ARTICOLO 1
Art. 1
Finalità.
1. Nello stato di previsione del bilancio della
Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1994, approvato con legge
regionale 17 giugno 1994, n. 21, sono introdotte le variazioni di cui
all'allegato «B» della presente legge.
Art. 2
Adeguamento dello
stato di previsione dell'entrata e della spesa.
1. Per effetto delle variazioni di cui al
precedente articolo 1, l'ammontare complessivo dell'entrata e della spesa dello
stato di previsione del bilancio dell'esercizio finanziario 1994 risulta
modificato in lire 29.693.660.853.157 in termini di competenza ed in lire
35.606.039.350.034 in termini di cassa per l'entrata e per l'uscita.
Art. 3
Modifiche ed
integrazioni nella descrizione ed elencazione di capitoli di entrata e di
spesa.
1. Nella descrizione ed elencazione dei capitoli
di entrata e di spesa di cui al bilancio per l'esercizio finanziario 1994 sono
introdotte le variazioni ed integrazioni di cui all'allegato «A» della presente
legge.
Art. 4
Legge regionale 12 agosto 1981, n. 45 «Norme per
il conferimento di consulenze». Modifiche.
1. Al comma 1 dell'art. 2
della legge
regionale 12 agosto 1981, n. 45, dopo la parola «finanziaria» sono abrogate
le parole «e non possono essere rinnovate per più di due volte».
2. ... (1).
(1) Aggiunge un periodo
al comma 2 dell'art. 3,
L.R.
12 agosto 1981, n. 45.
Art. 5
Modifiche all'art.
6 della legge regionale 23 ottobre 1979, n. 65 «Interventi a favore degli
emigrati e delle loro famiglie».
1. ... (2).
(2) Sostituisce i commi
3 e 4 dell'art. 6,
L.R.
23 ottobre 1979, n. 65.
Art. 6
Art. 31 legge
regionale n. 21 del 1994 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
1994 e pluriennale 1994-1996». Modifiche.
1. Al comma 2 dell'art. 31
della legge
regionale n. 21 del 1994 sono abrogate le parole «ad eccezione degli artt.
14, 22, 24, 25, 28, 44, 47, 52, 54, 55 e 56, che saranno oggetto di successivi
accordi in sede di contrattazione integrativa regionale».
2. Al comma 4 dell'art. 31
della legge
regionale n. 21 del 1994 il numero «180» è sostituito dal numero «179».
Art. 7
Integrazioni
all'art. 37 della legge regionale n. 21 del 1994.
1. ... (3).
(3) Aggiunge il comma
1-bis all'art.37,
L.R.
17 giugno 1994, n. 21.
Art. 8
Legge regionale 18
aprile 1994, n. 15. Modifiche ed integrazioni.
1. L'art. 1
della legge
regionale 18 aprile 1994, n. 15, dopo la parola «per territorio», è così
integrato:
«ovvero, in caso di indisponibilità di quello
interessato, ad altro consorzio».
2. Al terzo rigo del comma 2 dell'art. 5 della
legge
regionale n. 15 del 1994 le parole «in ciascuno» sono sostituite dalle
parole «in uno».
Art. 9
Art. 11 legge
regionale 5 settembre 1994, n. 32.
1. Per il pagamento delle annualità già maturate
a favore del Comune di Tricase, relative al decreto dell'Assessore all'edilizia
residenziale pubblica 28 febbraio 1989, n. 152, decreto 28 febbraio 1989, n. 153
e decreto 31 maggio 1990, n. 99 emessi in attuazione dell'art.4
della legge
regionale 19 febbraio 1986, n. 3, è stanziata la somma di L. 1.500.000.000
sul cap. 0491029 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994.
2. Per i decreti assessorili relativi alle
ulteriori annualità si procede a termini dell'art. 11
della legge
regionale n. 32 del 1994.
Art. 10
Art. 30 legge regionale n. 21 del 1994.
Modifiche.
1. Al comma 1 dell'art. 30
della legge
regionale n. 21 del 1994, le parole «relative all'acquisto di beni di facile
consumo, al pagamento di stipendi e relativi oneri riflessi, a spese generali
limitatamente a:
- quelle obbligatorie per la formalizzazione
degli atti di costituzione;
- canoni di locazione;
- postali, telefoniche, telegrafiche ed
elettriche, vengono sostituite dalle seguenti:
«tutte intere relative alle spese rendicontate,
ad esclusione di quelle per l'acquisto di beni immobili».
2. Il comma 2 dell'art. 30
della legge
regionale n. 21 del 1994 si intende nel senso che gli organismi beneficiari
dei contributi di cui alla legge regionale 26 marzo 1985, n. 9 ed in deroga alla
medesima normativa, possono rendicontare anche in unica soluzione e per periodi
non direttamente rispondenti a quelli progettuali.
3. Il termine di cui al comma 2 dell'art. 30
della legge
regionale n. 21 del 1994 si intende prorogato al quindicesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il comma 2 dell'art. 30
della legge
regionale n. 21 del 1994 non si applica agli organismi che, autorizzati
dalla Regione, completino il progetto successivamente al termine indicato al
precedente comma.
Art. 11
Modificazioni
dell'art. 16 della legge regionale 29 giugno 1992, n. 15.
1. Le parole «e quello del soppresso ente
«Gioventù Italiana» sito in Gallipoli (Le) trasferito alla Regione ai sensi
dell'art. 2, commi 2 e 3, della legge 18 novembre 1975, n. 764» del primo
periodo, l'inciso «secondo le norme previste dall'art. 8
della legge
regionale 13 aprile 1988, n. 13 e successive modificazioni» del penultimo
periodo e l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 16
legge
regionale 29 giugno 1992, n. 15 sono abrogati.
2. Con decorrenza 1° gennaio 1995 è attribuito
in proprietà ai rispettivi Comuni il patrimonio immobiliare e mobiliare,
individuato, a norma del comma 3 dell'art. 16
della legge
regionale n. 15 del 1992, dalla Giunta regionale con Delib. 18 maggio 1993,
n. 1217 ed agli stessi e comandato il personale dipendente di ruolo in servizio
presso le strutture assistenziali alla data di entrata in vigore della citata
legge regionale
n. 15 del 1992.
3. A decorrere dalla data del comando la Regione
assicura ai Comuni di Bari, San Vito dei Normanni e Castellaneta il
finanziamento della spesa effettiva del personale comandato a norma del comma 3
dell'art. 16
della legge
regionale n. 15 del 1992 in costanza di servizio presso le rispettive
strutture assistenziali, nonché, limitatamente al primo biennio, la
corresponsione di un contributo almeno pari all'importo dei piani finanziari
accreditati per l'anno 1990 in favore dei competenti funzionari delegati.
4. [Entro il 30 giugno 1995 la Regione provvede
ad adeguare le strutture assistenziali, di cui al precedente comma 2, alle norme
di sicurezza e prevenzione stabilite da leggi statali] (4).
5. Il bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 1995 si farà carico degli oneri derivanti dall'applicazione delle
disposizioni di cui ai precedenti commi.
(4) Comma abrogato
dall'art. 29,
comma 1, L.R.
12 aprile 2000, n. 9.
Art. 12
Misure urgenti nel settore
trasporti.
1. I proventi ed il saldo finanziario attivo
netto dichiarati della gestione commissariale di liquidazione del disciolto Ente
regionale pugliese trasporti sono acquisiti all'entrata del bilancio regionale
con imputazione al capitolo di nuova istituzione n. 2055311 avente ad oggetto
«Proventi e saldo finanziario attivo netto della gestione commissariale di
liquidazione del disciolto Ente regionale pugliese trasporti».
2. Nello stato di previsione della spesa del
bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1994 è istituito il cap. n.
0551030 avente ad oggetto «Potenziamento e/o rinnovo del materiale rotabile in
esercizio presso aziende pubbliche affidatarie di autoservizi extraurbani:
investimento di proventi e/o del saldo finanziario attivo della gestione
commissariale del disciolto E.R.P.T.».
3. Nel bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 1994 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:
Entrata |
|
- cap. 2055311 |
|
Competenza |
+ L. 13.500.000.000 |
Cassa |
+ L. 13.500.000.000 |
Spesa |
|
- cap. 0551030 |
|
Competenza |
+ L. 13.500.000.000 |
Cassa |
+ L. 13.500.000.000 |
|
|
4. La disponibilità finanziaria del capitolato
di spesa n. 0551030 di cui al precedente comma 3 è vincolata all'acquisto, da
parte delle aziende pubbliche affidatarie di servizi pubblici di trasporto
locale, di autobus interurbani nelle quantità stabilite dalla Giunta regionale
con i programmi di ripartizione dei contributi per investimenti relativi agli
anni 1989 e 1990. Ai sensi dell'art. 1411 del Codice Civile e con l'osservanza
delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di contratti
pubblici, i contratti di acquisto degli autobus sono stipulati dalle predette
aziende a favore della Regione Puglia, che provvede ai pagamenti dei prezzi
convenuti direttamente ai fornitori sulla base di apposite procedure speciali
all'incasso conferite dalle aziende acquirenti. I predetti autobus sono ceduti
in locazione alle aziende affidatarie alle condizioni stabilite dal comma 2
dell'art. 15 della legge
regionale 19 marzo 1982, n. 13.
Art. 13
Art. 38 legge
regionale n. 21 del 1994. Modifica.
[1. La legge di approvazione del bilancio può
altresì autorizzare la Giunta regionale a provvedere, con proprie deliberazioni,
alla reiscrizione delle economie provenienti dal mancato impegno, nel corso
dell'esercizio di mantenimento dei residui di stanziamento connessi a fondi
statali o comunitari con vincolo di destinazione mediante l'attivazione di
appositi fondi alla competenza del nuovo esercizio anche in pendenza
dell'approvazione della relativa legge di bilancio.
2. Analoga reiscrizione può essere autorizzata
per le economie individuate dalle leggi di approvazione dei rendiconti generali.
3. Alla successiva riassegnazione ai pertinenti
capitoli della competenza si provvede, su richiesta dei settori di spesa
interessati, mediante prelevamento delle somme, occorrenti dai fondi di cui
sopra con deliberazione della stessa giunta regionale.
4. Eventuali economie che si verificassero nel
corso dell'esercizio per effetto di riduzioni di residui passivi connessi a
spese finanziate con fondi comunitari a destinazione vincolata possono esser
contestualmente reiscritte con le procedure di cui al comma precedente, anche
alla competenza dell'esercizio in cui si sono prodotte (5)] (6).
(5) Articolo così
sostituito dall'art. 46,
comma 2, L.R.
3 giugno 1996, n. 6. In precedenza il presente articolo aggiungeva un
periodo all'art. 38,
L.R.
17 giugno 1994, n. 21, integrativo del primo comma dell'art. 43,
L.R. 30 maggio 1977, n. 17.
(6) Articolo abrogato
dall'art. 115,
comma 1, L.R.
16 novembre 2001, n. 28.
Art. 14
1. [Sul cap. 0961015 del bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 1994, nei limiti dello stanziamento ed in deroga
all'art. 5
della legge
regionale 11 gennaio 1994, n. 1, gravano gli oneri non finanziati dalla CEE
e dallo Stato relativi alle attività formative destinate ad utenze particolari:
tossicodipendenti, portatori di handicaps, ristretti in Istituti di pena, minori
interessati da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, minori ad alto rischio
(7)] (8).
2. [Eventuali altri oneri derivanti per il primo
semestre 1994 e per le attività formative relative al piano di formazione
professionale 1994/1995 dall'applicazione del vigente C.C.N.L., preventivamente
determinati saranno assunti a carico del bilancio regionale per l'esercizio
finanziario 1995] (9).
3. Il personale inserito nell'albo e nell'elenco
di cui all'art. 26
della legge
regionale 17 ottobre 1978, n. 54 potrà anche essere utilizzato, in attività
di docenza ed amministrativa, presso gli enti a convenzione particolare di cui
al penultimo comma dell'art. 5
della leggeregionale
n. 54 del 1978.
(7) Le disposizioni di
cui al presente comma sono estese alle attività formative del 1995 ai sensi del
quarto comma dell'art. 3,
L.R.
19 aprile 1995, n. 20.
(8) Comma abrogato
dall'art. 36,
L.R.
7 agosto 2002, n. 15.
(9) Comma abrogato
dall'art. 36,
L.R.
7 agosto 2002, n. 15.
Art. 15
Art. 35 legge
regionale n. 21 del 1994. Modifiche.
1. Al comma 1 dell'art. 35
della legge
regionale n. 21 del 1994, dopo la parola «famiglia», sono inserite le
seguenti: «che assume in affido minori in stato di abbandono e di disagio
psico-sociale».
2. ... (10).
(10) Sostituisce il
secondo, terzo e quarto comma dell'art. 35,
L.R.
17 giugno 1994, n. 21.
Allegati (11)
(11) Gli allegati che si
omettono apportano variazioni al bilancio di previsione per il 1994 approvato
con L.R. 17 giugno 1994, n. 21.