(1) Titolo sostituito dalla l.r.
23/2018, art.1,
comma 1.
Capo I
Finalità e definizioni
Art.
1
Finalità
1. Il presente testo unico disciplina l’esercizio delle
funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio armentizio e dei beni
della soppressa Opera nazionale per i combattenti (ONC) e dei beni della
soppressa Riforma fondiaria. (2)
(2) Parole aggiunte dalla l.r.
23/2018, art.2,
comma 1.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente testo unico si intende per:
a) tratturo regionale: bene del
demanio armentizio;
b) area tratturale: suolo
appartenente ai tratturi regionali;
c) valorizzazione: attività
diretta ad assicurare le migliori condizioni di conservazione e fruizione
pubblica del demanio armentizio, nonché di utilizzazione economica;
d) reintegra: attività
ricognitiva finalizzata alla identificazione e rilevazione dei tratturi
regionali;
e) attuali possessori:
1) titolari di concessioni
vigenti;
2) soggetti che hanno acquistato
il soprassuolo.
Capo II
Demanio armentizio
Art. 3
Costituzione del demanio armentizio
1. I tratturi di Puglia, le cui funzioni amministrative
sono state trasferite alla Regione ai sensi del comma 1 dell’articolo 66 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della
delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), costituiscono
il demanio armentizio della Regione Puglia in quanto “monumento della storia
economica e sociale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni
stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia
epoca”.
2. Le funzioni amministrative relative al demanio armentizio
sono attribuite ai Comuni e alla Regione.
Art. 4
Funzioni amministrative della Regione
1. La Regione approva il Quadro di assetto di cui
all’articolo 6 e il Documento di valorizzazione di cui all’articolo 14 ed
esercita le funzioni di reintegra, tutela dominicale e amministrazione del
demanio armentizio.
Art. 5
Funzioni amministrative dei Comuni
1. I Comuni approvano il Piano locale di valorizzazione di
cui all’articolo 16 ed esercitano le funzioni inerenti alla vigilanza e al
controllo sulla integrità e conservazione dei tratturi regionali; provvedono,
altresì, all’accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente testo
unico e alla riscossione e incameramento delle sanzioni di cui all’articolo
24.
2. I Comuni trasmettono alla Regione i verbali di accertamento
delle violazioni ai fini dell’esercizio della tutela dominicale.
Art. 6
Quadro d’assetto regionale
1. Il Quadro d’assetto regionale prevede l’assetto
definitivo delle destinazioni dei tratturi regionali, attraverso
l’individuazione e la perimetrazione:
a) dei tratturi che conservano
l’originaria consistenza o che possono essere alla stessa recuperati, da
conservare e valorizzare per il loro attuale interesse storico, archeologico e
turistico - ricreativo;
b) delle aree tratturali idonee a
soddisfare esigenze di carattere pubblico;
c) delle aree tratturali che
hanno subìto permanenti alterazioni, anche di natura edilizia.
2. Le aree di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono
quelle che hanno irreversibilmente perduto la loro originaria caratteristica di
tratturo e, come tali, di beni di interesse archeologico.
3. Il Quadro di assetto è approvato anche ai fini del piano
quadro di cui al decreto del Ministero dei beni culturali e ambientali 22
dicembre 1983, che ha dichiarato i Tratturi di Puglia “cose di interesse storico
e archeologico” ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose
d’interesse artistico e storico).
4. Il Quadro d’assetto, alla luce dell’attività prevista al
comma 1, recepisce ed eventualmente aggiorna:
a) i piani comunali dei tratturi,
approvati ai sensi della legge
regionale 23 dicembre 2003, n. 29 (Disciplina delle funzioni amministrative
in materia di tratturi), alla data di entrata in vigore del presente testo
unico;
b) i piani comunali redatti e
approvati con le modalità previste dalla stessa normativa e pervenuti entro un
anno dalla data di entrata in vigore del presente testo unico.
Art. 7
Procedimento di approvazione del
Quadro di assetto regionale
1. Il Quadro di assetto è approvato secondo il seguente
procedimento:
a) entro un anno dallo spirare
del termine di cui alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 6, la Giunta
regionale prende atto del Quadro di assetto e ne dispone la pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sul sito istituzionale della
Regione; nell’ambito della procedura di formazione del Quadro di assetto la
Regione assicura la partecipazione e il coinvolgimento degli enti locali
interessati;
b) entro sessanta giorni dalla
data di pubblicazione, i Comuni territorialmente competenti e gli altri soggetti
interessati possono far pervenire alla Regione osservazioni e proposte
integrative;
c) la Giunta regionale,
pronunciandosi sulle proposte e osservazioni pervenute, adotta il Quadro di
assetto;
d) la Regione convoca apposita
conferenza di servizi, ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi), nell’ambito della quale sono acquisiti i
pareri vincolanti della Soprintendenza per i beni archeologici e della
Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, ovvero i pareri
previsti dal Piano paesaggistico regionale;
e) la Giunta regionale, previa
acquisizione del parere della Commissione consiliare competente in materia,
approva il Quadro di assetto.
[1-bis.
Nelle more della approvazione del Quadro di assetto regionale, continuano ad
applicarsi le norme dei Piani comunali dei tratturi approvati ai sensi della
legge regionale 23 dicembre 2003, n. 29, (Disciplina delle funzioni
amministrative in materia di tratturi), ancorché scaduti.] (3)
2. Il Quadro di assetto approvato acquista efficacia dal giorno
successivo a quello della sua pubblicazione sul BURP.
[3. Le varianti e gli aggiornamenti al Quadro di assetto
anche se proposti dai comuni, (4) sono approvate con la medesima procedura utilizzata in
sede di prima approvazione. ]
4. Il Quadro di assetto con le sue varianti e rettifiche (5) aggiorna le ricognizioni del Piano paesaggistico
regionale.
(3) Comma già aggiunto dalla l.r.
n. 28/16, art. 11, è stato abrogato dalla l.r.
52/2019, art. 48,
comma 1, lett. a).
(4) Comma già modificato dalla l.r.44/2018,
art.13,
comma 1, lett a).è stato abrogato dalla l.r.
52/2019, art. 48,
comma 1, lett. a).
(5) Parole aggiunte dalla l.r.
52/2019, art. 48,
comma 1, lett b).
“Art. 7 bis
(6)
Procedimento di modificadel
Quadro di assetto dei tratturi
1. Le modifiche e le rettifiche alQuadro di assetto seguono
la procedura semplificata descritta nel presentearticolo.
2. La Regione, anche su richiesta del comune
interessato,convoca apposita conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14 e
seguentidella legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimentoamministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi),nell’ambito della quale sono acquisiti i pareri degli enti
coinvolti, dellecompetenti soprintendenze, ovvero i pareri previsti dal Piano
paesaggisticoregionale.
3. Le determinazioni della Regione, per il tramite delServizio
competente in materia, sono vincolanti.
4. Il parere dellasoprintendenza e da ritenersi vincolante solo
nel caso di riclassificazionedelle aree tratturali da sub a) a sub b) o sub c)
del comma 1 dell’articolo 6del presente testo di legge.
5. La Giunta regionale approva lamodifica del Quadro di assetto
che acquista efficacia dal giorno successivo aquello della sua pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della RegionePuglia.
(6) Articolo aggiunto dalla l.r.52/2019, art.13, comma 1, lett c).
Art. 8
Parco dei tratturi di Puglia
1. I tratturi regionali di cui alla lettera a) del comma 1
dell’articolo 6 costituiscono il “Parco dei tratturi di Puglia” (Parco), il cui
ufficio ha sede in Foggia.
2. La Regione e i Comuni interessati promuovono la
conservazione, riqualificazione, valorizzazione e fruizione del Parco.
3. I tratturi regionali che costituiscono il Parco, sono
inalienabili e sottoposti a vincolo di inedificabilità, fatta eccezione per le
opere previste dai Piani locali di valorizzazione dei tratturi regionali di cui
all’articolo 16. La Giunta regionale, acquisita l’autorizzazione della
Soprintendenza per i beni archeologici e della Soprintendenza per i beni
architettonici e paesaggistici, anche facendo ricorso alla conferenza dei
servizi, può altresì autorizzare, nei limiti e con le modalità previste dal
Piano paesaggistico regionale, la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica
utilità.
4. Le costruzioni che, a seguito dell’approvazione del Quadro
di assetto, insistono sulle aree tratturali ancora vincolate, di cui alla
lettera a) del comma 1 dell’articolo 6, rimangono sottoposte alle norme vigenti
in materia urbanistica ed edilizia.
Art. 9
Aree tratturali alienabili
1. Le aree tratturali di cui alla lettera b) del comma 1
dell’articolo 6 e quelle di cui alla lettera c) non ancora alienate e che
risultino, successivamente alla predetta classificazione, destinate a finalità
pubbliche, previa autorizzazione della Giunta regionale, sono trasferite a
titolo gratuito al demanio o patrimonio indisponibile degli enti territoriali
richiedenti.
2. La Giunta regionale approva i piani alienativi delle aree
tratturali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 6 per le quali non
ricorrano specifici interessi regionali alla loro conservazione.
3. Le aree tratturali oggetto dei piani alienativi di cui al
comma 2 possono essere alienate, a domanda, all’attuale possessore, come
definito dall’articolo 2, e previa deliberazione della Giunta regionale di
sdemanializzazione e autorizzazione, fatte salve le servitù esistenti.
4. Pena la decadenza dalla domanda di acquisto, l’accettazione
per iscritto del prezzo, determinato ai sensi dell’articolo 10, deve intervenire
da parte del richiedente entro tre mesi dalla data di comunicazione. Intervenuta
l’accettazione, la Giunta regionale ne delibera la vendita. In caso di
contestazione del prezzo stimato, la valutazione è rimessa all’Agenzia del
territorio competente per l’espressione del giudizio di congruità, con spesa a
carico del ricorrente.
5. Le aree tratturali libere da attuale possesso e quelle per
le quali sia intervenuta la decadenza di cui al comma 4, fatte salve le
prelazioni vigenti, possono essere alienate con procedura a evidenza pubblica
con offerte al rialzo. Il prezzo determinato ai sensi dell’articolo 10
costituisce la base d’asta.
5 bis. Le aree tratturali classificate ai sensi del comma 1,
lettera c), dell’articolo 6, occupate da legittime costruzioni, sono dichiarate
patrimonio disponibile della Regione Puglia e alienabili agli attuali
proprietari superficiari, anche pro quota. (7)
(7) Comma inserito dalla
l.r.44/2018, art.13, comma 1, lett b).
Art. 10
Stima del prezzo e agevolazioni
1. Il prezzo è determinato dalla Commissione regionale di
valutazione prevista all’articolo 11, con i seguenti criteri di stima:
a) per i suoli agricoli, in base
al valore agricolo per uso pascolo, riferito al momento della presentazione
dell’istanza di acquisto e stabilito dalla Commissione provinciale di esproprio
di cui all’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilità)”;
b) per i suoli edificabili o
edificati, mediante il valore di mercato del suolo libero da costruzioni,
riferito al momento della presentazione dell’istanza di acquisto, tenuto conto
della potenzialità edificatoria prevista dallo strumento urbanistico comunale
vigente.
2. All’attuale possessore, in caso di acquisto di suoli
agricoli, spetta una riduzione pari a un terzo del prezzo di cui alla lettera a)
del comma 1.
3. All’attuale possessore delle aree tratturali occupate, al
momento della presentazione dell’istanza, da costruzioni effettivamente
utilizzate in modo prevalente come abitazioni, spetta una riduzione pari al 90
per cento del prezzo di cui alla lettera b) del comma 1.
4. All’attuale possessore delle aree tratturali occupate, al
momento della presentazione dell’istanza, da costruzioni utilizzate in modo
diverso da quello di cui al comma 3, spetta una riduzione del 50 per cento del
prezzo di cui alla lettera b) del comma 1.
5. A tutte le altre fattispecie diverse da quelle considerate
nei commi 2, 3 e 4, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 9, si
applica una riduzione di un terzo del prezzo di cui alla lettera b) del comma 1.
6. Il pagamento del prezzo accettato può essere corrisposto:
a) in un’unica soluzione;
b) su richiesta dell’acquirente,
fino al 70 per cento dilazionato in rate annuali fino a un massimo di otto,
(8) costanti e posticipate, con la corresponsione
degli interessi computati al tasso legale e il versamento della restante quota
parte del prezzo contestualmente alla sottoscrizione dell’atto di compravendita;
in tal caso, a garanzia dell’esatto pagamento della somma rateizzata, è fatto
obbligo di iscrizione di ipoteca nei modi di legge.
(8) Lettera così modificata dalla l.r.
45/2013, art, 35,
c. 1, lett. a.. I commi 2 e 3 del medesimo art. 35 cosi dispongono : "
Il servizio competente autorizza il versamento del'esposizione
debitoria complessiva dell'acquirente, del concessionario e del locatario di
beni immobili regionali, in rate annuali , costanti e anticipate, maggiorate
degli interessi calcolati al tasso legale : a. per gli importi inferiori a
10 mila euro , fino ad un massimo di quattro rate; b. per gli importi compresi
tra 10 mila euro e 50 mila euro, fino ad un massimo di sei rate ; c. per gli
importi superiori a 50mila euro , fino ad un massimo di otto rate . Il mancato
pagamento ,anche di una sola rata, comporta la perdita del beneficio della
rateizzazione, l'obbligo del versamento intero e l'avvio della procedura di
riscossione coattiva "
Art. 11
Commissione regionale di valutazione
1. La Commissione regionale di valutazione è così composta:
a) dal dirigente del Servizio
demanio e patrimonio regionale, che la presiede;
b) dal dirigente dell’Ufficio
regionale parco tratturi;
c) da un dirigente tecnico del
Servizio agricoltura regionale;
d) da un funzionario tecnico
dell’Ufficio parco tratturi, con funzioni di segretario;
e) da un funzionario tecnico
dell’ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio;
f) da un funzionario
tecnico del comune in cui ricadono le aree oggetto di valutazione.
2. Il dirigente del Servizio regionale demanio e
patrimonio, previa acquisizione dei rappresentanti di ciascuna amministrazione,
nomina i componenti della Commissione regionale di valutazione.
3. Ai componenti regionali, in ossequio al principio della
onnicomprensività del trattamento economico, non spetta alcun compenso; ai
componenti esterni alla Regione spetta il compenso previsto dalla normativa
regionale vigente.
Art. 12
Reimpiego dei proventi dell’alienazione
1. Il 60 per cento dei proventi derivanti dall’alienazione
delle aree tratturali è impiegato per le attività di valorizzazione di cui
all’articolo 18; il 25 per cento viene assegnato alla Regione; il 15 per cento
viene assegnato a ciascun comune nel quale insistono le aree cedute, al fine di
realizzare iniziative e opere di compensazione ambientale.
Art. 13
Valorizzazione del Parco dei tratturi di Puglia
1. Le funzioni amministrative connesse alla valorizzazione
del demanio armentizio sono esercitate sulla base della pianificazione.
2. Il processo si conforma ai principi della sussidiarietà,
della concertazione con le amministrazioni titolari di interessi pubblici sul
demanio armentizio, della trasparenza e della più ampia partecipazione pubblica.
3. I soggetti attuativi della pianificazione sono la Regione e
i comuni, singoli o associati.
4. Il Documento regionale e il Piano locale di valorizzazione
sono gli strumenti attraverso i quali sono perseguite le finalità del Parco e
hanno lo scopo di:
a) tutelare, recuperare e
conservare i valori naturalistici, storici e culturali dei tratturi regionali
costituenti il Parco, nonché promuoverne la fruizione;
b) assicurare la promozione e lo
sviluppo delle attività economiche turistiche, sportive e ricreative compatibili
con i predetti valori;
c) concorrere al miglioramento
della qualità della vita delle comunità locali.
Art. 14
Documento regionale di valorizzazione
1. Il Documento regionale di valorizzazione, sulla base del
Quadro di assetto e del Piano paesaggistico regionale vigente, definisce,
relativamente ai Piani locali di valorizzazione di cui all’articolo 16:
a) gli obiettivi generali di
valorizzazione e riqualificazione da conseguire;
b) gli indirizzi e i criteri per
la formazione e i contenuti;
c) le prescrizioni per il
coordinamento e la perimetrazione di eventuali ambiti sovra comunali;
d) le modalità operative per la
predisposizione.
Art. 15
Procedimento di formazione e approvazione
del Documento
regionale di valorizzazione
1. Nel procedimento di formazione e approvazione del
Documento di valorizzazione, la Regione:
a) conforma la propria attività
al principio della co-pianificazione, attuando il confronto e la concertazione
con gli enti territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura
degli interessi pubblici coinvolti;
b) assicura il confronto e la
concertazione con le associazioni economiche, culturali, sociali e ambientali e,
inoltre, garantisce, nelle forme e con le modalità più idonee, specifiche forme
di pubblicità, informazione e consultazione, anche in via telematica, dei
cittadini singoli o associati, in ogni fase del procedimento.
2. Entro un anno dall’approvazione del Quadro di assetto di cui
all’articolo 6, la Regione pubblica sul proprio sito istituzionale la
comunicazione di avvio del procedimento di formazione del Documento di
valorizzazione, che contiene:
a) gli obiettivi generali di
valorizzazione;
b) il quadro conoscitivo di
riferimento;
c) l’indicazione degli enti e
degli organismi pubblici competenti all’emanazione di pareri, intese, nulla osta
o assensi comunque denominati, richiesti per l’approvazione del Documento di
valorizzazione.
3. La Regione acquisisce gli apporti conoscitivi e valutativi,
nonché i pareri degli enti locali e delle altre amministrazioni mediante la
convocazione di apposite conferenze di servizi. I pareri della Soprintendenza
per i beni archeologici e della Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici sono vincolanti.
4. Il Documento di valorizzazione è adottato dalla Giunta
regionale e pubblicato sul sito istituzionale della Regione e dei Comuni
interessati nonché, sotto forma di avviso, sul BURP.
5. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del
Documento di valorizzazione, gli enti territoriali e gli altri soggetti
interessati possono far pervenire alla Regione osservazioni e proposte
integrative.
6. La Giunta regionale, pronunciandosi sulle proposte e
osservazioni pervenute e acquisito il parere della Commissione consiliare
competente, che si deve esprimere entro trenta giorni, trascorsi i quali il
parere deve intendersi favorevole, approva il Documento di valorizzazione.
7. Il Documento di valorizzazione acquista efficacia dal giorno
successivo a quello della sua pubblicazione sul BURP.
8. Le varianti e gli aggiornamenti al Documento di
valorizzazione sono approvati con la medesima procedura prevista per la prima
approvazione.
Art. 16
Piano locale di valorizzazione
1. Il Piano locale di valorizzazione (denominato Piano di
valorizzazione) è approvato dai comuni singoli e associati, anche se già dotati
dei Piani comunali dei tratturi di cui al comma 4 dell’articolo 6, in conformità
al Quadro di assetto e al Documento di valorizzazione.
2. Il Piano di valorizzazione, nel rispetto della
continuità comunale e intercomunale dei percorsi tratturali, contiene:
a) l’individuazione delle aree da
destinare ad attrezzature o infrastrutture a uso collettivo per la migliore
fruibilità e valorizzazione del Parco;
b) il censimento dei manufatti
che costituiscono testimonianza del fenomeno della transumanza;
c) gli interventi di
riqualificazione, recupero e valorizzazione e i modi e le forme di utilizzazione
e gestione a scopi sociali delle aree e dei manufatti di cui alle lettere a) e
b);
d) i modi e le forme di
utilizzazione a scopi sociali;
e) l’indicazione delle attività
compatibili con le finalità di conservazione e valorizzazione del Parco e delle
modalità di promozione delle stesse;
f) gli interventi di
carattere educativo per la diffusione della cultura della tutela ambientale e
della conservazione degli elementi tipici della transumanza;
g) la quantificazione delle
risorse necessarie all’attuazione dei suddetti interventi.
Art. 17
Procedimento di formazione e approvazione
del Piano locale
di valorizzazione
1. Entro sei mesi dalla data di approvazione del Documento
di valorizzazione, i comuni singoli o associati predispongono il Piano di
valorizzazione, quale piano urbanistico esecutivo, anche in variante allo
strumento urbanistico generale vigente.
2. Il comune acquisisce i pareri mediante la convocazione di
apposite conferenze di servizi circa la verifica di compatibilità del Piano di
valorizzazione con il Documento di valorizzazione. I pareri sul Piano di
valorizzazione della Soprintendenza per i beni archeologici e della
Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici sono vincolanti.
3. Il Piano di valorizzazione è adottato dalla Giunta comunale,
che ne garantisce la più ampia pubblicità.
4. Entro sessanta giorni
dalla data di pubblicazione del Piano di valorizzazione possono essere
presentate al Comune osservazioni e proposte integrative.
5. Il Consiglio comunale, pronunciandosi sulle proposte e
osservazioni pervenute, approva il Piano di valorizzazione.
6. Le varianti e gli aggiornamenti al Piano di valorizzazione
sono approvati con la medesima procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.
7. Qualora i Comuni non provvedano entro i termini stabiliti,
previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni e scaduto tale termine, il
Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale
competente, nomina, per la redazione e approvazione del Piano di valorizzazione,
il commissario ad acta scelto tra i dirigenti regionali. Il commissario ad acta
si avvale della struttura tecnica composta da un rappresentante:
a) del Servizio regionale demanio
e patrimonio, beni culturali, urbanistica e assetto del territorio;
b) del Comune interessato;
c) della Soprintendenza per i
beni archeologici e della Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici.
8. Le spese riconosciute per il funzionamento della
struttura tecnica sono poste a carico del Comune inadempiente.
9. I
Piani locali di valorizzazione intercomunali sono formati e approvati con le
stesse modalità previste per i Piani locali di valorizzazione comunali.
Art. 18
Attuazione dei Piani locali di valorizzazione
1. I Piani di valorizzazione sono attuati sulla base di
programmi annuali o pluriennali.
2. I programmi di cui al comma 1 sono attuati con le risorse,
introitate dalle attività di alienazione, previste dall’articolo 12 e le
eventuali risorse aggiuntive della Regione e dei Comuni interessati.
Art. 19
Intese interregionali
1. La Regione Puglia promuove intese con le altre Regioni
interessate al fine dell’adozione di un piano interregionale di tutela e
valorizzazione dei tratturi regionali.
Art. 20
Banca dati dei tratturi regionali
1. E’ istituita la banca dati contenente i dati e le
informazioni sui tratturi regionali, integrata con il Sistema informativo
territoriale regionale.
2. La Regione definisce con gli enti locali e con gli altri
enti pubblici modalità e criteri per lo scambio, l’integrazione e la diffusione
dei dati e delle informazioni sui tratturi regionali
Capo III
Beni della soppressa Opera nazionale
per i
combattenti
Art. 21
Esercizio delle funzioni amministrative
1. Le funzioni amministrative concernenti i beni
patrimoniali della soppressa ONC, trasferiti al patrimonio regionale ai sensi
del d.p.r. 616/1977, sono esercitate dalla Regione.
Art. 22
Trasferimento e alienazione dei beni della
soppressa Opera
nazionale per i combattenti
1. I beni della soppressa ONC, così come da destinazione
prevista negli elenchi approvati, ai sensi dell’articolo 8
della legge
regionale 15 febbraio 1985, n. 5 (Modifiche e integrazioni alla legge
regionale 9 giugno 1980, n. 67 - Alienazione terreni demanio armentizio
regionale), con deliberazione di Giunta regionale n. 2065 del 29 dicembre 2004,
sono:
a) trasferiti a titolo gratuito
agli enti locali che ne facciano richiesta per uso pubblico;
b) alienati in favore degli
attuali conduttori o loro eredi;
c) alienati con procedure di
evidenza pubblica, nei casi previsti dal comma 6.
2. I beni di cui alla lettera b) del comma 1, fatte salve
le servitù esistenti e quelle che si renda necessario costituire al momento
della vendita, sono alienati secondo le seguenti disposizioni:
a) i terreni agricoli sono
alienati con la riduzione di un terzo rispetto al prezzo determinato in base al
valore agricolo riferito al momento della presentazione dell’istanza di acquisto
e alla coltura in atto all’anno di inizio del possesso, come fissati dalla
Commissione provinciale di esproprio prevista dall’articolo 41 del d.p.r.
327/2001;
b) i fabbricati rurali funzionali
alla conduzione dei terreni agricoli sono alienati al prezzo, ridotto di un
terzo, pari al costo di costruzione, alle condizioni d’uso esistenti al momento
della presentazione dell’istanza di acquisto, al netto delle migliorie apportate
dal conduttore;
c) i fabbricati urbani e quelli
extrapoderali sono alienati al prezzo di mercato, ridotto di un terzo, riferito
al momento della presentazione dell’istanza, al netto delle migliorie apportate
dal conduttore.
3. Il prezzo di cui alle lettere b) e c) del comma 2 è stimato
dalle competenti strutture regionali e sottoposto al giudizio di congruità della
Commissione regionale di valutazione di cui all’articolo 11.
4. Pena la decadenza della domanda di acquisto, l’accettazione
per iscritto del prezzo deve intervenire da parte del richiedente entro tre mesi
dalla data di comunicazione; intervenuta l’accettazione, la Giunta regionale
delibera la vendita. In caso di contestazione del prezzo stimato, la valutazione
è rimessa all’Agenzia del territorio competente per l’espressione del giudizio
di congruità, con spese a carico del ricorrente.
5. Il pagamento del prezzo accettato può essere corrisposto:
a) in un’unica soluzione;
b) su richiesta dell’acquirente,
fino al 70 per cento dilazionato in rate annuali fino a un massimo di otto (9), costanti e posticipate, con la corresponsione degli
interessi computati al tasso legale, e il versamento della restante quota parte
del prezzo contestualmente alla sottoscrizione dell’atto di compravendita; in
tal caso, a garanzia dell’esatto pagamento della somma rateizzata, è fatto
obbligo di iscrizione di ipoteca nei modi di legge.
6. I beni non locati e quelli per i quali sia intervenuta la
decadenza di cui al comma 4 possono essere alienati, fatte salve le prelazioni
vigenti, con procedura di evidenza pubblica, con offerte al rialzo. Il valore
attuale di mercato, stimato dal competente Servizio regionale e sottoposto al
giudizio di congruità della Commissione regionale di valutazione, costituisce la
base d’asta.
7. Il prezzo dei beni assegnati mediante atti di concessione
con promessa di vendita per l’avviamento alla proprietà contadina è quello
stabilito nello stesso atto, maggiorato del costo di miglioramento e
trasformazione fondiaria. Tale prezzo, al momento della vendita, deve essere
aggiornato in base ai coefficienti ISTAT e rivalutato dagli interessi legali con
decorrenza dalla data di assegnazione.
(9) Lettera così modificata dalla
l.r.
45/2013, art, 35, c. 1, lett. b.. I commi 2 e 3 del medesimo art. 35 cosi
dispongono : " Il servizio competente autorizza il versamento
del'esposizione debitoria complessiva dell'acquirente, del concessionario e del
locatario di beni immobili regionali, in rate annuali , costanti e anticipate,
maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale : a. per gli importi
inferiori a 10 mila euro , fino ad un massimo di quattro rate; b. per gli
importi compresi tra 10 mila euro e 50 mila euro, fino ad un massimo di sei rate
; c. per gli importi superiori a 50mila euro , fino ad un massimo di otto rate .
Il mancato pagamento ,anche di una sola rata, comporta la perdita del beneficio
della rateizzazione, l'obbligo del versamento intero e l'avvio della procedura
di riscossione coattiva "
Capo III bis (10)
Beni della soppressa Riforma fondiaria
Art. 22 bis
Esercizio delle funzioni
- La Regione, in attuazione dell’articolo 24 della legge 8 maggio 1998, n.
146 (Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema
tributario e per il funzionamento dell’Amministrazione finanziaria, nonché
disposizioni varie di carattere finanziario) esercita la funzione normativa
sui beni immobili della Riforma fondiaria acquisiti al suo patrimonio ai sensi
dell’articolo 45
della legge
regionale 31 maggio 2001, n. 14 (Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003).
2. La Regione espleta, altresì, le funzioni
amministrative concernenti i compiti a esaurimento relativi alla conservazione e
gestione dei terreni e delle opere di Riforma fondiaria.
3. La Regione procede alla ricognizione fisico -
giuridica del patrimonio immobiliare pervenuto dall’ex Riforma fondiaria,
secondo le disposizioni di cui all’articolo 14
dellalegge
regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio
regionale).
Art. 22 ter
Trasferimento e alienazione
1. I beni ex Riforma fondiaria possono essere:
a) trasferiti a titolo gratuito agli enti locali che ne
facciano richiesta, quali aree urbanizzate o destinate a opere di urbanizzazione
e immobili a destinazione pubblica o dichiarati di pubblico interesse con
provvedimento dello stesso ente locale;
b) alienati agli attuali conduttori;
c) alienati con procedura di evidenza pubblica, con
offerte al rialzo, se liberi;
d) affrancati dal riservato dominio;
e) ceduti a titolo gratuito agli enti ecclesiastici
riconosciuti come persone giuridiche che ne facciano richiesta, se edifici e
pertinenze di culto che conservano tale destinazione.
2. Le infrastrutture pubbliche stradali della ex
Riforma fondiaria sono trasferite a titolo gratuito agli enti territoriali
tenuti alla loro gestione.
3. Il trasferimento e l’alienazione sono disposti dalla
Giunta regionale.
4. La gestione e l’esercizio degli acquedotti rurali
della ex Riforma fondiaria sono affidati all’Agenzia regionale per le attività
irrigue e forestali, istituita ai sensi della legge
regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività
irrigue e forestali). L’affidamento avviene per mezzo di verbale di
consegna.
Art. 22 quater
Trasferimento agli enti locali e agli enti
ecclesiastici
1. Per i beni di cui all’articolo 22 ter, comma 1,
lettera a), e comma 2, si provvede al trasferimento con decreto del Presidente
della Giunta regionale, che costituisce titolo di proprietà.
2. Per i beni di cui all’articolo 22 ter, comma 1,
lettera e), si provvede al trasferimento con atto pubblico.
Art. 22 quinquies
Alienazione agli attuali conduttori
1. Agli attuali conduttori i beni sono alienati secondo le
seguenti disposizioni:
a) i terreni agricoli sono alienati al prezzo determinato
in base al valore agricolo riferito al momento della presentazione dell’istanza
di acquisto e alla coltura in atto all’anno di inizio del possesso, come fissati
dalla Commissione provinciale espropri prevista dall’articolo 41 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle
disposizioni legislative regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilità), ridotto di un terzo;
b) i fabbricati rurali funzionali alla conduzione dei terreni
agricoli sono alienati al prezzo pari al costo attuale di costruzione deprezzato
della vetustà, al netto delle migliorie eventualmente apportate dal conduttore,
ridotto di un terzo;
c) i fabbricati urbani e quelli rurali extrapoderali sono alienati al
prezzo di mercato riferito al momento della presentazione dell’istanza, al netto
delle migliorie eventualmente apportate dal conduttore, ridotto di un terzo.
2. Gli attuali conduttori, ai fini dell’acquisto, devono
essere in regola col pagamento dei canoni d’uso e, in caso di possesso senza
titolo conseguito senza violenza o clandestinità, col pagamento dell’indennità
per tutto il periodo di effettiva occupazione e comunque per un periodo non
inferiore a cinque anni, qualora sia indimostrato l’inizio dell’occupazione.
3. L’accettazione del prezzo interviene per iscritto entro
tre mesi dalla sua comunicazione.
4. I proprietari privati di fabbricati urbani costruiti su
terreno regionale ex Riforma fondiaria, del quale sia stato conseguito il
possesso senza violenza o clandestinità, sono assimilati agli attuali
conduttori.
Art. 22 sexies
Alienazione beni liberi
- I beni liberi o rientranti nella disponibilità dell’Amministrazione sono
alienati con procedura di evidenza pubblica, con offerte al rialzo sul prezzo
a base d’asta.
- Per l’alienazione dei terreni agricoli è comunque fatto salvo l’esercizio
del diritto di prelazione agraria da parte dei proprietari confinanti.
- Il prezzo a base d’asta, determinato dai soggetti di cui all’articolo 28,
comma 1, della l.r.
27/1995, è stimato, con riferimento alla data di presentazione
dell’istanza, come segue:
a) per i terreni agricoli, in base al valore agricolo
medio attuale fissato dalla Commissione provinciale espropri di cui all’articolo
41 del d.P.R. 327/2001, con riferimento alla coltura prevalente praticata in
zona;
b) per i fabbricati
rurali funzionali alla conduzione dei terreni agricoli, in base al costo di
costruzione deprezzato della vetustà;
c) per i fabbricati
urbani e quelli extrapoderali, in base al prezzo attuale di mercato.
Art. 22 septies
Affrancazione dal riservato dominio
- L’assegnatario, i suoi eredi legittimi pro indiviso e i soggetti
eventualmente subentrati, possono affrancare il fondo dal riservato dominio
col pagamento, in un’unica soluzione o in forma dilazionata ai sensi
dell’articolo 22 nonies, dell’ammontare delle annualità residue e pregresse
previste dal piano di ammortamento contenuto nel contratto di assegnazione,
dell’ammontare degli eventuali debiti poderali gravanti sull’immobile, oltre
agli interessi sulle somme non corrisposte computati al tasso legale.
2. Il dirigente della struttura regionale competente
provvede ad attestare tale pagamento e interviene nell’atto pubblico unilaterale
di affrancazione dal vincolo del riservato dominio in favore della Regione.
3. Coloro che entro un anno dalla data di
entrata in vigore delle presenti disposizioni provvedono all’affrancazione del
fondo col versamento delle debenze sono esentati dal pagamento degli interessi
legali sulle somme non corrisposte.
Art. 22 octies
Recupero coattivo delle somme dovute dagli assegnatari
- Qualora l’assegnatario, o l’avente causa, entro un anno dalla data di
entrata in vigore delle presenti disposizioni, non provvede al pagamento del
debito maturato a titolo di affrancazione, si procede al recupero coattivo
delle somme dovute.
- In ogni caso, la sussistenza di situazioni debitorie non consente la
cancellazione del patto di riservato dominio.
Art. 22 nonies
Modalità di pagamento e spese di stipula
1 Il pagamento dell’importo complessivamente dovuto,
sia a titolo di acquisto, sia di affrancazione, può essere corrisposto:
a) in un’unica soluzione;
b) su richiesta dell’interessato,
fino al 70 per cento in rate annuali fino ad un massimo di otto, costanti e
posticipate, con la corresponsione degli interessi computati al tasso legale e
il versamento della restante quota parte del prezzo prima della sottoscrizione
dell’atto di compravendita o dell’atto di affrancazione di cui all’articolo 22
septies, comma 2.
2. Il Servizio regionale competente autorizza il
versamento dell’esposizione debitoria complessiva dell’acquirente o
dell’affrancatario in rate annuali, costanti e anticipate, maggiorate degli
interessi calcolati al tasso legale:
a) per gli importi inferiori a
euro 10 mila, fino a un massimo di quattro rate;
b) per gli importi compresi tra
euro 10 mila e euro 50 mila, fino a un massimo di sei rate;
c) per gli importi superiori a
euro 50 mila, fino a un massimo di otto rate.
3. Il mancato pagamento, anche di una sola rata, comporta la perdita
del beneficio della rateizzazione, l’obbligo del versamento dell’intero debito
residuo e l’avvio della procedura di riscossione coattiva.
4 In caso di compravendita, a garanzia dell’esatto
adempimento della somma rateizzata, è fatto obbligo di iscrizione di ipoteca nei
modi di legge.
5. In caso di rateizzazione, permane il riservato dominio in
favore della Regione fino a estinzione del debito.
6. Sono a carico dell’acquirente tutte le spese per la stipula
dell’atto di compravendita o di cancellazione del riservato dominio, nonché per
le eventuali operazioni catastali, alle quali l’acquirente può provvedere
direttamente a proprie spese.
Art. 22 decies
Istanze pregresse
1. Le presenti disposizioni non si applicano alle
procedure di acquisto già avviate, per le quali i promissari hanno accettato il
prezzo di vendita e versato l’acconto del 10 per cento prima della data di
entrata in vigore delle presenti disposizioni.
(10) Capo introdotto dallal.r.
23/2018, art. 3.
Capo IV
Disposizioni comuni,
finali e transitorie
Art. 23
Regime concessorio e locativo
1. I beni di cui al presente testo unico possono essere
oggetto di concessione e locazione alle condizioni e con le modalità
disciplinate dal regolamento regionale 2 novembre 2011, n. 23 (Regolamento per
l’uso dei beni immobili regionali).
2. Per la concessione di aree tratturali vincolate è acquisito
il preventivo parere vincolante della Soprintendenza archeologica sull’uso
assentito.
3. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a
titolo professionale, singoli o associati, il canone stimato di concessione per
l’uso agricolo delle aree tratturali è ridotto di un terzo.
3 bis. In caso di vendita del bene al concessionario o
locatario, il canone deve essere corrisposto interamente fino alla data di
sottoscrizione dell’atto di compravendita. (11)
(11) Comma aggiunto dalla l.r.
23/2018, art. 4,
comma 1.
Art. 24
Sanzioni amministrative
1. Ferme restando le altre sanzioni previste dalle norme
vigenti, ivi compreso il ripristino dello stato dei luoghi, l’uso non
autorizzato dei beni disciplinati dal presente testo unico comporta
l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 19
del regolamento
regionale 23/2011.
2. In caso di discariche abusive su aree tratturali, oltre alle
sanzioni previste dal suddetto regolamento, è dovuta una somma da un minimo di
euro 10 mila a un massimo di euro 100 mila.
Art. 25
Norme transitorie
1. Le aree tratturali classificate dai Piani comunali dei
tratturi, previsti ai sensi delle lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 2
della l.r.
29/2003 possono essere rispettivamente trasferite a titolo gratuito agli
enti territoriali o alienate secondo la disciplina del presente testo unico.
Art. 26
Norme finanziarie
1. Gli introiti derivanti dalle alienazioni di cui agli
articoli 9 e 10 sono versati sul capitolo di entrata 4091160 - UPB 04.01.02 -
del bilancio regionale, esercizio anno 2013, che viene ridenominato “Proventi
alienazione aree tratturali - l.r. n.4 del 5/02/2013”, collegato:
a) per la quota del 60 per cento,
al capitolo di uscita 3429 - UPB 06.04.01 - del bilancio regionale per
l’esercizio finanziario 2013, che viene ridenominato “Spese per le attività di
valorizzazione dei tratturi - articolo 18 l.r. n.4 del 5/02/2013;
b) per la quota del 25 per cento,
senza vincolo di destinazione;
c) per la quota del 15 per cento,
al capitolo di uscita 3432, di nuova istituzione, UPB 06.04.01, denominato
“Trasferimento risorse a favore dei comuni per l’attuazione di iniziative e
opere di compensazione ambientale - articolo 12 della l.r.n.4 del 5/02/2013”.
2. Gli introiti derivanti dalle alienazioni di cui all’articolo
22 sono versati sul capitolo di entrata 4091000 - UPB 04.01.02 - del bilancio
regionale per l’esercizio finanziario 2013, che viene ridenominato “Proventi
alienazione beni e diritti patrimoniali - legge
regionale 26 aprile 1995 n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio
regionale) e l.r. n.4 del 5/02/2013”, collegato al capitolo di uscita 3445 - UPB
06.04.01 - del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2013, che viene
ridenominato “Spese per la valorizzazione degli immobili regionali - l.r.
27/1995 e l.r. n.4 del 5/02/2013”.
3. Gli introiti delle concessioni e locazioni di cui al
presente testo unico sono versati sul capitolo di entrata 3071100 - UPB 04.01.02
- del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2013, che viene
ridenominato “Proventi dei beni del demanio e del patrimonio regionale - l.r.
27/1995 e l.r. n.4 del 5/02/2013”.
Art. 27
Abrogazioni
1. Fatto salvo quanto previsto alla lettera b) del comma 4
dell’articolo 6, sono abrogate tutte le norme regionali in contrasto con il
presente testo unico e, in particolare:
a) la l.r.
67/1980;
b) il comma 1 dell’articolo 5
della legge
regionale 7 gennaio 1981, n. 3 (Bilancio di previsione per l’esercizio 1980
- Modifiche ed integrazioni);
c) la l.r.
5/1985;
d) la legge
regionale 24 maggio 1994, n. 17 (Alienazione terreni demanio armentizio
regionale. Integrazione articolo 10 legge regionale 15 febbraio 1985, n. 5);
e) la l.r.
29/2003;
f) l’articolo 45
(Modifica all’articolo 2
della legge
regionale 23 dicembre 2003, n. 29) della legge
regionale 4 agosto 2004 n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2004);
g) l’articolo 14
(Modifica all’articolo 2
della legge
regionale 23 dicembre 2003, n. 29) della legge
regionale 3 agosto 2007, n. 25 (Assestamento e seconda variazione al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007);
h) gli articoli: 1
(Modifica all’articolo 18
della legge
regionale 30 giugno 1999, n. 20); 2
(Modifiche alla legge
regionale 12 aprile 2000, n. 9 e alla l.r.
67/1980); 3
(Modifica all’articolo 2,
comma 1, della legge
regionale 23 dicembre 2003, n. 29); 4
(Modifiche all’articolo 4
della l.r.
n. 29/2003) e 5
(Modifica all’articolo 6
della l.r.
n. 29/2003) della legge
regionale 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e
disposizioni diverse);
i) gli articoli 13
(Norme finanziarie in materia di alienazione del demanio armentizio) e 14
(Modifica all’articolo 2
della legge
regionale 23 dicembre 2003, n. 29) della legge
regionale 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012 - 2014 della Regione
Puglia).
i bis) la legge regionale 30 giugno 1999, n. 20
(Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni di riforma fondiaria e
per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici);
i ter) il capo IX, articoli 42, 43, 44, 45 e 45
bis della 31 maggio 2001, n. 14 (Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003);
i quater) gli articoli 18 e 22 della legge
regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia);
i quinquies) l’articolo 48 della legge regionale
12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia);
i sexies) l’articolo 20 della legge regionale 19 luglio
2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2006), come sostituito dall’articolo 1 della legge
regionale 8 marzo 2007, n. 5;
i septies) l’articolo 1 della legge regionale 8
marzo 2007, n. 5 (Modifica all’articolo 20 della legge regionale 19 luglio 2006,
n. 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2006);
i octies) l’articolo 9 della legge regionale 31
dicembre 2009, n. 34 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 della Regione Puglia);
i novies) l’articolo 13 della legge regionale 30
aprile 2009, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Puglia);
i decies) l’articolo 1 della l.r. 5/2010;
i undecies) l’articolo 25 della legge regionale 1
agosto 2014, n. 37 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2014);
i duodecies)l’articolo 4 della legge regionale 10
aprile 2015, n. 15 (Disposizioni urgenti in materia di politiche agricole);
i terdecies) l’articolo 1 della legge regionale 27
maggio 2016, n. 8 (Ulteriori modifiche all’articolo 13 della legge regionale 30
giugno 1999, n. 20 “Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni
riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici”).
(12)
(12) I commi da ì bis ad ì
terdecies sono stati aggiunti dalla l.r.n.
23/2018, , art. 5,
comma 1.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti
dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari,
addì 5 febbraio 2013