TITOLO I
DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1
(Spesa a carattere pluriennale)
1. Gli importi da
iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi
regionali a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni
2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nella tabella "A" allegata alla
presente legge.
Art. 2
(Finanziamento
spesa sociale e rata mutuo in Edilizia residenziale)
1. Gli stanziamenti di
bilancio previsti nei capitoli iscritti nell'unità previsionale di base 7.1.1. -
Settore sistema integrato servizi sociali - per complessivi euro 26.175.352,83 e
nel capitolo 1121040 di cui all'unità previsionale di base 10.4.3. per la quota
destinata al pagamento della sorte capitale della rata di mutuo in maturazione
2006 per euro 25.476.312,93 a seguito delle operazioni di consolidamento del
debito in edilizia residenziale, sono alimentati mediante parziale
utilizzazione, per l'importo complessivo di euro 51.651.665,76, delle economie
vincolate provenienti dall'esercizio 2001 sul capitolo 491037.
2. Il Fondo per la
reiscrizione delle economie vincolate di cui al capitolo 1110060 viene ridotto
del complessivo importo di cui al comma 1 di euro 51.651.665,76.
Art. 3
(Utilizzazione
fondi ecotassa)
1. Per l'annualità 2006 i
fondi relativi all'"ecotassa" iscritti nel capitolo di spesa 611087 provenienti
dalla tassa di deposito dei rifiuti in discarica, ai sensi dell'articolo 3,
comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), sono destinati a programmi di sviluppo dei servizi di
raccolta differenziata. Detti fondi sono trasferiti alle Province, che li
assegnano agli Ambiti territoriali ottimali definendo criteri incentivanti ed
elementi di premialità.
TITOLO II
NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO
Capo
1
Disposizioni in materia sanitaria
Art. 4
(Criteri di
assunzione di personale)
1. La normativa regionale
riguardante modalità, divieti e limiti alle assunzioni non si applica alle
procedure di mobilità per compensazione che sono sempre e in ogni caso
consentite, fatta eccezione per i direttori di struttura complessa.
2. Alle Aziende sanitarie è
fatto obbligo di dare attuazione alla legge 20 agosto 2000, n. 251 (Disciplina
delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione,
della prevenzione nonché della professione ostetrica).
3. Le Aziende sanitarie sono
autorizzate ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato personale
ausiliario sino alla concorrenza dei posti di organico vacanti purché la spesa
annua non ecceda quella sostenuta nel 2005 per la copertura dei medesimi posti a
mezzo di contratti a tempo determinato o con il ricorso ad agenzie di
somministrazione ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 21 giugno
2005, n. 752. (1)
4. Le Aziende
sanitarie riservano il 50 per cento dei posti vacanti in organico di cui al
comma 3, relativi alle categorie di personale per l'accesso ai quali è richiesto
il solo titolo della scuola secondaria inferiore, a coloro che abbiano svolto le
medesime mansioni, nella stessa o in altra Azienda sanitaria, per almeno dodici
mesi, anche non continuativi, nel quinquennio precedente alla data di scadenza
del bando e che non siano titolari di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato presso altre amministrazioni .
(2) Detti posti sono coperti mediante procedure concorsuali,
da bandire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, svolte nella forma di una prova d'idoneità, preceduta da una valutazione
dei titoli professionali dei candidati, secondo modalità stabilite dalla Giunta
regionale che tengano conto dell'anzianità di iscrizione al collocamento e
dell'intero servizio prestato. (3)
5. Nelle procedure di cui al
comma 4, con deliberazione della Giunta regionale, in relazione alla quantità di
lavoratori iscritti in ciascuna provincia nelle liste di mobilità e già
dipendenti di Aziende sanitarie private, può essere detratta dalla percentuale
indicata un'ulteriore riserva non superiore al dieci per cento delle vacanze di
organico, da destinare a lavoratori in mobilità già dipendenti di Aziende
sanitarie private. (4)
6. Con le modalità e i criteri
di cui al comma 5 può essere istituita una riserva non superiore al dieci per
cento delle vacanze di organico relative alle altre categorie del personale
dipendente delle Aziende sanitarie, da destinare ad assunzioni a tempo
indeterminato di lavoratori in mobilità già dipendenti di Aziende sanitarie
private.
7. All'esito delle procedure
di cui ai commi 4 e 5, le Aziende sanitarie, nel caso di mancata copertura
totale delle vacanze di personale ausiliario, provvedono alle ulteriori
assunzioni ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lett. b), del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
8. All'onere derivante dal
presente articolo si fa fronte con le disponibilità del Fondo sanitario
regionale.
(1) Vedi, anche, la Delib.G.R. 14 marzo 2006, n. 279.
(2) Periodo così sostituito dall'art.
28,
comma 1, L.R. 9 agosto 2006, n.
26, con la decorrenza indicata nel comma
2 del medesimo articolo. Il testo originario era così formulato: «Le Aziende
sanitarie riservano il cinquanta per cento dei posti vacanti in organico di cui
al comma 3, relativi alle categorie di personale per l'accesso ai quali è
richiesto il solo titolo della scuola secondaria inferiore, a coloro che abbiano
svolto le medesime mansioni - nella stessa o in altra Azienda sanitaria - per
almeno dodici mesi, anche non continuativi, nel quinquennio precedente
all'entrata in vigore della presente legge.».
(3) Vedi, anche, la Delib.G.R. 14 marzo 2006, n. 279.
(4) Vedi anche l'art. 10,
comma 2, L.R. 28 dicembre 2006, n.
39
Art. 5
(Disposizioni in
materia di gestioni liquidatorie ex USL)
1. I termini previsti
dall'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per
la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007
della Regione Puglia), per l'emanazione, da parte del Presidente della Giunta
regionale, del decreto di chiusura e di cessazione degli effetti delle procedure
di liquidazione coatta amministrativa avviate nei confronti delle gestioni
liquidatorie risultanti dalla soppressione delle Unità sanitarie locali, che non
si trovano in condizioni di grave dissesto finanziario, ovvero non risultano
gravemente deficitarie, sono prorogati, a ogni effetto, al 31 maggio 2006.
2. Dopo il comma 3 bis
dell'articolo 11
della legge
regionale 9 dicembre 2002, n. 20 (Assestamento e variazione al
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002), introdotto
dall'articolo 43
della legge
regionale 7 marzo 2003, n. 4, è aggiunto il seguente:
"3 bis.(5) Il compenso spettante ai
Direttori generali in qualità di Commissari liquidatori prescinde dal numero
delle gestioni liquidatorie sottoposte alla propria curatela ed è riferito alla
remunerazione lorda relativa al primo anno di attività. Per il periodo
successivo e sino alla chiusura di tutte le procedure di liquidazione coatta
amministrativa è previsto un compenso di euro 4 mila che deve essere corrisposto
solo al termine delle attività. I predetti compensi, nell'ipotesi di alternanza
di più Commissari liquidatori, devono essere ripartiti in maniera proporzionale
sulla base del periodo di attività effettivamente svolta.".
(5) La numerazione del
presente comma (indicato erroneamente nel Bollettino Ufficiale come comma 3-ter)
è stata così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 26 gennaio
2006, n. 13.
Art. 6
(Norme in materia
di bilanci delle Aziende sanitarie)
1. La Giunta regionale,
con provvedimento formale, dispone in merito all'utilizzo dei risultati positivi
di gestione delle Aziende sanitarie come risultanti dai bilanci di esercizio.
2. Per l'esercizio 2006,
entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria dello
Stato, la Giunta regionale, nelle more dell'adozione del documento di indirizzo
economico funzionale, comunica alle Aziende sanitarie, all'Agenzia regionale
sanitaria pugliese (ARES) e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale
(ARPA) gli importi assegnati in via provvisoria quale quota del fondo sanitario
regionale ai fini dell'adozione del bilancio preventivo entro il 31 gennaio
2006.
Capo II
Disposizioni in materia di Agricoltura
Art. 7
(Lotta alla
"Tristezza degli agrumi")
1. Al fine di provvedere
al cofinanziamento del programma nazionale rivolto a sostenere la lotta alla
"Tristezza degli agrumi" viene stanziata, a valere sul bilancio autonomo per
l'esercizio 2006, la somma di euro 500 mila mediante iscrizione sul capitolo di
spesa 111137 "Contributo sulle spese di estirpazione e distruzione delle piante
e/o lotti infetti da CTV a seguito di ingiunzione di abbattimento".
2. La Giunta regionale, con
proprio provvedimento, provvede a definire le linee di intervento e le relative
procedure.
Capo III
Disposizioni in materia di Trasporto
Art. 8
(Disposizioni
relative all'aumento di capitale sociale della Società trasporti pubblici di
Terra d'Otranto s.p.a.)
1. E' autorizzata la
partecipazione all'aumento di capitale sociale della Società trasporti pubblici
di Terra d'Otranto s.p.a., per il mantenimento dell'attuale quota azionaria,
mediante il conferimento in diritto di proprietà o altro diritto reale e nei
limiti delle somme occorrenti dell'immobile sito nel Comune di San Cesareo di
Lecce e distinto al NCEU - partita 1334 - foglio 1, particella 120.
2. Al fine di sostenere le
spese derivanti dal conferimento dell'immobile di cui al precedente comma 1 è
istituito nuovo capitolo di spesa nell'Unità previsionale di base 13.1.3, avente
la seguente declaratoria: "Spese per conferimento immobile in conto aumento
capitale sociale alla Società trasporti pubblici di Terra d'Otranto s.p.a.", con
uno stanziamento di euro 400 mila.
3. L'Assessore ai trasporti
e vie di comunicazione è autorizzato ad adottare i provvedimenti derivanti
dall'attuazione della presente norma sulla base delle procedure indicate dalla
Giunta regionale con apposito atto.
Art. 9
(Modifica
all'articolo 30 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18)
1. Il limite massimo del
2 per mille di cui al comma 4 dell'articolo 30
della legge regionale 31 ottobre 2002, n.18
(Testo unico sulla disciplina del
trasporto pubblico locale), è elevato al 5,5 per mille dei corrispettivi
contrattuali di servizio.
Art. 10
(Classificazione
"servizi minimi" nell'ambito del trasporto urbano)
1. E'
facoltà della Regione, fino all'approvazione del Piano triennale dei servizi,
classificare "servizi minimi", ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, della
l.r. 18/2002, i servizi aggiuntivi già istituiti dai Comuni con oneri a
totale carico dei propri bilanci e regolati da contratto di servizio di cui
all'articolo 19
della stessa
l.r. 18/2002.
2. Tale
facoltà è estesa, limitatamente al Comune capoluogo di regione, a quelli
insulari e a quelli ad alta attrazione sanitaria e religiosa, anche per i
servizi aggiuntivi da istituire con l'obiettivo di realizzare livelli di
servizio sufficientemente rapportati alla domanda di trasporto, ancorché non
regolati da contratto di servizio.
3. Per le
finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituito nel bilancio regionale, nell'unità
previsionale di base 13.1.2, apposito capitolo di spesa avente la seguente
declaratoria: "Spesa per classificazione 'servizi minimi' in attesa approvazione
piano triennale dei servizi", finanziato con uno stanziamento di euro 4,5
milioni.
4. Con
deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità per
l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
Capo IV
Disposizioni in materia di lavoro
Art. 11
(Incentivazione
alla trasformazione dell'apprendistato)
1.
Al fine di integrare la dotazione finanziaria necessaria a dare attuazione
all'articolo 10
della legge regionale 22 novembre 2005, n. 13
(Disciplina in materia di apprendistato professionalizzante), viene stanziata la
somma di euro 2 milioni mediante iscrizione sul capitolo di nuova istituzione
951000 nell'unità previsionale di base 5.1.2.
Art. 12
(Esodo del
personale dell'Agenzia regionale del lavoro)
1. Le
disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 58
della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento
e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004),
si applicano anche al personale dell'Agenzia regionale per il lavoro di cui
all'articolo 55
della l.r. 1/2005.
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA
Art. 13
(Finanziamento
straordinario piano casa)
1. Al fine
di provvedere alla realizzazione di una serie di interventi di sostegno a
privati, cooperative e imprese per il recupero di alloggi da dare in locazione,
alle famiglie per il recupero della prima casa, agli IACP per il recupero di
immobili residenziali nonché agli enti pubblici da destinare ai programmi
integrati di riqualificazione delle periferie, i residui di stanziamenti
provenienti dagli anni e dai capitoli sottoelencati:
Anno
Formazione |
Capitolo |
Importo |
2003 |
491024 |
22.605,41 |
2004 |
491024 |
29.999,81 |
2002 |
491034 |
8.792.132,06 |
2003 |
491034 |
2.983.471,48 |
2002 |
491036 |
11.101.980,75 |
2003 |
491036 |
30.145.207,87 |
2004 |
491036 |
30.724.408,58 |
2002 |
491037 |
2.171.799,49 |
2003 |
491037 |
9.362.375,53 |
2004 |
491037 |
2.150.000,00 |
2003 |
492025 |
5.824.035,31 |
TOTALE |
103.308.016,29 |
confluiscono
nei capitoli di spesa di nuova istituzione indicati al comma 3 e sono utilizzati
per le finalità indicate nel medesimo comma.
2. Le
economie vincolate provenienti dagli anni e dai capitoli sottoelencati:
Anno
Formazione |
Capitolo |
Importo |
2000 |
491034 |
1.403.391,32 |
2000 |
491024 |
4.855.893,70 |
2001 |
491024 |
51.037,15 |
2001 |
491034 |
4.589.499,45 |
2001 |
491036 |
14.339.030,39 |
2001 |
491037 |
28.354.372,61 |
2001 |
492025 |
113.410,94 |
TOTALE |
53.706.635,56 |
confluiscono nei capitoli di spesa di
nuova istituzione indicati al comma 3 e sono utilizzate per le finalità indicate
nel medesimo comma.
3. In
relazione alle risorse finanziarie di cui ai commi 1 e 2, ammontanti a
complessivi euro 157.014.651,85, sono istituiti i seguenti capitoli di spesa
dell'Unità previsionale di base 3.1.2 "Interventi regionali in materia di
edilizia residenziale", con indicazione delle somme assegnate a ciascuna
categoria di intervento:
-
Capitolo 411015 - Contributi a cooperative e imprese per la nuova
costruzione e il recupero di alloggi di edilizia convenzionata, destinati
all'affitto e alla vendita
(6) |
Euro
27.000.000,00 |
-
Capitolo 411020 "Contributi in favore di privati per il recupero di
alloggi da destinare alla locazione e alle famiglie per il recupero della
prima casa" |
Euro
10.014.651,85 |
-
Capitolo 411025 "Contributi agli enti pubblici per il recupero di
alloggi da destinare alla locazione" |
Euro
10.000.000,00 |
-
Capitolo 411030 "Trasferimento fondi agli IACP per il recupero di
immobili residenziali" |
Euro
63.000.000,00 |
-
Capitolo 411035 "Trasferimento fondi ai Comuni per la realizzazione
dei Programmi integrati di riqualificazione delle periferie" |
Euro
32.000.000,00
|
-
Capitolo 411192 "Cofinanziamento regionale per il sostegno
all'accesso alle abitazioni di cui alla legge n. 431/98" |
Euro
15.000.000,00
|
Totale |
Euro
157.014.651,85 |
4. La Giunta regionale, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio
provvedimento, definisce criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli
interventi di cui al comma 3, attribuendo priorità agli interventi di recupero e
riqualificazione di tipo eco-compatibile rispetto alla nuova costruzione e
favorendo l'integrazione fra politiche abitative e politiche sociali.
5. Qualora
per una categoria di intervento i fondi non vengano utilizzati interamente, la
Giunta regionale può destinare i fondi inutilizzati ad altri interventi tra
quelli indicati al comma 4.
6. E'
istituito, presso il Settore edilizia residenziale pubblica, l'Osservatorio
della condizione abitativa, che dovrà essere compatibile con gli Osservatori
regionali e l'Osservatorio nazionale. Esso provvede alla raccolta di conoscenze
sistematiche sulla condizione abitativa, all'analisi delle situazioni di disagio
abitativo e al monitoraggio e alla valutazione dell'attuazione di programmi
riguardanti l'edilizia residenziale pubblica, allo scopo di formulare proposte
mirate alla realizzazione di una più efficace politica abitativa regionale.
7.
L'Osservatorio della condizione abitativa ha anche compiti di diffusione di dati
e analisi per promuovere lo scambio e l'integrazione di conoscenze sull'edilizia
sociale e le politiche abitative tra le forze politiche, sociali, professionali
e imprenditoriali.
8. Le
modalità e le procedure per il funzionamento dell'Osservatorio della condizione
abitativa sono definite con provvedimento della Giunta regionale.
(6) La denominazione del presente capitolo è stata così
sostituita dall'art. 5,
L.R.
12 ottobre 2009, n. 21. Il testo originario era così formulato: « -
Capitolo 411015 "Contributi a cooperative ed imprese per costruzione
alloggi di edilizia convenzionata"».
TITOLO IV
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 14
(Piano
straordinario assunzioni ARPA)
(7)
1. Al fine
di assicurare l'immediata piena operatività delle strutture centrali e
territoriali dell'ARPA Puglia - è istituito un fondo per il finanziamento del
Piano straordinario delle assunzioni nell'Agenzia stessa.
2. Gli
oneri di cui al comma 1 trovano copertura con l'assegnazione aggiuntiva,
vincolata alla finalità del Piano straordinario delle assunzioni ARPA, di euro 3
milioni sul capitolo 581000 dell'unità previsionale di base 14.1.2.
3. Il
Direttore generale dell'ARPA Puglia, entro il 31 marzo 2006, propone alla Giunta
regionale, che entro novanta giorni l'approva, il Piano straordinario delle
assunzioni, tenendo conto delle esigenze delle strutture territoriali e del
mantenimento a regime delle funzioni oggi svolte dalle strutture centrali con
contratti a tempo determinato.
(7) Vedi la Delib.G.R. 21 novembre 2006, n.
1712
Art. 15
(Modificazione
della dotazione organica dell'Ufficio rapporti con le Istituzioni dell'Unione
europea a Bruxelles)
1. Il
comma 2 dell'articolo 4
della legge regionale 22 dicembre 2000, n. 28 (Variazione
al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000), è sostituito dal
seguente:
"2. La
dotazione organica del personale dell'Ufficio è determinata con deliberazione di
Giunta regionale su proposta del Presidente e non può superare le dieci unità,
di cui un dirigente, cinque appartenenti alla categoria D, tre alla categoria C
e uno alla categoria B.".
Art. 16
(Modifiche
all'articolo 15 della legge regionale 22 dicembre 2005, n 17)
1.
All'articolo 15
(Interventi in materia di ricerca e orientamento universitario) della
legge regionale 2 dicembre 2005, n. 17, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al
comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'intervento viene attuato
tramite gli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (EDISU).
Alla relativa spesa si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento di
cui al capitolo 915010 del bilancio di previsione per l'esercizio 2006.";
b) dopo il
comma 1 è inserito il seguente:
"1 bis. La Giunta regionale,
con propria deliberazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, provvede a definire i relativi progetti fissandone
criteri, termini e modalità.".
1-bis La Regione, nelle more della emanazione della legge
organica in materia di ricerca universitaria e scientifica, al fine di
assicurare la partecipazione della Regione a iniziative e attività di notevole
prestigio e portata culturale e scientifica in Italia e all'estero, sostiene:
a) la partecipazione della Regione Puglia a convegni, seminari e
simposi scientifici atti a promuovere e a sostenere la ricerca scientifica e
universitaria;
b) le attività di studio, ricerca, formazione e progettazione,
la realizzazione di pubblicazioni di indagini statistiche e di studi di
fattibilità, in collaborazione con le università degli studi, gli enti locali,
gli istituti di consulenza e formazione e i centri di ricerca pubblici e
privati, al fine di promuovere lo sviluppo, la qualificazione e le attività del
sistema universitario pugliese con particolare riferimento alla ricerca
scientifica e all'innovazione tecnologica anche in funzione
dell'internazionalizzazione delle attività stesse;
c) la partecipazione della Regione Puglia alla formazione e
costituzione di consorzi e fondazioni che promuovono attività di ricerca
scientifica sul territorio regionale;
d) gli oneri finalizzati a garantire l'attuazione degli accordi
di Programma-quadro stipulati con le università degli studi, gli enti di ricerca
pubblici e privati e altri soggetti istituzionali . (8)
(8) Comma aggiunto dall'art. 43,
comma 1, L.R. 19 luglio 2006, n.
22.
Art. 17
(Redazione DRAG)
1. Al fine
di provvedere alla redazione del Documento regionale di assetto generale (DRAG)
di cui all'articolo 4
dellalegge regionale 27 luglio
2001, n. 20
(Norme
generali di governo e uso del territorio) viene stanziata su apposito capitolo
di nuova istituzione 574010 dell'unità previsionale di base 3.3.1 capitolo la
somma di euro 350 mila.
Art. 18
(Abrogazione
dell'articolo 73 della l.r. 1/2005)
1.
L'articolo 73
della l.r. 1/2005, in materia di inquadramento di personale, è abrogato.
Art. 19
(Integrazioni
all'articolo 58 della l.r. 14/2004)
1. I
dipendenti degli EDISU, degli Istituti autonomi case popolari (IACP) e delle
Aziende di promozione turistica (APT) presenti sul territorio regionale che
hanno sottoscritto con l'ente di appartenenza la risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 58
della l.r. 14/2004 e che sono
ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge possono
chiedere, con istanza individuale, la proroga del termine di cui al comma 2 del
medesimo articolo 58
della l.r. 14/2004.
2. L'istanza di cui al comma
1, diretta al legale rappresentante dell'ente, va presentata entro il termine di
dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'organo di
governo dell'ente, entro il 20 gennaio 2006, esaminate le richieste, può
accogliere l'istanza in relazione alle esigenze di servizio, fissando
unilateralmente la nuova data della risoluzione consensuale, che deve aver
comunque termine non oltre il 31 dicembre 2006, previa specifica sessione di
concertazione con le organizzazioni sindacali di categoria.
3. L'istanza di cui al comma 1 non può
essere presentata dai dipendenti che compiono il sessantacinquesimo anno di età
entro il termine del 31 dicembre 2005.
4. Alle
unità di personale nei confronti delle quali gli organi degli enti dispongono la
proroga, ai sensi del presente articolo, sono corrisposte le indennità previste
dall'articolo 58,
commi 1 e 5, della l.r. 14/2004, maturate con lo stipendio di dicembre 2005.
5. Onde consentire l'esercizio della
facoltà di cui al comma 1, la data della risoluzione consensuale del rapporto di
lavoro indicata nei contratti sottoscritti dai dipendenti degli enti regionali
EDISU, IACP e APT in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge è fissata al 31 gennaio 2006.
6. In caso
di mancato accoglimento da parte degli organi di governo dell'ente entro il
termine indicato dal comma 2, l'istanza s'intende respinta e, in tal caso, il
dipendente istante cessa dal servizio alla data del 31 gennaio 2006.
Art. 20
(Modifica
all'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26)
1. Il
comma 2 dell'articolo 2
della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in
materia di circoscrizioni comunali), è sostituito dal seguente:
"2. Il provvedimento della
Regione Puglia deve essere preceduto dalla consultazione della popolazione
interessata nonché dal parere espresso, entro e non oltre i sessanta giorni, dal
Consiglio comunale.".
Art. 21
(Integrazione
all'articolo 4 della legge regionale 4 dicembre 2001, n. 31)
1. Dopo il
comma 1 ter dell'articolo 4
della legge regionale 4 dicembre 2001, n. 31 (Disposizioni
di carattere tributario)", introdotto dall'articolo 6
della legge
regionale 4 dicembre 2003, n. 25, è aggiunto il seguente:
"1 quater.
A decorrere dal 1° gennaio 2006 e con le stesse modalità di cui al comma 1 ter
sono altresì esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale gli
automezzi di soccorso, antincendio e ambulanze, di proprietà delle associazioni
di volontariato iscritte nell'elenco regionale delle Associazioni di
volontariato per la Protezione civile della regione Puglia, di cui all'articolo
5
della legge
regionale 19 dicembre 1995, n. 39 (Ordinamento e organizzazione regionale),
la cui destinazione, l'uso e gli adattamenti del veicolo risultino dalla carta
di circolazione.".
Art. 22
(Modifica
all'articolo 2 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3)
1.
All'articolo 5
della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (Norme di
funzionamento dei Gruppi consiliari), modificato dall'articolo 2 della legge
regionale 4 gennaio 2001, n. 1, è aggiunto, in fine, il seguente:
"3 bis.
L'Ufficio di Presidenza, con proprio atto, sentita la Conferenza dei Presidenti
dei Gruppi, può aggiornare, annualmente, le somme di cui ai commi precedenti.".
Art. 23
(Modifiche
all'articolo 7 della l.r. 1/2005)
1. Dopo la
lettera l) del comma 1 dell'articolo 7 (Anticipazioni al Cassiere centrale)
della l.r.
1/2005 sono aggiunte
le seguenti:
"1 bis)
spese per traslochi e facchinaggio;
1 ter) spese per servizi di vigilanza e
custodia degli uffici regionali.".
La presente legge è dichiarata
urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per
gli effetti dell'art. 53, comma 1 della
L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto
della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
TABELLA
A
IMPORTI
DA ISCRIVERE IN BILANCIO
IN
RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA
RECATE DA
LEGGI PLURIENNALI
(in
milioni di Euro)
SETTORI
DI INTERVENTO
|
2006 |
2007 |
2008 |
RAGIONERIA
(mutui)
|
281,96 |
278,15 |
272,80 |
RAGIONERIA
RUOLI DI S.F.
|
8,70 |
6,30 |
5,20 |
EDILIZIA
RESIDENZIALE
|
7,00 |
5,00 |
3,50 |
TOTALE
|
296,96 |
289,45 |
281,50 |