(1) Vedi, anche, l'art. 3,
comma 2, lettere a) e c), L.R.
25 agosto 2003, n. 21. I parchi naturali
regionali di Porto Selvaggio del comune di Nardò e Lama Balice del comune di
Bari sono soggetti, ai sensi dell'art. 2,
comma 1, L.R.
1° giugno 2004, n. 9, alle norme di cui
alla presente legge. Con Delib.G.R.
3 agosto 2007, n. 1366 è stato approvato l'atto di indirizzo e
coordinamento per l'attuazione in Puglia della presente
legge.
TITOLO I
Norme generali
Art. 1
Finalità.
1. La Regione Puglia, in attuazione
dei principi programmatici dello Statuto regionale, nonché dei principi generali
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, definisce con la presente legge le
norme per l'istituzione e la gestione di aree naturali protette al fine di
garantire e di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio
naturale e ambientale della Regione.
2. Nelle aree naturali protette così come definite all'art.
1, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 la Regione Puglia
salvaguardia e valorizza le attività agro-silvo-pastorali e tradizionali nonché
le altre economie locali, garantendo priorità di accesso ai finanziamenti
previsti da regolamenti e da piani e programmi nazionali e comunitari.
Art. 2
Classificazione delle aree naturali
protette.
1. I territori regionali sottoposti a tutela sono classificati
in base alle diverse caratteristiche e destinazioni, secondo le seguenti
tipologie:
a) parchi naturali regionali: sono costituiti da aree
terrestri, fluviali, lacuali, da tratti di mare prospicienti la costa, che
costituiscono un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi,
dai valori paesaggistici e artistici dei luoghi e dalle tradizioni culturali
delle popolazioni locali;
b) riserve naturali regionali: sono costituite da aree
terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie
naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna ovvero presentino uno o
più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione
delle risorse genetiche.
Le riserve naturali possono essere:
1) integrali, per la conservazione dell'ambiente naturale nella
sua integrità riguardo alla flora, alla fauna, alle rocce, alle acque, alle
cavità del sottosuolo, con l'ammissione di soli interventi a scopo scientifico;
2) orientate, per la conservazione dell'ambiente naturale nel
quale sono consentiti interventi di sperimentazione ecologica attiva, ivi
compresi quelli rivolti al restauro o alla ricostituzione di ambienti e di
equilibri naturali degradati;
c) parchi e riserve naturali regionali di interesse
provinciale, metropolitano e locale, in base alla rilevanza territoriale delle
aree individuate su proposta della Provincia, della città metropolitana o
dell'ente locale;
d) monumenti naturali, per la conservazione, nella loro
integrità, di singoli elementi o piccole superfici dell'ambiente naturale
(formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, vegetazionali) di
particolare pregio naturalistico e ambientale;
e) biotopi: porzioni di territorio che costituiscono un'entità
ecologica di rilevante interesse per la conservazione della natura.
2. [Il Comitato
tecnico-scientifico per le aree naturali protette di cui all'art. 3, può
proporre al Consiglio regionale ulteriori classificazioni per le finalità della
presente legge allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti
dalle convenzioni internazionali e in particolare alla convenzione di Ramsar di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, dal
protocollo relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo di cui alla
legge 5 marzo 1985, n. 127, nonché della direttiva comunitaria n. 79/409
del Consiglio del 2 aprile 1979 e della direttiva comunitaria n. 92/43 del
Consiglio del 21 maggio 1992] (2).
(2) Comma abrogato dall'art. 22,
comma 1, L.R.
2 dicembre 2005, n. 17.
Art. 3
Comitato tecnico-scientifico per le
aree naturali protette (3).
[1. È istituito il Comitato
tecnico-scientifico per le aree naturali protette, avente funzioni consultive e
di supporto alla politica regionale delle aree protette.
2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della
Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta
dell'Assessore all'ambiente ed è composto da:
a) l'Assessore regionale all'ambiente, che lo presiede;
b) il Dirigente dell'Ufficio parchi e riserve naturali;
c) un botanico, designato dal Rettore dell'Università di Lecce,
uno zoologo e un geologo, designati dal Rettore dell'Università di Bari;
d) un esperto in gestione forestale e uno in agronomia
designati dal Rettore dell'Università di Bari;
e) un esperto in pianificazione territoriale designato dal
Rettore del Politecnico di Bari;
f) un esperto in analisi economica nominato dal Rettore del
Politecnico di Bari;
g) un veterinario, con specifica competenza in campo etologico,
scelto tra i docenti della Facoltà di veterinaria dell'Università di Bari,
nominato dal Rettore;
h) due rappresentanti delle associazioni ambientaliste
nazionali riconosciute dal Ministero dell'ambiente, scelti unitariamente dalle
stesse;
i) tre rappresentanti delle associazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative a livello regionale;
j) un dirigente dell'Assessorato regionale all'agricoltura;
k) il Dirigente del Settore pianificazione territoriale
dell'Assessorato regionale all'urbanistica;
l) il Dirigente dell'Ispettorato regionale delle foreste.
3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario
dell'Assessorato regionale all'ambiente di settima qualifica funzionale.
4. Il Comitato tecnico-scientifico si riunisce su convocazione
del suo Presidente e dura in carica cinque anni.
5. Il Comitato tecnico-scientifico nomina tra i suoi componenti
il vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o
impedimento.
6. Compiti del Comitato tecnico-scientifico regionale sono:
a) esprimere parere obbligatorio sul piano del Parco di cui
all'art. 20;
b) formulare proposte e indirizzi relativi alla istituzione e
gestione delle aree naturali protette nonché alla salvaguardia di ecosistemi
residui e di singoli biotopi non oggetto di alcuna forma di tutela e di
protezione ambientale;
c) fornire consulenza tecnico-scientifica agli enti gestori di
aree protette;
d) proporre ricerche scientifiche e attività sperimentali per
una corretta gestione delle aree naturali protette;
e) esprimere parere obbligatorio sulle proposte avanzate dalle
amministrazioni interessate per l'inclusione o le esclusioni di parti del
proprio territorio nel programma regionale delle aree protette.
7. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico spetta
un'indennità e un rimborso spese nelle misure stabilite dall'art. 19
della legge
regionale 22 giugno 1994, n. 22 «Norme per l'esercizio delle funzioni di
controllo sugli atti degli enti locali e degli enti regionali».
8. Il Comitato tecnico-scientifico per le aree naturali
protette è nominato entro trenta giorni dalla richiesta delle designazioni di
cui al comma due. In caso di mancata designazione di parte dei membri, il
Presidente della Giunta può nominare con proprio decreto, previa deliberazione
della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente, i
componenti mancanti. Il Comitato può essere convocato anche in assenza di
designazione di tutti i componenti, purché i membri designati siano in numero
non inferiore alla metà più uno del totale.
9. Per il suo funzionamento il Comitato si avvale di un
apposito regolamento interno, approvato dalla Giunta regionale entro sessanta
giorni dalla costituzione del Comitato medesimo] (4).
(3) Vedi, anche, l'art. 4,
comma 2, L.R.
25 agosto 2003, n. 21.
(4) Articolo abrogato dall'art. 22,
comma 1, L.R.
2 dicembre 2005, n. 17.
Art. 4
Norme
quadro.
1. La partecipazione delle Province, delle Comunità montane e
dei Comuni al procedimento di istituzione dell'area naturale protetta, fatta
salva l'attribuzione delle funzioni amministrative alle Province ai sensi
dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si realizza secondo le
norme quadro dell'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. La Regione istituisce le aree naturali protette utilizzando
soprattutto il demanio e il patrimonio forestale regionale, provinciale,
comunale e di altri enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del
territorio e per attività compatibili con la destinazione dell'area.
3. La gestione dei servizi dell'area protetta potrà essere
affidata anche a soggetti privati a norma dell'art. 23, comma 1, della legge
6 dicembre 1991, n. 394.
4. Nelle aree naturali protette regionali individuate ai sensi
della presente legge è vietata l'attività venatoria salvo eventuali prelievi
faunistici e abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici
accertati dall'ente di gestione. Gli abbattimenti selettivi e i prelievi
faunistici devono essere effettuati in conformità ai regolamenti delle aree
protette, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e secondo
le direttive emanate dalla Regione Puglia, sotto la diretta responsabilità e
sorveglianza dell'organismo di gestione dell'area protetta e devono essere
attuati da personale da esso dipendente o da persone residenti nei comuni
dell'area protetta, preventivamente autorizzati.
5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle
collettività locali nonché quant'altro disposto dall'art. 11, comma 5, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394.
TITOLO II
Individuazione e istituzione delle aree naturali protette
Art. 5
Individuazione delle aree naturali
protette (5).
1. Ai fini della loro tutela e valorizzazione, sono individuate
le seguenti aree aventi preminente interesse naturalistico, nonché ambientale e
paesaggistico:
A - Provincia di Bari:
A1 - Alta Murgia
A2 - Barsento
A3 - Foce Ofanto
A4 - Laghi di Conversano
A5 - La Gravina di Gravina di Puglia
A6 - Lama S. Giorgio - Triggiano
A7 - Fascia costiera - Territorio di Polignano a valle della SS
16
A8 Lama Belvedere - Territorio di Monopoli (6)
B - Provincia di Taranto:
B1 - Gravine dell'Arco jonico
B2 - Bosco delle Pianelle
B3 - Lago Salinella
B4 - Palude la Vela
B4 bis - Mar Piccolo (7)
B5 - Dune di Campomarino e Torrente Borraco
B6 - Foce del Chidro
B7 - Salina e dune di Torre Colimena
B8 - Pinete dell'Arco jonico
B9 - Palude del Conte e duna costiera
B10 - Boschi Cuturi e Rosa Marina
B11 - Zona collina e boschi di Massafra
C - Provincia di Lecce:
C1 - Paludi e Bosco di Rauccio - Sorgenti Idume
C2 - Laghi Alimini
C3 - Isola di Sant'Andrea - Litorale di Punta Pizzo
C4 - Bosco di Tricase
C5 - Costa Otranto - S. Maria di Leuca
C6 - Palude del Capitano
C7 - Palude del Conte e duna costiera
C8 - Bacini di Ugento (8)
D - Provincia di Brindisi:
D1 - Bosco di S. Teresa e dei Lucci
D2 - Bosco di Cerano
D3 - Salina di Punta della Contessa
D4 - Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo
D5 - Gravine dell'arco jonico (9)
E - Provincia di Foggia:
E1 - Torre Fantine e Bosco Ramitelli
E2 - Boschi del Subappenino dauno settentrionale
E3 - Boschi del Subappenino dauno meridionale
E4 - Bosco Incoronata
E4-bis - Fiume Fortore (10)
2. [L'elenco di cui al comma 1
è aggiornato ogni tre anni dal Consiglio regionale, previa deliberazione di
Giunta regionale e previo parere obbligatorio del Comitato tecnico-scientifico,
anche sulla base delle richieste formulate dagli enti interessati e da organismi
scientifici e associazioni] (11).
(5) Con Delib.G.R. 22 dicembre 2000, n. 1760 è
stato approvato l'atto di indirizzo per l'attuazione del presente
articolo.
(6) Lettera aggiunta dall'art. 1,
L.R.
24 luglio 2001, n. 16.
(7) Lettera aggiunta dalla l.r.
49/2019, art. 1,
comma 1.
(8) Alinea aggiunto dall'art. 22,
comma 2, L.R.
2 dicembre 2005, n. 17.
(9) Alinea aggiunto dall'art. 46,
comma 1, L.R.
21 maggio 2002, n. 7.
(10) Lettera aggiunta dall'art. 1,
comma 1, L.R.
16 ottobre 2009, n. 22.
(11) Comma abrogato dall'art. 22,
comma 1, L.R.
2 dicembre 2005, n. 17.
Art. 6
Istituzione delle aree naturali
protette (12).
1. Le aree naturali protette regionali, di interesse
provinciale, metropolitano o locale sono istituite in conformità dei principi
generali enunciati nella presente legge.
2. Il Presidente della Giunta regionale convoca Conferenze dei
servizi di cui all'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394
(Legge-quadro sulle aree protette), e dell'articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi), ai fini dell'individuazione di
linee-guida per la redazione dei documenti di indirizzo di cui all'articolo
22, comma 1, della legge n. 394/1991. Le Conferenze dei servizi devono
completare i lavori entro e non oltre novanta giorni dalla data di convocazione.
Alla Conferenza dei servizi relativa alla proposta d'istituzione di area
naturale protetta sono chiamati le amministrazioni interessate, i Consorzi di
bonifica e le organizzazioni agricole, imprenditoriali e ambientaliste.
3. Entro trenta giorni dalla data di chiusura dei lavori delle
Conferenze dei servizi la Giunta regionale adotta, tenuto conto dei documenti di
indirizzo redatti ai sensi del comma 2, il disegno di legge d'istituzione delle
aree naturali protette di cui all'articolo. 5.
4. Il disegno di legge deve riportare:
a) la descrizione sommaria dei luoghi;
b) la perimetrazione provvisoria del territorio da destinare ad
area naturale protetta su fogli dell'Istituto geografico militare (IGM) in scala
1:25.000 e, ove necessario, in scala di maggior dettaglio;
c) le norme provvisorie di salvaguardia;
d) la zonizzazione provvisoria e gli elementi del Piano per il
Parco nonché i principi del regolamento del Parco;
e) la classificazione secondo le tipologie previste
all'articolo 2;
f) l'ente gestore dell'area naturale protetta;
g) il regime vincolistico e autorizzativo;
h) le sanzioni;
i) le forme di vigilanza e sorveglianza;
j) gli indennizzi, se previsti;
k) le norme finanziarie.
5. Il disegno di legge adottato è pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Regione Puglia e notificato dalla Giunta agli enti territoriali
interessati.
6. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, di cui al comma 5, il disegno di
legge è inviato dalla Giunta regionale al Consiglio regionale per l'approvazione
della legge istitutiva delle aree naturali protette (13)
(14).
(12) Con Delib.G.R. 22
dicembre 2000, n. 1760 è stato approvato
l'atto di indirizzo per l'attuazione del presente articolo. Vedi, altresì, la
L.R.
23 dicembre 2002, n. 23, la
L.R.
23 dicembre 2002, n. 24, la
L.R.
23 dicembre 2002, n. 25, la
L.R.
23 dicembre 2002, n. 26, la
L.R.
23 dicembre 2002, n. 27, la
L.R.
23 dicembre 2002, n. 28, la
L.R.
15 marzo 2006, n. 5, la L.R.
15 marzo 2006, n. 6, la L.R.
15 maggio 2006, n. 10, la
L.R.
15 maggio 2006, n. 11, la
L.R.
13 giugno 2006, n. 16, la
L.R.
10 luglio 2006, n. 20, la
L.R.
26 ottobre 2006, n. 30, la
L.R.
27 ottobre 2006, n. 31, la L.R.
28 maggio 2007, n. 13, la
L.R.
5 giugno 2007, n. 15 e la
L.R.
14 dicembre 2007, n. 37, recanti
l'istituzione di parchi e riserve naturali secondo i princìpi enunciati dal
presente articolo. I termini previsti dal presente articolo, nella versione
precedente (riportata nella nota che segue), ai sensi dell'art. 2,
comma 1,
L.R. 1° giugno 2004, n. 9, sono decorsi
dalla data di entrata in vigore della suddetta legge (vedi anche il comma 2 del
medesimo articolo).
(13) Comma così sostituito dall'art. 3,
comma 15, primo periodo, L.R.
31 dicembre 2007, n. 40. Il testo
precedente era così formulato: «6. Entro i sessanta giorni successivi alla data
di conclusione della Conferenza dei servizi, la Giunta regionale adotta il
provvedimento definitivo, che invia al Consiglio regionale per l'approvazione
della legge istitutiva dell'area naturale protetta».
(14) Il presente articolo, già modificato dall'art. 22,
comma 3, L.R.
2 dicembre 2005, n. 17, è stato poi così
sostituito dall'art. 30,
L.R.
19 luglio 2006, n. 22 e successivamente
così modificato come indicato nella nota che precede. Il testo precedente era
così formulato: «Art. 6. Istituzione delle aree naturali protette. 1. Le aree
naturali protette regionali, di interesse provinciale, metropolitano o locale
sono istituite in conformità ai principi generali enunciati nella presente
legge. 2. Entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge,
ovvero entro trenta giorni dalla data di dichiarazione di ammissibilità di cui
all'art. 7 della presente legge, il Presidente della Giunta regionale convoca
preconferenze ai fini della individuazione di linee guida per la redazione dei
documenti di indirizzo di cui all'art. 22, comma 1, della legge 6 dicembre
1991, n. 394. Le preconferenze dovranno completare i lavori entro e non
oltre trenta giorni dalla data di convocazione. Alla preconferenza relativa alla
proposta di istituzione di area naturale protetta, sono chiamati le
amministrazioni interessate, i Consorzi di bonifica e le organizzazioni
agricole, imprenditoriali e ambientaliste. 3. Entro trenta giorni dalla data di
chiusura dei lavori delle preconferenze, la Giunta regionale adotta, tenuto
conto dei documenti di indirizzo redatti ai sensi del comma 2, lo schema di
disegno di legge di istituzione delle aree naturali protette di cui all'art. 5.
Lo schema di disegno di legge deve riportare: a) la descrizione sommaria dei
luoghi, b) la perimetrazione provvisoria del territorio da destinare ad area
naturale protetta su fogli IGM. in scala 1:25.000 e, ove necessario, in scala di
maggior dettaglio; c) le norme provvisorie di salvaguardia;
d) la zonizzazione provvisoria e gli
elementi del piano per il parco nonché i principi del regolamento del Parco; e)
la classificazione secondo le tipologie previste all'art. 2 della presente
legge; f) l'ente gestore dell'area naturale protetta; g) il regime vincolistico
e autorizzativo; h) le sanzioni; i) le forme di vigilanza e sorveglianza; j) gli
indennizzi, se previsti; k) le norme finanziarie. 4. Entro i successivi trenta
giorni, il disegno di legge adottato è notificato dalla Giunta regionale agli
enti territoriali interessati. 5. Entro i successivi sessanta giorni, il
Presidente della Giunta regionale convoca la conferenza dei servizi per le
finalità di cui all'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ai
sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'art. 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241. 6. Entro i sessanta giorni successivi
alla data di conclusione della conferenza dei servizi, la Giunta regionale
adotta il provvedimento definitivo, che invia al Consiglio regionale per
l'approvazione della legge istitutiva dell'area naturale protetta».
Art. 7
Iniziativa popolare.
1. All'istituzione dell'area naturale protetta si può procedere
anche mediante proposte di legge di iniziativa popolare ai sensi dell'art. 54
dello Statuto della Regione Puglia e della legge regionale 16 aprile 1973, n.
9.
2. La proposta di legge di iniziativa popolare dovrà contenere
quanto previsto dall'art. 6, comma 3, della presente legge.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo,
si applicano le procedure di cui allalegge
regionale 16 aprile 1973, n. 9.
Art. 8
Misure di salvaguardia (15).
1. Dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia del disegno di legge di cui all'articolo 6, comma 3, sulle aree
della perimetrazione provvisoria del disegno di legge operano le misure di
salvaguardia di cui all'articolo 6, comma 3, della L. n. 394/1991 (16). In particolare, è
vietato:
a) aprire nuove cave;
b) esercitare l'attività venatoria;
c) effettuare opere di movimento terra tali da modificare
consistentemente la morfologia del terreno;
d) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in
funzione delle attività agricole, forestali e pastorali.
2. Gli interventi sulle aree boscate e i tagli boschivi sono
autorizzati dall'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste, secondo le
norme e i regolamenti vigenti fino all'adozione del Piano del Parco di cui
all'articolo 20.
3. Sulle aree per le quali operano le misure di salvaguardia si
applicano le misure di incentivazione di cui all'articolo 7 della L. n.
394/1991.
4. In applicazione dell'articolo
7 della L. n. 394/1991, la Regione destina ai Comuni e alle Province il cui
territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un'area protetta
una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse totali attribuitele
da leggi e programmi nazionali e comunitari in materia di tutela e
valorizzazione ambientale (17).
(15) Con Delib.G.R. 22
dicembre 2000, n. 1760 è stato approvato
l'atto di indirizzo per l'attuazione del presente
articolo.
(16) Periodo così modificato dall'art. 3,
comma 15, secondo periodo, L.R.
31 dicembre 2007, n. 40.
(17) Articolo così sostituito dall'art. 30,
L.R.
19 luglio 2006, n. 22. Il testo
originario era così formulato: «Art. 8. Misure di salvaguardia. 1. Dalla data di
adozione dello schema di disegno di legge di cui all'art. 6, comma 3, sulle aree
della perimetrazione provvisoria del disegno di legge operano le misure di
salvaguardia di cui all'art. 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n.
394. In particolare, è vietato:a) aprire nuove cave; b) esercitare
l'attività venatoria; c) effettuare opere di movimento terra tali da modificare
consistentemente la morfologia del terreno; d) costruire nuove strade e ampliare
le esistenti se non in funzione delle attività agricole, forestali e pastorali.
2. Gli interventi sulle aree boscate e i tagli boschivi sono autorizzati
dall'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste, secondo le norme e i
regolamenti vigenti fino all'adozione del piano del Parco di cui all'art. 20. 3.
Sulle aree per le quali operano le misure di salvaguardia si applicano le misure
di incentivazione di cui all'art. 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
4. In applicazione del medesimo art. 7 della legge 6 dicembre 1991, n.
394, la Regione destina ai Comuni e alle Province il cui territorio è
compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un'area protetta una quota non
inferiore al venti per cento delle risorse totali attribuitele da leggi e
programmi nazionali e comunitari in materia di tutela e valorizzazione
ambientale.».
TITOLO III
Gestione delle aree naturali protette
Art. 9
Gestione delle aree naturali
protette.
1. La gestione della aree naturali protette è affidata, con
riferimento alle dimensioni delle aree perimetrate, alle Province, alle Comunità
montane, alla città metropolitana e agli enti locali, che la svolgono, di norma,
tramite la costituzione di enti di diritto pubblico, a prevalente partecipazione
provinciale, della Comunità montana, della città metropolitana e dell'ente
locale, istituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale. La Regione
contribuisce agli oneri gestionali sulla base dei programmi di gestione delle
aree stesse utilizzando anche le risorse finanziarie trasferite dallo Stato e
dall'Unione europea.
2. Gli enti di cui al comma 1, in base alla omogeneità,
continuità e rilevanza del territorio interessato, possono assumere in gestione
più aree naturali protette.
3. Sono organi dell'ente:
a) il Presidente;
b) il Consiglio direttivo;
c) la Giunta esecutiva;
d) il Collegio dei revisori dei conti;
e) la Comunità del parco.
4. In relazione alla peculiarità delle aree interessate,
ciascun ente di gestione definisce, con apposito Statuto, sulla base dello
schema tipo di cui al comma 5, l'organizzazione amministrativa, indicando i
poteri del Presidente, del Consiglio direttivo, della Giunta esecutiva, del
Collegio dei revisori dei conti, la nomina e i compiti del Direttore e del
Segretario, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi
statutari, la costituzione della Comunità del parco.
5. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, adotta lo schema tipo dello Statuto
degli enti gestori di aree protette ed emana direttive in merito.
6. L'ente gestore provvede all'approvazione dello Statuto entro
novanta giorni dalla sua costituzione. Decorso inutilmente tale termine, la
Regione provvederà in via sostitutiva ai sensi dell'art. 19.
7. Lo Statuto è approvato e reso esecutivo con decreto del
Presidente della Giunta regionale ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione Puglia.
Art. 10
Il Presidente.
1. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi
membri, ha la legale rappresentanza dell'ente e dura in carica per lo stesso
periodo del Consiglio direttivo.
2. La carica di Presidente è incompatibile con quella di
parlamentare, consigliere regionale, assessore o consigliere provinciale, di
presidente, assessore o consigliere di Comunità montana, sindaco, assessore o
consigliere comunale.
3. Lo Statuto definisce i compiti del Presidente.
Art. 11
Il Consiglio direttivo.
1. Il Consiglio direttivo è composto da:
a) il Presidente;
b) da un minimo di tre a un massimo di cinque rappresentanti
della Comunità del parco, con voto limitato a uno;
c) un rappresentante della città metropolitana il cui
territorio eventualmente ricada, in tutto o in parte, nel perimetro del Parco;
d) un rappresentante della Comunità montana il cui territorio
eventualmente ricada, in tutto o in parte, nel perimetro del Parco;
e) tre rappresentanti del Consiglio regionale che abbiano
comprovata competenza in materia di conservazione dell'ambiente e pianificazione
territoriale;
f) due rappresentanti del Consiglio provinciale competente per
territorio;
g) due rappresentanti nominati dalle organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
h) due rappresentanti nominati dalle associazioni
protezionistiche legalmente riconosciute dal Ministero dell'ambiente e operanti
sul territorio regionale.
2. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dell'ente
ed elegge nel suo seno il vice Presidente.
3. Le designazioni devono essere effettuate entro
quarantacinque giorni dalla richiesta dell'ente cui è affidata la gestione delle
aree naturali protette; in caso di inadempienza da parte dei soggetti preposti
alle nomine, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva.
4. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia
nominata la maggioranza dei suoi componenti.
5. Il Consiglio direttivo viene nominato con decreto del
Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e i componenti non
possono essere riconfermati. Analoga procedura si applica in caso di dimissioni
di singoli componenti.
6. I rappresentanti degli enti territoriali e locali non
possono ricoprire alcun incarico amministrativo.
7. I membri del Consiglio direttivo nominati in rappresentanza
degli enti territoriali e locali devono essere scelti tra persone che non
facciano parte dei Consigli degli enti medesimi e che abbiano specifiche
competenze in materia di tutela ambientale e di pianificazione territoriale.
8. Lo Statuto definisce i compiti del Consiglio direttivo.
Art. 12
La Giunta esecutiva.
1. La Giunta esecutiva è eletta dal Consiglio direttivo ed è
formata da cinque componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e le
funzioni stabilite nello Statuto dell'ente Parco.
2. Alla Giunta esecutiva partecipa di diritto, con voto
consultivo, il Direttore dell'ente Parco.
3. Lo Statuto definisce i compiti della Giunta esecutiva.
Art. 13
Il Collegio dei revisori.
1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri,
di cui uno designato dal Ministro del tesoro, nominati con decreto del
Presidente della Giunta regionale, individuati tra gli iscritti all'Albo dei
Revisori dei conti, con le modalità previste dallo Statuto.
2. I Revisori dei conti durano in carica cinque anni e non
possono essere confermati.
3. Non possono essere designati Revisori dei conti i componenti
del Consiglio o della Giunta esecutiva.
4. Lo Statuto dell'ente gestore dell'area protetta stabilisce
le indennità per i componenti del Collegio dei revisori dei conti.
Art. 14
La Comunità del parco.
1. Lo Statuto dell'ente, comprendenti territori di più comuni,
deve prevedere la costituzione della Comunità del parco, composta dal Presidente
della Provincia, dal Sindaco della città metropolitana, ove presente, dai
Sindaci dei Comuni e dal Presidente della Comunità montana, ove presente.
2. La Comunità è organo consultivo e propositivo dell'ente
gestore. Il suo parere è obbligatorio su:
a) regolamento del Parco di cui all'art. 22;
b) piano del Parco di cui all'art. 20;
c) bilancio e conto consuntivo;
d) altre questioni a richiesta di un terzo dei componenti del
Consiglio direttivo.
3. La Comunità elabora e approva, previo parere vincolante del
Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale e vigila sulla sua
attuazione.
4. La Comunità adotta il proprio regolamento.
Art. 15
Il Direttore del Parco.
1. Il Direttore dell'ente Parco è nominato con decreto
dell'Assessore all'ambiente, previa apposita delega del Presidente della Giunta
regionale, a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami per la qualifica
dirigenziale, ovvero con contratto di diritto privato stipulato, per non più di
cinque anni, con soggetti iscritti in un elenco di idonei all'esercizio
dell'attività di Direttore di aree protette, istituito e disciplinato con
deliberazione di Giunta regionale. In sede di prima applicazione possono essere
nominati, per non oltre due anni, soggetti anche non iscritti nell'elenco, in
possesso di specifici e documentati requisiti attestanti qualificata attività
scientifica o professionale in campo naturalistico-ambientale ovvero di
direzione tecnica e amministrativa di enti o strutture pubbliche, con esperienza
almeno quinquennale anche non continuativa.
2. L'incarico di Direttore è rinnovabile nonché revocabile in
qualunque momento con provvedimento motivato.
3. La funzione di Direttore è regolamentata dallo Statuto
dell'ente di gestione delle aree protette in base
agli artt. 52 e 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Art. 16
Il personale dell'ente
Parco.
1. Gli enti di gestione delle aree protette di cui all'art. 9
si avvalgono, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, di personale
trasferito e/o comandato dalla Regione Puglia o da altri enti pubblici.
2. Ai Dirigenti dei Servizi tecnici e contabili nonché al
Segretario di cui all'art. 17, si applicano le norme di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. L'ordinamento e la pianta
organica del personale dell'ente di gestione vengono disciplinati con
provvedimenti del medesimo ente soggetti alla vigilanza del Comitato regionale
di controllo. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego
di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e
indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore
agricolo-forestale.
4. L'organizzazione della struttura degli enti di gestione
delle aree protette è demandata al Consiglio direttivo, che può articolare il
personale in base alle esigenze di funzionamento.
5. Al personale delle aree protette si applica lo stato
giuridico ed economico previsto per il personale degli enti locali.
Art. 17
Il Segretario.
1. Il Segretario dell'ente è nominato, secondo le modalità
stabilite dallo Statuto, tra il personale dell'ente, laureato in materie
giuridico-amministrative e/o contabili.
2. Il Segretario sovrintende all'attività amministrativa e
contabile dell'ente. Assiste alle sedute del Consiglio e della Giunta esecutiva
e redige i relativi verbali sottoscrivendoli con il Presidente.
Art. 18
Bilanci e gestione
finanziaria.
1. Per la formazione e la gestione dei bilanci di previsione e
dei rendiconti generali degli enti di gestione delle aree protette si applicano
le norme statali e regionali vigenti in materia.
2. I documenti contabili di cui al comma 1 sono approvati dai
Consigli direttivi degli enti di gestione e le relative deliberazioni sono
sottoposte all'organo di controllo che ne valuta la legittimità nei termini di
cui all'art. 46, comma 8, della legge 8 giugno
1990, n. 142.
3. L'approvazione dei documenti di bilancio preventivo e
relativi assestamenti e variazioni, è subordinata alla verifica di compatibilità
con i corrispondenti documenti regionali per le voci riguardanti l'assegnazione
annua regionale e le spese per il personale.
4. I documenti di cui al presente articolo sono pubblicati sul
Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
Art. 19
Controllo sugli atti -
Commissariamento e scioglimento degli organi.
1. Il controllo di legittimità sugli atti degli enti cui è
affidata la gestione delle aree naturali protette
regionali, di interesse provinciale, metropolitano e locale è esercitato ai
sensi della legge
regionale 22 giugno 1994, n. 22 «Norme per l'esercizio delle
funzioni di controllo sugli atti degli enti locali e degli enti regionali».
2. Il Presidente della Giunta regionale, anche su segnalazione
dell'organo di controllo, qualora riscontri gravi inadempienze gestionali o
fatti gravi contrari alle norme vigenti o per persistente inattività, provvede,
con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, allo
scioglimento degli organi degli enti di gestione delle aree naturali protette
regionali di interesse provinciale, metropolitano e locale.
3. Con il decreto di scioglimento, il Presidente della Giunta
nomina, contestualmente, un commissario con pieni poteri che rimane in carica
fino alla ricostituzione degli organi dell'ente di gestione.
TITOLO IV
Gestione territoriale
Art. 20
Piano per il Parco (18).
1. Strumenti di attuazione delle finalità delle aree naturali
protette sono il piano per il Parco e il piano pluriennale economico e sociale
per la promozione delle attività compatibili di cui all'art. 21.
2. I contenuti del piano per il Parco sono analoghi a quelli
previsti dall'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. Il piano è predisposto dall'ente di gestione ed è adottato
dal Consiglio direttivo entro e non oltre centottanta giorni dalla data di
insediamento degli organi di gestione, sentito il parere della Comunità del
parco. Il piano dovrà indicare anche le risorse e le modalità finanziarie
occorrenti per la sua attuazione.
4. Successivamente all'adozione, il piano viene depositato
presso gli enti territoriali interessati per la durata di quaranta giorni
consecutivi durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione ed estrarne
copia. Dell'avvenuto deposito deve essere data tempestiva notizia tramite il
Bollettino ufficiale della Regione Puglia. In tale periodo chiunque può
presentare osservazioni scritte.
5. Decorso il termine di cui al comma 4, il piano è inviato
dall’ente di gestione alla Giunta regionale che, acquisito il parere
obbligatorio e non vincolante della commissione consiliare competente, procede
alla relativa approvazione. (19)
6. Al piano possono essere apportate modifiche seguendo le
procedure di cui ai commi precedenti ed è aggiornato con identica modalità
almeno ogni dieci anni.
7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale
interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti
e sostituisce, a ogni livello, i piani paesistici, i piani territoriali o
urbanistici di qualsiasi livello e ogni altro strumento di pianificazione del
territorio.
8. L'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali e
intercomunali alle previsioni del piano avviene entro e non oltre i dodici mesi
successivi alla data di approvazione del piano medesimo.
9. In caso di ritardi o omissioni da parte degli enti di
gestione nell'attuazione delle previsioni contenute nei piani per il Parco, la
Giunta regionale, previo invito a provvedere, interviene attraverso la nomina di
commissari ad acta.
(18) Con Delib.G.R. 22
dicembre 2000, n. 1760 è stato approvato
l'atto di indirizzo per l'attuazione del presente articolo.
(19) Comma sostituito dalla l.r.
30/2020, art. 17,
comma 1.
Art. 21
Piano pluriennale
economico-sociale.
1. Nel rispetto delle finalità istitutive e delle previsioni
del piano e nei limiti del regolamento di cui all'art. 22, la Comunità del parco
promuove iniziative, coordinate con quelle degli enti locali interessati, atte a
favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A
tal fine, predispone un piano pluriennale economico e sociale per la promozione
delle attività compatibili, con contenuti analoghi a quelli dell'art. 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. Il piano ha durata quadriennale ed è sottoposto al parere
vincolante del Consiglio direttivo dell'ente di gestione ed è approvato, sentiti
gli enti locali, dal Consiglio regionale e può essere annualmente aggiornato con
la stessa procedura della sua formazione.
3. Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale
possono concorrere lo Stato, la Regione, gli enti locali e gli altri organismi
interessati.
4. Le risorse finanziarie del Parco possono essere costituite
da erogazioni o contributi privati o pubblici, a qualsiasi titolo concessi, da
diritti e canoni di utilizzazione di beni mobili e immobili che appartengono al
Parco o dei quali esso abbia la gestione, dai proventi delle sanzioni di cui
all'art. 25.
Art. 22
Il Regolamento.
1. Il regolamento del Parco disciplina l'esercizio delle
attività consentite entro il territorio del Parco ed è adottato dall'ente di
gestione, anche contestualmente all'approvazione del piano per il Parco di cui
all'art. 20 e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di approvazione
del medesimo.
2. Il regolamento è approvato, previo parere della Comunità del
parco, dal Consiglio regionale.
3. I contenuti del regolamento sono
analoghi a quelli previsti dall'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n.
394.
Art. 23
Ufficio parchi e riserve naturali -
Vigilanza (20).
1. Le funzioni amministrative regionali connesse all'attuazione
della presente legge vengono espletate dall'Ufficio parchi e riserve naturali
dell'Assessorato regionale all'ambiente. Sono compiti dell'Ufficio:
a) la vigilanza sugli enti di gestione;
b) il coordinamento delle iniziative e delle attività regionali
volte al riconoscimento del patrimonio naturale e ambientale, ai fini della sua
tutela e gestione;
c) l'individuazione delle aree da destinare a protezione, anche
sulla base delle proposte avanzate dalle amministrazioni interessate e a seguito
del parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 3 della presente
legge;
d) l'assistenza tecnico-amministrativa agli organi di gestione
delle aree naturali protette;
e) la promozione regionale di iniziative di informazione, di
formazione, di educazione ambientale, specialmente nelle scuole d'obbligo,
nonché di sensibilizzazione dell'opinione pubblica alla conoscenza e al rispetto
del patrimonio naturalistico della Regione;
f) la promozione di attività di tutela e di fruizione delle
aree naturali protette per scopi scientifici, didattici e culturali;
g) la promozione di attività produttive compatibili con
l'ambiente naturale;
h) la predisposizione di piani e programmi per l'accesso alle
risorse finanziarie nazionali e comunitarie.
(20) Con Delib.G.R. 22
dicembre 2000, n. 1760 è stato approvato
l'atto di indirizzo per l'attuazione del presente articolo. Vedi anche l'art.
2,
comma 2, L.R.
1° giugno 2004, n. 9.
Art. 24
Sorveglianza.
1. L'ente di gestione dell'area protetta regionale esercita le
funzioni di sorveglianza sulle aree protette affidategli in gestione, con
proprio personale; può, altresì, stipulare, a tal fine, specifiche convenzioni
con il Corpo forestale dello Stato.
2. Alla sorveglianza concorrono, altresì, gli agenti di polizia
locale, urbana e rurale, le guardie di caccia e pesca
e le guardie ecologiche volontarie di cui all'art. 44
della legge
regionale 27 febbraio 1984, n. 10 e successive modificazioni e
integrazioni, nonché i soggetti di cui all'art. 27 della legge 11 febbraio
1992, n. 157 e i nuclei di vigilanza territoriale delle Province.
Art. 25
Sanzioni.
1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 8, comma
1, comporta la riduzione in pristino dei luoghi e l'eventuale ricostituzione
delle specie vegetali e animali.
2. Le violazioni al divieto di cui all'art. 8, comma 1, lett.
a), comportano la sanzione amministrativa proporzionale da un minimo di lire 4
milioni a un massimo di lire 6 milioni per ogni 10 mc di materiale rimosso.
3. Le violazioni al divieto di cui all'art. 8, comma 1, lett.
b), comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di caccia.
4. Le violazioni al divieto di cui all'art. 8, comma 1, lett.
c), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 3 milioni a un
massimo di lire 30 milioni.
5. Le violazioni al divieto di cui all'art. 8, comma 1, lett.
d), comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.
6. Le violazioni alle limitazioni e ai divieti di cui all'art.
8, comma 2, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 2 milioni
a un massimo di lire 6 milioni per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui è
stato effettuato il taglio boschivo.
7. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle
sanzioni previste dalla presente legge si applicano
le norme e i principi di cui al Capo 1 della legge 25 novembre 1981, n. 689 e
all'art. 6, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
8. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono
introitate nei bilanci dei rispettivi enti di gestione e destinate agli appositi
capitoli di spesa dei bilanci di previsione degli enti stessi.
Art. 26
Aree contigue.
1. In sede di predisposizione del
piano per il Parco di cui all'art. 20 e del piano pluriennale economico-sociale
di cui all'art. 21, la Regione, d'intesa con gli organismi di gestione delle
aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabilisce eventuali
misure di disciplina dell'attività venatoria nei limiti stabiliti dall'art.
32, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dall'art. 21, comma 1,
lett. b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
TITOLO V
Disposizioni transitorie e finali
Art. 27
Parchi
naturali di Porto Selvaggio e Lama Balice.
1. Vengono confermati parchi
naturali regionali di cui all'articolo 2, lettera a), il parco naturale
attrezzato di Porto Selvaggio, istituito con legge
regionale 24 marzo 1980, n. 21, nonché il parco naturale in
località Lama Balice del comune di Bari, istituito con D.P.G.R. 14 luglio 1992,
n. 352 (21).
(21) Articolo così sostituito dall'art. 1,
L.R.
1° giugno 2004, n. 9. Il testo
originario era così formulato: «Art. 27. Norme transitorie. 1. Con apposite
leggi regionali si provvederà alla riclassificazione e all'adeguamento ai
principi della presente legge della disciplina del parco naturale attrezzato di
Portoselvaggio, istituito con legge
regionale 24 marzo 1980, n. 21, nonché
del parco naturale in località Lama Balice del Comune di Bari, istituito con
D.P.G.R. 14 luglio 1992, n. 352.».
Art. 28
Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge,
quantificabili in lire 3 miliardi 500 milioni, si fa fronte mediante la seguente
variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997, in
termini di competenza e di cassa:
Variazione in aumento
Cap. 0581010 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree
naturali protette nella Regione Puglia" (L.R. n. del ), L. 3.500.000.000
Variazione in diminuzione
Cap. 1110070 "Fondo per il finanziamento di leggi regionali in
corso di adozione", L. 3.500.000.000
Art. 29
Abrogazioni.
1. Sono abrogate la legge
regionale 7 giugno 1975, n. 50 e la
legge
regionale 21 marzo 1977, n. 8, nonché
tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle della presente legge.
2. Sono altresì revocate la
Delib.C.R. 25 novembre 1987, n. 672 e la Delib.C.R. 27 luglio 1988, n.
881, "Programmi di finanziamento per la realizzazione di parchi naturali
attrezzati".
Programma regionale delle aree
naturali protette
Elenco generale per Provincia e schede identificative
A - PROVINCIA DI BARI:
A1 - Alta Murgia
A2 - Barsento
A3 - Foce Ofanto
A4 - Laghi di Conversano
A5 - La Gravina di Gravina di Puglia
A6 - Lama S. Giorgio - Triggiano
A7 - Fascia costiera - Territorio di Polignano a valle della SS
16
B - PROVINCIA DI TARANTO:
B 1 - Gravine dell'Arco jonico
B2 - Bosco delle Pianelle
B3 - Lago Salinella
B4 - Palude la Vela
B5 - Dune di Campomarino e Torrente Borraco
B6 - Foce del Chidro
B7 - Salina e dune di Torre Colimena
B8 - Pinete dell'Arco jonico
B9 - Palude del Conte e duna costiera
B10 - Boschi Cuturi e Rosa Marina
B 11 - Zona collina e boschi di Massafra
C - PROVINCIA DI LECCE:
C1 - Paludi e Bosco di Rauccio - Sorgenti Idume
C2 - Laghi Alimini
C3 - Isola di Sant'Andrea - Litorale di Punta Pizzo
C4 - Bosco di Tricase
C5 - Costa Otranto - S. Maria di Leuca;
C6 - Palude del Capitano;
C7 - Palude del Conte e duna costiera.
D - PROVINCIA DI BRINDISI:
D1 - Bosco di S. Teresa e dei Lucci
D2 - Bosco di Cerano
D3 - Salina di Punta della Contessa
D4 - Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo
E - PROVINCIA DI FOGGIA:
E1 - Torre Fantine e Bosco Ramitelli
E2 - Boschi del Subappenino dauno settentrionale
E3 - Boschi del Subappenino dauno meridionale
E4 - Bosco Incoronata
E4-bis - Fiume Fortore (22).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Puglia.
(22) Lettera aggiunta dall'art. 1,
comma 2, lettera a), L.R.
16 ottobre 2009, n. 22.
SCHEDA A1
Denominazione dell'area
Alta Murgia
Ubicazione:
Provincia: Bari
Comuni: Altamura, Gravina in Puglia, Minervino, Poggiorsini,
Corato, Ruvo di Puglia, Santeramo in Colle, Cassano delle Murge, Andria,
Spinazzola, Grumo Appulo, Bitonto, Toritto, Acquaviva delle Fonti.
Estensione ha
Motivazioni di salvaguardia
Naturalistiche
Esteso altopiano caratterizzato principalmente da suoli
calcarei.
Area carsica tra le più importanti d'Italia con notevoli
fenomeni geologici: Pulo di Altamura, Pulo di Molfetta, Inghiottitoio di
Faraualle, ecc.
Rappresenta una delle aree naturali più estese della Regione.
La principale caratteristica ambientale è la presenza di estese
formazioni di pseudosteppa mediterranea rappresentata dall'associazione
Festuco-Brometea, habitat dichiarato prioritario dalla direttiva UE 92/43.
Notevole il popolamento faunistico con presenza di specie
inserite nella stessa direttiva: Lanario (Falco biarmicus), Grillaio (Falco
naumanni), Biancone (Circaetus gallicus), Occhione (Burihnus oedicnemus), Averla
cinerina (Lanius minor), Calandra (Melanocorypha calandra), Calandrella
(Calandrella brachydactyla), Tottavilla (Lullula arborea), Calandro (Anthus
campestris).
Oltre all'associazione Festuco-Brometea è presente una flora
caratterizzata da molte specie rare ed endemiche quali: Iris pseudopumila, Aram
apulum, Crocus tomasii, Campanula versicolor.
Notevole popolamento di orchidee, con endemismi quali: Ophris
mateolana.
Antropiche
Varie stazioni e necropoli neolitiche, Appule e Japigie.
Scoperta recente del cosiddetto uomo arcaico.
Notevoli esempi storico-architettonici legati all'arcaica
cultura agropastorale del territorio, masserie, jazzi, muretti a secco, ecc.
Numerosi segni legati al regno di Federico II di Svevia, il cui
monumento più noto è Castel del Monte; di rilievo inoltre tracce architettoniche
presenti negli altri interessantissimi centri storici.
Forme di protezione e gestione esistenti
Oasi di Protezione
Bandite di Caccia
Zone Ripopolamento e Cattura
Segnalazioni
Proposta di Parco Carsico e Speleologico Bollettino della
Biblioteca di "Altamura" n. 15 gennaio 1973.
Natura in Puglia
Inserita nella Legge Quadro sulle aree protette come Area di
Reperimento.
Sito Corine
Problemi di salvaguardia
Recenti problemi legati a nuove forme di dissodamento e messa a
coltura delle aree steppiche stanno degradando notevolmente sia le aree
steppiche, riducendo inoltre l'habitat per molte specie floro-faunistiche, sia
l'identità paesaggistica del territorio.
Necessità costruttive legate alle moderne pratiche agricole
stanno alterando l'identità architettonica delle tradizionali strutture
agricole.
Vari progetti determinano possibili rilevanti problemi,
laghetti collinari sul torrente Capodacqua, strada regionale 6 Canosa-Monopoli.
Antropizzazione diffusa.
Riduzione delle popolazioni di diverse specie, quali: Lanario,
Poiana, Averla Cinerina.
Aree annesse
Bosco Difesa Grande di Gravina in Puglia.
Unico esempio presente al di fuori della Provincia di Foggia di
estesa formazione di bosco misto di latifoglie mesofile vegetante su substrato
argilloso. Si tratta di una delle poche stazioni pugliesi del Farnetto (Quercus
frainetto) e della Groenlandia densa.
Importante popolamento faunistico come unica stazione di
presenza regionale al di fuori della Provincia di Foggia per molte specie:
Picchio Rosso Maggiore (Picoides major), Picchio verde (Picus viridis), Nibbio
bruno (Milvus migrans), Nibbio reale (Milvus milvus), Rana dalmantina (Rana
dalmantina).
Altre presenze importanti: Istrice (Histrix cristata), Luì
piccolo (Philloscopus collybita), Testuggine terrestre (Testudo hermanni) e
forse Gatto selvatico (Felis silvestris).
Proposta di tutela
Parco naturale regionale
Iniziative possibili
Molte le possibilità d'iniziative legate al parco, sentieri
attrezzati, itinerari naturalistico-storico-architettonici, marchio di qualità
per prodotti legati alle produzioni agricole tradizionali, riqualificazione
delle attività tradizionali decadute, ripristino del paesaggio agrario
tradizionale, creazione di un museo delle aree steppiche, ecc.
Bibliografia
Sigismondi A., Tedesco N.,1990 - Natura in Puglia. Adda Editore
Bari.
SCHEDA A2
Denominazione dell'area
Barsento
Ubicazione:
Provincia: Bari
Comuni: Noci, Putignano, Alberobello, Monopoli, Castellana
Grotte.
Estensione ha
Motivazioni di salvaguardia
Naturalistiche
Si tratta del più importante complesso di boschi di Fragno
(Quercus macedonica) presente nella Provincia di Bari, habitat, questo,
individuato dalla direttiva UE 92/43.
Antropiche
Area facente parte della cosidetta "Murgia dei Trulli",
territorio caratterizzato dalla presenza di tipiche architetture e strutture
rurali, trulli, masserie.
Forme di protezione e gestione esistenti
Oasi di protezione
Segnalazioni
Sito Corine
Problemi di salvaguardia
Disboscamento. Alterazione del paesaggio.
Aree annesse
Proposta di tutela
Riserva naturale orientata regionale
Iniziative possibili
Creazione di percorsi guidati di carattere
naturalistico-paesaggistico. Recupero delle aree boschive degradate.
Incentivazione delle forme tradizionali di agricoltura, salvaguardia delle razze
zootecniche autoctone quali Asino di Martina Franca e Cavallo Murgese.
Bibliografia
Verde - Umanesimo della Pietra n. 6 - genn. 1991
Umanesimo della Pietra, agosto 1995
Contributi dell'Istituto di Archeologia - Univ. Cattolica di
Milano -1967
Insediamenti benedettini in Puglia - catalogo della mostra,
Bari nov. 1980 - genn. 1981
SCHEDA A3
Denominazione dell'area
Foce Ofanto
Ubicazione:
Provincia: Bari
Comuni: Barletta, Margherita di Savoia (FG)
Estensione ha
Motivazioni di salvaguardia
Naturalistiche
Importante zona umida funzionale alla sosta e svernamento dei
migratori.
Antropiche
Forme di protezione e gestione esistenti
Segnalazioni
Problemi di salvaguardia
Necessità di rinaturalizzazione dell'area. Caccia eccessiva che
impedisce la sosta dei migratori. Acque cariche d'inquinanti raccolti lungo il
corso superiore. Messa a coltura delle aree golenali.
Aree annesse
Proposta di tutela
Riserva naturale orientata regionale
Iniziative possibili
Visite guidate a scopo didattico.
Bibliografia
SCHEDA A4
Denominazione dell'area
Laghi di Conversano
Ubicazione:
Provincia: Bari
Comuni: Conversano
Estensione ha
Motivazioni di salvaguardia
Naturalistiche
Complesso di piccole zone umide di origine carsica. Attraverso
il trasporto delle acque superficiali e l'accumulo di materiali impermeabili
all'interno di depressioni carsiche preesistenti si sono create delle zone umide
equiparabili a stagni temporanei, habitat inserito nella direttiva UE 92/43, che
rappresentano un interessante fenomeno geologico e naturalistico.
Tale complesso, unico nell'area della Provincia di Bari,
rappresenta un'importante stazione per molte specie di Anfibi (Triturus
cristatus, Triturus italicus, Bufo bufo, Bufo viridis, Hyla arborea) e per una
flora caratteristica degli ambienti umidi.
Per molte specie di uccelli acquatici migratori inoltre i laghi
rappresentano una delle poche zone di sosta presenti nelle aree interne.
Antropiche
Da sempre utilizzati dall'uomo a scopo di raccolta d'acqua i
laghi rappresentano una importante testimonianza statigrafica delle successive
vicende storiche avvenute nel territorio.
Forme di protezione e gestione esistenti
Costituzione Riserva Naturale Erpetologica dei laghi di
Conversano da parte dell'Amministrazione comunale con delibera n. 63 del 25
marzo 1985.
Segnalazioni
Problemi di salvaguardia
Riduzione regime idrico. Utilizzo come discariche abusive di
inerti e biocidi con inquinamento delle acque. Messa a coltura.
Aree annesse
Proposta di tutela
Riserva naturale integrale regionale
Iniziative possibili
Inserimento dei laghi in un percorso in parte già presente che
tocca gli elementi più interessanti del territorio comunale. Creazione di un
museo dei laghi. Visite guidate a scopo didattico.
Bibliografia
SCHEDA B1
Denominazione dell'area
Gravine arco Jonico
Ubicazione:
Provincia: Taranto
Comuni: Ginosa, Laterza, Castellaneta, Palagianello, Massafra,
Mottolà, Grottaglie
Estensione ha
Motivazioni di salvaguardia
Naturalistiche
Le Gravine joniche sono un singolare e spettacolare fenomeno
carsico determinato dallo scorrimento di corsi d'acqua a carattere torrentizio
su fratture della piattaforma calcarea del gradino murgiano. Esse costituiscono
un importante habitat per molte specie florofaunistiche altrove scomparse o
fortemente ridotte, in particolare di quelle rupicole.
Numerose sono le specie vegetali endemiche e della "Lista
Rossa" presenti: Campanula versicolor, Leontodon apulum Aegilops uniaristata,
Carum multiflorum.
Numerose le specie faunistiche rare ed inserite nella direttiva
UE 92/43: Lanario (Falco biarmicus), Gufo reale (Bubo bubo), Capovaccaio
(Neophron percnopterus), Averla cinerina (Lanius minor).
Antropiche
Nella Gravine sono presenti i maggiori esempi dell'Europa
occidentale della civiltà rupestre sotto forma d'insediamenti abitativi, chiese,
affreschi.
Forme di protezione e gestione esistenti
Oasi di protezione.
Segnalazioni
Sito Corine
Natura in Puglia
Problemi di salvaguardia
Messa a coltura, scarichi inquinanti, infrastrutture.
Aree annesse
Proposta di tutela
Parco naturale regionale
Iniziative possibili
Museo naturalistico, visite guidate, ripristino ambientale,
gestione faunistica, marchio d.o.c.
Bibliografia
Aleffi M.,1986 - Natura ed ambiente nella Provincia di Taranto.
Ricerche Umanesimo della Pietra. Martina Franca
Sigismondi A. Tedesco N.,1990 - op. cit.
SCHEDA B2
Denominazione dell'area
Bosco delle Pianelle
Ubicazione:
Provincia: Taranto
Comuni: Martina Franca
Estensione ha
Motivazioni di salvaguardia
Naturalistiche
Uno dei più importanti residui delle foreste che ricoprivano le
Murge. Per la conformazione orografica presenta particolari microclimi che
esplicano un fenomeno d'inversione vegetazionale con specie mesofile sul fondo,
Carpino orientale e Carpinella, e specie più termofile sugli spalti superiori,
Fragno e Leccio. Presenti grandi individui arborei, soprattutto Lecci tra i più
grandi d'Italia. Numerose specie vegetali rare tra cui l'unica stazione
dell'Italia peninsulare della Sassifraga a foglie d'edera (Sarxifruga
hederacea).
Antropiche
Forme di protezione
Parco Comunale
Segnalazioni
Censimento Biotopi Società Botanica Italiana,
Sito Corine
Natura in Puglia.
Problemi di salvaguardia
Alterazione microclimatica causata da una strada asfaltata che
corre sul fondo. Sovrapascolo. Disboscamento. Servitù militari.
Aree annesse
Proposta di tutela
Riserva naturale orientata regionale
Iniziative possibili
Bibliografia
Armenise V, Ranieri L.,1958 - Studio geobotanico del
comprensorio delle Pianelle (Taranto): 1. La vegetazione della scarpata S-SW del
terzo gradino murgiano. Nuovo Gior. Bot. Ital. 65.
Martino V. A.,1992 - Il segreto del bosco. Schena editore.
SCHEDA B3
Denominazione dell'area
Lago Salinella
Ubicazione:
Provincia: Taranto
Comuni: Ginosa
Estensione ha
Motivazioni di salvaguardia
Naturalistiche
Importante ed unica zona umida retrodunale, caratterizzata dal
passaggio e dalla sosta dei migratori.
Presenza di "Habitat prioritari" caratterizzati da vegetazione
alo-igrofila a salicornieti e giuncheti.
Antropiche
Forme di protezione e gestione esistenti
Oasi di Protezione e contigua Riserva naturale biogenetica
dello Stato.
Segnalazioni
Sito Corine
Censimento Biotopi Società Botanica Italiana.
Problemi di salvaguardia
Progetti di lottizzazione. Alterazione regime idrico.
Aree annesse
Proposta di tutela
Riserva naturale orientata regionale
Iniziative possibili
Visite guidate.
Bibliografia
Gehu J. M. et al.,1984 - Essai synsystématique ex
synchrologique sur les végétations littorales italiennes dans un bût
conservatoire. Doc. Phytosociologique 8.
Aleffi M.,1986 - Natura ed ambiente nella Provincia di Taranto.
Ricerche Umanesimo della Pietra, Martina Franca
SCHEDA B4
Denominazione dell'area
Palude La Vela
B4 bis – Mar Piccolo (23)
Ubicazione:
Provincia: Taranto
Comuni: Taranto
Estensione ha
Motivazioni di salvaguardia
Naturalistiche
Zona umida ubicata sulle sponde del Mar Piccolo, individuata
come importante zona di sosta e svernamento per molte e rare specie acquatiche
inserite nella direttiva 92/43/CEE (Spatola, Mignattaio, Moretta
tabaccata).
Segnalata la riproduzione del Fratino (Charadrius
alexandrinus).
Antropiche
Forme di protezione e gestione esistenti
Oasi di protezione. In concessione al WWF
Segnalazioni
Sito Corine
Problemi di salvaguardia
Alterazione della zona umida, caccia, riduzione del regime
idrico.
Aree annesse
Proposta di tutela
Riserva naturale orientata regionale
Iniziative possibili
Visite guidate a scopo didattico.
Bibliografia
Aleffi M.,1986 - Natura ed ambiente nella Provincia di Taranto.
Ricerche Umanesimo della Pietra, Martina Franca.
(23) Scheda aggiunta dalla l.r.
n. 49/2019, art.2, comma 1, lett. a.
Scheda B4 bis (24)
Denominazione dell’area: Mar Piccolo
Ubicazione:
Provincia: Taranto Comuni: Taranto
Estensione: 8000 ettari
Motivazioni di salvaguardia:
Naturalistiche
Il Mar Piccolo è un esteso bacino
interno comunicante col mare, sede di un importante patrimonio di
biodiversità marina con oltre 1000 specie censite e di numerose risorgive
sottomarine di acqua dolce, fondamento della peculiarità dell’ecosistema. Vi
sono zone umide lungo le coste dove vivono colonie stanziale di Ardeidi, sostano
e svernano numerose e rare specie acquatiche inserite nella Direttiva 92/43
(Spatola, Mignattaio, Moretta tabaccata), Fenicotteri, Cicogne, Falco pescatore,
Volpoche. Nella Salina Grande nel periodo del ripasso primaverile sostano
numerose Gru, Albanelle e Falchi di Palude.
Geologiche
Presenza di Geositi di cui uno di rilevanza internazionale
relativo all’ultima fase del Pleistocene (da 132.000 ad 80.000 mila anni fa);
per tale motivo la Comunità scientifica suggerisce l’area di Taranto come
stereotipo di riferimento mondiale (Amorosi et al., 2014).
Culturali e antropiche
L’intera area custodisce antiche conoscenze e saperi: la
lavorazione del bisso, la coltivazione dei mitili, dei molluschi, la
realizzazione di manufatti specifici per la pesca.
Storiche
Le sponde del Galeso, un piccolo fiume che sfocia nel Mar
Piccolo, hanno ospitato personaggi storici come Virgilio ed Orazio che hanno
cantato l’amenità dei luoghi e lo studioso di agronomia Columella.
Paesaggistiche
Le estese pinete del pianoro calcarenitico rivestono le sponde
meridionali dei due Seni e scendono con decisi salti di quota fino alle rive del
Mar Piccolo, lambendo le acque e ponendosi a contatto con le formazioni alofile
ed i fragmiteti delle zone palustri; a settentrione vi sono lame e piccole
gravine ricoperte di vegetazione mediterranea che si alternano ad ampi
xero-gramineti naturali e zone agricole tradizionali, uliveti e vigneti
specializzati. Tutta l’area è caratterizzata da una maglia di antichi sentieri e
tratturi, muretti a secco, masserie fortificate e corsi d’acqua perenni.
Archeologiche
Presenza di necropoli, ville, residenze ed insediamenti di
epoca magnogreca ed imperiale romana, bizantina, normanno-sveva, antiche strade
e tratturi.
Forme di protezione e gestione esistenti: Riserva N.R.O. Palude
la Vela, ettari 116; SIC IT9130004 “Mar Piccolo” di 2926 ettari Foreste riparie
a galleria termomediterranee (Nerio-Tamariceteae),
Lagune, Steppe salate;
SIC IT9130002 135 ettari, percorsi substeppici di graminee e piante annue
(Therobrachypodietea); Habitat prioritario *1150 Lagune costiere; Habitat 1310
Vegetazione annua pioniera a Salicornia; Habitat 1420 Praterie e fruticeti
mediterranei; Segnalazioni: Natura in Puglia, Sito Corine.
Problemi di salvaguardia: Messa a coltura dei salicornieti
(Salina Grande);
Alterazione del regime idrico;
Cementificazione argini;
Abbandono di rifiuti;
Pressione antropica;
Bracconaggio (Invaso
Pappadai, Palude la Vela).
Proposta di tutela:
Parco naturale regionale.
Iniziative possibili: Sviluppo
sostenibile delle attività primarie della molluschicoltura e dell’agricoltura;
Ripristini naturalistici e del paesaggio, sistemazioni idraulico-forestali,
disinquinamento e bonifiche; Attività di turismo scientifico, naturalistico,
culturale-archeologico ed antropologico; Visite guidate ai luoghi di allevamento
dei mitili e delle ostriche, immersioni alle sorgenti sottomarine; escursioni a
piedi ed a cavallo lungo i sentieri storici e le Masserie del Mar Piccolo.
(24) Scheda aggiunta dalla l.r.
n. 49/2019, art.2,
comma 1, lett. b.
SCHEDA B5
Denominazione dell'area
Duna di Campomarino e Torrente Borraco
Ubicazione:
Provincia: Taranto
Comuni: Maruggio, Manduria
Estensione ha
100-120
Motivazioni di salvaguardia
Naturalistiche
Complesso di dune costiere esteso per diversi chilometri. Di
rilievo la tipica vegetazione dunale ad Ammophila arenaria, Juniperus phoenicea,
Juniperus oxycedrus, habitat inserito nella direttiva UE 92/43.
Caratteristici i pulvini di Thymus capitatus e Helichrysum
italicum. Nei brevi tratti rocciosi sono presenti rare cenosi a Limonium
japygicum e Crithmum maritimum.
Antropiche
Forme di protezione e gestione esistenti
Segnalazioni
Proposta di Riserva Naturale in "Atti del II Simposio Nazionale
sulla Conservazione della Natura".
Censimento biotopi Società Botanica Italiana
Sito Corine
Problemi di salvaguardia
Lottizzazioni e costruzioni balneari abusive. Apertura di piste
nella duna che innestano fenomeni di erosione.
Aree annesse
Fiume Borraco.
Posto a confine orientale del complesso dunale il fiume Borraco
rappresenta, dopo il Chitro, la più importante delle tipiche risorgive carsiche
presenti lungo la costa jonica.
Importante stazione di vegetazione igrofila, con la presenza
dell'unica stazione pugliese della pianta acquatica Azzolla caroliniana;
presente una stazione dell'Agnocasto (Vitex agnus-castus). È inoltre luogo di
sosta di migratori acquatici.
Proposta di tutela
Riserva naturale orientata regionale
Iniziative possibili
Visite guidate.
Bibliografia
Aleffi M.,1986 - Natura ed ambiente nella Provincia di Taranto.
Ricerche Umanesimo della Pietra, Martina Franca
SCHEDA B6
Denominazione dell'area
Foce del Chitro
Ubicazione:
Provincia: Taranto Comuni: Manduria
Estensione ha
ca. 60
Motivazioni di salvaguardia
Naturalistiche
È il più importante corso d'acqua della costa orientale
tarantina ed è prodotto dalla risorgiva di varie sorgenti in una conca carsica
crateiforme. Importante stazione di igrofle come: Potamogeton pectinatus, Apium
nodiflorum, Nasturtium officinale.
Antropiche
Forme di protezione e gestione esistenti
Segnalazioni
Censimento Biotopi Società Botanica Italiana
Sito Corine
Problemi di salvaguardia
Edilizia residenziale estiva, captazione delle acque.
Aree annesse
Proposta di tutela
Riserva naturale integrale regionale
Iniziative possibili
Ripristino ambientale, visite guidate.
Bibliografia
Aleffi M.,1986 - Natura ed ambiente nella Provincia di Taranto.
Ricerche Umanesimo della Pietra. Martina Franca
SCHEDA B7
Denominazione dell'area
Salina e Duna di Torre Colimena
Ubicazione:
Provincia: Taranto
Comuni: Manduria
Estensione ha
Motivazioni di salvaguardia
Naturalistiche
Depressione umida retrodunale caratterizzata da vegetazione
alofila e Salicornia e dunale con Juniperus oxycedrus e Juniperus phoenicea,
ambedue indicate come "Habitat prioritario".
La zona umida è un sito importante per i migratori acquatici.
Antropiche
La salina, con annessa costruzione, costituisce una
testimonianza dell'antico utilizzo per la raccolta del sale.
Forme di protezione e gestione esistenti
Segnalazioni
Sito Corine
Biotopo Società Botanica Italiana
Censimento habitata prioritari
Problemi di salvaguardia
Urbanizzazione turistica. Erosione delle dune per passaggio
antropico.
Aree annesse
Proposta di tutela
Riserva naturale orientata regionale
Iniziative possibili
Visite guidate
Bibliografia
Caniglia G. et al.,1978 - Carta della vegetazione di Torre
Colimena, Salento, Puglia meridionale. C.N.R.
SCHEDA B8
Denominazione dell'area
Pinete dell'Arco Jonico
Ubicazione:
Provincia: Taranto
Comuni: Taranto, Castellaneta, Ginosa, Palagiano, Massafra.
Estensione ha
Motivazioni di salvaguardia
Naturalistiche
Si tratta di una delle più estese pinete spontanee di Pinus
halepensis su duna presenti in Italia. Il sistema dunale, estremamente
frastagliato, con dune alte 15 metri, dal nome locale di Givoni, ha una
rilevante importanza geologica e svolge anche un ruolo di difesa delle aree
interne.
Oltre che per le mature formazioni di pino, la vegetazione è
importante per il ricco sottobosco e per la presenza di alcune rarità quali
Helianthemum sessiflorum, l'endemico Helianthemum jonium, Plantago albicans,
Satureja cuneifolia.
Nell'area sono presenti due tipologie di habitat prioritario,
la Pineta su duna e alcune aree di steppa salata.
Di rilievo, sia sotto l'aspetto botanico che faunistico, le
varie foci dei corsi d'acqua quali Lenne, Lato, ecc. che si immettono nello
Ionio e che contribuiscono a diversificare l'ambiente. Numerosa la presenza
dell'avifauna migratoria e nidificante; nell'area è segnalata l'unica
nidificazione, oltre quelle delle paludi della Capitanata, di un raro ardeide,
la Sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides).
Antropiche
Presenza di alcune torri costiere.
Forme di protezione e gestione esistenti
Parte delle pinete è protetta come Riserva Naturale dello
Stato.
Segnalazioni
Censimento Habitat prioritari.
Società Botanica Italiana.
Problemi di salvaguardia
Turismo balneare. Incendi. Lottizzazioni.
Aree annesse
Proposta di tutela
Riserva Naturale o Parco Regionale
Iniziative possibili
Visite guidate.
Bibliografia
Aleffi M.,1986 - Natura ed ambiente nella Provincia di Taranto.
Ricerche Umanesimo della Pietra. Martina Franca
Sigismondi A. Tedesco N:,1990 - op. cit.
SCHEDA C1
Denominazione dell'area
Paludi e bosco di Rauccio-Sorgenti Idume
Ubicazione:
Provincia: Lecce
Comuni: Lecce
Estensione ha
Motivazioni di salvaguardia
Naturalistiche
Il bosco di Rauccio è uno degli ultimi lembi superstiti della
medioevale "Foresta di Lecce" che dalla città giungeva sino al mare. È
costituito da una lecceta inquadrabile nell'associazione fitosociologica
Viburno-Quercetum ilicis. Le aree paludose che circondano il bosco presentano
una vegetazione alo-igrofila diversificata ed individuata come "habitat
prioritario" della direttiva UE 92/43.
Il bacino dell'Idume, risorgiva carsica, presenta un altro
"habitat prioritario" il Chetomorpho-Ruppietum. Nell'area sono presenti ben 5
specie della "Lista Rossa della Flora Italiana" (Periploca graeca, Serapias
orientalis, ecc.) ed altre della "Lista Rossa regionale" in corso di definizione
da parte della S.B.I.
Antropiche
Forme di protezione e gestione esistenti
L'area è stata affidata dall'E.R.S.A.P in gestione al
WWF-Italia Sezione di Lecce, ma di fatto ricade ancora nell'ambito di un'Azienda
Faunistico-Venatoria.
Segnalazioni
Sito Corine.
Natura in Puglia.
Problemi di salvaguardia
Abusivismo edilizio. Messa a coltura. Caccia.
Aree annesse
Gariga Masseria Monacelli, "Habitat prioritario" Direttiva UE
92/43.
Proposta di tutela
Riserva naturale orientata regionale
Iniziative possibili
Centro visita. Visite guidate. Ripristino ambientale.
Bibliografia
Ruggio De Filippis G.,1958 - La vegetazione della palude
Rauccio (Lecce). Nuovo Gior. Bot. Ital. 65: 838-845.
Lorenzoni G.G. et al.,1984 - Escursione in Salento della
Società Italiana di Fitosociologia. Not. Soc. Ial. Fitosoc. 19(2): 147-162.
Sigismondi A. Tedesco N. 1990 - op. cit.
SCHEDA C2
Denominazione dell'area
Laghi Alimini
Ubicazione:
Provincia: Lecce
Comuni: Otranto
Estensione ha
Motivazioni di salvaguardia
Naturalistiche
Presenza di due importanti specchi d'acqua in comunicazione tra
loro, ma di diversa origine, l'uno carsico, "Fontanelle", l'altro lagunare
"Alimini Grande". Presenza di vari "habitat prioritari" in base alla direttiva
UE 92/43, la duna costiera, la pineta, la laguna.
Presenti inoltre varie specie della "Lista Rossa", la Periploca
maggiore (Periploca greca), l'orchidea palustre (Orchis palustris), la
Campanella palustre (Ipomea sagittata).
Importante area di sosta e svernamento dell'avifauna acquatica.
Segnalata la riproduzione del Mestolone (Anas clypeata), del Succiacapre
(Caprimulgus europaeus) e probabile del Lodolaio (Falco subbuteo). Notevole
presenza di rettili ed anfibi. Area di presenza del Tasso (Meles meles).
Antropiche
Forme di protezione e gestione esistenti
Parte inserita in Oasi di Protezione
Segnalazioni
Società Botanica Italiana.
Censimento Habitat prioritari S.B.I.
Natura in Puglia.
Sito Corine.
Atti Simp. Conser. Natu.
Problemi di salvaguardia
Alterazione del regime idrico, interramento e inquinamento dei
laghi. Insediamenti turistici.
Aree annesse
Proposta di tutela
Parco naturale regionale
Iniziative possibili
Centro visita. Visite guidate. Turismo naturalistico. Recupero
ambientale.
Bibliografia
Macchia E., 1972 - I laghi Alimini-Fontanelle: lembi di macchia
mediterranea da salvare. Atti II Simp. Conser. Natura, Bari 1972.
Sigismondi A. Tedesco N.,1990 - op. cit.
SCHEDA C3
Denominazione dell'area
Isola di Sant'Andrea - Litorale di Punta Pizzo
Ubicazione:
Provincia: Lecce
Comuni: Gallipoli
Estensione ha
Motivazioni di salvaguardia
Naturalistiche
L'Isola di S. Andrea si presenta come una piccola isola
disabitata caratterizzata da coste rocciose.
Presenza di "habitat prioritari" sotto forma di steppe salate
di salicornia. Presenza dell'endemismo Statice japigica (Limonium japigicum)
inserito nella "Lista Rossa" regionale. L'isola è stata individuata di recente
come l'unico sito regionale di nidificazione del rarissimo Gabbiano corso (Larus
audonii), specie prioritaria, endemica del Mediterraneo.
Il litorale di Punta Pizzo comprende diversi ambienti di
notevole importanza, che formano un interessante ed unico mosaico ambientale.
Di rilievo è il tratto a gariga ubicato nei pressi della costa
di Punta Pizzo, dove sono presenti, all'interno di una residua area a gariga,
alcune specie vegetali di notevole importanza quali: Hanthillis hermanniae e
Erica manipuliflora.
Le aree umide, corrispondenti al canale Li Foggi ed alle
attigue aree di acquitrino risultano importanti sia per la vegetazione,
ospitando probabilmente la rara Ipomea sagittata, sia per l'avifauna acquatica
che sosta numerosa durante le migrazioni.
Osservazioni recenti hanno individuato la possibile
nidificazione del Cavaliere d'Italia. Importanti appaiono inoltre le aree di
vegetazione costiera a Ginepri su duna.
Antropiche
Presenza di un inserimento disabitato, comprendente un faro
dismesso.
Forme di protezione e gestione esistenti
La Capitaneria di porto, data l'importanza della colonia di
Gabbiano corso, ha imposto divieto di scalo sull'isola.
Segnalazioni
Censimento Habitat prioritari.
Società Botanica Italiana.
Problemi di salvaguardia
Turismo balneare. Navigazione da diporto. Bonifica. Costruzioni
abusive.
Aree annesse
Proposta di tutela
Riserva Naturale.
Iniziative possibili
Visite guidate.
Bibliografia
Cataldini et al.,1992 - L'isola di S. Andrea. CRSEC Gallipoli.
SCHEDA C4
Denominazione dell'area
Bosco di Tricase
Ubicazione:
Provincia: Lecce
Comuni: Tricase
Estensione ha
1,5
Motivazioni di salvaguardia
Naturalistiche
Si tratta dell'unica stazione dell'Europa occidentale con
purezza monofitica della Quercia Vallonea (Quercus ithaburensis subsp.
macrolepis). Si tratta di una specie minacciata inclusa nella "Lista Rossa"
della flora italiana.
Antropiche
Le cupole della quercia vallonea avevano un importante funzione
nell'economia tricasina tradizionale, quella dei conciatori "pelecane", in
quanto utilizzate per produrre tannino.
Forme di protezione e gestione esistenti
Segnalazioni
Censimento Biotopi Società Botanica Italiana.
Natura in Puglia.
Sito Corine
Problemi di salvaguardia
Degrado della formazione vegetazionale, a causa di attività
antropiche incontrollate.
Aree annesse
Proposta di tutela
Monumento naturale
Iniziative possibili
Visite guidate. Aumento della superficie boscata.
Bibliografia
Sigismondi A., Tedesco N., 1990 - op. cit.
SCHEDA C5
Denominazione dell'area
Costa Otranto - S. Maria di Leuca
Ubicazione:
Provincia: Lecce
Comuni: Otranto, S. Cesarea Terme, Castro, Andrano, Tiggiano,
Corsano, Tricase, Gagliano del Capo, Castrignano del Capo.
Estensione ha
Motivazioni di salvaguardia
Naturalistiche
Area di eccezionale bellezza paesaggistica costituita da uno
dei pochi esempi di costa alta ancora integra dell'Italia peninsulare. Ricca di
fenomeni carsici ed erosivi.
La flora è ricca di rari endemisini inseriti nella "Lista
Rossa" nazionale. L'area inoltre rappresenta un eccezionale sito fitogeografico
per la presenza di specie transadriatiche.
Tra la flora ricordiamo: Fiordaliso di Leuca (Centaurea
leucadea), Alisso di Leuca (Aurinia leucadea), Campanula pugliese (Campanula
versicolor); Efedra (Ephedra campylopoda), della quale è l'unica stazione
italiana, mentre la rarissima Veccia di Giacomini (Vicia giacominiana) è
un'endemica puntiforme.
Oltre alla presenza di diverse specie nidificanti, ad un
interessante passaggio migratorio, ricordiamo come in quest'area vi sia stata
l'ultima presenza regionale del mammifero più raro d'Europa, la Foca monaca
(Monachus monachus).
In alcune delle cavità carsiche che si aprono lungo la costa
sono presenti rare cenosi ipogee con diversi invertebrati endemici: Italodytes
stammeri, Typhlocaris salentina, Haloblothrus gigas.
Antropiche
Presenza di un importante sito preistorico con ricche
manifestazioni di arte rupestre nella Grotta dei Cervi a Porto Badisco.
Forme di protezione e gestione esistenti
Riserva naturale orientata regionale
Iniziative possibili
Turismo naturalistico, visite guidate e didattiche, ripristino
ambientale.
Bibliografia
Sigismondi A., Tedesco N.,1990 - op. cit.
SCHEDA C6
Denominazione dell'area
Palude del Capitano
Ubicazione:
Provincia: Lecce
Comuni: Nardò
Estensione ha
Motivazioni di salvaguardia
Naturalistiche
Rilevante fenomeno carsico rappresentato da varie risorgive a
forma di dolina colme d'acqua salmastra, localmente dette "spunnulate";
presentano una caratteristica vegetazione idrofila a Ruppia. Nelle aree
circostanti di rilievo la presenza dello Spinaporci (Sarcopoterium spinosum) che
ha qui l'unica stazione di presenza regionale e la seconda conosciuta per tutta
l'Italia. È presente anche una rigogliosa stazione di Salicornieto, "habitat
prioritario".
Importante stazione di sosta lungo le vie migratorie.
Antropiche
Forme di protezione e gestione esistenti
Segnalazioni
Censimento Biotopi Società Botanica Italiana.
Sito Corine
Natura in Puglia.
Atti Simp. Cons. Natu.
Problemi di salvaguardia
Abusivismo edilizio. Sovrapascolo. Incendio.
Segnalazioni
Censimento Biotopi Società Botanica Italiana.
Sito Corine
Natura in Puglia
Problemi di salvaguardia
Controllo delle attività edilizie e delle infrastrutture
balneari.
Aree annesse
Proposta di tutela
Parco naturale regionale
Iniziative possibili
Struttura museale. Visite guidate
Bibliografia
Bianco et al.,1986 - Aspetti interessanti della flora di Torre
Minervino. Thalassia Salentina 16.
Sigismondi A., Tedesco N., 1990 - op. cit.
SCHEDA C7
Denominazione dell'area
Palude del Conte e duna costiera
Ubicazione:
Provincia: Taranto, Lecce
Comuni: Porto Cesareo, Manduria
Estensione ha
Motivazioni di salvaguardia
Naturalistiche
Area caratterizzata da una vasta depressione retrodunale con
ricca e diversificata vegetazione igrofila ed alofila, con specie rare della
"Lista Rossa" come: l'Orchidea di palude (Orchis palustris), e la Campanella
palustre (Ipomea saggitata).
Luogo di sosta per migratori acquatici.
Antropiche
Forme di protezione e gestione esistenti
Segnalazioni
Censimento Biotopi Società Botanica
Censimento "Habitat prioritari" della S.B.I.
Sito Corine
Problemi di salvaguardia
Insediamenti turistici. Erosione dunale.
Aree annesse
Proposta di tutela
Iniziative possibili
Visite guidate.
Bibliografia
Gehu J. M. et al.,1984 - Essai synsystématique et
synchrologique sur les végétations littorales italiennes dans un bût
conservatoire. Doc. Phytosociologique 8.
Aleffi M.,1986 - Natura ed ambiente nella Provincia di Taranto.
Ricerche Umanesimo della Pietra, Martina Franca
SCHEDA D1
Denominazione dell'area
Bosco di S. Teresa e dei Lucci
Ubicazione:
Provincia: Brindisi
Comuni: Tuturano, Mesagne.
Estensione ha
Motivazioni di salvaguardia
Naturalistiche
Si tratta di due lembi boschivi con presenza monofitica di
Quercia da Sughero (Quercus suber) probabili relitti vegetazionali.
Rappresentano il limite orientale di espansione della specie e le uniche
stazioni del versante adriatico d'Italia.
Antropiche
Forme di protezione e gestione esistenti
Oasi di protezione
Segnalazioni
Natura in Puglia
Problemi di salvaguardia
Incendi. Pascolo abusivo. Degrado vegetazionale
Aree annesse
Proposta di tutela
Riserva naturale orientata regionale
Iniziative possibili
Visite guidate. Recupero ambientale.
Bibliografia
Tormen L.,1953 - Segnalazione di alcuni boschi di Quercus suber
L. in Provincia di Brindisi. Nuo. Gior.
Bot. Ital. 60.
Scarascia Mugnozza et al.,1983 - Un bosco di Sughera presso
Brindisi Monti e boschi 34.
SCHEDA D2
Denominazione dell'area
Bosco di Cerano
Ubicazione:
Provincia: Brindisi
Comuni: Brindisi
Estensione ha
Motivazioni di salvaguardia
Naturalistiche
Residua area boschiva costituita prevalentemente da leccio
(Quercus ilex) e da importanti presenze di Quercus virgiliana, Quercus
dalechampi, Ostrya carpinifolia.
Segnalate specie animali rare per il Brindisino come: Colubro
leopardino (Elaphe situla), Tasso (Meles meles), Gufo comune (Asio otus).
Antropiche
Forme di protezione e gestione esistenti
Segnalazioni
Natura in Puglia
Problemi di salvaguardia
Diboscamento. Ceduazione. Presenza, nelle immediate vicinanze,
della centrale ENEL Brindisi Sud.
Aree annesse
Proposta di tutela
Riserva naturale orientata regionale
Iniziative possibili
Recupero e incremento dell'area boscata. Visite guidate a scopo
didattico. Ripristino della zona umida.
Bibliografia
Sigismondi A., N. Tedesco, 1990 - Natura in Puglia. Adda
Editore Bari.
SCHEDA D3
Denominazione dell'area
Saline di Punta della Contessa
Ubicazione:
Provincia: Brindisi
Comuni: Brindisi
Estensione ha
Motivazioni di salvaguardia
Naturalistiche
Importantissima zona umida sia per la sosta e svernamento, sia
per la riproduzione di specie rare inserite nella direttiva 92/43 quali: Pernice
di mare (Glareola pratincola), Cavaliere d'Italia (Himantopus h.).
Nel periodo del passo primaverile si segnalano numerose e
cospicue presenze di specie inserite nella direttiva 92/43 quali: Mignattaio
(Plegadis falcinellus), Spatola (Platalea leucorodia), Circus sp., ecc.
Presenza di estese formazioni di "habitat prioritario" sotto
forma di Salicornieto.
Antropiche
Forme di protezione e gestione esistenti
Oasi di protezione
Segnalazioni
Censimento Habitat prioritari.
Sito Corine
Natura in Puglia.
Problemi di salvaguardia
Bracconaggio. Messa a coltura. Infrastrutture centrale ENEL
Brindisi Sud. Alterazione regime idrico.
Aree annesse
Proposta di tutela
Riserva naturale orientata regionale
Iniziative possibili
Visite guidate.
Bibliografia
Caniglia G. et al.,1974 - Sarcopoterium spinosum (L.) Spach ed
Anthyllis hermanniae I., due relitti floristici nel Salento. Atti. IV Simp.
Cons. Natu.
Sigismondi A., Tedesco N., 1990 - op. cit.
SCHEDA D4
Denominazione dell'area
Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo
Ubicazione:
Provincia: Brindisi
Comuni: Ostuni, Fasano
Estensione ha
Motivazioni di salvaguardia
Naturalistiche
Ambienti costieri di elevato interesse naturalistico e
paesaggistico, rappresentati da "habitat prioritari" con vegetazione alofila e
dune a ginepri (Juniperus exycedrus, Juniperus phoenicea). Presenti inoltre zone
umide interessanti come aree di sosta per acquatici (Fiume grande, Fiume
piccolo, Fiume Morello)
Antropiche
Presenza di alcuni impianti di acquacoltura risalenti ad oltre
un secolo fa.
Forme di protezione e gestione esistenti
Segnalazioni
Censimento Biotopi Società Botanica
Censimento "Habitat prioritari" della S.B.I.
Sito Corine
Problemi di salvaguardia
Messa a coltura. Forte pressione antropica a scopi turistici.
Aree annesse
Proposta di tutela
Riserva naturale orientata regionale
Iniziative possibili
Visite guidate a scopo didattico. Recupero e incremento
dell'area boscata.
Bibliografia
Sigismondi A., N. Tedesco, 1990 - Natura in Puglia. Adda
Editore Bari.
SCHEDA D5
Denominazione dell'area
Gravine dell'arco jonico
Ubicazione:
Provincia di Brindisi
Comune: Villa Castelli
Estensione Ha
Motivazioni di salvaguardia
Naturalistiche
La Gravina di Villa Castelli deriva, come le altre dell'arco
jonico, da un singolare e spettacolare fenomeno carsico determinato dallo
scorrimento di corsi d'acqua a carattere torrentizio su fratture della
piattaforma calcarea del gradino murgiano. Esse costituiscono un importante
habitat per molte specie florofaunistiche altrove scomparse o fortemente
ridotte.
Il sito conserva aspetti pregevoli di habitat rupestre e di
vegetazione a macchia mediterranea. In particolare è notevole la presenza della
Campanula versicolor, Pistacia lentiscus, Mirthus communis, Arbutus unedo,
Ceratonia siliqua, Quercus ilex, Quercus pubescens, Quercus suber, Medicago
arborea.
Antropiche
Nella gravina è presente un frantoio ipogeo, tipico esempio di
civiltà rupestre con finalità produttive.
Forme di protezione e gestione esistenti
Richiesta di adesione al parco delle gravine dell'arco jonico
da parte dell'Amministrazione comunale con delibera n. 46 del 21 dicembre 2001.
Problemi di salvaguardia
La rinaturalizzazione del sito, realizzata sinora con fondi
regionali (P.O.P. Puglia 1994-1999) e comunali, rimarrebbe incompiuta e si
accentuerebbe, così, il fenomeno di degrado che ha caratterizzato la gravina
prima degli interventi di recupero ambientale.
Proposta di tutela
Parco naturale regionale.
Iniziative possibili
Centro di educazione ambientale (in fase di realizzazione),
museo delle tradizioni popolari e artigianali, attività formative, percorsi
didattici.
Bibliografia
Studio del prof. Silvano Marchiori e del dott. Pietro Medagli
del Dipartimento di "Scienze e tecnologie biologiche e ambientali"
dell'Università di Lecce commissionato dal comune di Villa Castelli (25).
(25) Scheda aggiunta dall'art. 46,
comma 2, L.R.
21 maggio 2002, n. 7.
SCHEDA E1
Denominazione dell'area
Bosco Ramitelli-Torre Fantine
Ubicazione:
Provincia: Foggia
Comuni: Serracapriola, Chieuti
Estensione ha
Motivazioni di salvaguardia
Naturalistiche
Complesso costiero rappresentato da importanti formazioni
vegetali. Sono presenti infatti formazioni dunali a Ginepri (Juniperus
oxycedrus, Juniperus phoenicea), habitat inserito nella direttiva UE 92/43, e
una rara formazione boschiva igrofila posta lungo il Torrente Saccione
caratterizzata dalla presenza di raro Frassino ossifilo (Fraxynus oxycarpa). Nel
sottobosco sono presenti specie di rilievo e rare in Puglia: Carex remota, Carex
pendula, Festuca exaltata, Ranunculus lanuginosus, Halimium alimifolium, Erica
multiflora.
Probabile tra la fauna la riproduzione del Lodolaio (Falco
subbuteo).
Antropiche
Forme di protezione e gestione esistenti
Segnalazioni
Società Botanica Italiana.
Natura in Puglia.
Sito Corine
Problemi di salvaguardia
Messa a coltura, alterazione del regime idrico.
Aree annesse
Proposta di tutela
Riserva naturale orientata regionale
Iniziative possibli
Visite guidate ripristino ambientale.
Bibliografia
Vita F., Leone V., 1986 - Impatto determinato dalla
utilizzazione turistica sulla vegetazione spontanea di un bosco a Juniperus
phoenicea L. in contrada "Rosa Marina" Brindisi). Monti e Boschi 37.
SCHEDA E2
Denominazione dell'area
Boschi Sub Appennino Dauno settentrionale
Ubicazione:
Provincia: Foggia
Comuni: Biccari, Faeto, Roseto Valfortore, Castelluccio
Valmaggiore, Celle San Vito, Casalnuovo Monterotaro, Volturara Appula, San Marco
La Catola, Pietra Montecorvino, Motta Montecorvino, Castelnuovo della Daunia.
Estensione ha
Motivazioni di salvaguardia
Naturalistiche
Si tratta delle più estese formazione boschiva del Sub
Appennino Dauno, residuo delle grandi foreste storiche segnalate. Presenti
diversi elementi d'interesse, come il Lago Pescara, il bosco Cerasa, le due
stazioni di Faggio (Fagus sylvatica) conosciute per l'area e la vetta più alta
della regione M. Cornacchia.
Rare specie vegetali quali: Citisus sessilifolius, Laburnum
anagyroides, Dactylorihza saccifera.
Si tratta di una delle poche aree regionali dove sono presenti
specie quali: Nibbio reale (Milvus milvus), Nibbio bruno (Milvus migrans), Lupo
(Canis lupus), Istrice (Histrix cristata), Salamandra pezzata (Salamandra
salamandra)
Antropiche
Interessanti centri storici.
Forme di protezione e gestione esistenti
Oasi di protezione
Segnalazioni
Natura in Puglia
Problemi di salvaguardia
Messa a coltura. Sovrapascolo. Ceduazione.
Aree annesse
Proposta di tutela
Parco naturale regionale
Iniziative possibili
Sviluppo di varie attività di turismo naturalistico, visite
guidate, escursioni a cavallo, ecc. Ripristino naturalistico, reintroduzione di
ungulati.
Bibliografia
Sigismondi A., N. Tedesco, 1990 - Natura in Puglia. Adda
Editore Bari.
SCHEDA E3
Denominazione dell'area
Boschi Sub Appennino Dauno meridionale
Ubicazione:
Provincia: Foggia
Comuni: Orsara di Puglia, Bovino, Deliceto, Panni, Accadia,
Sant'Agata di Puglia.
Estensione ha
Motivazioni di salvaguardia
Naturalistiche
Complesso di aree di grande importanza per la presenza del
Bosco Difesa grande di Accadia, grande complesso boscato; le gole del Torrente
Frugno (uno dei più importanti siti di anfibi della Regione), il corso superiore
del Cervaro con le sue residue formazioni rip"Times New Roman"i ("habitat
prioritario" insieme a diverse aree a Festuco-Brometea presenti nel sito).
Presenti specie rare ed inserite nella direttiva 92/43 quali: Istrice (Histrix
cristata), Nibbio bruno (Milvus migrans), Nibbio reale (Milvus milvus).
Antropiche
Interessanti centri storici.
Forme di protezione e gestione esistenti
Oasi di protezione
Segnalazioni
Natura in Puglia
Problemi di salvaguardia
Messa a coltura. Sovrapascolo. Ceduazione
Aree annesse
Proposta di tutela
Parco naturale regionale
Iniziative possibili
Sviluppo di varie attività di turismo naturalistico, visite
guidate, escursioni a cavallo, ecc. Ripristino naturalistico, reintroduzione di
ungulati.
Bibliografia
Sigismondi A., N. Tedesco, 1990 - Natura in Puglia. Adda
Editore Bari.
SCHEDA E4
Denominazione dell'area
Bosco dell'Incoronata
Ubicazione:
Provincia: Foggia
Comune: Foggia
Estensione ha
Motivazioni di salvaguardia
Naturalistiche
Ultimo residuo di bosco umido planiziario del Tavoliere con
specie quali Pioppo bianco (Populus alba), Olmo (Ulmus minor), Frassino
(Fraxinus oxycarpa).
Ubicato lungo il corso del torrente Cervaro, ospita oltre ad
interessanti specie nidificanti anche un rilevante flusso migratorio.
Antropiche
Nell'area è presente il santuario della Madonna
dell'Incoronata.
Forme di protezione e gestione esistenti
Segnalazioni
Società Botanica Italiana.
Natura in Puglia
Sito Corine
Problemi di salvaguardia
Messa a coltura. Sovrapascolo. Alterazione del regime idrico.
Infrastrutture e cementificazione argini.
Aree annesse
Proposta di tutela
Parco naturale regionale
Iniziative possibili
Sviluppo di varie attività di turismo naturalistico, visite
guidate, escursioni a cavallo, ecc. Ripristino naturalistico, reintroduzione di
ungulati.
Bibliografia
Sigismondi A., N. Tedesco, 1990 - Natura in Puglia. Adda
Editore Bari.
SCHEDA E4-bis (26)
Denominazione dell'area
Parco regionale del medio Fortore
Ubicazione:
Provincia: Foggia
Comune: San Paolo Civitate
Estensione ha
Motivazioni di salvaguardia
Naturalistiche
Presenza di formazioni di bosco umido planiziario con specie
quali pioppo bianco (Poplus alba), olmo (ulmus minor), frassino (Fraxinus
oxycarpa) habitat d'interesse comunitario delle "Foreste a galleria di Salix
alba e Populus alba" cod.92A0.
Ubicato lungo il corso del fiume Fortore, ospita oltre ad
interessanti specie nidificanti anche un rilevante flusso migratorio.
Antropiche
Presenza di aree archeologiche Mezzana- Tratturo. Pezze della
Chiesa, Piani di Lauria, Regio tratturo L'Aquila-Foggia.
Forme di protezione e gestione esistenti:
Sito di interesse comunitario SIC cod.IT9110002 "Valle Fortore,
Lago di Occhito".
Segnalazioni:
Natura in Puglia, Sito Corine;
Problemi di salvaguardia:
Messa a coltura.
Sovrapascolo.
Alterazione del regime idrico.
Infrastrutture e cementificazione argini.
Proposta di tutela:
Parco naturale regionale.
Iniziative possibili
Sviluppo di varie attività di turismo naturalistico, visite
guidate, escursioni a cavallo, ecc. Ripristino naturalistico, reintroduzione di
ungulati.
Bibliografia
Sigismondi A., Tedesco N., 1990-Natura in Puglia. Adda Editore
bari: Scheda Bioitaly.
(26) Lettera aggiunta dall'art. 1,
comma 2, lettera b), L.R.
16 ottobre 2009, n. 22.