’articolo 2
della legge n.
26 ottobre 1995, n. 447)
1. La
tenuta e gestione dell’elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale di
cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento
acustico), già attribuita alla Regione ai sensi dell’articolo 4 della legge
regionale 12 febbraio 2002, n. 3 (Norme di indirizzo per il
contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico), a decorrere dal 1°
luglio 2007 è attribuita alla competenza delle province.
2. Per
l’iscrizione all’elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale, allo
svolgimento di prestazioni relative ad attività in materia di acustica
ambientale previsto dall’articolo 2 della l. 447/1995 è equiparata la frequenza
e il superamento con profitto di corsi di perfezionamento per laureati ovvero
di corsi di formazione post-diploma tecnico-scientifica, nei cui programmi
siano previste attività teoriche e pratiche in tutti i campi dell’acustica,
organizzati dagli ordini professionali ovvero da enti di formazione legalmente
riconosciuti.
Art.
6
(Gestione rifiuti e bonifiche)
1. Alla
legge
regionale 13 agosto 1993, n. 17 (Organizzazione dei servizi di
smaltimento dei rifiuti urbani), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell’articolo 4 (Comitato tecnico
scientifico per lo smaltimento dei rifiuti), dopo le parole “di smaltimento e
di recupero” sono inserite le seguenti: “nonché alle questioni inerenti alla
bonifica dei siti inquinati”;
b) il comma 2
dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:
"2. Il
comitato è presieduto dal dirigente del settore regionale competente per
materia ed è costituito da un esperto per ciascuna delle seguenti materie:
a)
ingegneria ambientale;
b)
chimica ambientale;
c)
scienze ambientali;
d)
biologia;
e) geologia;
f)
agraria;
g) economia del
territorio;
h) materie
giuridiche ambientali.".
2. Alla
legge
regionale 18 luglio 1996, n. 13 (Nuove norme per l'accelerazione e
lo snellimento delle procedure per l'attuazione del piano regionale e della
organizzazione dei servizi di smaltimento di rifiuti urbani. Modifiche e
integrazioni alla l.r. 17/1993),
i commi 3 e 4 dell’articolo 7 sono soppressi.
3. E’
confermata la delega alla provincia competente per territorio delle funzioni
concernenti il rilascio, nel rispetto dei tempi e delle modalità definite dalla
normativa comunitaria e nazionale di settore vigente, delle autorizzazioni per
la realizzazione e per la gestione di impianti di smaltimento o di recupero di
rifiuti, anche pericolosi, ivi compresi gli impianti di incenerimento rifiuti,
già delegate alle stesse province ai sensi della legge
regionale 3 ottobre 1986, n. 30 (Decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Smaltimento rifiuti. Norme integrative e
di prima attuazione) e dell’articolo 23 della l.r. 17/2000.
4. A
partire dal 1° luglio 2007 vengono esercitate dalle province le funzioni
riguardanti il regime autorizzativo per l’importazione ed esportazione dei
rifiuti, in attuazione del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1°
febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di
rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal
suo territorio, e successive modifiche e integrazioni e delle norme nazionali
di recepimento. L'Assessorato regionale all’ecologia porta a compimento tutte
le procedure di cui sopra, attivate presso i propri uffici entro il 30 giugno
2007. Per il secondo semestre dell’anno 2007 è istituito un tavolo tecnico
Regione/Province, che si riunisce almeno una volta ogni due mesi, per
affiancare il processo di delega delle funzioni di che trattasi.
5 Nelle
more della emanazione degli atti statali inerenti ai criteri generali per la
determinazione delle garanzie finanziarie per le attività di bonifica dei siti
e di bonifica di amianto, la
Regione provvede, in via transitoria, alla determinazione
delle stesse garanzie mediante adozione di proprio atto regolamentare.
Art.
7
(Esercizio
delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale
di cui al
decreto
legislativo 18 febbraio2005, n. 59)
1. Nel
rispetto del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande per
l’autorizzazione integrata ambientale, definito dalla Regione ai sensi
dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59
(Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento), l’istruttoria e il rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale per le attività di cui all’allegato 1
dello stesso decreto è delegata, a decorrere dal 1° luglio 2007, alla provincia
competente per territorio.
2. Per
le opere e gli interventi sottoposti a VIA e contemporaneamente rientranti nel
campo di applicazione del d.lgs. 59/2005, è facoltà del proponente ottenere che
la procedura di VIA sia integrata nel procedimento per il rilascio
dell’autorizzazione integrata ambientale, nel rispetto delle procedure definite
dalla normativa nazionale di settore.
Art.
8
(Esercizio
delle funzioni amministrative in materia di immersione in mare di materiale
derivante da attività di escavo e
attività
di posa in mare di cavi e condotte)
1. L’istruttoria
e il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 109, commi 2, 3 e 5, del
d.lgs. 152/2006 e all’articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179
(Disposizioni in materia ambientale), nel rispetto della normativa tecnica
nazionale e delle linee guida regionali, per gli interventi di ripascimento
della fascia costiera, nonché di immersione di materiali di escavo di fondali
marini, o salmastri o di terreni litoranei emersi all’interno di casse di
colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in
ambito costiero, nonché per l’attività di posa in mare di cavi e condotte con
la relativa movimentazione dei fondali marini, è delegata, con decorrenza dal
1° luglio 2007, alla provincia competente per territorio. In caso di impiego di
materiali provenienti da fondali marini per gli interventi di ripascimento o di
riempimento di casse di colmata, vasche di raccolta o di strutture di
contenimento in ambito costiero, all’avvio dell’istruttoria per il rilascio
delle relative autorizzazioni la provincia acquisisce il parere della
commissione consultiva della pesca istituita presso la capitaneria di porto
interessata e ne informa il Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e
la Regione. E’ fatta salva la competenza dello Stato relativa al rilascio
dell’autorizzazione per l’immersione in mare dei materiali di escavo dei fondali
marini o salmastri o di terreni litoranei emersi e per l’attività a carattere
internazionale di posa in mare di cavi e condotte e l’eventuale relativa
movimentazione dei fondali marini.
Art.
9
(Spese istruttorie)
1. Le
spese istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni in campo ambientale di
cui agli articoli 2, 6, 7 e 8 sono poste a carico dei soggetti proponenti,
sulla base di tariffe definite con regolamento regionale e aggiornate con
cadenza quinquennale.
2. In
fase di prima applicazione, nelle more delle successive specifiche disposizioni
statali per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale di cui
all’articolo 7, le tariffe da versare a favore delle autorità competenti al
rilascio delle diverse tipologie di autorizzazione sono riportate nell’Allegato
1 alla presente legge. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le istanze inoltrate all’autorità competente per il rilascio
delle autorizzazioni ambientali di cui al presente articolo devono essere corredate,
pena il non avvio dell’iter istruttorio, della certificazione di avvenuto
versamento della relativa tariffa di riferimento.
3. E’
istituito nel bilancio regionale il capitolo in entrata denominato “Entrate
rivenienti da versamenti eseguiti da soggetti richiedenti rilascio
autorizzazioni in materia ambientale”, alimentato dai versamenti a effettuarsi,
da parte dei soggetti interessati sulla base delle su richiamate tariffe, sul
c/c 60225323, cod. 3120, intestato a "Regione Puglia - tasse, tributi e proventi
regionali".
4. Le
province e i comuni istituiscono nei rispettivi bilanci specifici capitoli di
entrata ove introitare il gettito riveniente dai versamenti delle suddette tariffe,
la cui utilizzazione è vincolata all’esercizio delle relative funzioni per il
rilascio delle sopra indicate autorizzazioni di carattere ambientale.
Art.
10
(Norme transitorie)
1. I
procedimenti amministrativi relativi alle istanze per il rilascio delle
autorizzazioni di cui agli articoli 2, 4, 7 e 8 e per l’iscrizione all'elenco
di cui all’articolo 5, presentate alla Regione alla data del 30 giugno 2007,
sono espletati e portati a termine dalla Regione.
2. Al
fine di garantire l’adeguata organizzazione delle strutture provinciali per
l’esercizio delle funzioni delegate in materia ambientale di cui alla presente
legge, a regime sostenute dai rientri tariffari di cui all'articolo 9, la Regione provvede al
trasferimento una tantum a favore delle province della somma complessiva pari a
euro 9.186.837,88, a valere sugli accantonamenti operati sul capitolo del
bilancio regionale 611066 e, in particolare, per euro 6.323.270,40 relativi ai
residui di stanziamento 2004 e 2005 e per euro 2.863.567,48 relativi per euro
967.137,42 ai residui di stanziamento 2002 e per euro 1.896.430,06 ai residui
di stanziamento 2003, mediante prelievo dal capitolo di bilancio 1110060 “Fondo
economie vincolate”.
3. La
somma destinata alle singole province deve essere vincolata anche alla
possibilità di assunzione di personale altamente specializzato e/o alla
implementazione di strutture a sostegno dell'attività degli uffici preposti nel
settore ambientale.
4. Al
fine di assicurare nei diversi ambiti territoriali l’omogeneo sviluppo
dell’esercizio delle funzioni relative al rilascio, ove prescritto, delle
autorizzazioni integrate ambientali di cui all’articolo 7, l’istruttoria
tecnica delle istanze relative agli impianti esistenti e ai nuovi impianti è
espletata, fino alla data del 30 ottobre 2007, da segreterie tecniche
provinciali, insediate presso ciascuna provincia e da queste coordinate,
costituite da rappresentanti della Regione, della provincia, del Dipartimento
provinciale ARPA e dell'azienda sanitaria locale (ASL) competente -
dipartimento per la prevenzione.
5. Le
istanze di verifica di assoggettabilità a procedura di VIA presentate alla
Regione alla data di entrata in vigore della presente legge sono esaminate e
definite dalla Regione in applicazione della disciplina in vigore al momento
della presentazione. In relazione a tali procedimenti, il termine di
conclusione del procedimento previsto dall'articolo 16, comma 7, della l.r. 11/2001
è prorogato a complessivi centottanta giorni, decorsi i quali i progetti si
intendono esclusi dalla procedura di VIA.
Art.
11
(Norme
finali)
1. Ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 110 della legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento
regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e
controlli), gli enti delegati provvedono, entro il termine del 28 febbraio di
ciascun anno, a presentare alla Giunta regionale, unitamente alla
rendicontazione delle spese effettuate nell’esercizio delle funzioni delegate,
una relazione riferita ai risultati ottenuti in termini di efficienza ed
efficacia nell’esercizio di tali funzioni.
La presente legge
è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.
Data a Bari, addì 14 giugno 2007
ALLEGATO 1
Definizione
delle tariffe regionali, a copertura delle spese istruttorie per il rilascio di
autorizzazioni ambientali poste a carico dei soggetti proponenti, da versare
alle autorità competenti al momento dell’inoltro dell’istanza di
autorizzazione.
1. Procedimenti
per la valutazione di impatto ambientale, la verifica di assoggettabilità a VIA
e per la valutazione di incidenza.
Tipo
procedimento
|
Importo progetto
|
Tariffa
|
Note
|
VIA
|
fino
a € 200.000,00
|
€ 100
|
In caso di contestuale procedimento di
Autorizzazione Integrata Ambientale, il costo di istruttoria per il
procedimento VIA non è dovuto
|
|
da
€ 200.001,00
|
0,03%
dell’importo di progetto
|
“
|
a
€ 5.000.000,00
|
|
da
€ 5.000.001,00
|
€ 1.500,00
|
“
|
a
€ 20.000.000,00
|
+
|
|
0,005% parte
|
eccedente
|
€ 5.000.000,00
|
|
oltre
€ 20.000.001,00
|
€ 2.250,00
|
“
|
+
|
0,001% parte
|
eccedente
|
€ 20.000.000,00
|
Verifica assoggettabilità a VIA
|
------------------
|
30% della tariffa definita per la
procedura VIA
|
In caso di rinvio a VIA tale importo
viene considerato utile ai fini del successivo procedimento
|
Valutazione
di incidenza
|
|
50% della tariffa definita per la
procedura VIA
|
Procedure singole di Valutazione di
Incidenza
|
2. Procedimenti per il rilascio delle
autorizzazioni alle emissioni in atmosfera
Tipologia istanza
|
Importo progetto
|
Tariffa
|
Nuovo
impianto
|
Fino
a € 200.000,00
|
€ 50,00
|
|
da
€ 200.001,00
|
0,025% dell’importo di progetto
|
a
€ 5.000.000,00
|
|
Oltre
€ 5.000.000,00
|
€ 1.250,
|
+
|
0,005% parte eccedente
|
€ 5.000.000,00
|
Adeguamento
integrazione
|
|
40% della tariffa definita per la procedura di
nuovo impianto
|
Rinnovo
autorizzazione
|
|
10% della tariffa definita per la procedura di
nuovo impianto
|
3. Procedimenti per il rilascio delle
autorizzazioni per impianti di gestione rifiuti
Tipologia
istanza
|
Tipologia progetto
|
Potenzialità
impianto
|
Tariffa
|
Nuovo
impianto
|
Discarica/
smaltimento
|
Fino
a 100.000 m
3
|
€
500,00
|
|
|
Oltre
100.000 m3
|
€
1.000,00
|
|
Impianto
di trattamento intermedio per lo smaltimento
|
---------------
|
€ 1.000,00
|
|
Impianto di incenerimento
|
---------------
|
€
2.500,00
|
|
Impianto di stoccaggio
|
---------------
|
€
1.000,00
|
|
Impianto di trattamento intermedio per il
recupero
|
---------------
|
Ridotta del 50% rispetto ad impianti di trattamento
per lo smaltimento
|
Adeguamento
integrazione
|
---------------
|
---------------
|
60%
della tariffa definita per nuovo impianto
|
Rinnovo
autorizzazione
|
---------------
|
---------------
|
20%
della tariffa definita per nuovo impianto
|
4. Procedimenti
per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (tariffa stralcio
definita nelle more delle determinazioni statali in materia).
Tipologia imprese così come definite
dal Reg.CE 70/2001
|
Tariffa stralcio, nelle more
determinazioni statali
|
Note
|
Piccole
imprese
|
€
1.500,00
|
In caso di contestuale procedimento di VIA, la
presente tariffa ricomprende anche il costo di istruttoria della VIA
|
Medie
imprese
|
€
2.500,00
|
In caso di contestuale procedimento di VIA, la
presente tariffa ricomprende anche il costo di istruttoria della VIA
|
Grandi
imprese
|
€
4.000,00
|
In caso di contestuale procedimento di VIA, la
presente tariffa ricomprende anche il costo di istruttoria della VIA
|
5. Procedimenti per il rilascio autorizzazione
immersione materiali in mare, escavo e posa condotta e cavi.
Tipologia progetto
|
Tariffa
|
Ripascimento
litorali
|
€ 100,00
|
Opere
a mare e posa condotta e cavi
|
€
250,00
|