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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2010
Numero
3
Data
25/02/2010
Abrogato
 
Materia
Agricoltura - foreste - caccia e pesca
Titolo
Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali
Note
Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 40 del 2 marzo 2010
Allegati

 



(1) Vedi, anche, la Delib.G.R. 27 ottobre 2011, n. 2369.(allegata)

 

Art. 1

Finalità

 

1.         E’ istituita l’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (di seguito denominata Agenzia), con sede legale in Bari, ente strumentale della Regione Puglia.

2.         L’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico e opera quale ente tecnico-operativo preposto all’attuazione degli interventi oggetto della presente legge, attraverso attività e servizi a connotazione non economica finalizzati al sostegno dell’agricoltura e alla tutela del patrimonio boschivo.

 

 

Art. 2

Attività in ambito forestale

 

1.         L’Agenzia, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale e verticale, mira ad attuare:

a)      un sistema coordinato e integrato, nell’ambito della forestazione, per la difesa del suolo e la gestione del patrimonio forestale, appartenente al patrimonio indisponibile della Regione Puglia, già facente parte del patrimonio dello Stato;

b)     iniziative finalizzate alla valorizzazione e utilizzazione delle biomasse agro-forestali;

c)      l’ammodernamento delle strutture forestali;

d)     attività di supporto tecnico-amministrativo alla struttura regionale di protezione civile, ivi comprese le attività della Sala operativa unificata permanente (SOUP) di protezione civile, che espleta funzioni di coordinamento nella prevenzione e nella lotta contro gli incendi boschivi e le altre calamità che si verifichino nel territorio della Regione;

e)      attività di supporto e di consulenza sul patrimonio forestale di proprietà di enti pubblici che ne facciano richiesta.

 

2.         Rientrano nei compiti dell’Agenzia:

a)      gli interventi di forestazione e di difesa del suolo sul demanio regionale;

b)     la gestione dei complessi forestali del demanio regionale, compresi i rimboschimenti del demanio regionale, e dei boschi in occupazione regionale;

c)      la gestione vivaistica mirata alla conservazione e diffusione sul territorio regionale della biodiversità;

d)     l’introduzione di innovazioni tecnico-produttive tese alla salute degli operatori forestali, alla salvaguardia dell’ambiente naturale, al risparmio energetico e alla razionalizzazione dei mezzi di produzione;

e)      le attività di supporto e di consulenza tecnico-amministrativi, in relazione alle attività di cui al presente articolo, concernenti il patrimonio forestale degli enti pubblici che ne facciano richiesta;

f)       ogni e qualsiasi attività gestionale per l’ottimale esercizio degli ambiti forestali.

 

 

Art. 3

Attività irrigue

 

1.         L’Agenzia, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale e verticale, mira ad attuare:

a)      un sistema coordinato e integrato della risorsa “acqua” a fini irrigui emunta dagli impianti già dell’Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, trasferiti alla Regione Puglia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 (Trasferimento parziale alle regioni Puglia, Basilicata e Campania di beni e del personale dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania) e dagli impianti direttamente condotti dalla Regione;

b)     un sistema che soddisfi le esigenze collettive irrigue in funzione delle colture in atto e dell’allevamento del bestiame;

c)      la razionalizzazione della risorsa acqua emunta da pozzo, freatico o artesiano, nel rispetto del “Piano di tutela delle acque”;

d)     i processi di salvaguardia ambientale promuovendo, in particolare, l’utilizzo di acqua da impianti di affinamento, secondo quanto disposto dall’articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modificazioni, al fine di preservare e non depauperare la falda acquifera, anche mediante appositi accordi o convenzioni con altri enti pubblici e società a totale o prevalente partecipazione pubblica;

e)      l’efficacia e il contenimento della spesa pubblica nel rispetto della direttiva 2000/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, relativa all’istituzione di un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, recepita dal d.lgs. 152/2006 e dal decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente) convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.

 

2.         Rientrano nei compiti dell’Agenzia:

a)          la gestione e l’esercizio degli impianti di irrigazione già dell’Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, trasferiti alla Regione Puglia ai sensi del d.p.r. 18 aprile 1979, e degli impianti direttamente condotti dalla Regione, con connesse attività di progettazione e di manutenzione;

b)     le azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, al fine della loro utilizzazione irrigua, con attività di monitoraggio delle acque destinate all’irrigazione;

c)      la promozione di iniziative e la realizzazione di interventi per l’informazione e la formazione degli utenti, nonché per la valorizzazione e la diffusione della conoscenza dell'attività di irrigazione al fine di promuovere l’uso corretto e ottimale della risorsa “acqua”;

d)     l’ammodernamento degli impianti, il risanamento delle reti di adduzione, anche con l’installazione di apparecchiature per evitare perdite d’acqua nei nodi delle infrastrutture irrigue e per inserire idonei strumenti di misurazione dell’acqua nei gruppi di consegna; il riuso dell’acqua riveniente dagli impianti di affinamento;

e)      la realizzazione di opere volte a ottenere la produzione da fonti alternative di energia elettrica per il funzionamento degli impianti;

f)       tutte le iniziative e le azioni strumentali all’ottimale esercizio degli impianti di irrigazione.

 

Art. 3 bis  (2)

Attività in ambito fitosanitario

1. Sono assegnate all’Agenzia le ulteriori seguenti funzioni di supporto all’Osservatorio fitosanitario regionale:

            a) le misure di monitoraggio, prevenzione, estirpazione e comunicazione finalizzate alla gestione della batteriosi causata da Xylella fastidiosa;

            b) l’attività istruttoria per il riconoscimento alle aziende agricole di eventuali contributi finanziari a fronte dei costi sostenuti alle stesse per l’attuazione delle misure fitosanitarie;

            c) l’attività amministrativa, in deroga a quanto previsto dall’articolo1 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 24 (Nuove disposizioni regionali ed adeguamento alle leggi nazionali in materia di avversità atmosferiche. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1979, n. 19 e 10 dicembre 1982, n. 38), in materia di interventi conseguenti a calamità naturale da Xylella fastidiosa finalizzata a garantire alle imprese agricole e alle aziende vivaistiche non agricole il diritto di accesso tempestivo al fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n.38);

            d) la promozione e il monitoraggio dell’efficacia delle misure di ricostituzione del potenziale produttivo danneggiato dalla batteriosi causata da Xylella fastidiosa, nonché delle misure di ripristino dell’equilibrio ambientale delle aree infette.”.

(2) Articolo integrato dalla l.r. 19/2019, art. 1, comma 1.

 

 

Art. 4

Competenze della Giunta regionale e dei direttori di area (3)

 

1.         In relazione alle finalità e ai compiti assegnati all’Agenzia, la Giunta regionale:

a)      approva gli obiettivi generali e di settore da perseguire nell’ambito della dotazione finanziaria dell’Agenzia fissata dalla legge di bilancio;

b)     stabilisce i criteri generali da seguire nello svolgimento delle attività forestali e delle attività irrigue nonché per il monitoraggio, la vigilanza e il controllo della qualità nella loro gestione;

c)      fissa i criteri per la determinazione delle tariffe e dei canoni irrigui;

d)     individua specifici programmi da realizzare e ne affida l’attuazione anche con assegnazione di ulteriori risorse finanziarie regionali, interregionali, nazionali e comunitarie;

e)      approva il bilancio annuale e triennale dell’Agenzia;

f)       approva la dotazione organica, provvisoria e definitiva, nonché il regolamento di cui all’articolo 5, comma 3;

g)      designa il direttore generale e il collegio di revisori dei conti.

 

2.         Nell’ambito degli obiettivi e dei criteri generali fissati dalla Giunta regionale, i Direttori dell’Area politiche per lo sviluppo rurale e dell’Area organizzazione e riforma dell’amministrazione (di seguito denominati direttori di area competenti) curano e gestiscono i rapporti con l’Agenzia ed esercitano i poteri di integrazione con la programmazione e la pianificazione regionale di cui agli articoli 4 e 15 del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 febbraio 2008, n. 161 (Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia).

(3) Vedi, anche, la Delib.G.R. 20 marzo 2012, n. 490.(allegata)

 

Art. 5

Autonomia organizzativa e gestionale dell’Agenzia

 

1.         L’Agenzia è dotata di proprio personale e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e tecnica.

2.         La gestione finanziaria dell’Agenzia è improntata ai criteri di efficacia, trasparenza ed economicità, con l’obbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio.

3.         Il funzionamento e la contabilità dell’Agenzia sono disciplinati con regolamento adottato dal Direttore generale, entro sessanta giorni dalla data di insediamento, e sottoposto all’approvazione della Giunta regionale su proposta congiunta degli assessori competenti in materia di foreste, demanio, organizzazione e bilancio.

4.         L’organizzazione dell’Agenzia, articolata in ambiti provinciali, è stabilita dal Direttore generale con un atto generale di organizzazione, adottato entro novanta giorni dalla data di insediamento, da notificare ai direttori di area competenti che, nei successivi trenta giorni dalla data di notifica, possono proporre osservazioni delle quali il Direttore generale deve tenere conto nella definitiva approvazione dell’atto.

 

Art. 6

Organi dell’Agenzia

 

1.         Sono organi dell’Agenzia:

a)      il Direttore generale;

b)     il Collegio dei revisori dei conti.

 

2.         Gli organi dell’Agenzia restano in carica fino a novanta giorni dopo l’inizio di ogni legislatura.

 

 

Art. 7

Direttore generale

 

1.         Il Direttore generale è il rappresentante legale dell’Agenzia.

2.         Il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione della Giunta regionale.

3.         Il Direttore generale è scelto tra dirigenti regionali in servizio a qualunque titolo, dirigenti di altra pubblica amministrazione ovvero tra persone in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di attività forestali e/o irrigue, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita, per almeno un quinquennio, nell’ambito di organi di amministrazione o attraverso l’esercizio di funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature, escluse quelle onorarie, e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Requisito imprescindibile è il possesso della laurea specialistica ovvero del diploma di laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento previgente al regolamento adottato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509, recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei.

4.         Il rapporto di lavoro del Direttore generale, regolato da contratto di diritto privato, ha durata quinquennale, è rinnovabile una sola volta con le medesime modalità di cui al comma 2 ed è incompatibile con altre attività professionali.

5.         La Giunta regionale, con il provvedimento di designazione all’incarico, determina il trattamento annuo omnicomprensivo spettante al Direttore generale, lo schema di contratto di lavoro nonché le condizioni in ragione delle quali il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, può revocare l’incarico.

6.         Il dipendente pubblico che viene incaricato e assunto quale Direttore generale è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’incarico con riconoscimento dell’anzianità di servizio.

 

 

Art. 8

Compiti del Direttore generale

 

1.         Il Direttore generale, nell’ambito degli obiettivi e indirizzi fissati dalla Giunta regionale, esercita tutti i poteri di coordinamento, direzione, gestione e controllo dell’Agenzia e in particolare:

a)      adotta il regolamento di cui all’articolo 5, comma 3;

b)     adotta la dotazione organica definitiva e, all’esito del procedimento di cui all’articolo 5, comma 4, approva l’atto generale di organizzazione;

c)      stabilisce il programma annuale delle attività;

d)     predispone il bilancio di previsione e il conto consuntivo;

e)      provvede alla gestione delle dotazioni finanziarie e strumentali, del patrimonio e del personale;

f)       verifica e assicura i livelli ottimali nella qualità delle attività svolte;

g)      redige la relazione annuale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, da inviare al Presidente della Giunta regionale e ai direttori di area competenti;

h)      stipula i contratti, le convenzioni nonché tutti gli altri atti obbligatori o necessari per lo svolgimento delle attività e dei compiti demandati all’Agenzia;

i)        cura le relazioni sindacali.

 

Art. 9

Collegio dei revisori dei conti

 

1.         Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione della Giunta regionale, scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili. Nella seduta di insediamento il Collegio elegge, al proprio interno, il Presidente.

2.         Il Collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sulla gestione economica e finanziaria dell’Agenzia e trasmette alla Giunta regionale una relazione trimestrale sull’attività svolta. Il Collegio redige, inoltre, una relazione sul bilancio preventivo, sulle variazioni al bilancio e sul conto consuntivo.

3.         Il Collegio dei revisori dei conti delibera validamente anche con la presenza di due componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

4.         I revisori dei conti, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell’Agenzia, ne riferiscono immediatamente al Presidente della Giuta regionale.

 

 

Art. 10

Conferenza tecnica

 

1.         Il Direttore generale, nell’esercizio delle sue funzioni, si avvale dell’attività consultiva e di supporto di un’apposita Conferenza tecnica costituita ai sensi del comma 2.

2.         La Conferenza tecnica, presieduta dal Direttore generale dell’Agenzia, è composta dal Dirigente dell’Ufficio gestione del Servizio foreste e dal Dirigente dell’Ufficio impianti irrigui del Servizio demanio e patrimonio della Regione Puglia ovvero delle diverse strutture dirigenziali competenti.

3.         La Conferenza tecnica, su richiesta motivata del Direttore generale dell’Agenzia e su disposizione dei direttori di area competenti, è integrata dai dirigenti dei servizi e/o degli uffici regionali competenti ratione materiae in merito alle tematiche e alle questioni sulle quali è specificamente richiesta l’attività della conferenza.

 

 

Art. 11

Risorse strumentali

 

1.         La Giunta regionale concede in gestione, gratuitamente e con vincolo di destinazione, tutti i beni mobili e immobili, le attrezzature e ogni altra risorsa strumentale per la migliore realizzazione delle attività e dei compiti affidati all’Agenzia. La proprietà dei beni demaniali, degli impianti e delle attrezzature strumentali al servizio dell’Agenzia restano in ogni caso in capo alla Regione Puglia.

2.         L’affidamento della gestione delle attrezzature di cui al comma 1 ha luogo attraverso apposito verbale, sottoscritto tra il Direttore generale e il Dirigente dell’Ufficio gestione del Servizio foreste ovvero il dirigente dell’Ufficio impianti irrigui del Servizio demanio e patrimonio della Regione Puglia, che attesti lo stato di consistenza, di efficienza e di funzionalità:

a)      per la gestione irrigua, degli impianti irrigui e relativi materiali di scorta, delle attrezzature e delle pertinenze mobili e immobili;

b)     per la gestione forestale, delle singole attrezzature e relativi materiali di scorta, delle pertinenze mobili e immobili, a eccezione di quelle necessarie per le attività istituzionali del Servizio foreste.

3.         Laddove mancanti, l’Agenzia provvede agli adempimenti amministrativi necessari per la corretta utilizzazione degli impianti affidati.

4.         Ai fini del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, l’Agenzia, con riferimento alle opere la cui realizzazione è a essa affidata, è titolare di tutti i poteri espropriativi, fin dalla redazione dei relativi progetti.

 

 

Art. 12

Risorse umane (4)

 

1.         Per lo svolgimento dei compiti istituzionali l’Agenzia si dota di proprio personale tecnico, amministrativo e operaio nel rispetto della dotazione organica, approvata dalla Giunta regionale su proposta del Direttore generale anche in considerazione dei processi assunzionali e di primo inquadramento di cui ai commi successivi nonché dell’articolo 16, comma 5.

2.         In fase di prima istituzione l’Agenzia si avvale:

a)      degli operai di ruolo e degli operai e impiegati a tempo indeterminato alle dipendenze della Regione Puglia, già addetti alle attività forestali e irrigue, che transitano alle dipendenze dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni);

b)     degli operai stagionali forestali e agricoli già assunti a tempo determinato alle dipendenze della Regione Puglia per lo svolgimento delle attività forestali e irrigue trasferite all’Agenzia, in applicazione del diritto di precedenza di cui alcomma 4 quinquies dell’articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES), come inserito dal comma 40 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, a prescindere dall’istanza di cui al comma 4 sexies di detto articolo, come aggiunto dal comma 40 dell’articolo 1 della l. 247/2007. A tal fine, l’Agenzia opera, nel corso dell’anno 2010, la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro degli operai stagionali forestali mediante la loro utilizzazione per una durata pari o superiore a centottantuno giornate lavorative, al fine di assicurare il consolidamento e il miglioramento delle attività di cui agli articoli 2 e 3. Analogamente, l’Agenzia opera, a partire dall’anno 2010 e sino al 2012, la progressiva trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro degli operai stagionali irrigui, mediante la loro utilizzazione per una durata via via maggiore sino al raggiungimento di un numero pari o superiore a centottantuno giornate lavorative, in corrispondenza dell’ampliamento e del miglioramento dei servizi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 nonché della integrazione su base territoriale delle attività irrigue con quelle forestali. La trasformazione del rapporto di lavoro di cui alla presente lettera opera esclusivamente per gli operai forestali e irrigui che nel corso dell’anno 2009 abbiano prestato attività lavorativa per non meno di settanta giornate lavorative ovvero per gli operai forestali e irrigui che nel corso del triennio precedente all’anno 2009 abbiano prestato attività lavorativa per non meno di settanta giornate lavorative per ogni anno;

c)      dei dipendenti di ruolo della Regione, già addetti all’organizzazione e all’amministrazione delle attività forestali e irrigue svolte dalla Regione Puglia e trasferite all’Agenzia, mediante l’istituto del distacco. Tali dipendenti continuano a beneficiare del trattamento economico, fondamentale e accessorio, in godimento con oneri a carico del bilancio regionale.

2 bis. Il personale interessato dai processi di liquidazione del Consorzio agrario regionale della Lucania e Taranto e di Bari, in possesso dei requisiti previsti dalla legge 28 ottobre 1999, n. 410 (Nuovo ordinamento dei consorzi agrari), può essere ricollocato previo esperimento di apposita procedura selettiva, presso l’Agenzia. (5)

2 ter. L’Agenzia provvede al ricollocamento del suddetto personale nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, nei limiti della dotazione organica e tenuto conto delle esigenze organizzative. (6)

2 quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 2 bis) e 2 ter), l’Agenzia provvede nell’ambito dei risparmi di spesa derivanti dai processi di collocamento a riposo del personale di ruolo. (7)

2 quinquies. Al personale forestale/agricolo, impiegato, ovvero operaio, dell’agenzia si applica il contratto Collettivo   nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale.”. (8)

[3.         Al personale operaio dell’Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Al restante personale dell’Agenzia, ivi inclusi gli operai già inquadrati nei ruoli regionali di cui alla lettera a) del comma 2 e salvo quanto disposto dal comma 5, si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali e viene confermato il diritto al rientro in casi di mutamento della natura giuridica dell’Agenzia.] (9)

[4.         In sede di primo inquadramento nel contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, gli operai irrigui a tempo indeterminato di cui al comma 2, lettera a), e gli operai irrigui a tempo determinato di cui al comma 2, lettera b), sono inquadrati secondo quanto stabilito nella tabella di equiparazione. Nulla è modificato per gli operai forestali di cui al comma 2, lettera b), rispetto agli inquadramenti già in atto presso la Regione Puglia.] (10)

[5.         Sino alla definizione della dotazione organica, gli operai di ruolo della Regione Puglia transitati alle dipendenze dell’Agenzia ai sensi del comma 2, lettera a), sono inquadrati, a domanda, nel contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale.] (11)

(4) Vedi, anche, la Delib.G.R. 23 marzo 2010, n. 863.(allegata)

(5) Comma inserito dalla l.r. 24/2014, art. 1

(6) Comma inserito dalla l.r. 24/2014, art. 1

(7) Comma inserito dalla l.r. 24/2014, art. 1

(8) Comma inserito dalla l.r. 36/2017 art. 23

(9) Comma abrogato dall’art. 32, comma 1, L.R. 28 dicembre 2012, n. 45, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(10) Comma abrogato dall’art. 32, comma 1, L.R. 28 dicembre 2012, n. 45, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(11) Comma abrogato dall’art. 32, comma 1, L.R. 28 dicembre 2012, n. 45, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

 

Art. 13

Risorse finanziarie

 

1.         L'Agenzia realizza i propri compiti e provvede alla gestione del personale mediante le seguenti entrate:

a)      contributi ordinari della Regione Puglia;

b)     contributi straordinari della Regione Puglia;

c)      contributi eventuali dello Stato:

d)     introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione delle attività assegnate all’Agenzia;

e)      proventi derivanti da specifici progetti con finanziamenti statali e comunitari;

f)       contributi ottenuti sulla base di eventuali incentivazioni disposte da leggi statali e comunitarie.

 

 

Art. 14

Accesso alla documentazione e all’ informazione

 

1.         L’attività dell’Agenzia si conforma ai principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione.

2.         L’Agenzia assicura l’informazione agli utenti mediante avvisi sui giornali, comunicazioni e pubblicazioni delle notizie negli albi pretori dei comuni, delle province e delle comunità montane e in ogni altra forma, anche telematica, ritenuta idonea.

3.         L’Agenzia garantisce, nei limiti previsti dalla legge, l’accesso agli atti e ai documenti inerenti l’attività, i servizi e le opere gestite.

4.         Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modificazioni, e dalle disposizioni regionali in materia. Trova applicazione la legge regionale 20 giugno 2008, n. 15 (Principi e linee-guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia) e relativo regolamento attuativo 29 settembre 2009, n. 20.

 

 

Art. 15

Abrogazione

 

1.         E’ abrogata la legge regionale 18 aprile 1994, n. 15 (Disposizioni per l’affidamento degli impianti irrigui collettivi ai consorzi di bonifica).

 

 

Art. 16

Disposizioni finanziarie e transitorie

 

1.         Per l’anno 2010, alla dotazione finanziaria dell’Agenzia si provvede mediante il trasferimento alla stessa degli stanziamenti stabiliti nel bilancio di previsione della Regione Puglia, ovvero nella inferiore misura a seguito di provvedimenti di impegno esecutivi già assunti alla data dell’adozione del provvedimento di trasferimento delle somme ancora disponibili, sui seguenti capitoli:

a)      capitolo 131055 - UPB 8.4.1 “Interventi previsti dall’art. 15, lett. b), l.r. 54/81 – oneri pregressi derivanti dalla gestione diretta degli impianti irrigui collettivi” =  - € 0,00;

b)     capitolo 131060 - UPB 8.4.1 “Spesa per la fornitura di energia elettrica per il funzionamento dei pozzi irrigui di proprietà regionale. L.r. 15/94” = - € 3.000.000,00;

c)      capitolo 131072 - UPB 8.4.1 “Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali – compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze - l.r. 15/94” = - € 1.360.000,00;

d)     capitolo 131076 - UPB 8.4.1 “Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti irrigui regionali” = - € 800.000,00;

e)      capitolo 131079 - UPB 8.4.1 “Spese per il personale impiegato nella gestione degli impianti irrigui regionali” = - € 7.800.000,00;

f)       capitolo 3020 - UPB 8.1.1 “Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo, con esclusione del personale dirigenziale –l.r. 18/74 e

         successive - CCNL”. = - € 3.476.000,00;

g)      capitolo 3023 - UPB 8.1.1 “Fondo trattamento economico accessorio del CCNL” = - € 572.000,00;

h)      capitolo 3031 - UPB 8.1.1 “Oneri previdenziali ed assistenziali e assicurazioni obbligatorie a carico ente s. o.”. = - € 1.365.000,00;

i)        capitolo 4125 - UPB 1.4.1 “Spesa per acquisto materiali utilizzati per lavori forestali effettuati direttamente. L.r. 22/82 e art. 19 l.r. 9/2000” = - € 29.750,00.

j)       capitolo 121012 - UPB 1.4.1 “Spesa per il finanziamento e cofinanziamento di interventi nel Settore forestale. L. r. 18/2000.” = - € 1.500.000,00;

k)     capitolo 121050 - UPB 1.4.1 “Spesa per le indennità di occupazione dei terreni compresi nel rimboschimento e per gli interventi manutentori sui rimboschimenti realizzati

         ai sensi dell’art. 60 della l. 264/1949 e l.r. 25/1974” = - € 29.750,00.

l)        capitolo 4120 - UPB 1.4.2 “Spesa per competenze agli operai impiegati direttamente per lavori forestali l.r. 22/82 e art 19 l.r. 9/2000” = - € 50.000,00;

m)    capitolo 4130 - UPB 1.4.2 “Spesa per il pagamento degli operai forestali di cui allal.r. 9/2000, art. 19” = - € 0,00;

n)      capitolo 121040 - UPB 1.4.2 “Spesa per la protezione delle foreste contro gli incendi – Regolamento CEE 3529/1986 – 2158/1992 e 308/1997” = - € 0,00.

o)     capitolo 531045 - UPB 1.4.2 “Lotta agli incendi boschivi artt. 15 e 19  l.r. 18/2000” = - € 8.000.000,00.

 

2.         Sono istituiti nel bilancio autonomo regionale, nell’ambito della UPB 01.04.01, dedicati capitoli di spesa così denominati: capitolo n. ————————— “Trasferimento di risorse finanziarie di parte corrente necessarie al funzionamento dell’Agenzia per le attività irrigue e forestali. L.R. n.3 del 24 febbraio 2010”, con una dotazione per l’anno 2010 di € 27.982.500,00; capitolo n. n. 3 del 24 febbraio“Trasferimento di risorse finanziarie per interventi in materia irrigua e forestale dell’Agenzia. Spesa in conto capitale. L.R. n. 3 del 24 febbraio 2010”, con una dotazione per l’anno 2010 di € 800.000,00.

3.         L’attribuzione all’Agenzia delle risorse finanziarie rivenienti da “introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione delle attività assegnate all'Agenzia” di cui all’ articolo 13, lettera d), decorre dall’esercizio finanziario 2011.

4.         Al fine di consentire l’immediato avvio delle attività forestali e irrigue affidate all’Agenzia senza soluzione di continuità con le medesime attività sin qui svolte dalla Regione Puglia, la Giunta regionale nomina, tra i dirigenti regionali, tre Commissari straordinari che restano in carica sino alla nomina del Direttore generale da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2011. I Commissari straordinari esercitano tutti i poteri amministrativi, gestionali e organizzativi del Direttore generale e si avvalgono, per il tramite dei direttori di area competenti, delle strutture regionali che hanno svolto le attività forestali e irrigue nell’ambito della gestione diretta della Regione Puglia. L’Agenzia si avvale, altresì, in qualità di beneficiario finale, dei servizi in materia di attività forestali affidati dalla Regione Puglia a terzi, con contratti in essere, sino alla loro scadenza. Il compenso dei Commissari straordinari è fissato, all’atto della nomina, dalla Giunta regionale, nel rispetto degli obblighi rivenienti dal principio di omnicomprensività.

5.         I Commissari straordinari adottano, entro il 31 dicembre 2010, la dotazione organica provvisoria, sottoposta all’approvazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4, nell’ambito della quale vengono valorizzate le professionalità degli operai di ruolo nonché definita la posizione giuridica degli operai a tempo indeterminato in servizio alla Regione Puglia e transitati all’Agenzia, già aventi titolo all’inquadramento nei ruoli regionali ai sensi dell’articolo 23 legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 (Norme in materia di organizzazione dell’amministrazione regionale), e dell’articolo 65 (Integrazione articolo 23 l.r. 7/1997) della legge regionale  6 maggio 1998 n. 14 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1998 e bilancio pluriennale 1998-2000), come modificato dal secondo comma dell’articolo 31 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17, attivando le procedure selettive riservate secondo quanto previsto dal richiamato articolo 23, in quanto compatibile, ai fini dell’inquadramento nei ruoli dell’Agenzia con applicazione del trattamento giuridico ed economico di cui al contratto collettivo nazionale per le regioni e le autonomie locali.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’ art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 25 febbraio 2010