(1) Il bilancio di previsione per l'anno 2005 è stato
approvato con L.R.
29 dicembre 2004, n. 25.
TITOLO I
Norme di assestamento e di terza variazione al bilancio
2005
Art. 1
Finalità.
1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia
per l'esercizio finanziario 2005, approvato con legge
regionale 29 dicembre 2004, n. 25, sono introdotte le variazioni
necessarie ad assestare gli elementi relativi ai residui attivi e passivi, alla
giacenza di cassa e all'avanzo d'amministrazione secondo i valori risultanti dal
rendiconto generale dell'esercizio 2004 nonché le variazioni ritenute necessarie
in relazione alle esigenze gestionali di entrata e di spesa.
2. Il saldo finanziario attivo già iscritto per euro
1.034.426.928,00 al competente capitolo 1011001 di entrata del bilancio di
previsione per l'esercizio 2004 viene rideterminato in euro 1.499.752.542,08 e
destinato per la quota incrementale all'incremento del fondo per la reiscrizione
delle economie vincolate nonché al finanziamento di passività pregresse e a
spese indilazionabili e obbligatorie.
3. Gli allegati A e B alla presente legge contengono
l'analitica esposizione, per unità previsionale di base, oltre che per capitolo
di riferimento, rispettivamente, dei residui attivi e passivi assestati e delle
variazioni introdotte alle poste previsionali in termini di competenza e cassa
per effetto dell'utilizzazione dell'avanzo e delle operazioni di assestamento e
variazione di cui ai commi 1 e 2.
Art. 2
Adeguamento dello stato di
previsione dell'entrata e della spesa.
1. Per effetto delle variazioni di cui all'articolo 1,
l'ammontare complessivo dell'entrata e della spesa dello stato di previsione del
bilancio per l'esercizio finanziario 2005 risulta modificato, sia per l'entrata
che per la spesa, in euro 16.246.821.848,51 in termini di competenza e in euro
23.884.243.584,79 in termini di cassa.
Art. 3
Fondo per la reiscrizione delle
economie vincolate.
1. Il fondo per la reiscrizione delle economie vincolate di cui
al capitolo 1110060 viene complessivamente determinato, per l'esercizio 2005, in
euro 533.821.922,62.
TITOLO II
Norme settoriali di rilievo finanziario
Art. 4
Modifiche alla legge regionale 16
novembre 2001, n. 28.
1. Alla legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento
regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e
controlli) e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 1 dell'articolo 48
è sostituito dal seguente:
«1. La determinazione delle unità previsionali di base è
effettuata con le leggi di approvazione del bilancio. Nuove unità previsionali
di base o modifiche e integrazioni delle stesse possono essere apportate con le
leggi di variazione e di assestamento.»;
b) al comma 6 dell'articolo 54
le parole "e la gestione provvisoria del bilancio" sono soppresse;
c) al comma 2 dell'articolo 66
le parole "l'articolo 50" e "l'articolo 52" sono sostituite rispettivamente
dalle seguenti: "l'articolo 49" e "l'articolo 51";
d) al comma 1 dell'articolo 70
la parola "introitato" è sostituita dalla seguente: "introito";
e) il comma 1 dell'articolo 72
è sostituito dal seguente:
«1. Eventuali recuperi, revoche o rimborsi di somme
precedentemente erogate a favore di soggetti pubblici e privati in esecuzione di
trasferimenti vincolati dall'Unione europea o dallo Stato sono introitati al
bilancio corrente con imputazione all'originario capitolo di entrata e
riassegnati, per l'eventuale riutilizzazione, con deliberazione di Giunta
regionale, al competente capitolo di spesa di originaria provenienza del
bilancio corrente. I recuperi nei confronti dei soggetti privati sono maggiorati
degli interessi legali.»;
f) al comma 4 dell'articolo 78
le parole "15 gennaio" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio";
g) al comma 4 dell'articolo 78
dopo la parola "successivo" sono inserite le seguenti: "informandone il
competente Settore";
h) dopo l'articolo 82
è inserito il seguente:
«Art. 82-bis
Regolarizzazione carte contabili.
1. A seguito di notifica di ricorsi per decreto ingiuntivo e di
sentenza di ogni organo giurisdizionale di condanna a pagare, il Settore legale,
cui l'atto perviene, deve provvedere a darne immediata notizia al Settore di
spesa alla cui attività e competenza si riferisce la partita debitoria.
2. Il Settore di spesa competente, in mancanza di motivate
ragioni per opporsi nei termini stabiliti dall'autorità giudiziaria e/o di
legge, provvede tempestivamente ad adottare i conseguenti provvedimenti di
liquidazione e pagamento delle somme già impegnate e, ove occorra, a impegnare
le somme eccedenti necessarie alla copertura della relativa spesa, con
imputazione ai pertinenti capitoli di spesa, mediante prelievo:
a) dal "Fondo per la reiscrizione dei residui passivi perenti"
per i casi e nei limiti dell'intervenuta perenzione amministrativa;
b) dal "Fondo per spese impreviste" per le eventuali ulteriori
sopravvenute necessità finanziarie.
Gli eventuali oneri accessori per interessi moratori, spese
legali e altre sono imputati ai pertinenti capitoli di bilancio.
3. Qualora si determini, a seguito di provvedimenti esecutivi
dell'autorità giudiziaria, la formazione di carte contabili, la Ragioneria è
autorizzata a provvedere d'ufficio, ad avvenuta acquisizione degli atti di
riferimento, all'emissione dei relativi mandati di pagamento in favore del
Tesoriere regionale a regolarizzazione dei sospesi di tesoreria mediante
imputazione delle somme occorrenti, compresi gli oneri accessori, sul capitolo
di bilancio all'uopo istituito.
4. Contestualmente all'emissione dei mandati di pagamento, la
Ragioneria regionale provvede a darne comunicazione oltre che al Settore legale
al Settore di gestione della spesa alla cui competenza inerisce la partita
debitoria, il quale, con propria determinazione da adottarsi nei successivi
novanta giorni, dispone i consequenziali adempimenti relativi all'eventuale
cancellazione dei connessi residui passivi, ivi compresi quelli già inviati in
perenzione amministrativa.»;
i) al comma 6-bis dell'articolo 93
dopo le parole "competente Settore" sono inserite le seguenti: "e sulla base
dell'atto ricognitivo di cui all'articolo 94";
j) all'articolo 93
dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente:
«6-ter. Ad avvenuta adozione del provvedimento ricognitivo di
cui all'articolo 94, il Settore di spesa, con atto dirigenziale, può disporre il
disimpegno e/o la dichiarazione di insussistenza di un residuo passivo connesso
a risorse vincolate e la conseguente riutilizzazione nel rispetto delle
originarie finalità e secondo i criteri di cui al comma 6-bis.»;
k) gli articoli 85,
86
e 87
sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 85
Fondo di anticipazione al cassiere centrale.
1. Al fine di provvedere al pagamento di
spese economali per la fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 13 della legge regionale 25 gennaio
1977, n. 2 (Disciplina dei servizi del Settore
provveditorato-economato-contratti e appalti), all'inizio di ogni trimestre, con
atto del dirigente del Settore provveditorato economato, viene assegnato,
mediante impegno sul pertinente capitolo di spesa delle partite di giro, un
fondo di anticipazione all'Economo cassiere centrale necessario a fronteggiare
il fabbisogno del trimestre. L'atto dirigenziale deve contenere, altresì,
l'indicazione dei capitoli di spesa e relativi importi ai quali l'anticipazione
è complessivamente riferita.
2. La Ragioneria, in esecuzione dell'atto
dirigenziale di cui al comma 1, emette mandato di pagamento in partita di giro e
provvede, contestualmente, a impegnare, in via provvisoria, le relative somme.
Le stesse, ad avvenuta rendicontazione, troveranno definitiva imputazione ai
pertinenti capitoli di spesa.
3. Analoghe procedure sono attivate nel caso
di provvedimenti adottati dai Dirigenti di Settore con i quali vengono disposte
anticipazioni all'Economo cassiere centrale per esigenze di propria competenza.
Art. 86
Rendicontazione del cassiere centrale Regolarizzazione
contabile.
1. Il Cassiere centrale deve rendere, trimestralmente, il
rendiconto delle somme erogate a fronte delle anticipazioni disposte.
2. Il rendiconto di cui al comma 1 deve essere reso entro e non
oltre venti giorni dalla data di chiusura del trimestre a eccezione del
rendiconto relativo alla chiusura dell'ultimo trimestre che va reso entro il 31
gennaio del successivo esercizio finanziario. Le anticipazioni del trimestre
successivo sono subordinate alla presentazione relativa al trimestre che
precede.
3. La Ragioneria, sulla base dei rendiconti, provvede al
reintegro dell'anticipazione mediante l'emissione di mandati in favore del
Cassiere centrale con imputazione ai capitoli di spesa su cui è stato assunto
l'originario impegno provvisorio ai sensi dell'articolo 85, comma 2.
4. Il Cassiere centrale provvede, entro il 20 febbraio
dell'esercizio successivo, al versamento alla Tesoreria regionale della somma
ricevuta in anticipazione ai sensi dell'articolo 85 mediante riversale di
incasso, a cura della Ragioneria, sul pertinente capitolo di entrata delle
partite di giro.
Art. 87
Responsabilità dei cassieri.
1. La vigilanza sul funzionamento delle casse economali
periferiche viene svolta dal Cassiere centrale. Il Cassiere centrale e gli
Economi sono personalmente responsabili delle spese sostenute e dei pagamenti
eseguiti nonché delle registrazioni e delle rendicontazioni concernenti i fondi
accreditati ai sensi dei precedenti articoli.
2. La Ragioneria esercita la vigilanza sulle attività del
Cassiere centrale eseguendo verifiche di cassa e ispezioni almeno una volta
l'anno.».
Art. 5
Norma transitoria - Regolarizzazione
carte contabili anni 2005 e precedenti.
1. Al fine di pervenire alla definitiva regolarizzazione delle
carte contabili formatesi sino a tutto il 2005, originate da provvedimenti
esecutivi dell'autorità giudiziaria, il Settore ragioneria è autorizzato a
provvedere direttamente all'emissione dei relativi mandati di pagamento in
favore del Tesoriere regionale mediante prelievo delle somme occorrenti,
comprensive degli oneri accessori, dal "Fondo per la regolarizzazione delle
carte contabili" e successiva imputazione sul capitolo di spesa all'uopo
istituito.
2. Il Settore di spesa alla cui attività e competenza si
riferisce la partita debitoria sottostante alla carta contabile regolarizzata ai
sensi del comma 1 provvede con proprio atto, entro novanta giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione da parte della Ragioneria, a disporre la
cancellazione di eventuali connessi residui passivi, ivi compresi quelli già
inviati in perenzione amministrativa.
Art. 6
Carte contabili - Adempimenti del
Tesoriere.
1. I pagamenti effettuati dal Tesoriere in esecuzione dei
provvedimenti dell'autorità giudiziaria devono essere predisposti nel rispetto
degli obblighi di cui all'articolo 11,
commi 1 e 2, della legge
regionale 23 dicembre 1997, n. 23 (Rendiconto generale della
Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1995).
2. Ad avvenuto pagamento delle somme di cui al comma 1, il
Tesoriere provvede a trasmettere tempestivamente alla Ragioneria la relativa
documentazione ai fini della regolarizzazione della carta contabile.
3. Il comma 3 dell'articolo 11
della L.R.
n. 23/1997 è abrogato.
Art. 7
Spese utenze - Domiciliazione
bancaria.
1. Al fine di provvedere al tempestivo pagamento delle utenze
regionali per consumi di energia elettrica, per spese telefoniche e di
approvvigionamento idrico, il Settore provveditorato economato è autorizzato ad
attivare le procedure per la domiciliazione bancaria presso il Tesoriere
regionale.
2. La Ragioneria, ad avvenuta acquisizione della carta
contabile, provvede a darne comunicazione al Settore di gestione della spesa
alla cui competenza inerisce la partita debitoria, il quale, entro i successivi
trenta giorni, adotta il relativo provvedimento d'impegno con imputazione della
spesa ai pertinenti capitoli di bilancio ai fini della relativa
regolarizzazione.
3. Il Settore provveditorato provvede a effettuare, per il
tramite anche dei settori e degli uffici titolari delle utenze, le verifiche in
ordine alla regolarità dei pagamenti intervenuti in relazione agli effettivi
consumi nonché ad apporre, sulle relative fatture, il visto di eseguito
riscontro.
3-bis. La Ragioneria regionale, al termine dell'esercizio
finanziario e al fine di assicurare la tempestiva esecuzione delle relative
operazioni di chiusura, è autorizzata a procedere alla liquidazione e
contestuale emissione dei mandati di pagamento in favore del Tesoriere regionale
relativi alla regolarizzazione delle carte contabili eventualmente ancora in
essere e connesse alle utenze di cui al comma 1, fermo restando le verifiche da
parte dei competenti servizi regionali di cui al comma 3 (2).
3-ter. La regolarizzazione contabile da parte della Ragioneria
è effettuata utilizzando le risorse provenienti dagli impegni di spesa assunti
dalle rispettive strutture regionali sui pertinenti capitoli e, qualora
insufficienti, mediante imputazione per la differenza sul dedicato capitolo
1110097 - upb 06.02.01 (3).
(2) Comma aggiunto dall'art. 3,
L.R.
30 aprile 2009, n. 10.
(3) Comma aggiunto dall'art. 3,
L.R.
30 aprile 2009, n. 10.
Art. 8
Modifica alla legge regionale 9
dicembre 2002, n. 19.
1. Al comma 2-bis dell'articolo 15
della legge
regionale 9 dicembre 2002, n. 19
("Istituzione dell'Autorità di bacino della Puglia"), introdotto
dall'articolo 15
della legge
regionale 12 gennaio 2005, n. 1, le parole "Settore ragioneria della
Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Settore risorse naturali".
Art. 9
Modifica all'articolo 2 della legge
regionale 11 gennaio 1994, n. 2. *
1. Il termine di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), della legge
regionale 11 gennaio 1994, n. 2 (Contributi alle associazioni di
tutela e rappresentanza degli invalidi), per gli anni 2004 e 2005 è differito a
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* La l.r. 2/94 è stata abrogata dalla l.r. 40/2007, art.3, c. 24,
a sua volta abrogato dalla l.r. 1/2008, art. 24, e successivamente abrogata
dalla l.r. 39/2008, art. 6
Art. 10
Disposizioni in materia di
agevolazioni tariffarie.
1. In applicazione dell'articolo 30,
comma 1, della legge
regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina
del trasporto pubblico locale) e successive modificazioni e integrazioni, sono
disposte agevolazioni tariffarie sull'acquisto degli abbonamenti ai servizi di
trasporto pubblico locale.
2. Alla spesa di cui al comma 1, derivante dai minori ricavi
del traffico per le imprese di trasporto, si fa fronte con apposito stanziamento
di euro 4 milioni sul capitolo di nuova istituzione del bilancio di previsione
2005 avente ad oggetto "Agevolazioni tariffarie in favore di determinate
categorie di utenti dei servizi di trasporto pubblico interurbano (articolo
30,
L.R.
n. 18/2002)".
3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce
le modalità applicative delle agevolazioni di cui alla presente norma.
Art. 11
Misure di promozione collegamenti
aerei con l'Europa.
1. Al fine di incentivare, attraverso apposite attività
promozionali, i collegamenti aerei con destinazioni europee, la Giunta regionale
è autorizzata a erogare alla partecipata Società per l'esercizio degli aeroporti
Puglia (SEAP) S.p.A., previa rendicontazione delle spese a tal fine sostenute,
un contributo di euro 600 mila.
2. Alla spesa di cui al comma 1 si fa fronte mediante
stanziamento di pari importo sul capitolo di nuova istituzione del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2005.
Art. 12
Intervento straordinario in favore
delle Comunità montane della Murgia barese sud-est e Murgia
tarantina.
1. Al fine di garantire il prosieguo dell'attività lavorativa,
sino al 31 dicembre 2005, degli ex lavoratori socialmente utili interessati al
"Piano d'impresa" predisposto dalle rispettive Comunità montane della Murgia
barese sud-est e Murgia tarantina, con scadenza del rapporto di lavoro alla data
del 31 ottobre 2005, è stanziata la somma di euro 61 mila, su apposito capitolo
di nuova istituzione, da ripartirsi in proporzione alle unità lavorative in
servizio presso ciascuna comunità.
2. Alla spesa di cui al comma 1 si fa fronte mediante riduzione
di pari importo dello stanziamento del capitolo 121061 del bilancio di
previsione 2005.
Art. 13
Ulteriore anticipazione ai Consorzi
di bonifica. *
1. La Regione, nelle more della definizione, ai sensi
dell'articolo 2
della legge
regionale 11 agosto 2005, n. 8 (Disposizioni transitorie in
materia di Consorzi di bonifica), delle procedure di riclassificazione dei piani
di contribuenza e dell'attivazione dei relativi ruoli da parte dei Consorzi di
bonifica Arneo, Stornara e Tara, Terre d'Apulia e Ugento Li Foggi, provvede a
erogare, a titolo di ulteriore anticipazione, le somme occorrenti a far fronte:
a) alle spese di funzionamento;
b) al pagamento degli emolumenti ai dipendenti a tempo
indeterminato e a tempo determinato fino alla data del 31 dicembre 2005;
c) al pagamento della quota del contributo associativo dovuto
da ciascun Consorzio all'Unione regionale delle bonifiche;
d) al pagamento delle spettanze all'ENEL per la fornitura
dell'energia elettrica agli impianti irrigui e agli impianti per
l'approvvigionamento idrico alle popolazioni pugliesi;
e) al pagamento degli emolumenti dovuti al personale dipendente
in quiescenza a seguito dell'esodo degli anni 2003-2004, limitatamente alla
liquidazione dei trattamenti di fine rapporto.
2. Per gli adempimenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) del
comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a nominare un Commissario ad acta con
potere di riscossione delle somme e di pagamento delle stesse. Il compenso da
riconoscere ed erogare al Commissario ad acta fa carico alla dotazione
finanziaria del capitolo di spesa 112097 del bilancio per l'esercizio
finanziario 2005.
3. I Consorzi di bonifica di cui al comma 1, ad avvenuta
riscossione dei nuovi ruoli, provvedono alla restituzione delle somme anticipate
dalla Regione.
4. Alla spesa necessaria per far fronte all'erogazione delle
anticipazioni di cui al comma 1 a favore dei Consorzi di bonifica interessati si
provvede mediante iscrizione, su apposito capitolo di nuova istituzione del
bilancio di previsione dell'esercizio 2005, della somma, in termini di
competenza e cassa, di euro 10 milioni, nonché mediante iscrizione sul capitolo
112096 della somma di euro 5 milioni da sostenere con quota parte
dell'assegnazione disposta dallo Stato in attuazione del decreto legislativo
4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle Regioni delle funzioni
amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione
dell'Amministrazione centrale) e della legge 23 dicembre 1999, n. 499
(Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare,
agroindustriale e forestale).
* Ai sensi del comma 4, lett. h) dell’art.
8 della l.r. 12/2011 le anticipazioni di cui al presente articolo sono da
considerarsi erogate ai Consorzi di bonifica, ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 16 della l.r. 54/1980. Il comma 5 del medesimo articolo 8 dispone
che in attuazione e nei limiti previsti dal comma 4 la Regione non procederà al
recupero delle somme erogate ai Consorzi di bonifica
Art. 14
Aumento capitale sociale partecipata
Terme di Santa Cesarea S.p.A.
1. Ai fini dell'attivazione dei finanziamenti CIPE previsti per
il programma di rilancio del polo termale, è autorizzata la spesa di euro 3
milioni da destinare alla sottoscrizione della quota di aumento del capitale
sociale per la partecipata Terme di Santa Cesarea S.p.A.
2. Alla spesa di cui al comma 1 si fa fronte mediante apposito
stanziamento di pari importo sul capitolo di nuova istituzione del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2005.
Art. 15
Interventi in materia di ricerca e
orientamento universitario.
1. La Regione, nelle more dell'emanazione della legge organica
in materia di ricerca universitaria e scientifica, al fine di favorire le
iniziative e i progetti previsti dalla legge regionale 5 luglio 1996, n.
12 (Diritto agli studi universitari), sostiene il finanziamento di borse di
studio a favore di giovani laureati pugliesi per il perfezionamento
professionale e scientifico. L'intervento viene attuato tramite gli Enti
regionali per il diritto allo studio universitario (EDISU) (4). Alla relativa spesa
si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento di cui al capitolo 915010
del bilancio di previsione per l'esercizio 2006 (5).
1-bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a
definire i relativi progetti fissandone criteri, termini e modalità (6).
1 bis * La Regione, nelle more della emanazione
della legge organica in materia di ricerca universitaria e scientifica, al fine
di assicurare la partecipazione della Regione a iniziative e attività di
notevole prestigio e portata culturale e scientifica in Italia e all’estero,
sostiene:
a) la partecipazione della Regione Puglia a convegni, seminari e simposi
scientifici atti a promuovere e a sostenere la ricerca scientifica e
universitaria;
b) le attività di studio, ricerca, formazione e progettazione, la
realizzazione di pubblicazioni di indagini statistiche e di studi di
fattibilità, in collaborazione con le università degli studi, gli enti locali,
gli istituti di consulenza e formazione e i centri di ricerca pubblici e
privati, al fine di promuovere lo sviluppo, la qualificazione e le attività del
sistema universitario pugliese con particolare riferimento alla ricerca
scientifica e all’innovazione tecnologica anche in funzione
dell’internazionalizzazione delle attività stesse;
c) la partecipazione della Regione Puglia alla formazione e costituzione
di consorzi e fondazioni che promuovono attività di ricerca scientifica sul
territorio regionale;
d) gli oneri finalizzati a garantire l’attuazione degli accordi di
Programma- quadro stipulati con le università degli studi, gli enti di ricerca
pubblici e privati e altri soggetti istituzionali.
2. Alla spesa di cui al comma 1 si fa fronte con prelevamento
dal capitolo 916015 della complessiva somma di euro 300 mila.
* Comma
da intendersi 1ter aggiunto dalla l.r. 22/2006, art. 43
(4) Periodo aggiunto dall'art. 16,
comma 1, lettera a), L.R.
30 dicembre 2005, n. 20.
(5) Periodo aggiunto dall'art. 16,
comma 1, lettera a), L.R.
30 dicembre 2005, n. 20.
(6) Comma aggiunto dall'art. 16,
comma 1, lettera b), L.R.
30 dicembre 2005, n. 20.
Art. 16
Modifica all'articolo 29 della legge regionale 22 maggio
1985, n. 37 e successive modifiche.
1. Al comma 1 dell'articolo 29
della legge
regionale 22 maggio 1985, n. 37 (Norme per la disciplina
dell'attività delle cave), sostituito dall'articolo 3
della legge
regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizioni in materia di
attività estrattiva), sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere :
«i-bis) un rappresentante degli imprenditori operanti nel
settore delle cave designato dalle associazioni industriali per ciascuna
provincia;
i-ter) un rappresentante dei lavoratori del settore delle cave
designato per ciascuna provincia congiuntamente dalle organizzazioni sindacali
provinciali.».
2. Al comma 2 dell'articolo 29
della L.R.
n. 37/1985, sostituito dall'articolo 3
della L.R.
n. 21/2004, le parole "I componenti indicati alle lettere e), h)
ed i)" sono sostituite dalle seguenti: "I componenti indicati alle lettere e),
h), i), i-bis) e i-ter)".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 29 della L.R.
n. 37/1985 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Gli Ordini professionali, le
Associazioni di categorie e le Organizzazioni sindacali indicati nel comma 1
provvedono, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
da parte dell'Assessorato, a indicare i rispettivi esperti o rappresentanti nel
CTRAE. Trascorso tale termine, la Giunta regionale, su indicazione
dell'Assessore, provvede alla nomina dei componenti per i quali non è pervenuta
la designazione.».
Art. 17
Modifica alla L.R. n. 18/2002.
1. Al comma 2 dell'articolo 13
della L.R.
n. 18/2002 le parole "entro il 30 dicembre 2005" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2006".
2. Alla lettera d) del comma 2 (7) dell'articolo 20
della L.R.
n. 18/2002 le parole "entro il 30 dicembre 2005" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2006".
3. Il comma 2 dell'articolo 34
della L.R.
n. 18/2002 è sostituito dal seguente:
«2. La Giunta regionale procede, entro il 31
dicembre 2006, ad approvare il progetto del sistema ferroviario regionale
unitario integrato con il sistema nazionale previsto dall'articolo 9 della legge
regionale 2 marzo 2004, n. 2 (Disposizioni in materia di
trasporti - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 ottobre 2002, n.
18), fissando modalità, criteri e tempi per la sua
realizzazione. Le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi ferroviari
e automobilistici integrativi e sostitutivi previste dall'articolo 16
della L.R. n. 18/2002 saranno
espletate entro dodici mesi dalla realizzazione del sistema ferroviario
regionale integrato. La Giunta regionale dispone il rinnovo dei contratti di
servizio ponte con le attuali imprese esercenti i servizi ferroviari.».
4. Al comma 1 dell'articolo 35
della L.R.
n. 18/2002, così come sostituito dall'articolo 9 della L.R.
n. 2/2004 e dal comma 4 dell'articolo 52
della
L.R. n. 1/2005, le parole "31 dicembre 2005" sono soppresse.
(7) Nel Bollettino Ufficiale è indicato erroneamente il
comma 1.
Art. 18
Dotazione organica della delegazione romana di
rappresentanza della Regione Puglia.
1. La Giunta regionale provvederà a definire la dotazione
organica della rappresentanza della Regione Puglia nella sede romana.
Art. 19
Interventi per la riduzione dei tempi di attesa e il
miglioramento dell'emergenza sanitaria.
1. La Giunta regionale, con uno o più provvedimenti, è
autorizzata a utilizzare la somma di euro 7 milioni da destinare al
completamento dei servizi di radioterapia, all'acquisto, aggiornamento o rinnovo
di apparecchiature diagnostiche finalizzate alla riduzione dei tempi di attesa
delle prestazioni sanitarie nonché al rinnovo del parco ambulanze del sistema di
emergenza sanitaria.
2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si fa fronte
mediante istituzione di un nuovo capitolo di spesa con uno stanziamento di pari
importo - Unità previsionale di base 9.1.5.
Art. 20
Interventi per la promozione della cittadinanza attiva (8).
1. Nelle more dell'emanazione della legge organica in materia
di partecipazione e cittadinanza attiva e in attuazione delle dichiarazioni
programmatiche, al fine di favorire la partecipazione di tutte le realtà
sociali, culturali ed economiche presenti sul territorio e sperimentare forme
innovative di coinvolgimento dei cittadini alla costruzione e alla valutazione
delle strategie operative, è stanziata la somma di euro 300 mila.
2. Alla spesa di cui al comma 1 si fa fronte mediante
iscrizione su apposito capitolo di nuova istituzione di uno stanziamento di pari
importo.
(8) Con Delib.G.R. 20 dicembre 2005, n. 1925 e con
Delib.G.R. 28 dicembre 2006, n. 2029 è stato approvato il programma degli
interventi di cui al presente articolo.
Art. 21
Interventi in materia di politiche giovanili (9).
1. La Regione favorisce l'attuazione di specifiche strategie
rivolte alla valorizzazione delle potenzialità e delle competenze delle nuove
generazioni in vari ambiti di intervento, quali la formazione, il lavoro, il
tempo libero, la vita associativa, la cultura, l'educazione, la partecipazione,
la fruibilità degli spazi urbani, le pari opportunità.
2. Per contribuire a ridurre il divario tra la formazione e il
mondo del lavoro, s'intende favorire l'attività di stage con borse di tirocinio
presso le strutture regionali, consentendo l'applicazione sperimentale di
competenze acquisite in ambiti formativi post-laurea e/o post-diploma e
contemporaneamente il trasferimento di conoscenze ed esperienze innovative
rispetto ai modelli e ai metodi di lavoro attualmente praticati
nell'amministrazione regionale.
3. Alla spesa di cui al presente articolo si fa fronte mediante
iscrizione su apposito capitolo di nuova istituzione di uno stanziamento di euro
300 mila.
(9) Con Delib.G.R. 28 dicembre 2005, n. 1975, con
Delib.G.R. 22 dicembre 2006, n. 2007, con Delib.G.R. 3 agosto 2007, n.
1385, con Delib.G.R. 31 ottobre 2007, n. 1821 e con Delib.G.R. 31
ottobre 2007, n. 1822 sono stati approvati gli interventi in materia di
politiche giovanili di cui al presente articolo.
Art. 22
Aree protette regionali .Modifiche e
integrazioni alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 19.
1. Il comma 2 dell'articolo 2,
l'articolo 3
e il comma 2 dell'articolo 5
della legge
regionale 24 luglio 1997, n. 19
(Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella
Regione Puglia), sono abrogati.
2. Al comma 1 dell'articolo 5
della L.R.
n. 19/1997 dopo la lettera C7 "Palude del Conte e duna costiera"
è inserita la seguente: "C8 - Bacini di Ugento".
3. Al comma 6 dell'articolo 6
della L.R.
n. 19/1997 le parole ", sentito il Comitato tecnico scientifico,"
sono soppresse.
Art. 23
Guardie ecologiche volontarie.
Modifica alla legge regionale 28 luglio 2003, n. 10.
1. Al comma 1 dell'articolo 2
della legge
regionale 28 luglio 2003, n. 10 (Istituzione del Servizio
volontario di vigilanza ecologica), dopo le parole "dell'articolo 13 della
legge n. 349 del 1986" sono inserite le seguenti: "e dalle associazioni di
volontariato della protezione civile e della tutela ambientale".
Art. 24
Progetto di raccolta differenziata
del comune di Brindisi.
1. Al fine di assicurare la prosecuzione del progetto di
raccolta differenziata del comune di Brindisi, effettuata con l'ausilio di
lavoratori socialmente utili (LSU), è stanziata la somma di euro 400 mila sul
capitolo 611087 "Spesa per favorire la minore produzione di rifiuti" mediante
prelevamento di pari importo dal capitolo 1110045 "Fondo di riserva per la
reiscrizione dei residui passivi perenti".
Art. 25
Interventi in materia di Lavori
Pubblici.
1. Per il recupero funzionale di cinema-teatro di proprietà dei
Comuni, la Regione assegna contributi nella misura massima dell'80 per cento
della spesa prevista con precedenza alle richieste accompagnate da progetti
esecutivi o da preliminari di massima e ai Comuni con popolazione inferiore ai
15 mila abitanti.
2. Alla spesa di cui al comma 1 si fa fronte mediante
stanziamento di euro 3 milioni sul capitolo di nuova istituzione del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2005.
Art. 26
Modifica all'articolo 19 della legge
regionale 1° agosto 2003, n. 11. *
[1. Al comma 1-bis dell'articolo 19
della legge
regionale 1° agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del commercio),
introdotto dall'articolo 26
(Norma straordinaria contro l'aumento incontrollato dei prezzi) della legge
regionale 12 agosto 2005, n. 12, le parole "a partire dal 1° dicembre
2005" sono soppresse.
2. Il comma 1-septies dell'articolo 19
della L.R.
n. 11/2003, introdotto dall'articolo 26
della L.R.
n. 12/2005, è sostituito dal seguente:
«1-septies. La Giunta regionale provvede a emanare, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previa
consultazione delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni dei
commercianti, apposito regolamento che fisserà la data di entrata in vigore
dell'obbligo di cui al comma 1-bis.». ]
* Articolo abrogato dalla l.r. 22/2006, art. 8
Art. 27
Proroga termini - Personale
regionale in posizione di distacco.*
[1. Le disposizioni di cui all'articolo 64
della legge
regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione
Puglia), sono prorogate al 31 dicembre 2006. ]
* Articolo implicitamente abrogato dalla l.r. 18/2008, art. 15 che ha
abrogato , a decorrere dal 15 novembre 2008, l’art. 51 della l.r.
4/2003
Art. 28
Modifica e integrazioni all'articolo
62 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14.
1. Il comma 6 dell'articolo 62
(Riconoscimento oneri personale formazione professionale) della legge
regionale 4 agosto 2004, n. 14, già sostituito dall'articolo
8
della L.R.
n. 1/2005, è sostituito dal seguente:
«6. La liquidazione sarà disposta come
segue:
a) una prima rata, pari al 50 per cento di
quanto richiesto, previa presentazione di apposita fideiussione;
b) una seconda rata, pari a un ulteriore 40
per cento di quanto richiesto, previa presentazione di apposita fideiussione;
c) una terza rata a saldo, ad avvenuta
verifica del rendiconto.».
Art. 29
Intervento straordinario per
l'attuazione del Programma interregionale "Promozione di servizi allo sviluppo
rurale".
1. Al fine di poter realizzare sui territori rurali regionali,
organizzati sotto forma di Gruppi di azione locale, Agenzie di sviluppo rurale,
per contribuire meglio alla definizione delle strategie territoriali, viene
stanziata la somma di euro 2 milioni sul capitolo di nuova istituzione 111149 a
integrazione delle risorse disponibili sul capitolo 111152 e destinate alla
piena attuazione del Programma regionale "Promozione di servizi allo sviluppo
rurale".
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53,
comma 1, della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 "Statuto
della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Allegati A-B (10)
(10) Gli allegati A e B, che si omettono, contengono
variazioni di assestamento al bilancio di previsione per l'anno 2005, approvato
con L.R.
29 dicembre 2004, n. 25.