TITOLO I 
Disposizioni generali 
Art. 1 
Finalità della legge. (2)
[1. La Regione Puglia, in attuazione della 
vigente normativa statale e in osservanza dei principi stabiliti dalle 
convenzioni internazionali e dalle direttive comunitarie in materia, emana la 
presente legge per la gestione programmata delle proprie risorse 
faunistico-ambientali ai fini della salvaguardia di un generale equilibrio 
ambientale. (art. 1 legge 11 febbraio 1992, n. 157). 
2. Le finalità della presente legge sono: 
a) proteggere e tutelare la fauna selvatica 
sull'intero territorio regionale, mediante l'istituzione e la gestione delle 
zone di protezione, con specifico riferimento a quelle aree poste lungo le rotte 
di migrazione dell'avifauna o che presentano l'habitat idoneo a favorire 
l'incremento naturale della fauna selvatica; 
b) programmare, ai fini di una corretta 
gestione faunistico-venatoria, una razionale utilizzazione dell'intero 
territorio agro-silvo-pastorale pugliese; 
c) disciplinare l'esercizio venatorio in 
modo da non contrastare con l'esigenza di conservazione del patrimonio 
faunistico e non arrecare danno effettivo alle produzioni agricole; 
d) salvaguardare le esigenze produttive 
agricole mediante la regolamentazione dell'attività venatoria e un efficace 
controllo della fauna selvatica; 
e) creare, migliorare e/o ripristinare gli 
ambienti che presentano specifico interesse naturalistico ed 
ecologico-ambientale, con particolare riferimento alle zone umide; 
f) adottare le opportune iniziative e le 
misure necessarie al mantenimento e all'adeguamento delle popolazioni di fauna 
selvatica in rapporto con le esigenze ecologiche, scientifiche e culturali della 
Puglia; 
g) promuovere e adottare studi e indagini di 
interesse faunistico-ambientale, con particolare riguardo per lo sviluppo della 
conoscenza del patrimonio faunistico e i modi per la sua tutela; 
h) valorizzare gli aspetti ricreativi 
culturali e turistici collegati all'esercizio venatorio e all'allevamento 
amatoriale, purché atti a favorire un rapporto ottimale 
uomo-ambiente-territorio; 
i) assicurare con una costante vigilanza la 
difesa delle acque, dell'aria e del terreno dall'inquinamento, onde eliminare o 
ridurre i fattori di squilibrio o di degrado ambientale nel terreni 
agro-forestali e consentire una maggiore presenza della fauna selvatica 
sull'intero territorio regionale. ]
(2) Vedi, a riguardo, lal.r. n. 35/2015, art. 11.
 
Art. 2 
Oggetto della tutela - 
Esercizio venatorio.
 
[1. Il patrimonio faunistico, costituito da 
tutte le specie di mammiferi e uccelli viventi, stabilmente o temporaneamente, 
in stato di naturale libertà, dalle loro uova e dai loro nidi, costituisce bene 
ambientale e come tale è tutelato e protetto dalla presente legge, 
nell'interesse della comunità internazionale, nazionale e regionale. 
2. Sono particolarmente protette, anche 
sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie: 
a) mammiferi: Lupo (Canis lupus), Lontra 
(Lutra lutra), Gatto Selvatico (Felis Sylvestris), Lince (Lynx lynx), Foca 
monaca (Monachus monachus), Puzzola (Mustela putorius), tutte le specie di 
cetacei (Cetacea) e, inoltre, Cervo sardo (Cervus, e laphus corsicanus), 
Camoscio d'Abruzzo (Rupicapra pyrenaica), Orso (Ursus arctos), Sciacallo dorato 
(Canis aureus), Martora (Martes martes), Capriolo (Capreolus capreolus), Istrice 
(Hystrix cristala), Tasso (Meles Meles); 
b) uccelli: tutte le specie di rapaci diurni 
(Accipitriformes e falconiformes), tutte le specie di rapaci notturni 
(Stringiformes), tutte le specie di Cicogne (Ciconiidae) tutte le specie di 
Pellicani (Pelecanidae), tutte le specie di Picchi (Picidae), Gallina prataiola 
(Tetrax tetrax), Gru (Grus grus), Cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus), 
Mignattaio (Plegadis falcinellus), Fenicottero (Pfigbenicopterus ruber), 
Fistione turco (Netta rufina), Cigno reale (Cygnus olor) Cigno selvatico (Cygnus 
cygnus), Volpoca (Tadorna tadorna), Piviere tortolino (Eudromias morinellus), 
Gabbiano corso (Larus audouinii), Gabbiano corallino (Larus melanocephalus), 
Gabbiano roseo (Larus genei), Ghiandaia marina (Coracias garrulus), Occhione 
(Burhinus oedicnemus), Pernice di mare (Coriacias garrulus), Sterna zampenere 
(Gelochelidon nilotica), Sterna maggiore (Sterna caspia), Gracchio corallino 
(Pyrrhocorax pyrrhocorax), Marangone minore (Phaeacrocorax pigmeus), Marangone 
dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), Tarabuso (Botaurus steilaris), Spatola 
(Platalea leucorodia), Gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala), Pollo sultano 
(Porphirio porphirio), Otarda (Otis tarda), Avocetta (Recurvirostra avosetta), 
Chiurlottello (Numenius Tennirostris); 
c) tutte le altre specie che direttive 
comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri indicano come minacciate di estinzione. 
3. Le norme della presente legge non si 
applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole. 
4. Ai fini dei precedenti commi il 
territorio regionale è sottoposto a regime di caccia programmata; l'esercizio 
venatorio è consentito con le modalità e i limiti previsti dalla presente legge. 
5. Il controllo del livello delle 
popolazioni degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è 
affidato al Ministero dei trasporti. ]
 
TITOLO II 
Funzioni amministrative - partecipazioni 
Art. 3 
Esercizio delle funzioni 
amministrative.
[1. La Regione esercita le funzioni di 
legislazione, regolamentazione, programmazione e coordinamento, al fini della 
pianificazione faunistico-venatoria, nonché funzioni di controllo e sostitutive 
nelle materie di cui alla presente legge. 
2. Le funzioni amministrative gestionali in 
materia di caccia e di protezione della fauna di cui alla presente legge, ivi 
compresi la vigilanza, il controllo delle relative attività nonché 
l'applicazione delle sanzioni amministrative, spettano, secondo quanto previsto 
dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, alle Provincie territorialmente competenti, 
che istituiscono per esercitarle appositi uffici, articolandosi anche con 
strutture tecnico-faunistiche. 
3. Qualora le Province risultino 
inadempienti nell'esercizio di una o più funzioni ovvero in caso di grave 
violazione di leggi, regolamenti e direttive regionali, al termine di novanta 
giorni dal formale sollecito da parte della Regione la Giunta regionale si 
sostituisce ad esse nella adozione degli atti di competenza. ]
 
Art. 4 
Organismi di consulenza, partecipazione, ricerca e 
gestione.
[1. La Regione e le Province, nell'esercizio 
delle funzioni concernenti le materie di cui alla presente legge, si avvalgono 
rispettivamente della consulenza e di proposte e/o pareri del Comitato tecnico 
faunistico-venatorio regionale e provinciale di cui agli artt. 5 e 6. 
2. La Regione e le Province possono 
avvalersi, altresì, della consulenza e di proposte e/o pareri dell'Istituto 
nazionale della fauna selvatica (I.N.F.S.) nonché della collaborazione di altri 
enti, associazioni, organismi, istituti specializzati di studio e ricerca. 
3. I pareri dell'I.N.F.S. saranno richiesti 
nei casi in cui la presente legge e/o la normativa statale in materia di caccia 
ne prevedono l'acquisizione.] 
 
Art. 5 
Comitato tecnico regionale 
faunistico-venatorio.
[1. Entro novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta 
regionale, sulla base delle designazioni e/o revoche dei vari organismi, è 
istituito il Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio per la tutela 
faunistico-ambientale, organo tecnico-consultivo-propositivo della Regione. 
2. Il Comitato tecnico regionale 
faunistico-venatorio ha sede presso gli uffici della Regione. 
3. Il Comitato tecnico regionale 
faunistico-venatorio è composto: 
a) dall'Assessore regionale competente in 
materia di caccia o suo delegato, che lo presiede; 
b) dal Presidente della Commissione 
consiliare competente in materia venatoria e da due Consiglieri regionali eletti 
dal Consiglio regionale, di cui uno della minoranza; 
c) da un rappresentante per ciascuna 
associazione venatoria operante a livello regionale e presente nel Comitato 
tecnico faunistico-venatorio nazionale, designati dalle stesse a livello 
regionale; 
d) da un rappresentante per ciascuna 
organizzazione professionale degli imprenditori agricoli operante a livello 
regionale e presente nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, 
designati dalle stesse a livello regionale; 
e) da quattro rappresentanti delle 
associazioni naturalistiche e protezionistiche più rappresentative, operanti a 
livello regionale e presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, designati 
dai predetti organismi a livello regionale; 
f) da un rappresentante dell'Ente nazionale 
per la cinofilia italiana (E.N.C.I.), designato dallo stesso a livello 
regionale; 
g) da un rappresentante dei Comuni, 
designato dalla delegazione regionale dell'A.N.C.I.; 
h) dal responsabile dell'Osservatorio 
faunistico regionale di cui all'art. 7; 
i) da un rappresentante dell'Ispettorato 
regionale dell'agricoltura e foreste; 
j) da un rappresentante del Raggruppamento 
interregionale Appulo Lucano di ornitologia - organo della Federazione 
ornicoltori italiani. 
Partecipa alle riunioni del Comitato il 
dirigente del Settore caccia della Regione. 
4. Il Comitato elegge nel suo seno un Vice 
Presidente, scelto fra i membri di cui alla lett. b) del comma 3, che esercita 
le funzioni di Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente e del 
suo delegato. 
5. Le funzioni di segretario sono svolte da 
un dipendente regionale appartenente al Servizio caccia, designato dal 
Presidente del Comitato. 
6. La durata in carica dei membri del 
Comitato è di cinque anni, salvo che per i membri di cui al comma 3, lett. a) e 
b), i quali decadono con la decadenza del loro mandato e sono automaticamente 
sostituiti dai nuovi titolari dell'incarico. 
7. Il Comitato si riunisce, su convocazione 
del Presidente, per esprimere pareri e formulare proposte in relazione 
all'attività della Regione nelle materie di cui alla presente legge. 
8. I pareri e/o le proposte sono espressi a 
maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente e, 
comunque, fatte salve le norme stabilite con il regolamento interno. 
9. Le riunioni del Comitato sono convocate 
in prima e in seconda convocazione. In seconda convocazione la riunione è valida 
qualunque sia il numero dei presenti. 
10. Ai membri del Comitato è dovuto un 
gettone di presenza per giornata di seduta pari a euro 60,00, unitamente al 
rimborso delle spese di viaggio e a un'indennità di missione ai sensi delle 
vigenti norme regionali in materia (3). 
11. Le designazioni devono pervenire e2ntro 
trenta giorni dalla data della notificazione della richiesta; trascorso detto 
termine, il Presidente della Giunta regionale provvede ad istituire il Comitato, 
tenendo conto delle designazioni pervenute e che comunque abbiano raggiunto i 
2/3 dei componenti assegnati. 
12. I membri del Comitato decadono 
dall'incarico dopo tre assenze ingiustificate consecutive e sono sostituite con 
le modalità di cui al comma 11. ]
(3)  Comma così sostituito 
dall'art. 46, 
comma 1, L.R. 
19 luglio 2006, n. 22. Il testo originario era così formulato «10. 
Ai membri del Comitato sono dovuti gli emolumenti di cui alla legge 
regionale 12 agosto 1981, n. 45.». 
 
Art. 6 
Comitati tecnici provinciali per la tutela 
faunistico-venatoria.
[1. Entro novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, le Amministrazioni provinciali, sulla 
base delle designazioni e/o revoche dei vari organismi, istituiscono i Comitati 
tecnici provinciali per la tutela faunistico-venatoria, organo 
tecnico-consultivo-propositivo della Provincia. 
2. I Comitati esprimono, a livello 
provinciale, pareri motivati e formulano proposte per l'espletamento dei compiti 
derivanti dal piano faunistico-venatorio regionale e relativi programmi annuali. 
3. I Comitati hanno sede presso gli uffici 
dell'Amministrazione provinciale territorialmente competente. 
4. Ciascun Comitato è composto: 
a) dall'Assessore provinciale competente in 
materia di caccia o suo delegato, che lo presiede; 
b) dal Presidente della Commissione 
consiliare competente in materia venatoria e da due Consiglieri provinciali 
eletti dal Consiglio provinciale, di cui uno della minoranza; 
c) da un rappresentante per ciascuna 
associazione venatoria operante a livello regionale e presente nel Comitato 
tecnico faunistico-venatorio nazionale, designati dalle stesse a livello 
provinciale; 
d) da un rappresentante per ciascuna 
organizzazione professionale degli agricoltori maggiormente rappresentativa 
operante a livello regionale e presente nel Comitato tecnico 
faunistico-venatorio nazionale, designati dalle stesse a livello provinciale; 
e) da quattro rappresentanti delle 
associazioni naturalistiche e protezionistiche operanti a livello regionale e 
presenti a livello provinciale, purché inserite nel Consiglio nazionale per 
l'ambiente, designati dai predetti organismi a livello provinciale; 
f) da un rappresentante dell'Ente nazionale 
per la cinofilia italiana, designato dalla delegazione provinciale; 
g) da un rappresentante dei Comuni, 
designato dalla delegazione regionale dell'A.N.C.I.; 
h) da un rappresentante dell'Ispettorato 
dipartimentale delle foreste; 
i) dal responsabile dell'Osservatorio 
faunistico provinciale di cui all'art. 8; da un rappresentante del 
Raggruppamento interregionale Appulo Lucano di ornitologia - organo della 
Federazione ornicoltori italiani. 
Partecipa alle riunioni il dirigente del 
Servizio provinciale competente in materia di caccia. 
5. Ciascun Comitato elegge tra i suoi membri 
il Vice Presidente, scegliendolo tra i Consiglieri provinciali, che esercita le 
funzioni di Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente e del suo 
delegato. 
6. Le funzioni di segretario di ciascun 
Comitato sono svolte da un dipendente appartenente al Servizio caccia della 
Provincia, designato dal Presidente del Comitato. 
7. I membri del Comitato durano in carica 
cinque anni, salvo che per i membri di cui al comma 4, lett. a) e b), i quali 
decadono con la decadenza del loro mandato e sono automaticamente sostituiti dai 
nuovi titolari dell'incarico. Non possono fare parte del Comitato i componenti 
dei Comitati di gestione degli Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.). 
8. Le riunioni di ciascun Comitato sono 
convocate in prima e seconda convocazione. In seconda convocazione la riunione è 
valida qualunque sia il numero dei presenti. 
9. I pareri e/o le proposte sono espressi a 
maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente e, 
comunque, fatte salve le norme stabilite con il regolamento interno. 
10. Le designazioni devono pervenire entro 
trenta giorni dalla data della notificazione della richiesta; trascorso detto 
termine, ciascun Presidente di Amministrazione provinciale provvede ad istituire 
il Comitato tenuto conto delle designazioni pervenute e che comunque abbiano 
raggiunto i 2/3 del numero dei componenti assegnati. 
11. I membri del Comitato decadono 
dall'incarico dopo tre assenze ingiustificate consecutive e sono sostituiti con 
le modalità di cui al comma 10. 
12. Ai membri del Comitato è dovuto un 
gettone di presenza per giornata di seduta pari a euro 60,00, unitamente al 
rimborso delle spese di viaggio e a un'indennità di missione ai sensi delle 
vigenti norme in materia (4). ]
(4)  Il presente comma, già 
sostituito dall'art. 39, 
comma 1, L.R. 
21 maggio 2002, n. 7, è stato poi nuovamente così sostituito 
dall'art. 46, 
comma 1, L.R. 
19 luglio 2006, n. 22. Il testo precedente era così formulato «12. 
Ai membri del Comitato sono dovuti emolumenti per seduta pari a quelli previsti 
per la partecipazione alle sedute del Consiglio provinciale». 
 
Art. 7 
Struttura tecnica regionale - Osservatorio 
faunistico - Centro recupero fauna selvatica in difficoltà.
[1. Struttura tecnica della Regione, con 
funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento, è l'Osservatorio 
faunistico regionale, con sede a Bitetto. 
2. Nella struttura dell'Osservatorio 
faunistico regionale opera il Centro recupero regionale fauna selvatica in 
difficoltà. 
3. Le finalità prioritarie dell'Osservatorio 
faunistico regionale sono le seguenti: 
a) coordinamento di tutte le attività degli 
Osservatori faunistici provinciali; 
b) coordinamento, indirizzo e 
sperimentazione per il funzionamento ottimale dei centri pubblici di 
sperimentazione provinciali; 
c) raccolta di tutti i dati del territorio e 
della fauna selvatica, censiti dagli Osservatori faunistici provinciali, per gli 
opportuni indirizzi diretti al miglioramento dell'habitat e della fauna 
selvatica; 
d) raccolta dati sui prelievi annuali di 
fauna selvatica attraverso l'elaborazione dei tesserini regionali; 
e) istituzione di corsi, d'intesa con 
l'I.N.F.S., ai fini della cattura e dell'inanellamento a scopo scientifico della 
fauna selvatica; 
f) attività di sperimentazione sui 
riproduttori, per il rifornimento dei centri pubblici provinciali, ai fini 
istituzionali degli stessi; 
g) attività di studio e sperimentazione per 
il miglioramento della fauna autoctona e relativo habitat; 
h) sperimentazione sul territorio, ai fini 
di un miglioramento dell'habitat, per opportuni interventi agricoli per 
l'alimentazione della fauna selvatica sia stanziale che migratoria; 
i) piani di intervento pluriennale, di 
concerto con l'I.N.F.S. e programmi annuali di attuazione e funzionamento; 
j) collaborazione nella redazione del 
programma e calendario venatorio; 
k) attività di consulenza e collaborazione 
alle Province, A.T.C. e Comitati tecnici venatori. 
4. Le finalità prioritarie del Centro 
recupero regionale fauna selvatica in difficoltà sono le seguenti: 
a) coordinamento di tutte le attività dei 
centri provinciali di prima accoglienza; 
b) ricezione, per cure e riabilitazione, di 
fauna selvatica proveniente dai centri provinciali di prima accoglienza; 
c) inanellamento dei soggetti recuperati, 
prima della reimmissione in libertà; 
d) detenzione e riproduzione in cattività o 
allo stato naturale di soggetti appartenenti a particolari specie, di cui non è 
stata possibile la riabilitazione al volo; 
e) raccolta di tutti i dati e 
documentazione, anche con sussidi audiovisivi, relativa a tutti gli esemplari 
pervenuti presso il Centro recupero regionale fauna selvatica in difficoltà; 
f) attività di collegamento e concreta 
collaborazione con i Centri recupero di altre Regioni, allo scopo di migliorare 
gli interventi di tutela, le tecniche di riabilitazione e di riproduzione. 
5. La struttura tecnica regionale è dotata 
delle seguenti figure professionali: 
a) agronomo; 
b) biologo; 
c) laureato in scienze naturali esperto in 
ornitologia; 
d) veterinario; 
e) inanellatore autorizzato. 
6. La struttura tecnica regionale è dotata, 
prioritariamente, del personale ricollocato in servizio ai sensi della legge 
regionale 19 giugno 1993, n. 9 e già assegnato all'Osservatorio faunistico e 
Centro recupero fauna selvatica, operanti in Bitetto. 
7. La struttura tecnica regionale è dotata 
di regolamento interno per il funzionamento della stessa, approvato dal 
Consiglio regionale. 
8. L'Osservatorio faunistico - Centro 
recupero fauna selvatica in difficoltà è struttura tecnica dell'Assessorato 
all'agricoltura. 
9. È abrogata la  legge 
regionale 3 aprile 1995, n. 13. ]
 
Art. 8 
Strutture tecniche provinciali - Osservatori 
faunistici provinciali - Centri di prima accoglienza fauna selvatica in 
difficoltà. 
[1. 
Ogni Provincia istituisce l'Osservatorio faunistico provinciale, con le seguenti 
finalità e compiti: 
a) cattura ed inanellamento ai sensi 
dell'art. 35, comma 4; 
b) censimento del proprio territorio per il 
miglioramento dell'habitat al fini ecologici e in particolare per il ripristino 
dei biotopi distrutti e la creazione di nuovi biotopi; 
c) censimento della fauna selvatica a fini 
statistici; 
d) ripopolamento e cattura in apposite zone; 
e) gestione dei centri pubblici di 
sperimentazione e ricostituzione delle popolazioni autoctone di fauna selvatica 
stanziale, anche con riproduttori forniti dalla struttura tecnica della Regione 
di cui all'art. 7; 
f) collaborazione e supporto al Comitati 
tecnici provinciali e ai Comitati di gestione degli A.T.C. 
2. All'interno dell'Osservatorio faunistico 
provinciale opera il Centro provinciale di prima accoglienza fauna selvatica in 
difficoltà, con le seguenti finalità e compiti: 
a) prima accoglienza della fauna selvatica 
in difficoltà; 
b) pronto soccorso veterinario della stessa; 
c) trasferimento al Centro recupero 
regionale di fauna selvatica in difficoltà dei soggetti abbisognevoli di 
successive e particolari cure e riabilitazione; 
d) liberazione della stessa, ove non 
necessiti di riabilitazione. 
3. Ogni struttura tecnica provinciale è 
dotata delle seguenti figure professionali: 
a) agronomo; 
b) biologo; 
c) laureato in scienze naturali esperto in 
ornitologia; 
d) veterinario; 
e) inanellatore autorizzato. 
4. Ogni struttura tecnica provinciale è 
dotata di regolamento interno, per il funzionamento della stessa, predisposto 
sulla base del regolamento-tipo approvato dalla Regione ai fini della uniformità 
di detta normativa. ]
 
 
TITOLO III 
Pianificazione faunistico-venatoria - 
Istituti di gestione faunistico-venatoria 
Art. 9 
Piano 
faunistico venatorio regionale - Programma annuale di 
intervento.
[1. Il territorio agro-silvo-pastorale 
regionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per 
quanto attiene le specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità 
riproduttive della loro popolazione e, per le altre specie, al conseguimento 
delle densità ottimali e alla loro conservazione, mediante la riqualificazione 
delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. 
2. La Regione e le Amministrazioni 
provinciali realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante destinazione 
differenziata del territorio, come previsto nei commi successivi. 
3. Il territorio agro-silvo-pastorale della 
Regione e delle Provincie è destinato, per una quota non inferiore al 20 per 
cento e non superiore al 30 per cento, a protezione della fauna selvatica. In 
dette percentuali sono compresi i territori ove è comunque vietata l'attività 
venatoria, anche per effetto di altre leggi, ivi comprese la legge 6 dicembre 
1991, n. 394 e relative norme regionali di recepimento o altre disposizioni. 
4. Con l'entrata in vigore della presente 
legge chiunque, privato o pubblico, intende tabellare del territorio 
agro-silvo-pastorale per qualsiasi vincolo, anche per effetto di altre leggi 
antecedenti, deve presentare istanza alla Regione per la relativa 
autorizzazione, che deve essere citata sulle tabelle, e alla Provincia 
territorialmente competente per conoscenza. L'autorizzazione della Regione sarà 
concessa dopo il controllo e il parere tecnico espresso dalla Provincia 
competente per territorio. Il vincolo al territorio sarà concesso se non 
ostacolerà il piano faunistico-venatorio regionale. La Regione, con la scadenza 
quinquennale del piano faunistico-venatorio, provvederà all'aggiornamento dello 
stesso inserendo e segnalando i nuovi territori vincolati. Il rispetto del 
vincolo citato in tabella avrà effetto se sulla stessa tabella sarà riportato: 
"Autorizzazione della Regione Puglia n. ... del ...". 
5. Nei territori di protezione sono vietati 
l'abbattimento e la cattura di fauna selvatica a fini venatori e sono previsti 
interventi atti ad agevolare la sosta della fauna selvatica, la riproduzione, la 
cura della prole. 
6. Il territorio agro-silvo-pastorale 
regionale può essere destinato, nella percentuale massima globale del 15 per 
cento, a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'art. 17, a centri 
privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ai sensi 
dell'art. 15 e a zone di addestramento cani ai sensi dell'art. 18. 
7. Sul rimanente territorio 
agro-silvo-pastorale la Regione promuove forme di gestione programmata della 
caccia alla fauna stanziale, ai sensi dell'art. 14 (5). 
8. Il piano faunistico-venatorio regionale 
determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla 
costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende 
agro-turistico-venatorie e di centri privati di produzione della fauna selvatica 
allo stato naturale. 
9. Sulla base della individuazione dei piani 
faunistici venatori provinciali, la Regione istituisce con il piano faunistico 
venatorio regionale le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura, i 
centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato 
naturale, le zone di addestramento cani, nonché gli A.T.C. 
10. In deroga a quanto previsto dal comma 9, 
le zone addestramento cani, i centri privati di produzione selvaggina allo stato 
naturale, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie 
possono essere istituite dalla Regione, su richiesta degli interessati, sino al 
raggiungimento delle percentuali previste dal piano faunistico regionale, anche 
successivamente all'approvazione dello stesso. 
11. Ad avvenuta pubblicazione del 
provvedimento consiliare approvativo del piano faunistico-venatorio regionale, 
il proprietario o conduttore di un fondo, su cui intende vietare l'esercizio 
dell'attività venatoria, deve inoltrare, entro trenta giorni dalla precitata 
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (B.U.), al 
Presidente della Giunta regionale richiesta motivata, che sarà esaminata entro 
sessanta giorni. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della 
pianificazione faunistico-venatoria di cui all'art. 10 della legge n. 157 del 
1992; è altresì accolta, in casi specificatamente individuati dalla presente 
legge, quando l'attività venatoria è in contrasto con l'esigenza di salvaguardia 
di colture agricole specializzate o a fini di ricerca scientifica. Trascorso il 
termine di trenta giorni per l'opposizione, il proprietario o conduttore del 
fondo ricadente nell'A.T.C. sarà ritenuto consenziente all'accesso dei 
cacciatori per lo svolgimento della sola attività venatoria (6). 
12. Nelle zone non vincolate per 
l'opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati ai 
sensi dell'art. 10, comma 5, resta in ogni caso precluso l'esercizio della 
attività venatoria. La Regione può destinare le suddette aree ad altro uso 
nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria. La Regione, in via 
eccezionale e in vista di particolari necessità ambientali, può disporre la 
costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e 
cattura. 
13. Il piano ha durata quinquennale; sei 
mesi prima della scadenza, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta 
regionale, previa acquisizione dei piani provinciali e del parere del Comitato 
tecnico regionale, approva il piano valevole per il quinquennio successivo (7). 
14. Il piano faunistico-venatorio regionale 
pluriennale stabilisce altresì: 
a) criteri per l'attività di vigilanza; 
b) misure di salvaguardia dei boschi e 
pulizia degli stessi al fine di prevenire gli incendi e di favorire la sosta e 
l'accoglienza della fauna selvatica; 
c) misure di salvaguardia della fauna e 
relative adozioni di forma di lotta integrata e guidata per specie, per ricreare 
giusti equilibri, seguendo le indicazioni dell'I.N.F.S.; 
d) modalità per la determinazione dei 
contributi regionali rivenienti dalle tasse di concessione regionale, dovuti ai 
proprietari e/o conduttori agricoli dei fondi rustici compresi negli ambiti 
territoriali per la caccia programmata, in relazione all'estensione, alle 
condizioni agronomiche, alle misure dirette alla valorizzazione dell'ambiente; 
e) criteri di gestione per la riproduzione 
della fauna allo stato naturale nelle zone di ripopolamento e cattura; 
f) criteri di gestione delle oasi di 
protezione; 
g) criteri, modalità e fini dei vari tipi di 
ripopolamento. 
15. In attuazione del piano pluriennale, la 
Giunta regionale approva il programma annuale entro il 30 aprile di ogni anno, 
sentito il parere del Comitato tecnico regionale di cui all'art. 5 (8). 
16. Il programma provvede: 
a) al finanziamento dei programmi di 
intervento provinciali, al coordinamento e controllo degli stessi; 
b) alla ripartizione della quota degli 
introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale di cui alla presente 
legge annualmente assegnata ad ogni Provincia; 
c) alla indicazione del numero massimo dei 
cacciatori che potrà accedere in ogni A.T.C. per il prelievo di fauna stanziale, 
nel rispetto degli indici di densità venatoria di ogni Ambito territoriale di 
caccia programmata. Detta densità non potrà comunque essere diversa da quella 
stabilita dal M.I.R.A.A.F. (9); 
d) alla determinazione della quota richiesta 
al cacciatore di fauna stanziale, quale contributo di partecipazione alla 
gestione del territorio, per fini faunistico-venatori ricadenti nell'ambito 
territoriale di caccia programmata prescelto. Detta quota, ricompresa tra il 50 
per cento e il 100 per cento della tassa di concessione regionale, non può 
superare il 50 per cento per i residenti in Regione. I relativi importi sono 
fissati con il programma venatorio regionale annuale, che stabilirà, altresì, il 
costo dei permessi giornalieri (10) . 
]
(5)  Comma così modificato 
dall'art. 1, 
comma 1, lettera a), L.R. 
29 luglio 2004, n. 12. 
(6) Vedi anche l'art.4, 
Reg. 
30 luglio 2009, n. 17.
(7) Vedi, al riguardo, per il 
quinquiennio 1999-2003 e successive proroghe, il Piano approvato con Delib.C.R. 
7 luglio 1999, n. 405 a cui è stata data attuazione con Reg. 
5 agosto 1999, n. 2. Vedi poi il Reg. 
30 luglio 2009, n. 17, attuativo del Piano faunistico venatorio 
regionale 2009-2014. 
(8)  Per l'annata 2000-2001 vedi la 
Delib.G.R. 4 agosto 2000, n. 1007. Per l'annata 2001-2002 vedi la Delib.G.R. 20 
luglio 2001, n. 982. Per l'annata 2002-2003 vedi la Delib.G.R. 3 luglio 2002, n. 
863. Per l'annata 2004-2005 vedi la Delib.G.R. 5 agosto 2004, n. 1292. 
(9)  Lettera così modificata 
dall'art.1, 
comma 1, lettera b), L.R. 
29 luglio 2004, n. 12. 
(10)  Lettera così modificata 
dall'art. 1, 
comma 1, lettera c), L.R. 29 luglio 2004, n. 12. 
 
Art. 10 
Piani faunistici-venatori provinciali - Programma 
annuale di intervento.
[1. Al fine della pianificazione generale 
del territorio agro-silvo-pastorale, le Amministrazioni provinciali 
predispongono piani faunistico-venatori articolandoli per comprensori omogenei, 
comprendenti altresì programmi di valorizzazione ambientale finalizzati alla 
riproduzione naturale nonché all'immissione della fauna selvatica. 
2. I piani di cui al comma 1 sono approvati 
dal Consiglio provinciale su proposta della Giunta provinciale, previo parere 
del Comitato tecnico provinciale. 
3. I piani faunistico-venatori hanno durata 
quinquennale e comprendono: 
a) le oasi di protezione, destinate al 
rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica; 
b) le zone di ripopolamento e cattura, 
destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e alla 
cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili 
all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità 
faunistica ottimale; 
c) i centri pubblici di riproduzione della 
fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni 
autoctone; 
d) i centri privati di riproduzione di fauna 
selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, 
consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è 
consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da 
parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di 
persone nominativamente indicate; 
e) le zone e i periodi per l'addestramento, 
l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con 
l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui 
gestione è affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori 
agricoli singoli o associati; 
f) i criteri per la determinazione del 
risarcimento in favore di conduttori dei fondi agricoli per i danni arrecati 
dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi 
agricoli vincolati per gli scopi di cui alle lett. a), b) e c); 
g) i criteri per la corresponsione degli 
incentivi in favore dei proprietari dei fondi agricoli, singoli o associati, che 
si impegnino alla tutela e al ripristino degli habitat naturali e all'incremento 
della fauna selvatica nelle zone di cui alle lett. a), b) e c); 
h) l'identificazione delle zone in cui sono 
allocabili gli appostamenti fissi. 
Le zone di cui al comma 3 devono essere 
perimetrate con tabelle esenti da tasse regionali: 
a) quelle di cui alle lett. a), b) e c) a 
cura della Provincia; 
b) quelle di cui alle lett. d) ed e) a cura 
dell'ente, associazione o privato preposto alla gestione della singola zona. 
5. Inoltre, la deliberazione del Consiglio 
provinciale che approva il piano faunistico venatorio provinciale e determina il 
perimetro delle zone da vincolare di cui alle lett. a), b) e c) del comma 3 deve 
essere notificata, a cura dell'Amministrazione provinciale competente, ai 
proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione 
all'Albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati. Qualora, per il 
numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti 
particolarmente gravosa, la Provincia provvederà a norma dell'art. 8 della legge 
n. 241 del 1990, mediante: 
a) affissione all'Albo pretorio dei Comuni 
territorialmente interessati della delibera che determina il perimetro delle 
zone da vincolare; 
b) pubblicazione per estratto nel foglio 
degli annunci legali della Provincia della delibera di cui alla lettera a); 
c) affissione di apposito manifesto presso i 
Comuni o frazioni interessati, nonché presso le organizzazioni professionali 
agricole. 
Qualora nei successivi sessanta giorni sia 
presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, 
da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per 
cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può 
essere istituita. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in 
cui non sia stata presentata formale opposizione. Alla scadenza del piano 
faunistico-venatorio provinciale e con il rinnovo dello stesso, la deliberazione 
con le eventuali individuazioni di nuove zone protette e/o modifica di quelle 
già istituite sarà soggetta alle procedure, termini e modalità di cui sopra. Le 
zone protette di cui alle citate lett. a), b) e c) del comma 3 già esistenti, 
anche anteriormente all'approvazione dei piani faunistici provinciali, ove siano 
ricomprese negli stessi, si intendono confermate e non soggette alle procedure 
di notifica e promulgazione di cui sopra e sono atti non impugnabili. Resta 
inteso che le zone protette di cui sopra hanno durata decennale, salvo revoca. 
Il predetto termine di dieci anni per le zone protette già istituite 
precedentemente all'approvazione del primo piano faunistico regionale decorrerà 
dalla data di pubblicazione di detto atto sul B.U. 
6. Il Piano faunistico venatorio di ogni 
Provincia deve riportare l'ambito territoriale di caccia destinato alla caccia 
programmata alla fauna stanziale (11). 
7. Nel caso di mancato adempimento da parte 
delle Amministrazioni provinciali, la Giunta regionale esercita i poteri 
sostitutivi previsti dalla legge. 
8. La Provincia, con provvedimento della 
Giunta, sentito il parere del Comitato tecnico di cui all'art. 6, approva il 
programma di intervento annuale, attuativo del piano pluriennale regionale e del 
programma venatorio regionale annuale di cui all'art. 9, trasmettendolo alla 
Regione entro il 30 giugno di ogni anno per la relativa presa d'atto. 
9. Il Programma annuale di intervento 
prevede: 
a) interventi per la difesa, tutela dei 
boschi e ripristino habitat; 
b) investimenti, interventi e gestione nelle 
zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici di riproduzione della fauna 
selvatica allo stato naturale, con programmi di cattura per i ripopolamenti in 
altri territori; 
c) incentivi per gli agricoltori per i 
miglioramenti ambientali e faunistici; 
d) programmi concordati e coordinati per la 
vigilanza venatoria con agenti faunistici e guardie volontarie delle 
associazioni venatorie e ambientalistiche per l'attuazione di piani finalizzati; 
e) contributi ai proprietari e/o conduttori 
di fondi ricadenti nei territori destinati a caccia programmata, secondo le 
indicazioni del piano faunistico di cui all'art. 9, comma 14, lett. d); 
f) ripopolamenti e strutture di 
ambientamento negli A.T.C. concordati con i Comitati di gestione; 
g) contributi per i danni in zone protette e 
A.T.C. prodotti dalla fauna selvatica stanziale e attività venatoria. ]
(11)  Comma così sostituito 
dall'art. 2, 
L.R. 
29 luglio 2004, n. 12. Il testo originario era così formulato: «6. 
I piani faunistici venatori provinciali propongono alla Regione gli A.T.C. nel 
territorio di competenza.». 
 
Art. 11 
Oasi di protezione.
[1. Le oasi di protezione sono destinate 
alla sosta, al rifugio, alla riproduzione naturale della fauna selvatica 
attraverso la difesa e il ripristino degli habitat per le specie selvatiche dei 
mammiferi e uccelli di cui esistano o siano esistiti in tempi storici 
popolazioni in stato di naturale libertà nel territorio regionale. 
2. Le oasi di protezione in particolare: 
a) assicurano la sopravvivenza delle specie 
faunistiche in diminuzione o particolarmente meritevoli di conservazione; 
b) consentono la sosta e la produzione della 
fauna selvatica, con particolare riferimento alla fauna migratoria lungo le 
principali rotte di migrazione. 
3. Nelle oasi di protezione è vietata ogni 
forma di esercizio venatorio e ogni altro atto che rechi grave turbamento alla 
fauna selvatica. 
4. Le oasi sono possibilmente delimitate da 
confini naturali e sono segnalate con tabelle recanti la scritta nera su fondo 
bianco "Oasi di protezione - Divieto di caccia", con onere a carico di ciascuna 
Provincia. 
5. Le oasi di protezione hanno durata 
decennale, salvo revoca. 
6. La costituzione delle oasi di protezione 
è deliberata dalla Regione, in attuazione del piano faunistico-venatorio 
regionale. Con le stesse modalità l'istituzione di oasi può essere revocata 
qualora non sussistano, per modificazioni oggettive, le condizioni idonee al 
conseguimento delle finalità specificate. 
7. La Provincia nella gestione delle oasi di 
protezione può avvalersi della collaborazione dei Comitati di gestione degli 
A.T.C., delle associazioni venatorie, protezionistiche ed agricole presenti nel 
Comitato tecnico regionale. 
8. Per ottenere i migliori risultati nella 
gestione delle zone, le Province devono predisporre nei programmi annuali ogni 
intervento mirato all'eliminazione delle cause negative, identificandole per 
singola zona e risolvendole in via prioritaria. ]
 
Art. 12 
Zone di ripopolamento e cattura.
[1. Le zone di ripopolamento e cattura sono 
destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo 
irradiamento nelle zone circostanti e alla cattura della stessa mediante piani 
previsti nel programma annuale provinciale di intervento per l'immissione sul 
territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento, fino alla costituzione 
e stabilizzazione della densità faunistica ottimale per territorio. 
2. Le zone di ripopolamento e cattura sono 
lo strumento di base della programmazione regionale e provinciale in materia di 
produzione, incremento, irradiamento e ripopolamento della fauna selvatica, in 
particolare di quella stanziale. 
3. Le zone devono essere costituite su 
territori idonei allo sviluppo naturale e alla sosta della fauna e non destinati 
a coltivazioni specializzate o particolarmente danneggiabili da rilevante 
concentrazione della fauna stessa. 
4. Nelle zone di ripopolamento e cattura è 
vietata ogni forma di esercizio venatorio. 
5. Le zone di ripopolamento e cattura devono 
avere una superficie non inferiore ai 500 ettari e comunque commisurata alle 
esigenze biologiche delle specie selvatiche principalmente interessate come da 
documento orientativo dell'I.N.F.S. e sono segnalate con tabelle recanti la 
scritta nera su fondo bianco "Zona di ripopolamento e cattura - Divieto di 
caccia". 
6. Nelle zone di ripopolamento e cattura 
sono autorizzate catture ai fini dei ripopolamenti integrativi negli ambiti 
territoriali per la caccia programmata di cui all'art. 14 in cui sono comprese, 
secondo le indicazioni contenute nei piani faunistico-venatori provinciali. Le 
catture devono essere compiute in modo da consentire la continuità della 
riproduzione della fauna selvatica. 
7. Le zone di ripopolamento e cattura hanno 
durata decennale, salvo revoca qualora non sussistano, per modificazioni 
oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle finalità specifiche. 
8. La costituzione delle zone di 
ripopolamento e cattura è deliberata dalla Regione in attuazione del piano 
faunistico-venatorio regionale. 
9. La Provincia nella gestione delle zone di 
ripopolamento e cattura può avvalersi della collaborazione degli organismi di 
gestione degli A.T.C., delle associazioni venatorie, protezionistiche e agricole 
presenti nel Comitato tecnico regionale. 
10. Per ottenere i migliori risultati nella 
gestione delle zone, le Province devono predisporre nei programmi annuali ogni 
intervento mirato alla eliminazione delle cause negative, identificandole per 
singola zona e risolvendole in via prioritaria. 
11. Le zone di ripopolamento, e cattura 
possono comprendere centri pubblici di sperimentazione di cui all'art. 13. 
]
 
Art. 13 
Centri pubblici di produzione della fauna 
selvatica.
[1. I centri pubblici di riproduzione della 
fauna selvatica sono aree destinate a riprodurre, con metodi sperimentali, 
esemplari di fauna stanziale allo stato libero al fine della ricostituzione 
delle popolazioni autoctone, conservandone la naturale selvatichezza. 
2. Nei centri pubblici è vietata ogni forma 
di esercizio venatorio. 
3. I centri pubblici, delimitati 
naturalmente o opportunamente recintati in modo da impedire la fuoriuscita della 
fauna selvatica, sono segnalati con tabelle recanti la scritta nera su fondo 
bianco "Centro pubblico per la riproduzione della fauna - Divieto di caccia". 
4. La costituzione dei centri pubblici, in 
attuazione del piano faunistico regionale, è deliberata dalla Regione, che 
stabilisce i criteri per la gestione, affidata alla Provincia. 
5. Nei centri pubblici possono essere 
autorizzate in ogni tempo catture delle specie stanziali protette. 
6. Per comprovate esigenze di funzionalità 
nei centri può essere autorizzata dal Presidente dell'ente Provincia il prelievo 
della sola selvaggina che risulti non idonea alle azioni di ripopolamento. 
7. I centri pubblici allo stato naturale 
devono utilizzare prioritariamente ambiti protetti di estensione non inferiore a 
trenta ettari. 
8. I centri pubblici hanno durata decennale, 
salvo revoca. ]
 
Art. 14 
Ambiti territoriali di caccia - ATC.
[1. La Regione, ai sensi dell'articolo 9, 
comma 7, sentito il Comitato tecnico regionale faunistico venatorio e in 
attuazione dei Piani faunistici venatori provinciali, istituisce, con il Piano 
faunistico venatorio regionale, gli ATC destinati alla caccia programmata alla 
fauna stanziale. 
2. Ai cacciatori residenti in Puglia è 
consentito, con il versamento della quota annuale di partecipazione al proprio 
ATC di appartenenza (residenza nella provincia), la caccia alla migratoria su 
tutti i territori degli ATC della Regione e la caccia alla stanziale nell'ATC di 
appartenenza della propria provincia. 
3. Ai cacciatori residenti in Puglia è 
consentita l'attività venatoria alla stanziale anche in altri ambiti al di fuori 
della provincia di competenza previa disponibilità di capienza ai sensi 
dell'articolo 9, comma 16, lettera c), autorizzazione del Comitato di gestione e 
versamento della quota di partecipazione. 
4. Il Comitato di gestione, per eventuali 
posti resisi disponibili alla stanziale in quanto non assegnati, può rilasciare 
permessi giornalieri previo versamento di una quota di partecipazione fissata 
con il Programma venatorio. 
5. Per i cacciatori residenti in altre 
regioni la fauna migratoria può essere cacciata per un massimo di venti 
giornate, nella misura del 4 per cento dei cacciatori ammissibili in ciascun 
ATC, previa autorizzazione del Comitato di gestione dell'ATC prescelto e 
versamento di una quota di partecipazione prevista nel Programma venatorio. La 
Regione, sentita la Provincia competente per territorio, fissa annualmente con 
il Programma venatorio il numero di cacciatori extraregionali ammissibili per 
annata venatoria in ogni ATC riportandolo nel Programma predetto. Eventuali 
posti non utilizzati possono essere trasformati in permessi giornalieri. 
6. Le modalità di rilascio delle 
autorizzazioni, ove previste, sono riportate nel regolamento di attuazione. 
7. La Giunta regionale approva il 
regolamento di attuazione degli ATC sentito il Comitato tecnico regionale 
faunistico venatorio. Nel regolamento devono essere, fra l'altro, previsti: 
a) le modalità di costituzione del Comitato 
di gestione degli ATC, la durata in carica, nonché le norme relative alla loro 
elezione o designazione e ai successivi rinnovi; 
b) i compiti per la gestione del territorio 
destinato alla caccia programmata; 
c) le modalità di accesso per l'esercizio 
venatorio alla fauna stanziale; 
d) le modalità di accesso per l'esercizio 
venatorio alla fauna migratoria per i cacciatori extraregionali; 
e) l'osservanza delle norme del calendario 
venatorio regionale. 
8. La durata dei Comitati di gestione degli 
ATC è quinquennale, analogamente al Piano faunistico venatorio regionale. 
9. Le Province hanno potere di vigilanza, 
controllo e coordinamento sull'attività del Comitato di gestione, di cui si 
avvalgono per la gestione degli ATC (12). ]
(12)  Articolo così 
sostituito dall'art. 3, 
L.R. 
29 luglio 2004, n. 12. Il testo originario era così formulato: 
«Art. 14. Ambiti territoriali di caccia - A.T.C. 1. Gli A.T.C. sono istituiti 
sul territorio agro-silvo-pastorale regionale destinato alla caccia programmata 
ai sensi dell'art. 14 - comma 1 - e dell'art. 10 - comma 6 - della legge n. 157 
del 1992. 
2. La Regione, sentito il 
Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio e in attuazione del piano 
faunistico-venatorio regionale, istituisce gli A.T.C. di dimensione 
sub-provinciale possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali o 
artificiali. 
3. La Regione Puglia, 
d'intesa con le Regioni confinanti, per esigenze motivate può individuare A.T.C. 
interessanti anche due o più Provincie contigue. 
4. La Regione Puglia, ai 
fini dell'esercizio della caccia alla fauna migratoria, consente l'assegnazione 
gratuita ai cacciatori residenti mi Puglia, che abbiano versato il proprio 
contributo di accesso a un A.T.C. della Regione, di un massimo di venti giornate 
di caccia, da inserire nel tesserino regionale secondo le priorità e le modalità 
che verranno previste nel relativo regolamento regionale. 
5. La Regione Puglia, 
secondo le priorità, i termini e le modalità di accesso stabiliti dal 
regolamento di gestione degli A.T.C., può consentire il rilascio di 
autorizzazioni annuali a cacciatori residenti in altre Regioni o in Stati esteri 
in una quantità massima del 4 per cento dei cacciatori ammissibili in ciascun 
A.T.C., come determinate dal programma venatorio regionale annuale. 
6. La Regione Puglia con 
il programma venatorio annuale può riservare, nella percentuale massima del 2 
per cento del numero dei cacciatori ammissibili in ciascun A.T.C., permessi 
giornalieri da rilasciare secondo le priorità e le modalità che verranno 
previste nel regolamento regionale di gestione degli A.T.C.. 
7. La Regione Puglia con 
il programma venatorio annuale può riservare sino ad una percentuale massima del 
2 per cento del numero di cacciatori ammissibili in ciascun A.T.C. ai cacciatori 
che otterranno per la prima volta la licenza di caccia durante l'annata 
venatoria. 
8. Ogni cacciatore che 
abbia fatto richiesta al competente Comitato di gestione, nei modi e nei tempi 
previsti dal relativo regolamento regionale, ha diritto di accesso 
prioritariamente nell'A.T.C. in cui ricade il proprio comune di residenza, ove 
possibile, ovvero in altro ambito della propria provincia o della Regione. 
Inoltre, il cacciatore, in base al numero massimo dei cacciatori ammissibili, 
può avere accesso ad altri A.T.C. della propria Regione, previo consenso dei 
relativi organi di gestione e nel rispetto del regolamento regionale di gestione 
degli A.T.C. 
9. Il Consiglio regionale, 
su proposta della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico faunistico 
regionale, approva, nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della 
presente legge, il regolamento che disciplina le modalità di gestione degli 
A.T.C. e l'accesso dei cacciatori. Nel regolamento deve essere previsto, fra 
l'altro, per tali ambiti: 
a) l'osservanza delle 
norme del calendario venatorio regionale; 
b) il versamento da parte 
dei cacciatori ammessi nell'A.T.C. di un contributo quale partecipazione, per 
finalità faunistico-venatoria, alla gestione dei territori compresi negli 
A.T.C.; 
c) una vigilanza adeguata; 
d) un accesso 
regolamentato sulla base della opzione fatta dai cacciatori ai sensi dell'art. 
22, comma 6, nel rispetto dell'indice di densità minima fissato dal Ministero 
dell'agricoltura e foreste con periodicità quinquennale per ogni A.T.C. e della 
capienza predeterminata. È data facoltà al Comitato di gestione, ammettere un 
numero di cacciatori superiore alla densità venatoria di cui sopra se ricorrono 
i presupposti previsti dall'art. 14, comma 8, della legge n. 157 dei 1992 e con 
le modalità richieste; 
e) le modalità di 
costituzione degli organi direttivi degli A.T.C., la loro durata in carica, 
nonché le norme relative alla loro elezione o designazione e ai successivi 
rinnovi. 
10. La durata degli A.T.C. 
è quinquennale analogamente al piano faunistico venatorio regionale. 
11. Il prelievo venatorio 
di fauna stanziale, nel rispetto delle forme e dei tempi di caccia previsti 
dalla presente legge, è regolato in rapporto alla consistenza delle popolazioni 
di fauna presenti nel territorio, accertata previo censimenti. 
12. Le Provincie hanno 
poteri di vigilanza, controllo e coordinamento sull'attività dei Comitati di 
gestione, di cui si avvalgono per la gestione degli A.T.C.». 
 
Art. 15 
Centri privati di riproduzione di fauna selvatica 
allo stato naturale.
[1. I centri privati di riproduzione della 
fauna selvatica sono destinati alla produzione, allo stato naturale, di fauna 
appartenente alle specie cacciabili per fini di ripopolamento ed attività 
cinofile. 
2. L'attività di produzione esercitata dal 
titolare di impresa agricola nell'azienda stessa, organizzata in forma singola, 
consortile o cooperativa, è considerata agricola a tutti gli effetti. 
3. Nei centri privati è vietata ogni forma 
di esercizio venatorio. È tuttavia consentita la cattura, che può essere 
compiuta dall'imprenditore o dai suoi dipendenti, fissi o temporanei, per la 
commercializzazione per fini di ripopolamento e attività cinofile. 
4. I centri privati sono segnalati con 
tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco "Centro privato per la 
riproduzione della fauna selvatica - Divieto di caccia", poste a cura e a spese 
dei titolari dei centri. 
5. I centri privati hanno durata di 5 anni 
salvo rinnovo. 
6. La costituzione dei centri privati è 
autorizzata dalla Regione in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale 
e sulla base degli indirizzi regionali in materia. Non possono estendersi, 
comunque, su una superficie complessivamente superiore all'1 per cento del 
territorio agro-silvo-pastorale della provincia territorialmente competente e 
sono soggetti a tassa di concessione regionale. 
7. Le domande di autorizzazione sono 
presentate alla Regione e alla Provincia competente dai possessori o conduttori, 
singoli o associati, ovvero, in mancanza di essi, dai proprietari dei fondi 
rustici su cui si intende realizzare il centro. 
8. Le domande di cui al comma 7 devono 
essere corredate della planimetria del territorio interessato, dell'atto 
comprovante il titolo di possesso del fondo rustico, di una relazione 
illustrativa del programma produttivo che si intende realizzare. 
9. Per tutta la fauna selvatica prodotta dai 
centri privati deve essere previsto, in ogni caso, il controllo sanitario da 
parte della A.U.S.L. territorialmente competente. 
10. I danni causati dalla fauna selvatica 
prodotta alle colture agricole all'interno dei centri privati e nelle zone 
limitrofe sono a carico dei concessionari, senza diritto al rimborso o 
indennizzo. 
11. Il provvedimento di costituzione dei 
centri privati è revocato con effetto immediato qualora la gestione ed il 
funzionamento non siano corrispondenti alle prescrizioni contenute nel 
regolamento o per mancato funzionamento del centro stesso per un anno 
continuativo. 
12. Le modalità di gestione e di 
funzionamento sono determinate da un apposito regolamento approvato dal 
Consiglio regionale previo parere del Comitato tecnico regionale, entro un anno 
dalla data di entrata in vigore della presente legge (13) . 
13. Il controllo sull'attività di gestione 
spetta all'Amministrazione provinciale competente. ]
(13)  Vedi, al riguardo, il Reg. 
16 novembre 2001, n. 9. 
 
Art. 16 
Allevamenti e detenzione della fauna a scopo 
alimentare, per ripopolamento, a scopo ornamentale e amatoriale, richiami vivi 
per la caccia da appostamento.
[1. La Regione regolamenta (14) , nei sei mesi successivi alla data di 
entrata in vigore della presente legge: 
a) gli allevamenti di fauna selvatica a 
scopo alimentare; 
b) gli allevamenti di fauna selvatica con 
fini di ripopolamento, attività cinofile e richiami per la caccia da 
appostamento consentito; 
c) gli allevamenti e/o la detenzione di 
fauna selvatica, esotica a scopo ornamentale ed amatoriale; 
d) gli allevamenti dei cani da caccia, nel 
rispetto delle competenze dell'Ente nazionale della cinofilia italiana. 
2. Le autorizzazioni per gli allevamenti di 
cui al comma 1, lett. a) e b), soggetti a tassa di concessione regionale sono 
rilasciate dalla Regione; gli allevamenti di cui alle lett. c) e d) sono 
segnalati alle Provincie territorialmente competenti. 
3. La Regione regolamenta, inoltre, nei sei 
mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la vendita 
e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché 
il loro uso in funzione di richiami della caccia da appostamento. Nella predetta 
normativa la Regione deve prevedere la regolamentazione per l'acquisto e 
l'allevamento del falco, quale mezzo di caccia anche proveniente dall'estero. 
]
(14)  Vedi, al riguardo, il 
 Reg. 
25 settembre 2003, n. 11. 
 
Art. 17 
Aziende faunistico-venatorie - Aziende 
agri-turistico-venatorie.
[1. La Regione, su richiesta degli 
interessati e sentito il parere dell'I.N.F.S., può, nel limite massimo del 10 
per cento del territorio agro-silvo-pastorale delle province interessate, di cui 
il 5 per cento per le aziende faunistico-venatorie e il 5 per cento per le 
aziende agrituristiche venatorie: 
a) autorizzare l'istituzione di aziende 
faunistico-venatorie senza fini di lucro, soggette a tasse di concessione 
regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, con particolare 
riferimento alla tipica fauna acquatica ed appenninica. Dette autorizzazioni 
devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale 
al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. Nelle aziende 
faunistico-venatorie, l'esercizio venatorio è consentito solo al titolare o a 
chi da questo autorizzato all'abbattimento di fauna selvatica cacciabile al 
sensi della presente legge e nelle giornate indicate nel calendario venatorio 
secondo i piani di assestamento e abbattimento. Nelle aziende 
faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica 
successivamente alla data del 31 agosto. La richiesta di concessione per 
l'istituzione deve essere accompagnata da una relazione tecnica; 
b) autorizzare l'istituzione di aziende 
agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tasse di 
concessione regionale, nelle quali sono consentite l'immissione e l'abbattimento 
per tutta la stagione venatoria di fauna di allevamento. Nelle aziende 
agri-turistico-venatorie l'abbattimento è consentito solo al titolare o a chi da 
questi autorizzato. 
2. Le aziende agri-turistico-venatorie 
devono: 
a) essere preferibilmente situate nei 
territori di scarso rilievo ambientale e faunistico; 
b) coincidere preferibilmente con il 
territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree ad agricoltura 
svantaggiata oppure dismesse da interventi agricoli. 
3. La domanda di concessione per 
l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie è presentata da un 
imprenditore agricolo dei fondi rustici su cui si intende costruire l'azienda. 
4. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle 
zone umide e vallive possono essere autorizzate se comprendono bacini 
artificiali e utilizzano per l'attività venatoria fauna acquatica di allevamento 
nel rispetto delle convenzioni naturali. 
5. Nelle aziende agri-turistico-venatorie 
sono consentite, anche dopo la stagione venatoria, prove cinofile con o senza 
abbattimento di fauna allevata delle specie cacciabili, previa autorizzazione 
della Provincia competente per territorio. 
6. L'esercizio dell'attività venatoria nelle 
aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto della presente legge, con 
esclusione dei limiti di cui all'art. 22, comma 6; per quanto riguarda le 
aziende agri-turistico-venatorie è vietato l'abbattimento di fauna selvatica, 
mentre sono esclusi i limiti di capi abbattibili trattandosi di fauna delle 
specie cacciabili, allevate in batteria. 
7. Il Consiglio regionale, su proposta della 
Giunta, nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente 
legge, emana un regolamento che preveda le modalità di costituzione, gestione e 
funzionamento (15) . 
8. Le aziende faunistico-venatorie di cui al 
comma 1 non possono avere una superficie inferiore a 100 ettari per le vallive e 
a 300 ettari per le altre e superiore a 1500 ettari e hanno una durata di cinque 
anni, salvo revoca o richiesta di rinnovo o disdetta. Le aziende 
agri-turistico-venatorie non possono avere una superficie inferiore a 100 ettari 
per le vallive e a 300 ettari per le altre e superiore a 1500 ettari e hanno una 
durata di cinque anni, salvo revoca o richiesta di rinnovo o disdetta. 
9. Le aziende di cui al comma 8 devono 
essere distanti almeno 1000 metri tra loro; le distanze dalle zone protette 
(oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di 
riproduzione) devono essere di 300 metri per le aziende faunistico-venatorie e 
500 metri per le aziende agri-turistico-venatorie. Le aziende 
faunistico-venatorie già istituite alla data di entrata in vigore della presente 
legge sono esentate dal rispetto delle suddette distanze. 
10. La tabellazione delle aziende di cui al 
comma 1 sono a cura e spese delle stesse. 
11. Nelle aziende di cui al comma 1 la 
vigilanza venatoria è affidata al personale dipendente dalle stesse, nonché a 
quello della Provincia. ]
(15)  Vedi, al riguardo, il Reg. 
28 dicembre 2000, n. 4 e il Reg. 
28 dicembre 2000, n. 6. 
 
Art. 18 
Zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare 
cinofile.
[1. La Regione istituisce, nei limiti del 4 
per cento del territorio agro-silvo-pastorale delle provincie interessate, le 
zone di cui all'art. 9, comma 6, destinate all'allenamento, all'addestramento e 
alle gare di cani da caccia anche su fauna selvatica naturale o con 
l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili. 
2. Le Provincie stabiliscono i periodi delle 
attività previste al comma 1 con i piani faunistici venatori provinciali di cui 
all'art. 10. 
3. La Regione affida la gestione delle zone 
ad associazioni cinofile riconosciute ed associazioni venatorie o ad 
imprenditori agricoli singoli o associati. 
4. Le zone di cui al comma 1 si suddividono 
in zone di tipo A e di tipo B. 
5. Le zone di tipo A, di estensione 
ricompresa tra 100 e 1000 ettari e in terreni non soggetti a coltura intensiva, 
sono destinate esclusivamente all'addestramento in presenza di fauna immessa 
senza abbattimento per tutto il periodo dell'anno. Nelle stesse, inoltre, si 
svolgono, sempre senza abbattimento, le prove cinofile a livello nazionale ed 
internazionale. 
6. Le zone di tipo B, di estensione 
ricompresa tra 10 e 100 ettari e in terreni non soggetti a coltura intensiva, 
sono destinate all'addestramento o a gare cinofile con abbattimento di fauna 
riprodotta in batteria e che non sia prole di fauna selvatica e limitatamente 
alle specie cacciabili: quaglia, fagiano, starna, lepre e ungulati per tutto 
l'anno, anche nel periodo di caccia chiusa (16) . 
7. Le prove cinofile, nel rispetto dei 
regolamenti dell'E.N.C.I., a livello nazionale ed internazionale, senza 
l'abbattimento di fauna sono consentite, inoltre, previo nulla-osta dell'organo 
di gestione competente e autorizzazione della Provincia interessata: 
a) nelle zone di ripopolamento e cattura; 
b) negli A.T.C.; 
c) nelle aziende faunistico-venatorie; 
d) nelle zone demaniali. 
Le prove cinofile di cui sopra devono essere 
espletate con esclusione dei mesi di aprile e maggio. 
8. Nelle aziende agri-turistico-venatorie, 
con la chiusura della stagione venatoria, è consentito svolgere tutte le prove 
cinofile su fauna allevata in batteria e con le modalità di cui al comma 7, ivi 
comprese le gare con abbattimento. 
9. L'allenamento dei cani da caccia in 
periodo di pre apertura dell'attività venatoria è consentito in periodo previsto 
dal calendario venatorio regionale. 
10. Le concessioni delle zone di cui al 
presente articolo hanno durata quinquennale, salvo rinnovo, revoca o disdetta. 
11. Nei sei mesi successivi alla data di 
entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale adotta il 
regolamento di costituzione e gestione delle zone addestramento cani (17) . ]
(16) Comma così modificato 
dall’art. 12, 
L.R. 
25 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno stesso della sua 
pubblicazione.
(17)  Vedi, al riguardo, il Reg. 
28 dicembre 2000, n. 5. 
 
Art. 19 
Terreni del demanio.
[1. I terreni del demanio regionale, qualora 
presentino favorevoli condizioni, possono essere adibiti, in ordine prioritario, 
in centri pubblici per la produzione della fauna, oasi di protezione, zone di 
ripopolamento e cattura. 
2. L'utilizzazione ai fini di cui al comma 1 
è definita dalla Regione, su proposta della Provincia con il piano 
faunistico-venatorio provinciale. 
3. La gestione tecnica dei terreni demaniali 
per quanto concerne gli aspetti faunistico-ambientali spetta alle Provincie 
territorialmente competenti, che operano in coerenza con gli indirizzi dei piani 
e programmi provinciali e regionali e possono avvalersi della collaborazione 
delle associazioni venatorie riconosciute e ambientalistiche presenti nel 
Comitato tecnico nazionale. 
4. La Regione, previa richiesta della 
Provincia interessata, può inoltrare richiesta allo Stato o ad altri enti 
pubblici per ottenere concessioni in uso di terreni in loro possesso per i fini 
di cui al presente articolo. ]
 
Art. 20 
Tabellazione.
[1. Qualora nella presente legge si faccia 
menzione di tabelle da apporre al fine della identificazione delle zone 
sottoposte a particolare vincolo, esse devono essere predisposte e collocate con 
le seguenti modalità: 
a) devono essere delle dimensioni di cm. 25 
x 33; 
b) devono avere scritta nera sul fondo 
bianco per la delimitazione delle zone in cui è disposto un divieto di caccia e 
scritta rossa su fondo bianco in tutti gli altri casi; 
c) devono essere collocate lungo tutto il 
perimetro della zona interessata su pali ad una altezza non inferiore a 2 metri 
e ad una distanza di 100 metri l'una dall'altra e comunque, in modo che siano 
visibili le due contigue. 
Devono essere comunque visibili da almeno 30 
metri di distanza; 
d) devono essere collocate anche nei confini 
perimetrali interni quando nelle zone interessate si trovano terreni che non 
sono in esso compresi o le medesime sono attraversate da strade pubbliche di 
larghezza superiore a tre metri; ove la larghezza della strada sia inferiore a 
tale misura è sufficiente l'apposizione di una tabella agli ingressi; 
e) quando si tratta di terreni vallivi, 
laghi o specchi d'acqua le tabelle possono essere collocate su natanti ancorati 
al fondo e devono emergere almeno cm 50 dal livello dell'acqua; 
f) quando il confine coincide con un corso 
d'acqua l'apposizione delle tabelle deve essere attuata in modo tale da 
comprendere il corso d'acqua stesso; 
g) quando segnalano divieti temporanei di 
caccia devono contenere l'indicazione precisa della data d'inizio e termine del 
divieto; 
h) devono essere mantenute sempre in buono 
stato di conservazione e leggibilità. ]
 
Art. 21 
Introduzione di fauna selvatica dall'estero - 
Immissioni faunistiche.
[1. L'introduzione di fauna selvatica viva 
dall'estero, solo se appartenente a specie autoctone, può effettuarsi a scopo di 
ripopolamento e miglioramento genetico. 
2. Le autorizzazioni per l'introduzione di 
fauna selvatica dall'estero sono rilasciate dal Ministero delle risorse agricole 
e forestali su parere dell'I.N.F.S. e nel rispetto delle convenzioni 
internazionali. 
3. Dette autorizzazioni possono essere 
rilasciate unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed 
attrezzature per ogni singola specie, al fine di garantire i controlli sanitari 
e i periodi di ambientamento. 
4. I ripopolamenti devono avere carattere 
transitorio per far posto progressivamente ad una gestione faunistico-venatoria, 
basata sul prelievo oculato di risorse faunistico-naturali, incentivando la 
produzione della fauna. 
5. I criteri, le modalità e i fini dei vari 
tipi di ripopolamento sono stabiliti dal piano faunistico-venatorio regionale 
(art. 9, comma 14, lett. g). 
6. I programmi di cattura nelle zone 
protette e per i ripopolamenti in altri ambiti sono previsti dal programma 
annuale provinciale di cui all'art. 10, comma 9, lett. b). 
7. L'immissione di fauna a scopo di 
ripopolamento, venatorio può essere compiuta dal Comitato di gestione 
dell'A.T.C. e dal titolare dell'azienda faunistico-venatoria, limitatamente ai 
terreni in concessione, esclusivamente con esemplari delle specie previste nel 
piano faunistico-venatorio provinciale, previa autorizzazione della Provincia, 
entro il 31 agosto. 
8. Al fine di prevenire la diffusione di 
malattie infettive e di garantire l'idoneità della fauna selvatica destinata al 
ripopolamento, i capi provenienti da allevamenti nazionali o introdotti 
dall'estero devono essere sottoposti al controllo sanitario, all'origine, a cura 
del Servizio veterinario della A.U.S.L., competente, il quale rilascia 
l'autorizzazione all'immissione. Qualora la liberazione non avvenga nel 
territorio della A.U.S.L., di prima destinazione degli animali, il Servizio 
veterinario di tale A.U.S.L., provvede a dare comunicazione alla A.U.S.L., 
locale competente per l'area di liberazione dell'inoltro della fauna, al fine di 
consentire i controlli veterinari. Il Servizio veterinario della A.U.S.L. 
competente per il territorio di liberazione trasmette ai responsabili 
dell'immissione in libertà della fauna l'autorizzazione corredata delle 
eventuali specifiche disposizioni. ]
 
TITOLO IV 
Attività venatoria 
Art. 22 
Esercizio venatorio - Limiti e modi.
[1. L'attività venatoria, svolta in base ad 
una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedono, non deve 
contrastare con l'esigenza di conservazione delle specie di fauna selvatica e 
non deve arrecare danno effettivo alle produzioni agricole. 
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività 
venatoria è altresì necessario il possesso di apposito tesserino rilasciato 
dalla Regione di residenza, con i criteri di cui all'art. 25, ove sono indicate 
le specifiche norme inerenti al calendario regionale nonché le forme di cui al 
comma 6 del presente articolo e gli ambiti territoriali di caccia ai quali poter 
accedere e praticare l'attività venatoria. 
3. Costituisce esercizio venatorio ogni atto 
diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego 
dei mezzi di cui all'art. 32 e, comunque, con armi pronte per l'uso e cariche. 
4. È considerato altresì esercizio venatorio 
il vagare o il soffermarsi in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di 
attesa della medesima per abbatterla, con i mezzi di cui all'art. 32 e, 
comunque, con armi pronte per l'uso e cariche. 
5. Ogni altro modo di abbattimento è 
vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore. 
6. Fatto salvo l'esercizio venatorio con 
l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio può essere praticato in via 
esclusiva in una delle seguenti forme: 
a) da appostamento fisso; 
b) nell'insieme delle altre forme di 
attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente 
territorio destinato all'attività venatoria programmata. 
7. La fauna selvatica abbattuta durante 
l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge 
appartiene a colui che l'ha cacciata. Il cacciatore che per primo ha scovato la 
fauna ha diritto di inseguirla senza interferenze da parte di altri cacciatori. 
8. È vietata la cattura della fauna con 
mezzi e per fini diversi da quelli previsti dalla presente legge. 
9. Le norme di cui al presente articolo e 
successivi si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso 
dell'arco e del falco. 
10. Non costituisce esercizio venatorio la 
presenza sul posto di caccia, prima o dopo l'orario consentito, per attendere ai 
lavori preparatori all'esercizio venatorio o di rimozione dopo lo stesso 
(appostamento temporaneo), sempre che l'arma sia scarica. 
11. Non costituisce esercizio venatorio lo 
spostamento da o per il posto di caccia prima o dopo l'orario consentito se 
l'arma in possesso del cacciatore risulta scarica. ]
 
Art. 23 
Documenti venatori.
[1. L'attività venatoria è consentita, a 
parità di diritti e di doveri, a chiunque abbia compiuto il diciottesimo anno di 
età e sia munito dei seguenti documenti: 
a) licenza di porto di fucile per uso 
caccia, rilasciata dall'Autorità di P.S.; 
b) tesserino regionale; 
c) attestato di versamento della tassa di 
concessione governativa; 
d) attestato di versamento della tassa di 
concessione regionale; 
e) polizza di assicurazione per la 
responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi 
utili all'attività venatoria, nonché di polizza assicurativa per infortuni 
correlata all'esercizio dell'attività venatoria con i massimali previsti dalla 
vigente legge (art. 12, comma 8, legge n. 157 del 1992) e successivi 
aggiornamenti. In caso di sinistri, colui che ha subito il danno può procedere 
ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale 
colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza. ]
 
Art. 24 
Licenza di porto di fucile per uso 
caccia.
[1. La licenza di porto di fucile per uso di 
caccia, necessaria anche per praticare l'attività venatoria mediante uso 
dell'arco o del falco, è rilasciata in conformità delle leggi di P.S.; ha 
validità su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel 
rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia. 
2. Il primo rilascio avviene dopo che il 
richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio. 
3. L'abilitazione all'esercizio venatorio è 
necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo 
della stessa in caso di revoca. 
4. La licenza di porto d'armi per uso di 
caccia ha durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare, 
corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a 
novanta giorni dalla domanda stessa. 
5. Nei dodici mesi successivi al rilascio 
della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se 
accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni 
prima e che non abbia commesso violazione alle norme della presente legge 
comportanti la sospensione o la revoca della licenza.] 
 
Art. 25 
Tesserino venatorio regionale.
[1. Ai fini dell'esercizio dell'attività 
venatoria è necessario il possesso del tesserino venatorio regionale, stampato a 
cura della Regione in conformità di un modello predisposto dal competente 
Assessorato regionale. 
2. Il tesserino, valido su tutto il 
territorio nazionale, esente da marca da bollo, è distribuito a titolo gratuito 
dalla Provincia, tramite il Comune di residenza del richiedente, dietro 
esibizione dei seguenti documenti in originale e fotocopia degli stessi non 
autenticata, che sarà acquisita dal precitato Comune: 
a) licenza di porto di fucile per uso 
caccia; 
b) certificato di residenza in carta libera 
o altro documento legale certificante la residenza; 
c) attestazione dei versamenti delle vigenti 
tasse di concessione statale e regionale; 
d) attestazione da cui risulti l'avvenuta 
stipulazione delle polizze di assicurazione di cui all'art. 23, lett. e). 
3. Il tesserino regionale ha validità per 
una stagione venatoria ed è sospeso o revocato in caso di sospensione o revoca 
della licenza di porto d'armi per uso di caccia. 
4. Il Comune di residenza preposto alla 
consegna del tesserino regionale compila la parte di propria competenza (18) . 
5. Ai cittadini stranieri e italiani 
residenti all'estero può essere rilasciato il tesserino regionale purché in 
regola con le disposizioni di cui al decreto ministeriale 5 giugno 1978 e 
successive modificazioni e/o integrazioni e previo pagamento dell'intera tassa 
di concessione regionale e dell'assicurazione per la responsabilità civile nelle 
forme e nei modi di cui all'art. 23. 
6. I cacciatori sono tenuti a riconsegnare 
al Comune competente il tesserino venatorio regionale della stagione ultimata, 
previo rilascio di ricevuta, condizione questa per richiedere il nuovo 
tesserino. 
7. In caso di deterioramento o smarrimento 
il titolare, per ottenere il duplicato, deve rivolgersi al Comune di residenza. 
In caso di smarrimento deve dimostrare di aver provveduto alla denuncia 
dell'avvenuta perdita all'Autorità di P.S. 
8. Il titolare deve annotare in modo 
indelebile, negli appositi spazi, i giorni di caccia e i capi di fauna 
abbattuti, secondo le modalità previste dal calendario venatorio regionale. 
9. La Provincia, entro trenta giorni dalla 
raccolta dei tesserini regionali pervenuti dai Comuni, provvederà all'inoltro 
degli stessi all'Osservatorio faunistico regionale. ]
(18)  
Comma così sostituito dall'art. 4, 
L.R. 
29 luglio 2004, n. 12. Il testo originario era così formulato: «4. Il Comune 
di residenza preposto alla consegna del tesserino regionale compila la parte di 
propria competenza, tra cui la segnalazione degli ambiti territoriali di caccia 
in Regione e/o fuori Regione ove è consentita l'attività venatoria 
all'intestatario dello stesso e dietro presentazione dell'attestato di 
versamento della quota di partecipazione agli A.T.C. assegnati.». 
 
 
Art. 26 
Abilitazione venatoria.
[1. L'abilitazione all'esercizio venatorio è 
necessaria per il rilascio della prima licenza di porto di fucile nonché per il 
rinnovo in caso di revoca. 
2. L'aspirante cacciatore consegue 
l'attestato di abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici 
dinanzi ad una apposita commissione composta da esperti qualificati, ritenuti 
tali dal soggetto che li designa, in ciascuna delle materie di cui all'art. 27, 
dopo aver presentato domanda alla Provincia territorialmente competente, con 
allegati i seguenti documenti: 
a) certificato di residenza; 
b) certificato medico di idoneità 
all'esercizio venatorio, rilasciato ai sensi della normativa vigente, in data 
non anteriore a sessanta giorni rispetto alla data della domanda; 
c) ricevuta di versamento della quota di 
partecipazione di cui al comma 3. 
3. Ogni candidato è tenuto a versare alla 
Provincia, quale rimborso spese di esame, un importo fissato dalla Provincia 
medesima in misura non superiore a euro 50,00. In caso di ripetizione dell'esame 
il candidato deve versare, per ogni seduta, un importo di euro 20,00. Detti 
importi sono utilizzati dalla Provincia per far fronte alle spese per l'esame, 
ivi compresi gli ausili didattici nonché il rilascio dell'attestato di 
abilitazione all'esercizio venatorio (19) 
. ]
(19)  Comma 
così sostituito dall'art. 48, 
L.R. 
19 luglio 2006, n. 22. Il testo originario era così formulato: «3. 
Ogni candidato è tenuto a versare alla Provincia, quale rimborso spese di esame, 
un importo fissato dalla Provincia medesima in misura non superiore a lire 50 
mila. In detta somma sono compresi gli ausili didattici nonché il rilascio 
dell'attestato di abilitazione all'esercizio venatorio. Detto importo sarà 
utilizzato dalla Provincia per far fronte a tutte le spese per l'esame di che 
trattasi.».  
 
Art. 27 
Esame di abilitazione venatoria.
[1. Gli esami di abilitazione venatoria 
devono riguardare nozioni nelle seguenti materie: 
a) legislazione venatoria; 
b) zoologia applicata alla caccia con prove 
pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili; 
c) armi e munizioni da caccia, loro uso e 
relativa legislazione; 
d) tutela della natura e principi di 
salvaguardia della produzione agricola; 
e) norme di pronto soccorso. 
2. Al fine di favorire la preparazione dei 
candidati, la Regione predispone un apposito testo di esame distribuito alle 
Provincie, che provvederanno, a proprie spese, alla stampa dello stesso al fine 
di consegnarlo al candidato al momento della presentazione della domanda. 
3. Le Provincie organizzano corsi di 
preparazione gratuiti per il conseguimento dell'abilitazione venatoria e corsi 
per l'aggiornamento sui contenuti innovativi della vigente legislazione 
venatoria per i possessori di licenza, avvalendosi della collaborazione delle 
associazioni provinciali naturalistiche, agricole e venatorie riconosciute e 
della delegazione dell'E.N.C.I. provinciale.] 
 
Art. 28 
Prove d'esame e ripetizione 
dell'esame.
[1. L'aspirante cacciatore per essere 
ammesso all'esame di abilitazione deve superare una prova preliminare 
consistente nel rispondere per iscritto ad un questionario di 30 domande sotto 
forma di quiz predisposto dal competente Assessorato della Regione. 
2. L'aspirante cacciatore deve indicare le 
risposte esatte. 
3. Qualora commetta oltre sei errori, 
l'aspirante cacciatore dovrà ripetere la prova preliminare non prima che siano 
trascorsi due mesi. 
4. Superata la prova preliminare 
positivamente, l'aspirante cacciatore deve dimostrare, nel corso di un colloquio 
con la commissione esaminatrice, di aver assimilato il programma d'esame, deve 
superare, altresì, una prova pratica di riconoscimento della fauna stanziale e 
migratoria cacciabile e relativa modalità di caccia, nonché una prova pratica 
sulle armi comprendente lo smontaggio, rimontaggio e maneggio del fucile da 
caccia. 
5. La Commissione, collegialmente, esprime 
la propria valutazione di idoneità; il relativo attestato viene rilasciato a 
firma del Presidente e del segretario della Commissione. 
6. La valutazione della Commissione è 
definitiva e inappellabile. 
7. Il candidato non idoneo potrà sostenere 
un nuovo esame non prima di due mesi. ]
 
Art. 29 
Commissioni per l'abilitazione all'esercizio 
venatorio.
[1. Le Commissioni per l'abilitazione 
all'esercizio venatorio di cui all'art. 28 sono istituite con decreto del 
Presidente della Giunta regionale, una per ciascuna Provincia. Esse hanno sede 
presso gli uffici dell'Amministrazione provinciale. 
2. Ciascuna Commissione è composta da: 
a) un componente nominato dalla Regione - 
esperto in legislazione venatoria - che assume la Presidenza della Commissione 
(20) ; 
b) un laureato in scienze biologiche o 
scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi, designato dal presidente della 
Provincia competente, nonché un supplente; 
c) un esperto in armi e munizioni da caccia 
e relativa legislazione, nonché un supplente, designati dal Presidente della 
Provincia competente; 
d) un esperto in norme di pronto soccorso, 
nonché un supplente, designati dal Presidente della Provincia competente; 
e) sei esperti in legislazione venatoria, 
regole comportamentali del cacciatore, nozioni di zoologia applicata alla 
caccia, designati dalle Associazioni venatorie maggiormente rappresentative sul 
territorio provinciale (21) ; 
f) un esperto in cinofilia venatoria, 
designato dalla delegazione E.N.C.I. provinciale nonché un supplente (22) ; 
g) un esperto in principi di salvaguardia 
delle produzioni agricole, designati dalle organizzazioni professionali degli 
imprenditori agricoli a livello provinciale più un supplente (23) ; 
h) un esperto in tutela dell'ambiente, 
designati dalle associazioni naturalistiche e protezionistiche a livello 
provinciale più un supplente (24) . 
3. Svolge le funzioni di segretario di 
ciascuna Commissione un dipendente amministrativo dell'Amministrazione 
provinciale, designato dall'Amministrazione provinciale. 
4. I componenti delle Commissioni rimangono 
in carica cinque anni. 
5. In caso di dimissioni, vacanza di posto o 
sostituzione da parte dell'associazione designante, il componente nominato in 
sostituzione dura in carica fino alla scadenza del periodo di nomina del membro 
che ha sostituito. 
6. Ai componenti delle Commissioni per 
l'abilitazione all'esercizio venatorio è dovuto, a carico della rispettiva 
Provincia, un gettone di presenza per giornata di seduta pari a euro 60,00, 
unitamente al rimborso delle spese di viaggio e a un'indennità di missione ai 
sensi delle vigenti norme in materia (25) . 
7. Le Commissioni sono validamente insediate 
dal Presidente con la presenza di almeno otto componenti che rappresentino tutte 
le categorie dalla lett. b) alla lett. h) del comma 2. 
8. In caso di assenza o impedimento del 
Presidente, le sue funzioni sono svolte dal più anziano di età. 
9. Ciascuna Commissione può articolarsi in 
due Commissioni paritetiche presiedute dal Presidente. 
10. Gli esperti previsti alle lett. e), f), 
g), e h) del comma 2 sono designati dalle associazioni venatorie, agricole, 
naturalistiche, protezionistiche ed E.N.C.I. a livello provinciale presenti nel 
Comitato tecnico faunistico-venatorio di cui all'art. 6. 
11. Le Provincie trasmettono la 
deliberazione di nomina delle Commissioni, entro sessanta giorni dalla 
richiesta, al Presidente della Giunta regionale per l'emissione del decreto di 
nomina. Entro trenta giorni dalla richiesta, le associazioni venatorie, 
protezionistiche ambientali, agricole e la delegazione provinciale E.N.C.I. 
devono far pervenire alle Provincie competenti per territorio le designazioni 
dei propri rappresentanti. Trascorso il suddetto termine senza l'avvenuta 
designazione, le Provincie provvederanno alla individuazione degli esperti, 
delle quattro componenti di cui al comma 2, lett. e), f), g) e h), su 
segnalazione dei componenti il Comitato tecnico provinciale. ]
(20)  Lettera così 
sostituita dall'art. 5, 
comma 1, lettera a), L.R. 
29 luglio 2004, n. 12. Il testo originario era così formulato: «a) 
un dirigente della Regione competente in materia di caccia ed esperto in 
legislazione venatoria, che la presiede;».  
(21)  Lettera così 
sostituita dall'art. 5, 
comma 1, lettera b), L.R. 
29 luglio 2004, n. 12. Il testo originario era così formulato: «e) 
tre esperti in legislazione venatoria, regole comportamentali del cacciatore, 
nozioni di zoologia applicata alla caccia, designati dalle Associazioni 
venatorie a livello provinciale;». 
(22)  Lettera così 
modificata dall'art. 5, 
comma 1, lettera c), L.R. 
29 luglio 2004, n. 12. 
(23)  Lettera così 
modificata dall'art. 5, 
comma 1, lettera d), L.R. 
29 luglio 2004, n. 12. 
(24)  Lettera così 
modificata dall'art. 5, 
comma 1, lettera e), L.R. 
29 luglio 2004, n. 12. 
(25)  Il presente 
comma, già sostituito dall'art. 39, 
comma 2,L.R. 
21 maggio 2002, n. 7 è stato poi nuovamente così sostituito 
dall'art. 46, 
comma 4, L.R. 
19 luglio 2006, n. 22. Il testo precedente era così formulato: «6. 
Ai componenti delle Commissioni sono dovuti, a carico della rispettiva 
Provincia, gli emolumenti corrisposti ai Consiglieri delle singole province per 
la partecipazione a sedute di Consiglio». 
 
Art. 30 
Registro dei cacciatori.
[1. Presso ciascuna Provincia viene tenuto 
un registro dei titolari delle licenze di caccia. 
2. Su apposite schede, compilate sulla base 
dei dati trasmessi dagli Organi dello Stato abilitati al rilascio ed al rinnovo 
delle licenze di porto d'armi per uso di caccia, sono riportati tutti i dati 
relativi al rilascio dei tesserino venatorio regionale, nonché le eventuali 
sanzioni in materia venatoria comminate al titolare, ai fini della graduazione 
delle stesse in caso di recidiva. ]
 
(giurisprudenza)
Corte 
Costituzionale
Sent. n. 226 del 19-06-2003 
 
Art. 31 
Specie cacciabili e periodi di 
caccia.
[1. Ai fini dell'esercizio venatorio è 
consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti 
specie e per i periodi sottoindicati. 
a) specie cacciabili dalla terza domenica di 
settembre al 31 dicembre: 
quaglia (coturnix coturnix); tortora 
(streptopeia turtur); merlo (turdue merula); 
allodola (alauda arvensis); starna (perdix 
perdix); pernice rossa (alectoris rufa); 
lepre comune (lepus europaeus); coniglio 
selvatico (oryctolagus cuniculus); 
b) specie cacciabili dalla terza domenica di 
settembre al 31 gennaio: 
- fagiano (phasianus colchicus); germano 
reale (anas platyrhynchos); folaga (fulica atra); gallinella d'acqua (gallinula 
chloropus); canapiglia (anas strepera); porciglione (rallus acquaticus); moretta 
(aythia fuligula); frullino (lymnocryptese rusticola); combattente (philomacus 
pugnax); cornacchia nera (corvus corone); cornacchia grigia (corvus corone 
comix); ghiandaia (garrulis glanda rulis); gazza (pica pica); volpe (vulpes 
vulpes) (26) ; 
c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 
novembre: 
coturnice (alcetoris graeca); capriolo 
(capreolus); cervo (cervus elaphus); daino (dama dama); muflone (ovis musimon); 
d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 
dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (sus scrofa); 
d-bis) [specie cacciabili dalla terza 
domenica di settembre all'ultimo giorno di febbraio: 
- pavoncella (vanellus vanellus); marzaiola 
(anas querquedula); alzavola (anas crecca); codone (anas acuta); mestolone (anas 
clipeata); fischione (anas Penelope); moriglione (aythya ferina); colombaccio 
(colomba palumbus); beccaccia (scolopax rusticola); beccaccino (gallinago 
gallinago); tordo bottaccio (turdus philomelos); tordo sassello (turdus 
iliacus); cesena (turdus pilaris)] (27) 
. 
2. È sempre vietato abbattere o catturare: 
a) le femmine accompagnate dai piccoli o 
comunque lattanti ed i piccoli del capriolo, del cervo e del daino di età 
inferiore ad un anno, fatta eccezione per la caccia di selezione; 
b) il cinghiale di età inferiore ad un anno 
con manto rigato. 
3. Con il calendario venatorio i termini 
temporali di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in 
relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. 
4. I termini devono essere comunque 
contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio dell'anno, nel rispetto dell'arco 
temporale massimo indicato al comma I. 
5. Sulla base di piani di abbattimento 
selettivi approvati dalla Regione, la caccia di selezione agli ungulati può 
essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto, nel rispetto dell'arco temporale 
di cui al comma I. 
6. Il Presidente della Giunta regionale 
aggiorna con proprio decreto l'elenco delle specie cacciabili di cui al comma 1, 
sulla base di modifiche apportate come previsto dall'art. 18, comma 3, della 
legge n. 157 del 1992. ]
(26)  Lettera così 
sostituita dall'art. 38, 
comma 1, L.R. 
21 maggio 2002, n. 7. Il testo originario era così formulato: «b) 
specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: 
cesena (turdus pilaris); tordo bottaccio (turdus 
philomelos); tordo sassello (turdus iliacus); fagiano (phasianus colchicus); 
germano reale (anas platyrhynchos); folaga (fulica atra); gallinella d'acqua 
(gallinula chloropus); alzavola (anas crecca); canapiglia (anas strepera); 
porciglione (railus acquaticus); fischione (anas penelope); codone (anas acuta); 
marzaiola (anas querquecula); mestolone (anas clypeata); moriglione (aythya 
ferina); moretta (aythia fuligula); beccaccino (gallinago gallinago); 
colombaccio (columba palumbus); frullino (lymnocryptese rusticola); combattente 
(philomacus pugnax); beccaccia (scolopax rusticola); cornacchia nera (corvus 
corone); pavoncella (vanellus vanellus); cornacchia grigia (corvus corone 
comix); glixandaia (garrulis glandarius); gazza (pica pica); volpe (vulpes 
vulpes);».  
(27)  Lettera 
aggiunta dall'art. 38, 
comma 2, L.R. 
21 maggio 2002, n. 7. La Corte costituzionale, con sentenza 19 
giugno-4 luglio 2003, n. 226 (Gazz. Uff. 9 luglio 2003, n. 27, prima serie 
speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto comma 2, 
con la conseguente estensione di detta illegittimità alla presente lettera. 
 
Art. 32 
Mezzi di caccia.
[1. L'attività venatoria è consentita con l'uso di: 
a) fucile con canna ad anima liscia, fino a 
due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore 
contenente, tramite anche un apposito accorgimento tecnico fisso, non più di due 
cartucce, di calibro non superiore al dodici; 
b) fucile con canna ad anima rigata a 
caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non 
inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40; 
c) fucile combinato, a due e tre canne, di 
cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al dodici e una o due ad 
anima rigata di calibro non inferiore a mm. 5,6. 
2. È consentito, altresì, l'uso dell'arco e 
del falco. 
3. Per la caccia con il falco devono essere 
utilizzati solo esemplari riprodotti o allevati in cattività in conformità alle 
leggi vigenti, alle convenzioni internazionali, alle direttive comunitarie e 
allo specifico regolamento regionale. 
4. L'allenamento e l'addestramento dei 
falchi in periodi di caccia chiusa può avvenire previo rilascio di apposito 
permesso da parte delle Provincie ed esclusivamente su fauna di allevamento e 
secondo le modalità indicate nel già citato regolamento. 
5. Chi esercita la caccia con l'arco o con 
il falco deve essere munito del porto d'armi. 
6. La caccia con l'arco è consentita 
soltanto per l'abbattimento di ungulati e deve essere effettuata con l'arco di 
libraggio non inferiore a 45 libbre e con frecce autofrenanti nei tiri in 
elevazione e per i tiri non in elevazione la lama deve avere una larghezza 
minima di millimetri 22 e in ogni caso corrispondente a 145 gradi. 
7. Il titolare della licenza di porto di 
fucile per uso di caccia è autorizzato, durante l'esercizio venatorio, a 
portare, oltre le armi da sparo, l'arco o il falco, anche utensili da punta e da 
taglio, atti alle esigenze venatorie nonché ad avvalersi dell'ausilio del cane e 
dei richiami vivi consentiti dalla presente legge per la caccia da appostamento. 
8. È vietato, durante l'esercizio venatorio, 
usare, a fini di richiamo acustico, registratori o strumenti elettromagnetici e 
similari con o senza amplificazione del suono. 
9. Sono vietate, altresì, le armi ad aria o 
altri gas compressi nonché tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio 
venatorio e non esplicitamente ammessi dal presente articolo. 
10. I bossoli delle cartucce devono essere 
recuperati dal cacciatore prima di lasciare il luogo di caccia. ]
 
(giurisprudenza)
Corte 
Costituzionale
Sent. n. 391 del 21-10-2005 
T.A.R. 
Bari
Sez. I, sent. n. 1618 
del 10-05-2006 (ud. del 08-02-2006), 
Associazione Italiana 
per il World Wide Fund For Nature (W.W.F. Italia) - onlus - c. Regione 
Puglia
Art. 33 
Calendario venatorio regionale (28) .
[1. La Regione regolamenta l'esercizio 
dell'attività venatoria con il calendario venatorio regionale, pubblicato entro 
e non oltre il 15 giugno di ogni anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 
15 giugno, resta in vigore quello dell'annata venatoria precedente finché non 
viene pubblicato il nuovo calendario venatorio. 
2. Il calendario venatorio regionale, 
predisposto sulla base delle proposte formulate dalle Provincie e dal Comitato 
tecnico faunistico regionale di cui all'art. 5, è deliberato dalla Giunta 
regionale, sentiti l'I.N.F.S. e la Commissione consiliare permanente competente 
ed è pubblicato sul B.U. 
3. Il calendario venatorio stabilisce, in 
particolare: 
a) le specie di mammiferi ed uccelli 
cacciabili nei periodi consentiti; 
b) il numero massimo di giornate di caccia 
settimanali e nei diversi periodi; 
c) il carniere massimo giornaliero di fauna 
migratoria e stanziale; 
d) il carniere massimo stagionale per 
particolari specie di fauna stanziale gestita nell'A.T.C.; 
e) i periodi e i territori di allenamento 
dei cani da caccia nei giorni che precedono la stagione venatoria; 
f) le modalità di impiego dei cani da caccia 
durante la stagione venatoria. 
4. Il numero delle giornate di caccia 
settimanali non può essere superiore a tre. 
5. Può essere consentita la libera scelta al 
cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali l'esercizio 
venatorio è in ogni caso sospeso. 
6. In ciascuna giornata di caccia è 
consentito l'abbattimento, per ogni titolare di licenza, del seguente numero 
massimo di capi: 
a) selvaggina stanziale: due capi, di cui 
una sola lepre, fatta eccezione per gli ungulati il cui numero non può superare 
un capo annuale; per il cinghiale è consentito l'abbattimento di un capo per 
giornata di caccia secondo regolamento eventuale emanato dalle Provincie; 
b) selvaggina migratoria: venti capi, di cui 
al massimo dieci colombacci, dieci fra palmipedi trampolieri e rallidi, tre 
beccacce. 
7. La caccia è consentita da un'ora prima 
del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati [e 
la caccia agli acquatici da appostamento in prossimità di masse d'acqua 
stagnanti o corrente] è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto (29) . 
8. La Regione, sentite le proposte 
provinciali di cui al comma 2, con il calendario venatorio può autorizzare una o 
più Provincie ad anticipare l'esercizio venatorio a norma dell'art. 31, commi 3 
e 4, in base alla predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori che 
comprendano: 
a) numero capi abbattibili per ogni specie e 
per ogni giornata di caccia; 
b) individuazione dei territori ove la 
caccia è consentita; 
c) caratteristiche dei cacciatori 
ammissibili; 
d) modalità di caccia. 
9. Il calendario venatorio regionale può 
contenere norme che prevedano il divieto, anche temporaneo, dell'esercizio 
venatorio in zone caratterizzate da intenso fenomeno turistico, nonché norme che 
prevedano il divieto temporaneo di praticare particolari attività 
escursionistiche che arrechino disturbo alla riproduzione di specie 
particolarmente protette. ]
(28)  Per il 
calendario venatorio, annata 1998-1999, vedi la Delib.G.R. 14 luglio 1998, n. 
2574. Per quello relativo all'annata 2000-2001 vedi la Delib.G.R. 4 agosto 2000, 
n. 1008, per quello relativo all'annata 2001-2002 vedi la Delib.G.R. 20 luglio 
2001, n. 983, per quello relativo all'annata 2002-2003 vedi la Delib.G.R. 3 
luglio 2002, n. 864 e per quello relativo all'annata 2004-2005 vedi la 
Delib.G.R. 5 agosto 2004, n. 1293.
(29)  Comma così 
modificato dall'art. 1, 
L.R. 
25 agosto 2003, n. 15 con l'aggiunta delle parole racchiuse fra 
parentesi quadre, dichiarate illegittime in quanto la Corte costituzionale, con 
sentenza 12-21 ottobre 2005, n. 391 (Gazz. Uff. 26 ottobre 2005, n. 43, prima 
serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 
1, L.R. n. 15/2003 che le ha introdotte. 
 
Art. 34 
Controllo della fauna e divieti temporanei di 
caccia.
[1. La Regione attua le variazioni 
all'elenco delle specie cacciabili emanate dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri, come previsto dall'art. 18, comma 3, della legge n. 157 del 1992. 
2. La Regione può vietare o ridurre, per 
periodi prestabiliti, la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui 
all'art. 31 per ragioni motivate ed importanti connesse con la consistenza 
faunistica per la fauna stanziale, su segnalazione dell'Osservatorio faunistico 
regionale, o per sopravvenute particolari condizioni ambientali o climatiche o 
altre calamità anche per fauna migratrice. 
3. Il Presidente della Giunta regionale, su 
proposta delle Province, sentito l'I.N.F.S., può autorizzare il controllo di 
qualsiasi specie di fauna selvatica, nonché dei cani e dei gatti inselvatichiti, 
che, moltiplicandosi eccessivamente, arrecano danno alle colture agricole, al 
patrimonio faunistico, alle attività e produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, 
al beni storico-artistici. Il controllo può essere autorizzato anche al fini di 
una migliore gestione del patrimonio zootecnico per la tutela del suolo, per 
motivi sanitari e per la tutela della salute pubblica nonché per la selezione 
biologica. 
4. Le operazioni di controllo di cui al 
comma 3 possono essere previste anche nelle zone vietate alla caccia e in 
periodi di divieto di caccia. Per quanto concerne il controllo dei cani e dei 
gatti inselvatichiti, sono fatte salve le disposizioni previste dalle normative 
vigenti. 
5. Tale controllo, esercitato 
selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici 
sulla base delle indicazioni fornite dall'I.N.F.S. 
6. Qualora l'Istituto verifichi 
l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione può autorizzare piani di 
abbattimento o di cattura finalizzati alla limitazione numerica di esemplari 
appartenenti alla popolazione responsabile del danno, predisposti dalle 
Provincie. 
7. I piani di cui al comma 6 devono essere 
attuati dalle Amministrazioni provinciali mediante gli agenti venatori 
dipendenti. Le Provincie possono, altresì, avvalersi dei proprietari o 
conduttori dei fondi sul quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di 
licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali, delle guardie 
comunali e guardie volontarie munite di licenza per l'esercizio venatorio nonché 
di altro personale idoneo al tipo di intervento selettivo da effettuarsi, munito 
di porto d'armi e compreso in apposito elenco istituito dalle Province. 
8. Nel caso il controllo debba essere 
effettuato esclusivamente per motivi sanitari o per la tutela del patrimonio 
storico-artistico all'interno dei centri urbani, lo stesso può essere 
autorizzato, su conforme parere dell'A.U.S.L., competente, demandando 
l'attuazione al Comune interessato. 
9. Nel caso che il controllo della fauna 
selvatica sia effettuato nei parchi naturali nazionali o regionali e nelle 
riserve naturali regionali per ricomporre squilibri ecologici, lo stesso deve 
essere attuato dal personale dipendente del parco o da persone residenti nel 
territorio dei Comuni interessati, nominativamente designati dall'Ente gestore, 
purché muniti di licenza di porto di fucile per uso di caccia e sotto il 
controllo degli agenti dipendenti del parco. 
10. La Provincia, per comprovate ragioni di 
protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, può autorizzare, su proposta 
delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a 
livello nazionale tramite le loro, strutture provinciali, piani di abbattimento, 
attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province con la collaborazione 
dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, 
delle forme inselvatichite di specie domestiche. ]
 
Art. 35 
Uccellagione - Cattura a scopi scientifici e per 
l'utilizzo nell'attività venatoria.
[1. In tutto il territorio regionale è 
vietata ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi 
selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati, salvo quanto 
previsto nei successivi commi. 
2. La Regione, su parere dell'I.N.F.S., può 
autorizzare, a scopo di studio e ricerca scientifica, esclusivamente gli 
istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e 
i musei di storia naturale ad effettuare la cattura e l'utilizzazione di 
mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati. 
3. L'attività di cattura temporanea per 
l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata 
sull'intero territorio nazionale dall'I.N.F.S.; tale attività funge da schema 
nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento 
(EURING). Detta attività di cattura temporanea per l'inanellamento può essere 
svolta esclusivamente da titolari, residenti in Regione, di specifica 
autorizzazione rilasciata dal Presidente della Giunta regionale su parere 
dell'I.N.F.S.. L'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a 
specifici corsi di istruzione organizzati dallo stesso Istituto e al superamento 
del relativo esame finale. L'autorizzazione del Presidente della Giunta 
regionale è subordinata ad una richiesta dettagliata di detta attività, 
contenente il tipo di fauna selvatica interessata all'inanellamento, ai mezzi di 
cattura previsti dall'I.N.F.S., ai periodi di effettuazione e ai luoghi in cui 
sarà effettuata, dando comunicazione trenta giorni prima alle Province 
competenti per territorio dell'inizio dell'attività ai fini dei controlli 
necessari. 
4. La Regione, su richiesta delle Provincie 
interessate, autorizza le stesse, quali titolari di impianti, all'attività di 
cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo. 
5. Le autorizzazioni sono rilasciate su 
parere dell'I.N.F.S.; l'espressione di tale parere è subordinata alla 
partecipazione a specifici corsi di istruzione, da parte del personale impiegato 
in detti impianti, organizzati dallo stesso I.N.F.S. e al superamento del 
relativo esame. 
6. L'I.N.F.S. svolge altresì compiti di 
controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne 
determina il periodo di attività. 
7. La cattura per la cessione a fini di 
richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: 
allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e 
colombaccio, utilizzati per l'attività venatoria da appostamento. 
8. È fatto obbligo a chi abbatte, cattura o 
rinviene uccelli inanellati di darne notizia alla Provincia territorialmente 
competente, che provvederà ad informare l'I.N.F.S.. 
9. Il soccorso, la detenzione temporanea e 
la successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà sono affidati al 
Centro recupero fauna selvatica previsto dall'art. 7. 
10. È fatto obbligo, a chi rinviene o uccide 
accidentalmente esemplari di uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna 
protetta o particolarmente protetta, di darne notizia alla Provincia 
territorialmente competente. La Provincia provvede all'invio al Centro recupero 
di fauna selvatica in difficoltà e all'imbalsamazione a scopi didattici in caso 
di esemplari morti. ]
 
Art. 36 
Appostamenti fissi e temporanei.
[1. L'autorizzazione per l'esercizio 
dell'attività venatoria da appostamento fisso, ai sensi dell'art. 22, comma 6, è 
rilasciata dalle Province in numero non superiore a quelle rilasciate 
nell'annata venatoria 1989-1990. Dette autorizzazioni possono essere richieste 
da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria citata. In deroga a 
quanto sopra previsto, l'autorizzazione può essere richiesta dagli 
ultrasessantenni, da invalidi o portatori di handicap nella misura massima 
dell'1 per cento del numero dei cacciatori ammissibili in ogni A.T.C.. 
L'autorizzazione è richiesta all'Amministrazione provinciale competente ed 
all'A.T.C. di residenza entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della 
presente legge, allegando pianta planimetrica scala 1:10.000 indicante 
l'ubicazione dell'appostamento con gli ettari utili all'attività venatoria, 
compresa la zona di rispetto di mt. 150, il titolo di proprietà o il consenso 
scritto del conduttore o possessore, ovvero del proprietario del terreno nonché 
il certificato catastale in carta semplice. L'autorizzazione ha durata 
quinquennale ed è soggetta a tassa di concessione regionale; detto appostamento 
è delimitato tutto l'anno con tabelle poste all'altezza di mt. 1,50, di 
dimensioni di cm. 25x33 e riportanti la scritta rossa su fondo bianco: 
"appostamento fisso - autorizzazione della Provincia di ... n. ... del ...". 
2. Si considera attività venatoria da 
appostamento fisso ai fini dell'art. 22, comma 6, solo quella con l'utilizzo di 
richiami vivi e precisamente con esemplari di cattura ed elencati nel comma 7 
dell'art. 35 ovvero uccelli allevati (art. 16, comma 1, lett. b), appartenenti 
alle specie cacciabili. 
3. Le Province, in riferimento all'art. 35, 
comma 4, emanano un regolamento per la cessione, ad ogni cacciatore che esercita 
l'attività venatoria da appostamento, di esemplari vivi da richiamo previsti 
dall'art. 35, comma 7, e la relativa gestione, consentendo la detenzione di un 
numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di 
quaranta unità per chi caccia da appostamento fisso. Per i cacciatori che 
esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il 
patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di 
dieci unità. 
4. È vietato l'uso di richiami che non siano 
identificati mediante anello inamovibile e numerato. 
5. La sostituzione di un richiamo di cattura 
può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo 
morto da sostituire. 
6. È vietata la vendita di uccelli di 
cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria. 
7. È vietato usare richiami vivi non 
provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici. 
8. Sono previsti gli appostamenti temporanei 
di caccia. Tale appostamento, usato dal cacciatore che per primo ha occupato il 
terreno sul quale questo viene approntato, è inteso come caccia vagante ed è 
consentito a condizione che non si produca modifica di sito. 
9. Si considerano appostamenti temporanei 
quelli costituiti da ripari di fortuna e da attrezzature smontabili che non 
abbiano comunque durata superiore ad una giornata di caccia. 
10. Si considerano appostamenti fissi quelli 
costruiti in muratura o altra solida materia. 
11. Sono anche considerati appostamenti 
fissi di caccia le tine, le zattere e le imbarcazioni comunque ancorate negli 
stagni o sui margini di specchi di acqua naturali o artificiali e quelli ubicati 
al largo dei laghi e dei fiumi, destinati all'esercizio venatorio agli 
acquatici. Il recupero della fauna acquatica è consentito con l'utilizzo del 
natante non a motore. 
12. Non sono considerati fissi, ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 22, comma 6, gli appostamenti fissi per la caccia agli 
ungulati, ai colombacci e agli acquatici senza richiami vivi. Le Province 
autorizzano detti appostamenti, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare 
l'attuazione del piano faunistico-venatorio. 
13. La caccia dagli appostamenti di cui al 
comma 12 può essere esercitata dai titolari della concessione provinciale o da 
chi da questi espressamente autorizzato per iscritto. 
14. Per gli appostamenti fissi senza 
richiami vivi di cui al comma 12 che richiedano preparazione del sito con 
modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del 
proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato. Detti 
appostamenti hanno la durata quinquennale. La richiesta dell'autorizzazione 
effettuata alla Provincia deve essere corredata dell'autorizzazione autenticata 
del proprietario e/o del conduttore del fondo, lago o stagno. L'autorizzato può 
tabellare, durante lo svolgimento giornaliero dell'attività venatoria, con 
tabelle poste a 100 metri quale zona di rispetto recante la scritta rossa sul 
fondo bianco "appostamento temporaneo ai sensi della presente legge art. 36 
comma 13 autorizzazione della Provincia ... n. ... del ...". Le tabelle, di 
dimensioni 25x33, poste su sostegni smontabili con altezza minima di metri 1,50, 
devono essere poste in modo da rendere visibile il perimetro del territorio 
interessato. Le stesse devono essere tolte nel periodo non utilizzato per 
l'appostamento. 
15. È vietato costituire appostamenti fissi 
e temporanei a distanza inferiore a 150 metri dagli immobili, da vie di 
comunicazione ferroviaria nonché da strade carrozzabili, eccettuate quelle 
poderali e interpoderali. 
16. A ciascun appostamento temporaneo 
compete una zona di rispetto di 100 metri; per gli appostamenti fissi la zona di 
rispetto non può essere inferiore a 150 metri. 
17. La distanza tra gli appostamenti fissi 
non può essere inferiore a 300 metri e quella tra gli appostamenti temporanei a 
200 metri. 
18. Durante l'esercizio della caccia da 
appostamento è vietato usare e detenere più di due fucili da parte di ciascun 
cacciatore. 
19. Il percorso di andata e ritorno dagli 
appostamenti fissi deve avvenire con il fucile smontato o chiuso in apposita 
custodia. 
20. Gli appostamenti fissi sono segnalati 
con apposite tabelle a cura e spese del titolare. 
21. Il titolare dell'autorizzazione 
dell'appostamento fisso di caccia, previo accordo con il proprietario o 
conduttore del fondo, provvede di norma, durante il corso dell'anno, al 
mantenimento delle caratteristiche naturali dell'ambiente circostante, per la 
tutela della fauna selvatica e della flora, almeno nel raggio di 100 metri 
dall'impianto, in relazione allo svolgimento dell'esercizio venatorio. 
]
 
Art. 37 
Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione 
programmata della caccia.
[1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi 
nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata 
della caccia è dovuto, ai proprietari o conduttori, un contributo da 
determinarsi a cura dell'Amministrazione provinciale in relazione alla 
estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla 
valorizzazione dell'ambiente. 
2. All'onere derivante dalla erogazione del 
contributo di cui al comma 1 si provvede con il finanziamento regionale annuale 
di cui all'art. 54, comma 4, lett. a). 
3. Il proprietario o conduttore di un fondo 
che intende vietare l'esercizio della attività venatoria deve inoltrare, entro 
trenta giorni dalla data di pubblicazione del piano faunistico venatorio 
regionale, richiesta motivata al Presidente della Regione. 
4. La Regione, sentito il parere tecnico 
dell'Amministrazione provinciale competente per il territorio, entro sessanta 
giorni accoglie la richiesta se non ostacola l'attuazione della pianificazione 
faunistico-venatoria di cui all'art. 9. È altresì accolta in casi 
specificatamente individuati e cioè quando l'attività venatoria è in contrasto 
con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate, nonché di 
produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fini di ricerca 
scientifica, ovvero quando è motivo di danno o di disturbo ad attività di 
rilevante interesse economico, sociale o ambientale. 
5. Il divieto è reso noto mediante 
l'apposizione di tabelle con modalità e criteri previsti dall'art. 20, esenti da 
tasse regionali, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali 
delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata. Le 
tabelle devono riportare la scritta nera su fondo bianco: "Divieto di caccia ai 
sensi dell'art. 37 della legge regionale ... dal ... al ... autorizzazione 
regionale n. ... del ...". 
6. Nei fondi sottratti alla gestione 
programmata della caccia è vietato a Chiunque, compreso il proprietario o il 
conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del 
divieto. ]
 
Art. 38 
Fondi chiusi.
[1. Nei fondi chiusi l'esercizio venatorio è 
vietato. 
2. Sono considerati fondi chiusi quelli 
recintati con muro o rete metallica o altra effettiva chiusura, di altezza non 
inferiore a 1,20 metri, o circondati da corsi o specchi di acqua perenni il cui 
letto abbia la larghezza di almeno 3 metri e la profondità di almeno 1,50 metri. 
3. I fondi chiusi sono segnalati con tabella 
recante la scritta nera su fondo bianco: "Fondo chiuso - Divieto di caccia 
autorizzazione regionale n. ... del ...", apposta a cura dei proprietari dei 
fondi senza alcun gravame di tasse o sopratasse regionali. Per i fondi chiusi 
esistenti dalla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli che 
si intenderà successivamente istituire, i proprietari devono chiedere 
l'autorizzazione alla Regione e all'ufficio della Provincia competente per 
territorio. La Provincia, dopo le relative verifiche, ne prende atto, al fine 
della pianificazione del proprio territorio, e trasmette il proprio nulla-osta 
al competente ufficio della Regione, che rilascerà l'autorizzazione. 
4. Gli addetti alla vigilanza di cui alla 
presente legge possono in ogni tempo accedere al fondi chiusi ai fini della 
vigilanza venatoria. Gli stessi devono chiedere la preventiva autorizzazione di 
accesso al proprietario e/o al conduttore quando il fondo chiuso costituisca 
pertinenza della privata dimora. 
5. La superficie dei fondi chiusi entra a 
far parte della quota dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale 
di cui all'art. 9, comma 3. ]
 
Art. 39 
Terreni in attualità di 
coltivazione.
[1. Nei terreni in attualità di coltivazione 
è vietata ogni forma di esercizio venatorio. 
2. Ai fini di cui al comma 1 sono da 
ritenersi in attualità di coltivazione e danneggiabili: 
a) i vivai, gli orti, i terreni destinati a 
campi sperimentali di qualsiasi genere e le coltivazioni floreali, dal momento 
della preparazione del suolo per la semina o il trapianto fino al raccolto; 
b) le colture erbacee da seme, dalla 
germinazione fino al raccolto; 
c) i prati naturali e artificiali, dalla 
ripresa della vegetazione al termine del taglio; 
d) le foraggiere mature per lo sfalcio; 
e) i frutteti, i mandorleti, gli agrumeti, 
coltivati in forma intensiva, dal momento della germogliazione o fioritura fino 
al raccolto; 
f) gli uliveti con piante a forma di 
palmetta, cespuglio, vaso basso, coltivate in forma intensiva; 
g) i pioppeti; 
h) i vigneti e i carciofeti, dal momento 
della germogliazione o fioritura fino al raccolto; 
i) i terreni coltivati a soia e a riso 
nonché a mais per la produzione di seme, fino alla data del raccolto; 
l) i terreni rimboschiti, compresi i 
reimpianti di boschi distrutti, dalla data dell'impianto fino al compimento del 
quindicesimo anno di età e comunque fino a che gli alberi non abbiano raggiunto 
l'altezza di tre metri; detto divieto si applica a condizione che il 
rimboschimento riguardi l'intera superficie o comunque la parte prevalente; 
m) i terreni coltivati a tabacco. 
3. Sui terreni di cui al comma 1 i 
conduttori o, in mancanza di essi, i proprietari dei fondi devono apporre, a 
salvaguardia delle colture, apposite tabelle recanti la scritta nera su fondo 
bianco: "fondo in attualità di coltivazione - divieto di caccia ai sensi della 
legge regionale n. ... art. 39 dal ... al ... - Autorizzazione regionale del ... 
n. ...". La richiesta di apposizione delle tabelle va comunicata, per la 
relativa autorizzazione, alla Regione e alla Provincia competente per 
territorio. La Provincia, dopo aver effettuato gli appositi accertamenti, 
trasmette il proprio nulla-osta all'ufficio competente della Regione, che 
rilascerà la relativa autorizzazione. ]
 
Art. 40 
Presenza di bestiame.
[1. L'esercizio venatorio nei fondi con 
presenza di bestiame allo stato brado o semibrado è vietato purché delimitati da 
muretti, recinzioni intere o da steccati, fili metallici e plastificati, siepi o 
altre barriere naturali. 
2. I fondi sono delimitati con tabelle poste 
a cura e spese del proprietario recanti la dicitura nera su fondo bianco 
"Divieto di caccia - presenza bestiame pascolo brado e/o semibrado dal ... al 
... autorizzazione della Regione n. ... del ...", esenti da tasse. 
3. La richiesta di apposizione delle tabelle 
per il periodo di presenza del bestiame e utilizzo del territorio 
agro-silvo-pastorale va comunicato alla Regione per la relativa autorizzazione e 
alla Provincia competente per territorio. 
4. La Regione concederà l'autorizzazione 
previo il parere della Provincia competente per territorio, che avrà accertato 
quanto con l'istanza richiesto, tenendo conto dei carichi ottimali di bestiame 
per ettaro a seconda che trattasi di pascolo brado assoluto o pascolo semibrado 
e cioè, in questo caso, che il bestiame non viva esclusivamente allo stato 
libero vagando, ma è soggetto a stabulazione in parte della giornata con il 
foraggiamento aggiuntivo. In caso di pascolo brado assoluto in territorio 
silvo-pastorale boschivo, il carico ottimale viene indicato, in caso dei bovini 
o equini, in un capo di bestiame per ogni cinque ettari, e, in caso di pascolo 
misto o semibrado, in cinque capi per ettaro. L'ampiezza di territorio 
silvo-pastorale che si intenderà recintare dovrà rispettare i parametri 
indicati. Per gli ovini e i caprini con pascolo in movimento continuato si 
osserverà il divieto di caccia e di sparo in una zona di rispetto di 150 metri 
dal gregge. ]
 
Art. 41 
Accensione delle stoppie. 
[1. Nei territori della Regione Puglia, è 
vietato bruciare nei campi le stoppie delle colture graminacee e leguminose, le 
erbe di prato e le erbe palustri ed infestanti, anche negli incolti, nonché gli 
arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali e statali, lungo 
autostrade e ferrovie. Il divieto non sussiste per la distruzione di erbe 
infestanti, materiali risultanti dalla potatura e simili, riuniti in cumuli e 
personalmente controllati, fino a quando il fuoco non si sarà spento del tutto e 
non saranno state praticate le dovute "precese" (30) . 
2. Le modalità e i termini per 
l'applicazione del comma 1 sono quelle di cui alla legge 
regionale 12 maggio 1997, n. 15 (31) . ] (32)
(31)  Comma aggiunto 
dall'art. 37, 
L.R. 
12 aprile 2000, n. 9. 
(32) articolo abrogato dalla  l.r. 
n. 38/2016, art. 13, c.1, lett. c).
Art. 42 
Impiego dei cani - Cani vaganti.
[1. È consentito l'uso dei cani da cerca e 
da ferma con abbattimento del selvatico per tutta l'annata venatoria. 
2. L'uso dei cani da seguito e da tana con 
abbattimento del selvatico è consentito dalla terza domenica di settembre al 31 
dicembre. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio è consentito 
l'uso dei cani succitati, limitatamente alla volpe, in battute organizzate, 
autorizzate dalla Provincia territorialmente competente e previo nulla osta dei 
Comitati di gestione, nel rispetto del regolamento della Provincia, nei giorni 
di mercoledì e domenica; invece per la caccia al cinghiale nei giorni consentiti 
sino a fine gennaio. 
3. In particolari località le Provincie 
possono limitare o proibire l'uso dei cani da seguito ove ricorra la necessità 
di proteggere determinata fauna selvatica. 
4. I cani di qualsiasi razza incustoditi, 
trovati a vagare nelle campagne in periodi o in aree non consentite o nelle zone 
di protezione della fauna, sono catturati ai sensi della normativa vigente. 
Durante i periodi e nelle aree nei quali non è permesso l'uso del cane da 
caccia, la cattura ha luogo solo quando il medesimo non è accompagnato o non si 
trova sotto la sorveglianza del proprietario o di chi ne ha l'obbligo. 
5. I cani da caccia devono essere 
rigorosamente custoditi e, se portati in campagna in tempo di divieto, devono 
essere tenuti al guinzaglio. 
6. I cani da guardia non possono essere 
lasciati incustoditi nelle campagne a più di 50 metri dal bestiame e dai recinti 
in cui esso e ricoverato. 
7. I cani catturati devono essere dati in 
custodia al servizi comunali territorialmente competenti, che ne dispongono a 
norma della vigente normativa. 
8. Per quanto applicabili, le norme del 
presente articolo valgono anche per gli animali domestici inselvatichiti. 
9. Gli interventi di cui sopra saranno 
effettuati nel rispetto della normativa vigente. ]
 
Art. 43 
Divieti.
[È vietato a chiunque: 
1) l'esercizio venatorio nei giardini, nei 
parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni 
adibiti ad attività sportive, nonché sparare nelle zone comprese nel raggio di 
cento metri purché opportunamente tabellate; 
2) l'esercizio venatorio nei parchi 
nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente 
alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali, nonché 
sparare nelle zone comprese nel raggio di 100 metri purché opportunamente 
tabellate; 
3) l'esercizio venatorio nelle oasi di 
protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei fondi chiusi, nei centri 
di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nelle foreste demaniali 
regolarmente tabellate, nonché sparare nelle zone comprese nel raggio di 
cinquanta metri dagli stessi; 
4) l'esercizio venatorio ove vi siano opere 
di difesa dello Stato e ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile 
dell'Autorità militare o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano 
delimitate da tabelle autorizzate al sensi della presente legge, esenti da 
tasse, indicanti il divieto; 
5) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle 
corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di 
cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di 
lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione 
ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed 
interpoderali; 
6) sparare da distanza inferiore a 
centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia o da 
distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso 
di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad 
abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade 
carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie 
ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed 
altre aree delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel 
periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale; 
7) il trasporto, all'interno dei centri 
abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria dalla presente 
legge, delle armi da sparo per uso venatorio ovvero a bordo di veicoli di 
qualunque genere e, comunque, nei giorni non consentiti per l'esercizio 
venatorio, che non siano scariche e in custodia; 
8) cacciare a rastrello in più di tre 
persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da 
sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua; 
9) cacciare sparando da veicoli o da 
imbarcazioni o da natanti, a motore, o da aeromobili; 
10) cacciare a distanza inferiore a cento 
metri da macchine operatrici agricole in funzione; 
11) cacciare qualsiasi specie di fauna 
selvatica quando i terreni sono coperti in tutto o nella maggior parte di neve, 
ad esclusione dei corsi e specchi d'acqua limitatamente agli argini e sponde che 
li delimitano e per le specie acquatiche consentite; 
12) cacciare negli stagni, nelle paludi e 
negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da 
ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume; 
13) prendere e detenere uova, nidi e piccoli 
nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei 
casi previsti all'art. 35, comma 2, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei 
centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione oppure 
feriti o in difficoltà per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in 
tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso, nelle ventiquattro ore successive, 
alla competente Amministrazione provinciale, che provvederà al successivo invio 
degli stessi al Centro recupero della fauna selvatica in difficoltà; 
14) esercitare la caccia sparando in 
direzione dei pioppeti, a distanza inferiore a 100 metri; 
15) usare richiami vivi non provenienti da 
allevamento nella caccia agli acquatici; 
16) usare durante l'esercizio venatorio, al 
fine di richiamo, uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali 
nonché richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o 
elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono, ivi compresi i 
registratori; 
17) cacciare negli specchi di acqua ove si 
esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle 
valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle con dicitura nera 
su fondo bianco "autorizzazione regionale n. ... del ...", esenti da tasse, 
indicanti il divieto di caccia; 
18) commerciare fauna selvatica morta se non 
proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico; 
19) usare munizione spezzata nella caccia 
agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze 
adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare 
impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con 
scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre; 
20) vendere a privati e detenere da parte di 
questi reti di uccellagione; 
21) produrre, vendere e detenere trappole 
per la fauna selvatica; 
22) l'esercizio in qualunque forma del tiro 
al volo su uccelli, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 6; 
23) vendere, detenere per vendere, 
acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati 
facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica; 
24) il commercio di esemplari vivi di specie 
di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti; 
25) rimuovere, danneggiare o comunque 
rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della 
vigente legislazione nazionale e regionale a specifici ambiti territoriali, 
ferma restando l'applicazione dell'art. 635 del codice penale; 
26) detenere, acquistare e vendere esemplari 
di fauna selvatica, ad eccezione: 
a) dei capi usati come richiami vivi nel 
rispetto delle modalità previste dalla presente legge; 
b) della fauna selvatica lecitamente 
abbattuta la cui detenzione viene regolamentata anche con le norme sulla 
tassidermia e imbalsamazione; 
c) della fauna selvatica ed esotica 
proveniente da allevamenti a scopo ornamentale ed amatoriale; 
27) usare esplosivi ad esclusione delle 
cartucce da caccia, i cui bossoli devono, comunque, essere recuperati dal 
cacciatore prima di allontanarsi dal posto di caccia e non abbandonati sul 
terreno; 
28) usare i segugi per la caccia agli 
ungulati, con eccezione del cinghiale; 
29) cacciare e/o addestrare i cani nei 
terreni in attualità di coltivazione di cui all'art. 39 e nei fondi chiusi di 
cui all'art. 38; 
30) cacciare negli oliveti in forma di 
rastrello, a partire dal numero minimo di 2 cacciatori, nel periodo dal 15 
novembre al 31 gennaio; 
31) effettuare la posta alla beccaccia e 
l'appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino; 
apporre tabelle, in modo illegittimo, 
indicanti il divieto di caccia. ]
 
TITOLO V 
Vigilanza venatoria - Sanzioni 
Art. 44 
Vigilanza venatoria.
[1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e 
dei regolamenti regionali è affidata: 
a) agli agenti dipendenti della Provincia 
preposti a tale funzione. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della 
legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di 
pubblica sicurezza e vigilano su tutto il territorio provinciale. Detti agenti 
possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da 
caccia di cui all'art. 32 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui 
sopra sono portate e detenute in conformità dall'art. 5, comma 5, della legge 7 
marzo 1986, n. 65; 
b) alle guardie volontarie delle 
associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti 
nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle 
associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, 
alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo 
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 
1931, n. 773. 
2. La vigilanza di cui al comma 1 è altresì 
affidata agli ufficiali, sottoufficiali e guardie del Corpo forestale dello 
Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed 
agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate private riconosciute ai 
sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle 
guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali. 
3. Gli agenti faunistici svolgono le proprie 
funzioni sul territorio provinciale di competenza. Le guardie faunistiche 
volontarie svolgono le proprie funzioni, ai fini della presente legge, 
nell'ambito del territorio della Provincia di residenza. 
4. La qualifica di guardia volontaria può 
essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a 
cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalla Regione 
previo superamento di apposito esame come previsto dall'art. 45. 
5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con 
compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio 
in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato 
l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni. 
6. I corsi di preparazione e di 
aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza 
sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla 
salvaguardia delle produzioni agricole sono organizzati dalle Province 
territorialmente competenti nonché dalle associazioni di cui al comma 1, lett. 
b), sotto il controllo della Regione. 
7. L'appartenenza al servizio volontario di 
vigilanza da parte delle guardie non dà luogo a costituzione di rapporto di 
lavoro e le relative funzioni sono espletate a titolo gratuito. 
8. I cittadini in possesso, a norma del 
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia 
venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge non 
necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4, ma di partecipazione 
ad apposito corso di aggiornamento organizzato dalla Provincia territorialmente 
competente. 
9. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, lett. 
a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le Province riconoscono la 
nomina a guardia giurata delle guardie venatorie volontarie delle associazioni 
venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, in possesso di regolare 
decreto di nomina rilasciato al sensi del testo unico delle leggi di pubblica 
sicurezza, istituendo un apposito registro e attribuendo loro un numero di 
matricola. 
10. Le Provincie coordinano l'attività delle 
guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie e ambientalistiche. 
]
 
Art. 45 
Attività di vigilanza - Corsi di 
formazione.
[1. L'attività di vigilanza riguarda in particolare 
l'applicazione della normativa nazionale e regionale. 
2. La Giunta regionale, con apposito 
regolamento da emanarsi nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore 
della presente legge (32) , detta norme per 
uniformare le divise, gli strumenti, l'armamento degli agenti faunistici su 
tutto il territorio regionale e per disciplinare l'utilizzazione delle guardie 
volontarie, fatta salva la competenza del Prefetto di approvare le uniformi 
delle guardie giurate come da vigente regolamento di Pubblica sicurezza. 
3. Il riconoscimento e/o lo svolgimento 
dell'incarico di guardia volontaria è subordinato alla frequenza dei corsi di 
qualificazione di cui all'art. 44, comma 6, nonché al conseguimento di un 
attestato di idoneità previo esame scritto ed orale da parte di una commissione, 
proposta dalla Provincia e nominata dal Presidente della Giunta regionale, in 
cui devono essere garantite in modo paritario le presenze dei rappresentanti 
delle associazioni venatorie, ambientali ed agricole integrate dai docenti che 
hanno svolto il corso. ]
(32)  Vedi, al riguardo, il Reg. 
28 dicembre 2000, n. 3. 
 
Art. 46 
Poteri e compiti degli addetti alla 
vigilanza.
[1. I soggetti preposti alla vigilanza 
venatoria al sensi dell'art. 44 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in 
possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di 
caccia, tutti i documenti venatori di cui all'art. 23 nonché della fauna 
selvatica abbattuta. 
2. In ogni caso di contestazione delle 
infrazioni amministrative e penali previste dalla presente legge, i soggetti 
preposti alla vigilanza procedono a redigere apposito processo verbale, 
rilasciando copia immediatamente al contravventore, ove sia possibile. 
3. Nei casi previsti dall'art. 48, gli 
ufficiali e agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al 
sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, compresi i 
richiami acustici di cui all'art. 43, punto 16, con esclusione del cane e dei 
richiami vivi autorizzati e al deposito degli oggetti sequestrati presso i 
competenti uffici di ciascuna Provincia. 
4. Le Province, ove non dispongano di propri 
idonei locali per la custodia dei mezzi sequestrati, possono stipulare apposite 
convenzioni con ditte autorizzate alla custodia ai sensi delle vigenti 
disposizioni di Pubblica sicurezza. 
5. Quando è sequestrata fauna selvatica, 
viva o morta, gli ufficiali o agenti di cui al comma 3 provvedono, nel caso di 
fauna viva, a liberarla in loco oppure, se ferita, a depositarla presso il 
proprio Centro di recupero fauna per le prime cure, per poi trasferirla presso 
il Centro recupero fauna di cui all'art. 7 per le cure, riabilitazione e 
successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale. Nel caso di fauna morta, la 
Provincia provvede alla sua vendita ove possibile, tenendo la somma ricavata a 
disposizione della persona cui è stata contestata l'infrazione ove si accerti, 
successivamente, che l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'illecito 
sussiste, l'importo viene incassato sull'apposito capitolo di entrata 
dell'Amministrazione provinciale di cui all'art. 51, comma 12. 
6. Della consegna o della liberazione di cui 
al comma 5, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale, nel quale 
sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati e 
quant'altro possa avere rilievo ai fini penali. I mezzi sequestrati devono 
essere ritirati dai proprietari, in caso di dissequestro, entro un anno dalla 
notificazione del relativo provvedimento. Decorso inutilmente tale termine gli 
oggetti sono confiscati. 
7. I mezzi e gli oggetti confiscati sono 
distrutti a cura delle Province, secondo le vigenti disposizioni in materia. 
8. Gli organi di vigilanza che non 
esercitano funzioni di polizia giudiziaria i quali accertano, anche a seguito di 
denuncia, violazioni in materia di attività venatoria, redigono verbale di 
accertamento e di contestazione, conforme alla legislazione vigente, nel quale 
devono essere specificate le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni 
del contravventore, e li trasmettono, entro quarantotto ore dalla contestazione, 
all'ufficio competente dell'Amministrazione provinciale quale organo 
accertatore. 
9. L'Amministrazione provinciale competente 
provvede alla stampa, previa intesa con la Regione, dei blocchetti per i 
verbali, ciascuno dei quali deve essere in quadruplice copia ricalcanti, 
numerate progressivamente; all'atto della contestazione del verbale e/o 
notifica, la prima copia è consegnata al verbalizzato, l'originale e la seconda 
copia all'Amministrazione provinciale, la terza copia resta allegata al 
blocchetto. In caso di errore nel verbalizzare deve essere apposta dall'addetto 
alla vigilanza la dizione "annullato" sull'originale che, unitamente alla copia, 
non deve essere staccato dal blocchetto. Ciascun blocchetto deve essere numerato 
e consegnato alla guardia volontaria, che potrà ricevere il nuovo blocchetto da 
parte dell'Amministrazione provinciale previa restituzione di quello esaurito. 
10. Gli agenti venatori dipendenti dagli 
enti locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della legge 15 
dicembre 1972, n. 772 e successive modifiche e integrazioni non sono ammessi 
all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui 
all'art. 9 della medesima legge. ]
 
Art. 47 
Agenti dipendenti dagli enti locali.
[1. Ferme restando le altre disposizioni 
della legge n. 65 del 1986, gli agenti dipendenti dagli enti locali, cui sono 
conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di 
agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza 
venatoria, esercitano tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di 
appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio e 
portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti e in 
quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno. 
2. Gli stessi agenti possono redigere i 
verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi 
previsti dalla presente legge e gli altri atti indicati dall'art. 46 anche fuori 
dell'orario di servizio. ]
 
Art. 48 
Sanzioni penali.
[1. Per le violazioni delle disposizioni 
della presente legge si applicano le seguenti sanzioni: 
a) l'arresto da tre mesi a un anno o 
l'ammenda da lire 1 milione 800 mila a lire 5 milioni per chi esercita la caccia 
in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura 
dell'attività venatoria fissata dal calendario venatorio; 
b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda 
da lire 1 milione 500 mila a lire 4 milioni per chi abbatte, cattura o detiene 
mammiferi o uccelli appartenenti alle specie particolarmente protette; 
c) l'arresto da tre mesi a un anno o 
l'ammenda da lire 2 milioni a lire 12 milioni per chi abbatte, cattura o detiene 
esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo; 
d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da 
lire 900 mila a lire 3 milioni per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, 
nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, 
nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni 
adibiti ad attività sportive; 
e) l'arresto fino a un anno o l'ammenda da 
lire 1 milione 500 mila a lire 4 milioni per chi esercita l'uccellagione; 
f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda 
fino a lire 1 milione per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio 
venatorio; 
g) l'ammenda fino a lire 6 milioni per chi 
abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale 
alpina, non contemplati nella lett. b), della quale sia vietato l'abbattimento; 
h) l'ammenda fino a lire 3 milioni per chi 
abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la 
caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi 
esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita 
la caccia con l'ausilio di richiami vivi non previsti dall'art. 35, comma 7 e di 
quelli vietati dall'art. 43, comma 1, punto 16. Nel caso di tale infrazione si 
applica altresì la confisca dei richiami; 
i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda 
fino a lire 4 milioni per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da 
natanti o da aeromobili; 
l) l'arresto da due mesi a sei mesi o 
l'ammenda da lire 1 milione a lire 4 milioni per chi pone in commercio o detiene 
a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto 
riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate. 
2. Per la violazione delle disposizioni 
della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le 
medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui 
spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Il Consiglio regionale, su 
proposta della Giunta regionale, regolamenta, entro sei mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, i casi e le modalità di sospensione e 
revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e 
imbalsamazione. 
3. Nei casi di cui al comma 1 non si 
applicano gli artt. 624, 625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente 
previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge 
e di regolamento in materia di armi. ]
 
Art. 
49 
Sanzioni 
amministrative.
[1. Per le violazioni delle disposizioni 
della presente legge, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si 
applicano le seguenti sanzioni amministrative: 
a) sanzione amministrativa da lire 400 mila 
a lire 2 milioni 400 mila per chi esercita la caccia in forma diversa da quella 
prescelta al sensi dell'art. 22, comma 6; 
b) sanzione amministrativa da lire 200 mila 
a lire 1 milione 200 mila per chi esercita la caccia senza avere stipulato la 
polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è 
da lire 400 mila a lire 2 milioni 400 mila; 
c) sanzione amministrativa da lire 300 mila 
a lire 1 milione 800 mila per chi esercita la caccia senza aver effettuato il 
versamento della tassa di concessione governativa e/o della tassa di concessione 
regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500 
mila a lire 3 milioni; 
d) sanzione amministrativa da lire 300 mila 
a lire 1 milione 800 mila per chi esercita la caccia all'interno dei centri 
pubblici o privati di riproduzione e senza autorizzazione negli ambiti destinati 
alla caccia programmata e nelle aziende faunistico-venatorie e 
agro-turistico-venatorie; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è 
da lire 500 mila a lire 3 milioni; in caso di ulteriore violazione la sanzione è 
da lire 700 mila a lire 4 milioni 200 mila. Le sanzioni previste dalla presente 
lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento 
in un ambito territoriale di caccia vicino a quello autorizzato; 
e) sanzione amministrativa da lire 200 mila 
a lire 1 milione 200 mila per chi esercita la caccia in zone di divieto non 
diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è 
da lire 500 mila a lire 3 milioni; 
f) sanzione amministrativa da lire 200 mila 
a lire 1 milione 200 mila per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel 
caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge in materia di 
protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, 
la sanzione è da lire 500 mila a lire 3 milioni; 
g) sanzione amministrativa da lire 200 mila 
a lire 1 milione 200 mila per chi esercita la caccia in violazione degli orari 
consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero superiore a 
cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400 mila a 
lire 2 milioni 400 mila; 
h) sanzione amministrativa da lire 300 mila 
a lire 1 milione 800 mila per chi si avvale di richiami di allevamento non 
autorizzati ai sensi dell'art. 36, comma 7; se la violazione è nuovamente 
commessa, la sanzione è da lire 500 mila a lire 3 milioni; 
i) sanzione amministrativa da lire 150 mila 
a lire 900 mila per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino 
regionale; 
l) sanzione amministrativa da lire 150 mila 
a lire 900 mila per ciascun capo per chi importa fauna selvatica senza 
l'autorizzazione di cui all'art. 21; alla violazione consegue la revoca di 
eventuali autorizzazioni rilasciate al sensi dell'art. 21 per altre 
introduzioni; 
m) sanzione amministrativa da lire 50 mila a 
lire 300 mila per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente 
richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione, il tesserino regionale, le 
ricevute di versamento delle rispettive tasse di concessione governativa e/o 
regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il 
documento entro cinque giorni; 
n) sanzione amministrativa da lire 50 mila a 
lire 300 mila per chi arreca danno, rimuove o manomette le tabelle previste 
dalla presente legge o ne abbatte i pali di sostegno, oltre a lire 50 mila per 
ogni tabella o palo danneggiato, rimosso o manomesso; 
o) sanzione amministrativa da lire 100 mila 
a lire 1 milione per chi colloca tabelle al di fuori dei casi consentiti dalla 
presente legge, ovvero violando le modalità previste, oltre a lire 10 mila per 
tabella apposta abusivamente; 
p) sanzione amministrativa da lire 50 mila a 
lire 300 mila per chi viola le disposizioni della presente legge non 
espressamente richiamate dal presente articolo. Resta salva l'applicazione delle 
norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi ed in materia 
fiscale e doganale; 
q) sanzione amministrativa da lire 300 mila 
a lire 1 milione 800 mila per i trasgressori di cui all'art. 41, salvo quanto 
previsto dagli artt. 17 e 59 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e 
successive modificazioni. 
2. Gli addetti alla vigilanza di cui 
all'art. 44 provvedono al sequestro dei richiami acustici a funzionamento 
meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico, i registratori con o senza 
amplificazione del suono, incustoditi. 
3. Nei casi previsti dal presente articolo 
non si applicano gli artt. 624, 625 e 626 del codice penale. ]
 
Art. 50 
Sospensione, revoca e divieto di rilascio della 
licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione 
dell'esercizio.
[1. Oltre alle sanzioni penali previste 
dall'art. 48, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o 
decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al 
comma 1 dello stesso articolo, l'Autorità amministrativa dispone: 
a) la sospensione della licenza di porto di 
fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti 
dall'art. 48, comma 1, lett. a), b), d) e i), nonché, relativamente ai fatti 
previsti dallo stesso comma, lett. f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di 
recidiva di cui all'art. 99, comma 2, n. 1 del codice penale; 
b) la revoca della licenza di porto di 
fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni 
nei casi previsti dall'art. 48, comma 1, lett. c) ed e), nonché relativamente ai 
fatti previsti dallo stesso comma, lett. d) ed i), limitatamente alle ipotesi di 
recidiva di cui all'art. 99, comma 2, n. 1 del codice penale; 
c) l'esclusione definitiva della concessione 
della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi previsti dall'art. 
48, comma 1, lett. a), b) ed e), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui 
all'art. 99, comma 2, n. 1, del codice penale; 
d) la chiusura dell'esercizio o la 
sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di un mese, 
nel caso previsto dall'art. 48, comma 1, lett. l); nelle ipotesi di recidiva di 
cui all'art. 99, comma 2, n. 1, del codice penale, la chiusura o la sospensione 
è disposta per un periodo da due a quattro mesi. 
2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono 
adottati dal questore della Provincia del luogo di residenza del contravventore, 
a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è 
effettuata l'oblazione, ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di 
condanna. 
3. Se l'oblazione non è ammessa, o non è 
effettuata nei trenta giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore 
dà notizia delle contestazioni effettuate a norma dell'art. 48, comma 1, lett. 
a), b), c), e) ed i), al questore, il quale può disporre la sospensione 
cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica 
sicurezza. 
4. Oltre alle sanzioni amministrative 
previste dall'art. 49, si applica il provvedimento di sospensione per un anno 
della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo 
stesso art. 49, comma 1, lett. a), nonché, laddove la violazione sia nuovamente 
commessa, la sospensione è disposta per un periodo di tre anni. 
5. Il provvedimento di sospensione della 
licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato dal 
questore della Provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, 
previa comunicazione dell'autorità amministrativa competente che è stato 
effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è 
stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, ovvero che è stato 
definito il relativo giudizio. 
6. L'organo accertatore dà notizia delle 
contestazioni effettuate a norma del comma 4 al questore, il quale può valutare 
il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma 
delle leggi di pubblica sicurezza. 
7. La sospensione del tesserino venatorio 
regionale di cui all'art. 25, con relativo ritiro, è prevista nei casi di cui ai 
comma 3 e 4 del presente articolo. 
8. Al fine dell'aumento dell'importo delle 
sanzioni amministrative di cui all'art. 49, nonché dell'applicazione delle altre 
sanzioni di cui al presente articolo, le violazioni si intendono nuovamente 
commesse nel caso in cui si ripetano nel corso del quinquennio; in caso 
contrario debbono ritenersi prescritte. ]
 
Art. 51 
Procedimento sanzionatorio 
amministrativo.
[1. L'Amministrazione competente in materia 
di procedimento sanzionatorio è la Provincia nel cui ambito è stata verbalizzata 
l'infrazione. 
2. I verbali di accertamento delle 
infrazioni, di cui alla presente legge, devono essere trasmessi 
all'Amministrazione provinciale nei termini e con le modalità di cui all'art. 
46, comma 8. 
3. Il verbale di cui al comma 2 deve 
contenere: 
a) l'indicazione dell'ora, del giorno, del 
mese, dell'anno, nonché del luogo di accertamento; 
b) il nome e cognome del verbalizzante, 
nonché l'ente, l'istituto o l'associazione di appartenenza; 
c) le generalità anagrafiche del 
trasgressore ed ogni altra indicazione desunta dalla documentazione necessaria 
per l'esercizio dell'attività venatoria, nonché il tipo del mezzo di caccia, il 
relativo numero di matricola e la proprietà dello stesso; 
d) la descrizione sommaria dei fatti oggetto 
dell'infrazione, e l'articolo della norma violata; 
e) le eventuali osservazioni e/o 
controdeduzioni del trasgressore; 
f) le generalità di eventuali testimoni 
presenti all'atto della violazione; 
g) la dichiarazione di avvenuta consegna al 
trasgressore del verbale o i motivi della non contestazione e/o notifica. 
4. La violazione, quando è possibile, deve 
essere contestata immediatamente al trasgressore. In tal caso, l'Amministrazione 
provinciale notifica con raccomandata AR l'importo da corrispondere per 
l'infrazione ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ove non 
fosse possibile contestare l'infrazione immediatamente all'interessato, vi 
provvede la Provincia competente il termine perentorio di novanta giorni 
dall'infrazione per i residenti nel territorio della Repubblica Italiana e di 
360 giorni per i residenti all'estero, con l'indicazione dell'importo da 
corrispondere per la definizione ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689 del 
1981. La notifica di cui sopra deve essere effettuata con raccomandata AR o con 
le modalità previste dal codice di procedura civile da un funzionario 
dell'Amministrazione provinciale. 
5. L'obbligazione di pagare la somma dovuta 
per la violazione si estingue ove siano trascorsi i termini di notifica di cui 
al comma 4 ovvero quando quest'ultima non sia stata effettuata nei tempi dovuti 
con le modalità previste nel presente comma. Con le raccomandate AR di cui al 
comma 4, che indicano l'importo da versare per l'infrazione, deve essere 
indicato l'ufficio dell'Amministrazione provinciale a cui gli interessati 
possono far pervenire scritti difensivi con i termini e le modalità di cui al 
comma 6. 
6. Entro trenta giorni dalla ricezione delle 
raccomandate AR di cui al comma 5, il verbalizzato può far pervenire all'Ufficio 
del contenzioso dell'Amministrazione provinciale competente per territorio 
scritti difensivi a mezzo lettera raccomandata AR, ivi compresa la richiesta di 
essere udito personalmente. La presentazione dell'opposizione da parte del 
verbalizzato sospende il procedimento sanzionatorio amministrativo sino 
all'emissione dell'ordinanza di cui ai successivi comma. 
7. L'Ufficio del contenzioso della 
Provincia, sentito il parere della Commissione di cui al comma 11, emette 
ordinanza di accoglimento della opposizione con conseguente archiviazione della 
pratica, ovvero ordinanza motivata di non accoglimento, determinando la somma 
dovuta per la violazione entro i limiti previsti dalla presente legge, con 
conseguente ingiunzione, nei confronti del trasgressore, di pagamento degli 
importi dovuti. 
8. La Provincia trasmette alle 
Amministrazioni competenti la documentazione di rito ove risultino ulteriori 
sanzioni accessorie. 
9. Il pagamento delle somme dovute deve 
avvenire entro trenta giorni dalla notifica, con raccomandata AR, 
all'interessato dell'ingiunzione di pagamento. In caso di mancato pagamento nel 
termine prescritto la Provincia procede alla riscossione forzata con 
l'osservanza delle norme di cui al testo unico approvato con regio decreto 14 
aprile 1991, n. 639. L'ingiunzione del pagamento costituisce titolo esecutivo e 
avverso essa è proponibile opposizione al Pretore con l'osservanza delle norme 
di cui all'art. 22 della legge n. 689 del 1981. L'atto con cui è proposta 
l'azione davanti al Pretore deve essere anche notificato all'Ufficio provinciale 
del contenzioso che ha emesso l'ordinanza ingiunzione per la rappresentanza e 
difesa in giudizio. In caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è 
maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la 
sanzione è diventata esigibile. 
10. Presso ciascuna Provincia è istituito un 
apposito casellario per la conservazione di schede nominative relative ai 
procedimenti sanzionatori di cui alla presente legge, al fine dell'esatta 
quantificazione dell'illecito amministrativo e della graduazione delle sanzioni. 
11. Nell'ipotesi di cui al comma 6, per 
ciascuna Provincia è istituita una Commissione per il contenzioso, composta: 
a) dal responsabile dell'Ufficio caccia 
provinciale, che la presiede; 
b) da un esperto in materia di legislazione 
venatoria, laureato in Giurisprudenza, nominato dalla Provincia; 
c) dal responsabile dell'Ufficio del 
contenzioso regionale della Provincia interessata; 
d) dal funzionario tecnico del Settore di 
vigilanza faunistica, che svolge le funzioni di Segretario della Commissione. 
12. Le sanzioni amministrative sono irrogate 
dal Presidente della Provincia ed i relativi proventi sono incamerati dalla 
stessa e confluiscono interamente su apposito capitolo del bilancio di 
previsione, avente per oggetto: "Progetto finalizzato alla tutela e vigilanza 
del territorio per la conservazione della fauna selvatica, da attuarsi dagli 
agenti faunistici dipendenti delle Amministrazioni provinciali". ]
 
Art. 52 
Procedimento sanzionatorio penale.
[1. In caso di violazione della norma di cui 
all'art. 48, gli ufficiali e gli agenti che esercitano funzioni di polizia 
giudiziaria redigono verbale di infrazione e/o di sequestro delle armi, della 
fauna selvatica e dei mezzi di caccia, trasmettendoli entro quarantotto ore, 
unitamente alla notizia di reato, alla Procura della Repubblica competente per 
territorio, ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale. 
2. Una copia del verbale di infrazione deve 
essere trasmessa all'Amministrazione provinciale competente per territorio, con 
le modalità e termini di cui all'art. 51. 
3. Qualora la notizia di reato venga 
verbalizzata dalle guardie volontarie che non esercitano funzioni di polizia 
giudiziaria, le stesse devono recarsi, immediatamente, alla più vicina sede di 
autorità di polizia giudiziaria o presso l'Amministrazione provinciale 
competente per territorio, a cui consegneranno copia del verbale per il seguito 
di competenza. 
4. L'originale del verbale è trasmesso 
all'Amministrazione provinciale competente con le modalità e i termini di cui 
all'art. 51. 
5. L'Amministrazione provinciale, ad 
acquisizione del verbale di cui ai precedenti commi, procede alla iscrizione del 
trasgressore nell'apposito casellario di cui all'art. 51. 
6. Ove sia prevista, nei casi di cui ai 
commi precedenti, anche la sanzione amministrativa, l'Amministrazione 
provinciale richiede all'Autorità giudiziaria se sussiste connessione obiettiva 
tra la sanzione amministrativa e quella penale, ai fini della non attivazione 
del procedimento sanzionatorio. 
7. Ad emissione della sentenza definitiva da 
parte dell'Autorità giudiziaria, è fatto obbligo a quest'ultima di trasmettere 
all'Amministrazione provinciale copia della sentenza per i successivi 
provvedimenti di competenza. 
8. Nel caso non sussista connessione 
obiettiva, l'Amministrazione provinciale attiva le procedure del procedimento 
sanzionatorio amministrativo di cui all'art. 51. ]
 
TITOLO VI 
Disposizioni finanziarie 
Art. 53 
Tasse di concessione regionale.
[1. Per conseguire i mezzi finanziari 
necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge, è istituita la 
tassa di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio 
venatorio. 
2. La tassa di concessione regionale di cui 
al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale. Essa deve essere corrisposta da tutti 
i titolari di licenza di caccia per poter esercitare l'attività venatoria. 
3. L'importo della tassa di concessione 
regionale per il rilascio o il rinnovo della licenza è pari al 50 per cento 
dell'importo vigente della tassa di concessione erariale per il rilascio o il 
rinnovo annuale della licenza di caccia di cui al numero 26, sottonumero 1) 
della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 641 e successive modificazioni. 
4. Agli effetti delle tasse annuali, 
governative e regionale, si intende per anno il periodo di dodici mesi 
decorrente dalla data di emanazione della licenza. A partire dall'anno 
successivo a quello di rilascio o rinnovo della licenza per uso caccia, i 
versamenti delle tasse annuali di concessione governativa e regionale devono 
essere effettuati in concomitanza. Entrambi i versamenti possono essere 
anticipati di massimo quindici giorni dalla data di rilascio rinnovo della 
licenza, conservando le ricevute dell'anno precedente al fine di esibirle in 
corso di controllo; dette ricevute si intendono valide sino al giorno e mese di 
scadenza di rilascio della licenza di caccia. Nel caso in cui i versamenti 
vengono effettuati in tempi successivi alla scadenza annuale, questi avranno 
validità non di dodici mesi, ma sino alla prossima scadenza annuale riferita 
alla data di rilascio della licenza. 
5. La tassa di concessione regionale viene 
rimborsata al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale 
di caccia prima dell'inizio della stagione venatoria. 
6. La tassa non è dovuta qualora durante 
l'anno il cacciatore eserciti attività venatoria esclusivamente all'estero. 
7. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora 
non si eserciti la caccia durante l'anno. 
8. Sono altresì assoggettati al pagamento di 
tasse di concessione regionale, da effettuare entro il 31 gennaio dell'anno cui 
si riferiscono: 
a) i centri privati di riproduzione della 
fauna selvatica di allevamento o allo stato naturale; 
b) le aziende faunistico-venatorie; 
c) le aziende agri-turistico-venatorie; 
d) gli appostamenti fissi, ai sensi 
dell'art. 22, comma 6. 
Il versamento è effettuato, in modo 
ordinario, su conto corrente postale intestato alla Tesoreria regionale. 
9. Con l'entrata in vigore della presente 
legge, le tasse di concessione regionale, ai sensi del decreto legislativo 22 
giugno 1991, n. 230 e successive modifiche e della legge 
regionale 11 gennaio 1994, n. 1, da corrispondersi entro il 31 
gennaio dell'anno di riferimento, sono stabilite nella seguente misura: 
  
  
    |   | Tassa di Rilascio | Tassa Annuale | 
  
    |   |   |   |   |   | 
  
    | - abilitazione venatoria | 125.000 |   | 125.000 |   | 
  
    | - centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato 
      naturale | 1.078.000 |   | 1.078.000 |   | 
  
    | - Centri privati di riproduzione di fauna di allevamento di cui 
      all'art. 16, comma 7, lett. a) e b) | 1.078.000 |   | 1.078.000 |   | 
  
    | - aziende faunistico-venatorie per ogni ettaro o frazione di 
      esso | 24.260 |   | 24.260 |   | 
  
    | - autorizzazione di appostamento fisso ai sensi dell'art. 22, comma 
      6, per ogni anno | 216.000 |   | 216.000 |   | 
  
    |  |  |  |  |  | 
10. Inoltre, quale tassa di nuova 
istituzione, viene determinata con la presente legge la concessione di aziende 
agri-turistico-venatorie in lire 10.000 per ettaro per il rilascio e/o il 
rinnovo annuale. 
11. Per quanto non previsto dal presente 
articolo si fa esplicito rinvio al decreto legislativo n. 230 del 1991 e 
successive modifiche ed integrazioni. ]
 
Art. 54 
Riparto dei proventi delle tasse regionali.  
(33)
[1. La Giunta regionale ripartisce il 90 per 
cento dei proventi rivenienti dalla riscossione delle tasse di concessione 
regionale introitati entro il 31 dicembre di ciascun anno in favore delle 
Province, per gli adempimenti previsti dalla presente legge, sulla base dei 
seguenti parametri: 
a) 20 per cento in rapporto al numero dei 
cacciatori residenti sul territorio provinciale; 
b) 40 per cento in rapporto al territorio 
agro-silvo-pastorale; 
c) 40 per cento in rapporto all'estensione 
di territorio provinciale sul quale sono stati istituiti ambiti protetti 
riguardanti: oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri 
pubblici di riproduzione. 
2. Le somme introitate dalla Provincia ai 
sensi della presente legge sono versate in un conto corrente vincolato presso le 
proprie Tesorerie e non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli 
previsti dalla presente legge. Tali somme potranno essere integrate dalla 
Provincia nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. 
3. La Giunta regionale utilizza, entro il 31 
dicembre di ogni anno, il rimanente 10 per cento dell'ammontare dei proventi 
derivanti dalla riscossione delle tasse regionali per l'adempimento di quanto 
previsto dalla presente legge e, specificatamente, il 2 per cento per spese 
proprie inerenti la stampa del Calendario venatorio e tesserini regionali e l'8 
per cento per l'istituzione di un fondo di tutela per danni non altrimenti 
risarcibili. 
4. Gli importi introitati da ogni singola 
Provincia sono utilizzati, con obbligo di rendicontazione annuale alla Regione, 
per il: 
a) 20 per cento quale contributo ai 
proprietari di terreni utilizzati ai fini della caccia programmata (art. 37) e 
salvaguardia degli habitat (art. 9, comma 14, lett. b); 
b) 20 per cento quale contributo danni 
prodotti dalla fauna selvatica stanziale nelle zone protette e dall'attività 
venatoria e della fauna selvatica stanziale in territori caccia programmata; 
c) 30 per cento per gestione zone protette 
(tabellazione, miglioramento e salvaguardia degli habitat, acquisto fauna da 
riproduzione); 
d) 20 per cento quale contributo ai Comitati 
di gestione per acquisto fauna da ripopolamento e strutture dirette 
all'ambientamento delle stesse; 
e) 10 per cento per spese della Provincia 
per Osservatorio faunistico, impianti di cattura, corsi di qualificazione del 
personale ed esami per il conseguimento dell'abilitazione venatoria (34) . 
5. Agli impegni di spesa e alle relative 
liquidazioni provvede con proprio decreto la Giunta regionale in sede di 
approvazione del programma venatorio annuale. ]
(33)  Vedi, a 
riguardo,  l.r. 
n. 35/2015, art. 9.
(34) Lettera così 
modificata dall'art. 47, 
L.R. 
19 luglio 2006, n. 22. 
 
Art. 55 
Istituzione del fondo di tutela della protezione 
agro-zootecnica.
[1. Per far fronte ai danni non altrimenti 
risarcibili, arrecati alla produzione agricola ed alle opere approntate sui 
terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica stanziale e dall'attività 
venatoria, è costituito a cura della Regione un fondo destinato ai risarcimenti, 
al quale affluisce una percentuale dei proventi rivenienti dalla riscossione 
delle tasse di concessione regionale di cui agli artt. 53 e 54, comma 3, salvo 
ulteriori finanziamenti stabiliti nel bilancio regionale da determinarsi 
annualmente e finalizzati a far fronte ai danni provocati dalla fauna selvatica. 
2. Il Programma venatorio regionale annuale 
indica gli importi stanziati e le procedure per attingere al fondo di tutela di 
cui al comma 1. 
3. Il risarcimento per danni provocati negli 
ambiti destinati a gestione privata: aziende faunistico-venatorie, aziende 
agri-turistico-venatorie, centri privati di riproduzione fauna selvatica allo 
stato naturale, zone addestramento cani e per le gare cinofile, è a carico degli 
organismi preposti alla gestione. ]
 
Art. 56 
Norme finanziarie.
[1. Agli oneri derivanti dall'applicazione 
della presente legge si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 
0841010 del bilancio regionale 1998. 
2. Le somme da riscuotere a titolo di 
concessione regionale in materia di caccia sono iscritte annualmente in apposito 
capitolo di entrata del bilancio di previsione della Regione e sono destinate 
integralmente all'attuazione degli interventi e al finanziamento degli enti 
delegati per le spese connesse all'esercizio delle deleghe di cui alla presente 
legge. 
3. Le somme iscritte al Cap. 0841010 possono 
essere integrate con ulteriori fondi, nel limiti delle disponibilità di bilancio 
regionale di previsione. 
4. Nei bilanci delle Provincie sono 
istituiti appositi capitoli di entrata nei quali devono affluire i proventi 
derivanti dalle sanzioni amministrative in materia di caccia previste dalla 
normativa vigente. 
5. I pagamenti di cui al comma 4 devono 
essere effettuati mediante versamento sull'apposito conto corrente postale 
intestato alla Tesoreria della Provincia territorialmente competente. ]
 
TITOLO VII 
Norme transitorie finali. Tassidermia e 
imbalsamazione 
Art. 57 
Zone protette esistenti.
[1. Gli ambiti protetti, le oasi di 
protezione e le zone di ripopolamento e cattura già istituiti ai sensi della 
legge 
regionale 27 febbraio 1984, n. 10 e riportati nei piani faunistici 
provinciali restano confermati con la presente legge e la loro gestione è di 
competenza dell'Amministrazione provinciale. 
2. La tabellazione di altri ambiti che 
indicano un divieto deve adeguarsi, entro novanta giorni, alle disposizioni 
della presente legge, al sensi dell'art. 9, comma 4. ]
 
Art. 58 
Disposizioni transitorie sulle aziende 
faunistico-venatorie. Trasformazione in aziende 
agri-turistico-venatorie.
[1. Le aziende faunistico-venatorie 
autorizzate dalla Regione ai sensi della precedente normativa restano confermate 
sino alla scadenza della concessione, sempre che la loro istituzione non sia in 
contrasto con le disposizioni della presente legge. Dette concessioni sono 
disciplinate dal regolamento regionale, approvato con Delib.C.R. 29 luglio 1987, 
n. 586, per la parte non in contrasto con la presente legge, nelle more 
dell'approvazione della nuova regolamentazione. 
2. A richiesta del Concessionario, la 
Regione può trasformare le aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 in 
aziende agri-turistico-venatorie, sentito il parere del Comitato tecnico 
regionale e provinciale, se non in contrasto con la presente legge. ]
 
Art. 59 
Possesso di animali imbalsamati.
[1. Coloro che, alla data di entrata in 
vigore della presente legge, detengono esemplari imbalsamati appartenenti a 
specie non consentite, sono tenuti a farne denuncia alla Provincia entro un anno 
dalla data di entrata in vigore della presente legge. ]
 
Art. 60 
Tassidermia e imbalsamazione.
[1. Il Consiglio regionale, su proposta 
della Giunta regionale, regolamenta, nei sei mesi successivi alla data di 
entrata in vigore della presente legge, l'attività di tassidermia e 
imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e 
trofei (35) . 
2. I tassidermisti autorizzati devono 
segnalare alle Provincie le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di 
specie protette o comunque non cacciabili, ovvero le richieste relative a 
spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel 
calendario venatorio per la caccia della specie in questione. 
3. L'inadempienza alle disposizioni di cui 
al comma 2 comporta la revoca dell'autorizzazione e l'applicazione delle 
sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o 
per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel 
calendario venatorio. 
4. Nelle more dell'approvazione del 
regolamento di cui al comma 1, resta in vigore la normativa adottata dal 
Consiglio regionale con provvedimento 6 dicembre 1989, n. 6, per la parte non in 
contrasto con la presente legge. ]
(35)  Vedi, al riguardo, il Reg. 
3 ottobre 2001, n. 7. 
 
Art. 61 
Allevamenti e/o detenzione di fauna selvatica 
esotica a scopo ornamentale e amatoriale.
[1. Coloro i quali alla data di entrata in 
vigore della presente legge, detengono o allevano specie appartenenti 
all'avifauna selvatica devono comunicare alla Provincia il piano di gestione e 
lo stato di fatto entro sessanta giorni. ]
 
Art. 62 
Riconoscimento regionale delle associazioni 
venatorie.
[1. In deroga a quanto sancito dagli artt. 
5, 6 e 29, le associazioni venatorie riconosciute dalla Regione partecipano alla 
composizione del Comitato tecnico faunistico-venatorio regionale, dei Comitati 
tecnici provinciali per la tutela faunistico-venatoria nonché concorrono alla 
composizione delle Commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio e 
degli organismi di gestione degli A.T.C. Le associazioni venatorie costituite 
per atto pubblico possono richiedere alla Regione il riconoscimento se: 
a) hanno finalità ricreative, formative e 
tecnico-venatorie; 
b) hanno ordinamento democratico e 
possiedono una stabile organizzazione a carattere regionale con adeguati organi 
periferici; 
c) dimostrano di avere un numero di iscritti 
non inferiore ad un quindicesimo dei cacciatori residenti nella Regione. 
2. Le associazioni di cui al comma 1 sono 
riconosciute con decreto del Presidente della Giunta regionale, su istanza 
documentata dell'interessato. ]
 
Art. 63 
Abrogazioni e/o rinvio a norme 
esistenti.
[1. Alla data di entrata in vigore della 
presente legge speciale cessano di avere applicazione le norme della legge 
regionale n. 10 del 1984 "Norme per la disciplina dell'attività venatoria, la 
tutela e programmazione delle risorse faunistico-ambientali", nonché della legge 
regionale 15 giugno 1994, n. 20 ed ogni altra normativa in contrasto con la 
presente legge. Restano in vigore i regolamenti regionali attuativi della 
precedente normativa per la parte non in contrasto con la presente legge, nelle 
more dell'approvazione della nuova regolamentazione. 
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, 
limitatamente all'annata venatoria 1998/1999, il programma venatorio regionale e 
il calendario venatorio regionale sono redatti, approvati e attuati al sensi 
della precedente normativa. 
3. Per quanto non espressamente previsto 
dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge n. 157 del 1992 e 
quelle delle leggi citate con la presente normativa. I regolamenti attuativi 
della presente legge sono emanati dalla Regione nei sei mesi successivi alla sua 
promulgazione. 
4. Il limite per la detenzione delle armi da 
caccia di cui al comma 6 dell'art. 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come 
modificato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1986, n. 85 e all'art. 4 della legge 
21 febbraio 1990, n. 36, è soppresso. 
5. Le guardie zoofile volontarie esercitano 
la vigilanza sull'applicazione della presente legge in materia di caccia a norma 
dell'art. 44, comma 1, lett. b). 
6. Le autorizzazioni di cui all'art. 35, 
comma 3 e rilasciate ai sensi della precedente normativa sono revocate se in 
contrasto con quanto sancito dalla presente legge. ]