|  (1) Vedi, anche, la L.R. 
24 luglio 2001, n. 17 recante disposizioni 
normative dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast (affittacamere). 
   Art. 1  Finalità della legge.  1. Con la presente legge la Regione Puglia detta norme 
inmateria di classificazione e di regolamentazione delle strutture ricettive, ai 
sensi dell’articolo 117, quarto comma della Costituzione, e in materia 
amministrativa e gestionale delle strutture a uso pubblico gestite in regime di 
concessione (stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, darsene). (1) (1) Articolo sostituito dalla l.r. 
13/2018,art.1,comma 
1. Art. 2  Competenze regionali  (2) (giurisprudenza) Consiglio di Stato Sez. IV, sent. n. 5205 del 30-09-2005 
 1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, 
indirizzo, coordinamento e controllo attribuite dalle presenti disposizioni e in 
particolare:        a) individua i requisiti 
per la classificazione delle strutture ricettive, determina gli standard di 
qualità delle strutture e le procedure per la verifica del loro rispetto;        b) svolge attività di 
vigilanza e di controllo sulle procedure disciplinate dalla presente legge al 
fine di verificarne l’efficienza, l’efficacia e la trasparenza sulla base di 
criteri e standard prestabiliti.  2. La Giunta regionale, anche in coordinamento con le altre 
regioni e nel rispetto degli standard minimi uniformi sul territorio nazionale, 
predispone un sistema di classificazione omogenea sul territorio regionale al 
fine di garantire la qualità dei servizi, tenendo conto anche degli orientamenti 
a livello internazionale. Art. 2 bis Competenze comunali  (3) 1. I comuni, anche in forma associata, esercitano le funzioni 
relative:        a) alle procedure 
amministrative per l’avvio e le trasformazioni delle attività turistiche 
ricettive mediante l’applicazione delle disposizioni relative allo sportello 
unico di cui all’articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione 
tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e 
del relativo regolamento attuativo;        b) alla vigilanza e 
controllo, compresa la lotta all’abusivismo, sulle strutture ricettive. (2) Articolo sostituito dalla l.r. 
13/2018,art.2,comma 1. (3) Articolo introdotto dalla 
l.r. 
13/2018,art.2,comma 2.   TITOLO I  Attività ricettiva alberghiera  Art. 3 Destinatari.  1. Ai fini della presente legge e con riferimento specifico 
all'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera, sono individuate le seguenti 
strutture organizzate: (4) a)       alberghi;  b)       motel;  c)       villaggi-albergo; 
 d)       residenze 
turistico-alberghiere;  e)       alberghi dimora storica 
- residenza d'epoca;  f)       alberghi centro 
benessere.  f bis)  condhotel. (4) (4) Vedi la l.r. 
17/2011 che ad integrazione del presente articolo individua la struttura 
ricettiva denominata  "albergo diffuso" e ne disciplina l'attività ed il 
relativo reg.reg. 
di attuazione n. 6/2012. (5) Lettera aggiunta dalla l.r. 
22/2020, art. 1, 
comma 1, lett. a). Art. 4  Tipologia.  1. Sono "alberghi" le strutture ricettive aperte al pubblico, a 
gestione unitaria, che forniscono alloggio ed eventualmente vitto e altri 
servizi accessori, in camere, suite e unità abitative, ubicate in uno o più 
stabili o in parte di stabile.  2. Sono "motel" gli alberghi particolarmente attrezzati per la 
sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni che assicurano alle 
stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti.  3. Sono "villaggi-albergo" le strutture ricettive che, in 
un'unica area, forniscono agli utenti di unità abitative, dislocato in più 
stabili, servizi centralizzati.  4. Sono "residenze turistico-alberghiere" le strutture 
ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e 
servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, 
dotate di servizio autonomo di cucina.  5. Sono "alberghi dimora storica-residenza d'epoca" le 
strutture ricettive ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio 
storico-architettonico o di particolare livello artistico, dotati di mobili o 
arredi d'epoca idonei ad un'accoglienza altamente qualificata, con servizi 
riferiti minimo alla classe a quattro stelle.  6. Sono "alberghi e centro benessere" le strutture dotate di 
impianti e attrezzature di tipo specialistico del soggiorno, finalizzato a cicli 
di trattamento terapeutico, dietetico, estetico o di relax, con servizi riferiti 
minimo alla classe a tre stelle.  6bis). Sono “condhotel” le strutture turistico ricettive di cui 
all’articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Misure urgenti per 
l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la 
digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del 
dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive -Sblocca 
Italia). Le condizioni di esercizio dei condhotel, i criteri e le modalità per 
la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera, limitatamente alla 
realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale sono 
quelle stabilite dal decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri 22 
gennaio 2018, n. 13. (6) 7. È fatto divieto di attribuire tipologie diverse da quelle 
previste dal presente articolo.  (6) Comma aggiunto dalla l.r. 
22/2020, art. 1, comma 1, lett. b). Art. 5 Ulteriori caratteristiche delle tipologie.  1. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative 
dotate di servizio autonomo di cucina nel limite massimo del 40 per cento della 
ricettività autorizzata (in termini di camere e/o suite).  2. Nelle residenze turistico-alberghiere è consentita la 
presenza di unità abitative senza angolo di cottura nel limite massimo del 40 
per cento della ricettività autorizzata in termini di unità abitative.  3. Le suite sono composte da almeno due vani distinti, di cui 
uno allestito a salotto e uno a camera da letto e almeno un bagno privato.  4. Le unità abitative sono costituite da uno o più locali 
allestiti a camera da letto, con soggiorno e servizio autonomo di cucina e bagno 
privato.  Art. 6 Dipendenze.  1. L'attività ricettiva può essere svolta oltre che nella sede 
principale, ove sono di regola allocati i servizi di ricevimento e portineria e 
gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenze. 
 2. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da 
quello ove è posta la sede principale o anche in una parte separata dello stesso 
immobile quando ad esse si accede da un diverso ingresso.  3. Rispetto alla sede principale le dipendenze devono essere 
ubicate a non più di 100 metri di distanza in linea d'aria o all'interno 
dell'area delimitata e recintata su cui insiste la sede principale. Il suddetto 
limite spaziale è inoperante nei confronti di dipendenze esistenti o in via di 
costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge.  4. Le dipendenze sono classificate in una delle categorie 
inferiori rispetto alla sede principale; possono, tuttavia, essere classificate 
in categoria uguale a quella della sede principale ove concorrano particolari 
circostanze di attrezzature, di ubicazione e arredamento che consentano 
l'offerta alla clientela del medesimo trattamento della sede principale.  Art. 7 Requisiti.  1. I requisiti minimi delle strutture ricettive ai fini della 
classificazione sono:  a) capacità ricettiva non inferiore a sette camere o sette 
unità abitative nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, commi 1 e 2;  b) un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera, 
ove non sussista bagno privato;  c) un locale bagno completo ogni dieci posti letto non serviti 
da un locale bagno privato, con un minimo di un locale bagno completo;  d) attrezzature e servizi come da tabelle allegate "C", e "D"; 
 e) superficie minima per la struttura ricettiva alberghiera 
come da tabella allegata "A".  2. Le strutture ricettive alberghiere devono possedere i 
requisiti standard qualitativi indicati nelle tabelle allegate "A", "C", "D" e 
quelli tecnico-edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle norme 
vigenti in materia.  2bis. In deroga alla capacità ricettiva autorizzata e alle 
tabelle allegate alla presente legge, nelle camere delle strutture alberghiere è 
consentita, su esclusiva richiesta del cliente e in via temporanea, la 
sistemazione di un ulteriore posto letto destinato al soggiorno dei minori di 
età inferiore a quindici anni. L’utilizzazione in deroga cessa al momento della 
partenza del cliente, col relativo obbligo di ristabilire il numero di posti 
letto previsti. (7) (7) Comma aggiunto dalla l.r. 
25/2014, art. 1 Art. 8  Denominazione.  1. La denominazione di ciascuna struttura ricettiva soggetta a 
classificazione è verificata dal comune che deve evitare l’insorgere di omonimie 
nell’ambito provinciale. (8) 2. Le strutture ricettive esistenti alla data di entrata in 
vigore della presente legge possono mantenere la propria denominazione.  3. In alternativa alla dizione di "albergo" può essere usata 
quella di "Hotel"; l'indicazione di "Grand Hotel" spetta solamente agli esercizi 
classificati con almeno cinque stelle; la dicitura "Palace Hotel" spetta 
soltanto agli esercizi classificati con almeno quattro stelle.  4. In alternativa all'indicazione "residenza 
turistico-alberghiera" possono essere utilizzate le seguenti: Hotel Residence, 
Albergo residenziale o Aparthotel.  5. Gli alberghi di cui all'art. 4, comma 6, assumono, dopo la 
denominazione della struttura, quella ulteriore di "casa di bellezza" o 
"beauty-farms".  6. In caso di cessazione di attività, la denominazione di una 
struttura alberghiera può essere assunta da un'altra, decorsi due anni dalla 
cessazione stessa, salvo espressa autorizzazione del titolare della struttura la 
cui attività è cessata.  (8) Comma sostituito dalla l.r. 
13/2018, art. 3 Art. 9  Classificazione.  1. Le strutture alberghiere previste dall'art. 3 sono 
classificate in base ai requisiti posseduti come da tabelle "A" - "C", e vengono 
contrassegnate con cinque, quattro, tre, due e una stella; le residenze 
turistico-alberghiere, come da tabella "D", vengono contrassegnate con quattro, 
tre e due stelle; le dimore storico-residenze d'epoca sono classificate secondo 
le modalità di cui all'art. 11.  2. Gli alberghi classificati con cinque stelle assumono la 
denominazione aggiuntiva "Lusso" quando possiedono almeno cinque degli standard 
tipici degli esercizi di classe internazionale di cui alla tabella allegata "B". 
 3. Per le strutture ricettive esistenti, classificate nelle 
categorie quattro, tre e due stelle, non sussiste l'obbligo di un bagno completo 
per piano qualora tutte le stanze siano munite di servizio, fatta salva la 
presenza di un bagno completo comune in tutto l'esercizio.  4. Per gli esercizi classificati ad una stella sussiste 
l'obbligo della presenza di almeno un bagno in comune completo per l'intera 
struttura.  5. La classificazione è obbligatoria ed è condizione 
indispensabile per l’esercizio dell’attività;(9) ha 
validità per un quinquennio che decorrerà, in fase di prima applicazione della 
presente legge, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in 
vigore della legge stessa.  6. Per le nuove strutture aperte durante il quinquennio, la 
classificazione ha validità dal momento dell'attribuzione e per la frazione di 
quinquennio rimanente.  7. Nel secondo semestre dell'ultimo anno di validità del 
quinquennio non si può procedere a variazione di classificazione.  8. È fatto obbligo di esporre in modo ben visibile, all'esterno 
e all'interno di ciascuna struttura ricettiva, il segno distintivo, conforme al 
modello approvato dalla Regione, corrispondente a numero delle stelle assegnate. 
Gli alberghi contrassegnati da cinque stelle denominati "Lusso", devono indicare 
sul distintivo di classificazione la lettera "L". (9) Parole sostituite dalla l.r. 
13/2018, art. 4, 
comma 1.   Art. 10 Procedure per la classificazione delle strutture turistiche 
ricettive (10) 
  
   Il titolare della struttura ricettiva presenta al comune competente per 
  territorio, contestualmente alla Segnalazione certificata di inizio attività 
  (SCIA) la dichiarazione, su modello regionale, relativa alla classificazione. 
  
  
  Il comune competente per territorio verifica le dichiarazioni di cui al 
  comma 1, anche mediante sopralluoghi presso le strutture ricettive, e accerta 
  che la denominazione della struttura ricettiva eviti omonimie nell’ambito 
  territoriale provinciale anche in relazione a diverse tipologie di strutture 
  ricettive. Tali verifiche sono effettuate secondo le disposizioni previste 
  dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
  amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). 
  
  
  Qualora la struttura ricettiva presenti i requisiti di una classificazione 
  diversa da quella dichiarata, il comune competente per territorio assegna un 
  congruo termine per l’adeguamento, trascorso il quale si procede alle 
  determinazioni conseguenti, compresa l’assegnazione d’ufficio della 
  classificazione effettivamente posseduta. 
  
  
  Qualora, successivamente all’avvio dell’attività, vi sia un mutamento dei 
  requisiti di classificazione, il titolare della struttura ricettiva comunica 
  al comune, su modello regionale, le modifiche della classificazione 
  precedentemente ottenuta. 
  
  
  La Regione Puglia con atto della competente struttura regionale approva la 
  modulistica che deve essere utilizzata nel territorio regionale ai fini della 
  classificazione delle strutture ricettive entro sessanta giorni 
  dall’approvazione delle presenti disposizioni e, ove necessario, ne dispone 
  l’aggiornamento. 
  
  
  Decorso il termine per i provvedimenti di cui all’articolo 19, comma 3 
  della I. 241/90 il comune provvede alla trasmissione della SCIA alla Regione e 
  all’Agenzia regionale del turismo (Aret) Pugliapromozione, secondo le modalità 
  stabilite. (10) Articolo sostituito dalla l.r. 
13/2018, art. 5, 
comma 1. Art. 11 Disciplina per la classificazione a dimora storica-residenza 
d'epoca.  1. I castelli, le ville e gli altri complessi immobiliari in 
possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 5, da destinare in tutto o in 
parte alla ricettività turistica devono essere complessi monumentali in ottimo 
stato di conservazione, che non abbiano subito interventi lesivi della loro 
destinazione e i cui interventi (di restauro, consolidamento e conservazione) 
non ne abbiano alterato, sia all'esterno che all'interno, l'originaria 
fisionomia architettonica e strutturale, fermo restando, per i beni soggetti al 
vincolo monumentale, le prescrizioni dei competenti organi statali.  2. Alla classificazione di tali strutture provvede il comune 
competente per territorio. (11) 3. Le residenze d'epoca sono assoggettate agli obblighi 
amministrativi e alle sanzioni previste per gli alberghi.  (11) Comma sostituito dalla l.r. 
13/2018, art. 6, 
comma 1. Art. 12 (12) Notifica del provvedimento di classificazione.  [1. Il provvedimento di classificazione delle strutture 
ricettive è adottato dalla Giunta provinciale ed è notificato all'interessato, 
al Comune in cui è ubicato l'esercizio e all'Assessorato regionale al turismo, 
per la pubblicazione sull'Annuario nazionale e regionale degli alberghi. 
] (12) Articolo abrogato dalla l.r.13/2018, 
art.27, 
comma 1. Art. 13 (13) Pubblicità della classificazione.  [1. Entro trenta giorni dalla data di esecutività dei 
provvedimenti di classificazione o di riclassificazione, la Provincia ne 
trasmette alla Presidenza della Giunta regionale l'elenco relativo per la 
pubblicazione sul Bollettino ufficiale Regione Puglia.]  (13) Articolo abrogato dalla 
l.r.13/2018, art.27, comma 1. TITOLO II  Strutture ricettive all'aria aperta  Art. 14 Definizione.  1. Ai fini della presente legge sono individuate le seguenti 
strutture ricettive all'aria aperta:      a)      villaggi 
turistici;      b)      campeggi. 
     bbis)  Marina Resort. (14) 2. La gestione dell'attività ricettiva all'aria aperta può 
essere esercitata da:        a)     
imprese turistiche [di cui all'art. 5 della legge n. 217 del 1983;] 
(15)       b)     
associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali 
e sociali.  (14) Lettera aggiunta dalla l.r. 
22\2020, art. 1, comma 1, lett. c). (15) Parole soppresse dalla l.r. 
13/2018, art. 7, 
comma 1. Art. 15  Villaggi turistici.  1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive, aperte al 
pubblico, attrezzate su aree recintate funzionalmente collegate, facenti parte 
di un unico complesso ricettivo a gestione unitaria, per la sosta e il soggiorno 
di turisti, anche sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, costituite da 
unità abitative fisse e non. (16) 2. Nei villaggi turistici è possibile riservare apposite aree 
per ospitare turisti in transito, provvisti di proprio mezzo di pernottamento 
autonomo. La ricettività in dette aree non può superare il 25 per cento di 
quella complessiva e, comunque, in conformità con gli artt. 17 e 18.  2 bis. Le eventuali unità abitative diverse da quelle fisse di 
cui al comma 1, non sono soggette a titoli abilitativi edilizi come disciplinato 
dall’articolo 3, comma 1, lettera e), e.5), del testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A), emanato con decreto 
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive 
modificazioni. (17) 2 ter. Per gestione unitaria di una struttura ricettiva si intende la 
gestione che fa capo a un unico soggetto per la fornitura sia dei servizi 
principali, quelli relativi all’alloggio, sia degli ulteriori ed eventuali 
servizi forniti. La gestione si considera unitaria anche qualora la fornitura 
dei servizi diversi da quello di alloggio sia affidata ad altro gestore, purché 
lo stesso sia in possesso della regolare autorizzazione, ove prevista, e sia 
stipulata un’apposita convenzione che regoli i rapporti del servizio di 
alloggio, in capo al quale rimane la responsabilità di garantire la coerenza 
della gestione dell’attività complessiva e dei servizi al livello di 
classificazione ottenuto dalla struttura ricettiva. (18) (16) Comma sostituito dalla l.r. 
13/2018, art.8, 
comma 1, lett. a). (17) Comma aggiunto dalla 
l.r. 
13/2018, art.8, comma 1, lett. b). (18) Comma aggiunto dalla 
l.r. 
13/2018, art.8, comma 1, lett. b). 
 Art. 16 Requisiti tecnici dei villaggi turistici.  1. Nei villaggi turistici gli allestimenti per l'ospitalità 
devono avere le seguenti caratteristiche tecniche:  a) area di superficie netta non superiore a mq 70;  b) altezza minima interna di m 2,40;  c) tutti gli allestimenti devono essere costituiti da un unico 
piano, salvo quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati;  d) la superficie abitabile, compresa quella dei servizi 
igienici ed eventuali verande, non devo essere inferiore a mq 8 per persona; 
 e) ciascun allestimento non può ospitare più di sei persone; 
 f) l'arredamento minimo deve comprendere, oltre ai letti, al 
tavolo e alle sedie, anche un fornello a gas. L'eventuale bombola a gas deve 
essere collocata all'esterno;  g) i parametri di cui alle lettere b) e d) non si applicano 
alle strutture esistenti e autorizzate.  Art. 17  Campeggi.  1. Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a 
gestione unitaria, attrezzate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, 
di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento e possono assumere 
la denominazione aggiuntiva di "Centro Vacanze" qualora siano dotati di 
rilevanti impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali.  2. Nei complessi di cui al comma 1 è possibile riservare 
apposite aree attrezzate con unità abitative fisse dotate di tutti i servizi per 
ospitare turisti sprovvisti di mezzi di pernottamento autonomi. Il numero 
massimo di unità abitative non potrà essere superiore a trenta unità per ettaro 
e, comunque, la ricettività non potrà superare centoventi posti letto per 
ettaro. Per i campeggi esistenti e autorizzati, le cui aree sono previste negli 
strumenti urbanistici, la realizzazione delle unità di cui al presente comma 
viene consentita con il rilascio di permesso a costruire secondo la disciplina 
di cui al d.p.r. 380/2001. Per i campeggi esistenti e autorizzati, le cui aree 
non sono previste negli strumenti urbanistici, la realizzazione delle unità 
abitative, di cui al presente comma, viene consentita previa presentazione di 
apposito piano, che con delibera del consiglio comunale costituisce variante 
allo strumento urbanistico. Detta variante sarà approvata dalla Giunta regionale 
entro novanta giorni dalla data di trasmissione all’Assessorato regionale 
competente. (19) Detta variante sarà approvata dalla Giunta regionale entro 
novanta giorni dalla data di trasmissione all'Assessorato regionale competente. 
 3. Le unità abitative allestite nei campeggi devono avere i 
requisiti tecnici di cui all'art. 16 della presente legge.  4. Oltre al 25 per cento della ricettività complessiva 
consentita in strutture fisse, è altresì consentita, in misura non superiore a 
un ulteriore 40 per cento, la realizzazione di allestimenti mobili di 
pernottamento. Gli interventi finalizzati all’installazione dei predetti 
allestimenti mobili di pernottamento non necessitano di titoli abilitativi 
edilizi e sono soggetti ad attività edilizia libera a condizione che:  
                       a) 
siano realizzati in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno 
dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, 
ove previsto, paesaggistico, in conformità alla normativa regionale vigente; 
                     
b) gli allacciamenti alle reti tecnologiche, di adduzione e di smaltimento 
possano essere rimossi in ogni momento;  
                       
c) le caravan e le case mobili conservino i meccanismi di rotazione in funzione 
e non abbiano alcun collegamento permanente al terreno;                     
d) le tende e le lodge tents siano realizzate con materiali smontabili e 
trasportabili e non abbiano alcun collegamento permanente al terreno. (20) 4 bis. Per gestione unitaria di una struttura ricettiva si intende la 
gestione che faccia capo a un unico soggetto tanto per la fornitura dei servizi 
principali, quali quelli relativi all’alloggio, quanto per la fornitura degli 
ulteriori ed eventuali altri servizi. La gestione è unitaria anche qualora la 
fornitura dei servizi diversi da quella di alloggio sia affidata ad altro 
gestore, purché lo stesso sia in possesso di regolare autorizzazione, ove 
prevista, e sia altresì stipulata un’apposita convenzione regolante le 
caratteristiche del servizio di cui alla gestione in conformità ai requisiti 
minimi previsti per il livello di classificazione che la struttura possiede. 
(21) (19) Comma sostituito dalla l.r. 
13/2018, art.9, comma 1, lett. b). (20) Comma già 
modificato dall’art. 13, 
comma 1, lettera a), L.R. 
1° agosto 2011, n. 21, è stato successivamente sostituito dalla l.r. 
13/2018, art.9, 
comma 1, lett.b). (21) Comma aggiunto dalla l.r. 
13/2018, art.9, 
comma 1, lett.c).   Art. 18  Requisiti tecnici dei campeggi.  1. Le piazzole destinate alla sosta e al soggiorno degli 
equipaggi calcolati mediamente in quattro persone devono avere, in relazione 
alla classificazione, una superficie di mq 50, 55, 65 e 75, distanti tra di loro 
non meno di quattro metri e devono essere delimitate e numerate con apposito 
contrassegno ben visibile e corrispondente alla planimetria generale del 
complesso che deve essere affissa all'ingresso dello stesso.  2. Nelle aree terrazzate o di particolare conformazione, nonché 
in aree intensamente alberate, le piazzole possono avere una superficie 
inferiore a quella prevista dal comma 1 purché il loro numero complessivo non 
superi quello che si otterrebbe qualora la superficie fosse interamente 
pianeggiante.  3. È consentita la suddivisione della piazzola, in due settori, 
limitatamente al caso di tenda, con non più di due posti ciascuna, rimanendo, in 
ogni caso, invariata la capacità ricettiva totale del complesso.  4. Nei campeggi classificati con una stella non è consentito 
l'allestimento di unità abitative.  Art. 19  Altre tipologie di campeggi.  1. Oltre alle strutture campeggistiche previste dall'art. 17, i 
campeggi possono, altresì, distinguersi nelle seguenti tipologie:  a) campeggi naturalistici;  b) campeggi mobili;  c) campeggi liberi ed isolati;  d) mini-aree di sosta.  Art. 20  Campeggi naturalistici.  1. Nei territori dei parchi e riserve naturali regionali e 
nelle adiacenti zone di protezione possono essere realizzati campeggi 
naturalistici, a scopo di studio, su parere favorevole da rilasciarsi nel quadro 
dei rispettivi piani di riassetto dalle autorità di gestione, che, a tal fine, 
devono emanare apposito regolamento circa i requisiti degli impianti con la 
prescrizione di eventuali specifiche clausole di salvaguardia secondo le 
caratteristiche delle zone.  2. La realizzazione di campeggi naturalistici è riservata ai 
Comuni, i quali possono affidarne la gestione agli enti turistici territoriali o 
ad associazioni naturalistiche riconosciute come persone giuridiche e operanti a 
livello nazionale o regionale.  Art. 21  Campeggi mobili.  1. Le associazioni senza scopo di lucro che operano per 
finalità ricreative, culturali, religiose o sociali possono usufruire, 
esclusivamente per i propri associati, di aree appositamente messe a 
disposizione dal Comune o da privati, di periodi di sosta per non più di venti 
giorni, non prorogabili, purché forniti di mezzi autonomi di pernottamento.  2. L'autorizzazione viene concessa dal Sindaco purché siano 
assicurate le attrezzature indispensabili per garantire il rispetto delle norme 
igienico-sanitarie, comunque, l'osservanza di tutte le altre prescrizioni 
contenute nell'autorizzazione del comune. (22) 3. Ai fini della salvaguardia dei valori naturali e ambientali, 
il comune, (23) nel rilasciare l'autorizzazione, deve 
attenersi a rigorosi criteri di valutazione delle domande e di contenimento 
delle presenze che, in nessun caso, devono superare le cinquanta unità.  4. Qualora l'attività campeggistica di cui al comma 1 venga 
effettuata su terreni di proprietà privata, il responsabile dell'associazione 
deve informare il Sindaco del Comune territorialmente competente e munirsi di 
certificazione, rilasciata dall'Azienda unità sanitaria locale, attestante la 
sussistenza dei requisiti igienico-sanitari nel rispetto dei parametri previsti 
dall'art. 27, comma 6.  (22) Parola sostituita dalla l.r. 
13/2018,art.10, 
comma 1,lett. a). (23) Parola sostituita dalla l.r. 
13/2018,art.10, comma 1,lett. b). Art. 22  Campeggi liberi e isolati.  1. Il comune, (24) accertata l'esistenza 
dei requisiti minimi igienico-sanitari, può consentire ai singoli turisti in 
transito il campeggio libero e isolato su apposite aree comunali demaniali.  2. Al fine di tutelare e salvaguardare l'ambiente e anche per 
prevenire incendi, deturpamento e abusivismo, per gli insediamenti turistici di 
cui al comma 1, ovvero per qualsiasi altra struttura non meglio specificata e 
disciplinata, i Comuni sono obbligati a individuare apposite "aree di sosta", al 
di fuori delle quali non deve essere consentita alcuna altra forma di sosta 
campeggistica.  3. Le aree di cui al comma 2 devono essere delimitate e 
appositamente indicate con segnaletica recante il numero delle piazzole che, in 
ogni caso, non deve superare il numero massimo di quindici per una capacità 
ricettiva massima di sessanta persone e con la scritta: "Area comunale di sosta 
campeggistica".  4. La sosta nelle aree di cui al comma 2, che ha la finalità di 
essere utilizzata come parcheggio di attesa o di transito, non deve superare, i 
cinque giorni di permanenza per ogni equipaggio.  5. Ove mai nelle aree di cui al comma 2 non dovessero 
sussistere i requisiti minimi di carattere igienico-sanitario, nonché di 
sicurezza e di tutela dell'ambiente, la sosta può essere consentita soltanto ai 
mezzi dotati di servizi igienici autonomi.  6. È fatto obbligo ai Sindaci di emettere, entro il 15 aprile 
di ogni anno, apposite ordinanze con l'indicazione delle aree di divieto di 
sosta campeggistica e di quelle autorizzate.  [7. Copia delle ordinanze di cui al comma 6 deve essere 
trasmessa all'Assessorato regionale al turismo e all'Azienda di promozione 
turistica (A.P.T.) competente per territorio.] (25) 8. Nelle aree di sosta il Comune ha facoltà di stabilire le 
tariffe minime e deve provvedere alla vigilanza.  [9. La gestione delle aree di sosta può essere affidata nel 
rispetto delle previsioni di cui all'art. 36, comma 3, del decreto legislativo 3 
febbraio 1993, n. 29.] (26) (24) Parola sostituita dalla l.r. 
13/2018,art.11, comma 1,lett. a). (25) Comma abrogato dalla 
l.r. 
13/2018,art.11, comma 1,lett. b). (26) Comma abrogato dalla 
l.r. 
13/2018,art.11, comma 1,lett. c). Art. 23  Mini-aree di sosta.  1. Sono definite mini-aree di sosta quelle strutture che hanno 
un minimo di dieci e un massimo di trenta piazzole che svolgono la propria 
attività integrata anche con altre attività extraturistiche, in supporto al 
turismo campeggistico, itinerante, rurale ed escursionistico.  2. Le mini-aree di sosta sono prioritariamente istituite nei 
Comuni privi di campeggi e villaggi turistici e devono possedere i requisiti 
standard minimi previsti per i campeggi a una stella (27).  3. Alle mini-aree di sosta non si applica l'obbligo della 
superficie complessiva minima prevista dall'art. 24, comma 5. La capacità 
ricettiva deve rispettare, comunque, il rapporto minimo di mq 35 a persona.  (27) Comma così modificato dall'art.1, 
L.R. 
28 giugno 2007, n. 20 Art. 24  Aree destinate a villaggi e campeggi.  1. I complessi ricettivi all'aria aperta di cui agli articoli 
15, 17 e 19 (villaggi e campeggi) devono essere allestiti in apposite aree 
inquadrate dal piano urbanistico comunale che tenga conto della effettiva 
vocazione turistico-ricettiva della località in rapporto anche alle esigenze del 
movimento turistico locale e generale.  2. Nei Comuni i cui strumenti urbanistici, all'atto 
dell'entrata in vigore della presente legge, non prevedono la destinazione di 
zone specifiche per gli insediamenti turistici ricettivi all'aria aperta o la 
prevedono in quantità insufficiente, gli insediamenti predetti possono essere 
autorizzati e realizzati soltanto nel caso in cui è stata accertata l'effettiva 
necessità di aumentare la ricettività turistica già esistente e nel rispetto 
delle caratteristiche ambientali e territoriali della zona interessata.  3. Nei casi di cui al comma 2, l'autorizzazione alla 
realizzazione di nuovi complessi è disposta con delibera del Consiglio comunale 
e la stessa costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico.  Detta variante deve essere, approvata nel rispetto della 
normativa regionale vigente in materia urbanistica.  4. I complessi ricettivi all'aria aperta devono essere 
allestiti in località salubri, a conveniente distanza da opifici, ospedali, case 
di cura, colonie, caserme, da valutarsi opportunamente già in sede di 
istruttoria della domanda di rilascio della concessione edilizia.  5. Con l'entrata in vigore della presente legge, le aree 
destinate all'allestimento di nuovi impianti ricettivi di cui alle lettere a) e 
b) del comma 1 dell'art. 14 devono avere i seguenti requisiti:  a) una superficie minima di 10 mila mq;  b) una densità massima di settanta equipaggi e duecentottanta 
persone per ettaro.  6. Tutto il perimetro del complesso ricettivo deve essere 
recintato con muratura a secco o con rete metallica di altezza non inferiore a m 
1,50 e l'ingresso dell'impianto deve essere munito di cancello e sbarra.  7. Le aree delle strutture ricettive all'aria aperta non 
possono essere oggetto di frazionamento o di concessione del diritto di 
superficie o di qualsiasi altra forma di cessione a singoli associati.  8. La denominazione dei villaggi e campeggi deve evitare 
omonimie nell'ambito di uno stesso territorio provinciale [ed è soggetta 
obbligatoriamente a preventivo nulla-osta dell'A.P.T. competente per territorio. 
] (28) (28) Parole soppresse dalla 
l.r. 
13/2018,art.12, comma 1. Art. 25  Terreno.  1. Il suolo su cui insistono le strutture ricettive all'aria 
aperta deve essere sistemato e attrezzato in modo da favorire lo smaltimento 
delle acque meteoriche e consentire un'agevole percorribilità ai veicoli, anche 
con traino.  Art. 26  Norme di tutela dell'ambiente.  1. L'apertura e la gestione delle strutture turistiche 
ricettive all'aria aperta sono subordinate alla normativa prevista dagli artt. 
117 e 118 del regolamento igiene e sanità pubblica dei Comuni in attuazione 
dell'art. 9, 
comma 2, lettera m), della legge 
regionale 20 luglio 1984, n. 36 ed eventuali modificazioni e 
integrazioni.  2. I complessi turistici all'aria aperta in ogni caso devono 
essere dotati di:  a) approvvigionamento idrico di almeno lt. 300 per 
persona/giorno, di cui lt. 100 potabili. L'erogazione di acqua non potabile ad 
uso dei servizi, di pulizia e di ogni altra utilizzazione che non comporta 
pericolo per la salute degli utenti deve essere segnalata con apposita 
indicazione chiaramente visibile su ogni punto di erogazione;  b) sistema di trattamento completo delle acque reflue a norma 
della legge 10 maggio 1976, n. 319 e di quant'altro previsto dal 
regolamento igiene di cui al comma 1;  c) sistema idoneo di raccolta e conferimento dei rifiuti, 
comprendente locali per lo stoccaggio provvisorio non superiore a ventiquattro 
ore sufficientemente aerati, nonché eventuali aree per il deposito temporaneo, 
così come definito dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in 
materia ambientale), e comunque nel rispetto delle norme previste in materia 
specifica; (29) d) gruppi elettrogeni che alimentino un sistema di 
illuminazione di sicurezza nei luoghi e negli spazi comuni, con particolare 
riguardo agli impianti tecnologici.  (29) Lettera sostituita  dalla 
l.r. 
13/2018,art.13, comma 1. Art. 27  Servizi igienico-sanitari.  1. Le installazioni igienico-sanitarie, prescritte per livello 
di classificazione, devono essere costituite da edifici in muratura o altro 
materiale idoneo a garantire la durabilità nel tempo e la capacità di pulizia. I 
pavimenti e i rivestimenti devono essere in materiale non assorbente e non 
poroso. Appositi chiusini, a pavimento, devono consentire il deflusso delle 
acque di lavaggio. Gli apparecchi sanitari devono essere in porcellana fire-clay 
oppure in acciaio inox e comunque in materiale non assorbente e di facile e 
pratica pulizia.  2. Gli edifici adibiti a servizi igienici devono essere divisi 
per sesso e dislocati a conveniente distanza dalle piazzole e, comunque, non 
oltre sessanta metri dalle stesse.  3. Nel caso di complessi ricettivi all'aria aperta che 
agiscono, con autorizzazione annuale, durante il periodo invernale, tutti i 
locali adibiti a servizi igienici devono essere riscaldati e deve essere 
garantita l'erogazione di acqua calda nei lavatoi e nelle docce.  4. L'installazione dei servizi igienici è rapportata alla 
classificazione richiesta e alla ricettività.  5. Il fabbisogno dei servizi idroigienici si calcola dividendo 
la ricettività massima consentita con il numero dei servizi previsti dalla 
tabella "E" di classificazione allegata alla presente legge.  6. Il numero minimo dei servizi idroigienici non devo essere 
inferiore a:  a) un WC ogni venti persone;  b) un lavabo per pulizie personali ogni venti persone;  c) un lavapiedi ogni cinquanta persone;  d) una doccia con acqua fredda ogni cinquanta persone;  e) una doccia con acqua calda ogni cinquanta persone;  f) un lavatoio per biancheria ogni trenta persone;  g) un lavello per stoviglie ogni trenta persone;  h) un vuotatoio WC chimico per ogni gruppo di servizi e per 
ogni quindici roulotte; erogazione di acqua calda in almeno il 30 per cento dei 
servizi comuni ad esclusione delle docce.  Art. 28  Impianto elettrico.  1. L'impianto elettrico deve essere realizzato con 
canalizzazioni interrate e nel più rigoroso rispetto delle norme C.E.I.  2. L'impianto elettrico deve essere costituito da:  a) impianto di illuminazione con punti luce posti a distanza 
massima di venti metri l'uno dall'altro e, comunque, in modo tale da garantire 
l'agevole funzione della viabilità interna, dei servizi igienici e delle zone 
comuni;  b) impianto di distribuzione di elettricità, negli allestimenti 
fissi o mobili, con prese di corrente poste all'interno degli stessi;  c) prese di corrente per alimentare le piazzole poste in 
colonnine dotate di chiusura ermetica e collocate in modo da evitare che 
l'allacciamento comporti l'attraversamento di strade.  Art. 29  Dispositivi e mezzi antincendio.  1. I complessi devono essere dotati di idonei dispositivi 
antincendio, secondo le prescrizioni dettate dai Comandi provinciali dei Vigili 
del fuoco e, comunque, nel rispetto della normativa vigente.  Art. 30  Rimessaggio.  1. Durante il periodo di inattività nelle strutture ricettive 
all'aria aperta può essere consentito - in apposito sito - il ricovero e il 
rimessaggio di roulotte e di altri servizi di pernottamento purché individuato 
ed espressamente indicato nella licenza di esercizio.  2. Durante tale periodo è tassativamente vietata la fruizione 
degli alloggi in parcheggio.  Art. 31  Parcheggio auto e pre-campo.  1. Le auto dei turisti devono accedere alle aree destinate alle 
piazzole di soggiorno e agli allestimenti mobili e semifissi solo per le 
operazioni di carico e scarico bagagli. Esse devono sostare, all'interno del 
complesso, in apposito zone destinate esclusivamente a parcheggio, possibilmente 
ombreggiate e munite di almeno un estintore ogni cinquanta auto. Tali zone 
devono prevedere tanti posti macchina quante sono le piazzole di soggiorno e gli 
allestimenti abitativi.  2. Al fine di assicurare una prima necessaria sistemazione ai 
campeggiatori in arrivo durante gli orari di riposo previsti dal regolamento 
interno e in attesa della sistemazione definitiva nella piazzola assegnata, ogni 
parco di campeggio deve destinare a pre-campo una zona di terreno, nelle 
immediate vicinanze dell'ingresso. A tal uopo potrà essere utilizzato anche il 
parcheggio auto. Art. 32  Superamento delle barriere architettoniche.  1. Al fine di consentire l'utilizzazione degli impianti alle, 
persone con limitate capacità motorie e anche agli anziani, nell'ambito di 
complessi ricettivi all'aria aperta devono essere evitate le barriere 
architettoniche nel rispetto della specifica normativa vigente.  Art. 33  Pronto soccorso.  1. Nei complessi ricettivi all'aria aperta con ricettività 
superiore a seicento persone è obbligatorio un locale di infermeria non 
inferiore a mq 16 con un medico convenzionato di pronta reperibilità, 
ventiquattro ore su ventiquattro.  2. Nelle strutture con capacità ricettive al di sotto di 
seicento unità è obbligatorio un armadio di pronto soccorso munito di quei 
presidi che verranno indicati e verificati al momento del rilascio 
dell'autorizzazione dal Servizio di igiene pubblica della A.U.S.L. competente 
per territorio.  Art. 34  Assicurazioni rischi.  1. I titolari dei complessi ricettivi all'aria aperta sono 
obbligati ad assicurarsi per i rischi di responsabilità civile nei confronti 
degli ospiti.  
 Art. 35  Regolamento interno.  1. È fatto obbligo a tutti i gestori dei complessi ricettivi 
all'aria aperta di esporre in modo ben visibile il regolamento interno che, 
oltre agli aspetti di carattere organizzativo, deve contenere anche le 
istruzioni e le raccomandazioni in ordine alla tranquillità del soggiorno, alla 
sicurezza degli ospiti e alla tutela dell'ambiente.  2. Il regolamento deve essere redatto in lingua italiana e in 
almeno due lingue estere scelte tra quelle più diffuse.  3. Il regolamento interno oltre che all'ingresso del complesso 
ricettivo dovrà essere esposto anche in ogni singola unità abitativa e in tutti 
i servizi destinati ad uso comune.  Art. 36  Telefono.  1. Tutti i complessi ricettivi devono essere muniti di impianto 
telefonico per uso comune con almeno una linea esterna.  Art. 37  Periodi di apertura.  1. I complessi ricettivi all'aria aperta devono osservare un 
periodo minimo annuo di apertura di centoventi giorni.  2. Nel caso di sostanziali modifiche alla struttura e/o un 
periodo di chiusura superiore a un anno l'interessato dovrà richiedere nuova 
autorizzazione sanitaria.  Art. 38  Classificazione delle strutture all'aria aperta.  1. Le strutture ricettive all'aria aperta di cui all'art. 14, 
comma 1, lettera a) (villaggi), vengono classificate in ordine decrescente a 
quattro, tre e due stelle.  2. Le strutture ricettive all'aria aperta di cui all'art 14, 
comma 1, lettera b) (campeggi), vengono classificate in ordine decrescente con 
quattro, tre, due e una stella.  3. L'attribuzione della classe di appartenenza è effettuata 
sulla base della domanda inoltrata dall'interessato, con attestazione del 
possesso dei requisiti standard minimi previsti dall'allegata tabella "E", 
del comune (30) territorialmente competente. 
 4. Le strutture di cui ai commi precedenti autorizzate 
all'apertura annuale devono indicare sul distintivo di classificazione la 
lettera "A" (Annuale).  5. La classificazione per le suddette strutture ricettive è 
condizione indispensabile per il rilascio della licenza d'esercizio.  6. Sono confermate per le strutture all'aria aperta le 
disposizioni della presente legge contenute negli artt. 9 (commi 5-6-7 e 8), 10, 
12 e 13 in quanto compatibili con le peculiarità delle strutture in questione, 
fermo restando che per i complessi ricettivi che hanno ottenuto la 
classificazione questa resta valida fino alla scadenza. Da tale momento inizia 
l'adeguamento alle norme della presente legge.  7. Le strutture indicate all'art. 19, comma 1, lettere a), b), 
c) e d), non sono soggette a classificazione.  (30) Parola sostituita  dalla 
l.r. 
13/2018,art.14, comma 1. Art. 38 bis (31) Marina Resort 1. Sono “Marina Resort”, ai sensi dell’articolo 32 del d.l. 
133/2014 convertito, con modificazioni, dalla l. 164/2014, gli esercizi 
ricettivi organizzati per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno 
delle proprie unità di diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente 
attrezzato che posseggano i requisiti individuati dalla Giunta regionale con 
apposita deliberazione, che ne definisce altresì modalità di apertura e di 
esercizio, nonché la relativa classificazione. Nella definizione dei requisiti, 
la Giunta regionale è tenuta a conformarsi a quanto stabilito in materia dalla 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano. (31) Articolo aggiunto dalla l.r. 22\2020, art. 1, comma 1, lett. d).   TITOLO III  Ostelli della gioventù  Art. 39 (32) (Ostelli) 
  1. Sono ostelli le strutture ricettive attrezzate per il 
  soggiorno e il pernottamento di giovani, di gruppi di giovani e dei loro 
  accompagnatori, di gruppi organizzati, gestite da soggetti pubblici o privati 
  per il conseguimento di finalità turistiche, sociali, culturali, religiose, 
  sportive ed educative.
 
 2. Negli ostelli deve essere garantita, oltre alla 
  prestazione deiservizi di base (alloggio e prima colazione), la disponibilità 
  di strutture e servizi che consentono di perseguire le finalità di cui al 
  comma 1.
 3.  La somministrazione di alimenti e bevande è 
  consentita, sussistendo i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa 
  vigente, nel rispetto del regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e 
  del Consiglio del 29 aprile 2004 (sull’igiene dei prodotti alimentari), 
  limitatamente alle sole persone alloggiate e ai loro accompagnatori.
 4.  Gli ostelli possono essere dotati di particolari 
  strutture e attrezzature che consentono il soggiorno di gruppi autogestiti 
  secondo autonome modalità organizzative, sotto la responsabilità del gestore 
  della struttura.
 5. 
  Gliostellidevonopossedereirequisitiminimiobbligatoriegarantireiserviziminimiprevistidallatabella 
  “F” allegata alle presenti disposizioni e osservare la normativa vigente in 
  materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza, prevenzione 
  incendi e di abbattimento delle barriere architettoniche nonché in materia e 
  di tutela dei lavoratori e dei clienti nonché quella sulla destinazione d’uso 
  dei locali e degli edifici.
 6. I titolari degli ostelli esistenti alla data di entrata in 
  vigore delle presenti disposizioni adeguano le proprie strutture a quanto 
  previsto dalla tabella “F” entro un anno dalla medesima data, fatta eccezione 
  per gli adeguamenti relativi alle caratteristiche costruttive e 
  dimensionali.
 7.  Per gli ostelli da insediare o già insediati in 
  edifici costruiti prima dell’introduzione del certificato di agibilità o in 
  edifici sottoposti a tutela e censiti dalle Soprintendenze come di interesse 
  storico o monumentale ovvero sottoposti ad altre forme di tutela ambientale o 
  architettonica è ammessa deroga motivata ai soli requisiti strutturali e 
  dimensionali. (32) Articolo sostituito dalla l.r. 
25/2021, art.1, 
comma 1.   Art. 39 bis  (Ostelli per escursionisti) 
(33) 1. Sono ostelli per 
escursionisti le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il 
pernottamento di escursionisti ubicate in aree rurali, riserve e parchi 
nazionali e regionali, ovvero ubicati lungo cammini e itinerari escursionistici 
di interesse internazionale, nazionale o regionale, destinati a svolgere anche 
funzioni di punto tappa, gestite da soggetti pubblici o privati per il 
conseguimento di finalità turistiche, sociali, culturali, religiose, sportive e 
educative. 2. Negli ostelli deve essere 
garantita, oltre alla prestazione dei servizi di base (alloggio e prima 
colazione), la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire 
le finalità di cui al comma 1. 3. La somministrazione di 
alimenti e bevande è consentita, sussistendo i requisiti igienico-sanitari 
previsti dalla normativa vigente, nel rispetto del regolamento (CE) 852/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (sull'igiene dei prodotti 
alimentari), limitatamente alle sole persone alloggiate e ai loro 
accompagnatori. 4. Gli ostelli possono essere 
dotati di particolari strutture ed attrezzature che consentano il soggiorno di 
gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, sotto la 
responsabilità del titolare dell'autorizzazione. 5. Gli ostelli per 
escursionisti devono possedere i requisiti minimi obbligatori e garantire i 
servizi minimi previsti dalla tabella "F" allegata alle presenti disposizioni e 
osservare la normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, igienico 
sanitaria, di sicurezza, prevenzione incendi e di abbattimento delle barriere 
architettoniche nonché in materia di tutela dei lavoratori e dei clienti nonché 
quella sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, fatto salvo quanto 
previsto dall’articolo 40. (33) 
Articolo aggiunto dalla l.r. 
25/2021, art 2, comma 1.   Art. 40  Destinazione e classificazione degli immobili adibiti ad ostelli 
(34) 1.  L’esercizio di ostelli per escursionisti è finalizzato 
soprattutto al recupero del patrimonio edilizio esistente garantendo la 
continuità storica, sociale e culturale dell’ambito ambientale, naturalistico e 
urbanistico in cui la struttura è collocata, nonché il rispetto dello stile 
architettonico e decorativo originario.
 2. La conversione e 
l’utilizzo di unità immobiliari destinate a ostelli per escursionisti non 
comporta, ai fini urbanistici, la destinazione d’uso alberghiera.
 3.  L’adeguamento delle 
strutture da destinare a ostelli per escursionisti alle norme in materia 
disicurezza e accessibilità avviene nel rispetto di quanto stabilito dalla 
vigente disciplina legislativa per le strutture residenziali relativamente alle 
unità o parti abitative, e per gli esercizi commerciali relativamente alle unità 
immobiliari o parti di esse destinate ai servizi comuni.
 4.  Gli ostelli e gli 
ostelli per escursionisti non sono soggetti a classificazione. (34) 
Articolo sostituito  dalla l.r. 
25/2021, art 3, comma 1.   
 Art. 40 bis  Contrassegni identificativi (35) 1.  I contrassegni 
identificativi degli ostelli hanno i seguenti elementi costitutivi:
 a)  logo distintivo 
della tipologia di struttura;
 b) logo della Regione Puglia;
 c)  logo 
dell’Agenzia PugliaPromozione;
 d)  logo eventuale della zona o del 
percorso.
 
 2.  I contrassegni 
identificativi di cui al comma 1 devono essere riprodotti a cura dei titolari 
dell’attività su supporti grafici con le dimensioni, le forme, i colori e le 
immagini approvati con delibera di Giunta regionale.
 3.  I contrassegni 
identificativi di cui al comma 1 devono essere esposti all’esterno dell’ingresso 
principale delle strutture ricettive in modo da essere ben visibili al pubblico 
e non costituiscono messaggio pubblicitario. (35) 
Articolo aggiunto  dalla l.r. 
25/2021, art 4, comma 1. TITOLO IV  Attività ricettiva ex art. 6, comma 10, legge n. 217 del 
1983  Art. 41  Definizione.  1. L'attività ricettiva può essere svolta attraverso:  a) residenze turistiche o residence;  b) case e appartamenti per vacanza.  2. Sono residenze turistiche o residence le strutture ricettive 
gestite in forma imprenditoriale e organizzata che forniscono alloggio e servizi 
in appartamenti autonomi o unità abitative composte da uno o più vani arredati e 
dotati di servizi igienici e di cucina e collocati in un complesso immobiliare 
unitario.  3. Sono case e appartamenti per vacanza gli immobili gestiti in 
forma imprenditoriale, e non occasionale, per l'affitto ai turisti, composti da 
uno o più vani, arredati, dotati di servizi igienici, cucina e collocati anche 
in più complessi immobiliari. Si intende gestione imprenditoriale e non 
occasionale la gestione di almeno tre case o appartamenti per vacanza. (36) 4. Entrambe le strutture 
ricettive di cui ai commi precedenti possono essere concesse in affitto ai 
turisti nel corso di una o più stagioni con contratti aventi validità non 
superiore a tre mesi consecutivi e non inferiori a sette giorni.  5. Nella gestione delle residenze turistiche e delle case e 
appartamenti per vacanza è vietata la somministrazione di cibi e bevande nonché 
l'offerta di servizi centralizzati caratteristici delle aziende alberghiere. 
 6. Le strutture destinate all'attività ricettiva di cui al 
comma 2 devono possedere i requisiti edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza 
previsti dalle norme di legge e regolamenti vigenti per i locali di civili 
abitazioni.  7. L'utilizzo degli immobili a residenze turistiche e case e 
appartamenti per vacanza non comporta modifiche di destinazione d'uso ai fini 
urbanistici.  [8. I titolari o i gestori delle imprese organizzate e 
gestite in forma imprenditoriale di cui al presente articolo sono tenuti a 
iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio 
previsto dall'art. 5 della legge n. 217 del 1983. ] (37) (36) Periodo  aggiunto  dalla l.r. 
25/2021, art 5, comma 1. (37) Comma abrogato  dalla l.r. 
13/2018,art. 5, comma 1. 
 Art. 42  Requisiti base delle residenze turistiche e delle case e 
appartamenti per vacanza.  1. Le residenze turistiche e le case e appartamenti per vacanza 
devono possedere gli standard obbligatori previsti dalla tabella "G" allegata 
alla presente legge e non sono soggette a classificazione.  
 TITOLO V  Direttive in materia amministrativa e gestionale 
dell'attività extralberghiera  Art. 43  Definizione.  1. Sono strutture extralberghiere non soggette a 
classificazione:  a) le case per ferie;  b) gli esercizi di affittacamere.  
 Art. 44  Case per ferie.  1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il 
soggiorno, di persone o gruppi, gestite, al di fuori di normali canali 
commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi, operanti senza 
fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, 
assistenziali, religiose e sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno 
dei propri dipendenti e loro familiari.  
 Art. 45  Requisiti tecnici per le case per ferie.  1. Le case per ferie, devono avere i seguenti requisiti 
tecnici:  a) una superficie minima delle camere, al netto di ogni 
accessorio, di mq 8 per le camere ad un letto e mq 10 per le camere a due letti, 
con un incremento di superficie di mq 3 per ogni letto in più;  b) l'altezza minima dei locali deve rispettare le previsioni 
del regolamento edilizio urbano o del regola mento comunale di igiene;  c) una o più sale da pranzo con una superficie di mq 1,20 per 
ogni utente;  d) vano cucina non inferiore ad una superficie di mq 0,25 per 
ogni utente e, comunque, non inferiore a mq 16, dotata di celle frigorifere e 
dispense;  e) gruppi di servizi distinti per sesso, composti da un WC ogni 
sei persone, un lavabo ogni tre persone e una doccia per ogni sei persone. Nel 
rapporto degli impianti idroigienici non si computano le camere dotate di 
servizi privati. Gli impianti idroigienici devono essere aerati e illuminati 
direttamente dall'esterno, disimpegnati da un ampio antibagno;  f) locale guardaroba per la biancheria pulita e per la custodia 
di effetti personali convenientemente aerati;  g) lavanderia o, in mancanza, un locale ben ventilato per la 
raccolta della biancheria sporca;  h) locale per l'assistenza sanitaria, costituito da un 
ambulatorio e una infermeria con un letto ogni venticinque utenti, sistemati in 
camere da non più di quattro letti e dotate di servizi propri e distinti per 
sesso;  i) locali di isolamento per eventuali episodi di malattie 
infettive con annesso separato servizio per disinfezione, disinfestazione delle 
biancherie e suppellettili.  2. Gli impianti elettrici devono essere conformi a quelli 
previsti dalle norme C.E.I.  3. Le strutture adibite a case per ferie devono essere dotate 
di impianto telefonico per uso comune con almeno una linea esterna.  4. Tutti gli ambienti devono corrispondere alle prescrizioni 
delle norme dell'edilizia residenziale.  
 Art. 46  Esercizi di affittacamere.  1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non 
più di sei camere, ubicate in non più di due appartamenti, ammobiliati, in uno 
stesso stabile, nei quali sono forniti, in forma professionale e continuativa, 
alloggio e, eventualmente, servizi complementari, come la ristorazione se svolta 
dal medesimo titolare di esercizio. (38) 2. L’attività di affittacamere può essere svolta in forma 
complementare all’esercizio di ristoro. (39) 2 bis. L’attività di ristoro è destinata esclusivamente agli 
ospiti dell’affittacamere. (40) (38) Comma modificato dalla l.r. 6/2014, art. 
16, lettera a). (39) Comma sostituito dalla l.r. 
6/2014, art. 16, lettera b). Il testo originario era così 
formulato:"2. Ove mai l'attività di affittacamere venisse 
svolta in forma complementare all'esercizio di ristoro, il titolare del medesimo 
è tenuto ad iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il 
commercio previsto dall'art. 5 della legge n. 217 del 1983."  (40) Comma  aggiunto  dalla l.r. 
25/2021, art 6, comma 1. Art. 47  Requisiti minimi per l'esercizio di affittacamere.  1. I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono 
possedere le caratteristiche strutturali e igienico edilizie previste, per i 
locali di abitazione, dal regolamento comunale.  2. Gli affittacamere debbono assicurare, avvalendosi della 
normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi di ospitalità 
compresi nel prezzo della camera:  a) pulizia dei locali a ogni cambio di cliente e, comunque, 
almeno una volta alla settimana;  b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno 
una volta alla settimana;  c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e 
riscaldamento.  3. Nelle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter 
accedere senza attraversare locali o servizi destinati alla famiglia o ad altro 
ospite.  4. Gli alloggi utilizzati devono essere dotati di un servizio 
igienico-sanitario completo di: wc, lavabo con acqua corrente, calda e fredda, 
vasca da bagno o doccia, specchio.  5. Per le camere da letto l'arredamento minimo deve essere 
costituito da: letto, sedia o sgabello per persona, armadio e cestino rifiuti. 
 6. Qualora i posti letto siano più di quattro, l'esercizio 
dovrà essere dotato di doppi servizi.  TITOLO VI  Strutture ad uso pubblico gestite in regime di 
concessione  Art. 48 (41) Definizione.  1. Sono strutture a uso pubblico in regime di concessione:     a) gli stabilimenti balneari;      b) le spiagge libere con servizi;             
c) le darsene e approdi turistici.  
 2.         
Sono stabilimenti balneari le strutture aperte al pubblico, a gestione 
unitaria, dotate di strutture e attrezzate per la balneazione e assentite in 
concessione demaniale marittima, caratterizzate dalla presenza di cabine e 
ambienti destinati a spogliatoi, servizi igienici, servizi di accoglienza, punto 
di ristoro (bar e/o ristorante) e destinate anche ad attività ludico/sportive e 
di intrattenimento, nonché ad altre attività connesse alla principale. Le stesse 
sono dotate di attrezzature balneari, quali ombrelloni o simili, sedie, sdraio e 
lettini, posizionate sulla spiaggia a prescindere dall’effettiva richiesta. Sono 
considerati stabilimenti balneari anche quelle strutture che svolgono le proprie 
attività in parte su aree demaniali marittime e in parte su aree di proprietà 
privata. o esclusivamente su aree private adiacenti al demanio. (42) 3.         
Sono spiagge libere con servizi le spiagge ad ingresso libero dotate di 
servizi minimi a pagamento attrezzate per la balneazione ed assentite in 
concessione demaniale marittima per il posizionamento di attrezzature balneari, 
a condizione che almeno il 50 per cento della superficie concessa e del relativo 
fronte mare restino liberi da ogni attrezzatura del gestore. Nelle spiagge 
libere con servizi, il concessionario assicura la presenza di un punto ristoro, 
di servizi igienici e docce e garantisce il servizio di 
assistenza, di pulizia e di salvataggio. Sono considerate spiagge libere con 
servizi anche quelle che svolgono le proprie attività in parte su aree demaniali 
marittime e in parte su aree di proprietà privata. (43)
 
 4.         
Sono darsene e approdi turistici le strutture attrezzate per la nautica 
da diporto in supporto alla ricettività alberghiera ed extralberghiera e di 
tutte le altre attività di interesse turistico. (41) Articolo sostituito dalla l.r. 
26/2019, art. 1, 
comma 1. (42) Parole  aggiunte   dalla l.r. 25/2021  art.7, comma 1. (43) Comma sostituito  dalla 
l.r. 
22\2020, art. 1, comma 1, lett. e). Art. 48 bis (44)                                                                                                          
Requisiti e caratteristiche degli stabilimenti balneari 
 1. Gli stabilimenti balneari devono possedere i seguenti requisiti 
strutturali e funzionali:              
a) attrezzature da spiaggia posizionate in modo da consentire un ordinato 
utilizzo dell’arenile, la circolazione dei bagnanti e, in caso di necessità, le 
operazioni di soccorso in mare e sull’arenile;              
b) cabine e/o spogliatoi;              
c) punto di ristoro (chiosco, bar, ristorante, ecc.); 
             
d) servizi igienici separati per uomini e donne, provvisti di fasciatoi e 
accessibili anche alle persone diversamente abili;              
e) una doccia ogni cinquanta ombrelloni;              
f) uno o più percorsi fino alla battigia per la fruizione dell’arenile 
anche da parte delle persone diversamente abili;              
g) accesso autonomo all’arenile e ai servizi; 
             
h) dispositivi per il risparmio idrico ed energetico; 
             
i) delimitazioni che si sviluppano lungo i tre lati dell’arenile in 
concessione, a esclusione di quello fronte mare, le quali sono realizzate con 
strutture che si inseriscono nel contesto paesistico circostante e consentono la 
libera visuale verso il mare, secondo caratteristiche strutturali stabilite dai 
comuni. Le delimitazioni perpendicolari alla battigia devono comunque essere 
interrotte prima dei cinque metri dalla stessa;              
j) servizio di accoglienza;              
k) pulizia della spiaggia assicurata almeno una volta al giorno; 
             
l) raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti nonché pulizia degli 
appositi contenitori, assicurate almeno una volta al giorno, nel rispetto della 
normativa statale e comunale vigente in materia;              
m) sistemi di sicurezza, attrezzature per il primo soccorso, assistenza 
bagnanti, ivi incluse le torrette di avvistamento, secondo quanto disciplinato 
nei provvedimenti delle autorità marittime competenti e dalla normativa vigente; 
             
n) riserva di posti auto per le persone diversamente abili, secondo la 
normativa vigente, nel caso in cui nell’area oggetto di concessione o in un’area 
di pertinenza dello stabilimento vi sia un parcheggio; 
             
o) esposizione della tabella dei servizi resi alla clientela con 
indicazione dei prezzi praticati ben visibile al pubblico. 
 
 2. Gli stabilimenti balneari di cui al comma 1, possono svolgere le 
seguenti attività e servizi:              
a) attività commerciali, ivi inclusa la rivendita di giornali e periodici 
e di articoli da mare nel rispetto della normativa vigente in materia; 
             
b) allestimento di piattaforme galleggianti e/o specchi acquei, comunque 
denominati, assentiti in concessione;              
c) spazi e attività dedicate all’accoglienza turistica anche di tipo 
ricettivo, nel rispetto della normativa urbanistica, ambientale e paesaggistica; 
             
d) area comune attrezzata per il gioco e per lo svago; 
             
e) servizi per la cura della persona e il benessere fisico, spa, 
wellness;              
f) spazi destinati ad aree verdi;              
g) servizi di animazione ed intrattenimento; 
             
h) attività e corsi sportivi e ricreativi non necessariamente collegati 
al mare, con impianti di facile rimozione e attrezzature per l’esercizio delle 
attività stesse;              
i) baby parking, baby-sitting e nursery;              
j) spazi idonei riservati all’accoglienza degli animali da compagnia, nel 
rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza. 
 
 3.         
I servizi, le strutture e gli impianti devono essere di facile rimozione, 
realizzati con materiale ecocompatibile e posizionati in modo da garantire la 
massima visuale del mare.  4.         
Fermo restando quanto previsto nel titolo VI, le caratteristiche 
strutturali e dimensionali dei punti ristoro e delle ulteriori strutture sono 
stabiliti nei Piani comunali delle coste (PCC) in conformità alla normativa 
urbanistica vigente in ciascun ambito territoriale. 
 5.         
Al fine di garantire ai concessionari la possibilità di adeguare le 
proprie strutture balneari già assentite in concessione, comunque denominate, 
alle previsioni del presente articolo, i comuni possono stipulare, con i 
concessionari, accordi procedimentali con i quali procedere a una riconversione, 
anche parziale, delle concessioni demaniali marittime in 
essere. (44) Articolo introdotto dalla l.r. 
26/2019, art. 2, 
comma 1.                                                                                                                          
Art. 48 ter (45)                                                                                         
   Requisiti e caratteristiche delle spiagge libere con 
servizi    1. Le spiagge libere con servizi devono possedere i seguenti 
requisiti strutturali e funzionali:              
a) attrezzature da spiaggia posizionate in modo da consentire un ordinato 
utilizzo dell’arenile, la circolazione dei bagnanti e, in caso di necessità, le 
operazioni di soccorso in mare e sull’arenile;              
b) punto di ristoro;              
c) servizi igienici, separati per uomini e donne, provisti di fasciatoi e 
accessibili anche alle persone diversamente abili e realizzati nel rispetto 
della normativa igienico-sanitaria vigente. I servizi igienici, compatibilmente 
con lo stato dei luoghi, possono essere localizzati all’interno o all’esterno 
del punto di ristoro;              
d) una doccia ogni cinquanta ombrelloni;              
e) uno o più percorsi fino alla battigia per la fruizione dell’arenile 
anche da parte delle persone diversamente abili;              
f) accesso autonomo all’arenile e ai servizi; 
             
g) dispositivi per il risparmio idrico ed energetico; 
             
h) delimitazioni che si sviluppano lungo i tre lati dell’arenile in 
concessione, a esclusione di quello fronte mare, le quali sono realizzate con 
strutture che si inseriscono nel contesto paesistico circostante e consentono la 
libera visuale verso il mare, secondo caratteristiche strutturali stabilite dai 
comuni. Le delimitazioni perpendicolari alla battigia devono comunque essere 
interrotte prima dei cinque metri dalla stessa;              
i) aree per il ricovero delle attrezzature per il salvataggio e la 
pulizia della spiaggia;              
j) pulizia della spiaggia almeno una volta al giorno; 
             
k) raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti nonché pulizia degli 
appositi contenitori assicurate almeno una volta al giorno, nel rispetto della 
normativa statale e comunale vigente in materia;              
l) sistemi di sicurezza, attrezzature per il primo soccorso, assistenza 
ai bagnanti, ivi incluse le torrette              
di avvistamento, secondo quanto previsto dai provvedimenti delle autorità 
marittime competenti e dalla normativa vigente;              
m) esposizione della tabella con i servizi resi alla clientela e relativi 
prezzi ben visibile al pubblico.  
 2. Le spiagge libere con servizi possono svolgere le seguenti 
attività e servizi:              
a) attività commerciali ivi inclusa la rivendita di giornali e periodici 
e articoli da mare, a condizione che si svolgano nell’ambito della struttura del 
punto ristoro e nel rispetto di quanto previsto al comma 4; 
             
b) zone d’ombra, arredi a uso comune collegati al punto ristoro e 
nell’ambito dell’aria in concessione;              
c) servizio di accoglienza, a condizione che si svolga nell’ambito della 
struttura del punto ristoro e nel rispetto di quanto previsto al comma 4; 
             
d) servizi per la cura della persona e il benessere fisico; 
             
e) spazi destinati ad aree verdi;              
f) servizi di animazione ed intrattenimento; 
             
g) idonei spazi riservati all’accoglienza degli animali da compagnia nel 
rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza; 
             
h) aree attrezzate per lo sport, il gioco e lo svago; 
             
i) allestimento di piattaforme galleggianti e/o specchi acquei, comunque 
denominati, assentiti in concessione;  k) noleggio di attrezzature da spiaggia. 
 3.         
I servizi, le strutture e gli impianti devono essere di facile rimozione, 
realizzati con materiale ecocompatibile e posizionati in modo da garantire la 
massima visuale del mare.  4.         
Fermo restando quanto previsto nel titolo VI, le caratteristiche 
strutturali e dimensionali dei punti ristoro e delle ulteriori strutture sono 
stabiliti nei PCC in conformità alla normativa urbanistica vigente in ciascun 
ambito territoriale.  5.         
Al fine di garantire ai concessionari la possibilità di adeguare le 
proprie strutture balneari già assentite in concessione, comunque denominate, 
alle previsioni del presente articolo, i comuni possono stipulare, con i 
concessionari, accordi procedimentali con i quali procedere ad una 
riconversione, anche parziale, delle concessioni demaniali marittime in 
essere. (45) Articolo introdotto dalla l.r. 
26/2019, art. 3, 
comma 1. 
 Art. 49  Stabilimenti balneari.  1. Fatte salve le procedure delle norme vigenti in materia di 
concessione demaniale marittimo a uso turistico, l’apertura di stabilimenti 
balneari, sia pubblici che facenti parte di complessi turistici,  [deve 
essere autorizzata dal comune.]  è consentita previa 
presentazione di SCIA al Comune ai sensi dell’articolo 59 della presente legge 
(46) (47) 2. L’esercizio annuale dell’attività balneare è subordinato 
all’ottenimento del parere del Servizio di igiene pubblica che può avvalersi 
degli organi competenti in materia di tutela ambientale. (47) 3. In ogni stabilimento balneare deve essere assicurata una 
superficie minima di mq 3 per singola persona. Si considera come numero massimo 
di utenze ammissibili il rapporto tra la superficie dello stabilimento (esclusi 
tutti gli spazi destinati ai servizi, bar, luoghi di ristorazione e quanto altro 
occorre) e la superficie minima per ogni utenza.  4. È fatto obbligo a tutti i gestori degli stabilimenti 
balneari di esporre in modo ben visibile :  a) cartello o insegna che identifichi il numero di stelle 
assegnato ai sensi dell’articolo 49 bis;              
b) tariffario delle prestazioni;              
c) ordinanza demaniale marittima della Regione Puglia; 
             
d) ordinanza della Capitaneria di Porto;              
e) elenco della tipologia dei servizi offerti;              
f) regolamento interno dello stabilimento balneare; 
             
g) numeri di telefono per emergenze;              
h) numero di telefono e indirizzo dell’Ufficio regionale dell’Agenzia 
regionale del turismo (ARET) Pugliapromozione. 
(48) 
 (46) Comma sostituito dalla l.r. 
13/2018, art. 16, 
comma 1. (47) Parole sostituite 
  dalla l.r. 
25/2021, art 8, comma 1. lett. 
a). (47) Comma sostituito dalla l.r. 
25/2021, art. 8,comma 1, lett.b) (48) Comma sostituito dalla l.r. 
26/2019,art. 4, 
comma1.   
                                                                                                                     
Art. 49 bis (49)                                                                                                                     
Classificazione  1 Gli 
stabilimenti balneari sono classificati in base ai requisiti strutturali 
posseduti e ai servizi offerti, con un sistema che va da una a cinque 
stelle.  2 La 
classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per l’esercizio 
dell’attività e ha validità per un quinquennio che decorre (50) [in fase di prima applicazione]  (51) della presente legge, dal 1° gennaio dell’anno successivo 
a quello di approvazione da parte della Giunta regionale del regolamento 
contenete il sistema di classificazione.
 
   3 Per 
le nuove strutture aperte durante il quinquennio, la classificazione ha validità 
dal momento dell’attribuzione e per la frazione di quinquennio 
rimanente.  4 Nel 
secondo semestre dell’ultimo anno di validità del quinquennio non si può 
procedere a variazione di classificazione.
 
   5 Il sistema di classificazione degli stabilimenti balneari è definito con 
regolamento approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente 
Commissione consiliare, al fine di garantire la qualità dei servizi e il loro 
miglioramento, tenuto conto anche degli orientamenti a livello 
internazionale.(52) 6 Per 
la classificazione degli stabilimenti balneari si applicano le procedure 
previste dall’articolo 10 della presente legge.
 7 Fatte 
salve le norme statali vigenti in materia, le funzioni di vigilanza, di 
verifica, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni 
amministrative di cui al titolo X, tra cui quelle inerenti la classificazione, 
sono esercitate dai comuni territorialmente competenti.
 (49) Articolo gia introdotto dalla l.r. 
26/2019, art. 5, 
comma 1. è stato sostituito  dalla l.r. 
22\2020, art. 1, comma 1, lett. f). (50) Parole sostituite   dalla l.r. 
25/2021, art 9, 
comma 1, lett. a). (51) Parole soppresse   dalla l.r. 
25/2021, art 9, 
comma 1, lett. 
a). (52) Comma sostituito   dalla l.r. 
25/2021, art 9, 
comma 1, lett. 
b).                                                                                                                
Art. 49 ter                                                                                                      (Norma 
transitoria) (52) 
(53) [1 Al 
fine di introdurre con gradualità l’obbligo di classificazione delle strutture 
balneari esistenti alla data di entrata in vigore della presente norma, tenuto 
anche conto delle complessità contingenti che gravano sul settore, i titolari 
degli stabilimenti balneari avranno la facoltà di presentare la dichiarazione di 
classificazione nel primo anno di entrata in vigore del regolamento contenente 
il sistema di 
classificazione.  2 La 
classificazione diverrà pertanto obbligatoria a partire dal 1° gennaio dell’anno 
successivo a quello di approvazione da parte della Giunta regionale del 
regolamento contenente il sistema di classificazione.]
 (22) Articolo aggiunto dalla 
l.r. 22\2020, art. 1, comma 1, lett. 
g). (53) Articolo abrogato   dalla l.r. 
25/2021, art  10, 
comma 
1 
   Art. 50  Requisiti tecnici.  [1. Le cabine-spogliatoio, 
in qualsiasi materiale realizzate, devono avere una altezza massima di mt. 2,20 
e una superficie minima di mq 2,50. La pavimentazione deve essere levigata e 
facilmente lavabile.  2. Lungo tutto il lato di accesso alle cabine deve essere 
realizzato un marciapiede di larghezza minima di un metro.  3. Ogni stabilimento balneare deve essere allacciato alla 
rete idrica-fognante conforme alle norme previste dalla vigente legislazione 
statale e regionale o comunque dotato di strutture igenico-sanitarie 
regolarmente approvate dalla normativa vigente] (54).   (54) Articolo abrogato dall'art.40, 
comma 2, L.R. 
4 agosto 2004, n. 14.  
 Art. 51  Installazioni igienico-sanitarie.  [1. Le installazioni 
igienico-sanitarie distinte per sesso devono essere costituite da un minimo di 
un WC ogni quindici cabine-spogliatoio. I WC devono essere provvisti di adeguati 
spazi antibagno] (55).  (55) Articolo abrogato dall'art. 40, 
comma 2, L.R. 
4 agosto 2004, n. 14.  Art. 52  Dotazione delle cabine-spogliatoio.  1. Le cabine-spogliatoio devono avere le seguenti dotazioni 
minime:  a) un sedile;  b) un appendiabiti;  c) uno specchio;  d) un cestino porta rifiuti.  Art. 53  Tutela dell'ambiente.  [1. Le operazioni di 
pulizia delle cabine devono essere effettuate almeno due volte al giorno. 
 2. Gli arenili devono essere mantenuti mediante pulizia 
quotidiana, con cernitura manuale o meccanica della sabbia, nonché con 
disinfestazione settimanale degli stessi mediante rimescolamento profondo della 
sabbia.  3. I servizi igienici devono essere quotidianamente 
disinfettati e disinfestati.  4. La raccolta dei rifiuti deve essere realizzata mediante 
sacchi di plastica a perdere sostenuti da appositi recipienti di plastica o di 
ferro zincato, muniti di coperchio che garantisca la chiusura e la tenuta dei 
sacchi stessi di capacità complessiva non inferiore a cento litri per ogni dieci 
ombrelloni.  5. Sono fatte salve, comunque, le norme in materia di 
igiene e sanità pubblica nonché quelle prescritte dalla Capitaneria di 
Porto] (56).  (56) Articolo abrogato 
dall'art. 40, 
comma 2, L.R. 
4 agosto 2004, n. 14.  Art. 54  Pronto soccorso.  1. In ogni stabilimento balneare è obbligatorio l'allestimento 
di un armadio di pronto intervento munito di presidi indicati e verificati al 
momento del rilascio dell'autorizzazione dal Servizio igiene pubblica 
dell'A.U.S.L. competente per territorio.  
 Art. 55  Darsene e approdi turistici.  1. Le darsene e gli approdi turistici devono essere 
approvvigionati di acqua potabile, di tutti i servizi e devono essere allacciati 
alla fognatura comunale o ad impianto munito di sistema di depurazione. Devono 
essere dotati percentualmente, per ogni cento imbarcazioni, di:  a) dieci docce;  b) dieci WC (separati, cinque per sesso);  c) venti lavandini;  d) dieci lavapiedi;  e) dieci lavelli per stoviglie;  f) dieci vasche per bucato;  g) dieci bidoni per rifiuti solidi;  h) dieci contenitori per olii lubrificanti usati, per residui 
di carburante e vernici, per liquami di sentina;  i) due piazzole di materiale impermeabile e lavabile, 
dimensionate alla stazza delle imbarcazioni, dotate di pozzetto di raccolta con 
caditoio, ispezionabile, collegato alla rete fognante, per i lavaggi da 
effettuarsi con sapone, e detersivi a bassa concentrazione di polifosfati;  j) armadio di pronto intervento, munito di presidi indicati e 
verificati al momento del rilascio dell'autorizzazione dal Servizio di igiene 
pubblica dell'A.U.S.L., competente per territorio.  2. Tutti i servizi di cui al comma 1, lettere a), b), e), d) e 
f), devono trovare sistemazione in fabbricati idonei sotto il profilo 
igienico-sanitario. Le pareti interne devono essere piastrellate fino 
all'altezza di mt. 2 o, comunque, rivestite con materiale impermeabile di facile 
lavatura; i pavimenti devono essere costruiti in gres con pendenza verso uno o 
più chiusini per lo scolo dell'acqua di lavaggio, nonché essere 
antisdrucciolevoli.  3. È obbligatorio il collegamento telefonico per chiamate 
urgenti (pronto soccorso, polizia) e un facile accesso ai mezzi impiegati.  4. È fatto divieto di svolgere qualunque operazione di 
rimessaggio, di manutenzione, di lavaggio che provochi l'immissione in mare di 
qualunque sostanza inquinante anche in minima quantità.  5. Le darsene, e gli approdi turistici devono essere dotati di 
idoneo sistema di illuminazione che garantisca agevolmente lo svolgimento di 
operazioni di attracco.  6. I progetti per la realizzazione delle strutture di diporto 
nautico e la conseguente realizzazione e agibilità devono essere preventivamente 
esaminati, per quanto attiene le norme contenute nel presente articolo e tutte 
le norme igienico-sanitarie, dal Servizio di igiene pubblica dell'AUSL 
territorialmente competente. Per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale 
sarà cura del Servizio di igiene pubblica acquisire preventivamente il parere, 
degli organi preposti alle relative attività di controllo.  7. Sono fatte salve le prerogative degli altri enti aventi 
competenza nella materia.  TITOLO VII  Associazioni senza scopo di lucro  Art. 56  Definizione dell'attività.  1. [Ai sensi dell'art. 10 della legge, n. 217 del 
1983,]  (57) le associazioni che operano a 
livello nazionale, senza scopo di lucro, per finalità ricreative, culturali, 
religiose e sportive, possono esercitare attività turistiche ricettive e di 
diporto nautico, riservate esclusivamente ai propri associati.  2. Per lo svolgimento dell'attività sociale, sia a carattere 
stagionale che annuale, l'autorizzazione viene rilasciata dal Sindaco nel 
rispetto delle norme igienico-sanitarie e di quelle per la sicurezza sociale. 
 (57) Parole soppresse dalla l.r. 
13/2018, art. 17, 
comma 1. Art. 57  Requisiti tecnici.  1. Gli impianti per lo svolgimento delle attività di cui 
all'art. 56 devono possedere i requisiti tecnici delle tipologie di riferimento 
(alberghi, villaggi-campeggi, stabilimenti balneari) disciplinate dalla presente 
legge e la ricettività deve essere rapportata agli standard minimi previsti 
dalle allegate tabelle di classificazione.  2. Nel caso la gestione riguardi darsene o impianti nautici ai 
fini della vigilanza ogni natante o altro mezzo marittimo deve evidenziare su 
ogni imbarcazione, in maniera ben visibile, il numero corrispondente a quello 
registrato nell'elenco dei soci.  3. Gli utenti durante la sosta nei complessi, devono essere in 
possesso della tessera di appartenenza all'associazione o ente gestore della 
struttura, con validità in corso. Tale documento deve essere esibito in 
occasione di controlli.  4. È fatto obbligo ai gestori di tenere a disposizione degli 
organi di vigilanza il registro dei soci.  TITOLO VIII  Autorizzazione amministrativa  Art. 58  Norme comuni a tutti i soggetti destinatari della presente 
legge.  1.  L’apertura per la gestione di tutte le strutture 
ricettive disciplinate dalla presente legge, è subordinata alla presentazione 
della SCIA, nel rispetto del disposto di cui agli articoli 19 e 20 della I. 
241/1990. (58) 2. Il servizio di spiagge attrezzate, di cui all'art. 48, comma 
3, è considerato complesso di attività unitaria dell'intero esercizio e deve 
essere ricompreso in un’unica SCIA. (59) (58) Comma sostituito dalla l.r. 
13/2018, art. 18, 
comma 1 ,lett.a). (59) Parole sostituite dalla 
l.r. 
13/2018, art. 18, comma 1 ,lett.b). Art. 59  Avvio dell’attività (60)   1. La SCIA, indirizzata al comune in cui è ubicato 
l’esercizio, deve indicare:  
         a) le generalità del titolare e, ove persona 
diversa, del gestore e del suo eventuale rappresentante;        b) quando la SCIA è presentata da persona 
giuridica, occorre l’indicazione dell’ente e della persona che ne ha la 
rappresentanza legale, con menzione del mandato;        c) la denominazione prescelta, che non potrà 
essere uguale ad altra già esistente nell’ambito provinciale;  
          d) il periodo di apertura (annuale o 
stagionale);         e) il titolo legale di disponibilità 
dell’esercizio;        f) la classificazione della struttura, ove 
prevista;       g) l’ubicazione della struttura;      h) gli estremi identificativi della concessione edilizia 
ove prevista.  
  
           2. A seconda delle strutture ricettive, di cui 
al presente articolo la domanda deve riportare anche le eventuali altre 
indicazioni e deve essere corredata della prevista documentazione.         3. Comparto alberghiero. I titolari 
degli esercizi ricettivi alberghieri di cui all’articolo 3 della presente legge, 
alla SCIA, devono allegare la seguente documentazione:             a) la 
dichiarazione, su modello regionale, relativa alla classificazione;              b) 
relazione descrittiva della struttura indicante il numero complessivo delle 
camere, nonché quello distinto delle camere a un letto, a due letti e il numero 
dei bagni;             c) indicazione 
anagrafica del direttore d’albergo;             d) copia della 
polizza di assicurazione responsabilità civile e furto.            4. Comparto complessi 
ricettivi all’aria aperta di nuova apertura. I titolari delle strutture 
ricettive all’aria aperta (villaggi e campeggi) di cui all’articolo 14, comma 1, 
lettere a) e b), alla SCIA, devono allegare la seguente documentazione:           a) la dichiarazione, su 
modello regionale, relativa alla classificazione;            b) copie delle polizze 
di assicurazione per i rischi di incendio, furti e responsabilità civile nei 
confronti degli ospiti;           c) planimetria 
dell’ubicazione dell’impianto, rispetto ad altri insediamenti turistici e 
residenziali già esistenti di cui all’articolo 24, comma 5;           d) planimetria 
dell’ubicazione delle piazzole, progressivamente numerate, delle unità 
abitative, con l’indicazione, per ogni unità abitativa, del numero delle camere, 
dei letti e dei bagni; delle zone  adibite a parcheggio macchine;  
           e) regolamento interno di 
funzionamento delle strutture di cui all’articolo 35;          f) certificato di agibilità degli 
allestimenti.  5. Comparto ostelli. L’attività di gestione degli 
ostelli è subordinata alla presentazione di SCIA al comune territorialmente 
competente. (61) 
     [6      La SCIA, può comprendere la 
somministrazione dei cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate e 
a quelle che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali 
cui la stessa è destinata e nei limiti espressamente stabiliti dalla convenzione 
stipulata con il comune. ] (62) 
     7. Comparto attività ricettiva ex articolo 6, comma 10, della I. 
217/1983. L’attività di gestione delle residenze turistiche e delle case e 
appartamenti per vacanze è soggetta alla presentazione della SCIA al comune ove 
sono ubicati gli immobili. La SCIA deve indicare gli estremi del certificato di 
abitabilità e deve essere corredata di:         a) relazione tecnica-illustrativa 
indicante l’ubicazione e le caratteristiche degli immobili.     8    Comparto case per ferie. L’attività di 
gestione degli esercizi case per ferie è soggetta alla presentazione della SCIA, 
al comune competente per territorio ove è ubicato l’immobile, previa stipula di 
apposita convenzione che individua e regola:  
          a) i soggetti che possono utilizzare la 
struttura;          b) il tipo dei servizi che si 
intendono offrire in rapporto alle finalità della struttura;          c) la durata minima della 
permanenza degli ospiti;         d) il numero dei posti letto;         e) il regolamento per l’uso della 
struttura;        f) il tipo di gestione che deve garantire 
l’uso della struttura e la calmierazione delle tariffe in rapporto alle finalità 
per cui è autorizzato l’esercizio;       g) le modalità e i limiti di utilizzazione per i 
diversi scopi ricettivi nei periodi in cui sono occupati dall’utenza giovanile; 
       h) i periodi di apertura.  
        9     La SCIA può comprendere la 
somministrazione dei cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate e 
a quelle che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali 
cui la stessa è destinata e nei limiti espressamente stabiliti dalla convenzione 
stipulata con il comune.      10. Comparto affittacamere. Chi intende esercitare 
l’attività di affittacamere è soggetto alla presentazione SCIA al comune ove 
sono ubicati gli immobili. Alla SCIA deve essere allegata una relazione tecnica 
illustrativa contenente i seguenti elementi:           a) estremi del certificato 
di abitabilità;           b) numero dei vani destinati 
alla ospitalità con l’esatta ubicazione;          c) numero dei posti letto;          d) numero dei servizi igienici a 
disposizione degli ospiti;         e) servizi accessori offerti;         f) eventuale servizio di ristorazione 
 da destinarsi esclusivamente agli ospiti dell’affittacamere. (63)         11    L’attività di 
affittacamere necessita d’iscrizione nel registro delle imprese.  
    12. Comparto stabilimenti balneari. Per l’esercizio dell’attività il 
titolare dello stabilimento balneare deve presentare la SCIA al comune e deve 
allegare:            a) relazione tecnica 
illustrativa indicante l’ubicazione e le caratteristiche dell’impianto;          b) estremi della licenza edilizia; 
        c) estremi della concessione demaniale; 
        d) copia delle ricevute del versamento 
delle tasse sulla concessione a norma della legislazione vigente in materia; 
        e) copia della polizza di assicurazione 
responsabilità civile e furto;          f) regolamento interno di 
fruibilità dell’impianto di cui all’articolo 49, comma 4.        13. Comparto darsene. Per l’esercizio 
dell’attività i titolari delle darsene e approdi turistici, devono presentare la 
SCIA al comune e devono allegare:            a) relazione tecnica 
illustrativa indicando l’ubicazione e le caratteristiche dell’impianto;           b) estremi della concessione 
demaniale;          c) copia delle ricevute del 
versamento delle tasse sulla concessione a norma della legislazione vigente in 
materia;          d) copia della polizza di 
assicurazione responsabilità civile e furto;          e) certificato di agibilità degli 
impianti.    14. Comparto associazioni senza scopo di lucro. Le associazioni e gli 
enti di cui all’articolo 56 sono soggetti alla presentazione della SCIA al 
comune competente per territorio ove sono ubicate le strutture ricettive o gli 
impianti di diporto nautico. Alla SCIA deve essere allegata:          a) relazione tecnica illustrativa 
dell’impianto;          b) planimetria con l’esatta 
ubicazione delle strutture;         c) estremi della concessione demaniale 
rilasciata dalla capitaneria di porto, per l’attività nautica;         d) certificato di agibilità degli 
impianti e delle strutture;        e) copia delle ricevute dei versamenti sulle 
tasse di concessione;        f) copia delle polizze di assicurazione per 
rischi di incendio, furti e responsabilità civile nei confronti di  terzi; 
 
          g) copia dello statuto sociale;        h) elenco dei soci numerato cronologicamente; 
          i) regolamento interno.  15. Sono fatti salvi ulteriori documenti richiesti dal 
regolamento delle amministrazioni comunali competenti per territorio e dalle 
capitanerie di porto in materia di demanio marittimo. (60) Articolo già modificato dalla l.r. 
6/2014, art.17., 
è stato successivamente sostituito dalla l.r. 
13/2018, art. 19,comma 
1. (61) Comma sostituito dalla l.r. 
25/2021, art. 11, 
comma 1, lett. a) (62) Comma sostituito dalla l.r. 
25/2021, art. 11, comma 1, lett. b) (63) Parole aggiunte  dalla 
l.r. 
25/2021, art. 11, comma 1, lett. c)   Art. 60  Rilascio dell'autorizzazione di esercizio.  1. Fatte salve le procedure in materia igienico-sanitaria, di 
sicurezza sociale nonché quelle previste dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 
773 ed eventuali modificazioni, l'Amministrazione comunale deve decidere 
sulla SCIA (64) entro e non oltre sessanta 
giorni dalla data di presentazione della stessa.  2. Trascorso il termine di cui al comma 1, si applicano le 
procedure previste per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti 
amministrativi previsti dall'art. 19 della legge n. 241 del 1990 come 
sostituito dall'art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
 [3. Copia della licenza di esercizio deve essere trasmessa 
dal Comune oltre che all'interessato anche alla Regione Puglia - Assessorato al 
turismo, al Prefetto e all'Ente turistico territoriale e alla Provincia 
territorialmente competente. ] (65) [4. Il pagamento delle tasse di concessione è annuale anche 
per gli esercizi con autorizzazione stagionale. ]. (66) (64) Parola sostituita dalla l.r. 
13/2018, art. 20, 
comma 1, lett. a). (65) Comma abrogato dalla 
l.r. 
13/2018, art. 20, comma 1, lett. b). (66) Comma abrogato dalla 
l.r. 
13/2018, art. 20, comma 1, lett. c). 
 Art. 61  Contenuti della SCIA (67)  1. La SCIA deve contenere: (68) a) il nominativo e le generalità complete del titolare e/o 
gestore dell'esercizio;  b) il nominativo e le generalità complete del suo eventuale 
rappresentante;  c) il nominativo e le generalità complete del direttore di 
albergo (ove è previsto);  d) la denominazione e l'ubicazione dell'esercizio;  e) la tipologia e la classificazione (ove è prevista) 
dell'esercizio;  f) la validità (annuale o stagionale) e l'indicazione del 
periodo di apertura;  g) il numero complessivo delle camere distinto ad un letto, a 
due letti, dei bagni, e dei letti aggiuntivi (alberghi, affittacamere);  h) il numero degli appartamenti, camere e letti (case e 
appartamenti per vacanze);  i) il totale della ricettività massima consentita;  j) il totale delle unità abitative autorizzate (campeggi, 
villaggi, residenze turistiche);  k) il totale della ricettività nelle unità abitative;  l) il totale delle piazzole (campeggi, villaggi);  m) il totale della ricettività (campeggi, villaggi);  n) il totale dei visitatori occasionali entro e non oltre i 
limiti consentiti dalle installazioni igienico-sanitarie (campeggi e villaggi); 
 o) il totale delle cabine-spogliatoio (stabilimenti balneari); 
 p) il totale della ricettività (stabilimenti balneari);  q) l'eventuale servizio di spiagge attrezzate di cui all'art. 
58, comma 5.  (67) Rubrica sostituita dalla 
l.r. 
13/2018, art. 21, comma 1, lett. a). (68) Parole sostituite dalla 
l.r. 
13/2018, art. 21,, comma 1, lett. b). 
 Art. 62  Rinnovo autorizzazione.  1. L'autorizzazione si rinnova automaticamente previo 
versamento delle tasse di concessione regionali e comunali accompagnate da 
autocertificazione in cui si attesti che le condizioni strutturali del complesso 
non hanno subito variazioni.  Art. 63  Chiusura temporanea o definitiva. (69) 1.  Il titolare della SCIA che intende procedere alla 
chiusura temporanea o definitiva del complesso turistico deve darne preventivo 
avviso al comune. (69) Articolo sostituito dalla 
l.r. 
13/2018, art. 22,, comma 1. Art. 64  Registrazione notifica delle persone alloggiate. (70) 
  
   I titolari delle strutture ricettive di qualsiasi tipologia e 
  classificazione sono tenuti a inviare i dati sul movimento turistico all’Aret 
  Pugliapromozione, esclusivamente attraverso il Sistema Puglia per 
  l’osservatorio turistico (SPOT). 
  
  
  La comunicazione delle tariffe è soggetta a quanto previsto dalla legge 
  regionale 1 dicembre 2017, n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e 
  dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività 
  turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della 
  rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici). (70) Articolo sostituito dalla l.r. 
13/2018, art. 23,comma 1. 
 TITOLO IX  Certificazione di qualità  Art. 65  Certificazione di qualità.  1. Al fine di qualificare le strutture di cui alla presente 
legge, la Regione promuove la certificazione di qualità delle stesse.  2. A tale scopo, la Giunta regionale, entro sessanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un provvedimento 
specifico di sostegno alla certificazione.  3. Le aziende certificate saranno considerate prioritarie 
nell'erogazione di finanziamenti pubblici regionali finalizzati alla 
qualificazione delle strutture, così come individuate nella presente legge.  
 TITOLO X  Gestione e responsabilità - reclami - vigilanza - 
sanzioni  Art. 66  Gestione e responsabilità.  1. Responsabile delle strutture di cui alla presente legge è il 
titolare dell'autorizzazione, all'esercizio (o il gestore).  2. Il titolare o l'eventuale rappresentante, la cui nomina deve 
risultare dall'autorizzazione, è responsabile dell'osservanza della presente 
legge e risponde in solido del pagamento delle sanzioni amministrative.  
 Art. 67  Reclami. (71) [1. I clienti delle strutture ricettive ai quali siano 
stati richiesti prezzi non conformi a quelli indicati nella prescritta tabella o 
che riscontrino carenze nella gestione e nelle strutture possono presentare 
reclamo entro venti giorni dall'evento all'Assessorato regionale al turismo. 
 2. L'Assessore regionale al turismo promuove 
tempestivamente le procedure di accertamento del caso e, se il reclamo risulta 
fondato, comunica al reclamante, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di 
ritorno, il prezzo che doveva essere richiesto e i servizi che dovevano essere 
forniti, dando corso al procedimento relativo all'applicazione della rispettiva 
sanzione amministrativa.  3. Se il reclamo risulta fondato e riguarda l'applicazione 
di tariffe, il titolare o gestore, indipendentemente dalla sanzione 
amministrativa, è tenuto a rimborsare al cliente l'importo pagato in eccedenza, 
entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, e 
contemporaneamente a comunicare gli estremi dell'avvenuto pagamento alla 
Regione.  4. Se il reclamo accolto riguarda carenze nella gestione e 
nelle strutture, fermo restando quanto previsto al comma 2, l'Assessore 
regionale al turismo ne dà comunicazione alle Autorità di Pubblica sicurezza, 
dei Vigili del fuoco e quelle sanitarie se eventualmente competenti per 
l'adozione degli ulteriori provvedimenti e al Sindaco. ] (71) Articolo abrogato dalla 
l.r.13/2018, art.27, comma 1. Art. 68  Accertamento delle violazioni e funzioni di vigilanza. 
 1. Le violazioni alle norme della presente legge sono accertate 
dagli organi secondo le vigenti leggi statali e regionali.  2. Per gli stabilimenti balneari, le darsene e tutte le altre 
strutture turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione demaniale, 
l'esercizio della vigilanza e del controllo nonché sanzionatorio è esercitato 
anche dalla Capitaneria di Porto territoriale.  Art. 69  Procedimento sanzionatorio.  1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del decreto ministeriale 
16 ottobre 1991, il regime sanzionatorio è di competenza del comune. (72) 2. L'istruttoria del procedimento sanzionatorio è regolamentato 
dalle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 e nella 
legge 
regionale 31 marzo 1973, n. 8 e successive modifiche e 
integrazioni.  3. I proventi delle sanzioni amministrative previste dalla 
presente legge sono devoluti al comune (73).  (72) Parole sostituite dalla 
l.r. 
13/2018, art. 24,comma 1, lett. a). (73) Parole sostituite dalla 
l.r. 
13/2018, art. 24,comma 1, lett. b). Art. 70  Sanzioni amministrative in materia di classificazione. 
 1.[ Ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge n. 217 
del 1983], (75) l'inosservanza delle 
disposizioni in materia di classificazione disciplinate dalla presente legge è 
punita con sanzioni amministrative da lire due milioni a lire venti milioni. 
 2. Salva l'applicazione delle norme previste dal codice penale: 
 a) il titolare di un esercizio alberghiero che attribuisce alla 
propria struttura una tipologia diversa da quella prevista dall'art. 4 è 
passibile di una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove 
milioni;  b) il titolare di una struttura turistica ricettiva che 
attribuisca alla propria struttura, con qualsiasi mezzo, una classificazione o 
denominazione diversa da quella autorizzata, ovvero una attrezzatura non 
corrispondente a quella approvata, è soggetto al pagamento della sanzione da 
lire quattro milioni a lire dodici milioni oltre alla sospensione della licenza 
di esercizio fino a quando non avrà ottemperato alle previsioni della presente 
legge;  c) il titolare di una struttura ricettiva che non ottemperi 
alle previsioni di cui all'art. 18, comma 1 (numerazione delle piazzole), è 
soggetto al pagamento della sanzione, da lire tre milioni a lire nove milioni; 
 d) chiunque procede al frazionamento delle piazzole mediante 
vendita o concessione del diritto (art. 24, comma 7) è soggetto al pagamento di 
una sanzione da lire cinque milioni a lire dodici milioni con la revoca 
immediata della licenza di esercizio e la perdita e restituzione di eventuali 
contributi regionali incentivanti;  e) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da 
lire due milioni a lire sei milioni il titolare di esercizio che omette di 
esporre il segnale distintivo di classificazione o che lo esponga in maniera 
difforme da quanto previsto dall'art. 9, comma 8;  f) al titolare di esercizio che non fornisce le informazioni 
richieste ai fini della classificazione o non consente di effettuare gli 
accertamenti disposti dagli organi competenti di cui all'art. 68, comma 1, è 
comminata una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire venti milioni. 
In caso di persistente rifiuto, su richieste dell'Assessore regionale al 
turismo, il Sindaco competente per il territorio in cui è ubicata la struttura 
dispone la sospensione della licenza di esercizio fino a quando il titolare non 
avrà ottemperato all'obbligo.  g) chiunque pratica prezzi difformi da quelli comunicati e 
convalidati è soggetto alla sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire 
dodici milioni.  (75) Parole soppresse dalla 
l.r. 
13/2018, art. 25,comma 1. 
 Art. 71  Sanzioni amministrative in materia di tutela 
dell'ambiente.  1. L'inosservanza delle disposizioni in materia di tutela 
dell'ambiente, fatti salvi i provvedimenti previsti in materia forestale e di 
igiene pubblica, nonché del codice della strada e del codice penale, è passibile 
di una sanzione amministrativa da un minimo di tre milioni a un massimo di lire 
venti milioni.  2. È soggetto a una sanzione amministrativa da lire tre milioni 
a lire nove milioni chi consente l'installazione di tende oltre i limiti di 
superficie previsti dall'art. 18, comma 3.  3. Salvo i provvedimenti in materia edilizia, è soggetto alla 
sanzione da lire due milioni a lire nove milioni chi allestisce insediamenti 
oltre i limiti di superficie previsti dall'art. 17, comma 2.  4. È soggetto a sanzione amministrativa da lire tre milioni a 
lire nove milioni, con sequestro delle attrezzature campeggistiche, il 
responsabile delle organizzazioni che non ottempera alle previsioni di cui agli 
artt. 20 e 21 in materia di campeggi naturalistici e mobili.  5. È soggetto alla sanzione amministrativa di lire tre milioni 
a lire nove milioni, con sequestro della tenda o roulotte, chi dovesse 
campeggiare nelle aree non consentite (art. 22). Nel caso in cui il mezzo di 
pernottamento fosse incorporato alla motrice di trasporto, sarà comminata 
soltanto la sanzione amministrativa da lire sei milioni a lire dodici milioni. 
 6. È soggetto alla sanzione amministrativa da lire due milioni 
a lire nove milioni il proprietario che consente la sosta ai turisti sul proprio 
appezzamento senza alcun nulla-osta comunale. Qualora il numero delle persone in 
sosta superi le cinque unità, la sanzione viene maggiorata da lire un milione a 
lire tre milioni per ogni unità eccedente a cinque. Ove mai il proprietario 
fosse in grado di comprovare la propria estraneità alla sosta abusiva dei 
campeggiatori la sanzione viene comminata ai campeggiatori nella stessa misura. 
 7. È soggetto alla sanzione amministrativa da lire due milioni 
a lire sei milioni chi non ottempera a quanto previsto dall'art. 30 in materia 
di rimessaggio, con la sospensione della licenza di esercizio per la durata di 
quindici giorni da scomputarsi durante il periodo di funzionamento del 
complesso.  8. Il titolare di esercizio che consente il parcheggio delle 
macchine o di altri mezzi di trasporto in maniera difforme da quanto previsto 
dall'art. 31, comma 1, è soggetto a una sanzione amministrativa da lire due 
milioni a lire sei milioni.  Art. 72  Sanzioni amministrative in materia di conduzione 
gestionale.  1. L'inosservanza delle disposizioni connesse alla licenza di 
esercizio, fatti salvi i provvedimenti previsti dal codice penale nonché quelli 
previsti dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, è punita con una 
sanzione amministrativa da un minimo di lire tre milioni a un massimo di lire 
nove milioni.  2. Chiunque gestisce una struttura ricettiva disciplinata dalla 
presente legge senza la prescritta autorizzazione comunale è soggetto, in solido 
con il proprietario della struttura, qualora fosse persona diversa, a una 
sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire dodici milioni oltre al 
pagamento da lire duecentomila a lire novecentomila per ogni persona ospitata 
durante tutto il periodo di funzionamento e la immediata chiusura 
dell'esercizio.  3. Il superamento della capacità ricettiva autorizzata comporta 
la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni oltre al 
pagamento da lire centomila a lire trecentomila per ogni persona in esubero e la 
sospensione per la durata di tre mesi della licenza di esercizio in caso di 
recidiva.  4. La mancata esposizione al pubblico del titolo 
abilitativo (76) è punita con 
una sanzione da lire due milioni a lire sei milioni. Nel caso di recidiva può 
essere disposta la sospensione dell'autorizzazione fino a quindici giorni.  5. La mancata esposizione in ogni camera del cartello indicante 
il costo dell'ospitalità e del cartello indicante il percorso di emergenza 
antincendio comporta la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove 
milioni.  6. Chi non ottempera all'esposizione del regolamento interno 
prevista dall'art. 35, comma 1, e dall'art. 49, commi 5 e 7, è soggetto al 
pagamento della sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni. 
 7. L'inosservanza, del periodo minimo di apertura, di cui 
all'art 37, comporta una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove 
milioni.  8. Il titolare di esercizio che esercita in maniera difforme da 
quanto previsto dall'art. 41, comma 5, in materia di affitto di case e 
appartamenti per vacanze è passibile di una sanzione amministrativa da lire due 
milioni a lire sei milioni.  9. L'inosservanza di quanto previsto dall'art. 41, comma 5, in 
materia di somministrazione pasti è punita con una sanzione amministrativa da 
lire tre milioni a lire dodici milioni oltre alla revoca della licenza di 
esercizio.  10. È passibile di una sanzione amministrativa da lire due 
milioni a lire sei milioni il titolare di esercizio che gestisce in maniera 
difforme da quanto previsto dall'art. 39 (ostelli della gioventù), comma 4 e 
dall'art. 44 (case per ferie).  11. È soggetto alla sanzione amministrativa da lire due milioni 
a lire sei milioni il responsabile di esercizio che non ottempera a quanto 
previsto dall'art. 57, comma 2, in materia di natanti.  12. Il titolare di esercizio che consente l'accesso nella 
propria struttura a persone non in possesso della tessera associativa di cui 
all'art. 57, comma 3, è passibile di una sanzione amministrativa da lire tre 
milioni a lire sei milioni oltre alla sospensione della licenza di esercizio per 
quindici giorni. In caso di recidiva, oltre alla sanzione amministrativa il 
Sindaco, competente per il territorio in cui è ubicata la struttura, procede 
alla revoca della licenza di esercizio.  13. È soggetto alla sanzione amministrativa da lire due milioni 
a lire nove milioni il responsabile di esercizio che non ottempera a quanto 
previsto dall'art. 57, comma 4, in ordine alla mancata tenuta del registro dei 
soci.  14. Il titolare della struttura che procede alla chiusura 
temporanea o definitiva del proprio esercizio senza ottemperare a quanto 
previsto dall'art. 63 è passibile di una sanzione amministrativa da lire due 
milioni a lire sei milioni con la revoca immediata della licenza di esercizio. 
 15. Nel caso di carenze di alcuni dei requisiti oggettivi 
previsti e quando comunque l'attività del complesso è ritenuta dannosa o 
contraria agli scopi per cui viene riconosciuta o ha dato luogo a irregolarità 
tecnico-amministrative, il Sindaco, competente per il territorio in cui è 
ubicata la struttura, sospende l'autorizzazione all'esercizio della struttura 
ricettiva per un periodo non superiore a sei mesi qualora, a seguito di diffida, 
non venga ottemperato, entro trenta giorni, alle prescrizioni previste.  16. L'autorizzazione all'esercizio della struttura ricettiva è 
altresì revocata dal comune: (77) a) qualora il titolare dall'autorizzazione, alla scadenza della 
sospensione di cui al comma 4, non abbia ottemperato alle prescrizioni ivi 
previste;  b) qualora vengano meno i requisiti soggettivi previsti dalla 
legge per il titolare dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture 
ricettive e in presenza di rifiuto di accoglienza, illegittimamente 
discriminante, da parte del gestore;  c) nelle ipotesi previste dall'art. 100 del testo unico delle 
leggi di Pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 
773 e successive modifiche;  d) in caso di recidivo comportamento in relazione alle 
violazioni della presente legge sanzionate dall'art. 70, comma 2, lettere a) e 
b).  [17. Ogni provvedimento relativo all'autorizzazione deve 
essere comunicato alla Provincia e all'A.P.T. competenti per territorio, nonché 
all'Assessorato regionale al turismo.] (78) (76) Parole sostituite dalla 
l.r. 
13/2018, art. 26,comma 1, lett. a). (77) Parola sostituita dalla 
l.r. 
13/2018, art. 26,comma 1, lett. b). (78) Comma abrogato dalla 
l.r. 
13/2018, art. 26,comma 1, lett. c). TITOLO XI  Norme transitorie  Art. 73  Adeguamento delle strutture.  1. Entro il primo settennio di validità di classificazione 
tutti i soggetti destinatari della presente legge devono adeguare i requisiti 
qualitativi standard minimi di classificazione alla presente normativa, sulla 
base delle relative allegate tabelle di riferimento (79).  2. Per le strutture preesistenti e per quelle già in 
costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fatte 
salve le dimensioni minime delle superfici delle stanze purché conformi alle 
norme vigenti in materia edilizia e igienico-sanitaria previste dai regolamenti 
comunali.  3. A decorrere dall'inizio del secondo settennio di validità di 
classificazione disciplinato dalla presente legge, il nuovo sistema deve essere 
applicato a regime e i nuovi standard minimi qualitativi devono essere osservati 
integralmente su tutto il territorio regionale (80).  4. Il mancato adeguamento, entro i termini previsti dal comma 
3, degli standard qualitativi minimi di classificazione comporta la chiusura 
dell'esercizio fino all'adempimento degli obblighi di legge.  (79) Comma così 
modificato dall'art. 37, 
comma 1, lettera a), L.R. 
4 agosto 2004, n. 14.  (80) Comma così 
modificato dall'art. 37, 
comma 1, lettera b), L.R. 
4 agosto 2004, n. 14.  Art. 74  Classificazione. (81) [1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge devono essere inoltrate alla Provincia competente le 
domande di classificazione secondo le nuove norme.]  (81) Articolo abrogato dalla 
l.r.13/2018, art.27, comma 1. Art. 75  Autorizzazione amministrativa. (82) [1. Le licenze preesistenti alla data di entrata in vigore 
della presente legge continueranno ad essere valide sino alla loto scadenza. 
] (82) Articolo abrogato dalla 
l.r.13/2018, art.27, comma 1. TITOLO XII  Abrogazione - modifiche - rinvio  Art. 76  Abrogazione della precedente normativa.  1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate 
le seguenti disposizioni:  a) legge 
regionale 20 giugno 1979, n. 35;  b) Reg. 
21 luglio 1980, n. 1;  c) legge 
regionale 26 giugno 1981, n. 37;  d) art. 4, lettera a), legge 
regionale 16 maggio 1985, n. 28;  e) legge 
regionale 3 ottobre 1986, n. 29;  f) legge 
regionale 24 ottobre 1986, n. 33;  g) legge 
regionale 2 agosto 1993, n. 12 (art. 2, con esclusione di quanto 
riportato al comma 1 alloggi agrituristici; gli artt. 3-4-5-6-8-9- 
10-11-14-15-16; gli artt. da 18 a 31 restano in vigore con esclusivo riferimento 
agli alloggi agrituristici;  h) art. 5, commi 1 e 2, legge 
regionale 5 settembre 1994, n. 29;  i) art. 9, commi 4 e 8, legge 
regionale 5 settembre 1994, n. 29;  l) legge 
regionale 24 maggio 1994, n. 16.  Art. 77  Rinvio alla normativa vigente.  1. Per tutto quanto non espressamente, disciplinato dalla 
presente legge si rinvia alle norme statali e regionali vigenti in materia.  
 
 Tabella "A"  
 
 SUPERFICI MINIME DELLE CAMERE - DELLE 
UNITA' ABITATIVE - SUITES - DELLE JUNIOR SUITES IN ALBERGHI, MOTELS, VILLAGGI - 
ALBERGO E RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE 
 SUPERFICI MINIME DELLE CAMERE (esclusi i 
bagni)    
 Composizione (locale unico)     ____________________________________________________________________________      1. Camera a un letto                                                               
mq 8   2. Camera a due letti                                                               
mq 14              
 3. Camera a tre letti                                                                
mq 20   4. Camera a quattro letti                                                         
 mq 26             SUPERFICI MINIME DELLE UNITA' ABITATIVE 
(esclusi i bagni)      
 Composizione (uno o più locali)      
 _____________________________________________________________________________      
 (1-2-3 stelle)  (4-5 stelle)   
 1. Unità abitativa a un letto                                          
mq 10                          
mq 12   2. Unità abitativa a due letti                                         
mq 16                          
mq 18   3. Unità abitativa a tre letti                                           
mq 22                          
mq 24   4. Unità abitativa a quattro letti                                    
mq 28                          
mq 30         
       
 SSUPERIFICI MINIME DELLE SUITES (esclusi i 
bagni)      
 Composizione (due o più locali)     ______________________________________________________________________________         
 1. Suites a un letto                                                       
mq 13                          
(mq 8 + 5)  
 2. Suites a due letti                                                      
mq 19                          
(mq 14 + 5)  
 3. Suites a tre letti                                                       
mq 27                          
(mq 14 + 8 + 5)  
 4. Suites a quattro letti                                                 
mq 33              
            
(mq 14 + 14 +5)  
      SUPERIFI (83) MINIME DELLE JUNIOR SUITES (esclusi i 
bagni)    
 Composizione (un locale)    ______________________________________________________________________________ 
      1. Junior suites a un letto                                             
mq 10   2. Junior suites a due letti                                             
mq 16   
 
 (83) Salve le deroghe di cui all'articolo 6, 
comma 8, per quanto concerne il calcolo delle cubature si fa riferimento alle 
altezze previste dai P.R.G. Comunali.  
 
 Tabella "B" 
 STANDARDS TIPICI DEGLI ESERCIZI DI CLASSE 
INTERNAZIONALE 
 1.   boutique        2.  
gioielleria e orologeria  
      3.  
tabaccheria  
      4.  
negozi per oggettistica e souvenirs  
      5.  
negozi di lingeria  
      6.  
parrucchiere per donna e/o uomo  
      7.  
negozi di calzature  
      8.  
prodotti tipici locali  
      9.  
sala mostre e sfilate  
      10.  
sala telecomunicazioni (telex, telefax, telefono)        11.  
farmacia  
      12.  
servizio interno di baby sitting  
      13.  
sala giochi bambini  
      14.  
casinò  
      15.  
night club  
      16.  
palestra  
      17.  
solarium  
      18.  
estetica  
      19.  
bancomat  
 
 L'esercizio di tali attività è 
disciplinato dalla L. 11 giugno 1974, n. 426, in particolare all'art. 28. 
 
 
 Tabella "C"  
 
 REQUISITI OBBLIGATORI PER ALBERGHI, MOTELS 
E VILLAGGI - ALBERGO 
 
  
  
    | 1. PRESTAZIONE DI 
      SERVIZI | STELLE                                                    
       |  
 
  
  
    | 1.01 Servizi di ricevimento e di 
      portineria informazioni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
    | 1.011     Assicurati 24/24 ore da un addetto 
      in via esclusiva  per ciascun 
      servizio | 
 | 
 | 
 | 
 | X |  
    | 1.012      
      Assicurati 14/24 ore da un addetto 
      in via esclusiva | 
 | 
 | 
 | X | 
 |  
    | 1.013      
      Assicurati 12/24 ore con personale 
      addetto | 
 | 
 | X | 
 | 
 |  
    | 1.014      
      Assicurati 12/24 
      ore | X | X | 
 | 
 | 
 |  
 
  
  
    | 1.02  Servizio di notte              
       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
    | 1.021  Portiere di 
      notte | 
 | 
 | 
 | X | X |  
    | 1.022  Addetto disponibile a 
      chiamata | X | X | X | 
 | 
 |  
 
 
 
 
  
  
    | 1. PRESTAZIONE DI 
      SERVIZI | STELLE                                                    
       |  
 
  
  
    | 1.03  Servizio di custodia 
      valori | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
    | 1.031 Cassette di sicurezza per 
      tutte le camere/suites/unità    
      abitative | 
 | 
 | 
 | 
 | X |  
    | 1.032      
      In 
      cassaforte dell'albergo o in cassette di sicurezza singole, almeno nel 50% delle 
      camere | 
 | 
 | 
 | X | 
 |  
    | 1.033      
      In 
      cassaforte dell'albergo | 
 | 
 | X | 
 | 
 |  
 
  
  
    | 1.04  Trasporto interno dei 
      bagagli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
    | 1.041     Assicurato 24/24 ore con un addetto 
      in via esclusiva | 
 | 
 | 
 | 
 | X |  
    | 1.042      
      Assicurato 16/24 ore con un 
      addetto | 
 | 
 | 
 | X | 
 |  
    | 1.043      
      Assicurato 12/24 ore con un 
      addetto | 
 | 
 | X | 
 | 
 |  
 
  
  
    | 1.05  Servizio di 1^ 
      colazione | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
    | 1.051  In sala apposita e/o in 
      ristorante | 
 | 
 | 
 | X | X |  
    | 1.052  In sale comuni anche destinate ad 
      altri usi | X | X | X | 
 | 
 |  
    | 1.053  Servizio reso nelle camere a 
      richiesta del cliente | 
 | 
 | X | X | X |  
 
  
  
    | 1.06 
      Servizio di bar nel locale ove è 
      ubicato l'impianto e/o nei locali comuni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
    | 1.061  Assicurato 16/24 ore con personale 
      addetto | 
 | 
 | 
 | X | X |  
    | 1.062  Assicurato 12/24 ore con personale 
      addetto | X | X | X | 
 | 
 |  
 
  
  
    | 1.07  Servizio di bar nelle camere o 
      unità abitative | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
    | 1.071  Assicurato 16/24 
      ore | 
 | 
 | 
 | X | X |  
    | 1.072  Assicurato 12/24 
      ore | 
 | 
 | X | 
 | 
 |  
 
  
  
    | 1.07 
      Frigo-bar in tutte le 
      camere/suites/unità          
      abitative | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
    | 
 | 
 | 
 | 
 | X | X |  
 
  
  
    | 1.08 Frigo-bar in tutte le 
      camere/suite/unità abitative | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
    | 
 | 
 | 
 | 
 | X | X |  
 
  
  
    | 1.09  Divise per il 
      personale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
    | 
 | 
 | 
 | 
 | X | X |  
 
  
  
    | 1.10  Lingue estere correttamente 
      parlate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
    | 1.101  Dal gestore o direttore:  - due lingue           
                                                    
         - una 
      lingua       
       | 
 | 
 | 
 | X | X |  
    | 
 | 
 | X | 
 | 
 |  
    | 1.102   Dal personale di ricevimento 
      portineria-informazioni:  - due lingue 
                                     
      - una lingua | 
 | 
 | 
 | 
 X | 
 X |  
    | 
 | 
 | X | 
 | 
 |  
    | 1.103  dal maitre  - una 
    lingua | 
 | 
 | 
 | X | X |  
 
  
  
    | 1.11  Cambio 
      biancheria | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
    | 1.111 
      Lenzuola 
      e federe ad ogni cambio cliente, es:- tutti i giorni
           
      - a giorni alterni              
                 
      - due volte alla settimana                
       | 
 | 
 | 
 | 
 X | 
 X |  
    | 
 | 
 | X | 
 | 
 |  
    | 
 | X | 
 | 
 | 
 |  
    | 1.112 asciugamani nelle camere e ad 
      ogni cambio   cliente, es:              
               
      - tutti i giorni            
               
      - a giorni alterni      
       | 
 | 
 | 
 
 X | 
 
 X | 
 
 X |  
    | X | X | 
 | 
 | 
 |  
    | 1. PRESTAZIONE DI 
      SERVIZI | STELLE |  
 
  
  
    | 1.12  Accessori dei locali-bagno 
      privati | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
    | 1.121  saponetta | X | X | X | X | X |  
    | 1.122  
    bagnoschiuma | 
 | 
 | X | X | X |  
    | 1.123  sciampoo | 
 | 
 | 
 | 
 | X |  
    | 1.124  un telo da bagno per 
      persona | X | X | X | X | X |  
    | 1.125  un asciugamano per 
      persona | X | X | X | X | X |  
    | 1.126  una salvietta per 
      persona | X | X | X | X | X |  
    | 1.127  riserva di carta 
      igienica | X | X | X | X | X |  
    | 1.128  sacchetti 
      igienici | X | X | X | X | X |  
    | 1.129  cestino 
      rifiuti | X | X | X | X | X |  
    | 1.130  
      asciugacapelli | 
 | 
 | 
 | X | X |  
    | 1.131 
      materiale 
      per pulizia scarpe  (in 
      assenza di  apparecchi 
      automatici) | 
 | 
 | X | X | X |  
    | Le camere senza bagno privato devono 
      avere i seguenti accessori: - un telo da bagno per persona      
       - un asciugamano per 
      persona |  
 
  
  
    | 1.13  Accessori nelle camere o unità 
      abitative | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
    | 1.131  documentazione su 
      albergo | 
 | 
 | X | X | X |  
    | 1.132  necessario per 
      scrivere | 
 | 
 | X | X | X |  
    | 1.133 depliants informativi delle 
      attività di            
      intrattenimento locali | 
 | 
 | 
 | X | X |  
 
  
  
    | 1.14  Lavatura e stiratura biancheria 
      degli ospiti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
    | 1.141 Resa entro le 12 ore per 
      biancheria consegnata  entro 
      le ore 9,00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 X |  
    | 1.142  Resa entro le 24 
      ore | 
 | 
 | X | 
 | 
 |    
 
  
  
    | 1.15  Pulizia nelle camere o unità 
      abitative | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
    | 1.151 Una volta al giorno, con 
      riassetto pomeridiano | 
 | 
 | 
 | X | X |  
    | 1.152  Una volta al 
      giorno | X | X | X | 
 | 
 |  
    | 
 | 
 |  
    | 2. DOTAZIONE, IMPIANTI ED 
      ATTREZZATURE | STELLE |  
    | 2.01 
      Numero 
      del locali-bagno privati (completi), espressi in percentuale delle 
      camere/suites/unità abitative | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
    | 2.011  Il 
      100% | 
 | 
 | 
 | X | X |  
    | 2.012  Almeno 
    l'80% | 
 | 
 | X | 
 | 
 |  
    | 2.013  Almeno il 
    60% | 
 | X | 
 | 
 | 
 |  
 
  
  
    | 2.02  Numero dei locali-bagno  
      (completi) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
    | 2.021 Uno ogni 4 posti letto non 
      serviti da locale bagno  
      privato, con il minimo di uno per piano | 
 | 
 | X | 
 | 
 |  
    | 2.022 Uno ogni 8 posti letto non 
      serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per 
      piano | 
 | X | 
 | 
 | 
 |  
    | 2.023  Uno ogni 10 posti letto non 
      serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per 
      piano | X | 
 | 
 | 
 | 
 |  
 
  
  
    | 2.03  Chiamata di allarme in tutti i 
      bagni  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
    | 
 | X | X | X | X | X |  
 
  
  
    | 2.04  Riscaldamento              
       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
    | 2.041 In tutto l'esercizio(ad 
      esclusione degli alberghi con apertura limitata alla stagione estiva)       
              | X | X | X | X | X |  
 
  
  
    | 2. DOTAZIONE, IMPIANTI ED 
      ATTREZZATURE | STELLE |  
 
  
  
    | 2.05  Aria condizionata o condizionatore 
      a finestra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
    | 2.051 In tutto l'esercizio e 
      regolabile dal cliente nelle  
      camere/suites/unità abitative | 
 | 
 | 
 | X | X |  | (L'aria condizionata è obbligatoria 
      solo per gli esercizi posti ad altitudine inferiore a 300 m. 
      s.l.m.) |  
 
  
  
    | 2.06  Ascensore di servizio o 
      montacarichi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | X |  
 
  
  
    | 2.07 
      Ascensore per i clienti (laddove 
      l'esercizio sia su        più 
      piani e sia consentito dalle normative 
    vigenti) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
    | 2.071  Qualunque sia il numero dei 
      piani | 
 | 
 | 
 | X | X |  
    | 2.072  Per gli esercizi con locali oltre 
      i primi due piani   
      (escluso il piano terreno) | 
 | X | X | 
 | 
 |  
 
  
  
    | 2.08  Attrezzature delle 
      camere/suites/unità abitative | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
    | 2.081 Letto, tavolino, armadio, 
      comodino, specchio | X | X | X | X | X |  
    | 2.082  Lampade o appliques da 
      comodino | X | X | X | X | X |  
    | 2.083  Idonea illuminazione per leggere o 
      scrivere | 
 | X | X | X | X |  
    | 2.084  Specchio con presa corrente per le 
      camere senza  
      bagno | X | X | X | 
 | 
 |  
    | 2.085  Secondo comodino nelle camere 
      doppie | 
 | X | X | X | X |  
    | 2.086  Cestino 
      rifiuti | X | X | X | X | X |  
    | 2.087  Sgabello | 
 | X | X | X | X |  
    | 2.088  Una sedia | X | X | X | 
 | 
 |  
    | 2.089  Una poltroncina per 
      letto | 
 | 
 | 
 | X | X |  
    | (Il tavolino e comodino possono 
      essere sostituiti da soluzioni funzionalmente 
      equivalenti) |  
 
  
  
    | 2.09  Televisore              
       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
    | 2.091 TV a colori in tutte le 
      camere/suites/unità  
                
      abitative | 
 | 
 | 
 | X | X |  
 
  
  
    | 2.09  Televisore              
       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
    | 2.092 Cavo TV in tutte le camere e 
      fornitura gratuita apparecchio su richiesta per almeno il 50% delle  camere        
       | 
 | 
 | X | 
 | 
 |  
    | 2.093  ad uso 
      comune | X | X | X | 
 | 
 |  
    | 2.094  con antenna satellitare            
       | 
 | 
 | 
 | 
 | X |  
 
  
  
    | 2.10 
      Radio o filodiffusione nelle camere 
      o  unità abitative, con regolazione 
      autonoma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
    | 
 | 
 | 
 | 
 | X | X |  
 
  
  
    | 2.11  Chiamata per il personale              
       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
    | 2.111  Chiamata telefonica 
      diretta | 
 | 
 | X | X | X |  
    | 2.112  Chiamata con telefono o 
      campanello | X | X | 
 | 
 | 
 |  
 
  
  
    | 2.12  Telefono nelle camere o unità 
      abitative              
       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
    | 2.121  Abilitato alla chiamata esterna 
      diretta | 
 | 
 | X | X | X |  
    | 2.122  Non abilitato alla chiamata 
      esterna diretta | X | X | X | 
 | 
 |  
 
 
 
 
  
  
    | 2. DOTAZIONE, IMPIANTI ED 
      ATTREZZATURE | STELLE |  
 
  
  
    | 2.13  Linee telefoniche 
      esterne | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
    | 2.131 Due linee telefoniche con 
      apparecchio ad uso Comune | 
 | 
 | 
 | X | X |  
    | 2.132 Una linea telefonica con 
      apparecchio ad uso comune | X | X | X | 
 | 
 |  
 
  
  
    | 2.14  Telex e/o 
      telefax | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
    | 
 | 
 | 
 | X | X | X |  
 
  
  
    | 2.15  Locali di ricevimento e 
      soggiorno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
    | 2.151 
      Un locale 
      (che può coincidere con la sala             
      ristorante o il bar) | X | 
 | 
 | 
 | 
 |  
    | 2.152 
      Sala/e di 
      superficie complessiva (esclusa l'eventuale sala ristorante o il bar 
      qualora le somministrazioni vengano effettuate anche alla clientela di 
      passaggio) non inferiore a mq 4 per ognuna delle prime 10 camere, mq 1 per 
      ognuna delle ulteriori camere fino alla ventesima, mq 0,5  per ogni camera oltre la 
      ventesima | 
 | X | 
 | 
 | 
 |  
    | 2.153 
      Come per 
      le 2 stelle maggiorata del 20% | 
 | 
 | X | 
 | 
 |  
    | 2.154 
      Come per 
      le 2 stelle maggiorata del 30% | 
 | 
 | 
 | X | 
 |  
    | 2.155 
      Come per 
      le 2 stelle maggiorata del 50% | 
 | 
 | 
 | 
 | X |  
 
  
  
    | 2.16  Servizio ristorante              
       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
    | 2.161 In locale apposito negli 
      esercizi che forniscono il          
      servizio | 
 | 
 | 
 | X | X |  
 
  
  
    | 2.17  Bar              
       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
    | 2.171  In locale 
      apposito | 
 | 
 | 
 | X | X |  
    | 2.172  Banco bar posto in locale 
      comune | 
 | X | X | 
 | 
 |  
 
  
  
    | 2.18  Sale 
      separate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
    | 2.181  Sala per riunioni            
       | 
 | 
 | 
 | 
 | X |  
    | 2.182  Sala soggiorno e 
      svago | 
 | 
 | 
 | X | X |  
 
  
  
    | 2.19  Ingresso protetto da portico o 
      pensilina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
    | (ove consentito dalle normative 
      vigenti) | 
 | 
 | 
 | 
 | X |  
    | 
 | 
 |  
    | 2.20  Ingresso separato per i 
      bagagli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
    | 
 | 
 | 
 | 
 | X | X |  
 
  
  
    | 2.21  
      Locali di servizio ai piani (con 
      eventuale bagno  
      comune) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
    | 
 | 
 | 
 | 
 | X | X |  
 
  
  
    | 2.22  Servizio parcheggio 
      auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
    | 2.221  Servizio parcheggio 
      custodito | 
 | 
 | 
 | 
 | X |  
    | 2.222 
      Servizio 
      parcheggio riservato per almeno il 50%  delle 
    camere | 
 | 
 | 
 | X | 
 |  
 
  
  
    | 3 SILENZIOSITA'              
       | STELLE |  
    | 3.01 
      Insonorizzazione di tutte le camere 
      o unità  
    abitative | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | X |  
 
  
  
    | 4 QUALITA' E STATO DI 
      CONSERVAZIONE             
       | STELLE |  
    | 4.01  
      Camere (dotazione da letto, 
      arredi, tendaggi, pavimentazione, tappeti, 
      pareti, illuminazione)              
       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
    |         
      -  eccellente come 
      nuovo            
               
      -  buono              
               
      -  
      soddisfacente/decoroso | 
 | 
 | 
 | X | X |  
    | 
 | 
 | X | 
 | 
 |  
    | X | X | 
 | 
 | 
 |  
 
 
  
  
    | 4.02  
      Bagni (pareti, pavimenti, arredi, 
      sanitari,           
      rubinetteria)                         
       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
    |         
      -  eccellente come 
      nuovo            
               
      -  buono              
               
      -  
      soddisfacente/decoroso | 
 | 
 | 
 | X | X |  
    | 
 | 
 | X | 
 | 
 |  
    | X | X | 
 | 
 | 
 |  
 
  
  
    | 4.03  
      Sale soggiorno ed altri locali 
      comuni (arredi,  pavimentazione, tappeti, pareti, 
      tendaggi,    
      illuminazione) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
    |         
      -  eccellente come 
      nuovo            
               
      -  buono              
               
      -  
      soddisfacente/decoroso | 
 | 
 | 
 | X | X |  
    | 
 | 
 | X | 
 | 
 |  
    | X | X | 
 | 
 | 
 |  
 
  
  
    | 4.04  
      Aspetto esterno (facciata, balconi, 
       serramenti e  
    infissi) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
    |         
      -  eccellente come 
      nuovo            
               
      -  buono              
               
      -  
      soddisfacente/decoroso | 
 | 
 | 
 | X | X |  
    | 
 | 
 | X | 
 | 
 |  
    | X | X | 
 | 
 | 
 |  
 Tabella "D"  
 REQUISITI OBBLIGATORI PER RESIDENZE 
TURISTICO - ALBERGHIERE 
 
  
  
    | 1. PRESTAZIONI DI SERVIZI             
       | STELLE |  
    | 1.01 
      Servizi di ricevimento e di 
      portineria            informazioni | 2 | 3 | 4 |  
    | 1.011  Assicurati 16/24 ore con personale 
      addetto | 
 | 
 | X |  
    | 1.012  Assicurati 14/24 ore con personale 
      addetto | 
 | X | 
 |  | 1.013  Assicurati 12/24 
      ore | X | 
 | 
 |  
 
  
  
    | 1.02  Servizio di notte          
       | 2 | 3 | 4 |  
    | 1.021 Personale 
      addetto | 
 | X | 
 |  | 1.022  Addetto disponibile a 
      chiamata    
       | X | X | 
 |  
 
  
  
    | 1.03  Servizio di custodia valori          
       | 2 | 3 | 4 |  
    | 1.031Cassette di sicurezza nelle 
      unità abitative o   cassaforte nella residenza 
      turistico-alberghiera | 
 | 
 | X |  | 1.032  Servizio custodia 
      valori | 
 | X | 
 |  
 
  
  
    | 1.04  Trasporto interno dei 
      bagagli | 2 | 3 | 4 |  
    | 1.041  Assicurato 14/24 
      ore | 
 | 
 | X |  | 1.042  Assicurato 8/24 
      ore | 
 | X | 
 |  
 
  
  
    | 1.05  Servizio di 1^ 
      colazione | 2 | 3 | 4 |  
    | 1.051  In sala apposita e/o in 
      ristorante | 
 | 
 | X |  
    | 1.052  In sale comuni anche destinate ad 
      altri usi     
       | X | X | X |  | 1.053  A richiesta del cliente anche 
      nelle unità abitative | 
 | X | X |  
 
 
 
  
  
    | 1. PRESTAZIONI DI SERVIZI             
       | STELLE |  
 
  
  
    | 1.06 
      Servizio di bar nel locale comune o 
      nelle unità 
      abitative | 2 | 3 | 4 |  
    | 1.061  Assicurato 14/24 
      ore | 
 | 
 | X |  | 1.062  Assicurato 12/24 
      ore | 
 | X | 
 |  
 
  
  
    | 1.07  Divise per il 
      personale | 2 | 3 | 4 |  | 
 | 
 | X | X |  
 
  
  
    | 1.08  Lingue estere correttamente 
      parlate | 2 | 3 | 4 |  
    | 1.081 Dal gestore o direttore:   -         
      due 
      lingue -         
      una 
      lingua | 
 | 
 | 
 X |  
    | 
 | X | 
 |  
    | 1.182 Dal personale di ricevimento 
      portineria-           
      informazioni: - due lingue           
      - una lingua | 
 | 
 
 X | 
 
 X |  
    | X | 
 | 
 |  
 
  
  
    | 1.09  Cambio biancheria          
       | 2 | 3 | 4 |  
    | 1.091 Lenzuola e federe ad ogni 
      cambio cliente, e:          
      - tutti i giorni          
                
      - a giorni alterni          
      - due volte alla settimana | 
 | 
 | 
 X |  
    | 
 | X | 
 |  
    | X | 
 | 
 |  
    | 1.092 Asciugamani nelle camere e ad 
      ogni cambio  cliente, e:          
                
      - tutti i giorni         
                
      - almeno tre volte la settimana    
     | 
 | 
 | 
 
 X |  
    | X | X | 
 |  
 
  
  
    | 1.10  Accessori nelle unità 
      abitative | 2 | 3 | 4 |  
    | 1.101documentazione sulla residenza e 
      necessario per 
scrivere | 
 | X | X |  
 
  
  
    | 1.11  Lavatura e stiratura biancheria 
      degli ospiti          
       | 2 | 3 | 4 |  
    | 1.111  resa entro le 24 
      ore | 
 | 
 | X |  
 
  
  
    | 1.12  Pulizia nelle unità 
      abitative | 2 | 3 | 4 |  
    | 1.121  Una volta al 
      giorno | X | X | X |  
 
  
  
    | 2. DOTAZIONI, IMPIANTI ED 
      ATTREZZATURE | STELLE |  
 
  
  
    | 2.01  Composizione delle unità 
      abitative          
       | 2 | 3 | 4 |  
    | 2.011 100% delle unità con bagni 
      distinti  
      cucina/soggiorno/pernottamento | 
 | 
 | X |  
    | 2.012  Almeno il 50% delle unità con 
      bagni distinti  
      cucina/soggiorno/pernottamento | 
 | X | 
 |  | 2.013  100% delle unità monolocali 
      attrezzati  
      cucina/soggiorno/pernottamento | X | 
 | 
 |  
 
  
  
    | 2.02  Chiamata di allarme in tutti i 
      bagni | 2 | 3 | 4 |  | 
 | X | X | X |  
 
  
  
    | 2.03  
      Riscaldamento | 2 | 3 | 4 |  
    | 2.031 In tutto l'esercizio: unità 
      abitative ed eventuali  parti 
      comuni | X | X | X |  
    | (l'obbligo non sussiste per gli 
      esercizi con apertura limitata alla stagione estiva)          
       |  | 2. DOTAZIONI, IMPIANTI ED 
      ATTREZZATURE | STELLE |  
 
  
  
    | 2.04  Aria condizionata o condizionatore 
      a finestra          
       | 2 | 3 | 4 |  
    | 2.041  Regolabile dal 
      cliente | 
 | 
 | X |  | (L'aria condizionata è obbligatoria 
      solo per gli esercizi posti ad altitudine inferiore a 300 m.l.m.)          
       |  
 
  
  
    | 2.05  Ascensore di servizio o 
      montacarichi | 2 | 3 | 4 |  | 
 | 
 | 
 | X |  
 
  
  
    | 2.06 
      Ascensore per i clienti (laddove 
      sia consentito dalle normative 
      vigenti) | 2 | 3 | 4 |  
    | 2.061  Qualunque sia il numero dei 
      piani | 
 | 
 | X |  
    | 2.062  Per gli esercizi con locali oltre 
      i primi due piani  | X | X | 
 |  | (escluso il piano 
      reception) |  
 
  
  
    | 2.07  
      Televisore | 2 | 3 | 4 |  
    | 2.071  TV a colori in tutte le unità 
      abitative | 
 | X | X |  | 2.072  TV a colori ad uso 
      comune | X | 
 | 
 |  
 
  
  
    | 2.08 Radio o filodiffusione in tutte 
      le unità abitative, con regolazione autonoma | 2 | 3 | 4 |  | 
 | 
 | X | X |  
 
  
  
    | 2.09  Chiamata per il personale          
       | 2 | 3 | 4 |  
    | 2.091  Chiamata telefonica 
      diretta | 
 | X | X |  | 2.092  Chiamata con telefono o 
      campanello | X | 
 | 
 |  
 
  
  
    | 2.10  Telefono nelle unità 
      abitative | 2 | 3 | 4 |  | 2.101  Abilitato alla chiamata esterna 
      diretta | 
 | X | X |  
 
  
  
    | 2.11  Linee telefoniche 
      esterne | 2 | 3 | 4 |  
    | 2.111 
      Due linee 
      telefoniche con apparecchio ad uso  comune | 
 | 
 | X |  | 2.112 
      Una linea 
      telefonica ad uso comune | X | X | 
 |  
 
  
  
    | 2.12  Telex e/o 
      telefax | 2 | 3 | 4 |  | 
 | 
 | X | X |  
 
  
  
    | 2.13  Locali di ricevimento e 
      soggiorno | 2 | 3 | 4 |  
    | 2.131 
      Una sala 
      per uso comune (che può coincidere con  la sala ristorante o il 
      bar) | X | 
 | 
 |  
    | 2.132 
      Una sala 
      di uso comune di superficie complessiva (esclusa l'eventuale sala 
      ristorante o il bar qualora le somministrazioni vengano effettuate anche 
      alla clientela di passaggio) non inferiore a mq 4 per ognuna delle prime 
      10 unità abitative, mq 1 per ognuna delle ulteriori unità fino alla 
      ventesima e mq 0,5 per ogni unità oltre la 
    ventesima | 
 | 
 | X |  | 2.133 
      2.133  Come per le 3 stelle maggiorata 
      del 10% | 
 | 
 | X |  
 
  
  
    | 2.14  Bar          
       | 2 | 3 | 4 |  
    | 2.141  In locale 
      apposito | 
 | 
 | X |  | 2.142  Banco bar posto in locale 
      comune | X | X | 
 |  
 
  
  
    | 2.15 
      Posto auto assicurato per ciascuna 
      unità   abitative | 2 | 3 | 4 |  
    | 
 | 
 | X | X |  | 3. DOTAZIONI MINIME DELLE UNITA' 
          
      ABITATIVE | STELLE |  
 
  
  
    | 3.01  Dotazione per il soggiorno ed il 
      pernottamento          
       | 2 | 3 | 4 |  
    | 3.011   Letti e coperte pari al 
      numero delle persone  
      ospitabili | X | X | X |  
    | 3.012  Armadio, cassetti, grucce, 
      comodini o ripiani,  
      illuminazione, lampade o appliques | X | X | X |  
    | 3.013 Tavolo per la consumazione dei 
      pasti con sedie  pari al 
      numero dei posti letto | X | X | X |  
    | 3.014  Poltrone o divani nel soggiorno 
      con posti pari al  numero 
      delle persone ospitabili | 
 | 
 | X |  | 3.015  Poltrone o divano nel 
      soggiorno | 
 | X | 
 |  
 
  
  
    | 3.02 Dotazione per la preparazione 
      dei cibi | 2 | 3 | 4 |  
    | 3.021      
      Cucina 
      con due fuochi o piastre e relativa  alimentazione | X | X | X |  
    | 3.022  
    Frigorifero | X | X | X |  
    | 3.023  Lavello con 
      scolapiatti | X | X | X |  
    | 3.024  Per ciascuna persona ospitabile: 2 
      coltelli, 2 forchette, 2 cucchiai, 2 piatti piani,1 piatto fondo, una 
      tazza, 1 tazzina, 2 bicchieri | X | X | X |  
    | 3.025  Per ciascuna unità abitativa 1 
      batteria da cucina, 2 coltelli da cucina, 1 zuccheriera, 1 scolapasta, 1 
      mestolo, 1 insalatiera, 1 grattugia, 1 spremiagrumi, 1 bricco per il 
      latte, 1 apribottiglia-cavatappi, 1   pattumiera con sacchetti di 
      plastica | X | X | X |  
    | 3.026  Cucina con 2 fuochi o piastre e 
      forno (anche a  
      microonde) | X | X | X |  | 3.027  Tovaglia, tovagliolini e canovacci 
      da cucina | X | X | X |  
 
  
  
    | 3.03  Dotazioni bagno          
       | 2 | 3 | 4 |  
    | 3.031  Lavandino, doccia o vasca, 
      water | X | X | X |  
    | 3.032  
      Asciugacapelli | 
 | X | X |  
    | 3.033  
Scopettino | X | X | X |  
    | 3.034  Mensola | X | X | X |  
    | 3.035  Specchio e contigua presa per 
      l'energia elettrica | X | X | X |  
    | 3.036  Cestino 
      rifiuti | X | X | X |  
    | 3.037  Sacchetti 
      igienici | X | X | X |  
    | 3.038  Carta igienica con 
      riserva | X | X | X |  
    | 3.039  Telo da bagno per 
      persona | X | X | X |  
    | 3.040  Asciugamano per 
      persona | X | X | X |  
    | 3.041  Salvietta per 
      persona | X | X | X |  
    | 3.042  Saponetta | X | X | X |  
    | 3.043  
    Bagnoschiuma | 
 | X | X |  
 
  
  
    | 4 -   Dotazione generale delle 
      unità abitative        
       | STELLE |  
 
  
  
    | 4.01  Impianto di erogazione di acqua 
      calda e fredda | 2 | 3 | 4 |  | 
 | X | X | X |  
 
  
  
    | 4.02 
      Scopa, paletta, secchio, ramazza, 
      straccio per  
    pavimento | 2 | 3 | 4 |  | 
 | X | X | X |  
 
 
  
  
    | 4 -   Dotazione generale delle 
      unità abitative        
       | STELLE |  
 
  
  
    | 4.03  Antenna 
      satellitare | 2 | 3 | 4 |  | 
 | 
 | X | X |  
 
  
  
    | 5. ASSISTENZA DI MANUTENZIONE DELLE 
      UNITA' ABITATIVE E DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI ARREDI, CORREDI E 
      DOTAZIONI | STELLE |  
 
 
 
  
  
    | 6.01  Insonorizzazione di tutte le 
      camere | 2 | 3 | 4 |  | 
 | 
 | 
 | X |  
 
  
  
    | 7. QUALITA' E STATO DI 
      CONSERVAZIONE | STELLE |  
 
  
  
    | 7.03   
      Camere (dotazione da letto, 
      arredi, tendaggi, pavimentazione, tappeti, 
      pareti, illuminazione)          
       | 2 | 3 | 4 |  
    | - eccellente come 
      nuovo | 
 | 
 | X |  
    | - buono | 
 | X | 
 |  | - buono - 
      soddisfacente/decoroso  
       | X | 
 | 
 |  
 
  
  
    | 7.03   
      Bagni (pareti, pavimenti, arredi, 
      sanitari,   rubinetteria) | 2 | 3 | 4 |  
    | - eccellente come 
      nuovo | 
 | 
 | X |  
    | - buono | 
 | X | 
 |  | - 
      soddisfacente/decoroso | X | 
 | 
 |  
 
  
  
    | 7.03   
      Sale soggiorno ed altri locali 
      comuni (arredi, pavimentazione, tappeti, 
      pareti, tendaggi,  
      illuminazione)          
       | 2 | 3 | 4 |  
    | - eccellente come 
      nuovo | 
 | 
 | X |  
    | - buono | 
 | X | 
 |  | - 
      soddisfacente/decoroso | X | 
 | 
 |  
 
  
  
    |  7.04  Aspetto esterno          
       | 2 | 3 | 4 |  
    | - eccellente come 
      nuovo | 
 | 
 | X |  
    | - buono      
       | 
 | X | 
 |  | - 
      soddisfacente/decoroso | X | 
 | 
 |  
 Tabella "E"  
 REQUISITI OBBLIGATORI PER I COMPLESSI 
RICETTIVI ALL'ARIA APERTA VILLAGGI - CAMPEGGI 
 
  
  
    | 1.      
      SISTEMAZIONE DELL'AREA STRUTTURE - 
             
      INFRASTRUTTURE | STELLE |  
    | 1 | 2 | 3 | 4 |  
    | 1.01  Viabilità interna:  a prova di acqua e 
      polvere | X | X | X | X |  
    | 1.02  Viabilità pedonale:   passaggi pedonale ogni  quattro piazzolepassaggi pedonali 
      ogni due piazzole | X | X | X | 
 |  
    | 
 | 
 | 
 | X |  
 
 
  
  
    | 1.      
      SISTEMAZIONE DELL'AREA STRUTTURE - 
             
      INFRASTRUTTURE | STELLE |  
    | 1 | 2 | 3 | 4 |  
    | Aree libere per uso comune:  Attrezzabili per attività sportive 
      e ricreative non inferiore al 5% dell'intera superficie del complesso  Attrezzabili per attività sportive 
      e ricreative non  inferiore al 
      10% dell'intera superficie del complesso | X | X | X | 
 |  
    | 
 | 
 | 
 | X |  
    | Aree ombreggiate non inferiore al 
      10% dell'intera superficie del  
      complesso  non 
      inferiore al 20% dell'intera superficie del complesso non inferiore al 30% 
      dell'intera superficie del  
      complesso | X | X | 
 | 
 |  
    | 
 | 
 | X | 
 |  
    | 
 | 
 | 
 | X |  
    | 1.03          
      Parcheggio 
      auto: Una o più aree di parcheggio a 
      seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno con un numero 
      complessivo non inferiore a 60 posti auto per ettaro Una o più aree di parcheggio coperte 
      o ombreggiate    a 
      seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno con un numero 
      complessivo non inferiore a 60 posti auto per ettaro  (per i complessi con solo accesso 
      pedonale l'obbligo   non 
      sussiste) | X | X | 
 | 
 |  
    | 
 | 
 | X | X |  
    | 1.06          
      Superficie di ogni singola piazzola 
      mq 50   compreso lo spazio adibito alla 
      viabilità interna  superficie 
      di ogni singola piazzola mq 55 compreso lo spazio adibito alla viabilità 
      interna superficie di ogni singola piazzola mq 65compreso lo spazio 
      adibito alla viabilità interna superficie di ogni singola piazzola mq 
      75  compreso lo spazio adibito 
      alla viabilità interna | X | 
 | 
 | 
 |  
    | 
 | X | 
 | 
 |  
    | 
 | 
 | X | 
 |  
    | 
 | 
 | 
 | X |  
 
  
  
    | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 |  
    | 1.07          
      Individuazione piazzole: 
      contrassegnate con un numero progressivo | X | X | X | X |  
    | 1.08          
      Confini 
      delle piazzole: Evidenziati con segnali sul terreno 
      o con picchetti Evidenziati con divisori 
      artificiali Evidenziati con vegetazione (alberi, 
      siepi o aiuole  coltivate) | X | X | 
 | 
 |  
    | 
 | 
 | X | 
 |  
    | 
 | 
 | 
 | X |  
    | 1.09          
      Sistemazione delle piazzole:  a prova di acqua e 
    polvere | X | X | X | X |  
 
  
  
    | 2.      
      IMPIANTO ELETTRICO E DI 
              
      ILLUMINAZIONE | STELLE |  
    | 1 | 2 | 3 | 4 |  
    | 2.01  Impianto principale:   da realizzarsi nel rispetto 
      delle norme CEI con canalizzazione interrate e con prese di corrente poste 
      in colonnine dotate di  
      chiusura ermetica  
       | X | X | X | X |  
    | 2.02 
      Prese di 
      corrente:  le piazzole debbono 
      essere  alimentate da prese di corrente 
      poste in colonnine  dotate di 
      chiusura ermetica e collocate in modo da evitare che l'allacciamento 
      comporti         
      l'attraversamento delle strade | X | X | X | X |  
               
 
  
  
    | 2.      
      IMPIANTO ELETTRICO E DI 
              
      ILLUMINAZIONE | STELLE |  
    | 1 | 2 | 3 | 4 |  
    | 2.03 
      Illuminazione:  l'impianto di illuminazione deve 
       essere costituito con punti luce 
      posti ad una        
      distanza massima di 20 metri l'uno dall'altro e,        
      comunque, deve garantire l'agevole fruizione della        
      viabilità pedonale interna, dei servizi igienici e        
      delle zone comuni | X | X | X | X |  
 
  
  
    | 3. IMPIANTO IDRICO - 
      FOGNARIO | STELLE |  
    | 1 | 2 | 3 | 4 |  
    | 3.01      
      Impianto 
      principale fognario:  deve 
      essere         
      realizzato nel rispetto delle norme previste dal         
      Regolamento Igiene e sanità pubblica 
    comunale | X | X | X | X |  
    | 3.02 
      Approvvigionamento 
      idrico-potabile:  
      deve essere di almeno 300 litri per 
      persona/giorno di cui almeno un terzo potabile (misure diverse sono 
      consentite solo se previste da regolamenti 
locali) | X | X | X | X |  
    | 3.03 
      Approvvigionamento idrico non 
      potabile: eventuale erogazione di acqua non 
      potabile ad uso dei servizi, di pulizia, e di ogni altra utilizzazione che 
      non comporti pericolo per la salute degli utenti, deve essere segnalata 
      con apposita indicazione chiaramente visibile su ogni punto di 
      erogazione    | X | X | X | X |  
 
  
  
    | 4. IMPIANTO PREVENZIONE 
      INCENDI | STELLE |  
    | 1 | 2 | 3 | 4 |  
    | 4.01 
      Dispositivi: dotazione di idonei dispositivi 
      antincendio,         
      secondo le prescrizioni dettate dai Comandi         
      Provinciali dei Vigili del Fuoco | X | X | X | X |              
 
  
  
    | 5. IMPIANTO 
      TELEFONICO | STELLE |  
    | 1 | 2 | 3 | 4 |  
    | 5.01 
      Postazione:  dotazione impianto telefonico 
      per uso comune con almeno 1 linea  telefonica Dotazione impianto telefonico per 
      uso comune con  almeno 1 linea esterna e 
      cabina | X | 
 | 
 | 
 |  
 
  
  
    | 6. RACCOLTA 
      RIFIUTI | STELLE |  
    | 1 | 2 | 3 | 4 |  
    | 6.01 
      Rifiuti 
      solidi:  La raccolta di 
      rifiuti solidi deve  essere realizzata mediante sacchi di 
      plastica a          
      perdere sostenuti da appositi recipienti di plastica          
      o di ferro zincato, muniti di coperchio che         
      garantisca la chiusura e la tenuta dei sacchi stessi         
      di capacità complessiva non inferiore a 100 litri per ogni 8 
      piazzole e distanti tra di loro a non più di 50  metri   | X | 
 | 
 | 
 |  
    | 6.02 
      La 
      raccolta di rifiuti solidi deve essere realizzata mediante sacchi di 
      plastica a perdere sostenuti da appositi recipienti di plastica o di ferro 
      zincato, muniti di coperchio che garantisca la chiusura e la tenuta dei 
      sacchi stessi di capacità complessiva non inferiore a 100 litri per ogni 8 
      piazzole e distanti tra di loro a non più di 40 
    metri | 
 | X | X | 
 |  
    | 
 |  
    | 6. RACCOLTA 
      RIFIUTI | STELLE |  
    | 1 | 2 | 3 | 4 |  
    | La raccolta di rifiuti solidi deve 
      essere realizzata mediante sacchi di plastica a perdere sostenuti da 
      appositi recipienti di plastica o di ferro zincato, muniti di coperchio 
      che garantisca la chiusura e la tenuta dei sacchi stessi di capacità 
      complessiva non       
      inferiore a 100 litri per ogni 5 piazzole | 
 | 
 | 
 | X |  
 
  
  
    | 7. 
    SERVIZI | STELLE |  
    | 1 | 2 | 3 | 4 |  
    | 7.01  Servizio di ricevimento o 
      accettazione:   
      apposito  locale 
      ubicato all'ingresso del complesso | X | X | X | X |  
    | 7.02  Servizio guardiania:  notturno e 
      diurno | X | X | X | X |  
    | 7.03   
      Servizio 
      pulizia:  Pulizia ordinaria 
      delle aree     
       comuni due volte al 
      giorno  Pulizia ordinaria delle aree comuni 
      due volte al         
      giorno con addetto diurno permanente | X | X | 
 | 
 |  
    | 
 | 
 | X | X |  
    | 7.04 
      Servizi 
      di pulizia impianti igienico-sanitari:  Da   effettuarsi almeno due volte al 
      giorno Da effettuarsi almeno due volte al 
      giorno, con          
      addetto permanente | X | X | X | 
 |  
    | 
 | 
 | 
 | X |  
    |  Servizio smaltimento rifiuti:  raccolta e smaltimento rifiuti 
      solidi e pulizia degli impianti idro-igienici almeno due volte al 
      giorno | X | X | X | X |  
 
  
  
    | 8. EROGAZIONE ACQUA 
      POTABILE | STELLE |  
    | 1 | 2 | 3 | 4 |  
    | 8.01 
      Impianto 
      uso comune:  l'erogazione di 
      acqua   potabile deve essere assicurata 
      mediante fontanelle    
      sparse nel complesso  
       | X | X | X | X |  
    | 8.02 
      Erogazione acqua potabile:  in almeno il 
      30%  nei servizi comuni ad esclusione 
      delle docce  In almeno il 50% nei servizi comuni 
      ad esclusione delle docce | X | X | 
 | 
 |  
    | 
 | 
 | X | X |  
 
  
  
    | 9. INSTALLAZIONI 
      IGIENICO-SANITARIE | STELLE |  
    | 1 | 2 | 3 | 4 |  
    | 9.01 
      Impianti 
      di uso comune:  gli impianti 
      igienico- sanitari, di uso comune con le 
      installazioni di WC,  docce e 
      lavabi debbono essere suddivisi per sesso | X | X | X | X |  
    | 9.02 
       Impianti 
      minimi: | 
 | 
 | 
 | 
 |  
    |          
      n. 1  WC ogni 20 
      persone | X | X | 
 | 
 |  
    |          
      n. 1  WC ogni 15 
      persone        
       | 
 | 
 | X | X |  
    |          
      n. 1  lavabo per 
      pulizie personali ogni 20 persone | X | X | 
 | 
 |  
    |          
      n. 1  lavabo per 
      pulizie personali ogni 15 persone | 
 | 
 | X | X |  
    |          
      n. 1  lavapiedi ogni 50 
      persone | X | 
 | 
 | 
 |  
    |          
      n. 1  lavapiedi ogni 40 
      persone | 
 | X | 
 | 
 |  
    |          
      n. 1  lavapiedi ogni 30 
      persone | 
 | 
 | X | 
 |  
    |          
      n. 1  lavapiedi ogni 20 
      persone | 
 | 
 | 
 | X |  
    |          
      n. 1  doccia con acqua 
      fredda ogni 50 persone | X | 
 | 
 | 
 |  
    |         
      n. 1  doccia con acqua 
      fredda ogni 40 persone | 
 | X | 
 | 
 |  
    |         
      n. 1  doccia con acqua 
      fredda ogni 30 persone       
       | 
 | 
 | X | 
 |  
    |         
      n. 1  doccia con acqua 
      fredda ogni 20 persone         
       | 
 | 
 | 
 | X |  
    |         
      n. 1  doccia con acqua 
      calda ogni 50 persone | X | X | 
 | 
 |  
    |         
      n. 1  doccia con acqua 
      calda ogni 40 persone | 
 | X | 
 | 
 |  
    | 9. INSTALLAZIONI 
      IGIENICO-SANITARIE | STELLE |  
    | 1 | 2 | 3 | 4 |  
    |  9.02  Impianti 
      minimi         
      n. 1  doccia con acqua 
      calda ogni 30 persone | 
 | 
 | X | 
 |  
    |        n. 1 
      doccia chiusa con acqua calda ogni 40 persone | 
 | 
 | X | 
 |  
    |        n. 1 
      doccia chiusa con acqua calda ogni 30 persone | 
 | 
 | 
 | X |  
    |        n. 
      1  lavatoio per biancheria 
      ogni 30 persone | X | 
 | 
 | 
 |  
    |        n. 
      1  lavatoio per biancheria 
      ogni 25 persone | 
 | X | 
 | 
 |  
    |        n. 
      1  lavatoio per biancheria 
      ogni 20 persone | 
 | 
 | X | 
 |  
    |        n. 
      1  lavatoio per biancheria 
      ogni 15 persone     
       | 
 | 
 | 
 | X |  
    |        n. 
      1  lavello per stoviglie ogni 
      30 persone | X | 
 | 
 | 
 |  
    |        n. 
      1  lavello per stoviglie ogni 
      25 persone | 
 | X | 
 | 
 |  
    |        n. 
      1  lavello per stoviglie ogni 
      20 persone | 
 | 
 | X | 
 |  
    |        n. 
      1  lavello per stoviglie ogni 
      15 persone | 
 | 
 | 
 | X |  
    |        n. 
      1  vuotatoio WC chimico per 
      ogni gruppo di servizi e comunque non inferiore al rapporto di 1 
        ogni 15 
      roulottes | X | X | 
 | 
 |  
    |        n. 
      1  vuotatoio WC chimico per 
      ogni gruppo di servizi e comunque non inferiore al rapporto di 1 
       ogni 10 roulottes        
       | 
 | 
 | X | X |  
    | Erogazione di acqua calda in almeno 
      il 30% nei      
       servizi comuni ad esclusione delle 
      docce | X | X | 
 | 
 |  
    |  Erogazione di acqua calda in almeno 
      il 50% nei   servizi comuni ad esclusione delle 
      docce | 
 | 
 | X | X |  
 
  
  
    | 10. ATTREZZATURE DI 
      RISTORI | STELLE |  
    | 1 | 2 | 3 | 4 |  
    | 10.01    
      Bar | X | X | X | 
 |  
    | 10.02   Bar in locale arredato con 
      tavolini e sedie | 
 | 
 | 
 | X |  
    | 10.03   Tavola calda o ristorante 
      self-service | 
 | 
 | X | X |      
  
  
    | 11. ATTREZZATURE 
      RICREATIVE | STELLE |  
    | 1 | 2 | 3 | 4 |  
    | 11.01  Allestimento di almeno una 
      attrezzatura           
      ricreativa (parco giochi per bambini, locale           
      ritrovo, televisione, tennis da tavolo, etc.)         
      Allestimento di almeno due attrezzature ricreative          
      o servizi vari (parco giochi per bambini, locale          
      ritrovo, televisione, tennis da tavolo, etc.)       
      Allestimento di almeno quattro attrezzature         
      ricreative e servizi vari (parco giochi per bambini,        
      locale ritrovo, televisione, tennis da tavolo, 
      etc.) | 
 | X | 
 | 
 |  
    | 
 | 
 | X | 
 |  
    | 
 | 
 | 
 | X |  
 
  
  
    | 12. ATTREZZATURE 
      SPORTIVE | STELLE |  
    | 1 | 2 | 3 | 4 |  
    | Allestimento di almeno due 
      attrezzature       
      sportive (piscina, tennis, bocce, calcetto,            
      pallavolo, pallacanestro, pista di pattinaggio,              
      etc.) | 
 | 
 | 
 | x |  
 
 
 
 
  
  
    | 13. UNITA' 
      ABITATIVE | STELLE |  
    | 1 | 2 | 3 | 4 |  
    | 13.01 Dotazione delle unità: 
      Superficie netta non superiore a 70 mq costituiti   da un unico piano e nel 
      rispetto di quanto previstodall'art. 16 della presente 
      legge | 
 | X | X | X |  
    |     Attrezzature per il 
      soggiorno di un numero         
      variabile da due a massimo cinque persone        
      comprese quelle per la preparazione e la        
      consumazione dei pasti | 
 | X | X | X |  
    |        
      Installazioni igienico-sanitarie (lavabo, WC e        
      doccia) | 
 | X | X | X |  
    |        
      Allacciamento di corrente elettrica con prese di Corrente poste 
      all'interno delle stesse | 
 | X | X | X |  
    |        
      Allacciamento alla rete idrico-fognaria | 
 | X | X | X |  
    |        
      Erogazione di acqua calda e fredda | 
 | X | X | X |  
 
   TABELLA F (84)Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e 
delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli.
 OSTELLI
 STANDARD MINIMI 
OBBLIGATORI
   
  
  
    | Almeno 
      un terzo delle camere deve avere capacità ricettiva di 4 posti letto con 
      un numero massimo di posti letto per camera | max 
      dieci posti letto per camera |   |  
    | Numero 
      camere con relativo bagno, attrezzate per i turisti con disabilità e/o con 
      limitate capacità motorie | almeno 
      una |   |  
    | Superficie 
      minima delle camere | nove 
      metri quadrati |   |  
    | Cubatura 
      minima per ogni posto letto | otto 
      metri cubi, riducibili a sei nelle località situate oltre i seicento metri 
      di altitudine |   |  
    | Percentuale 
      minima di camere con bagni privati | sessanta 
      per cento |   |  
    | E' 
      consentito sovrapporre ad ogni posto letto un altro letto, senza con ciò 
      dover incrementare le dimensioni delle camere, purché sia garantita la 
      cubatura minima di mc. 8 a persona |   |   |  
    | Sale 
      ad uso comune opportunamente arredate e rapportate al numero dei posti 
      letto, dotate di televisori, libri o giornali multilingue e giochi da 
      tavolo |   |   |  
    | Aria 
      condizionata nelle sale ad uso comune, fatta eccezione per le località 
      situate oltre i seicento metri di altitudine |   |   |  
    | Riscaldamento 
      in tutto l'esercizio |   |   |  
    | Almeno 
      un punto ristoro attrezzato per la fornitura della prima 
      colazione |   |   |  
    | Servizio 
      di custodia dei valori in cassaforte |   |   |  
    | Servizio 
      Internet, almeno una stampante e una 
    fotocopiatrice |   |   |  
    | Disponibilità 
      di sistemazione per biciclette e motocicli |   |   |  
    | DOTAZIONI 
      MINIME DELLE CAMERE E DEI BAGNI |   |   |  
    | CAMERE |   |   |  
    | Ogni 
      camera si intende adeguatamente attrezzata se dotata, in base alla 
      capienza, degli elementi di arredo completi per ciascun ospite. Per la 
      sicurezza degli ospiti, inoltre, ogni camera deve essere dotata di 
      adeguato dispositivo per la chiamata di emergenza, ove manchi il bagno 
      privato. |   |   |  
    | BAGNI |   |   |  
    | I 
      bagni privati e i bagni comuni devono essere dotati di biancheria da bagno 
      (telo da bagno, asciugamano e salvietta) distinta per ciascun ospite ed 
      essere completi di tutte le apparecchiature igieniche e non, idonee a 
      rispondere alle diverse esigenze. Tali apparecchiature sono costituite, di 
      norma, da lavabo, wc, bidet (o soluzione analoga) vasca o doccia. Per la 
      sicurezza degli ospiti, inoltre, i bagni devono essere dotati di adeguato 
      dispositivo per la chiamata di emergenza e di cassetta di primo 
      soccorso. |   |   |  
    | STATO 
      DI MANUTENZIONE Strutture, 
      attrezzature e arredi devono essere in condizioni impeccabili, funzionanti 
      ed efficienti e devono rispettare tutte le norme di 
      sicurezza. |   |  
    | REQUISITI 
      FUNZIONALI E STANDARD MINIMI DI QUALITA' DEI SERVIZI 
      OFFERTI |   |  
    | Connessione 
      internet gratuita (wi-fi) fatta salva l'impossibilità 
      tecnica | almeno 
      nelle zone comuni e preferibilmente anche in tutti i 
      locali |  
    | Le 
      attività ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti 
      norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, 
      igienico sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché di quelle sulla 
      destinazione d'uso dei locali e degli edifici |   |  
    | Periodo 
      minimo di apertura | sei 
      mesi all'anno |  
    | Cadenza 
      servizio di pulizia | quotidiano |  
    | Biancheria: •    Lenzuola e federe ad 
      ogni cambio di cliente ed almeno una volta a 
      settimana; •    Asciugamani nelle 
      camere e nei bagni ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta a 
      settimana. |   |  
    | Numero 
      di ore minimo del servizio di ricevimento | sei 
      su ventiquattro |  
    | Conoscenza 
      linguistica minima richiesta agli addetti al 
      ricevimento | lingua 
      inglese   |  
    | Personale 
      disponibile a chiamata per gli ospiti nelle ore 
      notturne |   |  
    | Sistema 
      di ricevimento a chiamata attivabile nell'arco temporale non coperto dal 
      servizio di ricevimento |   |  
    | Possibilità 
      di soggiorno anche per singoli ospiti |   |  
    | Possibilità 
      di assegnazione di un posto letto anche in camere 
      multiple |   |  
    | Disponibilità 
      di materiale utile a promuovere le specificità del territorio regionale e 
      locale, con particolare attenzione all'ambito culturale, paesaggistico, 
      ambientale, enogastronomico |   |  
    | Partecipazione 
      a una rete di relazioni tra gli Ostelli della Puglia e diffusione di ogni 
      notizia utile sulle possibilità di soggiorno presso gli stessi 
      Ostelli |   |  
    | Indicazioni 
      dei numeri telefonici per le emergenze in italiano, inglese, tedesco, 
      francese e spagnolo |   |    OSTELLI 
PER ESCURSIONISTI  STANDARD 
MINIMI OBBLIGATORI   
  
  
    | Capacità 
      ricettiva massima (posti letto) | trenta |  
    | Almeno 
      un terzo delle camere deve avere capacità ricettiva di 4 posti letto con 
      un numero massimo di posti letto per camera | max 
      dieci posti letto per camera |  
    | Numero 
      camere con relativo bagno, attrezzate per i turisti con disabilità e/o con 
      limitate capacità motorie | almeno 
      una |  
    | Superficie 
      minima delle camere | nove 
      metri quadrati |  
    | Cubatura 
      minima per ogni posto letto | Otto 
      metri cubi, riducibili a sei nelle località situate oltre i seicento metri 
      di altitudine |  
    | Percentuale 
      minima di camere con bagni privati | quaranta 
      per cento |  
    | E' 
      consentito sovrapporre ad ogni posto letto un altro letto, senza con ciò 
      dover incrementare le dimensioni delle camere, purché sia garantita la 
      cubatura minima di mc. 8 a persona |   |  
    | Sale 
      ad uso comune opportunamente arredate e rapportate al numero degli ospiti, 
      dotate di televisore, libri o giornali multilingue e giochi da 
      tavolo |   |  
    | Aria 
      condizionata nelle sale ad uso comune, fatta eccezione per le località 
      situate oltre i seicento metri di altitudine |   |  
    | Riscaldamento 
      in tutto l'esercizio |   |  
    | Almeno 
      un punto ristoro, anche con distributori automatici, attrezzato per la 
      fornitura della prima colazione |   |  
    | Servizio 
      di custodia dei valori in cassaforte |   |  
    | Servizio 
      Internet, almeno una stampante e una 
    fotocopiatrice |   |  
    | Disponibilità 
      di sistemazione per biciclette e motocicli |   |  
    | DOTAZIONI 
      MINIME DELLE CAMERE E DEI BAGNI |   |  
    | CAMERE |   |  
    | Ogni 
      camera si intende adeguatamente attrezzata se dotata, in base alla 
      capienza, degli elementi di arredo completi per ciascun ospite. Per la 
      sicurezza degli ospiti, inoltre, ogni camera deve essere dotata di 
      adeguato dispositivo per la chiamata di emergenza, ove manchi il bagno 
      privato. |   |  
    | BAGNI |   |  
    | I 
      bagni privati e i bagni comuni devono essere dotati di biancheria da bagno 
      (telo da bagno, asciugamano e salvietta) distinta per ciascun ospite ed 
      essere completi di tutte le apparecchiature, igieniche e non, idonee a 
      rispondere alle diverse esigenze. Tali apparecchiature sono costituite, di 
      norma, da lavabo, wc, bidet (o soluzione analoga) vasca o doccia. Per la 
      sicurezza degli ospiti, inoltre, i bagni devono essere dotati di adeguato 
      dispositivo per la chiamata di emergenza e di cassetta di primo 
      soccorso. |   |  
    | STATO 
      DI MANUTENZIONE Strutture, 
      attrezzature e arredi devono essere in condizioni Impeccabili, funzionanti 
      ed efficienti e devono rispettare tutte le norme di 
      sicurezza. |   |   |  
    | REQUISITI 
      FUNZIONALI E STANDARD MINIMI DI QUALITA' DEI SERVIZI 
      OFFERTI |   |   |  
    | Connessione 
      internet gratuita (wi-fi) fatta salva l'impossibilità 
      tecnica | almeno 
      nelle zone comuni e preferibilmente anche in tutti i 
      locali |   |  
    | Le 
      attività ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti 
      norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia igienico sanitaria e di 
      pubblica sicurezza |   |   |  
    | Periodo 
      minimo di apertura | quattro 
      mesi all'anno |   |  
    | Cadenza 
      servizio di pulizia | quotidiano |   |  
    | Biancheria: •     lenzuola e federe 
      ad ogni cambio di cliente e almeno una volta a 
      settimana; •     asciugamani nelle 
      camere e nei bagni a ogni cambio di cliente ed almeno una volta a 
      settimana. |   |   |  
    | Numero 
      di ore minimo del servizio di ricevimento | sei 
      su ventiquattro |   |  
    | Conoscenza 
      linguistica minima richiesta agli addetti al 
      ricevimento | lingua 
      inglese |   |  
    | Personale 
      disponibile a chiamata per gli ospiti nelle ore 
      notturne |   |   |  
    | Sistema 
      di ricevimento a chiamata attivabile nell'arco temporale non coperto dal 
      servizio di ricevimento |   |   |  
    | Possibilità 
      di soggiorno anche per singoli ospiti |   |   |  
    | Possibilità 
      di assegnazione di un posto letto anche in camere 
      multiple |   |   |  
    | Disponibilità 
      di materiale utile a promuovere le specificità del territorio regionale e 
      locale, con particolare attenzione all'ambito culturale, paesaggistico, 
      ambientale, enogastronomico |   |   |  
    | Partecipazione 
      a una rete di relazioni tra gli Ostelli della Puglia e diffusione di ogni 
      notizia utile sulle possibilità di soggiorno presso gli stessi 
      Ostelli |   |   |  
    | Indicazioni 
      dei numeri telefonici per le emergenze in italiano, inglese, tedesco, 
      francese e spagnolo |   |   |  
 
 
 
 (84) Tabella sostituita dalla l.r. 
n. 25/2021, art. 12, 
comma 1 ,  la tabella “F” potrà essere modificata e/o integrata 
con provvedimento di Giunta 
regionale.       TABELLA 
G STANDARDS MINIMI OBBLIGATORI PER LE 
RESIDENZE TURISTICHE E PER LE CASE ED APPARTAMENTI PER 
VACANZE 
 
  
  
    | 1. DOTAZIONE 
      STRUTTURA |  
    | 1.01          
      Riscaldamento in tutto l'esercizio: 
      unità abitative ed eventuali parti comuni (l'obbligo non    sussiste per gli 
      esercizi con licenza stagionale 
estiva) |  
 
  
  
    | 2. DOTAZIONI PER IL SOGGIORNO ED IL 
      PERNOTTAMENTO DELLE UNITA'      
      ABITATIVE |  
    | 2.01 letti e coperte pari al numero 
      delle persone ospitabili |  
    | 2.02 Armadio, cassetti, grucce, 
      comodini o ripiani, illuminazione con lampade o 
      appliques |  
    | 2.03 Tavolo per la consumazione dei 
      pasti con sedie pari al numero dei posti 
  letto |  
 
 
  
  
    | 3. DOTAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL 
      CAFFE' |  
    | 3.01 Cucina con due fuochi o piastre 
      e relativa alimentazione |  
    | 3.02 
      Frigorifero |  
    | 3.03 lavello 
      conscolapiatti |  
    | 3.04 
      per 
      ciascuna persona ospitabile:2 coltelli, 2 forchette, 2 cucchiai, 2 piatti 
      piani, 1 piatto fondo, 2 bicchieri, 1 tazza, 
      1 tazzina |  
    | 
 
 3. DOTAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL 
      CAFFE' |  
    | 3.05 
      per 
      ciascuna unità abitativa:1 batteria da cucina, 2 coltelli da cucina, 1 
      zuccheriera, 1 mestolo, 1 caffettiera, 1 
      scolapasta, 1 insalatiera, 1 grattuggia, 1 bricco per il latte, 1 
      spremiagrumi, 1 apribottiglia-cavatappi, 1 pattumiera con sacchetti di 
      plastica  |  
 
  
  
    | 4. DOTAZIONE 
      BAGNO |  
    | 4.01 Lavandino, doccia o vasca, 
      water |  
    | 4.02 Cestino 
      rifiuti |  
    | 4.03 Specchio e contigua presa per 
      energia elettrica |  
    | 4.04 
  mensola |  
    | 4.05 
    Scopettino |  
    | ED A RICHIIESTA DEL 
      CLIENTE: 4.06 
    saponetta |  
    | 4.07 Telo da 
      bagno |  
    | 4.08 
      Asciugamano |  
    | 4.09 
    Salvietta |  
    | 4.10 Carta igienica con 
      riserva |  
    | 4.11 Sacchetti 
      igienici |  
 
  
  
    | 5. DOTAZIONI GENERALI DELLE UNITA' 
      ABITATIVE |  
    | 5.01 Impianto di erogazione acqua 
      calda e fredda |  
    | 5.02 Scopa, paletta, secchio, 
      ramazza, straccio per pavimenti |  
 
  
  
    | 6.  PRESTAZIONI DEI 
      SERVIZI |  
    | 6.01 Servizio di ricevimento e 
      recapito |  
    | 6.02 Pulizia delle unità abitative 
      ad ogni cambio di cliente |  
    | 6.03 
      Assistenza di manutenzione nelle 
      unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi,    corredi e 
      dotazioni |  
    | 6.04 
      Fornitura 
      e cambio di biancheria a richiesta |  
    | 6.05 
      6.05 
      Elenco delle dotazioni dell'unità abitativa |  
    | 6.06 
      Elenco 
      dei servizi offerti a richiesta e dei relativi 
      prezzi. |  
 
 
 
 
 
                                                            
  
 
 |