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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1985
Numero
37
Data
22/05/1985
Abrogato
 
Materia
Acque minerali e termali - cave - torbiere
Titolo
Norme per la disciplina dell' attivita' delle cave.
Note
Pubblicata nel B.U. R. Puglia 5 giugno 1985, n. 73.
Allegati
Nessun allegato

 

 ۥ-

Legge abrogata dalla l.r. 22/2019, art. 37, comma 1. 

 

(1)  Con Delib.G.R. 13 giugno 2006, n. 824 e Delib.G.R. 15 maggio 2007, n. 580 è stato approvato, ai sensi della presente legge, il Piano regionale delle attività estrattive. Con Delib.G.R. 9 maggio 2007, n. 538 è stata approvata la direttiva concernente le disposizioni tecnico-operative e procedurali sull'attuazione della presente legge.

                                                                                                                                                                                    (giurisprudenza)

Cassazione Penale

Sez. III, sent. n. 34102 del 12-04-2005

(ud. del 12-04-2005), Nardilli (rv. 232107)

T.A.R. Lecce

Sez. I, sent. n. 6781 del 09-10-2003,

 Soc. I. c. Regione Puglia ed altri

 

TITOLO I

Oggetto della legge

Art. 1

[La presente legge disciplina la ricerca e la coltivazione in superficie o in sotterraneo delle sostanze minerali industrialmente utilizzabili sotto qualsiasi forma o condizione fisica, appartenenti alla seconda categoria ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e comunque non compresi nella prima categoria ai sensi del secondo comma dello stesso art. 2.

I lavori di coltivazione dei giacimenti dei materiali succitati costituiscono attività di cava o di torbiera. ]

 

TITOLO II

Cave e torbiere

Capo I - Autorizzazione alla ricerca

Art. 2

[La ricerca delle sostanze minerali di cui all'art. 1, allo scopo di accertare l'esistenza, la qualità, la consistenza e l'economicità dei giacimenti, è subordinata a preventiva autorizzazione. ]

 

Art. 3

[L'autorizzazione alla ricerca è accordata dall'Assessore all'Industria, commercio e artigianato:

a) sentito il Comune interessato quando la ricerca è eseguita in zone non soggette ad alcun vincolo (idrogeologico, forestale, paesaggistico, culturale, ambientale, urbanistico, ecc.);

b) sentito anche il Comitato tecnico regionale per le attività estrattive (C.T.R.A.E.) di cui al successivo art. 29 quando invece le zone sono interessate da uno o più vincoli. ]

 

Art. 4

[All'istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca - da trasmettere tramite l'Ufficio minerario regionale di cui alla L.R. 17 gennaio 1980, n. 7 - deve essere allegata una relazione tecnico-economica indicante le zone interessate, le modalità di esecuzione del programma di ricerca, i mezzi impiegati, le eventuali modifiche che i lavori apporterebbero al terreno e la spesa prevista.

Ai possessori dei fondi interessati viene data comunicazione da parte dell'Assessorato all'industria e gli stessi hanno, qualora ne facessero domanda entro 30 giorni dal ricevimento, diritto prioritario alla ricerca.

Prima dell'inizio dei lavori di ricerca il titolare è tenuto a trasmettere al Comune interessato ed all'Ufficio minerario regionale la denuncia di esercizio in analogia a quanto previsto dall'art. 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128. ]

 

Art. 5

[L'autorizzazione alla ricerca non può essere accordata per durata superiore ad un anno e può essere prorogata per un altro solo anno, previa constatazione, da farsi a spese del ricercatore, dei lavori eseguiti e dei risultati ottenuti.]

 

Art. 6

[È fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni cagionati dalla ricerca.

In caso di contestazione sull'entità dei danni il Settore industria - Ufficio minerario regionale - stabilirà d'Ufficio, provvisoriamente, l'ammontare del deposito cauzionale, eseguito il quale il ricercatore potrà dare esecuzione ai lavori.

Quando i fondi sui quali s'intende effettuare la ricerca sono di proprietà di esercenti di cave in attività ed i proprietari dimostrino che eventuali giacimenti in essi accertati costituiscono riserve di materiale indispensabili per il prosieguo dell'attività estrattiva, oppure che detti fondi sono necessari per discariche di detriti di coltivazione, i possessori possono opporsi ai lavori di ricerca.

L'Amministrazione regionale, eseguiti i necessari accertamenti può dichiarare tali fondi, in tutto o in parte, zone di naturale sviluppo delle attività in atto. ]

 

Art. 7

[L'autorizzazione alla ricerca non consente di effettuare lavori di coltivazione per i quali è necessaria l'autorizzazione di cui al successivo art. 8.]

 

TITOLO II

Cave e torbiere

Capo II - Autorizzazioni alla coltivazione

(giurisprudenza)

T.A.R. Bari

Sez. I, sent. n. 14 del 19-01-1996,

 Soc. Intini c. Comune di Gioia del Colle.

 

Art. 8

[1. La coltivazione di cava o torbiera e relative pertinenze è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal dirigente dell'Ufficio minerario regionale, su parere vincolante del Comitato tecnico regionale attività estrattiva (CTRAE).

2. È istituito, presso l'Assessorato regionale all'Industria - Ufficio minerario - lo Sportello unico regionale per le attività estrattive, per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività di cava ex L.R. n. 37/1985 (2).

3. Lo Sportello unico regionale, si avvale del CTRAE di cui all'articolo 29 della L.R. n. 37/1985, che esprime il parere vincolante in ordine alle istanze di autorizzazione inoltrate.

4. Lo Sportello unico regionale opera, presso le diverse strutture interessate al rilascio di pareri e nulla osta, in deroga alle rispettive norme di riferimento, in sostituzione del soggetto proponente (3).

4-bis. Il rilascio dell’autorizzazione regionale e l’esercizio dell’attività estrattiva sono a titolo oneroso. La Giunta regionale, entro il 30 marzo di ciascun anno, e sentite le Associazioni di categoria, stabilisce con proprio atto i criteri per la determinazione degli oneri finanziari a carico dei titolari dell’autorizzazione in relazione alla quantità e tipologia dei materiali estratti nell’anno precedente, nonché i criteri per la ripartizione dei relativi proventi tra Regione, Province e Comuni (4) .

4-ter. Il contributo di cui al comma 4-bis è destinato, fino alla concorrenza del 20 per cento, a sostenere interventi nel settore estrattivo con la concessione ed erogazione di ausili finanziari per investimenti per l’innovazione e il trasferimento tecnologico, per l’attività di promozione, per studi e ricerche e per la realizzazione di interventi pubblici ulteriori rispetto al mero ripristino dell’area coltivata (5) . ]

(2) Vedi anche, per la disciplina sull'organizzazione e il funzionamento dello Sportello unico di cui al presente comma, il Reg. 8 aprile 2008, n. 3.

(3)  Articolo così sostituito dall'art. 2, L.R. 12 novembre 2004, n. 21 (vedi anche l'art. 1 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 8. La coltivazione di cava o torbiera e relative pertinenze è subordinata ad autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dal Presidente della Giunta regionale: a) su proposta dell'Assessore all'industria, quando le attività estrattive ricadano in territori non soggetti ad alcuno dei vincoli di cui all'art. 3; b) su proposta dell'Assessore all'Industria, sentito il C.T.R.A.E., quando le attività ricadano in territori sui quali insistono uno o più dei vincoli di cui all'art. 3.».

(4) Comma aggiunto dall’art. 22, comma 2, L.R. 31 dicembre 2010, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(5) Comma aggiunto dall’art. 22, comma 2, L.R. 31 dicembre 2010, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

Art. 9

[L'autorizzazione per la coltivazione deve essere chiesta anche per l'apertura delle cave di prestito e per tutti i movimenti di terra, che avvengono con l'utilizzazione dei materiali a scopo industriale ed edilizio, per opere stradali o idrauliche e per opere pubbliche in genere ed anche quando s'intendano utilizzare i detriti di coltivazione in discarica di cave abbandonate.

Nell'istanza di autorizzazione il richiedente deve indicare i progetti delle opere da realizzare. ]

 

Art. 10

[Per le attività estrattive autorizzate ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'art. 32 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443. I relativi provvedimenti sono di competenza del Presidente della Regione. ]

 

Art. 11

[Per le pertinenze, così come definite dall'art. 23, primo comma, del succitato R.D. n. 1443/1927 e per gli impianti annessi, i Comuni provvedono a determinare gli oneri di urbanizzazione a carico dell'esercente e la relativa riscossione, secondo le modalità di cui all'art. 19 e successivi della L.R. 12 febbraio 1979, n. 6 concernente «Adempimenti regionali per l'attuazione della legge statale 28 gennaio 1977, n. 10».]

 

TITOLO II

Cave e torbiere

Capo III - Priorità e procedura nell'autorizzazione

Art. 12

[L'autorizzazione alla coltivazione è rilasciata, in ordine di priorità, al ricercatore, al proprietario del suolo e suoi eredi, all'usufruttuario vitalizio ed altri aventi diritto sui fondi oggetto di attività estrattiva, fatte salve le norme previste nella presente legge.

La domanda per ottenere l'autorizzazione deve contenere:

1) la generalità ed il domicilio del richiedente, se questo è persona fisica; indicazione della ragione sociale, della sede e del legale rappresentante, se si tratta di una società o impresa cooperativa;

2) il numero di codice fiscale del richiedente e della partita IVA.

Alla domanda, indirizzata al Presidente della Giunta regionale, tramite il Settore industria - Ufficio minerario regionale devono essere allegati:

a) copia autentica del contratto di affitto o dell'atto di proprietà od ogni altro titolo comprovante il diritto sull'area da coltivare, con estratto di mappa catastale riportante l'estensione dell'area stessa nonché i terreni limitrofi compresi in un raggio di m 500;

b) una carta topografica, in scala 1:25.000, con sopra indicata l'ubicazione della cava:

c) una planimetria quotata in scala non inferiore a 1:1000 dei terreni interessati dalle escavazioni e dagli impianti eventualmente esistenti;

d) piano di coltivazione e relazione tecnica redatta da un professionista esperto in materia;

e) progetto esecutivo per la sistemazione e/o il recupero e/o il ripristino delle aree, comunque interessate all'attività estrattiva;

f) programma economico-finanziario;

g) documentazione circa l'idoneità tecnica ed economica del richiedente ad eseguire i lavori di coltivazione. ]

 

(giurisprudenza)

T.A.R. Bari

Sez. II, sent. n. 1043 del 27-03-2006 (ud. del 09-03-2006),

 A. s.n.c. c. Regione Puglia e altri

 

Art. 13

[Per le autorizzazioni di cui all'art. 8, il progetto per la sistemazione e/o il recupero e/o il ripristino delle aree deve indicare le opere da realizzarsi anche durante il periodo della coltivazione oltre che al termine della stessa.

Il programma economico-finanziario deve indicare l'utilizzazione e la destinazione sul mercato del materiale estratto, la potenzialità degli impianti di cava ed i programmi d'investimento sugli stessi, le previsioni d'impiego della mano d'opera.

Copia della domanda e relativi allegati è trasmessa a cura del richiedente al Sindaco del Comune interessato.

Il Sindaco, entro 8 giorni dal deposito della domanda, ne dà notizia al pubblico mediante avviso affisso all'Albo pretorio per 15 giorni.

Il Sindaco, entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione, invierà il proprio motivato parere sulla richiesta al Settore industria - Ufficio minerario regionale.

Il parere si intende comunque favorevole se il Sindaco non si esprime nel termine soprafissato.

Tutti i pareri richiesti a norma della presente legge ad enti, Uffici statali, regionale e locali s'intendono comunque favorevoli se, decorso il termine massimo di 30 giorni dall'acquisizione degli atti e documenti gli interessati non si siano pronunziati.

L'autorizzazione alla coltivazione deve essere rilasciata entro giorni 60 e giorni 90, rispettivamente, per i casi di cui al punto a) e al punto b) dell'art. 8, a far tempo dalla decorrenza del termine di cui al comma precedente, decorsi i quali s'intende esecutiva.

Copia dell'autorizzazione, oltre che all'imprenditore deve essere trasmessa al Sindaco del Comune interessato. ]

 

Art. 14

[L'autorizzazione è rilasciata per un periodo di tempo definito in rapporto alla potenzialità degli impianti e degli investimenti previsti e comunque non superiore a 20 anni.

Ottenuto il titolo autorizzativo e prima d'iniziare i lavori, l'esercente deve adempiere agli obblighi di cui all'art. 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

L'autorizzazione alla coltivazione può essere prorogata a richiesta degli interessati quando sussistono motivati interessi di produzione e, di sviluppo economico.

La proroga viene accordata dalla stessa autorità che ha rilasciato l'autorizzazione. ]

 

Art. 15

[Nell'atto autorizzativo devono essere previsti:

- l'obbligo di esecuzione da parte dell'imprenditore, anche a mezzo di eventuali consorzi volontari od obbligatori da costituirsi secondo le procedure previste dalla vigente legislazione, di tutte quelle opere che si rendono necessarie per evitare danni ad altri beni ed attività, tenuto conto delle proposte avanzate dai vari enti a tutela dei vincoli esistenti, nonché delle opere per la sistemazione e/o il recupero e/o il ripristino del terreno comunque interessato all'attività estrattiva;

- i tempi e le modalità di esecuzione delle opere per la ricomposizione ambientale delle aree interessate;

- l'ammontare del deposito cauzionale e di congrue garanzie finanziarie, anche fidejussorie, per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'autorizzazione stessa in relazione alle opere da eseguire.

L'entità del deposito è adeguata annualmente mediante deliberazione della Giunta regionale in relazione alle variazioni intervenute nell'indice ISTAT del costo della vita;

- le eventuali prescrizioni a tutela del pubblico interesse.]

 

TITOLO II

Cave e torbiere

Capo IV - Sospensione, decadenza, revoca

Art. 16

[I lavori di coltivazione autorizzati possono essere sospesi cautelativamente quando:

a) si verifichi l'inosservanza dei programmi e delle prescrizioni del provvedimento;

b) siano necessari ulteriori accertamenti in vista dell'adozione dei provvedimenti di decadenza o di revoca di cui agli artt. 17 e 18.

L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia dopo che si è accertato che il titolare ha provveduto agli adempimenti prescritti.

Il provvedimento di sospensione è comunque disposto quando si tratti di lavori abusivi.

L'ordine di sospensione, emesso dal Presidente della Regione, è immediatamente notificato all'imprenditore, al proprietario ed al Sindaco del Comune interessato. ]

 

Art. 17

[L'autorizzazione alla coltivazione può essere dichiarata decaduta:

- quando il titolare non inizi i lavori di coltivazione del giacimento o non dia ad essi adeguato sviluppo secondo il programma di ricerca o il progetto di coltivazione;

- per grave e reiterata inosservanza di cui al punto a) dell'art. 16, nonché delle norme in materia di polizia delle miniere e cave, di igiene e sicurezza del lavoro;

- per il trasferimento del titolo senza il preventivo nulla-osta dell'autorità concedente;

- quando sia venuta meno la capacità tecnica ed economica del titolare;

- quando siano stati sospesi i lavori di coltivazione senza il nulla-osta da parte dell'Ufficio minerario regionale.

La dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione alla coltivazione è adottata con provvedimento motivato dalla stessa autorità concedente dopo che sia trascorso inutilmente il termine assegnato per l'eliminazione delle inadempienze.

Il provvedimento è notificato all'imprenditore, al proprietario ed al Sindaco del Comune interessato.

Il provvedimento di dichiarazione di decadenza è atto definitivo. ]

 

Art. 18

[L'autorizzazione alla coltivazione può essere revocata dalla Giunta regionale, sentito il C.T.R.A.E., per sopraggiunte gravi esigenze d'interesse pubblico.

In tal caso, ove l'imprenditore ne faccia motivata richiesta entro tre mesi dalla notifica del provvedimento, viene fatto salvo un equo indennizzo che tiene conto del valore degli impianti e dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso le cave o torbiere da determinarsi dallo stesso C.T.R.A.E. su parere motivato del Settore industria Ufficio minerario regionale; resta fermo l'obbligo per l'imprenditore alla ricomposizione ambientale prevista dal provvedimento di cui viene disposta la revoca.

Il provvedimento di revoca è notificato all'imprenditore, al proprietario ed al Sindaco del Comune interessato.

Il provvedimento di revoca è atto definitivo. ]

 

Capo V - Coltivazione nei corsi d'acqua

Art. 19

[Le escavazioni ed estrazioni di materiali dagli alvei dei corsi d'acqua nei laghi e spiagge lacustri di competenza regionale continuano ad essere subordinate a concessione rilasciata dall'Assessore ai lavori pubblici nel rispetto delle vigenti norme.

I titolari delle concessioni, oltre a comunicare all'Assessorato ai lavori pubblici i dati relativi alle escavazioni effettuate, sono tenuti all'osservanza di quanto stabilito dal successivo art. 22.]

 

TITOLO II

Cave e torbiere

Capo VI - Vigilanza

Art. 20

[Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi di polizia di Stato, abilitati espressamente dalle leggi vigenti, anche dai dipendenti dell'Amministrazione regionale in servizio presso il Settore industria Ufficio minerario regionale designati dall'Assessore al ramo e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Regione.

Su tale designazione viene chiesto il parere del Prefetto per quanto di competenza.

I verbali di accertamento dell'infrazione sono inoltrati agli Uffici regionali del contenzioso competenti per territorio, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, ex L.R. 15 novembre 1977, n. 36.

Le funzioni di vigilanza sui lavori di ricerca e di coltivazione dei materiali di cava sono esercitate dal Settore industria - Ufficio minerario regionale.

La vigilanza sui lavori di escavazione dei materiali di cui all'art. 19 è demandata all'Assessorato a lavori pubblici.

È di competenza dell'Ufficio minerario regionale invece, la vigilanza sugli impianti di trattamento dei materiali estratti con le escavazioni di cui al comma precedente. Pertanto, gli Uffici del Genio civile trasmettono all'Ufficio minerario copia degli atti relativi alle concessioni rilasciate. ]

 

TITOLO II

Cave e torbiere

Capo VII - Spese per l'istruttoria delle istanze

Art. 21

[Le spese per l'istruttoria delle istanze, per l'autorizzazione sia alla ricerca che alla coltivazione di cui alla presente legge, sono a carico del richiedente. ]

 

TITOLO II

Cave e torbiere

Capo VIII - Obbligo di fornire dati statistici

Art. 22

[Gli esercenti devono fornire periodicamente tutti i dati statistici dei materiali estratti, nonché tutte le altre informazioni e chiarimenti che venissero loro richiesti dal Settore industria - Ufficio minerario regionale.

Gli esercenti debbono inoltre mettere a disposizione dei funzionari del Settore industria - Ufficio minerario regionale tutti i mezzi per ispezionare i lavori in corso.]

 

TITOLO II

Cave e torbiere

Capo IX - Il patrimonio indisponibile della Regione

Art. 23

[Appartengono al patrimonio indisponibile della Regione i giacimenti di materiali di cava la cui disponibilità sia stata sottratta al proprietario del fondo nei casi di pubblica interesse di cui al presente articolo.

Qualora non sia stata presentata domanda di autorizzazione per la coltivazione di giacimenti di cava ricadenti nelle aree individuate dal Piano regionale delle attività estrattive (P.R.A.E), la Giunta regionale invita il proprietario del fondo a presentare, entro il termine di sei mesi, domanda di autorizzazione a proprio nome a cedere la disponibilità del giacimento a terzi che entro lo stesso termine presentino domanda, con l'avvertimento che il giacimento sarà acquisito al patrimonio indisponibile della Regione decorso inutilmente il termine medesimo.

In quest'ultimo caso la Giunta regionale dispone il passaggio del giacimento al patrimonio indisponibile della Regione ai sensi dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Detto giacimento sarà dato in concessione a giudizio insindacabile della Regione a chi abbia, tra quanti hanno presentato relativa domanda, l'idoneità tecnica ed economica a condurre l'impresa.

La disposizione di cui al precedente camma si applica anche nei casi di decadenza dell'autorizzazione previsti dall'art. 17, qualora il titolare di quest'ultima sia proprietario del fondo.

Qualora il titolare dell'autorizzazione dichiarata decaduta non sia il proprietario del fondo, la giunta regionale procede analogamente a quanto previsto dal secondo e dal terzo comma del presente articolo per l'ipotesi di mancata presentazione della domanda di autorizzazione.

Il concessionario subentrante nell'esercizio della cava è tenuto a corrispondere all'avente diritto il valore attuale degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava.

I diritti spettanti ai terzi sulla cava si risolvono sulle somme assegnate ai sensi del comma precedente.

Sono escluse dalla suindicata procedura di decadenza le cave di riserva di stabilimenti industriali esistenti; il carattere di riserva va riconosciuto con provvedimento della Giunta regionale, sentito il C.T.R.A.E., tenendo conto delle dimensioni e dell'attività svolta dai singoli stabilimenti.

Fino a quando non entrerà in vigore il P.R.A.E. (Piano regionale attività estrattiva) di cui ai successivi artt. 31 e seguenti, continuano ad applicarsi le norme di cui all'art. 45 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modificazioni (6). ]

(6)  Comma aggiunto dal primo comma dell'art. 1, L.R. 9 giugno 1987, n. 13.

 

TITOLO II

Cave e torbiere

Capo X - I consorzi - collaudi - direzione dei lavori. Qualificazione professionale

Art. 24

[Per l'esecuzione, la manutenzione e l'uso di opere comuni attinenti l'attività di cava e per l'attuazione di un coordinamento della coltivazione, possono costituirsi consorzi volontari ed obbligatori.

La costituzione dei consorzi obbligatori può essere disposta dalla Giunta regionale quando sia richiesta dagli imprenditori rappresentanti:

- almeno i due terzi dei fondi relativi all'area interessata dalla coltivazione, quando s'intende attuare il coordinamento della coltivazione stessa;

- almeno i due terzi delle aree interessate alle opere comuni quando si deve procedere all'esecuzione, alla manutenzione ed all'uso delle opere stesse, attinenti l'attività di cava.

La costituzione dei consorzi obbligatori può essere disposta, quando lo impongono le esigenze di tutela ambientale, paesaggistica, idrologica della zona nonché di tutela di alcuni particolari materiali di cave allo scopo di evitare il loro depauperamento anche a causa di un'irrazionale coltivazione. I materiali da tutelare saranno individuati annualmente dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'industria (7).

La costituzione dei consorzi facoltativi è comunicata, entro 30 giorni, dagli interessati all'Assessorato all'Industria mediante la produzione di copia dell'atto costitutiva.

In caso di consorzi obbligatori, quando le opere non siano state eseguite nei termini previsti e i lavori non procedono secondo le direttive fissate, la Giunta regionale, previa diffida, può nominare un Commissario, il quale provvede all'esecuzione diretta delle opere con addebito delle spese agli imprenditori consorziati e assume la rappresentanza e l'amministrazione del Consorzio fino all'attuazione delle direttive fissate. ]

(7)  Comma così modificato dal primo comma dell'art. 2, L.R. 9 giugno 1987, n. 13.

 

 

Art. 25

[Il progetto di recupero e/o sistemazione e/o ripristino facente parte integrante del progetto globale per l'autorizzazione della cava dovrà essere collaudato, al termine dell'attività della cava o dell'autorizzazione, dal Settore industria - Ufficio minerario regionale in collaborazione con il Comune interessato al fine di accertare la rispondenza dei lavori di coltivazione a quanto previsto nel progetto stesso ed a quanto stabilito nel provvedimento autorizzativo, con particolare riferimento alle opere di recupero e/o sistemazione.

Le risultanze del sopralluogo, in unico verbale, sono sottoscritte da ciascuno dei partecipanti.

Sulla base delle risultanze, la Giunta regionale provvede all'eventuale svincolo della cauzione prestata ai sensi dell'art. 15, dichiarando estinta la cava, ovvero ad intimare all'imprenditore la regolare esecuzione delle opere necessarie a soddisfare agli obblighi derivanti dal provvedimento di autorizzazione, entro un congruo termine.

Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Comune interessato provvede d'Ufficio, con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente, anche mediante incameramento della cauzione. ]

 

Art. 26

[Allo scopo di assicurare, all'attività delle cave e torbiere, esercizi caratterizzati da maggiore sicurezza per gli addetti, migliore e più razionale utilizzazione delle risorse, rendimenti produttivi più favorevoli, con ovvii benefici di costi sia economici che ambientali e per una gestione più attenta del territorio a maggiore salvaguardia dell'ambiente, la direzione dei lavori nelle attività estrattive deve essere affidata a tecnici con adeguata preparazione nel campo particolare delle conoscenze geologiche del sottosuolo e di quelle specifiche del processo produttivo e di trasformazione.

La direzione dei lavori può essere esplicata su una sola cava a gruppi di cave, da professionisti iscritti ai rispettivi Albi professionali e che posseggano i requisiti di cui all'ultimo comma del presente articolo (8).

Alle imprese costituitesi in consorzio, che coltivano le cave, sono concessi i contributi di cui all'art. 11 della L.R. 10 aprile 1985, n. 15 per il concorso nelle spese sostenute per la direzione dei lavori, in ragione di L. 500.000 per ogni impresa aderente al consorzio medesimo (9).

La domanda per l'ottenimento di detti contributi dovrà essere presentata nei tempi e nei modi previsti dalla L.R. 10 aprile 1985, n. 15 e saranno corrisposti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a partire dall'esercizio finanziario 1987 (10).

I contributi di cui all'art. 12 della L.R. 10 aprile 1985, n. 15 sono estesi anche ai materiali di seconda categoria di cui all'art. 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 (11).

Detti contributi saranno erogati secondo le modalità fissate dalla  L.R. 10 aprile 1985, n. 15 (12).

È fatto obbligo di affidare la direzione dei lavori ad un tecnico laureato in ingegneria, nelle cave di grande importanza, con potenzialità degli impianti installati superiore alle 2.000/t giorno e/a quando s'impiegano particolari tecnologie e notevoli mezzi meccanici.

Circa la complessità e l'importanza delle lavorazioni e degli impianti decide il Settore industria - Ufficio minerario regionale.

La direzione dei lavori, altre che agli ingegneri minerari o a periti minerari, può essere affidata ad ingegneri con specializzazione diversa da quella minerale, a geologi, periti industriali e geometri purché attestino di possedere specifiche competenze nelle discipline minerarie. ]

(8)  Comma così sostituito dal primo comma dell'art .3L.R. 9 giugno 1987, n. 13.

(9)  Comma aggiunto dal secondo comma dell'art. 3L.R. 9 giugno 1987, n. 13.

(10)  Comma aggiunto dal secondo comma dell'art. 3,  L.R. 9 giugno 1987, n. 13.

(11)  Comma aggiunto dal secondo comma dell'art. 3L.R. 9 giugno 1987, n. 13.

(12)  Comma aggiunto dal secondo comma dell'art. 3,  L.R. 9 giugno 1987, n. 13.

 

Art. 27

[Il personale tecnico da assegnare, all'Ufficio minerario regionale, se non è in possesso di laurea in ingegneria mineraria o del diploma di perito minerario, deve frequentare, a carico della Regione, corsi di specializzazione presso sedi universitarie, se ingegnere, o istituti minerari, se non ingegnere.

La Regione provvederà inoltre ad istituire corsi di qualificazione professionale per capo-cava e per fochino minatore, in sede provinciale e, se necessaria, anche sub-provinciale nelle zone interessate da numerose attività estrattive.]

 

TITOLO III

Sanzioni

Art. 28

[Il procedimento e la competenza sanzionatoria sono regolamentati dalle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 e nella L.R. 15 novembre 1977, n. 36.

È punita con sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 2.000.000 la violazione delle norme di cui all'art. 22; con la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 5.000.000 la violazione delle norme di cui all'art. 2; con la sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 10.000.000 la violazione di cui all'art. 7; con la sanzione amministrativa da L. 3.000.000 a L. 20.000.000 la violazione delle norme di cui agli artt. 8, 9 (13).

La sanzione amministrativa da L. 3.000.000 a L. 20.000.000 è comminata anche a coloro che proseguono l'attività oltre i termini previsti dall'autorizzazione.

Quando l'esercente non ottempera agli obblighi di sistemazione e/o di recupero e/o di ripristino del terreno comunque interessato all'attività estrattiva, stabiliti nell'atto autorizzativo, provvederà il Comune competente per territorio addebitando le spese al trasgressore, previo incameramento, quale acconto, della cauzione eventualmente versata.

I proventi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono introitati con le modalità stabilite dall'art. 54 della L.R. 30 maggio 1977, n. 17. ]

(13)  Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 4, L.R. 9 giugno 1987, n. 13.

 

 

TITOLO IV

Comitato tecnico regionale per le attività estrattive (C.T.R.A.E.)

Art. 29

[1. È istituito presso l'Assessorato Industria, Commercio e Artigianato il CTRAE, composto dai seguenti membri:

a) dirigente responsabile dell'Ufficio minerario regionale, in veste di Presidente;

b) dirigente responsabile, o suo delegato, dell'autorità competente in materia di Valutazione d'impatto ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale);

c) dirigente responsabile, o suo delegato, dell'autorità competente in materia di valutazione d'incidenza ex D.P.R. n. 357/1997 e successive modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;

d) dirigente responsabile del Settore urbanistico regionale, o suo delegato;

e) dirigente responsabile, o suo delegato, dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di ciascuna provincia;

f) un esperto in diritto minerario;

g) un esperto nelle discipline geologiche-minerarie;

h) un esperto designato dall'Ordine dei geologi per ciascuna provincia;

i) dirigente responsabile dell'Ufficio urbanistico del Comune interessato;

i-bis) un rappresentante degli imprenditori operanti nel settore delle cave designato dalle associazioni industriali per ciascuna provincia (14);

i-ter) un rappresentante dei lavoratori del settore delle cave designato per ciascuna provincia congiuntamente dalle organizzazioni sindacali provinciali (15) (16).

2. I componenti indicati alle lettere e), h), i), i-bis) e i-ter) partecipano alle riunioni che trattano questioni riguardanti le attività site nell'ambito del rispettivo territorio di competenza (17).

2-bis. Gli Ordini professionali, le Associazioni di categorie e le Organizzazioni sindacali indicati nel comma 1 provvedono, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Assessorato, a indicare i rispettivi esperti o rappresentanti nel CTRAE. Trascorso tale termine, la Giunta regionale, su indicazione dell'Assessore, provvede alla nomina dei componenti per i quali non è pervenuta la designazione (18).

3. Le mansioni di segretario vengono svolte da un funzionario dell'Assessorato all'industria (19).

4. Per la validità delle adunanze è richiesta, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più una dei componenti aventi diritto al voto e le deliberazioni sono adattate con la maggioranza dei presenti (20).

5. In seconda convocazione le adunanze sono valide qualunque sia il numero dei presenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti (21).

6. Quando si devono trattare argomenti che interessano altri Assessorati regionali ed Uffici statali, il Comitato viene integrato con i rispettivi responsabili, espressamente invitati, a titolo consultivo (22).

7. In caso di parità prevale il voto del Presidente (23).

8. Il Comitato viene nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica non oltre il sesto mese successivo alla fine della legislatura regionale (24).

9. Il Comitato viene convocato, mediante invito del Presidente, ogni qualvolta vi siano particolari ed indifferibili richieste (25).

10. Le convocazioni devono essere disposte con preavviso di almeno sette giorni, salvo casi di urgenza (26).

11. Ai componenti del CTRAE che non siano funzionari regionali in servizio, compete l'indennità di euro 78,00 per ogni effettiva partecipazione alle sedute. A tutti i componenti spetta, se e in quanto dovuto, il rimborso delle spese di viaggio, secondo le vigenti disposizioni di legge, per la partecipazione alle sedute del Comitato (27).

12. L'autorizzazione paesaggistica prevista per l'attività di cava dal Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio approvato con Delib.G.R. 15 dicembre 2000, n. 1748 è rilasciata in sede di Comitato tecnico regionale attività estrattiva (CTRAE) dal dirigente del Settore urbanistico regionale o suo delegato (28).

13. Il nulla osta per l'attività di cava ricadendo in terreni soggetti alle disposizioni di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), è rilasciato in sede di CTRAE dal Dirigente responsabile o suo delegato dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste della provincia interessata (29). ]

(14)  comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, L.R. 2 dicembre 2005, n. 17.

(15)  comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, L.R. 2 dicembre 2005, n. 17.

(16)  Il presente comma, già sostituito dall'art. 5, primo comma, L.R. 9 giugno 1987, n. 13, è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 3, L.R. 12 novembre 2004, n. 21 e successivamente così modificato come indicato nelle note che precedono. Il testo precedente era così formulato: «È istituito presso l'Assessorato all'industria, commercio ed artigianato il C.T.R.A.E., composto dai seguenti membri: a) l'Assessore al ramo, in veste di Presidente; b) il Coordinatore del Settore industria - Vice Presidente; c) l'Ingegnere Capo dell'ufficio minerario regionale; d) un esperto in diritto minerario da scegliere tra una terna proposta dalla Facoltà di giurisprudenza - Università di Bari; e) un esperto nelle discipline geologiche-minerarie, da scegliere tra una terna proposta dalla Facoltà d'ingegneria dell'Università di Bari; f) un rappresentante dei lavoratori del settore designato per ciascuna provincia congiuntamente dalle organizzazioni sindacali provinciali; g) un rappresentante degli imprenditori operanti nel settore delle cave designato dalle Associazioni industriali per ciascuna provincia; h) un esperto designato dall'ordine dei geologi per ciascuna provincia; i) un rappresentante dell'Assessorato competente in materia ambientale.».

(17)  Il presente comma, aggiunto dall'art.5, secondo comma, L.R. 9 giugno 1987, n. 13, è stato poi così sostituito dall'art. 3, L.R. 12 novembre 2004, n. 21 e successivamente così modificato dall'art. 16, comma 2, L.R. 2 dicembre 2005, n. 17. Il testo originario era così formulato: «I componenti indicati alle lettere f) g), h) partecipano alle riunioni che trattano questioni riguardanti le attività site nell'ambito della rispettiva provincia.».

(18)  Comma aggiunto dall'art. 16, comma 3, L.R. 2 dicembre 2005, n. 17.

(19)  Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione degli originari primo e secondo comma con gli attuali commi 1 e 2 ad opera dell'art.3L.R. 12 novembre 2004, n. 21.

(20)  Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione degli originari primo e secondo comma con gli attuali commi 1 e 2 ad opera dell'art. 3,  L.R. 12 novembre 2004, n. 21.

(21)  Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione degli originari primo e secondo comma con gli attuali commi 1 e 2 ad opera dell'art. 3,  L.R. 12 novembre 2004, n. 21.

(22)  Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione degli originari primo e secondo comma con gli attuali commi 1 e 2 ad opera dell'art. 3L.R. 12 novembre 2004, n. 21.

(23)  Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione degli originari primo e secondo comma con gli attuali commi 1 e 2 ad opera dell'art. 3L.R. 12 novembre 2004, n. 21.

(24)  Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione degli originari primo e secondo comma con gli attuali commi 1 e 2 ad opera dell'art.3L.R. 12 novembre 2004, n. 21.

(25)  Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione degli originari primo e secondo comma con gli attuali commi 1 e 2 ad opera dell'art. 3L.R. 12 novembre 2004, n. 21.

(26)  Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione degli originari primo e secondo comma con gli attuali commi 1 e 2 ad opera dell'art. 3L.R. 12 novembre 2004, n. 21.

(27)  Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione degli originari primo e secondo comma con gli attuali commi 1 e 2 ad opera dell'art. 3L.R. 12 novembre 2004, n. 21. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall'art. 65, L.R. 12 gennaio 2005, n. 1. Il testo originario era così formulato: «11. Ai componenti il Comitato sono corrisposti, se dovuti, gli emolumenti previsti dall'art. 4  della  L.R. 12 agosto 1981, n. 45.».

(28)  Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione degli originari primo e secondo comma con gli attuali commi 1 e 2 ad opera dell'art. 3L.R. 12 novembre 2004, n. 21 e successivamente così sostituito dall'art. 6L.R. 12 agosto 2005, n. 12. Il testo originario era così formulato: «12. Il Coordinatore del Settore industria può essere delegato a presiedere nonché ad esercitare tutte le funzioni previste nel presente articolo ed attribuite al Presidente.».

(29)  Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione degli originari primo e secondo comma con gli attuali commi 1 e 2 ad opera dell'art. 3, L.R. 12 novembre 2004, n. 21 e successivamente così sostituito dall'art. 6, L.R. 12 agosto 2005, n. 12. Il testo originario era così formulato: «13. Nei casi in cui l'organo regionale non ritenga di uniformarsi ai pareri del Comitato, dovrà motivare le proprie determinazioni.».

 

Art. 30

 

[Il C.T.R.A.E., organismo tecnico consultiva, esprime pareri sul piano regionale delle attività estrattive e/o stralci della stessa e sugli eventuali aggiornamenti, nonché sui quesiti ad essa sottoposti tramite gli organi della Regione.

Propone alla Giunta regionale norme di attuazione alla presente legge, con particolare riferimento:

- alla valorizzazione ed al migliore sfruttamento delle risorse naturali;

- all'individuazione dei criteri che consentano la determinazione di un equo canone relativo ai terreni oggetto dell'attività estrattiva, pur nella salvaguardia dei diritti del proprietario del suolo e del conduttore agricolo;

- all'individuazione delle garanzie che gli operatori economici devono fornire circa la validità tecnico-economica delle iniziative di valorizzazione delle risorse nel territorio con riferimento alla continuità e stabilità dell'occupazione, alla salvaguardia degli aspetti ecologici, idrogeologici e garanzia per la sistemazione ottimale delle zone coltivate.

Propone inoltre le modalità d'intervento della Regione per la formazione e qualificazione del personale e dei tecnici operanti nelle attività estrattive e nell'Ufficio minerario regionale in attuazione a quanto disposto dall'art. 27. ]

 

TITOLO V

Piano regionale delle attività estrattive (P.R.A.E)

Art. 31

[Il P.R.A.E. da redigere a cura dell'Assessorato all'industria, commercio e artigianato:

a) individua, attraverso indagini giacimentologiche e tecnico-produttive, le aree suscettibili di attività estrattiva;

b) stima i fabbisogni dei mercati esteri, nazionali e regionale dei vari materiali, secondo ipotesi a media e lunga periodo alla scopo di graduare l'utilizzazione delle succitate aree;

c) dispone norme per l'apertura di nuove cave, miranti a valorizzare le risorse naturali in armonia con le esigenze di salvaguardia dei valori dell'ambiente e nel rispetto delle esigenze poste dalle necessità di ordine tecnico, economico e produttivo;

d) stabilisce, sentiti i comuni interessati, le Comunità montane e le province, nonché gli Assessorati regionali e gli Uffici statali competenti oltre alle aree dove l'attività estrattiva è prioritaria rispetto ad ogni altra attività, anche le zone sottoposte a vincoli urbanistici, paesaggistici, culturali, idrogeologici, forestali, archeologici, nelle quali l'attività estrattiva può essere subordinata a determinate modalità di coltivazione;

e) predispone la tabella dei fabbisogni per ogni tipo di materiale nell'arco di un decennio;

f) individua le aree da utilizzare a discarica dei residui di cave.

Nelle more della redazione del P.R.A.E., la Regione al fine di valorizzare le produzioni tipiche di materiali calcarei e calcarenitici, provvede ad inserire nei capitolati speciali di appalto per le opere pubbliche l'uso dei suddetti materiali, tenuto conto, nel contesto ambientale, delle loro caratteristiche tecniche ed atmosferiche (30). ]

(30)  Comma aggiunto dal primo comma dell'art. 6,  L.R. 9 giugno 1987, n. 13.

 

Art. 32

[Il P.R.A.E. si compone di:

1) una relazione con l'indicazione delle finalità e dei criteri informativi del piano, corredata da:

a) Carta delle risorse, note nelle aree di cui all'art. 31, punto a);

b) Carta dei vincoli di cui all'art. 31, punto d);

2) una relazione contenente la determinazione dei prevedibili fabbisogni articolati a livello regionale e provinciale, per ogni tipo di materiale, per il periodo di un decennio; fabbisogni formulati in relazione agli elementi statistici ed ai programmi regionali di sviluppo dei settori interessati;

3) norme generali di comportamento per la razionale coltivazione sia in termini produttivi che ecologico-ambientali dei giacimenti dei vari tipi di materiale nelle diverse situazioni geomorfologiche. ]

 

Art. 33

[Il P.R.A.E. deve essere completato entro il termine massimo di mesi 36 dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Detto piano, proposto dalla Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico regionale per le attività estrattive di cui all'art. 29, è adottato con deliberazione del Consiglio regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Nel termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione possono essere presentate da privati ed enti pubblici osservazioni e proposte di modifica.

Il piano è approvato dal Consiglio regionale nei successivi sessanta giorni e diventa esecutivo il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il piano è sottoposto a verifica almeno ogni 5 anni e può comunque essere variato ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità, seguendo le stesse procedure previste per la redazione della stesura iniziale (31). ]

(31)  Vedi la Delib.G.R. 11 dicembre 2000, n. 1744 con la quale è stato approvato il piano regionale delle attività estrattive, ai sensi del presente articolo.

 

 

Art. 34

[Entro il termine di giorni 90 dalla pubblicazione dal P.R.A.E. sul Bollettino Ufficiale della Regione, i comuni, con apposita delibera del Consiglio comunale, provvedono ad uniformare ad esso il piano regolatore comunale o gli strumenti urbanistici.

Ove il Comune non provveda nel termine suddetto, il Presidente della Regione, su proposta degli Assessori all'industria ed all'urbanistica, previa diffida ad adempiere entro i successivi 30 giorni nomina un Commissario ad acta.

I Comuni che non hanno adottato lo strumento urbanistico generale si adegueranno, salva l'esistenza di specifici divieti previsti per l'attività estrattiva; divieti che dovranno essere tempestivamente segnalati al C.T.R.A.E., tramite l'Ufficio minerario.]

 

TITOLO VI

Regime transitorio

(giurisprudenza)

Consiglio di Stato

Sez. VI, sent. n. 1685 del 16-12-1998,

Soc. F. c. D.M.E. ed altri.

T.A.R. Bari

Sez. II, sent. n. 114 del 07-03-1995,

 Cazzorla S.a.s. c. Comune di Polignano a mare.

 

 

Art. 35 (32)

[Per la cave legalmente in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, la prosecuzione dei lavori di coltivazione è subordinata all'autorizzazione.

La richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata, in conformità a quanto stabilito dalla presente legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa (33).

L'autorizzazione non può essere denegata se non quando l'attività estrattiva risulti in contrasto con i vincoli urbanistici, paesaggistici, archeologici o derivanti da altre leggi.

L'attività estrattiva, dovrà comunque cessare soltanto qualora l'autorizzazione non venga chiesta entro il termine di cui al secondo comma.

Fino all'entrata in vigore del P.R.A.E. l'attività estrattiva, esercitata in zona agricola, si ritiene compatibile con la predetta destinazione di zona, salvo specifici divieti previsti dalle leggi vigenti in materia.]

 

(32)  Vedi anche l'art. 1, L.R. 12 novembre 2004, n. 21.

(33)  Il termine di cui al presente comma è prorogato al 31 dicembre 1987, come disposto dal secondo comma dell'art. 6, L.R. 9 giugno 1987, n. 13. Per l'ulteriore proroga del suddetto termine è stato prorogato al 30 aprile 2008, ai sensi della Delib.G.R. 12 febbraio 2008, n. 132. Vedi, anche, quanto disposto dal terzo comma dell'art. 6, della suddetta legge.

 

 

(giurisprudenza)

Consiglio di Stato

Sez. VI, sent. n. 1685 del 16-12-1998,

Soc. F. c. D.M.E. ed altri.

T.A.R. Lecce

Sez. I, sent. n. 4084 del 31-07-2006,

Comune di Avetrana c. Regione Puglia e altri

 

Art. 36

[Fino all'approvazione del piano regionale delle attività estrattive (P.R.A.E.), l'autorizzazione per l'apertura di nuove cave è rilasciata in conformità a quanto disposto dai precedenti articoli 8 e 35, commi terzo e quinto, previo parere dei comuni interessati da esprimere non oltre trenta giorni (34). ]

(34)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 1, L.R. 10 aprile 1989, n. 4.

 

Art. 37

[Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i termini di cui all'art. 13 - ottavo comma - relativi al rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione, sono prorogati di ulteriori 90 (novanta) giorni (35). ]

(35)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 7, L.R. 9 giugno 1987, n. 13.

 

 

TITOLO VII

Norme finali e finanziarie

Art. 38

[Per quanto non previsto dalla presente legge, continuano ad osservarsi le norme di cui al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modificazioni.

È fatto salvo, inoltre, quanto previsto dalle leggi statali in materia di pubblica sicurezza. ]

 

Art. 39

[L'Assessore all'industria, se delegato dal Presidente della Regione, esercita tutte le funzioni a questi attribuite dalla presente legge. ]

 

Art. 40

[Al bilancio di previsione 1985 è introdotta la seguente variazione:

OMISSIS  (36).

Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata dalla legge di bilancio.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati in L. 600.000.000 annui a partire dall'esercizio 1985, si fa fronte con il bilancio pluriennale 1985-1986 obiettivo 6-Industria. ]

(36)  Si omette il testo della variazione al bilancio di previsione per il 1985, approvato con L.R. 12 febbraio 1985, n. 4.