TITOLO
I
NORME DI ASSESTAMENTO
E DI TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO 2005
Art. 1
(Finalità)
1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l'esercizio
finanziario 2005, approvato con legge
regionale 29 dicembre 2004, n. 25, sono introdotte le variazioni necessarie ad
assestare gli elementi relativi ai residui attivi e passivi, alla giacenza di cassa
e all'avanzo d'amministrazione secondo i valori risultanti dal rendiconto
generale dell'esercizio 2004 nonché le variazioni ritenute necessarie in
relazione alle esigenze gestionali di entrata e di spesa.
2. Il saldo finanziario attivo già iscritto per euro 1.034.426.928,00 al
competente capitolo 1011001 di entrata del bilancio di previsione per
l'esercizio 2004 viene rideterminato in euro 1.499.752.542,08 e destinato per
la quota incrementale all'incremento del fondo per la reiscrizione delle economie
vincolate nonché al finanziamento di passività pregresse e a spese
indilazionabili e obbligatorie.
3. Gli allegati A e B alla presente legge contengono l'analitica esposizione,
per unità previsionale di base, oltre che per capitolo di riferimento, rispettivamente,
dei residui attivi e passivi assestati e delle variazioni introdotte alle poste
previsionali in termini di competenza e cassa per effetto dell'utilizzazione
dell'avanzo e delle operazioni di assestamento e variazione di cui ai commi 1 e
2.
Art. 2
(Adeguamento dello stato di previsione dell'entrata e della spesa)
1. Per effetto delle variazioni di cui all'articolo 1, l'ammontare complessivo
dell'entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per
l'esercizio finanziario 2005 risulta modificato, sia per l'entrata che per la
spesa, in euro 16.246.821.848,51 in termini di competenza e in euro
23.884.243.584,79 in termini di cassa.
Art. 3
(Fondo per la reiscrizione delle economie vincolate)
l. Il fondo per la reiscrizione delle economie vincolate di cui al capitolo
1110060 viene complessivamente determinato, per l'esercizio 2005, in euro
533.821.922,62.
TITOLO II
NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO
Art. 4
(Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28)
l. Alla legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di
programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli) e successive
modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) Il comma 1 dell'articolo 48 è
sostituito dal seguente:
"1.
La determinazione delle unità previsionali di base è effettuata con le leggi di
approvazione del bilancio. Nuove unità previsionali di base o modifiche e
integrazioni delle stesse possono essere apportate con le leggi di variazione e
di assestamento";
b) al comma 6 dell'articolo 54 le
parole "e la gestione provvisoria del bilancio" sono soppresse;
c) al comma 2 dell'articolo 66 le
parole "l'articolo 50" e "l'articolo 52" sono sostituite
rispettivamente dalle seguenti: "l'articolo 49" e "l'articolo
51";
d) al comma 1 dell'articolo 70 la
parola "introitato" è sostituita dalla seguente:
"introito";
e) il comma 1 dell'articolo 72 è sostituito dal seguente:
"1. Eventuali recuperi,
revoche o rimborsi di somme precedentemente erogate a favore di soggetti
pubblici e privati in esecuzione di trasferimenti vincolati dall'Unione europea
o dallo Stato sono introitati al bilancio corrente con imputazione
all'originario capitolo di entrata e riassegnati, per l'eventuale
riutilizzazione, con deliberazione di Giunta regionale, al competente capitolo
di spesa di originaria provenienza del bilancio corrente. I recuperi nei
confronti dei soggetti privati sono maggiorati degli interessi legali";
f) al comma 4 dell'articolo 78 le
parole "15 gennaio" sono sostituite dalle seguenti: "31
gennaio";
g) al comma 4 dell'articolo 78 dopo la
parola "successivo" sono inserite le seguenti: "informandone il
competente Settore";
h) dopo l'articolo 82 è inserito il
seguente:
"Art.
82/bis
(Regolarizzazione
carte contabili)
l. A seguito di notifica di ricorsi per decreto
ingiuntivo e di sentenza di ogni organo giurisdizionale di condanna a pagare,
il Settore legale, cui l'atto perviene, deve provvedere a darne immediata
notizia al Settore di spesa alla cui attività e competenza si riferisce la
partita debitoria.
2. Il Settore di spesa competente, in mancanza di motivate ragioni per opporsi
nei termini stabiliti dall'autorità giudiziaria e/o di legge, provvede
tempestivamente ad adottare i conseguenti provvedimenti di liquidazione e
pagamento delle somme già impegnate e, ove occorra, a impegnare le somme eccedenti
necessarie alla copertura della relativa spesa, con imputazione ai pertinenti
capitoli di spesa, mediante prelievo:
a) dal "Fondo per la reiscrizione
dei residui passivi perenti" per i casi e nei limiti dell'intervenuta
perenzione amministrativa;
b) dal "Fondo per spese
impreviste" per le eventuali ulteriori sopravvenute necessità finanziarie.
Gli eventuali oneri accessori per interessi moratori, spese legali e altre sono
imputati ai pertinenti capitoli di bilancio.
3. Qualora si determini, a seguito di provvedimenti esecutivi dell'autorità
giudiziaria, la formazione di carte contabili, la Ragioneria è autorizzata a
provvedere d'ufficio, ad avvenuta acquisizione degli atti di riferimento,
all'emissione dei relativi mandati di pagamento in favore del Tesoriere
regionale a regolarizzazione dei sospesi di tesoreria mediante imputazione
delle somme occorrenti, compresi gli oneri accessori, sul capitolo di bilancio
all'uopo istituito.
4. Contestualmente all'emissione dei mandati di pagamento, la Ragioneria
regionale provvede a darne comunicazione oltre che al Settore legale al Settore
di gestione della spesa alla cui competenza inerisce la partita debitoria, il
quale, con propria determinazione da adottarsi nei successivi novanta giorni,
dispone i consequenziali adempimenti relativi all'eventuale cancellazione dei
connessi residui passivi, ivi compresi quelli già inviati in perenzione
amministrativa";
i) al comma 6 bis dell'articolo 93
dopo le parole "competente Settore" sono inserite le seguenti:
"e sulla base dell'atto ricognitivo di cui all'articolo 94";
j) all'articolo 93 dopo il comma 6 bis
è aggiunto il seguente:
"6 ter. Ad avvenuta adozione
del provvedimento ricognitivo di cui all'articolo 94, il Settore di spesa, con
atto dirigenziale, può disporre il disimpegno e/o la dichiarazione di
insussistenza di un residuo passivo connesso a risorse vincolate e la
conseguente riutilizzazione nel rispetto delle originarie finalità e secondo i
criteri di cui al comma 6 bis";
k) gli articoli 85, 86 e 87 sono
sostituiti dai seguenti:
"Art.
85
(Fondo
di anticipazione al cassiere centrale)
1. Al fine di provvedere al pagamento di spese
economali per la fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 13 della legge
regionale 25 gennaio 1977, n. 2 (Disciplina dei servizi del Settore
provveditorato-economato-contratti e appalti), all'inizio di ogni trimestre,
con atto del dirigente del Settore provveditorato economato, viene assegnato,
mediante impegno sul pertinente capitolo di spesa delle partite di giro, un
fondo di anticipazione all'Economo cassiere centrale necessario a fronteggiare
il fabbisogno del trimestre. L'atto dirigenziale deve contenere, altresi,
l'indicazione dei capitoli di spesa e relativi importi ai quali l'anticipazione
è complessivamente riferita.
2. La Ragioneria, in esecuzione dell'atto dirigenziale di cui al comma 1,
emette mandato di pagamento in partita di giro e provvede, contestualmente, a
impegnare, in via provvisoria, le relative somme. Le stesse, ad avvenuta
rendicontazione, troveranno definitiva imputazione ai pertinenti capitoli di
spesa.
3. Analoghe procedure sono attivate nel caso di provvedimenti adottati dai
Dirigenti di Settore con i quali vengono disposte anticipazioni all'Economo
cassiere centrale per esigenze di propria competenza.
Art. 86
(Rendicontazione
del cassiere centrale Regolarizzazione contabile)
1. Il Cassiere centrale deve rendere,
trimestralmente, il rendiconto delle somme erogate a fronte delle anticipazioni
disposte.
2. Il rendiconto di cui al comma 1 deve essere reso entro e non oltre venti
giorni dalla data di chiusura del trimestre a eccezione del rendiconto relativo
alla chiusura dell'ultimo trimestre che va reso entro il 31 gennaio del
successivo esercizio finanziario. Le anticipazioni del trimestre successivo
sono subordinate alla presentazione relativa al trimestre che precede.
3. La Ragioneria, sulla base dei rendiconti, provvede al reintegro
dell'anticipazione mediante l'emissione di mandati in favore del Cassiere
centrale con imputazione ai capitoli di spesa su cui è stato assunto
l'originario impegno provvisorio ai sensi dell'articolo 85, comma 2.
4. Il Cassiere centrale provvede, entro il 20 febbraio dell'esercizio
successivo, al versamento alla Tesoreria regionale della somma ricevuta in
anticipazione ai sensi dell'articolo 85 mediante riversale di incasso, a cura
della Ragioneria, sul pertinente capitolo di entrata delle partite di giro.
Art. 87
(Responsabilità
dei cassieri)
1. La vigilanza sul funzionamento delle casse
economali periferiche viene svolta dal Cassiere centrale. Il Cassiere centrale
e gli Economi sono personalmente responsabili delle spese sostenute e dei
pagamenti eseguiti nonché delle registrazioni e delle rendicontazioni
concernenti i fondi accreditati ai sensi dei precedenti articoli.
2. La Ragioneria esercita la vigilanza sulle attività del Cassiere centrale
eseguendo verifiche di cassa e ispezioni almeno una volta l'anno.
Art. 5
(Norma transitoria Regolarizzazione carte contabili anni 2005 e precedenti)
1. Al fine di pervenire alla definitiva regolarizzazione delle carte contabili
formatesi sino a tutto il 2005, originate da provvedimenti esecutivi
dell'autorità giudiziaria, il Settore ragioneria è autorizzato a provvedere
direttamente all'emissione dei relativi mandati di pagamento in favore del
Tesoriere regionale mediante prelievo delle somme occorrenti, comprensive degli
oneri accessori, dal "Fondo per la regolarizzazione delle carte
contabili" e successiva imputazione sul capitolo di spesa all'uopo
istituito.
2. Il Settore di spesa alla cui attività e competenza si riferisce la partita
debitoria sottostante alla carta contabile regolarizzata ai sensi del comma 1
provvede con proprio atto, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione da parte della Ragioneria, a disporre la cancellazione di
eventuali connessi residui passivi, ivi compresi quelli già inviati in
perenzione amministrativa.
Art. 6
(Carte contabili - Adempimenti del Tesoriere)
1. I pagamenti effettuati dal Tesoriere in esecuzione dei provvedimenti
dell'autorità giudiziaria devono essere predisposti nel rispetto degli obblighi
di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge
regionale 23 dicembre 1997, n. 23 (Rendiconto generale della Regione Puglia per
l'esercizio finanziario 1995).
2. Ad avvenuto pagamento delle somme di cui al comma 1, il Tesoriere provvede a
trasmettere tempestivamente alla Ragioneria la relativa documentazione ai fini
della regolarizzazione della carta contabile.
3. Il comma 3 dell'articolo 11 della l.r.
23/1997 è
abrogato.
Art. 7
(Spese utenze - Domiciliazione bancaria)
1. Al fine di provvedere al tempestivo pagamento delle utenze regionali per
consumi di energia elettrica, per spese telefoniche e di approvvigionamento
idrico, il Settore provveditorato economato è autorizzato ad attivare le
procedure per la domiciliazione bancaria presso il Tesoriere regionale.
2. La Ragioneria, ad avvenuta acquisizione della carta contabile, provvede a
darne comunicazione al Settore di gestione della spesa alla cui competenza
inerisce la partita debitoria, il quale, entro i successivi trenta giorni,
adotta il relativo provvedimento d'impegno con imputazione della spesa ai
pertinenti capitoli di bilancio ai fini della relativa regolarizzazione.
3. Il Settore provveditorato provvede a effettuare, per il tramite anche dei
settori e degli uffici titolari delle utenze, le verifiche in ordine alla
regolarità dei pagamenti intervenuti in relazione agli effettivi consumi nonché
ad apporre, sulle relative fatture, il visto di eseguito riscontro.
Art. 8
(Modifica alla legge
regionale 9 dicembre 2002, n. 19)
1. Al comma 2 bis dell'articolo 15 della legge
regionale 9 dicembre 2002, n. 19 (Istituzione dell'Autorità di bacino della
Puglia"), introdotto dall'articolo 15 della legge regionale 12 gennaio
2005, n. 1, le parole "Settore ragioneria della Giunta regionale"
sono sostituite dalle seguenti: "Settore risorse naturali".
Art. 9
(Modifica all'articolo 2 della legge
regionale 11 gennaio 1994, n. 2
)
1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), della legge
regionale 11 gennaio 1994, n. 2 (Contributi alle associazioni di
tutela e rappresentanza degli invalidi), per gli anni 2004 e 2005 è differito a
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 10
(Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie)
1. In applicazione dell'articolo 30, comma 1, della legge
regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del
trasporto pubblico locale) e successive modificazioni e integrazioni, sono
disposte agevolazioni tariffarie sull'acquisto degli abbonamenti ai servizi di
trasporto pubblico locale.
2. Alla spesa di cui al comma 1, derivante dai minori ricavi del traffico per
le imprese di trasporto, si fa fronte con apposito stanziamento di euro 4
milioni sul capitolo di nuova istituzione del bilancio di previsione 2005
avente ad oggetto "Agevolazioni tariffarie in favore di determinate
categorie di utenti dei servizi di trasporto pubblico interurbano (articolo 30
l.r. 18/2002)".
3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce le modalità
applicative delle agevolazioni di cui alla presente norma.
Art. 11
(Misure di promozione collegamenti aerei con l'Europa)
1. Al fine di incentivare, attraverso apposite attività promozionali, i
collegamenti aerei con destinazioni europee, la Giunta regionale è autorizzata
a erogare alla partecipata Società per l'esercizio degli aeroporti Puglia
(SEAP) s.p.a., previa rendicontazione delle spese a tal fine sostenute, un
contributo di euro 600 mila.
2. Alla spesa di cui al comma 1 si fa fronte mediante stanziamento di pari
importo sul capitolo di nuova istituzione del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2005.
Art. 12
(Intervento straordinario in favore delle Comunità montane della Murgia
barese sud est e Murgia tarantina)
1. Al fine di garantire il prosieguo dell'attività lavorativa, sino al 31
dicembre 2005, degli ex lavoratori socialmente utili interessati al "Piano
d'impresa" predisposto dalle rispettive Comunità montane della Murgia
barese sud est e Murgia tarantina, con scadenza del rapporto di lavoro alla
data del 31 ottobre 2005, è stanziata la somma di euro 61 mila, su apposito
capitolo di nuova istituzione, da ripartirsi in proporzione alle unità
lavorative in servizio presso ciascuna comunità.
2. Alla spesa di cui al comma 1 si fa fronte mediante riduzione di pari importo
dello stanziamento del capitolo 121061 del bilancio di previsione 2005.
Art. 13
(Ulteriore
anticipazione ai Consorzi di bonifica)
1. La Regione, nelle more della definizione, ai sensi dell'articolo 2 della legge
regionale 11 agosto 2005, n. 8 (Disposizioni transitorie in materia
di Consorzi di bonifica), delle procedure di riclassificazione dei piani di
contribuenza e dell'attivazione dei relativi ruoli da parte dei Consorzi di
bonifica Arneo, Stornara e Tara, Terre d'Apulia e Ugento Li Foggi, provvede a
erogare, a titolo di ulteriore anticipazione, le somme occorrenti a far fronte:
a) alle spese di funzionamento;
b) al pagamento degli emolumenti ai
dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato fino alla data del 31 dicembre
2005;
c) al pagamento della quota del
contributo associativo dovuto da ciascun Consorzio all'Unione regionale delle
bonifiche;
d) al pagamento delle spettanze
all'ENEL per la fornitura dell'energia elettrica agli impianti irrigui e agli
impianti per l'approvvigionamento idrico alle popolazioni pugliesi;
e) al pagamento degli emolumenti
dovuti al personale dipendente in quiescenza a seguito dell'esodo degli anni
2003-2004, limitatamente alla liquidazione dei trattamenti di fine rapporto.
2. Per gli adempimenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1, la
Giunta regionale è autorizzata a nominare un Commissario ad acta con potere di
riscossione delle somme e di pagamento delle stesse. Il compenso da riconoscere
ed erogare al Commissario ad acta fa carico alla dotazione finanziaria del
capitolo di spesa 112097 del bilancio per l'esercizio finanziario 2005.
3. I Consorzi di bonifica di cui al comma 1, ad avvenuta riscossione dei nuovi
ruoli, provvedono alla restituzione delle somme anticipate dalla Regione.
4. Alla spesa necessaria per far fronte all'erogazione delle anticipazioni di
cui al comma 1 a favore dei Consorzi di bonifica interessati si provvede
mediante iscrizione, su apposito capitolo di nuova istituzione del bilancio di
previsione dell'esercizio 2005, della somma, in termini di competenza e cassa,
di euro 10 milioni, nonché mediante iscrizione sul capitolo 112096 della somma
di euro 5 milioni da sostenere con quota parte dell'assegnazione disposta dallo
Stato in attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento
alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e
riorganizzazione dell'Amministrazione centrale) e della legge 23 dicembre 1999,
n. 499 (Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo,
agroalimentare, agroindustriale e forestale).
Art. 14
(Aumento capitale sociale partecipata Terme di Santa Cesarea spa)
1. Ai fini dell'attivazione dei finanziamenti CIPE previsti per il programma di
rilancio del polo termale, è autorizzata la spesa di euro 3 milioni da
destinare alla sottoscrizione della quota di aumento del capitale sociale per
la partecipata Terme di Santa Cesarea spa.
2. Alla spesa di cui al comma 1 si fa fronte mediante apposito stanziamento di
pari importo sul capitolo di nuova istituzione del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2005.
Art. 15
(Interventi in materia di ricerca e orientamento universitario)
1. La Regione, nelle more dell'emanazione della legge organica in materia di
ricerca universitaria e scientifica, al fine di favorire le iniziative e i
progetti previsti dalla legge
regionale 5 luglio 1996, n. 12 (Diritto agli studi universitari),
sostiene il finanziamento di borse di studio a favore di giovani laureati
pugliesi per il perfezionamento professionale e scientifico.
2. Alla spesa di cui al comma 1 si fa fronte con prelevamento dal capitolo
916015 della complessiva somma di euro 300 mila.
Art. 16
(Modifica all'articolo 29 della legge
regionale 22 maggio 1985, n. 37 e successive modifiche)
1. Al comma 1 dell'articolo 29 della legge
regionale 22 maggio 1985, n. 37 (Norme per la disciplina
dell'attività delle cave), sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizioni in
materia di attività estrattiva), sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"i
bis) un rappresentante degli imprenditori operanti nel settore delle cave
designato dalle associazioni industriali per ciascuna provincia;
i ter) un rappresentante dei lavoratori del
settore delle cave designato per ciascuna provincia congiuntamente dalle
organizzazioni sindacali provinciali".
2. Al comma 2 dell'articolo 29 della l.r.
37/1985, sostituito dall'articolo 3 della l.r.
21/2004, le parole "I componenti indicati alle lettere e),
h) ed i)" sono sostituite dalle seguenti: "I componenti indicati alle
lettere e), h), i), i bis) e i ter)".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 29 della l.r.
37/1985 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Gli
Ordini professionali, le Associazioni di categorie e le Organizzazioni
sindacali indicati nel comma 1 provvedono, entro quindici giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione da parte
dell'Assessorato, a indicare i rispettivi esperti o rappresentanti nel CTRAE.
Trascorso tale termine, la Giunta regionale, su indicazione dell'Assessore,
provvede alla nomina dei componenti per i quali non è pervenuta la
designazione".
Art. 17
(Modifica alla l.r.18/2002)
l. Al comma 2 dell'articolo 13 della
l.r.18/2002 le parole "entro il 30 dicembre 2005" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2006".
2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 20 della
l.r. 18/2002 le parole "entro il 30 dicembre 2005" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2006".
3. Il comma 2 dell'articolo 34 della
l.r. 18/2002 è sostituito dal seguente:
"2. La Giunta
regionale procede, entro il 31 dicembre 2006, ad approvare il progetto del
sistema ferroviario regionale unitario integrato con il sistema nazionale
previsto dall'articolo 9 della legge
regionale 2 marzo 2004, n. 2 (Disposizioni in materia di
trasporti - Modifiche e integrazioni alla legge
regionale 31 ottobre 2002, n. 18)", fissando modalità, criteri e
tempi per la sua realizzazione. Le procedure concorsuali per l'affidamento dei
servizi ferroviari e automobilistici integrativi e sostitutivi previste
dall'articolo 16 della l.r.
18/2002 saranno espletate entro dodici mesi dalla realizzazione
del sistema ferroviario regionale integrato. La Giunta regionale dispone il
rinnovo dei contratti di servizio ponte con le attuali imprese esercenti i
servizi ferroviari".
4. Al comma 1 dell'articolo 35 della l.r.
18/2002, così come sostituito dall'articolo 9 della l.r.
2/2004 e dal comma 4 dell'articolo 52 della l.r. 1/2005, le
parole "31 dicembre 2005" sono soppresse.
Art. 18
(Dotazione organica della delegazione romana di rappresentanza della Regione
Puglia)
1. La Giunta regionale provvederà a definire la dotazione organica della
rappresentanza della Regione Puglia nella sede romana.
Art. 19
(Interventi per la riduzione dei tempi di attesa e il miglioramento dell'emergenza
sanitaria)
1. La Giunta regionale, con uno o più provvedimenti, è autorizzata a utilizzare
la somma di euro 7 milioni da destinare al completamento dei servizi di
radioterapia, all'acquisto, aggiornamento o rinnovo di apparecchiature
diagnostiche finalizzate alla riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni
sanitarie nonché al rinnovo del parco ambulanze del sistema di emergenza
sanitaria.
2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si fa fronte mediante
istituzione di un nuovo capitolo di spesa con uno stanziamento di pari importo
- Unità previsionale di base 9.1.5.
Art. 20
(Interventi per la promozione della cittadinanza attiva)
1. Nelle more dell'emanazione della legge organica in materia di partecipazione
e cittadinanza attiva e in attuazione delle dichiarazioni programmatiche, al
fine di favorire la partecipazione di tutte le realtà sociali, culturali ed
economiche presenti sul territorio e sperimentare forme innovative di
coinvolgimento dei cittadini alla costruzione e alla valutazione delle
strategie operative, è stanziata la somma di euro 300 mila.
2. Alla spesa di
cui al comma 1 si fa fronte mediante iscrizione su apposito capitolo di nuova
istituzione di uno stanziamento di pari importo.
Art. 21
(Interventi in
materia di politiche giovanili)
1. La Regione favorisce l'attuazione di specifiche strategie rivolte alla
valorizzazione delle potenzialità e delle competenze delle nuove generazioni in
vari ambiti di intervento, quali la formazione, il lavoro, il tempo libero, la
vita associativa, la cultura, l'educazione, la partecipazione, la fruibilità
degli spazi urbani, le pari opportunità.
2. Per contribuire a ridurre il divario tra la formazione e il mondo del
lavoro, s'intende favorire l'attività di stage con borse di tirocinio presso le
strutture regionali, consentendo l'applicazione sperimentale di competenze
acquisite in ambiti formativi post-laurea e/o post-diploma e contemporaneamente
il trasferimento di conoscenze ed esperienze innovative rispetto ai modelli e
ai metodi di lavoro attualmente praticati nell'amministrazione regionale.
3. Alla spesa di cui al presente articolo si fa fronte mediante iscrizione su
apposito capitolo di nuova istituzione di uno stanziamento di euro 300 mila.
Art. 22
(Aree protette regionali. Modifiche e
integrazioni alla legge
regionale 24 luglio 1997, n. 19)
1. Il comma 2 dell'articolo 2, l'articolo 3 e il comma 2
dell'articolo 5 della
legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per
l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia),
sono abrogati.
2. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r.
19/1997 dopo la lettera C7 "Palude del Conte e duna
costiera" è inserita la seguente: "C8 - Bacini di Ugento".
3. Al comma 6 dell'articolo 6 della l.r.
19/1997 le parole ", sentito il Comitato tecnico
scientifico," sono soppresse.
Art. 23
(Guardie ecologiche volontarie.
Modifica alla legge
regionale 28 luglio 2003, n. 10)
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge
regionale 28 luglio 2003, n. 10 (Istituzione del Servizio volontario
di vigilanza ecologica), dopo le parole "dell'articolo 13 della legge n.
349 del 1986" sono inserite le seguenti: "e dalle associazioni di
volontariato della protezione civile e della tutela ambientale".
Art. 24
(Progetto di raccolta differenziata del comune di Brindisi)
1. Al fine di assicurare la prosecuzione del progetto di raccolta differenziata
del comune di Brindisi, effettuata con l'ausilio di lavoratori socialmente
utili (LSU), è stanziata la somma di euro 400 mila sul capitolo 611087
"Spesa per favorire la minore produzione di rifiuti" mediante
prelevamento di pari importo dal capitolo 1110045 "Fondo di riserva per la
reiscrizione dei residui passivi perenti".
Art. 25
(Interventi in
materia di Lavori Pubblici)
1. Per il recupero funzionale di cinema-teatro di proprietà dei Comuni, la
Regione assegna contributi nella misura massima dell'80 per cento della spesa
prevista con precedenza alle richieste accompagnate da progetti esecutivi o da
preliminari di massima e ai Comuni con popolazione inferiore ai 15 mila
abitanti.
2. Alla spesa di cui al comma 1 si fa fronte mediante stanziamento di euro 3
milioni sul capitolo di nuova istituzione del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2005.
Art. 26
(Modifica all'articolo 19 della legge regionale 1° agosto 2003, n. 11)
1. Al comma 1 bis dell'articolo 19 della legge
regionale 1° agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del commercio),
introdotto dall'articolo 26 (Norma straordinaria contro l'aumento incontrollato
dei prezzi) della legge
regionale 12 agosto 2005, n. 12, le parole "a partire dal 1°
dicembre 2005" sono soppresse.
2. Il comma 1 septies dell'articolo 19 della l.r.
11/2003, introdotto dall'articolo 26 della
l.r. 12/2005, è sostituito dal seguente:
"1 septies La
Giunta regionale provvede a emanare, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge e previa consultazione delle associazioni
dei consumatori e delle organizzazioni dei commercianti, apposito regolamento
che fisserà la data di entrata in vigore dell'obbligo di cui al comma 1
bis".
Art. 27
(Proroga termini - Personale regionale in posizione di distacco)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 64 della legge
regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione
Puglia), sono prorogate al 31 dicembre 2006.
Art. 28
(Modifica e integrazioni all'articolo 62 della legge
regionale 4 agosto 2004, n. 14)
1. Il comma 6 dell'articolo 62 (Riconoscimento oneri personale formazione professionale)
della legge
regionale 4 agosto 2004, n. 14, già sostituito dall'articolo 8
della l.r. 1/2005, è sostituito dal seguente:
"6. La
liquidazione sarà disposta come segue:
a) una prima rata, pari al 50 per cento di
quanto richiesto, previa presentazione di apposita fideiussione;
b) una seconda rata, pari a un
ulteriore 40 per cento di quanto richiesto, previa presentazione di apposita
fideiussione;
c) una terza rata a saldo, ad avvenuta
verifica del rendiconto".
Art. 29
(Intervento straordinario per l'attuazione del Programma interregionale
"Promozione di servizi allo sviluppo rurale")
1. Al fine di poter realizzare sui territori rurali regionali, organizzati
sotto forma di Gruppi di azione locale, Agenzie di sviluppo rurale, per
contribuire meglio alla definizione delle strategie territoriali, viene
stanziata la somma di euro 2 milioni sul capitolo di nuova istituzione 111149 a
integrazione delle risorse disponibili sul capitolo 111152 e destinate alla
piena attuazione del Programma regionale "Promozione di servizi allo
sviluppo rurale".
La presente legge è dichiarata urgente e sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti
dell'art. 53, comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà
in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.