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Legge Storica

Anno
2005
Numero
17
Data
02/12/2005
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Assestamento e terza variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005
Note
Pubblicata nel B.U.R. della Puglia n. 151 suppl. del 2 dicembre 2005
Allegati
Nessun allegato

 

TITOLO I

TITOLO I
NORME DI ASSESTAMENTO
E DI TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO 2005

Art. 1
(Finalità)


1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2005, approvato con
legge regionale 29 dicembre 2004, n. 25, sono introdotte le variazioni necessarie ad assestare gli elementi relativi ai residui attivi e passivi, alla giacenza di cassa e all'avanzo d'amministrazione secondo i valori risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio 2004 nonché le variazioni ritenute necessarie in relazione alle esigenze gestionali di entrata e di spesa.


2. Il saldo finanziario attivo già iscritto per euro 1.034.426.928,00 al competente capitolo 1011001 di entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2004 viene rideterminato in euro 1.499.752.542,08 e destinato per la quota incrementale all'incremento del fondo per la reiscrizione delle economie vincolate nonché al finanziamento di passività pregresse e a spese indilazionabili e obbligatorie.


3. Gli allegati A e B alla presente legge contengono l'analitica esposizione, per unità previsionale di base, oltre che per capitolo di riferimento, rispettivamente, dei residui attivi e passivi assestati e delle variazioni introdotte alle poste previsionali in termini di competenza e cassa per effetto dell'utilizzazione dell'avanzo e delle operazioni di assestamento e variazione di cui ai commi 1 e 2.


Art. 2
(Adeguamento dello stato di previsione dell'entrata e della spesa)


1. Per effetto delle variazioni di cui all'articolo 1, l'ammontare complessivo dell'entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2005 risulta modificato, sia per l'entrata che per la spesa, in euro 16.246.821.848,51 in termini di competenza e in euro 23.884.243.584,79 in termini di cassa.


Art. 3
(Fondo per la reiscrizione delle economie vincolate)


l. Il fondo per la reiscrizione delle economie vincolate di cui al capitolo 1110060 viene complessivamente determinato, per l'esercizio 2005, in euro 533.821.922,62.


TITOLO II
NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO


Art. 4
(Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28)


l. Alla
legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli) e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:


   a) Il comma 1 dell'articolo 48 è sostituito dal seguente:

      "1. La determinazione delle unità previsionali di base è effettuata con le leggi di approvazione del bilancio. Nuove unità previsionali di base o modifiche e integrazioni delle stesse possono essere apportate con le leggi di variazione e di assestamento";


   b) al comma 6 dell'articolo 54 le parole "e la gestione provvisoria del bilancio" sono soppresse;


   c) al comma 2 dell'articolo 66 le parole "l'articolo 50" e "l'articolo 52" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "l'articolo 49" e "l'articolo 51";


   d) al comma 1 dell'articolo 70 la parola "introitato" è sostituita dalla seguente: "introito";


   e) il comma 1 dell'articolo 72 è sostituito dal seguente:


      "1. Eventuali recuperi, revoche o rimborsi di somme precedentemente erogate a favore di soggetti pubblici e privati in esecuzione di trasferimenti vincolati dall'Unione europea o dallo Stato sono introitati al bilancio corrente con imputazione all'originario capitolo di entrata e riassegnati, per l'eventuale riutilizzazione, con deliberazione di Giunta regionale, al competente capitolo di spesa di originaria provenienza del bilancio corrente. I recuperi nei confronti dei soggetti privati sono maggiorati degli interessi legali";

 
   f) al comma 4 dell'articolo 78 le parole "15 gennaio" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio";


   g) al comma 4 dell'articolo 78 dopo la parola "successivo" sono inserite le seguenti: "informandone il competente Settore";


   h) dopo l'articolo 82 è inserito il seguente:

"Art. 82/bis

(Regolarizzazione carte contabili)

 

l. A seguito di notifica di ricorsi per decreto ingiuntivo e di sentenza di ogni organo giurisdizionale di condanna a pagare, il Settore legale, cui l'atto perviene, deve provvedere a darne immediata notizia al Settore di spesa alla cui attività e competenza si riferisce la partita debitoria.


2. Il Settore di spesa competente, in mancanza di motivate ragioni per opporsi nei termini stabiliti dall'autorità giudiziaria e/o di legge, provvede tempestivamente ad adottare i conseguenti provvedimenti di liquidazione e pagamento delle somme già impegnate e, ove occorra, a impegnare le somme eccedenti necessarie alla copertura della relativa spesa, con imputazione ai pertinenti capitoli di spesa, mediante prelievo:


   a) dal "Fondo per la reiscrizione dei residui passivi perenti" per i casi e nei limiti dell'intervenuta perenzione amministrativa;


   b) dal "Fondo per spese impreviste" per le eventuali ulteriori sopravvenute necessità finanziarie. Gli eventuali oneri accessori per interessi moratori, spese legali e altre sono imputati ai pertinenti capitoli di bilancio.


3. Qualora si determini, a seguito di provvedimenti esecutivi dell'autorità giudiziaria, la formazione di carte contabili, la Ragioneria è autorizzata a provvedere d'ufficio, ad avvenuta acquisizione degli atti di riferimento, all'emissione dei relativi mandati di pagamento in favore del Tesoriere regionale a regolarizzazione dei sospesi di tesoreria mediante imputazione delle somme occorrenti, compresi gli oneri accessori, sul capitolo di bilancio all'uopo istituito.


4. Contestualmente all'emissione dei mandati di pagamento, la Ragioneria regionale provvede a darne comunicazione oltre che al Settore legale al Settore di gestione della spesa alla cui competenza inerisce la partita debitoria, il quale, con propria determinazione da adottarsi nei successivi novanta giorni, dispone i consequenziali adempimenti relativi all'eventuale cancellazione dei connessi residui passivi, ivi compresi quelli già inviati in perenzione amministrativa";


   i) al comma 6 bis dell'articolo 93 dopo le parole "competente Settore" sono inserite le seguenti: "e sulla base dell'atto ricognitivo di cui all'articolo 94";


   j) all'articolo 93 dopo il comma 6 bis è aggiunto il seguente:


      "6 ter. Ad avvenuta adozione del provvedimento ricognitivo di cui all'articolo 94, il Settore di spesa, con atto dirigenziale, può disporre il disimpegno e/o la dichiarazione di insussistenza di un residuo passivo connesso a risorse vincolate e la conseguente riutilizzazione nel rispetto delle originarie finalità e secondo i criteri di cui al comma 6 bis";


   k) gli articoli 85, 86 e 87 sono sostituiti dai seguenti:

 

"Art. 85

(Fondo di anticipazione al cassiere centrale)

 

1. Al fine di provvedere al pagamento di spese economali per la fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 13 della legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2 (Disciplina dei servizi del Settore provveditorato-economato-contratti e appalti), all'inizio di ogni trimestre, con atto del dirigente del Settore provveditorato economato, viene assegnato, mediante impegno sul pertinente capitolo di spesa delle partite di giro, un fondo di anticipazione all'Economo cassiere centrale necessario a fronteggiare il fabbisogno del trimestre. L'atto dirigenziale deve contenere, altresi, l'indicazione dei capitoli di spesa e relativi importi ai quali l'anticipazione è complessivamente riferita.


2. La Ragioneria, in esecuzione dell'atto dirigenziale di cui al comma 1, emette mandato di pagamento in partita di giro e provvede, contestualmente, a impegnare, in via provvisoria, le relative somme. Le stesse, ad avvenuta rendicontazione, troveranno definitiva imputazione ai pertinenti capitoli di spesa.


3. Analoghe procedure sono attivate nel caso di provvedimenti adottati dai Dirigenti di Settore con i quali vengono disposte anticipazioni all'Economo cassiere centrale per esigenze di propria competenza.


Art. 86

(Rendicontazione del cassiere centrale Regolarizzazione contabile)

 

1. Il Cassiere centrale deve rendere, trimestralmente, il rendiconto delle somme erogate a fronte delle anticipazioni disposte.

 
2. Il rendiconto di cui al comma 1 deve essere reso entro e non oltre venti giorni dalla data di chiusura del trimestre a eccezione del rendiconto relativo alla chiusura dell'ultimo trimestre che va reso entro il 31 gennaio del successivo esercizio finanziario. Le anticipazioni del trimestre successivo sono subordinate alla presentazione relativa al trimestre che precede.


3. La Ragioneria, sulla base dei rendiconti, provvede al reintegro dell'anticipazione mediante l'emissione di mandati in favore del Cassiere centrale con imputazione ai capitoli di spesa su cui è stato assunto l'originario impegno provvisorio ai sensi dell'articolo 85, comma 2.


4. Il Cassiere centrale provvede, entro il 20 febbraio dell'esercizio successivo, al versamento alla Tesoreria regionale della somma ricevuta in anticipazione ai sensi dell'articolo 85 mediante riversale di incasso, a cura della Ragioneria, sul pertinente capitolo di entrata delle partite di giro.


Art. 87

(Responsabilità dei cassieri)

 

1. La vigilanza sul funzionamento delle casse economali periferiche viene svolta dal Cassiere centrale. Il Cassiere centrale e gli Economi sono personalmente responsabili delle spese sostenute e dei pagamenti eseguiti nonché delle registrazioni e delle rendicontazioni concernenti i fondi accreditati ai sensi dei precedenti articoli.


2. La Ragioneria esercita la vigilanza sulle attività del Cassiere centrale eseguendo verifiche di cassa e ispezioni almeno una volta l'anno.


Art. 5
(Norma transitoria Regolarizzazione carte contabili anni 2005 e precedenti)


1. Al fine di pervenire alla definitiva regolarizzazione delle carte contabili formatesi sino a tutto il 2005, originate da provvedimenti esecutivi dell'autorità giudiziaria, il Settore ragioneria è autorizzato a provvedere direttamente all'emissione dei relativi mandati di pagamento in favore del Tesoriere regionale mediante prelievo delle somme occorrenti, comprensive degli oneri accessori, dal "Fondo per la regolarizzazione delle carte contabili" e successiva imputazione sul capitolo di spesa all'uopo istituito.


2. Il Settore di spesa alla cui attività e competenza si riferisce la partita debitoria sottostante alla carta contabile regolarizzata ai sensi del comma 1 provvede con proprio atto, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della Ragioneria, a disporre la cancellazione di eventuali connessi residui passivi, ivi compresi quelli già inviati in perenzione amministrativa.


Art. 6
(Carte contabili - Adempimenti del Tesoriere)


1. I pagamenti effettuati dal Tesoriere in esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria devono essere predisposti nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della
legge regionale 23 dicembre 1997, n. 23 (Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1995).


2. Ad avvenuto pagamento delle somme di cui al comma 1, il Tesoriere provvede a trasmettere tempestivamente alla Ragioneria la relativa documentazione ai fini della regolarizzazione della carta contabile.

 
3. Il comma 3 dell'articolo 11 della
l.r. 23/1997 è abrogato.


Art. 7
(Spese utenze - Domiciliazione bancaria)


1. Al fine di provvedere al tempestivo pagamento delle utenze regionali per consumi di energia elettrica, per spese telefoniche e di approvvigionamento idrico, il Settore provveditorato economato è autorizzato ad attivare le procedure per la domiciliazione bancaria presso il Tesoriere regionale.


2. La Ragioneria, ad avvenuta acquisizione della carta contabile, provvede a darne comunicazione al Settore di gestione della spesa alla cui competenza inerisce la partita debitoria, il quale, entro i successivi trenta giorni, adotta il relativo provvedimento d'impegno con imputazione della spesa ai pertinenti capitoli di bilancio ai fini della relativa regolarizzazione.


3. Il Settore provveditorato provvede a effettuare, per il tramite anche dei settori e degli uffici titolari delle utenze, le verifiche in ordine alla regolarità dei pagamenti intervenuti in relazione agli effettivi consumi nonché ad apporre, sulle relative fatture, il visto di eseguito riscontro.


Art. 8
(Modifica alla
legge regionale 9 dicembre 2002, n. 19)


1. Al comma 2 bis dell'articolo 15 della
legge regionale 9 dicembre 2002, n. 19 (Istituzione dell'Autorità di bacino della Puglia"), introdotto dall'articolo 15 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1, le parole "Settore ragioneria della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Settore risorse naturali".


Art. 9
(Modifica all'articolo 2 della
legge regionale 11 gennaio 1994, n. 2

)


1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), della
legge regionale 11 gennaio 1994, n. 2 (Contributi alle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi), per gli anni 2004 e 2005 è differito a trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 10
(Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie)


1. In applicazione dell'articolo 30, comma 1, della
legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale) e successive modificazioni e integrazioni, sono disposte agevolazioni tariffarie sull'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.


2. Alla spesa di cui al comma 1, derivante dai minori ricavi del traffico per le imprese di trasporto, si fa fronte con apposito stanziamento di euro 4 milioni sul capitolo di nuova istituzione del bilancio di previsione 2005 avente ad oggetto "Agevolazioni tariffarie in favore di determinate categorie di utenti dei servizi di trasporto pubblico interurbano (articolo 30
l.r. 18/2002)".


3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce le modalità applicative delle agevolazioni di cui alla presente norma.


Art. 11
(Misure di promozione collegamenti aerei con l'Europa)


1. Al fine di incentivare, attraverso apposite attività promozionali, i collegamenti aerei con destinazioni europee, la Giunta regionale è autorizzata a erogare alla partecipata Società per l'esercizio degli aeroporti Puglia (SEAP) s.p.a., previa rendicontazione delle spese a tal fine sostenute, un contributo di euro 600 mila.


2. Alla spesa di cui al comma 1 si fa fronte mediante stanziamento di pari importo sul capitolo di nuova istituzione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005.


Art. 12
(Intervento straordinario in favore delle Comunità montane della Murgia barese sud est e Murgia tarantina)


1. Al fine di garantire il prosieguo dell'attività lavorativa, sino al 31 dicembre 2005, degli ex lavoratori socialmente utili interessati al "Piano d'impresa" predisposto dalle rispettive Comunità montane della Murgia barese sud est e Murgia tarantina, con scadenza del rapporto di lavoro alla data del 31 ottobre 2005, è stanziata la somma di euro 61 mila, su apposito capitolo di nuova istituzione, da ripartirsi in proporzione alle unità lavorative in servizio presso ciascuna comunità.


2. Alla spesa di cui al comma 1 si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 121061 del bilancio di previsione 2005.

Art. 13

(Ulteriore anticipazione ai Consorzi di bonifica)

 
1. La Regione, nelle more della definizione, ai sensi dell'articolo 2 della
legge regionale 11 agosto 2005, n. 8 (Disposizioni transitorie in materia di Consorzi di bonifica), delle procedure di riclassificazione dei piani di contribuenza e dell'attivazione dei relativi ruoli da parte dei Consorzi di bonifica Arneo, Stornara e Tara, Terre d'Apulia e Ugento Li Foggi, provvede a erogare, a titolo di ulteriore anticipazione, le somme occorrenti a far fronte:
   a) alle spese di funzionamento;


   b) al pagamento degli emolumenti ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato fino alla data del 31 dicembre 2005;


   c) al pagamento della quota del contributo associativo dovuto da ciascun Consorzio all'Unione regionale delle bonifiche;


   d) al pagamento delle spettanze all'ENEL per la fornitura dell'energia elettrica agli impianti irrigui e agli impianti per l'approvvigionamento idrico alle popolazioni pugliesi;


   e) al pagamento degli emolumenti dovuti al personale dipendente in quiescenza a seguito dell'esodo degli anni 2003-2004, limitatamente alla liquidazione dei trattamenti di fine rapporto.


2. Per gli adempimenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a nominare un Commissario ad acta con potere di riscossione delle somme e di pagamento delle stesse. Il compenso da riconoscere ed erogare al Commissario ad acta fa carico alla dotazione finanziaria del capitolo di spesa 112097 del bilancio per l'esercizio finanziario 2005.


3. I Consorzi di bonifica di cui al comma 1, ad avvenuta riscossione dei nuovi ruoli, provvedono alla restituzione delle somme anticipate dalla Regione.


4. Alla spesa necessaria per far fronte all'erogazione delle anticipazioni di cui al comma 1 a favore dei Consorzi di bonifica interessati si provvede mediante iscrizione, su apposito capitolo di nuova istituzione del bilancio di previsione dell'esercizio 2005, della somma, in termini di competenza e cassa, di euro 10 milioni, nonché mediante iscrizione sul capitolo 112096 della somma di euro 5 milioni da sostenere con quota parte dell'assegnazione disposta dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale) e della legge 23 dicembre 1999, n. 499 (Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale).


Art. 14
(Aumento capitale sociale partecipata Terme di Santa Cesarea spa)


1. Ai fini dell'attivazione dei finanziamenti CIPE previsti per il programma di rilancio del polo termale, è autorizzata la spesa di euro 3 milioni da destinare alla sottoscrizione della quota di aumento del capitale sociale per la partecipata Terme di Santa Cesarea spa.


2. Alla spesa di cui al comma 1 si fa fronte mediante apposito stanziamento di pari importo sul capitolo di nuova istituzione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005.

Art. 15
(Interventi in materia di ricerca e orientamento universitario)


1. La Regione, nelle more dell'emanazione della legge organica in materia di ricerca universitaria e scientifica, al fine di favorire le iniziative e i progetti previsti dalla
legge regionale 5 luglio 1996, n. 12 (Diritto agli studi universitari), sostiene il finanziamento di borse di studio a favore di giovani laureati pugliesi per il perfezionamento professionale e scientifico.


2. Alla spesa di cui al comma 1 si fa fronte con prelevamento dal capitolo 916015 della complessiva somma di euro 300 mila.


Art. 16
(Modifica all'articolo 29 della
legge regionale 22 maggio 1985, n. 37 e successive modifiche)


1. Al comma 1 dell'articolo 29 della
legge regionale 22 maggio 1985, n. 37 (Norme per la disciplina dell'attività delle cave), sostituito dall'articolo 3 della  legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizioni in materia di attività estrattiva), sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

            "i bis) un rappresentante degli imprenditori operanti nel settore delle cave designato dalle associazioni industriali per ciascuna provincia;

  i ter) un rappresentante dei lavoratori del settore delle cave designato per ciascuna provincia congiuntamente dalle organizzazioni sindacali provinciali".

 
2. Al comma 2 dell'articolo 29 della
l.r. 37/1985, sostituito dall'articolo 3 della l.r. 21/2004, le parole "I componenti indicati alle lettere e), h) ed i)" sono sostituite dalle seguenti: "I componenti indicati alle lettere e), h), i), i bis) e i ter)".


3. Dopo il comma 2 dell'articolo 29 della
l.r. 37/1985 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Gli Ordini professionali, le Associazioni di categorie e le Organizzazioni sindacali indicati nel comma 1 provvedono, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della  comunicazione da parte dell'Assessorato, a indicare i rispettivi esperti o rappresentanti nel CTRAE. Trascorso tale termine, la Giunta regionale, su indicazione dell'Assessore, provvede alla nomina dei componenti per i quali non è pervenuta la designazione".


Art. 17
(Modifica alla
l.r.18/2002)


l. Al comma 2 dell'articolo 13 della
l.r.18/2002 le parole "entro il 30 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2006".


2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 20 della
l.r. 18/2002 le parole "entro il 30 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2006".



3. Il comma 2 dell'articolo 34 della
l.r. 18/2002 è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta regionale procede, entro il 31 dicembre 2006, ad approvare il progetto del sistema ferroviario regionale unitario integrato con il sistema nazionale previsto dall'articolo 9 della legge regionale 2 marzo 2004, n. 2 (Disposizioni in materia di trasporti - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18)", fissando modalità, criteri e tempi per la sua realizzazione. Le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi ferroviari e automobilistici integrativi e sostitutivi previste dall'articolo 16 della l.r. 18/2002 saranno espletate entro dodici mesi dalla realizzazione del sistema ferroviario regionale integrato. La Giunta regionale dispone il rinnovo dei contratti di servizio ponte con le attuali imprese esercenti i servizi ferroviari".


4. Al comma 1 dell'articolo 35 della
l.r. 18/2002, così come sostituito dall'articolo 9 della l.r. 2/2004 e dal comma 4 dell'articolo 52 della l.r. 1/2005, le parole "31 dicembre 2005" sono soppresse.


Art. 18
(Dotazione organica della delegazione romana di rappresentanza della Regione Puglia)


1. La Giunta regionale provvederà a definire la dotazione organica della rappresentanza della Regione Puglia nella sede romana.


Art. 19
(Interventi per la riduzione dei tempi di attesa e il miglioramento dell'emergenza sanitaria)


1. La Giunta regionale, con uno o più provvedimenti, è autorizzata a utilizzare la somma di euro 7 milioni da destinare al completamento dei servizi di radioterapia, all'acquisto, aggiornamento o rinnovo di apparecchiature diagnostiche finalizzate alla riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nonché al rinnovo del parco ambulanze del sistema di emergenza sanitaria.


2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si fa fronte mediante istituzione di un nuovo capitolo di spesa con uno stanziamento di pari importo - Unità previsionale di base 9.1.5.


Art. 20
(Interventi per la promozione della cittadinanza attiva)

 
1. Nelle more dell'emanazione della legge organica in materia di partecipazione e cittadinanza attiva e in attuazione delle dichiarazioni programmatiche, al fine di favorire la partecipazione di tutte le realtà sociali, culturali ed economiche presenti sul territorio e sperimentare forme innovative di coinvolgimento dei cittadini alla costruzione e alla valutazione delle strategie operative, è stanziata la somma di euro 300 mila.

2. Alla spesa di cui al comma 1 si fa fronte mediante iscrizione su apposito capitolo di nuova istituzione di uno stanziamento di pari importo.


Art. 21

(Interventi in materia di politiche giovanili)


1. La Regione favorisce l'attuazione di specifiche strategie rivolte alla valorizzazione delle potenzialità e delle competenze delle nuove generazioni in vari ambiti di intervento, quali la formazione, il lavoro, il tempo libero, la vita associativa, la cultura, l'educazione, la partecipazione, la fruibilità degli spazi urbani, le pari opportunità.


2. Per contribuire a ridurre il divario tra la formazione e il mondo del lavoro, s'intende favorire l'attività di stage con borse di tirocinio presso le strutture regionali, consentendo l'applicazione sperimentale di competenze acquisite in ambiti formativi post-laurea e/o post-diploma e contemporaneamente il trasferimento di conoscenze ed esperienze innovative rispetto ai modelli e ai metodi di lavoro attualmente praticati nell'amministrazione regionale.


3. Alla spesa di cui al presente articolo si fa fronte mediante iscrizione su apposito capitolo di nuova istituzione di uno stanziamento di euro 300 mila.


Art. 22
(Aree protette regionali.  Modifiche e integrazioni alla
legge regionale 24 luglio 1997, n. 19)


1. Il comma 2 dell'articolo 2, l'articolo 3 e il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), sono abrogati.


2. Al comma 1 dell'articolo 5 della
l.r. 19/1997 dopo la lettera C7 "Palude del Conte e duna costiera" è inserita la seguente: "C8 - Bacini di Ugento".


3. Al comma 6 dell'articolo 6 della
l.r. 19/1997 le parole ", sentito il Comitato tecnico scientifico," sono soppresse.


Art. 23
(Guardie ecologiche volontarie.    Modifica alla
legge regionale 28 luglio 2003, n. 10)

 
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della
legge regionale 28 luglio 2003, n. 10 (Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ecologica), dopo le parole "dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986" sono inserite le seguenti: "e dalle associazioni di volontariato della protezione civile e della tutela ambientale".


Art. 24
(Progetto di raccolta differenziata del comune di Brindisi)


1. Al fine di assicurare la prosecuzione del progetto di raccolta differenziata del comune di Brindisi, effettuata con l'ausilio di lavoratori socialmente utili (LSU), è stanziata la somma di euro 400 mila sul capitolo 611087 "Spesa per favorire la minore produzione di rifiuti" mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1110045 "Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti".


Art. 25

(Interventi in materia di Lavori Pubblici)


1. Per il recupero funzionale di cinema-teatro di proprietà dei Comuni, la Regione assegna contributi nella misura massima dell'80 per cento della spesa prevista con precedenza alle richieste accompagnate da progetti esecutivi o da preliminari di massima e ai Comuni con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti.


2. Alla spesa di cui al comma 1 si fa fronte mediante stanziamento di euro 3 milioni sul capitolo di nuova istituzione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005.

 

Art. 26
(Modifica all'articolo 19 della
 legge regionale 1° agosto 2003, n. 11)


1. Al comma 1 bis dell'articolo 19 della
legge regionale 1° agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del commercio), introdotto dall'articolo 26 (Norma straordinaria contro l'aumento incontrollato dei prezzi) della legge regionale 12 agosto 2005, n. 12, le parole "a partire dal 1° dicembre 2005" sono soppresse.


2. Il comma 1 septies dell'articolo 19 della
l.r. 11/2003, introdotto dall'articolo 26 della l.r. 12/2005, è sostituito dal seguente:

"1 septies La Giunta regionale provvede a emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previa consultazione delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni dei commercianti, apposito regolamento che fisserà la data di entrata in vigore dell'obbligo di cui al comma 1 bis".


Art. 27
(Proroga termini - Personale regionale in posizione di distacco)


1. Le disposizioni di cui all'articolo 64 della
legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia), sono prorogate al 31 dicembre 2006.

Art. 28
(Modifica e integrazioni all'articolo 62 della
legge regionale 4 agosto 2004, n. 14)


1. Il comma 6 dell'articolo 62 (Riconoscimento oneri personale formazione professionale) della
legge regionale 4 agosto 2004, n. 14, già sostituito dall'articolo 8 della l.r. 1/2005, è sostituito dal seguente:

  

"6. La liquidazione sarà disposta come segue:

   a) una prima rata, pari al 50 per cento di quanto richiesto, previa presentazione di apposita fideiussione;


   b) una seconda rata, pari a un ulteriore 40 per cento di quanto richiesto, previa presentazione di apposita fideiussione;


   c) una terza rata a saldo, ad avvenuta verifica del rendiconto".


Art. 29
(Intervento straordinario per l'attuazione del Programma interregionale "Promozione di servizi allo sviluppo rurale")


1. Al fine di poter realizzare sui territori rurali regionali, organizzati sotto forma di Gruppi di azione locale, Agenzie di sviluppo rurale, per contribuire meglio alla definizione delle strategie territoriali, viene stanziata la somma di euro 2 milioni sul capitolo di nuova istituzione 111149 a integrazione delle risorse disponibili sul capitolo 111152 e destinate alla piena attuazione del Programma regionale "Promozione di servizi allo sviluppo rurale".


   La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della
L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.