[D.Lgs.n.152/2006,
art.100 - comma 3]
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto
l’art.121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22
novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto lo Statuto della
Regione Puglia (L.
R. 12 maggio 2004, n. 7) ed, in particolare, gli artt.
42, comma 2, lett. c e 44,
comma 2;
Visto il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 ;
Vista
la Delibera
di Giunta Regionale n. 2411 del 21 novembre 2011 e la successiva di adozione del
Regolamento n.2750 del 5 dicembre 2011;
EMANA
Il
seguente Regolamento:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Campo di applicazione e finalità.
1. Il presente regolamento disciplina, in
attuazione delle disposizioni dell'art. 100, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, la
gestione di acque reflue domestiche e assimilate provenienti da insediamenti,
installazioni o edifici isolati, inferiori o uguali ai 2.000 abitanti
equivalenti non recapitanti nella rete fognaria. (1)
2. Il presente regolamento ha come
finalità precipua la tutela ed il miglioramento della qualità delle acque
superficiali e sotterranee del territorio regionale, in funzione del rispetto
degli obiettivi di qualità individuati nel Piano di Tutela delle Acque della
Regione Puglia approvato con Delib.C.R. 20 ottobre 2009, n. 230 e dei suoi
aggiornamenti.
3. A tale scopo, il presente regolamento
definisce, in particolare: • l'assimilazione ad acque reflue
domestiche, ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera e) del D.Lgs. n.
152/2006;
• i valori limite di emissione da
applicarsi agli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate provenienti da
insediamenti isolati di consistenza inferiore ai 2.000 A.E.;
• i trattamenti a cui devono essere
sottoposte le acque reflue domestiche e assimilate e i tempi di adeguamento, ai
sensi dell'art. 100, comma 3, dello stesso decreto;
• il regime autorizzatorio degli
scarichi di acque reflue domestiche e assimilate.
Art. 2
Definizioni.
1. Ai fini del presente regolamento, si
richiamano le seguenti definizioni del D.Lgs. n. 152/2006: a)
abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una
richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno
al giorno;
b) acque reflue domestiche: acque
reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti
prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
c) acque reflue industriali:
qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si
svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque
reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
d) acque reflue urbane: acque
reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue
industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche
separate, e provenienti da agglomerato;
e) agglomerato: l'area in cui la
popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da
rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai
benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque
reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito
finale;
f) applicazione al terreno:
l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento e/o mescolamento con gli
strati superficiali, iniezione, interramento;
g) utilizzazione agronomica: la
gestione di effluenti di allevamento, acque di vegetazione residuate dalla
lavorazione delle olive, acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole
aziende agro-alimentari, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno
ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati all'utilizzo delle
sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi contenute;
h) bestiame: tutti gli animali
allevati per uso o profitto;
i) scarico: qualsiasi immissione
effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che
collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il
corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete
fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a
preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti
all'articolo 114 del D.Lgs. n. 152/2006;
j) acque di scarico: tutte le acque
reflue provenienti da uno scarico;
k) trattamento appropriato: il
trattamento delle acque reflue domestiche mediante un processo ovvero un sistema
di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi idrici
recettori ai relativi obbiettivi di qualità ovvero sia conforme alle
disposizioni della parte terza del D.Lgs. n. 152/2006.
l) trattamento primario: il
trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi
mediante processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima
dello scarico il BOD5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20 per
cento ed i solidi sospesi totali almeno del 50 per cento;
m) trattamento secondario: il
trattamento delle acque reflue mediante un processo che in genere comporta il
trattamento biologico con sedimentazione secondaria, o mediante altro processo
in cui vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla tabella 1
dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006;
n) valore limite di emissione:
limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico,
misurata in concentrazione, oppure massa per unità di prodotto di materia prima
lavorata, o in massa per unità di tempo; i valori limite di emissione possono
essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I
valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di
fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale
diluizione; l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere
preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione
dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione
dell'ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori
nell'ambiente.
2. Inoltre, si intende per: o)
insediamenti, installazioni o edifici isolati (di seguito insediamenti isolati):
le costruzioni edilizie ubicate in zone non servite da rete fognaria;
p) titolare dello scarico: il
titolare dell'attività da cui origina lo scarico e a cui compete la
responsabilità tecnica, amministrativa e finanziaria degli interventi di
realizzazione, adeguamento e manutenzione delle opere e del rispetto dei limiti
allo scarico;
q) titolare dell'impianto di
trattamento: il titolare dell'attività da cui provengono le acque reflue
domestiche o assimilate a cui compete la responsabilità tecnica, amministrativa
e finanziaria degli interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione
delle opere;
r) acque di scambio termico: acque
utilizzate esclusivamente con lo scopo di realizzare opportuni scambi termici
all'interno dei processi produttivi che non entrano in contatto con la materia
lavorata;
s) scarichi in atto e/o esistenti:
gli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue assimilate che alla
data di entrata in vigore del presente regolamento sono in esercizio e conformi
alla disciplina e al regime autorizzatorio previgente.
t) gestione di acque reflue domestiche e
assimilate: trattamento e scarico delle acque reflue domestiche e assimilate
ovvero deposito temporaneo delle stesse; (2)
u)
deposito temporaneo: stoccaggio di acque reflue in vasche a tenuta stagna nel
luogo in cui sono state prodotte, in attesa di smaltimento attraverso
conferimento a ditta autorizzata ai sensi della normativa vigente in materia di
rifiuti;3)
v) Autorità competente: soggetto preposto
al rilascio dell’autorizzazione allo scarico. (4)
(2) Lettera aggiunta dal r.r.
n. 7/2016, art. 3.
(3) Lettera aggiunta dal r.r.
n. 7/2016, art. 3.
(4) Lettera aggiunta dal r.r.
n. 7/2016, art. 3.
Art. 3
Acque reflue assimilate alle domestiche.
1. Ai fini della gestione
delle acque reflue, sono assimilate alle acque reflue domestiche, oltre a
quelle indicate all'art. 101, comma 7 [1] , del D.Lgs. 152/2006, le acque reflue provenienti
dalle attività produttive elencate di seguito: a) attività di
produzione e commercio di beni o servizi le cui acque reflue sono costituite
esclusivamente dallo scarico di acque derivanti dal metabolismo umano e da
attività domestiche; (5)
b) allevamento di altri animali diversi da
bovini, suini, avicoli, cunicoli, ovini, caprini, equini con peso vivo medio per
anno non superiore alle 2 tonnellate;
c) stabulazione e custodia di animali non
ai fini di allevamento (con eventuale realizzazione di un impianto di
disinfezione, qualora venga richiesta specificamente dall'autorità competente
all'autorizzazione allo scarico o dall'autorità sanitaria);
d) commercio al dettaglio di prodotti
alimentari, bevande, tabacco ed altro, in esercizi specializzati o meno, anche
con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente allo stesso
commercio con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di
massima attività;
e) laboratori artigianali per la
produzione di dolciumi, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi, ad
esclusione dei derivati del latte di cui al punto f), con consumo idrico
giornaliero fino a 5 mc nel periodo di massima attività;
f) laboratori artigianali per la
produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, yogurt, latticini, con
quantità di prodotto lavorato non
superiori a 10 ql di latte al giorno e a condizione che non sussista scarico del
siero e che si documenti la legittimità del destino finale dello stesso;
(6)
g) attività alberghiere e ricettive (di
cui alla L.R.
n. 11/1999), rifugi montani, agriturismi (anche con attività di allevamento
solo se la stessa è riconducibile al punto b) e campeggi;
h) attività di ristorazione, a condizione che
gli oli alimentari usati vengano smaltiti come rifiuti ai sensi del D.Lgs. n.
152/2006, parte quarta o, in alternativa, che il trattamento delle acque
reflue sia dotato di pozzetti degrassatori;
i) bar, caffè, gelaterie (anche con
intrattenimento e spettacolo), enoteche-bottiglierie con somministrazione;
j) discoteche, sale da ballo, night clubs,
pubs, sale giochi e biliardi e simili; k) stabilimenti balneari
(marittimi, lacuali e fluviali);
l) centri e stabilimenti per il benessere
fisico;
m) piscine (con esclusione delle piscine
riempite con acqua di mare non recapitanti in acque marine) e stabilimenti
idropinici ed idrotermali, escluse le acque di contro-lavaggio dei filtri non
preventivamente trattate;
n) asili nido, istruzione primaria e
secondaria di primo e secondo grado, e università (con esclusione dei laboratori
in cui vengano utilizzate sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei
gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte
terza del D.Lgs. 152/2006);
o) case di riposo senza cure mediche;
p) ambulatori medici, studi veterinari o
odontoiatrici o simili e laboratori connessi alle attività a condizione che
reattivi, reagenti e prodotti analizzati vengano smaltiti come rifiuti ai sensi
del D.Lgs. n. 152/2006, parte quarta;
q) laboratori di parruccheria, barberia ed
istituti di bellezza con consumo idrico giornaliero fino a 1 mc nel periodo di
massima attività;
r) lavanderie e/o tintorie che
trattano non più di 100 Kg di biancheria al giorno e a condizione che non
sussista scarico di sostanze solventi.
2. Sono inoltre assimilate alle acque
reflue domestiche le acque reflue prodotte da insediamenti di produzione di beni
e servizi non recapitanti in pubblica fognatura con portata giornaliera
inferiore ai 15 mc e con caratteristiche qualitative, prima di ogni trattamento
depurativo, tali da garantire il rispetto dei valori limite stabiliti alla
tabella A - Allegato 1.
3. Fermo restando le assimilabilità di cui
al precedente comma 1, le acque reflue domestiche che scaricano in pubblica
fognatura dovranno rispettare i regolamenti emanati dal soggetto gestore del
servizio idrico integrato.
[1]) (art. 101, comma
7, del D.Lgs. n. 152/2006) .Salvo quanto previsto dall'art. 112, ai fini della
disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque
reflue domestiche le acque reflue: a) provenienti da imprese dedite
esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura; b)
provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame; c) provenienti da
imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche
attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola,
inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo
produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura
prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque
titolo la disponibilità; d) provenienti da impianti di acquacoltura e di
piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità
di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o
in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al
minuto secondo; e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle
domestiche e indicate dalla normativa regionale; f) provenienti da attività
termali, fatte salve le discipline regionali di settore.
Capo II
Disciplina degli scarichi di acque reflue
domestiche e assimilate
Art. 4
Principi generali.
1. Gli scarichi di acque reflue domestiche
o assimilate provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati di
consistenza inferiore o uguale ai 2.000 A.E. devono essere sottoposti a
trattamenti depurativi mediante sistemi individuali o altri sistemi pubblici e
privati, di seguito denominati trattamenti appropriati.
2. I sistemi di trattamento da adottare
devono garantire la conformità dello scarico ai valori limite di emissione
fissati dal presente regolamento, al fine del raggiungimento degli obiettivi di
qualità ambientale delle acque superficiali e sotterranee.
3. Fermo restando le disposizioni del
presente regolamento, nell'ambito delle misure di tutela quantitativa della
risorsa idrica, gli enti locali possono incentivare l'utilizzo di tecniche per
il recupero delle acque reflue oggetto del presente regolamento promuovendo gli
interventi di edilizia sostenibile, in conformità con quanto disposto dalla L.R.
n. 13/2008 “Norme per l'abitare sostenibile”.
Art. 5
Calcolo degli abitanti equivalenti.
1. I sistemi di trattamento dei reflui
devono essere individuati e dimensionati in base al numero degli abitanti
equivalenti (nel seguito A.E.) da servire. Il concetto di abitante equivalente
viene utilizzato come unità di misura del carico inquinante di natura
biodegradabile veicolato dalle acque reflue.
2. Gli A.E. sono definiti attraverso i
seguenti parametri: richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) ai sensi
dell'art. 74 - comma 1 - lett. a) del D.Lgs. 152/2006, richiesta chimica di
ossigeno (COD) e volume di scarico e vengono determinati numericamente mediante
applicazione dei seguenti valori unitari: - 1 A.E. = richiesta
biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) = 60 grammi di ossigeno al giorno;
- 1 A.E. = richiesta chimica di ossigeno
(COD) = 130 grammi di ossigeno al giorno;
- 1 A.E. = volume di scarico = 120
litri al giorno. Il numero di A.E. da assumere a riferimento per il
dimensionamento e la scelta del sistema di trattamento delle acque reflue
domestiche e/o assimilate è pari al valore più alto risultante dall'applicazione
delle suddette equivalenze. (7)
3. I parametri di cui al punto precedente
sono da intendersi riferiti allo scarico giornaliero di punta del periodo di
massimo carico dell'attività. In assenza di altri dati si può far riferimento al
consumo idrico come risultante dalle fatturazioni del gestore del S.I.I. e di
eventuali altre fonti di approvvigionamento autonomo, scomputando i volumi non
scaricati in ragione della tipologia delle attività svolte.
3 bis) Qualora non sia possibile
identificare il carico in A.E. in modo diretto riconducendosi ai criteri di cui
al comma 2, è possibile determinare il carico in A.E. sulla base della dotazione
idrica valutata secondo i criteri tecnici utilizzati per la progettazione e
dettati dalla letteratura di riferimento, scomputando i volumi che non saranno
scaricati in ragione della tipologia delle attività svolte. (8)
(7) Comma modificato dal r.r.
n. 7/2016, art. 5.
(8) Comma aggiunto dal
r.r.
n. 7/2016, art. 5.
Art. 6
Limiti allo scarico e tipologie di trattamenti.
1. Gli scarichi di acque reflue domestiche
o assimilate provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati di
consistenza inferiore o uguale ai 2.000 A.E. devono rispettare i valori limite
di emissione stabiliti dal presente regolamento ed tabella B - indicati nella
Allegato 2.
2. Il rispetto dei valori limite di
emissione non può in alcun caso essere conseguito mediante diluizione con acque
prelevate esclusivamente allo scopo, né con acque di scambio termico.
3. I valori limite di emissione allo
scarico previsti dalla tabella B - Allegato 2 al presente regolamento sono
definiti in funzione della dimensione dell'insediamento e della tipologia del
corpo ricettore (acque superficiali e marino costiere, suolo). Relativamente
alla consistenza dell'insediamento, vengono individuate tre classi di
applicabilità dei trattamenti appropriati, dipendenti dal numero degli abitanti
equivalenti serviti: a) fino a 50 A.E.
b) tra 51 e 500 A.E.
c) tra 501 e 2.000 A.E.
4. La conformità ai valori limite di
emissione non è richiesta per gli scarichi di acque reflue domestiche o
assimilate provenienti da insediamenti aventi dimensione inferiore o uguale a 50
A.E. per i quali deve, comunque, essere garantita l'efficienza del trattamento
appropriato adottato.
5. L'individuazione del trattamento
depurativo necessario a garantire il rispetto dei limiti allo scarico deve
essere fatta in base al carico organico da trattare e alla tipologia del
recettore dello scarico. A tal fine, negli allegati del presente regolamento
sono state individuate, in funzione della consistenza dell'insediamento e del
recapito finale, le più diffuse tipologie di trattamento appropriato applicabili
(tabella C - Allegato 3) nonché le relative specifiche tecniche comprensive dei
principali interventi manutentivi (Allegato 4).
6. Fermo restando il rispetto dei valori
limite di emissione di cui alla tabella B - Allegato 2, la scelta della
soluzione impiantistica più idonea va operata tenendo conto delle seguenti
ulteriori indicazioni: • Per insediamenti isolati che registrano un
numero superiore a 1.000 presenze al giorno devono essere utilizzati,
esclusivamente, trattamenti di tipo tecnologico.
• Per insediamenti isolati recapitanti in
aree sensibili e in corpi idrici superficiali, il cui stato ambientale è
classificato “elevato” ai sensi del D.Lgs. 152/2006, è necessario favorire i
processi di abbattimento dell'azoto. A tal fine si ritengono adeguate:
- le configurazioni costituite da vasche
Imhoff seguite da vasche di fitodepurazione combinate, per insediamenti di
consistenza compresa fra 51 e 500 A.E.;
- le configurazioni costituite da impianti
tecnologici tradizionali implementati da sistemi naturali di finissaggio, quali
stagni aerobici o bacini di fitodepurazione, per insediamenti di consistenza
compresa fra 501 e 2.000 A.E.
7. I titolari degli scarichi possono
proporre all’Autorità
competente l'installazione di sistemi alternativi a quelli individuati
nella suddetta tabella B che garantiscono prestazioni almeno equivalenti, fermo
restando l'obbligo del rispetto dei valori limite di emissione prescritti dal
presente regolamento. (9)
(9) Comma modificato dal r.r.
n. 7/2016, art. 6.
Capo III
Regime autorizzatorio degli scarichi di acque
reflue domestiche e assimilate
Art. 7
Disposizioni generali.
1. Tutti gli scarichi oggetto del presente
regolamento devono essere preventivamente autorizzati.
2. Fatto
salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Autorizzazione Unica
Ambientale (A.U.A.) di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 la domanda di
autorizzazione agli scarichi è presentata all'autorità competente secondo quanto
disposto dalla L.R.
n. 24/1983 come modificata dalla L.R.
n. 31/1995, nonché dal Titolo VIII della L.R.
n. 17/2000. Al riguardo, con riferimento a quanto previsto dall'art.
42,
comma 1 [2] , della L.R.
n. 24/1983 “ Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle
acque in Puglia” e s.m.i. circa i compiti dei Comuni, ai fini
dell'applicazione del presente regolamento: - si assume che gli
“insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5000 metri cubi”
corrispondono in termini di carico inquinante ad “ insediamenti di
consistenza fino a 50 A.E.”, di cui al presente regolamento;
- per la definizione dei “ campeggi e
villaggi turistici” si rinvia alle descrizioni riportate al Titolo II della
L.R.
n. 11/1999 inerente la disciplina delle strutture ricettive. (10)
3. Gli scarichi in atto e/o esistenti di
acque reflue domestiche o assimilate provenienti da insediamenti, installazioni
o edifici isolati inferiori o uguali ai 2.000 A.E. devono essere adeguati alle
disposizioni di cui al presente regolamento entro due anni dalla data di entrata
in vigore dello stesso.
4. In deroga a quanto previsto al comma
precedente, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, per prevenire
possibili inconvenienti igienico-sanitari, può richiedere adeguamenti delle
modalità di scarico o del sistema di trattamento alle disposizioni di cui al
presente regolamento, fissando un tempo inferiore e comunque compatibile con gli
interventi necessari.
5.
E’ altresì consentita - in deroga - la gestione delle acque reflue domestiche e
assimilate mediante deposito temporaneo dei liquami prodotti e successivo
smaltimento degli stessi, laddove ricorrano le condizioni stabilite nel
successivo articolo 10 bis. (11)
[2] (art. 42, comma 1,
della L.R. n. 24/1983 s.m.i.) I Comuni
esercitano le funzioni inerenti le autorizzazioni per gli Scarichi sul suolo,
nelle aree potenzialmente idonee così come individuate dal piano regionale di
risanamento delle acque, dei reflui provenienti da insediamenti civili di
consistenza inferiore a 50 vani o 5000 metri cubi, da campeggi e villaggi
turistici in aree non servite da pubblica fognatura.
(11) Il testo originario era così
formulato:"5. Qualora risulti manifesta
l'impossibilità tecnica di provvedere all'adeguamento di cui al precedente comma
3 o, in caso di nuovo scarico, di realizzare l'impianto di trattamento
appropriato conformemente al presente regolamento, il titolare dell'impianto di
trattamento e/o raccolta deve avanzare istanza di deroga all'autorità
competente. La suddetta istanza deve essere corredata da relazione redatta da
tecnico abilitato comprovante le circostanze tecniche che rendono impossibile
l'adeguamento e/o la realizzazione dell'impianto secondo le disposizioni del
presente regolamento. L'autorità competente provvede ad esprimersi in merito
all'istanza di deroga entro 90 giorni dalla ricezione della
medesima."
Art. 8
Autorizzazione allo scarico.
1. L'autorizzazione è rilasciata in forma
definitiva per tutti gli scarichi che rispettano i valori limite di emissione e
le prescrizioni di cui al presente regolamento regionale.
2. L'autorizzazione può prevedere un
periodo provvisorio di esercizio, a decorrere dalla data di attivazione dello
scarico, per la messa a punto dei processi depurativi. La fase di autorizzazione
provvisoria deve avere la durata minima tecnicamente necessaria in relazione
alle dimensioni ed alla tecnologia adottata dall'impianto e comunque non
superare il limite di 120 giorni, prorogabili, in via eccezionale, su
valutazione dell'autorità competente conseguente a motivata richiesta.
L'autorità competente potrà altresì stabilire, nell'atto autorizzativo, una
specifica disciplina dello scarico nel periodo provvisorio.
3. L'autorizzazione allo scarico viene
concessa al titolare dello scarico a seguito di presentazione di istanza (nei
modi di legge) corredata della documentazione di cui all'Allegato 5. Per
scarichi esistenti provenienti da insediamenti di consistenza superiore a 50
A.E., detta documentazione deve essere integrata dai certificati di analisi
chimico fisiche e batteriologiche delle acque di scarico, non antecedenti a tre
mesi dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione. Tali analisi,
qualora l'attività sia a carattere stagionale, dovranno essere riferite al
periodo d'attività dell'impianto.
4. L'autorità competente definisce
eventuali documenti integrativi, oltre che termini e modalità con le quali gli
stessi dovranno essere predisposti, anche in funzione di quanto previsto dal
precedente art. 6.
5. L'autorità competente provvede al
rilascio dell'autorizzazione allo scarico entro 90 giorni dalla ricezione della
domanda completa di tutti i documenti necessari. La medesima autorità trasmette
alla Regione Puglia il provvedimento autorizzatorio rilasciato.
6. I titolari di nuovi scarichi
provenienti da insediamenti di consistenza superiore a 50 A.E., sono tenuti a
presentare l'istanza di cui al comma 3 prima dell'acquisizione del titolo
abilitativo alla costruzione e comunque preventivamente all'inizio dei lavori di
realizzazione degli stessi. L'autorità competente attiverà la procedura per il
rilascio dell'autorizzazione preliminare, propedeutica all'autorizzazione
definitiva, in cui sono definiti: - i tempi di attivazione dello
scarico; - i limiti allo scarico, in conformità al dettato del presente
regolamento; - la durata dell'autorizzazione preliminare, connessa alla
durata del titolo abilitativo alla costruzione; - il numero di eventuali
autocontrolli. Ad avvenuta realizzazione dei lavori, il titolare dovrà darne
comunicazione all'autorità competente che attiverà la procedura per il rilascio
dell'autorizzazione definitiva, di cui ai commi precedenti. Qualora le
caratteristiche dello scarico realizzato si discostino da quanto previsto in
fase preliminare, deve essere prodotta la documentazione integrativa attestante
tali variazioni.
7. Per i nuovi scarichi di acque reflue
assimilabili alle domestiche, l'autorità competente, acquisita la documentazione
prevista all'Allegato 5, accerta le condizioni di assimilabilità di cui al
precedente art. 3. A tale scopo, in fase di rilascio dell'autorizzazione
preliminare potrà fare riferimento a dati e documentazioni relativi a scarichi
provenienti da attività similari o alla più aggiornata letteratura tecnica di
settore; all'atto del rilascio dell'autorizzazione definitiva dovrà accertare il
reale rispetto delle condizioni di assimilabilità.
8. Al
di fuori dell’ambito di applicazione dell’Autorizzazione Unica Ambientale
(A.U.A.) di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 l'autorizzazione è
valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza
il titolare dello scarico deve chiederne il rinnovo all'autorità competente.
(12)
9. L'autorità competente stabilisce la
documentazione da allegare all'istanza di rinnovo, in funzione dei documenti
presentati nella precedente autorizzazione allo scarico. Se la domanda di
rinnovo è stata tempestivamente presentata, lo scarico può essere
provvisoriamente mantenuto in funzione, nel rispetto delle prescrizioni
contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo
provvedimento. Limitatamente agli scarichi di acque reflue domestiche ed
assimilate derivanti da insediamenti, installazioni o edifici isolati di
consistenza fino a 500 A.E., le autorizzazioni definitive rilasciate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento si
intendono tacitamente rinnovate ogni quattro anni decorrenti dalla data del
rilascio, conformemente a quanto disposto dall'art. 124, comma 8, del D.Lgs. n.
152/2006 s.m.i.
10. Qualora gli scarichi autorizzati
subiscano modifiche tali da determinare variazioni rilevanti delle
caratteristiche quali-quantitative e/o del recapito finale dello scarico, i
titolari degli stessi sono tenuti a darne immediata comunicazione all'autorità
competente, con contestuale inoltro di apposita istanza di autorizzazione.
L'autorità competente, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo
recettore secondo le disposizioni del presente regolamento, adotta i
provvedimenti conseguenti. A tale scopo, per variazioni rilevanti si
intendono: - la variazione della destinazione d'uso dell'insediamento o
l'incremento dell'attività (sia essa residenziale, che turistico-ricettiva od
economica) che comporta un aumento del carico organico espresso in abitanti
equivalenti tale da richiedere un diverso trattamento appropriato ai sensi di
quanto previsto al capo II e alla tabella 2 – allegato 3 del presente
regolamento;
- la variazione del recapito finale tale
da richiedere un diverso trattamento appropriato e/o diversi limiti allo scarico
ai sensi di quanto previsto al capo II, alla tabella 2 - allegato 3 e alla
tabella 3 - allegato 4 del presente regolamento.
(12) Comma modificato dal r.r.
n. 7/2016, art. 8.
Art. 9
Prescrizioni dell'autorizzazione.
1. L'autorizzazione contiene i seguenti
obblighi minimi per il titolare dello scarico: a) obbligo per il
titolare dello scarico di garantire nel tempo il corretto stato di
conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti;
b) obbligo per il titolare dello scarico
di garantire nel tempo il corretto dimensionamento degli impianti, soprattutto
in relazione alle variazioni del numero di A.E. da servire;
c) obbligo di notificare all'Ente
autorizzante ogni variazione rilevante delle caratteristiche qualitative e
quantitative dello scarico di cui al comma 9 del precedente art. 8, eventuali
adeguamenti dimensionali degli impianti nonché il trasferimento della proprietà
e/o della gestione dell'impianto di depurazione;
d) per gli scarichi di dimensione oltre i
50 A.E., obbligo di rendere lo scarico accessibile per il campionamento da parte
dell'autorità competente per il controllo, segnalando i punti di campionamento;
e) per gli scarichi di dimensione oltre i
500 A.E., obbligo di verificare tramite autocontrolli la qualità delle acque
scaricate inviando annualmente all'autorità competente al rilascio
dell'autorizzazione allo scarico copia delle analisi in ingresso e in uscita
dall'impianto, riferite al periodo di attività dello stesso;
f) per gli scarichi oltre i 1.000 A.E.,
obbligo di prevedere un “Quaderno di impianto” nel quale devono essere indicate
entro le 24 ore successive le operazioni svolte nel processo depurativo e tutte
le eventuali anomalie riscontrate sulla qualità e quantità dei reflui in
ingresso e in uscita, nonché le interruzioni del ciclo depurativo;
g) per gli scarichi di dimensione oltre i
1.000 A.E., obbligo di installazione di uno strumento di misurazione delle
portate o, laddove ritenuto opportuno dall'autorità competente al rilascio
dell'autorizzazione allo scarico, dei volumi scaricati e di registrazione
giornaliera nel Quaderno di impianto dei volumi scaricati.
2. L'autorità competente al rilascio
dell'autorizzazione, laddove ritenuto necessario, definisce ulteriori obblighi e
prescrizioni tecniche, finalizzati ad evitare l'aumento dell'inquinamento del
corpo recettore.
3. In sede di autorizzazione allo scarico
l'autorità competente, stabilisce: - le modalità di realizzazione degli
autocontrolli di verifica della qualità delle acque;
- gli specifici parametri sui quali dovrà
essere esercitata l'attività di autocontrollo e di controllo, in funzione della
natura del refluo e del recapito finale, fermo restando il rispetto dei valori
limite di emissione di cui alla tabella B - allegato 2- del presente
regolamento;
- il limite opportuno relativo al
parametro “Escherichia coli” espresso come UFC/100 ml. Si consiglia un limite
non superiore a 5.000 UFC/100 ml.
Art. 10
Revoca dell'autorizzazione.
1. Le autorizzazioni allo scarico devono
essere revocate in caso di mancato adeguamento alle disposizioni del presente
regolamento.
2. Prima di revocare l'autorizzazione,
l'autorità competente al controllo, ferma restando l'applicazione delle sanzioni
di cui al successivo art. 12, procede alla diffida ed assegna un termine
perentorio per la regolarizzazione dello scarico. Decorso tale termine senza che
l'interessato vi abbia provveduto, l'autorità competente contestualmente alla
revoca dell'autorizzazione, ingiunge l'immediata cessazione dello
scarico.
3. Qualora si manifestino situazioni di
pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente, l'autorità competente dispone,
contestualmente alla diffida di cui al comma precedente, la sospensione
dell'autorizzazione per un tempo determinato.
Art. 10 bis (13)
Deroga ai trattamenti appropriati. Deposito temporaneo acque
reflue.
1. Il deposito temporaneo delle acque reflue non è consentito
per nuove costruzioni, salvo che nelle aree incluse negli agglomerati
individuati nel vigente Piano regionale di tutela delle Acque non ancora servite
da pubblica fognatura in esercizio.
Per
insediamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento,
nonché per le nuove costruzioni di cui sopra, di consistenza fino a 20 AE,
qualora risulti manifesta l’impossibilità tecnica di provvedere all’adeguamento
o di realizzare l’impianto di trattamento appropriato conformemente al presente
regolamento, è possibile prevedere - quale deroga al trattamento appropriato —
il deposito temporaneo delle acque reflue. (14)
2.
Ai fini della deroga al trattamento appropriato, il produttore del refluo deve
inoltrare apposita comunicazione all’Autorità competente. La comunicazione deve
essere corredata da relazione asseverata, redatta da tecnico abilitato,
comprovante le circostanze tecniche che rendono impossibile l’adeguamento % la
realizzazione del trattamento secondo le disposizioni del presente regolamento,
nonché dalla ulteriore documentazione indicata nell’Allegato
6.
L’Autorità
competente, a seguito di verifica, rilascia idoneo nulla osta entro 60 giorni
dalla ricezione della medesima. In assenza di pronuncia, il nulla osta si
intende acquisito.
3.
Per gli insediamenti esistenti e le nuove costruzioni di cui al comma 1
ricadenti in aree che, ove incluse negli agglomerati individuati nel vigente
Piano regionale di Tutela delle Acque, saranno servite da pubblica fognatura, la
deroga assume carattere provvisorio, nelle more della realizzazione della rete
fognaria. In detti casi, l’efficacia del nulla osta cessa al momento della
realizzazione ed entrata in esercizio della pubblica fognatura e l’utenza dovrà
essere obbligatoriamente allacciata alla stessa, non potendo più essere
consentito il deposito temporaneo delle acque reflue. L’allacciamento dovrà
avvenire nei tempi che saranno individuati dall’ufficio competente e secondo le
modalità previste dal soggetto gestore. (15)
4.
Nei casi di cui al precedente comma 3, qualora specifiche criticità territoriali
rendano impossibile il rispetto delle caratteristiche tecnico-costruttive di cui
all’allegato 4 — punto 4.1, è rimessa alle valutazioni dell’Autorità competente
l’eventuale rilascio di nulla osta al deposito temporaneo mediante opere con
caratteristiche tecnico-costruttive diverse, previo parere di compatibilità
igienico-sanitaria dell’ASL territorialmente competente, fermo restando il
rispetto delle finalità del presente regolamento e di ogni ulteriore
disposizione vigente in materia.
5.
Il nulla osta al deposito temporaneo delle acque reflue contiene le seguenti
prescrizioni minime per il produttore del refluo:
a)
adempimenti finalizzati a garantire nel tempo il corretto stato di
conservazione, manutenzione e funzionamento del sistema di stoccaggio, previo
parere dell’ASL territorialmente competente;
b)
obbligo di notificare all’Autorità competente ogni variazione della
destinazione d’uso dell’insediamento o l’incremento dell’attività che comporta
un aumento del carico organico espresso in abitanti equivalenti, tale da
richiedere modifiche al sistema di stoccaggio o da determinare il superamento
della soglia di applicabilità di 20 A.E., nonché il trasferimento della
proprietà;
c)
obbligo di allaccio alla pubblica fognatura nel momento in cui vengono
realizzati nuovi tratti fognari nelle zone che attualmente ne sono
sprovviste.
6.
Il nulla osta al deposito temporaneo deve essere revocato in caso di mancato
rispetto alle prescrizioni di cui al presente articolo. Prima della revoca,
l’autorità competente al controllo, ferma restando l’applicazione delle sanzioni
di cui al successivo art. 12, procede alla diffida ed assegna un termine
perentorio per la regolarizzazione del sistema di stoccaggio delle acque reflue.
Decorso tale termine senza che l’interessato vi abbia provveduto, l’autorità
competente ingiunge l’immediata cessazione del deposito
temporaneo.
7.
Qualora si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per
l’ambiente, l’autorità competente dispone, contestualmente alla diffida di cui
al comma precedente, la sospensione dell’efficacia del nulla-osta per un tempo
determinato.”
Nota
3: Si precisa che le immissioni dei reflui domestici in c.d. vasche a tenuta con
successivo conferimento dei liquami ad un impianto di depurazione, pubblico o
privato, non costituiscono uno scarico bensì un conferimento di rifiuti liquidi,
previsto dall’art. 110 del D.Lgs. 152/2006. Conseguentemente, i reflui devono
essere gestiti e smaltiti come rifiuti, ai sensi della Parte IV dello stesso
Decreto.
(13) Articolo aggiunto dal r.r.
n. 7/2016, art. 9.
(14) Comma sostituito dal r.r.
n./2017, art. 2,c. 1. Il testo origibario era così formulato:"1.
il deposito temporaneo delle acque reflue non è consentito per nuove
costruzioni.Per
insediamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e
di consistenza fino a 20 A.E., qualora risulti manifesta l’impossibilità tecnica
di provvedere all’adeguamento o di realizzare l’impianto di trattamento
appropriato conformemente al presente regolamento, è possibile prevedere - quale
deroga al trattamento appropriato - il deposito temporaneo delle acque
reflue.Il
deposito temporaneo dei liquami mediante utilizzo di vasche a tenuta, con
estrazione periodica ed idoneo smaltimento degli stessi-3, deve rispettare i
sistemi di gestione e le caratteristiche costruttive di cui all’allegato 4 -
punto 4.1."
(15)
Comma sostituito dal r.r.
n. 1/2017, art. 2, c. 1. Il testo originario era così formulato:" 3.
Per gli insediamenti esistenti di cui al punto 1. ricadenti in aree che, essendo
incluse negli agglomerati individuati nel vigente Piano regionale di Tutela
delle Acque, saranno servite da pubblica fognatura, la deroga assume carattere
provvisorio, nelle more della realizzazione della rete fognaria. L’efficacia del
nulla osta cessa al momento della realizzazione della pubblica fognatura e
l’utenza dovrà essere obbligatoriamente allacciata alla stessa, non potendo più
essere consentito il deposito temporaneo di acque reflue. L’allacciamento dovrà
avvenire nei tempi che saranno individuati dall’ufficio competente e secondo le
modalità previste dal soggettogestore."
Capo IV
Disposizioni finali
Art. 11
Vigilanza e Controllo.
1. Prima del rilascio del titolo
abilitativo a costruire, per insediamenti che produrranno scarichi di acque
reflue domestiche o assimilabili alle domestiche di
consistenza superiore a 50 A.E., l'ente concedente accerta il possesso
dell'autorizzazione preliminare allo scarico da parte del richiedente. (16)
2. L'autorità preposta al rilascio delle
autorizzazioni e/o
nulla osta attua ed organizza la vigilanza e il controllo degli scarichi
di cui al presente regolamento. (17)
3. I controlli devono essere effettuati
con cadenza periodica semestrale (o secondo quanto diversamente definito
dall'autorità competente) oltre ad essere integrati dagli eventuali
autocontrolli; gli stessi devono essere tesi a verificare il regolare
funzionamento delle attrezzature tecniche nonché l'osservanza delle presenti
norme e delle prescrizioni contenute nel provvedimento di
autorizzazione.
4. I controlli devono, comunque, accertare
che le operazioni di smaltimento non provochino danno alla salute pubblica e
all'ambiente.
5. In sede di controllo deve essere
redatto apposito verbale degli accertamenti, delle verifiche effettuate e
dell'eventuale prelevamento di campioni. In caso di svolgimento di operazioni di
campionamento, le stesse saranno effettuate secondo le modalità tecniche e
procedurali descritte nel Reg.
reg. 3 novembre 1989, n. 1(Disciplina del prelevamento campioni acque
reflue). I risultati delle analisi e il giudizio complessivo devono essere
notificati al titolare dello scarico. In caso di violazione delle disposizioni
vigenti, l'autorità che ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione allo
scarico ne dà comunicazione ai competenti organi regionali, entro quindici
giorni dal ricevimento.
6.
Il controllo sul successivo smaltimento dei fanghi da trattamenti appropriati
e/o dei liquami da stoccaggio, attraverso conferimento a ditta autorizzata, è
soggetto alle disposizioni della Parte IV del D. Lgs. 152/2006 recante “Norme in
materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati. (18)
(16) Comma modificato dal
r.r.
n. 7/2016, art.10.
Art. 12
Sanzioni.
1.
In caso di violazione alle disposizioni del presente regolamento si applicano le
sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., rispettivamente nel Titolo V
della Parte Terza per gli scarichi, e nel Titolo VI della Parte Quarta per lo
smaltimento dei rifiuti. (19)
2. All'accertamento delle violazioni
provvedono i funzionari ed agenti degli organi di controllo di cui al precedente
art. 11. I soggetti cui compete effettuare l'accertamento possono accedere alle
proprietà private e pubbliche e procedere ai controlli, alle rilevazioni ed alle
operazioni necessarie allo svolgimento.
(19) Comma sostituito dal r.r.
n. 7/2016, art. 11.
Art. 13
Norme finali e di rinvio.
1. Le disposizioni contenute nel presente
regolamento entrano in vigore decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione
della stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
2. Dalla stessa data sono abrogati il Reg.
reg. 20 febbraio 1988, n. 1 recante “Disciplina degli impianti di
smaltimento sul suolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani
o 5.000 mc. e degli insediamenti turistici non allacciati alla pubblica
fognatura” e il Reg.
reg. 3 novembre 1989, n. 4 recante “Disciplina degli impianti provvisori di
smaltimento sul suolo di nuovi insediamenti civili di consistenza inferiore a 50
vani o 5.000 mc. nei Comuni o nelle aree urbane non ancora serviti da pubbliche
fognature”.
3. Per quanto non espressamente
disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme vigenti che
regolano tale materia, con particolare riguardo al D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.,
alla L.R.
n. 24/1983 s.m.i. e allaL.R.
n. 17/2000.
Il presente regolamento è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art.
53,
comma 1, della L.R.12
maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione
Puglia.
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