Art. 1
Finalità e ambiti di applicazione.
1. La presente legge, straordinaria e temporanea, costituisce
attuazione dell'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), tra Stato, regioni ed enti
locali, sottoscritta il 1° aprile 2009 e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana, serie generale, n. 98 del 29 aprile 2009, finalizzata
al rilancio dell'economia mediante il sostegno all'attività edilizia e al
miglioramento della qualità architettonica, energetica e ambientale del
patrimonio edilizio esistente, in coerenza con le norme di tutela del patrimonio
ambientale, culturale e paesaggistico della regione nonché di difesa del suolo,
prevenzione del rischio sismico e accessibilità degli edifici.
2. Per perseguire le finalità di cui al comma 1 la presente
legge disciplina l'esecuzione di interventi di ampliamento e di demolizione e
ricostruzione, anche in deroga agli indici e parametri prescritti dalla
pianificazione urbanistica locale, secondo le modalità e nei limiti previsti
dalle norme seguenti. (1)
(1) Comma così integrato dalla l.r.
n. 33/2015, art. 1.
Art. 2
Definizioni.
1. Se non altrimenti previsto, le definizioni contenute nella
presente legge sono da intendersi riproduttive delle previsioni del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. Ai fini della presente legge:
a) per edificio si intende l’insieme di strutture portanti ed
elementi costruttivi e architettonici reciprocamente connessi in modo da formare
con continuità dalle fondamenta alla copertura un organismo edilizio
funzionalmente autonomo, isolato o collegato ad altri edifici adiacenti e con
almeno un accesso sulla strada pubblica o privata, composto da una o più unità
immobiliari funzionalmente e fisicamente connesse tra loro mediante parti
comuni, indipendentemente dal regime delle proprietà;
b) per edifici residenziali si intendono gli immobili
comprendenti una o più unità immobiliari destinate alla residenza e a usi
strettamente connessi con le residenze, ai sensi del terzo comma dell’articolo 3
(Rapporti massimi, tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli
spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a
parcheggi) del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 del Ministro dei lavori pubblici
(Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i
fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali
e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde
pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti
urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17
della legge 6 agosto 1967, n. 765), nonché gli edifici rurali a uso abitativo;
(2)
c) per volumetria complessiva si intende quella calcolata
secondo i criteri e i parametri previsti dallo strumento urbanistico generale
vigente nel Comune (3) .
(2) Lettera modificata dalla l.r.
n. 49/2014, art. 2.
(3) Comma così sostituito dall’art. 1,
L.R.
1° agosto 2011, n. 21. Il testo originario era così formulato: «2. Ai fini
della presente legge:a) per edifici residenziali uni-bifamiliari si intendono
gli immobili comprendenti una o due unità immobiliari destinate alla residenza e
gli edifici rurali a uso abitativo, comunque di volumetria complessiva non
superiore a 1.000 metri cubi (m3);b) per volumetria complessiva si intende la
somma dei volumi vuoto per pieno collocati esclusivamente o prevalentemente
fuori terra. Nel computo di detto volume sono compresi i vani ascensore, le
scale, restandone esclusi i volumi tecnici e quelli condominiali o di uso
pubblico (androni, porticati, ecc.).».
Art. 3
Interventi straordinari di ampliamento.
1. Possono essere ampliati per una sola volta, nel limite del
20 per cento della volumetria complessiva, e comunque per non oltre 300 m3, gli
edifici residenziali , nonché gli edifici non residenziali o
misti (4) limitatamente a quelli di volumetria
massima pari a 1000 m3, da destinare per la complessiva volumetria risultante a
seguito dell’intervento, a residenza e /o (5) a
usi strettamente connessi con le residenze, ai sensi del terzo comma
dell’articolo 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
1444, [con esclusione degli edifici non residenzialiubicati nelle zone
territoriali omogenee D) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei
Lavori Pubblici 1444/1968] (6)possono
essere altresì ampliati, sempre nel limite del 20 per cento della volumetria
complessiva e comunque per non oltre 300 m3, gli edifici non residenziali anche
di volumetria superiore a 1000 m3. (7) Negli
usi strettamente connessi con le residenze sono ricompresi gli esercizi di
vicinato di cui all’articolo 16,
comma 5, lettera a), della legge
regionale 10 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio), nonché i laboratori
per arti e mestieri e locali per imprese artigiane di cui all’articolo 3 della
legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l’artigianato), dirette alla
prestazione di servizi connessi alla cura della persona, alla manutenzione dei
beni di consumo durevoli o degli edifici, o alla produzione di beni di natura
artistica, con l’esclusione delle attività rumorose, inquinanti o comunque
moleste. Gli ampliamenti sono possibili alle condizioni e con le modalità
seguenti: (8)
a) sono computabili solo i volumi legittimamente realizzati. Le
volumetrie per le quali sia stata rilasciata la sanatoria edilizia straordinaria
di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie), alla legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica) e al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, sono computate ai fini della determinazione della
volumetria complessiva esistente (9) ;
b) l'ampliamento deve essere realizzato in contiguità fisica
anche a mezzo di elementi strutturali di collegamento rispetto al
fabbricato esistente, anche in sopraelevazione, rimanendo salva la possibilità
di avvalersi dell’aumento volumetrico spettante ad altra unità immobiliare,
purchè ricompresa nel medesimo edificio, nel rispetto delle altezze massime e
delle distanze minime previste dagli strumenti urbanistici. In mancanza di
specifica previsione in detti strumenti, si applicano altezze massime e distanze
minime previste dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 del Ministro per i lavori
pubblici, di concerto con il Ministro per l'interno (Limiti inderogabili di
densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi
tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici
o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da
osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della
revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto
1967, n. 765); ove l’ampliamento in contiguità fisica non risulti tecnicamente o
fisicamente realizzabile oppure comprometta le caratteristiche tipologiche e
architettoniche del fabbricato esistente, può essere autorizzata la costruzione
di un corpo edilizio separato, di carattere accessorio e pertinenziale, da
collocarsi sullo stesso lotto dell’edificio esistente e ad una distanza non
superiore a dieci metri da quest’ultimo. Il nuovo corpo edilizio deve rispettare
le caratteristiche tipologiche, morfologiche e costruttive del fabbricato
esistente (10) ;
c) l'ampliamento deve essere realizzato conformemente alle
norme riportate all'articolo 4, comma 4, lettere a), b) e c), e commi 18, 19 e
20, estesi questi ultimi a tutti gli interventi di cui all'articolo 3, comma 2,
lettera c), numero 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione
della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia), del
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009,
n. 59, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. n.
192/2005 e successive modificazioni. In ogni caso, l'unità abitativa esistente
interessata dall'ampliamento deve essere munita di finestre con vetrature con
intercapedini di aria o di gas.
1-bis. L’incremento volumetrico previsto al comma 1 può
raggiungere i 400 m3 a condizione che l’intero edificio, a seguito
dell’intervento di ampliamento, raggiunga almeno il punteggio 2 nello strumento
di valutazione previsto dalla legge
regionale 10 giugno 2008, n. 13 (Norme per l’abitare sostenibile), e si doti
della certificazione di cui all’articolo 9 della stessa legge prima della
presentazione della segnalazione certificata di agibilità di cui all’articolo 24
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia (TUE), emanato con d.p.r. 380/2001 (11).
(4) Virgola soppressa e parole inserite
dalla l.r.
59/2018,art. 1,comma
1, lett. a).
(5) Congiunzione inserita dalla l.r.
59/2018,art. 1,comma
1, lett. b).
(6) Parole soppresse dalla l.r.
37/2016, art.1,
comma 1, lett. c)
(7) Parole inserite dalla l.r.
59/2018,art. 1,comma
1, lett. c).
(8) Alinea già corretta con avviso
di rettifica pubblicato nel BURP n.150/2009 e successivamente
modificato L.R.
1° agosto 2011, n. 21, art. 2,
comma 1, lettera a),è stato sostituito dalla dalla l.r.
n. 49/2014, art. 3, lett. a), e successivamente così integrato dalla l.r.
n. 28/2016, art. 7, lett. a) e dalla l.r.
n. 37/2016, art.1,
.
(9) Lettera così modificata dall’art. 2,
comma 1, lettera b), L.R.
1° agosto 2011, n. 21.
(10) Lettera modificata prima dall’art.
2,
comma 1, lettera c), L.R.
1° agosto 2011, n. 21 e successivamente dalla l.r.
n. 28/2016, art. 7, lett. b).
(11) Comma aggiunto dall’art. 2,
comma 1, lettera d), L.R.
1° agosto 2011, n. 21, modificato dalla l.r.
n. 49/2014, art. 3, lett. b), e successivamente modificato dall'art. 3,
della l.r.
48/2017
Art. 4
Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione.
1. Al fine di migliorare la qualità del patrimonio edilizio
esistente, sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione di edifici
residenziali e non residenziali o misti (12) con realizzazione di un aumento di volumetria sino al
35 per cento di quella legittimamente esistente alla data di entrata in vigore
della presente legge da destinare, per la complessiva volumetria risultante a
seguito dell’intervento, ai medesimi usi preesistenti legittimi o legittimati,
(13) ovvero residenziali,
e/o a usi strettamente connessi con le residenze, (14) ovvero ad altri usi consentiti dallo strumento
urbanistico. A seguito degli interventi previsti dal presente articolo, gli
edifici non residenziali non possono essere destinati a uso residenziale qualora
ricadano all’interno delle zone territoriali omogenee E) di cui all’articolo 2
del decreto Ministero dei lavori pubblici n. 1444/1968.(15) . (16)
2. Sono computabili i volumi legittimamente realizzati e le
volumetrie per le quali sia stata rilasciata la sanatoria edilizia straordinaria
di cui alla legge n. 47/1985, alla legge n. 724/1994 e alla legge n.
326/2003.
3. Gli interventi di ricostruzione devono essere
realizzati nel rispetto delle altezze massime e delle distanze minime previste
dagli strumenti urbanistici. E’ consentito il mantenimento dei distacchi, degli
arretramenti e degli allineamenti dei manufatti preesistenti limitatamente alla
sagoma preesistente. In mancanza di specifica previsione in detti strumenti, e
nel caso di ricostruzione di edifici all’interno della sagoma planimetrica
dell’esistente, le volumetrie complessive ricostruite (17) sono consentite nel rispetto delle altezze massime della
strumentazione urbanistica comunale vigente e delle distanze minime previste dal
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità
edilizia, di altezza, di distanza fra fabbricati e rapporti massimi tra spazi
destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o
riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare
ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di
quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n.
765. (18)
3 bis. Al fine di assicurare un più adeguato livellamento e
uniformità delle altezze, per gli interventi di ricostruzione di cui al comma 3,
da realizzare su aree per le quali lo strumento urbanistico prescrive una
altezza massima inferiore a quelle ammesse per le aree confinanti aventi diversa
destinazione urbanistica è consentito utilizzare il maggiore valore delle
altezze massime tra quelle previste per le aree contermini a quella di
pertinenza dell’edificio da demolire e ricostruire. (19)
4. L’incremento volumetrico previsto dal presente articolo si
applica a condizione che la ricostruzione venga realizzata secondo i criteri di
edilizia sostenibile indicati dalla legge
regionale 10 giugno 2008, n. 13 (Norme per l'abitare sostenibile). A tal
fine, l'edificio ricostruito deve acquisire almeno il punteggio 2 nello
strumento di valutazione previsto dalla L.R.
n. 13/2008 e dotarsi della certificazione di cui all'articolo 9 della stessa
legge prima della presentazione della segnalazione certificata di agibilità dì
cui all’articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia (TUE), emanato con d.p.r. 380/2001 (20)
5. Agli interventi di ricostruzione si applicano le norme
previste dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236 del Ministro per i lavori pubblici
(Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e
la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle
barriere architettoniche).
5 bis. Al fine di ripristinare la conformità degli edifici
esistenti con le disposizioni del codice della strada, la ricostruzione può
avvenire su diverso sedime all'interno dell'area di pertinenza, fermo restando
il rispetto delle distanze di cui al decreto ministeriale 1 aprile 1968, n. 1404
(Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella
edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della
legge n. 765 del 1967). (21)
5 ter. Gli interventi edilizi di ricostruzione previsti dal
comma 1, da effettuare a seguito della demolizione di uno o più edifici a
destinazione residenziale o non residenziale, possono essere realizzati anche
con una diversa sistemazione plano-volumetrica, ovvero con diverse dislocazioni
del volume massimo consentito all’interno dell’area di pertinenza, alle
condizioni di cui all’articolo 5, comma 3, e qualora insistano in zona dotate
delle urbanizzazioni primarie previste dalle vigenti disposizioni normative,
statali e regionali. (22)
(12) Parole già sostituite dalla l.r.
59/2018, art.3,
comma1, lett.a); Sono state nuovamente sostituite dalla l.r.
67/2018, art.35,
comma 1.
(13) Parole sostituite dalla l.r.
59/2018, art.3, comma1, lett.b).
(14) Parole sostituite dalla l.r.
59/2018, art.3, comma1, lett.b).
(15) Comma sostituito dall’art. 3,
L.R.
1° agosto 2011, n. 21, modificato dalla l.r.
n. 49, art. 4, lett. a) , dalla l.r.
n. 33/2015, art. 2 e dalla l.r.
n. 37/2016, art. 2, lett. a) .
(16) Per
interpretazione del presente comma vedi la l.r. 59/2018, art.2, comma 1. che così dispone: " 1. Il comma 1
dell’articolo 4 della
l.r. 14/2009 deve
essere interpretato nel senso che l’intervento edilizio di ricostruzione da
effettuare a seguito della demolizione di uno o più edifici a destinazione
residenziale o non residenziale, può essere realizzato anche con
una diversa sistemazione plano-volumetrica, ovvero con diverse dislocazioni del
volume massimo consentito all’interno dell’area di pertinenza, alle condizioni
di cui all’articolo 5, comma 3, della medesima l.r. 14/2009 e qualora insista in
zona dotata delle urbanizzazioni primarie previste dalle vigenti disposizioni
normative, statali e regionali." Successivamente la
l.r. 5/2019 ha abrogato l’art. 2 della l.r. 59/2018. Con sent. n. 70/2020 la
Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2
della l.r. 17 dicembre 2018, n.
59.
(17) Parole sostituite dalla l.r.
59/2018, art.3, comma1, lett.c).
(18) comma già
modificato dall’articolo 8 della legge
regionale 26 ottobre 2016, n. 28 e
successivamente dall’articolo 2, lettera b), della legge
regionale 5 dicembre 2016, n. 37, è sostituito dall'art.1,
della l.r.
51/2017
(19) comma inserito dalla
l.r.
59/2018, art.3, comma1, lett.d).
(20) Comma modificato dalla l.r.
n. 49, art. 4, lett. b), è stato
successivamente così modificato dall'art. 3,
della l.r.
48/2017;
(21) Comma aggiunto dall'art. 1,
della l.r.
51/2017; successivamente parole sostituite a
seguito di rettifica, pubblicato nel B.U.R. n. 141 del 14/12/2017.
(22) Comma aggiunto dalla l.r.
5/2019, art. 7,
comma 1..
Con sent. n. 70/2020 la Corte Costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale, a partire dalla data del 19 aprile 2019,
dell’art. 7 della l.r. 5/2019 ed ha dichiarato cessata la materia del contendere
in ordine alla questione di legittimità costituzionale del medesimo articolo 7
nell’arco temporale antecedente all’entrata in vigore dell’art. 5, comma 1,
lettera b), del d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, nella
legge 55/2019.
Art. 5
Condizioni e modalità generali.
1. Gli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 possono essere
realizzati solo su immobili esistenti alla data del 1° agosto 2020. (23)
2. Gli immobili interessati dagli interventi previsti dagli
articoli 3 e 4 devono risultare regolarmente accatastati presso le agenzie del
territorio, ai sensi del testo unico delle leggi sul nuovo catasto approvato con
regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572. Per gli edifici che devono essere
accatastati al nuovo catasto edilizio urbano, ai sensi del regio decreto-legge
13 aprile 1939, n. 652 (Accertamento generale dei fabbricati urbani,
rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio
urbano), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249,
devono essere presentate idonee dichiarazioni alle agenzie del territorio per
l’accatastamento o per la variazione catastale prima della presentazione della
denuncia di inizio attività (DIA) o dell’istanza per il rilascio del permesso di
costruire. Il tecnico abilitato deve attestare la volumetria esistente, ai sensi
dell’articolo 2, comma 2, lettera c), della presente legge, mediante idonea e
completa documentazione di tipo grafico e fotografico (24).
3. Tutti gli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 sono
realizzabili mediante permesso di costruire o mediante segnalazione certificata
di inizio attività in alternativa al permesso di costruire. La formazione del
titolo abilitativi per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli
3 e 4 è subordinato: (25) *
a) alla corresponsione del contributo di costruzione di cui
all'articolo 16 del t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia emanato con D.P.R. n. 380/2001, come modificato dall'articolo 1
del D.Lgs. n. 301/2002 e dall'articolo 40, comma 9, della legge 1° agosto 2002,
n. 166;
b) alla cessione delle aree a standard in misura corrispondente
all'aumento volumetrico previsto. Il comune può prevedere che l'interessato,
qualora sia impossibile reperire in tutto o in parte dette aree, in alternativa
alla cessione (totale o parziale), provveda alla monetizzazione degli standard
mediante pagamento di una somma commisurata al costo di acquisizione di altre
aree, equivalenti per estensione e comparabili per ubicazione e destinazione a
quelle che dovrebbero essere cedute. Gli introiti derivanti dalla monetizzazione
degli standard devono essere vincolati all'acquisizione, da parte del comune, di
aree destinate alle attrezzature e opere di urbanizzazione secondaria di
interesse generale o destinate a servizi di quartiere, nonché alla realizzazione
o riqualificazione di dette opere e servizi e all'abbattimento delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici (26);
c) al reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella
misura minima di 1 metro quadrato (m2) ogni 10 m3 della volumetria realizzata,
nel caso degli interventi di cui all'articolo 3 della volumetria realizzata con
l'ampliamento e, nel caso degli interventi di cui all'articolo 4, della
volumetria complessiva, volume preesistente e aumento volumetrico, realizzata
con la ricostruzione. Nel caso in cui il reperimento di spazi per parcheggi
pertinenziali avvenga in aree diverse da quella oggetto dell'intervento previsto
dall'articolo 3, il rapporto di pertinenza, garantito da un atto unilaterale
d’obbligo, è impegnativo per sé e per i propri successori o aventi causa a
qualsiasi titolo (27);
d) all'acquisizione di tutti gli assensi ordinariamente
prescritti;
e) al rispetto delle normative tecniche per le costruzioni con
particolare riferimento a quelle antisismiche;
e-bis) al rispetto delle norme che disciplinano il condominio
negli edifici (28).
3 bis. Qualora l’area interessata agli interventi di cui
all’articolo 4 risulti priva di urbanizzazioni primarie e le esigenze
urbanizzative possano essere soddisfatte con modalità semplificata, il comune
può disporre il ricorso al procedimento di cui all’articolo 28 del d.p.r.
380/2001 (Permesso di costruire convenzionato). In tale ipotesi la convenzione,
approvata con deliberazione di giunta comunale, specifica gli obblighi,
funzionali al soddisfacimento dell’interesse pubblico, che il soggetto attuatore
si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo abilitativo. (29)
4. Qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperire gli spazi
per i parcheggi pertinenziali, per i soli interventi di cui alla lettera c) del
comma 3, è consentito monetizzare tali spazi provvedendo al pagamento al Comune
di una somma commisurata al costo di acquisizione di aree omogenee. Tale
somma deve essere vincolata alla realizzazione di parcheggi da parte del comune.
(30)
5. Per il computo delle volumetrie degli interventi previsti
dagli articoli 3 e 4 si applicano gli indici e i parametri di cui all'articolo
11
della L.R.
n. 13/2008.
[6. Gli incrementi volumetrici previsti dall'articolo 4 non
possono essere destinati a usi diversi da quelli previsti dallo strumento
urbanistico generale vigente ] (31).
6-bis. Qualora siano interessati edifici riconducibili alla
tipologia a schiera o plurifamiliare, gli interventi previsti dagli articoli 3 e
4 sono ammessi a condizione che venga salvaguardata la coerenza architettonica e
formale del complesso edilizio in cui sono ricompresi e che non risultino in
contrasto con regolamenti condominiali e convenzioni urbanistiche eventualmente
sussistenti (32).
6 bis 1. Gli interventi relativi a edifici di cui al comma 6
bis possono essere realizzati dai proprietari delle singole unità immobiliari
previo deposito di perizia giurata da redigersi a cura di tecnico abilitato,
attestante che l’ampliamento rientra nel limite della volumetria spettante al
singolo proprietario, in applicazione delle vigenti tabelle millesimali relative
al valore condominiale delle unità costituenti l’intero edificio. (33)
6-ter. I Comuni possono prevedere la riduzione del contributo
di costruzione per gli interventi destinati a prima abitazione (34).
6-quater. I Comuni, annualmente, approvano un rapporto sullo
stato di attuazione delle presente legge all’interno del territorio comunale e
lo trasmettono alla Regione. Il rapporto contiene dati analitici e valutazioni,
in particolare, sull’impatto delle presenti norme sulla strumentazione
urbanistica vigente e sulla qualità insediativa, con specifico riguardo alla
dotazione di servizi e spazi verdi, alla tutela del patrimonio architettonico e
dei paesaggi di qualità, al miglioramento delle condizioni di sicurezza,
efficienza energetica, risparmio delle risorse, accessibilità e sostenibilità
del patrimonio edilizio esistente. (35)
(23) Comma sostituito dall’articolo
1 della legge
regionale 20 febbraio 2012, n. 1 e
successivamente modificato dalla l.r. 18/2012, art. 20,c.1,
lett.a), dall’articolo 5 della legge
regionale 5 dicembre 2014, n. 49, dall’articolo
3, lettera a), della legge
19 novembre 2015, n. 33,dalla l.r. 37/2016, art.3, c1, lett.a),
dall'art.2,
della l.r.
51/2017. ; dalla l.r.
59/2018, art.4,comma
1, lett.a); dalla l.r.
55/2019. art. 7,
comma 1, lett. a). Successivamente dalla l.r.
35/2020 art. 15,
comma 1 , lett. a).
(24) Comma, già modificato dapprima
dall’art. 43,
L.R.
31 dicembre 2009, n. 34 e poi dall’art.20,
comma 1, lettera b) L.R.
25 febbraio 2010, n. 5, è stato successivamente sostituito dall’art.
4,
comma 1, lettera a), L.R.
1° agosto 2011, n. 21.
(25) Alinea modificato dall'art.
3
, della l.r.
48/2017
(26) Lettera modificata dall’art. 4,
comma 1, lettera b), L.R.
1° agosto 2011, n. 21,
(27) Lettera, già modificata dall’art. 4,
comma 1, lettera c), L.R.
1° agosto 2011, n. 21 , dall'art. 1,
comma 1, lettera a) della L.R.
5 febbraio 2013, n. 6 è stata così nuovamente modificata dalla l.r.
n. 33/2015, art. 3, comma.1, lett. b).
(28) Lettera aggiunta dall’art. 4,
comma 1, lettera d), L.R.
1° agosto 2011, n. 21.
(29) Comma inserito dalla l.r.
59/2018, art.4,
comma 1, lett. b); e poi così modificato dalla l.r.
67/2018, art.35,
comma 2.
(30) Comma così modificato dall’art. 1,
comma 1, lettera b), L.R.
5 febbraio 2013, n. 6. Il testo originario era così formulato:" 4. Solo nel caso di interventi di cui all'articolo 3, qualora sia
dimostrata l'impossibilità ad assolvere l'obbligo di cui al comma 3, lettera c),
del presente articolo gli ampliamenti sono consentiti previo versamento al
comune di una somma pari al costo base di costruzione per metro quadrato di
spazio per parcheggi da reperire. "
(31) Comma dapprima sostituito dall’art.4,
comma 1, lettera e), L.R.
1° agosto 2011, n. 21, poi modificato dalla l.r.
18/2012, art. 20,
comma 1, e infine abrogato dalla l.r.
n. 33/2015, art. 3, lett. c).
(32) Comma aggiunto dall’art. 4,
comma 1, lettera f), L.R.
1° agosto 2011, n. 21.
(33) Comma inserito dalla l.r.n. 37/2016, art. 3, c. 1, lett. b). così
erroneamente numerato.
(34)Comma aggiunto dall’art. 4, comma 1, lettera f), L.R. 1° agosto 2011, n. 21.
(35) Comma aggiunto dall’art. 4,
comma 1, lettera f), L.R.
1° agosto 2011, n. 21.
* L'articolo 18, comma 1, della l.r.
25/2021 cosi stabilisce : Per gli interventi di
demolizione e ricostruzione su immobili non residenziali e quali condizioni di
cui al comma 3 dell’articolo 5 della legge
regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e
urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità
del patrimonio edilizio residenziale), la determinazione della dotazione minima
degli standard deve avvenire ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro
peri lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l’interno, 2 aprile 1968,
n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i
fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali
e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde
pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti
urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17
della legge 6 agosto 1967, n. 765),solo qualora la destinazione finale sia
diversa da quella iniziale. La cessione delle aree standard deve essere
calcolata sulla complessiva volumetria dell’intervento da realizzare. Non è
consentita la monetizzazione degli standard e gli stessi devono essere reperiti
nel lotto d’intervento.
Art. 6
Limiti di applicazione.
1. Non è ammessa la realizzazione degli interventi di cui agli
articoli 3 e 4:
a) all'interno delle zone territoriali omogenee A) di cui
all'articolo 2 del D.M. n. 1444/1968 lavori pubblici o a esse assimilabili, così
come definite dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del
territorio comunali, salvo che questi strumenti o atti consentano interventi
edilizi di tale natura;
b) nelle zone nelle quali lo strumento urbanistico generale
consenta soltanto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria,
straordinaria, restauro e risanamento conservativo o subordini gli interventi di
ristrutturazione edilizia o di demolizione e ricostruzione all'approvazione di
uno strumento urbanistico esecutivo, in tale ultimo caso la proposta di
strumento urbanistico esecutivo può prevedere gli incrementi volumetrici
previsti dalla presente legge; è ammessa in ogni caso la realizzazione degli
interventi di cui agli articoli 3 e 4 nelle aree a standard urbanistici ex d.m.
lavori pubblici 1444/1968, ove le norme tecniche di attuazione (NTA) dello
strumento urbanistico generale prevedano anche la realizzazione di nuove
costruzioni; (36) (37)
c) sugli immobili definiti di valore storico, culturale e
architettonico dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti
urbanistici generali salvo che gli interventi non rientrino in quelli indicati
nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n.
139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione
paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146,
comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni); (38)
d) sugli immobili inclusi nell'elenco di cui all'articolo12
della legge
regionale 10 giugno 2008, n. 14 (Misure a sostegno della qualità delle opere
di architettura e di trasformazione del territorio);
e) sugli immobili di interesse storico, vincolati ai sensi
della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002,
n. 137);
f) su immobili ubicati in area sottoposta a vincolo
paesaggistico ai sensi degli articoli 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004, così come
da ultimi modificati dall'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2008, n.
63;
f bis) su immobili già oggetto di interventi previsti dalla
presente legge, per i quali sta stata interamente utilizzata la premialità
volumetrica consentita; (39)
[g) negli ambiti territoriali estesi classificati "A" e "B"
dal piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio (PUTT/P), approvato
con Delib.G.R. 15 dicembre 2000, n. 1748;] (40)
h) nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza
comunitaria - SIC - e zone di protezione speciale - ZPS -), ai sensi della
direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche, nelle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6
dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e nelle aree protette
regionali istituite ai sensi della legge
regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle
aree naturali protette nella regione Puglia), salvo che le relative norme o
misure di salvaguardia o i relativi strumenti di pianificazione consentano
interventi edilizi di tale natura;
i) nelle oasi istituite ai sensi della legge
regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria);
j) nelle zone umide tutelate a livello internazionale dalla
Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto
come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e resa
esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
k) negli ambiti dichiarati ad alta pericolosità idraulica e a
elevata o molto elevata pericolosità geomorfologica (o ad essi assimilabili) dai
piani stralcio di bacino di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale) o dalle indagini geologiche allegate agli
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, salvo che questi
strumenti o atti consentano interventi edilizi di tale natura e la pericolosità
idraulica o geomorfologica possa essere superata o mitigata con interventi di
sistemazione idraulica e/o di consolidamento del sito interessato, previa
acquisizione del parere favorevole vincolante dell’Autorità di bacino (41) .
2. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale [da
adottare entro il termine di sessanta giorni, a pena di decadenza, dalla entrata
in vigore della presente legge] (42) possono
disporre motivatamente :
a) l'esclusione di parti del territorio comunale
dall'applicazione della presente legge in relazione a caratteristiche
storico-culturali, morfologiche, paesaggistiche e alla funzionalità
urbanistica;
b) la perimetrazione di ambiti territoriali nei quali gli
interventi previsti dalla presente legge possono essere subordinati a specifiche
limitazioni o prescrizioni, quali, a titolo meramente esemplificativo,
particolari limiti di altezza, distanze tra costruzioni, arretramenti dal filo
stradale, ampliamenti dei marciapiedi;
c) la definizione di parti del territorio comunale nelle quali
per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge possono
prevedersi altezze massime e distanze minime diverse da quelle prescritte dagli
strumenti urbanistici vigenti;
[c bis) L'individuazione di ambiti territoriali nonché
immobili ricadenti in aree sottoposte a vincolo ai sensi Piano paesaggistico
territoriale (PPTR), approvato con deliberazione Giunta regionale n. 176 2015,
nei quali consentire, secondo indirizzi direttive del PPTR, interventi di cui
agli articoli 3 4 della legge,. purché gli stessi siano realizzati, oltre che
condizioni previste dalla presente legge, utilizzando per le finiture, materiali
tipi architettonici legati alle caratteristiche storico-culturali e
paesaggistiche dei luoghi;] (43) (44)
d) [l'individuazione di ambiti territoriali estesi di tipo
"B" del PUTT/P, approvato con Delib.G.R. n. 1748/2000, nonché immobili ricadenti
in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939,
n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), nei quali consentire, su immobili
in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi, gli interventi di cui
agli articoli 3 e 4 della presente legge, purché gli stessi siano realizzati,
oltre che alle condizioni previste dalla presente legge, utilizzando sia per le
parti strutturali sia per le finiture materiali e tipi architettonici legati
alle caratteristiche storicoculturali e paesaggistiche dei luoghi,
obbligatoriamente e puntualmente definiti da apposito regolamento approvato dal
consiglio comunale entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.] (45)
(36) Lettera già integrata dalla l.r.
n. 33/2015, art. 4, e poi cosi modificata dalla l.r.
n. 37/2016, art. 4, c. 1, lett. a).
(37) Proposizione aggiunta dalla l.r.
59/2018, art. 5,
comma1,lett. a).
(38) Lettera così integrata dalla l.r.18/2012,
art. 20,
c.1, lett.b).
(39) Lettera aggiunta dalla l.r.
59/2018, art. 5,
comma1, lett. b).
(40) Lettera soppressa dalla l.r.
n. 37/2016, art. 4, c.1, lett.b).
(41) Lettera così modificata dalla l.r.
21/2011, art. 5.
(42) Parole soppresse dalla l.r.
n. 28/2016, art. 9, lett. a).
(43) lettera inserita dalla l.r.
n. 37/2016, art. 4, c.1, lett.c).
(44) Lettera abrogata dalla l.r.
n, 3/2021 art. 1,
comma 1.
(45) Lettera modificata prima
dall’art. 1,
L.R.
12 dicembre 2011, n. 34, successivamente abrogata dalla l.r.
n. 28/2016, art. 9, lett.b).
Art. 7
Tempi e titoli abilitativi.
1. Tutti gli interventi previsti dalla presente legge sono
realizzabili solo se la la segnalazione certificata di inizio attività in
alternativa al permesso di costruire o l'istanza per il rilascio del permesso di
costruire risultano presentate, complete in ogni loro elemento, entro il 31
dicembre 2021. (46) (47) (48).
2. Per gli interventi di cui all'articolo 3, il progetto
esecutivo riguardante le strutture deve essere riferito all'intero edificio,
valutando la struttura complessivamente risultante dall'esecuzione
dell'intervento secondo le indicazioni della vigente normativa tecnica prevista
per le costruzioni. Detta valutazione può limitarsi all’intervento proposto solo
quando l’ampliamento si presenti, ancorché contiguo, dal punto di vista statico
e strutturale indipendente dall’edificio esistente (49).
3. La conformità dell'intervento alle norme previste dalla
presente legge, nonché l'utilizzo delle tecniche costruttive prescritte, sono
certificati dal direttore dei lavori o altro professionista abilitato con la
comunicazione di ultimazione dei lavori. La mancanza del rispetto di dette
condizioni impedisce la certificazione dell'agibilità dell'ampliamento
realizzato o dell'immobile ricostruito.
(46) Ai sensi dell'art. 5
della l.r.
51/2017, il presente comma si interpreta nel senso che "la data di
presentazione dell’istanza per permesso di costruire, purché completa in ogni
suo elemento, costituisce anche riferimento temporale per la determinazione
della normativa edilizia regionale applicabile ai fini del rilascio del titolo
".
(47) Termine, già sostituito
dall’art.6,
comma 1, lettera a), L.R.
1° agosto 2011, n. 21 , dall'art. 20,
comma 1, lettera c) della L.R.
3 luglio 2012, n. 18 , dall'art. 12,
comma 1, L.R.
7 agosto 2013, n. 26, dalla l.r.
n. 49/2014, art. 1, e dalla l.r.
n. 33/2015, art. 5 , dalla l.r.
n. 37/2016, art. 5, c.1. è stato cosi nuovamente sostituito
dall'art.3, della l.r.
51/2017, dalla l.r.
59/2018, art.6,comma1
. Dalla l.r.
55/2019. art. 7, comma 1, lett. b).Successivamente dalla
l.r.
35/2020 art. 15, comma 1 , lett. b).
(48) Comma così modificato dalla l.r.
48/2017, art. 3,
c.1,lett. a), n.4).
(49) Comma cos' integrato dall'art.6,
comma 1, lettera b),L.R.
1° agosto 2011, n. 21.
Art. 8
Disposizioni finali.
1. Nelle more dell'approvazione delle disposizioni attuative
delle norme regionali in materia di certificazione energetica, la rispondenza
dell'ampliamento di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 è dimostrata
mediante la redazione dell'attestato di qualificazione energetica di cui al
D.Lgs. n. 192/2005 e successive modificazioni. La conformità delle opere
realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti e alla relazione
tecnica di cui all'articolo 8 del D.Lgs. n. 192/2005, come modificato
dall'articolo 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, nonché
l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio risultante, devono essere
asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza
contestualmente alla comunicazione di ultimazione dei lavori; in mancanza di
detti requisiti o della presentazione della comunicazione stessa non può essere
certificata l'agibilità dell'intervento realizzato.
Art. 9
Integrazione alla legge regionale 29 luglio 2008, n. 21 (Norme
per la rigenerazione urbana).
1. Dopo l'articolo 7
della legge
regionale 29 luglio 2008, n. 21 (Norme per la rigenerazione urbana), è
aggiunto il seguente:
«Art. 7-bis
Interventi di riqualificazione edilizia attraverso la
delocalizzazione delle volumetrie.
1. I comuni possono individuare edifici, anche con destinazione
non residenziale, legittimamente realizzati o per i quali sia stata rilasciata
sanatoria edilizia, da rimuovere in quanto contrastanti, per dimensione,
tipologia o localizzazione, con il contesto paesaggistico, urbanistico e
architettonico circostante. Atal fine, approvano piani urbanistici esecutivi che
prevedono la delocalizzazione delle relative volumetrie mediante interventi di
demolizione e ricostruzione in area o aree diverse, individuate anche attraverso
meccanismi perequativi.
2. Per incentivare gli interventi di cui al comma 1, il piano
urbanistico esecutivo può prevedere, come misura premiale, il riconoscimento di
una volumetria supplementare nel limite massimo del 35 per cento di quella
preesistente purché sussistano le seguenti condizioni:
a) l'edificio da demolire deve essere collocato all'interno
delle zone o degli ambiti territoriali elencati nel comma 5 e non deve
interessare gli immobili elencati al comma 6;
b) l'interessato si deve impegnare, previa stipulazione di
apposita convenzione con il comune, alla demolizione dell'edificio e al
ripristino ambientale delle aree di sedime e di pertinenza dell'edificio
demolito, con cessione ove il comune lo ritenga opportuno;
c) con la convenzione deve essere costituito sulle medesime
aree un vincolo di inedificabilità assoluta che, a cura e spese
dell'interessato, deve essere registrato e trascritto nei registri
immobiliari;
d) la ricostruzione deve avvenire, successivamente alla
demolizione e al ripristino ambientale di cui alla lettera b), in area o aree,
ubicate al di fuori delle zone o degli ambiti territoriali elencati nel comma 5,
che devono essere puntualmente indicate nella convenzione stipulata tra il
comune e l'interessato;
e) la ricostruzione deve avvenire in aree nelle quali lo
strumento urbanistico generale preveda destinazioni d'uso omogenee, secondo la
classificazione di cui all'articolo 2 del D.M. n. 1444/1968 lavori pubblici, a
quelle dell'edificio demolito;
f) la destinazione d'uso dell'immobile ricostruito deve essere
omogenea a quella dell'edificio demolito;
g) la ricostruzione deve essere realizzata secondo i criteri di
edilizia sostenibile indicati dalla legge
regionale 10 giugno 2008, n. 13 (Norme per l'abitare sostenibile). A tal
fine, l'edificio ricostruito deve acquisire almeno il punteggio 2 nello
strumento di valutazione previsto dalla L.R.
n. 13/2008 e dotarsi della certificazione di cui all'articolo 9 della stessa
legge prima del rilascio del certificato di agibilità.
3. Ferme restando le condizioni di cui al comma 2, il limite
massimo della misura premiale è elevato al 45 per cento della volumetria
preesistente qualora l'intervento di demolizione o di ricostruzione sia
contemplato in un programma integrato di rigenerazione urbana o, nell'ipotesi di
interventi che interessino immobili con destinazione residenziale, qualora gli
edifici ricostruiti siano destinati, per una quota minima pari al 20 per cento
della loro volumetria, a edilizia residenziale sociale.
4. Qualora gli interventi di demolizione e ricostruzione siano
promossi da comuni o istituti autonomi case popolari (IACP) e comprendano
immobili destinati a edilizia residenziale pubblica di proprietà di detti enti,
per usufruire della misura premiale prevista dal comma 3 è sufficiente che siano
soddisfatte le condizioni di cui al comma 2, lettere e), f), g).
5. Le misure premiali di cui ai commi 2 e 3 possono essere
cumulate agli incentivi riconosciuti in applicazione della L.R.
n. 13/2008 e possono essere previste unicamente nelle ipotesi in cui
l'edificio da demolire sia collocato:
a) in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi degli
articoli 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004;
b) negli ambiti territoriali estesi classificati "A" e "B" dal
piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio (PUTT/P), approvato con
Delib.G.R. 15 dicembre 2000, n. 1748;
c) nelle zone A delle aree protette nazionali istituite ai
sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e
delle aree protette regionali istituite ai sensi della legge
regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle
aree naturali protette nella regione Puglia);
d) nelle oasi istituite ai sensi della legge
regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria);
e) nelle zone umide tutelate a livello internazionale dalla
Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto
come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e resa
esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
f) negli ambiti dichiarati ad alta pericolosità idraulica e ad
elevata o molto elevata pericolosità geomorfologica (o ad essi assimilabili) dai
piani stralcio di bacino di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale) o dalle indagini geologiche allegate agli
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
6. La demolizione non può riguardare comunque immobili:
a) ubicati all'interno delle zone territoriali omogenee A) di
cui all'articolo 2 del D.M. n. 1444/1968 o ad esse assimilabili, così come
definite dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del
territorio comunali;
b) definiti di valore storico, culturale e architettonico dagli
atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali;
c) inclusi nell'elenco di cui all'articolo 12
della legge
regionale 10 giugno 2008, n. 14 (Misure a sostegno della qualità delle opere
di architettura e di trasformazione del territorio);
d) di interesse storico, vincolati ai sensi della parte. II del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
7. Il riconoscimento delle misure premiali di cui ai commi 2 e
3 non comporta l'approvazione di variante agli strumenti urbanistici generali
vigenti. Per l'approvazione dei corrispondenti piani urbanistici esecutivi (PUE)
si applica il procedimento disciplinato dall'articolo 16
della L.R.
n. 20/2001.
8. Nei casi previsti dal comma 4, la realizzazione di
interventi demolizione e ricostruzione di edifici in area o aree diverse da
quella originaria è subordinata all'applicazione del procedimento di cui al
comma 10 dell'articolo 16
della L.R.
n. 20/2001; la ricostruzione di edifici nella stessa area oggetto di
demolizione è subordinata al rilascio del permesso di costruire.
9. Qualora non siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al
comma 2, gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici in area o aree
diverse da quella originaria, fatta eccezione per gli interventi di cui al comma
4, possono essere autorizzati dal comune, eventualmente con la previsione di
misure premiali, solo previa approvazione di variante agli strumenti urbanistici
generali per la quale si applica il procedimento disciplinato dall'articolo
6.».
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53,
comma 1, della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 30 luglio 2009
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