(1) Vedi anche l’art. 48, 
comma 5, L.R. 
30 dicembre 2011, n. 38.
 
Art. 1 
Trattamento 
indennitario.
1.Il trattamento economico di cui all'articolo 
40 dello Statuto della Regione Puglia è mensilmente corrisposto al Consigliere 
regionale con decorrenza dal giorno della sua proclamazione fino alla data 
stabilita dall'Ufficio di Presidenza, comunque non oltre la permanenza in 
carica, che ne determina le misure mensili e stabilisce l'entità delle ritenute 
da operare per ogni assenza dalle sedute del Consiglio regionale e da altri 
organismi all'uopo individuati, nonché le norme di attuazione del presente 
articolo (2). 
2. In attuazione di quanto disposto 
dall’articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi 
urgenti concernenti enti locali e regioni), convertito, con modificazioni, dalla 
legge 26 marzo 2010, n. 42, l’Ufficio di Presidenza adegua, senza nuovi o 
maggiori oneri a carico del bilancio regionale, l’importo complessivo massimo 
degli emolumenti da corrispondere ai consiglieri regionali, a decorrere dal 1° 
gennaio 2011, a titolo di indennità di carica, indennità di funzione, diaria e 
rimborso spese, in modo tale che non ecceda l’indennità massima complessiva 
spettante ai membri del Parlamento (3) .
3. [Ai 
Consiglieri regionali che - nel corso della legislatura - cessino dalla carica o 
subentrino nella stessa, il trattamento indennitario di cui al comma 1 è 
corrisposto, rispettivamente, fino a quando viene meno o da quando matura il 
diritto di partecipare alle sedute del Consiglio regionale (4) ] (5) . 
(2) Comma così modificato dall'art. 70, 
comma 1, L.R. 12 gennaio 2005, n. 1, secondo quanto stabilito dall'art. 70, 
comma 4, della legge medesima. Il testo originario era così formulato: «1. Per 
il libero svolgimento del mandato elettorale, ai Consiglieri regionali di Puglia 
spetta - a decorrere dalla data di proclamazione - il seguente trattamento 
indennitario: a) indennità di mandato; b) diaria; c) trattamento 
accessorio.».
 
(3) Comma così sostituito dall’art. 
53, 
comma 1, lettera a), L.R. 
31 dicembre 2010, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua 
pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «2. La corresponsione del 
trattamento indennitario di cui al comma 1 cessa: a) alla data della prima 
riunione del nuovo Consiglio regionale, per il Presidente del Consiglio 
regionale e i membri dell'Ufficio di Presidenza; b) alla data di proclamazione 
del nuovo eletto, per il Presidente della Giunta regionale; c) alla nomina degli 
Assessori regionali, per i membri della Giunta regionale; d) alla data di 
proclamazione dei nuovi eletti, per gli altri Consiglieri regionali.». 
 
(4)  Ai sensi 
dell'art. 70, 
comma 4, L.R. 
12 gennaio 2005, n. 1 le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del 
medesimo articolo sostituiscono quelle recate dal presente articolo. 
(5) Comma abrogato 
dall’art. 53, 
comma 1, lettera b), L.R. 
31 dicembre 2010, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua 
pubblicazione.
 
 
Art. 2 
Indennità di mandato.
[1. Ai 
Consiglieri regionali di Puglia è corrisposta mensilmente - per dodici mensilità 
annuali - un'indennità di mandato pari all'80 per cento dell'indennità mensile 
lorda spettante ai Parlamentari nazionali. 
2. L'indennità di mandato dei 
Consiglieri regionali di Puglia varia, proporzionalmente e con medesima 
decorrenza, al variare dell'indennità mensile lorda spettante ai Parlamentari 
nazionali]  (6) . 
 
 
Art. 3 
Diaria.
[1. Per 
gli oneri rivenienti dalle funzioni esercitate nell'espletamento del mandato, ai 
Consiglieri regionali di Puglia è corrisposta mensilmente, a titolo di rimborso 
spese, una diaria rapportata all'indennità mensile lorda spettante ai 
Parlamentari nazionali nella seguente misura: 
a) 80 per cento al Presidente 
della Giunta regionale; 
b) 48 per cento al Presidente 
del Consiglio regionale; 
c) 40 per cento al Vice 
Presidente della Giunta regionale; 
d) 36 per cento ai Vice 
Presidenti del Consiglio regionale e agli Assessori regionali; 
e) 32 per cento ai Consiglieri 
Segretari dell'Ufficio di Presidenza, ai Presidenti delle Commissioni consiliari 
permanenti, speciali e d'inchiesta, ai Presidenti dei Gruppi consiliari e al 
Presidente del Comitato per la protezione civile; 
f) 24 per cento ai Vice 
Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta; 
g) 22 per cento ai Consiglieri 
Segretari delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta; 
h) 20 per cento ai Consiglieri 
regionali. 
2. Nel caso in cui il 
Consigliere regionale svolga più funzioni tra quelle indicate al comma 1, è 
corrisposta solamente la diaria con percentuale più alta] (7)  . 
 
 
Art. 4 
Trattamento accessorio.
[1. Ai 
Consiglieri regionali è corrisposto mensilmente un trattamento accessorio a 
titolo di rimborso spese per: 
a) attività generali; 
b) trasporto; 
c) missioni. 
2. Fermo restando il rispetto 
dei parametri e vincoli finanziari annuali e pluriennali, europei, nazionali e 
regionali, fissati dal patto di stabilità, l'Ufficio di Presidenza approva il 
regolamento di attuazione del presente articolo] 
(8) . 
 
 
Art. 5 
Assenze dei Consiglieri.
[1. Ai 
Consiglieri regionali sono applicate d'ufficio ritenute per ogni giornata di 
assenza dalle riunioni dei seguenti organi collegiali: 
a) Consiglio regionale; 
b) Giunta regionale; 
c) Commissioni permanenti, 
speciali e d'inchiesta; 
d) Conferenza dei Presidenti 
dei Gruppi consiliari. 
2. L'Ufficio di Presidenza 
stabilisce le norme di attuazione del presente articolo] (9) . 
 
 
Art. 6 
Contributi obbligatori. (10)
1. Dal primo giorno di percepimento 
dell'indennità di mandato, tutti i Consiglieri regionali sono assoggettati 
d'ufficio al versamento di contributi obbligatori. 
2. I contributi obbligatori sono ritenuti 
mensilmente sull'indennità di mandato in misura non inferiore al 23 per cento 
del suo importo lordo e versati in conto entrata del bilancio regionale cui 
spettano gli oneri per la corresponsione dell'assegno vitalizio, di 
reversibilità e di fine mandato (11) .. 
3. L'Ufficio di Presidenza stabilisce 
periodicamente la misura e le modalità di ritenuta dei contributi obbligatori. 
 
 
 
Art. 7 
Contributi volontari.
1. Il Consigliere regionale che abbia versato i 
contributi previdenziali per un periodo inferiore a cinque anni, ma non 
inferiore a trenta mesi,   ha facoltà di continuare il versamento 
stesso per il periodo occorrente a conseguire l'ottenimento dell'assegno 
vitalizio minimo, la cui corresponsione decorrerà dal primo giorno del mese 
successivo a quello in cui avrà completato il quinquennio contributivo e 
compiuto il sessantesimo anno di età. (12)
2. Il Consigliere regionale che, al momento 
della cessazione del mandato, abbia compiuto il sessantesimo anno di età o lo 
compia prima del periodo occorrente per il quinquennio contributivo ha facoltà 
di versare in unica soluzione le somme corrispondenti alle mensilità mancanti 
per il completamento del quinquennio, purché abbia un'anzianità contributiva 
obbligatoria non inferiore a trenta mesi. 
3. Il Consigliere regionale che cessi dal 
mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento 
dell'assegno vitalizio e che, pur avendone diritto, non intenda proseguire nel 
versamento dei contributi necessari per il completamento del periodo minimo 
stesso ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 
per cento, senza attribuzione di interessi. 
4. In caso di decesso del Consigliere regionale, 
analoga facoltà compete agli aventi diritto. 
 
 
Art. 8 
Assegno 
vitalizio. (13) 
1. Fatti salvi i diritti acquisiti, ai 
Consiglieri regionali cessati dal mandato spetta un assegno vitalizio mensile a 
decorrere dal sessantesimo anno di età purché abbiano versato i contributi 
obbligatori per un periodo di almeno cinque anni. 
2. Per ogni anno di contribuzione oltre il 
quinto, l'età richiesta per ottenere l'assegno vitalizio è diminuita di un anno, 
con il limite di età di cinquantacinque anni. 
3. Ai fini del computo degli anni di 
contribuzione, la frazione di anno si calcola per intero, purché di durata non 
inferiore a sei mesi e un giorno. 
4. Per il periodo così computato, il Consigliere 
regionale è tenuto a versare i contributi obbligatori. 
5. L'assegno vitalizio è cumulabile, senza 
detrazione alcuna, con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante, 
a qualsiasi titolo, al Consigliere regionale cessato dal mandato. 
6. [L'assegno vitalizio è indicizzato annualmente, a partire dal 1° 
giugno 2005, della variazione percentuale dei prezzi al consumo rilevata 
dall'ISTAT nell'anno precedente] (14)  .. 
7. Qualora il Consigliere già cessato dal 
mandato rientri a far parte del Consiglio regionale, la corresponsione 
dell'assegno vitalizio di cui eventualmente gode resta sospesa per tutta la 
durata del nuovo mandato, cessato il quale l'assegno sarà ripristinato tenendo 
conto dell'ulteriore periodo di contribuzione. 
8. La corresponsione viene inoltre sospesa 
qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento nazionale 
o ad altro Consiglio regionale, ovvero al Parlamento europeo. 
8-bis. La corresponsione dell'assegno vitalizio 
è anticipata, su richiesta del Consigliere e dopo la cessazione del mandato, al 
compimento del 55° anno di età. In tal caso, per ogni anno di anticipazione, le 
misure dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 9 della presente legge sono 
ridotte, anche ai fini della determinazione dell'assegno indiretto, in relazione 
al numero di anni di contribuzione maturati, nonché al numero di anni di 
anticipazione, secondo la seguente tabella: 
  
  
    | 
       Età di  | 
    
       Coefficiente  | 
  
    | 
       pensionamento  | 
    
       di riduzione  | 
  
    | 
       55  | 
    
       0,7604  | 
    
          | 
  
    | 
       56  | 
    
       0,8016  | 
    
          | 
  
    | 
       57  | 
    
       0,8460  | 
    
          | 
  
    | 
       58  | 
    
       0,8936  | 
    
          | 
  
    | 
       59  | 
    
       0,9448  | 
    
       " (15) .  | 
  
     | 
     | 
     | 
 
(15)  Comma aggiunto 
dall'art. 55, 
L.R. 
7 gennaio 2004, n. 1. 
 
 
Art. 9 
Misura dell'assegno vitalizio. 
(16)
1. Per i Consiglieri regionali aventi diritto, 
cessati dal mandato e non più rieletti, fino alla legislatura precedente quella 
di entrata in vigore della presente legge, l'ammontare dell'assegno vitalizio è 
determinato in percentuale agli anni di contribuzione - sull'indennità mensile 
lorda corrisposta al Consigliere regionale in carica nello stesso mese cui si 
riferisce l'assegno vitalizio - secondo la seguente tabella: 
  
  
    | 
       Anni di contribuzione  | 
    
       Percentuale sull'indennità di   | 
  
    | 
          | 
    
       carica mensile lorda  | 
  
    | 
       5  | 
    
       35  | 
  
    | 
       6  | 
    
       37  | 
  
    | 
       7  | 
    
       42  | 
  
    | 
       8  | 
    
       47  | 
  
    | 
       9  | 
    
       52  | 
  
    | 
       10  | 
    
       57  | 
  
    | 
       11  | 
    
       59  | 
  
    | 
       12  | 
    
       61  | 
  
    | 
       13  | 
    
       64  | 
  
    | 
       14  | 
    
       67  | 
  
    | 
       15 e oltre  | 
    
       70  | 
  
     | 
     | 
2. Per i Consiglieri regionali aventi diritto, 
eletti o rieletti a partire dalla 7ª legislatura, l'ammontare dell'assegno 
vitalizio è calcolato - in percentuale agli anni di contribuzione - 
sull'indennità di mandato mensile lorda corrisposta al Consigliere regionale in 
carica nello stesso mese cui si riferisce l'assegno vitalizio, secondo la 
seguente tabella: 
  
  
    | 
       Anni di contribuzione  | 
    
       Percentuale sull'indennità di   | 
  
    | 
          | 
    
       carica mensile lorda  | 
  
    | 
       5  | 
    
       40  | 
  
    | 
       6  | 
    
       44  | 
  
    | 
       7  | 
    
       48  | 
  
    | 
       8  | 
    
       52  | 
  
    | 
       9  | 
    
       56  | 
  
    | 
       10  | 
    
       65  | 
  
    | 
       11  | 
    
       68  | 
  
    | 
       12  | 
    
       70  | 
  
    | 
       13  | 
    
       72  | 
  
    | 
       14  | 
    
       76  | 
  
    | 
       15 e oltre  | 
    
             90 (17)  | 
  
     | 
     | 
3. I Consiglieri regionali in carica che hanno 
contribuito al fondo per la corresponsione dell'assegno vitalizio per quindici 
anni hanno diritto, a domanda, a ridurre la relativa contribuzione del 50 per 
cento, recuperando le somme versate a tale titolo oltre il quindicesimo anno di 
contribuzione. 
4. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano a 
decorrere dal 1° giugno 2005. 
5. Entro la chiusura dell'esercizio finanziario 
2004, l'Ufficio di Presidenza, d'intesa con l'Assessorato al bilancio, provvede 
alla determinazione del fabbisogno nel rispetto dei vincoli e dei parametri del 
patto di stabilità interno. 
5-bis. Dal 1° gennaio 2006 le percentuali della 
tabella di cui al comma 1 sono aumentate semestralmente, ciascuna, di un punto 
sino a eguagliare, a parità di anni di contribuzione, le percentuali della 
tabella di cui al comma 2 (18) . 
 
(18)  Comma aggiunto 
dall'art. 70, 
comma 4, lettera c), L.R. 
12 gennaio 2005, n. 1,  peraltro l'assegno vitalizio 
è stato abolito  dall'art. 3 
c. 1, lettera a), della Legge 
regionale 30 novembre 2012, n. 34.
 
 
1. In caso di decesso del Consigliere regionale 
titolare dell'assegno vitalizio, agli aventi diritto è corrisposto mensilmente 
un assegno di reversibilità. 
1-bis. L'assegno di reversibilità di cui al 
comma 1 è corrisposto, a domanda, agli aventi diritto dell'ex consigliere 
deceduto dopo il completamento del quinquennio contributivo e prima della data 
di inizio della corresponsione dell'assegno vitalizio diretto. L'assegno di 
reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del decesso 
dell'ex consigliere, indipendentemente dall'età, nella misura e con le modalità 
stabilite dall'Ufficio di Presidenza (19) .
2. Il diritto all'assegno di reversibilità si 
estingue quando vengono a cessare le condizioni che ne hanno determinato la 
concessione. 
3. L'Ufficio di Presidenza stabilisce le norme 
di attuazione del presente articolo. 
(19) Comma aggiunto 
dall'art.11, 
L.R. 
12 ottobre 2009, n. 21.
 
 
Art. 11 
Assegno di fine mandato. (20)(21)
1. All'inizio di ogni legislatura, ai 
Consiglieri regionali non rieletti è corrisposto un assegno di fine mandato a 
condizione che, per il periodo di svolgimento del mandato, abbiano versato i 
contributi obbligatori di cui all'articolo 6. 
2. La misura dell'assegno di fine mandato è 
calcolata sull'ultima indennità annuale lorda di mandato corrisposta ai 
Consiglieri regionali, moltiplicata per il numero di legislature effettivamente 
svolte (22) . 
3. La frazione di legislatura è calcolata 
proporzionalmente (23) . 
4. Al Consigliere regionale cui sia stato già 
corrisposto l'assegno di fine mandato e che si trovi nuovamente nelle condizioni 
previste dal comma 1, è liquidata la differenza tra la nuova misura dell'assegno 
di fine mandato e l'importo precedentemente corrisposto. 
5. Quanto previsto dal comma 4 si applica anche 
ai Consiglieri regionali che cessino di far parte del Consiglio regionale per 
incompatibilità o dimissioni, sulla base del periodo per il quale hanno 
percepito l'indennità di mandato. 
6. In caso di decesso del Consigliere regionale 
in carica, agli aventi diritto spetta, oltre all'assegno di fine mandato, 
un'annualità dell'ultima indennità lorda di mandato percepita dal Consigliere 
regionale deceduto. 
(20) Vedi anche quanto dispone l’art. 48, 
comma 4, L.R. 
30 dicembre 2011, n. 38, riguardo alla misura dell’assegno di cui al 
presente articolo a partire dalla X legislatura.
 
 
(23)  Comma sostituito 
dall'art. 58, 
comma 2, L.R. 
7 gennaio 2004, n. 1. Il testo originario era così formulato: «3. La 
frazione di anno si computa per intero, purché di durata non inferiore a sei 
mesi e un giorno.». 
 
 
Art. 12 
Inabilità al lavoro.
1. I diritti dei Consiglieri regionali divenuti 
- totalmente o parzialmente - permanentemente inabili al lavoro per cause di 
servizio o per altra causa sono stabiliti dall'Ufficio di Presidenza, unitamente 
ai criteri per l'accertamento dell'inabilità al lavoro. 
2. Non è considerata attività di lavoro 
l'esercizio di attività pubbliche elettive o rivenienti da nomina. 
 
 
1. I Consiglieri regionali dipendenti da 
pubbliche amministrazioni che optino, in luogo dell'indennità di mandato, per il 
trattamento economico goduto nell'amministrazione di appartenenza non hanno 
diritto a percepire l'indennità di mandato di cui all'articolo 1, comma 1, 
lettera a). 
2. L'opzione viene comunicata dall'interessato 
ai competenti uffici del Consiglio regionale entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge e, con le stesse modalità, può essere 
modificata in qualunque momento. 
3. Il Consigliere regionale che eserciti 
l'opzione di cui al comma 1 ha facoltà di versare mensilmente i contributi 
obbligatori previsti dall'articolo 6 per ottenere, ai fini della corresponsione 
dell'assegno vitalizio, di reversibilità e di fine mandato, la valutazione del 
periodo in cui ha avuto effetto la predetta opzione. 
 
 
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio 
regionale è autorizzato a stipulare, con società assicuratrici di riconosciuta 
solidità patrimoniale, una polizza cumulativa contro i rischi da infortuni in 
favore dei Consiglieri regionali per tutta la durata del loro mandato. 
2. L'assicurazione copre gli infortuni che i 
Consiglieri regionali possono subire nel corso del mandato consiliare per cause 
connesse al loro esercizio e per ogni altra causa. 
3. Il contratto di assicurazione deve assicurare 
la copertura dei seguenti rischi: 
a) morte; 
b) invalidità permanente; 
c) invalidità temporanea. 
4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio 
regionale periodicamente fissa i massimali dei rischi previsti dal comma 3. 
5. 5. Gli oneri riguardanti il premio 
assicurativo sono a totale carico del Consigliere regionale (24) . 
5-bis. L'assicurazione può essere estesa agli ex 
Consiglieri regionali (25)  . 
(24) Comma così sostituito dall'art. 
1, 
comma 1, L.R. 
11 ottobre 2013, n. 29. Il testo originario era così formulato: «5. Gli 
oneri riguardanti il premio assicurativo sono così ripartiti: 60 per cento a 
carico del Consigliere regionale, 40 per cento a carico del bilancio del 
Consiglio regionale.». 
 
 
 
Art. 15 
Impedimento del mandato.
1. Ai Consiglieri regionali sottoposti dalla 
Magistratura a misure cautelari tali da impedire l'effettivo esercizio del 
mandato, il trattamento indennitario previsto dall'articolo 1 è ridotto per 
l'intero periodo d'impedimento nella seguente misura: 
a) 50 per cento dell'indennità di mandato; 
b) 70 per cento della diaria; 
c) 100 per cento del trattamento accessorio. 
2. In caso di provvedimento definitivo di 
proscioglimento, ai Consiglieri regionali è corrisposta la differenza - riferita 
al periodo di impedimento - tra la somma già erogata e l'ammontare complessivo 
loro spettante. 
 
 
1. Nel caso in cui ai membri dei due rami del 
Parlamento nazionale venga corrisposta una differente indennità parlamentare 
mensile lorda o una differente diaria, costituiscono riferimento per 
l'applicazione della presente legge l'indennità e la diaria più favorevole per 
il Consigliere regionale. 
2. Per il sequestro, il pignoramento o la 
cessione dell'assegno vitalizio, di reversibilità e di fine mandato, si 
applicano le leggi per i pubblici dipendenti vigenti in materia. 
3. I ratei di assegni vitalizio o di 
reversibilità non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi 
mandati si intendono prescritti, salvo diverse disposizioni stabilite 
dall'Ufficio di Presidenza. 
4. Le norme stabilite dalla presente legge si 
applicano, per quanto compatibili, agli Assessori esterni componenti la Giunta 
regionale. 
 
 
 
 
1. Sono abrogati: 
a) la legge 
regionale 14 novembre 1972, n. 13; 
b) la legge 
regionale 25 novembre 1974, n. 39; 
c) la legge 
regionale 3 maggio 1977, n. 13; 
d) la legge 
regionale 19 marzo 1984, n. 14; 
e) la legge 
regionale 26 marzo 1985, n. 11; 
f) la legge 
regionale 30 dicembre 1987, n. 34; 
g) la legge 
regionale 21 giugno 1989, n. 7; 
h) la legge 
regionale 28 gennaio 1998, n. 5; 
i) la legge 
regionale 15 gennaio 2001, n. 8; 
j) la legge 
regionale 7 febbraio 2003, n. 3; 
k) gli articoli 53, 
54, 
55, 
56, 
57, 
58, 
59, 
60, 
61  
della legge 
regionale 7 marzo 2003, n. 4 . 
 
Art. 18 
Oneri 
finanziari.
1. Fermo restando il rispetto dei parametri e 
vincoli finanziari annuali e pluriennali, fissati dal patto di stabilità 
europeo, nazionale e regionale, gli oneri rivenienti dalla presente legge a 
decorrere dall'esercizio finanziario 2003 e per gli anni successivi sono a 
carico del bilancio regionale.