Legge abrogata dalla
l.r.
17/2019, art. 23,
comma 1, lett. a)
(1)
Titolo così sostituito dalla l.r.
13/2018, art.28,comma
1.
TITOLO I
NORME GENERALI
Art.1
(Finalità) (2)
[1.
Le presenti disposizioni disciplinano le competenze amministrative dei comuni
per l’esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo,
in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione (3)
2. L’azione regionale in materia di
organizzazione di viaggi e turismo si informa ai seguenti principi:
a)
sussidiarietà, differenziazione e
adeguatezza, ai sensi dell'articolo 118, comma 1 della Costituzione;
b)
semplificazione dell'azione amministrativa;
c)
completezza, omogeneità delle funzioni,
unicità della responsabilità amministrativa;
d)
integrazione tra i diversi livelli di
governo, mediante le necessarie forme di cooperazione e procedure di raccordo e
concertazione, ivi compresi i sistemi turistici locali;
e)
salvaguardia e tutela del consumatore.
3. La Regione sostiene la qualificazione
delle attività di organizzazione di viaggio e turismo con l'obiettivo di
rafforzarne l'affidabilità e di innalzare gli standard di qualità dei servizi
offerti alla clientela.
4. La Regione esercita le funzioni di
programmazione, indirizzo, coordinamento, controllo e di vigilanza sulle
procedure disciplinate dalle presenti disposizioni al fine di verificarne
l’efficienza, l’efficacia e la trasparenza sulla base di criteri e standard
prestabiliti. (4)
(2) Ai sensi
dell'art. 30, della l.r.
13/2018 agli articoli 4, 5, 9, 11, 18, 19,
20, e 21, della presente l.r. così come successivamente modificata, ovunque
presente la parola : " Provincia " è sostituita dalla seguente ; "
comune " .
(3) Comma già sostituito
sostituito dalla l.r.
n. 38/2014, art. 1. è stato successivamente sostituito dalla
l.r.
13/2018, art.29,
comma 1, lett.a).
(4) Comma sostituito
dalla l.r.
13/2018, art. 29,
comma 1, lett.b).]
Art. 2
(Definizione delle agenzie di viaggio e
turismo) (5)
[1. Sono agenzie di viaggio e turismo le
imprese che, secondo quanto precisato dalla convenzione internazionale relativa
al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084
(Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto
di viaggio, firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970) e dal decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge
29 luglio 2003, n. 229), svolgono congiuntamente o disgiuntamente le seguenti
attività, ivi compresi i compiti di assistenza e accoglienza ai turisti:
a)
produzione, organizzazione e intermediazione
di soggiorni, viaggi e crociere per via terrestre, fluviale, lacuale, marittima
e aerea, per singole persone o per gruppi, con o senza vendita diretta al
pubblico;
b)
sola
intermediazione, a forfait o a provvigione e vendita diretta al pubblico di
soggiorni, viaggi e crociere organizzate da altre agenzie.]
(5) Ai sensi
dell'art. 30, della l.r.
13/2018 agli articoli 4, 5, 9, 11, 18, 19,
20, e 21, della presente l.r. così come successivamente modificata, ovunque
presente la parola : " Provincia " è sostituita dalla seguente ; "
comune " .
Art. 3
(Attività) (6)
(7)
[1.
Fatto salvo quanto previsto agli articoli 20 e 22, è attività propria delle
agenzie di viaggio l’organizzazione e la vendita in qualsiasi modo e forma
(convenzionali e/o informatici) di pacchetti turistici risultanti dalla
combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od
offerti in vendita ad un prezzo forfettario:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) altri servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio che
costituiscano una parte significativa del pacchetto turistico, ivi compresa
l’organizzazione di convegni e congressi.
2. Le agenzie di viaggio e
turismo possono altresì svolgere le seguenti attività, nel rispetto delle leggi
che specificatamente le regolano:
a) prenotazione e vendita di biglietti per
conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano attività di trasporto;
b) assistenza ai clienti, sia mediante l’attività di accoglienza,
trasferimento e accompagnamento da e per i porti, aeroporti e stazioni, sia con
orientamento e informazioni anche di tipo geoturistico e tecnico;
c)
prenotazione di servizi ricettivi, di ristorazione e in genere turistici, ovvero
vendita di buoni di credito per detti servizi, forniti anche da altri operatori,
nazionali ed esteri, e utilizzabili in Italia e all’estero;
d) diffusione e
pubblicità di iniziative turistiche organizzate anche da altre agenzie di
viaggio e turismo;
e) raccolta di adesioni a viaggi, crociere e soggiorni
organizzati anche da altre agenzie di viaggio e turismo;
f) assistenza per
il rilascio di passaporti e visti consolari;
g) inoltro, ritiro e deposito
di bagaglio per conto e nell’interesse dei propri clienti;
h) prenotazione
di vetture da noleggio e di altri mezzi di trasporto individuale o collettivo;
i) rilascio e pagamento di assegni turistici o di altri titoli di credito
per viaggiatori, lettere di credito e cambio di valuta;
j) emissione, in
nome e per conto di imprese di assicurazione, di polizze a garanzia di infortuni
ai viaggiatori e danni alle cose trasportate;
k) distribuzione e vendita di
manuali, guide, piantine, opuscoli illustrativi e informativi e di ogni altra
pubblicazione relativa al turismo;
l) prenotazione e vendita di biglietti
per spettacoli, fiere e manifestazioni;
m) ogni altra forma di prestazione
turistica a servizio dei clienti.]
(6) Ai sensi dell'art. 30, della l.r.
13/2018 agli articoli 4, 5, 9, 11, 18, 19,
20, e 21, della presente l.r. così come successivamente modificata, ovunque
presente la parola : " Provincia " è sostituita dalla seguente ; "
comune " .
(7) Articolo, precedentemente
modificato dalla l.r. 6/2014, art. 1, è stato sostituito dalla l.r. n. 38/2014,
art. 2. Il testo dell'articolo era così formulato:"1. Fatto salvo quanto
previsto ai successivi articoli 20 e 22, è
di esclusiva competenza delle agenzie di viaggio e turismo l’effettuazione
dei seguenti servizi e prestazioni, in qualsiasi modo e forma
(convenzionali e/o mezzi informatici): a)
organizzazione di soggiorni ed escursioni,
individuali e collettivi e giri di città con ogni mezzo di trasporto;
b)
prenotazione e vendita di biglietti per conto
delle imprese nazionali ed estere che esercitano attività di trasporto;
c)
assistenza ai clienti, sia mediante
l'attività di accoglienza, trasferimento e accompagnamento da e per i porti,
aeroporti e stazioni, sia con orientamento e informazioni anche di tipo
geoturistico e tecnico; d)
prenotazione di servizi ricettivi, di
ristorazione e in genere turistici, ovvero vendita di buoni di credito per detti
servizi, forniti anche da altri operatori, nazionali ed esteri, e utilizzabili
in Italia e all' estero; e)
diffusione e pubblicità di iniziative
turistiche organizzate anche da altre agenzie di viaggio e turismo;
f)
raccolta
di adesioni a viaggi, crociere e soggiorni organizzati anche da altre agenzie di
viaggio e turismo; f bis) organizzazione di convegni e congressi offerta in combinazione
con altre attività di competenza esclusiva dell’agenzia di viaggio e
turismo.
2. Le agenzie di viaggio e
turismo possono altresì svolgere le seguenti attività, nel rispetto delle leggi
che specificatamente le regolano: a)
assistenza per il rilascio di passaporti e
visti consolari; b)
inoltro,
ritiro e deposito di bagaglio per conto e nell’interesse dei propri clienti;
c)
prenotazione di vetture da noleggio e di
altri mezzi di trasporto individuale o collettivo; d)
rilascio
e pagamento di assegni turistici o di altri titoli di credito per viaggiatori,
lettere di credito e cambio di valuta; e)
emissione, in nome e per conto di imprese di
assicurazione, di polizze a garanzia di infortuni ai viaggiatori e danni alle
cose trasportate; f)
distribuzione e vendita di manuali, guide,
piantine, opuscoli illustrativi e informativi e di ogni altra pubblicazione
relativa al turismo; g)
prenotazione e vendita di biglietti per
spettacoli, fiere e manifestazioni; [h)
organizzazione di convegni e congressi; ]
(i)
ogni
altra forma di prestazione
turistica a servizio dei clienti."
Art.
4
(Competenze del comune)
(8)
[1. La
provincia territorialmente competente esercita le seguenti funzioni:
a)
istruttoria relativa alla Segnalazione certificata inizio attività (SCIA)
per l’apertura di agenzie di viaggio e turismo; (9)
b)
vigilanza e controllo sulle agenzie di
viaggio e turismo;
c)
monitoraggio del rispetto della prerogativa
di cui all’articolo 3, comma 1;
d)
applicazione delle sanzioni amministrative.
2. La Regione e le province sono tenute a
fornirsi, reciprocamente e a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni
altro elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.
]
(8) Ai sensi dell'art.
30,
della l.r.
13/2018 agli articoli 4, 5, 9, 11, 18, 19, 20, e 21, della
presente l.r. così come successivamente modificata, ovunque presente la
parola : " Provincia " è sostituita dalla seguente ; " comune "
.
(9) Lettera
sostituita dalla l.r.
6/2014, art.
2
Art. 5
(Avvio
dell’attività) (10)
(11)
[1. L’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e
turismo è consentito previa SCIA, da presentare alla provincia nel
cui territorio si intende porre la sede principale, nel rispetto dei limiti e
delle condizioni di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi).
2. La modulistica messa a disposizione dalle
Province per la SCIA deve essere conforme al modello approvato dalla Regione
Puglia.
3. La SCIA è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di
certificazione e/o da atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati e
qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa - Testo A, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e comunque contiene:
a. le generalità complete del
richiedente e, ove si tratti di società, del suo legale rappresentante;
b.
le generalità complete del direttore tecnico, se questi sia persona diversa dal
richiedente, nonché una dichiarazione che assicuri la prestazione del direttore
tecnico a tempo pieno e con carattere di continuità ed esclusività, le modalità
di assunzione, il tipo di contratto previsto, la residenza, ovvero il domicilio
professionale ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 26 marzo 2010,
n.59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato
interno), in uno dei comuni della Regione Puglia e il possesso da parte dello
stesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di direttore tecnico;
c. la denominazione dell’agenzia;
d. l’ubicazione della sede
dell’agenzia;
e. la dichiarazione del titolo di disponibilità dei locali da
adibire a sede dell’agenzia;
f. l’attività che l’agenzia intende svolgere e
il periodo di apertura;
g. l’organizzazione e le attrezzature dell’impresa;
h. il possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n.773, da parte del richiedente e del direttore tecnico, se persona diversa del
richiedente;
i. la dichiarazione che nei propri confronti non sussistono
cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate dall’articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto
2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia);
j. la dichiarazione attestante che nei
confronti del titolare ovvero degli amministratori e del legale rappresentante
della società non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali.
4.
Il richiedente, unitamente alla SCIA, trasmette:
a. copia della polizza
assicurativa stipulata per l’esercizio dell’attività ai sensi della presente
legge;
b. copia del certificato di agibilità dei locali da adibire a sede
dell’agenzia o documento ritenuto equipollente dalla vigente legislazione in
materia;
c. copia autenticata dell’atto costitutivo della persona giuridica
quando il richiedente non sia persona fisica;
d. autocertificazione resa ai
sensi del d.p.r. 445/2000 dal direttore tecnico, se persona diversa dal
richiedente, che attesti il possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92
del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 773/1931,
nonché l’insussistenza nei propri confronti delle cause di divieto, di decadenza
o di sospensione indicate dall’articolo 67 del d.lgs. 159/2011.
5.
L’attività oggetto della SCIA può essere avviata dalla data di presentazione
della stessa alla Provincia territorialmente competente.
6. La Provincia
procede alla verifica della sussistenza dei requisiti e presupposti per
l’esercizio dell’attività di cui alla segnalazione nel rispetto delle
disposizioni dell’articolo 19 della l. 241/1990 e, nel caso in cui ne verifichi
la carenza, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell’attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove sia possibile,
l’interessato provveda a conformare l’attività e i suoi effetti alla normativa
vigente entro un termine fissato dalla Provincia, in ogni caso non inferiore a
trenta giorni.
7. Non è consentito adottare come denominazione
dell’agenzia una uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul
territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata
la denominazione di comuni o regioni italiane.]
(10) Articolo sostituito dalla l.r.
6/2014, art. 3. Il testo originario dell'articolo era cosi
formulato:"Art. 5 -
(Richiesta di autorizzazione) 1. L’autorizzazione
all’apertura di agenzie di viaggio e turismo è subordinata al nulla osta della
competente autorità di pubblica sicurezza per quanto attiene l’accertamento in
capo al richiedente, o al legale rappresentante in caso di società, nonché in
capo al direttore tecnico, del possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e
12 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n.773 e successive modifiche e
integrazioni.
2. La richiesta di
autorizzazione è presentata alla provincia nel cui territorio l'agenzia di
viaggio e turismo intende porre la sede principale, indicando:
a)
le
generalità e la cittadinanza del richiedente e, ove si tratti di società, del
suo legale rappresentante;
b)
le
generalità e la cittadinanza del direttore tecnico, se questi sia persona
diversa dal richiedente;
c)
la
denominazione dell'agenzia;
d)
l'ubicazione ove l'agenzia avrà sede;
e)
l'attività che l'agenzia intende svolgere e
il periodo d'apertura;
f)
l'organizzazione e le attrezzature
dell'impresa;
g)
il
possesso dei requisiti di onorabilità e capacità finanziaria, di cui
all’articolo 3 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392 (Attuazione
della direttiva n.82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e
turismo, a norma dell’art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428).
"
(11) Ai sensi dell'art.
30,
della l.r.
13/2018 agli articoli 4, 5, 9, 11, 18, 19, 20, e 21, della
presente l.r. così come successivamente modificata, ovunque presente la
parola : " Provincia " è sostituita dalla seguente ; " comune "
.
Art. 6
(Autorizzazione
all'apertura di agenzia) (12)
[1. A seguito della
presentazione della domanda di autorizzazione all’apertura di agenzie di viaggio
e turismo, la provincia accerta che la denominazione prescelta non sia uguale o
simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo
restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni o
regioni italiani.
2. La provincia,
verificato quanto indicato al comma 1, ne comunica il risultato al richiedente
che, entro il termine di sessanta giorni, deve:
a)
trasmettere copia della polizza assicurativa
stipulata ai sensi dell'articolo 17;
b)
trasmettere una dichiarazione che assicuri la
prestazione del direttore tecnico a tempo pieno e con carattere di continuità ed
esclusività, specificando le modalità di assunzione e il tipo di contratto
previsto; il direttore tecnico deve risiedere in uno dei comuni della regione
Puglia;
c)
produrre
la documentazione da cui risulti la disponibilità dei locali e copia del
relativo certificato di agibilità;
d)
trasmettere il certificato generale del
casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti e il certificato di
cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di
pericolosità sociale), tutti di data non anteriore ai tre mesi, riguardanti il
titolare ovvero il legale rappresentante e i componenti del consiglio di
amministrazione della società, nonché il direttore tecnico qualora trattasi di
persona diversa dal richiedente;
e)
trasmettere il certificato del tribunale
attestante che nei confronti del titolare ovvero degli amministratori e del
legale rappresentante della società non sono in corso procedure fallimentari o
concorsuali;
f)
trasmettere il certificato d'iscrizione del
direttore tecnico all'albo dei direttori tecnici di cui all'articolo 14;
g)
trasmettere copia autenticata dell'atto
costitutivo della persona giuridica quando il richiedente non sia persona
fisica.
3. Trascorso il termine
di cui al comma 2 senza che il richiedente l'autorizzazione abbia ottemperato
agli adempimenti previsti, la domanda decade.
4. La provincia,
completata l'istruttoria, da espletarsi entro novanta giorni dalla data di
presentazione della domanda, rilascia l'autorizzazione all'apertura
dell'agenzia.
5. L'agenzia di viaggio
e turismo deve essere aperta entro centoventi giorni dalla data del rilascio
dell'autorizzazione con comunicazione alla provincia di inizio attività e con
contestuale iscrizione alla camera di commercio competente per territorio;
decorsi inutilmente i termini, l'autorizzazione decade.
6. L'autorizzazione si
rinnova tacitamente di anno in anno, nel rispetto di quanto disposto dalla
presente legge e dalla legge
regionale 4 dicembre 2001, n. 31 (Disposizioni di carattere
tributario).
7. L’autorizzazione
regionale acquisita dalle agenzie di viaggio e turismo ai sensi del comma 1
dell’articolo 5 della legge
regionale 14 giugno 1996, n. 8 (Disciplina delle attività di agenzie
di viaggio e turismo), come modificato dal primo comma dell’articolo
5 della legge
regionale 3 marzo 1998, n. 10, deve intendersi, di diritto e a tutti
gli effetti, autorizzazione provinciale.]
(12) Articolo abrogato dalla l.r.
6/2014, art. 4.
Art. 7
(Variazioni) (13)
(14)
[1. L’esercente l’attività di agenzia di viaggio e turismo è tenuto a
esporre al pubblico copia della SCIA.
2. La variazione della
denominazione dell’agenzia di viaggio o del titolare, persona fisica o
giuridica, comporta la presentazione di nuova SCIA.
3. La variazione del
direttore tecnico, del contenuto dell’attività o dell’ubicazione della sede
dell’agenzia comporta un aggiornamento della SCIA mediante dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000.]
(13) Ai sensi dell'art. 30, della l.r.
13/2018 agli articoli 4, 5, 9, 11, 18, 19,
20, e 21, della presente l.r. così come successivamente modificata, ovunque
presente la parola : " Provincia " è sostituita dalla seguente ; "
comune " .
(14) Articolo sostituito dalla l.r.
6/2014, art. 5. Il testo originario dell'articolo era così
formulato" Art. 5 (Contenuto
dell’autorizzazione)
1. L'autorizzazione
all’apertura di agenzie di viaggio e turismo deve indicare espressamente:
a) la denominazione dell'agenzia di
viaggio; b) il titolare, persona fisica o
giuridica; per le società l’autorizzazione deve indicare espressamente l’esatta
denominazione e ragione sociale e il legale rappresentante della
medesima; c) il direttore tecnico, precisando se è
persona diversa dal titolare o legale rappresentante; d) l’attività autorizzata di cui agli
articoli 2 e 3; e)
l’ubicazione, il titolo di utilizzo e la destinazione d’uso della sede di
esercizio. 2. Ogni modificazione
degli elementi di cui al comma 1,. lettere a) e b), comporta il rilascio di una
nuova autorizzazione; le modificazioni degli elementi di cui al comma 1, lettere
c), d) ed e), comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione mediante
annotazione. 3. Nelle agenzie di viaggio e turismo
deve essere esposta in modo ben visibile copia dell'autorizzazione all'esercizio
e della comunicazione di inizio dell'attività. "
Art. 8
(Periodi di apertura) (15)
[1. Le agenzie
di viaggio e turismo e le loro filiali o succursali hanno periodi di apertura
annuali o stagionali.
2. Il periodo
stagionale di apertura non può essere inferiore a sei mesi per
anno.]
(15) Ai sensi dell'art. 30, della l.r.
13/2018 agli articoli 4, 5, 9, 11, 18, 19,
20, e 21, della presente l.r. così come successivamente modificata, ovunque
presente la parola : " Provincia " è sostituita dalla seguente ; "
comune " .
Art. 9
(Sospensione dell’attività)
(16)
[1. L’attività dell’agenzia di viaggio e
turismo può essere sospesa per un periodo non superiore a centottanta giorni:
a)
per
iniziativa del titolare, quando si tratti di cause di forza maggiore e
imprevedibili, mediante comunicazione alla provincia entro dieci giorni
dall’evento; in tale ipotesi la sospensione può essere motivatamente prorogata,
una sola volta, per altri sei mesi;
b)
per
iniziativa della provincia, quando si tratti di misura cautelare o
sanzionatoria.
2.
Nel caso in cui la sospensione di cui al comma 1, lettera a), sia protratta
oltre i termini consentiti, la Provincia dispone la cessazione dell’attività e
l’immediata chiusura dell’esercizio.](17)
(16)
Ai sensi dell'art. 30,
della l.r.
13/2018 agli articoli 4, 5, 9, 11, 18, 19, 20, e 21, della
presente l.r. così come successivamente modificata, ovunque presente la
parola : " Provincia " è sostituita dalla seguente ; " comune "
.
(17) Comma sostituito dalla l.r.
6/2014, art. 6. Il comma era così
formulato:"2. In caso di sospensione
di cui al comma 1, lettera a), non consentita o prolungata oltre i termini
previsti, la provincia provvede all’adozione del provvedimento di immediata
chiusura dell’esercizio e alla pronuncia del provvedimento di decadenza
dell’autorizzazione. "
Art. 10
(Cessazione dell’attività)
(18)
[1. La cessazione dell’attività può
avvenire prima della scadenza del periodo stabilito per iniziativa del titolare,
mediante comunicazione alla provincia, o per chiusura dell’esercizio disposta
dal comune [a seguito di revoca o decadenza
dell’autorizzazione]. (19) ]
(18)
Ai sensi dell'art. 30,
della l.r.
13/2018 agli articoli 4, 5, 9, 11, 18, 19, 20, e 21, della
presente l.r. così come successivamente modificata, ovunque presente la
parola : " Provincia " è sostituita dalla seguente ; " comune "
.
(19) Parole soppresse
dalla l.r.
6/2014, art. 7.
Art. 11
(Apertura di sede secondaria o
filiale di agenzia di viaggio e turismo) (20)
[1. L’apertura di sede secondaria o
filiale di agenzia di viaggio e turismo a gestione diretta, anche da parte di
agenzie con sede principale in altre regioni, è soggetta a preventiva
comunicazione da presentare alla provimcia nel cui territorio sono ubicati
i locali che si intendono adibire a sede secondaria o filiale ed è ispirata al
principio costituzionale della unicità di impresa.
2. La comunicazione deve indicare
espressamente:
a)
la
denominazione e la ragione sociale, la sede e gli estremi del provvedimento di
autorizzazione dell'agenzia di viaggio e turismo principale;
b)
l'ubicazione, il titolo di utilizzo e la
destinazione d'uso dei locali di esercizio della sede secondaria;
c)
il
titolare, persona fisica o giuridica; per le società la comunicazione deve
indicare espressamente l'esatta denominazione e ragione sociale e il legale
rappresentante della medesima;
d)
la
persona preposta alla direzione tecnica dell'agenzia principale precisando se è
diversa dal titolare o dal legale rappresentante, nonché l'eventuale
responsabile o referente della filiale o sede secondaria;
e)
gli
estremi del deposito cauzionale già versato nella regione in cui ha sede
l'agenzia principale, qualora tale deposito cauzionale sia previsto dalla
normativa di quella regione.
3. La modifica di uno degli elementi
indicati al comma 2 deve essere comunicata alla provincia, entro dieci giorni
dal suo verificarsi, al fine di consentire lo svolgimento delle procedure di cui
al comma 4.
4.
Dalla data di presentazione della comunicazione alla Provincia, l’attività può
essere avviata. La Provincia, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento
della comunicazione, verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla
presente legge. In caso di esito negativo, la Provincia adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi
effetti, salvo che, ove sia possibile, l’interessato provveda a conformare
l’attività e i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine non
inferiore a trenta giorni. (21)
5. A seguito di positivo accertamento, la
provincia invia copia della comunicazione di cui al comma 1 all'ente competente
in
ordine al procedimento amministrativo di avvio dell’attività dell’agenzia
principale. (22)
6. L’apertura di filiale di agenzia di
viaggio e turismo a gestione indiretta (franchising) è soggetta all’osservanza
delle norme di cui alla presente legge. ]
(20)
Ai sensi dell'art. 30,
della l.r.
13/2018 agli articoli 4, 5, 9, 11, 18, 19, 20, e 21, della
presente l.r. così come successivamente modificata, ovunque presente la
parola : " Provincia " è sostituita dalla seguente ; " comune "
.
(21) Comma sostituito
dalla l.r.
n. 38/2014, art.3. Il comma originario era così formulato:"4. Decorsi quindici giorni dall'inoltro della
comunicazione alla provincia, l'attività può essere avviata. La provincia, entro
sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, verifica la sussistenza dei
requisiti previsti dalla presente legge. In caso di esito negativo, la provincia
vieta la prosecuzione dell'attività fino all’eliminazione delle irregolarità
riscontrate. "
(22) Comma modificato
dalla l.r.
6/2014, art. 8
Art. 12
(Elenco provinciale delle agenzie
di viaggio e turismo) (23)
[1. Le agenzie di viaggio e turismo
autorizzate o oggetto di SCIA o oggetto di comunicazione di inizio
attività, comprese le agenzie di viaggio e turismo in possesso di autorizzazione
regionale di cui alla l.r.
8/1996 e successive modifiche e integrazioni., sono iscritte
nell'elenco delle agenzie di viaggio e turismo istituito in ciascuna
provincia. (24)
2. Nell'elenco sono indicati la
denominazione e la ragione sociale di ciascuna agenzia, le generalità e il
domicilio del titolare e del direttore tecnico, nonché data e periodo di
apertura; sono altresì annotati i successivi rinnovi e le eventuali sospensioni.
3. L'elenco, posto a disposizione del
pubblico, è tenuto a cura di ciascuna provincia, che provvede, altresì, a
trasmetterlo all’organo governativo competente ai fini dell’aggiornamento
dell’elenco nazionale delle agenzie di viaggio e turismo.
4.
Le risultanze dell’elenco provinciale sono pubblicate a cura della Provincia,
entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel proprio sito web.
Successivamente, la Regione Puglia pubblica tali risultanze nel proprio sito
web.] (25)
(23)
Ai sensi dell'art. 30,
della l.r.
13/2018 agli articoli 4, 5, 9, 11, 18, 19, 20, e 21, della
presente l.r. così come successivamente modificata, ovunque presente la
parola : " Provincia " è sostituita dalla seguente ; " comune "
.
(24) Comma modificato dalla l.r.
6/2014, art. 9, lettera a).
(25) Comma sostituito dalla l.r.
6/2014, art. 9, lettera b). Il testo del comma era così
formulato:"4. Le risultanze
dell'elenco provinciale sono pubblicate a cura della provincia, entro il mese di
febbraio di ciascun anno, nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia e nei
siti web istituzionali della Regione e della provincia stessa.
"
Art. 13
(Esame di idoneità per direttore tecnico)
(26) (27)
[1. La provincia, con cadenza almeno
biennale, indice l'esame per direttore tecnico.[La domanda di
partecipazione deve essere presentata alla provincia alla quale appartiene il
comune di residenza del candidato.] (28) I
candidati devono essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore.
2. Al fine di ottenere una linea omogenea
negli ambiti locali, la Giunta regionale, almeno una volta l’anno, determina con
proprio provvedimento i criteri, le modalità e i termini per le prove di esame,
scritte e orali, finalizzate all’abilitazione all’esercizio dell’attività di
direttore tecnico dell’agenzia di viaggio e turismo.
3. La commissione esaminatrice è composta
da:
a)
un
dirigente della provincia, con funzioni di presidente;
b)
un
funzionario della Regione;
c)
un
docente o esperto per ciascuna materia d'esame;
d)
un
docente o esperto per ciascuna lingua straniera oggetto d'esame.
4. Le funzioni di segretario sono
esercitate da un dipendente della provincia.
5. Per ogni membro effettivo e per il
segretario della commissione viene nominato un membro supplente.
6. La provincia dispone, con proprio
atto, gli emolumenti da corrispondere ai componenti e al segretario della
commissione esaminatrice.
7. Le prove sono finalizzate a verificare
il possesso delle seguenti capacità professionali:
a)
conoscenza delle tecniche di amministrazione
e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo in relazione alle attività
previste dall'articolo 3;
b)
conoscenza tecnica, legislativa e geografica
del settore turistico;
c)
conoscenza di due tra le principali lingue
estere europee, delle quali la lingua inglese obbligatoria e la seconda a scelta
del candidato.
8. Per l’ammissione all’esame il
candidato è tenuto a un concorso spese nella misura e nei modi stabiliti con
provvedimento della provincia. ]
(26) Ai sensi
dell'art. 30, della l.r.
13/2018 agli articoli 4, 5, 9, 11, 18, 19,
20, e 21, della presente l.r. così come successivamente modificata, ovunque
presente la parola : " Provincia " è sostituita dalla seguente ; "
comune " .
(27)
Con Delib.G.R. 3 dicembre 2008, n. 2380 sono stati
determinati, ai sensi del presente articolo, i criteri, le modalità e i termini
per le prove di esame, finalizzate all'abilitazione all'esercizio dell'attività
di direttore tecnico dell'agenzia di viaggio e
turismo.
(28) Periodo
abrogato dalla l.r.
6/2014, art. 10.
Art. 14
(Elenco
provinciale dei direttori tecnici) (29) (
30)
[1. Sono iscritti all'elenco
di mera natura ricognitiva provinciale dei direttori tecnici: (31)
a)
coloro
che hanno superato l'esame di cui all'articolo 13;
b)
i
direttori tecnici che hanno conseguito l'abilitazione in altre province o in
altre regioni e operano presso agenzie di viaggio e turismo aventi sede nella
provincia;
c)
i
direttori tecnici abilitati ai sensi delle leggi regionali;
d)
i
cittadini di tutti gli Stati membri dell'Unione europea residenti in una
provincia della Puglia e in possesso dei requisiti e delle condizioni di
cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva
2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera
circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania). (32)
e)
i
direttori tecnici, residenti in una delle province della Puglia, cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione europea in possesso di titolo professionale
abilitante equiparato, in base al principio di reciprocità, a quello previsto
dalla presente legge.
2. La cessazione, per qualunque causa,
del rapporto di lavoro del direttore tecnico deve essere comunicata
tempestivamente alla provincia a cura dello stesso e del titolare dell’agenzia.
3.
L’elenco è pubblico. Le risultanze dell’elenco provinciale sono pubblicate a
cura della Provincia, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel proprio
sito web. Successivamente la Regione Puglia pubblica tali risultanze nel proprio
sito web. ](33)
(29) Ai sensi dell'art. 30, della l.r.
13/2018 agli articoli 4, 5, 9, 11, 18, 19,
20, e 21, della presente l.r. così come successivamente modificata, ovunque
presente la parola : " Provincia " è sostituita dalla seguente ; "
comune " .
(30) Rubrica sostituita
dalla l.r.
6/2014, art. 11, lettera a)
(31) Comma modificato
dalla l.r.
6/2014, art. 11, lettera b)
(32) Lettera
modificata dalla l.r.
6/2014, art. 11, lettera c).
(33) Comma sostituito
dalla l.r.
6/2014, art. 11, lettera d). Il testo originario del comma era così
formulato:"3. L'albo è pubblico. Le
risultanze dell'albo provinciale sono pubblicate a cura della provincia, entro
il mese di febbraio di ciascun anno, nel Bollettino ufficiale della Regione
Puglia e nei siti web istituzionali della Regione e della provincia stessa.
"
TITOLO II
TUTELA DELL’UTENTE DELLE AGENZIE DI
VIAGGIO E TURISMO
Art.15
(Redazione e diffusione dei programmi)
(34)
[1. I programmi concernenti
l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni diversi dagli inserti
pubblicitari di cui al comma 3, diffusi da agenzie di viaggio e turismo operanti
nel territorio regionale, configurano a tutti gli effetti offerta al pubblico ai
sensi dell'articolo 1336 del codice civile e devono contenere indicazioni
precise su:
a)
il
soggetto produttore o organizzatore;
b)
le date
di svolgimento;
c)
la
durata complessiva e il numero dei pernottamenti;
d)
le quote
di partecipazione, con l'indicazione del prezzo globale corrispondente a tutti i
servizi forniti e dell'eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione,
nonché delle scadenze per il versamento del saldo;
e)
la
qualità e quantità dei servizi con riferimento all'albergo o altro tipo di
alloggio, al numero dei pasti, ai trasporti, alle presenze di accompagnatore e
guide e a quant'altro è compreso nella quota di partecipazione; in particolare,
per quanto concerne i mezzi di trasporto, devono essere indicate le tipologie e
le caratteristiche dei vettori e, per quanto concerne l'albergo o alloggio,
devono essere indicate l'ubicazione, la categoria e la sua approvazione e la
classificazione dello Stato ospitante;
f)
i
termini per le iscrizioni e per le relative rinunce;
g)
le
condizioni di rimborso di quote pagate sia per rinuncia o recesso del cliente
che per annullamento del viaggio da parte dell'agenzia o per cause di forza
maggiore o per altro motivo prestabilito;
h)
il
periodo di validità del programma;
i)
gli
estremi della garanzia assicurativa di cui all'articolo 17, con l'indicazione
dei rischi coperti;
j)
il
numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto per effettuare il viaggio
e la data limite di informazione all'utente dei servizi turistici in caso di
annullamento;
k)
gli
estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
l)
le
misure igieniche e sanitarie richieste, nonché le informazioni di carattere
generale in materia di visti e passaporti necessarie all'utente dei servizi
turistici per fruire delle prestazioni turistiche previste dai programmi di
viaggio;
m) la
dichiarazione che il contratto è sottoposto alle disposizioni della convenzione
internazionale di cui alla l. 1084/1977;
n)
l'obbligo di comunicare immediatamente, per
iscritto o in qualsiasi altra forma appropriata, al prestatore dei servizi
nonché all'organizzatore ogni mancanza nell'esecuzione del contratto rilevata in
loco dal consumatore.
2. Nei documenti di viaggio è fatto
riferimento al programma di viaggio ai fini dell'accertamento dell'esatto
adempimento degli impegni assunti.
3. Gli inserti pubblicitari diffusi
attraverso giornali, trasmissioni radiotelevisive o altro mezzo di comunicazione
non possono contenere informazioni difformi dal contenuto dei programmi
autorizzati e devono raccomandare la presa di visione del programma completo
presso le agenzie.
4. I programmi, nella parte relativa al
regolamento di partecipazione, sono redatti in conformità alla Convenzione
Internazionale di cui alla l. 1084/1977 e al d.lgs. 206/2005.
5. I programmi, prima della stampa e
della diffusione, vengono comunicati alla provincia e di detta comunicazione si
fa espresso riferimento nel programma.
6. Gli obblighi di cui al presente
articolo operano anche per le associazioni di cui all’articolo 20, comma 1.
7. Nei programmi organizzati dalle
agenzie di viaggio e turismo per conto delle associazioni e organismi di cui
all’articolo 20 sono evidenziate nel frontespizio, le denominazioni
dell’associazione/organismo e dell’agenzia. ]
(34) Ai
sensi dell'art. 30, della l.r.
13/2018 agli articoli 4, 5, 9, 11, 18, 19,
20, e 21, della presente l.r. così come successivamente modificata, ovunque
presente la parola : " Provincia " è sostituita dalla seguente ; "
comune " .
Art.16
(Commissioni arbitrali e conciliative)
(35)
[1. La provincia promuove, tramite le
associazioni dei consumatori riconosciute e iscritte nell’apposito albo
regionale e le associazioni di categoria delle imprese di agenzie di viaggio e
turismo, il ricorso a commissioni arbitrali e conciliative per la soluzione di
controversie fra imprese di agenzie di viaggio e loro utenti.
2. Ai fini di cui al comma 1 e in
funzione del miglioramento della qualità del servizio, le agenzie devono
inserire nei programmi di viaggio e turismo la previsione della possibilità di
ricorrere a forme di conciliazione e arbitrato, anche avvalendosi delle apposite
commissioni istituite presso le camere di commercio, industria, agricoltura e
artigianato. ]
(35) Ai
sensi dell'art. 30, della l.r.
13/2018 agli articoli 4, 5, 9, 11, 18, 19,
20, e 21, della presente l.r. così come successivamente modificata, ovunque
presente la parola : " Provincia " è sostituita dalla seguente ; "
comune " .
Art. 17
(Obbligo di assicurazione) (36)
[1. Per lo svolgimento della loro
attività, le agenzie di viaggio e turismo stipulano polizze assicurative, con
massimale non inferiore a due milioni di euro, a garanzia dell'esatto
adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio,
ferme restando le disposizioni previste in materia dalla convenzione
internazionale di cui alla l.1084/1977 e dal d.lgs. 206/2005.
2. Con cadenza annuale la Giunta
regionale provvede ad adeguare il valore del massimale di cui al comma 1.
3. L'agenzia deve inviare, annualmente,
alla provincia territorialmente competente, la documentazione comprovante
l'avvenuto pagamento del premio.
4. La sopravvenuta mancanza di copertura
assicurativa, accertata in sede di esercizio delle funzioni di vigilanza,
comporta l’adozione del provvedimento di immediata chiusura dell'esercizio e la
pronuncia del provvedimento di revoca dell’autorizzazione. ]
(36) Ai
sensi dell'art. 30, della l.r.
13/2018 agli articoli 4, 5, 9, 11, 18, 19,
20, e 21, della presente l.r. così come successivamente modificata, ovunque
presente la parola : " Provincia " è sostituita dalla seguente ; "
comune " .
Art. 18
(Vigilanza e sanzioni)
(37)
[1. La vigilanza sull’applicazione delle
norme della presente legge è esercitata dalla provincia competente
per territorio.
2. In assenza della SCIA
autorizzazione di cui all’articolo 6, l’esercizio, anche occasionale,
dell'attività di cui all'articolo 3 è soggetto a una sanzione amministrativa da
euro 5.000,00 a euro 13.000,00 e all’adozione del provvedimento di immediata
chiusura dell'esercizio; la sanzione pecuniaria è raddoppiata in caso di
recidiva. (38)
3. La formulazione di programmi di
viaggio in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 15 comporta una
sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00.
4. L'attribuzione, con qualsiasi mezzo di
comunicazione, alla propria agenzia di una denominazione diversa da quella
denunciata da parte del titolare è soggetta a una sanzione amministrativa da
euro 500,00 a euro 2.000,00.
5. La mancata esposizione al pubblico
dell'autorizzazione o della SCIA e della comunicazione di inizio attività
di cui all'articolo 6 comporta il pagamento della sanzione amministrativa da
euro 200,00 a euro 1.000,00. (39)
6. L’omessa comunicazione, da parte del
titolare e del direttore tecnico, della risoluzione del rapporto di lavoro
comporta, a loro carico, una sanzione amministrativa di euro 1.000,00.
7. L’esercizio da parte delle
associazioni e degli organismi di cui all’articolo 20, comma 1, delle attività
in difformità alle prescrizioni di cui agli articoli 15 e 21 è soggetto a
sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 15.000,00.
8. Il mancato pagamento delle sanzioni
pecuniarie di cui al presente articolo comporta:
a)
per le
agenzie di viaggio e turismo, la sospensione dell’attività per un periodo non
inferiore a centottanta giorni, decorsi i quali la provincia dispone
la cessazione dell’attività e l’immediata chiusura dell’esercizio; (40)
b)
per le
associazioni senza scopo di lucro di cui all'articolo 20, comma 1, la
sospensione dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 21 per un
periodo non inferiore a centottanta giorni.
9. Le sanzioni sono comminate dalla
provincia e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente per
l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di turismo.]
(37)
Ai sensi dell'art. 30,
della l.r.
13/2018 agli articoli 4, 5, 9, 11, 18, 19, 20, e 21, della
presente l.r. così come successivamente modificata, ovunque presente la
parola : " Provincia " è sostituita dalla seguente ; " comune "
.
(38) Comma modificato
dalla l.r.
6/2014, art. 12, lettera a).
(39) Comma modificato
dalla l.r.
6/2014, art. 12, lettera b).
(40) Comma modificato
dalla l.r. 6/2014, art. 12,
lettera c).
Art.19
(Reclami) (41),
[1. I clienti delle agenzie di viaggio e
turismo e i soci delle associazioni e organismi di cui all’articolo 20 che
riscontrino irregolarità nelle prestazioni pattuite possono presentare, anche
tramite le associazioni di tutela dei consumatori di cui all’articolo 16, entro
dieci giorni dal rientro dal viaggio, documentato reclamo alla provincia
inviandone contemporaneamente copia all'agenzia e/o associazione/organismo
interessati.
2. La provincia , nei
successivi trenta giorni, assegna al titolare dell'agenzia e al rappresentante
legale delle associazioni e degli organismi di cui all'articolo 20 un ulteriore
termine di trenta giorni per presentare eventuali
osservazioni.
3. La provincia , nel caso in cui il reclamo risulti fondato, avvia il
procedimento relativo all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 18 e
comunica ai soggetti interessati le determinazioni assunte.]
(41) Ai sensi dell'art. 30, della l.r.
13/2018 agli articoli 4, 5, 9, 11, 18, 19,
20, e 21, della presente l.r. così come successivamente modificata, ovunque
presente la parola : " Provincia " è sostituita dalla seguente ; "
comune " .
TITOLO III
ATTIVITA’ DI ALTRI
SOGGETTI
Art. 20
(Associazioni e organismi senza
scopo di lucro) (42)
[1. Le associazioni senza scopo di lucro,
costituite da almeno tre mesi, che operano a livello nazionale per finalità
ricreative, culturali, religiose o sociali, comprese quelle disciplinate dalla
legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione
sociale), sono autorizzate a esercitare, ai sensi dell' articolo 7 della l.
135/2001, le attività disciplinate dalla presente legge, esclusivamente a favore
dei propri associati, senza munirsi dell' autorizzazione di cui all' articolo 6.
2. Ai fini di cui al comma 1, dette
associazioni devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
a)
presenza
operativa su tutto il territorio nazionale con organizzazione e succursali in
più regioni;
b)
assenza
di qualsiasi forma di lucro nell'esercizio delle attività desumibili dai bilanci
sociali, nonché di qualsiasi dipendenza da soggetti e organismi esercenti
attività imprenditoriali;
c)
organizzazione e funzionamento secondo
criteri di democraticità;
d)
fruizione dei servizi sociali solo da parte
degli associati;
e)
finalizzazione esclusiva allo sviluppo
sociale, morale e culturale della personalità degli associati.
3. Le associazioni, per esercitare le
attività previste dalla presente legge, devono trasmettere alla
provincia competente per territorio documentata relazione attestante il
possesso dei requisiti di cui al comma 2, nonché copie conformi dell'atto
costitutivo, dello statuto e del bilancio dell'ultimo esercizio.
4. Alle attività delle associazioni di
cui al presente articolo si applicano le disposizioni sulle responsabilità e
sugli obblighi previsti dalla Convenzione di cui alla l. 1084/1977, nonché le
disposizioni di cui al d.lgs. 206/2005.
5. Le associazioni devono stipulare
polizze assicurative a copertura delle responsabilità assunte nei confronti dei
propri soci con l'organizzazione dei viaggi per l'esatto adempimento del
programma. ]
(42)
Ai sensi dell'art. 30,
della l.r.
13/2018 agli articoli 4, 5, 9, 11, 18, 19, 20, e 21, della
presente l.r. così come successivamente modificata, ovunque presente la
parola : " Provincia " è sostituita dalla seguente ; " comune "
.
Art. 21
(Elenco speciale delle
associazioni e organismi senza scopo di lucro) (43)
[1. Presso ciascuna provincia è tenuto un
elenco speciale delle associazioni di cui all’articolo 20, comma 1. L’elenco è
pubblico e le sue risultanze sono pubblicate, a cura della provincia, entro il
mese di febbraio di ciascun anno, nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia
e nei siti web istituzionali della Regione e della provincia stessa.
2. L’iscrizione nell’elenco e l’eventuale
cancellazione avvengono a richiesta dell’organismo interessato.
3. Condizione per richiedere l’iscrizione
nell’elenco di cui al comma 1 è che le associazioni possiedano, per disposizione
statutaria, organi democraticamente eletti.
4. Alla domanda di iscrizione nell’elenco
speciale deve essere allegata la seguente documentazione o relative
dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi di legge, suscettibili di accertamenti:
a)
certificato di cittadinanza e di residenza
del rappresentante legale, certificato generale del casellario giudiziario e dei
carichi pendenti;
b)
copia
dell’atto costitutivo e dello statuto;
c)
dichiarazione del legale rappresentante
dell’associazione concernente l’indicazione del responsabile delegato per le
attività turistiche svolte nella associazione medesima.]
(43) Ai sensi dell'art. 30,
della l.r.
13/2018 agli articoli 4, 5, 9, 11, 18, 19, 20, e 21, della presente
l.r. così come successivamente modificata, ovunque presente la parola :
" Provincia " è sostituita dalla seguente ; " comune "
.
Art. 22
(Gite occasionali) (44)
[1. Gli enti, gli istituti scolastici, le
associazioni e i comitati aventi finalità politiche, culturali, religiose,
sportive, dopolavoristiche e sociali, riconosciuti ai sensi dell’articolo 11 del
codice civile e del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.
361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di
riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche
dell’atto costitutivo e dello statuto di cui al n. 17 dell’allegato 1 della
legge 15 marzo 1997, n. 59), non rientranti nelle previsioni dell’articolo 20,
possono organizzare direttamente gite occasionali, manifestazioni, pellegrinaggi
a santuari, luoghi di culto, monumenti patriottici e militari, in coincidenza di
iniziative o ricorrenze inerenti i loro fini istituzionali.
1-bis.
I soggetti di cui al comma 1 stipulano, in occasione dell’organizzazione di
viaggi, una polizza assicurativa di responsabilità civile, a copertura dei
rischi derivanti ai partecipanti. La polizza assicurativa di responsabilità
civile è esibita ai controlli. (45)
2. Non è soggetta alle norme della
presente legge l’organizzazione di viaggi da parte di enti pubblici nell’ambito
dello svolgimento delle proprie attività istituzionali. ]
(44) Ai sensi
dell'art. 30, della l.r.
13/2018 agli articoli 4, 5, 9, 11, 18, 19,
20, e 21, della presente l.r. così come successivamente modificata, ovunque
presente la parola : " Provincia " è sostituita dalla seguente ; "
comune " .
(45) Comma aggiunto dalla
l.r.
6/2014, art. 13.
Art. 23
(Biglietterie) (46)
[1. Non sono
tenuti a munirsi dell’autorizzazione di cui all’articolo 6 gli uffici che si
occupano esclusivamente della vendita di biglietti delle ferrovie dello Stato.
]
(46) Ai sensi dell'art. 30, della l.r.
13/2018 agli articoli 4, 5, 9, 11, 18, 19,
20, e 21, della presente l.r. così come successivamente modificata, ovunque
presente la parola : " Provincia " è sostituita dalla seguente ; "
comune " .
Art. 24
(Uso della denominazione) (47)
[1. E’ fatto
divieto alle imprese che non hanno ottenuto l’autorizzazione provinciale di cui
all’articolo 6 di utilizzare, nella propria denominazione o ragione sociale, le
parole “viaggio”, “turismo” e simili, nonché le loro corrispondenti in lingua
straniera. ]
(47) Ai sensi dell'art. 30, della l.r.
13/2018 agli articoli 4, 5, 9, 11, 18, 19,
20, e 21, della presente l.r. così come successivamente modificata, ovunque
presente la parola : " Provincia " è sostituita dalla seguente ; "
comune " .
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE,
TRANSITORIE E FINALI
Art. 25
(Norma Finanziaria) (48)
(49)
[1. Sono istituiti appositi capitoli
nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale
relativi al trasferimento alle province di una quota pari al 90 per cento delle
somme riscosse a titolo di concessioni e di tasse annuali ex l.r
.31/2001 per l’attività di agenzia di viaggio e turismo così
epigrafati:
Entrate:
- n. 1019000 - UPB 01.01.02 - “Introiti
rivenienti dal pagamento delle tasse regionali per il rilascio di concessioni e
di annualità per l’attività di agenzia di viaggio e turismo ”.
Spese:
- n. 3815 - UPB 10.02.01 - “Trasferimento
di quote spettanti alle province per le spese di funzionamento e di competenza
amministrativa per l’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo -
l.r. n. 34 del 15 novembre 2007”.
2. Nell’anno successivo alla riscossione
delle somme, il dirigente del Settore finanze, con proprio atto di ricognizione
e impegno, ripartisce tra le province la quota di cui al comma 1.
3. La ripartizione alle province si attua
in rapporto all’ubicazione del domicilio fiscale delle agenzie di viaggio
situate sul territorio di ciascuna provincia, ai sensi degli articoli 58 e 59
del Decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n.600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).
4. La quota spettante alle province viene
trasferita al netto delle somme eventualmente corrisposte ai contribuenti per
rimborsi a loro dovuti per legge.
5. Agli uffici provinciali competenti per
il rilascio delle autorizzazioni e alle eventuali variazioni di cui agli
articoli 6, 9, 10 e 11 della presente legge si applica l’articolo 6,
comma 2, della legge
regionale 9 giugno 1980, n. 65 (Adeguamento delle tasse sulle
concessioni regionali), così come sostituito dall’articolo 59
della legge
regionale 6 maggio 1998, n.14.
6. Per fini di accertamento e riscossione
delle tasse dovute sulle concessioni regionali, tasse annuali, gli uffici
provinciali di cui al comma 5 inviano copia delle autorizzazioni ed eventuali
variazioni al Settore finanze della Regione Puglia per l’aggiornamento della
banca dati delle agenzie di viaggio in uso allo stesso Settore.]
(48) Ai sensi
dell'art. 30, della l.r.
13/2018 agli articoli 4, 5, 9, 11, 18, 19,
20, e 21, della presente l.r. così come successivamente modificata, ovunque
presente la parola : " Provincia " è sostituita dalla seguente ; "
comune " .
(49) Vedi, al riguardo, quanto
previsto dall'art. 5,
comma 2, L.R.
7 agosto 2013, n. 26.
Art. 26
(Norma transitoria) (50)
[1. Le agenzie di viaggio e turismo sono
tenute a provvedere all'adeguamento del massimale delle polizze assicurative ai
limiti previsti nella presente legge entro il termine di novanta giorni dalla
data della sua entrata in vigore; l'inutile decorso del termine comporta la
chiusura dell'esercizio fino all'adeguamento, salvo quanto previsto
dall'articolo 9.
2. Al fine di garantire la continuità
amministrativa, la Regione esercita l’attività autorizzativa per le istanze già
acquisite agli atti del Settore competente alla data di entrata in vigore della
presente legge.]
(50) Ai sensi
dell'art. 30, della l.r.
13/2018 agli articoli 4, 5, 9, 11, 18, 19,
20, e 21, della presente l.r. così come successivamente modificata, ovunque
presente la parola : " Provincia " è sostituita dalla seguente ; "
comune " .
Art. 27
(Abrogazioni) (51)
[1. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono abrogati:
a)
la l.r
8/1996;
b)
la legge
regionale 3 marzo 1998, n.10 (Modifiche alla legge regionale 14
giugno 1996, n. 8);
c)
l’articolo 30
(Modifiche all’articolo 9 della l.r. 10/1998 e all’articolo 5 della l.r. 8/1996)
della legge
regionale 5 dicembre 2001, n.32;
d)
l’articolo 38
(Modifica all’articolo 9 della l.r. 8/1996) della legge
regionale 4 agosto 2004, n. 14;
e)
la
lettera c) dell’articolo 17
della legge
regionale 11 dicembre 2000, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio,
turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica,
diritto allo studio e formazione professionale). ]
(51) Ai
sensi dell'art. 30, della l.r.
13/2018 agli articoli 4, 5, 9, 11, 18, 19,
20, e 21, della presente l.r. così come successivamente modificata, ovunque
presente la parola : " Provincia " è sostituita dalla seguente ; "
comune " .
Art. 28
(Norma di prima applicazione) (52)
[1. In sede di prima applicazione è
consentita, previa domanda all’Assessorato al turismo, da presentarsi entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’iscrizione
agli albi di cui all’articolo 14 ai titolari persone fisiche di agenzie di
viaggi che abbiano svolto detta attività di impresa, in modo continuato e a
titolo esclusivo, da almeno sei anni alla data di presentazione dell’istanza.
]
(52) Ai
sensi dell'art. 30, della l.r.
13/2018 agli articoli 4, 5, 9, 11, 18, 19,
20, e 21, della presente l.r. così come successivamente modificata, ovunque
presente la parola : " Provincia " è sostituita dalla seguente ; "
comune " .
[La presente legge è dichiarata urgente e
sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli
effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
]
Data a Bari, addì 15 novembre 2007