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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2004
Numero
20
Data
04/11/2004
Abrogato
 
Materia
Enti locali - Forme associative - Deleghe
Titolo
Nuove norme di riordino delle Comunità Montane
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 133 del 5 novembre 2004 Ai sensi dell'art. 44, comma 8, L.R. 30 aprile 2009, n. 10, sono abrogate le disposizioni della presente legge nonché tutte le altre disposizioni incompatibili o in contrasto con le prescrizioni del suddetto articolo.Successivamente è stata abrogata ai sensi dall'art. 10 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 5 ad esclusione degli artt. 17 e 18 che successivamente sono stati abrogati dall'art. 3, comma 2 della LR 10 dicembre 2012, n. 36.
Allegati
Nessun allegato

 



(1) Ai sensi dell'art. 44, comma 8, L.R. 30 aprile 2009, n. 10, che aveva abrogato le disposizioni della presente legge nonché tutte le altre disposizioni incompatibili o in contrasto con le prescrizioni del suddetto articolo. Successivamente la presente legge è stata interamente abrogata dall’art. 10, L.R. 25 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, ad esclusione degli articoli 17 e 18.

 

TITOLO I

ORDINAMENTO E AMBITI TERRITORIALI


Art. 1

(Finalità)


[1. La presente legge disciplina l'ordinamento, i compiti e il funzionamento delle Comunità montane e ridelimita in zone omogenee i territori montani della Regione.


2. La Regione, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione, tutela e valorizza la specificità dei territori montani compresi nei sistemi montuosi del Gargano, dei monti della Daunia e della Murgia mediante idonei interventi per garantirne lo sviluppo economico, sociale e culturale delle popolazioni interessate nonché la loro partecipazione alla predisposizione e attuazione di piani pluriennali di sviluppo nel quadro degli obiettivi strategici stabiliti dall'Unione europea, dallo Stato, dalla programmazione regionale e dalla pianificazione provinciale. ] (2)

(2) articolo abrogato ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 5

Art. 2

(Natura delle Comunità montane)


[1. Le Comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani, parzialmente montani e contigui, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane, per l'esercizio delle funzioni proprie, delle funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.


2. Fatta salva la costituzione delle Comunità montane già avvenuta con la legge regionale 24 febbraio 1999, n. 12 (Riordino delle Comunità montane), l'istituzione delle nuove Comunità è disposta con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, previa emanazione di apposita legge regionale ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato "t.u. emanato con d.lgs. 267/2000".


3. Le Comunità montane operano in ciascuna delle zone omogenee di cui all'articolo 3 ritenute adeguate alla dimensione degli stessi enti, anche rispetto all'attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).


4. Non possono far parte delle Comunità montane i comuni con popolazione superiore a 40 mila abitanti.


5. L'esclusione di cui al comma 4 non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea o da leggi statali e regionali.


6. Il regime delle indennità degli amministratori delle Comunità montane è disciplinato dalla parte I, titolo III, capo IV del t.u. emanato con d.lgs. 267/2000. Non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 82, comma 4, di cui al medesimo d.lgs. 267/2000.


7. L'eventuale spesa grava sul bilancio delle Comunità stesse e trova copertura con i finanziamenti previsti dall'articolo 24 della presente legge. ]  (3)

(3)articolo abrogato ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 5

 

Art. 3

(Costituzione delle zone omogenee)


[1. I territori montani della Regione sono quelli classificati tali ai sensi della legislazione vigente prima della data di entrata in vigore dell'abrogata legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle Autonomie locali) ed espressamente identificati con la legge regionale 5 settembre 1972, n. 9 (Costituzione delle Comunità montane) e successive modificazioni e integrazioni.


2. I territori di cui al comma 1, nel rispetto delle indicazioni e con le limitazioni di cui all'articolo 27, comma 3, del t.u. emanato con d.lgs. 267/2000, sono ripartiti, in base ai criteri di unità territoriale, economica e sociale, nelle sotto elencate zone omogenee:


A - Zona omogenea del Gargano, comprendente i comuni di Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Mattinata, Monte S. Angelo, Peschici, Rignano Garganico, Rodi Garganico, S. Giovanni Rotondo, S. Marco in Lamis, Sannicandro Garganico, Vico del Gargano, Vieste;


B1 - Zona omogenea dei Monti Dauni settentrionali, comprendente i comuni di Alberona, Biccari, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Motta Montecorvino, Pietra Montecorvino, Roseto Valfortore, San Marco la Catola, Volturara Appula,Volturino;


B2 - Zona omogenea dei Monti Dauni meridionali, comprendente i comuni di Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio Valmaggiore, Castelluccio dei Sauri, Celle S. Vito, Deliceto, Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, Rocchetta Sant'Antonio, Sant'Agata di Puglia, Troia;


C1 - Zona omogenea della Murgia barese nord-ovest, comprendente i comuni di Minervino Murge, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Spinazzola;


C2 - Zona omogenea della Murgia barese sud-est, comprendente i comuni di Acquaviva delle Fonti, Cassano delle Murge, Gioia del Colle, Grumo Appula, Noci, Santeramo in Colle, Toritto;


C3 - Zona omogenea della Murgia tarantina, comprendente i comuni di Crispiano, Massafra, Mottola, Laterza, Montemesola, Palagianello, Palagiano, Castellaneta, Ginosa.


3. I rappresentanti del comune di Gravina di Puglia e del comune di Toritto eletti in seno all'organo rappresentativo comunitario della Murgia barese nord-ovest cessano dalle rispettive cariche comunitarie alla data di entrata in vigore della presente legge.


4. In applicazione dell'articolo 27, comma 5, del t.u. emanato con d.lgs. 267/2000, in considerazione della omogeneità con i territori montani confinanti con i quali costituisce parte integrante del sistema geografico e socio-economico, il comune di Rodi Garganico è incluso nella zona omogenea A del Gargano, il comune di Castelluccio dei Sauri è inserito nella zona omogenea B2 dei Monti Dauni meridionali e i comuni di Montemesola, Palagiano e Palagianello nella zona omogenea C3 della Murgia tarantina.


5. Tra i comuni il cui territorio ricade in ciascuna zona omogenea sono rispettivamente costituite le seguenti Comunità montane le cui sedi, nell'ambito della loro autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché nel rispetto del principio della sussidiarietà, saranno individuate dalle stesse, ognuna per la propria competenza:


a) Comunità montana del Gargano, con sede a Monte Sant'Angelo;


b) Comunità montana dei Monti Dauni settentrionali, con sede a Casalnuovo Monterotaro;


c) Comunità montana dei Monti Dauni meridionali, con sede a Bovino;


d) Comunità montana della Murgia barese nord ovest, con sede a Ruvo;


e) Comunità montana della Murgia barese sud est, con sede a Gioia del Colle;


f) Comunità montana della Murgia tarantina, con sede a Mottola. ] (4)

(4) articolo abrogato ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 5

 


Art. 4

(Modificazione delle zone omogenee delle Comunità montane)


[1. La variazione delle zone omogenee di cui all'articolo 3 è disposta, previo parere della Consulta di cui all'articolo 23 e consultazione degli enti e organismi interessati, con deliberazione della Giunta regionale.


2. Le leggi regionali che nell'ambito dei territori montani istituiscono nuovi comuni o modificano le circoscrizioni dei comuni esistenti, ai sensi dell'articolo 15 del t.u. emanato con d.lgs. 267/2000, dispongono le conseguenti modifiche delle zone omogenee delle relative Comunità montane. ] (5)

(5) articolo abrogato ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 5

 

 


Art. 5

(Fusione di Comuni)


[1. Al Comune montano sorto a seguito della fusione dei Comuni, il cui territorio complessivamente considerato risulti coincidente con il comprensorio di una Comunità montana, sono attribuite le funzioni e le risorse assegnate alle stesse Comunità montane ai sensi della presente legge. In tal caso, la legge regionale istitutiva del nuovo Comune prevede lo scioglimento della Comunità montana e il conseguente passaggio del personale dipendente da quest'ultima nella dotazione organica dell'Amministrazione comunale nata dalla fusione dei predetti Comuni. ] (6)

(6) articolo abrogato ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 5

 


Art. 6

(Fasce altimetriche di territorio)


[1. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza della Regione e delle Comunità montane, la Regione, con propria legge, sentita la Consulta permanente Regioni - Enti locali montani di cui all'articolo 23, provvede a individuare nell'ambito territoriale delle singole Comunità montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e delle realtà socio-economiche.


2. Le Comunità montane, anche avvalendosi dell'opera di consulenti esterni, formulano adeguate proposte al Presidente della Giunta regionale in merito all'enucleazione delle fasce altimetriche relative al rispettivo territorio. ] (7)

(7) articolo abrogato ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 5

 


Art. 7

(Funzioni)


[1. Le Comunità montane, anche riunite in Consorzio con le altre Comunità montane dello stesso sistema montuoso e/o con i comuni montani con popolazione superiore a 40 mila abitanti già compresi in una Comunità montana, esercitano funzioni a esse attribuite dalle leggi dello Stato e della Regione e funzioni conferite dai Comuni, dalle Province e dalla Regione. In particolare:

a) gestiscono gli interventi speciali per le zone rurali e/o svantaggiate stabiliti dall'Unione europea, dalle leggi dello Stato e della Regione e attuano gli interventi speciali per la montagna definiti dalla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane);

b) esercitano le funzioni dei Comuni, proprie o conferite, che gli stessi sono tenuti a svolgere ovvero stabiliscono di svolgere in forma associata ai sensi dell'articolo 11 della legge 97/1994;

c) esercitano le altre funzioni amministrative a esse attribuite dalla legge o conferite dalla Provincia o dalla Regione;

d) realizzano le proprie finalità istituzionali attraverso programmi operativi di attuazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico;

e) definiscono, nel quadro della pianificazione urbanistica provinciale, il razionale assetto del territorio in funzione dello sviluppo sostenibile caratterizzato dalla contestuale necessità di garantire la difesa del suolo e di tutela dell'ambiente e la crescita economica, civile e sociale delle popolazioni;

f) realizzano le infrastrutture e i servizi idonei a consentire migliori condizioni di vita e a costituire la base di un adeguato sviluppo economico;

g) concedono contributi finanziari per sostenere le iniziative di natura economica, volte alla valorizzazione delle risorse attuali e potenziali nel quadro di una nuova economia montana basata sulle opportunità dello sviluppo sostenibile;

h) in caso di istituzioni di parchi regionali il cui ambito territoriale coincide in tutto o in parte con quello di una zona omogenea, la loro gestione viene delegata alla Comunità montana in cui tale parco regionale ricade.

2. La Regione, in attuazione della legge regionale 30 novembre 2000, n. 22 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti legislativi di adeguamento delle normative di settore e di individuazione delle risorse umane e strumentali necessarie in relazione alle funzioni amministrative conferite alle Comunità montane mediante le leggi regionali 30 novembre 2000, n. 16 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di agricoltura), 30 novembre 2000, n. 18 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi), e 11 dicembre 2000, n.24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale).


3. La Regione può conferire ulteriori funzioni a Comunità montane di un ambito provinciale, in considerazione di particolari opportunità derivanti da specifiche condizioni e realtà delle zone montane e dei rapporti istituzionali nell'ambito provinciale stesso.


4. Possono altresì essere conferite alle Comunità montane funzioni esercitate per delega dalle Province. A tal fine, su proposta della Provincia interessata, formulata con il consenso delle Comunità montane, provvede la Giunta regionale.


5. Ai fini di cui al presente articolo, la Comunità montana:

a) adotta e attua il piano triennale di sviluppo economico e sociale della propria zona con le caratteristiche indicate al comma 1, lett. e); a tale scopo indirizza le attività e le iniziative degli operatori pubblici e privati, singoli o associati;

b) adotta piani pluriennali di opere e di interventi e programmi annuali operativi di esecuzione del piano di sviluppo;

c) promuove la costituzione e sostiene consorzi o aziende per la gestione di beni agro-silvo-pastorali appartenenti alla Comunità montana, alla Regione, ai Comuni e ad altri soggetti pubblici e privati;

d) promuove, anche in associazione con altre Comunità montane, le forme di gestione del patrimonio forestale di cui all'articolo 9 della legge 97/1994;

e) stipula convenzioni, accordi di programma e di collaborazione e può costituire consorzi o gestire i servizi secondo le forme di cui all'articolo 9.


6. E' di competenza delle Comunità montane l'attuazione degli interventi speciali per la montagna nei settori territoriale, economico, sociale e culturale di cui all'articolo 113 del t.u. emanato con d.lsg. 267/2000, finalizzati a ovviare agli svantaggi naturali e permanenti insiti nei territori montani, in modo da assicurare permanenza e pari opportunità alle popolazioni residenti dal punto di vista ambientale, civile, economico e sociale, nonché l'attuazione degli interventi speciali demandati dall'Unione europea.


7. Le Comunità montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In ogni caso, quando sono impiegate risorse pubbliche, si applica l'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). ] (8)

(8) articolo abrogato ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 5

 


Art. 8

(Riordino organismi associativi e quadro unitario
delle funzioni delle Comunità montane)


[1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione, sulla base delle funzioni conferite e del parere fornito dalla Consulta permanente Regione-Enti locali montani di cui all'articolo 23 :

a) provvede al riordino degli organismi associativi, con riferimento anche all'attuazione della normativa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo);

b) adotta specifici atti finalizzati a fornire un quadro unitario delle funzioni delle Comunità montane. ] (9)

(9) articolo abrogato ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 5



 

Art. 9

(Esercizio associato di funzioni e gestione singola o associata
di servizi pubblici locali)


[1. Ove due o più Comuni appartenenti a una stessa zona omogenea intendano esercitare in forma associata funzioni a essi spettanti, o conferite, l'esercizio di queste spetta alla Comunità montana corrispondente. L'organo rappresentativo della Comunità, su richiesta degli enti interessati, può comunque accertare la convenienza che vi provvedano gli enti stessi ai sensi degli articoli 113 e seguenti del t.u. emanato con d.lgs. 267/2000.


2. Per la gestione singola o associata di servizi pubblici locali la Comunità montana può avvalersi delle forme previste dagli articoli 113 e seguenti del t.u. emanato con d.lgs. 267/2000.

 

3. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 97/1994. ] (10)

(10) articolo abrogato ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 5

 

(giurisprudenza)

Consiglio di Stato

Sez. V, Sent. n. 5091 del 27-08-2009 (ud. del 31-03-2009),

C.M. dei M.D.S. c. Comune di Volturara Appula

 

Art. 10

(Statuto comunitario)


[1 Le Comunità montane hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nel rispetto dei principi che costituiscono limite inderogabile dal t.u. emanato con d.lgs. 267/2000.


2. Lo Statuto stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo Statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra Comuni e Province, della partecipazione popolare, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dalla presente legge.


3. Lo Statuto stabilisce norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro), e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte, negli organi esecutivi e negli organi collegiali della Comunità montana, nonché degli enti, aziende e istituzioni da essi dipendenti.


4. Lo Statuto è deliberato dall'organo rappresentativo con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.


5. Decorso il termine, previsto ai fini dell'esecutività del correlativo provvedimento di approvazione, lo Statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia ed è affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data di affissione all'albo pretorio dell'ente. ] (11)

(11) articolo abrogato ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 5

 


Art. 11

(Regolamenti)


[1. L'organizzazione delle Comunità montane è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.


2. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni delle Comunità montane è riservata alla potestà regolamentare della stessa, nell'ambito della legislazione dello Stato e della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione. ] (12)

(12) articolo abrogato ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 5

 


TITOLO II

ORGANI DELLE COMUNITÀ MONTANE


Art. 12

(Durata in carica e composizione dell'Organo rappresentativo)


[1. L' Organo rappresentativo comunitario ha la stessa durata dei Consigli comunali, così come stabilito dalla legge in vigore all'atto dell'insediamento, e comunque dura in carica sino all'insediamento di quello successivo. Il numero dei rappresentanti di ciascun comune della Comunità montana in seno all'Organo rappresentativo viene determinato, nel rispetto dei requisiti soggettivi legittimanti di cui all'articolo 27, comma 2, del d.lgs. 267/2000, dallo Statuto comunitario, in misura non superiore a tre unità personali per ciascun Comune. Resta, comunque, esclusa la possibilità per le Comunità montane di introdurre, in sede statutaria, differenziazioni numeriche in termini di rappresentatività comunale, sulla base delle caratteristiche geografiche e demografiche dei singoli comuni appartenenti ad una delle zone omogenee di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge.


2. L' Organo rappresentativo comunitario viene rinnovato nella sua interezza qualora si proceda alla rielezione contestuale di oltre la metà dei Consigli dei comuni che compongono le Comunità montane.


3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, l'Organo rappresentativo comunitario resta in carica sino a quando tutti i Consigli comunali dei comuni facenti parte della Comunità montana non abbiano provveduto a designare i propri rappresentanti secondo quanto previsto dalla presente legge.


4. Nel caso di consultazione elettorale parziale che non rientra nel caso di cui al comma 2, l'Organo rappresentativo comunitario provvede alla proclamazione degli eletti nelle persone dei "sindaci", "assessori" o "consiglieri" nominati dai Consigli comunali rinnovati e, con atto ricognitivo, procede a ratificare la sua nuova composizione.


5. In caso di decadenza o di cessazione per qualsiasi causa di un componente dell'Organo rappresentativo, il Consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta immediatamente successiva alla comunicazione della vacanza.


6. I componenti l'Organo rappresentativo comunitario dimissionari restano in carica sino alla nomina dei loro successori.


7. I componenti l'Organo rappresentativo comunitario decaduti cessano dalla carica entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.


8. L'elezione dei componenti, in seno all'organo rappresentativo, di ciascun comune della Comunità montana non è revocabile e decade con il Consiglio comunale che lo ha eletto.


9. I Consigli comunali procedono all'elezione dei propri rappresentanti in seno all'Organo comunitario, con votazioni separate dei gruppi di maggioranza e di minoranza. Il gruppo di maggioranza esprime due rappresentanti, il gruppo di minoranza esprime un rappresentante. ] (13)

(13) articolo abrogato ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 5

 


Art. 13

(Competenze dell'Organo rappresentativo)


[1. L'Organo rappresentativo è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo della Comunità.

2. L'Organo rappresentativo ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:


a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, del t.u. emanato con d.lgs. 267/2000, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali e urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe a essi, pareri da rendere per dette materie;

c) convenzioni tra la Comunità montana e i Comuni e quelle tra la Comunità montana e la Provincia, costituzione e modificazione di forme associative;

d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali dell'organo rappresentativo ed emissione dei prestiti obbligazionari;

i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell'Organo rappresentativo o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza dell'Organo esecutivo, del Segretario generale, dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;

m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti delle Comunità montane presso enti, aziende e istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti dell'Organo rappresentativo presso enti, aziende e istituzioni a esso espressamente riservata dalla legge.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via di urgenza da altri organi della Comunità montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Organo rappresentativo nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza. ] (14)

(14) articolo abrogato ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 5

 


Art. 14

(Funzione di revisione economico-finanziaria)


[1. Le funzioni di revisione economico-finanziaria sono esercitate, in ossequio a quanto stabilito dall'articolo 234 del t.u. emanato con d.lgs. 267/2000, da un solo revisore, eletto dalla maggioranza dei componenti l'Organo rappresentativo e scelto tra esperti iscritti nel registro dei revisori contabili.


2. Il revisore dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, e può essere confermato una sola volta.


3. Il revisore, nei modi, con le facoltà e i doveri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, esercita le funzioni di cui all'articolo 239 del t.u. emanato con d.lgs. 267/2000. ] (15)

(15) articolo abrogato ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 5


Art. 15

(Competenze e composizione dell'Organo esecutivo)


[1. L'Organo esecutivo compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla presente legge all'Organo rappresentativo e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Presidente, del Segretario generale, dei dirigenti o responsabili dei servizi.


2. L'Organo esecutivo svolge azione propositiva e di impulso nei confronti dell'Organo rappresentativo, ne attua gli indirizzi generali riferendo annualmente sulla propria attività.


3. E' altresì di competenza dell'Organo esecutivo l'adozione del regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e servizi.


4. Il numero dei componenti l'Organo esecutivo, da determinarsi, in concreto, nell'ambito dello Statuto comunitario, non può, in ogni caso, risultare superiore a sei unità, alle quali va aggiunto il Presidente del medesimo organo. In sede di prima applicazione della presente disposizione, ove il numero dei componenti l'Organo esecutivo, escluso il Presidente, risulti superiore a sei unità, l'Organo rappresentativo è tenuto a individuare i componenti dell'Organo collegiale esecutivo, da dichiarare decaduti dalla rispettiva carica, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, in modo da ricondurre l'Organo esecutivo a un numero massimo di sei componenti, escluso il Presidente. ] (16) (17)

(16) Vedi anche quanto dispone, in applicazione del presente comma, l'art. 44, comma 5, L.R. 30 aprile 2009, n. 10.

(17)  articolo abrogato ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 5
 

 

Art. 16

(Presidente dell'Organo esecutivo)


[1. Il Presidente dell'Organo esecutivo rappresenta la Comunità montana. La carica di Presidente dell'Organo esecutivo è incompatibile con quella di Parlamentare, Consigliere regionale e Sindaco. (18)


2. Il Presidente dell'Organo esecutivo convoca e presiede l'Organo esecutivo e l'Organo rappresentativo. Il Presidente è tenuto a riunire l'Organo rappresentativo, salvo diversa previsione statutaria, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiede un quinto dei componenti, con arrotondamento per difetto, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.


3. Il Presidente dell'Organo esecutivo esercita le funzioni ed emana gli atti che gli sono attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.


4. Nel caso in cui l'Organo rappresentativo non effettui le nomine di sua competenza nei termini e nei modi di cui all'articolo 13, comma 2, lettera m), vi provvede il Presidente dell'Organo esecutivo, nel termine massimo di quindici giorni, nell'ambito di un rapporto di leale collaborazione con l'Organo rappresentativo, attraverso la conferenza dei Capigruppo, anche al fine di tutelare i diritti della minoranza, che dovranno comunque essere rappresentati nei casi in cui ne corra l'obbligo.


5. Il Presidente dell'Organo esecutivo esercita le proprie funzioni e resta in carica, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, sino a quando l'Organo rappresentativo non abbia provveduto alla sua sostituzione.  ] (19)

(18) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 dicembre 2005, n. 456 (Gazz. Uff. 28 dicembre 2005, n. 52, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente periodo nella parte in cui prevede che «la carica di presidente dell'organo esecutivo è incompatibile con quella di parlamentare».

(19) articolo abrogato ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 5.

 

TITOLO III

UFFICI E PERSONALE


Art. 17
 (20)

(Uffici)


[1. Ciascuna Comunità montana ha una propria dotazione organica secondo la vigente legislazione.


2. Al personale delle Comunità montane si applicano le norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico dei lavoratori dipendenti del comparto Regione-Autonomie locali.


3. All'ordinamento degli uffici della Comunità montana si applicano le norme previste dal capo I e dal capo III, titolo IV, parte I, del t.u. 267/2000, nonché dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche.


4. Agli oneri relativi al personale impiegato per lo svolgimento di funzioni conferite provvedono, per quanto di loro competenza, gli enti deleganti che conferiscono le funzioni.]

(20) Articolo abrogato dall'art. 3 c. 2 della Legge regionale 10 dicembre 2012, n. 36. Peraltro la presente legge era stata abrogata ai sensi dell'art. 44, comma 8, L.R. 30 aprile 2009, n. 10, che aveva abrogato le disposizioni della presente legge nonché tutte le altre disposizioni incompatibili o in contrasto con le prescrizioni del suddetto articolo. Successivamente la presente legge è stata interamente abrogata dall’art. 10, L.R. 25 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, ad esclusione degli articoli 17 e 18.


Art. 18 (21)

(Segretario)


[1. La Comunità montana ha un Segretario - Dirigente titolare che deve possedere i requisiti per la partecipazione al concorso per Segretario comunale e provinciale, oppure deve esercitare tale funzione presso la Comunità montana, alla data di entrata in vigore della presente legge.


2. Il Segretario sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e degli uffici, coordinandone l'attività; cura l'attuazione dei provvedimenti; è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni; provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni dell'Organo esecutivo e dell'Organo rappresentativo.


3. Lo Statuto e il regolamento possono prevedere un Vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario nei casi di assenza o impedimento.


4. Al Segretario titolare sono attribuite le funzioni di cui all'articolo 108 del t.u. emanato con d.lgs. 267/2000.]

(21) Articolo abrogato dall'art. 3 c. 2 della Legge regionale 10 dicembre 2012, n. 36. Peraltro la presente legge era stata abrogata  ai sensi dell'art. 44, comma 8, L.R. 30 aprile 2009, n. 10, che aveva abrogato le disposizioni della presente legge nonché tutte le altre disposizioni incompatibili o in contrasto con le prescrizioni del suddetto articolo. Successivamente la presente legge è stata interamente abrogata dall’art. 10, L.R. 25 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, ad esclusione degli articoli 17 e 18.


 

TITOLO IV

PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA
E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE


Art. 19

(Piano pluriennale di sviluppo socio-economico)


[1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, da adottarsi entro diciotto mesi dalla data di insediamento dell'Organo rappresentativo, ha come finalità principale il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche e il miglioramento dei servizi e rappresenta, per ambito territoriale di competenza, lo strumento di attuazione delle linee e degli obiettivi della pianificazione territoriale di coordinamento.


2. Il piano individua gli obiettivi e le priorità di intervento per il riequilibrio e lo sviluppo del territorio, definisce i fabbisogni sociali e i relativi interventi, indica le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo dei settori produttivi, individua le priorità di realizzazione degli interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente ai sensi dell'articolo 7 della legge 97/1994.


3. Il piano pluriennale promuove il coordinamento degli interventi e della relativa spesa degli enti locali e degli enti che concorrono all'attuazione del piano medesimo.


4. Gli enti e le amministrazioni pubbliche ricadenti nell'ambito territoriale della Comunità montana, nell'esercizio delle rispettive competenze, concorrono, con proposte e iniziative nelle forme previste dallo Statuto comunitario, alla formazione degli strumenti di programmazione della Comunità montana e adeguano i loro piani e programmi al piano della Comunità montana.


5. Il piano pluriennale di sviluppo della Comunità montana viene pubblicato per trenta giorni in ogni Comune e ne viene data informazione per consentire eventuali osservazioni, che devono essere presentate entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione.

6. L'Organo rappresentativo, esaminate le osservazioni e apportate eventuali modifiche al piano, lo trasmette, per l'esame e l'approvazione, all'Amministrazione provinciale competente per territorio.


7. L'Amministrazione provinciale competente per territorio approva il piano pluriennale della Comunità montana entro novanta giorni dalla data di ricevimento, previa verifica della compatibilità con gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale della Regione. Trascorso tale termine il piano si intende approvato.


8. L'Amministrazione provinciale competente per territorio, quando non approva il piano, lo rinvia entro i successivi trenta giorni all'Organo rappresentativo comunitario con motivate osservazioni attinenti la compatibilità con i piani territoriali e di settore sovraordinati. L'Organo rappresentativo comunitario adotta le opportune integrazioni e modificazioni.


9. La procedura disposta dai commi precedenti va seguita anche per l'eventuale revisione del piano.


10. Ai fini del coordinamento, l'Amministrazione provinciale competente per territorio, nella formazione dei propri programmi, recepisce i piani di sviluppo delle Comunità montane come parte integrante e con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale e, nell'ambito delle proprie disponibilità, concorre alla realizzazione dei piani e programmi della Comunità montana.


11. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, secondo periodo, della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), nei Comuni ricadenti all'interno del comprensorio di una Comunità montana, il Documento programmatico preliminare rispetto al piano urbanistico generale deve prendere in considerazione le previsioni contenute nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico in relazione al singolo Comune. ] (20)

(20) articolo abrogato ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 5


Art. 20

(Programmi di opere e interventi)


[1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico si attua attraverso programmi triennali di opere e interventi, aggiornati annualmente con i programmi operativi di esecuzione articolati in progetti che devono prevedere:


a) la globalità di risorse disponibili nonché le forme di finanziamento che si ritiene di poter utilizzare;


b) gli obiettivi e i risultati che si intendono raggiungere;


c) i soggetti attuatori degli interventi nel rispetto dei compiti istituzionali degli enti locali;


d) i criteri di localizzazione territoriale;


e) i modi e i tempi di attuazione.


2. I programmi triennali di opere e interventi e i loro aggiornamenti annuali, adottati dall'Organo rappresentativo della Comunità montana, conformemente alle previsioni recate dal rispettivo piano pluriennale di sviluppo socio-economico sono immediatamente efficaci. ] (21)

(21) articolo abrogato ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 5


Art. 21

(Accordi di programma)


[1. Per la definizione e l'attuazione di opere e di interventi previsti da piani e programmi della Comunità montana che richiedono, per la loro complessità, l'azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici, il Presidente dell'Organo esecutivo della Comunità montana è autorizzato a promuovere accordi di programma nei limiti e con la disciplina prevista dall'articolo 34 del t.u. emanato con d.lgs. 267/2000. ] (22)

(22) articolo abrogato ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 5

Art. 22

(Partecipazione al piano territoriale di coordinamento)


[1. La Comunità montana concorre e partecipa, ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del t.u. emanato con d.lgs. 267/2000, all'elaborazione del piano territoriale di coordinamento della Provincia formulando le indicazioni urbanistiche per il proprio territorio.


2. La proposta di piano determina gli indirizzi generali di assetto del territorio della Comunità montana e, in via principale, indica:

a) la localizzazione degli interventi di rilevanza comunitaria previsti dal piano pluriennale di sviluppo;

b) la localizzazione delle attrezzature pubbliche e collettive e degli impianti tecnologici di interesse comunitario;

c) i criteri e i vincoli per la tutela del patrimonio storico, artistico, naturale, agricolo, forestale, ambientale e per le autorizzazioni delle trasformazioni d'uso che ne modifichino le strutture e l'assetto;

d) le destinazioni del territorio in relazione alle vocazioni prevalenti delle sue parti;

e) le linee di interventi per la sistemazione idrica, idrologica e idraulica forestale per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque.


3. La Provincia approva il piano di coordinamento territoriale provinciale tenendo conto della proposta di piano della Comunità montana. La Provincia comunica eventuali modifiche che intende introdurre alla Comunità montana e la stessa, entro il termine perentorio di quaranta giorni, formula motivato parere in ordine alle modifiche stesse. ] (23)

(23) articolo abrogato ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 5


Art. 23

(Consulta permanente Regione-Enti locali montani)


[1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni e in applicazione dei principi enunciati dalla legge 59/1997, istituisce la Consulta permanente Regione-Enti locali montani, quale organo consultivo della Giunta e del Consiglio regionale.


2. Fanno parte della Consulta:

a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che la presiede;

b) il Presidente della Commissione consiliare competente per la materia degli enti locali;

c) i Presidenti delle Comunità montane;

d) i Presidenti della delegazione regionale dell'Unione nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (UNCEM), dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle Province d'Italia (UPI) o loro delegati;

e) i Presidenti delle Province nei cui territori hanno sede le Comunità montane o loro delegati;

f) un rappresentante dei Comuni fino a mille abitanti, designati d'intesa fra ANCI e UNCEM;

g) un rappresentante dei Comuni fino a cinquemila abitanti, designati d'intesa fra ANCI e UNCEM;

h) un rappresentante dei Comuni fino a diecimila abitanti, designati d'intesa fra ANCI e UNCEM;

i) un rappresentante dei Comuni fino a ventimila abitanti, designati d'intesa fra ANCI e UNCEM;

j) il funzionario regionale responsabile dell'economia montana o suo delegato, con funzioni di segretario.

3. La Consulta nomina un Vice Presidente fra i componenti nominati dagli Enti locali montani.


4. La Consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sulla base delle indicazioni fornite dall'ANCI e dall'UNCEM entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di mancata designazione la Consulta sarà insediata con i soli componenti di diritto.


5. La Consulta è convocata almeno due volte l'anno dal Presidente della Giunta regionale,o dall'Assessore competente, se delegato.


6. La Consulta formula proposte e pareri sui seguenti punti:

a) riordino degli organismi associativi di cui all'articolo 8, lettera a);

b) adozione di leggi e atti regionali di cui all'articolo 8, lettera b);

c) criteri di ripartizione delle risorse finanziarie attribuite agli enti locali montani;

d) relazione annuale sullo stato delle montagne pugliesi;

e) atti di programmazione di competenza della Giunta e del Consiglio e in particolare nelle materie attribuite dalla legge 97/1994, dalla legge 59/1997 e dei relativi decreti;

f) ogni argomento che il Presidente della Giunta o del Consiglio regionale ritiene utile sottoporre all'esame della Consulta o richiesto secondo le procedure del comma 5.


7. La sede della Consulta è stabilita presso la Regione, che ne garantisce il funzionamento senza oneri a carico del bilancio regionale. ] (25)

(25) articolo abrogato ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 5


TITOLO V

FINANZA E CONTABILITA'


Art. 24

(Fonti di finanziamento)


[1. Il Fondo regionale per la montagna è alimentato da:

a) i fondi di cui all'articolo 1 della legge 23 marzo 1981, n. 93 (Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante "Nuove norme per lo sviluppo della montagna") e successive modificazioni e integrazioni;

b) i fondi di cui all'articolo 2 della legge 97/1994;

c) i fondi previsti dalle altre leggi statali trasferiti alle Regioni;

d) i fondi previsti dalle leggi regionali.


2. Oltre che dal Fondo regionale per la montagna le fonti di finanziamento per le Comunità montane sono costituite da:

a) finanziamenti provenienti da Comuni, Province e Regioni per l'esercizio delle funzioni conferite;

b) fondi dello Stato e dell'Unione europea assegnati direttamente alla Comunità montana;

c) lasciti e donazioni.


3. Le Comunità montane possono estendere i benefici economici derivanti dalla legge 97/1994 in favore dei Comuni di cui all'articolo 3, comma 4, della presente legge.


4. In favore delle Comunità montane, per i Comuni di cui all'articolo 3, comma 4, la Regione può prevedere finanziamenti esclusivamente per spese di investimento. ] (26)

(26) articolo abrogato ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 5

 

Art. 25

(Riparto dei fondi)


[1. Il Fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 24 è ripartito tra le Comunità montane secondo i seguenti criteri:

a) 10 per cento in parti uguali fra tutte le Comunità montane;

b) 30 per cento in proporzione diretta alla popolazione montana delle Comunità comunicata dall'UNCEM e riferita alla più recente pubblicazione ufficiale;

c) 60 per cento in proporzione diretta alla superficie territoriale montana secondo i dati risultanti dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'UNCEM.


2. I programmi annuali operativi, esecutivi dei programmi triennali di opere e interventi adottati dall'Organo rappresentativo della Comunità montana, sono trasmessi alla Regione per il totale o parziale finanziamento e, comunque, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo regionale per la montagna assegnate a ciascuna Comunità montana.


3. Una quota pari al 2 per cento del Fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 24 è assegnata alla delegazione regionale UNCEM in relazione a ciascun esercizio finanziario nell'ambito della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale. ] (27)

(27) articolo abrogato ai sensi dell'art.10, comma 1 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 5

 


Art. 26

(Gestione finanziaria e contabile)


[1. Alla gestione finanziaria e contabile della Comunità montana si applicano per quanto compatibili le norme previste dalla parte II del t.u. emanato con d.lgs.267/2000. ] (28)

(28) articolo abrogato ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 5


 

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI


Art. 27

(Controlli)


[1. Il controllo sugli organi viene esercitato secondo quanto disposto dal capo II, titolo VI, parte I, del t.u. emanato con d.lgs. 267/2000.


2. Il controllo sugli atti emanati dagli organi delle Comunità montane è soppresso, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 25 giugno 2002, n. 10, attuativa della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). ] (29)

(29) articolo abrogato ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 5

 

Art. 28

(Abrogazione di norme e disposizioni finali)


[1. L'entrata in vigore della presente legge comporta l'abrogazione della l.r. 12/1999, nonché di tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.


2. Restano ferme, a seguito della entrata in vigore della presente legge, tutte le abrogazioni già disposte dall'articolo 32 della l.r. 12/1999, abrogata, a sua volta, dal comma 1.


3. In relazione a tutte le materie non disciplinate espressamente dalla presente legge le Comunità montane esercitano la potestà normativa, di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 5 giugno 2003, n.131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), nel rispetto dei principi derivanti dal quadro ordinamentale repubblicano. ] (30)

(30) articolo abrogato ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 5

 


Art. 29

(Norma finanziaria)


[1. Alla copertura finanziaria di cui all'articolo 24, comma 2, si provvede mediante l'istituzione di un nuovo capitolo n. 121063 avente la seguente descrizione: "Spese per interventi di cui alla legge regionale 4 novembre 2004, n. 20 Assegnazione a favore delle Comunità montane", con contestuale riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al capitolo 113039 (u.p.b. 4.3.5.) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004.

2. Sul capitolo 121063 per l'esercizio finanziario 2004 è iscritta la somma di euro 100 mila mentre per gli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio. ] (31)

 

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.  (32)

(31)articolo abrogato ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 5

(32) Il presente comma, nel quale era prevista originariamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1, L.R. 12 maggio 2004, n. 7, l'entrata in vigore della presente legge il giorno stesso della sua pubblicazione, è stato così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R.P. 11 novembre 2004, n. 135.