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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1997
Numero
19
Data
24/07/1997
Abrogato
 
Materia
Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo
Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 84 del 30 luglio 1997
Allegati

 



 

 

 

 (1)  Vedi, anche, l'art. 3, comma 2, lettere a) e c), L.R. 25 agosto 2003, n. 21. I parchi naturali regionali di Porto Selvaggio del comune di Nardò e Lama Balice del comune di Bari sono soggetti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, L.R. 1° giugno 2004, n. 9, alle norme di cui alla presente legge. Con Delib.G.R. 3 agosto 2007, n. 1366 è stato approvato l'atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione in Puglia della presente legge.

 

 

TITOLO I

Norme generali

Art. 1
Finalità.

1. La Regione Puglia, in attuazione dei principi programmatici dello Statuto regionale, nonché dei principi generali della legge 6 dicembre 1991, n. 394, definisce con la presente legge le norme per l'istituzione e la gestione di aree naturali protette al fine di garantire e di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e ambientale della Regione.

2. Nelle aree naturali protette così come definite all'art. 1, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 la Regione Puglia salvaguardia e valorizza le attività agro-silvo-pastorali e tradizionali nonché le altre economie locali, garantendo priorità di accesso ai finanziamenti previsti da regolamenti e da piani e programmi nazionali e comunitari.

 

Art. 2
Classificazione delle aree naturali protette.

1. I territori regionali sottoposti a tutela sono classificati in base alle diverse caratteristiche e destinazioni, secondo le seguenti tipologie:

a) parchi naturali regionali: sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali, da tratti di mare prospicienti la costa, che costituiscono un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici dei luoghi e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali;

b) riserve naturali regionali: sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche.

Le riserve naturali possono essere:

1) integrali, per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità riguardo alla flora, alla fauna, alle rocce, alle acque, alle cavità del sottosuolo, con l'ammissione di soli interventi a scopo scientifico;

2) orientate, per la conservazione dell'ambiente naturale nel quale sono consentiti interventi di sperimentazione ecologica attiva, ivi compresi quelli rivolti al restauro o alla ricostituzione di ambienti e di equilibri naturali degradati;

c) parchi e riserve naturali regionali di interesse provinciale, metropolitano e locale, in base alla rilevanza territoriale delle aree individuate su proposta della Provincia, della città metropolitana o dell'ente locale;

d) monumenti naturali, per la conservazione, nella loro integrità, di singoli elementi o piccole superfici dell'ambiente naturale (formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, vegetazionali) di particolare pregio naturalistico e ambientale;

e) biotopi: porzioni di territorio che costituiscono un'entità ecologica di rilevante interesse per la conservazione della natura.

2. [Il Comitato tecnico-scientifico per le aree naturali protette di cui all'art. 3, può proporre al Consiglio regionale ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali e in particolare alla convenzione di Ramsar di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, dal protocollo relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 127, nonché della direttiva comunitaria n. 79/409 del Consiglio del 2 aprile 1979 e della direttiva comunitaria n. 92/43 del Consiglio del 21 maggio 1992] (2).

(2)  Comma abrogato dall'art. 22, comma 1, L.R. 2 dicembre 2005, n. 17.

 

Art. 3
Comitato tecnico-scientifico per le aree naturali protette (3).

[1. È istituito il Comitato tecnico-scientifico per le aree naturali protette, avente funzioni consultive e di supporto alla politica regionale delle aree protette.

2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'ambiente ed è composto da:

a) l'Assessore regionale all'ambiente, che lo presiede;

b) il Dirigente dell'Ufficio parchi e riserve naturali;

c) un botanico, designato dal Rettore dell'Università di Lecce, uno zoologo e un geologo, designati dal Rettore dell'Università di Bari;

d) un esperto in gestione forestale e uno in agronomia designati dal Rettore dell'Università di Bari;

e) un esperto in pianificazione territoriale designato dal Rettore del Politecnico di Bari;

f) un esperto in analisi economica nominato dal Rettore del Politecnico di Bari;

g) un veterinario, con specifica competenza in campo etologico, scelto tra i docenti della Facoltà di veterinaria dell'Università di Bari, nominato dal Rettore;

h) due rappresentanti delle associazioni ambientaliste nazionali riconosciute dal Ministero dell'ambiente, scelti unitariamente dalle stesse;

i) tre rappresentanti delle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

j) un dirigente dell'Assessorato regionale all'agricoltura;

k) il Dirigente del Settore pianificazione territoriale dell'Assessorato regionale all'urbanistica;

l) il Dirigente dell'Ispettorato regionale delle foreste.

3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Assessorato regionale all'ambiente di settima qualifica funzionale.

4. Il Comitato tecnico-scientifico si riunisce su convocazione del suo Presidente e dura in carica cinque anni.

5. Il Comitato tecnico-scientifico nomina tra i suoi componenti il vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

6. Compiti del Comitato tecnico-scientifico regionale sono:

a) esprimere parere obbligatorio sul piano del Parco di cui all'art. 20;

b) formulare proposte e indirizzi relativi alla istituzione e gestione delle aree naturali protette nonché alla salvaguardia di ecosistemi residui e di singoli biotopi non oggetto di alcuna forma di tutela e di protezione ambientale;

c) fornire consulenza tecnico-scientifica agli enti gestori di aree protette;

d) proporre ricerche scientifiche e attività sperimentali per una corretta gestione delle aree naturali protette;

e) esprimere parere obbligatorio sulle proposte avanzate dalle amministrazioni interessate per l'inclusione o le esclusioni di parti del proprio territorio nel programma regionale delle aree protette.

7. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico spetta un'indennità e un rimborso spese nelle misure stabilite dall'art. 19 della legge regionale 22 giugno 1994, n. 22 «Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti degli enti locali e degli enti regionali».

8. Il Comitato tecnico-scientifico per le aree naturali protette è nominato entro trenta giorni dalla richiesta delle designazioni di cui al comma due. In caso di mancata designazione di parte dei membri, il Presidente della Giunta può nominare con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente, i componenti mancanti. Il Comitato può essere convocato anche in assenza di designazione di tutti i componenti, purché i membri designati siano in numero non inferiore alla metà più uno del totale.

9. Per il suo funzionamento il Comitato si avvale di un apposito regolamento interno, approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla costituzione del Comitato medesimo] (4).

(3)  Vedi, anche, l'art. 4, comma 2, L.R. 25 agosto 2003, n. 21.

(4)  Articolo abrogato dall'art. 22, comma 1, L.R. 2 dicembre 2005, n. 17.

 

Art. 4
Norme quadro.

1. La partecipazione delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni al procedimento di istituzione dell'area naturale protetta, fatta salva l'attribuzione delle funzioni amministrative alle Province ai sensi dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si realizza secondo le norme quadro dell'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. La Regione istituisce le aree naturali protette utilizzando soprattutto il demanio e il patrimonio forestale regionale, provinciale, comunale e di altri enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la destinazione dell'area.

3. La gestione dei servizi dell'area protetta potrà essere affidata anche a soggetti privati a norma dell'art. 23, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

4. Nelle aree naturali protette regionali individuate ai sensi della presente legge è vietata l'attività venatoria salvo eventuali prelievi faunistici e abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente di gestione. Gli abbattimenti selettivi e i prelievi faunistici devono essere effettuati in conformità ai regolamenti delle aree protette, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e secondo le direttive emanate dalla Regione Puglia, sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione dell'area protetta e devono essere attuati da personale da esso dipendente o da persone residenti nei comuni dell'area protetta, preventivamente autorizzati.

5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali nonché quant'altro disposto dall'art. 11, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

 

TITOLO II

Individuazione e istituzione delle aree naturali protette

Art. 5
Individuazione delle aree naturali protette (5).

1. Ai fini della loro tutela e valorizzazione, sono individuate le seguenti aree aventi preminente interesse naturalistico, nonché ambientale e paesaggistico:

A - Provincia di Bari:

A1 - Alta Murgia

A2 - Barsento

A3 - Foce Ofanto

A4 - Laghi di Conversano

A5 - La Gravina di Gravina di Puglia

A6 - Lama S. Giorgio - Triggiano

A7 - Fascia costiera - Territorio di Polignano a valle della SS 16

A8 Lama Belvedere - Territorio di Monopoli (6)

B - Provincia di Taranto:

B1 - Gravine dell'Arco jonico

B2 - Bosco delle Pianelle

B3 - Lago Salinella

B4 - Palude la Vela

B4 bis - Mar Piccolo (7)

B5 - Dune di Campomarino e Torrente Borraco

B6 - Foce del Chidro

B7 - Salina e dune di Torre Colimena

B8 - Pinete dell'Arco jonico

B9 - Palude del Conte e duna costiera

B10 - Boschi Cuturi e Rosa Marina

B11 - Zona collina e boschi di Massafra

C - Provincia di Lecce:

C1 - Paludi e Bosco di Rauccio - Sorgenti Idume

C2 - Laghi Alimini

C3 - Isola di Sant'Andrea - Litorale di Punta Pizzo

C4 - Bosco di Tricase

C5 - Costa Otranto - S. Maria di Leuca

C6 - Palude del Capitano

C7 - Palude del Conte e duna costiera

C8 - Bacini di Ugento (8)

D - Provincia di Brindisi:

D1 - Bosco di S. Teresa e dei Lucci

D2 - Bosco di Cerano

D3 - Salina di Punta della Contessa

D4 - Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo

D5 - Gravine dell'arco jonico (9)

E - Provincia di Foggia:

E1 - Torre Fantine e Bosco Ramitelli

E2 - Boschi del Subappenino dauno settentrionale

E3 - Boschi del Subappenino dauno meridionale

E4 - Bosco Incoronata

E4-bis - Fiume Fortore (10)

2. [L'elenco di cui al comma 1 è aggiornato ogni tre anni dal Consiglio regionale, previa deliberazione di Giunta regionale e previo parere obbligatorio del Comitato tecnico-scientifico, anche sulla base delle richieste formulate dagli enti interessati e da organismi scientifici e associazioni] (11).

 

(5)  Con Delib.G.R. 22 dicembre 2000, n. 1760 è stato approvato l'atto di indirizzo per l'attuazione del presente articolo.

(6)  Lettera aggiunta dall'art. 1,  L.R. 24 luglio 2001, n. 16.

(7) Lettera aggiunta dalla l.r. 49/2019, art. 1, comma 1.

(8)  Alinea aggiunto dall'art. 22, comma 2, L.R. 2 dicembre 2005, n. 17.

(9)  Alinea aggiunto dall'art. 46, comma 1, L.R. 21 maggio 2002, n. 7.

(10) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, L.R. 16 ottobre 2009, n. 22.

(11)  Comma abrogato dall'art. 22, comma 1, L.R. 2 dicembre 2005, n. 17.

 

 

Art. 6
Istituzione delle aree naturali protette (12).

1. Le aree naturali protette regionali, di interesse provinciale, metropolitano o locale sono istituite in conformità dei principi generali enunciati nella presente legge.

2. Il Presidente della Giunta regionale convoca Conferenze dei servizi di cui all'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge-quadro sulle aree protette), e dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ai fini dell'individuazione di linee-guida per la redazione dei documenti di indirizzo di cui all'articolo 22, comma 1, della legge n. 394/1991. Le Conferenze dei servizi devono completare i lavori entro e non oltre novanta giorni dalla data di convocazione. Alla Conferenza dei servizi relativa alla proposta d'istituzione di area naturale protetta sono chiamati le amministrazioni interessate, i Consorzi di bonifica e le organizzazioni agricole, imprenditoriali e ambientaliste.

3. Entro trenta giorni dalla data di chiusura dei lavori delle Conferenze dei servizi la Giunta regionale adotta, tenuto conto dei documenti di indirizzo redatti ai sensi del comma 2, il disegno di legge d'istituzione delle aree naturali protette di cui all'articolo. 5.

4. Il disegno di legge deve riportare:

a) la descrizione sommaria dei luoghi;

b) la perimetrazione provvisoria del territorio da destinare ad area naturale protetta su fogli dell'Istituto geografico militare (IGM) in scala 1:25.000 e, ove necessario, in scala di maggior dettaglio;

c) le norme provvisorie di salvaguardia;

d) la zonizzazione provvisoria e gli elementi del Piano per il Parco nonché i principi del regolamento del Parco;

e) la classificazione secondo le tipologie previste all'articolo 2;

f) l'ente gestore dell'area naturale protetta;

g) il regime vincolistico e autorizzativo;

h) le sanzioni;

i) le forme di vigilanza e sorveglianza;

j) gli indennizzi, se previsti;

k) le norme finanziarie.

5. Il disegno di legge adottato è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e notificato dalla Giunta agli enti territoriali interessati.

6. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, di cui al comma 5, il disegno di legge è inviato dalla Giunta regionale al Consiglio regionale per l'approvazione della legge istitutiva delle aree naturali protette (13) (14).

 

(12)  Con Delib.G.R. 22 dicembre 2000, n. 1760 è stato approvato l'atto di indirizzo per l'attuazione del presente articolo. Vedi, altresì, la L.R. 23 dicembre 2002, n. 23, la L.R. 23 dicembre 2002, n. 24, la L.R. 23 dicembre 2002, n. 25, la L.R. 23 dicembre 2002, n. 26, la L.R. 23 dicembre 2002, n. 27, la L.R. 23 dicembre 2002, n. 28, la L.R. 15 marzo 2006, n. 5, la L.R. 15 marzo 2006, n. 6, la L.R. 15 maggio 2006, n. 10, la L.R. 15 maggio 2006, n. 11, la L.R. 13 giugno 2006, n. 16, la L.R. 10 luglio 2006, n. 20, la L.R. 26 ottobre 2006, n. 30, la L.R. 27 ottobre 2006, n. 31, la L.R. 28 maggio 2007, n. 13, la L.R. 5 giugno 2007, n. 15 e la L.R. 14 dicembre 2007, n. 37, recanti l'istituzione di parchi e riserve naturali secondo i princìpi enunciati dal presente articolo. I termini previsti dal presente articolo, nella versione precedente (riportata nella nota che segue), ai sensi dell'art. 2, comma 1, L.R. 1° giugno 2004, n. 9, sono decorsi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge (vedi anche il comma 2 del medesimo articolo).

(13) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 15, primo periodo, L.R. 31 dicembre 2007, n. 40. Il testo precedente era così formulato: «6. Entro i sessanta giorni successivi alla data di conclusione della Conferenza dei servizi, la Giunta regionale adotta il provvedimento definitivo, che invia al Consiglio regionale per l'approvazione della legge istitutiva dell'area naturale protetta».

(14)  Il presente articolo, già modificato dall'art. 22, comma 3, L.R. 2 dicembre 2005, n. 17, è stato poi così sostituito dall'art. 30, L.R. 19 luglio 2006, n. 22 e successivamente così modificato come indicato nella nota che precede. Il testo precedente era così formulato: «Art. 6. Istituzione delle aree naturali protette. 1. Le aree naturali protette regionali, di interesse provinciale, metropolitano o locale sono istituite in conformità ai principi generali enunciati nella presente legge. 2. Entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge, ovvero entro trenta giorni dalla data di dichiarazione di ammissibilità di cui all'art. 7 della presente legge, il Presidente della Giunta regionale convoca preconferenze ai fini della individuazione di linee guida per la redazione dei documenti di indirizzo di cui all'art. 22, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Le preconferenze dovranno completare i lavori entro e non oltre trenta giorni dalla data di convocazione. Alla preconferenza relativa alla proposta di istituzione di area naturale protetta, sono chiamati le amministrazioni interessate, i Consorzi di bonifica e le organizzazioni agricole, imprenditoriali e ambientaliste. 3. Entro trenta giorni dalla data di chiusura dei lavori delle preconferenze, la Giunta regionale adotta, tenuto conto dei documenti di indirizzo redatti ai sensi del comma 2, lo schema di disegno di legge di istituzione delle aree naturali protette di cui all'art. 5. Lo schema di disegno di legge deve riportare: a) la descrizione sommaria dei luoghi, b) la perimetrazione provvisoria del territorio da destinare ad area naturale protetta su fogli IGM. in scala 1:25.000 e, ove necessario, in scala di maggior dettaglio; c) le norme provvisorie di salvaguardia;

d) la zonizzazione provvisoria e gli elementi del piano per il parco nonché i principi del regolamento del Parco; e) la classificazione secondo le tipologie previste all'art. 2 della presente legge; f) l'ente gestore dell'area naturale protetta; g) il regime vincolistico e autorizzativo; h) le sanzioni; i) le forme di vigilanza e sorveglianza; j) gli indennizzi, se previsti; k) le norme finanziarie. 4. Entro i successivi trenta giorni, il disegno di legge adottato è notificato dalla Giunta regionale agli enti territoriali interessati. 5. Entro i successivi sessanta giorni, il Presidente della Giunta regionale convoca la conferenza dei servizi per le finalità di cui all'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 6. Entro i sessanta giorni successivi alla data di conclusione della conferenza dei servizi, la Giunta regionale adotta il provvedimento definitivo, che invia al Consiglio regionale per l'approvazione della legge istitutiva dell'area naturale protetta».

 

 

Art. 7
Iniziativa popolare.

1. All'istituzione dell'area naturale protetta si può procedere anche mediante proposte di legge di iniziativa popolare ai sensi dell'art. 54 dello Statuto della Regione Puglia e della legge regionale 16 aprile 1973, n. 9.

2. La proposta di legge di iniziativa popolare dovrà contenere quanto previsto dall'art. 6, comma 3, della presente legge.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le procedure di cui allalegge regionale 16 aprile 1973, n. 9.

 

Art. 8
Misure di salvaguardia (15).

1. Dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del disegno di legge di cui all'articolo 6, comma 3, sulle aree della perimetrazione provvisoria del disegno di legge operano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 6, comma 3, della L. n. 394/1991 (16). In particolare, è vietato:

a) aprire nuove cave;

b) esercitare l'attività venatoria;

c) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;

d) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole, forestali e pastorali.

2. Gli interventi sulle aree boscate e i tagli boschivi sono autorizzati dall'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste, secondo le norme e i regolamenti vigenti fino all'adozione del Piano del Parco di cui all'articolo 20.

3. Sulle aree per le quali operano le misure di salvaguardia si applicano le misure di incentivazione di cui all'articolo 7 della L. n. 394/1991.

4. In applicazione dell'articolo 7 della L. n. 394/1991, la Regione destina ai Comuni e alle Province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un'area protetta una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse totali attribuitele da leggi e programmi nazionali e comunitari in materia di tutela e valorizzazione ambientale (17).

 

(15)  Con Delib.G.R. 22 dicembre 2000, n. 1760 è stato approvato l'atto di indirizzo per l'attuazione del presente articolo.

(16)  Periodo così modificato dall'art. 3, comma 15, secondo periodo, L.R. 31 dicembre 2007, n. 40.

(17)  Articolo così sostituito dall'art. 30, L.R. 19 luglio 2006, n. 22. Il testo originario era così formulato: «Art. 8. Misure di salvaguardia. 1. Dalla data di adozione dello schema di disegno di legge di cui all'art. 6, comma 3, sulle aree della perimetrazione provvisoria del disegno di legge operano le misure di salvaguardia di cui all'art. 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. In particolare, è vietato:a) aprire nuove cave; b) esercitare l'attività venatoria; c) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno; d) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole, forestali e pastorali. 2. Gli interventi sulle aree boscate e i tagli boschivi sono autorizzati dall'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste, secondo le norme e i regolamenti vigenti fino all'adozione del piano del Parco di cui all'art. 20. 3. Sulle aree per le quali operano le misure di salvaguardia si applicano le misure di incentivazione di cui all'art. 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 4. In applicazione del medesimo art. 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la Regione destina ai Comuni e alle Province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un'area protetta una quota non inferiore al venti per cento delle risorse totali attribuitele da leggi e programmi nazionali e comunitari in materia di tutela e valorizzazione ambientale.».

 

 

TITOLO III

Gestione delle aree naturali protette

Art. 9
Gestione delle aree naturali protette.

1. La gestione della aree naturali protette è affidata, con riferimento alle dimensioni delle aree perimetrate, alle Province, alle Comunità montane, alla città metropolitana e agli enti locali, che la svolgono, di norma, tramite la costituzione di enti di diritto pubblico, a prevalente partecipazione provinciale, della Comunità montana, della città metropolitana e dell'ente locale, istituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale. La Regione contribuisce agli oneri gestionali sulla base dei programmi di gestione delle aree stesse utilizzando anche le risorse finanziarie trasferite dallo Stato e dall'Unione europea.

2. Gli enti di cui al comma 1, in base alla omogeneità, continuità e rilevanza del territorio interessato, possono assumere in gestione più aree naturali protette.

3. Sono organi dell'ente:

a) il Presidente;

b) il Consiglio direttivo;

c) la Giunta esecutiva;

d) il Collegio dei revisori dei conti;

e) la Comunità del parco.

4. In relazione alla peculiarità delle aree interessate, ciascun ente di gestione definisce, con apposito Statuto, sulla base dello schema tipo di cui al comma 5, l'organizzazione amministrativa, indicando i poteri del Presidente, del Consiglio direttivo, della Giunta esecutiva, del Collegio dei revisori dei conti, la nomina e i compiti del Direttore e del Segretario, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi statutari, la costituzione della Comunità del parco.

5. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta lo schema tipo dello Statuto degli enti gestori di aree protette ed emana direttive in merito.

6. L'ente gestore provvede all'approvazione dello Statuto entro novanta giorni dalla sua costituzione. Decorso inutilmente tale termine, la Regione provvederà in via sostitutiva ai sensi dell'art. 19.

7. Lo Statuto è approvato e reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

 

Art. 10
Il Presidente.

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, ha la legale rappresentanza dell'ente e dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio direttivo.

2. La carica di Presidente è incompatibile con quella di parlamentare, consigliere regionale, assessore o consigliere provinciale, di presidente, assessore o consigliere di Comunità montana, sindaco, assessore o consigliere comunale.

3. Lo Statuto definisce i compiti del Presidente.

 

Art. 11
Il Consiglio direttivo.

1. Il Consiglio direttivo è composto da:

a) il Presidente;

b) da un minimo di tre a un massimo di cinque rappresentanti della Comunità del parco, con voto limitato a uno;

c) un rappresentante della città metropolitana il cui territorio eventualmente ricada, in tutto o in parte, nel perimetro del Parco;

d) un rappresentante della Comunità montana il cui territorio eventualmente ricada, in tutto o in parte, nel perimetro del Parco;

e) tre rappresentanti del Consiglio regionale che abbiano comprovata competenza in materia di conservazione dell'ambiente e pianificazione territoriale;

f) due rappresentanti del Consiglio provinciale competente per territorio;

g) due rappresentanti nominati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

h) due rappresentanti nominati dalle associazioni protezionistiche legalmente riconosciute dal Ministero dell'ambiente e operanti sul territorio regionale.

2. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dell'ente ed elegge nel suo seno il vice Presidente.

3. Le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta dell'ente cui è affidata la gestione delle aree naturali protette; in caso di inadempienza da parte dei soggetti preposti alle nomine, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva.

4. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

5. Il Consiglio direttivo viene nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e i componenti non possono essere riconfermati. Analoga procedura si applica in caso di dimissioni di singoli componenti.

6. I rappresentanti degli enti territoriali e locali non possono ricoprire alcun incarico amministrativo.

7. I membri del Consiglio direttivo nominati in rappresentanza degli enti territoriali e locali devono essere scelti tra persone che non facciano parte dei Consigli degli enti medesimi e che abbiano specifiche competenze in materia di tutela ambientale e di pianificazione territoriale.

8. Lo Statuto definisce i compiti del Consiglio direttivo.

 

Art. 12
La Giunta esecutiva.

1. La Giunta esecutiva è eletta dal Consiglio direttivo ed è formata da cinque componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e le funzioni stabilite nello Statuto dell'ente Parco.

2. Alla Giunta esecutiva partecipa di diritto, con voto consultivo, il Direttore dell'ente Parco.

3. Lo Statuto definisce i compiti della Giunta esecutiva.

 

Art. 13
Il Collegio dei revisori.

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro del tesoro, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, individuati tra gli iscritti all'Albo dei Revisori dei conti, con le modalità previste dallo Statuto.

2. I Revisori dei conti durano in carica cinque anni e non possono essere confermati.

3. Non possono essere designati Revisori dei conti i componenti del Consiglio o della Giunta esecutiva.

4. Lo Statuto dell'ente gestore dell'area protetta stabilisce le indennità per i componenti del Collegio dei revisori dei conti.

 

Art. 14
La Comunità del parco.

1. Lo Statuto dell'ente, comprendenti territori di più comuni, deve prevedere la costituzione della Comunità del parco, composta dal Presidente della Provincia, dal Sindaco della città metropolitana, ove presente, dai Sindaci dei Comuni e dal Presidente della Comunità montana, ove presente.

2. La Comunità è organo consultivo e propositivo dell'ente gestore. Il suo parere è obbligatorio su:

a) regolamento del Parco di cui all'art. 22;

b) piano del Parco di cui all'art. 20;

c) bilancio e conto consuntivo;

d) altre questioni a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo.

3. La Comunità elabora e approva, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale e vigila sulla sua attuazione.

4. La Comunità adotta il proprio regolamento.

 

Art. 15
Il Direttore del Parco.

1. Il Direttore dell'ente Parco è nominato con decreto dell'Assessore all'ambiente, previa apposita delega del Presidente della Giunta regionale, a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami per la qualifica dirigenziale, ovvero con contratto di diritto privato stipulato, per non più di cinque anni, con soggetti iscritti in un elenco di idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di aree protette, istituito e disciplinato con deliberazione di Giunta regionale. In sede di prima applicazione possono essere nominati, per non oltre due anni, soggetti anche non iscritti nell'elenco, in possesso di specifici e documentati requisiti attestanti qualificata attività scientifica o professionale in campo naturalistico-ambientale ovvero di direzione tecnica e amministrativa di enti o strutture pubbliche, con esperienza almeno quinquennale anche non continuativa.

2. L'incarico di Direttore è rinnovabile nonché revocabile in qualunque momento con provvedimento motivato.

3. La funzione di Direttore è regolamentata dallo Statuto dell'ente di gestione delle aree protette in base agli artt. 52 e 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

 

Art. 16
Il personale dell'ente Parco.

1. Gli enti di gestione delle aree protette di cui all'art. 9 si avvalgono, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, di personale trasferito e/o comandato dalla Regione Puglia o da altri enti pubblici.

2. Ai Dirigenti dei Servizi tecnici e contabili nonché al Segretario di cui all'art. 17, si applicano le norme di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. L'ordinamento e la pianta organica del personale dell'ente di gestione vengono disciplinati con provvedimenti del medesimo ente soggetti alla vigilanza del Comitato regionale di controllo. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.

4. L'organizzazione della struttura degli enti di gestione delle aree protette è demandata al Consiglio direttivo, che può articolare il personale in base alle esigenze di funzionamento.

5. Al personale delle aree protette si applica lo stato giuridico ed economico previsto per il personale degli enti locali.

 

Art. 17
Il Segretario.

1. Il Segretario dell'ente è nominato, secondo le modalità stabilite dallo Statuto, tra il personale dell'ente, laureato in materie giuridico-amministrative e/o contabili.

2. Il Segretario sovrintende all'attività amministrativa e contabile dell'ente. Assiste alle sedute del Consiglio e della Giunta esecutiva e redige i relativi verbali sottoscrivendoli con il Presidente.

 

Art. 18
Bilanci e gestione finanziaria.

1. Per la formazione e la gestione dei bilanci di previsione e dei rendiconti generali degli enti di gestione delle aree protette si applicano le norme statali e regionali vigenti in materia.

2. I documenti contabili di cui al comma 1 sono approvati dai Consigli direttivi degli enti di gestione e le relative deliberazioni sono sottoposte all'organo di controllo che ne valuta la legittimità nei termini di cui all'art. 46, comma 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. L'approvazione dei documenti di bilancio preventivo e relativi assestamenti e variazioni, è subordinata alla verifica di compatibilità con i corrispondenti documenti regionali per le voci riguardanti l'assegnazione annua regionale e le spese per il personale.

4. I documenti di cui al presente articolo sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

 

Art. 19
Controllo sugli atti - Commissariamento e scioglimento degli organi.

1. Il controllo di legittimità sugli atti degli enti cui è affidata la gestione delle aree naturali protette regionali, di interesse provinciale, metropolitano e locale è esercitato ai sensi della legge regionale 22 giugno 1994, n. 22 «Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti degli enti locali e degli enti regionali».

2. Il Presidente della Giunta regionale, anche su segnalazione dell'organo di controllo, qualora riscontri gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle norme vigenti o per persistente inattività, provvede, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, allo scioglimento degli organi degli enti di gestione delle aree naturali protette regionali di interesse provinciale, metropolitano e locale.

3. Con il decreto di scioglimento, il Presidente della Giunta nomina, contestualmente, un commissario con pieni poteri che rimane in carica fino alla ricostituzione degli organi dell'ente di gestione.

 

TITOLO IV

Gestione territoriale

Art. 20
Piano per il Parco (18).

1. Strumenti di attuazione delle finalità delle aree naturali protette sono il piano per il Parco e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili di cui all'art. 21.

2. I contenuti del piano per il Parco sono analoghi a quelli previsti dall'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. Il piano è predisposto dall'ente di gestione ed è adottato dal Consiglio direttivo entro e non oltre centottanta giorni dalla data di insediamento degli organi di gestione, sentito il parere della Comunità del parco. Il piano dovrà indicare anche le risorse e le modalità finanziarie occorrenti per la sua attuazione.

4. Successivamente all'adozione, il piano viene depositato presso gli enti territoriali interessati per la durata di quaranta giorni consecutivi durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione ed estrarne copia. Dell'avvenuto deposito deve essere data tempestiva notizia tramite il Bollettino ufficiale della Regione Puglia. In tale periodo chiunque può presentare osservazioni scritte.

5. Decorso il termine di cui al comma 4, il piano è inviato dall’ente di gestione alla Giunta regionale che, acquisito il parere obbligatorio e non vincolante della commissione consiliare competente, procede alla relativa approvazione. (19)

6. Al piano possono essere apportate modifiche seguendo le procedure di cui ai commi precedenti ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.

7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce, a ogni livello, i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello e ogni altro strumento di pianificazione del territorio.

8. L'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali alle previsioni del piano avviene entro e non oltre i dodici mesi successivi alla data di approvazione del piano medesimo.

9. In caso di ritardi o omissioni da parte degli enti di gestione nell'attuazione delle previsioni contenute nei piani per il Parco, la Giunta regionale, previo invito a provvedere, interviene attraverso la nomina di commissari ad acta.

 

(18)  Con Delib.G.R. 22 dicembre 2000, n. 1760 è stato approvato l'atto di indirizzo per l'attuazione del presente articolo.

(19)  Comma sostituito dalla l.r. 30/2020, art. 17, comma 1.

 

Art. 21
Piano pluriennale economico-sociale.

1. Nel rispetto delle finalità istitutive e delle previsioni del piano e nei limiti del regolamento di cui all'art. 22, la Comunità del parco promuove iniziative, coordinate con quelle degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine, predispone un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, con contenuti analoghi a quelli dell'art. 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. Il piano ha durata quadriennale ed è sottoposto al parere vincolante del Consiglio direttivo dell'ente di gestione ed è approvato, sentiti gli enti locali, dal Consiglio regionale e può essere annualmente aggiornato con la stessa procedura della sua formazione.

3. Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale possono concorrere lo Stato, la Regione, gli enti locali e gli altri organismi interessati.

4. Le risorse finanziarie del Parco possono essere costituite da erogazioni o contributi privati o pubblici, a qualsiasi titolo concessi, da diritti e canoni di utilizzazione di beni mobili e immobili che appartengono al Parco o dei quali esso abbia la gestione, dai proventi delle sanzioni di cui all'art. 25.

 

Art. 22
Il Regolamento.

1. Il regolamento del Parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco ed è adottato dall'ente di gestione, anche contestualmente all'approvazione del piano per il Parco di cui all'art. 20 e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di approvazione del medesimo.

2. Il regolamento è approvato, previo parere della Comunità del parco, dal Consiglio regionale.

3. I contenuti del regolamento sono analoghi a quelli previsti dall'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

 

Art. 23
Ufficio parchi e riserve naturali - Vigilanza (20).

1. Le funzioni amministrative regionali connesse all'attuazione della presente legge vengono espletate dall'Ufficio parchi e riserve naturali dell'Assessorato regionale all'ambiente. Sono compiti dell'Ufficio:

a) la vigilanza sugli enti di gestione;

b) il coordinamento delle iniziative e delle attività regionali volte al riconoscimento del patrimonio naturale e ambientale, ai fini della sua tutela e gestione;

c) l'individuazione delle aree da destinare a protezione, anche sulla base delle proposte avanzate dalle amministrazioni interessate e a seguito del parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 3 della presente legge;

d) l'assistenza tecnico-amministrativa agli organi di gestione delle aree naturali protette;

e) la promozione regionale di iniziative di informazione, di formazione, di educazione ambientale, specialmente nelle scuole d'obbligo, nonché di sensibilizzazione dell'opinione pubblica alla conoscenza e al rispetto del patrimonio naturalistico della Regione;

f) la promozione di attività di tutela e di fruizione delle aree naturali protette per scopi scientifici, didattici e culturali;

g) la promozione di attività produttive compatibili con l'ambiente naturale;

h) la predisposizione di piani e programmi per l'accesso alle risorse finanziarie nazionali e comunitarie.

 

(20)  Con Delib.G.R. 22 dicembre 2000, n. 1760 è stato approvato l'atto di indirizzo per l'attuazione del presente articolo. Vedi anche l'art. 2, comma 2, L.R. 1° giugno 2004, n. 9.

 

Art. 24
Sorveglianza.

1. L'ente di gestione dell'area protetta regionale esercita le funzioni di sorveglianza sulle aree protette affidategli in gestione, con proprio personale; può, altresì, stipulare, a tal fine, specifiche convenzioni con il Corpo forestale dello Stato.

2. Alla sorveglianza concorrono, altresì, gli agenti di polizia locale, urbana e rurale, le guardie di caccia e pesca e le guardie ecologiche volontarie di cui all'art. 44 della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni, nonché i soggetti di cui all'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e i nuclei di vigilanza territoriale delle Province.

 

Art. 25
Sanzioni.

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 1, comporta la riduzione in pristino dei luoghi e l'eventuale ricostituzione delle specie vegetali e animali.

2. Le violazioni al divieto di cui all'art. 8, comma 1, lett. a), comportano la sanzione amministrativa proporzionale da un minimo di lire 4 milioni a un massimo di lire 6 milioni per ogni 10 mc di materiale rimosso.

3. Le violazioni al divieto di cui all'art. 8, comma 1, lett. b), comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di caccia.

4. Le violazioni al divieto di cui all'art. 8, comma 1, lett. c), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 3 milioni a un massimo di lire 30 milioni.

5. Le violazioni al divieto di cui all'art. 8, comma 1, lett. d), comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.

6. Le violazioni alle limitazioni e ai divieti di cui all'art. 8, comma 2, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 2 milioni a un massimo di lire 6 milioni per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato il taglio boschivo.

7. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al Capo 1 della legge 25 novembre 1981, n. 689 e all'art. 6, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

8. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono introitate nei bilanci dei rispettivi enti di gestione e destinate agli appositi capitoli di spesa dei bilanci di previsione degli enti stessi.

 

Art. 26
Aree contigue.

1. In sede di predisposizione del piano per il Parco di cui all'art. 20 e del piano pluriennale economico-sociale di cui all'art. 21, la Regione, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabilisce eventuali misure di disciplina dell'attività venatoria nei limiti stabiliti dall'art. 32, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dall'art. 21, comma 1, lett. b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

 

TITOLO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 27
Parchi naturali di Porto Selvaggio e Lama Balice.

1. Vengono confermati parchi naturali regionali di cui all'articolo 2, lettera a), il parco naturale attrezzato di Porto Selvaggio, istituito con legge regionale 24 marzo 1980, n. 21, nonché il parco naturale in località Lama Balice del comune di Bari, istituito con D.P.G.R. 14 luglio 1992, n. 352 (21).

(21)  Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 1° giugno 2004, n. 9. Il testo originario era così formulato: «Art. 27. Norme transitorie. 1. Con apposite leggi regionali si provvederà alla riclassificazione e all'adeguamento ai principi della presente legge della disciplina del parco naturale attrezzato di Portoselvaggio, istituito con legge regionale 24 marzo 1980, n. 21, nonché del parco naturale in località Lama Balice del Comune di Bari, istituito con D.P.G.R. 14 luglio 1992, n. 352.».

 

Art. 28
Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificabili in lire 3 miliardi 500 milioni, si fa fronte mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997, in termini di competenza e di cassa:

Variazione in aumento

Cap. 0581010 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia" (L.R. n. del ), L. 3.500.000.000

Variazione in diminuzione

Cap. 1110070 "Fondo per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione", L. 3.500.000.000

 

Art. 29
Abrogazioni.

1. Sono abrogate la legge regionale 7 giugno 1975, n. 50 e la legge regionale 21 marzo 1977, n. 8, nonché tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle della presente legge.

2. Sono altresì revocate la Delib.C.R. 25 novembre 1987, n. 672 e la Delib.C.R. 27 luglio 1988, n. 881, "Programmi di finanziamento per la realizzazione di parchi naturali attrezzati".

 

 

Programma regionale delle aree naturali protette

Elenco generale per Provincia e schede identificative

A - PROVINCIA DI BARI:

A1 - Alta Murgia

A2 - Barsento

A3 - Foce Ofanto

A4 - Laghi di Conversano

A5 - La Gravina di Gravina di Puglia

A6 - Lama S. Giorgio - Triggiano

A7 - Fascia costiera - Territorio di Polignano a valle della SS 16

B - PROVINCIA DI TARANTO:

B 1 - Gravine dell'Arco jonico

B2 - Bosco delle Pianelle

B3 - Lago Salinella

B4 - Palude la Vela

B5 - Dune di Campomarino e Torrente Borraco

B6 - Foce del Chidro

B7 - Salina e dune di Torre Colimena

B8 - Pinete dell'Arco jonico

B9 - Palude del Conte e duna costiera

B10 - Boschi Cuturi e Rosa Marina

B 11 - Zona collina e boschi di Massafra

C - PROVINCIA DI LECCE:

C1 - Paludi e Bosco di Rauccio - Sorgenti Idume

C2 - Laghi Alimini

C3 - Isola di Sant'Andrea - Litorale di Punta Pizzo

C4 - Bosco di Tricase

C5 - Costa Otranto - S. Maria di Leuca;

C6 - Palude del Capitano;

C7 - Palude del Conte e duna costiera.

D - PROVINCIA DI BRINDISI:

D1 - Bosco di S. Teresa e dei Lucci

D2 - Bosco di Cerano

D3 - Salina di Punta della Contessa

D4 - Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo

E - PROVINCIA DI FOGGIA:

E1 - Torre Fantine e Bosco Ramitelli

E2 - Boschi del Subappenino dauno settentrionale

E3 - Boschi del Subappenino dauno meridionale

E4 - Bosco Incoronata

E4-bis - Fiume Fortore (22).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

 

(22) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 2, lettera a), L.R. 16 ottobre 2009, n. 22.

 

SCHEDA A1

Denominazione dell'area

Alta Murgia

Ubicazione:

Provincia: Bari

Comuni: Altamura, Gravina in Puglia, Minervino, Poggiorsini, Corato, Ruvo di Puglia, Santeramo in Colle, Cassano delle Murge, Andria, Spinazzola, Grumo Appulo, Bitonto, Toritto, Acquaviva delle Fonti.

Estensione ha

Motivazioni di salvaguardia

Naturalistiche

Esteso altopiano caratterizzato principalmente da suoli calcarei.

Area carsica tra le più importanti d'Italia con notevoli fenomeni geologici: Pulo di Altamura, Pulo di Molfetta, Inghiottitoio di Faraualle, ecc.

Rappresenta una delle aree naturali più estese della Regione.

La principale caratteristica ambientale è la presenza di estese formazioni di pseudosteppa mediterranea rappresentata dall'associazione Festuco-Brometea, habitat dichiarato prioritario dalla direttiva UE 92/43.

Notevole il popolamento faunistico con presenza di specie inserite nella stessa direttiva: Lanario (Falco biarmicus), Grillaio (Falco naumanni), Biancone (Circaetus gallicus), Occhione (Burihnus oedicnemus), Averla cinerina (Lanius minor), Calandra (Melanocorypha calandra), Calandrella (Calandrella brachydactyla), Tottavilla (Lullula arborea), Calandro (Anthus campestris).

Oltre all'associazione Festuco-Brometea è presente una flora caratterizzata da molte specie rare ed endemiche quali: Iris pseudopumila, Aram apulum, Crocus tomasii, Campanula versicolor.

Notevole popolamento di orchidee, con endemismi quali: Ophris mateolana.

Antropiche

Varie stazioni e necropoli neolitiche, Appule e Japigie. Scoperta recente del cosiddetto uomo arcaico.

Notevoli esempi storico-architettonici legati all'arcaica cultura agropastorale del territorio, masserie, jazzi, muretti a secco, ecc.

Numerosi segni legati al regno di Federico II di Svevia, il cui monumento più noto è Castel del Monte; di rilievo inoltre tracce architettoniche presenti negli altri interessantissimi centri storici.

Forme di protezione e gestione esistenti

Oasi di Protezione

Bandite di Caccia

Zone Ripopolamento e Cattura

Segnalazioni

Proposta di Parco Carsico e Speleologico Bollettino della Biblioteca di "Altamura" n. 15 gennaio 1973.

Natura in Puglia

Inserita nella Legge Quadro sulle aree protette come Area di Reperimento.

Sito Corine

Problemi di salvaguardia

Recenti problemi legati a nuove forme di dissodamento e messa a coltura delle aree steppiche stanno degradando notevolmente sia le aree steppiche, riducendo inoltre l'habitat per molte specie floro-faunistiche, sia l'identità paesaggistica del territorio.

Necessità costruttive legate alle moderne pratiche agricole stanno alterando l'identità architettonica delle tradizionali strutture agricole.

Vari progetti determinano possibili rilevanti problemi, laghetti collinari sul torrente Capodacqua, strada regionale 6 Canosa-Monopoli.

Antropizzazione diffusa.

Riduzione delle popolazioni di diverse specie, quali: Lanario, Poiana, Averla Cinerina.

Aree annesse

Bosco Difesa Grande di Gravina in Puglia.

Unico esempio presente al di fuori della Provincia di Foggia di estesa formazione di bosco misto di latifoglie mesofile vegetante su substrato argilloso. Si tratta di una delle poche stazioni pugliesi del Farnetto (Quercus frainetto) e della Groenlandia densa.

Importante popolamento faunistico come unica stazione di presenza regionale al di fuori della Provincia di Foggia per molte specie: Picchio Rosso Maggiore (Picoides major), Picchio verde (Picus viridis), Nibbio bruno (Milvus migrans), Nibbio reale (Milvus milvus), Rana dalmantina (Rana dalmantina).

Altre presenze importanti: Istrice (Histrix cristata), Luì piccolo (Philloscopus collybita), Testuggine terrestre (Testudo hermanni) e forse Gatto selvatico (Felis silvestris).

Proposta di tutela

Parco naturale regionale

Iniziative possibili

Molte le possibilità d'iniziative legate al parco, sentieri attrezzati, itinerari naturalistico-storico-architettonici, marchio di qualità per prodotti legati alle produzioni agricole tradizionali, riqualificazione delle attività tradizionali decadute, ripristino del paesaggio agrario tradizionale, creazione di un museo delle aree steppiche, ecc.

Bibliografia

Sigismondi A., Tedesco N.,1990 - Natura in Puglia. Adda Editore Bari.

 

SCHEDA A2

Denominazione dell'area

Barsento

Ubicazione:

Provincia: Bari

Comuni: Noci, Putignano, Alberobello, Monopoli, Castellana Grotte.

Estensione ha

Motivazioni di salvaguardia

Naturalistiche

Si tratta del più importante complesso di boschi di Fragno (Quercus macedonica) presente nella Provincia di Bari, habitat, questo, individuato dalla direttiva UE 92/43.

Antropiche

Area facente parte della cosidetta "Murgia dei Trulli", territorio caratterizzato dalla presenza di tipiche architetture e strutture rurali, trulli, masserie.

Forme di protezione e gestione esistenti

Oasi di protezione

Segnalazioni

Sito Corine

Problemi di salvaguardia

Disboscamento. Alterazione del paesaggio.

Aree annesse

Proposta di tutela

Riserva naturale orientata regionale

Iniziative possibili

Creazione di percorsi guidati di carattere naturalistico-paesaggistico. Recupero delle aree boschive degradate. Incentivazione delle forme tradizionali di agricoltura, salvaguardia delle razze zootecniche autoctone quali Asino di Martina Franca e Cavallo Murgese.

Bibliografia

Verde - Umanesimo della Pietra n. 6 - genn. 1991

Umanesimo della Pietra, agosto 1995

Contributi dell'Istituto di Archeologia - Univ. Cattolica di Milano -1967

Insediamenti benedettini in Puglia - catalogo della mostra, Bari nov. 1980 - genn. 1981

 

SCHEDA A3

Denominazione dell'area

Foce Ofanto

Ubicazione:

Provincia: Bari

Comuni: Barletta, Margherita di Savoia (FG)

Estensione ha

Motivazioni di salvaguardia

Naturalistiche

Importante zona umida funzionale alla sosta e svernamento dei migratori.

Antropiche

Forme di protezione e gestione esistenti

Segnalazioni

Problemi di salvaguardia

Necessità di rinaturalizzazione dell'area. Caccia eccessiva che impedisce la sosta dei migratori. Acque cariche d'inquinanti raccolti lungo il corso superiore. Messa a coltura delle aree golenali.

Aree annesse

Proposta di tutela

Riserva naturale orientata regionale

Iniziative possibili

Visite guidate a scopo didattico.

Bibliografia

 

SCHEDA A4

Denominazione dell'area

Laghi di Conversano

Ubicazione:

Provincia: Bari

Comuni: Conversano

Estensione ha

Motivazioni di salvaguardia

Naturalistiche

Complesso di piccole zone umide di origine carsica. Attraverso il trasporto delle acque superficiali e l'accumulo di materiali impermeabili all'interno di depressioni carsiche preesistenti si sono create delle zone umide equiparabili a stagni temporanei, habitat inserito nella direttiva UE 92/43, che rappresentano un interessante fenomeno geologico e naturalistico.

Tale complesso, unico nell'area della Provincia di Bari, rappresenta un'importante stazione per molte specie di Anfibi (Triturus cristatus, Triturus italicus, Bufo bufo, Bufo viridis, Hyla arborea) e per una flora caratteristica degli ambienti umidi.

Per molte specie di uccelli acquatici migratori inoltre i laghi rappresentano una delle poche zone di sosta presenti nelle aree interne.

Antropiche

Da sempre utilizzati dall'uomo a scopo di raccolta d'acqua i laghi rappresentano una importante testimonianza statigrafica delle successive vicende storiche avvenute nel territorio.

Forme di protezione e gestione esistenti

Costituzione Riserva Naturale Erpetologica dei laghi di Conversano da parte dell'Amministrazione comunale con delibera n. 63 del 25 marzo 1985.

Segnalazioni

Problemi di salvaguardia

Riduzione regime idrico. Utilizzo come discariche abusive di inerti e biocidi con inquinamento delle acque. Messa a coltura.

Aree annesse

Proposta di tutela

Riserva naturale integrale regionale

Iniziative possibili

Inserimento dei laghi in un percorso in parte già presente che tocca gli elementi più interessanti del territorio comunale. Creazione di un museo dei laghi. Visite guidate a scopo didattico.

Bibliografia

 

SCHEDA B1

Denominazione dell'area

Gravine arco Jonico

Ubicazione:

Provincia: Taranto

Comuni: Ginosa, Laterza, Castellaneta, Palagianello, Massafra, Mottolà, Grottaglie

Estensione ha

Motivazioni di salvaguardia

Naturalistiche

Le Gravine joniche sono un singolare e spettacolare fenomeno carsico determinato dallo scorrimento di corsi d'acqua a carattere torrentizio su fratture della piattaforma calcarea del gradino murgiano. Esse costituiscono un importante habitat per molte specie florofaunistiche altrove scomparse o fortemente ridotte, in particolare di quelle rupicole.

Numerose sono le specie vegetali endemiche e della "Lista Rossa" presenti: Campanula versicolor, Leontodon apulum Aegilops uniaristata, Carum multiflorum.

Numerose le specie faunistiche rare ed inserite nella direttiva UE 92/43: Lanario (Falco biarmicus), Gufo reale (Bubo bubo), Capovaccaio (Neophron percnopterus), Averla cinerina (Lanius minor).

Antropiche

Nella Gravine sono presenti i maggiori esempi dell'Europa occidentale della civiltà rupestre sotto forma d'insediamenti abitativi, chiese, affreschi.

Forme di protezione e gestione esistenti

Oasi di protezione.

Segnalazioni

Sito Corine

Natura in Puglia

Problemi di salvaguardia

Messa a coltura, scarichi inquinanti, infrastrutture.

Aree annesse

Proposta di tutela

Parco naturale regionale

Iniziative possibili

Museo naturalistico, visite guidate, ripristino ambientale, gestione faunistica, marchio d.o.c.

Bibliografia

Aleffi M.,1986 - Natura ed ambiente nella Provincia di Taranto. Ricerche Umanesimo della Pietra. Martina Franca

Sigismondi A. Tedesco N.,1990 - op. cit.

 

SCHEDA B2

Denominazione dell'area

Bosco delle Pianelle

Ubicazione:

Provincia: Taranto

Comuni: Martina Franca

Estensione ha

Motivazioni di salvaguardia

Naturalistiche

Uno dei più importanti residui delle foreste che ricoprivano le Murge. Per la conformazione orografica presenta particolari microclimi che esplicano un fenomeno d'inversione vegetazionale con specie mesofile sul fondo, Carpino orientale e Carpinella, e specie più termofile sugli spalti superiori, Fragno e Leccio. Presenti grandi individui arborei, soprattutto Lecci tra i più grandi d'Italia. Numerose specie vegetali rare tra cui l'unica stazione dell'Italia peninsulare della Sassifraga a foglie d'edera (Sarxifruga hederacea).

Antropiche

Forme di protezione

Parco Comunale

Segnalazioni

Censimento Biotopi Società Botanica Italiana,

Sito Corine

Natura in Puglia.

Problemi di salvaguardia

Alterazione microclimatica causata da una strada asfaltata che corre sul fondo. Sovrapascolo. Disboscamento. Servitù militari.

Aree annesse

Proposta di tutela

Riserva naturale orientata regionale

Iniziative possibili

Bibliografia

Armenise V, Ranieri L.,1958 - Studio geobotanico del comprensorio delle Pianelle (Taranto): 1. La vegetazione della scarpata S-SW del terzo gradino murgiano. Nuovo Gior. Bot. Ital. 65.

Martino V. A.,1992 - Il segreto del bosco. Schena editore.

 

SCHEDA B3

Denominazione dell'area

Lago Salinella

Ubicazione:

Provincia: Taranto

Comuni: Ginosa

Estensione ha

Motivazioni di salvaguardia

Naturalistiche

Importante ed unica zona umida retrodunale, caratterizzata dal passaggio e dalla sosta dei migratori.

Presenza di "Habitat prioritari" caratterizzati da vegetazione alo-igrofila a salicornieti e giuncheti.

Antropiche

Forme di protezione e gestione esistenti

Oasi di Protezione e contigua Riserva naturale biogenetica dello Stato.

Segnalazioni

Sito Corine

Censimento Biotopi Società Botanica Italiana.

Problemi di salvaguardia

Progetti di lottizzazione. Alterazione regime idrico.

Aree annesse

Proposta di tutela

Riserva naturale orientata regionale

Iniziative possibili

Visite guidate.

Bibliografia

Gehu J. M. et al.,1984 - Essai synsystématique ex synchrologique sur les végétations littorales italiennes dans un bût conservatoire. Doc. Phytosociologique 8.

Aleffi M.,1986 - Natura ed ambiente nella Provincia di Taranto. Ricerche Umanesimo della Pietra, Martina Franca

 

SCHEDA B4

Denominazione dell'area

Palude La Vela

B4 bis – Mar Piccolo (23)

Ubicazione:

Provincia: Taranto

Comuni: Taranto

Estensione ha

Motivazioni di salvaguardia

Naturalistiche

Zona umida ubicata sulle sponde del Mar Piccolo, individuata come importante zona di sosta e svernamento per molte e rare specie acquatiche inserite nella direttiva 92/43/CEE (Spatola, Mignattaio, Moretta tabaccata).

Segnalata la riproduzione del Fratino (Charadrius alexandrinus).

Antropiche

Forme di protezione e gestione esistenti

Oasi di protezione. In concessione al WWF

Segnalazioni

Sito Corine

Problemi di salvaguardia

Alterazione della zona umida, caccia, riduzione del regime idrico.

Aree annesse

Proposta di tutela

Riserva naturale orientata regionale

Iniziative possibili

Visite guidate a scopo didattico.

Bibliografia

Aleffi M.,1986 - Natura ed ambiente nella Provincia di Taranto. Ricerche Umanesimo della Pietra, Martina Franca.

(23) Scheda aggiunta dalla l.r. n. 49/2019, art.2, comma 1, lett. a.



                                                                                                Scheda B4 bis (24)

Denominazione dell’area: Mar Piccolo

Ubicazione:
Provincia: Taranto Comuni: Taranto
Estensione: 8000 ettari
Motivazioni di salvaguardia:

Naturalistiche
Il Mar Piccolo è un esteso bacino interno comunicante col mare, sede di un importante patrimonio di
biodiversità marina con oltre 1000 specie censite e di numerose risorgive sottomarine di acqua dolce, fondamento della peculiarità dell’ecosistema. Vi sono zone umide lungo le coste dove vivono colonie stanziale di Ardeidi, sostano e svernano numerose e rare specie acquatiche inserite nella Direttiva 92/43 (Spatola, Mignattaio, Moretta tabaccata), Fenicotteri, Cicogne, Falco pescatore, Volpoche. Nella Salina Grande nel periodo del ripasso primaverile sostano numerose Gru, Albanelle e Falchi di Palude.

Geologiche

Presenza di Geositi di cui uno di rilevanza internazionale relativo all’ultima fase del Pleistocene (da 132.000 ad 80.000 mila anni fa); per tale motivo la Comunità scientifica suggerisce l’area di Taranto come stereotipo di riferimento mondiale (Amorosi et al., 2014).

Culturali e antropiche

L’intera area custodisce antiche conoscenze e saperi: la lavorazione del bisso, la coltivazione dei mitili, dei molluschi, la realizzazione di manufatti specifici per la pesca.

Storiche

Le sponde del Galeso, un piccolo fiume che sfocia nel Mar Piccolo, hanno ospitato personaggi storici come Virgilio ed Orazio che hanno cantato l’amenità dei luoghi e lo studioso di agronomia Columella.

Paesaggistiche

Le estese pinete del pianoro calcarenitico rivestono le sponde meridionali dei due Seni e scendono con decisi salti di quota fino alle rive del Mar Piccolo, lambendo le acque e ponendosi a contatto con le formazioni alofile ed i fragmiteti delle zone palustri; a settentrione vi sono lame e piccole gravine ricoperte di vegetazione mediterranea che si alternano ad ampi xero-gramineti naturali e zone agricole tradizionali, uliveti e vigneti specializzati. Tutta l’area è caratterizzata da una maglia di antichi sentieri e tratturi, muretti a secco, masserie fortificate e corsi d’acqua perenni.

Archeologiche

Presenza di necropoli, ville, residenze ed insediamenti di epoca magnogreca ed imperiale romana, bizantina, normanno-sveva, antiche strade e tratturi.

Forme di protezione e gestione esistenti: Riserva N.R.O. Palude la Vela, ettari 116; SIC IT9130004 “Mar Piccolo” di 2926 ettari Foreste riparie a galleria termomediterranee (Nerio-Tamariceteae),
Lagune, Steppe salate;
SIC IT9130002 135 ettari, percorsi substeppici di graminee e piante annue (Therobrachypodietea); Habitat prioritario *1150 Lagune costiere; Habitat 1310 Vegetazione annua pioniera a Salicornia; Habitat 1420 Praterie e fruticeti mediterranei; Segnalazioni: Natura in Puglia, Sito Corine.

Problemi di salvaguardia: Messa a coltura dei salicornieti (Salina Grande);
Alterazione del regime idrico;
Cementificazione argini; Abbandono di rifiuti;
Pressione antropica;
Bracconaggio (Invaso Pappadai, Palude la Vela).

Proposta di tutela:

 

Parco naturale regionale.
Iniziative possibili: Sviluppo sostenibile delle attività primarie della molluschicoltura e dell’agricoltura; Ripristini naturalistici e del paesaggio, sistemazioni idraulico-forestali, disinquinamento e bonifiche; Attività di turismo scientifico, naturalistico, culturale-archeologico ed antropologico; Visite guidate ai luoghi di allevamento dei mitili e delle ostriche, immersioni alle sorgenti sottomarine; escursioni a piedi ed a cavallo lungo i sentieri storici e le Masserie del Mar Piccolo.

(24) Scheda aggiunta dalla l.r. n. 49/2019, art.2, comma 1, lett. b.

 

SCHEDA B5

Denominazione dell'area

Duna di Campomarino e Torrente Borraco

Ubicazione:

Provincia: Taranto

Comuni: Maruggio, Manduria

Estensione ha

100-120

Motivazioni di salvaguardia

Naturalistiche

Complesso di dune costiere esteso per diversi chilometri. Di rilievo la tipica vegetazione dunale ad Ammophila arenaria, Juniperus phoenicea, Juniperus oxycedrus, habitat inserito nella direttiva UE 92/43.

Caratteristici i pulvini di Thymus capitatus e Helichrysum italicum. Nei brevi tratti rocciosi sono presenti rare cenosi a Limonium japygicum e Crithmum maritimum.

Antropiche

Forme di protezione e gestione esistenti

Segnalazioni

Proposta di Riserva Naturale in "Atti del II Simposio Nazionale sulla Conservazione della Natura".

Censimento biotopi Società Botanica Italiana

Sito Corine

Problemi di salvaguardia

Lottizzazioni e costruzioni balneari abusive. Apertura di piste nella duna che innestano fenomeni di erosione.

Aree annesse

Fiume Borraco.

Posto a confine orientale del complesso dunale il fiume Borraco rappresenta, dopo il Chitro, la più importante delle tipiche risorgive carsiche presenti lungo la costa jonica.

Importante stazione di vegetazione igrofila, con la presenza dell'unica stazione pugliese della pianta acquatica Azzolla caroliniana; presente una stazione dell'Agnocasto (Vitex agnus-castus). È inoltre luogo di sosta di migratori acquatici.

Proposta di tutela

Riserva naturale orientata regionale

Iniziative possibili

Visite guidate.

Bibliografia

Aleffi M.,1986 - Natura ed ambiente nella Provincia di Taranto. Ricerche Umanesimo della Pietra, Martina Franca

 

SCHEDA B6

Denominazione dell'area

Foce del Chitro

Ubicazione:

Provincia: Taranto Comuni: Manduria

Estensione ha

ca. 60

Motivazioni di salvaguardia

Naturalistiche

È il più importante corso d'acqua della costa orientale tarantina ed è prodotto dalla risorgiva di varie sorgenti in una conca carsica crateiforme. Importante stazione di igrofle come: Potamogeton pectinatus, Apium nodiflorum, Nasturtium officinale.

Antropiche

Forme di protezione e gestione esistenti

Segnalazioni

Censimento Biotopi Società Botanica Italiana

Sito Corine

Problemi di salvaguardia

Edilizia residenziale estiva, captazione delle acque.

Aree annesse

Proposta di tutela

Riserva naturale integrale regionale

Iniziative possibili

Ripristino ambientale, visite guidate.

Bibliografia

Aleffi M.,1986 - Natura ed ambiente nella Provincia di Taranto. Ricerche Umanesimo della Pietra. Martina Franca

SCHEDA B7

Denominazione dell'area

Salina e Duna di Torre Colimena

Ubicazione:

Provincia: Taranto

Comuni: Manduria

Estensione ha

Motivazioni di salvaguardia

Naturalistiche

Depressione umida retrodunale caratterizzata da vegetazione alofila e Salicornia e dunale con Juniperus oxycedrus e Juniperus phoenicea, ambedue indicate come "Habitat prioritario".

La zona umida è un sito importante per i migratori acquatici.

Antropiche

La salina, con annessa costruzione, costituisce una testimonianza dell'antico utilizzo per la raccolta del sale.

Forme di protezione e gestione esistenti

Segnalazioni

Sito Corine

Biotopo Società Botanica Italiana

Censimento habitata prioritari

Problemi di salvaguardia

Urbanizzazione turistica. Erosione delle dune per passaggio antropico.

Aree annesse

Proposta di tutela

Riserva naturale orientata regionale

Iniziative possibili

Visite guidate

Bibliografia

Caniglia G. et al.,1978 - Carta della vegetazione di Torre Colimena, Salento, Puglia meridionale. C.N.R.

 

SCHEDA B8

Denominazione dell'area

Pinete dell'Arco Jonico

Ubicazione:

Provincia: Taranto

Comuni: Taranto, Castellaneta, Ginosa, Palagiano, Massafra.

Estensione ha

Motivazioni di salvaguardia

Naturalistiche

Si tratta di una delle più estese pinete spontanee di Pinus halepensis su duna presenti in Italia. Il sistema dunale, estremamente frastagliato, con dune alte 15 metri, dal nome locale di Givoni, ha una rilevante importanza geologica e svolge anche un ruolo di difesa delle aree interne.

Oltre che per le mature formazioni di pino, la vegetazione è importante per il ricco sottobosco e per la presenza di alcune rarità quali Helianthemum sessiflorum, l'endemico Helianthemum jonium, Plantago albicans, Satureja cuneifolia.

Nell'area sono presenti due tipologie di habitat prioritario, la Pineta su duna e alcune aree di steppa salata.

Di rilievo, sia sotto l'aspetto botanico che faunistico, le varie foci dei corsi d'acqua quali Lenne, Lato, ecc. che si immettono nello Ionio e che contribuiscono a diversificare l'ambiente. Numerosa la presenza dell'avifauna migratoria e nidificante; nell'area è segnalata l'unica nidificazione, oltre quelle delle paludi della Capitanata, di un raro ardeide, la Sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides).

Antropiche

Presenza di alcune torri costiere.

Forme di protezione e gestione esistenti

Parte delle pinete è protetta come Riserva Naturale dello Stato.

Segnalazioni

Censimento Habitat prioritari.

Società Botanica Italiana.

Problemi di salvaguardia

Turismo balneare. Incendi. Lottizzazioni.

Aree annesse

Proposta di tutela

Riserva Naturale o Parco Regionale

Iniziative possibili

Visite guidate.

Bibliografia

Aleffi M.,1986 - Natura ed ambiente nella Provincia di Taranto. Ricerche Umanesimo della Pietra. Martina Franca

Sigismondi A. Tedesco N:,1990 - op. cit.

 

SCHEDA C1

Denominazione dell'area

Paludi e bosco di Rauccio-Sorgenti Idume

Ubicazione:

Provincia: Lecce

Comuni: Lecce

Estensione ha

Motivazioni di salvaguardia

Naturalistiche

Il bosco di Rauccio è uno degli ultimi lembi superstiti della medioevale "Foresta di Lecce" che dalla città giungeva sino al mare. È costituito da una lecceta inquadrabile nell'associazione fitosociologica Viburno-Quercetum ilicis. Le aree paludose che circondano il bosco presentano una vegetazione alo-igrofila diversificata ed individuata come "habitat prioritario" della direttiva UE 92/43.

Il bacino dell'Idume, risorgiva carsica, presenta un altro "habitat prioritario" il Chetomorpho-Ruppietum. Nell'area sono presenti ben 5 specie della "Lista Rossa della Flora Italiana" (Periploca graeca, Serapias orientalis, ecc.) ed altre della "Lista Rossa regionale" in corso di definizione da parte della S.B.I.

Antropiche

Forme di protezione e gestione esistenti

L'area è stata affidata dall'E.R.S.A.P in gestione al WWF-Italia Sezione di Lecce, ma di fatto ricade ancora nell'ambito di un'Azienda Faunistico-Venatoria.

Segnalazioni

Sito Corine.

Natura in Puglia.

Problemi di salvaguardia

Abusivismo edilizio. Messa a coltura. Caccia.

Aree annesse

Gariga Masseria Monacelli, "Habitat prioritario" Direttiva UE 92/43.

Proposta di tutela

Riserva naturale orientata regionale

Iniziative possibili

Centro visita. Visite guidate. Ripristino ambientale.

Bibliografia

Ruggio De Filippis G.,1958 - La vegetazione della palude Rauccio (Lecce). Nuovo Gior. Bot. Ital. 65: 838-845.

Lorenzoni G.G. et al.,1984 - Escursione in Salento della Società Italiana di Fitosociologia. Not. Soc. Ial. Fitosoc. 19(2): 147-162.

Sigismondi A. Tedesco N. 1990 - op. cit.

 

SCHEDA C2

Denominazione dell'area

Laghi Alimini

Ubicazione:

Provincia: Lecce

Comuni: Otranto

Estensione ha

Motivazioni di salvaguardia

Naturalistiche

Presenza di due importanti specchi d'acqua in comunicazione tra loro, ma di diversa origine, l'uno carsico, "Fontanelle", l'altro lagunare "Alimini Grande". Presenza di vari "habitat prioritari" in base alla direttiva UE 92/43, la duna costiera, la pineta, la laguna.

Presenti inoltre varie specie della "Lista Rossa", la Periploca maggiore (Periploca greca), l'orchidea palustre (Orchis palustris), la Campanella palustre (Ipomea sagittata).

Importante area di sosta e svernamento dell'avifauna acquatica. Segnalata la riproduzione del Mestolone (Anas clypeata), del Succiacapre (Caprimulgus europaeus) e probabile del Lodolaio (Falco subbuteo). Notevole presenza di rettili ed anfibi. Area di presenza del Tasso (Meles meles).

Antropiche

Forme di protezione e gestione esistenti

Parte inserita in Oasi di Protezione

Segnalazioni

Società Botanica Italiana.

Censimento Habitat prioritari S.B.I.

Natura in Puglia.

Sito Corine.

Atti Simp. Conser. Natu.

Problemi di salvaguardia

Alterazione del regime idrico, interramento e inquinamento dei laghi. Insediamenti turistici.

Aree annesse

Proposta di tutela

Parco naturale regionale

Iniziative possibili

Centro visita. Visite guidate. Turismo naturalistico. Recupero ambientale.

Bibliografia

Macchia E., 1972 - I laghi Alimini-Fontanelle: lembi di macchia mediterranea da salvare. Atti II Simp. Conser. Natura, Bari 1972.

Sigismondi A. Tedesco N.,1990 - op. cit.

 

SCHEDA C3

Denominazione dell'area

Isola di Sant'Andrea - Litorale di Punta Pizzo

Ubicazione:

Provincia: Lecce

Comuni: Gallipoli

Estensione ha

Motivazioni di salvaguardia

Naturalistiche

L'Isola di S. Andrea si presenta come una piccola isola disabitata caratterizzata da coste rocciose.

Presenza di "habitat prioritari" sotto forma di steppe salate di salicornia. Presenza dell'endemismo Statice japigica (Limonium japigicum) inserito nella "Lista Rossa" regionale. L'isola è stata individuata di recente come l'unico sito regionale di nidificazione del rarissimo Gabbiano corso (Larus audonii), specie prioritaria, endemica del Mediterraneo.

Il litorale di Punta Pizzo comprende diversi ambienti di notevole importanza, che formano un interessante ed unico mosaico ambientale.

Di rilievo è il tratto a gariga ubicato nei pressi della costa di Punta Pizzo, dove sono presenti, all'interno di una residua area a gariga, alcune specie vegetali di notevole importanza quali: Hanthillis hermanniae e Erica manipuliflora.

Le aree umide, corrispondenti al canale Li Foggi ed alle attigue aree di acquitrino risultano importanti sia per la vegetazione, ospitando probabilmente la rara Ipomea sagittata, sia per l'avifauna acquatica che sosta numerosa durante le migrazioni.

Osservazioni recenti hanno individuato la possibile nidificazione del Cavaliere d'Italia. Importanti appaiono inoltre le aree di vegetazione costiera a Ginepri su duna.

Antropiche

Presenza di un inserimento disabitato, comprendente un faro dismesso.

Forme di protezione e gestione esistenti

La Capitaneria di porto, data l'importanza della colonia di Gabbiano corso, ha imposto divieto di scalo sull'isola.

Segnalazioni

Censimento Habitat prioritari.

Società Botanica Italiana.

Problemi di salvaguardia

Turismo balneare. Navigazione da diporto. Bonifica. Costruzioni abusive.

Aree annesse

Proposta di tutela

Riserva Naturale.

Iniziative possibili

Visite guidate.

Bibliografia

Cataldini et al.,1992 - L'isola di S. Andrea. CRSEC Gallipoli.

 

SCHEDA C4

Denominazione dell'area

Bosco di Tricase

Ubicazione:

Provincia: Lecce

Comuni: Tricase

Estensione ha

1,5

Motivazioni di salvaguardia

Naturalistiche

Si tratta dell'unica stazione dell'Europa occidentale con purezza monofitica della Quercia Vallonea (Quercus ithaburensis subsp. macrolepis). Si tratta di una specie minacciata inclusa nella "Lista Rossa" della flora italiana.

Antropiche

Le cupole della quercia vallonea avevano un importante funzione nell'economia tricasina tradizionale, quella dei conciatori "pelecane", in quanto utilizzate per produrre tannino.

Forme di protezione e gestione esistenti

Segnalazioni

Censimento Biotopi Società Botanica Italiana.

Natura in Puglia.

Sito Corine

Problemi di salvaguardia

Degrado della formazione vegetazionale, a causa di attività antropiche incontrollate.

Aree annesse

Proposta di tutela

Monumento naturale

Iniziative possibili

Visite guidate. Aumento della superficie boscata.

Bibliografia

Sigismondi A., Tedesco N., 1990 - op. cit.

 

SCHEDA C5

Denominazione dell'area

Costa Otranto - S. Maria di Leuca

Ubicazione:

Provincia: Lecce

Comuni: Otranto, S. Cesarea Terme, Castro, Andrano, Tiggiano, Corsano, Tricase, Gagliano del Capo, Castrignano del Capo.

Estensione ha

Motivazioni di salvaguardia

Naturalistiche

Area di eccezionale bellezza paesaggistica costituita da uno dei pochi esempi di costa alta ancora integra dell'Italia peninsulare. Ricca di fenomeni carsici ed erosivi.

La flora è ricca di rari endemisini inseriti nella "Lista Rossa" nazionale. L'area inoltre rappresenta un eccezionale sito fitogeografico per la presenza di specie transadriatiche.

Tra la flora ricordiamo: Fiordaliso di Leuca (Centaurea leucadea), Alisso di Leuca (Aurinia leucadea), Campanula pugliese (Campanula versicolor); Efedra (Ephedra campylopoda), della quale è l'unica stazione italiana, mentre la rarissima Veccia di Giacomini (Vicia giacominiana) è un'endemica puntiforme.

Oltre alla presenza di diverse specie nidificanti, ad un interessante passaggio migratorio, ricordiamo come in quest'area vi sia stata l'ultima presenza regionale del mammifero più raro d'Europa, la Foca monaca (Monachus monachus).

In alcune delle cavità carsiche che si aprono lungo la costa sono presenti rare cenosi ipogee con diversi invertebrati endemici: Italodytes stammeri, Typhlocaris salentina, Haloblothrus gigas.

Antropiche

Presenza di un importante sito preistorico con ricche manifestazioni di arte rupestre nella Grotta dei Cervi a Porto Badisco.

Forme di protezione e gestione esistenti

Riserva naturale orientata regionale

Iniziative possibili

Turismo naturalistico, visite guidate e didattiche, ripristino ambientale.

Bibliografia

Sigismondi A., Tedesco N.,1990 - op. cit.

 

SCHEDA C6

Denominazione dell'area

Palude del Capitano

Ubicazione:

Provincia: Lecce

Comuni: Nardò

Estensione ha

Motivazioni di salvaguardia

Naturalistiche

Rilevante fenomeno carsico rappresentato da varie risorgive a forma di dolina colme d'acqua salmastra, localmente dette "spunnulate"; presentano una caratteristica vegetazione idrofila a Ruppia. Nelle aree circostanti di rilievo la presenza dello Spinaporci (Sarcopoterium spinosum) che ha qui l'unica stazione di presenza regionale e la seconda conosciuta per tutta l'Italia. È presente anche una rigogliosa stazione di Salicornieto, "habitat prioritario".

Importante stazione di sosta lungo le vie migratorie.

Antropiche

Forme di protezione e gestione esistenti

Segnalazioni

Censimento Biotopi Società Botanica Italiana.

Sito Corine

Natura in Puglia.

Atti Simp. Cons. Natu.

Problemi di salvaguardia

Abusivismo edilizio. Sovrapascolo. Incendio.

Segnalazioni

Censimento Biotopi Società Botanica Italiana.

Sito Corine

Natura in Puglia

Problemi di salvaguardia

Controllo delle attività edilizie e delle infrastrutture balneari.

Aree annesse

Proposta di tutela

Parco naturale regionale

Iniziative possibili

Struttura museale. Visite guidate

Bibliografia

Bianco et al.,1986 - Aspetti interessanti della flora di Torre Minervino. Thalassia Salentina 16.

Sigismondi A., Tedesco N., 1990 - op. cit.

 

SCHEDA C7

Denominazione dell'area

Palude del Conte e duna costiera

Ubicazione:

Provincia: Taranto, Lecce

Comuni: Porto Cesareo, Manduria

Estensione ha

Motivazioni di salvaguardia

Naturalistiche

Area caratterizzata da una vasta depressione retrodunale con ricca e diversificata vegetazione igrofila ed alofila, con specie rare della "Lista Rossa" come: l'Orchidea di palude (Orchis palustris), e la Campanella palustre (Ipomea saggitata).

Luogo di sosta per migratori acquatici.

Antropiche

Forme di protezione e gestione esistenti

Segnalazioni

Censimento Biotopi Società Botanica

Censimento "Habitat prioritari" della S.B.I.

Sito Corine

Problemi di salvaguardia

Insediamenti turistici. Erosione dunale.

Aree annesse

Proposta di tutela

Iniziative possibili

Visite guidate.

Bibliografia

Gehu J. M. et al.,1984 - Essai synsystématique et synchrologique sur les végétations littorales italiennes dans un bût conservatoire. Doc. Phytosociologique 8.

Aleffi M.,1986 - Natura ed ambiente nella Provincia di Taranto. Ricerche Umanesimo della Pietra, Martina Franca

 

SCHEDA D1

Denominazione dell'area

Bosco di S. Teresa e dei Lucci

Ubicazione:

Provincia: Brindisi

Comuni: Tuturano, Mesagne.

Estensione ha

Motivazioni di salvaguardia

Naturalistiche

Si tratta di due lembi boschivi con presenza monofitica di Quercia da Sughero (Quercus suber) probabili relitti vegetazionali. Rappresentano il limite orientale di espansione della specie e le uniche stazioni del versante adriatico d'Italia.

Antropiche

Forme di protezione e gestione esistenti

Oasi di protezione

Segnalazioni

Natura in Puglia

Problemi di salvaguardia

Incendi. Pascolo abusivo. Degrado vegetazionale

Aree annesse

Proposta di tutela

Riserva naturale orientata regionale

Iniziative possibili

Visite guidate. Recupero ambientale.

Bibliografia

Tormen L.,1953 - Segnalazione di alcuni boschi di Quercus suber L. in Provincia di Brindisi. Nuo. Gior.

Bot. Ital. 60.

Scarascia Mugnozza et al.,1983 - Un bosco di Sughera presso Brindisi Monti e boschi 34.

 

SCHEDA D2

Denominazione dell'area

Bosco di Cerano

Ubicazione:

Provincia: Brindisi

Comuni: Brindisi

Estensione ha

Motivazioni di salvaguardia

Naturalistiche

Residua area boschiva costituita prevalentemente da leccio (Quercus ilex) e da importanti presenze di Quercus virgiliana, Quercus dalechampi, Ostrya carpinifolia.

Segnalate specie animali rare per il Brindisino come: Colubro leopardino (Elaphe situla), Tasso (Meles meles), Gufo comune (Asio otus).

Antropiche

Forme di protezione e gestione esistenti

Segnalazioni

Natura in Puglia

Problemi di salvaguardia

Diboscamento. Ceduazione. Presenza, nelle immediate vicinanze, della centrale ENEL Brindisi Sud.

Aree annesse

Proposta di tutela

Riserva naturale orientata regionale

Iniziative possibili

Recupero e incremento dell'area boscata. Visite guidate a scopo didattico. Ripristino della zona umida.

Bibliografia

Sigismondi A., N. Tedesco, 1990 - Natura in Puglia. Adda Editore Bari.

 

SCHEDA D3

Denominazione dell'area

Saline di Punta della Contessa

Ubicazione:

Provincia: Brindisi

Comuni: Brindisi

Estensione ha

Motivazioni di salvaguardia

Naturalistiche

Importantissima zona umida sia per la sosta e svernamento, sia per la riproduzione di specie rare inserite nella direttiva 92/43 quali: Pernice di mare (Glareola pratincola), Cavaliere d'Italia (Himantopus h.).

Nel periodo del passo primaverile si segnalano numerose e cospicue presenze di specie inserite nella direttiva 92/43 quali: Mignattaio (Plegadis falcinellus), Spatola (Platalea leucorodia), Circus sp., ecc.

Presenza di estese formazioni di "habitat prioritario" sotto forma di Salicornieto.

Antropiche

Forme di protezione e gestione esistenti

Oasi di protezione

Segnalazioni

Censimento Habitat prioritari.

Sito Corine

Natura in Puglia.

Problemi di salvaguardia

Bracconaggio. Messa a coltura. Infrastrutture centrale ENEL Brindisi Sud. Alterazione regime idrico.

Aree annesse

Proposta di tutela

Riserva naturale orientata regionale

Iniziative possibili

Visite guidate.

Bibliografia

Caniglia G. et al.,1974 - Sarcopoterium spinosum (L.) Spach ed Anthyllis hermanniae I., due relitti floristici nel Salento. Atti. IV Simp. Cons. Natu.

Sigismondi A., Tedesco N., 1990 - op. cit.

 

SCHEDA D4

Denominazione dell'area

Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo

Ubicazione:

Provincia: Brindisi

Comuni: Ostuni, Fasano

Estensione ha

Motivazioni di salvaguardia

Naturalistiche

Ambienti costieri di elevato interesse naturalistico e paesaggistico, rappresentati da "habitat prioritari" con vegetazione alofila e dune a ginepri (Juniperus exycedrus, Juniperus phoenicea). Presenti inoltre zone umide interessanti come aree di sosta per acquatici (Fiume grande, Fiume piccolo, Fiume Morello)

Antropiche

Presenza di alcuni impianti di acquacoltura risalenti ad oltre un secolo fa.

Forme di protezione e gestione esistenti

Segnalazioni

Censimento Biotopi Società Botanica

Censimento "Habitat prioritari" della S.B.I.

Sito Corine

Problemi di salvaguardia

Messa a coltura. Forte pressione antropica a scopi turistici.

Aree annesse

Proposta di tutela

Riserva naturale orientata regionale

Iniziative possibili

Visite guidate a scopo didattico. Recupero e incremento dell'area boscata.

Bibliografia

Sigismondi A., N. Tedesco, 1990 - Natura in Puglia. Adda Editore Bari.

 

SCHEDA D5

Denominazione dell'area

Gravine dell'arco jonico

Ubicazione:

Provincia di Brindisi

Comune: Villa Castelli

Estensione Ha

Motivazioni di salvaguardia

Naturalistiche

La Gravina di Villa Castelli deriva, come le altre dell'arco jonico, da un singolare e spettacolare fenomeno carsico determinato dallo scorrimento di corsi d'acqua a carattere torrentizio su fratture della piattaforma calcarea del gradino murgiano. Esse costituiscono un importante habitat per molte specie florofaunistiche altrove scomparse o fortemente ridotte.

Il sito conserva aspetti pregevoli di habitat rupestre e di vegetazione a macchia mediterranea. In particolare è notevole la presenza della Campanula versicolor, Pistacia lentiscus, Mirthus communis, Arbutus unedo, Ceratonia siliqua, Quercus ilex, Quercus pubescens, Quercus suber, Medicago arborea.

Antropiche

Nella gravina è presente un frantoio ipogeo, tipico esempio di civiltà rupestre con finalità produttive.

Forme di protezione e gestione esistenti

Richiesta di adesione al parco delle gravine dell'arco jonico da parte dell'Amministrazione comunale con delibera n. 46 del 21 dicembre 2001.

Problemi di salvaguardia

La rinaturalizzazione del sito, realizzata sinora con fondi regionali (P.O.P. Puglia 1994-1999) e comunali, rimarrebbe incompiuta e si accentuerebbe, così, il fenomeno di degrado che ha caratterizzato la gravina prima degli interventi di recupero ambientale.

Proposta di tutela

Parco naturale regionale.

Iniziative possibili

Centro di educazione ambientale (in fase di realizzazione), museo delle tradizioni popolari e artigianali, attività formative, percorsi didattici.

Bibliografia

Studio del prof. Silvano Marchiori e del dott. Pietro Medagli del Dipartimento di "Scienze e tecnologie biologiche e ambientali" dell'Università di Lecce commissionato dal comune di Villa Castelli (25).

 

(25)  Scheda aggiunta dall'art. 46, comma 2, L.R. 21 maggio 2002, n. 7.

 

SCHEDA E1

Denominazione dell'area

Bosco Ramitelli-Torre Fantine

Ubicazione:

Provincia: Foggia

Comuni: Serracapriola, Chieuti

Estensione ha

Motivazioni di salvaguardia

Naturalistiche

Complesso costiero rappresentato da importanti formazioni vegetali. Sono presenti infatti formazioni dunali a Ginepri (Juniperus oxycedrus, Juniperus phoenicea), habitat inserito nella direttiva UE 92/43, e una rara formazione boschiva igrofila posta lungo il Torrente Saccione caratterizzata dalla presenza di raro Frassino ossifilo (Fraxynus oxycarpa). Nel sottobosco sono presenti specie di rilievo e rare in Puglia: Carex remota, Carex pendula, Festuca exaltata, Ranunculus lanuginosus, Halimium alimifolium, Erica multiflora.

Probabile tra la fauna la riproduzione del Lodolaio (Falco subbuteo).

Antropiche

Forme di protezione e gestione esistenti

Segnalazioni

Società Botanica Italiana.

Natura in Puglia.

Sito Corine

Problemi di salvaguardia

Messa a coltura, alterazione del regime idrico.

Aree annesse

Proposta di tutela

Riserva naturale orientata regionale

Iniziative possibli

Visite guidate ripristino ambientale.

Bibliografia

Vita F., Leone V., 1986 - Impatto determinato dalla utilizzazione turistica sulla vegetazione spontanea di un bosco a Juniperus phoenicea L. in contrada "Rosa Marina" Brindisi). Monti e Boschi 37.

 

SCHEDA E2

Denominazione dell'area

Boschi Sub Appennino Dauno settentrionale

Ubicazione:

Provincia: Foggia

Comuni: Biccari, Faeto, Roseto Valfortore, Castelluccio Valmaggiore, Celle San Vito, Casalnuovo Monterotaro, Volturara Appula, San Marco La Catola, Pietra Montecorvino, Motta Montecorvino, Castelnuovo della Daunia.

Estensione ha

Motivazioni di salvaguardia

Naturalistiche

Si tratta delle più estese formazione boschiva del Sub Appennino Dauno, residuo delle grandi foreste storiche segnalate. Presenti diversi elementi d'interesse, come il Lago Pescara, il bosco Cerasa, le due stazioni di Faggio (Fagus sylvatica) conosciute per l'area e la vetta più alta della regione M. Cornacchia.

Rare specie vegetali quali: Citisus sessilifolius, Laburnum anagyroides, Dactylorihza saccifera.

Si tratta di una delle poche aree regionali dove sono presenti specie quali: Nibbio reale (Milvus milvus), Nibbio bruno (Milvus migrans), Lupo (Canis lupus), Istrice (Histrix cristata), Salamandra pezzata (Salamandra salamandra)

Antropiche

Interessanti centri storici.

Forme di protezione e gestione esistenti

Oasi di protezione

Segnalazioni

Natura in Puglia

Problemi di salvaguardia

Messa a coltura. Sovrapascolo. Ceduazione.

Aree annesse

Proposta di tutela

Parco naturale regionale

Iniziative possibili

Sviluppo di varie attività di turismo naturalistico, visite guidate, escursioni a cavallo, ecc. Ripristino naturalistico, reintroduzione di ungulati.

Bibliografia

Sigismondi A., N. Tedesco, 1990 - Natura in Puglia. Adda Editore Bari.

 

SCHEDA E3

Denominazione dell'area

Boschi Sub Appennino Dauno meridionale

Ubicazione:

Provincia: Foggia

Comuni: Orsara di Puglia, Bovino, Deliceto, Panni, Accadia, Sant'Agata di Puglia.

Estensione ha

Motivazioni di salvaguardia

Naturalistiche

Complesso di aree di grande importanza per la presenza del Bosco Difesa grande di Accadia, grande complesso boscato; le gole del Torrente Frugno (uno dei più importanti siti di anfibi della Regione), il corso superiore del Cervaro con le sue residue formazioni rip"Times New Roman"i ("habitat prioritario" insieme a diverse aree a Festuco-Brometea presenti nel sito). Presenti specie rare ed inserite nella direttiva 92/43 quali: Istrice (Histrix cristata), Nibbio bruno (Milvus migrans), Nibbio reale (Milvus milvus).

Antropiche

Interessanti centri storici.

Forme di protezione e gestione esistenti

Oasi di protezione

Segnalazioni

Natura in Puglia

Problemi di salvaguardia

Messa a coltura. Sovrapascolo. Ceduazione

Aree annesse

Proposta di tutela

Parco naturale regionale

Iniziative possibili

Sviluppo di varie attività di turismo naturalistico, visite guidate, escursioni a cavallo, ecc. Ripristino naturalistico, reintroduzione di ungulati.

Bibliografia

Sigismondi A., N. Tedesco, 1990 - Natura in Puglia. Adda Editore Bari.

 

SCHEDA E4

Denominazione dell'area

Bosco dell'Incoronata

Ubicazione:

Provincia: Foggia

Comune: Foggia

Estensione ha

Motivazioni di salvaguardia

Naturalistiche

Ultimo residuo di bosco umido planiziario del Tavoliere con specie quali Pioppo bianco (Populus alba), Olmo (Ulmus minor), Frassino (Fraxinus oxycarpa).

Ubicato lungo il corso del torrente Cervaro, ospita oltre ad interessanti specie nidificanti anche un rilevante flusso migratorio.

Antropiche

Nell'area è presente il santuario della Madonna dell'Incoronata.

Forme di protezione e gestione esistenti

Segnalazioni

Società Botanica Italiana.

Natura in Puglia

Sito Corine

Problemi di salvaguardia

Messa a coltura. Sovrapascolo. Alterazione del regime idrico. Infrastrutture e cementificazione argini.

Aree annesse

Proposta di tutela

Parco naturale regionale

Iniziative possibili

Sviluppo di varie attività di turismo naturalistico, visite guidate, escursioni a cavallo, ecc. Ripristino naturalistico, reintroduzione di ungulati.

Bibliografia

Sigismondi A., N. Tedesco, 1990 - Natura in Puglia. Adda Editore Bari.

 

SCHEDA E4-bis (26)


Denominazione dell'area

Parco regionale del medio Fortore


Ubicazione:

Provincia: Foggia

Comune: San Paolo Civitate


Estensione ha


Motivazioni di salvaguardia


Naturalistiche

Presenza di formazioni di bosco umido planiziario con specie quali pioppo bianco (Poplus alba), olmo (ulmus minor), frassino (Fraxinus oxycarpa) habitat d'interesse comunitario delle "Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba" cod.92A0.

Ubicato lungo il corso del fiume Fortore, ospita oltre ad interessanti specie nidificanti anche un rilevante flusso migratorio.


Antropiche

Presenza di aree archeologiche Mezzana- Tratturo. Pezze della Chiesa, Piani di Lauria, Regio tratturo L'Aquila-Foggia.


Forme di protezione e gestione esistenti:

Sito di interesse comunitario SIC cod.IT9110002 "Valle Fortore, Lago di Occhito".


Segnalazioni:

Natura in Puglia, Sito Corine;


Problemi di salvaguardia:

Messa a coltura.

Sovrapascolo.

Alterazione del regime idrico.

Infrastrutture e cementificazione argini.


Proposta di tutela:

Parco naturale regionale.


Iniziative possibili

Sviluppo di varie attività di turismo naturalistico, visite guidate, escursioni a cavallo, ecc. Ripristino naturalistico, reintroduzione di ungulati.


Bibliografia

Sigismondi A., Tedesco N., 1990-Natura in Puglia. Adda Editore bari: Scheda Bioitaly.

 

(26) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 2, lettera b), L.R. 16 ottobre 2009, n. 22.