(giurisprudenza)
Corte
Costituzionale
Sent. n. 150 del
29-04-2010 (ud. del 09-03-2010)
Art. 1
Integrazione del comma 40 dell'articolo 3
della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40
Personale progetto-obiettivo
"Farmacovigilanza".
1. [Alla fine del quarto
periodo del comma 40 dell'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e
bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia), così come modificato
dall'articolo 5 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 1 e
dall'articolo 11 della legge regionale 2 luglio 2008, n. 19,
dopo le parole "all'attività di ricerca", è inserito il seguente: "Il personale
medico, in servizio presso le unità operative di medicina e chirurgia
d'accettazione e d'urgenza delle aziende sanitarie, assunto a tempo determinato,
in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10
dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il
personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale), accede al processo di
stabilizzazione qualora in possesso di uno dei requisiti sopra indicati"]
(1).
2. Il contratto del personale assunto per
l'attuazione del progetto-obiettivo "Farmacovigilanza" è prorogato a tutto il 30
giugno 2009.
(1) La Corte costituzionale, con
sentenza 26-29 aprile 2010, n. 150 (Gazz. Uff. 5 maggio 2010, n. 18,
1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
presente comma. La dichiarazione di illegittimità costituzionale ha l'effetto di
ripristinare il testo del comma 40 dell'art. 3,
L.R.
31 dicembre 2007, n. 40, privo del periodo aggiunto dal presente
comma.
Art. 2
Legge regionale 16 aprile 2007, n. 10
articolo 36, commi 4 e 5. Deroga.
1. In deroga ai commi 4 e 5 dell'articolo 36
(Attuazione dell'articolo 1, comma 796, lettera s), della l. 296/2006) della legge
regionale 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia), le
strutture sanitarie private eroganti prestazioni in regime di ricovero
ospedaliero, facenti capo alla società CBH s.p.a., già provvisoriamente
accreditate alla data del 1° gennaio 2008, accedono all'accreditamento
istituzionale garantendo l'adeguamento dei requisiti di carattere strutturale e
tecnologico entro e non oltre il 31 dicembre 2013, risultante da apposito
verbale, dell'immobile denominato "Mater Dei" da parte dell'Istituto di ricovero
e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblico "Istituto tumori Giovanni Paolo
II" di Bari alla società CBH s.p.a. (2)
(giurisprudenza)
Corte
Costituzionale
Sent. n. 150 del 29-04-2010 (ud. del 09-03-2010)
Art. 3
Autorizzazione di cui all'articolo 5
della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8.
[1. Lo studio medico privato o
studio odontoiatrico privato, organizzato in forma singola o associata, in
quanto studio professionale o gabinetto medico non aperto al pubblico, non è
soggetto all'autorizzazione di cui all'articolo 5 della legge regionale 28
maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e
all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle
strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private).
2. Con apposito regolamento
sono definiti i requisiti strutturali e organizzativi degli ambulatori medici e
odontoiatrici ai fini dell'autorizzazione all'esercizio] (3) .
(3) Articolo abrogato dall’art. 1,
comma 1, L.R.
25 febbraio 2010, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 26-29
aprile 2010, n. 150 (Gazz. Uff. 5 maggio 2010, n. 18, 1a serie
speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente
articolo.
(giurisprudenza)
Corte
Costituzionale
Sent. n. 150 del 29-04-2010
(ud. del 09-03-2010)
Art. 4
Servizio presso le direzioni sanitarie.
[1. Entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente alla
dirigenza medica del servizio sanitario regionale (SSR) che alla stessa data,
con formale atto di data certa, emanato dal legale rappresentante dell’ente,
risulti in servizio da almeno cinque anni in un posto di disciplina diversa da
quella per la quale è stato assunto è inquadrato, a domanda, nella disciplina
nella quale ha esercitato le funzioni, qualora in possesso dei requisiti
previsti dal regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale
dirigenziale del servizio sanitario nazionale emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 (4)
.
2. I direttori generali delle
aziende sanitarie e degli istituti del SSR sono tenuti a verificare, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
permanenza dei fabbisogni che avevano determinato l’impiego del personale nella
disciplina diversa da quella per la quale era stato assunto. Fermo restando
l’organico complessivo, i direttori generali dispongono nel contempo la modifica
delle piante organiche conseguenti ai passaggi di disciplina mediante
incardinamento del dirigente medico nel posto vacante della disciplina
acquisita, con soppressione del posto lasciato libero nella disciplina di
provenienza, oppure mediante trasformazione del posto già ricoperto e lasciato
libero nella disciplina di provenienza (5) .
3. I dirigenti medici non in
possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 sono riassegnati, ai sensi del
comma 27 dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40
(Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio
pluriennale 2008-2010 della regione Puglia), allo svolgimento dei compiti propri
del profilo professionale per il quale sono stati assunti.
4. Il comma 3 non si applica al
personale che alla data del 31 dicembre 2010 risulti in servizio da almeno
cinque anni e iscritto alle scuole di specializzazione per il conseguimento dei
requisiti di cui al presente articolo (6) ] (7) .
(4) Ai sensi dell'art. 1,
L.R.
24 settembre 2010, n. 12 sono sospesi gli effetti dei commi 1, 2 e 4
dell'art.2,
L.R.
25 febbraio 2010, n. 4 (sostitutivo del presente articolo); il riferimento
deve intendersi più correttamente al presente comma e ai commi 2 e 4 del
presente articolo. Vedi anche quanto disposto dall'art. 4
della medesima L.R.
n. 12/2010 riguardo alla sua efficacia. Successivamente la Corte
costituzionale, con sentenza 23 febbraio-3 marzo 2011, n. 68 (Gazz. Uff. 9 marzo
2011, n. 11, 1a serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale del suddetto art. 2,
L.R. n. 4/2010, limitatamente al presente comma e ai commi 2 e 4, con la
conseguente estensione di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale,
fra gli altri, al presente comma.
(5) Ai sensi dell'art. 1,
L.R.
24 settembre 2010, n. 12 sono sospesi gli effetti dei commi 1, 2 e 4
dell'art. 2,L.R.
25 febbraio 2010, n. 4 (sostitutivo del presente articolo); il riferimento
deve intendersi più correttamente al presente comma e ai commi 1 e 4 del
presente articolo. Vedi anche quanto disposto dall'art.4
della medesima L.R.
n. 12/2010 riguardo alla sua efficacia. Successivamente la Corte
costituzionale, con sentenza 23 febbraio-3 marzo 2011, n. 68 (Gazz. Uff. 9 marzo
2011, n. 11, 1a serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale del suddetto art. 2,L.R.
n. 4/2010, limitatamente al presente comma e ai commi 1 e 4, con la
conseguente estensione di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale,
fra gli altri, al presente comma.
(6) Ai sensi dell'art.1,
L.R.
24 settembre 2010, n. 12 sono sospesi gli effetti dei commi 1, 2 e 4
dell'art. 2,
L.R.
25 febbraio 2010, n. 4 (sostitutivo del presente articolo); il riferimento
deve intendersi più correttamente al presente comma e ai commi 1 e 2 del
presente articolo. Vedi anche quanto disposto dall'art. 4
della medesimaL.R.
n. 12/2010 riguardo alla sua efficacia. Successivamente la Corte
costituzionale, con sentenza 23 febbraio-3 marzo 2011, n. 68 (Gazz. Uff. 9 marzo
2011, n. 11, 1a serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale del suddetto art. 2,
L.R.
n. 4/2010, limitatamente al presente comma e ai commi 1 e 2, con la
conseguente estensione di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale,
fra gli altri, al presente comma.
(7) Articolo così
sostituito dall’art.2,
L.R.
25 febbraio 2010, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 26-29
aprile 2010, n. 150 (Gazz. Uff. 5 maggio 2010, n. 18, 1a serie
speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo
(per la successiva sentenza di illegittimità costituzionale dei commi 1, 2 e 4
del presente articolo vedi nelle relative note). Il testo originario era così
formulato: «Art. 4. Servizio presso le direzioni sanitarie. 1. I dirigenti
medici in servizio a tempo indeterminato presso gli uffici a staff della
direzione generale funzionalmente dipendenti dalle direzioni sanitarie delle
aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende ospedaliero-universitarie e degli
IRCCS pubblici ovvero in servizio presso le direzioni sanitarie di presidio
ospedaliero da almeno tre anni, alla data di entrata in
vigore della presente legge sono inquadrati, a domanda, nelle direzioni
sanitarie con la disciplina "Direzione medica di presidio
ospedaliero".».
Art. 5
Compenso ai componenti dell'organo di
indirizzo delle aziende ospedaliero-univeristarie.
1. Ai componenti dell'organo di indirizzo delle
aziende ospedaliero - universitarie è attribuito un compenso, in analogia a
quello stabilito dal comma 9 dell'articolo 14 (Organi e organizzazione degli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico "De Bellis" e "Oncologico")
della legge
regionale 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2005), così come sostituito dall'articolo
1
della legge
regionale 22 novembre 2005, n. 14, per i componenti del Consiglio di
indirizzo e verifica degli IRCCS pubblici, ovvero, per il presidente, pari al 50
per cento del compenso attribuito al direttore generale dell'azienda, ridotto
del 20 per cento ai sensi del comma 14 dell'articolo 61 del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e, per gli altri componenti, pari al 35 per cento del compenso del
presidente.
Esenzione ticket disoccupati (8) .
[1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8
(Disposizioni in materia di sanità), comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n.
537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e successive modifiche,
relativamente all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per
l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali, per "disoccupato" deve
intendersi anche il cittadino che non abbia mai svolto un'attività di lavoro
dipendente].
Art. 7
Attività di macellazione di ovini e
caprini nelle aziende zootecniche e agrituristiche.
1.
E’ consentita sul territorio regionale la macellazione aziendale dei propri
animali delle specie ovina, caprina, suina, nonché della specie bovina di età
non superiore ai quarantotto mesi, per la successiva commercializzazione nel
comune di appartenenza e/o nei comuni limitrofi. (9)
2. Al fine di rendere esecutivo quanto previsto
al comma 1, la Giunta regionale, con proprio regolamento
(10) , da adottarsi entro centoottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, disciplina le modalità e le procedure
igienico-sanitarie al fine di tutelare la salute pubblic a.
(9) Comma sostituito dalla l.r.
n. 45/2013, art. 10. Il testo originario era così formulato:"1. È consentita
sul territorio regionale la macellazione aziendale dei propri animali delle
specie ovina e caprina di età non superiore ai quattro mesi, per la successiva
commercializzazione nel comune di appartenenza e/o nei comuni
limitrofi."
Art. 8 (11)
Integrazione degli articoli 10 e 24 della
L.R. n. 8/2004.
[1. Al primo comma dell'articolo10
della L.R.
n. 8/2004, come modificato dall'articolo 17
della L.R.
n. 12/2005, è aggiunto, in fine, il seguente punto:
"2-bis) passaggio da aziende individuali e/o
società di persone, già autorizzate all'esercizio, a società di capitale con il
vincolo della permanenza con una quota non inferiore al 51 per cento nella
compagine sociale del soggetto autorizzato all'esercizio.".
2. Dopo il comma 5 dell'articolo24
dellaL.R.
n. 8/2004, come sostituito dall'articolo 12
della legge
regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), è
inserito il seguente:
"5-bis. La società di capitale autorizzata
all'esercizio ai sensi del punto 2-bis) del comma 1 dell'articolo 10 mantiene
l'accreditamento provvisorio e/o istituzionale, qualora posseduta dall'azienda
e/o dalla società di persone, previa verifica della sussistenza dei titoli e dei
requisiti.".]
(11) Articolo abrogato dalla l.r.
n. 9/2017, art. 31, lett. g).
Art. 9
Modifica dell'articolo 38 della L.R. n.
26/2006.
1. Al primo comma dell'articolo38
(Contributi ai portatori di handicap) della L.R.
n. 26/2006, dopo la parola: "Fay" sono inserite le seguenti: "o ABA".
Norme per la prevenzione della diffusione delle malattie
infettive. (12)
[1. L'articolo 34 della L.R. n. 10/2007 è sostituito dal
seguente:
«Art. 34
Norme per la prevenzione della
diffusione delle malattie infettive.
1. Le strutture sanitarie
pubbliche e private di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1997, n. 801 (Approvazione dell'atto di indirizzo e
coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in
materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per
l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e
private), le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, nonché le
strutture penitenziarie, devono prevedere la redazione del documento di
valutazione del rischio ai sensi dell'articolo 28 e seguenti del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro), da cui deve risultare la periodicità per l'esecuzione e lo
svolgimento delle operazioni di cui al comma 2.
2. Le strutture di cui al comma
1 devono comunque provvedere almeno una volta all'anno, e ogni qualvolta sia
necessario, all'ispezione e al controllo igienico-sanitario dei sistemi di
condizionamento dell'aria e di ventilazione, dei sistemi di distribuzione e di
raccolta idrica e degli ambienti in generale di cui all'allegato XLVI del d.lgs.
81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Le risultanze di dette
attività devono essere riportate su apposito registro delle manutenzioni a
disposizione degli organi di vigilanza.
3. Le strutture turistico -
ricettive provvedono all'analisi del rischio in applicazione del provvedimento
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Provincie autonome di Trento e Bolzano 13 gennaio 2005, n. 16718 (Accordo, ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il
Ministro della salute e le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
avente ad oggetto "Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i
gestori di strutture turistico - ricettive e termali").
4. Le strutture turistico -
ricettive devono comunque provvedere almeno una volta all'anno, e comunque
all'apertura della stagione turistica, alla pulizia e sanificazione degli
impianti idrici e aeraulici. Le risultanze di dette attività devono essere
riportate su apposito registro delle manutenzione a disposizione degli organi di
vigilanza.
5. I dipartimenti di
prevenzione delle ASL, nell'ambito delle proprie competenze, esercitano le
funzioni di vigilanza e controllo delle strutture di cui ai commi 1 e 3,
assicurando che vengano visitate almeno una volta ogni due anni e ogni qualvolta
se ne ravvisi l'opportunità; di tali ispezioni deve essere rilasciato alle
strutture apposito verbale.
6. In caso di violazione delle
presenti disposizioni, l'ASL detta le prescrizioni e i tempi di adeguamento alla
normativa, fatta salva, nei casi di gravi inadempienze comportanti situazioni di
pericolo per la salute umana, la chiusura temporanea o la sospensione della
struttura ritenuta non idonea per manifesta insalubrità.».]
Art. 11
Modifica dell'articolo 20 della legge
regionale 3 agosto 2007, n. 25.
1. Il comma 2 dell'articolo 20
(Piano d'interventi per la donazione e il trapianto di organi) della legge
regionale 3 agosto 2007, n. 25 (Assestamento e seconda variazione al
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007), è sostituito del
seguente:
"2. In ciascuna azienda sanitaria locale è
istituita la figura del coordinatore territoriale delle donazioni, al quale deve
essere affidata l'unità operativa semplice per l'attività di coordinamento della
formazione degli operatori e dell'informazione ai cittadini ai fini della
promozione della donazione degli organi.".
Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 19 febbraio
2008, n. 1.
1. L'articolo 8
della legge
regionale 19 febbraio 2008, n. 1 (Disposizioni integrative e modifiche della
legge
regionale 31 dicembre 2007, n. 40 - Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione
Puglia - e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2008), è sostituito dal seguente:
«Art. 8
Compartecipazione alla spesa sanitaria.
1. A decorrere dal 1° aprile 2009 i
cittadini aventi titolo all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa
sanitaria (ticket) per motivi di reddito devono esibire, per l'erogazione di
prestazioni specialistiche ambulatoriali e farmaceutiche, apposito certificato
rilasciato dalle aziende sanitarie locali.
2. Il certificato di cui al comma 1 è rilasciato
dalle ASL di appartenenza dell'assistito entro il 31 marzo 2009 previa
presentazione da parte del cittadino della dichiarazione dei redditi delle
persone fisiche dell'anno in corso.
3. I cittadini che hanno ricevuto il certificato
di esenzione ticket sono tenuti a comunicare all'ASL di appartenenza qualsiasi
variazione del reddito, della composizione del nucleo familiare rilevante ai
fini fiscali e dello stato di disoccupazione che dia luogo alla decadenza del
beneficio acquisito.
4. L'accertamento da parte dell'ASL competente
del mancato adempimento di cui al comma 3 comporta la denuncia all'autorità
giudiziaria competente.».
Incompatibilità dei componenti delle Commissioni per
l'accertamento dell'invalidità.
1. Fatte salve le disposizioni legislative
statali in materia di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità, al fine
di non determinare conflitti tra le funzioni svolte, di non compromettere il
buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione e di assicurare il libero
espletamento della carica politica o elettiva, il Presidente, gli altri
componenti della Giunta regionale, i consiglieri regionali e coloro che
rivestono cariche politiche a livello regionale sono incompatibili, con
riferimento all'intero territorio regionale, con la nomina a componente, a
qualsiasi titolo, ivi compreso in qualità di segretario, delle commissioni per
l'accertamento delle condizioni di disabilità per esse intendendo
dell'invalidità civile, della cecità civile, del sordomutismo, della condizione
di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e
la condizione per il collocamento mirato al lavoro ai sensi della legge 12 marzo
1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).
2. Per coloro i quali rivestono la carica di
sindaco, presidente della Provincia, assessore comunale, assessore provinciale,
consigliere comunale, consigliere provinciale, presidente di circoscrizione e
consigliere di circoscrizione, l'incompatibilità di cui al comma 1 si applica
nel caso in cui le commissioni ricadano nell'ambito territoriale coincidente con
quello nel quale il componente o il segretario ricopre la carica.
3. I componenti delle commissioni di cui ai
commi 1 e 2, ivi compresi i segretari, all'atto dell'incarico sono tenuti a
rilasciare apposita autocertificazione circa l'inesistenza delle cause di
incompatibilità di cui al presente articolo (13) .
(13) Articolo così sostituito dall'art.
39,
L.R.
30 aprile 2009, n. 10. Il testo originario era così formulato: «Art. 13.
Incompatibilità dei componenti delle commissioni per l'accertamento
dell'invalidità. 1. I componenti, a qualsiasi titolo, ivi compresi i segretari,
delle commissioni per l'accertamento della invalidità civile, cecità civile,
sordomutismo e della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate),
sono incompatibili con tali funzioni qualora detengano cariche elettive
politiche o si candidino per conseguirle.».
Art. 14
Proroga termini.
1. In deroga all'articolo 17
della legge
regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme sull'assetto programmatico,
contabile, gestionale e di controllo delle unità sanitarie locali in attuazione
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517-), il
termine per l'adozione del bilancio economico preventivo relativo all'esercizio
2009 da parte delle aziende sanitarie, degli IRCCS, dell'Agenzia regionale per
la protezione ambientale (ARPA) e dell'Agenzia regionale sanitaria (ARES) è
prorogato al 31 gennaio 2009.
Art. 15
Integrazione dell'articolo 5 della legge
regionale 28 dicembre 2006, n. 39.
1. Dopo il comma 10 dell'articolo 5
(Modifica ambiti territoriali delle ASL) della legge
regionale 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme relative all'esercizio provvisorio
del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007), così come modificato
dall'articolo 28
dellaL.R.
n. 10/2007, è inserito il seguente:
"10-bis. In caso di mancato insediamento della
conferenza dei sindaci dopo tre convocazioni, effettuate dal sindaco del comune
capoluogo di provincia in qualità di presidente della conferenza, le competenze
spettanti alla conferenza sono allo stesso attribuite.".
Art. 16
Assistenza sanitaria ai minori sottoposti a tutela e in
attesa di adozione.
1. In coerenza con quanto previsto dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 (Definizione dei
livelli essenziali di assistenza), pubblicato nel supplemento ordinario della
Gazzetta ufficiale 8 febbraio 2002, n. 33, e successive modificazioni,
l'assistenza sanitaria, specialistica e farmaceutica erogata ai minori in attesa
di adozione e ai minori sottoposti a provvedimenti di tutela (in affido
familiare, ricovero in comunità alloggio o case famiglia) è a totale carico del
servizio sanitario regionale (SSR).
Art. 17
Interpretazione autentica del comma 5
dell'articolo 6 della L.R. n. 26/2006.*
[1. Il comma 5 dell'articolo 6
della L.R.
n. 26/2006, così come sostituito dall'articolo 24
della L.R.
n. 10/2007, ai soli fini previdenziali, deve interpretarsi nel
senso che il servizio prestato in regime convenzionale dal personale dipendente
inquadrato nei ruoli del SSN ai sensi della legge 18 febbraio 1999, n. 45
(Disposizioni per il fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in
materia di personale dei servizi per le tossicodipendenze), precedentemente
all'immissione in ruolo venga coperto da contribuzione INPDAP, alla stessa
stregua del personale dipendente.]
* La corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 17 della L.R. Puglia 23 dicembre 2008, n. 45 (Norme in materia
sanitaria) e dell'art. 6, comma 5, della L.R. Puglia 9 agosto 2006, n. 26
(Interventi in materia sanitaria), come sostituito dall'art. 24 della L.R.
Puglia 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia), nella
parte in cui dispongono che il servizio prestato in regime convenzionale, prima
dell'immissione in ruolo, dal personale dipendente inquadrato nei ruoli del
Servizio sanitario nazionale ai sensi della L. 18 febbraio 1999, n. 45 (Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla
droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze), sia
coperto da contribuzione INPDAP, alla stessa stregua del personale
dipendente;
(giurisprudenza)
Corte Costituzionale
Sent.
n. 150 del 29-04-2010 (ud. del 09-03-2010),
Art. 18
Educatori professionali.
[1. Il personale laureato non
medico in servizio presso le ASL della regione Puglia con la qualifica di
educatore professionale a cui è stato riconosciuto il possesso del titolo di
laurea magistrale, che ha usufruito dei benefici previsti dall'articolo 24
(Educatori professionali) della legge
regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia), così
come sostituito dall'articolo 23
della L.R.
n. 10/2007, e dell'articolo 6,
comma 6, della L.R.
n. 26/2006 e inquadrato nella categoria DS del CCNL Comparto sanità, alla
data di entrata in vigore della presente legge, è equiparato alle figure
similari laureate, secondo il .parere del Consiglio superiore della sanità -
art. 4 ed è inquadrato nella dirigenza sanitaria non medica, di cui all'allegato
2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato
giuridico del personale delle unità sanitarie locali), in ossequio, altresì,
alla sentenza del Consiglio di Stato sez. V del 13 luglio 1994, n. 763]
(14) .
(14) La Corte costituzionale, con
sentenza 26-29 aprile 2010, n. 150 (Gazz. Uff. 5 maggio 2010, n. 18,
1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
presente articolo.
Art. 19
Personale associazione italiana della
Croce Rossa.
1. In applicazione dei commi 366 e 367
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2008), l'ASL della provincia di Bari deve, nel processo di stabilizzazione,
prevedere il graduale assorbimento del personale dipendente dell'associazione
italiana della Croce Rossa, in servizio a tempo determinato alla data del 31
dicembre 2005, a seguito di convenzione, presso le postazioni territoriali del
sistema di emergenza urgenza 118, nel rispetto del contenimento della spesa
pubblica, tenuto conto delle qualifiche e dei profili professionali posseduti da
ciascun dipendente.
2. L'ASL della provincia di Bari è autorizzata a
confermare le convenzioni in atto fino al completamento dell'inserimento del
personale di cui al comma 1 nei ruoli del servizio sanitario regionale.
2-bis. Al personale di cui al presente articolo
si applicano, altresì, le procedure previste dall’articolo 25
(Utilizzo personale imprese appaltatrici e società strumentali) della legge
regionale 3 agosto 2007, n. 25 (Assestamento e seconda variazione al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007) (15) .
(154) Comma aggiunto
dall’art. 3, L.R. 25 febbraio 2010, n. 4.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art.53,
comma 1 della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e farla osservare come legge della Regione Puglia.