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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1998
Numero
27
Data
13/08/1998
Abrogato
 
Materia
Agricoltura - foreste - caccia e pesca
Titolo
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 83 del 26 agosto 1998
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I

Legge abrogata  dalla l.r. 59/2017, art. 58.
 

 

 

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1
Finalità della legge. (2)

[1. La Regione Puglia, in attuazione della vigente normativa statale e in osservanza dei principi stabiliti dalle convenzioni internazionali e dalle direttive comunitarie in materia, emana la presente legge per la gestione programmata delle proprie risorse faunistico-ambientali ai fini della salvaguardia di un generale equilibrio ambientale. (art. 1 legge 11 febbraio 1992, n. 157).

2. Le finalità della presente legge sono:

a) proteggere e tutelare la fauna selvatica sull'intero territorio regionale, mediante l'istituzione e la gestione delle zone di protezione, con specifico riferimento a quelle aree poste lungo le rotte di migrazione dell'avifauna o che presentano l'habitat idoneo a favorire l'incremento naturale della fauna selvatica;

b) programmare, ai fini di una corretta gestione faunistico-venatoria, una razionale utilizzazione dell'intero territorio agro-silvo-pastorale pugliese;

c) disciplinare l'esercizio venatorio in modo da non contrastare con l'esigenza di conservazione del patrimonio faunistico e non arrecare danno effettivo alle produzioni agricole;

d) salvaguardare le esigenze produttive agricole mediante la regolamentazione dell'attività venatoria e un efficace controllo della fauna selvatica;

e) creare, migliorare e/o ripristinare gli ambienti che presentano specifico interesse naturalistico ed ecologico-ambientale, con particolare riferimento alle zone umide;

f) adottare le opportune iniziative e le misure necessarie al mantenimento e all'adeguamento delle popolazioni di fauna selvatica in rapporto con le esigenze ecologiche, scientifiche e culturali della Puglia;

g) promuovere e adottare studi e indagini di interesse faunistico-ambientale, con particolare riguardo per lo sviluppo della conoscenza del patrimonio faunistico e i modi per la sua tutela;

h) valorizzare gli aspetti ricreativi culturali e turistici collegati all'esercizio venatorio e all'allevamento amatoriale, purché atti a favorire un rapporto ottimale uomo-ambiente-territorio;

i) assicurare con una costante vigilanza la difesa delle acque, dell'aria e del terreno dall'inquinamento, onde eliminare o ridurre i fattori di squilibrio o di degrado ambientale nel terreni agro-forestali e consentire una maggiore presenza della fauna selvatica sull'intero territorio regionale. ]

(2) Vedi, a riguardo, lal.r. n. 35/2015, art. 11.

 

Art. 2
Oggetto della tutela - Esercizio venatorio.

 

[1. Il patrimonio faunistico, costituito da tutte le specie di mammiferi e uccelli viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, dalle loro uova e dai loro nidi, costituisce bene ambientale e come tale è tutelato e protetto dalla presente legge, nell'interesse della comunità internazionale, nazionale e regionale.

2. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:

a) mammiferi: Lupo (Canis lupus), Lontra (Lutra lutra), Gatto Selvatico (Felis Sylvestris), Lince (Lynx lynx), Foca monaca (Monachus monachus), Puzzola (Mustela putorius), tutte le specie di cetacei (Cetacea) e, inoltre, Cervo sardo (Cervus, e laphus corsicanus), Camoscio d'Abruzzo (Rupicapra pyrenaica), Orso (Ursus arctos), Sciacallo dorato (Canis aureus), Martora (Martes martes), Capriolo (Capreolus capreolus), Istrice (Hystrix cristala), Tasso (Meles Meles);

b) uccelli: tutte le specie di rapaci diurni (Accipitriformes e falconiformes), tutte le specie di rapaci notturni (Stringiformes), tutte le specie di Cicogne (Ciconiidae) tutte le specie di Pellicani (Pelecanidae), tutte le specie di Picchi (Picidae), Gallina prataiola (Tetrax tetrax), Gru (Grus grus), Cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus), Mignattaio (Plegadis falcinellus), Fenicottero (Pfigbenicopterus ruber), Fistione turco (Netta rufina), Cigno reale (Cygnus olor) Cigno selvatico (Cygnus cygnus), Volpoca (Tadorna tadorna), Piviere tortolino (Eudromias morinellus), Gabbiano corso (Larus audouinii), Gabbiano corallino (Larus melanocephalus), Gabbiano roseo (Larus genei), Ghiandaia marina (Coracias garrulus), Occhione (Burhinus oedicnemus), Pernice di mare (Coriacias garrulus), Sterna zampenere (Gelochelidon nilotica), Sterna maggiore (Sterna caspia), Gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax), Marangone minore (Phaeacrocorax pigmeus), Marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), Tarabuso (Botaurus steilaris), Spatola (Platalea leucorodia), Gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala), Pollo sultano (Porphirio porphirio), Otarda (Otis tarda), Avocetta (Recurvirostra avosetta), Chiurlottello (Numenius Tennirostris);

c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indicano come minacciate di estinzione.

3. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.

4. Ai fini dei precedenti commi il territorio regionale è sottoposto a regime di caccia programmata; l'esercizio venatorio è consentito con le modalità e i limiti previsti dalla presente legge.

5. Il controllo del livello delle popolazioni degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministero dei trasporti. ]

 

TITOLO II

Funzioni amministrative - partecipazioni

Art. 3
Esercizio delle funzioni amministrative.

[1. La Regione esercita le funzioni di legislazione, regolamentazione, programmazione e coordinamento, al fini della pianificazione faunistico-venatoria, nonché funzioni di controllo e sostitutive nelle materie di cui alla presente legge.

2. Le funzioni amministrative gestionali in materia di caccia e di protezione della fauna di cui alla presente legge, ivi compresi la vigilanza, il controllo delle relative attività nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative, spettano, secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, alle Provincie territorialmente competenti, che istituiscono per esercitarle appositi uffici, articolandosi anche con strutture tecnico-faunistiche.

3. Qualora le Province risultino inadempienti nell'esercizio di una o più funzioni ovvero in caso di grave violazione di leggi, regolamenti e direttive regionali, al termine di novanta giorni dal formale sollecito da parte della Regione la Giunta regionale si sostituisce ad esse nella adozione degli atti di competenza. ]

 

Art. 4
Organismi di consulenza, partecipazione, ricerca e gestione.

[1. La Regione e le Province, nell'esercizio delle funzioni concernenti le materie di cui alla presente legge, si avvalgono rispettivamente della consulenza e di proposte e/o pareri del Comitato tecnico faunistico-venatorio regionale e provinciale di cui agli artt. 5 e 6.

2. La Regione e le Province possono avvalersi, altresì, della consulenza e di proposte e/o pareri dell'Istituto nazionale della fauna selvatica (I.N.F.S.) nonché della collaborazione di altri enti, associazioni, organismi, istituti specializzati di studio e ricerca.

3. I pareri dell'I.N.F.S. saranno richiesti nei casi in cui la presente legge e/o la normativa statale in materia di caccia ne prevedono l'acquisizione.]

 

Art. 5
Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio.

[1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni e/o revoche dei vari organismi, è istituito il Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio per la tutela faunistico-ambientale, organo tecnico-consultivo-propositivo della Regione.

2. Il Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio ha sede presso gli uffici della Regione.

3. Il Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio è composto:

a) dall'Assessore regionale competente in materia di caccia o suo delegato, che lo presiede;

b) dal Presidente della Commissione consiliare competente in materia venatoria e da due Consiglieri regionali eletti dal Consiglio regionale, di cui uno della minoranza;

c) da un rappresentante per ciascuna associazione venatoria operante a livello regionale e presente nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, designati dalle stesse a livello regionale;

d) da un rappresentante per ciascuna organizzazione professionale degli imprenditori agricoli operante a livello regionale e presente nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, designati dalle stesse a livello regionale;

e) da quattro rappresentanti delle associazioni naturalistiche e protezionistiche più rappresentative, operanti a livello regionale e presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, designati dai predetti organismi a livello regionale;

f) da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana (E.N.C.I.), designato dallo stesso a livello regionale;

g) da un rappresentante dei Comuni, designato dalla delegazione regionale dell'A.N.C.I.;

h) dal responsabile dell'Osservatorio faunistico regionale di cui all'art. 7;

i) da un rappresentante dell'Ispettorato regionale dell'agricoltura e foreste;

j) da un rappresentante del Raggruppamento interregionale Appulo Lucano di ornitologia - organo della Federazione ornicoltori italiani.

Partecipa alle riunioni del Comitato il dirigente del Settore caccia della Regione.

4. Il Comitato elegge nel suo seno un Vice Presidente, scelto fra i membri di cui alla lett. b) del comma 3, che esercita le funzioni di Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente e del suo delegato.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale appartenente al Servizio caccia, designato dal Presidente del Comitato.

6. La durata in carica dei membri del Comitato è di cinque anni, salvo che per i membri di cui al comma 3, lett. a) e b), i quali decadono con la decadenza del loro mandato e sono automaticamente sostituiti dai nuovi titolari dell'incarico.

7. Il Comitato si riunisce, su convocazione del Presidente, per esprimere pareri e formulare proposte in relazione all'attività della Regione nelle materie di cui alla presente legge.

8. I pareri e/o le proposte sono espressi a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente e, comunque, fatte salve le norme stabilite con il regolamento interno.

9. Le riunioni del Comitato sono convocate in prima e in seconda convocazione. In seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

10. Ai membri del Comitato è dovuto un gettone di presenza per giornata di seduta pari a euro 60,00, unitamente al rimborso delle spese di viaggio e a un'indennità di missione ai sensi delle vigenti norme regionali in materia (3).

11. Le designazioni devono pervenire e2ntro trenta giorni dalla data della notificazione della richiesta; trascorso detto termine, il Presidente della Giunta regionale provvede ad istituire il Comitato, tenendo conto delle designazioni pervenute e che comunque abbiano raggiunto i 2/3 dei componenti assegnati.

12. I membri del Comitato decadono dall'incarico dopo tre assenze ingiustificate consecutive e sono sostituite con le modalità di cui al comma 11. ]

(3)  Comma così sostituito dall'art. 46, comma 1, L.R. 19 luglio 2006, n. 22. Il testo originario era così formulato «10. Ai membri del Comitato sono dovuti gli emolumenti di cui alla legge regionale 12 agosto 1981, n. 45.».

 

Art. 6
Comitati tecnici provinciali per la tutela faunistico-venatoria.

[1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Amministrazioni provinciali, sulla base delle designazioni e/o revoche dei vari organismi, istituiscono i Comitati tecnici provinciali per la tutela faunistico-venatoria, organo tecnico-consultivo-propositivo della Provincia.

2. I Comitati esprimono, a livello provinciale, pareri motivati e formulano proposte per l'espletamento dei compiti derivanti dal piano faunistico-venatorio regionale e relativi programmi annuali.

3. I Comitati hanno sede presso gli uffici dell'Amministrazione provinciale territorialmente competente.

4. Ciascun Comitato è composto:

a) dall'Assessore provinciale competente in materia di caccia o suo delegato, che lo presiede;

b) dal Presidente della Commissione consiliare competente in materia venatoria e da due Consiglieri provinciali eletti dal Consiglio provinciale, di cui uno della minoranza;

c) da un rappresentante per ciascuna associazione venatoria operante a livello regionale e presente nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, designati dalle stesse a livello provinciale;

d) da un rappresentante per ciascuna organizzazione professionale degli agricoltori maggiormente rappresentativa operante a livello regionale e presente nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, designati dalle stesse a livello provinciale;

e) da quattro rappresentanti delle associazioni naturalistiche e protezionistiche operanti a livello regionale e presenti a livello provinciale, purché inserite nel Consiglio nazionale per l'ambiente, designati dai predetti organismi a livello provinciale;

f) da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, designato dalla delegazione provinciale;

g) da un rappresentante dei Comuni, designato dalla delegazione regionale dell'A.N.C.I.;

h) da un rappresentante dell'Ispettorato dipartimentale delle foreste;

i) dal responsabile dell'Osservatorio faunistico provinciale di cui all'art. 8; da un rappresentante del Raggruppamento interregionale Appulo Lucano di ornitologia - organo della Federazione ornicoltori italiani.

Partecipa alle riunioni il dirigente del Servizio provinciale competente in materia di caccia.

5. Ciascun Comitato elegge tra i suoi membri il Vice Presidente, scegliendolo tra i Consiglieri provinciali, che esercita le funzioni di Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente e del suo delegato.

6. Le funzioni di segretario di ciascun Comitato sono svolte da un dipendente appartenente al Servizio caccia della Provincia, designato dal Presidente del Comitato.

7. I membri del Comitato durano in carica cinque anni, salvo che per i membri di cui al comma 4, lett. a) e b), i quali decadono con la decadenza del loro mandato e sono automaticamente sostituiti dai nuovi titolari dell'incarico. Non possono fare parte del Comitato i componenti dei Comitati di gestione degli Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.).

8. Le riunioni di ciascun Comitato sono convocate in prima e seconda convocazione. In seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

9. I pareri e/o le proposte sono espressi a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente e, comunque, fatte salve le norme stabilite con il regolamento interno.

10. Le designazioni devono pervenire entro trenta giorni dalla data della notificazione della richiesta; trascorso detto termine, ciascun Presidente di Amministrazione provinciale provvede ad istituire il Comitato tenuto conto delle designazioni pervenute e che comunque abbiano raggiunto i 2/3 del numero dei componenti assegnati.

11. I membri del Comitato decadono dall'incarico dopo tre assenze ingiustificate consecutive e sono sostituiti con le modalità di cui al comma 10.

12. Ai membri del Comitato è dovuto un gettone di presenza per giornata di seduta pari a euro 60,00, unitamente al rimborso delle spese di viaggio e a un'indennità di missione ai sensi delle vigenti norme in materia (4). ]

(4)  Il presente comma, già sostituito dall'art. 39, comma 1, L.R. 21 maggio 2002, n. 7, è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 46, comma 1, L.R. 19 luglio 2006, n. 22. Il testo precedente era così formulato «12. Ai membri del Comitato sono dovuti emolumenti per seduta pari a quelli previsti per la partecipazione alle sedute del Consiglio provinciale».

 

Art. 7
Struttura tecnica regionale - Osservatorio faunistico - Centro recupero fauna selvatica in difficoltà.

[1. Struttura tecnica della Regione, con funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento, è l'Osservatorio faunistico regionale, con sede a Bitetto.

2. Nella struttura dell'Osservatorio faunistico regionale opera il Centro recupero regionale fauna selvatica in difficoltà.

3. Le finalità prioritarie dell'Osservatorio faunistico regionale sono le seguenti:

a) coordinamento di tutte le attività degli Osservatori faunistici provinciali;

b) coordinamento, indirizzo e sperimentazione per il funzionamento ottimale dei centri pubblici di sperimentazione provinciali;

c) raccolta di tutti i dati del territorio e della fauna selvatica, censiti dagli Osservatori faunistici provinciali, per gli opportuni indirizzi diretti al miglioramento dell'habitat e della fauna selvatica;

d) raccolta dati sui prelievi annuali di fauna selvatica attraverso l'elaborazione dei tesserini regionali;

e) istituzione di corsi, d'intesa con l'I.N.F.S., ai fini della cattura e dell'inanellamento a scopo scientifico della fauna selvatica;

f) attività di sperimentazione sui riproduttori, per il rifornimento dei centri pubblici provinciali, ai fini istituzionali degli stessi;

g) attività di studio e sperimentazione per il miglioramento della fauna autoctona e relativo habitat;

h) sperimentazione sul territorio, ai fini di un miglioramento dell'habitat, per opportuni interventi agricoli per l'alimentazione della fauna selvatica sia stanziale che migratoria;

i) piani di intervento pluriennale, di concerto con l'I.N.F.S. e programmi annuali di attuazione e funzionamento;

j) collaborazione nella redazione del programma e calendario venatorio;

k) attività di consulenza e collaborazione alle Province, A.T.C. e Comitati tecnici venatori.

4. Le finalità prioritarie del Centro recupero regionale fauna selvatica in difficoltà sono le seguenti:

a) coordinamento di tutte le attività dei centri provinciali di prima accoglienza;

b) ricezione, per cure e riabilitazione, di fauna selvatica proveniente dai centri provinciali di prima accoglienza;

c) inanellamento dei soggetti recuperati, prima della reimmissione in libertà;

d) detenzione e riproduzione in cattività o allo stato naturale di soggetti appartenenti a particolari specie, di cui non è stata possibile la riabilitazione al volo;

e) raccolta di tutti i dati e documentazione, anche con sussidi audiovisivi, relativa a tutti gli esemplari pervenuti presso il Centro recupero regionale fauna selvatica in difficoltà;

f) attività di collegamento e concreta collaborazione con i Centri recupero di altre Regioni, allo scopo di migliorare gli interventi di tutela, le tecniche di riabilitazione e di riproduzione.

5. La struttura tecnica regionale è dotata delle seguenti figure professionali:

a) agronomo;

b) biologo;

c) laureato in scienze naturali esperto in ornitologia;

d) veterinario;

e) inanellatore autorizzato.

6. La struttura tecnica regionale è dotata, prioritariamente, del personale ricollocato in servizio ai sensi della legge regionale 19 giugno 1993, n. 9 e già assegnato all'Osservatorio faunistico e Centro recupero fauna selvatica, operanti in Bitetto.

7. La struttura tecnica regionale è dotata di regolamento interno per il funzionamento della stessa, approvato dal Consiglio regionale.

8. L'Osservatorio faunistico - Centro recupero fauna selvatica in difficoltà è struttura tecnica dell'Assessorato all'agricoltura.

9. È abrogata la  legge regionale 3 aprile 1995, n. 13. ]

 

Art. 8
Strutture tecniche provinciali - Osservatori faunistici provinciali - Centri di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà.

[1. Ogni Provincia istituisce l'Osservatorio faunistico provinciale, con le seguenti finalità e compiti:

a) cattura ed inanellamento ai sensi dell'art. 35, comma 4;

b) censimento del proprio territorio per il miglioramento dell'habitat al fini ecologici e in particolare per il ripristino dei biotopi distrutti e la creazione di nuovi biotopi;

c) censimento della fauna selvatica a fini statistici;

d) ripopolamento e cattura in apposite zone;

e) gestione dei centri pubblici di sperimentazione e ricostituzione delle popolazioni autoctone di fauna selvatica stanziale, anche con riproduttori forniti dalla struttura tecnica della Regione di cui all'art. 7;

f) collaborazione e supporto al Comitati tecnici provinciali e ai Comitati di gestione degli A.T.C.

2. All'interno dell'Osservatorio faunistico provinciale opera il Centro provinciale di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà, con le seguenti finalità e compiti:

a) prima accoglienza della fauna selvatica in difficoltà;

b) pronto soccorso veterinario della stessa;

c) trasferimento al Centro recupero regionale di fauna selvatica in difficoltà dei soggetti abbisognevoli di successive e particolari cure e riabilitazione;

d) liberazione della stessa, ove non necessiti di riabilitazione.

3. Ogni struttura tecnica provinciale è dotata delle seguenti figure professionali:

a) agronomo;

b) biologo;

c) laureato in scienze naturali esperto in ornitologia;

d) veterinario;

e) inanellatore autorizzato.

4. Ogni struttura tecnica provinciale è dotata di regolamento interno, per il funzionamento della stessa, predisposto sulla base del regolamento-tipo approvato dalla Regione ai fini della uniformità di detta normativa. ]

 

 

TITOLO III

Pianificazione faunistico-venatoria - Istituti di gestione faunistico-venatoria

Art. 9
Piano faunistico venatorio regionale - Programma annuale di intervento.

[1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene le specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive della loro popolazione e, per le altre specie, al conseguimento delle densità ottimali e alla loro conservazione, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

2. La Regione e le Amministrazioni provinciali realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante destinazione differenziata del territorio, come previsto nei commi successivi.

3. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione e delle Provincie è destinato, per una quota non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento, a protezione della fauna selvatica. In dette percentuali sono compresi i territori ove è comunque vietata l'attività venatoria, anche per effetto di altre leggi, ivi comprese la legge 6 dicembre 1991, n. 394 e relative norme regionali di recepimento o altre disposizioni.

4. Con l'entrata in vigore della presente legge chiunque, privato o pubblico, intende tabellare del territorio agro-silvo-pastorale per qualsiasi vincolo, anche per effetto di altre leggi antecedenti, deve presentare istanza alla Regione per la relativa autorizzazione, che deve essere citata sulle tabelle, e alla Provincia territorialmente competente per conoscenza. L'autorizzazione della Regione sarà concessa dopo il controllo e il parere tecnico espresso dalla Provincia competente per territorio. Il vincolo al territorio sarà concesso se non ostacolerà il piano faunistico-venatorio regionale. La Regione, con la scadenza quinquennale del piano faunistico-venatorio, provvederà all'aggiornamento dello stesso inserendo e segnalando i nuovi territori vincolati. Il rispetto del vincolo citato in tabella avrà effetto se sulla stessa tabella sarà riportato: "Autorizzazione della Regione Puglia n. ... del ...".

5. Nei territori di protezione sono vietati l'abbattimento e la cattura di fauna selvatica a fini venatori e sono previsti interventi atti ad agevolare la sosta della fauna selvatica, la riproduzione, la cura della prole.

6. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato, nella percentuale massima globale del 15 per cento, a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'art. 17, a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ai sensi dell'art. 15 e a zone di addestramento cani ai sensi dell'art. 18.

7. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale la Regione promuove forme di gestione programmata della caccia alla fauna stanziale, ai sensi dell'art. 14 (5).

8. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agro-turistico-venatorie e di centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale.

9. Sulla base della individuazione dei piani faunistici venatori provinciali, la Regione istituisce con il piano faunistico venatorio regionale le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le zone di addestramento cani, nonché gli A.T.C.

10. In deroga a quanto previsto dal comma 9, le zone addestramento cani, i centri privati di produzione selvaggina allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie possono essere istituite dalla Regione, su richiesta degli interessati, sino al raggiungimento delle percentuali previste dal piano faunistico regionale, anche successivamente all'approvazione dello stesso.

11. Ad avvenuta pubblicazione del provvedimento consiliare approvativo del piano faunistico-venatorio regionale, il proprietario o conduttore di un fondo, su cui intende vietare l'esercizio dell'attività venatoria, deve inoltrare, entro trenta giorni dalla precitata pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (B.U.), al Presidente della Giunta regionale richiesta motivata, che sarà esaminata entro sessanta giorni. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'art. 10 della legge n. 157 del 1992; è altresì accolta, in casi specificatamente individuati dalla presente legge, quando l'attività venatoria è in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate o a fini di ricerca scientifica. Trascorso il termine di trenta giorni per l'opposizione, il proprietario o conduttore del fondo ricadente nell'A.T.C. sarà ritenuto consenziente all'accesso dei cacciatori per lo svolgimento della sola attività venatoria (6).

12. Nelle zone non vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati ai sensi dell'art. 10, comma 5, resta in ogni caso precluso l'esercizio della attività venatoria. La Regione può destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria. La Regione, in via eccezionale e in vista di particolari necessità ambientali, può disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura.

13. Il piano ha durata quinquennale; sei mesi prima della scadenza, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, previa acquisizione dei piani provinciali e del parere del Comitato tecnico regionale, approva il piano valevole per il quinquennio successivo (7).

14. Il piano faunistico-venatorio regionale pluriennale stabilisce altresì:

a) criteri per l'attività di vigilanza;

b) misure di salvaguardia dei boschi e pulizia degli stessi al fine di prevenire gli incendi e di favorire la sosta e l'accoglienza della fauna selvatica;

c) misure di salvaguardia della fauna e relative adozioni di forma di lotta integrata e guidata per specie, per ricreare giusti equilibri, seguendo le indicazioni dell'I.N.F.S.;

d) modalità per la determinazione dei contributi regionali rivenienti dalle tasse di concessione regionale, dovuti ai proprietari e/o conduttori agricoli dei fondi rustici compresi negli ambiti territoriali per la caccia programmata, in relazione all'estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla valorizzazione dell'ambiente;

e) criteri di gestione per la riproduzione della fauna allo stato naturale nelle zone di ripopolamento e cattura;

f) criteri di gestione delle oasi di protezione;

g) criteri, modalità e fini dei vari tipi di ripopolamento.

15. In attuazione del piano pluriennale, la Giunta regionale approva il programma annuale entro il 30 aprile di ogni anno, sentito il parere del Comitato tecnico regionale di cui all'art. 5 (8).

16. Il programma provvede:

a) al finanziamento dei programmi di intervento provinciali, al coordinamento e controllo degli stessi;

b) alla ripartizione della quota degli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale di cui alla presente legge annualmente assegnata ad ogni Provincia;

c) alla indicazione del numero massimo dei cacciatori che potrà accedere in ogni A.T.C. per il prelievo di fauna stanziale, nel rispetto degli indici di densità venatoria di ogni Ambito territoriale di caccia programmata. Detta densità non potrà comunque essere diversa da quella stabilita dal M.I.R.A.A.F. (9);

d) alla determinazione della quota richiesta al cacciatore di fauna stanziale, quale contributo di partecipazione alla gestione del territorio, per fini faunistico-venatori ricadenti nell'ambito territoriale di caccia programmata prescelto. Detta quota, ricompresa tra il 50 per cento e il 100 per cento della tassa di concessione regionale, non può superare il 50 per cento per i residenti in Regione. I relativi importi sono fissati con il programma venatorio regionale annuale, che stabilirà, altresì, il costo dei permessi giornalieri (10) . ]

(5)  Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 29 luglio 2004, n. 12.

(6) Vedi anche l'art.4, Reg. 30 luglio 2009, n. 17.

(7) Vedi, al riguardo, per il quinquiennio 1999-2003 e successive proroghe, il Piano approvato con Delib.C.R. 7 luglio 1999, n. 405 a cui è stata data attuazione con Reg. 5 agosto 1999, n. 2. Vedi poi il Reg. 30 luglio 2009, n. 17, attuativo del Piano faunistico venatorio regionale 2009-2014.

(8)  Per l'annata 2000-2001 vedi la Delib.G.R. 4 agosto 2000, n. 1007. Per l'annata 2001-2002 vedi la Delib.G.R. 20 luglio 2001, n. 982. Per l'annata 2002-2003 vedi la Delib.G.R. 3 luglio 2002, n. 863. Per l'annata 2004-2005 vedi la Delib.G.R. 5 agosto 2004, n. 1292.

(9)  Lettera così modificata dall'art.1, comma 1, lettera b), L.R. 29 luglio 2004, n. 12.

(10)  Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 29 luglio 2004, n. 12.

 

Art. 10
Piani faunistici-venatori provinciali - Programma annuale di intervento.

[1. Al fine della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale, le Amministrazioni provinciali predispongono piani faunistico-venatori articolandoli per comprensori omogenei, comprendenti altresì programmi di valorizzazione ambientale finalizzati alla riproduzione naturale nonché all'immissione della fauna selvatica.

2. I piani di cui al comma 1 sono approvati dal Consiglio provinciale su proposta della Giunta provinciale, previo parere del Comitato tecnico provinciale.

3. I piani faunistico-venatori hanno durata quinquennale e comprendono:

a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica;

b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale;

c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;

d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;

e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione è affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;

f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore di conduttori dei fondi agricoli per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi agricoli vincolati per gli scopi di cui alle lett. a), b) e c);

g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari dei fondi agricoli, singoli o associati, che si impegnino alla tutela e al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lett. a), b) e c);

h) l'identificazione delle zone in cui sono allocabili gli appostamenti fissi.

Le zone di cui al comma 3 devono essere perimetrate con tabelle esenti da tasse regionali:

a) quelle di cui alle lett. a), b) e c) a cura della Provincia;

b) quelle di cui alle lett. d) ed e) a cura dell'ente, associazione o privato preposto alla gestione della singola zona.

5. Inoltre, la deliberazione del Consiglio provinciale che approva il piano faunistico venatorio provinciale e determina il perimetro delle zone da vincolare di cui alle lett. a), b) e c) del comma 3 deve essere notificata, a cura dell'Amministrazione provinciale competente, ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, la Provincia provvederà a norma dell'art. 8 della legge n. 241 del 1990, mediante:

a) affissione all'Albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati della delibera che determina il perimetro delle zone da vincolare;

b) pubblicazione per estratto nel foglio degli annunci legali della Provincia della delibera di cui alla lettera a);

c) affissione di apposito manifesto presso i Comuni o frazioni interessati, nonché presso le organizzazioni professionali agricole.

Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione. Alla scadenza del piano faunistico-venatorio provinciale e con il rinnovo dello stesso, la deliberazione con le eventuali individuazioni di nuove zone protette e/o modifica di quelle già istituite sarà soggetta alle procedure, termini e modalità di cui sopra. Le zone protette di cui alle citate lett. a), b) e c) del comma 3 già esistenti, anche anteriormente all'approvazione dei piani faunistici provinciali, ove siano ricomprese negli stessi, si intendono confermate e non soggette alle procedure di notifica e promulgazione di cui sopra e sono atti non impugnabili. Resta inteso che le zone protette di cui sopra hanno durata decennale, salvo revoca. Il predetto termine di dieci anni per le zone protette già istituite precedentemente all'approvazione del primo piano faunistico regionale decorrerà dalla data di pubblicazione di detto atto sul B.U.

6. Il Piano faunistico venatorio di ogni Provincia deve riportare l'ambito territoriale di caccia destinato alla caccia programmata alla fauna stanziale (11).

7. Nel caso di mancato adempimento da parte delle Amministrazioni provinciali, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi previsti dalla legge.

8. La Provincia, con provvedimento della Giunta, sentito il parere del Comitato tecnico di cui all'art. 6, approva il programma di intervento annuale, attuativo del piano pluriennale regionale e del programma venatorio regionale annuale di cui all'art. 9, trasmettendolo alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno per la relativa presa d'atto.

9. Il Programma annuale di intervento prevede:

a) interventi per la difesa, tutela dei boschi e ripristino habitat;

b) investimenti, interventi e gestione nelle zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, con programmi di cattura per i ripopolamenti in altri territori;

c) incentivi per gli agricoltori per i miglioramenti ambientali e faunistici;

d) programmi concordati e coordinati per la vigilanza venatoria con agenti faunistici e guardie volontarie delle associazioni venatorie e ambientalistiche per l'attuazione di piani finalizzati;

e) contributi ai proprietari e/o conduttori di fondi ricadenti nei territori destinati a caccia programmata, secondo le indicazioni del piano faunistico di cui all'art. 9, comma 14, lett. d);

f) ripopolamenti e strutture di ambientamento negli A.T.C. concordati con i Comitati di gestione;

g) contributi per i danni in zone protette e A.T.C. prodotti dalla fauna selvatica stanziale e attività venatoria. ]

(11)  Comma così sostituito dall'art. 2, L.R. 29 luglio 2004, n. 12. Il testo originario era così formulato: «6. I piani faunistici venatori provinciali propongono alla Regione gli A.T.C. nel territorio di competenza.».

 

Art. 11
Oasi di protezione.

[1. Le oasi di protezione sono destinate alla sosta, al rifugio, alla riproduzione naturale della fauna selvatica attraverso la difesa e il ripristino degli habitat per le specie selvatiche dei mammiferi e uccelli di cui esistano o siano esistiti in tempi storici popolazioni in stato di naturale libertà nel territorio regionale.

2. Le oasi di protezione in particolare:

a) assicurano la sopravvivenza delle specie faunistiche in diminuzione o particolarmente meritevoli di conservazione;

b) consentono la sosta e la produzione della fauna selvatica, con particolare riferimento alla fauna migratoria lungo le principali rotte di migrazione.

3. Nelle oasi di protezione è vietata ogni forma di esercizio venatorio e ogni altro atto che rechi grave turbamento alla fauna selvatica.

4. Le oasi sono possibilmente delimitate da confini naturali e sono segnalate con tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco "Oasi di protezione - Divieto di caccia", con onere a carico di ciascuna Provincia.

5. Le oasi di protezione hanno durata decennale, salvo revoca.

6. La costituzione delle oasi di protezione è deliberata dalla Regione, in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale. Con le stesse modalità l'istituzione di oasi può essere revocata qualora non sussistano, per modificazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle finalità specificate.

7. La Provincia nella gestione delle oasi di protezione può avvalersi della collaborazione dei Comitati di gestione degli A.T.C., delle associazioni venatorie, protezionistiche ed agricole presenti nel Comitato tecnico regionale.

8. Per ottenere i migliori risultati nella gestione delle zone, le Province devono predisporre nei programmi annuali ogni intervento mirato all'eliminazione delle cause negative, identificandole per singola zona e risolvendole in via prioritaria. ]

 

Art. 12
Zone di ripopolamento e cattura.

[1. Le zone di ripopolamento e cattura sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiamento nelle zone circostanti e alla cattura della stessa mediante piani previsti nel programma annuale provinciale di intervento per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento, fino alla costituzione e stabilizzazione della densità faunistica ottimale per territorio.

2. Le zone di ripopolamento e cattura sono lo strumento di base della programmazione regionale e provinciale in materia di produzione, incremento, irradiamento e ripopolamento della fauna selvatica, in particolare di quella stanziale.

3. Le zone devono essere costituite su territori idonei allo sviluppo naturale e alla sosta della fauna e non destinati a coltivazioni specializzate o particolarmente danneggiabili da rilevante concentrazione della fauna stessa.

4. Nelle zone di ripopolamento e cattura è vietata ogni forma di esercizio venatorio.

5. Le zone di ripopolamento e cattura devono avere una superficie non inferiore ai 500 ettari e comunque commisurata alle esigenze biologiche delle specie selvatiche principalmente interessate come da documento orientativo dell'I.N.F.S. e sono segnalate con tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco "Zona di ripopolamento e cattura - Divieto di caccia".

6. Nelle zone di ripopolamento e cattura sono autorizzate catture ai fini dei ripopolamenti integrativi negli ambiti territoriali per la caccia programmata di cui all'art. 14 in cui sono comprese, secondo le indicazioni contenute nei piani faunistico-venatori provinciali. Le catture devono essere compiute in modo da consentire la continuità della riproduzione della fauna selvatica.

7. Le zone di ripopolamento e cattura hanno durata decennale, salvo revoca qualora non sussistano, per modificazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle finalità specifiche.

8. La costituzione delle zone di ripopolamento e cattura è deliberata dalla Regione in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale.

9. La Provincia nella gestione delle zone di ripopolamento e cattura può avvalersi della collaborazione degli organismi di gestione degli A.T.C., delle associazioni venatorie, protezionistiche e agricole presenti nel Comitato tecnico regionale.

10. Per ottenere i migliori risultati nella gestione delle zone, le Province devono predisporre nei programmi annuali ogni intervento mirato alla eliminazione delle cause negative, identificandole per singola zona e risolvendole in via prioritaria.

11. Le zone di ripopolamento, e cattura possono comprendere centri pubblici di sperimentazione di cui all'art. 13. ]

 

Art. 13
Centri pubblici di produzione della fauna selvatica.

[1. I centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica sono aree destinate a riprodurre, con metodi sperimentali, esemplari di fauna stanziale allo stato libero al fine della ricostituzione delle popolazioni autoctone, conservandone la naturale selvatichezza.

2. Nei centri pubblici è vietata ogni forma di esercizio venatorio.

3. I centri pubblici, delimitati naturalmente o opportunamente recintati in modo da impedire la fuoriuscita della fauna selvatica, sono segnalati con tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco "Centro pubblico per la riproduzione della fauna - Divieto di caccia".

4. La costituzione dei centri pubblici, in attuazione del piano faunistico regionale, è deliberata dalla Regione, che stabilisce i criteri per la gestione, affidata alla Provincia.

5. Nei centri pubblici possono essere autorizzate in ogni tempo catture delle specie stanziali protette.

6. Per comprovate esigenze di funzionalità nei centri può essere autorizzata dal Presidente dell'ente Provincia il prelievo della sola selvaggina che risulti non idonea alle azioni di ripopolamento.

7. I centri pubblici allo stato naturale devono utilizzare prioritariamente ambiti protetti di estensione non inferiore a trenta ettari.

8. I centri pubblici hanno durata decennale, salvo revoca. ]

 

Art. 14
Ambiti territoriali di caccia - ATC.

[1. La Regione, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, sentito il Comitato tecnico regionale faunistico venatorio e in attuazione dei Piani faunistici venatori provinciali, istituisce, con il Piano faunistico venatorio regionale, gli ATC destinati alla caccia programmata alla fauna stanziale.

2. Ai cacciatori residenti in Puglia è consentito, con il versamento della quota annuale di partecipazione al proprio ATC di appartenenza (residenza nella provincia), la caccia alla migratoria su tutti i territori degli ATC della Regione e la caccia alla stanziale nell'ATC di appartenenza della propria provincia.

3. Ai cacciatori residenti in Puglia è consentita l'attività venatoria alla stanziale anche in altri ambiti al di fuori della provincia di competenza previa disponibilità di capienza ai sensi dell'articolo 9, comma 16, lettera c), autorizzazione del Comitato di gestione e versamento della quota di partecipazione.

4. Il Comitato di gestione, per eventuali posti resisi disponibili alla stanziale in quanto non assegnati, può rilasciare permessi giornalieri previo versamento di una quota di partecipazione fissata con il Programma venatorio.

5. Per i cacciatori residenti in altre regioni la fauna migratoria può essere cacciata per un massimo di venti giornate, nella misura del 4 per cento dei cacciatori ammissibili in ciascun ATC, previa autorizzazione del Comitato di gestione dell'ATC prescelto e versamento di una quota di partecipazione prevista nel Programma venatorio. La Regione, sentita la Provincia competente per territorio, fissa annualmente con il Programma venatorio il numero di cacciatori extraregionali ammissibili per annata venatoria in ogni ATC riportandolo nel Programma predetto. Eventuali posti non utilizzati possono essere trasformati in permessi giornalieri.

6. Le modalità di rilascio delle autorizzazioni, ove previste, sono riportate nel regolamento di attuazione.

7. La Giunta regionale approva il regolamento di attuazione degli ATC sentito il Comitato tecnico regionale faunistico venatorio. Nel regolamento devono essere, fra l'altro, previsti:

a) le modalità di costituzione del Comitato di gestione degli ATC, la durata in carica, nonché le norme relative alla loro elezione o designazione e ai successivi rinnovi;

b) i compiti per la gestione del territorio destinato alla caccia programmata;

c) le modalità di accesso per l'esercizio venatorio alla fauna stanziale;

d) le modalità di accesso per l'esercizio venatorio alla fauna migratoria per i cacciatori extraregionali;

e) l'osservanza delle norme del calendario venatorio regionale.

8. La durata dei Comitati di gestione degli ATC è quinquennale, analogamente al Piano faunistico venatorio regionale.

9. Le Province hanno potere di vigilanza, controllo e coordinamento sull'attività del Comitato di gestione, di cui si avvalgono per la gestione degli ATC (12). ]

(12)  Articolo così sostituito dall'art. 3, L.R. 29 luglio 2004, n. 12. Il testo originario era così formulato: «Art. 14. Ambiti territoriali di caccia - A.T.C. 1. Gli A.T.C. sono istituiti sul territorio agro-silvo-pastorale regionale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'art. 14 - comma 1 - e dell'art. 10 - comma 6 - della legge n. 157 del 1992.

2. La Regione, sentito il Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio e in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale, istituisce gli A.T.C. di dimensione sub-provinciale possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali o artificiali.

3. La Regione Puglia, d'intesa con le Regioni confinanti, per esigenze motivate può individuare A.T.C. interessanti anche due o più Provincie contigue.

4. La Regione Puglia, ai fini dell'esercizio della caccia alla fauna migratoria, consente l'assegnazione gratuita ai cacciatori residenti mi Puglia, che abbiano versato il proprio contributo di accesso a un A.T.C. della Regione, di un massimo di venti giornate di caccia, da inserire nel tesserino regionale secondo le priorità e le modalità che verranno previste nel relativo regolamento regionale.

5. La Regione Puglia, secondo le priorità, i termini e le modalità di accesso stabiliti dal regolamento di gestione degli A.T.C., può consentire il rilascio di autorizzazioni annuali a cacciatori residenti in altre Regioni o in Stati esteri in una quantità massima del 4 per cento dei cacciatori ammissibili in ciascun A.T.C., come determinate dal programma venatorio regionale annuale.

6. La Regione Puglia con il programma venatorio annuale può riservare, nella percentuale massima del 2 per cento del numero dei cacciatori ammissibili in ciascun A.T.C., permessi giornalieri da rilasciare secondo le priorità e le modalità che verranno previste nel regolamento regionale di gestione degli A.T.C..

7. La Regione Puglia con il programma venatorio annuale può riservare sino ad una percentuale massima del 2 per cento del numero di cacciatori ammissibili in ciascun A.T.C. ai cacciatori che otterranno per la prima volta la licenza di caccia durante l'annata venatoria.

8. Ogni cacciatore che abbia fatto richiesta al competente Comitato di gestione, nei modi e nei tempi previsti dal relativo regolamento regionale, ha diritto di accesso prioritariamente nell'A.T.C. in cui ricade il proprio comune di residenza, ove possibile, ovvero in altro ambito della propria provincia o della Regione. Inoltre, il cacciatore, in base al numero massimo dei cacciatori ammissibili, può avere accesso ad altri A.T.C. della propria Regione, previo consenso dei relativi organi di gestione e nel rispetto del regolamento regionale di gestione degli A.T.C.

9. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico faunistico regionale, approva, nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento che disciplina le modalità di gestione degli A.T.C. e l'accesso dei cacciatori. Nel regolamento deve essere previsto, fra l'altro, per tali ambiti:

a) l'osservanza delle norme del calendario venatorio regionale;

b) il versamento da parte dei cacciatori ammessi nell'A.T.C. di un contributo quale partecipazione, per finalità faunistico-venatoria, alla gestione dei territori compresi negli A.T.C.;

c) una vigilanza adeguata;

d) un accesso regolamentato sulla base della opzione fatta dai cacciatori ai sensi dell'art. 22, comma 6, nel rispetto dell'indice di densità minima fissato dal Ministero dell'agricoltura e foreste con periodicità quinquennale per ogni A.T.C. e della capienza predeterminata. È data facoltà al Comitato di gestione, ammettere un numero di cacciatori superiore alla densità venatoria di cui sopra se ricorrono i presupposti previsti dall'art. 14, comma 8, della legge n. 157 dei 1992 e con le modalità richieste;

e) le modalità di costituzione degli organi direttivi degli A.T.C., la loro durata in carica, nonché le norme relative alla loro elezione o designazione e ai successivi rinnovi.

10. La durata degli A.T.C. è quinquennale analogamente al piano faunistico venatorio regionale.

11. Il prelievo venatorio di fauna stanziale, nel rispetto delle forme e dei tempi di caccia previsti dalla presente legge, è regolato in rapporto alla consistenza delle popolazioni di fauna presenti nel territorio, accertata previo censimenti.

12. Le Provincie hanno poteri di vigilanza, controllo e coordinamento sull'attività dei Comitati di gestione, di cui si avvalgono per la gestione degli A.T.C.».

 

Art. 15
Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale.

[1. I centri privati di riproduzione della fauna selvatica sono destinati alla produzione, allo stato naturale, di fauna appartenente alle specie cacciabili per fini di ripopolamento ed attività cinofile.

2. L'attività di produzione esercitata dal titolare di impresa agricola nell'azienda stessa, organizzata in forma singola, consortile o cooperativa, è considerata agricola a tutti gli effetti.

3. Nei centri privati è vietata ogni forma di esercizio venatorio. È tuttavia consentita la cattura, che può essere compiuta dall'imprenditore o dai suoi dipendenti, fissi o temporanei, per la commercializzazione per fini di ripopolamento e attività cinofile.

4. I centri privati sono segnalati con tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco "Centro privato per la riproduzione della fauna selvatica - Divieto di caccia", poste a cura e a spese dei titolari dei centri.

5. I centri privati hanno durata di 5 anni salvo rinnovo.

6. La costituzione dei centri privati è autorizzata dalla Regione in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale e sulla base degli indirizzi regionali in materia. Non possono estendersi, comunque, su una superficie complessivamente superiore all'1 per cento del territorio agro-silvo-pastorale della provincia territorialmente competente e sono soggetti a tassa di concessione regionale.

7. Le domande di autorizzazione sono presentate alla Regione e alla Provincia competente dai possessori o conduttori, singoli o associati, ovvero, in mancanza di essi, dai proprietari dei fondi rustici su cui si intende realizzare il centro.

8. Le domande di cui al comma 7 devono essere corredate della planimetria del territorio interessato, dell'atto comprovante il titolo di possesso del fondo rustico, di una relazione illustrativa del programma produttivo che si intende realizzare.

9. Per tutta la fauna selvatica prodotta dai centri privati deve essere previsto, in ogni caso, il controllo sanitario da parte della A.U.S.L. territorialmente competente.

10. I danni causati dalla fauna selvatica prodotta alle colture agricole all'interno dei centri privati e nelle zone limitrofe sono a carico dei concessionari, senza diritto al rimborso o indennizzo.

11. Il provvedimento di costituzione dei centri privati è revocato con effetto immediato qualora la gestione ed il funzionamento non siano corrispondenti alle prescrizioni contenute nel regolamento o per mancato funzionamento del centro stesso per un anno continuativo.

12. Le modalità di gestione e di funzionamento sono determinate da un apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale previo parere del Comitato tecnico regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge (13) .

13. Il controllo sull'attività di gestione spetta all'Amministrazione provinciale competente. ]

(13)  Vedi, al riguardo, il Reg. 16 novembre 2001, n. 9.

 

Art. 16
Allevamenti e detenzione della fauna a scopo alimentare, per ripopolamento, a scopo ornamentale e amatoriale, richiami vivi per la caccia da appostamento.

[1. La Regione regolamenta (14) , nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) gli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare;

b) gli allevamenti di fauna selvatica con fini di ripopolamento, attività cinofile e richiami per la caccia da appostamento consentito;

c) gli allevamenti e/o la detenzione di fauna selvatica, esotica a scopo ornamentale ed amatoriale;

d) gli allevamenti dei cani da caccia, nel rispetto delle competenze dell'Ente nazionale della cinofilia italiana.

2. Le autorizzazioni per gli allevamenti di cui al comma 1, lett. a) e b), soggetti a tassa di concessione regionale sono rilasciate dalla Regione; gli allevamenti di cui alle lett. c) e d) sono segnalati alle Provincie territorialmente competenti.

3. La Regione regolamenta, inoltre, nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami della caccia da appostamento. Nella predetta normativa la Regione deve prevedere la regolamentazione per l'acquisto e l'allevamento del falco, quale mezzo di caccia anche proveniente dall'estero. ]

(14)  Vedi, al riguardo, il  Reg. 25 settembre 2003, n. 11.

 

Art. 17
Aziende faunistico-venatorie - Aziende agri-turistico-venatorie.

[1. La Regione, su richiesta degli interessati e sentito il parere dell'I.N.F.S., può, nel limite massimo del 10 per cento del territorio agro-silvo-pastorale delle province interessate, di cui il 5 per cento per le aziende faunistico-venatorie e il 5 per cento per le aziende agrituristiche venatorie:

a) autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie senza fini di lucro, soggette a tasse di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, con particolare riferimento alla tipica fauna acquatica ed appenninica. Dette autorizzazioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. Nelle aziende faunistico-venatorie, l'esercizio venatorio è consentito solo al titolare o a chi da questo autorizzato all'abbattimento di fauna selvatica cacciabile al sensi della presente legge e nelle giornate indicate nel calendario venatorio secondo i piani di assestamento e abbattimento. Nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica successivamente alla data del 31 agosto. La richiesta di concessione per l'istituzione deve essere accompagnata da una relazione tecnica;

b) autorizzare l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tasse di concessione regionale, nelle quali sono consentite l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna di allevamento. Nelle aziende agri-turistico-venatorie l'abbattimento è consentito solo al titolare o a chi da questi autorizzato.

2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono:

a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo ambientale e faunistico;

b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree ad agricoltura svantaggiata oppure dismesse da interventi agricoli.

3. La domanda di concessione per l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie è presentata da un imprenditore agricolo dei fondi rustici su cui si intende costruire l'azienda.

4. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate se comprendono bacini artificiali e utilizzano per l'attività venatoria fauna acquatica di allevamento nel rispetto delle convenzioni naturali.

5. Nelle aziende agri-turistico-venatorie sono consentite, anche dopo la stagione venatoria, prove cinofile con o senza abbattimento di fauna allevata delle specie cacciabili, previa autorizzazione della Provincia competente per territorio.

6. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto della presente legge, con esclusione dei limiti di cui all'art. 22, comma 6; per quanto riguarda le aziende agri-turistico-venatorie è vietato l'abbattimento di fauna selvatica, mentre sono esclusi i limiti di capi abbattibili trattandosi di fauna delle specie cacciabili, allevate in batteria.

7. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento che preveda le modalità di costituzione, gestione e funzionamento (15) .

8. Le aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 non possono avere una superficie inferiore a 100 ettari per le vallive e a 300 ettari per le altre e superiore a 1500 ettari e hanno una durata di cinque anni, salvo revoca o richiesta di rinnovo o disdetta. Le aziende agri-turistico-venatorie non possono avere una superficie inferiore a 100 ettari per le vallive e a 300 ettari per le altre e superiore a 1500 ettari e hanno una durata di cinque anni, salvo revoca o richiesta di rinnovo o disdetta.

9. Le aziende di cui al comma 8 devono essere distanti almeno 1000 metri tra loro; le distanze dalle zone protette (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione) devono essere di 300 metri per le aziende faunistico-venatorie e 500 metri per le aziende agri-turistico-venatorie. Le aziende faunistico-venatorie già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge sono esentate dal rispetto delle suddette distanze.

10. La tabellazione delle aziende di cui al comma 1 sono a cura e spese delle stesse.

11. Nelle aziende di cui al comma 1 la vigilanza venatoria è affidata al personale dipendente dalle stesse, nonché a quello della Provincia. ]

(15)  Vedi, al riguardo, il Reg. 28 dicembre 2000, n. 4 e il Reg. 28 dicembre 2000, n. 6.

 

Art. 18
Zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare cinofile.

[1. La Regione istituisce, nei limiti del 4 per cento del territorio agro-silvo-pastorale delle provincie interessate, le zone di cui all'art. 9, comma 6, destinate all'allenamento, all'addestramento e alle gare di cani da caccia anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili.

2. Le Provincie stabiliscono i periodi delle attività previste al comma 1 con i piani faunistici venatori provinciali di cui all'art. 10.

3. La Regione affida la gestione delle zone ad associazioni cinofile riconosciute ed associazioni venatorie o ad imprenditori agricoli singoli o associati.

4. Le zone di cui al comma 1 si suddividono in zone di tipo A e di tipo B.

5. Le zone di tipo A, di estensione ricompresa tra 100 e 1000 ettari e in terreni non soggetti a coltura intensiva, sono destinate esclusivamente all'addestramento in presenza di fauna immessa senza abbattimento per tutto il periodo dell'anno. Nelle stesse, inoltre, si svolgono, sempre senza abbattimento, le prove cinofile a livello nazionale ed internazionale.

6. Le zone di tipo B, di estensione ricompresa tra 10 e 100 ettari e in terreni non soggetti a coltura intensiva, sono destinate all'addestramento o a gare cinofile con abbattimento di fauna riprodotta in batteria e che non sia prole di fauna selvatica e limitatamente alle specie cacciabili: quaglia, fagiano, starna, lepre e ungulati per tutto l'anno, anche nel periodo di caccia chiusa (16) .

7. Le prove cinofile, nel rispetto dei regolamenti dell'E.N.C.I., a livello nazionale ed internazionale, senza l'abbattimento di fauna sono consentite, inoltre, previo nulla-osta dell'organo di gestione competente e autorizzazione della Provincia interessata:

a) nelle zone di ripopolamento e cattura;

b) negli A.T.C.;

c) nelle aziende faunistico-venatorie;

d) nelle zone demaniali.

Le prove cinofile di cui sopra devono essere espletate con esclusione dei mesi di aprile e maggio.

8. Nelle aziende agri-turistico-venatorie, con la chiusura della stagione venatoria, è consentito svolgere tutte le prove cinofile su fauna allevata in batteria e con le modalità di cui al comma 7, ivi comprese le gare con abbattimento.

9. L'allenamento dei cani da caccia in periodo di pre apertura dell'attività venatoria è consentito in periodo previsto dal calendario venatorio regionale.

10. Le concessioni delle zone di cui al presente articolo hanno durata quinquennale, salvo rinnovo, revoca o disdetta.

11. Nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale adotta il regolamento di costituzione e gestione delle zone addestramento cani (17) . ]

(16) Comma così modificato dall’art. 12, L.R. 25 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(17)  Vedi, al riguardo, il Reg. 28 dicembre 2000, n. 5.

 

Art. 19
Terreni del demanio.

[1. I terreni del demanio regionale, qualora presentino favorevoli condizioni, possono essere adibiti, in ordine prioritario, in centri pubblici per la produzione della fauna, oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura.

2. L'utilizzazione ai fini di cui al comma 1 è definita dalla Regione, su proposta della Provincia con il piano faunistico-venatorio provinciale.

3. La gestione tecnica dei terreni demaniali per quanto concerne gli aspetti faunistico-ambientali spetta alle Provincie territorialmente competenti, che operano in coerenza con gli indirizzi dei piani e programmi provinciali e regionali e possono avvalersi della collaborazione delle associazioni venatorie riconosciute e ambientalistiche presenti nel Comitato tecnico nazionale.

4. La Regione, previa richiesta della Provincia interessata, può inoltrare richiesta allo Stato o ad altri enti pubblici per ottenere concessioni in uso di terreni in loro possesso per i fini di cui al presente articolo. ]

 

Art. 20
Tabellazione.

[1. Qualora nella presente legge si faccia menzione di tabelle da apporre al fine della identificazione delle zone sottoposte a particolare vincolo, esse devono essere predisposte e collocate con le seguenti modalità:

a) devono essere delle dimensioni di cm. 25 x 33;

b) devono avere scritta nera sul fondo bianco per la delimitazione delle zone in cui è disposto un divieto di caccia e scritta rossa su fondo bianco in tutti gli altri casi;

c) devono essere collocate lungo tutto il perimetro della zona interessata su pali ad una altezza non inferiore a 2 metri e ad una distanza di 100 metri l'una dall'altra e comunque, in modo che siano visibili le due contigue.

Devono essere comunque visibili da almeno 30 metri di distanza;

d) devono essere collocate anche nei confini perimetrali interni quando nelle zone interessate si trovano terreni che non sono in esso compresi o le medesime sono attraversate da strade pubbliche di larghezza superiore a tre metri; ove la larghezza della strada sia inferiore a tale misura è sufficiente l'apposizione di una tabella agli ingressi;

e) quando si tratta di terreni vallivi, laghi o specchi d'acqua le tabelle possono essere collocate su natanti ancorati al fondo e devono emergere almeno cm 50 dal livello dell'acqua;

f) quando il confine coincide con un corso d'acqua l'apposizione delle tabelle deve essere attuata in modo tale da comprendere il corso d'acqua stesso;

g) quando segnalano divieti temporanei di caccia devono contenere l'indicazione precisa della data d'inizio e termine del divieto;

h) devono essere mantenute sempre in buono stato di conservazione e leggibilità. ]

 

Art. 21
Introduzione di fauna selvatica dall'estero - Immissioni faunistiche.

[1. L'introduzione di fauna selvatica viva dall'estero, solo se appartenente a specie autoctone, può effettuarsi a scopo di ripopolamento e miglioramento genetico.

2. Le autorizzazioni per l'introduzione di fauna selvatica dall'estero sono rilasciate dal Ministero delle risorse agricole e forestali su parere dell'I.N.F.S. e nel rispetto delle convenzioni internazionali.

3. Dette autorizzazioni possono essere rilasciate unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie, al fine di garantire i controlli sanitari e i periodi di ambientamento.

4. I ripopolamenti devono avere carattere transitorio per far posto progressivamente ad una gestione faunistico-venatoria, basata sul prelievo oculato di risorse faunistico-naturali, incentivando la produzione della fauna.

5. I criteri, le modalità e i fini dei vari tipi di ripopolamento sono stabiliti dal piano faunistico-venatorio regionale (art. 9, comma 14, lett. g).

6. I programmi di cattura nelle zone protette e per i ripopolamenti in altri ambiti sono previsti dal programma annuale provinciale di cui all'art. 10, comma 9, lett. b).

7. L'immissione di fauna a scopo di ripopolamento, venatorio può essere compiuta dal Comitato di gestione dell'A.T.C. e dal titolare dell'azienda faunistico-venatoria, limitatamente ai terreni in concessione, esclusivamente con esemplari delle specie previste nel piano faunistico-venatorio provinciale, previa autorizzazione della Provincia, entro il 31 agosto.

8. Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di garantire l'idoneità della fauna selvatica destinata al ripopolamento, i capi provenienti da allevamenti nazionali o introdotti dall'estero devono essere sottoposti al controllo sanitario, all'origine, a cura del Servizio veterinario della A.U.S.L., competente, il quale rilascia l'autorizzazione all'immissione. Qualora la liberazione non avvenga nel territorio della A.U.S.L., di prima destinazione degli animali, il Servizio veterinario di tale A.U.S.L., provvede a dare comunicazione alla A.U.S.L., locale competente per l'area di liberazione dell'inoltro della fauna, al fine di consentire i controlli veterinari. Il Servizio veterinario della A.U.S.L. competente per il territorio di liberazione trasmette ai responsabili dell'immissione in libertà della fauna l'autorizzazione corredata delle eventuali specifiche disposizioni. ]

 

TITOLO IV

Attività venatoria

Art. 22
Esercizio venatorio - Limiti e modi.

[1. L'attività venatoria, svolta in base ad una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedono, non deve contrastare con l'esigenza di conservazione delle specie di fauna selvatica e non deve arrecare danno effettivo alle produzioni agricole.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di apposito tesserino rilasciato dalla Regione di residenza, con i criteri di cui all'art. 25, ove sono indicate le specifiche norme inerenti al calendario regionale nonché le forme di cui al comma 6 del presente articolo e gli ambiti territoriali di caccia ai quali poter accedere e praticare l'attività venatoria.

3. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'art. 32 e, comunque, con armi pronte per l'uso e cariche.

4. È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla, con i mezzi di cui all'art. 32 e, comunque, con armi pronte per l'uso e cariche.

5. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

6. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) da appostamento fisso;

b) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.

7. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata. Il cacciatore che per primo ha scovato la fauna ha diritto di inseguirla senza interferenze da parte di altri cacciatori.

8. È vietata la cattura della fauna con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dalla presente legge.

9. Le norme di cui al presente articolo e successivi si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.

10. Non costituisce esercizio venatorio la presenza sul posto di caccia, prima o dopo l'orario consentito, per attendere ai lavori preparatori all'esercizio venatorio o di rimozione dopo lo stesso (appostamento temporaneo), sempre che l'arma sia scarica.

11. Non costituisce esercizio venatorio lo spostamento da o per il posto di caccia prima o dopo l'orario consentito se l'arma in possesso del cacciatore risulta scarica. ]

 

Art. 23
Documenti venatori.

[1. L'attività venatoria è consentita, a parità di diritti e di doveri, a chiunque abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito dei seguenti documenti:

a) licenza di porto di fucile per uso caccia, rilasciata dall'Autorità di P.S.;

b) tesserino regionale;

c) attestato di versamento della tassa di concessione governativa;

d) attestato di versamento della tassa di concessione regionale;

e) polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria con i massimali previsti dalla vigente legge (art. 12, comma 8, legge n. 157 del 1992) e successivi aggiornamenti. In caso di sinistri, colui che ha subito il danno può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza. ]

 

Art. 24
Licenza di porto di fucile per uso caccia.

[1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia, necessaria anche per praticare l'attività venatoria mediante uso dell'arco o del falco, è rilasciata in conformità delle leggi di P.S.; ha validità su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia.

2. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio.

3. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

4. La licenza di porto d'armi per uso di caccia ha durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare, corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a novanta giorni dalla domanda stessa.

5. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni prima e che non abbia commesso violazione alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza.]

 

Art. 25
Tesserino venatorio regionale.

[1. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è necessario il possesso del tesserino venatorio regionale, stampato a cura della Regione in conformità di un modello predisposto dal competente Assessorato regionale.

2. Il tesserino, valido su tutto il territorio nazionale, esente da marca da bollo, è distribuito a titolo gratuito dalla Provincia, tramite il Comune di residenza del richiedente, dietro esibizione dei seguenti documenti in originale e fotocopia degli stessi non autenticata, che sarà acquisita dal precitato Comune:

a) licenza di porto di fucile per uso caccia;

b) certificato di residenza in carta libera o altro documento legale certificante la residenza;

c) attestazione dei versamenti delle vigenti tasse di concessione statale e regionale;

d) attestazione da cui risulti l'avvenuta stipulazione delle polizze di assicurazione di cui all'art. 23, lett. e).

3. Il tesserino regionale ha validità per una stagione venatoria ed è sospeso o revocato in caso di sospensione o revoca della licenza di porto d'armi per uso di caccia.

4. Il Comune di residenza preposto alla consegna del tesserino regionale compila la parte di propria competenza (18) .

5. Ai cittadini stranieri e italiani residenti all'estero può essere rilasciato il tesserino regionale purché in regola con le disposizioni di cui al decreto ministeriale 5 giugno 1978 e successive modificazioni e/o integrazioni e previo pagamento dell'intera tassa di concessione regionale e dell'assicurazione per la responsabilità civile nelle forme e nei modi di cui all'art. 23.

6. I cacciatori sono tenuti a riconsegnare al Comune competente il tesserino venatorio regionale della stagione ultimata, previo rilascio di ricevuta, condizione questa per richiedere il nuovo tesserino.

7. In caso di deterioramento o smarrimento il titolare, per ottenere il duplicato, deve rivolgersi al Comune di residenza. In caso di smarrimento deve dimostrare di aver provveduto alla denuncia dell'avvenuta perdita all'Autorità di P.S.

8. Il titolare deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi, i giorni di caccia e i capi di fauna abbattuti, secondo le modalità previste dal calendario venatorio regionale.

9. La Provincia, entro trenta giorni dalla raccolta dei tesserini regionali pervenuti dai Comuni, provvederà all'inoltro degli stessi all'Osservatorio faunistico regionale. ]

(18)  Comma così sostituito dall'art. 4, L.R. 29 luglio 2004, n. 12. Il testo originario era così formulato: «4. Il Comune di residenza preposto alla consegna del tesserino regionale compila la parte di propria competenza, tra cui la segnalazione degli ambiti territoriali di caccia in Regione e/o fuori Regione ove è consentita l'attività venatoria all'intestatario dello stesso e dietro presentazione dell'attestato di versamento della quota di partecipazione agli A.T.C. assegnati.».

 

Art. 26
Abilitazione venatoria.

[1. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria per il rilascio della prima licenza di porto di fucile nonché per il rinnovo in caso di revoca.

2. L'aspirante cacciatore consegue l'attestato di abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad una apposita commissione composta da esperti qualificati, ritenuti tali dal soggetto che li designa, in ciascuna delle materie di cui all'art. 27, dopo aver presentato domanda alla Provincia territorialmente competente, con allegati i seguenti documenti:

a) certificato di residenza;

b) certificato medico di idoneità all'esercizio venatorio, rilasciato ai sensi della normativa vigente, in data non anteriore a sessanta giorni rispetto alla data della domanda;

c) ricevuta di versamento della quota di partecipazione di cui al comma 3.

3. Ogni candidato è tenuto a versare alla Provincia, quale rimborso spese di esame, un importo fissato dalla Provincia medesima in misura non superiore a euro 50,00. In caso di ripetizione dell'esame il candidato deve versare, per ogni seduta, un importo di euro 20,00. Detti importi sono utilizzati dalla Provincia per far fronte alle spese per l'esame, ivi compresi gli ausili didattici nonché il rilascio dell'attestato di abilitazione all'esercizio venatorio (19) . ]

(19)  Comma così sostituito dall'art. 48, L.R. 19 luglio 2006, n. 22. Il testo originario era così formulato: «3. Ogni candidato è tenuto a versare alla Provincia, quale rimborso spese di esame, un importo fissato dalla Provincia medesima in misura non superiore a lire 50 mila. In detta somma sono compresi gli ausili didattici nonché il rilascio dell'attestato di abilitazione all'esercizio venatorio. Detto importo sarà utilizzato dalla Provincia per far fronte a tutte le spese per l'esame di che trattasi.».

 

Art. 27
Esame di abilitazione venatoria.

[1. Gli esami di abilitazione venatoria devono riguardare nozioni nelle seguenti materie:

a) legislazione venatoria;

b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;

c) armi e munizioni da caccia, loro uso e relativa legislazione;

d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;

e) norme di pronto soccorso.

2. Al fine di favorire la preparazione dei candidati, la Regione predispone un apposito testo di esame distribuito alle Provincie, che provvederanno, a proprie spese, alla stampa dello stesso al fine di consegnarlo al candidato al momento della presentazione della domanda.

3. Le Provincie organizzano corsi di preparazione gratuiti per il conseguimento dell'abilitazione venatoria e corsi per l'aggiornamento sui contenuti innovativi della vigente legislazione venatoria per i possessori di licenza, avvalendosi della collaborazione delle associazioni provinciali naturalistiche, agricole e venatorie riconosciute e della delegazione dell'E.N.C.I. provinciale.]

 

Art. 28
Prove d'esame e ripetizione dell'esame.

[1. L'aspirante cacciatore per essere ammesso all'esame di abilitazione deve superare una prova preliminare consistente nel rispondere per iscritto ad un questionario di 30 domande sotto forma di quiz predisposto dal competente Assessorato della Regione.

2. L'aspirante cacciatore deve indicare le risposte esatte.

3. Qualora commetta oltre sei errori, l'aspirante cacciatore dovrà ripetere la prova preliminare non prima che siano trascorsi due mesi.

4. Superata la prova preliminare positivamente, l'aspirante cacciatore deve dimostrare, nel corso di un colloquio con la commissione esaminatrice, di aver assimilato il programma d'esame, deve superare, altresì, una prova pratica di riconoscimento della fauna stanziale e migratoria cacciabile e relativa modalità di caccia, nonché una prova pratica sulle armi comprendente lo smontaggio, rimontaggio e maneggio del fucile da caccia.

5. La Commissione, collegialmente, esprime la propria valutazione di idoneità; il relativo attestato viene rilasciato a firma del Presidente e del segretario della Commissione.

6. La valutazione della Commissione è definitiva e inappellabile.

7. Il candidato non idoneo potrà sostenere un nuovo esame non prima di due mesi. ]

 

Art. 29
Commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio.

[1. Le Commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'art. 28 sono istituite con decreto del Presidente della Giunta regionale, una per ciascuna Provincia. Esse hanno sede presso gli uffici dell'Amministrazione provinciale.

2. Ciascuna Commissione è composta da:

a) un componente nominato dalla Regione - esperto in legislazione venatoria - che assume la Presidenza della Commissione (20) ;

b) un laureato in scienze biologiche o scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi, designato dal presidente della Provincia competente, nonché un supplente;

c) un esperto in armi e munizioni da caccia e relativa legislazione, nonché un supplente, designati dal Presidente della Provincia competente;

d) un esperto in norme di pronto soccorso, nonché un supplente, designati dal Presidente della Provincia competente;

e) sei esperti in legislazione venatoria, regole comportamentali del cacciatore, nozioni di zoologia applicata alla caccia, designati dalle Associazioni venatorie maggiormente rappresentative sul territorio provinciale (21) ;

f) un esperto in cinofilia venatoria, designato dalla delegazione E.N.C.I. provinciale nonché un supplente (22) ;

g) un esperto in principi di salvaguardia delle produzioni agricole, designati dalle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli a livello provinciale più un supplente (23) ;

h) un esperto in tutela dell'ambiente, designati dalle associazioni naturalistiche e protezionistiche a livello provinciale più un supplente (24) .

3. Svolge le funzioni di segretario di ciascuna Commissione un dipendente amministrativo dell'Amministrazione provinciale, designato dall'Amministrazione provinciale.

4. I componenti delle Commissioni rimangono in carica cinque anni.

5. In caso di dimissioni, vacanza di posto o sostituzione da parte dell'associazione designante, il componente nominato in sostituzione dura in carica fino alla scadenza del periodo di nomina del membro che ha sostituito.

6. Ai componenti delle Commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio è dovuto, a carico della rispettiva Provincia, un gettone di presenza per giornata di seduta pari a euro 60,00, unitamente al rimborso delle spese di viaggio e a un'indennità di missione ai sensi delle vigenti norme in materia (25) .

7. Le Commissioni sono validamente insediate dal Presidente con la presenza di almeno otto componenti che rappresentino tutte le categorie dalla lett. b) alla lett. h) del comma 2.

8. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal più anziano di età.

9. Ciascuna Commissione può articolarsi in due Commissioni paritetiche presiedute dal Presidente.

10. Gli esperti previsti alle lett. e), f), g), e h) del comma 2 sono designati dalle associazioni venatorie, agricole, naturalistiche, protezionistiche ed E.N.C.I. a livello provinciale presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio di cui all'art. 6.

11. Le Provincie trasmettono la deliberazione di nomina delle Commissioni, entro sessanta giorni dalla richiesta, al Presidente della Giunta regionale per l'emissione del decreto di nomina. Entro trenta giorni dalla richiesta, le associazioni venatorie, protezionistiche ambientali, agricole e la delegazione provinciale E.N.C.I. devono far pervenire alle Provincie competenti per territorio le designazioni dei propri rappresentanti. Trascorso il suddetto termine senza l'avvenuta designazione, le Provincie provvederanno alla individuazione degli esperti, delle quattro componenti di cui al comma 2, lett. e), f), g) e h), su segnalazione dei componenti il Comitato tecnico provinciale. ]

(20)  Lettera così sostituita dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 29 luglio 2004, n. 12. Il testo originario era così formulato: «a) un dirigente della Regione competente in materia di caccia ed esperto in legislazione venatoria, che la presiede;».

(21)  Lettera così sostituita dall'art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 29 luglio 2004, n. 12. Il testo originario era così formulato: «e) tre esperti in legislazione venatoria, regole comportamentali del cacciatore, nozioni di zoologia applicata alla caccia, designati dalle Associazioni venatorie a livello provinciale;».

(22)  Lettera così modificata dall'art. 5, comma 1, lettera c), L.R. 29 luglio 2004, n. 12.

(23)  Lettera così modificata dall'art. 5, comma 1, lettera d), L.R. 29 luglio 2004, n. 12.

(24)  Lettera così modificata dall'art. 5, comma 1, lettera e), L.R. 29 luglio 2004, n. 12.

(25)  Il presente comma, già sostituito dall'art. 39, comma 2,L.R. 21 maggio 2002, n. 7 è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 46, comma 4, L.R. 19 luglio 2006, n. 22. Il testo precedente era così formulato: «6. Ai componenti delle Commissioni sono dovuti, a carico della rispettiva Provincia, gli emolumenti corrisposti ai Consiglieri delle singole province per la partecipazione a sedute di Consiglio».

 

Art. 30
Registro dei cacciatori.

[1. Presso ciascuna Provincia viene tenuto un registro dei titolari delle licenze di caccia.

2. Su apposite schede, compilate sulla base dei dati trasmessi dagli Organi dello Stato abilitati al rilascio ed al rinnovo delle licenze di porto d'armi per uso di caccia, sono riportati tutti i dati relativi al rilascio dei tesserino venatorio regionale, nonché le eventuali sanzioni in materia venatoria comminate al titolare, ai fini della graduazione delle stesse in caso di recidiva. ]

 

(giurisprudenza)

Corte Costituzionale

Sent. n. 226 del 19-06-2003


 

Art. 31
Specie cacciabili e periodi di caccia.

[1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati.

a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:

quaglia (coturnix coturnix); tortora (streptopeia turtur); merlo (turdue merula);

allodola (alauda arvensis); starna (perdix perdix); pernice rossa (alectoris rufa);

lepre comune (lepus europaeus); coniglio selvatico (oryctolagus cuniculus);

b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:

- fagiano (phasianus colchicus); germano reale (anas platyrhynchos); folaga (fulica atra); gallinella d'acqua (gallinula chloropus); canapiglia (anas strepera); porciglione (rallus acquaticus); moretta (aythia fuligula); frullino (lymnocryptese rusticola); combattente (philomacus pugnax); cornacchia nera (corvus corone); cornacchia grigia (corvus corone comix); ghiandaia (garrulis glanda rulis); gazza (pica pica); volpe (vulpes vulpes) (26) ;

c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre:

coturnice (alcetoris graeca); capriolo (capreolus); cervo (cervus elaphus); daino (dama dama); muflone (ovis musimon);

d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (sus scrofa);

d-bis) [specie cacciabili dalla terza domenica di settembre all'ultimo giorno di febbraio:

- pavoncella (vanellus vanellus); marzaiola (anas querquedula); alzavola (anas crecca); codone (anas acuta); mestolone (anas clipeata); fischione (anas Penelope); moriglione (aythya ferina); colombaccio (colomba palumbus); beccaccia (scolopax rusticola); beccaccino (gallinago gallinago); tordo bottaccio (turdus philomelos); tordo sassello (turdus iliacus); cesena (turdus pilaris)] (27) .

2. È sempre vietato abbattere o catturare:

a) le femmine accompagnate dai piccoli o comunque lattanti ed i piccoli del capriolo, del cervo e del daino di età inferiore ad un anno, fatta eccezione per la caccia di selezione;

b) il cinghiale di età inferiore ad un anno con manto rigato.

3. Con il calendario venatorio i termini temporali di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali.

4. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio dell'anno, nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma I.

5. Sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalla Regione, la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto, nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma I.

6. Il Presidente della Giunta regionale aggiorna con proprio decreto l'elenco delle specie cacciabili di cui al comma 1, sulla base di modifiche apportate come previsto dall'art. 18, comma 3, della legge n. 157 del 1992. ]

(26)  Lettera così sostituita dall'art. 38, comma 1, L.R. 21 maggio 2002, n. 7. Il testo originario era così formulato: «b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: cesena (turdus pilaris); tordo bottaccio (turdus philomelos); tordo sassello (turdus iliacus); fagiano (phasianus colchicus); germano reale (anas platyrhynchos); folaga (fulica atra); gallinella d'acqua (gallinula chloropus); alzavola (anas crecca); canapiglia (anas strepera); porciglione (railus acquaticus); fischione (anas penelope); codone (anas acuta); marzaiola (anas querquecula); mestolone (anas clypeata); moriglione (aythya ferina); moretta (aythia fuligula); beccaccino (gallinago gallinago); colombaccio (columba palumbus); frullino (lymnocryptese rusticola); combattente (philomacus pugnax); beccaccia (scolopax rusticola); cornacchia nera (corvus corone); pavoncella (vanellus vanellus); cornacchia grigia (corvus corone comix); glixandaia (garrulis glandarius); gazza (pica pica); volpe (vulpes vulpes);».

(27)  Lettera aggiunta dall'art. 38, comma 2, L.R. 21 maggio 2002, n. 7. La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno-4 luglio 2003, n. 226 (Gazz. Uff. 9 luglio 2003, n. 27, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto comma 2, con la conseguente estensione di detta illegittimità alla presente lettera.

 

Art. 32
Mezzi di caccia.

[1. L'attività venatoria è consentita con l'uso di:

a) fucile con canna ad anima liscia, fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore contenente, tramite anche un apposito accorgimento tecnico fisso, non più di due cartucce, di calibro non superiore al dodici;

b) fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40;

c) fucile combinato, a due e tre canne, di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al dodici e una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a mm. 5,6.

2. È consentito, altresì, l'uso dell'arco e del falco.

3. Per la caccia con il falco devono essere utilizzati solo esemplari riprodotti o allevati in cattività in conformità alle leggi vigenti, alle convenzioni internazionali, alle direttive comunitarie e allo specifico regolamento regionale.

4. L'allenamento e l'addestramento dei falchi in periodi di caccia chiusa può avvenire previo rilascio di apposito permesso da parte delle Provincie ed esclusivamente su fauna di allevamento e secondo le modalità indicate nel già citato regolamento.

5. Chi esercita la caccia con l'arco o con il falco deve essere munito del porto d'armi.

6. La caccia con l'arco è consentita soltanto per l'abbattimento di ungulati e deve essere effettuata con l'arco di libraggio non inferiore a 45 libbre e con frecce autofrenanti nei tiri in elevazione e per i tiri non in elevazione la lama deve avere una larghezza minima di millimetri 22 e in ogni caso corrispondente a 145 gradi.

7. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, durante l'esercizio venatorio, a portare, oltre le armi da sparo, l'arco o il falco, anche utensili da punta e da taglio, atti alle esigenze venatorie nonché ad avvalersi dell'ausilio del cane e dei richiami vivi consentiti dalla presente legge per la caccia da appostamento.

8. È vietato, durante l'esercizio venatorio, usare, a fini di richiamo acustico, registratori o strumenti elettromagnetici e similari con o senza amplificazione del suono.

9. Sono vietate, altresì, le armi ad aria o altri gas compressi nonché tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio e non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

10. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore prima di lasciare il luogo di caccia. ]

 

(giurisprudenza)

Corte Costituzionale

Sent. n. 391 del 21-10-2005

T.A.R. Bari

Sez. I, sent. n. 1618 del 10-05-2006 (ud. del 08-02-2006),

Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature (W.W.F. Italia) - onlus - c. Regione Puglia


Art. 33
Calendario venatorio regionale (28) .

[1. La Regione regolamenta l'esercizio dell'attività venatoria con il calendario venatorio regionale, pubblicato entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 15 giugno, resta in vigore quello dell'annata venatoria precedente finché non viene pubblicato il nuovo calendario venatorio.

2. Il calendario venatorio regionale, predisposto sulla base delle proposte formulate dalle Provincie e dal Comitato tecnico faunistico regionale di cui all'art. 5, è deliberato dalla Giunta regionale, sentiti l'I.N.F.S. e la Commissione consiliare permanente competente ed è pubblicato sul B.U.

3. Il calendario venatorio stabilisce, in particolare:

a) le specie di mammiferi ed uccelli cacciabili nei periodi consentiti;

b) il numero massimo di giornate di caccia settimanali e nei diversi periodi;

c) il carniere massimo giornaliero di fauna migratoria e stanziale;

d) il carniere massimo stagionale per particolari specie di fauna stanziale gestita nell'A.T.C.;

e) i periodi e i territori di allenamento dei cani da caccia nei giorni che precedono la stagione venatoria;

f) le modalità di impiego dei cani da caccia durante la stagione venatoria.

4. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre.

5. Può essere consentita la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali l'esercizio venatorio è in ogni caso sospeso.

6. In ciascuna giornata di caccia è consentito l'abbattimento, per ogni titolare di licenza, del seguente numero massimo di capi:

a) selvaggina stanziale: due capi, di cui una sola lepre, fatta eccezione per gli ungulati il cui numero non può superare un capo annuale; per il cinghiale è consentito l'abbattimento di un capo per giornata di caccia secondo regolamento eventuale emanato dalle Provincie;

b) selvaggina migratoria: venti capi, di cui al massimo dieci colombacci, dieci fra palmipedi trampolieri e rallidi, tre beccacce.

7. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati [e la caccia agli acquatici da appostamento in prossimità di masse d'acqua stagnanti o corrente] è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto (29) .

8. La Regione, sentite le proposte provinciali di cui al comma 2, con il calendario venatorio può autorizzare una o più Provincie ad anticipare l'esercizio venatorio a norma dell'art. 31, commi 3 e 4, in base alla predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori che comprendano:

a) numero capi abbattibili per ogni specie e per ogni giornata di caccia;

b) individuazione dei territori ove la caccia è consentita;

c) caratteristiche dei cacciatori ammissibili;

d) modalità di caccia.

9. Il calendario venatorio regionale può contenere norme che prevedano il divieto, anche temporaneo, dell'esercizio venatorio in zone caratterizzate da intenso fenomeno turistico, nonché norme che prevedano il divieto temporaneo di praticare particolari attività escursionistiche che arrechino disturbo alla riproduzione di specie particolarmente protette. ]

(28)  Per il calendario venatorio, annata 1998-1999, vedi la Delib.G.R. 14 luglio 1998, n. 2574. Per quello relativo all'annata 2000-2001 vedi la Delib.G.R. 4 agosto 2000, n. 1008, per quello relativo all'annata 2001-2002 vedi la Delib.G.R. 20 luglio 2001, n. 983, per quello relativo all'annata 2002-2003 vedi la Delib.G.R. 3 luglio 2002, n. 864 e per quello relativo all'annata 2004-2005 vedi la Delib.G.R. 5 agosto 2004, n. 1293.

(29)  Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 25 agosto 2003, n. 15 con l'aggiunta delle parole racchiuse fra parentesi quadre, dichiarate illegittime in quanto la Corte costituzionale, con sentenza 12-21 ottobre 2005, n. 391 (Gazz. Uff. 26 ottobre 2005, n. 43, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 1, L.R. n. 15/2003 che le ha introdotte.

 

Art. 34
Controllo della fauna e divieti temporanei di caccia.

[1. La Regione attua le variazioni all'elenco delle specie cacciabili emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, come previsto dall'art. 18, comma 3, della legge n. 157 del 1992.

2. La Regione può vietare o ridurre, per periodi prestabiliti, la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'art. 31 per ragioni motivate ed importanti connesse con la consistenza faunistica per la fauna stanziale, su segnalazione dell'Osservatorio faunistico regionale, o per sopravvenute particolari condizioni ambientali o climatiche o altre calamità anche per fauna migratrice.

3. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta delle Province, sentito l'I.N.F.S., può autorizzare il controllo di qualsiasi specie di fauna selvatica, nonché dei cani e dei gatti inselvatichiti, che, moltiplicandosi eccessivamente, arrecano danno alle colture agricole, al patrimonio faunistico, alle attività e produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, al beni storico-artistici. Il controllo può essere autorizzato anche al fini di una migliore gestione del patrimonio zootecnico per la tutela del suolo, per motivi sanitari e per la tutela della salute pubblica nonché per la selezione biologica.

4. Le operazioni di controllo di cui al comma 3 possono essere previste anche nelle zone vietate alla caccia e in periodi di divieto di caccia. Per quanto concerne il controllo dei cani e dei gatti inselvatichiti, sono fatte salve le disposizioni previste dalle normative vigenti.

5. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici sulla base delle indicazioni fornite dall'I.N.F.S.

6. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione può autorizzare piani di abbattimento o di cattura finalizzati alla limitazione numerica di esemplari appartenenti alla popolazione responsabile del danno, predisposti dalle Provincie.

7. I piani di cui al comma 6 devono essere attuati dalle Amministrazioni provinciali mediante gli agenti venatori dipendenti. Le Provincie possono, altresì, avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sul quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali, delle guardie comunali e guardie volontarie munite di licenza per l'esercizio venatorio nonché di altro personale idoneo al tipo di intervento selettivo da effettuarsi, munito di porto d'armi e compreso in apposito elenco istituito dalle Province.

8. Nel caso il controllo debba essere effettuato esclusivamente per motivi sanitari o per la tutela del patrimonio storico-artistico all'interno dei centri urbani, lo stesso può essere autorizzato, su conforme parere dell'A.U.S.L., competente, demandando l'attuazione al Comune interessato.

9. Nel caso che il controllo della fauna selvatica sia effettuato nei parchi naturali nazionali o regionali e nelle riserve naturali regionali per ricomporre squilibri ecologici, lo stesso deve essere attuato dal personale dipendente del parco o da persone residenti nel territorio dei Comuni interessati, nominativamente designati dall'Ente gestore, purché muniti di licenza di porto di fucile per uso di caccia e sotto il controllo degli agenti dipendenti del parco.

10. La Provincia, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, può autorizzare, su proposta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale tramite le loro, strutture provinciali, piani di abbattimento, attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province con la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, delle forme inselvatichite di specie domestiche. ]

 

Art. 35
Uccellagione - Cattura a scopi scientifici e per l'utilizzo nell'attività venatoria.

[1. In tutto il territorio regionale è vietata ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. La Regione, su parere dell'I.N.F.S., può autorizzare, a scopo di studio e ricerca scientifica, esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

3. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'I.N.F.S.; tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING). Detta attività di cattura temporanea per l'inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari, residenti in Regione, di specifica autorizzazione rilasciata dal Presidente della Giunta regionale su parere dell'I.N.F.S.. L'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione organizzati dallo stesso Istituto e al superamento del relativo esame finale. L'autorizzazione del Presidente della Giunta regionale è subordinata ad una richiesta dettagliata di detta attività, contenente il tipo di fauna selvatica interessata all'inanellamento, ai mezzi di cattura previsti dall'I.N.F.S., ai periodi di effettuazione e ai luoghi in cui sarà effettuata, dando comunicazione trenta giorni prima alle Province competenti per territorio dell'inizio dell'attività ai fini dei controlli necessari.

4. La Regione, su richiesta delle Provincie interessate, autorizza le stesse, quali titolari di impianti, all'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo.

5. Le autorizzazioni sono rilasciate su parere dell'I.N.F.S.; l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, da parte del personale impiegato in detti impianti, organizzati dallo stesso I.N.F.S. e al superamento del relativo esame.

6. L'I.N.F.S. svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività.

7. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio, utilizzati per l'attività venatoria da appostamento.

8. È fatto obbligo a chi abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia alla Provincia territorialmente competente, che provvederà ad informare l'I.N.F.S..

9. Il soccorso, la detenzione temporanea e la successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà sono affidati al Centro recupero fauna selvatica previsto dall'art. 7.

10. È fatto obbligo, a chi rinviene o uccide accidentalmente esemplari di uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna protetta o particolarmente protetta, di darne notizia alla Provincia territorialmente competente. La Provincia provvede all'invio al Centro recupero di fauna selvatica in difficoltà e all'imbalsamazione a scopi didattici in caso di esemplari morti. ]

 

Art. 36
Appostamenti fissi e temporanei.

[1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività venatoria da appostamento fisso, ai sensi dell'art. 22, comma 6, è rilasciata dalle Province in numero non superiore a quelle rilasciate nell'annata venatoria 1989-1990. Dette autorizzazioni possono essere richieste da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria citata. In deroga a quanto sopra previsto, l'autorizzazione può essere richiesta dagli ultrasessantenni, da invalidi o portatori di handicap nella misura massima dell'1 per cento del numero dei cacciatori ammissibili in ogni A.T.C.. L'autorizzazione è richiesta all'Amministrazione provinciale competente ed all'A.T.C. di residenza entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, allegando pianta planimetrica scala 1:10.000 indicante l'ubicazione dell'appostamento con gli ettari utili all'attività venatoria, compresa la zona di rispetto di mt. 150, il titolo di proprietà o il consenso scritto del conduttore o possessore, ovvero del proprietario del terreno nonché il certificato catastale in carta semplice. L'autorizzazione ha durata quinquennale ed è soggetta a tassa di concessione regionale; detto appostamento è delimitato tutto l'anno con tabelle poste all'altezza di mt. 1,50, di dimensioni di cm. 25x33 e riportanti la scritta rossa su fondo bianco: "appostamento fisso - autorizzazione della Provincia di ... n. ... del ...".

2. Si considera attività venatoria da appostamento fisso ai fini dell'art. 22, comma 6, solo quella con l'utilizzo di richiami vivi e precisamente con esemplari di cattura ed elencati nel comma 7 dell'art. 35 ovvero uccelli allevati (art. 16, comma 1, lett. b), appartenenti alle specie cacciabili.

3. Le Province, in riferimento all'art. 35, comma 4, emanano un regolamento per la cessione, ad ogni cacciatore che esercita l'attività venatoria da appostamento, di esemplari vivi da richiamo previsti dall'art. 35, comma 7, e la relativa gestione, consentendo la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità per chi caccia da appostamento fisso. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità.

4. È vietato l'uso di richiami che non siano identificati mediante anello inamovibile e numerato.

5. La sostituzione di un richiamo di cattura può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire.

6. È vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria.

7. È vietato usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici.

8. Sono previsti gli appostamenti temporanei di caccia. Tale appostamento, usato dal cacciatore che per primo ha occupato il terreno sul quale questo viene approntato, è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca modifica di sito.

9. Si considerano appostamenti temporanei quelli costituiti da ripari di fortuna e da attrezzature smontabili che non abbiano comunque durata superiore ad una giornata di caccia.

10. Si considerano appostamenti fissi quelli costruiti in muratura o altra solida materia.

11. Sono anche considerati appostamenti fissi di caccia le tine, le zattere e le imbarcazioni comunque ancorate negli stagni o sui margini di specchi di acqua naturali o artificiali e quelli ubicati al largo dei laghi e dei fiumi, destinati all'esercizio venatorio agli acquatici. Il recupero della fauna acquatica è consentito con l'utilizzo del natante non a motore.

12. Non sono considerati fissi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 6, gli appostamenti fissi per la caccia agli ungulati, ai colombacci e agli acquatici senza richiami vivi. Le Province autorizzano detti appostamenti, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio.

13. La caccia dagli appostamenti di cui al comma 12 può essere esercitata dai titolari della concessione provinciale o da chi da questi espressamente autorizzato per iscritto.

14. Per gli appostamenti fissi senza richiami vivi di cui al comma 12 che richiedano preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato. Detti appostamenti hanno la durata quinquennale. La richiesta dell'autorizzazione effettuata alla Provincia deve essere corredata dell'autorizzazione autenticata del proprietario e/o del conduttore del fondo, lago o stagno. L'autorizzato può tabellare, durante lo svolgimento giornaliero dell'attività venatoria, con tabelle poste a 100 metri quale zona di rispetto recante la scritta rossa sul fondo bianco "appostamento temporaneo ai sensi della presente legge art. 36 comma 13 autorizzazione della Provincia ... n. ... del ...". Le tabelle, di dimensioni 25x33, poste su sostegni smontabili con altezza minima di metri 1,50, devono essere poste in modo da rendere visibile il perimetro del territorio interessato. Le stesse devono essere tolte nel periodo non utilizzato per l'appostamento.

15. È vietato costituire appostamenti fissi e temporanei a distanza inferiore a 150 metri dagli immobili, da vie di comunicazione ferroviaria nonché da strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali e interpoderali.

16. A ciascun appostamento temporaneo compete una zona di rispetto di 100 metri; per gli appostamenti fissi la zona di rispetto non può essere inferiore a 150 metri.

17. La distanza tra gli appostamenti fissi non può essere inferiore a 300 metri e quella tra gli appostamenti temporanei a 200 metri.

18. Durante l'esercizio della caccia da appostamento è vietato usare e detenere più di due fucili da parte di ciascun cacciatore.

19. Il percorso di andata e ritorno dagli appostamenti fissi deve avvenire con il fucile smontato o chiuso in apposita custodia.

20. Gli appostamenti fissi sono segnalati con apposite tabelle a cura e spese del titolare.

21. Il titolare dell'autorizzazione dell'appostamento fisso di caccia, previo accordo con il proprietario o conduttore del fondo, provvede di norma, durante il corso dell'anno, al mantenimento delle caratteristiche naturali dell'ambiente circostante, per la tutela della fauna selvatica e della flora, almeno nel raggio di 100 metri dall'impianto, in relazione allo svolgimento dell'esercizio venatorio. ]

 

Art. 37
Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia.

[1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia è dovuto, ai proprietari o conduttori, un contributo da determinarsi a cura dell'Amministrazione provinciale in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.

2. All'onere derivante dalla erogazione del contributo di cui al comma 1 si provvede con il finanziamento regionale annuale di cui all'art. 54, comma 4, lett. a).

3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intende vietare l'esercizio della attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del piano faunistico venatorio regionale, richiesta motivata al Presidente della Regione.

4. La Regione, sentito il parere tecnico dell'Amministrazione provinciale competente per il territorio, entro sessanta giorni accoglie la richiesta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'art. 9. È altresì accolta in casi specificatamente individuati e cioè quando l'attività venatoria è in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate, nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fini di ricerca scientifica, ovvero quando è motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.

5. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle con modalità e criteri previsti dall'art. 20, esenti da tasse regionali, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata. Le tabelle devono riportare la scritta nera su fondo bianco: "Divieto di caccia ai sensi dell'art. 37 della legge regionale ... dal ... al ... autorizzazione regionale n. ... del ...".

6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a Chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto. ]

 

Art. 38
Fondi chiusi.

[1. Nei fondi chiusi l'esercizio venatorio è vietato.

2. Sono considerati fondi chiusi quelli recintati con muro o rete metallica o altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a 1,20 metri, o circondati da corsi o specchi di acqua perenni il cui letto abbia la larghezza di almeno 3 metri e la profondità di almeno 1,50 metri.

3. I fondi chiusi sono segnalati con tabella recante la scritta nera su fondo bianco: "Fondo chiuso - Divieto di caccia autorizzazione regionale n. ... del ...", apposta a cura dei proprietari dei fondi senza alcun gravame di tasse o sopratasse regionali. Per i fondi chiusi esistenti dalla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli che si intenderà successivamente istituire, i proprietari devono chiedere l'autorizzazione alla Regione e all'ufficio della Provincia competente per territorio. La Provincia, dopo le relative verifiche, ne prende atto, al fine della pianificazione del proprio territorio, e trasmette il proprio nulla-osta al competente ufficio della Regione, che rilascerà l'autorizzazione.

4. Gli addetti alla vigilanza di cui alla presente legge possono in ogni tempo accedere al fondi chiusi ai fini della vigilanza venatoria. Gli stessi devono chiedere la preventiva autorizzazione di accesso al proprietario e/o al conduttore quando il fondo chiuso costituisca pertinenza della privata dimora.

5. La superficie dei fondi chiusi entra a far parte della quota dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di cui all'art. 9, comma 3. ]

 

Art. 39
Terreni in attualità di coltivazione.

[1. Nei terreni in attualità di coltivazione è vietata ogni forma di esercizio venatorio.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono da ritenersi in attualità di coltivazione e danneggiabili:

a) i vivai, gli orti, i terreni destinati a campi sperimentali di qualsiasi genere e le coltivazioni floreali, dal momento della preparazione del suolo per la semina o il trapianto fino al raccolto;

b) le colture erbacee da seme, dalla germinazione fino al raccolto;

c) i prati naturali e artificiali, dalla ripresa della vegetazione al termine del taglio;

d) le foraggiere mature per lo sfalcio;

e) i frutteti, i mandorleti, gli agrumeti, coltivati in forma intensiva, dal momento della germogliazione o fioritura fino al raccolto;

f) gli uliveti con piante a forma di palmetta, cespuglio, vaso basso, coltivate in forma intensiva;

g) i pioppeti;

h) i vigneti e i carciofeti, dal momento della germogliazione o fioritura fino al raccolto;

i) i terreni coltivati a soia e a riso nonché a mais per la produzione di seme, fino alla data del raccolto;

l) i terreni rimboschiti, compresi i reimpianti di boschi distrutti, dalla data dell'impianto fino al compimento del quindicesimo anno di età e comunque fino a che gli alberi non abbiano raggiunto l'altezza di tre metri; detto divieto si applica a condizione che il rimboschimento riguardi l'intera superficie o comunque la parte prevalente;

m) i terreni coltivati a tabacco.

3. Sui terreni di cui al comma 1 i conduttori o, in mancanza di essi, i proprietari dei fondi devono apporre, a salvaguardia delle colture, apposite tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco: "fondo in attualità di coltivazione - divieto di caccia ai sensi della legge regionale n. ... art. 39 dal ... al ... - Autorizzazione regionale del ... n. ...". La richiesta di apposizione delle tabelle va comunicata, per la relativa autorizzazione, alla Regione e alla Provincia competente per territorio. La Provincia, dopo aver effettuato gli appositi accertamenti, trasmette il proprio nulla-osta all'ufficio competente della Regione, che rilascerà la relativa autorizzazione. ]

 

Art. 40
Presenza di bestiame.

[1. L'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado è vietato purché delimitati da muretti, recinzioni intere o da steccati, fili metallici e plastificati, siepi o altre barriere naturali.

2. I fondi sono delimitati con tabelle poste a cura e spese del proprietario recanti la dicitura nera su fondo bianco "Divieto di caccia - presenza bestiame pascolo brado e/o semibrado dal ... al ... autorizzazione della Regione n. ... del ...", esenti da tasse.

3. La richiesta di apposizione delle tabelle per il periodo di presenza del bestiame e utilizzo del territorio agro-silvo-pastorale va comunicato alla Regione per la relativa autorizzazione e alla Provincia competente per territorio.

4. La Regione concederà l'autorizzazione previo il parere della Provincia competente per territorio, che avrà accertato quanto con l'istanza richiesto, tenendo conto dei carichi ottimali di bestiame per ettaro a seconda che trattasi di pascolo brado assoluto o pascolo semibrado e cioè, in questo caso, che il bestiame non viva esclusivamente allo stato libero vagando, ma è soggetto a stabulazione in parte della giornata con il foraggiamento aggiuntivo. In caso di pascolo brado assoluto in territorio silvo-pastorale boschivo, il carico ottimale viene indicato, in caso dei bovini o equini, in un capo di bestiame per ogni cinque ettari, e, in caso di pascolo misto o semibrado, in cinque capi per ettaro. L'ampiezza di territorio silvo-pastorale che si intenderà recintare dovrà rispettare i parametri indicati. Per gli ovini e i caprini con pascolo in movimento continuato si osserverà il divieto di caccia e di sparo in una zona di rispetto di 150 metri dal gregge. ]

 

Art. 41
Accensione delle stoppie.

[1. Nei territori della Regione Puglia, è vietato bruciare nei campi le stoppie delle colture graminacee e leguminose, le erbe di prato e le erbe palustri ed infestanti, anche negli incolti, nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali e statali, lungo autostrade e ferrovie. Il divieto non sussiste per la distruzione di erbe infestanti, materiali risultanti dalla potatura e simili, riuniti in cumuli e personalmente controllati, fino a quando il fuoco non si sarà spento del tutto e non saranno state praticate le dovute "precese" (30) .

2. Le modalità e i termini per l'applicazione del comma 1 sono quelle di cui alla legge regionale 12 maggio 1997, n. 15 (31) . ] (32)

(30)  Comma così modificato dall'art. 37, L.R. 12 aprile 2000, n. 9.

(31)  Comma aggiunto dall'art. 37, L.R. 12 aprile 2000, n. 9.

(32) articolo abrogato dalla  l.r. n. 38/2016, art. 13, c.1, lett. c).

Art. 42
Impiego dei cani - Cani vaganti.

[1. È consentito l'uso dei cani da cerca e da ferma con abbattimento del selvatico per tutta l'annata venatoria.

2. L'uso dei cani da seguito e da tana con abbattimento del selvatico è consentito dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio è consentito l'uso dei cani succitati, limitatamente alla volpe, in battute organizzate, autorizzate dalla Provincia territorialmente competente e previo nulla osta dei Comitati di gestione, nel rispetto del regolamento della Provincia, nei giorni di mercoledì e domenica; invece per la caccia al cinghiale nei giorni consentiti sino a fine gennaio.

3. In particolari località le Provincie possono limitare o proibire l'uso dei cani da seguito ove ricorra la necessità di proteggere determinata fauna selvatica.

4. I cani di qualsiasi razza incustoditi, trovati a vagare nelle campagne in periodi o in aree non consentite o nelle zone di protezione della fauna, sono catturati ai sensi della normativa vigente. Durante i periodi e nelle aree nei quali non è permesso l'uso del cane da caccia, la cattura ha luogo solo quando il medesimo non è accompagnato o non si trova sotto la sorveglianza del proprietario o di chi ne ha l'obbligo.

5. I cani da caccia devono essere rigorosamente custoditi e, se portati in campagna in tempo di divieto, devono essere tenuti al guinzaglio.

6. I cani da guardia non possono essere lasciati incustoditi nelle campagne a più di 50 metri dal bestiame e dai recinti in cui esso e ricoverato.

7. I cani catturati devono essere dati in custodia al servizi comunali territorialmente competenti, che ne dispongono a norma della vigente normativa.

8. Per quanto applicabili, le norme del presente articolo valgono anche per gli animali domestici inselvatichiti.

9. Gli interventi di cui sopra saranno effettuati nel rispetto della normativa vigente. ]

 

Art. 43
Divieti.

[È vietato a chiunque:

1) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive, nonché sparare nelle zone comprese nel raggio di cento metri purché opportunamente tabellate;

2) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali, nonché sparare nelle zone comprese nel raggio di 100 metri purché opportunamente tabellate;

3) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei fondi chiusi, nei centri di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nelle foreste demaniali regolarmente tabellate, nonché sparare nelle zone comprese nel raggio di cinquanta metri dagli stessi;

4) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato e ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'Autorità militare o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle autorizzate al sensi della presente legge, esenti da tasse, indicanti il divieto;

5) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

6) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

7) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria dalla presente legge, delle armi da sparo per uso venatorio ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e, comunque, nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, che non siano scariche e in custodia;

8) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

9) cacciare sparando da veicoli o da imbarcazioni o da natanti, a motore, o da aeromobili;

10) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;

11) cacciare qualsiasi specie di fauna selvatica quando i terreni sono coperti in tutto o nella maggior parte di neve, ad esclusione dei corsi e specchi d'acqua limitatamente agli argini e sponde che li delimitano e per le specie acquatiche consentite;

12) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;

13) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'art. 35, comma 2, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione oppure feriti o in difficoltà per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso, nelle ventiquattro ore successive, alla competente Amministrazione provinciale, che provvederà al successivo invio degli stessi al Centro recupero della fauna selvatica in difficoltà;

14) esercitare la caccia sparando in direzione dei pioppeti, a distanza inferiore a 100 metri;

15) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;

16) usare durante l'esercizio venatorio, al fine di richiamo, uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali nonché richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono, ivi compresi i registratori;

17) cacciare negli specchi di acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle con dicitura nera su fondo bianco "autorizzazione regionale n. ... del ...", esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;

18) commerciare fauna selvatica morta se non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

19) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;

20) vendere a privati e detenere da parte di questi reti di uccellagione;

21) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;

22) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 6;

23) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica;

24) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti;

25) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'art. 635 del codice penale;

26) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione:

a) dei capi usati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge;

b) della fauna selvatica lecitamente abbattuta la cui detenzione viene regolamentata anche con le norme sulla tassidermia e imbalsamazione;

c) della fauna selvatica ed esotica proveniente da allevamenti a scopo ornamentale ed amatoriale;

27) usare esplosivi ad esclusione delle cartucce da caccia, i cui bossoli devono, comunque, essere recuperati dal cacciatore prima di allontanarsi dal posto di caccia e non abbandonati sul terreno;

28) usare i segugi per la caccia agli ungulati, con eccezione del cinghiale;

29) cacciare e/o addestrare i cani nei terreni in attualità di coltivazione di cui all'art. 39 e nei fondi chiusi di cui all'art. 38;

30) cacciare negli oliveti in forma di rastrello, a partire dal numero minimo di 2 cacciatori, nel periodo dal 15 novembre al 31 gennaio;

31) effettuare la posta alla beccaccia e l'appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;

apporre tabelle, in modo illegittimo, indicanti il divieto di caccia. ]

 

TITOLO V

Vigilanza venatoria - Sanzioni

Art. 44
Vigilanza venatoria.

[1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e dei regolamenti regionali è affidata:

a) agli agenti dipendenti della Provincia preposti a tale funzione. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e vigilano su tutto il territorio provinciale. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'art. 32 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità dall'art. 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65;

b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. La vigilanza di cui al comma 1 è altresì affidata agli ufficiali, sottoufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.

3. Gli agenti faunistici svolgono le proprie funzioni sul territorio provinciale di competenza. Le guardie faunistiche volontarie svolgono le proprie funzioni, ai fini della presente legge, nell'ambito del territorio della Provincia di residenza.

4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalla Regione previo superamento di apposito esame come previsto dall'art. 45.

5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.

6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole sono organizzati dalle Province territorialmente competenti nonché dalle associazioni di cui al comma 1, lett. b), sotto il controllo della Regione.

7. L'appartenenza al servizio volontario di vigilanza da parte delle guardie non dà luogo a costituzione di rapporto di lavoro e le relative funzioni sono espletate a titolo gratuito.

8. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4, ma di partecipazione ad apposito corso di aggiornamento organizzato dalla Provincia territorialmente competente.

9. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, lett. a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le Province riconoscono la nomina a guardia giurata delle guardie venatorie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, in possesso di regolare decreto di nomina rilasciato al sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, istituendo un apposito registro e attribuendo loro un numero di matricola.

10. Le Provincie coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie e ambientalistiche. ]

 

Art. 45
Attività di vigilanza - Corsi di formazione.

[1. L'attività di vigilanza riguarda in particolare l'applicazione della normativa nazionale e regionale.

2. La Giunta regionale, con apposito regolamento da emanarsi nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge (32) , detta norme per uniformare le divise, gli strumenti, l'armamento degli agenti faunistici su tutto il territorio regionale e per disciplinare l'utilizzazione delle guardie volontarie, fatta salva la competenza del Prefetto di approvare le uniformi delle guardie giurate come da vigente regolamento di Pubblica sicurezza.

3. Il riconoscimento e/o lo svolgimento dell'incarico di guardia volontaria è subordinato alla frequenza dei corsi di qualificazione di cui all'art. 44, comma 6, nonché al conseguimento di un attestato di idoneità previo esame scritto ed orale da parte di una commissione, proposta dalla Provincia e nominata dal Presidente della Giunta regionale, in cui devono essere garantite in modo paritario le presenze dei rappresentanti delle associazioni venatorie, ambientali ed agricole integrate dai docenti che hanno svolto il corso. ]

(32)  Vedi, al riguardo, il Reg. 28 dicembre 2000, n. 3.

 

Art. 46
Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza.

[1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria al sensi dell'art. 44 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, tutti i documenti venatori di cui all'art. 23 nonché della fauna selvatica abbattuta.

2. In ogni caso di contestazione delle infrazioni amministrative e penali previste dalla presente legge, i soggetti preposti alla vigilanza procedono a redigere apposito processo verbale, rilasciando copia immediatamente al contravventore, ove sia possibile.

3. Nei casi previsti dall'art. 48, gli ufficiali e agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, compresi i richiami acustici di cui all'art. 43, punto 16, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati e al deposito degli oggetti sequestrati presso i competenti uffici di ciascuna Provincia.

4. Le Province, ove non dispongano di propri idonei locali per la custodia dei mezzi sequestrati, possono stipulare apposite convenzioni con ditte autorizzate alla custodia ai sensi delle vigenti disposizioni di Pubblica sicurezza.

5. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti di cui al comma 3 provvedono, nel caso di fauna viva, a liberarla in loco oppure, se ferita, a depositarla presso il proprio Centro di recupero fauna per le prime cure, per poi trasferirla presso il Centro recupero fauna di cui all'art. 7 per le cure, riabilitazione e successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale. Nel caso di fauna morta, la Provincia provvede alla sua vendita ove possibile, tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è stata contestata l'infrazione ove si accerti, successivamente, che l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importo viene incassato sull'apposito capitolo di entrata dell'Amministrazione provinciale di cui all'art. 51, comma 12.

6. Della consegna o della liberazione di cui al comma 5, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale, nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali. I mezzi sequestrati devono essere ritirati dai proprietari, in caso di dissequestro, entro un anno dalla notificazione del relativo provvedimento. Decorso inutilmente tale termine gli oggetti sono confiscati.

7. I mezzi e gli oggetti confiscati sono distrutti a cura delle Province, secondo le vigenti disposizioni in materia.

8. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria i quali accertano, anche a seguito di denuncia, violazioni in materia di attività venatoria, redigono verbale di accertamento e di contestazione, conforme alla legislazione vigente, nel quale devono essere specificate le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono, entro quarantotto ore dalla contestazione, all'ufficio competente dell'Amministrazione provinciale quale organo accertatore.

9. L'Amministrazione provinciale competente provvede alla stampa, previa intesa con la Regione, dei blocchetti per i verbali, ciascuno dei quali deve essere in quadruplice copia ricalcanti, numerate progressivamente; all'atto della contestazione del verbale e/o notifica, la prima copia è consegnata al verbalizzato, l'originale e la seconda copia all'Amministrazione provinciale, la terza copia resta allegata al blocchetto. In caso di errore nel verbalizzare deve essere apposta dall'addetto alla vigilanza la dizione "annullato" sull'originale che, unitamente alla copia, non deve essere staccato dal blocchetto. Ciascun blocchetto deve essere numerato e consegnato alla guardia volontaria, che potrà ricevere il nuovo blocchetto da parte dell'Amministrazione provinciale previa restituzione di quello esaurito.

10. Gli agenti venatori dipendenti dagli enti locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772 e successive modifiche e integrazioni non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'art. 9 della medesima legge. ]

 

Art. 47
Agenti dipendenti dagli enti locali.

[1. Ferme restando le altre disposizioni della legge n. 65 del 1986, gli agenti dipendenti dagli enti locali, cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio e portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti e in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.

2. Gli stessi agenti possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge e gli altri atti indicati dall'art. 46 anche fuori dell'orario di servizio. ]

 

Art. 48
Sanzioni penali.

[1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) l'arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da lire 1 milione 800 mila a lire 5 milioni per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura dell'attività venatoria fissata dal calendario venatorio;

b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1 milione 500 mila a lire 4 milioni per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli appartenenti alle specie particolarmente protette;

c) l'arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da lire 2 milioni a lire 12 milioni per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;

d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900 mila a lire 3 milioni per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;

e) l'arresto fino a un anno o l'ammenda da lire 1 milione 500 mila a lire 4 milioni per chi esercita l'uccellagione;

f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1 milione per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;

g) l'ammenda fino a lire 6 milioni per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lett. b), della quale sia vietato l'abbattimento;

h) l'ammenda fino a lire 3 milioni per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vivi non previsti dall'art. 35, comma 7 e di quelli vietati dall'art. 43, comma 1, punto 16. Nel caso di tale infrazione si applica altresì la confisca dei richiami;

i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4 milioni per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;

l) l'arresto da due mesi a sei mesi o l'ammenda da lire 1 milione a lire 4 milioni per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.

2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, regolamenta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.

3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli artt. 624, 625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi. ]

 

Art. 49
Sanzioni amministrative.

[1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa da lire 400 mila a lire 2 milioni 400 mila per chi esercita la caccia in forma diversa da quella prescelta al sensi dell'art. 22, comma 6;

b) sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400 mila a lire 2 milioni 400 mila;

c) sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento della tassa di concessione governativa e/o della tassa di concessione regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500 mila a lire 3 milioni;

d) sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila per chi esercita la caccia all'interno dei centri pubblici o privati di riproduzione e senza autorizzazione negli ambiti destinati alla caccia programmata e nelle aziende faunistico-venatorie e agro-turistico-venatorie; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500 mila a lire 3 milioni; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da lire 700 mila a lire 4 milioni 200 mila. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un ambito territoriale di caccia vicino a quello autorizzato;

e) sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500 mila a lire 3 milioni;

f) sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge in materia di protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500 mila a lire 3 milioni;

g) sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400 mila a lire 2 milioni 400 mila;

h) sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila per chi si avvale di richiami di allevamento non autorizzati ai sensi dell'art. 36, comma 7; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500 mila a lire 3 milioni;

i) sanzione amministrativa da lire 150 mila a lire 900 mila per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

l) sanzione amministrativa da lire 150 mila a lire 900 mila per ciascun capo per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'art. 21; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate al sensi dell'art. 21 per altre introduzioni;

m) sanzione amministrativa da lire 50 mila a lire 300 mila per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione, il tesserino regionale, le ricevute di versamento delle rispettive tasse di concessione governativa e/o regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni;

n) sanzione amministrativa da lire 50 mila a lire 300 mila per chi arreca danno, rimuove o manomette le tabelle previste dalla presente legge o ne abbatte i pali di sostegno, oltre a lire 50 mila per ogni tabella o palo danneggiato, rimosso o manomesso;

o) sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 1 milione per chi colloca tabelle al di fuori dei casi consentiti dalla presente legge, ovvero violando le modalità previste, oltre a lire 10 mila per tabella apposta abusivamente;

p) sanzione amministrativa da lire 50 mila a lire 300 mila per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi ed in materia fiscale e doganale;

q) sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila per i trasgressori di cui all'art. 41, salvo quanto previsto dagli artt. 17 e 59 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e successive modificazioni.

2. Gli addetti alla vigilanza di cui all'art. 44 provvedono al sequestro dei richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico, i registratori con o senza amplificazione del suono, incustoditi.

3. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli artt. 624, 625 e 626 del codice penale. ]

 

Art. 50
Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio.

[1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 48, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'Autorità amministrativa dispone:

a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dall'art. 48, comma 1, lett. a), b), d) e i), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lett. f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, comma 2, n. 1 del codice penale;

b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni nei casi previsti dall'art. 48, comma 1, lett. c) ed e), nonché relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lett. d) ed i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, comma 2, n. 1 del codice penale;

c) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi previsti dall'art. 48, comma 1, lett. a), b) ed e), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, comma 2, n. 1, del codice penale;

d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di un mese, nel caso previsto dall'art. 48, comma 1, lett. l); nelle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, comma 2, n. 1, del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi.

2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della Provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione, ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.

3. Se l'oblazione non è ammessa, o non è effettuata nei trenta giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma dell'art. 48, comma 1, lett. a), b), c), e) ed i), al questore, il quale può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'art. 49, si applica il provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso art. 49, comma 1, lett. a), nonché, laddove la violazione sia nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di tre anni.

5. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato dal questore della Provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione dell'autorità amministrativa competente che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, ovvero che è stato definito il relativo giudizio.

6. L'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 4 al questore, il quale può valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

7. La sospensione del tesserino venatorio regionale di cui all'art. 25, con relativo ritiro, è prevista nei casi di cui ai comma 3 e 4 del presente articolo.

8. Al fine dell'aumento dell'importo delle sanzioni amministrative di cui all'art. 49, nonché dell'applicazione delle altre sanzioni di cui al presente articolo, le violazioni si intendono nuovamente commesse nel caso in cui si ripetano nel corso del quinquennio; in caso contrario debbono ritenersi prescritte. ]

 

Art. 51
Procedimento sanzionatorio amministrativo.

[1. L'Amministrazione competente in materia di procedimento sanzionatorio è la Provincia nel cui ambito è stata verbalizzata l'infrazione.

2. I verbali di accertamento delle infrazioni, di cui alla presente legge, devono essere trasmessi all'Amministrazione provinciale nei termini e con le modalità di cui all'art. 46, comma 8.

3. Il verbale di cui al comma 2 deve contenere:

a) l'indicazione dell'ora, del giorno, del mese, dell'anno, nonché del luogo di accertamento;

b) il nome e cognome del verbalizzante, nonché l'ente, l'istituto o l'associazione di appartenenza;

c) le generalità anagrafiche del trasgressore ed ogni altra indicazione desunta dalla documentazione necessaria per l'esercizio dell'attività venatoria, nonché il tipo del mezzo di caccia, il relativo numero di matricola e la proprietà dello stesso;

d) la descrizione sommaria dei fatti oggetto dell'infrazione, e l'articolo della norma violata;

e) le eventuali osservazioni e/o controdeduzioni del trasgressore;

f) le generalità di eventuali testimoni presenti all'atto della violazione;

g) la dichiarazione di avvenuta consegna al trasgressore del verbale o i motivi della non contestazione e/o notifica.

4. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore. In tal caso, l'Amministrazione provinciale notifica con raccomandata AR l'importo da corrispondere per l'infrazione ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ove non fosse possibile contestare l'infrazione immediatamente all'interessato, vi provvede la Provincia competente il termine perentorio di novanta giorni dall'infrazione per i residenti nel territorio della Repubblica Italiana e di 360 giorni per i residenti all'estero, con l'indicazione dell'importo da corrispondere per la definizione ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689 del 1981. La notifica di cui sopra deve essere effettuata con raccomandata AR o con le modalità previste dal codice di procedura civile da un funzionario dell'Amministrazione provinciale.

5. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue ove siano trascorsi i termini di notifica di cui al comma 4 ovvero quando quest'ultima non sia stata effettuata nei tempi dovuti con le modalità previste nel presente comma. Con le raccomandate AR di cui al comma 4, che indicano l'importo da versare per l'infrazione, deve essere indicato l'ufficio dell'Amministrazione provinciale a cui gli interessati possono far pervenire scritti difensivi con i termini e le modalità di cui al comma 6.

6. Entro trenta giorni dalla ricezione delle raccomandate AR di cui al comma 5, il verbalizzato può far pervenire all'Ufficio del contenzioso dell'Amministrazione provinciale competente per territorio scritti difensivi a mezzo lettera raccomandata AR, ivi compresa la richiesta di essere udito personalmente. La presentazione dell'opposizione da parte del verbalizzato sospende il procedimento sanzionatorio amministrativo sino all'emissione dell'ordinanza di cui ai successivi comma.

7. L'Ufficio del contenzioso della Provincia, sentito il parere della Commissione di cui al comma 11, emette ordinanza di accoglimento della opposizione con conseguente archiviazione della pratica, ovvero ordinanza motivata di non accoglimento, determinando la somma dovuta per la violazione entro i limiti previsti dalla presente legge, con conseguente ingiunzione, nei confronti del trasgressore, di pagamento degli importi dovuti.

8. La Provincia trasmette alle Amministrazioni competenti la documentazione di rito ove risultino ulteriori sanzioni accessorie.

9. Il pagamento delle somme dovute deve avvenire entro trenta giorni dalla notifica, con raccomandata AR, all'interessato dell'ingiunzione di pagamento. In caso di mancato pagamento nel termine prescritto la Provincia procede alla riscossione forzata con l'osservanza delle norme di cui al testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1991, n. 639. L'ingiunzione del pagamento costituisce titolo esecutivo e avverso essa è proponibile opposizione al Pretore con l'osservanza delle norme di cui all'art. 22 della legge n. 689 del 1981. L'atto con cui è proposta l'azione davanti al Pretore deve essere anche notificato all'Ufficio provinciale del contenzioso che ha emesso l'ordinanza ingiunzione per la rappresentanza e difesa in giudizio. In caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è diventata esigibile.

10. Presso ciascuna Provincia è istituito un apposito casellario per la conservazione di schede nominative relative ai procedimenti sanzionatori di cui alla presente legge, al fine dell'esatta quantificazione dell'illecito amministrativo e della graduazione delle sanzioni.

11. Nell'ipotesi di cui al comma 6, per ciascuna Provincia è istituita una Commissione per il contenzioso, composta:

a) dal responsabile dell'Ufficio caccia provinciale, che la presiede;

b) da un esperto in materia di legislazione venatoria, laureato in Giurisprudenza, nominato dalla Provincia;

c) dal responsabile dell'Ufficio del contenzioso regionale della Provincia interessata;

d) dal funzionario tecnico del Settore di vigilanza faunistica, che svolge le funzioni di Segretario della Commissione.

12. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal Presidente della Provincia ed i relativi proventi sono incamerati dalla stessa e confluiscono interamente su apposito capitolo del bilancio di previsione, avente per oggetto: "Progetto finalizzato alla tutela e vigilanza del territorio per la conservazione della fauna selvatica, da attuarsi dagli agenti faunistici dipendenti delle Amministrazioni provinciali". ]

 

Art. 52
Procedimento sanzionatorio penale.

[1. In caso di violazione della norma di cui all'art. 48, gli ufficiali e gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria redigono verbale di infrazione e/o di sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, trasmettendoli entro quarantotto ore, unitamente alla notizia di reato, alla Procura della Repubblica competente per territorio, ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.

2. Una copia del verbale di infrazione deve essere trasmessa all'Amministrazione provinciale competente per territorio, con le modalità e termini di cui all'art. 51.

3. Qualora la notizia di reato venga verbalizzata dalle guardie volontarie che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, le stesse devono recarsi, immediatamente, alla più vicina sede di autorità di polizia giudiziaria o presso l'Amministrazione provinciale competente per territorio, a cui consegneranno copia del verbale per il seguito di competenza.

4. L'originale del verbale è trasmesso all'Amministrazione provinciale competente con le modalità e i termini di cui all'art. 51.

5. L'Amministrazione provinciale, ad acquisizione del verbale di cui ai precedenti commi, procede alla iscrizione del trasgressore nell'apposito casellario di cui all'art. 51.

6. Ove sia prevista, nei casi di cui ai commi precedenti, anche la sanzione amministrativa, l'Amministrazione provinciale richiede all'Autorità giudiziaria se sussiste connessione obiettiva tra la sanzione amministrativa e quella penale, ai fini della non attivazione del procedimento sanzionatorio.

7. Ad emissione della sentenza definitiva da parte dell'Autorità giudiziaria, è fatto obbligo a quest'ultima di trasmettere all'Amministrazione provinciale copia della sentenza per i successivi provvedimenti di competenza.

8. Nel caso non sussista connessione obiettiva, l'Amministrazione provinciale attiva le procedure del procedimento sanzionatorio amministrativo di cui all'art. 51. ]

 

TITOLO VI

Disposizioni finanziarie

Art. 53
Tasse di concessione regionale.

[1. Per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge, è istituita la tassa di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio.

2. La tassa di concessione regionale di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale. Essa deve essere corrisposta da tutti i titolari di licenza di caccia per poter esercitare l'attività venatoria.

3. L'importo della tassa di concessione regionale per il rilascio o il rinnovo della licenza è pari al 50 per cento dell'importo vigente della tassa di concessione erariale per il rilascio o il rinnovo annuale della licenza di caccia di cui al numero 26, sottonumero 1) della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni.

4. Agli effetti delle tasse annuali, governative e regionale, si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data di emanazione della licenza. A partire dall'anno successivo a quello di rilascio o rinnovo della licenza per uso caccia, i versamenti delle tasse annuali di concessione governativa e regionale devono essere effettuati in concomitanza. Entrambi i versamenti possono essere anticipati di massimo quindici giorni dalla data di rilascio rinnovo della licenza, conservando le ricevute dell'anno precedente al fine di esibirle in corso di controllo; dette ricevute si intendono valide sino al giorno e mese di scadenza di rilascio della licenza di caccia. Nel caso in cui i versamenti vengono effettuati in tempi successivi alla scadenza annuale, questi avranno validità non di dodici mesi, ma sino alla prossima scadenza annuale riferita alla data di rilascio della licenza.

5. La tassa di concessione regionale viene rimborsata al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia prima dell'inizio della stagione venatoria.

6. La tassa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti attività venatoria esclusivamente all'estero.

7. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

8. Sono altresì assoggettati al pagamento di tasse di concessione regionale, da effettuare entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono:

a) i centri privati di riproduzione della fauna selvatica di allevamento o allo stato naturale;

b) le aziende faunistico-venatorie;

c) le aziende agri-turistico-venatorie;

d) gli appostamenti fissi, ai sensi dell'art. 22, comma 6.

Il versamento è effettuato, in modo ordinario, su conto corrente postale intestato alla Tesoreria regionale.

9. Con l'entrata in vigore della presente legge, le tasse di concessione regionale, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modifiche e della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1, da corrispondersi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sono stabilite nella seguente misura:

 

Tassa di Rilascio

Tassa Annuale

 

 

 

 

 

- abilitazione venatoria

125.000

 

125.000

 

- centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale

1.078.000

 

1.078.000

 

- Centri privati di riproduzione di fauna di allevamento di cui all'art. 16, comma 7, lett. a) e b)

1.078.000

 

1.078.000

 

- aziende faunistico-venatorie per ogni ettaro o frazione di esso

24.260

 

24.260

 

- autorizzazione di appostamento fisso ai sensi dell'art. 22, comma 6, per ogni anno

216.000

 

216.000

 

10. Inoltre, quale tassa di nuova istituzione, viene determinata con la presente legge la concessione di aziende agri-turistico-venatorie in lire 10.000 per ettaro per il rilascio e/o il rinnovo annuale.

11. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa esplicito rinvio al decreto legislativo n. 230 del 1991 e successive modifiche ed integrazioni. ]

 

Art. 54
Riparto dei proventi delle tasse regionali.  (33)

[1. La Giunta regionale ripartisce il 90 per cento dei proventi rivenienti dalla riscossione delle tasse di concessione regionale introitati entro il 31 dicembre di ciascun anno in favore delle Province, per gli adempimenti previsti dalla presente legge, sulla base dei seguenti parametri:

a) 20 per cento in rapporto al numero dei cacciatori residenti sul territorio provinciale;

b) 40 per cento in rapporto al territorio agro-silvo-pastorale;

c) 40 per cento in rapporto all'estensione di territorio provinciale sul quale sono stati istituiti ambiti protetti riguardanti: oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione.

2. Le somme introitate dalla Provincia ai sensi della presente legge sono versate in un conto corrente vincolato presso le proprie Tesorerie e non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli previsti dalla presente legge. Tali somme potranno essere integrate dalla Provincia nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

3. La Giunta regionale utilizza, entro il 31 dicembre di ogni anno, il rimanente 10 per cento dell'ammontare dei proventi derivanti dalla riscossione delle tasse regionali per l'adempimento di quanto previsto dalla presente legge e, specificatamente, il 2 per cento per spese proprie inerenti la stampa del Calendario venatorio e tesserini regionali e l'8 per cento per l'istituzione di un fondo di tutela per danni non altrimenti risarcibili.

4. Gli importi introitati da ogni singola Provincia sono utilizzati, con obbligo di rendicontazione annuale alla Regione, per il:

a) 20 per cento quale contributo ai proprietari di terreni utilizzati ai fini della caccia programmata (art. 37) e salvaguardia degli habitat (art. 9, comma 14, lett. b);

b) 20 per cento quale contributo danni prodotti dalla fauna selvatica stanziale nelle zone protette e dall'attività venatoria e della fauna selvatica stanziale in territori caccia programmata;

c) 30 per cento per gestione zone protette (tabellazione, miglioramento e salvaguardia degli habitat, acquisto fauna da riproduzione);

d) 20 per cento quale contributo ai Comitati di gestione per acquisto fauna da ripopolamento e strutture dirette all'ambientamento delle stesse;

e) 10 per cento per spese della Provincia per Osservatorio faunistico, impianti di cattura, corsi di qualificazione del personale ed esami per il conseguimento dell'abilitazione venatoria (34) .

5. Agli impegni di spesa e alle relative liquidazioni provvede con proprio decreto la Giunta regionale in sede di approvazione del programma venatorio annuale. ]

(33)  Vedi, a riguardo,  l.r. n. 35/2015, art. 9.

(34) Lettera così modificata dall'art. 47, L.R. 19 luglio 2006, n. 22.

 

Art. 55
Istituzione del fondo di tutela della protezione agro-zootecnica.

[1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica stanziale e dall'attività venatoria, è costituito a cura della Regione un fondo destinato ai risarcimenti, al quale affluisce una percentuale dei proventi rivenienti dalla riscossione delle tasse di concessione regionale di cui agli artt. 53 e 54, comma 3, salvo ulteriori finanziamenti stabiliti nel bilancio regionale da determinarsi annualmente e finalizzati a far fronte ai danni provocati dalla fauna selvatica.

2. Il Programma venatorio regionale annuale indica gli importi stanziati e le procedure per attingere al fondo di tutela di cui al comma 1.

3. Il risarcimento per danni provocati negli ambiti destinati a gestione privata: aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie, centri privati di riproduzione fauna selvatica allo stato naturale, zone addestramento cani e per le gare cinofile, è a carico degli organismi preposti alla gestione. ]

 

Art. 56
Norme finanziarie.

[1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 0841010 del bilancio regionale 1998.

2. Le somme da riscuotere a titolo di concessione regionale in materia di caccia sono iscritte annualmente in apposito capitolo di entrata del bilancio di previsione della Regione e sono destinate integralmente all'attuazione degli interventi e al finanziamento degli enti delegati per le spese connesse all'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge.

3. Le somme iscritte al Cap. 0841010 possono essere integrate con ulteriori fondi, nel limiti delle disponibilità di bilancio regionale di previsione.

4. Nei bilanci delle Provincie sono istituiti appositi capitoli di entrata nei quali devono affluire i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative in materia di caccia previste dalla normativa vigente.

5. I pagamenti di cui al comma 4 devono essere effettuati mediante versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Provincia territorialmente competente. ]

 

TITOLO VII

Norme transitorie finali. Tassidermia e imbalsamazione

Art. 57
Zone protette esistenti.

[1. Gli ambiti protetti, le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura già istituiti ai sensi della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 10 e riportati nei piani faunistici provinciali restano confermati con la presente legge e la loro gestione è di competenza dell'Amministrazione provinciale.

2. La tabellazione di altri ambiti che indicano un divieto deve adeguarsi, entro novanta giorni, alle disposizioni della presente legge, al sensi dell'art. 9, comma 4. ]

 

Art. 58
Disposizioni transitorie sulle aziende faunistico-venatorie. Trasformazione in aziende agri-turistico-venatorie.

[1. Le aziende faunistico-venatorie autorizzate dalla Regione ai sensi della precedente normativa restano confermate sino alla scadenza della concessione, sempre che la loro istituzione non sia in contrasto con le disposizioni della presente legge. Dette concessioni sono disciplinate dal regolamento regionale, approvato con Delib.C.R. 29 luglio 1987, n. 586, per la parte non in contrasto con la presente legge, nelle more dell'approvazione della nuova regolamentazione.

2. A richiesta del Concessionario, la Regione può trasformare le aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 in aziende agri-turistico-venatorie, sentito il parere del Comitato tecnico regionale e provinciale, se non in contrasto con la presente legge. ]

 

Art. 59
Possesso di animali imbalsamati.

[1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengono esemplari imbalsamati appartenenti a specie non consentite, sono tenuti a farne denuncia alla Provincia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. ]

 

Art. 60
Tassidermia e imbalsamazione.

[1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, regolamenta, nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, l'attività di tassidermia e imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei (35) .

2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare alle Provincie le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili, ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione.

3. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'autorizzazione e l'applicazione delle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio.

4. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al comma 1, resta in vigore la normativa adottata dal Consiglio regionale con provvedimento 6 dicembre 1989, n. 6, per la parte non in contrasto con la presente legge. ]

(35)  Vedi, al riguardo, il Reg. 3 ottobre 2001, n. 7.

 

Art. 61
Allevamenti e/o detenzione di fauna selvatica esotica a scopo ornamentale e amatoriale.

[1. Coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, detengono o allevano specie appartenenti all'avifauna selvatica devono comunicare alla Provincia il piano di gestione e lo stato di fatto entro sessanta giorni. ]

 

Art. 62
Riconoscimento regionale delle associazioni venatorie.

[1. In deroga a quanto sancito dagli artt. 5, 6 e 29, le associazioni venatorie riconosciute dalla Regione partecipano alla composizione del Comitato tecnico faunistico-venatorio regionale, dei Comitati tecnici provinciali per la tutela faunistico-venatoria nonché concorrono alla composizione delle Commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio e degli organismi di gestione degli A.T.C. Le associazioni venatorie costituite per atto pubblico possono richiedere alla Regione il riconoscimento se:

a) hanno finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;

b) hanno ordinamento democratico e possiedono una stabile organizzazione a carattere regionale con adeguati organi periferici;

c) dimostrano di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo dei cacciatori residenti nella Regione.

2. Le associazioni di cui al comma 1 sono riconosciute con decreto del Presidente della Giunta regionale, su istanza documentata dell'interessato. ]

 

Art. 63
Abrogazioni e/o rinvio a norme esistenti.

[1. Alla data di entrata in vigore della presente legge speciale cessano di avere applicazione le norme della legge regionale n. 10 del 1984 "Norme per la disciplina dell'attività venatoria, la tutela e programmazione delle risorse faunistico-ambientali", nonché della legge regionale 15 giugno 1994, n. 20 ed ogni altra normativa in contrasto con la presente legge. Restano in vigore i regolamenti regionali attuativi della precedente normativa per la parte non in contrasto con la presente legge, nelle more dell'approvazione della nuova regolamentazione.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, limitatamente all'annata venatoria 1998/1999, il programma venatorio regionale e il calendario venatorio regionale sono redatti, approvati e attuati al sensi della precedente normativa.

3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge n. 157 del 1992 e quelle delle leggi citate con la presente normativa. I regolamenti attuativi della presente legge sono emanati dalla Regione nei sei mesi successivi alla sua promulgazione.

4. Il limite per la detenzione delle armi da caccia di cui al comma 6 dell'art. 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1986, n. 85 e all'art. 4 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, è soppresso.

5. Le guardie zoofile volontarie esercitano la vigilanza sull'applicazione della presente legge in materia di caccia a norma dell'art. 44, comma 1, lett. b).

6. Le autorizzazioni di cui all'art. 35, comma 3 e rilasciate ai sensi della precedente normativa sono revocate se in contrasto con quanto sancito dalla presente legge. ]