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Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2008
Numero
45
Data
23/12/2008
Abrogato
 
Materia
Sanità
Titolo
Norme in materia sanitaria
Note
Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 202 Suppl. del 29 dicembre 2008
Allegati
Nessun allegato

 



(giurisprudenza)

Corte Costituzionale

Sent. n. 150 del 29-04-2010 (ud. del 09-03-2010)


Art. 1

Integrazione del comma 40 dell'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40

Personale progetto-obiettivo "Farmacovigilanza".

 

1. [Alla fine del quarto periodo del comma 40 dell'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia), così come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 1 e dall'articolo 11 della legge regionale 2 luglio 2008, n. 19, dopo le parole "all'attività di ricerca", è inserito il seguente: "Il personale medico, in servizio presso le unità operative di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza delle aziende sanitarie, assunto a tempo determinato, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale), accede al processo di stabilizzazione qualora in possesso di uno dei requisiti sopra indicati"] (1).

2. Il contratto del personale assunto per l'attuazione del progetto-obiettivo "Farmacovigilanza" è prorogato a tutto il 30 giugno 2009.

 
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 26-29 aprile 2010, n. 150 (Gazz. Uff. 5 maggio 2010, n. 18, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma. La dichiarazione di illegittimità costituzionale ha l'effetto di ripristinare il testo del comma 40 dell'art. 3, L.R. 31 dicembre 2007, n. 40, privo del periodo aggiunto dal presente comma.

 

 

Art. 2

Legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 articolo 36, commi 4 e 5. Deroga.

 

1. In deroga ai commi 4 e 5 dell'articolo 36 (Attuazione dell'articolo 1, comma 796, lettera s), della l. 296/2006) della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia), le strutture sanitarie private eroganti prestazioni in regime di ricovero ospedaliero, facenti capo alla società CBH s.p.a., già provvisoriamente accreditate alla data del 1° gennaio 2008, accedono all'accreditamento istituzionale garantendo l'adeguamento dei requisiti di carattere strutturale e tecnologico entro e non oltre il 31 dicembre 2013, risultante da apposito verbale, dell'immobile denominato "Mater Dei" da parte dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblico "Istituto tumori Giovanni Paolo II" di Bari alla società CBH s.p.a. (2)

(2) Articolo modificato dall'art. 5 della L.R. 17 giugno 2013, n. 14. Il termine di cui al presente articolo è stato prorogato al 31 marzo 2014 ai sensi della l.r. n. 45/2013, art. 17.

(giurisprudenza)

Corte Costituzionale
Sent. n. 150 del 29-04-2010 (ud. del 09-03-2010)



 

Art. 3

Autorizzazione di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8.

 

[1. Lo studio medico privato o studio odontoiatrico privato, organizzato in forma singola o associata, in quanto studio professionale o gabinetto medico non aperto al pubblico, non è soggetto all'autorizzazione di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private).

2. Con apposito regolamento sono definiti i requisiti strutturali e organizzativi degli ambulatori medici e odontoiatrici ai fini dell'autorizzazione all'esercizio] (3) .

(3) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 1, L.R. 25 febbraio 2010, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 26-29 aprile 2010, n. 150 (Gazz. Uff. 5 maggio 2010, n. 18, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

 

 

(giurisprudenza)

Corte Costituzionale

Sent. n. 150 del 29-04-2010 (ud. del 09-03-2010)

Art. 4

Servizio presso le direzioni sanitarie.

 

[1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente alla dirigenza medica del servizio sanitario regionale (SSR) che alla stessa data, con formale atto di data certa, emanato dal legale rappresentante dell’ente, risulti in servizio da almeno cinque anni in un posto di disciplina diversa da quella per la quale è stato assunto è inquadrato, a domanda, nella disciplina nella quale ha esercitato le funzioni, qualora in possesso dei requisiti previsti dal regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 (4) .

2. I direttori generali delle aziende sanitarie e degli istituti del SSR sono tenuti a verificare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la permanenza dei fabbisogni che avevano determinato l’impiego del personale nella disciplina diversa da quella per la quale era stato assunto. Fermo restando l’organico complessivo, i direttori generali dispongono nel contempo la modifica delle piante organiche conseguenti ai passaggi di disciplina mediante incardinamento del dirigente medico nel posto vacante della disciplina acquisita, con soppressione del posto lasciato libero nella disciplina di provenienza, oppure mediante trasformazione del posto già ricoperto e lasciato libero nella disciplina di provenienza (5) .

3. I dirigenti medici non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 sono riassegnati, ai sensi del comma 27 dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della regione Puglia), allo svolgimento dei compiti propri del profilo professionale per il quale sono stati assunti.

4. Il comma 3 non si applica al personale che alla data del 31 dicembre 2010 risulti in servizio da almeno cinque anni e iscritto alle scuole di specializzazione per il conseguimento dei requisiti di cui al presente articolo (6) ] (7) .

(4) Ai sensi dell'art. 1, L.R. 24 settembre 2010, n. 12 sono sospesi gli effetti dei commi 1, 2 e 4 dell'art.2, L.R. 25 febbraio 2010, n. 4 (sostitutivo del presente articolo); il riferimento deve intendersi più correttamente al presente comma e ai commi 2 e 4 del presente articolo. Vedi anche quanto disposto dall'art. 4 della medesima L.R. n. 12/2010 riguardo alla sua efficacia. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio-3 marzo 2011, n. 68 (Gazz. Uff. 9 marzo 2011, n. 11, 1a serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 2, L.R. n. 4/2010, limitatamente al presente comma e ai commi 2 e 4, con la conseguente estensione di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale, fra gli altri, al presente comma.

(5) Ai sensi dell'art. 1, L.R. 24 settembre 2010, n. 12 sono sospesi gli effetti dei commi 1, 2 e 4 dell'art. 2,L.R. 25 febbraio 2010, n. 4 (sostitutivo del presente articolo); il riferimento deve intendersi più correttamente al presente comma e ai commi 1 e 4 del presente articolo. Vedi anche quanto disposto dall'art.4 della medesima L.R. n. 12/2010 riguardo alla sua efficacia. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio-3 marzo 2011, n. 68 (Gazz. Uff. 9 marzo 2011, n. 11, 1a serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 2,L.R. n. 4/2010, limitatamente al presente comma e ai commi 1 e 4, con la conseguente estensione di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale, fra gli altri, al presente comma.

(6) Ai sensi dell'art.1, L.R. 24 settembre 2010, n. 12 sono sospesi gli effetti dei commi 1, 2 e 4 dell'art. 2, L.R. 25 febbraio 2010, n. 4 (sostitutivo del presente articolo); il riferimento deve intendersi più correttamente al presente comma e ai commi 1 e 2 del presente articolo. Vedi anche quanto disposto dall'art. 4 della medesimaL.R. n. 12/2010 riguardo alla sua efficacia. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio-3 marzo 2011, n. 68 (Gazz. Uff. 9 marzo 2011, n. 11, 1a serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 2, L.R. n. 4/2010, limitatamente al presente comma e ai commi 1 e 2, con la conseguente estensione di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale, fra gli altri, al presente comma.

(7) Articolo così sostituito dall’art.2, L.R. 25 febbraio 2010, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 26-29 aprile 2010, n. 150 (Gazz. Uff. 5 maggio 2010, n. 18, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo (per la successiva sentenza di illegittimità costituzionale dei commi 1, 2 e 4 del presente articolo vedi nelle relative note). Il testo originario era così formulato: «Art. 4. Servizio presso le direzioni sanitarie. 1. I dirigenti medici in servizio a tempo indeterminato presso gli uffici a staff della direzione generale funzionalmente dipendenti dalle direzioni sanitarie delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende ospedaliero-universitarie e degli IRCCS pubblici ovvero in servizio presso le direzioni sanitarie di presidio ospedaliero da almeno tre anni, alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati, a domanda, nelle direzioni sanitarie con la disciplina "Direzione medica di presidio ospedaliero".».

 

 

Art. 5

Compenso ai componenti dell'organo di indirizzo delle aziende ospedaliero-univeristarie.

1. Ai componenti dell'organo di indirizzo delle aziende ospedaliero - universitarie è attribuito un compenso, in analogia a quello stabilito dal comma 9 dell'articolo 14 (Organi e organizzazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico "De Bellis" e "Oncologico") della legge regionale 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005), così come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 22 novembre 2005, n. 14, per i componenti del Consiglio di indirizzo e verifica degli IRCCS pubblici, ovvero, per il presidente, pari al 50 per cento del compenso attribuito al direttore generale dell'azienda, ridotto del 20 per cento ai sensi del comma 14 dell'articolo 61 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, per gli altri componenti, pari al 35 per cento del compenso del presidente.

 

 

 
Esenzione ticket disoccupati (8) .

[1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 (Disposizioni in materia di sanità), comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e successive modifiche, relativamente all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali, per "disoccupato" deve intendersi anche il cittadino che non abbia mai svolto un'attività di lavoro dipendente].

(8) Articolo abrogato dall’art.13, comma 3, L.R. 31 dicembre 2010, n. 19.

 

 

Art. 7

Attività di macellazione di ovini e caprini nelle aziende zootecniche e agrituristiche.

1. E’ consentita sul territorio regionale la macellazione aziendale dei propri animali delle specie ovina, caprina, suina, nonché della specie bovina di età non superiore ai quarantotto mesi, per la successiva commercializzazione nel comune di appartenenza e/o nei comuni limitrofi. (9)

2. Al fine di rendere esecutivo quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale, con proprio regolamento (10) , da adottarsi entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità e le procedure igienico-sanitarie al fine di tutelare la salute pubblic a.

(9) Comma sostituito dalla l.r. n. 45/2013, art. 10. Il testo originario era così formulato:"1. È consentita sul territorio regionale la macellazione aziendale dei propri animali delle specie ovina e caprina di età non superiore ai quattro mesi, per la successiva commercializzazione nel comune di appartenenza e/o nei comuni limitrofi."
 
(10) Vedi, al riguardo, il Reg. 4 dicembre 2009, n. 32.
 
 
 

 

 

Art. 8 (11)

Integrazione degli articoli 10 e 24 della L.R. n. 8/2004.

[1. Al primo comma dell'articolo10 della L.R. n. 8/2004, come modificato dall'articolo 17 della L.R. n. 12/2005, è aggiunto, in fine, il seguente punto:

"2-bis) passaggio da aziende individuali e/o società di persone, già autorizzate all'esercizio, a società di capitale con il vincolo della permanenza con una quota non inferiore al 51 per cento nella compagine sociale del soggetto autorizzato all'esercizio.".

2. Dopo il comma 5 dell'articolo24 dellaL.R. n. 8/2004, come sostituito dall'articolo 12 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), è inserito il seguente:

"5-bis. La società di capitale autorizzata all'esercizio ai sensi del punto 2-bis) del comma 1 dell'articolo 10 mantiene l'accreditamento provvisorio e/o istituzionale, qualora posseduta dall'azienda e/o dalla società di persone, previa verifica della sussistenza dei titoli e dei requisiti.".]

(11) Articolo abrogato dalla l.r. n. 9/2017, art. 31, lett. g).

 
 

Art. 9

Modifica dell'articolo 38 della L.R. n. 26/2006.

1. Al primo comma dell'articolo38 (Contributi ai portatori di handicap) della L.R. n. 26/2006, dopo la parola: "Fay" sono inserite le seguenti: "o ABA".

 

 

 
Norme per la prevenzione della diffusione delle malattie infettive. (12)

[1. L'articolo 34 della L.R. n. 10/2007 è sostituito dal seguente:


«Art. 34

Norme per la prevenzione della diffusione delle malattie infettive.


1. Le strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 801 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private), le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, nonché le strutture penitenziarie, devono prevedere la redazione del documento di valutazione del rischio ai sensi dell'articolo 28 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), da cui deve risultare la periodicità per l'esecuzione e lo svolgimento delle operazioni di cui al comma 2.

2. Le strutture di cui al comma 1 devono comunque provvedere almeno una volta all'anno, e ogni qualvolta sia necessario, all'ispezione e al controllo igienico-sanitario dei sistemi di condizionamento dell'aria e di ventilazione, dei sistemi di distribuzione e di raccolta idrica e degli ambienti in generale di cui all'allegato XLVI del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Le risultanze di dette attività devono essere riportate su apposito registro delle manutenzioni a disposizione degli organi di vigilanza.

3. Le strutture turistico - ricettive provvedono all'analisi del rischio in applicazione del provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano 13 gennaio 2005, n. 16718 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, avente ad oggetto "Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico - ricettive e termali").

4. Le strutture turistico - ricettive devono comunque provvedere almeno una volta all'anno, e comunque all'apertura della stagione turistica, alla pulizia e sanificazione degli impianti idrici e aeraulici. Le risultanze di dette attività devono essere riportate su apposito registro delle manutenzione a disposizione degli organi di vigilanza.

5. I dipartimenti di prevenzione delle ASL, nell'ambito delle proprie competenze, esercitano le funzioni di vigilanza e controllo delle strutture di cui ai commi 1 e 3, assicurando che vengano visitate almeno una volta ogni due anni e ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità; di tali ispezioni deve essere rilasciato alle strutture apposito verbale.

6. In caso di violazione delle presenti disposizioni, l'ASL detta le prescrizioni e i tempi di adeguamento alla normativa, fatta salva, nei casi di gravi inadempienze comportanti situazioni di pericolo per la salute umana, la chiusura temporanea o la sospensione della struttura ritenuta non idonea per manifesta insalubrità.».]

(12) L'art.34 della L.R. 10/2007 è stato abrogato dall'art.  37 della L.R. 4/2010.
 

Art. 11

Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 3 agosto 2007, n. 25.

1. Il comma 2 dell'articolo 20 (Piano d'interventi per la donazione e il trapianto di organi) della legge regionale 3 agosto 2007, n. 25 (Assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007), è sostituito del seguente:

"2. In ciascuna azienda sanitaria locale è istituita la figura del coordinatore territoriale delle donazioni, al quale deve essere affidata l'unità operativa semplice per l'attività di coordinamento della formazione degli operatori e dell'informazione ai cittadini ai fini della promozione della donazione degli organi.".

 

 

 
Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 1.

1. L'articolo 8 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 1 (Disposizioni integrative e modifiche della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 - Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia - e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008), è sostituito dal seguente:


«Art. 8

Compartecipazione alla spesa sanitaria.


1. A decorrere dal 1° aprile 2009 i cittadini aventi titolo all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per motivi di reddito devono esibire, per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali e farmaceutiche, apposito certificato rilasciato dalle aziende sanitarie locali.

2. Il certificato di cui al comma 1 è rilasciato dalle ASL di appartenenza dell'assistito entro il 31 marzo 2009 previa presentazione da parte del cittadino della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche dell'anno in corso.

3. I cittadini che hanno ricevuto il certificato di esenzione ticket sono tenuti a comunicare all'ASL di appartenenza qualsiasi variazione del reddito, della composizione del nucleo familiare rilevante ai fini fiscali e dello stato di disoccupazione che dia luogo alla decadenza del beneficio acquisito.

4. L'accertamento da parte dell'ASL competente del mancato adempimento di cui al comma 3 comporta la denuncia all'autorità giudiziaria competente.».

 

 

 
Incompatibilità dei componenti delle Commissioni per l'accertamento dell'invalidità.

1. Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità, al fine di non determinare conflitti tra le funzioni svolte, di non compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione e di assicurare il libero espletamento della carica politica o elettiva, il Presidente, gli altri componenti della Giunta regionale, i consiglieri regionali e coloro che rivestono cariche politiche a livello regionale sono incompatibili, con riferimento all'intero territorio regionale, con la nomina a componente, a qualsiasi titolo, ivi compreso in qualità di segretario, delle commissioni per l'accertamento delle condizioni di disabilità per esse intendendo dell'invalidità civile, della cecità civile, del sordomutismo, della condizione di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e la condizione per il collocamento mirato al lavoro ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

2. Per coloro i quali rivestono la carica di sindaco, presidente della Provincia, assessore comunale, assessore provinciale, consigliere comunale, consigliere provinciale, presidente di circoscrizione e consigliere di circoscrizione, l'incompatibilità di cui al comma 1 si applica nel caso in cui le commissioni ricadano nell'ambito territoriale coincidente con quello nel quale il componente o il segretario ricopre la carica.

3. I componenti delle commissioni di cui ai commi 1 e 2, ivi compresi i segretari, all'atto dell'incarico sono tenuti a rilasciare apposita autocertificazione circa l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui al presente articolo (13) .

(13) Articolo così sostituito dall'art. 39, L.R. 30 aprile 2009, n. 10. Il testo originario era così formulato: «Art. 13. Incompatibilità dei componenti delle commissioni per l'accertamento dell'invalidità. 1. I componenti, a qualsiasi titolo, ivi compresi i segretari, delle commissioni per l'accertamento della invalidità civile, cecità civile, sordomutismo e della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), sono incompatibili con tali funzioni qualora detengano cariche elettive politiche o si candidino per conseguirle.».

 

 

Art. 14

Proroga termini.

1. In deroga all'articolo 17 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517-), il termine per l'adozione del bilancio economico preventivo relativo all'esercizio 2009 da parte delle aziende sanitarie, degli IRCCS, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e dell'Agenzia regionale sanitaria (ARES) è prorogato al 31 gennaio 2009.

 
 

Art. 15

Integrazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 39.

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 5 (Modifica ambiti territoriali delle ASL) della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme relative all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007), così come modificato dall'articolo 28 dellaL.R. n. 10/2007, è inserito il seguente:

"10-bis. In caso di mancato insediamento della conferenza dei sindaci dopo tre convocazioni, effettuate dal sindaco del comune capoluogo di provincia in qualità di presidente della conferenza, le competenze spettanti alla conferenza sono allo stesso attribuite.".

 

Art. 16

Assistenza sanitaria ai minori sottoposti a tutela e in attesa di adozione.

1. In coerenza con quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza), pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale 8 febbraio 2002, n. 33, e successive modificazioni, l'assistenza sanitaria, specialistica e farmaceutica erogata ai minori in attesa di adozione e ai minori sottoposti a provvedimenti di tutela (in affido familiare, ricovero in comunità alloggio o case famiglia) è a totale carico del servizio sanitario regionale (SSR).

 
 

Art. 17

Interpretazione autentica del comma 5 dell'articolo 6 della L.R. n. 26/2006.*

[1. Il comma 5 dell'articolo 6 della L.R. n. 26/2006, così come sostituito dall'articolo 24 della L.R. n. 10/2007, ai soli fini previdenziali, deve interpretarsi nel senso che il servizio prestato in regime convenzionale dal personale dipendente inquadrato nei ruoli del SSN ai sensi della legge 18 febbraio 1999, n. 45 (Disposizioni per il fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei servizi per le tossicodipendenze), precedentemente all'immissione in ruolo venga coperto da contribuzione INPDAP, alla stessa stregua del personale dipendente.]

* La corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 della L.R. Puglia 23 dicembre 2008, n. 45 (Norme in materia sanitaria) e dell'art. 6, comma 5, della L.R. Puglia 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), come sostituito dall'art. 24 della L.R. Puglia 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia), nella parte in cui dispongono che il servizio prestato in regime convenzionale, prima dell'immissione in ruolo, dal personale dipendente inquadrato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale ai sensi della L. 18 febbraio 1999, n. 45 (Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze), sia coperto da contribuzione INPDAP, alla stessa stregua del personale dipendente;

 

 

 

(giurisprudenza)
 
Corte Costituzionale
Sent. n. 150 del 29-04-2010 (ud. del 09-03-2010),

Art. 18

Educatori professionali.

[1. Il personale laureato non medico in servizio presso le ASL della regione Puglia con la qualifica di educatore professionale a cui è stato riconosciuto il possesso del titolo di laurea magistrale, che ha usufruito dei benefici previsti dall'articolo 24 (Educatori professionali) della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia), così come sostituito dall'articolo 23 della L.R. n. 10/2007, e dell'articolo 6, comma 6, della L.R. n. 26/2006 e inquadrato nella categoria DS del CCNL Comparto sanità, alla data di entrata in vigore della presente legge, è equiparato alle figure similari laureate, secondo il .parere del Consiglio superiore della sanità - art. 4 ed è inquadrato nella dirigenza sanitaria non medica, di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), in ossequio, altresì, alla sentenza del Consiglio di Stato sez. V del 13 luglio 1994, n. 763] (14) .

(14) La Corte costituzionale, con sentenza 26-29 aprile 2010, n. 150 (Gazz. Uff. 5 maggio 2010, n. 18, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

 

 

Art. 19

Personale associazione italiana della Croce Rossa.

1. In applicazione dei commi 366 e 367 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), l'ASL della provincia di Bari deve, nel processo di stabilizzazione, prevedere il graduale assorbimento del personale dipendente dell'associazione italiana della Croce Rossa, in servizio a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2005, a seguito di convenzione, presso le postazioni territoriali del sistema di emergenza urgenza 118, nel rispetto del contenimento della spesa pubblica, tenuto conto delle qualifiche e dei profili professionali posseduti da ciascun dipendente.

2. L'ASL della provincia di Bari è autorizzata a confermare le convenzioni in atto fino al completamento dell'inserimento del personale di cui al comma 1 nei ruoli del servizio sanitario regionale.

2-bis. Al personale di cui al presente articolo si applicano, altresì, le procedure previste dall’articolo 25 (Utilizzo personale imprese appaltatrici e società strumentali) della legge regionale 3 agosto 2007, n. 25 (Assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007) (15) .

(154) Comma aggiunto dall’art. 3, L.R. 25 febbraio 2010, n. 4.

 

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art.53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.