Art. 1
Modifiche all’articolo
7 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20
1. All’articolo
7 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione
paesaggistica) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1, come modificato dall’articolo
2 della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 22 e successivamente sostituito
dall’articolo 1 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 19, è così
ulteriormente sostituito:
“1.
La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche e i provvedimenti
autorizzatori, comunque denominati, previsti dal capo IV del titolo I della
parte III e dal capo II del titolo I della parte IV del d.lgs. 42/2004, nonché
dalla vigente pianificazione paesaggistica, è in capo alla Regione per le opere
sottoposte a procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) di
Competenza regionale. Per le opere soggette a procedimento di VIA di competenza
della provincia o città metropolitana, il rilascio delle suddette autorizzazioni
è in capo alla provincia o città metropolitana ove la stessa risulti delegata ai
sensi del comma 5, in capo alla Regione nei restanti casi. Per i progetti
soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA all’esito della quale
non sia disposto l’assoggettamento a VIA, la competenza al rilascio delle
suddette autorizzazioni rimane in capo all’ente presso il quale è incardinata la
procedura di verifica di assoggettabilità.”;
b)
il comma 3, come modificato dall’articolo
2 della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 22, è così sostituito:
“3.
Nei casi non elencati dal comma 1 le funzioni di cui al medesimo comma sono
delegate, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 4 a opera
della competente sezione regionale e a decorrere dalla comunicazione dell’esito
positivo della suddetta verifica, come segue:
a)
ai comuni con popolazione non inferiore a diecimila abitanti, che hanno facoltà
di associarsi secondo le disposizioni del titolo II, capo V del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali) e dell’articolo 3 della legge regionale 1 agosto 2014, n. 34
(Disciplina dell’esercizio associato delle funzioni comunali), al fine
dell’esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia paesaggistica,
per mezzo di un unico ufficio, nonché di un’unica commissione locale per il
paesaggio;
b)
ai comuni con popolazione al di sotto dei diecimila abitanti, rientranti nella
stessa provincia o confinanti, a condizione che si associno, secondo le modalità
di cui alla lettera a), e preferibilmente nelle forme di cui all’articolo 32 del
d.lgs. 267/2000, al fine dell’esercizio unitario delle funzioni amministrative
in materia paesaggistica, per mezzo di un unico ufficio, nonché di un’unica
commissione locale per il paesaggio.”;
c)
il comma 4 è così sostituito:
“4.
Per esercitare le funzioni delegate, gli enti territoriali e le varie forme
associative devono istituire la commissione locale del paesaggio di cui
all’articolo 148 del d.lgs. 42/2004, assicurare l’adeguato livello di competenze
tecnico-scientifiche e garantire la differenziazione tra l’attività di tutela
del paesaggio e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia
urbanistico-edilizia come previsto dall’articolo 146, comma 6, del d.lgs.
42/2004.”;
d)
il comma 5 è così sostituito:
“5.
Ove i comuni, singoli o associati, non soddisfino le condizioni richieste ai
commi precedenti, le funzioni di cui al comma 1 sono delegate alla rispettiva
provincia o città metropolitana, previa verifica del possesso dei requisiti di
cui al comma 4 a opera della competente sezione regionale e a decorrere dalla
comunicazione dell’esito positivo della suddetta verifica.”;
e)
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
“6-bis. La competenza a
rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche per opere che interessano il
territorio di competenza di più enti delegati è in capo alla provincia o città
metropolitana, ove le opere ricadano interamente all’interno dei confini della
provincia o città metropolitana e la stessa risulti delegata ai sensi del comma
5, mentre è in capo alla Regione nel caso dette opere interessino il territorio
di più province o città metropolitane o le stesse non risultino delegate ai
sensi del comma 5”;
“6-ter. L’applicazione
delle sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 167 del d.lgs. n. 42/2004 è
delegata agli enti territoriali destinatari della delega delle funzioni di cui
al comma 1. I procedimenti, di sanatoria ordinaria o straordinaria, pendenti
alla data di entrata in vigore del presente comma restano in capo alla Regione e
sono esercitate dagli organi regionali competenti. L’entità della sanzione è
determinata sulla base della maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto
conseguito, da calcolare ai sensi del decreto ministeriale 26 settembre 1997
(Determinazione dei parametri e delle modalità per la qualificazione della
indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a
vincolo) e dell’articolo 14 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio
pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia.”.
Art. 2
Modifiche all’articolo
8 della Lr. 20/2009
1. All’articolo
8 della I.r. 20/2009, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla fine della lettera a) del comma 1, sono aggiunte le seguenti parole “, del
parere ex articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di
controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere edilizie), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche per gli
interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9, del d.lgs.
42/2004, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2010, n.
139;”;
b)
la lettera b) del comma 1 è abrogata;
c)
il comma 2 è così sostituito:
“2.
La Commissione è composta da almeno tre e non più di cinque membri selezionati
dall’ente delegato a seguito di avviso pubblico, anche attraverso elenchi di
esperti in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno
biennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell’arte e
dell’architettura, alla pianificazione territoriale, all’archeologia e alle
scienze geologiche, agrarie o forestali. La commissione composta da un numero di
membri superiore a tre deve includere una figura professionale priva di titolo
universitario purché sia documentata esperienza quinquennale in dette materie e
sia iscritta a un albo professionale. Il responsabile del procedimento partecipa
ai lavori della commissione senza diritto di voto, svolge funzioni di relatore e
prescinde dal parere di cui al comma 1 in caso di decorrenza infruttuosa del
termine perentorio di venti giorni ivi previsto. I componenti non possono essere
contestualmente membri della commissione edilizia e/o urbanistica o svolgere
incarichi professionali presso l’ente delegato.”;
d)
al comma 10 dopo le parole: “nuovo organo”, sono aggiunte le seguenti: “e
comunque non oltre il termine perentorio di sessanta giorni, trascorso il quale
la Regione provvede alla nomina di commissario ad acta con oneri a carico del
comune inadempiente.”.
Art. 3
Modifiche all’articolo
10 della l.r. 20/2009
1. All’articolo
10 della l.r. 20/2009, come sostituito dall’articolo
1 della legge regionale 22 ottobre 2012, n. 28, il comma 2 è così
sostituito:
“2.
E’ altresì delegato ai comuni il rilascio del parere ex articolo 32 della legge
47/1985.”.
Art. 4
Modifiche all’ articolo
12 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20
1. All’articolo
12 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e
uso del territorio) , sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, la lettera e-bis), come aggiunta dall’articolo
16, comma 1, lettera b) della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5, è
sostituita dalla seguente:
“e-bis) modifiche delle
perimetrazioni o suddivisioni dei comparti di intervento di cui all’articolo
15 della legge regionale 10 febbraio 1979, n. 6 (Adempimenti regionali per
l’attuazione della legge statale 28 ottobre 1977, n. 10), di cui all’articolo
51 della I.r. 56/1980 o di cui all’articolo
14 della I.r. 20/2001, nonché modifiche delle unità di minimo intervento,
che non comportino incremento degli indici di fabbricabilità e/o la riduzione
delle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico.”;
b)
dopo il comma 3, sono introdotti i seguenti commi:
“3-bis. La
deliberazione motivata del Consiglio Comunale che apporta variazioni agli
strumenti urbanistici generali vigenti non costituisce variante urbanistica
quando concerne:
a)
la mera digitalizzazione in formato vettoriale degli strumenti urbanistici
generali vigenti, nel sistema di proiezione cartografica della carta tecnica
regionale;
b)
le modifiche obbligatorie delle perimetrazioni e della relativa disciplina, ove
determinate dall’adeguamento a nuovi vincoli ambientali, paesaggistici o
culturali, a disposizioni normative o a piani o programmi sovraordinati, in caso
di esclusivo recepimento delle prescrizioni ivi contenute;
c)
la correzione di meri errori materiali contenuti nelle NTA, nella cartografia o
negli altri elaborati, nonché l’eliminazione di contrasti tra elaborati dello
stesso strumento, per i quali sia evidente dagli atti e univocamente desumibile
la reale volontà dell’amministrazione.”;
“3-ter. Le
deliberazioni motivate del consiglio comunale unitamente agli strumenti
urbanistici generali vigenti, come variati ai sensi del comma 3 o come
modificati ai sensi del comma 3-bis, vengono trasmesse alla competente struttura
regionale, la quale provvede a renderli accessibili attraverso il SIT, secondo
le modalità definite dall’articolo 24.”.
Art. 5
Modifiche all’articolo
14 della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11
1. All’articolo
14 della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione
dell’impatto ambientale) sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c)
l’autorizzazione paesaggistica e i provvedimenti autorizzatori, comunque
denominati, previsti dal capo IV del titolo I della parte III e dal capo II del
titolo I della parte IV del d.lgs. 42/2004 nonché dalla pianificazione
paesaggistica; a tal fine, il SIA e gli elaborati progettuali contengono anche
le relative relazioni paesaggistiche prescritte dall’articolo 146 del d.lgs
42/2004 e dal vigente Piano paesaggistico.”;
b)
al comma 7 sono soppresse le seguenti parole: “compreso il parere paesaggistico
di cui all’articolo 5.03 delle NTA del PUTT/P e la deroga di cui all’articolo
5.07 delle medesime NTA,”.
Art. 6
Modifiche alla legge
regionale 20 agosto 1974, n. 31 e proroga di efficacia di contributi per la
formazione di strumenti urbanistici
1. All’articolo
3, comma 1, della legge regionale 20 agosto 1974, n. 31 le parole: “due
anni” sono sostituite dalle seguenti: “quattro anni”.
2. I
termini di efficacia dei contributi concessi dalla Giunta regionale, ai sensi
della I.r.
31/1974, per la formazione di strumenti urbanistici comunali ovvero per gli
adeguamenti alla pianificazione paesaggistica, sono prorogati di anni due.
Art. 7
Modifiche all’ articolo
3 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14
1. All’articolo
3 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e
urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità
del patrimonio edilizio residenziale) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, alinea in ultimo modificato dall’articolo
1 della legge regionale 1 agosto 2011, n. 21 e successivamente sostituito
dall’articolo
3 della legge regionale 5 dicembre 2014, n. 49, dopo le parole:
“decreto del Ministro
dei lavori pubblici 1444/68.” sono aggiunte le seguenti: “Negli usi strettamente
connessi con le residenze sono ricompresi gli esercizi di vicinato di cui
all’articolo 16, comma 5, lettera a), della legge regionale 10 aprile 2015, n.
24 (Codice del commercio), nonché i laboratori per arti e mestieri e locali per
imprese artigiane di cui all’articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge
quadro per l’artigianato), dirette alla prestazione di servizi connessi alla
cura della persona, alla manutenzione dei beni di consumo durevoli o degli
edifici, o alla produzione di beni di natura artistica, con l’esclusione delle
attività rumorose, inquinanti o comunque moleste.”;
b)
alla lettera b) del comma 1, come modificato dall’articolo
1 della I.r. 21/2011, dopo le parole: “contiguità fisica”, sono aggiunte le
seguenti: “anche a mezzo di elementi strutturali di collegamento” e dopo le
parole: “legge 6 agosto 1967, n. 765” sono aggiunte le seguenti:
“;
ove l’ampliamento in contiguità fisica non risulti tecnicamente o fisicamente
realizzabile oppure comprometta le caratteristiche tipologiche e architettoniche
del fabbricato esistente, può essere autorizzata la costruzione di un corpo
edilizio separato, di carattere accessorio e pertinenziale, da collocarsi sullo
stesso lotto dell’edificio esistente e ad una distanza non superiore a dieci
metri da quest’ultimo. Il nuovo corpo edilizio deve rispettare le
caratteristiche tipologiche, morfologiche e costruttive del fabbricato
esistente.
Art. 8
Modifiche all’articolo
4 della I.r. 14/2009.
1. Al comma
3 dell’articolo
4 della I.r. 14/2009, dopo le parole: “strumenti urbanistici”, aggiungere le
seguenti:”; è consentito il mantenimento dei distacchi, degli arretramenti e
degli allineamenti dei manufatti preesistenti.”.
Art. 9
Modifica all’articolo
6 della I.r. 14/2009
1. All’articolo
6 della I.r. 14/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2, dopo le parole “consiglio comunale” sono soppresse le seguenti: “da
adottare entro il termine di quarantacinque giorni, a pena di decadenza dalla
entrata in vigore della presente legge,”;
b)
la lettera d) del comma 2, come modificato dall’articolo 1 della legge regionale
12 dicembre 2011, n. 34, è soppressa.
Art. 10
Modifica all’ articolo
3 della legge regionale 15 novembre 2007, n. 33
1. Al comma 1 dell’articolo
3 della legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti,
dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche
non autorizzate), dopo le parole: “Il consiglio comunale”, sono soppresse le
seguenti: “, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente
legge,”.
Art. 11
Modifiche all’articolo
7 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4
1. All’articolo
7 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa
Opera nazionale combattenti), dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1-bis.
Nelle more della approvazione del Quadro di assetto regionale, continuano ad
applicarsi le norme dei Piani comunali dei tratturi approvati ai sensi della legge
regionale 23 dicembre 2003, n. 29, (Disciplina delle funzioni amministrative
in materia di tratturi), ancorché scaduti.”.
Art. 12
Abrogazioni
1. Sono
abrogate la legge
regionale 15 marzo 1996, n. 5 (Sub-delega ai comuni parere articolo 32 legge
28 febbraio 1985, n 47), la legge
regionale 24 marzo 1995, n. 8 (Norme per il rilascio delle autorizzazioni in
zone soggette a vincolo paesaggistico) e l’articolo
31 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del
territorio).
La presente
legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per
gli effetti dell’art.
53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.