CAPO I
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2012
Art. 1
Finalità
1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione
Puglia per l’esercizio finanziario 2012, approvato con legge
regionale 30 dicembre 2011, n. 39 (Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia), sono introdotte
le variazioni necessarie ad assestare gli elementi relativi ai residui attivi e
passivi, alla giacenza di cassa e all’avanzo di amministrazione secondo i valori
risultanti dal rendiconto generale dell’esercizio 2011, nonché le variazioni
ritenute necessarie in relazione alle esigenze gestionali di entrata e di spesa.
2. Il saldo finanziario attivo già iscritto per euro 1.223.210.956,84 al
competente capitolo 1011001 di entrata del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2012, viene rideterminato in euro 1.252.829.526,49. Il
maggior saldo finanziario è pari a euro 29.618.569,65 ed è destinato, previo
adeguamento del fondo per la reiscrizione delle economie vincolate, alla
copertura delle variazioni di bilancio di cui alla presente legge.
3. Gli allegati A e B alla presente legge contengono
l’analitica esposizione, per Unità previsionali di base (UPB) oltre che per
capitolo di riferimento, rispettivamente, dei residui attivi e passivi assestati
e delle variazioni introdotte alle poste previsionali in termini di competenza e
cassa per effetto della utilizzazione dell’avanzo e delle operazioni di
assestamento e variazioni di cui alla presente legge.
Art. 2
Adeguamento dello stato di previsione dell’entrata e della
spesa
1 Per effetto delle variazioni di cui all’articolo 1,
l’ammontare complessivo dell’entrata e della spesa dello stato di previsione del
bilancio per l’esercizio finanziario 2012 risulta rideterminato, sia per
l’entrata che per la spesa, in euro 13.368.604.857,48 in termini di competenza e
in euro 27.733.424.274,28 in termini di cassa.
Art. 3
Fondo per la reiscrizione delle economie vincolate
1. Il fondo per la reiscrizione delle economie vincolate di
cui al capitolo 1110060 del bilancio del corrente esercizio viene ridotto
dell’importo di euro 17.674.143,99.
2. Per l’esercizio 2012 la dotazione finanziaria
complessiva del fondo di cui al comma 1 è pari a euro 889.996.833,95.
CAPO II
DISPOSIZIONI VARIE DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 4
Piano straordinario Salute-Ambiente in favore del territorio
provinciale di Taranto (1)
1. Al fine di contrastare le criticità ambientali e sulla
base delle relative evidenze epidemiologiche nel territorio provinciale di
Taranto, la Regione promuove un Piano straordinario Salute-Ambiente per il
territorio provinciale di Taranto.
2. La Giunta regionale predispone il Piano di cui al comma
1 avvalendosi della ASL competente, delle Agenzie regionali e delle Società
partecipate dalla Regione interessate e, previo parere delle Commissioni
consiliari competenti, lo approva entro il 30 settembre 2012.
3. Il Piano deve essere redatto nel rispetto dei vincoli
previsti dalla legge
regionale 9 febbraio 2011, n. 2 (Approvazione del Piano di rientro della
Regione Puglia 2010-2012).
4. Allo scopo di finanziare la realizzazione del Piano di
cui al comma 1, nel bilancio di previsione 2012 è istituito, nell’ambito della
UPB 05.08.01, il capitolo 751056 denominato “Contributo per la realizzazione del
Piano straordinario Salute-Ambiente per Taranto”, con uno stanziamento, in
termini di competenza e cassa, per euro 8 milioni.
(1) Con Delib.G.R. 2 ottobre 2012, n. 1935 è stato approvato
il Piano straordinario salute e ambiente di cui al presente articolo.
(ALLEGATA)
Art. 5
Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2012,
n. 11 (2)
[1. All’articolo 1
della legge
regionale 15 maggio 2012, n. 11 (Misure urgenti per l’accelerazione della
determinazione delle dotazioni organiche delle aziende ed enti del Servizio
sanitario regionale e di tutela assistenziale), sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
“2 bis. Per l’anno 2012 i limiti di cui all’articolo 9
(Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico), comma 28, del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, vengono determinati su base aggregata regionale
con riguardo alla spesa complessivamente sostenuta nell’anno 2009 dagli enti ed
aziende del Servizio sanitario regionale (SSR).
2 ter. Gli enti e le
aziende del SSR procedono senza indugio a comunicare alla Regione i dati
relativi alla spesa storica del 2009 per le tipologie contrattuali di cui
all’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla
l. 122/2010, nonché la spesa già sostenuta e quella derivante da convenzioni o
contratti già perfezionati per le medesime tipologie contrattuali per l’anno
2012.
2 quater. La Giunta regionale provvede:
a) sulla base delle comunicazioni di cui al comma 2 ter,
alla quantificazione della spesa aggregata regionale consentita nel 2012, nel
rispetto dei limiti previsti dalle norme in materia di contenimento della spesa
pubblica, al netto di quanto già speso ovvero previsto da convenzioni o
contratti già perfezionati;
b) ad assegnare agli enti e aziende del SSR le quote della
spesa residua consentita per il 2012, al fine esclusivo di consentire che detti
enti e aziende siano posti nelle condizioni di attuare quanto disposto dal comma
2”.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, per l’anno 2012, è fatto divieto agli enti ed aziende del SSR di
avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di
collaborazione coordinata o continuativa in mancanza di preventiva
autorizzazione della Giunta regionale.
3. All’esito di quanto previsto dai commi 2 ter e 2 quater
dell’articolo 1
della l.r.
11/2012, come aggiunti dal comma 1 del presente articolo, fermi restando i
vincoli di contabilità pubblica e il rispetto dei limiti finanziari invalicabili
e assegnati dalla Giunta regionale agli enti e aziende del SSR di cui alla
lettera b) del predetto comma 2 quater, non sono assoggettate alla preventiva
autorizzazione di cui al comma 2 del presente articolo le proroghe dei contratti
di lavoro a tempo determinato del personale di cui al comma 2 dell’articolo 1
della l.r.
11/2012.
4. I contratti eventualmente stipulati dalle aziende e
dagli enti del SSR in difformità da quanto previsto dai commi 2 e 3 sono nulli
di diritto. I soggetti che hanno stipulato un contratto in contrasto con le
previsioni contenute nei commi 2 e 3 sono tenuti a rifondare l’ente di
appartenenza per il danno causato. ]
(2) Articolo abrogato dall'art. 14,
c. 1 della Legge
regionale 28 dicembre 2012, n. 45.
Art. 6
Trasferimento sede legale ASL BT
1. Per far fronte alle spese di trasferimento della sede
legale da Andria a Barletta la Giunta regionale è autorizzata a trasferire
all’ASL BT la somma di euro 350 mila. E’ istituito, pertanto, nel bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2012, nell’ambito della UPB 05.08.01, il
capitolo 742090, denominato “Spese per trasferimento sede legale ASL BT da
Andria a Barletta”, con una dotazione finanziaria di euro 350 mila.
Art. 7
Disposizioni in materia di funzionamento degli uffici dei
Garanti di cui alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19
1. Dopo l’articolo 31
(Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà
personale) della legge
regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei
servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in
Puglia) è inserito il seguente:
“Art. 31 bis:
1. Al Garante regionale delle persone sottoposte a misure
restrittive della libertà personale e al Garante per i diritti del minore è
attribuita un’indennità di funzione, per dodici mensilità, a valere sulle
risorse del bilancio autonomo regionale, pari al venti per cento dell’indennità
annuale lorda spettante ai Consiglieri regionali. Tale indennità deve intendersi
comprensiva di ogni altro onere connesso al rimborso delle spese di viaggio
riferite alla funzione.
2. Agli uffici del Garante regionale delle persone
sottoposte a misure restrittive della libertà personale e del Garante per i
diritti del minore è assegnato annualmente un budget, a valere sulle risorse del
bilancio autonomo regionale, per la copertura delle spese connesse alle attività
da realizzare.
3. Gli uffici del Garante regionale delle persone
sottoposte a misure restrittive della libertà personale e del Garante per i
diritti del minore predispongono e presentano al Presidente del Consiglio
regionale, entro il 30 marzo di ogni anno, un dettagliato rendiconto
dell’utilizzo del budget di cui al comma 2.
4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede
mediante l’istituzione nel bilancio autonomo regionale, nell’ambito della UPB
00.01.01, dei sottonotati capitoli di spesa:
a) Capitolo 1055 denominato “Spese connesse alle attività
dell’Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive
della libertà personale”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio
finanziario 2012 in termini di competenza e cassa, di euro 41 mila;
b) Capitolo 1060 denominato “Spese connesse alle attività
dell’ufficio del Garante regionale dei diritti del minore”, con una dotazione
finanziaria per l’esercizio finanziario 2012, in termini di competenza e cassa,
di euro 41 mila.
Art. 8
Deroga al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 5
settembre 1994, n. 29
1. Limitatamente all’anno 2012, il divieto di praticare
prezzi inferiori a quelli minimi dichiarati, sancito dall’articolo 3
(Comunicazione delle tariffe), comma 2, della legge
regionale 5 settembre 1994, n. 29 (Liberalizzazione dei prezzi dei servizi
delle strutture ricettive, nonche’ delle attivita’ turistiche ad uso pubblico
gestite in regime di concessione), non trova applicazione nei confronti delle
strutture turistiche a uso pubblico gestite in regime di concessione, ivi
compresi gli stabilimenti balneari e le darsene.
Art. 9
Rilevazione dei dati sui flussi turistici (3)
[1. I titolari delle strutture ricettive di qualsiasi
tipologia e classificazione, inclusi i Bed and Breakfast (B&B) sono tenuti a
inviare i dati statistici sul movimento turistico all’Agenzia regionale “Puglia
promozione” esclusivamente attraverso il Sistema Puglia per l’osservatorio
turistico, accessibile dal sito istituzionale dell’Agenzia.
2. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce modalità e tempi
relativi alla trasmissione dei dati statistici.
3. Per l’inadempienza totale o parziale nella
trasmissione dei dati da parte delle strutture ricettive è prevista la sanzione
amministrativa del pagamento di euro 500, applicabile massimo una volta per
anno. (4)
4. Le funzioni di vigilanza e
di controllo relative alla trasmissione dei dati da parte delle strutture
ricettive tramite il Sistema Puglia per l’osservatorio turistico sono esercitate
dalla Regione Puglia].
(3) Articolo abrogato dall'art. 12,
della l.r.
49/2017
(4) Ai sensi dell'art. 6,
comma 1, L.R.
7 agosto 2013, n. 26, il presente comma resta in vigore fino al 31
dicembre 2013, e che a decorrere dal 1° gennaio 2014, per
l’inadempienza totale o parziale nella trasmissione dei dati attraverso il
Sistema Puglia per l’Osservatorio Turistico (SPOT) da parte di tutte le
strutture ricettive, inclusi i Bed and Breakfast, è prevista la sanzione
amministrativa del pagamento di 1.200 euro applicabile
per un massimo di tre volte per ciascun anno.
Art. 10
Festival della settimana azzurra marinando
1. Al fine di sostenere e valorizzare la promozione di
manifestazioni che incentivano l’attività turistica e culturale nei territori
della Regione, è stabilito in favore del comune di Ostuni, per l’anno 2012, un
contributo straordinario di euro 25 mila per l’organizzazione del “Festival
della settimana azzurra marinando“.
2. E’ altresì stabilito, per l’anno 2012, un contributo
straordinario per la manifestazione “Regata Brindisi-Corfù” della entità di euro
40 mila. Ai fini dell’organizzazione della Regata velica il contributo è
assegnato al comune di Brindisi.
3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, nel bilancio regionale
autonomo dell’esercizio finanziario 2012 è istituito, nell’ambito della UPB
04.01.01, il capitolo di spesa 813087 denominato “Contributo straordinario per
eventi turistico-culturali”, con una dotazione finanziaria, in termini di
competenza e cassa, di euro 65 mila.
Art. 11
Contributo straordinario in favore del patrimonio netto
disponibile della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari
1. Ai fini della ricapitalizzazione della Fondazione
lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, è istituito nel bilancio di
previsione autonomo dell’esercizio finanziario 2012, nell’ambito della UPB
04.01.01., il capitolo di spesa 813085 denominato “Contributo straordinario in
favore del patrimonio netto disponibile della Fondazione lirico-sinfonica
Petruzzelli e Teatri di Bari”, con una dotazione finanziaria, in termini di
competenza e cassa, di euro 2 milioni.
Art. 12
Contributo straordinario alle istituzioni concertistico
orchestrali
1. Per assicurare lo sviluppo delle attività concertistiche
delle istituzioni concertistico orchestrali (ICO) Fondazione Tito Schipa di
Lecce, Orchestra della Provincia di Bari, Magna Grecia di Taranto è istituito
nel bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2012, nell’ambito della UPB
04.01.01, il capitolo di spesa 813086 denominato “Contributo straordinario per
le ICO pugliesi”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e
cassa, di euro 300 mila.
Art. 13
Contributo straordinario alle Università pugliesi
1. Al fine di consentire parità di accesso all’istruzione
universitaria a tutti gli studenti della Regione e far conseguire loro il pieno
successo formativo, sostenendo l’impegno delle università a razionalizzare e
qualificare ulteriormente le proprie attività in tutto il territorio, nel
bilancio di previsione autonomo dell’esercizio finanziario 2012, nell’ambito
della UPB 04.04.02, il capitolo di spesa 915060 è ridenominato “Contributo
straordinario a favore delle università pugliesi” ed è assegnata una dotazione
finanziaria di parte corrente, in termini di competenza e cassa, di euro 5
milioni. Tale contributo viene erogato a ristoro del minor gettito delle tasse
universitarie per esonero dalle stesse degli studenti meno abbienti ed è
finalizzato a garantire servizi agli studenti per favorire il diritto allo
studio.
2. I criteri di riparto del contributo tra le stesse
università sono stabiliti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con apposito atto della Giunta regionale, che tenga conto
del numero degli studenti esonerati in ciascuna università della regione. Nello
stesso atto sono definite modalità e tempi di rendicontazione delle somme
assegnate.
Art. 14
Contributo ai Consorzi di bonifica
1. La Regione, al fine di consentire l’attuazione della legge
regionale 21 giugno 2011, n. 12 (Norme straordinarie per i Consorzi di
bonifica), provvede a erogare, ai sensi dell’articolo 16
(Concorso nelle spese consortili) della legge
regionale 31 maggio 1980, n. 54 (Norme in materia di determinazione dei
comprensori e costituzione dei Consorzi di bonifica integrale), fino alla
concorrenza di euro 10 milioni le somme occorrenti per far fronte:
a) alle spese di funzionamento;
b) alle spese per il pagamento degli emolumenti ai dipendenti a
tempo indeterminato e a tempo determinato;
c) alle spese per il pagamento
dei consumi, anche pregressi, di acqua ed energia elettrica, sia per uso civile
che per uso agricolo;
d) alle spese per il pagamento delle quote del contributo
associativo dovuto all’Unione regionale delle bonifiche;
e) alle spese per il pagamento degli oneri, a carico dei
Consorzi, spettanti ai dipendenti collocati in quiescenza fino al 31 dicembre
2012.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante
l’utilizzo delle risorse finanziarie iscritte, in termini di competenza e di
cassa, al capitolo di spesa 112091 - UPB 01.01.01 - del bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2012 “Erogazione straordinaria a favore dei Consorzi
di bonifica” come modificato con la presente legge.
3. Agli adempimenti di cui alle lettere b), c), d), ed e)
del comma 1 provvedono il Commissario ad acta e la struttura di supporto
nominati ai sensi dell’articolo 20
(Consorzi di bonifica), comma 3, della legge
regionale del 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione
Puglia), con le attribuzioni ivi richiamate. I connessi oneri trovano copertura
nell’ambito dello stanziamento annuale ivi previsto.
Art. 15
Sistemazioni contabili per gli effetti della transazione tra
Regione Puglia e Merrill Lynch
1. La somma di euro 7 milioni 900 mila riveniente alla
Regione Puglia per gli effetti della transazione stipulata il 9 febbraio 2012
con la banca Merrill Lynch resta destinata alle esigenze determinate
dall’accordo transattivo e dal contratto di Amortising Interest Rate Swap con
Sinking Fund nel periodo di vigenza.
2. In attuazione del comma 1 sono istituiti nel bilancio
regionale autonomo per l’esercizio finanziario 2012, in termini di competenza e
cassa, i seguenti capitoli:
a) parte entrata - UPB 03.04.02
“Introiti diversi”
1) capitolo 2035795 denominato “Introito della somma di
euro 7 milioni 900 mila versata da Merrill Lynch per gli effetti della
transazione stipulata il 9 febbraio 2012”, collegato per euro 2 milioni 900 mila
al capitolo di spesa 3895, con uno stanziamento di euro 7 milioni 900 mila;
b) parte spesa - UPB 06.02.02 “Oneri di gestione
finanziaria”
1) capitolo 3895 denominato “Spese per la definizione
dell’accordo di transazione e per il monitoraggio del contratto di Amortising
Interest Rate Swap con Sinking Fund” collegato, per euro 2 milioni 900 mila, al
capitolo di entrata 2035795, con uno stanziamento di euro 2 milioni 900 mila.
3.
La rimanente somma di 5 milioni di euro è imputata al capitolo n. 3882, UPB
06.02.02, denominato: “Copertura rischi swap per variazione tassi di interesse
oltre la soglia contrattuale del 5,45 per cento o per chiusura opzione digitale.
(5)
(5) Comma sostituito dall'art. 3 della l.r. n. 45/2013. Il testo
originario del comma era così formulato:"3.La
rimanente somma di euro 5 milioni è imputata al fondo svalutazione crediti di
cui all’articolo 51-bis (Fondo svalutazione crediti) della
legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione,
bilancio, contabilità regionale e controlli) - capitolo 1110065, UPB 06.02.01."
Art. 16
Riduzione della sanzione amministrativa applicabile alla tassa
automobilistica regionale. Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 30
dicembre 2011, n. 38
1. All’articolo 6
(Riduzione della sanzione amministrativa applicabile alla tassa
automobilistica regionale) della legge
regionale 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione
Puglia), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“A decorrere dal 1° gennaio 2012 il pagamento dell’avviso
bonario comporta la riduzione a un terzo della sanzione amministrativa di cui
all’articolo 13 (Ritardati od omessi versamenti diretti) del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in
materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei
tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre
1996, n. 662). La sanzione è, altresì, ridotta a un terzo, fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 13 (Ravvedimento) del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le
violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge
23 dicembre 1996, n. 662) e successive modifiche e integrazioni, qualora la
regolarizzazione degli errori e omissioni della tassa automobilistica avvenga
entro il termine di decadenza previsto per l’azione di accertamento, sempreché
l’azione non sia stata già constatata. Il pagamento della sanzione in misura
ridotta, di cui al comma 1, deve essere eseguito contestualmente alla
regolarizzazione del pagamento della tassa automobilistica o della differenza,
quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori.”;
b) al comma 5 le parole: “sono notificati” sono sostituite
dalle seguenti: “possono essere notificati”;
c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. Le spese di spedizione/notifica da contestare e
addebitare al contribuente in sede di avviso di accertamento sono determinate in
euro 12,60.”.
Art. 17
Spese per verifica di stabilità degli edifici in territorio di
Marina di Lesina
1. Al fine di finanziare l’espletamento delle indagini
tecniche preordinate alla verifica della stabilità degli edifici dichiarati
inagibili nel territorio di Marina di Lesina, è istituito nel bilancio di
previsione autonomo per l’esercizio finanziario 2012, nell’ambito della UPB
09.03.01, il capitolo di spesa 621141 denominato “Spese per indagini tecniche
sulla verifica di stabilità degli edifici in territorio di Marina di Lesina”,
con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 300
mila.
2. I fondi previsti dal comma 1 sono nella disponibilità
del Sindaco in qualità di soggetto attuatore, il quale provvede alla
rendicontazione al termine dell’espletamento delle indagini tecniche previste
dal comma 1.
Art. 18
Scuola materna “Suore Figlie di Sant’Anna” di Crispiano
1. Per far fronte alle spese per lavori di messa in
sicurezza statica, rimozione di materiale eternit e di ripristino strutturale,
da effettuarsi presso la scuola materna “Suore Figlie di Sant’Anna” di
Crispiano, è istituito nel bilancio regionale autonomo per l’esercizio
finanziario 2012, nell’ambito della UPB 04.04.01, il capitolo 911085 denominato
“Contributo straordinario per l’Istituto ‘Suore Figlie di Sant’Anna’ di
Crispiano”, con uno stanziamento di euro 40 mila in termini di competenza e
cassa.
Art. 19
Modifica dell’articolo 38, comma 1, della legge regionale 9
dicembre 2002, n. 20 (6)
1. Il comma 1 dell’articolo 38
(Recupero contributo edilizia residenziale pubblica - Rateizzazione) della legge
regionale 9 dicembre 2002, n. 20 (Assestamento e variazione al bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2002), è sostituito dal seguente:
“1. I soggetti attuatori di edilizia residenziale pubblica
agevolata e i loro aventi causa (assegnatari o acquirenti), tenuti, ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge, alla restituzione di contributi erogati
dalla Regione, in conto interessi di preammortamento e di ammortamento, sui
mutui concessi dagli istituti di credito convenzionati, possono scegliere se
effettuare il rimborso in unica soluzione o ratealmente.”.
(6) NDR: La L.R. 9 dicembre 2002, n. 20 è riportata
erroneamente, nella presente rubrica, come L.R. 9
dicembre 2011, n. 20.
Art. 20
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n.
14
1. Alla legge
regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno
dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio
edilizio residenziale), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) al comma 6 dell’articolo 5
(Condizioni e modalità generali) le parole: “dagli articoli 3 e 4” sono
sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 4”;
b) al comma 1, lettera c),
dell’articolo 6
(Limiti di applicazione) dopo la parola “generali” sono aggiunte le seguenti:
“salvo che gli interventi non rientrino in quelli indicati nell’allegato I del
decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento
recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli
interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni)”;
c) al comma 1 dell’articolo 7
(Tempi e titoli abilitativi) le parole: “entro il 31 dicembre 2012” sono
sostituite dalle seguenti: ”entro il 31 dicembre 2013”.
Art. 21
Proroga termini di cui agli articoli 28 e 30 della legge
regionale 31 dicembre 2010, n. 19
1. I termini previsti dagli articoli 28
(Norme transitorie di semplificazione in materia di utilizzo di acque
sotterranee per le piccole derivazioni di acque pubblica. Riconoscimento di
utenza) e 30
(Concessioni sanatorie) della legge
regionale 31 dicembre 2010, n. 19 (Disposizione per la formazione del
bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione
Puglia), così come modificati dall’articolo 24
della legge
regionale 6 luglio 2011, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2011), sono prorogati al 30 novembre
2012.
Art. 22
Servizio idrico integrato
1. Al fine di accelerare la spesa e in considerazione della
necessità di assicurare le gestione unitaria del Servizio idrico integrato nel
territorio regionale, così da raggiungere gli obiettivi di uniformità di tutela
dei corpi idrici, prevenzione dell’inquinamento e tutela delle risorse idriche,
l’autorizzazione allo scarico nei detti corpi idrici degli impianti di
depurazione a servizio degli agglomerati di cui al Piano di tutela delle
acque (7) è rilasciata dalla Regione.
2. I procedimenti di autorizzazione avviati alla data di
entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla Regione e sono
abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con quelle di cui al
presente articolo.
(7) Il Piano di tutela delle acque è stato adottato con DGR
883/2007 e successivamente integrato con DGR 1441/2009
Art. 23
Progetti candidati a finanziamento con risorse pubbliche (8)
1.
Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di
valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione
integrata ambientale inerenti ai progetti per i quali, alla data di
presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della
Regione Puglia, o suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a
valere su risorse pubbliche.
2.
I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente
disposizione sono conclusi dall’ente presso il quale è stata inoltrata
l’istanza, fatta salva la possibilità per il proponente di presentare una nuova
istanza conformemente alla disposizione del comma 1.
(8) Articolo sostituito dalla l.r.
67/2017, art. 52,
comma 1.
Art. 24
Disposizioni di etica pubblica
1. Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute
nella deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2012, n. 622 (Disposizioni
in materia di etica pubblica e integrazione dell’anagrafe pubblica della Giunta
regionale - DGR 1125 del 4 maggio 2010), in materia di scambio di doni di
cortesia in occasione o a margine di visite ufficiali o di incontri di membri
del Governo regionale, o loro delegati, con autorità italiane o straniere ovvero
in relazione ad altri doni o benefici eventualmente offerti in altre situazioni
connesse al ruolo di membro del Governo regionale, sono istituiti nel bilancio
regionale autonomo dell’esercizio finanziario 2012 i seguenti capitoli :
a) Parte entrata - UPB 03.04.02., capitolo 3065045
denominato “D.G.R. 622/2012. Introiti relativi ai doni di rappresentanza
ricevuti dal Presidente della Giunta regionale e dagli Assessori regionali.
Collegato al capitolo di spesa 1471”;
b) Parte spesa - UPB 00.03.01., capitolo 1471 denominato
“D.G.R. 622/2012. Donazioni relative ai doni di rappresentanza ricevuti dal
Presidente della Giunta regionale e dagli Assessori regionali. Collegato al
capitolo di entrata 3065045”.
Art. 25
(Abrogazione norme)
1. In applicazione dell’articolo 11, comma 6 sexies, della
legge 24 febbraio 2012, n. 14 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da
disposizioni legislative. Differimento di termini relativi al’esercizio di
deleghe legislative), l’articolo 1
della legge
regionale 2 novembre 2011, n. 28 (Misure urgenti per assicurare la
funzionalità dell’amministrazione regionale) e l’articolo 47
(Attuazione articolo 16 decreto legge 6 luglio 2011, n. 98) della legge
regionale 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione
Puglia), sono abrogati.
La presente legge è dichiarata urgente e
sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli
effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 3
luglio 2012