Con riferimento alla presente legge la
Corte Costituzionale con sentenza n. 239/2016 ha dichiarato:
- l'illegittimità costituzionale degli att. 9, comma 4,
13, comma 7, lettere a) e c), 17, commi 3 e 4, e 45;
- l'inammissibilità delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 18 in riferimento agli artt. 3, 41, 97 e
117, primo comma, Cost.;
- l'inammissibilità delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 9, comma 4, 13, comma 7, lettere a)
e c), e 45, in riferimento all'art. 117, primo
comma, Cost.;
- la non fondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 18 in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera
e), Cost.
Vedi R.R. 11/2019.
Vedi Regolamento attuativo : R.R.
11/2020, art.1,
comma 1.
TITOLO
I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Principi generali
Art. 1
Oggetto
1. Con la presente legge la Regione Puglia
disciplina l’esercizio dell’attività commerciale, in tutte le sue forme.
2. Ai fini della presente legge costituiscono attività commerciale:
a)
il commercio al dettaglio e all’ingrosso in sede fissa;
b) la vendita
della stampa quotidiana e periodica;
c) il commercio su aree pubbliche;
d) la somministrazione di alimenti e bevande
e) la distribuzione dei
carburanti;
f) le forme speciali di commercio al dettaglio.
3. La
presente legge non si applica:
a)
ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono
l’impianto e l’esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme
concernenti il servizio farmaceutico) e successive modifiche e
integr1604azioni e della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del
settore farmaceutico) e successive modifiche e integrazioni, qualora vendano
esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi
medici e presidi medico-chirurgici;
b) ai titolari di rivendite di generi
di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla
legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e
vendita dei generi di monopolio) e al relativo regolamento di esecuzione,
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 e
successive modifiche;
c) ai produttori agricoli, singoli o associati, i
quali esercitino attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui
all’articolo 2135 del codice civile e nei limiti di cui all’articolo 4 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del
settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57);
d) agli artigiani iscritti nell’albo di cui alla legge
regionale 5 agosto 2013, n. 24 (Norme per lo sviluppo, la promozione e la
tutela dell’artigianato pugliese) per la vendita nei locali di produzione o
nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la
fornitura al committente dei beni accessori all’esecuzione delle opere o alla
prestazione del servizio;
e) ai pescatori e ai cacciatori, singoli o
associati, che vendano al dettaglio, i prodotti provenienti esclusivamente
dall’esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei
prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti a usi
civici nell’esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti
similari;
f) alle attività disciplinate dalla legge
regionale 13 dicembre 2013, n. 42 (Disciplina dell’agriturismo) e dalla legge
regionale 7 agosto 2013, n. 27 (Disciplina dell’attività ricettiva di Bed
and Breakfast - B&B);
g) alle attività disciplinate dal “regolamento
recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione
alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati”,
emanato con decreto Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235;
h)
alle attività di somministrazione svolte in forma occasionale e completamente
gratuita;
i) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d’arte,
nonché quelle dell’ingegno a carattere creativo, comprese le proprie
pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante
supporto informatico;
j) alla vendita dei beni del fallimento effettuata
ai sensi dell’articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16
marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e
successive modifiche;
k) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche
private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano
pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di
propria o altrui elaborazione, concernenti l’oggetto della loro attività;
l) alla vendita effettuata a favore degli spettatori nei cinema, teatri e
altri luoghi di pubblico spettacolo, durante le
rappresentazioni.
Art.
2
Finalità
1. La presente
legge, nel rispetto della normativa comunitaria e delle disposizioni legislative
dello Stato in materia di tutela della concorrenza, persegue le seguenti
finalità:
a) la tutela dei
consumatori, in riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, (Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della
legge 29 luglio 2003, n. 229), e dalla legge
regionale 15 maggio 2006, n. 12 (Norme per l’attuazione delle politiche in
favore dei consumatori e degli utenti) e in particolare:
1) la tutela
della salute;
2) la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi;
3) una adeguata informazione e una corretta pubblicità;
4)
l’esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede,
correttezza e lealtà;
5) l’educazione al consumo;
6) la correttezza,
trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi;
7) la possibilità di usufruire di una rete distributiva articolata per
tipologia e modalità di approvvigionamento;
b) la
trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà d’impresa e la libera
circolazione delle merci;
c) lo sviluppo della capacità di servizio della
rete distributiva secondo criteri di efficienza e modernizzazione, con
particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle
piccole e medie imprese;
d) tener conto delle esigenze imperative di
interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con
l’ordinamento comunitario, con particolare riferimento alla corretta
articolazione del servizio sul territorio e al contemperamento della libertà
di iniziativa economica privata con l’utilità sociale della stessa, ex
articolo 41 della Costituzione;
e) l’equilibrio funzionale e insediativo
delle strutture commerciali in rapporto con l’uso del suolo e delle risorse
territoriali, in raccordo con le disposizioni della legge regionale 31 maggio
1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio) e della legge regionale 27 luglio
2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio) e più in generale
alla mitigazione degli impatti ambientali e sociali;
f) il concorso alla
valorizzazione delle produzioni tipiche pugliesi, dell’artigianato anche nelle
sue diverse espressioni territoriali, tradizionali produttive e artistiche,
delle attività turistiche e del patrimonio storico e culturale regionale;
g) il mantenimento e la valorizzazione della funzione commerciale, sulla
base delle specificità dei diversi territori, con riferimento ai centri
storici e alle aree urbane; alle aree periferiche e di nuova urbanizzazione;
alle aree rurali e ai comuni con minore dotazione di servizio;
h) la
qualificazione e l’aggiornamento delle imprese che vendono al dettaglio e
somministrano alimenti e bevande, con particolare riguardo ai titolari
d’impresa commerciale al dettaglio e dei lavoratori del settore;
i) la
creazione di un sistema di monitoraggio riferito all’entità e all’efficienza
della rete distributiva regionale, attraverso il coordinamento operativo tra
Regione, comuni e camere di commercio per la gestione dei flussi informativi;
j) la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti amministrativi,
anche attraverso un sistema decisionale coordinato tra Regione e comuni;
k) l’articolazione del servizio sul territorio al fine di minimizzare gli
spostamenti generati dalla funzione commerciale con particolare riguardo agli
effetti delle strutture commerciali sulla rete stradale e sull’uso di mezzi di
trasporto pubblici e privati;
l) la salvaguardia e lo sviluppo qualificato
dei livelli occupazionali nel rispetto dei CCNL e della contrattazione
territoriale;
m) favorire iniziative che presentino una particolare
valenza di riqualificazione del territorio, di innovazione della rete
distributiva, di sviluppo dei livelli occupazionali, di recupero di aree
dismesse o degradate e/o che siano oggetto di accordi territoriali che vedano
il coinvolgimento della Regione e degli enti locali;
n) favorire
l’ammodernamento della rete distributiva dei carburanti garantendo una
sufficiente articolazione del servizio, incrementando anche qualitativamente i
servizi resi all’utenza e promuovendo la diffusione dei carburanti
eco-compatibili;
o) garantire il diritto di informare ed essere informati
attraverso una rete di vendita dedicata all’informazione, articolata in
maniera omogenea ed equilibrata sull’intero territorio regionale.
o bis)
favorire una pianificazione del territorio e della rete di vendita nel
rispetto dei criteri di sostenibilità e di risparmio del consumo di suolo,
preferendo le aree già urbanizzate, degradate o dismesse, sottoutilizzate, da
riqualificare o rigenerare, anche al fine di non compromettere l’ambiente e il
paesaggio.(1)
(1) Comma aggiunto dalla l.r.
12/2018, art. 2,
comma 1.
Art.
3
Articolazione dell’intervento regionale (2)
1. La Regione
provvede all’attuazione della presente legge con uno o più provvedimenti
attuativi che definiscono:
a) i requisiti e
le procedure per l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita;
b)
gli obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita;
c) le modalità di verifica dell’influenza sovracomunale delle previsioni
relative a grandi strutture di interesse locale, medie strutture di vendita di
tipo M3 e, limitatamente ai comuni con popolazione inferiore ai 10 mila
abitanti, di tipo M2;
d) le modalità di organizzazione, la durata e le
materie delle attività di qualificazione e di aggiornamento professionale
necessarie per l’esercizio dell’attività;
e) tipologia e modalità di
effettuazione delle vendite straordinarie;
f) le modalità per
l’organizzazione e il funzionamento dell’Osservatorio regionale;
g) le
modalità di autorizzazione e finanziamento dei centri di assistenza tecnica
(CAT);
h) i documenti regionali di indirizzo e programmazione di cui al
capo III del titolo I;
i) i requisiti e le procedure per l’installazione e
l’esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti sulla rete stradale
ordinaria e autostradale;
j) i criteri e le procedure per la concessione
dei posteggi su aree pubbliche incluse le modalità attraverso le quali, anche
avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni previste al comma
3, i comuni verificano la sussistenza della regolarità contributiva e fiscale;
k) le modalità e procedure per la realizzazione dei distretti urbani del
commercio.
2. I provvedimenti
di cui al comma 1 sono adottati dalla Giunta regionale a seguito di parere
obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali, sentiti la Consulta
regionale consumatori e utenti (CRCU) e i rappresentanti regionali delle
associazioni delle imprese del commercio e delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori maggiormente rappresentative. (3)
3. Per
associazioni delle imprese del commercio e organizzazioni dei lavoratori
maggiormente rappresentative si intendono quelle presenti nel CNEL che siano
firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di settore
applicato alla categoria. Per le disposizioni in materia di carburanti sono
consultate le relative associazioni di impresa maggiormente rappresentative.
(4)
4. E’ vietata la
partecipazione diretta o indiretta alla decisione, anche in seno a organi
consultivi, di operatori concorrenti ai fini del rilascio dei titoli
autorizzatori o dell’adozione di altri provvedimenti rilevanti per l’esercizio
dell’attività di servizi. Tale divieto non riguarda la consultazione di
organismi quali le camere di commercio o le parti sociali su questioni diverse
dalle singole domande di autorizzazione né la consultazione del grande pubblico.
5. Per le
comunicazioni, segnalazioni certificate di inizio attività e istanze di cui alle
presenti disposizioni, viene utilizzata la modulistica univoca prevista
dall’articolo 2, comma 1, del d.lgs. 126/2016. (5)
(2) Vedi il r.r.
n. 4/2017
(3) Comma sostituito dalla l.r.
12/2018, art. 3,
comma 1, lett. a).
(4) Comma sostituito dalla l.r.
12/2018, art. 3,
comma 1, lett. b).
(5) Comma sostituito dalla l.r.
12/2018, art. 3,
comma 1, lett. c).
Art.
4
Definizioni
generali
1. Ai fini
della presente legge si intendono per:
a) commercio
all’ingrosso: l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci
in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o
al dettaglio, o a utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in
grande;
b) commercio al dettaglio: l’attività svolta da chiunque
professionalmente vende prodotti direttamente al consumatore finale operando
su aree private o pubbliche, in sede fissa o mediante altre forme di
distribuzione;
c) impresa commerciale al dettaglio: l’impresa che acquista
e rivende o somministra merci in nome e per conto proprio direttamente al
consumatore finale;
d) settori merceologici: il settore alimentare (che
consente anche la vendita di prodotti non alimentari) e il settore non
alimentare (che comprende la vendita dei soli prodotti non alimentari);
e)
superficie di vendita di un esercizio commerciale: la misura dell’area o delle
aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature,
vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all’esposizione
delle merci e collegati direttamente all’esercizio di vendita. Non costituisce
superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi,
lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici, gli spazi collocati
davanti alle casse e ad altri servizi nei quali non è previsto l’ingresso dei
clienti;
f) superficie di somministrazione: l’area attrezzata per il
consumo di alimenti o bevande, compresa l’area occupata da banchi, mobili e
altre attrezzature allestite per il servizio al cliente. Non costituisce
superficie di somministrazione l’area destinata a cucina, depositi, servizi
igienici, uffici e simili;
g) superficie di vendita di un centro
commerciale e di una area commerciale integrata: quella risultante dalla somma
delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in essi presenti;
h) SCIA: la segnalazione certificata di inizio attività, come prevista
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e
successive modificazioni;
i) SUAP, lo sportello unico delle attività
produttive di cui al regolamento per la semplificazione ed il riordino della
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi
dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160: soggetto pubblico di riferimento
territoriale per tutti i procedimenti che abbiano a oggetto azioni di
localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o
riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione
delle attività previste dalla presente legge;
j) motivi imperativi
d’interesse generale: ragioni di pubblico interesse, tra i quali l’ordine
pubblico, la sicurezza pubblica, l’incolumità pubblica, la sanità pubblica, la
sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale
dei lavoratori, il mantenimento dell’equilibrio finanziario del sistema di
sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei
lavoratori, l’equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la
tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano, la salute degli animali, la
proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e
artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale;
k)
somministrazione: la vendita per il consumo sul posto in tutti i casi in cui
gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico
attrezzati a tal fine;
l) domicilio del consumatore: non solo la privata
dimora, ma anche i locali in cui il consumatore si trova per motivi di lavoro
o di studio o per lo svolgimento di cerimonie, convegni, congressi e simili;
m) pastigliaggi: i prodotti da banco preconfezionati alla produzione da
vendere nella stessa confezione originaria, costituiti generalmente da
caramelle, gomme, cioccolatini, patatine, snack e similari incluse le bevande
pre-confezionate e pre-imbottigliate, con esclusione del latte e dei suoi
derivati.
m bis) vendita
stagionale: l’attività svolta, anche su area pubblica, per uno o più periodi,
nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a
duecentoquaranta giorni per ciascun anno solare. (6)
(6) Comma inserito dalla l.r.
12/2018, art. 4,
comma1.
Art.
5
Requisiti di
accesso ed esercizio dell’attività
1. I requisiti
di accesso e di esercizio delle attività commerciali sono definiti dall’articolo
71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successive modificazioni.
2. La vendita di pastigliaggi negli esercizi commerciali al dettaglio e
nelle rivendite di quotidiani e periodici è consentita anche senza il possesso
dei requisiti di cui all’articolo 71, comma 6, del d.lgs. 59/2010. [I requisiti
igienico-sanitari sono attestati con una dichiarazione di attività sanitaria
semplificata la cui modulistica viene approvata con le modalità previste
all’articolo 3, comma 5] (7)
2 bis. In allegato
alle istanze, SCIA e comunicazioni inerenti la vendita dei prodotti del settore
alimentare, è trasmessa al SUAP anche la notifica sanitaria, compilando
l’apposito modulo che è trasmesso all’azienda sanitaria locale a cura del SUAP.
In ogni caso non sono richieste asseverazioni. (8)
(7) Periodo soppresso dalla l.r.
12/2018, art. 5,
comma1, lett. a).
(8) Comma aggiunto dalla l.r.
12/2018, art. 5,
comma1, lett. b).
Art.
6
Subentro nella
gestione
1. Il
trasferimento della gestione o della proprietà dell’azienda o di un ramo di
azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al
subentrante della titolarità del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività
commerciale.
2. Il subentro nell’attività è soggetto a comunicazione da
presentare al SUAP entro sei mesi dalla data della morte del titolare o entro
sessanta giorni dalla data di acquisizione del titolo con indicazione degli
estremi della SCIA o dell’autorizzazione interessata, del contratto di cessione
d’azienda e con l’attestazione del possesso dei requisiti di cui all’articolo 5.
La mancata comunicazione nei termini di cui al presente comma comporta le
sanzioni previste all’articolo 61, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo
2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno). (9)
3. In caso di morte del
titolare, il titolo abilitativo è re-intestato all’erede o agli eredi che ne
facciano richiesta, nelle modalità di cui al comma 2, purché gli stessi abbiano
nominato, con la maggioranza indicata dall’articolo 1105 del codice civile, un
solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano
costituito una società di persone, sempre che abbiano i requisiti di cui
all’articolo 5. In mancanza dei requisiti, gli stessi possono chiedere al comune
la prosecuzione dell’attività per un anno.
4. Il
trasferimento della titolarità o il subentro di un nuovo gestore di un impianto
di distribuzione di carburanti senza trasferimento della titolarità sono
subordinati a comunicazione al SUAP. In caso di trasferimento della titolarità,
il SUAP entro quindici giorni dalla comunicazione verifica gli atti comprovanti
per legge il trasferimento, accerta i requisiti soggettivi del subentrante e
trasmette la comunicazione alla Regione e all’Ufficio delle dogane. Ai fini
della voltura della prevenzione incendi, la comunicazione è trasmessa anche ai
Vigili del fuoco (VV.F.) a cura del SUAP. (10)
5.
In caso di subentro in attività di commercio su aree pubbliche, i titoli di
priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario compresa
l’anzianità di iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese. La
disposizione si applica anche al conferimento in società.
6. Per le
autorizzazioni di tipo A, come definite all’articolo 29, non è ammessa la
cessione dell’attività relativamente a uno o alcuni soltanto dei giorni per i
quali è autorizzato l’uso del posteggio. In caso di cambiamento di residenza, il
titolare ne dà comunicazione entro trentagiorni al SUAP del (11) comune sede di posteggio, che provvede alle necessarie
annotazioni ivi compresa l’anzianità di frequenza in un mercato o in una fiera.
6 bis. La
cessazione o sospensione temporanea delle attività sono subordinate a
comunicazione da trasmettere al SUAP. In caso di grandi strutture di vendita, il
SUAP trasmette alla Regione copia della comunicazione.(12)
6 ter. Quando il
subingresso, la cessazione o sospensione dell’attività riguardano la vendita di
prodotti alimentari, alla comunicazione è allegata la notifica ai fini sanitari.
(13)
(9) Comma sostituito dalla l.r.
12/2018, art. 6,
comma1, lett. a).
(10) Comma sostituito dalla l.r.
12/2018, art. 6,
comma1, lett. b).
(11) Parole aggiunte dalla l.r.
12/2018, art. 6,
comma1, lett. c).
(12) Comma aggiunto dalla l.r.
12/2018, art. 6,
comma1, lett. d).
(13) Comma aggiunto dalla l.r.
12/2018, art. 6,
comma1, lett. d).
Capo II
Norme generali sulla vendita
Art.
7
Pubblicità
dei prezzi
1. I prodotti
esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all’ingresso del
locale e nelle immediate adiacenze dell’esercizio o su aree pubbliche o sui
banchi di vendita, ovunque collocati, devono indicare, in modo chiaro e ben
leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con
altre modalità idonee allo scopo.
2. Per i prodotti realizzati in tutto
o in parte in metallo prezioso di cui alla normativa vigente in materia, degli
oggetti d’antiquariato esposti nelle vetrine esterne dell’attività di vendita al
dettaglio, l’obbligo di cui al comma 1 è da ritenersi rispettato anche
attraverso l’utilizzo, sul singolo prodotto e oggetto, di un cartellino a esso
collegato, recante l’indicazione del prezzo per esteso leggibile dall’interno
dei locali di vendita. Tale disposizione non si applica ai prodotti esposti
nelle vetrine site all’interno dell’esercizio.
3. Quando sono esposti
insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l’uso di un unico
cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati
con il sistema di vendita del libero servizio, l’obbligo dell’indicazione del
prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al
pubblico.
4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l’obbligo
dell’indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.
5. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l’obbligo di
esposizione dei prezzi è assolto, anche per categorie omogenee di prodotti:
a) per tutte le
attività di somministrazione mediante esposizione, all’interno dell’esercizio,
di apposita tabella;
b) per le attività di ristorazione si aggiunge
l’obbligo di esposizione della tabella anche all’esterno dell’esercizio o
comunque leggibile dall’esterno;
c) per le attività con servizio al
tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti
prima dell’ordinazione e deve indicare l’eventuale componente del servizio.
6. Le modalità
prescelte debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente
comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne eventuali aggiunte
attribuibili al servizio.
7. Le disposizioni di cui al comma 5 non si
applicano ai circoli di cui al d.p.r. 235/2001, nonché alle altre attività di
cui al all’articolo 41, comma 2, della presente legge.
8. I prezzi dei
prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli
impianti di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli
praticati ai consumatori. E’ fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla
carreggiata stradale e separatamente per le diverse modalità di rifornimento, i
prezzi praticati al consumo secondo le modalità previste dalla normativa
vigente.
Art.
8
Vendite
straordinarie
1. Per vendite
straordinarie si intendono le vendite nelle quali l’esercente dettagliante offre
condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.
2. La Regione, ai fini di una corretta informazione del consumatore,
disciplina nell’ambito dei provvedimenti e con le modalità previste all’articolo
3, le modalità di svolgimento, la pubblicità, i periodi e la durata delle
vendite straordinarie.
3. Si intendono per vendite straordinarie:
a) le vendite di
liquidazione effettuate al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie
merci, a seguito, di cessazione dell’attività commerciale, di cessione
dell’azienda, di trasferimento dell’azienda in altro locale, di trasformazione
o rinnovo dei locali. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate,
previa comunicazione al SUAP dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti;
b) le vendite di fine stagione (saldi) riguardanti i prodotti, di
carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non
vengono venduti entro un certo periodo di tempo;
c) le vendite
promozionali effettuate dall’esercente dettagliante per tutti o una parte dei
prodotti merceologici e per periodi di tempo limitati;
d) le vendite in
negozi temporanei ovvero in punti vendita destinati alla vendita per un
periodo di tempo limitato;
e) le vendite di prodotti del settore non
alimentare, identificati da un marchio, che sono stati prodotti almeno dodici
mesi prima della vendita stessa o presentano lievi difetti non occulti di
produzione “Outlet”.
4. Nelle vendite
disciplinate dal presente articolo lo sconto o il ribasso effettuato deve essere
espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque
esposto.
Giurisprudenza
Corte Costituzionale Sent. n. 239/2016
Art.
9
Orari di apertura e
di chiusura
1. Gli orari di
apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono
rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle
disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati dai comuni, sentite le
associazioni e organizzazioni di cui all’articolo 3.
2. Il Comune, in
accordo con le associazioni e organizzazioni di cui all’articolo 3, definisce
anche attraverso provvedimenti organici:
a) le modalità
per garantire il servizio minimo in caso di più festività consecutive e di
periodi di ferie, con particolare riferimento ai punti vendita alimentari, ai
pubblici esercizi, agli impianti di distribuzione di carburanti e alle
rivendite di giornali e riviste;
b) per gli impianti di distribuzione
carburanti per uso di autotrazione sulla rete stradale ordinaria, l’orario
minimo settimanale di apertura degli impianti stradali è di cinquantadue ore.
Tutti gli impianti devono comunque rimanere aperti nella fascia antimeridiana
dalle ore otto alle ore dodici e nella fascia pomeridiana dalle ore sedici
alle ore diciannove;
c) l’eventuale monte ore minimo giornaliero per i
pubblici esercizi;
d) gli orari per l’esercizio del commercio su aree
pubbliche, tenendo conto delle caratteristiche delle diverse manifestazioni
(fiere e mercati), delle esigenze di approvvigionamento, della presenza di
attività di somministrazione, nonché della opportunità di evitare la
sovrapposizione fra le manifestazioni e la vendita itinerante;
e) le zone
del comune e/o le fasce orarie in cui è limitata l’apertura di esercizi
commerciali e l’esercizio di attività su aree pubbliche o di pubblici esercizi
per motivi di ordine pubblico, di sicurezza, igienico sanitari, di
compatibilità acustica o altre motivazioni di interesse generale.
3. Gli esercenti
devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l’orario
di effettiva apertura o chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di
informazione.
[4. La Regione e i comuni promuovono accordi volontari
fra operatori volti a garantire che gli orari delle attività commerciali
concorrano al rispetto e all’attuazione delle disposizioni di cui ai capi I e
VII della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della
maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il
coordinamento dei tempi della città) e dell’articolo 50, comma 7, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali).] (14) (15)
5. Le
disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3, (16) non si
applicano ai circoli di cui al d.p.r. 235/2001, nonché alle altre attività di
cui all’articolo 41, comma 2.
(14) La Corte Costituzionale con sentenza n. 236/2016 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale degli artt. 9, comma 4, 13, comma 7, lettere a) e
c), 17, commi 3 e 4, e 45 della presente legge.
(15) Comma abrogato dalla l.r.
12/2018, art. 7,
comma 1, lett. a).
(16) Parole sostituite dalla l.r.
12/2018, art. 7, comma 1, lett. b).
Art.
10
Gestione di reparto
1. Il titolare di
un esercizio commerciale o di un pubblico esercizio organizzato in più reparti,
ferma restando l’applicazione del contratto nazionale di lavoro e il rispetto
delle norme vigenti in materia, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o
alle tecniche di vendita, può affidare uno o più reparti, perché lo gestisca in
proprio per il periodo di tempo convenuto, a un soggetto in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 5, dandone comunicazione al SUAP competente.
2. Qualora non abbia provveduto alle comunicazioni di cui al comma 1, il
titolare risponde dell’attività del soggetto stesso. Questi, a sua volta, deve
dare comunicazione al SUAP. La fattispecie non costituisce caso di sub-ingresso.
Capo III
Programmazione della rete distributiva
Art.
11
Contenuti dei
documenti regionali di indirizzo e programmazione
1. Gli indirizzi
di programmazione della rete distributiva e gli interventi volti alla
qualificazione e allo sviluppo del commercio sono redatti in conformità a quanto
stabilito dall’articolo 41 della Costituzione, dei principi della legge 10
ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato)e del
d.lgs. 59/2010.
2. In attuazione delle finalità di cui all’articolo 2,
la Regione definisce, attraverso appositi provvedimenti approvati con le
modalità di cui all’articolo 3, direttive e indicazioni ai comuni per la
redazione degli strumenti comunali di programmazione e incentivazione delle
diverse tipologie di attività commerciali. Tali provvedimenti definiscono:
a) i criteri di
autorizzazione delle attività che, per motivi imperativi di interesse
generale, per scarsità di risorse naturali o delle capacità tecniche, possono
avere una limitazione numerica, ivi comprese le medie e le grandi strutture di
vendita, identificando:
1) le attività
assoggettabili ad autorizzazione;
2) i requisiti e le procedure per
l’insediamento e il trasferimento di tali attività anche con riferimento
alle diverse zone del territorio;
3) la definizione dei processi
autorizzativi e delle eventuali modalità di partecipazione della Regione;
4) durata e modalità di aggiornamento degli strumenti di programmazione;
b) misure di
incentivo e promozione alle attività commerciali, di formazione degli
operatori e di promozione della collaborazione fra operatori ed enti locali.
3. In ogni caso,
resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico,
storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica
di natura economica o fondati sulla prova dell’esistenza di un bisogno economico
o sulla prova di una domanda di mercato.
Art.
12
Strumenti
comunali di programmazione e incentivazione
1. I comuni per
l’esercizio delle funzioni di loro competenza, consultate le organizzazioni di
cui all’articolo 3, si dotano attraverso un atto unico o con più provvedimenti
fra loro coordinati, del documento strategico del commercio e delle norme
previste dal presente articolo.
2. Il Documento strategico del commercio
ha i seguenti contenuti minimi:
a) un’analisi
dello stato del commercio costituita almeno da:
1) una
quantificazione del fenomeno commerciale comprendente gli esercizi di
vicinato suddivisi per settore merceologico, la localizzazione e la
classificazione di ciascuna media e grande struttura esistente, la
consistenza dei mercati, dei posteggi isolati e delle fiere con relative
date e aree di svolgimento, la dotazione di pubblici esercizi, di rivendite
di giornali e riviste e dei distributori di carburante;
2) la mappatura
delle possibilità di insediamento di strutture commerciali e dei
distributori di carburante, delle relative condizioni normative e requisiti
di insediamento previste dagli strumenti urbanistici vigenti;
b) una
valutazione dei problemi del commercio, con riferimento alle diverse zone del
comune e alle diverse tipologie di attività e dell’adeguatezza delle
previsioni di insediamento di medie e grandi strutture di vendita;
c)
l’individuazione delle eventuali aree da sottoporre a misure di incentivo di
cui all’articolo 13;
d) le linee di intervento per la soluzione delle
criticità individuate.
3. Il documento
strategico del commercio è inviato alla Regione e costituisce elemento di
valutazione necessario per la conferenza dei servizi per il rilascio
dell’autorizzazione per grandi strutture di vendita. In assenza di tale
provvedimento la Regione valuta l’autorizzazione sulla base delle finalità di
cui all’articolo 2, dei provvedimenti di cui all’articolo 3 e delle norme
generali contenute nella presente legge.
4. Il comune definisce:
a) i criteri per
il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita e le
strutture di interesse locale, i parametri per la graduazione e le modalità
attuative delle aree urbanisticamente idonee per l’insediamento di medie
strutture di vendita e delle strutture di interesse locale. Le previsioni sono
articolate secondo i settori merceologici, le tipologie dimensionali e le
modalità insediative;
b) gli strumenti di promozione e sviluppo del
commercio definiti all’articolo 13;
c) le direttive e gli indirizzi per
l’insediamento e il funzionamento delleattività di somministrazione di
alimenti e bevande, di rivendite giornali e riviste e di distributori di
carburante;
d) i parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche
costituiti da:
1) le
determinazioni in materia di fiere e mercati che comprendono la creazione di
nuove fiere e mercati, il loro trasferimento, modifica e razionalizzazione,
il numero e le dimensioni dei posteggi;
2) le eventuali determinazioni
di carattere merceologico;
3) la definizione di eventuali priorità
integrative nelle assegnazioni dei posteggi;
4) la definizione di
disposizioni a favore di consorzi di operatori, compresa la possibilità di
affidare ad associazioni di categoria e a loro consorzi, nonché a società ed
enti a essi collegati o da loro controllati, mediante apposita convenzione,
la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere,
assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato;
5) le
determinazioni in materia di posteggi per gli operatori appartenenti a
categorie particolari di cui al all’articolo 30, comma 8, della presente
legge e per i produttori agricoli di cui al d.lgs. 228/2001;
6) le
determinazioni in materia di commercio in forma itinerante compresa
l’individuazione di aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale
nelle quali l’esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o
sottoposto a condizioni particolari;
7) la determinazione delle giornate
di svolgimento delle fiere e dei mercati con riferimento alla loro eventuale
stagionalità, agli orari di vendita, alle eventuali sospensioni nelle
giornate festive e dei mercati straordinari;
8) le determinazioni per il
pagamento dei canoni per l’occupazione di aree pubbliche nonché eventuali
agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate;
e) i comuni
emanano inoltre regolamenti per le fiere e i mercati contenenti:
1) la
cartografia dei posteggi con l’indicazione del loro numero progressivo e
dell’eventuale destinazione merceologica;
2) le modalità di accesso
degli operatori al mercato o fiera e la regolazione della circolazione
pedonale e veicolare;
3) le modalità tecniche di assegnazione dei
posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati;
4) le modalità
tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi diritto;
5) le modalità e i divieti da osservarsi nell’esercizio dell’attività di
vendita;
6) le norme atte a promuovere una maggiore informazione e
tutela dei consumatori;
f) per
mercati con oltre cinquanta posteggi e per le fiere con oltre cento posteggi è
obbligatoria l’approvazione del regolamento di cui alla lettera e).
(17)
(17) Lettera sostituita dalla l.r.
12/2018, art. 8, comma 1.
Capo IV
Strumenti di promozione del commercio
Giurisprudenza
Corte Costituzionale Sent. n. 239/2016
Art.
13
Sviluppo e
promozione del commercio
1. All’interno
del Documento strategico di cui all’articolo 12, comma 2, i comuni individuano,
anche facendo riferimento alla delimitazione degli strumenti urbanistici
comunali, le zone del territorio da sottoporre a misure di incentivo e di
sostegno al commercio.
2. Sono soggetti interessati tutti gli operatori
del settore commercio, sia in sede fissa che su aree pubbliche, compresi gli
esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercenti
attività di artigianato di servizio e di valore storico e tradizionale, operanti
all’interno delle aree individuate dal comune.
3. In relazione alle
problematiche rilevate il comune può:
a) promuovere la
creazione di distretti urbani del commercio;
b) attivare progetti di
valorizzazione commerciale;
c) individuare strumenti di promozione di
servizi di prossimità;
4. I distretti
urbani del commercio prevedono accordi fra amministrazione comunale,
associazioni di operatori, associazioni di categoria maggiormente
rappresentative e altri soggetti interessati, volti a sviluppare una gestione
coordinata delle aree commerciali in grado di sviluppare sinergie con attività
paracommerciali ed extracommerciali, nonché con altre funzioni urbane di natura
pubblica e privata.
5. I progetti di valorizzazione commerciale sono
elaborati d’iniziativa del comune in accordo con i soggetti pubblici, i privati
interessati, le associazioni del commercio maggiormente rappresentative anche in
sede locale, le organizzazioni dei consumatori e sindacali.
6.
Nell’elaborazione del progetto di valorizzazione commerciale, il comune esamina
le politiche pubbliche riferite all’area, la progettualità privata e l’efficacia
degli strumenti normativi e finanziari in atto, al fine del rilancio e della
qualificazione dell’area stessa e dell’insieme di attività economiche in essa
presenti.
7. Il progetto di valorizzazione commerciale può prevedere:
[a) il
divieto di vendita di particolari merceologie o settori merceologici;]
(18) (19)
b) interventi in materia merceologica
e qualitativa, anche prevedendo incentivi a marchi di qualità o di produzione
regionale;
[c) interventi in materia di orari d’apertura, vendite
straordinarie e di occupazione di suolo pubblico; ](18)
(20)
d) disposizioni a tutela del patrimonio storico, artistico o
ambientale;
e) misure di agevolazione tributaria e sostegno finanziario;
f) la realizzazione di opere infrastrutturali, di arredo urbano o di
riorganizzazione della logistica urbana;
g) l’attivazione o la modifica di
servizi urbani;
h) il riuso di contenitori esistenti per l’insediamento di
nuove attività o il potenziamento di quelle esistenti anche attraverso
l’insediamento di medie strutture di vendita;
i) l’attuazione di azioni di
promozione dell’area;
j) l’individuazione di una struttura per la gestione
coordinata degli interventi sul territorio.
(18) (18) La Corte Costituzionale con sentenza n.
236/2016 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 9, comma 4,
13, comma 7, lettere a) e c), 17, commi 3 e 4, e 45 della presente
legge.
8. Il comune,
sulla base del progetto, può inoltre:
a) incentivare
la qualificazione delle attività economiche esistenti o il loro addensamento
anche attraverso l’utilizzo della fiscalità locale, la monetizzazione o la
ridefinizione dei requisiti urbanistici, facilitando, anche attraverso
apposite disposizioni urbanistiche o regolamentari, l’utilizzazione
commerciale dei locali degli edifici esistenti, anche dal punto di vista dei
requisiti igienico-edilizi;
b) vietare i cambi di destinazione d’uso da
attività commerciale, artigianale o pubblico esercizio ad altri usi che
comportino la cessazione delle attività.
9. Nelle aree a
rischio di degrado e desertificazione commerciale, i comuni possono dotarsi di
strumenti di promozione di servizi di prossimità, comprendenti la realizzazione
di centri polifunzionali di servizio.
10. I centri polifunzionali
possono prevedere la presenza in unica struttura, o complesso unitario comunque
rientrante entro i limiti delle medie strutture di tipo M1, come definite
dall’articolo 16, di:
a) attività di
vendita di prodotti vari con valorizzazione delle produzioni agroalimentari e
artigianali pugliesi;
b) servizi per la promozione del territorio;
c)
attività di pubblico esercizio, di vendita di giornali, di servizi di
informazione e telecomunicazione, compresi servizi pubblici e di interesse
pubblico da affidare in convenzione.
11. I comuni
possono prevedere provvidenze per lo sviluppo dei servizi di prossimità e dei
centri polifunzionali sotto forma di semplificazioni, esenzione da tributi e
contributi alle attività e provvedono a comunicarne la creazione alla Regione
per l’eventuale erogazione di contributi regionali.
12. Nell’ambito dei
provvedimenti di cui all’articolo 3, la Regione definisce gli adempimenti
necessari all’applicazione del presente articolo e le modalità di finanziamento
degli interventi.
13. La Regione coordina gli interventi di cui al
presente articolo con quelli previsti da altre leggi regionali che possono
applicarsi ai medesimi progetti, al fine di assicurare le sinergie fra i diversi
canali di finanziamento.
(19) Comma soppresso dalla l.r.
12/2018, art. 9, comma 1.
(20) Comma soppresso dalla l.r.
12/2018, art. 9, comma 1.
Art.
14
Osservatorio
regionale del commercio
1. È istituito
l’Osservatorio regionale del commercio.
2. L’Osservatorio
regionale opera al fine di garantire la realizzazione del sistema coordinato di
monitoraggio riferito all’entità e all’efficienza della rete distributiva.
3. L’Osservatorio regionale persegue le seguenti finalità:
a) realizzare un
sistema informativo della rete distributiva con la collaborazione dei comuni,
per l’utilizzazione dei dati contenuti nella modulistica relativa alle
comunicazioni, alle autorizzazioni e alle denunce all’Ufficio del registro
delle imprese;
b) valutare l’andamento delle problematiche della
distribuzione commerciale nella Regione, con particolare riguardo ai processi
di trasformazione e di innovazione in atto;
c) fornire le basi conoscitive
per la programmazione regionale nel settore del commercio;
d) valutare il
grado di attuazione e l’efficacia degli interventi regionali in materia di
commercio;
e) promuovere l’acquisizione, l’elaborazione e la diffusione
delle statistiche per una migliore conoscenza del settore della distribuzione
commerciale, con particolare riferimento alla struttura dell’offerta, alla
diffusione delle forme associative e alla consistenza e articolazione delle
associazioni di categoria;
f) diffondere l’informazione sui programmi
comunitari e nazionali che contemplino il coinvolgimento di imprese
commerciali o loro forme consortili.
4. Il sistema
informativo regionale del commercio è finalizzato alla valutazione della
consistenza e della evoluzione delle caratteristiche strutturali della rete
distributiva al dettaglio, alla comparazione del fenomeno distributivo tra le
varie parti del territorio e con la rete distributiva nazionale.
5. In
particolare l’osservatorio monitora:
a) il commercio
in sede fissa e le rivendite di giornali e riviste;
b) il commercio su
aree pubbliche;
c) i pubblici esercizi;
d) la rete distributiva dei
carburanti.
6. Le modalità per
l’organizzazione e il funzionamento dell’Osservatorio regionale, nonché le
procedure, i criteri e le modalità di partecipazione dei rappresentanti degli
enti locali, delle autonomie funzionali, delle organizzazioni dei consumatori,
delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, sono stabilite con
apposito provvedimento attuativo. La partecipazione all’Osservatorio avviene a
titolo gratuito.
7. I Comuni sono tenuti a fornire alla struttura
regionale competente, entro il 30 marzo di ogni anno, la situazione dell’offerta
commerciale del comune al 31 dicembre dell’anno precedente, sulla base delle
procedure anche telematiche definite dalla Regione, nonché gli strumenti di
programmazione approvati dai comuni.
8. I titolari delle autorizzazioni
di distribuzione di carburante, i gestori, i comandi provinciali dei vigili del
fuoco (VVF), l’ente nazionale per le strade (ANAS), le province, la Città
metropolitana di Bari e gli Uffici delle Dogane trasmettono alla Regione i dati
relativi alle principali informazioni sulla rete distributiva dei carburanti.
9. L’Osservatorio regionale cura la raccolta e l’aggiornamento di tali
dati promuovendo indagini, studi e ricerche per realizzare strumenti
d’informazione periodica destinati agli operatori, alle organizzazioni sindacali
e professionali, agli istituti di ricerca e alle istituzioni pubbliche.
Art.
15
Assistenza
tecnica alle piccole e medie imprese commerciali
1. La Regione
favorisce le iniziative volte a promuovere nelle imprese della distribuzione, e
in particolare nelle piccole e medie imprese, la diffusione di strumenti,
metodologie e sistemi finalizzati a sviluppare i processi di ammodernamento
della rete distributiva, migliorando i sistemi aziendali anche attraverso
l’ottenimento di certificazioni di qualità e l’incremento del livello
tecnologico. La Regione persegue inoltre la semplificazione del rapporto tra
amministrazioni pubbliche e imprese.
2. Ai fini del comma 1, possono
essere istituiti centri di assistenza alle imprese (CAT) costituiti, anche in
forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative
del settore commercio a livello provinciale e di Città metropolitana di Bari
purché aventi sede legale nel territorio regionale. L’istituzione può essere
richiesta, anche con riferimento a un’unica provincia, da associazioni
maggiormente rappresentative, di cui all’articolo 3, comma 3, della presente
legge, purché aventi sede legale nella medesima provincia.(21)
3. I centri svolgono a favore delle imprese,
attività di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in materia di
innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di
impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei
consumatori, tutela dell’ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie
eventualmente previste dallo statuto, nonché attività finalizzate alla
certificazione di qualità degli esercizi commerciali.
4. Le
amministrazioni pubbliche possono avvalersi, tramite apposite convenzioni, dei
CAT autorizzati dalla Regione, allo scopo di facilitare il rapporto con le
imprese utenti.
5. Attraverso i provvedimenti di cui all’articolo 3 sono
definiti:
a) i requisiti,
affinché centri istituiti anche in forma consortile dalle associazioni di
categoria del commercio possano essere autorizzati a svolgere attività di
assistenza tecnica;
b) le modalità di autorizzazione regionale ai centri
le cui attività di assistenza tecnica devono essere svolte a favore di tutti
gli operatori commerciali che ne facciano richiesta;
c) l’individuazione
delle attività di assistenza tecnica considerate prioritarie in relazione alle
esigenze delle piccole e medie imprese commerciali;
d) ogni altra
disposizione necessaria alla sollecita istituzione e funzionamento dei CAT;
e) le modalità con le quali la Regione opera il controllo sui dati di cui
al comma 2 e i requisiti minimi delle sedi dei CAT.
(21) Comma sostituito dalla l.r.
67/2018, art. 69,comma
1.
TITOLO II
COMMERCIO IN SEDE FISSA
Art.
16
Classificazione
delle strutture commerciali
1. Il presente
articolo definisce la classificazione delle strutture commerciali in sede fissa.
Nell’ambito dei provvedimenti attuativi di cui all’articolo 3, possono essere
determinate specificazioni alle classificazioni, alla loro applicazione, nonché
fissati i limiti massimi di superficie di vendita articolandoli per le diverse
classificazioni merceologiche anche in funzione di specifici obiettivi di
sviluppo.
2. La programmazione della rete di vendita viene effettuata
sulla base della suddivisione dei settori merceologici alimentare e non
alimentare.
3. Ai fini della definizione dell’impatto urbanistico e dei
relativi standard, il settore non alimentare viene suddiviso in:
a) beni per la
persona: comprendenti i prodotti non alimentari dei settori commercio al
dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in
esercizi specializzati, commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in
esercizi specializzati, commercio al dettaglio di calzature e articoli in
pelle in esercizi specializzati;
b) altri beni a basso impatto
urbanistico: comprendenti i prodotti non alimentari dei settori commercio di
autovetture e di autoveicoli leggeri, commercio di altri autoveicoli,
commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli, commercio al
dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termo
idraulico, limitatamente ai prodotti e materiali termoidraulici, commercio al
dettaglio di articoli igienico-sanitari, commercio al dettaglio di materiali
da costruzione, ceramiche e piastrelle, commercio al dettaglio di macchine,
attrezzature e prodotti per l’agricoltura, macchine e attrezzature per il
giardinaggio, commercio al dettaglio di natanti e accessori;
c) altri
beni: comprendenti tutti i settori non alimentari non inclusi nelle precedenti
lettere a) e b).
4. Nel caso in cui
siano commercializzati solo i prodotti del settore beni a basso impatto
urbanistico, la superficie di vendita dell’esercizio è calcolata nella misura di
1/10 della superficie di vendita come definita all’articolo 4. La
disposizione non si applica nelle strutture complesse di centri commerciali,
aree commerciali integrate e parchi permanenti attrezzati. (22)
5. Le tipologie dimensionali degli esercizi
commerciali sono le seguenti:
a) esercizi di
vicinato con superficie di vendita fino a 250 metri quadrati;
b) medie
strutture di vendita con superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 metri
quadrati così articolate:
1) M1. medie
strutture di livello locale con superficie di vendita da 251 fino a 600
metri quadrati;
2) M2. medie strutture intermedie con superficie di
vendita da 601 a 1.500 metri quadrati;
3) M3. medie strutture attrattive
con superficie di vendita da 1.501 a 2.500 metri quadrati;
c) grandi
strutture di vendita con superficie di vendita superiore ai 2.500 metri
quadrati così articolate:
1) G1 grandi
strutture inferiori con superficie di vendita da 2.501 a 4.500 metri
quadrati;
2) G2 grandi strutture superiori con superficie di vendita
maggiore di 4.500 metri quadrati fino a 15.000 metri quadrati.
6. Le modalità
insediative degli esercizi commerciali sono le seguenti:
a) struttura
isolata: esercizio che non condivide spazi, accessibilità e servizi con altre
strutture commerciali;
b) centro commerciale: costituito da un insieme di
più esercizi commerciali inseriti in una struttura a destinazione specifica,
ovvero di una struttura architettonica unitaria, che usufruiscono di
infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente la cui
superficie di vendita almeno per il 20 per cento è destinata a esercizi di
vicinato e/o medie strutture di vendita;
c) area commerciale integrata:
uno spazio unitario, omogeneo e circoscritto che può comprendere più esercizi
commerciali di diversa tipologia e dimensione, ivi compresi i centri
commerciali, e attività diverse da quelle commerciali, anche insediati in
unità edilizie autonome realizzate contestualmente o in tempi diversi, dotato
di servizi esterni comuni quali parcheggi e percorsi pedonali. L’area
commerciale integrata deve essere collocata in ambito extraurbano e può essere
attraversata anche da viabilità pubblica con l’esclusione delle seguenti
tipologie di viabilità, così come già definite dall’articolo 3 del decreto del
Ministro dei lavori pubblici 1° aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a
protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del
perimetro dei centri abitati, di cui all’articolo 19 della legge 6 agosto
1967, n. 765):
1) autostrade;
2) strade di grande comunicazione o di traffico elevato;
[3)
altre strade statali e strade provinciali o comunali aventi larghezza della
sede superiore o uguale a metri 10,50;] (23)
d) parco
permanente attrezzato: area con superficie superiore a 20 ettari comprendente
strutture stabili per il tempo libero, ricreative, culturali e attività
complementari. Il parco permanente attrezzato può includere strutture come
definite alle lettere b) e c) a condizione che siano articolate esclusivamente
con esercizi di vicinato e medie strutture. La superficie complessiva occupata
dalle strutture commerciali non deve essere superiore alla superficie
complessiva occupata dagli impianti e dalle attrezzature stabili destinate
alle attività ludiche, ricreative e culturali.
7. Le aree
commerciali integrate, la cui superficie complessiva di vendita non può comunque
superare il limite di superficie di vendita stabilito dai provvedimenti di cui
all’articolo 3 devono essere ubicate in aree urbanisticamente idonee e sono così
classificate:
a) piccole:
ubicate in un’area con superficie territoriale non superiore a 2 ettari;
b) intermedie: composte da esercizi di qualsiasi dimensione con esclusione
delle strutture di tipo G2 del settore alimentare, ubicate in un’area con una
superficie territoriale tra 2 e 5 ettari;
c) di interesse provinciale:
composte da esercizi di qualsiasi dimensione e centri commerciali che occupano
più di 5 ettari di superficie territoriale.
8. Le aree
commerciali integrate di cui alla lettera a) del comma 7 sono programmate dai
comuni con i criteri di cui all’articolo 12.
9. Le aree commerciali di
cui alle lettere b) e c) del comma 7 devono essere previste nella programmazione
regionale e dagli strumenti urbanistici dei Comuni ed autorizzate secondo le
modalità previste dai provvedimenti di cui all’articolo 3.
10. Sono
definiti di interesse locale i centri commerciali che hanno una superficie di
vendita massima di metri quadrati 4.000 e in cui la superficie di un singolo
esercizio non è superiore alla categoria M3. e sono programmati dai comuni con i
criteri di cui all’articolo 12.
11. Gli insediamenti di cui ai commi 8 e
10, qualora la superficie di vendita totale superi i metri quadrati 2.500, sono
comunque grandi strutture di vendita e vengono autorizzati dal comune con le
procedure di cui all’articolo 17, comma 7.
(22) Periodo aggiunto dalla l.r.
12/2018,art. 10,comma
1, lett. a).
(23) Punto soppresso dalla
l.r.
12/2018,art. 10,comma 1, lett. b).
Giurisprudenza
Corte Costituzionale Sent. n. 239/2016
Art.
17
Modalità di
apertura, trasferimento
e ampliamento degli esercizi
1. L’apertura, il
trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di un esercizio di
vicinato sono soggetti a previa SCIA al SUAP competente per territorio.
2. In linea con quanto disposto dal d.lgs. 222/2016:
a) l’apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento
di settore di vendita e l’ampliamento della superficie di vendita di una media o
grande struttura di vendita sono soggetti ad
autorizzazione rilasciata dal comune competente per
territorio;
b) l’apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento
di settore merceologico e l’ampliamento della superficie di vendita di un centro
commerciale, un’area commerciale integrata o un parco commerciale necessitano di
autorizzazione da richiedersi a cura del suo promotore o, in assenza,
congiuntamente da tutti i titolari degli esercizi commerciali che vi danno vita.
E’ necessario procedere all’ottenimento dell’autorizzazione o alla presentazione
della SCIA per ciascuno degli esercizi al dettaglio presenti all’interno della
grande struttura complessa a seconda del regime applicabile a ciascuno di essi
in relazione alle rispettive dimensioni.
(24)
[3.
L’apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di settore di vendita e
l’ampliamento della superficie di una media o grande struttura di vendita sono
soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per
territorio.] (25)
[4. L’apertura, il
trasferimento di sede, il cambiamento di settore di vendita e l’ampliamento
della superficie di un centro commerciale e di un’area commerciale integrata
necessitano di:
a)
autorizzazione per il centro come tale, in quanto media o grande struttura di
vendita, che è richiesta dal suo promotore o, in assenza, congiuntamente da
tutti i titolari degli esercizi commerciali che vi danno vita, purché
associati per la creazione del centro commerciale;
b) autorizzazione o
SCIA, a seconda delle dimensioni, per ciascuno degli esercizi al dettaglio
presenti nel centro.] (26)
5. Nella domanda
per il rilascio delle autorizzazioni di cui commi 3 e 4, l’interessato dichiara:
a) di essere in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 5;
b) il settore o i settori
merceologici, l’ubicazione e la superficie di vendita dell’esercizio;
c)
l’eventuale documentazione richiesta ai sensi del comma 8;
d) l’impegno al
rispetto del CCNL.
6. Il comune
adotta le norme sul procedimento concernenti le domande relative alle medie
strutture di vendita, stabilisce il termine, comunque non superiore ai novanta
giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi
accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte
le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell’azione
amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della l. 241/1990 e
s.m. e i.
7. La domanda di autorizzazione per grandi strutture di
vendita è inoltrata al SUAP competente per territorio e alla Regione ed è
esaminata da una conferenza di servizi indetta dalla Regione, composta dai
rappresentanti della Regione, della provincia e del comune competente per
territorio. Le deliberazioni della conferenza di servizi sono adottate a
maggioranza dei componenti e il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al
parere favorevole del rappresentante della Regione. Copia dell’autorizzazione
deve essere trasmessa alla Regione.
8. Le norme sulle procedure di
valutazione delle domande, anche nel caso di domande concorrenti, e sulla
documentazione necessaria alla presentazione, sono contenute nella normativa di
cui all’articolo 3 e sono coordinate con quanto previsto dalle norme sulla
valutazione dell’impatto ambientale.
9. Le procedure di valutazione sono
volte a:
a) garantire la
trasparenza del procedimento e snellezza dell’azione amministrativa e la
partecipazione al procedimento ai sensi della l. 241/1990 e s.m.i.;
b)
garantire l’insediamento in aree adeguate dal punto di vista urbanistico e
ambientale;
c) garantire la concorrenza tra diverse aree di insediamento
al fine di assicurare la migliore qualità degli insediamenti;
d) definire
il termine, comunque non superiore a centottanta giorni dalla richiesta, entro
il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il
provvedimento di diniego.
10.
L’autorizzazione per le aperture, gli ampliamenti e le trasformazioni per grandi
strutture di vendita è subordinata a obblighi, impegni e condizioni inclusi in
un atto unilaterale d’obbligo nei confronti del comune e della Regione,
sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente, che contiene
l’analitica elencazione degli obblighi, nonché l’impegno del proponente a
contribuire alla realizzazione di iniziative di riqualificazione delle aree a
rischio di tenuta della rete distributiva.
11. Su richiesta del soggetto
proponente la conferenza di servizi, in caso di eccezionale e comprovata
necessità, concede, nei limiti di tempo di validità dell’autorizzazione, la
rateizzazione delle somme volte a contribuire alla realizzazione di iniziative
di riqualificazione delle aree a rischio, previa presentazione di regolare
fidejussione.
12. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in
seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei comuni
contermini e le associazioni e organizzazioni di cui all’articolo 3. Ove il
bacino d’utenza riguardi anche parte del territorio di altra regione confinante,
la conferenza dei servizi ne informa la medesima e ne richiede il parere non
vincolante ai fini del rilascio dell’autorizzazione.
13. La chiusura o
la riduzione di superficie di un esercizio commerciale sono soggetti a
comunicazione da effettuarsi al SUAP competente per territorio. Nel caso di
grandi strutture di vendita copia della comunicazione deve essere inviata anche
alla Regione.
14. L’attivazione dell’autorizzazione deve essere
effettuata integralmente entro un anno dal rilascio per le medie strutture di
vendita ed entro due anni per le grandi strutture di vendita, salvo proroga in
caso di comprovata necessità. La proroga viene concessa per non più di due volte
dal comune competente per territorio, per le grandi strutture di vendita previa
riunione della conferenza dei servizi di cui al comma 7, secondo le procedure
previste dai provvedimenti attuativi di cui all’articolo 3.
14 bis. E’
concedibile una ulteriore proroga di un anno, a condizione che sussista un
avanzamento edilizio e commerciale almeno pari al 50 per cento del progetto. In
ogni caso l’ulteriore proroga è subordinata alla sottoscrizione dell’atto
unilaterale d’obbligo previsto dal comma 10. Il regolamento attuativo di cui
all’articolo 3 stabilisce le modalità di verifica di tali condizioni. (27)
15. Il cambiamento merceologico dell’esercizio o di
parte della sua superficie di vendita è subordinato:
a) a SCIA, se si
tratta di cambiamento di settore o di merceologia in un esercizio di vicinato,
di un cambiamento merceologico all’interno del settore non alimentare in una
media o grande struttura di vendita. La SCIA necessità di asseverazioni solo
per medie e grandi strutture di vendita. Nel caso di inserimento di una
fattispecie con maggiore carico urbanistico il cambiamento comporta
l’adeguamento degli standard di parcheggio pertinenziale;
b) ad
autorizzazione, se si tratta di un cambiamento in medie e grandi strutture di
vendita da settore alimentare a non alimentare o da non alimentare ad
alimentare.
16. Nell’ambito
dei provvedimenti attuativi di cui all’articolo 3, possono essere introdotte
semplificazioni ai regimi di cui al comma 15.
(23) Comma sostituito dalla
l.r.
12/2018,art. 11,comma 1, lett. a).
(24) La Corte
Costituzionale con sentenza n. 236/2016 ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale degli artt. 9, comma 4, 13, comma 7, lettere a) e c), 17, commi 3
e 4, e 45 della presente legge.
(25) Comma abrogato dalla l.r.
12/2018,art. 11,comma 1, lett. b).
(26) Comma abrogato dalla l.r.
12/2018,art. 11,comma 1, lett. b).
(27) Comma inserito
dalla l.r.
12/2018,art. 11,comma 1, lett. c).
Art.
18
Pianificazione
territoriale e urbanistica
degli insediamenti commerciali
1. I comuni
individuano le aree idonee all’insediamento di strutture commerciali attraverso
i propri strumenti urbanistici, in conformità alle finalità di cui all’articolo
2, con particolare riferimento al dimensionamento della funzione commerciale
nelle diverse articolazioni previste all’articolo 16.
2. L’insediamento
di grandi strutture di vendita e di medie strutture di vendita di tipo M3. è
consentito solo in aree idonee sotto il profilo urbanistico e oggetto di piani
urbanistici attuativi anche al fine di prevedere le opere di mitigazione
ambientale, di miglioramento dell’accessibilità e/o di riduzione dell’impatto
socio economico, ritenute necessarie.
Art.
19
Dotazione di aree a
parcheggio
1. I comuni, in
sede di formazione degli strumenti urbanistici generali o nella revisione di
quelli vigenti, provvedono a definire, previa analisi dello stato di fatto e
delle previsioni di nuovi insediamenti commerciali, le dotazioni di aree private
destinate a parcheggio oltre quelli di legge statale.
2. La dotazione di
aree private destinate a parcheggio è stabilita dai provvedimenti di cui
all’articolo 3, tenendo conto della dimensione, del settore merceologico e della
tipologia insediativa nonché delle specificità dei centri storici e delle zone
urbanizzate.
3. I requisiti relativi alle aree destinate a parcheggio
devono sussistere anche a seguito di modifiche della superficie di vendita e del
settore merceologico, a qualunque titolo intervenute. Il venire meno di tali
requisiti determina la revoca dell’autorizzazione commerciale.
4. Al
fine di promuovere l’insediamento di attività commerciali nei centri storici e
nelle zone urbanizzate, i provvedimenti di cui all’articolo 3, dettano
disposizioni particolari per tali aree in merito alla dotazione di parcheggio.
5. Per gli esercizi di vicinato non sono previste dotazioni di aree
private a parcheggio.
Art.
20
Correlazione tra
concessione edilizia
e autorizzazione commerciale (28)
-
Nel caso in cui, in aggiunta all’autorizzazione commerciale, siano previsti
interventi urbanistico edilizi per i quali le disposizioni vigenti prevedano
la presentazione di Comunicazione di inizio dei lavori (CILA), Segnalazione
certificata di inizio attività (SCIA) o Dichiarazione di inizio attività
(DIA), questa è presentata dall’interessato al SUAP competente per territorio
unitamente alla domanda di autorizzazione commerciale.
- Il rilascio dell’autorizzazione commerciale da parte del comune è
subordinato all’avvenuto rilascio dei pertinenti titoli edilizi.
- L’attività di vendita è esercitata nel rispetto dei regolamenti locali di
polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare, dei
regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza, nonché di quelle
relative alle destinazioni d’uso.
(28) Articolo sostituito dalla l.r.
12/2018, art. 12,comma
1.
Art.
21
Commercio
all’ingrosso
1. L’esercizio
dell’attività di commercio all’ingrosso, ivi compreso quello relativo ai
prodotti alimentari è subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di
onorabilità di cui al all’articolo 71, comma 1, del d.lgs. 59/2010.
2.
L’esercizio congiunto nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso
e al dettaglio è assoggettato al regime abilitativo previsto per l’esercizio del
commercio al dettaglio e al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa
statale e regionale nonché dai regolamenti comunali.
3. Ai fini
dell’individuazione del regime abilitativo cui sottoporre l’attività di cui al
comma 2, la superficie di vendita dell’esercizio viene determinata dalla somma
delle superfici destinate alla vendita al dettaglio e di quelle destinate alla
vendita all’ingrosso.
TITOLO III
VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA
E PERIODICA
Art.
22
Esercizio
dell’attività
1. La vendita
della stampa quotidiana e periodica è subordinata ad autorizzazione rilasciata
dal comune territorialmente competente nel rispetto dei principi e criteri
fissati nei provvedimenti previsti all’articolo 12.
Art.
23
Provvedimenti
comunali
1. Il comune,
nell’ambito dei provvedimenti di cui all’articolo 12, definisce le modalità di
apertura e trasferimento di sede degli esercizi di vendita della stampa
quotidiana e periodica. In particolare il comune definisce:
a) i criteri ed
i parametri qualitativi per il mantenimento e lo sviluppo della capacità di
servizio della rete distributiva di quotidiani e periodici;
b) servizi
aggiuntivi che possono essere erogati dalle rivendite anche in convenzione con
i comuni stessi, nell’ambito dell’accoglienza turistica o dei servizi al
territorio.
Art.
24
Esenzione
dall’autorizzazione
1. E’ soggetta
alla sola comunicazione al comune competente per territorio:
a) la vendita
nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati,
associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
b) la vendita in
forma ambulante di quotidiani e periodici di partito, sindacali e religiosi
che ricorrano all’opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale
e religiosa;
c) la vendita, nelle sedi di società editrici e delle loro
redazioni distaccate, dei quotidiani e periodici da esse editi;
d) la
vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nei punti vendita di
cui al presente titolo III;
e) la consegna porta a porta e la vendita in
forma ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
f) la
vendita di quotidiani e periodici nelle strutture turistico-ricettive, ove
questa costituisca un servizio ai clienti;
g) la vendita di quotidiani e
periodici all’interno di strutture pubbliche o private, l’accesso alle quali
sia soggetto al pagamento di un titolo di ingresso ovvero di abbonamenti
periodici e riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti e sia
regolamentato con qualsiasi modalità;
h) la vendita di quotidiani e
periodici nei centri polifunzionali di cui all’articolo 13.
Art.
25
Modalità di vendita
della stampa
1. La vendita
della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti
modalità:
a) per le
testate poste in vendita deve essere garantito un adeguato spazio espositivo
che, per gli esercizi autorizzati in vigenza della presente legge, non può
essere inferiore a metri quadrati 7. (29)
b) il
prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica è stabilito dall’editore
e non può subire variazioni in relazione ai punti vendita che effettuano la
rivendita;
c) le condizioni economiche e le modalità commerciali di
cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso
riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per tutti i punti di
vendita;
d) è vietata l’esposizione al pubblico di giornali, riviste e di
altro materiale a contenuto pornografico;
e) gli edicolanti possono
vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente
normativa;
f) nella vendita di quotidiani e periodici, i punti vendita
assicurano parità di trattamento fra le diverse testate;
g) gli edicolanti
possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del
materiale fornito in conto vendita e restituito, nel rispetto del periodo di
permanenza in vendita stabilito dall’editore, a compensazione delle successive
anticipazioni al distributore;
h) fermi restando gli obblighi previsti per
gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata
mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto,
rispetto alla domanda da parte del distributore, costituiscono casi di pratica
commerciale sleale ai fini dell’applicazione delle vigenti disposizioni in
materia;
i) le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti,
contrarie alle disposizioni sono nulle per contrasto con norma imperativa di
legge e non viziano il contratto cui accedono.
(29)
Lettera sostituita dalla l.r.
67/2018, art. 110,
comma 1.
Art.
26
Diffusionegratuita
della stampa
1. La
diffusione manuale e gratuita della stampa quotidiana e periodica è consentita
in zone non adiacenti alle rivendite.
2. L’editore o altro soggetto
giuridico che intende distribuire manualmente e in forma gratuita un prodotto
editoriale proprio o altrui, ne dà comunicazione contestualmente all’inizio
dell’attività, all’Amministrazione comunale territorialmente competente.
TITOLO IV
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
Capo I
Norme generali
Art.
27
Definizioni e
tipologia delle autorizzazioni
1. Per quanto
riguarda il commercio su aree pubbliche si intendono per:
a) aree
pubbliche: le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate
da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura
destinata a uso pubblico;
b) commercio su aree pubbliche: le attività di
vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande
effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su
aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno,
coperte o scoperte;
c) posteggio: la parte di area pubblica o privata di
cui il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione
all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale;
d)
concessione di posteggio:l’atto comunale che consente l’utilizzo di un
posteggio nell’ambito di un mercato o di una fiera;
e) mercato: l’area
pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da
più posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività per
uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l’offerta integrata
di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione
di pubblici servizi;
f) mercato straordinario: l’edizione aggiuntiva del
mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli
previsti, senza riassegnazione dei posteggi;
g) fiera: la manifestazione
caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o
private delle quali il comune abbia la disponibilità di operatori autorizzati
a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari
ricorrenze, eventi o festività;
h) fiera straordinaria: la fiera
realizzata eccezionalmente in occasione di eventi non ricorrenti;
i)
presenza in un mercato: il numero delle volte che l’operatore si è presentato
in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere
l’attività;
j) presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che
l’operatore ha effettivamente esercitato l’attività.
j bis) spunta:
l’operazione con la quale, prima dell’orario di vendita, vengono assegnati di
volta in volta i posteggi occasionalmente liberi nel mercato, nella fiera e
fuori mercato. (30)
2. Il commercio
sulle aree pubbliche può essere esercitato:
a) su posteggi
dati in concessione: tipo A;
b) in forma itinerante: tipo B.
3. In caso di
assenza del titolare del titolo abilitativo, l’esercizio dell’attività è
consentito ai dipendenti o soci e collaboratori a condizione che esibiscano a
ogni richiesta degli organi di vigilanza e controllo il titolo abilitativo in
originale e l’atto di delega, attestante il rapporto con l’impresa
titolare. (31)
(30) Comma aggiunto dalla l.r.
12/2018, art.13,comma
1, lett. a).
(31) Comma sostituito dalla l.r.
12/2018, art.13,comma
1, lett. b).
Art.
28
Caratteristiche e
articolazione merceologica
delle manifestazioni
1. I comuni
possono prevedere l’articolazione merceologica dei posteggi delle fiere e dei
mercati, stabilendo vincoli di esclusiva vendita di determinate categorie di
prodotti, indipendentemente dal contenuto dell’autorizzazione, nonché prevedere
fiere e mercati specializzati nei quali almeno il 60 per cento dei posteggi
siano destinati alla vendita del medesimo prodotto o di prodotti affini.
2. Al fine di consentire, nell’ambito dell’Osservatorio regionale del
commercio, un monitoraggio sull’andamento del commercio su aree pubbliche, la
ripartizione merceologica dei posteggi di cui al comma 1 è effettuata con
riferimento alle categorie di prodotti indicate nell’allegato A.
3. Al
fine di promuovere o valorizzare specifiche tradizioni, produzioni locali
tipiche, attività culturali, prodotti di antiquariato o aventi valore storico o
artistico, i comuni possono istituire fiere promozionali con la partecipazione
degli operatori su aree pubbliche e alle quali possono partecipare anche altri
soggetti purché iscritti nel Registro delle imprese o all’Albo artigiani
previsto dalla l.r.
24/2013.
4. Le disposizioni di cui al titolo IV non si applicano
alle grandi manifestazioni fieristiche aventi preminenti finalità di promozione
su vasta scala e sviluppo di interi comparti e settori economici, alle quali
detta qualifica sia espressamente riconosciuta e che risultino inserite nel
calendario annuale delle manifestazioni.
Art.
29
Autorizzazione
all’esercizio dell’attività
con posteggio (tipo A)
1. L’esercizio del
commercio su aree pubbliche mediante l’uso di posteggio è soggetta ad
autorizzazione rilasciata dal comune dove è ubicato il posteggio. Ciascun
singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
2.
L’autorizzazione è rilasciata a persone fisiche, a società di capitali, di
persone o cooperative regolarmente costituite e in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 5. Le autorizzazioni a favore di società sono intestate
direttamente a queste.
3. Il rilascio dell’autorizzazione comporta il
contestuale rilascio della concessione del posteggio. La durata della
concessione è di dodici anni. La Regione nell’ambito dei provvedimenti di cui
all’articolo 3 individua le tipologie di posteggio che possono avere una durata
delle concessioni minore, ma comunque non inferiore ai sette anni.
4.
L’autorizzazione di tipo A, oltre all’esercizio dell’attività con uso di
posteggio, consente la partecipazione alle fiere e la vendita in forma
itinerante nel territorio nazionale.
5. Nello stesso mercato un medesimo
soggetto, persona fisica o società, non può essere titolare di più di due
autorizzazioni nel medesimo settore merceologico. Se il numero delle
autorizzazioni del mercato è superiore a cento, il numero di autorizzazioni è
elevato a tre. Sono fatti salvi, fino alla scadenza della concessione, le
autorizzazioni in essere. La Regione individua con le modalità di cui
all’articolo 3, le modalità di gestione del regime transitorio.
6. È
ammesso in capo a uno stesso soggetto, il rilascio di più autorizzazioni di tipo
A per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni e orari.
7. Nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, nonché
dei limiti di carattere merceologico disposti dai comuni, l’operatore ha facoltà
di utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua
autorizzazione.
Art.
30
Procedura di
rilascio delle
autorizzazioni di tipo A
1. Le domande di
rilascio dell’autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di posteggio
all’interno di mercati e fiere incluse nella programmazione comunale di settore
sono inoltrate al comune dove si trovano i posteggi, sulla base delle
indicazioni previste in apposito bando comunale contenente l’indicazione dei
posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni di
carattere merceologico e i criteri di priorità di accoglimento delle istanze.
2. Entro il 30 aprile e il 30 settembre di ciascun anno, i comuni fanno
pervenire i propri bandi al Servizio regionale competente che provvede all’esame
e alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia entro i
successivi trenta giorni.
3. Le domande di rilascio delle autorizzazioni
possono essere inoltrate ai comuni a partire dalla data di pubblicazione dei
bandi sul Bollettino ufficiale e devono pervenire ai comuni nel termine massimo
dei successivi sessanta giorni. Le domande eventualmente pervenute ai comuni
fuori detto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in
futuro. L’esito dell’istanza è comunicato agli interessati nel termine non
superiore a novanta giorni, a tal fine fissato dai comuni e decorso il quale la
stessa istanza deve considerarsi accolta.
4. Il comune esamina le
domande regolarmente pervenute e rilascia l’autorizzazione e la contestuale
concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria
formulata, tenendo conto nell’ordine, dei seguenti criteri:
a) maggiore
professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell’esercizio del
commercio su aree pubbliche con riferimento all’anzianità di esercizio, ivi
compresa quella acquisita nel posteggio oggetto del bando. L’anzianità di
impresa è comprovata dall’iscrizione quale impresa attiva al registro delle
imprese dal soggetto titolare dell’impresa al momento della partecipazione
alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente
subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;
b) l’assunzione di
impegni da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio
erogato con le condizioni poste dal comune in relazione alla tutela del
territorio nei centri storici o in altre aree o edifici aventi valore storico,
archeologico, artistico o ambientale. Tali impegni possono prevedere
condizioni particolari nelle merceologie commercializzate o nelle strutture
utilizzate;
c) in caso di parità fra gli operatori valgono i criteri di
priorità fissati dal comune negli strumenti di programmazione previsti
all’articolo 12.
5. La ripartizione
per merceologia dei posteggi nelle fiere e nei mercati può essere disposta
esclusivamente dai provvedimenti di cui all’articolo 12.
6. Qualora il
comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi nei mercati in
relazione a categorie merceologiche, gli interessati nell’istanza specificano
uno, più o tutti i posteggi per i quali intendono concorrere e il relativo
ordine di preferenza. Sulla base di tali indicazioni, il comune redige distinte
graduatorie per ciascun gruppo di posteggi, assegnando gli stessi a coloro che,
in ciascuna di esse, risultino averne diritto.
7. Nel caso di
soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno
priorità assoluta nell’assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili,
quale che sia la merceologia trattata.
8. Sono escluse dall’applicazione
della procedura di cui al presente articolo e rilasciate dai comuni, secondo
propri criteri e modalità, le autorizzazioni e concessioni di posteggio relative
ai:
a) produttori
agricoli;
b) soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio
equo e solidale nei limiti del 5 per cento dei posteggi del mercato.
Art.
31
Esercizio
dell’attività in forma
itinerante di tipo B
1. L’esercizio
del commercio su aree pubbliche di tipo B è soggetta a SCIA da presentarsi al
SUAP del comune in cui il richiedente inizia l’attività.
2. Nella SCIA
di cui al comma 1, il soggetto interessato dichiara:
a) di essere in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 5;
b) il settore o i settori
merceologici;
c) l’impegno al rispetto del CCNL.
3. La SCIA di cui
al comma 1, abilita:
a) all’esercizio
del commercio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale;
b)
all’esercizio del commercio nell’ambito delle fiere;
c) all’esercizio del
commercio nell’ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o
provvisoriamente non occupati;
d) alla vendita a domicilio, come definita
all’articolo 4.
4. L’esercizio del
commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo
necessario a servire la clientela e, con divieto di posizionare la merce sul
terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico
sanitarie.
5. L’esercizio del commercio in forma itinerante può essere
interdetto solo in aree previamente determinate dal comune nell’ambito del
documento di cui all’articolo 12, comma 4, lettera d) e per motivi di tutela del
patrimonio storico, artistico e ambientale, di sicurezza nella circolazione
stradale, di tutela igienico-sanitaria, di compatibilità estetica o funzionale
rispetto all’arredo urbano o per altri motivi di pubblico interesse.
6.
I singoli comuni, anche mediante accordi con altri comuni, possono individuare
appositi percorsi e aree ove la permanenza degli operatori itineranti non è
sottoposta a vincoli temporali, o a determinate condizioni o in particolari
orari.
Capo II
Programmazione del commercio
su aree pubbliche
Art.
32
Criteri generali
1. Attraverso il
documento di cui all’articolo 12, il comune può istituire nuovi mercati e fiere
ovvero provvedere alla loro modifica e soppressione dopo aver prioritariamente
valutato:
a) il riordino,
la riqualificazione, il potenziamento e l’ammodernamento di mercati e fiere
già esistenti compreso il loro ampliamento dimensionale, in presenza di idonee
aree;
b) l’aumento, ove è possibile, della frequenza di svolgimento delle
fiere e mercati, promuovendo, in particolare, anche la creazione di mercati
giornalieri.
2. In deroga al
disposto del comma 1, l’istituzione di nuovi mercati è senz’altro ammessa:
a) nei
comuni del tutto privi di mercato;
b) nelle maggiori frazioni e nuclei
abitati dei comuni, con almeno mille abitanti, privi di mercato.
Art.
33
Istituzione
di nuovi mercati e fiere
1. Ai fini
dell’individuazione delle aree da destinare a nuovi mercati o nuove fiere, i
comuni tengono conto:
a) delle
previsioni degli strumenti urbanistici, favorendo le zone in espansione o a
vocazione turistica;
b) dell’esigenza di riequilibrio dell’offerta del
commercio su aree pubbliche nelle varie parti del territorio, promuovendo in
particolare, la presenza di mercati alimentari rionali di quartiere che
limitino la necessità di mobilità degli utenti;
c) delle esigenze di
tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico e
ambientale;
d) delle esigenze di sicurezza stradale, con particolare
riguardo alla facilità di accesso degli operatori, anche con automezzo, e dei
consumatori, favorendo il decongestionamento delle aree problematiche;
e)
delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi
pubblici, parcheggi e fermate di autolinee;
f) delle esigenze di natura
igienico-sanitaria e della possibilità di allaccio alle reti elettrica, idrica
e fognaria, nonché della necessità di dotare ciascun mercato di servizi
igienici in proporzione al numero dei posteggi e all’afflusso dell’utenza;
g) degli spazi a disposizione, in relazione all’obiettivo di conseguire la
dimensione di metri quadrati 32 per posteggio.
2. La
scelta del giorno o della data di svolgimento di nuove fiere e mercati è
effettuata evitando sovrapposizioni con le iniziative dei Comuni contermini.
3. Per l’istituzione di fiere promozionali, in relazione al presumibile
maggiore afflusso dei consumatori, deve tenersi particolare conto delle
condizioni di accesso e della presenza di parcheggi.
4. I comuni possono
istituire fiere o mercati specializzati.
5. La Regione nell’ambito dei
provvedimenti e con le modalità previste all’articolo 3, definisce i criteri di
rilascio delle concessioni per mercati e le fiere di nuova istituzione.
Art.
34
Soppressione, riconversione e
qualificazione dei mercati e
delle fiere
1. La
variazione della giornata del mercato, la soppressione definitiva di mercati o
fiere può essere disposta dai comuni in presenza delle seguenti condizioni:
a)
numero troppo esiguo di operatori o comunque persistente scarsa funzionalità e
attrattività verificatasi con la decadenza del 70 per cento delle concessioni
esistenti;
b) motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore non
altrimenti eliminabili.
2. Il
comune può disporre lo spostamento definitivo dei mercati e delle fiere o la
loro sostituzione con altri mercati o fiere di maggiore o minore numero di
posteggi, contestualmente istituiti, esclusivamente nell’ambito dei
provvedimenti di cui all’articolo 12. In tale evenienza, l’assegnazione dei
nuovi posteggi spetta, in primo luogo, agli operatori già presenti nei mercati,
con scelta effettuata sulla base dei criteri di cui all’articolo 30, comma 4, e
senza necessità di esperimento della procedura di cui ai commi 1, 2 e 3 del
medesimo articolo 30.
3. Il disposto del comma 2,primo alinea, (32) non si applica al trasferimento temporaneo di
mercati.
4. La scelta delle aree per il trasferimento di fiere e mercati
è effettuata sulla base dei criteri di cui all’articolo 12, tenuto conto
dell’opportunità di favorire la graduale riorganizzazione in aree attrezzate
delle manifestazioni che si svolgono su vie e piazze.
5. Lo spostamento
di mercati che si svolgono in area urbana è disposto preferibilmente in aree
mercatali attrezzate, sempre ricadenti in area urbana.
6. Qualora
nell’ambito di un mercato venga a crearsi disponibilità di un posteggio, per
rinuncia o decadenza, il comune, avendo garantito nelle forme più idonee,
adeguata informazione agli operatori in esso presenti, accoglie eventuali
istanze di miglioria o cambio di posteggio, nel rispetto dei criteri di priorità
di cui all’articolo 30, comma 4.
7. Per la valorizzazione e la
promozione di fiere e mercati specializzati o aventi particolare rilievo
promozionale o turistico, i comuni possono stipulare convenzioni con aziende di
promozione turistica, pro-loco, altre istituzioni pubbliche, associazioni di
categoria degli operatori, comitati feste patronali, consorzi o cooperative di
operatori su aree pubbliche, anche prevedenti l’affidamento di fasi
organizzative e di gestione, ferma in ogni caso l’esclusiva competenza del
comune per la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle
graduatorie.
8. Per favorire la valorizzazione delle produzioni tipiche
regionali, nei mercati con almeno trenta posteggi devono prevedersi, ove non
esistenti, almeno due ulteriori posteggi destinati alla vendita di prodotti
alimentari tipici di esclusiva provenienza regionale o di artigianato tipico
pugliese.
(32) Modifica apportata dalla l.r.
12/2018,art, 14,
comma 1, lett.a).
Capo III
Norme per l’esercizio dell’attività
Art.
35
Concessioni
temporanee di posteggio
1. Le
disposizioni del presente articolo si applicano alle fiere non previste negli
strumenti di programmazione comunale, alle fiere straordinarie, promozionali e
ai soggetti alle stesse ammessi.
2. Il comune per le manifestazioni di
cui al comma 1, rilascia concessioni temporanee di posteggio agli operatori
autorizzati all’esercizio del commercio su aree pubbliche nonché, nel caso di
fiere promozionali a coloro che sono iscritti al registro delle imprese. Le
predette concessioni sono valide soltanto per i giorni in cui hanno luogo tali
manifestazioni.
3. Coloro che intendono partecipare alle manifestazioni
di cui al comma 1, devono far pervenire al comune ove le stesse si svolgono,
almeno sessanta giorni prima della data fissata, istanza di concessione di
posteggio valida per i soli giorni della manifestazione, indicando gli estremi
del titolo con il quale s’intende partecipare e la merceologia principale
trattata.
4. I comuni, decorso il termine per l’inoltro delle istanze,
redigono la graduatoria degli aventi diritto, tenuto conto di criteri analoghi a
quelli previsti all’articolo 30 per le autorizzazioni di tipo A.
5.
Qualora il comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi per
merceologia è redatta una distinta graduatoria per ciascun gruppo di posteggi
individuato.
6. La graduatoria è affissa all’albo comunale almeno
quattordici giorni prima della data fissata per lo svolgimento della fiera.
Art.
36
Assegnazione temporanea di posteggi
1.
L’assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o in attesa di
assegnazione nei mercati è effettuata dal comune, di volta in volta, tenendo
conto della maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al
numero di volte che l’operatore si è presentato entro l’orario d’inizio previsto
e dei criteri di cui all’articolo 30, comma 4, indipendentemente dai prodotti
trattati.
2. L’assegnazione temporanea dei posteggi riservati ai
soggetti di cui all’articolo 30, comma 8, avviene, in primo luogo, a favore
delle medesime categorie di soggetti.
3. Non si fa luogo ad assegnazione
temporanea nel caso di posteggi occupati da box ed altre strutture fisse.
4. L’assegnazione nelle fiere di cui all’articolo 35 dei posteggi
rimasti liberi, decorsa un’ora dall’orario stabilito per il loro inizio, è
effettuata, indipendentemente dai prodotti trattati, sulla base, nell’ordine,
dei seguenti criteri:
a)
inserimento di coloro che, pur avendo inoltrato istanza di partecipazione, non
sono risultati tra gli aventi diritto, seguendo l’ordine di graduatoria;
b) inserimento degli altri operatori presenti, secondo i criteri di cui al
comma 1.
Art.
37
Esercizio
del commercio su aree particolari
1.
L’esercizio del commercio su aree pubbliche lungo il lido del mare e la
spiaggia, nelle rade e nei porti, è consentito ai titolari di autorizzazione per
il commercio su aree pubbliche solo previo permesso dell’autorità marittima
competente e alle condizioni da essa previste.
2. Senza permesso del
soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio su aree pubbliche negli
aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.
3. Il permesso di cui al
comma 1, deve risultare da atto scritto datato e sottoscritto dal soggetto
autorizzante.
4. Qualora
uno o più soggetti mettano a disposizione del comune un’area privata, attrezzata
o meno, coperta o scoperta, per l’esercizio dell’attività di commercio su aree
pubbliche, essa può essere inserita fra le aree da utilizzare per fiere e
mercati. Coloro che cedono la disponibilità dell’area possono subordinare la sua
utilizzazione all’ottenimento di una o più concessioni di posteggio a favore
proprio o di terzi a tal fine indicati, da stabilire in sede di convenzione con
il comune. Il comune può accogliere la richiesta previa verifica dell’idoneità
dell’area e delle altre condizioni generalidi cui alla presente legge.
TITOLO V
ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE
Art.
38
Tipologia
degli esercizi di somministrazione
di alimenti e bevande
1. Gli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un’unica
tipologia che comprende la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi
gradazione.
2. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di
vendere per asporto i prodotti oggetto dell’attività.
Art.
39
Apertura,
ampliamento e trasferimento
degli esercizi
1. I
comuni, nell’ambito degli strumenti di cui all’articolo 12, individuano le aree
in cui l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di
somministrazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono
soggetti ad autorizzazione e a limitazioni per motivi imperativi di interesse
generale. Negli altri casi l’apertura, l’ampliamento e il trasferimento di
un’attività di somministrazione è soggetta a SCIA.
2. È fatto obbligo a
tutti i soggetti che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande
di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni
in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico,
sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in
materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi
aperti al pubblico, di sorvegliabilità.
3. In caso di esercizi soggetti
ad autorizzazione, il rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, è richiesto
ai fini dell’esercizio dell’attività che rimane precluso in assenza di esso, ma
non condiziona il rilascio dell’autorizzazione. Entro centottanta giorni dalla
data di rilascio dell’autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata
necessità, e comunque prima di dare inizio all’attività di somministrazione, il
titolare deve porsi in regola con quanto previsto al comma 2. Il comune accerta
l’adeguata sorvegliabilità anche nel caso di locali oggetto di ampliamento o di
modifiche strutturali. E’ fatta salva la possibilità per il comune di prevedere
l’obbligo del possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, al momento del
rilascio dell’autorizzazione.
4. Nella SCIA di cui al comma 1, il
soggetto interessato dichiara:
a) di
essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5;
b) il rispetto di
quanto previsto al comma 2 del presente articolo;
c) l’ubicazione e la
superficie di somministrazione dell’esercizio;
d) l’impegno al rispetto
del CCNL;
e) la tipologia di attività di somministrazione: bar,
ristorante, attività di trattenimento.
Art.
40
Attività non soggette ad autorizzazione
1. Sono
comunque soggette a SCIA, e non ad autorizzazione, le attività di
somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:
a) negli
esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi
ricettivi;
b) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo,
trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni,
stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi
similari, nonché in tutti i casi in cui l’attività di somministrazione è
esercitata all’interno di strutture di servizio ed è in ogni caso a esse
funzionalmente e logisticamente collegata, sempreché alla somministrazione di
alimenti e bevande non sia riservata una superficie maggiore rispetto a quella
in cui è svolta l’attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata.
Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice
musica di accompagnamento e compagnia;
c) negli esercizi situati
all’interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle
autostrade, così come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice della strada) nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico
(ferroviarie, marittime, aeroportuali, autostazioni) e sui mezzi di trasporto
pubblico;
d) negli esercizi posti nell’ambito degli impianti stradali di
distribuzione carburanti;
e) nelle mense aziendali, negli spacci annessi
ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità
assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’interno e nelle altre
attività di somministrazione non aperte al pubblico individuate dai comuni;
f) le attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti
istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case per
esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme,
stabilimenti delle forze dell’ordine, strutture d’accoglienza per immigrati o
rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;
g) nei
centri polifunzionali di cui all’articolo 13;
h) nelle attività svolte in
forma temporanea di cui all’articolo 41;
i) al domicilio del consumatore.
2. I
contenuti della SCIA sono quelli previsti all’articolo 39, comma 4.
Art.
41
Attività di somministrazione stagionale
e temporanea
1. I
comuni stabiliscono le condizioni per l’eserciziodell’attività di
somministrazione in forma stagionale, considerandosi tale l’attività svolta per
uno o più periodi, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori
a duecentoquaranta giorni, per ciascun anno solare.
2. In occasione di
fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l’attività
temporanea di somministrazione è soggetta a SCIA presentata nel comune in cui
l’attività si svolge. Essa può essere svolta soltanto per il periodo di
svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o luoghi cui si
riferiscono e se il richiedente risulta in possesso di requisiti di cui
all’articolo 5, se designa un responsabile in possesso di medesimi requisiti,
incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione.
3. Per l’esercizio dell’attività di somministrazione di cui al comma 2,
si osservano le disposizioni di cui all’articolo 40, comma 2, con esclusione di
quelle relative alla destinazione d’uso dei locali e degli edifici.
4.
Per lo svolgimento delle attività di somministrazione svolte in forma
temporanea, nell’ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico,
solidaristico, sociale o politico, non sono richiesti i requisiti di cui
all’articolo 71, comma 6, del d.lgs. 59/2010.(33) L’attività è svolta nel rispetto delle norme igienicosanitarie e in
materia di sicurezza. (34)
5. Le attività di
somministrazione temporanee non possono avere una durata superiore
a quarantacinque (35) giorni anche non consecutivi.
(33) Modifica apportata dalla l.r.
12/2018, art. 15,
comma 1, lett.a).
(34) Parole sostituite dalla l.r.
12/2018, art. 15, comma 1, lett.b).
(35) Numero modificato dalla l.r.
26/2019, art. 7
comma 1, lett. a).
Art.
42
Esercizio di attività accessorie
1.
Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, i
titoli abilitativi di cui all’articolo 39, concedono la facoltà di installare e
utilizzare apparecchi radiotelevisivi e impianti in genere per la diffusione
sonora e di immagini, sempreché i locali non siano appositamente allestiti in
modo da configurare lo svolgimento di un’attività di pubblico spettacolo o
intrattenimento.
2. Gli stessi titoli abilitativi di cui al comma 1
abilitano, inoltre, all’effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza
ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la
clientela acceda per la consumazione, senza l’apprestamento di elementi atti a
trasformare l’esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza
il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni.
È comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti e in particolare,
quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento
acustico.
3. I comuni definiscono le caratteristiche e le modalità di
svolgimento dei trattenimenti ai fini dell’applicazione del comma 2.
TITOLO
VI
RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI
Capo I
Disposizioni generali
Art.
43
Definizioni
1. Ai fini
dell’applicazione della legge e dei regolamenti si intendono per:
a) carburanti:
le benzine, i gasoli, anche miscelati con i biocarburanti secondo specifiche
del CEN (Comitato europeo di normazione), il gas di petrolio liquefatto (GPL)
per autotrazione, il gas metano per autotrazione, l’idrogeno, le miscele di
metano-idrogeno, gli altri carburanti originati da fonti energetiche
rinnovabili e tutti gli altri carburanti per autotrazione in commercio;
b)
distributore: l’insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento del
carburante dal serbatoio dell’impianto al serbatoio del mezzo, misurando
contemporaneamente i volumi o la quantità trasferiti, ed è composto da:
1) una o più
pompe o altro sistema di adduzione;
2) uno o più contatori o misuratori;
3) una o più pistole o valvole di intercettazione;
4) le tubazioni
che li connettono;
c) impianto di
distribuzione dei carburanti per autotrazione: il complesso commerciale
unitario costituito da uno o più distributori e dai carburanti erogabili, con
le relative attrezzature, locali e attività accessorie, ubicato lungo la rete
stradale ordinaria e lungo le autostrade;
d) self-service pre-pagamento:
il complesso di apparecchiature a moneta, a carta magnetica o a lettura ottica
per l’erogazione automatica del carburante di cui l’utente si serve
direttamente con pagamento anticipato e per il cui funzionamento non è
necessaria l’assistenza di apposito personale;
e) self-service
post-pagamento: il complesso di apparecchiature per l’erogazione automatica
del carburante usato direttamente dall’utente, con pagamento effettuato
successivamente al prelievo di carburante nelle mani di personale incaricato,
il quale provvede al controllo e al comando dell’erogazione mediante
apparecchiatura elettronica e cassa centralizzata;
f) accettatore di carta
di credito: l’apparecchio per il pagamento dell’importo relativo
all’erogazione dei carburanti mediante carta di credito;
g) impianto di
distribuzione di carburante per unità da diporto e avio a uso pubblico:
l’impianto ubicato all’interno delle aree portuali e aeroportuali, destinato
all’esclusivo rifornimento delle unità da diporto e degli aeromobili;
h)
impianto di distribuzione di carburante schiavi accise per motovela e
motopesca: l’impianto ubicato all’interno delle aree portuali, destinato
all’esclusivo rifornimento di coloro che usufruiscono del gasolio a tassazione
agevolata;
i) impianto a uso privato: l’impianto ubicato all’interno di
aree di proprietà privata o pubblica non aperte al pubblico, quali
stabilimenti, cantieri, magazzini e depositi, destinato all’esclusivo
rifornimento degli automezzi dei soggetti che ivi esercitano l’attività. Tale
impianto può erogare gasolio, benzine, GPL, metano e detenere oli lubrificanti
in confezioni regolamentari. L’erogazione del carburante avviene con
apparecchiature automatiche, per aspirazione, a caduta o con qualsiasi mezzo
non automatico comunque provvisto di un sistema di misurazione dell’erogato in
litri o altra unità di misura;
j) superficie totale (ST): l’area occupata
dall’impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione;
k)
superficie coperta (SC): la proiezione orizzontale delle superfici lorde dei
fabbricati fuori terra;
l) indice di copertura: il rapporto tra SC e ST,
con esclusione della SC dalle pensiline poste a protezione dei distributori;
m) altezza massima: la massima tra le altezze delle diverse parti del
prospetto in cui può essere scomposto l’edificio, misurata dalla linea di
terra a terreno sistemato alla linea di copertura.
Art.
44
Esercizio delle
funzioni da parte dei comuni
1. I Comuni
esercitano le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle
autorizzazioni per l’installazione e l’esercizio di nuovi impianti, per
l’esercizio provvisorio e per l’aggiunta carburanti in impianti esistenti, nel
rispetto del titolo VI e di quanto previsto dai provvedimenti di cui
all’articolo 3. Le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato
il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di ricevimento.
(36)
2. Il SUAP è competente alla procedura per il
rilascio del provvedimento autorizzativo unico (PAU) che deve essere inviato in
copia al Servizio regionale competente. L’avvio dell’attività è inoltre
subordinata alla presentazione della SCIA prevenzione incendi trasmessa a cura
del SUAP. (37)
3. I comuni, entro quindici anni
dalla data di autorizzazione o dalla precedente verifica, accertano l’idoneità
tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale.
(36) Comma sostituito dalla l.r.
12/2018, art.16,
comma 1, lett. a)
(37) Periodo aggiunto dalla l.r.
12/2018, art.16, comma 1, lett. b)
Giurisprudenza
Corte Costituzionale Sent. n. 239/2016
Art.
45
Tipologie e
attività commerciali integrative (38)
- I nuovi impianti di distribuzione carburanti e quelli
esistenti, in caso di ristrutturazione totale, devono essere dotati di
infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, nonché
di rifornimento di GNC (gas naturale compresso) o GNL (gas naturale liquido)
anche in esclusiva modalità self service, fatta salva la sussistenza delle
impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi individuati dalle
disposizioni statali e qualora localizzati nelle zone svantaggiate individuate
dai provvedimenti attuativi di cui all’articolo 3.
- Tutti gli impianti devono essere dotati
dell’apparecchiatura self-service prepagamento.
3. I nuovi impianti, nonché quelli
esistenti ristrutturati, possono inoltre essere dotati, oltre che di autonomi
servizi all’automobile e all’automobilista, autolavaggio, auto parking,
officine, anche di autonome attività commerciali integrative su superfici non
superiori a quelle definite per gli esercizi di vicinato di cui alla presente
legge, di attività di somministrazione alimenti e bevande, di attività
artigianali, di rivendite di tabacchi e di punti vendita non esclusivi di stampa
quotidiana e periodica. L’esercizio delle rivendite di tabacco è subordinato al
rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo
svolgimento di tali attività presso impianti di distribuzione dei carburanti.
Qualora sull’impianto sia prevista l’installazione di lavaggio auto,
contestualmente alla domanda è presentata anche l’istanza di Autorizzazione
unica ambientale (AUA).
4 I provvedimenti di cui all’articolo
3, possono prevedere ulteriori specificazioni in ordine alle attrezzature
dell’area di rifornimento, alla dotazione di pensiline di copertura con sistemi
idonei all’efficienza energetica e all’utilizzo delle fonti rinnovabili, alla
presenza di adeguati servizi igienico-sanitari per gli utenti anche in
condizioni di disabilità, di locali necessari al ricovero del gestore, di
sistemi di sicurezza pubblica (videosorveglianza), nonché di aree a parcheggio
per gli autoveicoli.
(38) La Corte Costituzionale con sentenza n. 236/2016 ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45. Successivamente
l'articolo 45 è stato sostituito dallal.r.
12/2018,art. 17
comma 1.
Art.
46
Modifica e
ristrutturazione degli impianti
1. Costituisce
modifica all’impianto:
a) la variazione
del numero di colonnine;
b) la sostituzione di distributori con altri a
erogazione doppia o multipla;
c) l’aggiunta di prodotti non erogati con
installazione di nuove attrezzature;
d) il cambio di destinazione dei
serbatoi e/o delle colonnine erogatrici;
e) la variazione del numero e/o
della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
f) la ristrutturazione
comportante il mutamento della dislocazione di tutte le parti costitutive
dell’impianto;
g) l’installazione di dispositivi self-service
post-pagamento;
h) l’installazione di dispositivi self-service
pre-pagamento;
i) la detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli
lubrificanti;
j) la trasformazione delle modalità di rifornimento
dell’impianto di metano autotrazione da carro bombolaio a stazione di vendita
alimentata da metanodotto o viceversa.
2. Le modifiche
sono realizzate nel rispetto della normativa vigente, in particolare in ordine
agli aspetti fiscali, sanitari, ambientali, stradali, di sicurezza antincendio,
urbanistici, di tutela dei beni storici e artistici, con le modalità previste
dai provvedimenti di cui all’articolo 3.
3. La detenzione e/o aumento
degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali e di tutti gli
altri prodotti petroliferi non destinati alla vendita al pubblico non
costituisce modifica all’impianto ma ne deve essere data comunicazione, ai fini
conoscitivi al comune, al Comando provinciale dei VV.F. e all’Ufficio delle
Dogane.
Capo II
Impianti autostradali, a uso privato, marini
e di pubblica utilità
Art.
47
Impianti
autostradali
1. Le funzioni
amministrative in materia di impianti di distribuzione carburanti lungo le
autostrade e i raccordi autostradali sono di competenza della Regione. Le
relative concessioni sono rilasciate dalla Regione, nel quadro della
programmazione territoriale regionale, come definite all’articolo 3.
Art.
48
Impianti di
distribuzione a uso privato e
contenitori-distributori rimuovibili
1.
L’installazione e l’esercizio di impianti di distribuzione carburanti per uso
autotrazione a uso privato sono autorizzati, esclusivamente per il rifornimento
di automezzi, mezzi da lavoro, di proprietà delle imprese produttive o di
servizi, a eccezione di quelli appartenenti ad amministrazioni dello Stato,
ubicati all’interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, nel rispetto
delle prescrizioni disposte dalla presente legge e dei criteri e parametri
definiti nei provvedimenti di cui all’articolo 3.
2. Sono individuati ed
autorizzati come impianti a uso privato anche quelli utilizzati dalle imprese
per il rifornimento di automotrici ferroviarie, di autovetture impiegate per
l’attività di autonoleggio e di veicoli alimentati a metano appartenenti a
flotte aziendali e impiegati per servizi di pubblica utilità.
3.
L’installazione ed esercizio di contenitori-distributori rimovibili a uso
privato per liquidi di categoria “C”, di cui ai decreti del Ministro
dell’interno 19 marzo 1990, n. 199000 (Norme per il rifornimento di carburanti,
a mezzo contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende
agricole, cave e cantieri) e 12 settembre 2003, n. 11849 (Approvazione della
regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di
depositi di gasolio per autotrazione a uso privato, di capacità geometrica non
superiore a 9 m3, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di
automezzi destinati all’attività di autotrasporto), nel rispetto del regolamento
recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1°
agosto 2011, n. 151, inerenti il rifornimento di macchine e automezzi
all’interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiali e di
cantieri stradali, ferroviari, edili e per il rifornimento di automezzi
destinati all’attività di autotrasporto, è soggetta ad apposita SCIA al comune
competente per territorio. L’utilizzo degli stessi non necessita di collaudo.
Art.
49
Impianti marini
1. Gli
impianti utilizzati esclusivamente per il rifornimento di unità da diporto
o di distribuzione di carburanti esenti da accise per la navigazione (39) sono autorizzati dal comune alle medesime condizioni
e nel rispetto della disciplina applicabile agli impianti di distribuzione sulla
rete stradale in deroga ai requisiti di cui all’articolo 45.
2. Gli
impianti sono adibiti all’esclusivo rifornimento delle unità da diporto e devono
essere ubicati in posizione tale da non consentire il rifornimento ai veicoli
stradali.
(39) Parole sostituite dalla l.r.
12/2018, art.18,comma
1,lett.a).
Art.
50
Autorizzazione al
prelievo di carburanti
1. Gli
operatori economici e gli altri utenti che hanno necessità di rifornire i propri
mezzi direttamente sul posto di lavoro devono essere in possesso
dell’autorizzazione di durata annuale, rinnovabile, rilasciata dal comune in cui
operano.
2. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla
dichiarazione da parte del richiedente del numero e identificazione dei mezzi da
rifornire, degli impianti stradali da utilizzare per il rifornimento e
all’utilizzo di regolamentari contenitori nel rispetto delle norme di sicurezza.
Art.
51
Impianti di
pubblica utilità
in aree svantaggiate
1. Sono
ritenuti di pubblica utilità:
a) l’impianto
ubicato in un comune montano, frazione o altra località la cui distanza da
altri impianti è tale da compromettere il servizio di erogazione della
distribuzione dei carburanti per uso autotrazione;
b) l’impianto che
costituisce l’unico punto di rifornimento esistente nel comune.
2. II comune, per
esigenze di pubblica utilità e per il tempo strettamente necessario alla
realizzazione di un nuovo impianto, può autorizzare la prosecuzione
dell’attività di un impianto ricadente nella fattispecie di cui al comma 1,
anche se lo stesso risulta incompatibile.
Capo III
Collaudo stato di conservazione,
vigilanza e controllo
Art.
52
Collaudo
1. I nuovi
impianti e quelli totalmente ristrutturati non possono essere posti in esercizio
prima dell’effettuazione del collaudo da parte dell’apposita commissione
comunale. Le risultanze del collaudo devono essere trasmesse alla Regione.
2. Il collaudo è predisposto dal comune competente mediante costituzione
di una commissione composta da due rappresentanti del comune con funzioni di
presidente e segretario, da un funzionario regionale della struttura competente
in materia di carburanti, da un rappresentante del Comando provinciale VVF,
dell’Ufficio delle Dogane e può essere integrata con un rappresentante della ASL
e dell’ente proprietario della strada, competenti per territorio.
3. Ai
singoli componenti la commissione spetta, per ogni collaudo, un rimborso spese
forfettario il cui importo è stabilito dai provvedimenti di cui all’articolo 3.
Le spese di collaudo sono a carico della ditta richiedente.
Art.
53
Impianto ed
esercizio provvisorio
1. Il comune
su richiesta del titolare, può rilasciare l’autorizzazione all’esercizio
provvisorio per un periodo non superiore a centottanta giorni, secondo i criteri
e le modalità stabilite dai provvedimenti di cui all’articolo 3.
1 bis.
Contestualmente alla domanda deve essere trasmessa la SCIA prevenzione incendi
da trasmettere ai VV.F. a cura del SUAP. (40)
(40) Comma aggiunto dalla l.r.
12/2018, art. 19,
comma 1, lett. a).
Art.
54
Termine per
ultimazione dei lavori
1. I lavori
per la realizzazione di nuovi impianti, devono essere ultimati entro il termine
massimo di due anni dal rilascio dell’autorizzazione.
2. Il termine di
cui al comma 1, in presenza di comprovata e documentata necessità, può essere
prorogato per ulteriori mesi dodici, ovvero, in caso di documentata causa di
forza maggiore, per tutta la durata dell’impedimento.
3. Entro il
termine di ultimazione dei lavori deve essere presentata la domanda di collaudo
al comune competente.
Art.
55
Stato di
conservazione degli impianti
1. Per
assicurare e garantire la continuità e regolarità del servizio di distribuzione
automatica di carburanti per uso autotrazione, le attrezzature degli impianti
devono essere mantenute in perfetto stato di efficienza e di conservazione anche
ai fini dell’estetica e del decoro.
Art.
56
Vigilanza e
controllo
1. La
vigilanza sull’applicazione della presente legge è esercitata dai comuni, nonché
da funzionari della struttura regionale competente in materia di carburanti. I
titolari delle autorizzazioni e i gestori devono consentire agli stessi, il
libero accesso agli impianti fornendo le informazioni del caso e la necessaria
documentazione.
2. La Regione, in caso di mancato rispetto o violazione
dei termini previsti per l’esercizio delle funzioni amministrative di cui alla
presente legge, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al comma 1,
può diffidare i comuni ad adottare i provvedimenti idonei ad assicurare il
rispetto dei termini e delle norme violate.
3. Restano fermi i controlli
di natura fiscale e quelli attinenti alla tutela della sicurezza e incolumità
pubblica, nonché alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale demandati alle
amministrazioni competenti.
TITOLO VII
FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO
Art.
57
Spacci interni
1. La vendita
di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di
militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati,
nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di
coloro che hanno titolo ad accedervi è soggetta ad apposita SCIA al comune
competente per territorio e deve essere effettuata in locali non aperti al
pubblico che non abbiano accesso dalla pubblica via.
2. Nella SCIA sono
dichiarati la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 5, la persona
preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di
idoneità dei locali, il settore merceologico, l’ubicazione e la superficie di
vendita.
Art.
58
Apparecchi
automatici (41)
-
La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale a
essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle medesime disposizioni
concernenti l’apertura di un esercizio di vendita.
- La vendita è subordinata ai requisiti di cui all’articolo 5.
- Se l’apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, devono
essere osservate le norme sull’occupazione del suolo pubblico.
- L’utilizzo di apparecchi automatici per la vendita in altri esercizi
commerciali già abilitati o in altre strutture è subordinato a SCIA.
- Le successive installazioni o disinstallazioni di apparecchi automatici
che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale
al SUAP che le trasmette all’ASL.
- È consentita la vendita di bevande alcoliche solo attraverso distributori
automatici che consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore
mediante sistemi di lettura ottica dei documenti, salvo che sia presente sul
posto personale incaricato di effettuare il controllo sui dati anagrafici.
(41) Articolo sostituito dalla l.r.
12/2018, art. 20,
comma 1.
Art.
59
Vendita per
corrispondenza, televisione o altri
sistemi di comunicazione
1. La
vendita al dettaglio per corrispondenza, commercio elettronico, tramite
televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a SCIA da presentare al
SUAP del comune nel quale l’esercente, persona fisica o giuridica, intende
avviare l’attività. Quando l’attività è accessoria ad altra tipologia di
vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo. (42)
2. È vietato inviare prodotti al consumatore se non
a seguito di specifica richiesta. È consentito l’invio di campioni di prodotti o
di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.
3. Nella SCIA di
cui al comma 1, è dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui
all’articolo 5 e il settore merceologico di attività.
4. Nei casi in cui
le operazioni di vendita siano effettuate tramite televisione, l’emittente
televisiva accerta, prima di metterle in onda, che il titolare dell’attività sia
in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge per l’esercizio della
vendita al dettaglio. Durante la trasmissione devono essere indicati il nome e
la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di
iscrizione al registro delle imprese e il numero della partita IVA. Agli organi
di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del
venditore.
5. Le operazioni di vendita all’asta realizzate per mezzo
della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.
6.
Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in
possesso della licenza prevista dall’articolo 115 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
7. Alle vendite di cui all’articolo 59 si applicano altresì le
disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice di
consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).
7 bis. Quando
l’attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo
di legittimazione aggiuntivo. (43)
(42) Comma sostituito dalla l.r.
12/2018, art.21, comma 1,lett.
a)
(43) Comma aggiunto dalla l.r.
12/2018, art.21, comma 1,lett.
b)
Art.
60
Vendite effettuate
presso il domicilio
dei consumatori
1. 1 . La vendita
al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei
consumatori è soggetta a SCIA da presentare al SUAP del comune nel quale
l’esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività. (44)
2. Nella SCIA sono dichiarati la sussistenza dei
requisiti di cui all’articolo 5 ed il settore merceologico di attività.
3. L’impresa che intende avvalersi di incaricati per l’esercizio
dell’attività, ne comunica l’elenco all’autorità di pubblica sicurezza del luogo
nel quale ha avviato l’attività (45) e
risponde agli effetti civili dell’attività dei medesimi. Gli incaricati devono
essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5.
4. L’impresa di
cui al comma 1, rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate,
che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti.
5. Il
tesserino di riconoscimento di cui al comma 4, deve essere numerato e aggiornato
annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell’incaricato,
l’indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell’attività
dell’impresa, nonché del nome del responsabile dell’impresa stessa e la firma di
quest’ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di
vendita.
6. Le disposizioni concernenti gli incaricati, si applicano
anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate
dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.
7. Il
tesserino di riconoscimento di cui ai commi 4 e 5, è obbligatorio anche per
l’imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal
presente articolo.
8. Alle vendite di cui al presente articolo, si
applicano altresì le disposizioni di cui al d.lgs. 206/2005.
9.
L’esibizione o illustrazione di cataloghi e l’effettuazione di qualsiasi altra
forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore, cosi come
definito all’articolo 4, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e
sul tesserino di riconoscimento di cui ai commi 4, 5, 6 e 8.
9 bis. Quando
l’attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo
di legittimazione aggiuntivo. (46)
(44) Comma aggiunto dalla l.r.
12/2018, art.22, comma 1,lett. a).
(45) Parole sostituite dalla l.r.
12/2018, art.22, comma 1,lett. b).
(46) Comma aggiunto dalla l.r.
12/2018, art.22, comma 1,lett. c).
Titolo VIII
Sanzioni e norme finali
Art.
61
Sanzioni
1. La
competenza per le violazioni di cui alla presente legge è del comune nel quale
hanno avuto luogo. Allo stesso comune pervengono i proventi derivanti dai
pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze di ingiunzioni di pagamento.
2. Il comune è competente alla vigilanza e al provvedimento
sanzionatorio di cui all’articolo 180 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
(Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno
1931-IX, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).
3. Chiunque
eserciti l’attività di commercio al dettaglio in sede fissa, le forme speciali
di vendita, [le vendite straordinarie e promozionali,] (47) l’attività di vendita della stampa quotidiana e
periodica, di somministrazione di alimenti e bevande, la distribuzione di
carburanti e di commercio su aree pubbliche senza autorizzazione o altro titolo
abilitativo previsto, ovvero senza i requisiti di cui all’articolo 5, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
duemilacinquecento a euro 15 mila e alla chiusura immediata dell’esercizio.
4. Nel caso di operatori su aree pubbliche la chiusura è integrata dal
sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci e alla successiva confisca
delle stesse, nonché degli automezzi usati dai sanzionati, ai sensi della legge
24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale).
5. Per i
distributori di carburante a uso pubblico, il comune dispone inoltre la
rimozione delle attrezzature e il ripristino dei luoghi con spese a carico dei
trasgressori.
6. Le violazioni alle prescrizioni della presente legge,
diverse da quelle considerate ai commi 3, 4 e 5, sono punite con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecento a euro 3 mila.
7. In caso di particolare gravità o di recidiva, la competente autorità
comunale dispone, altresì, la sospensione dell’attività di vendita per un
periodo non inferiore a tre e non superiore a venti giorni lavorativi. La
recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due
volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante
oblazione.
8. Le attività di somministrazione di cui all’articolo 38,
possono essere sospese anche quando venga meno la sorvegliabilità dei locali.
L’attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a
novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata
necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l’attività,
ripristinati i requisiti mancanti.
9. L’attività è
sospesa fino a tre giorni, nel caso in cui l’esercente non rispetti gli orari e
le indicazioni operative decise dai comuni per la tutela degli abitati delle
aree limitrofe.
10. Per accertati motivi di pubblico interesse o per
evidenti ragioni di sicurezza, il comune può disporre la sospensione
dell’impianto di distribuzione di carburanti su strada.
11. Qualora le
fattispecie di cui ai commi 3 e 7, avvengano in un esercizio di
somministrazione, si applicano anche le disposizioni di cui agli articoli 17 ter
e 17 quater del r.d. 773/1931 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
(47) Parole soppresse dalla l.r.
12/2018, art.23, comma 1,lett. a).
Art.
62
Sospensione,
decadenza e revoca
delle autorizzazioni
1. Il titolare
può sospendere volontariamente la propria attività (48) dandone comunicazione al comune, fino al periodo
massimo di un anno, salvo proroga del termine in caso di comprovata necessità e
motivata richiesta dell’interessato.
2. I titolari degli impianti di
distribuzione di carburanti su area autostradale non possono sospendere
l’attività dell’esercizio.
3. Il titolo abilitativo è revocato: (49)
a) qualora il
titolare:
1. chiuda
volontariamente l’attività;
2. non avvii l’attività entro sei mesi dalla
data del titolo stesso;(50) periodo esteso a un anno
per le medie strutture di vendita e due anni per le grandi strutture di
vendita;
3. non osservi i provvedimenti di sospensione
dell’autorizzazione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini
previsti;
4. sospenda l’attività per un periodo superiore al massimo
previsto al comma 1;
5. in possesso di autorizzazione su aree pubbliche
di tipo A, non utilizzi il posteggio assegnato all’interno di una fiera per
due manifestazioni consecutive, fatti salvi i casi di forza maggiore
documentati dall’interessato;
6. in possesso di autorizzazione su aree
pubbliche di tipo A, non utilizzi il posteggio assegnato per periodi
superiori complessivamente a 1/3 delle giornate previste per ciascun anno
solare, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati dall’interessato;
7. rifornisca da un impianto marino il carburante a veicoli stradali;
8. rifornisca da un impianto a uso privato il carburante a terzi;
b) nei
casi stabiliti dal comune per motivi di pubblico interesse;
c) qualora
l’impianto di distribuzione di carburante non risulti adeguabile a seguito di
verifica di compatibilità da parte del comune.
4. La Regione può
richiedere al comune, la chiusura di un esercizio non in possesso
dell’autorizzazione per grande struttura di vendita ovvero la revoca
dell’autorizzazione rilasciata in maniera non conforme alla presente legge.
5. In caso di mancata attuazione di quanto previsto al comma 4, la
Regione decorsi novanta giorni dalla data della richiesta, nomina a carico del
comune inadempiente, un commissario ad acta per l’attuazione dei necessari
provvedimenti.
6. Il comune, avuta notizia di una delle fattispecie di
revoca, la comunica all’interessato fissando un termine di trenta giorni per le
eventuali controdeduzioni, decorso il quale adotta il provvedimento conseguente.
7. L’attivazione degli impianti di distribuzione carburanti resta
disciplinata dal capo III.
(48) Parola sostituita dalla l.r.
12/2018, art. 24,
comma 1, lett. a).
(49) Parole sostituite dalla l.r.
12/2018, art. 24, comma 1, lett. b).
(50) Parole sostituite dalla l.r.
12/2018, art. 24, comma 1, lett. c).
Art.
63
Abrogazioni e
disapplicazioni
1. Sono
abrogate le seguenti norme:
a) legge
regionale 1° agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del commercio);
b)
legge
regionale 24 luglio 2001, n. 18 (Disciplina del commercio su aree
pubbliche);
c) legge
regionale 13 dicembre 2004, n. 23 (Razionalizzazione e ammodernamento
della rete distributiva dei carburanti), (51)
"c bis) gli
articoli 3 e 5 della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 38 (Norme per il
sostegno del consumo dei prodotti agricoli regionali). (52)
2. A seguito
dell’entrata in vigore della presente legge, cessa di avere diretta applicazione
nella Regione Puglia la l. 287/1991, fatto salvo il comma 2, dell’articolo 4,
con riferimento alle autorizzazioni di cui all’articolo 41 della presente legge.
3. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 152 del r.d.
635/1940, come modificato dall’articolo 2 del regolamento per la semplificazione
dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività
disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al
riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e
108, Allegato 1 della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, Allegato 1
della legge n. 50/1999) emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28
maggio 2001, n. 311, e le disposizioni in materia di sorvegliabilità dei locali
adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande,
nonché ogni altra disposizione statale in materia di ordine pubblico e
sicurezza.
(51) Punto sostituito dalla l.r.
12/2018, art. 25, comma 1, lett. a).
(52) Comma aggiunto dalla l.r.
12/2018, art. 25, comma 1, lett. b).
Art.
64
Disposizioni
transitorie e finali
1. In attesa
dell’approvazione dei provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, rimangono in
vigore i regolamenti vigenti in quanto applicabili.
2. Fino alla data di
approvazione da parte del comune, dei criteri per il rilascio delle
autorizzazioni su aree pubbliche di cui all’articolo 12, non possono essere:
a) rilasciate
nel comune nuove autorizzazioni di tipo A;
b) istituiti o ampliati di
numero di posteggi o trasferiti di luogo fiere e mercati;
c) operate
ripartizioni dei posteggi per merceologia.
3. Ai fini della
commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di
prodotti previsti da leggi speciali.
4. Le domande di
autorizzazione alla realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione di
carburanti presentate prima della data di entrata in vigore della presente
legge, sono esaminate e decise sulla base delle disposizioni vigenti al momento
della presentazione.
5. I titolari di un’autorizzazione ai sensi
dell’articolo 3 della l. 287/1991, previo aggiornamento dell’autorizzazione
sanitaria, hanno diritto a estendere la propria attività secondo quanto previsto
all’articolo 38, senza che risulti necessaria la conversione del titolo
autorizzatorio.
6. Il titolare di autorizzazioni di cui all’articolo 5,
comma 1, lettere a) b) e d), della l. 287/1991, per uno stesso esercizio ha
diritto, sussistendone le condizioni, di attivare in locali diversi o cedere,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i diversi
rami d’azienda e il subentrante ha diritto all’intestazione della relativa
autorizzazione.
7. Al rinnovo
delle autorizzazioni di concessione di posteggio in scadenza del periodo 2017 -
2020 si applicano i criteri previsti dalla deliberazione della Giunta regionale
28 marzo 2013, n. 568 “Indirizzi unitari delle Regioni e province autonome per
l’attuazione dell’Intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012, ex art. 70
comma 5 del D.L.gs. 59/2010 in materia di aree pubbliche - Presa d’Atto”.
8. Il comune rilascia l’autorizzazione di tipo A, con scadenza 5 luglio
2017, agli operatori che abbiano occupato negli ultimi tre anni lo stesso
posteggio nella fiera. Dopo la data del 5 luglio 2017 si applicano le procedure
previste all’articolo 30.
“8 bis. Per far fronte alle attuali condizioni della
congiuntura economica, le autorizzazioni all’apertura delle grandi strutture di
vendita in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, anche per effetto di proroghe già concesse, sono ulteriormente
prorogate di due anni. Detta proroga opera di diritto ed è subordinata alla
comunicazione dell’interesse ad avvalersene, presentata dal titolare
dell’autorizzazione al Comune competente prima della scadenza del termine di
validità attualmente in corso. (53)
8-ter. Si intendono altresì prorogate di due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del comma 8-bis, le
autorizzazioni per le quali sia stata presentata istanza di proroga alla data di
entrata in vigore della presente disposizione. (54)
9. Sono confermate le disposizioni previste dalla
legge
regionale 31 dicembre 2012, n. 41 (Ampliamento offerta prodotti nei punti
vendita esclusivi di stampa quotidiana e negli esercizi commerciali).
"9 bis. Con l’entrata in vigore delle disposizioni
attuative del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in
materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori
interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo),
convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 2017, n. 96, cessano di avere
efficacia le norme del titolo III della presente legge incompatibili con la
legge statale. (55)
"9 ter. Con l’entrata in vigore delle disposizioni
attuative previste dall’articolo 1, commi 1180 e 1181 della legge 27 dicembre
2017, n. 205, (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) cessano di avere efficacia le
norme della presente legge in contrasto con le disposizioni statali. La Giunta
regionale approva il relativo regolamento attuativo di aggiornamento.(56)
(53) Comma aggiunto dalla l.r.
26/2020, art. 2,
comma 1.
(54) Comma aggiunto dalla l.r.
26/2020, art. 2, comma 1.
(55) Comma aggiunto dalla
l.r.
12/2018, art. 26, comma 1, lett. a).
(56) Comma aggiunto dalla
l.r.
12/2018, art. 26, comma 1, lett. a).
La presente legge è pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art.
53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.
Data a Bari, addì 16 aprile 2015
VENDOLA
ALLEGATO A
Categorie
merceologiche utilizzabili per la ripartizione dei posteggi nelle fiere e nei
mercati
1) alimentari in genere, carni e prodotti a base di carni;
2) prodotti alimentari tipici di provenienza pugliese;
3) frutta e
verdura;
4) pesci, crostacei e molluschi;
5) pane, pasticceria e
dolciumi;
6) bevande;
7) cosmetici e articoli di profumeria;
8)
prodotti tessili, biancheria;
9) articoli di abbigliamento e pellicceria;
10) accessori dell’abbigliamento;
11) calzature e articoli in cuoio;
12) mobili, articoli di illuminazione;
13) casalinghi;
14)
elettrodomestici, radio TV;
15) dischi, musicassette e strumenti musicali;
16) ferramenta, vernici, giardinaggio, articoli igieni-co-sanitari e da
costruzione;
17) libri, giornali, cartoleria;
18) fiori e piante;
19) animali e articoli per l’agricoltura;
20) accessori per
auto-moto-cicli;
21) prodotti dell’artigianato tipico pugliese;
22)
altri prodotti.
INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI
GENERALI
Capo I - Principi generali
Art. 1 Oggetto
Art. 2
Finalità
Art. 3 Articolazione dell’intervento regionale
Art. 4
Definizioni generali
Art. 5 Requisiti di accesso ed esercizio dell’attività
Art. 6 Subentro nella gestione
Capo II - Norme generali sulla
vendita
Art. 7 Pubblicità dei prezzi
Art. 8 Vendite straordinarie
Art. 9 Orari di apertura e di chiusura
Art. 10 Gestione di reparto
Capo III - Programmazione della rete distributiva
Art. 11 Contenuti
dei documenti regionali di indirizzo e programmazione
Art. 12 Strumenti
comunali di programmazione e incentivazione
Capo IV - Strumenti di
promozione del commercio
Art. 13 Sviluppo e promozione del commercio
Art. 14 Osservatorio regionale del commercio
Art. 15 Assistenza tecnica
alle piccole e medie imprese commerciali
TITOLO II - COMMERCIO IN SEDE
FISSA
Art. 16 Classificazione delle strutture commerciali
Art. 17
Modalità di apertura, trasferimento e ampliamento degli esercizi
Art. 18
Pianificazione territoriale e urbanistica degli insediamenti commerciali
Art. 19 Dotazione di aree a parcheggio
Art. 20 Correlazione tra
concessione edilizia e autorizzazione commerciale
Art. 21 Commercio
all’ingrosso
TITOLO III - VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
Art. 22 Esercizio dell’attività
Art. 23 Provvedimenti comunali
Art.
24 Esenzione dall’autorizzazione
Art. 25 Modalità di vendita della stampa
Art. 26 Diffusione gratuita della stampa
TITOLO IV - COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE
Capo I - Norme generali
Art. 27 Definizioni e Tipologia
delle autorizzazioni
Art. 28 Caratteristiche e articolazione merceologica
delle manifestazioni
Art. 29 Autorizzazione all’esercizio dell’attività con
posteggio (tipo A)
Art. 30 Procedura di rilascio delle autorizzazioni di
tipo A
Art. 31 Esercizio dell’attività in forma itinerante (tipo B)
Capo II- Programmazione del commercio su aree pubbliche
Art. 32
Criteri generali
Art. 33 Istituzione di nuovi mercati e fiere
Art. 34
Soppressione, riconversione e qualificazione dei mercati e delle fiere
Capo III - Norme per l’esercizio dell’attività
Art. 35 Concessioni
temporanee di posteggio
Art. 36 Assegnazione temporanea di posteggi
Art.
37 Esercizio del commercio su aree particolari
TITOLO V - ESERCIZI DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Art. 38 Tipologia degli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande
Art. 39 Apertura, ampliamento e
trasferimento degli esercizi
Art. 40 Attività non soggette ad autorizzazione
Art. 41 Attività di somministrazione stagionale e temporanea
Art. 42
Esercizio di attività accessorie
TITOLO VI - RETE DISTRIBUTIVA DEI
CARBURANTI
Capo I - Disposizioni generali
Art. 43 Definizioni
specifiche
Art. 44 Esercizio delle funzioni da parte dei Comuni
Art. 45
Tipologie e attività commerciali integrative
Art. 46 Modifica e
ristrutturazione degli impianti
Capo II - Impianti autostradali, a uso
privato, marini e di pubblica utilità
Art. 47 Impianti autostradali
Art.
48 Impianti di distribuzione a uso privato e contenitori-distributori
rimuovibili
Art. 49 Impianti marini
Art. 50 Autorizzazione al prelievo
di carburanti
Art. 51 Impianti di pubblica utilità in aree svantaggiate
Capo III - Collaudo stato di conservazione, vigilanza e controllo
Art. 52 Collaudo
Art. 53 Impianto ed esercizio provvisorio
Art. 54
Termine per ultimazione dei lavori
Art. 55 Stato di conservazione degli
impianti
Art. 56 Vigilanza e controllo
TITOLO VII - FORME SPECIALI
DI VENDITA AL DETTAGLIO
Art. 57 Spacci interni
Art. 58 Apparecchi
automatici
Art. 59 Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi
di comunicazione
Art. 60 Vendite effettuate presso il domicilio dei
consumatori
TITOLO VIII- SANZIONI E NORME FINALI
Art. 61 Sanzioni
Art. 62 Sospensione, decadenza e revoca delle autorizzazioni
Art. 63
Abrogazioni e disapplicazioni
Art. 64 Disposizioni transitorie e finali
ALLEGATO A Categorie merceologiche utilizzabili per la ripartizione dei
posteggi nelle fiere e nei mercati