TITOLO I
Disposizioni di carattere finanziario
Art. 1
1. Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di
approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2007 (1), e comunque non oltre il 30 aprile 2007, è
autorizzato, ai sensi dell'articolo 66,
comma 4, della legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma
dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità
regionale e controlli), l'esercizio provvisorio del bilancio regionale per
l'anno 2007 sulla base degli stati di previsione delle entrate e delle spese per
l'anno 2006, come approvati con la legge
regionale 30 dicembre 2005, n. 19 (Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008), e successive
modificazioni.
(1) Il bilancio di previsione per l'anno 2007 è stato
approvato poi con L.R.
16 aprile 2007, n. 11.
Art. 2
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è limitata a un
dodicesimo dello stanziamento di ogni capitolo di spesa obbligatoria e
inderogabile, di cui all'elenco allegato alla presente legge (allegato A), per
ogni mese di esercizio provvisorio del bilancio autonomo regionale, ovvero alla
maggiore spesa necessaria laddove si tratti di spesa obbligatoria tassativamente
regolata dalla legge e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionabile
in dodicesimi.
2. In applicazione del comma 3 dell'articolo 66
della L.R. n.
28/2001 e successive modificazioni e integrazioni è
sospesa, dal 1° gennaio 2007 e per la durata dell'esercizio provvisorio,
l'esecuzione delle spese non obbligatorie e derogabili.
Art. 3
1. Le spese finanziate con fondi a destinazione vincolata
possono essere impegnate a condizione che i relativi fondi siano stati accertati
dalla Ragioneria della Regione a termine dell'articolo 69
della L.R. n.
28/2001 e successive modificazioni e integrazioni. È
autorizzata, altresì, l'assunzione degli impegni di spesa sui residui di
stanziamento e sulle economie vincolate iscritte in bilancio e provenienti dagli
esercizi 2006 e precedenti.
2. Al fine di consentire la tempestiva attuazione del POR
Puglia, è autorizzata l'esecuzione delle spese relative alle quote di
cofinanziamento regionale sui pertinenti capitoli di bilancio, ivi comprese
quelle iscritte tra i residui di stanziamento ed economie vincolate.
Art.
4
Modifiche alla L.R. n.
28/2001.
1. Alla L.R. n.
28/2001 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) all'articolo 42,
comma 5, le parole "salvo quella di cui al comma 1" sono sostituite dalle
seguenti: "salvo quelle di cui al comma 1 e ai successivi articoli 93, commi 6,
6-bis, 6-ter, 6-quater e 6-quinquies, e 95, comma 4";
b) all'articolo 93
è aggiunto, infine, il seguente comma:
"6-quinquies. Gli atti dirigenziali di cui ai commi 6, 6-bis,
6-ter e 6-quater di prelievo delle somme e di contestuale impegno possono essere
adottati entro il termine dell'esercizio e anche, limitatamente alle
disponibilità residue al 31 dicembre dell'anno precedente, durante l'esercizio
provvisorio.";
c) dopo il comma 4 dell'articolo 95
è inserito il seguente:
"4-bis. Gli atti dirigenziali di cui al comma 4 di prelievo
delle somme e di contestuale impegno possono essere adottati entro il termine
dell'esercizio e anche, limitatamente alle disponibilità residue al 31 dicembre
dell'anno precedente, durante l'esercizio provvisorio.".
TITOLO II
Norme Per il Contenimento della Spesa Sanitaria
Art. 5
Modifica ambiti territoriali delle Aziende sanitarie
locali . (2)
1. In attuazione dell'articolo 14
della legge
regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione
del Servizio sanitario regionale), le Aziende sanitarie locali (ASL) della
Regione Puglia sono ridotte a una per ciascuna delle province di Bari,
Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto. Le ASL provinciali di
nuova istituzione hanno sede nei comuni capoluoghi di provincia e sono
denominate ASL BA, FG, LE. Le attuali ASL BAT 1, BR 1 e TA 1 assumono la
denominazione ASL BAT, BR e TA.
2. La Giunta regionale, per ciascuna delle ASL provinciali di
Bari, Foggia e Lecce, nomina un Commissario straordinario che provvede alla
transitoria gestione nonché a ogni incombenza per le operazioni di fusione. Fino
alla nomina dei Commissari straordinari assolvono la relativa funzione i
Direttori generali delle ASL FG 3, BA 4 e LE 1.
2-bis. I Commissari straordinari di cui al comma 2 subentrano
nelle funzioni di Commissario liquidatore delle liquidazioni coatte
amministrative, riguardanti le gestioni degli esercizi 1994 e precedenti, delle
USL soppresse dal 1995 e rientranti negli ambiti territoriali delle rispettive
province. (3)
3. Ai fini dei rapporti con i terzi la fusione ha efficacia dal
1° gennaio 2007, data a partire dalla quale è soppressa la personalità giuridica
delle preesistenti ASL incorporate e le nuove ASL provinciali subentrano alle
stesse in tutti i rapporti giuridici.
4. Il Commissario straordinario designato dalla Giunta può
nominare un sub Commissario per ciascuna ASL originaria. Il Commissario
straordinario e i sub Commissari restano in carica fino alla nomina dei
Direttori generali delle ASL delle province di Bari, Foggia e Lecce. La Giunta
regionale fissa i compensi del Commissario straordinario e dei sub
Commissari.
4-bis. Al Commissario straordinario e al sub Commissario sono
applicabili le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 11, del D.Lgs. n.
502/1992 e successive modificazioni. La posizione di aspettativa senza
assegni con la stessa ASL provinciale non è motivo di incompatibilità con la
carica di commissario straordinario e sub commissario. (4)
5. Tutti i Collegi sindacali delle ASL incorporate decadono a
decorrere dalla data di cui al comma 3. In via transitoria, fino
all'insediamento dei Collegi sindacali delle nuove ASL provinciali, le relative
funzioni sono assicurate dai componenti dei Collegi delle ASL FG 3, BA 4 e LE
1.
6. I bilanci delle preesistenti ASL sono adottati dal
Commissario straordinario o, se già insediato, dal Direttore generale dell'ASL
provinciale entro il 30 giugno 2007.
7. L'Assessorato alle politiche della salute, attraverso
l'Agenzia regionale sanitaria pugliese (ARES), in accordo con i Commissari
straordinari delle ASL di Bari, Foggia e Lecce e i Direttori generali delle ASL
di Brindisi, BAT e Taranto, entro trenta giorni dalla data di insediamento dei
Commissari straordinari, in attuazione dell'articolo 14
della L.R. n.
25/2006, organizza un corso di formazione per i
responsabili delle Unità operative complesse delle cure primarie dei
Distretti.
8. I Commissari straordinari di cui al comma 2 nominano un
Direttore sanitario e un Direttore amministrativo che restano in carica fino
alla loro sostituzione o conferma da parte dei Direttori generali delle ASL
delle province di Bari, Foggia e Lecce.
9. La Giunta regionale adotta i necessari provvedimenti
attuativi dei precedenti commi.
10. La Giunta regionale, all'interno del regolamento previsto
dall'articolo 4,
comma 1, della L.R. n.
25/2006, prevede che la Conferenza dei Sindaci delle ASL
provinciali sia presieduta dal Sindaco del comune capoluogo. La Conferenza dei
Sindaci può organizzarsi in sottogruppi operativi per aree tematiche, di cui uno
deputato a supportare il processo di accorpamento e riorganizzazione delle ASL
in esecuzione del presente articolo.
10-bis. In caso di mancato insediamento della conferenza dei
sindaci dopo tre convocazioni, effettuate dal sindaco del comune capoluogo di
provincia in qualità di presidente della conferenza, le competenze spettanti
alla conferenza sono allo stesso attribuite (5).
11. All'atto dell'eventuale approvazione del corso di laurea in
medicina e chirurgia nell'Università del Salento da parte degli organi
competenti la Giunta regionale procede allo scorporo del Presidio ospedaliero
"Vito Fazzi" di Lecce e alla sua trasformazione in Azienda ospedaliera
universitaria.
(2) Disposizioni regolamentari ed attuative per
l'applicazione del presente articolo sono state approvate con Reg. 30 marzo
2007, n. 9.
(3) Comma aggiunto dall'art. 28,
comma 1, lettera a), L.R. 16
aprile 2007, n. 10.
(4) Comma aggiunto dall'art. 28,
comma 1, lettera b), L.R. 16
aprile 2007, n. 10.
(5) Comma aggiunto dall'art.
15,
L.R.
23 dicembre 2008, n. 45.
Art.
6
Remunerazione ricoveri e
protesi.
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, adotta una nuova disciplina
regolamentare in materia di remunerazione degli episodi di ricovero nei quali
sono utilizzate protesi, anche al fine di realizzare il migliore rapporto tra
gli elementi di costo dell'intera prestazione.
Art.
7
Norme in materia di
razionalizzazione della spesa sanitaria.
[1. Dalla data di entrata in
vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2007, le Aziende e Istituti
del Servizio sanitario regionale (SSR) che intendono procedere all'acquisizione
di beni o servizi con valore di stima complessivo pari o superiore a euro 500
mila, IVA esclusa, richiedono preventiva autorizzazione alla Giunta regionale,
per il tramite dell'Assessorato alle politiche della salute] . (6)
[2. La Giunta regionale, entro
sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di autorizzazione,
esprime il proprio parere alla luce delle previsioni programmatorie contenute
nel bilancio economico di previsione di ciascuna Azienda sanitaria. Eventuali
richieste di chiarimenti e integrazioni interrompono il computo del predetto
termine. Il mancato riscontro entro il termine di cui sopra costituisce
manifestazione di assenso]. (7)
3. È fatto obbligo alle Aziende e Istituti del SSR completare e
aggiornare, entro e non oltre il 31 gennaio 2007, le quotazioni dei beni inclusi
nell'Osservatorio prezzi e tecnologie (OPT) istituito presso l'Assessorato alle
politiche della salute, che si avvale del supporto dell'ARES sia con riferimento
alle valutazioni di merito sia al fine di rendere operativo il predetto
strumento di controllo della spesa.
4. Per la verifica di quanto previsto dai precedenti commi
l'Assessorato alle politiche della salute si avvale del proprio Servizio
ispettivo.
5. La mancata alimentazione dell'OPT costituisce elemento di
valutazione dell'operato delle Direzioni generali ai fini della conferma e
revoca dell'incarico.
6. È fatto, altresì, obbligo alle Aziende e Istituti del
sistema sanitario regionale di attivare uno specifico monitoraggio dei consumi
sanitari al fine di una corretta utilizzazione dei beni, servizi e materiali
acquistati. A tal fine, le suddette Aziende e Istituti possono avvalersi di
programmi informatizzati per la gestione e messa in rete dei magazzini per lo
stoccaggio delle merci.
(6) Comma abrogato dall'art. 5,
L.R. 26
ottobre 2007, n. 28.
(7) Comma abrogato dall'art. 5,
L.R. 26
ottobre 2007, n. 28.
Art.
8
Contrasto alla mobilità sanitaria
passiva.
1. Al fine del monitoraggio e della compensazione della
mobilità sanitaria tra Regioni è istituita apposita struttura presso l'ARES. A
tal fine, l'Agenzia è autorizzata a stipulare contratti di collaborazione
coordinata e continuativa ovvero contratti ex articolo 15-septies del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria,
a norma dell'articolo 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421), e successive modificazioni, per n. 2 unità,
provvedendo alla relativa spesa con risorse del proprio bilancio.
Art. 9
Norme in materia di bilanci delle Aziende
sanitarie.
1. In deroga all'articolo 17
della legge
regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme sull'assetto
programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali
in attuazione del D.Lgs. n.
502/1992), la Giunta regionale, nelle more dell'adozione del Documento di
indirizzo economico funzionale, comunica alle Aziende sanitarie, all'ARES e
all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) gli importi assegnati
in via provvisoria quale quota del Fondo sanitario regionale ai fini
dell'adozione del bilancio preventivo entro il 28 febbraio 2007.
Art.
10
Proroga contratti precari *
1. In attesa della definizione dei concorsi banditi, da bandire
o in fase di espletamento, in deroga a ogni diversa disposizione, il personale
delle categorie di cui all'articolo 4,
comma 4, della legge
regionale 30 dicembre 2005, n. 20 (Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008
della Regione Puglia), è assunto direttamente dalle Aziende sanitarie, per un
periodo non oltre il 30 giugno 2007, limitatamente ai lavoratori che prestino o
abbiano prestato servizio alle dipendenze delle Agenzie di somministrazione in
missione presso le predette Aziende, i contratti dei quali scadano nel periodo
dal 1° dicembre 2006 al 31 marzo 2007, esclusivamente a condizione che i
lavoratori stessi abbiano prestato in precedenza attività lavorativa alle
dirette dipendenze delle stesse Aziende sanitarie per almeno sei mesi a seguito
di avviamento a selezione effettuato dai competenti centri per l'impiego.
(8)
2. In caso di necessità sopravvenute all'espletamento delle
procedure selettive di cui all'articolo 4,
commi 4 e 5, della L.R. n.
20/2005, in deroga a ogni diversa disposizione, il 50 per
cento delle assunzioni a tempo determinato per le medesime categorie deve essere
effettuato dalle Aziende sanitarie, in base alle graduatorie delle stesse
procedure, tra coloro che vi siano utilmente collocati, nel rispetto delle
proporzioni determinate ai sensi del predetto articolo 4, comma 5.
3. Sono altresì prorogati di sei mesi, nelle more
dell'attuazione delle previsioni della legge finanziaria per l'anno 2007, i
contratti a tempo determinato del personale degli altri profili del comparto. È
altresì assunto direttamente, nei limiti di spesa consentiti, per un periodo non
superiore a sei mesi, il personale degli altri profili del comparto che presti
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge o abbia prestato
servizio per almeno dodici mesi alle dipendenze delle Agenzie di
somministrazione in missione presso le predette Aziende sanitarie.
* Vedi l’art. 9 della l.r. 1/2008 che
estende le disposizioni del presente articolo oltre che quelle della
deliberazione di Giunta regionale 15 ottobre 2007, n. 1657, all’Agenzia
regionale sanitaria (ARES).
(8) Comma così modificato dall'art. 3,
L.R. 1°
febbraio 2007, n. 1.
Art.
11
Livelli essenziali di
assistenza.
1. È recepito e attuato nella Regione Puglia il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 28 novembre 2003 (Modifica del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 29 novembre 2001 recante "Definizione dei livelli essenziali
di assistenza", in materia di certificazioni).
2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, adotta disposizioni attuative del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.
Art.
12
Interventi in materia di
assistenza farmaceutica. (9)
1. Ai fini della razionalizzazione dell'assistenza
farmaceutica, sia territoriale che ospedaliera, sono adottate le iniziative di
seguito riportate relative ad alcune categorie terapeutiche:
[a) Per la prescrizione dei farmaci compresi nella
categoria ATC AO2BC - inibitori della pompa protonica - devono essere osservate
le seguenti modalità:
1) i medici di medicina generale e i pediatri di libera
scelta, nella normale pratica assistenziale, devono effettuare prescrizioni di
farmaci il cui costo per dose definita al giorno riferito al prezzo al pubblico
non sia superiore al prezzo minimo di riferimento calcolato in euro 0,90. In
particolare, per la nota 1 devono essere prescritti solo i Misoprostolo e gli
inibitori di pompa protonica a dosaggio pieno con costo entro euro 0,90 di dose
definita giornaliera;
2) qualora il medico, in caso di intolleranza,
insufficiente risposta clinica o possibili interazioni farmacologiche, ritenga
che sia necessario prescrivere una specialità il cui costo per giorno di terapia
riferito al prezzo al pubblico sia superiore al valore di cui al numero 1) deve
giustificare la diversa scelta terapeutica nell'ambito dell'aggiornamento della
scheda sanitaria individuale del paziente, disposto dall'articolo 45, comma 2,
lettera b), dell'Accordo collettivo nazionale. In tal caso il cittadino non paga
alcuna differenza di prezzo;
3) i medici ospedalieri e i medici specialisti
ambulatoriali esterni e interni sono tenuti, nella proposta di prescrizione, a
indicare i farmaci il cui prezzo al pubblico non sia superiore a quanto indicato
al numero 1). Qualora gli stessi ritengano necessario utilizzare farmaci di
prezzo superiore a quello di riferimento devono predisporre opportuno Piano
terapeutico, su modello predisposto dalla Regione. Nel Piano devono essere
riportate le motivazioni della diversa scelta terapeutica che, comunque, non può
prescindere dai criteri di appropriatezza della EBM e dall'osservanza delle Note
AIFA 1 oppure 48. Tale Piano terapeutico deve comunque essere condiviso dal
medico di medicina generale. In tal caso il cittadino non paga alcuna differenza
di prezzo;
4) i medici prescrittori devono contrassegnare sulla
ricetta la specifica nota che individua il prezzo di riferimento o la deroga, da
definirsi da parte della Regione;
5) i medici della continuità assistenziale devono
prescrivere unicamente il farmaco alle condizioni di cui al numero 1);
6) per la prescrizione di farmaci il cui prezzo supera
quello di riferimento e per la quale sulla ricetta non è contrassegnata la
specifica nota regionale di cui al numero 4) i farmacisti devono richiedere la
differenza tra il prezzo di riferimento e quello del farmaco
dispensato;
7) i medici di medicina generale all'atto della
prescrizione devono informarsi circa precedenti dispensazioni del primo ciclo
terapeutico al fine di evitare duplicazioni;
8) le Aziende sanitarie devono verificare le condizioni di
fornitura dei farmaci inibitori della pompa protonica alle strutture
ospedaliere, evitando offerte anomale che potrebbero essere finalizzate
all'induzione a consumi sul territorio, in particolare considerando le cessioni
a costo zero o a prezzo simbolico;
9) è obiettivo dei Direttori generali delle ASL, attraverso
i responsabili di Distretto e dei Servizi farmaceutici territoriali:
9.1 rafforzare il controllo dell'appropriatezza
prescrittiva di tali medicinali, secondo le limitazioni e le indicazioni
riportate nelle note AIFA n. 1 e 48;
9.2 effettuare controlli a campione su almeno il 30 per
cento delle prescrizioni riportanti la nota di deroga.] *
b) Per la prescrizione dei farmaci compresi nella categoria ATC
C10AA inibitori della HMG CoA Redattasi devono essere osservate le seguenti
modalità:
1) i medici prescrittori, all'atto della prescrizione di
inibitori della HMG CoA Reduttasi (cat C10AA), devono attenersi pedissequamente
alle indicazioni previste dalla Nota AIFA 13, ponendo particolare attenzione
alla carta del rischio cardiovascolare, nonché all'invio del paziente presso i
Centri di riferimento, individuati dalla Regione, per l'individuazione delle
diagnosi di dislipedemie familiari;
2) i servizi farmaceutici territoriali devono porre particolare
attenzione all'analisi dei consumi degli inibitori della HMG CoA Reduttasi (cat
C10AA), collaborando con i medici prescrittori per la verifica dell'aderenza
terapeutica, considerando due aspetti principali quali la durata del trattamento
e la continuità della terapia;
3) è obiettivo dei Direttori generali e dei prescrittori
pervenire, per tale gruppo terapeutico, a un livello prescrittivi che realizzi
una spesa media per DDD inferiore a euro 1,00;
4) i Direttori generali delle ASL, attraverso i responsabili di
Distretto e dei Servizi farmaceutici territoriali, sono incaricati di:
4.1 rafforzare il controllo dell'appropriatezza prescrittiva di
tali medicinali, secondo le limitazioni e le indicazioni riportate nella nota
AIFA n° 13;
4.2 effettuare, mensilmente, la verifica del raggiungimento
dell'obiettivo assegnato.
c) Per la prescrizione dei farmaci compresi nelle categorie ATC
N06AB e N06AX - antidepressivi inibitori selettivi della Serotonina-ricaptazione
e atipici - devono essere osservate le seguenti modalità:
1) è obiettivo dei Direttori generali e dei prescrittori
pervenire a un livello prescrittivi che realizzi una spesa media per DDD
inferiore a euro 0,50;
2) i Direttori generali delle ASL, attraverso i responsabili di
Distretto e dei Servizi farmaceutici territoriali, sono incaricati di
effettuare, mensilmente, la verifica del raggiungimento dell'obiettivo
assegnato.
d) Ai fini del rispetto delle note limitative i Direttori
generali delle ASL, attraverso i responsabili di Distretto e dei Servizi
farmaceutici territoriali, rafforzano il controllo dell'appropriatezza
prescrittiva dei medicinali soggetti alle limitazioni e indicazioni riportate in
tutte le note AIFA, ricorrendo, ove necessario, all'addebito al medico per
farmaci prescritti al di fuori delle condizioni di rimborsabilità previste dal
SSN, secondo le disposizioni di cui al decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323
(Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito,
con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1996, n. 425.
e) A far data dal 1° giugno 2007, all'atto delle dimissioni del
paziente dal ricovero o della visita specialistica, le strutture delle Aziende
sanitarie pubbliche devono dispensare i farmaci necessari per il primo ciclo di
terapia, fatti salvi quelli oggetto dell'Accordo Regione-Federfarma sulla
distribuzione dei farmaci di cui alla Delib.G.R. n. 1271/2005
e alla Delib.G.R. n. 1519/2006. (10) Entro il 28 febbraio 2007 la Regione
adotta apposito regolamento (11)
sulle modalità operative della distribuzione diretta. L'avvio, i livelli e le
modalità di distribuzione terranno conto della valutazione dell'effetto degli
altri interventi di cui al presente articolo nonché dei rapporti di sinergia col
sistema distributivo delle farmacie convenzionate.
f) Per la razionalizzazione dei consumi dei farmaci e per
l'educazione al corretto uso degli stessi, la Regione promuove le seguenti
iniziative di formazione e informazione rivolte ai medici e ai cittadini:
1) campagna di sensibilizzazione per i cittadini
attraverso:
1.1 percorsi informativi e formativi per un uso sempre più
corretto delle risorse in generale e, in particolare, per quelle riservate alla
farmaceutica;
1.2 campagne d'informazione e sensibilizzazione su tutto il
territorio regionale mediante messaggi da diffondere utilizzando circuiti
televisivi o altri canali di comunicazione ritenuti idonei, su indicazione della
Commissione regionale per il controllo dell'appropriatezza prescrittiva;
2) iniziative di formazione per i medici attraverso:
2.1 percorsi formativi "formazione a distanza" per una sempre
maggiore qualificazione della prescrizione terapeutica;
2.2 percorsi diagnostico-terapeutici condivisi tra i medici
prescrittori sulle maggiori patologie, in termini di incidenza e di costi nella
regione Puglia;
2.3 percorsi di informazione indipendente sul farmaco per i
medici prescrittori;
2.4 percorsi per la rilevazione dei dati riferiti a indicatori
di performance indispensabili per poter meglio definire l'appropriatezza delle
cure in generale e di quella farmacologia in particolare.
g) il finanziamento del programma di formazione e informazione
di cui alla lettera f) è effettuato utilizzando parte dello stanziamento
disponibile per le iniziative di farmacovigilanza e di formazione degli
operatori sanitari sulle proprietà, sull'impiego e sugli effetti indesiderati
dei medicinali, nonché per le campagne di educazione sanitaria della stessa
materia così come previsto dall'articolo 36, comma 14, della legge 27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica), e dalla Delib.G.R. 5 ottobre 2004, n. 1470 (Progetto per
l'organizzazione della farmacovigilanza), fino alla concorrenza massima della
somma impegnata sul Cap. 751085 del bilancio di previsione 2006.
2. Ai fini della razionalizzazione e contenimento della spesa
farmaceutica ospedaliera la Giunta regionale, entro il 28 febbraio 2007, adotta
i provvedimenti necessari per l'attuazione dei programmi di seguito
elencati:
a) rafforzamento della farmacovigilanza attiva in ambito
ospedaliero nell'ambito delle iniziative che afferiscono al Progetto regionale
di cui alla Delib.G.R. n. 1470/2004;
b) iniziative di informazione sui farmaci indipendente da
logiche di natura promozionale;
c) monitoraggio dell'appropriatezza prescrittivi in
ospedale;
d) governo della spesa farmaceutica attraverso la politica del
Prontuario terapeutico ospedaliero regionale;
e) contrasto alle acquisizioni di farmaci, nell'ambito di
attività promozionali, che condizionano la prescrizione territoriale;
f) gestione informatizzata dei consumi di farmaci in ambito
ospedaliero con possibilità di monitoraggio farmacoepidemiologico espresso in
DDD;
g) studi di farmacoutilizzazione riguardanti strategie
terapeutiche con farmaci innovativi;
h) applicazione delle sanzioni previste dal combinato disposto
del D.Lgs. n. 502/1992 e
successive modificazioni nonché dalla L. n. 425/1996 nel caso di mancato
rispetto delle disposizioni contenute nel Reg. 17
novembre 2003, n. 17, concernente le prescrizioni e il monitoraggio
in materia di assistenza sanitaria;
i) linee-guida per l'utilizzo appropriato dei farmaci per i
quali è prevista la redazione del Piano terapeutico;
j) acquisti per area e lotti di equivalenza;
k) razionalizzazione della logistica anche attraverso magazzini
centralizzati.
3. A seguito di valutazione periodica degli effetti delle
iniziative di cui al comma 1 e al fine di contenere, comunque, la spesa
farmaceutica entro i parametri previsti dalla vigente normativa, la Giunta
regionale adotta ulteriori provvedimenti ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 18 settembre
2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.
(9) Con Delib.G.R. 26
febbraio 2007, n. 177 è stato approvato, ai
sensi del presente articolo, il piano di contenimento della spesa farmaceutica
giornaliera.
(10) Periodo così modificato dall'art. 29,
L.R. 16
aprile 2007, n. 10. La modifica ha
riguardato la sostituzione dell'originario termine del 1° aprile 2007 con quello
attuale del 1° giugno 2007.
(11) Vedi, al riguardo, il Reg. 18
giugno 2007, n. 15.
* La Corte Costituzionale con sentenza n. 44/2010
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della presente
lettera
TITOLO III
Disposizioni varie
Art.
13
Soppressione dell'Agenzia
regionale per il lavoro. (12)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge è abrogato l'articolo 5
della legge
regionale 5 maggio 1999, n. 19 (Norme in materia di
politiche regionali del lavoro e dei servizi all'impiego).
2. L'Agenzia regionale per il lavoro è, pertanto, soppressa e
le relative funzioni sono trasferite al Settore lavoro e cooperazione della
Regione Puglia.
3. I dipendenti dell'Agenzia sono assegnati, nel rispetto della
normativa vigente, agli uffici della Regione Puglia, in relazione alle necessità
organizzative.
4. Sono fatte salve le istanze regolarmente presentate dal
personale, ai sensi dell'articolo 12
della L.R. n.
20/2005.
5. La definizione e liquidazione dei rapporti in essere
dell'Agenzia regionale per il lavoro con terzi sono definite a cura di un
Commissario liquidatore nominato dalla Giunta regionale, che lo designa senza
oneri individuandolo tra il personale dirigenziale in servizio presso la
Regione.
(12) Vedi, anche, la Delib.G.R. 24 aprile 2007, n. 523.
Art.
14
Disposizione in materia
ambientale.
1. Ai fini della definizione degli indirizzi inerenti le più
recenti disposizioni normative in materia di tutela ambientale e, in
particolare, quelle recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale), e successivi decreti attuativi, il Comitato
regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Puglia (CRIAP), da ultimo
costituito, ai sensi della legge
regionale 16 maggio 1985, n. 31, con Delib.G.R. 10 maggio
2004, n. 671, è prorogato sino alla data del 31 dicembre 2007.
Art.
15
Modifica alla legge regionale 19
luglio 2006, n. 22.
1. L'articolo 7
della legge
regionale 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima
variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006), è
soppresso.
2. La lettera c)
dell'articolo 31
della L.R. n.
22/2006 è soppressa.
Art.
16
Modifica all'articolo 9 della
legge regionale 4 ottobre 2006, n. 27.
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 9
della legge
regionale 4 ottobre 2006, n. 27 (Modifiche e integrazioni
alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6), dopo le parole "che lo
presiede" sono inserite le seguenti: "e, previa intesa con l'Università di
appartenenza,".
Art.
17
Proroga delle funzioni del
Comitato tecnico consultivo. Legge regionale 4 luglio 1997, n. 18.
1. Le funzioni del Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 3
della legge
regionale 4 luglio 1997, n. 18 (Procedure di attuazione
del Piano di liquidazione del soppresso Ente regionale di sviluppo agricolo
della Puglia), e successive modifiche e integrazioni sono prorogate di ulteriori
tre anni.
2. Gli enti pubblici che alla data di entrata in vigore della
presente legge hanno fatto richiesta e che hanno già accettato il prezzo
determinato dall'UTE, ai sensi dell'articolo 13,
comma 2, della legge
regionale 30 giugno 1999, n. 20 (Definizione procedure di
assegnazione e vendita di beni di riforma fondiaria e per dismissioni
patrimoniali in favore di enti pubblici), sono autorizzati, nelle more della
formalizzazione del passaggio di proprietà, a stipulare contratti di fitto, per
non più di dodici mesi, dei beni oggetto dell'acquisizione da parte dell'ente
stesso.
Art.
18
Disposizioni per il riordino delle
funzioni amministrative e proroga dei termini in ambito turistico.
1. Al fine di assicurare continuità alla gestione delle Aziende
di promozione turistica (APT) e all'erogazione dei servizi a esse assegnate, i
soggetti di cui all'articolo 10
della legge
regionale 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005), sono prorogati nelle
loro funzioni sino alla data di entrata in vigore della legge di riforma
complessiva del settore turistico, comunque non oltre il 30 giugno 2008. (13)
2. L'integrazione dell'indennità dei Presidenti delle Province
prevista dalla lettera f) del comma 8
dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), non si estende ai
Presidenti dei Consigli di amministrazione e ai Presidenti dei collegi sindacali
delle APT di Puglia le cui indennità sono disciplinate dall'articolo 16
della legge
regionale 23 ottobre 1996, n. 23 (Riordinamento
dell'amministrazione turistica regionale in attuazione dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n.
217).
(13) Comma così modificato dall'art.8,
L.R. 26
ottobre 2007, n. 28. La modifica ha
riguardato la sostituzione dell'originaria proroga delle funzioni previste sino
al 30 settembre 2007 con quella qui indicata.
Art.
19
Modifiche alla legge regionale 1°
agosto 2003, n. 11.
1. Dopo il comma 2
dell'articolo 5
della legge
regionale 1° agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del
commercio), è inserito il seguente:
"2-bis La programmazione della rete di vendita deve essere
effettuata sulla base della seguente suddivisione dei settori merceologici:
a) alimentare e misto (alimentare e non alimentare);
b) non alimentare (comprendente il settore non alimentare beni
per la persona, il settore non alimentare altri beni e il settore non alimentare
altri beni a basso impatto urbanistico di cui al comma 2).".
2. All'articolo 6,
comma 1, della L.R. n.
11/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: "attività di commercio" sono inserite le
seguenti: "del settore alimentare";
b) alla lettera a) le parole: "ovvero essere almeno in possesso
di un diploma di istituto secondario" sono soppresse;
c) alla lettera b) l'ultimo periodo, dalle parole "Per gli
esercenti" alla parola "specifici", è soppresso.
3. All'articolo 8
della L.R. n.
11/2003 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"12-bis Il cambiamento merceologico all'interno del settore non
alimentare è subordinato alla comunicazione al Comune e ha effetto decorsi
trenta giorni dalla comunicazione. Il cambiamento merceologico, in caso di
inserimento di settore con maggiore carico urbanistico, comporta l'adeguamento
degli standard a parcheggio pertinenziali.".
4. All'articolo 13,
comma 3, della L.R. n.
11/2003 dopo le parole:
"di vendita" sono inserite le seguenti: "e del settore merceologico".
Art.
20
Misure di contenimento compensi
nelle Società partecipate regionali.
1. In sede di rinnovo o di conferma degli incarichi degli
amministratori e dei dirigenti delle Società partecipate regionali, la Regione,
attraverso i propri rappresentanti nei competenti Organi statutari, riduce i
compensi e gli eventuali trattamenti accessori, connessi ai predetti incarichi,
in misura pari almeno al dieci percento rispetto agli attuali emolumenti.
*
* Vedi anche la l.r. 1/2011, art. 8 che così
dispone: “Art. 8 (Riduzione dei costi degli apparati amministrativi regionali) -
1. A partire dal 1° gennaio 2011, le indennità, i compensi, i gettoni o le altre
utilità, comunque denominate, corrisposte dalla Regione Puglia ai componenti di
organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi
collegiali, comunque denominati, e ai titolari di incarichi istituzionali di
qualsiasi tipo sono ridotti del 10 per cento rispetto agli importi in godimento
al 30 aprile 2010. Gli importi come innanzi ridotti non possono essere
incrementati sino al 31 dicembre 2013. 2. Il compenso dei componenti degli
organi di amministrazione e di quelli di controllo delle società, direttamente o
indirettamente, possedute in misura totalitaria dalla Regione Puglia alla data
di entrata in vigore della presente legge è ridotto del 10 per
cento.”
Art.
21
Disposizioni in materia di
Consorzi di bonifica. *
[1. I termini per il rinnovo del Consiglio dei delegati del
Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi sono sospesi fino alla data di entrata in
vigore della nuova legge regionale di riordino delle norme in materia di
Consorzi di bonifica e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre
2007.]
* Articolo
abrogato dalla l.r. 4/2012, art. 1, c. 1, lett. q)
Art.
22
Delega alle Province delle
funzioni autorizzatorie in tema di gestione di rifiuti e bonifica.
1. Le disposizioni contenute nella legge
regionale 3 ottobre 1986, n. 30 (Decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915. Smaltimento rifiuti. Norme integrative e
di prima attuazione), e nell'articolo
23
della legge
regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
in materia di tutela ambientale), sono prorogate al 31 dicembre 2007.
2. La Regione provvede entro trenta giorni, in via transitoria,
alla determinazione delle garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di
smaltimento e di recupero dei rifiuti mediante adozione di apposito regolamento.
(14)
(14) Vedi, al riguardo, il Reg. 16
luglio 2007, n. 18.
Art.
23
Finanziamenti per opere di
edilizia scolastica.
1. A partire dall'esercizio finanziario 2007, i finanziamenti
di opere di edilizia scolastica facenti carico a fondi regionali, statali e/o
comunitari sono assegnati soltanto agli edifici scolastici regolarmente inseriti
nella banca dati dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, istituita ai
sensi dell'articolo 7 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme
per l'edilizia scolastica).
Art.
24
Disposizioni in materia di
organizzazione del personale.
1. Il dirigente del Settore personale e organizzazione è
autorizzato a impegnare, ai sensi dell'articolo 66,
comma 4, della L.R. n.
28/2001, le somme previste nel bilancio 2006 e iscritte
nei capitoli di spesa n. 3370 e 3372 della u.p.b. 4.2.1. per l'espletamento
delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale regionale, ivi
compreso quello di qualifica dirigenziale.
Art.
25
Proroga di termini.
1. I Commissari straordinari e i Collegi dei revisori dei conti
degli Enti per il diritto agli studi universitari restano in carica non oltre il
28 febbraio 2007.
[2. Le disposizioni di cui all'articolo 64
della legge
regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione
del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione
Puglia), sono prorogate al 31 dicembre 2007.] *
ALLEGATO A ( l'allegato A è stato integrato dalla l.r. 1/2007,
art. 1 )
* Comma implicitamente abrogato dalla l.r.
18/2008, art. 15 che ha abrogato , a decorrere dal 15 novembre 2008, l’art. 51
della l.r. 4/2003
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53,
comma 1, della L.R. 12 maggio
2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Puglia.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 28 dicembre 2006
Vedi: LR2006-39Allegati