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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2008
Numero
36
Data
19/12/2008
Abrogato
 
Materia
Enti locali - Forme associative - Deleghe
Titolo
Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali
Note
Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 200 del 23 dicembre 2008
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1

 (Finalità)

 

1.   La Regione Puglia adegua, con la presente legge e con i provvedimenti a essa collegati e successivi, il proprio ordinamento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) e alla legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. 3/2001), e detta norme per garantire agli enti locali l’effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi al fine di favorirne, in ossequio al principio di sussidiarietà, l’assolvimento da parte dell’ente territorialmente e funzionalmente più vicino ai cittadini valorizzando l’autonomia degli enti locali, con particolare riferimento a quella normativa, chiarendone i rapporti con le fonti regionali.

2.    L’adeguamento normativo di cui al comma 1,ispirato al principio dell’integrazione tra le funzioni ripartite tra i diversi livelli di governo locale, prevede il ricorso, da parte della Regione e degli enti locali, all’impiego degli strumenti della programmazione e progettazione ad approccio integrato, valorizzando i collegamenti tra le politiche settoriali rivolte alle medesime categorie di destinatari.

3.    Le funzioni e i compiti amministrativi sono esercitati dagli enti locali ispirandosi ai principi di sussidiarietà, di leale collaborazione, di differenziazione, di unicità, di adeguatezza e di autonomia organizzativa e regolamentare.

4.   I comuni, le province, la città metropolitana, le comunità montane e la Regione esercitano, nel rispetto dei reciproci ambiti di autonomia, le funzioni amministrative con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi resi ai cittadini, secondo i principi di partecipazione, di semplificazione, di trasparenza, di economicità, di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, anche mediante l’utilizzazione di strumenti informatici.

5.    I comuni, le province, la città metropolitana, le comunità montane e la Regione esercitano le funzioni amministrative direttamente o, in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale, attraverso forme di autonoma iniziativa da parte dei cittadini, singoli o associati, delle formazioni sociali e delle organizzazioni di volontariato.

 

Art. 2

(Funzioni dei comuni)

 

1.   La generalità delle funzioni e dei compiti amministrativi è attribuita, ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione, ai comuni, singoli o associati, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, compiti e funzioni siano conferiti per legge alla Regione ovvero alle province in relazione agli interessi delle comunità presenti sui rispettivi territori.

 

Art. 3

(Funzioni delle province)

 

2   Le province esercitano le funzioni amministrative inerenti a vaste aree intercomunali o all’intero territorio provinciale che, per dimensioni territoriali e capacità organizzativa, non possono essere adeguatamente svolte dai comuni, nonché le funzioni individuate da specifiche normative di settore.

3.  Le province concorrono, altresì, con la Regione nell’esercizio delle funzioni di programmazione territoriale ed economico-sociale.

 

Art. 4

(Funzioni della città metropolitana)

 

1.  Con riguardo alla sua popolazione e al suo territorio, la città metropolitana, ove istituita, esercita anche le funzioni di competenza della provincia previste dall’articolo 3.

 

Art. 5  (1)

(Riordino delle funzioni delle comunità montane)

1. Le Comunità montane della Regione Puglia previste dalla legge regionale 4 novembre 2004, n. 20 (Nuove norme in materia di riordino delle Comunità montane) e successive modifiche e integrazioni, sono soppresse.


2. A seguito della soppressione, le funzioni e i compiti già delegati dalla Regione Puglia e quelli propri delle Comunità montane soppresse, a eccezione di quelli di cui ai commi 3, 4 e 5, sono esercitati dalla Regione Puglia. (2)


3. Le funzioni, i compiti e le attività già delegati da soggetti diversi dalla Regione Puglia tornano a essere esercitati dagli stessi soggetti deleganti.


4. Le funzioni e i compiti in materia di lotta agli incendi boschivi di cui all’articolo 16 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 18 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi), e le attività in materia di impianti irrigui già svolte dalle Comunità montane sono esercitati dall’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF), istituita con legge regionale 25 febbraio 2010 n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali).


5. Le funzioni e i compiti connessi alla promozione dello sviluppo socio-economico e alla valorizzazione del territorio montano in attuazione dell’articolo 44 della Costituzione sono svolti dai Comuni già appartenenti alle Comunità montane.


6. La Regione Puglia subentra in tutti i rapporti attivi e passivi non esauriti esistenti in capo alle soppresse Comunità montane alla data di entrata in vigore del presente articolo, a eccezione di quelli connessi alle funzioni, compiti e attività di cui ai commi 3, 4 e 5.


7. La Regione Puglia succede, ai sensi dell’articolo 110 del Codice di procedura civile, in tutti i giudizi attivi e passivi delle Comunità montane, a eccezione di quelli connessi alle funzioni, compiti e attività di cui ai commi 3, 4 e 5.

 

7 bis.  Il commissario liquidatore unico esercita con propri decreti ogni potere di governo delle soppresse comunità montale della Puglia e cessa dalla carica con l’estinzione delle stesse. Il commissario liquidatore unico è autorizzato a compiere per conto della Regione Puglia ogni attività stragiudiziale nell’interesse delle soppresse comunità montane pugliesi.”. ( 3 )


8. I beni patrimoniali mobili e immobili appartenenti a qualsiasi titolo alle comunità montane sono acquisiti al patrimonio della Regione Puglia nei termini e con le modalità stabilite al comma 2 dell’articolo 5-bis. La Regione Puglia può concedere, previa richiesta motivata, ai comuni che esercitano le funzioni e i compiti connessi alla promozione dello sviluppo socio-economico e alla valorizzazione del territorio montano e all’ARIF, per lo svolgimento dei compiti e funzioni in materia di lotta agli incendi boschivi e impianti irrigui, i beni mobili e immobili. E’ cura degli enti richiedenti provvedere alla gestione dei beni mobili e immobili. Per i beni mobili concessi agli enti richiedenti, è a carico degli enti stessi assumere l’onere relativo alla dichiarazione amministrativa di fuori uso di quei beni ritenuti obsoleti e non più necessari dalla competente commissione regionale. (4)

 

8 bis. I beni immobili di cui al comma 8 di seguito elencati, in quanto strumentali all’esercizio di funzioni e servizi comunali, sono trasferiti ai Comuni territorialmente competenti alla loro gestione: (5)

a) complesso archeologico “Casalene” - Bovino (Foggia);
b) n. 2 locali adibiti a cabine elettriche - Carlantino (Foggia);
c) strade, fogna, acqua e illuminazione zona P.I.P. - Santeramo in Colle (Bari)
d) fontanile rurale - Corato (Bari);
e) depuratore zona artigianale - Santeramo in Colle (Bari);
f) centro pilota per la trasformazione del siero - Gioia del Colle (Bari).

f-bis) fabbricato rurale - Gravina di Puglia (Bari) (6)

f ter) pozzo artesiano -Toritto (Bari). (7)

 

Il trasferimento è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale a valere di titolo di proprietà.

8 ter. I beni immobili di cui al comma 8 di seguito elencati sono trasferiti ai comuni territorialmente competenti per l’esercizio di loro funzioni e servizi, a richiesta degli stessi: (8)

a) struttura turistica - Ostello - Carlantino (Foggia);
b) struttura turistica - Castelnuovo della Daunia (Foggia);
c) struttura turistica - Roseto Valfortore (Foggia);
d) struttura turistica - Volturino (Foggia);
e) struttura turistica - Volturara Appula (Foggia);
f) struttura turistica - posto di ristoro “Lago Pescara” - Biccari (Foggia)

f-bis) struttura turistica - Masseria pilota Agro polis - S. Giovanni Rotondo (Foggia).(9)

Il trasferimento è disposto con decreto del Presidente della Giunta Regionale a valere di titolo di proprietà.


8 quater. I trasferimenti di cui ai commi “8 bis” e “8 ter” sono disposti previa verifica della insussistenza di pendenze a carico dei comuni interessati nei confronti della soppressa comunità montana per debiti accertati dalla gestione commissariale di liquidazione. Agli stessi comuni è consentito, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, regolarizzare la propria posizione debitoria mediante accreditamento delle somme accertate presso la Tesoreria della Regione Puglia o, ove ancora sussistente, della Gestione commissariale. (10)


9. Le risorse erogate dal Fondo nazionale per la montagna di cui al comma 1 dell’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), sono destinate allo svolgimento delle attività connesse all’attuazione delle disposizioni della presente legge, ai sensi e per gli effetti del comma 4 del suddetto articolo. Contribuiscono, altresì, a tale scopo le assegnazioni provenienti da leggi statali a destinazione vincolata e le risorse dell’UE, statali e regionali relative all’attuazione di programmi dell’UE.

10. I Comuni appartenenti alle soppresse Comunità montane, per l’esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 5, si avvalgono delle risorse di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come rideterminate dal comma 187 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010).

(1) Articolo già sostituito dall’art. 7, L.R. 25 febbraio 2010, n. 5, il cui testo originario era così formulato: «Art. 5. Funzioni delle comunità montane. 1. Le comunità montane esercitano le funzioni e i compiti amministrativi finalizzati alla gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio montano e semimontano.2. In particolare e fermi restando gli altri compiti amministrativi previsti da specifiche normative di settore, le comunità montane esercitano le funzioni previste dall'articolo 7 della legge regionale 4 novembre 2004, n. 20  (Nuove norme in materia di riordino delle comunità montane).3. Nei territori già compresi nelle comunità montane soppresse per effetto del comma 20 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008) e di ogni altra norma vigente, anche di natura finanziaria, le relative funzioni sono svolte dai comuni in forma associata, secondo le previsioni e con le modalità di cui all'articolo 33 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.4. In caso di mancata costituzione di forme associative tra i comuni già facenti parte della comunità montana, o nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello ottimale di esercizio delle funzioni da trasferire, le stesse sono esercitate dalle province territorialmente competenti.» è stato, nuovamente, sostituito dall'art. 1 della Legge regionale 10 dicembre 2012, n. 36. Il testo dell'articolo era così formulato:" Art. 5 - (Funzioni delle comunità montane) - 1. Le Comunità montane della Regione Puglia previste dalla legge regionale 4 novembre 2004, n. 20 (Nuove norme in materia di riordino delle Comunità montane), e successive modifiche e integrazioni, sono soppresse.2. Nei territori già compresi nelle Comunità montane soppresse per effetto del comma 1, le funzioni previste dall’articolo 7 della L.R. n. 20/2004, nonché gli altri compiti amministrativi previsti da specifiche normative di settore, sono svolti dai Comuni in forma associata, secondo le previsioni e con le modalità di cui all’articolo 33 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.3. In caso di mancata costituzione di forme associative tra i comuni già facenti parte della Comunità montana soppressa o nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello ottimale di esercizio delle funzioni da trasferire, le stesse sono esercitate dalle Province territorialmente competenti . Vedi la l.r. n. 23/2016, art. 13.

(2) Vedasi  l'art. 4, comma 1, lettera a) della Legge regionale 10 dicembre 2012, n.36.

 (3) Comma inserito dall l.r. 36/2017 art. 24

(4) Comma sostituito dalla l.r. n. 52/2014, art.3, comma 4. Il testo originario era così formulato:"8. I beni patrimoniali mobili e immobili appartenenti a qualsiasi titolo alle Comunità montane sono acquisiti al patrimonio della Regione Puglia nei termini e con le modalità stabiliti al comma 2 dell’articolo 5 bis."

(5)  Comma inserito dalla l.r. n. 37/2014, art.7.

(6 )Lettera aggiunta dalla l.r. n. 1/2016, art. 55,c.1.

(7) Lettera aggiunta dalla l.r. 26/2020, art.1, comma 1.

(8) Comma inserito dalla l.r. n. 37/2014, art.7.

(9) Lettera aggiunta dalla l.r. n. 1/2016, art. 55,c.2.

(10) Comma inserito dalla l.r. n. 37/2014, art.7.

 

 

Art. 5 bis (11)

(Procedure di liquidazione delle comunità montane) 


1. Ciascuno dei Commissari nominati con decreti del Presidente della Giunta regionale 8 marzo 2010, n. 221, n. 222, n. 223, n. 224, n. 225 e n. 226 consegna alla Regione Puglia, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, gli elenchi dettagliati delle attività esistenti, dei procedimenti amministrativi in corso, dei dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato distinti per categoria di appartenenza, dei giudizi pendenti, nonché i libri contabili e gli altri documenti delle singole Comunità montane, unitamente al conto della gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio o all’ultima relazione economica e finanziaria approvati.


2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, ciascun Commissario redige l’inventario dettagliato dei beni mobili e immobili delle Comunità. L’inventario deve indicare per ciascun bene l’esistenza di eventuali vincoli di destinazione d’uso o di qualsiasi altra natura, derivanti da disposizioni di legge o amministrative, anche dell’Unione europea o, comunque, dalla percezione di contributi pubblici e la durata degli stessi; i vincoli seguono la successione a qualsiasi titolo dei beni su cui insistono e devono formalmente essere comunicati alla Regione Puglia.

 

2-bis. Ad avvenuta consegna alla Regione Puglia della documentazione indicata nei commi 1 e 2, attesa la esiguità dei compiti residui connessi al completamento della liquidazione delle soppresse Comunità montane e la necessità di contenere le spese delle procedure di liquidazione, i medesimi commissari decadono, previa nomina contestuale di un commissario liquidatore unico a valere per tutte le soppresse Comunità montane; (12)

 

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di cui ai commi 1 e 2, adotta la deliberazione recante le disposizioni per il passaggio delle funzioni, dei compiti e delle attività di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 5, prevedendo, in particolare, il trasferimento del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato delle Comunità all’ARIF per consentire lo svolgimento delle attività di cui al comma 4 dell’articolo 5.

4. Entro il medesimo termine, la Giunta regionale approva gli elenchi dei beni patrimoniali mobili e immobili, trasmessi dai commissari liquidatori ai sensi del comma 2, che sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e notificati ai comuni facenti parte delle rispettive Comunità montane. Per l'acquisizione dei beni immobili a favore della Regione Puglia, il Presidente della Giunta regionale emana apposito decreto, che costituisce titolo per le trascrizioni, le volture e ogni altro adempimento necessario derivante dalla successione . (13)

4-bis. I comuni interessati di cui al comma 4, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi, possono presentare alla Regione Puglia richiesta di utilizzazione e/o, valorizzazione dei beni immobili sulla base di articolata e dettagliata proposta progettuale, finalizzata al conseguimento di preminenti interessi collettivi. La Giunta regionale, valutata la conformità all'interesse pubblico della proposta, ne dispone la concessione a titolo gratuito in favore dell'ente richiedente. (14)

5. Entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 3, il Direttore dell’ARIF acquisisce, con proprio provvedimento, il personale trasferito, con la posizione giuridica ed economica in godimento, nonché l’anzianità di servizio già maturata all’atto del trasferimento.

6. Entro quindici giorni dalla conclusione delle attività di cui ai commi 4 e 5, il Presidente della Giunta regionale adotta i decreti di estinzione relativi a ciascuna delle Comunità montane.

(11) Articolo inserito dall'art. 2 della Legge regionale 10 dicembre 2012, n. 36. Vedi la l.r. n. 37/2014, art. 6.

(12) Comma aggiunto dall'art. 29, comma 1, lettera a), L.R. 7 agosto 2013, n. 26. In riferimento al presente comma vedi la l.r. n. 37, art.8.

(13) Comma così sostituito dall'art. 29, comma 1, lettera b),L.R. 7 agosto 2013, n. 26. Il testo orignario era così formulato: «4. Entro il medesimo termine, la Giunta regionale approva, con provvedimenti, gli elenchi dei beni patrimoniali mobili e immobili, trasmessi dai Commissari liquidatori ai sensi del comma 2, che costituiscono titolo per le trascrizioni, le volture catastali e ogni adempimento necessario derivante dalla successione.».

(14) Comma aggiunto dall'art. 29, comma 1, lettera c), L.R. 7 agosto 2013, n. 26.

 

 

Art. 6

(Funzioni della Regione)

 

1. La Regione esercita le funzioni amministrative che, per la loro rilevanza, richiedono l’unitario esercizio oltre quelle che la legge espressamente le attribuisce.

2.  In particolare la Regione, al fine di realizzare l’unitario sviluppo del sistema delle autonomie locali, esercita l’attività di coordinamento, programmazione, indirizzo e controllo per le funzioni loro conferite.

3. La Regione svolge, inoltre, le funzioni di collaborazione e concertazione con le autorità europee, nazionali e sovra-regionali per l’elaborazione delle politiche comunitarie e nazionali, oltre alle funzioni di alta amministrazione.

4. La Regione, nell’ambito delle materie demandate alla sua competenza legislativa, regolamentare e amministrativa, regola i procedimenti amministrativi in coerenza con le norme generali sull’azione amministrativa dettate dallo Stato e nel rispetto delle attribuzioni normative degli enti locali.

5. La Regione, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di sua competenza, regola le forme di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti, anche al fine di facilitare l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione da parte dei cittadini, favorendo, ove possibile e opportuno, la modalità dello sportello unico nei confronti dei soggetti fruitori dei servizi o destinatari degli atti.

6. La Regione sottoscrive con le amministrazioni interessate dai procedimenti amministrativi nelle materie di cui al comma 1 accordi finalizzati a garantire forme di collaborazione fra Regione, enti locali e amministrazioni competenti.

7. Al fine di attuare concrete forme di semplificazione, la Regione indirizza la sua azione al fine di:

a) individuare le attività che possono essere esercitate sulla base di un’autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dalle norme di legge;

b) attribuire, quando possibile, in capo a un unico soggetto la responsabilità del rilascio di provvedimenti di autorizzazione o concessione laddove richiesti per legge;

c) realizzare un monitoraggio sull’efficacia delle riforme introdotte e delle loro applicazioni.

8.  La Giunta regionale approva, anche sulla base delle proposte e delle osservazioni delle autonomie locali, delle organizzazioni sindacali, delle categorie produttive e, per i procedimenti di propria competenza, delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura, un programma annuale di semplificazione rivolto a materie di particolare interesse per lo sviluppo economico, territoriale e sociale della regione.

9. La Regione favorisce e incentiva la realizzazione di sportelli unificati per categorie di utenti, con particolare riferimento ai settori delle attività produttive, del commercio con l’estero, dell’attività urbanistica ed edilizia e delle prestazioni sociali.

 

Art. 7

(Esercizio decentrato di funzioni e compiti amministrativi)

1. Nelle materie di competenza legislativa regionale, gli enti locali esercitano la potestà regolamentare, ai sensi dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione, in ordine all’organizzazione e allo svolgimento delle funzioni dell’ente locale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge regionale al fine di assicurare i requisiti minimi di uniformità, con particolare riferimento ai diritti civili e sociali.

2.  Le disposizioni contenute in regolamenti della Regione cessano di avere efficacia nell’ordinamento degli enti locali interessati con l’entrata in vigore del regolamento locale.

3.  Nell’ambito delle materie di competenza legislativa regionale, salvo diversa disposizione di legge, i regolamenti e le ordinanze degli enti locali determinano l’importo minimo e quello massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione.

4. La Regione avvia il graduale decentramento delle funzioni e dei compiti amministrativi, favorendo la partecipazione dei diversi livelli di governo, attraverso forme di consultazione, concertazione e raccordo idonee a garantire il rispetto del principio di leale collaborazione.

5. La Regione predispone periodicamente appositi piani di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali occorrenti agli enti locali per l’esercizio delle funzioni, nel limite finanziario di quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 10, che sottopone alle valutazioni e all’approvazione, mediante protocollo di intesa, della Cabina di regia per il decentramento di cui all’articolo 8.

6. In relazione ai piani di trasferimento di cui al comma 5, la Regione, per garantire l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in ambiti territoriali omogenei, promuove e incentiva l’associazionismo tra comuni, avendo riguardo principalmente alla densità della popolazione, all’estensione del territorio e alla sua vocazione storica e culturale, all’adeguatezza funzionale, strumentale e operativa degli enti che fanno parte del medesimo ambito, all’omogeneità delle funzioni da esercitare e ai servizi da erogare ai cittadini,

7. Le intese raggiunte in relazione ai predetti piani di trasferimento di funzioni amministrative dalla Cabina di regia vengono formalmente eseguite attraverso l’emanazione di appositi decreti del Presidente della Giunta regionale, che entrano in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

 

Art. 8

Relazioni Regione-enti locali

(Istituzione della Cabina di regia)

 

1. E’ istituita la Cabina di regia per il decentramento quale organo di concertazione, cooperazione e coordinamento tra Regione, comuni, comunità montane, province e altri enti locali, composta dal Presidente della Giunta regionale o da suo delegato, che la presiede, dalle rappresentanze regionali dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell’Unione province d’Italia (UPI) e dell’Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM), nelle persone dei rispettivi presidenti o dei loro delegati.

2. La Cabina di regia per il decentramento ha sede presso la Presidenza della Giunta ed è assistita da una segreteria tecnica.

3. La Cabina di regia ha il compito di raggiungere, sul processo di decentramento amministrativo, intese di livello interistituzionale, attraverso il metodo del confronto e della concertazione.

4.  Alla Cabina di regia compete, altresì, con riguardo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi:

a) esprimere pareri obbligatori e formulare proposte, di norma in via preventiva, sulle iniziative legislative e sui provvedimenti relativi al conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali. I pareri devono essere espressi entro e non oltre venti giorni dalla data della richiesta, decorsi i quali è possibile prescindere dal parere. Le proposte e i pareri sono trasmessi alla Giunta, a cura della segreteria tecnica;

b) esaminare l’andamento del processo di attuazione del titolo V della Costituzione e delle priorità che necessitano d’intervento legislativo;

c) promuovere l’adozione di protocolli di intesa quadro, posizioni comuni e programmi di lavoro tra la Regione e gli enti locali per un migliore raccordo delle attività svolte dai medesimi enti;

d) individuare e definire i livelli territoriali ottimali di cui all’articolo 33 del t.u. emanato con d.lgs.267/2000.

5. Le intese previste dal comma 5 dell’articolo 7 si perfezionano con l’assenso espresso dal Presidente della Giunta regionale, o dal suo delegato, e dai rappresentanti del sistema delle autonomie locali.

6. Nel caso di mancato accordo, il Presidente della Cabina di regia per il decentramento sottopone all’esame della commissione consiliare competente per materia il piano di trasferimento, così come elaborato, unitamente alle diverse posizioni delle componenti del medesimo organismo e, su conforme delibera della stessa commissione consiliare, da adottarsi entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, trasmette il tutto al Presidente della Giunta Regionale per il conseguente decreto attuativo, che deve essere emanato non oltre i successivi venti giorni.

 

Art. 9

(Controllo sull’efficacia della gestione delle funzioni)

 

1. La Regione, al fine di realizzare un coordinamento dell’azione complessiva del sistema amministrativo regionale e locale, adotta apposite misure per la verifica del corretto esercizio delle funzioni esercitate dagli enti locali, sulla base di indicatori definiti, secondo la procedura di cui agli articoli 7 e 8, d’intesa con il sistema delle autonomie locali.

2. Qualora, sulla base degli indicatori di cui al comma 1, si rilevino significativi elementi di inefficace esercizio di determinate funzioni conferite, la Regione e gli enti interessati, entro e non oltre sei mesi dalla data del conferimento, concordano gli appositi correttivi e il termine entro cui essi devono essere attuati, che comunque non può superare il limite temporale di centoottanta giorni dalla rilevazione.

3. Nel caso di persistente mancato o inadeguato esercizio delle funzioni amministrative da parte del livello di governo investito delle stesse, nonostante l’attivazione della procedura di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale, per motivi di generale interesse, urgenza e improcrastinabilità, può sospendere l’esercizio affidandolo temporaneamente, in ossequio al principio di sussidiarietà, ad altro ente territoriale.

4. La Regione promuove altresì lo scambio delle informazioni e la comunicazione istituzionale con il sistema degli enti locali, assicurando anche, tramite le proprie strutture, adeguati servizi di assistenza tecnica, amministrativa e giuridico-normativa per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti.

 

Art. 10

(Risorse)

 

1. La Giunta regionale, in conformità al disposto di cui all’articolo 7, assicura al sistema delle autonomie locali, con apposite deliberazioni, le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all’esercizio delle funzioni, la cui decorrenza è in ogni caso determinata con i decreti del Presidente della Giunta regionale.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono costituite:

a) dal personale regionale mediante assegnazione funzionale o trasferimento;

b) dai beni immobili e mobili strumentali all’esercizio delle funzioni mediante trasferimento;

c) dalle risorse finanziarie necessarie a sostenere le funzioni trasferite, mediante utilizzo dei fondi assegnati alla Regione ai sensi dei decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione centrale), 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della l. 59/1997) e 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell’articolo 1 della l. 59/1997);

d) dalle tariffe già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge, in connessione alle funzioni trasferite.

3. In caso di mancata assegnazione di unità di personale regionale sarà prevista l’attribuzione di una quota compensativa da quantificarsi in sede di adozione dei singoli provvedimenti di decentramento.

4. Le risorse di cui ai commi precedenti perseguono l’obiettivo di uniformare, su tutto il territorio regionale, le prestazioni concernenti i diritti civili e sociali secondo livelli essenziali delle prestazioni, in attuazione del principio di sussidiarietà.

 

Art. 11

(Risorse umane)

 

1. Con decorrenza dall’esercizio delle funzioni conferite, la Regione assegna funzionalmente al sistema delle autonomie locali i dipendenti a esse addetti o ne mette a disposizione le strutture, previo parere della Cabina di regia per il decentramento.

2. Le proposte organiche che la Cabina di regia licenzia, per ogni singola materia oggetto di decentramento, sono puntualmente inviate alle Organizzazioni sindacali (OO.SS.).

3. Le proposte di cui al comma 2 devono specificatamente contenere il contingente numerico soggetto a trasferimento, suddiviso per categoria di appartenenza, e gli eventuali profili professionali.

4. Ai fini della definizione della data di cui al comma 1, la Regione provvede all’individuazione degli uffici regionali preposti alle funzioni conferite, alla loro riorganizzazione con particolare riferimento a procedure, procedimenti in corso, risorse umane e archivi, previo parere della Cabina di regia per il decentramento e previa contrattazione con le OO.SS. maggiormente rappresentative.

5. A seguito della definizione del contingente numerico, determinato per ciascuna delle strutture regionali preposte alle funzioni conferite, l’Amministrazione regionale provvede ad assegnare il personale agli enti, sulla base di mobilità volontaria dei dipendenti in esse operanti e in funzione di apposita graduatoria predisposta per anzianità di servizio nel settore interessato alla delega.

6. Qualora il numero delle adesioni di cui al comma 5, risulti inferiore al contingente previsto, la Regione provvede a predisporre apposito bando di mobilità volontaria aperto a tutto il personale del ruolo regionale. Le operazioni di tale bando sono concluse con apposita graduatoria che terrà conto dell’anzianità di servizio assoluta, degli eventuali servizi prestati presso settori interessati alla delega, dei titoli di studio e professionali attinenti alla materia/funzione delegata.

7. Qualora, ultimate le operazioni di cui al comma 4, il contingente numerico previsto non fosse comunque conseguito, si procede a mobilità d’ufficio tra il personale regionale operante nel territorio provinciale, nell’ambito delle funzioni trasferite.

8. Ogni fase di mobilità deve completarsi entro un termine massimo di sessanta giorni.

9. Sono salvaguardate le prerogative del personale in situazioni particolari normativamente tutelate.

10. La Regione si impegna a richiedere formalmente agli enti destinatari del personale trasferito l’utilizzazione di tale personale nel rispetto dei livelli funzionali e professionali conseguiti.

10-bis. I dipendenti regionali trasferiti in applicazione delle disposizioni della presente legge conservano il diritto a completare le procedure di progressione verticale in corso al momento del trasferimento, con esiti di reinquadramento valevoli nei confronti degli enti destinatari, anche agli effetti di cui all'articolo 14, comma 2. (15)

11. Dalla data di decorrenza dell’esercizio delle funzioni conferite, gli enti locali organizzano le proprie strutture e adeguano i propri organici.

12. E’ data facoltà al personale di qualifica dirigenziale assegnato funzionalmente agli enti locali di optare per il trasferimento nei ruoli degli enti stessi o di richiedere l’applicazione dell’articolo 17 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 23 dicembre 1999.

13. A seguito del processo di conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi, la Regione provvede ad adeguare l’organizzazione strutturale dell’ente, rideterminando i propri organici.

14. La disciplina di cui ai commi precedenti si applica anche nel caso di conferimento di funzioni agli enti locali da parte degli enti strumentali e delle Aziende di promozione turistica (APT) della Regione Puglia.

(15) Comma aggiunto dall'art. 48, L.R. 30 aprile 2009, n. 10.

 

Art. 12

(Incentivi)

 

1.   Ai dipendenti della Regione Puglia che, in applicazione della presente legge, facciano istanza di mobilità volontaria presso gli enti locali destinatari di trasferimento di funzioni è attribuita, al momento del loro trasferimento presso l’ente di destinazione, un’indennità di trasferimento pari a sei mensilità della retribuzione tabellare in godimento al momento dell’istanza.

2.   L’indennità di trasferimento di cui al comma 1 è ridotta a quattro mensilità per i casi di mobilità d’ufficio, così come da articolo 11, comma 7.

3.   Al fine di un più agevole perseguimento dell’obiettivo di assegnazione del personale della Regione Puglia agli enti locali, al personale interessato al trasferimento, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 22 (Trattamento di previdenza del personale regionale), è altresì corrisposto, al momento del trasferimento, la quota parte maturata ai sensi dell’articolo 1 della stessa legge.

4.   Ai fini della determinazione del trattamento di cui al comma 3, si considerano utili i periodi che l’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) prende a base per il calcolo dell’indennità di fine servizio, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali) e successive modificazioni e integrazioni, definiti alla data di cessazione del servizio presso la Regione Puglia.

5.   Sono altresì considerati validi i servizi riconosciuti in favore degli interessati con atti formali ed esecutivi alla data del trasferimento, ai sensi degli articoli 5 e 7 della l.r. 22/1983, così come integrato dall’articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1990, n. 20 e dall’articolo 72 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1.

6.   Ai dipendenti di cui ai commi 1 e 2 o ai loro eredi aventi titolo la Regione Puglia assicura, alla definitiva cessazione dal servizio, a qualunque causa, dall’ente di destinazione, l’ulteriore quota maturata a differenza tra la somma lorda effettivamente determinata e corrisposta a titolo di indennità di fine servizio dall’INPDAP e quella già erogata dalla Regione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nel comma 3.

 

Art. 13

(Risorse strumentali)

 

1.   I beni utilizzati in modo stabile ed esclusivo per l’esercizio delle funzioni conferite sono resi disponibili dalla Regione agli enti locali, con le modalità indicate nei commi 2, 3 e 4.

2.   L’Amministrazione regionale conserva la titolarità dei beni immobili di proprietà e li assegna in uso agli enti locali.

3.   I beni mobili sono trasferiti in proprietà agli enti locali, previa valutazione positiva dell’Amministrazione regionale.

4.   Nel caso di beni mobili e immobili di proprietà di terzi in uso alla Regione gli enti locali subentrano nei contratti in corso.

5.   La copertura finanziaria delle spese collegate esclusivamente ai canoni derivanti dai contratti relativi agli immobili di cui ai commi 2 e 4 è garantita dalle disposizioni finanziarie di cui all’articolo 14.

 

Art. 14

(Norme finanziarie, finali e transitorie)

 

1.   Agli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 10 e 12 si provvede:

a)   mediante trasferimento delle somme statali assegnate ai sensi dei d.lgs. 112/1998, 143/1997, 422/1997 e 469/1997 che saranno ripartite con provvedimento della Giunta regionale, con imputazione al capitolo di nuova istituzione “Spese per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali”;

b)   mediante riduzione degli stanziamenti destinati alla spesa di personale, per l’erogazione delle indennità di trasferimento, con imputazione al capitolo di nuova istituzione “Spese per l’attribuzione dell’indennità di trasferimento ai dipendenti regionali in mobilità presso gli enti locali”.

2.   Sono fatte salve le risorse necessarie per i costi relativi al personale trasferito agli enti locali destinatari di trasferimento di funzioni.

3.   La Regione, entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta i provvedimenti necessari, secondo le modalità previste dall’articolo 7, per il trasferimento agli enti locali delle risorse finanziarie, strumentali e umane relative all’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti con le leggi regionali 30 novembre 2000, n. 16 (in materia di agricoltura), n. 17 (in materia di tutela ambientale), n. 18 (in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi), n. 19 (in materia di energia e risparmio energetico, miniere e risorse geotermiche) n. 20 (in materia di opere pubbliche, viabilità e trasporti) e n. 21 (in materia di salute umana e sanità veterinaria) e loro successive modificazioni e da ogni altra disciplina normativa di settore.

4.   In sede di prima applicazione, gli importi minimi e massimi previsti dall’articolo 7, comma 3, della presente legge non possono essere inferiori a euro 25 né superiori a euro 10 mila.

 

Art. 15 (16)(17)

(Effetti della soppressione delle comunità montane)

 

[1. In sede di prima applicazione della presente legge e fermo rimanendo il criterio generale e ordinario di esercizio delle funzioni delle comunità montane soppresse nei modi e nelle forme di cui all’articolo 5, la mancata costituzione nei territori già compresi nelle comunità montane soppresse dei comuni in forma associata entro il 31 ottobre 2010 determina l’applicazione delle prescrizioni di cui all’articolo. 5, comma 3 . (18)

2. Gli organi rappresentativi ed esecutivi delle Comunità montane soppresse ai sensi dell’articolo 5, comma 1, decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche, fatta eccezione per i Presidenti i quali continuano la loro attività, per la sola gestione dell’ordinaria amministrazione, sino all’insediamento dei commissari liquidatori di cui ai commi successivi . (19)

3. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano i poteri e le funzioni degli organi. Il Presidente della Giunta regionale nomina, con proprio decreto, un commissario per ciascuna comunità montana soppressa con il compito di provvedere alle attività di liquidazione. Proseguono nell’espletamento dell’incarico i revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. (20)

4. Il commissario liquidatore esercita con propri decreti ogni potere di governo della comunità e cessa dalla carica con l'estinzione della comunità montana soppressa.

4-bis. Per l’espletamento dei compiti di cui all’articolo 4 e fino alla cessazione dell’incarico, il commissario liquidatore si avvale dell’organizzazione amministrativa della comunità soppressa di cui agli articoli 17 (Uffici) e 18 (Segretario) della L.R. n. 20/2004. (21)

5. Il Commissario liquidatore predispone, nei termini e secondo le direttive stabilite nel decreto di nomina, un piano per la successione nei rapporti attivi e passivi della Comunità montana soppressa. (22)

6. Con regolamento (23) da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono introdotte norme applicative e di dettaglio per disciplinare l'attività dei commissari liquidatori nominati in attuazione dei commi 3 e 4 del presente articolo nonché, per quello che concerne il personale, dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), fatto salvo, in quanto compatibile, il trattamento più favorevole previsto dai precedenti articoli 11 e 12, nonché dalle altre disposizioni contenute nella contrattazione collettiva applicabile ai rapporti di lavoro in essere, prevedendo, altresì, l'applicazione al personale in questione della disciplina di cui all'articolo 30 del d.lgs. 165/2001 con priorità rispetto al personale proveniente da altre amministrazioni.

7. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, adotta il piano di cui al comma 5, dichiara l'estinzione della comunità montana soppressa e trasferisce le funzioni e i rapporti attivi e passivi alla forma associativa deliberata dai comuni già facenti parte della comunità montana. Ove non sia stata costituita alcuna forma associativa tra i comuni già facenti parte della comunità montana o non sia stato raggiunto il livello ottimale di esercizio delle funzioni da trasferire entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui sopra, le stesse sono esercitate dalle province territorialmente competenti.

8. Con il decreto di cui al comma 7, il Presidente della Giunta regionale può dettare le disposizioni necessarie ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa tra la comunità montana estinta e la forma associativa dei comuni ovvero la provincia.

8-bis. La fase di liquidazione é interamente regolata dalle disposizioni del Reg. reg. 15 luglio 2009, n. 16, di attuazione del presente articolo, in quanto compatibili con le presenti disposizioni, sia con riferimento alle norme applicative e di dettaglio stabilite in relazione alle attività dei commissari liquidatori nominati ai sensi dei commi 3 e 4, sia per quanto attiene il personale dipendente, con riguardo alle disposizioni attuative della disciplina introdotta dal D.Lgs. 165/2001, fatto salvo, in quanto compatibile, il trattamento più favorevole previsto dai precedenti articoli 11 e 12, nonché dalle altre disposizioni contenute nella contrattazione collettiva applicabile ai rapporti di lavoro in essere, prevedendo, altresì, l’applicazione al personale in questione della disciplina di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, con priorità rispetto al personale proveniente da altre amministrazioni. (24)

8-ter Resta ferma la possibilità per il personale dipendente delle comunità montane soppresse in conseguenza dell’applicazione della presente legge di proporre istanza per la mobilità presso gli altri enti regionali, ivi compresa la Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, con priorità rispetto al personale proveniente da altre amministrazioni (25) ].

(16) Vedi anche il D.P.G.R. 6 febbraio 2009, n. 132, relativo all'applicazione della disciplina riguardante le comunità montane.

(17) Articolo abrogato all’art. 3, comma 1, lettera c), L.R. 10 dicembre 2012, n. 36.

(18) Comma così sostituito dall’art. 8, comma 1, lettera a), L.R. 25 febbraio 2010, n. 5. Il testo originario era così formulato: «1. In sede di prima applicazione della presente legge e fermo rimanendo il criterio generale e ordinario di esercizio delle funzioni delle Comunità montane nei modi e nelle forme di cui all'articolo 5, la mancata costituzione nei territori già compresi nelle comunità montane soppresse dei comuni in forma associata entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge determina l'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 5, comma 4.».

(19) Comma così sostituito dall’art. 8, comma 1, lettera b), L.R. 25 febbraio 2010, n. 5. Il testo originario era così formulato: «2. Gli organi rappresentativi ed esecutivi delle comunità montane soppresse ai sensi del comma 20 dell'articolo 2 della l. 244/2007 e di ogni altra norma vigente, anche di natura finanziaria, decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche, fatta eccezione per i presidenti i quali continuano la loro attività, per la sola gestione dell'ordinaria amministrazione, sino all'insediamento dei commissari liquidatori di cui ai successivi commi.».

(20) Comma così sostituito dall’art. 8, comma 1, lettera c), L.R. 25 febbraio 2010, n. 5. Il testo originario era così formulato: «3. Entro trenta giorni della data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina, con decreto, un commissario per ciascuna comunità montana soppressa con il compito di provvedere alle attività di liquidazione.».

(21) Comma aggiunto dall’art. 8, comma 1, lettera d), L.R. 25 febbraio 2010, n. 5.

(22) Comma così sostituito dall’art. 8, comma 1, lettera e), L.R. 25 febbraio 2010, n. 5. Il testo originario era così formulato: «5. Il commissario liquidatore predispone, nei termini e secondo le direttive stabilite nel decreto di nomina, un piano per la successione nei rapporti attivi e passivi in attuazione delle prescrizioni di cui al comma 22 dell'articolo 2 della L. 244/2007.».

(23) Vedi, al riguardo, il Reg. 15 luglio 2009, n. 16.

(24) Comma aggiunto dall’art. 8, comma 1, lettera f), L.R. 25 febbraio 2010, n. 5.

(25) Comma aggiunto dall’art. 8, comma 1, lettera f), L.R. 25 febbraio 2010, n. 5.

 

 

(Norme di rinvio)

 

1.    Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri ovvero riduzioni di entrate a carico del bilancio regionale in quanto contenente norme di principio e procedimentali in materia di conferimento di funzioni e di compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali.

2.    All’attuazione dei principi e delle procedure previste dalla presente legge si procede con i provvedimenti di cui agli articoli precedenti e, per quello che concerne i profili finanziari, previa adozione delle correlate e apposite disposizioni delle leggi di bilancio.

 

Art. 17

(Abrogazioni)

 

1.    Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 30 novembre 2000, n. 22 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali).

2.    Sono altresì abrogate, a decorrere dalla data di cui al comma 1, le disposizioni ordinarie e speciali incompatibili o in contrasto con i principi e le disposizioni di cui alla presente legge.

 

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7Statuto della Regione Puglia”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 19 dicembre 2008