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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
2018
Numero
44
Data
10/08/2018
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018¬-2020
Note
Bollettino n. 106, pubblicato il 13/08/2018
Allegati

 



CAPO I

Assestamento del bilancio di previsione 2018- 2020

Art. 1

Residui attivi e passivi risultanti dal Rendiconto generale

1. l dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2018 approvato con legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68 (Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 20182020), sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2017 approvato con legge regionale 1 agosto 2018, n. 43 (Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017). Le differenze tra l’ammontare dei residui del rendiconto e l’ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 sono rappresentate negli allegati 1 (entrata) e 2 (spesa) alla presente legge.

Art. 2

Risultato di amministrazione dell’esercizio precedente

1. Il risultato di amministrazione dell’esercizio finanziario 2017 già iscritto in via presuntiva per euro 3.618.526.910,41 nella parte entrata del bilancio di previsione per l’esercizio 2018 approvato con l.r. 68/2017, è rideterminato in euro 2.310.416.561,39 a seguito della approvazione del rendiconto 2017 approvato con legge regionale 1 agosto 2018, n. 43 (Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017).

Art. 3

Stato di previsione delle entrate

  1. Nello stato di previsione delle entrate per gli esercizi finanziari 2018 -2020 sono introdotte le variazioni di cui all’allegato 3.

  2. Per effetto delle variazioni apportate, l’ammontare dello stato di previsione delle entrate per l’esercizio finanziario 2018 risulta aumentato di euro 38.100.000,00 quanto alla previsione di competenza, e di euro 120.946.268,09 quanto alla previsione di cassa. Per gli esercizi finanziari 2019 e 2020 l’ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta invariato.

 

Art. 4

Stato di previsione delle spese

1. Nello stato di previsione delle spese per gli esercizi finanziari 2018 - 2020 sono introdotte le variazioni di cui all’allegato 5.

2. Per effetto delle variazioni apportate, l’ammontare dello stato di previsione delle spese per l’esercizio finanziario 2018 risulta aumentato di euro 38.100.000,00 quanto alla previsione di competenza, e di euro 120.946.268,09 quanto alla previsione di cassa. Per gli esercizi finanziari 2019 e 2020 l’ammontare dello stato di previsione delle spese risulta invariato.

Art. 5

Fondo di cassa

1. Il fondo di cassa all’inizio dell’esercizio finanziario 2018 è determinato in euro 1.614.537.993,82 in conformità di quanto disposto con l’articolo 9 dellalegge regionale 1 agosto 2018, n. 43 (Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017).

Art. 6

Tabulati allegati

1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) allegato 1 - Assestamento al bilancio di previsione - residui entrate;

b) allegato 2 - Assestamento al bilancio di previsione - residui spese;

c) allegato 3 - Variazioni al bilancio di competenza e cassa 2018 entrate per titolo e tipologia;

d) allegato 4 - Variazioni al bilancio di competenza e cassa 2018 entrate per titolo;

e) allegato 5 - Variazioni al bilancio di competenza e cassa 2018 spese per missioni, programma e titolo;

f) allegato 6 - Variazioni al bilancio di competenza e cassa 2018 spese per titolo;

g) allegato 7 - Variazioni al bilancio pluriennale entrate per titolo e tipologia;

h) allegato 8 - Variazioni al bilancio pluriennale entrate per titolo

i) allegato 9 - Programma e titolo variazioni al bilancio pluriennale spese per missioni;

j) allegato 10 - Variazioni al bilancio pluriennale spese per titolo;

k) allegato 11 - Quadro generale riassuntivo;

I) allegato 12 - Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

m) allegato 13- Equilibri di bilancio;

n) allegato 14- Verifica di congruità dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;

o) allegato 15 - Nota integrativa all’assestamento e variazione al bilancio di previsione 2018-2020.

 

CAPO II

Disposizioni varie di carattere finanziario e diverse

Art. 7

Funzionalità del sistema di allerta di Protezione civile

1. Al fine di assicurare la funzionalità del sistema di allerta di protezione civile, attraverso il mantenimento in piena efficienza delle apparecchiature e dei software di gestione sia della sala dedicata alle attività del Centro funzionale sia delle stazioni periferiche di monitoraggio, sorveglianza e telecomunicazione della rete territoriale di monitoraggio meteo-pluvio-idrometrica, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 11, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 800 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020.

Art. 8

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale

1. All’articolo 30 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 della Regione Puglia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: ", nell’ambito dell’UPB 03.04.04," sono soppresse;

b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4 bis. A far data dal 1 luglio 2018, al ricorrere delle condizioni previste dall’articolo 5, comma 5, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse in favore degli enti locali di cui al capitolo di spesa n. 552053, continueranno ad essere riconosciute per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di affidamento e comunque non oltre il 30 giugno 2020.;

4 ter. Le risorse in favore degli enti locali sono riconosciute per i contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 e successive modificazioni e integrazioni e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Tali risorse vengono altresì riconosciute agli enti locali con contratti di servizio in scadenza oltre il 30 giugno 2018 e comunque non oltre il 30 giugno 2020.;

4 quater. Agli oneri rivenienti dall’attuazione dei precedenti commi 4 bis e 4 ter, pari a complessivi euro 37 milioni e 200 mila, si provvede, nell’ambito della missione 10, programma 2, titolo 1 del bilancio regionale, per euro 9 milioni e 300 mila nell’ambito dello stanziamento già allibrato sul capitolo 552053 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 approvato con l.r . 68/2017, e per euro 27 milioni e 900 mila con variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018 mediante applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato.";

c) il comma 5 è abrogato.

Art. 9

Modifiche alle leggi regionali 23 giugno 2008, n. 16 e 10 marzo 2014, n. 7. Aeroporto Gino Lisa di Foggia

1. Alla legge regionale 23 giugno 2008, n. 16 (Principi, indirizzi e linee di intervento in materia di Piano regionale dei trasporti), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 7, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

"I bis) destinare l’Aeroporto Gino Lisa di Foggia a centro strategico della protezione civile regionale e polo logistico per tutte le funzioni di interesse pubblico legate alle attività di protezione civile e soccorso, comprese le esigenze di mobilità del territorio foggiano caratterizzato dall’esistenza di aree interne con forti problemi di accessibilità;";

b) la lettera c), comma 3, dell’articolo 29 è sostituita dalla seguente:

"c) Foggia: centro strategico della protezione civile regionale e polo logistico per tutte le funzioni di interesse pubblico legate alle attività di protezione civile e soccorso; traffico di linea e charter;".

2. Alla legge regionale 10 marzo 2014, n. 7 (Sistema regionale di protezione civile"), sono apportate le seguenti modifiche:

          a) all’articolo 15, comma 2, è aggiunta la seguente lettera: "m bis) Gestore della Rete aeroportuale pugliese;";

          b) all’articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: "1 bis. La Regione assicura il finanziamento delle spese di investimento e di funzionamento dell’Aeroporto G. Lisa di Foggia per l’intera durata della convenzione stipulata per la gestione del servizio di interesse economico generale, anche riferito alle esigenze di mobilità del territorio foggiano caratterizzato dall’esistenza di aree interne con forti problemi di accessibilità. Concorrono al finanziamento delle spese di investimento le risorse comunitarie, statali o regionali all’uopo destinate. Per il finanziamento delle spese di funzionamento nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 11, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza, di euro 2 milioni e 500 mila per l’esercizio finanziario 2019 e di euro 5 milioni per l’esercizio finanziario 2020. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà con le rispettive leggi di bilancio. Al rimborso delle spese di funzionamento si provvede previa rendicontazione dell’ente gestore redatta ai sensi della direttiva CIPE 15 giugno 2007, n. 38 e successive modificazioni e integrazioni e relativa contabilità regolatoria certificata da società di revisione contabile.

 

Art. 10

Interpretazione autentica dell’articolo 14, comma 1, lettera f), della legge regionale 10 aprile 2015, n. 17

1. L’articolo 14,  comma 1, lettera f), della legge regionale 10 aprile 2015, n. 17 (Disciplina della tutela e dell’uso della costa), si interpreta nel senso che, nelle more dell’adozione del Piano comunale delle coste, l’ampiezza della fascia di rispetto di cui alla medesima lettera f), del comma 1, dell’articolo 14 (Norme di salvaguardia e direttive per la pianificazione costiera) della l.r. 17/2015 è da intendersi determinata dai comuni, in sede di istruttoria delle istanze di concessione demaniale, in ragione della concedibilità dell’area come determinata in sede di PRC e tenuto conto delle specifiche caratteristiche geomorfologiche del territorio interessato.

Art. 11

Contributo straordinario in favore dell’ADISU Puglia

  1. Al fine di assicurare il diritto allo studio nel rispetto dei principi di economicità ed efficacia amministrativa, è concesso all’Agenzia per il diritto allo studio della Regione Puglia (ADISU) un contributo straordinario finalizzato alla stipula di atti di costituzione del diritto di superficie/usufrutto dei beni immobili (residenze e mense universitarie) di proprietà dell’Università degli Studi di Bari, già a disposizione dell’ADISU.

  2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 4, programma 7, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 1 milione e 500 mila.

  3. Gli atti di cui al comma 1 sono soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 36 della legge regionale 27 giugno 2007, n. 18 (Norme in materia di diritto agli studi dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione), in quanto atti di interesse generale dell’Agenzia.

Art. 12

Misure finanziarie a sostegno delle Scuole di specializzazione dell’area medica delle Università di Bari e di Foggia

  1. Al fine di superare la carenza di medici specialisti nell’ambito dell’assistenza sanitaria pugliese, la Regione Puglia partecipa al raggiungimento dell’obiettivo di copertura dei posti di professore di ruolo dell’area medica delle Università di Bari e Foggia, contribuendo al consolidamento dei requisiti minimi d’accreditamento delle Scuole di specializzazione.

  2. Per le finalità di cui al comma 1, è sottoscritta apposita convenzione tra Regione Puglia e le Università di Bari e di Foggia, ai sensi dell’articolo 18, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario).

  3. La convenzione di cui al comma 2 contiene tutte le disposizioni operative più coerenti per il raggiungimento delle finalità previste dal comma 1, oltre a quelle dirette ad assicurare l’aderenza dei programmi di reclutamento per le singole Scuole di specializzazione con i fabbisogni regionali in quanto connessi a priorità strategiche dell’assistenza sanitaria pugliese e la subordinazione della conferma del finanziamento, per gli anni successivi al triennio 2018-2020, al relativo accreditamento di ciascuna Scuola di specializzazione.

  4. L’ambito di validità temporale del contributo di cui ai commi 1, 2 e 3 è di quindici anni, a partire dall’esercizio finanziario 2018, per un importo massimo di euro 3 milioni annui e per un onere complessivo massimo di euro 45 milioni.

  5. Per il finanziamento della spesa prevista dal comma 4, è assegnata dal bilancio autonomo regionale, nell’ambito della missione 13, programma 7, titolo 1, una dotazione finanziaria per l’esercizio 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 3 milioni. La medesima dotazione finanziaria in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020. Per le annualità successive si provvederà con le rispettive leggi di bilancio, nel rispetto della convenzione di cui al comma 2.

  6. Per sovrintendere sulla programmazione e il monitoraggio degli interventi previsti dalla presente disposizione, in particolare sul raggiungimento degli obiettivi d’interesse regionale, e sull’impiego delle risorse assegnate, è istituito un comitato tecnico interno della Regione Puglia costituito dal direttore del Dipartimento politiche della salute della Regione Puglia, dal direttore del Dipartimento bilancio e risorse finanziarie della Regione Puglia e dai direttori generali dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria "Policlinico" di Bari e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia.

Art. 13

Modifiche alle leggi regionali 5 febbraio 2013, n. 4 e 10 aprile 2015, n. 17

1. Alla legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti), sono apportate le seguenti modifiche:

          a) all’articolo 7, comma 3, dopo le parole: "Quadro di assetto", sono inserite le seguenti: ", anche se proposti dai comuni,

          b) all’articolo 9, dopo il comma 5, è inserito il seguente comma: "5 bis. Le aree tratturali classificate ai sensi del comma 1, lettera c), dell’articolo 6, occupate da legittime costruzioni, sono dichiarate patrimonio disponibile della Regione Puglia e alienabili agli attuali proprietari superficiari, anche pro quota.

2. Alla legge regionale 10 aprile 2015, n. 17 (Disciplina della tutela e dell’uso della costa), sono apportate le seguenti modifiche:

                 a) all’articolo 9, comma 1:

1) all’inizio del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "Fino alla ridefinizione della materia da parte della Regione," e le parole: "Le concessioni", sono sostituite dalle seguenti: "le concessioni

2) all’inizio del secondo periodo le parole: ". Fino alla ridefinizione della materia", sono sostituite

dalla congiunzione "e";

b) all’articolo 16:

1) al comma 4, le parole: ", delle sanzioni amministrative conseguenti a violazione alle ordinanze balneari, nonché al contenzioso tributario", sono soppresse;

2) al comma 5, le parole: ", delle somme introitate per sanzioni amministrative conseguenti a violazioni accertate dai comuni alle ordinanze balneari", sono soppresse.

Art. 14

Potenziamento degli investimenti in ricerca e innovazione

  1. La Regione Puglia intende potenziare l’impatto degli investimenti regionali in ricerca e innovazione, anche attraverso la leva della domanda pubblica di innovazione, sulla competitività del sistema economico, la crescita del capitale umano e sul benessere sociale e la qualità dei servizi erogati ai cittadini.

  2. In attuazione del presente articolo, la Regione promuove una prima azione pilota per la costituzione del Tecnopolo per la Medicina di precisione e il sostegno alle attività di ricerca e sviluppo promuovendo le intese di cui al comma 1.

  3. Per le finalità di cui al precedente comma 1, la Regione integra le politiche in materia di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione potenziando gli ambiti di specializzazione regionale, a partire da quello della salute e del sistema di cure, con investimenti per la valorizzazione delle infrastrutture e del capitale umano impiegati nella ricerca e acquisti, anche pre-commerciali, di soluzioni innovative e prototipi, anche promuovendo intese istituzionali tra i diversi attori pubblici e privati.

  4. Gli interventi sono programmati con provvedimenti della Giunta regionale e monitorati e valutati annualmente.

  5. L’attuazione della presente norma trova copertura finanziaria per l’esercizio finanziario 2018 nell’ambito dell’asse 9, linea 9.12, del POR Puglia FESR FSE 2014/2020 per un importo di euro 3 milioni e per il periodo 2019 - 2023 con un finanziamento annuo pari a euro 5 milioni a carico del bilancio autonomo regionale per un onere complessivo pari a euro 28 milioni.

  6. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale, nell’ambito della missione 13, programma 8, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 3 milioni (bilancio vincolato) e, nell’ambito della missione 14, programma 3, titolo 2, in termini di competenza, di euro 5 milioni (bilancio autonomo), per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020. Per le annualità successive si provvederà con le rispettive leggi di bilancio.

Art. 15

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45

1. All’articolo 57 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia), sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 1, la parola: "tre", è sostituita dalla seguente: "cinque";

          b) al comma 2, la parola: "triennale", è sostituita dalla seguente: "quinquennale".

Art. 16

Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2011 n. 38

1. All’articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2011 n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia), sono apportate le seguenti modifiche:

           a) il comma 5 è abrogato;

           b) il comma 6 è abrogato;

           c) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Le spese di spedizione e notifica da addebitare al contribuente qualora venga emesso avviso di accertamento sono determinate in euro 12,60";

          d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7 bis. L’accertamento dell’omesso o ritardato versamento della tassa automobilistica e l’irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori può essere effettuato, senza previa contestazione, mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133 della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e successive modificazioni.".

Art. 17

Programma di cooperazione territoriale europea C.B.C. "lnterreg III-A Transfrontaliero Adriatico 2000-2006

1. Al fine di consentire la chiusura delle attività relative al Programma di cooperazione territoriale europea C.B.C. "lnterreg III-A Transfrontaliero Adriatico", periodo di programmazione 2000-2006, con il saldo della quota di cofinanziamento regionale a carico della Regione, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 19, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 738.354,51.

 

Art. 18

Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 24 settembre 2012, n. 25

1. All’articolo 6  della legge regionale 24 settembre 2012, n. 25(Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili), così come modificato dalla legge regionale 16 luglio 2018, n. 38, i commi 1, 1 bis, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"1. La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 12.2, 12.4, 12.6 e 12.8 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 n. 47987 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) sono soggetti alla PAS, disciplinata dall’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE). Ferma restando l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica o l’accertamento di compatibilità paesaggistica, se previsti, la PAS trova applicazione anche per gli impianti di seguito indicati:

a) impianti eolici di potenza nominale complessiva superiore a 60 kW e fino a 200 kW, costituiti da un massimo di quattro aerogeneratori, a condizione che non ricadano, anche parzialmente, in aree naturali protette;

b) impianti eolici di potenza nominale superiore a 200 kW e fino a 500 kW costituiti da un unico aerogeneratore a condizione che non ricadano, anche parzialmente, in aree naturali protette e che al progetto non si applichi il procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale;

c) impianti solari fotovoltaici di potenza nominale superiore a 20 kW e fino a 200 kW, a condizione che non ricadano, anche parzialmente, in aree naturali protette;

d) impianti solari fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW e fino a 1 MW localizzati in aree industriali dismesse, cave esaurite, discariche e siti inquinati, a condizione che non ricadano, anche parzialmente, in aree naturali protette, che al progetto non si applichi il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e che il progetto preveda, a carico del soggetto proponente, interventi di riqualificazione ambientale dei luoghi; qualora l’intervento sia localizzato in siti inquinati e in siti di interesse nazionale di cui all’articolo 252 del d.lgs. 152/2006, la realizzazione degli impianti di qualsiasi potenza è condizionata alla bonifica degli stessi in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale;

e) impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biomassa, diversi da quelli di cui ai paragrafi 12.3 e 12.4 del d.m. 47987/2010, di potenza elettrica nominale superiore 200 kW e fino a 500 kW, a condizione che non ricadano, anche parzialmente, in aree naturali protette e che al progetto non si applichi il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

f) impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, diversi da quelli di cui ai paragrafi 12.3 e 12.4 del d.m. 47987/2010, di potenza nominale superiore a 250 kW e fino a 500 kW, a condizione che non ricadano, anche parzialmente, in aree naturali protette e che al progetto non si applichi il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

g) impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, diversi da quelli di cui ai paragrafi 12.3 e 12.4 del d.m. 47987/2010, localizzati in aree industriali dismesse, cave esaurite, discariche e siti inquinati, di potenza nominale superiore a 500 kW e fino a 1 MW, a condizione che non ricadano, anche parzialmente, in aree naturali protette, che al progetto non si applichi il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e che il progetto preveda, a carico del soggetto proponente, interventi di riqualificazione ambientale dei luoghi; qualora l’intervento sia localizzato in siti inquinati e in siti di interesse nazionale di cui all’articolo 252 delcd.lgs. 152/2006, la realizzazione degli impianti di qualsiasi potenza è condizionata alla bonifica degli stessi in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale;

h) impianti idroelettrici, diversi da quelli di cui al paragrafo 12.7 del d.m. 47987/2010, di potenza nominale superiore a 100 kW e fino a 1 MW, a condizione che non ricadano, anche parzialmente, in aree naturali protette e che al progetto non si applichi il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

i) impianti geotermoelettrici, diversi da quelli di cui al paragrafo 12.7 del d.m. 47987/2010, di potenza nominale non superiore a 200 kW, a condizione che non ricadano, anche parzialmente, in aree naturali protette.

2. Gli impianti di potenza elettrica nominale sino a 1 MW e le relative opere di connessione ricadenti nei territori di due o più comuni sono comunque sottoposti al procedimento di AU.

3. La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 12.1, 12.3, 12.5 e 12.7 del d.m. 47987/2010, sono soggetti a comunicazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività - SCIA, silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124).

4. La comunicazione trova applicazione anche ai progetti di impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza, diversi da quelli di cui ai paragrafi 12.1 e 12.2 del d.m. 47987/2010, aventi le caratteristiche di cui all’articolo 2, comma 2, della legge regionale 18 ottobre 2010, n. 13 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 "Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale").

Art. 19

Modifiche all’articolo 7 della l.r. 25/2012

1. Il comma 3, dell’articolo 7 della l.r. 25/2012, è sostituito dal seguente:

"3. Ai soli fini dell’individuazione della disciplina procedimentale applicabile, sino all’individuazione, per ciascuna tipologia di impianto, da parte del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare - d’intesa con la Conferenza unificata - degli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad AU, sono considerati non sostanziali gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti e di quelli dotati del prescritto titolo autorizzativo, di qualsiasi potenza nominale, che non comportino variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell’area destinata a ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse. Tra le modifiche non sostanziali rientrano l’aumento della potenza e/o della superficie dei pannelli fotovoltaici, il cambiamento di sagoma e di tecnologia dei moduli, degli inverter e dei trasformatori, nonché le modifiche del layout dei moduli, a condizione che la superficie radiante complessiva, l’altezza dei singoli moduli fotovoltaici e l’area occupata dall’impianto rimangano invariate o si riducano. Non costituisce, inoltre, modifica sostanziale per gli impianti eolici la variazione del modello di aereogeneratore, con o senza aumento di potenza della macchina, a condizione che l’altezza complessiva resti invariata o si riduca e gli spostamenti degli stessi, delle pertinenti sottostazioni elettriche, del tracciato delle strade di accesso agli aerogeneratori e dei cavidotti avvengano all’interno dell’area destinata a ospitare gli impianti stessi senza aumento della volumetria complessiva delle sottostazioni e della lunghezza complessiva delle strade e dei cavidotti. Restano ferme, se previste, le procedure di assoggettabilità e VIA di cui al d.lgs. 152/2006 e i pareri ambientali eventualmente necessari. Per gli impianti a biomassa, bioliquidi e biogas non sono considerati sostanziali i rifacimenti parziali e quelli totali che non modificano la potenza termica installata e il combustibile rinnovabile utilizzato.".

Art. 20

Promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi ed ambientali

1. Al fine di ampliare il numero dei soggetti beneficiari dei contributi per la realizzazione di progetti di ricerca scientifica e a carattere pilota nel settore della coltivazione e trasformazione della canapa "Cannabis Sativa L." a fini produttivi e ambientali di cui alla legge regionale 6 giugno 2017, n. 21 (Promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi ed ambientali), nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 16, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 180 mila.

Art. 21

Promozione di attività di studio e monitoraggio del germoplasma locale nella zona infetta

per l’individuazione di piante di ulivo tolleranti al disseccamento

1. Al fine di delineare un quadro completo sulle modalità di avanzamento della batteriosi da Xylella fastidiosa nell’ambito della zona infetta e di caratterizzare il germoplasma locale per individuare la presenza di piante che manifestano tolleranza alla malattia del disseccamento, la Regione, attraverso il coinvolgimento delle università e degli enti di ricerca, in particolare dell’Università del Salento, territorialmente interessata e degli operatori agricoli locali, avvia un monitoraggio e un censimento georeferenziato delle piante coltivate e/o semenzali che nell’ambito della zona infetta non presentano alcun sintomo della malattia e promuove attività di studio e ricerca sul germoplasma locale.

2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 16, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 2.

4. Nel perseguire i fini di cui al precedente comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con il Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per la protezione sostenibile delle piante (CNRIPSP), sezione di Bari, a sostegno delle attività sperimentali già avviate da questo Istituto mediante reinnesto o sovrainnesto su larga scala di germoplasma suscettibile.

5. La convenzione di cui al comma 4 è finanziata con le risorse già assegnate alla missione 16, programma 1, titolo 1, e disponibili sul bilancio pluriennale 2018-2020 per un importo complessivo di euro 1 milione e 200 mila.

Art. 22

Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59

1. Alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio), sono apportate le seguenti modifiche:

         a) all’articolo 7, comma 16, lettera d), le parole: "ricompresa tra il 50 e il 300 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "determinabile fino al 300 per cento";

        b) all’articolo 11, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Previa verifica di disponibilità sono ammessi cacciatori ospiti residenti nei comuni di altri ATC della Regione Puglia e in altre regioni, questi ultimi per un numero massimo di quindici giornate. I cacciatori ospiti non possono superare la misura del 100 per cento dei cacciatori residenti nell’ATC di riferimento, così come rinvenienti dal dato storico dell’anno precedente, e hanno priorità di ammissione i cacciatori residenti nella Regione Puglia; la ulteriore disponibilità sarà riservata ai cacciatori ospiti residenti in altre regioni, con priorità ai cacciatori nativi della regione Puglia. Eventuali posti non utilizzati possono essere trasformati in permessi giornalieri. I cacciatori ospiti versano agli ATC di riferimento una quota di partecipazione, così come determinata nel programma venatorio annuale, pari fino al 50 per cento e fino al 300 per cento della tassa di concessione regionale, rispettivamente se residenti nei comuni di altri ATC della Regione o in altre regioni.";

         c) all’articolo 33, comma 1, le parole: "nella misura massima dell’i per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura massima dell’1 per cento";

       d) all’articolo 46, comma 1, lettera q), le parole alfanumeriche: "da euro 200 a euro 750", sono sostituite dalle seguenti: "da euro 100 a euro 400".

Art. 23

Modifiche alla legge regionale 11 giugno 2018, n. 20

1. All’articolo 1 della legge regionale 11 giugno 2018, n. 20 (Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020 approvato con legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68 (Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020) e modifica alla legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1 (Norme straordinarie in materia di consorzi di bonifica commissariati)), al comma 1, le parole alfanumeriche: "4 milioni", sono sostituite dalle seguenti: "12 milioni".

Art. 24

Disposizioni in materia di SOA

1. I sottoprodotti di origine animale (SOA), se destinati a uso zootecnico, pet food, uso industriale, uso fertilizzanti biocombustibili, sono assoggettati alla normativa sanitaria ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) e del regolamento (UE) della Commissione del 25 febbraio 2011 n. 142, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.

2. I soggetti recuperatori dei SOA sono tenuti a caratterizzare merceologicamente medesimi SOA e a fornire all’autorità competente elementi utili ai fini del recupero.

Art. 25

Disposizioni a sostegno delle pratiche agronomiche straordinarie

  1. Così come previsto dall’articolo 3, della legge regionale 11 maggio 1990, n. 24, (Nuove disposizioni regionali ed adeguamento alle leggi nazionali in materia di avversità atmosferiche. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1979, n. 19 e 10 dicembre 1982, n. 38), al fine di sostenere le pratiche agronomiche straordinarie necessarie per la ripresa della coltivazione dell’ulivo nelle aree colpite dalla gelata 2018, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 16, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 1 milione.

  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, con deliberazione, le modalità per presentare le domande, i sistemi di verifica delle istanze e le modalità di concessione del contributo.

Art. 26

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 42

1. All’articolo 4 , comma 3, della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 42 (Disciplina dell’agriturismo), la lettera c. è sostituita dalla seguente:

"c. posti tavola in numero non superiore alla media di cinquanta pasti giornalieri su base mensile.

Art. 27

Interventi in favore delle imprese agricole

1. La Regione Puglia, al fine di contrastare le conseguenze negative della crisi economica che ha colpito il settore agricolo e agroalimentare e di consentire al contempo al sistema delle imprese agricole di raggiungere adeguati livelli di competitività, adotta misure volte a ridurre gli oneri gravanti sulle predette imprese relativi alle garanzie prestate dagli enti di intermediazione finanziaria vigilati dalla Banca d’Italia, di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

2.    Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 e, in particolare, per agevolare la gestione delle imprese agricole nelle operazioni assistite da garanzie prestate dagli enti di garanzia fidi di cui all’articolo 106 del d.lgs. 385/1993, la Regione interviene con un contributo finalizzato al pagamento delle commissioni o dei costi comunque denominati corrisposti dall’impresa ai confidi.

3.    Il contributo di cui al comma 2 è riconosciuto a seguito di procedura a evidenza pubblica con modalità "a sportello" e può arrivare a coprire sino al cento per cento del costo della garanzia, fino a un massimo di euro 2.500,00 e per interventi di valore non superiore a euro 100 mila. Nel caso di imprese condotte da soggetti di età non superiore a quarant’anni o da donne il contributo di cui al comma 2 può essere aumentato fino a un massimo di euro 3 mila.

4. Possono beneficiare degli interventi di cui al presente articolo gli imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile iscritti alla gestione previdenziale agricola INPS, in regola con i relativi versamenti e che conducano un’impresa agricola con sede in Puglia, che sia:

          a) iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di commercio industria artigianato agricoltura;

         b) di dimensione economica aziendale minima definita sulla base della produzione standard.

5. L’erogazione del beneficio di cui al presente articolo avviene nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.

6. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di attuazione e i criteri per la concessione del beneficio di cui al presente articolo.

7. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 16, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e di cassa, di euro 150 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020.

Art. 28

Conferenza regionale sulla famiglia

1. Al fine di consentire lo svolgimento della Conferenza regionale sulla famiglia, prevista dalla mozione approvata dal Consiglio regionale in data 10 luglio 2018, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 1, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 20 mila.

Art. 29

Interventi per la valorizzazione del turismo equestre

1. Al fine di avviare le iniziative di promozione per lo sviluppo e la diffusione del turismo equestre quale strumento di diversificazione delle attività turistiche regionali, di integrazione al reddito delle imprese agricole, di sviluppo del territorio nel rispetto della sostenibilità ambientale e della qualità del paesaggio rurale, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 7, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.

Art. 30

Contributo straordinario in favore del Comune di Canosa di Puglia

1. Al fine di finanziare l’allestimento degli arredi urbani per la fruibilità nonché per la pulizia e manutenzione straordinaria del canale di piena della Murgia, adiacente il Ponte romano di Canosa di Puglia, iscritto al Fondo ambiente italiano (FAI), nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.

Art. 31

Modifiche alla legge regionale 11 giugno 2018, n. 25

1. All’articolo 8 della legge regionale 11 giugno 2018, n. 25 (Disciplina delle associazioni Pro loco), dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività istituzionali del Comitato di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 7, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila. Con provvedimento della Giunta regionale sono individuati lo specifico oggetto dei contributi regionali e le modalità di rendicontazione.

Art. 32

Modificazioni all’articolo 41 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67

1. Al primo periodo del comma 1 dell’articolo 41  della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia "legge di stabilità regionale 2018"), dopo le parole: "beni culturali secondo le normative vigenti", sono aggiunte le seguenti: "nonché i beni dichiarati dai comuni di notevole interesse storico e sociale per le comunità di riferimento".

Art. 33

Contributo straordinario in favore del Comune di Andria

  1. Al fine di garantire la realizzazione dell’edizione 2018 del Festival internazionale Castel dei Mondi, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila.

  2. La gestione dell’evento è affidata al Teatro Pubblico Pugliese, già soggetto attuatore delle precedenti edizioni e dotato di specifiche competenze.

Art. 34

Tutela delle torri costiere per il potenziamento e la qualificazione dell’accessibilità e fruibilità delle coste pugliesi

    1. Al fine di assicurare l’accessibilità e la valorizzazione del patrimonio regionale storico e identitario rappresentato dalle torri costiere di proprietà pubblica, con l’obiettivo di garantire sia la conservazione e la messa in sicurezza dello stesso, sia una migliore e diffusa fruibilità delle coste pugliesi, in coerenza con la qualificazione e il potenziamento dell’offerta turistica e culturale, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 2, titolo 2, è assegnata dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020.

  2.  Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità per l’accesso e la rendicontazione delle risorse di cui al comma 1.

Art. 35

Action-plan e studi di fattibilità in favore del Mar Piccolo di Taranto

1. Al fine di garantire il più rapido sviluppo e la più efficace definizione di un piano di azioni atte a garantire la restituzione del valore potenziale delle risorse del Mar Piccolo di Taranto e in adempimento a quanto previsto dalla legge regionale 25 gennaio 2018, n. 2 (Indirizzi per lo sviluppo, la sostenibilità ambientale e la coesione economica e sociale del territorio di Taranto), per la elaborazione dell’action-plan e dei relativi studi di fattibilità, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 18, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.

Art. 36

Contributo straordinario per l’acquisto di strumenti musicali

1. Al fine di incentivare la cultura e la pratica musicale presso le fasce più giovani della popolazione pugliese la Regione, previa apposita procedura a evidenza pubblica, concede un contributo una tantum di importo non eccedente euro 2 mila per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo ai giovani residenti in Puglia che, alla data di pubblicazione dell’avviso, non abbiano compiuto il trentesimo anno d’età.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri per la richiesta, l’assegnazione e la rendicontazione del contributo di cui al comma 1, riconoscendo priorità agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, e tenendo conto dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare di appartenenza.

3.   Per il conseguimento degli obiettivi previsti dal presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020.

 

Art. 37

Piano strategico "Taranto futuro prossimo"

1. Al fine di accelerare il processo di elaborazione del Piano strategico "Taranto futuro prossimo" e sostenere il processo di costituzione del "Polo formativo di eccellenza per la Blue economy, la nautica e la marineria a Taranto", nonché l’avvio del programma di primi interventi da realizzare sul territorio di Taranto, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 18, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.

Art. 38

Misure finanziarie per l’attivazione del Corso di Laurea magistrale in "Scienze e tecniche dello sport per il turismo"

1. Per le esigenze didattiche indispensabili al fine di consentire l’attivazione, presso il Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari -sede di Taranto, di un Corso di Laurea magistrale in "Scienze e tecniche dello sport per il turismo", attraverso il finanziamento di due ricercatori universitari a tempo determinato per il settore scientifico disciplinare "Metodi e didattiche delle attività sportive", nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 4, programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 2018, in termini di competenza e di cassa, di euro 100 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020.

Art. 39

Finanziamento delle attività degli oratori

  1. Nell’ambito delle finalità di cui alla legge regionale 5 luglio 2016, n. 17 (Riconoscimento, valorizzazione e sostegno della funzione socio-educativa delle attività di oratorio), la Regione promuove azioni socio educative e di animazione sociale per contribuire al contrasto del fenomeno del bullismo, della devianza minorile, di fenomeni di discriminazione e di marginalità sociale dei minori.

  2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 225 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020.

  3. La Giunta regionale provvede alla pubblicazione di apposito avviso pubblico per la selezione dei progetti di attività cui assegnare i contributi a valere sulle risorse di cui al comma 2.

  4. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di recupero e integrazione sociale negli oratori che necessitano di interventi di riqualificazione strutturali, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 75 mila.

  5. Con deliberazione di Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al presente articolo.

Art. 40

Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9

1. Al punto 1.5, del comma 1, dell’articolo 5  della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), dopo le parole: "consultori familiari", sono aggiunte le seguenti: "pubblici e privati".

Art. 41

Proventi delle sanzioni amministrative in materia di attività estrattive

1. I proventi delle sanzioni amministrative comminate dalla Sezione regionale vigilanza ambientale ai sensi della legge regionale 22 maggio 1985, n. 37 (Norme per la disciplina dell’attività delle cave) e della legge regionale 28 maggio 1975, n. 44 (Disciplina delle attività di ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali), sono iscritti nella parte entrata del bilancio regionale autonomo al titolo 3, tipologia 100, e destinati ad azioni di vigilanza e monitoraggio delle attività estrattive da imputarsi nella parte spesa del bilancio regionale autonomo nell’ambito della missione 9, programma 1, titolo 1.

Art. 42

Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le misure di conservazione individuate per le Zone speciali di conservazione e per le Zone di protezione speciale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 10.000,00.

  2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque realizzi opere, interventi o attività senza la previa sottoposizione degli stessi alla procedura di valutazione di incidenza, ovvero ne violi le medesime disposizioni, ovvero realizzi gli stessi in difformità rispetto a quanto disposto dall’autorità competente per la valutazione di incidenza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 a euro 25.000,00.

  3. All’accertamento degli illeciti amministrativi di cui ai commi 1 e 2 concorre la Sezione di vigilanza ambientale della Regione Puglia.

  4. La Regione, ai fini dell’accertamento degli illeciti amministrativi di cui ai commi 1 e 2, può avvalersi del supporto, previa stipula di specifica convenzione, del Comando unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare dei Carabinieri.

  5. All’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 provvede il Presidente della Regione Puglia, ovvero il legale rappresentante del soggetto affidatario della gestione della Zone speciali di conservazione, ove individuato.

  6. All’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 provvede il Presidente della Regione Puglia.

  7. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 sono destinati alla sorveglianza e al monitoraggio degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche dei siti della Rete natura 2000.

  8. Gli obiettivi e le misure di conservazione individuati per le Zone speciali di conservazione e per le Zone di protezione speciale integrano, per le porzioni ricadenti all’interno di aree naturali protette regionali istituite ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia), le finalità istitutive e le misure di salvaguardia, ovvero le previsioni degli strumenti di regolamentazione e pianificazione definiti ai sensi della medesima l.r. 19/1997.

  9. Nei siti della Rete natura 2000 ricadenti in aree protette, le sanzioni amministrative di cui al comma 1 non sono applicate qualora sussistano identiche misure di tutela dell’area protetta.

  10. Le somme introitate dalla Regione a seguito dell’irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono iscritte nel bilancio regionale autonomo, parte entrata, nell’ambito del titolo 3, tipologia 200, e destinate nel bilancio regionale autonomo, parte spesa, nell’ambito della missione 9, programma 5, titolo 1, alla sorveglianza e al monitoraggio degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche dei siti della Rete natura 2000.

Art. 43

Sanzioni in materia di tutela dei corpi idrici e scarichi

1. Le somme introitate dalla Regione a seguito dell’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla parte terza del d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni, sono iscritte nella parte entrata del bilancio regionale autonomo al titolo 3, tipologia 200.

Art. 44

Interventi per esplorazione dei fenomeni carsici

1. Al fine di sviluppare il programma esplorativo previsto dall’articolo 45, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 45, (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 della Regione Puglia), nell’ambito della missione 9, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.

Art. 45

Contributo straordinario in favore del Comune di Isole Tremiti per operazioni di bonifica, disinquinamento e sminamento dei fondali dell’Isola di Pianosa

  1. Nel perseguimento dell’obiettivo di gestire e proteggere in modo sostenibile gli ecosistemi marini e costieri regionali per evitare impatti negativi significativi, anche rafforzando la loro capacità di recupero e agendo per il loro ripristino, e in particolare al fine di consentire al Comune di Isole Tremiti di restituire all’uso produttivo le aree inquinate della riserva marina dell’Isola di Pianosa, attraverso azioni mirate ad agevolare e supportare la loro messa in sicurezza mediante operazioni di bonifica, disinquinamento e sminamento dei numerosi ordigni residuati bellici ancora presenti sui suoi fondali, secondo le modalità procedurali e le priorità concordate tra le competenti amministrazioni ed enti, è concesso in favore del Comune di Isole Tremiti (Provincia di Foggia), per l’anno 2018, un contributo straordinario di euro 250 mila a titolo di partecipazione alle spese per l’organizzazione e lo svolgimento di ogni attività necessaria alle operazioni di bonifica, disinquinamento e sminamento dei fondali marini della riserva dell’Isola di Pianosa.

  2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 3, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 250 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020.

Art. 46

Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2008, n. 13

1. All’articolo 3 della legge regionale 10 giugno 2008, n. 13"Norme per l’abitare sostenibile", dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi declinati al comma 1, la Regione Puglia si avvale dell’ausilio di una commissione tecnica regionale, per il cui finanziamento nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 8, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020".

Art. 47

Contributo straordinario per la manutenzione, il restauro conservativo e il recupero di

costruzioni in pietra a secco

  1. Per il perseguimento degli obiettivi di tutela e restauro delle "costruzioni in pietra a secco", come definite ai punti 1.2 e 1.3 dell’elaborato 4.4.4 (Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle struttu-re in pietra a secco della Puglia) del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) approvato con deliberazione di Giunta regionale 16 febbraio 2015, n. n. 176, è concesso un contributo straordinario per la manutenzione, il restauro conservativo e il recupero per usi compatibili con l’esistente delle "costruzioni in pietra a secco" che abbiano conservato inalterate le originarie caratteristiche costruttive.

  2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 5, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 500 mila.

  3. Con deliberazione di Giunta regionale sono definite le specifiche tipologie edilizie oggetto di contributo, i soggetti beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione.

Art. 48

Interventi post emergenziali

1. Al fine di finanziare interventi post-emergenziali seguenti a calamità naturali, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 11, programma 2, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila.

Art. 49

Monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat presenti nel mare pugliese

1. Al fine di provvedere alle attività di monitoraggio degli habitat marini protetti ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 (Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche), presenti lungo le coste pugliesi, per acquisire informazioni fondamentali per la tutela degli habitat 1170 "Scogliere" e 1120 "Praterie di Posidonia (Posidonion oceanicae)" e valutare l’eventuale presenza di nuove aree potenzialmente eleggibili a nuovi Siti di interesse comunitario (SIC) marini o all’ampliamento di SIC esistenti, con particolare riferimento al tratto di mare compreso tra il SIC 1T9150032 "Le Cesine" e il SIC IT9150011 "Alimini’, nel bilancio regionale autonomo nell’ambito della missione 9, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.

2. Con deliberazione della Giunta sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 1.

Art. 50

Modificazioni alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19

1. Al comma 8 dell’articolo 31 ter della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), le parole alfanumeriche: "30 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "55 (1) per cento".

2. Agli oneri conseguenti dalla presente disposizione per il corrente esercizio si fa fronte con aumento di stanziamento, in termini di competenza e cassa, di euro 13.875,00 sul titolo 1, capitolo 15, missione 1, programma 1 del bilancio del Consiglio regionale e corrispondente riduzione sul titolo 1, capitolo 14, articolo 1, "Fondo di riserva", missione 20, programma 1, titolo 1, del medesimo bilancio.

3. Per gli esercizi successivi, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione si fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 29 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), nonché dall’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

(1) Parole  rettificate con avviso BURP n. 118 del 13/09/2018

Art. 51

Trasferimenti in favore dell’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF)

1. Nell’ambito dei trasferimenti a favore dell’ARIF, l’Agenzia è autorizzata a compensare le minori entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe irrigue a decorrere dalla annualità per cui non è stata emessa la fatturazione definitiva.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.