La presente legge
è stata abrogata dalla l.r. n. 9/2017, art. 31
(1) Vedi anche, a modifica di quanto disposto
dalla presente legge, l'art. 36,
comma 1, L.R.
16 aprile 2007, n. 10. Ai sensi dell'art. 38,
comma 2, L.R.
25 febbraio 2010, n. 4, l'art. 7,
L.R.
20 luglio 1984, n. 36 si applica anche alle attività di cui alla presente
legge.
CAPO I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 1
Finalità.
[1. La Regione garantisce, attraverso gli
istituti dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'attività
sanitaria e socio-sanitaria, dell'accreditamento istituzionale e degli accordi
contrattuali, l'erogazione di prestazioni efficaci e sicure, il miglioramento
continuo della qualità delle strutture sanitarie e socio-sanitarie nonché lo
sviluppo sistematico e programmato del servizio sanitario regionale. ]
La presente legge
è stata abrogata dalla l.r. n. 9/2017, art. 31
Art. 2
Definizioni.
[1. Per autorizzazione s'intendono i due
distinti provvedimenti che consentono la realizzazione di strutture e
l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie.
2. Per accreditamento istituzionale s'intende
il provvedimento con il quale si riconosce alle strutture pubbliche e private
già autorizzate lo status di potenziali erogatori di prestazioni nell'ambito e
per conto del servizio sanitario.
3. Per accordo contrattuale s'intende l'atto
con il quale la Regione e le Aziende USL definiscono, con i soggetti accreditati
pubblici e privati, la tipologia e la quantità delle prestazioni erogabili agli
utenti del servizio sanitario regionale, nonché la relativa remunerazione a
carico del servizio sanitario medesimo, nell'ambito di livelli di spesa
determinati in corrispondenza delle scelte della programmazione regionale.
4. Per decreto legislativo s'intende il
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421)
e successive modificazioni.
5. Per Aziende sanitarie s'intendono le
Aziende USL e le Aziende ospedaliere. Ai soli fini della presente legge, gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e gli enti
ecclesiastici sono denominati Aziende sanitarie.
6. Per strutture sanitarie e socio-sanitarie
s'intendono quelle di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1997.
7. Per nuova realizzazione s'intende la
costruzione o l'allestimento ex novo di strutture destinate all'esercizio di
attività sanitarie.
8. Per ampliamento s'intende un aumento di
posti letto, posti letto-tecnici e grandi apparecchiature o l'attivazione di
funzioni sanitarie aggiuntive rispetto a quelle precedentemente svolte.
9. Per trasformazione s'intende la modifica
strutturale e/o funzionale o il cambio d'uso, con o senza lavori, delle
strutture sanitarie e socio-sanitarie.
10. Per studio s'intende il luogo dove
vengono erogate prestazioni sanitarie da parte di professionisti abilitati
all'esercizio della professione, in regime fiscale di persona fisica e in forma
singola o associata. ]
La presente legge
è stata abrogata dalla l.r. n. 9/2017, art. 31
(giurisprudenza)
T.A.R. Lecce
Sez. II, sent. n. 4847 del 07-10-2006 (ud. del
28-09-2006), F.S. S.r.l. e altri c.
Azienda U.S.L. omissis e altri
Art. 3
Compiti della Regione.
[1. La Regione esercita le seguenti funzioni:
a) con regolamenti di Giunta regionale (2)
(3):
1) determina gli ambiti territoriali in cui
si riscontrano carenze di strutture o di capacità produttive ai sensi
dell'articolo 8-ter, comma 5, lettera b), del decreto legislativo ai fini della
verifica di compatibilità del progetto, propedeutica all'autorizzazione alla
realizzazione, nonché il fabbisogno di assistenza e gli standard per la verifica
dell'attività svolta e dei risultati raggiunti dalle strutture sanitarie e
sociosanitarie pubbliche e private, ai fini dell'accreditamento istituzionale;
ai fini di cui al presente punto 1) procede anche, ove necessario, a eventuali
rimodulazioni della rete dei presidi ospedalieri pubblici e privati di cui
all'articolo 9
della legge
regionale 25 agosto 2003, n. 19 (Assestamento e prima variazione al
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003);
2) in presenza di comprovate carenze nel
D.P.R. 14 gennaio 1997 o di necessità di integrazione dei relativi requisiti
minimi, integra i requisiti di cui al citato decreto del Presidente della
Repubblica per l'autorizzazione all'esercizio;
3) stabilisce gli ulteriori requisiti per
l'accreditamento istituzionale secondo i principi previsti nella presente legge;
a-bis) con deliberazione di Giunta regionale
(4) :
1) approva i modelli per la richiesta di
autorizzazione e di accreditamento;
2) La Giunta regionale, sulla base di
apposita istruttoria effettuata dal direttore dell’Area politiche per la
promozione della salute delle persone e delle pari opportunità, effettua con
cadenza annuale il monitoraggio dell’attuazione della programmazione regionale
in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e
attuazione delle verifiche previste dalla presente legge (5) .
b) con decreto del Presidente:
1) dispone la decadenza di cui all'articolo
10, applica le sanzioni di competenza di cui all'articolo 15 e decide
sull'istanza di riesame di cui all'articolo 26.
c) con determinazione dirigenziale:
1) provvede al rilascio della verifica di
compatibilità ex articolo 8-ter del decreto legislativo, finalizzata al rilascio
dell'autorizzazione alla realizzazione di cui al successivo articolo 7 e
dell'autorizzazione all'esercizio di propria spettanza di cui al successivo
articolo 8, comma 3;
2) esercita l'attività di vigilanza sulle
strutture sanitarie e socio-sanitarie dalla stessa autorizzate, per il tramite
del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL territorialmente competente;
3) esercita le attività di verifica dei
requisiti di accreditamento, secondo le modalità e i tempi definiti dalla
presente legge;
4) provvede al rilascio e revoca dei
provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie di
propria competenza e di accreditamento delle strutture sanitarie (6) .
(2) Vedi, al
riguardo, il Reg.
6 aprile 2005, n. 15, il Reg.
6 aprile 2005, n. 16, il Reg.
2 marzo 2006, n. 3, il Reg.
19 giugno 2006, n. 8 , il Reg.
30 giugno 2009, n. 14, il r.r.
n. 6/2017 e il r.r.
n. 8/2017.
(3) Alinea così
modificato dall'art. 17,
comma 1, lettera a), L.R.
12 agosto 2005, n. 12.
(4) Lettera aggiunta
dall'art. 16,
comma 1, lettera a), L.R.
4 agosto 2004, n. 14, poi così modificata come indicato nella nota
che segue, comprendente i sottostanti numeri 1) e 2) i quali, in origine, erano
i punti 4) e 5) della precedente lettera a).
(5) Numero così
sostituito dall’art. 4,
comma 1, lettera a), L.R.
25 febbraio 2010, n. 4. Il testo originario era così formulato: «2)
provvede al rilascio e revoca dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio
per le strutture sanitarie di propria competenza.».
(6) Numero così
modificato dall’art. 4,
comma 1, lettera b), L.R.
25 febbraio 2010, n. 4.]
La presente legge
è stata abrogata dalla l.r. n. 9/2017, art. 31
Art. 4
Compiti dei Comuni.
[1. Sono esercitate dai Comuni le funzioni concernenti:
a) il rilascio delle autorizzazioni alla
realizzazione di cui all'articolo 7, previa verifica di compatibilità da parte
della Regione, nonché il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di cui
all'articolo 8, comma 4;
b) l'attività di vigilanza sulle strutture
sanitarie e socio-sanitarie dagli stessi Comuni autorizzate, svolta per il
tramite del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL territorialmente
competente;
c) l'applicazione delle sanzioni di
competenza di cui all'articolo 15. ]
La presente legge
è stata abrogata dalla l.r. n. 9/2017, art. 31
Capo II - Autorizzazioni
(giurisprudenza)
T.A.R. Lecce
Sez. II, sent. n. 1778 del 27-03-2006 (ud. del
16-03-2006),
C. Di R. In S. D. I. Srl e altri c.
Azienda U.S.L. Le/1
Art. 5
Autorizzazioni. (7)
[1. L'autorizzazione consta di due distinti
provvedimenti che consentono la realizzazione di strutture e l'esercizio di
attività sanitarie e socio-sanitarie.
a) Autorizzazione alla realizzazione di
strutture.
1) Sono soggetti all'autorizzazione alla
realizzazione:
1.1 le strutture che erogano prestazioni in
regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti;
1.2 le seguenti strutture sanitarie e socio
sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale non
ospedaliero, a ciclo continuativo e/o diurno:
1.2.1 presidi di riabilitazione funzionale
dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali;
1.2.2 strutture riabilitative psichiatriche
residenziali e diurne;
1.2.3 strutture di riabilitazione e
strutture educativo-assistenziali per i tossicodipendenti;
1.2.4 residenze sanitarie assistenziali;
1.3 i centri residenziali per cure
palliative (hospice);
1.4 gli stabilimenti termali.
2) Tra le strutture e gli studi che erogano
prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi inclusi
quelli individuati ai sensi del comma 2 dell'articolo 8-ter del decreto
legislativo, sono, altresì, soggetti all'autorizzazione alla realizzazione le
seguenti attività:
2.1 specialistica ambulatoriale chirurgica,
ove attrezzata per l'erogazione di prestazioni comprese tra quelle individuate
con apposito provvedimento di Giunta regionale;
2.2 specialistica ambulatoriale
odontoiatrica, ove attrezzata per erogare prestazioni chirurgiche comprese fra
quelle individuate con apposito provvedimento della Giunta regionale;
2.3 diagnostica per immagini con utilizzo
delle grandi macchine;
2.4 radioterapia;
2.5 medicina nucleare in vivo;
2.6 dialisi;
2.7 terapia iperbarica;
2.8 consultoriale familiare.
3) Ai sensi del combinato disposto
dell'articolo 8-ter del decreto legislativo e dell'articolo 3 del D.P.R. 14
gennaio 1997, nel regime autorizzativo per la realizzazione di nuove strutture
rientrano, limitatamente alle attività di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche
le seguenti fattispecie:
3.1 gli ampliamenti di strutture già
esistenti e autorizzate, in essi compresi:
3.1.1 l'aumento del numero dei posti-letto,
posti letto-tecnici e grandi apparecchiature rispetto a quelli già autorizzati;
3.1.2 l'attivazione di funzioni sanitarie
e/o socio-sanitarie aggiuntive rispetto a quelle già autorizzate;
3.2 la trasformazione di strutture già
esistenti e specificamente:
3.2.1 la modifica della tipologia
(disciplina) di posti letto rispetto a quelli già autorizzati;
3.2.2 la modifica di altre funzioni
sanitarie e/o socio-sanitarie già autorizzate;
3.2.3 il cambio d'uso degli edifici,
finalizzato a ospitare nuove funzioni sanitarie o socio-sanitarie, con o senza
lavori;
3.3 il trasferimento in altra sede di
strutture già autorizzate.
b) Autorizzazione all'esercizio
dell'attività sanitaria.
1) Sono soggetti all'autorizzazione
all'esercizio:
1.1 tutte le strutture per le quali è
richiesta l'autorizzazione alla realizzazione, di cui alla lettera a) del
presente articolo;
1.2 le strutture [e gli
studi] (8) che erogano prestazioni di assistenza
specialistica in regime ambulatoriale, ancorché non soggetti all'autorizzazione
alla realizzazione, così come di seguito classificati:
1.2.1 attività specialistica ambulatoriale
medica;
1.2.2 attività specialistica ambulatoriale
chirurgica ove non attrezzata per erogare le prestazioni individuate con i
provvedimenti di cui alla lettera a), punto 2), del presente articolo;
1.2.3 attività specialistica ambulatoriale
odontoiatrica, ove non attrezzata per erogare prestazioni chirurgiche
individuate con i provvedimenti di cui alla lettera a), punto 2), del presente
articolo;
1.2.4 attività di medicina di laboratorio;
1.2.5 attività di diagnostica per immagini;
1.2.6 attività ambulatoriale di FKT.
2. Per gli studi dei medici di medicina
generale e dei pediatri di libera scelta si applicano le norme di cui agli
accordi collettivi nazionali.
3. Non sono soggetti ad autorizzazione gli
studi dei medici e gli studi odontoiatrici che esercitano l'attività
professionale, con esclusione di quelle previste alle lettere a) e b) del comma
1 e gli studi per l'esercizio delle professioni sanitarie, individuate dai
regolamenti ministeriali, in attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo
(9) . I predetti studi, nei quali i professionisti
esercitano l'attività in forma singola o associata, devono avere spazi e
attrezzature proporzionati alla capacità erogativa e al personale ivi operante
e, in ogni caso, devono avere caratteristiche tali da non configurare
l'esercizio di attività complesse, intendendo con ciò consistenza equiparabile a
quella stabilita dal D.P.R. 14 gennaio 1997 per i presidi ambulatoriali. I
predetti soggetti hanno comunque l'obbligo di comunicare l'apertura del proprio
studio all'Azienda USL competente per territorio, corredando la comunicazione di
planimetria degli ambienti ove si svolge l'attività, di elenco delle
attrezzature utilizzate e di apposita dichiarazione sostitutiva del titolo di
studio posseduto che, per quanto riguarda gli esercenti le professioni
sanitarie, deve essere comunque acquisito in corsi/scuole riconosciuti dal
Ministero della salute. Il Servizio igiene pubblica del Dipartimento di
prevenzione dell'Azienda USL territorialmente competente, entro novanta giorni
dalla comunicazione, esprime il proprio nulla osta allo svolgimento
dell'attività professionale. L'Azienda USL effettua, nei confronti degli studi
ove si esercitano le professioni sanitarie, la vigilanza per assicurare il
rispetto della normativa in materia di igiene e sanità pubblica.
(7) Ai sensi dell'art. 3,
comma 1, L.R.
23 dicembre 2008, n. 45 lo studio medico privato o studio
odontoiatrico privato, organizzato in forma singola o associata, in quanto
studio professionale o gabinetto medico non aperto al pubblico, non è soggetto
all'autorizzazione di cui al presente articolo.
(8) Parole soppresse
dall’art. 4,
comma 1, lettera c), L.R.
25 febbraio 2010, n. 4.
(9) Periodo così
modificato dall’art. 4,
comma 1, lettera d), L.R.
25 febbraio 2010, n. 4.]
La presente legge
è stata abrogata dalla l.r. n. 9/2017, art. 31
Art. 6
Requisiti per l'autorizzazione.
[1. I requisiti minimi strutturali,
tecnologici e organizzativi richiesti per l'autorizzazione delle strutture
sanitarie e socio-sanitarie sono quelli previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997 con
le integrazioni individuate dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, lettera a), punto 2).
2. Nessuna struttura di ricovero per acuti
può possedere capacità ricettiva inferiore a trenta posti letto, fatta eccezione
per le strutture monospecialistiche della disciplina di psichiatria (10) . [Le strutture di ricovero a ciclo diurno devono essere dotate di
almeno dieci posti letto] (11) .
3. Le prestazioni a ciclo diurno per acuti
devono essere comunque erogate all'interno di strutture di ricovero con
specifica identificazione dei posti letto dedicati e della relativa
organizzazione tecnico-sanitaria.
4. La Giunta regionale aggiorna i requisiti
minimi richiesti per l'autorizzazione ogni qualvolta l'evoluzione tecnologica o
normativa lo rendano necessario.
(10) Periodo così
sostituito dall'art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 12
gennaio 2005, n. 1. Il testo originario era così
formulato: «Nessuna struttura sanitaria di ricovero per acuti può possedere
capacità ricettiva inferiore a trenta posti letto.».
(11) Periodo soppresso dall'art. 12, comma 1, lettera a), L.R. 9
agosto 2006, n. 26. ]
La presente legge
è stata abrogata dalla l.r. n. 9/2017, art. 31
(giurisprudenza)
T.A.R. Lecce
Sez. II, sent. n. 1778 del 27-03-2006 (ud. del
16-03-2006),
C. Di R. In S. D. I. Srl e altri c. Azienda
U.S.L. Le/1
Art. 7
Procedure per l'autorizzazione alla
realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie. (12)
[1. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma
1, lettera a), i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per
territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura
corredandola della documentazione prescritta. Il Comune richiede alla Regione la
prevista verifica di compatibilità, di cui all'articolo 8-ter del decreto
legislativo, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. In sede
di prima applicazione il Comune richiede alla Regione la prevista verifica di
compatibilità successivamente alla data di pubblicazione del Registro di cui
all'articolo 30 della L.R. n. 1/2005 fatta eccezione per le strutture di cui
alla lettera a), punto 1), numeri 1.2.2, 1.2.4, 1.3 e punto 2), numeri 2.3 e
2.4, del comma 1 dell'articolo 5 (13) .
1-bis. Nelle ipotesi di modifica della
disciplina dei posti letto o di funzioni che non presuppongono interventi
soggetti ad autorizzazione o concessione comunale, il procedimento di
autorizzazione alla realizzazione relativa alle strutture di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera a), numero 1, è unificato a quello relativo all'autorizzazione
all'esercizio rilasciata dalla Regione (14) .
2. Il parere di compatibilità regionale è
rilasciato, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di
cui al comma 1, con provvedimento del Dirigente del Settore sanità della
Regione, sentita l’azienda sanitaria locale interessata in relazione alla
localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e sociosanitarie della
tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale (15) .
2-bis. Il parere di compatibilità di cui al
comma 2 ha validità biennale a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia
fatto richiesta d’autorizzazione all’esercizio alla Regione o
all’amministrazione comunale, con determinazione del dirigente del servizio
competente si procede alla revoca, previa diffida ai sensi di legge, del parere
di compatibilità e alla contestuale notifica dell’atto all’amministrazione
comunale che ha avviato la richiesta (16) (17) .
2-ter. Le strutture di cui all’articolo
12
della legge
regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria),
qualora non abbiano fatto richiesta di autorizzazione all’esercizio alla data di
entrata in vigore della presente legge, hanno due anni di tempo dalla data di
entrata in vigore della presente legge per richiedere l’autorizzazione
all’esercizio (18) (19) .
(13) Periodo
aggiunto dall'art. 17,
comma 1, lettera b), L.R.
12 agosto 2005, n. 12, poi così modificato dall'art. 12,
comma 1, lettera b), L.R.
9 agosto 2006, n. 26. Ai sensi della medesima lettera b) il parere
di compatibilità non è richiesto per le strutture già autorizzate alla
realizzazione prima dell'entrata in vigore della legge
regionale 22 dicembre 2000, n. 28.
(14) Comma aggiunto
dall'art. 16,
comma 1, lettera b), L.R.
12 gennaio 2005, n. 1.
(15) Comma così
modificato dall’art. 4,
comma 1, lettera e), L.R.
25 febbraio 2010, n. 4.
(16) Comma aggiunto
dall’art.4,
comma 1, lettera f), L.R.
25 febbraio 2010, n. 4.
(17) Per la proroga
del termine indicato nel presente comma vedi l’art.41,
L.R.
30 dicembre 2011, n. 38.
(18) Comma aggiunto
dall’art. 4,
comma 1, lettera f), L.R.
25 febbraio 2010, n. 4.
(19) Per la proroga
del termine indicato nel presente comma vedi l’art.41,
L.R.
30 dicembre 2011, n. 38.]
La presente legge
è stata abrogata dalla l.r. n. 9/2017, art. 31
(giurisprudenza)
T.A.R. Lecce
Sez. II, sent. n. 1778 del 27-03-2006 (ud. del
16-03-2006),
C. Di R. In S. D. I. Srl e altri c. Azienda
U.S.L. Le/1
Art. 8
Procedure per l'autorizzazione all'esercizio
delle attività sanitarie e socio-sanitarie.
[1. Tutti i soggetti che intendono gestire
attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio
sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al Comune.
2. Alla domanda deve essere allegato il
certificato di agibilità e tutta la documentazione richiesta dall'ente
competente.
3. Alla Regione compete il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie
di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1.1. (20).
4. Al comune compete il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie
di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1.2. (21).
5. La Regione e il Comune, avvalendosi del
Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL competente per territorio,
eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito
dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti
minimi di cui al Reg.
reg. 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie), e successive modificazioni, nonché
ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione,
ove prevista (22). L'accertamento da parte del
Dipartimento di prevenzione deve essere effettuato entro novanta giorni dalla
data di ricevimento della documentazione.
6. Completato l'iter istruttorio, il
Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL inoltra gli atti degli accertamenti
e il parere conclusivo alla Regione o al Comune interessato, che, in caso di
esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività
sanitaria o socio-sanitaria entro sessanta giorni dalla data di notifica degli
accertamenti di cui al comma 5, fatta salva l'interruzione dei termini
effettuata ai sensi delle vigenti disposizioni.
(20) Comma così
sostituito dall’art.4,
comma 1, lettera g), L.R.
25 febbraio 2010, n. 4. Il testo originario era così formulato: «3.
Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le
strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
a), punto 1).».
(21) Comma così
sostituito dall’art. 4,
comma 1, lettera h), L.R.
25 febbraio 2010, n. 4. Il testo originario era così formulato: «4.
Al Comune compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture
sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto
2), nonché per le strutture di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), punto
1.2.».
(22) Periodo così
modificato dall’art. 4,
comma 1, lettera i),L.R.
25 febbraio 2010, n. 4.]
La presente legge
è stata abrogata dalla l.r. n. 9/2017, art. 31
Art. 9
Istanza di riesame.
[1. Nel caso di diniego dell'autorizzazione o
nel caso la stessa contenga le prescrizioni di cui all'articolo 11, comma 1,
lettera e), l'interessato può presentare, a pena di decadenza, entro sessanta
giorni dalla data di ricevimento dell'atto medesimo, le proprie controdeduzioni
mediante istanza di riesame.
2. La Regione o il Comune decidono
sull'istanza, sentito il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL competente
per territorio, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della
stessa. ]
La presente legge
è stata abrogata dalla l.r. n. 9/2017, art. 31
Art. 10
Decadenza dell'autorizzazione
all'esercizio.
[1. L'autorizzazione non è trasmissibile a un soggetto
diverso da quello autorizzato, fatte salve le seguenti ipotesi, fermo restando
il possesso dei requisiti, con le conseguenti modifiche autorizzative:
1) costituzione di nuova società per fusione di società
o fondazioni già autorizzate in ambito regionale; (23)
2) fusione per incorporazione tra società o
fondazionui autorizzate in ambito regionale (24);
2-bis) passaggio da aziende individuali e/o società di
persone, già autorizzate all'esercizio, a società di capitale con il vincolo
della permanenza con una quota non inferiore al 51 per cento nella compagine
sociale del soggetto autorizzato all'esercizio (25).
2
ter) atti dispositivi dell’intero ramo di azienda, previa notifica alla
amministrazione e subordinatamente al riscontro della permanenza dei requisiti
soggettivi e soggettivi. (26)
1-bis. Limitatamente alle strutture che erogano
prestazioni termali insistenti sul territorio regionale è consentito, in caso di
trasferimento della titolarità di società, continuare l'esercizio dell'attività
fino al rilascio e/o conferma dell'autorizzazione (27).
2. In caso di decesso della persona fisica autorizzata e
ferma restando la sussistenza dei requisiti, gli eredi possono continuare
l'esercizio dell'attività fino al rilascio e/o conferma dell'autorizzazione, che
deve avvenire entro un tempo massimo di un anno, pena la decadenza (28).
3. L'autorizzazione decade nei casi di:
a) estinzione della persona giuridica autorizzata;
b) rinuncia del soggetto autorizzato;
c) condanna passata in giudicato per reati di truffa e
corruzione contro la pubblica amministrazione e associazione a delinquere di
stampo mafioso nei confronti del titolare dell'attività.
(23) Numero modificato dalla
l.r.
n. 45/2013, art. 15, lettera a).
(24) Numero dapprima
modificato dall'art. 17, comma 1,
lettera c),L.R.
12 agosto 2005, n. 12 e successivamente dalla l.r.
n. 45/2013, art. 15, lettera b).
(25) Numero aggiunto
dall'art.8,
comma 1, L.R.
23 dicembre 2008, n. 45.
(26) Numero aggiunto dalla l.r.
n. 45/2013, art. 15, lettera c).
(27) Comma aggiunto dall'art. 16,
comma 1, lettera c), L.R.
12 gennaio 2005, n. 1.
(28) Comma
così modificato dall’art. 4,
comma 1, lettera j), L.R.
25 febbraio 2010, n. 4.]
La presente legge
è stata abrogata dalla l.r. n. 9/2017, art. 31
Art. 11
Disposizioni comuni alle autorizzazioni.
[1. L'autorizzazione indica in particolare:
a) i dati anagrafici del soggetto richiedente nel caso lo
stesso sia persona fisica;
b) la ragione sociale e il nominativo del
legale rappresentante nel caso in cui il soggetto richiedente sia una società;
c) la sede legale, l'ubicazione e la
denominazione della struttura;
d) la tipologia delle prestazioni
autorizzate;
e) eventuali prescrizioni volte a garantire
l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui all'articolo 6; (29)
f) il nome e i titoli accademici del
responsabile sanitario.
2. La sostituzione del responsabile sanitario deve essere
comunicata all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione per la variazione del
relativo provvedimento.
(29) Vedi anche l'art. 3,
comma 2, lett. e) della L.R.
n. 26/2006.]
La presente legge
è stata abrogata dalla l.r. n. 9/2017, art. 31
Art. 12
Legale rappresentante della struttura.
[1. Il legale rappresentante della struttura
è tenuto a comunicare tempestivamente all'ente che ha rilasciato
l'autorizzazione (30):
a) il nominativo del sostituto del
responsabile sanitario in caso di assenza o impedimento dello stesso;
b) le sostituzioni e/o le integrazioni del
personale sanitario operante nella struttura;
c) tutte le variazioni e trasformazioni
intervenute nella natura giuridica e nella composizione della società titolare
della struttura;
d) la temporanea chiusura o inattività della
struttura, motivandola adeguatamente, e comunque per un periodo non superiore a
un anno (31).
2. Il legale rappresentante della struttura
è inoltre tenuto a:
a) verificare l'assenza di situazioni di
incompatibilità ai sensi della normativa vigente;
b) assicurare la presenza del responsabile
sanitario e del restante personale;
c) comunicare alla Regione o al Sindaco,
entro il 31 gennaio di ogni anno, le variazioni intervenute nelle sostituzioni
e/o integrazioni delle attrezzature sanitarie.
(31) Lettera così
sostituita dall’art.4,
comma 1, lettera l), L.R.
25 febbraio 2010, n. 4. Il testo originario era così formulato: «d)
la temporanea chiusura o inattività della struttura.». ]
La presente legge
è stata abrogata dalla l.r. n. 9/2017, art. 31
Art. 13
Responsabile sanitario - Requisiti.
[1. Ogni struttura sanitaria deve avere un
responsabile sanitario.
2. Nelle strutture pubbliche ed equiparate di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1.1, il responsabile sanitario
deve possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente.
3. Nelle strutture private di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1.1, il responsabile sanitario deve
essere in possesso dei requisiti previsti per l'incarico di direttore medico di
presidio ospedaliero di struttura pubblica. Ai fini dell'attribuzione
dell'incarico di responsabile sanitario presso tali strutture, l'anzianità di
servizio maturata nella disciplina con rapporto di lavoro continuativo presso
strutture private è equiparata a quella prestata nelle strutture pubbliche.
Nelle case di cura con meno di centocinquanta posti letto, il responsabile
sanitario deve possedere la specializzazione in direzione medica di presidio
ospedaliero o equipollente ovvero l'anzianità di cinque anni nella disciplina.
Anche presso tali strutture, ai fini dell'attribuzione dell'incarico di
responsabile sanitario, l'anzianità di servizio maturata nella disciplina con
rapporto di lavoro continuativo presso strutture private è equiparata a quella
prestata nelle strutture pubbliche.
4. Nelle strutture monospecialistiche
ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali le funzioni del responsabile
sanitario possono essere svolte anche da un medico in possesso della
specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente rispetto a quella
cui fa capo la struttura.
5. Negli ambulatori che svolgono
esclusivamente attività di medicina di laboratorio, le funzioni del responsabile
sanitario possono essere svolte anche da personale sanitario di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 1984.
6. Non è consentito svolgere le funzioni di
responsabile sanitario in più di una struttura sanitaria, fatta eccezione per le
strutture territoriali monospecialistiche residenziali e semiresidenziali e,
comunque, a condizione che il totale dei posti letto non sia superiore a
cinquanta.
7. La funzione di responsabile sanitario è
incompatibile con la qualità di proprietario, comproprietario, socio o azionista
della società che gestisce la struttura sanitaria, fatta eccezione per le
strutture monospecialistiche residenziali e semiresidenziali e per le strutture
ambulatoriali.
7-bis. Il limite di età massimo previsto per lo
svolgimento della funzione di responsabile sanitario è quello previsto dal comma
1 dell’articolo 15-nonies del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni (32).
(32) Comma aggiunto dall’art.
4,
comma 1, lettera m), L.R.
25 febbraio 2010, n. 4.]
La presente legge
è stata abrogata dalla l.r. n. 9/2017, art. 31
Art. 14
Responsabile sanitario - Compiti.
[1. Il responsabile sanitario cura
l'organizzazione tecnico-sanitaria della struttura sotto il profilo igienico e
organizzativo, essendone responsabile nei confronti della titolarità e
dell'Autorità sanitaria competente, e assicura tutte le funzioni previste dalle
norme vigenti. ]
La presente legge
è stata abrogata dalla l.r. n. 9/2017, art. 31
Art. 15
Sanzioni.
[1. Il Presidente della Regione o il Sindaco
(di seguito indicate come le Autorità competenti), secondo le rispettive
competenze di cui all'articolo 8, commi 3 e 4, a seguito di accertamenti
eseguiti dagli organi della pubblica amministrazione incaricati della vigilanza,
dispongono la chiusura di strutture o attività aperte o trasferite in altra sede
senza autorizzazione.
2. Le Autorità competenti revocano
l'autorizzazione e dispongono la conseguente chiusura della struttura nella
quale sia stato accertato l'esercizio abusivo della professione sanitaria o in
cui siano state commesse gravi e/o reiterate inadempienze comportanti situazioni
di pericolo per la salute dei cittadini, fatta salva, nei casi previsti, la
trasmissione di informativa di reato all'Autorità giudiziaria.
3. Nei casi previsti ai commi 1 e 2 è
comminata la sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo di euro 6
mila e un massimo di euro 12 mila.
4. Le Autorità competenti, nel caso in cui
siano state apportate modifiche strutturali, funzionali o della tipologia delle
prestazioni erogate tali da configurare rischio per la salute pubblica,
dispongono il ripristino della situazione preesistente, da assicurare entro il
termine di trenta giorni. In tal caso l'Autorità sanitaria locale dispone la
sospensione dell'attività.
5. Ove il trasgressore non provveda nel
termine assegnato, le Autorità competenti dispongono la chiusura della
struttura. La riapertura può essere concessa non prima di sei mesi dalla data di
notifica del provvedimento, previa verifica dell'avvenuta rimozione delle cause
che hanno determinato il provvedimento di chiusura.
6. In caso di carenza dei requisiti di cui
all'articolo 6, di violazione di prescrizioni inserite nell'atto di
autorizzazione o di disfunzioni assistenziali che possano essere eliminate
mediante idonei interventi, le Autorità competenti ordinano gli adempimenti
necessari assegnando a tal fine un termine compreso fra trenta e centottanta
giorni.
7. Ove il trasgressore non provveda nei
termini assegnati, le Autorità competenti dispongono la sospensione
dell'attività per un periodo di tempo sino a sei mesi.
8. L'attività sospesa può essere nuovamente
esercitata previo accertamento dell'intervenuta rimozione delle infrazioni
rilevate. In caso contrario le Autorità competenti dichiarano la revoca
dell'autorizzazione.
9. Nei casi previsti ai commi 4 e 6 è
applicata la sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo di euro 3
mila e un massimo di euro 6 mila.
10. Il legale rappresentante e il
responsabile sanitario della struttura che non adempiono agli obblighi a essi
rispettivamente imposti dagli articoli 12 e 14 sono soggetti rispettivamente
alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille a euro 2 mila.
11.
Salvo quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, lettera d), l’autorizzazione
decade automaticamente in caso di dichiarata o accertata chiusura o inattività
per un periodo superiore a tre mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione
dell’accordo contrattuale. (33)
(33) Comma dapprima modificato dall’art. 4,
comma 1, lettera n), L.R.
25 febbraio 2010, n. 4, successivamente sostituito dall'art.
1,
comma 1, della L.R.del
17 giugno 2013, n. 14. Il testo originario era così formulato:" 11.
Salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera d), l'autorizzazione
decade automaticamente in caso di dichiarata o
accertata chiusura o inattività per un periodo superiore a sei
mesi."]
La presente legge è
stata abrogata dalla l.r. n. 9/2017, art. 31
Art. 16
Procedimento per l'applicazione dei
provvedimenti di cui all'articolo 15.
[1. L'accertamento delle violazioni di cui al
presente capo è effettuato dal Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL
territorialmente competente.
2. Per l'accertamento e l'applicazione delle
sanzioni pecuniarie si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981,
n. 689 e successive modificazioni. Resta fermo l'obbligo di rapporto
all'Autorità giudiziaria nel caso di violazione di norme penali.
3. La chiusura della struttura ai sensi
dell'articolo 15, commi 1 e 5, è disposta dall'Autorità competente.
4. Nel caso previsto dall'articolo 15, comma
2, salvo accertata situazione di pericolo per la salute dei cittadini,
l'interessato può far pervenire all'Autorità competente, entro il termine di
trenta giorni dalla data di contestazione, scritti difensivi e documenti nonché
chiedere di essere sentito. Dopo aver acquisito il rapporto del Dipartimento di
prevenzione dell'Azienda USL, esaminati gli scritti difensivi e sentito
eventualmente l'interessato, l'Autorità competente, se ritiene fondato
l'accertamento, dispone i relativi provvedimenti sanzionatori previsti
dall'articolo 15. È consentito il pagamento in misura ridotta ai sensi
dell'articolo 16della legge n. 689/1981. L'Autorità competente, qualora
dall'accertamento, comprensivo delle controdeduzioni dell'organo accertatore,
non ravvisi la sussistenza delle violazioni o inadempienze, emette provvedimento
motivato di archiviazione. Il provvedimento emanato è notificato all'interessato
ed è trasmesso all'organo che ha redatto il rapporto il quale, nel caso sia
disposta la chiusura, ne cura l'esecuzione.
5. I proventi delle sanzioni amministrative comminate
dall'Autorità competente sono incamerati dalla Regione e utilizzati con
destinazione ad attività socio-sanitarie e al potenziamento delle dotazioni
organiche e finanziarie dei dipartimenti di prevenzione delle ASL (34) .
(34) Comma così modificato
dall’art. 4,
comma 1, lettera o), L.R.
25 febbraio 2010, n. 4.]
La presente legge
è stata abrogata dalla l.r. n. 9/2017, art. 31
Art. 17
Registro delle strutture autorizzate.
[1. È istituito presso il competente Assessorato della
Regione il Registro delle strutture sanitarie e socio-sanitarie autorizzate
all'esercizio.
2. A tale scopo il Sindaco trasmette
all'Azienda USL, nel territorio della quale è ricompreso il Comune, copia di
tutti gli atti autorizzativi rilasciati nonché le pronunce di sospensione,
decadenza e revoca, al fine della registrazione degli stessi nel Sistema
informativo sanitario regionale.
2-bis. È istituito presso il Comune di
appartenenza l'apposito elenco degli studi odontoiatrici autorizzati con i
nominativi dei titolari abilitati all'esercizio (35) .
(35) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, lettera d), L.R.
12 gennaio 2005, n. 1. ]
La presente legge
è stata abrogata dalla l.r. n. 9/2017, art. 31
Art. 18
Verifica periodica dei requisiti minimi
autorizzativi e vigilanza.
[1. I soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attività sanitaria inviano, con cadenza quinquennale, al Dipartimento di
prevenzione dell'Azienda USL territorialmente competente una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà concernente la permanenza del possesso dei
requisiti minimi di cui all'articolo 6, corredata di relazione tecnico-sanitaria
redatta a cura del responsabile sanitario.
2. Il Dipartimento di prevenzione, d'intesa
con altre strutture in rapporto alla tipologia di prestazioni erogate dalle
strutture interessate, con cadenza almeno quinquennale e ogni qualvolta la
Regione ne ravvisi la necessità, provvede a effettuare controlli e verifiche
ispettive tese all'accertamento della permanenza dei requisiti che hanno dato
luogo al rilascio dell'autorizzazione. Di ogni verifica è redatto apposito
verbale da consegnare in copia al legale rappresentante della struttura, al
responsabile sanitario, alla Regione e al Comune per gli eventuali provvedimenti
di cui all'articolo 15.
2-bis. Al fine di assicurare il puntuale
svolgimento da parte del personale del servizio igiene e sanità pubblica delle
attività derivanti da piani straordinari o periodici di verifica approvati dalla
Regione, nonché da verifiche disposte in forza di norme nazionali, i direttori
generali delle ASL adottano, sulla base di apposita proposta del direttore del
dipartimento di prevenzione, gli interventi organizzativi necessari per il
rispetto dei medesimi piani anche mediante l’utilizzo degli istituti
contrattuali previsti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro
(CCNL) (36) .
(36) Comma aggiunto
dall’art.4,
comma 1, lettera p), L.R.
25 febbraio 2010, n. 4.]
La presente legge
è stata abrogata dalla l.r. n. 9/2017, art. 31
Art.
18 bis (37)
(Trasferimento definitivo delle strutture
autorizzate all’esercizio)
[1. L’autorizzazione
all’esercizio si intende conferita esclusivamente al soggetto e per la sede
della struttura così come risulta dall’atto che la conferisce.
2. Il
trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già
autorizzate all’esercizio è consentito, ai sensi dell’articolo 8, mediante
apposita autorizzazione all’esercizio per trasferimento.
3. Le strutture
sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate all’esercizio di cui lettera a) del
comma 1 dell’articolo 5 sono autorizzate all’esercizio per trasferimento previa
acquisizione dell’autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi
del combinato disposto di cui al punto 3.3 della lettera a) del comma 1
dell’articolo 5 e all’articolo 7. La verifica di compatibilità regionale è
eseguita secondo le modalità e i contenuti previsti dal comma 3 dell’articolo 28
bis.”.
(37) Articolo inserito
dall'art.2,
comma 1, della L.R.
17 giugno 2013, n. 14.]
La presente legge
è stata abrogata dalla l.r. n. 9/2017, art. 31
Art. 19
Norme transitorie.
[1. Le disposizioni di cui alla presente
legge trovano immediata applicazione nel caso di realizzazione di nuove
strutture e di ampliamento o trasformazione di strutture già autorizzate.
2. Gli studi medici, odontoiatrici e delle
altre professioni sanitarie, per i quali la precedente normativa non prevedeva
l'autorizzazione all'esercizio, già operanti al 15 ottobre 2002, data di
pubblicazione della Delib.G.R. 30 settembre 2002, n. 1412, sono provvisoriamente
autorizzati, nel rispetto di quanto previsto ai commi successivi (38) .
3. Le strutture già autorizzate e i soggetti
di cui al comma 2, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla
normativa vigente per i requisiti generali, devono adeguarsi ai requisiti di cui
all'articolo 6, nei termini sotto indicati, decorrenti dal 1° gennaio 2006,
primo giorno successivo ai termini di cui ai commi 5 e 7-bis del presente
articolo (39) :
a) entro quattro anni, per quanto riguarda i
requisiti strutturali e impiantistici e tecnologici, generali e specifici;
b) entro due anni, per quanto riguarda i
requisiti organizzativi generali e specifici.
4. I termini di cui al comma 3 per le
strutture pubbliche, decorrenti dalla data di approvazione del piano di
adeguamento di cui all'articolo 9,
comma 2, della L.R.
n. 19/2003, sono coincidenti con quelli dell'accreditamento di cui
al capo III.
5. Le strutture private già autorizzate ai
sensi della normativa vigente, per continuare a svolgere le attività, devono
presentare, entro il 31 dicembre 2005 domanda di conferma dell'autorizzazione
con impegno alla realizzazione dei requisiti entro i termini di cui al comma 3
(40) .
6. L'Autorità competente, accertata tramite
il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL la sussistenza dei requisiti
richiesti, rinnova l'autorizzazione stessa.
7. La mancata presentazione della domanda di
conferma dell'autorizzazione o il mancato adeguamento ai requisiti disciplinati
dalla presente legge nei termini indicati nel comma 3 comporta la decadenza
dell'autorizzazione e la conseguente chiusura dell'esercizio.
7-bis. In deroga a quanto previsto
dall'articolo 30
della L.R.
n. 1/2005, i soggetti di cui al comma 2 presentano le richieste
d'inserimento nel registro provvisorio entro il 31 dicembre 2005 (41).
7-ter. I professionisti autorizzati ai sensi
del comma 2 sono tenuti al pagamento della tassa governativa di cui all'articolo
1, lettera e), del decreto del Presidentedella Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4
(Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative
statali in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera e dei relativi
personale e uffici), recepito con legge
regionale 4 dicembre 2001, n. 31 (Disposizioni di carattere
tributario), a decorrere dalla data dell'autorizzazione definitiva
all'esercizio, rilasciata ai sensi del comma 6 (42) .
(38) Vedi anche l'art.
30, comma 2, L.R.
12 gennaio 2005, n. 1.
(39) Comma così
modificato dapprima dall'art. 17, comma 1, lettera d), n. 1), L.R.
12 agosto 2005, n. 12 e poi dall'art.
12, comma 1, lettera c), L.R.
9 agosto 2006, n. 26.
(40) Comma così
sostituito dall'art. 16, comma 1, lettera e), L.R.
12 gennaio 2005, n. 1 (vedi anche l'art. 30, comma
1, della stessa legge), poi così modificato dall'art. 17, comma 1, lettera d), n. 2), L.R.
12 agosto 2005, n. 12. Il testo originario era così
formulato: «5. Le strutture private già autorizzate ai sensi della normativa
vigente, per continuare a svolgere le attività, devono presentare, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conferma
dell'autorizzazione con impegno alla realizzazione dei requisiti entro i termini
di cui al comma 3 decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).».
(41) Comma aggiunto dall'art. 17, comma 1, lettera d), n. 3), L.R.
12 agosto 2005, n. 12.
(42) Comma aggiunto
dall'art. 12, comma 1, lettera d), L.R.
9 agosto 2006, n. 26.]
La presente legge
è stata abrogata dalla l.r. n. 9/2017, art. 31
Capo III - Accreditamento delle
strutture pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie e socio-sanitarie
(giurisprudenza)
T.A.R. Lecce
Sez. II, sent. n. 4770 del 05-10-2006 (ud. del
29-06-2006),
Casa di Cura B. S.r.L. c. Regione
Puglia
Art. 20
Accreditamento istituzionale e obbligatorietà
del possesso dei requisiti.
[1. L'accreditamento istituzionale deve
concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, garantendo ai
cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate
per conto e a carico del servizio sanitario.
2. Le strutture sanitarie pubbliche, le
strutture sanitarie private autorizzate in esercizio e i professionisti che
intendano erogare prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale
all'interno dei vincoli della programmazione sanitaria regionale devono ottenere
preventivamente l'accreditamento.
3. L'autorizzazione alla realizzazione e
all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di
accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto
alla programmazione regionale.
4. L'accreditamento, nell'ambito della
programmazione regionale, è titolo necessario per l'instaurazione dei rapporti
di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo.
5. Oggetto del provvedimento di
accreditamento istituzionale sono le strutture sanitarie e relative funzioni.
6. I soggetti accreditati erogano prestazioni
sanitarie e socio-sanitarie per conto del Servizio sanitario regionale
nell'ambito dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), nonché degli eventuali
livelli aggiuntivi previsti dalla Regione.
7. Le funzioni amministrative concernenti
l'accreditamento sono svolte dal Dirigente del Settore sanità del competente
Assessorato della Regione. ]
La presente legge
è stata abrogata dalla l.r. n. 9/2017, art. 31
(giurisprudenza)
T.A.R. Lecce
Sez. II, sent. n. 4770 del 05-10-2006 (ud. del
29-06-2006),
Casa di Cura B. S.r.L. c. Regione
Puglia
Art. 21
Condizioni per l'accreditamento.
[1. L'accreditamento istituzionale è
rilasciato subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente
articolo e ai requisiti di cui all'articolo 23.
2. Condizioni essenziali per l'accreditamento
sono:
a) il possesso dei requisiti generali e
specifici concernenti la struttura, le tecnologie e l'organizzazione del
servizio;
b) l'accettazione del sistema di pagamento a
prestazione nel rispetto del volume massimo di prestazioni e del corrispondente
corrispettivo fissato a livello regionale e di singole Unità sanitarie locali e
dei criteri fissati dalla Regione a norma dell'articolo 8-quinquies, comma 1,
lettera d), del decreto legislativo;
c) l'adozione di un programma interno di
verifica e di promozione della qualità dell'assistenza;
d) il possesso dell'autorizzazione
all'esercizio, ove preventivamente richiesta dalla normativa vigente al momento
dell'attivazione della struttura;
e) la funzionalità rispetto agli indirizzi di
programmazione regionale relativamente al fabbisogno assistenziale e verifica
positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti in caso di
accreditamento provvisorio di cui all'articolo 8-quater, comma 7, del decreto
legislativo;
f) la rispondenza della struttura, della
funzione o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione di
cui all'articolo 23;
g) il dimensionamento massimo dei posti letto
delle Unità operative (UO), per quanto riguarda i presidi ospedalieri pubblici
ed equiparati, secondo quanto indicato nel Piano sanitario regionale e nel
collegato riordino della rete ospedaliera nel tempo vigente
(43);
h) la rispondenza allo standard minimo di
posti letto, per quanto riguarda le case di cura private, previsto dall'articolo
6;
h-bis) In sede di adozione del PRS, la Giunta
regionale, in esecuzione della propria Delib.G.R. 28 settembre 2005, n. 1585,
ridefinisce gli standard di posti letto per disciplina secondo criteri di
efficacia ed efficienza, anche al fine di garantire l'equa distribuzione
territoriale e la riduzione della mobilità passiva extra-regionale (44) ;
h-ter) In sede di revisione
dell'organizzazione ospedaliera, in esecuzione della Delib.G.R. n. 1385/2005, la
Giunta ridefinisce gli standard secondo criteri di efficienza ed efficacia,
anche al fine di garantire l'equa distribuzione territoriale delle strutture e
la riduzione della mobilità passiva extra-regionale (45) .
3. Le case di cura transitoriamente
accreditate o autorizzate all'esercizio possono essere accreditate per un numero
di posti letto, calcolati con riferimento ai requisiti minimi strutturali per
l'area di degenza fissati dalla Regione, fino al massimo della dotazione in
esercizio alla data del 31 ottobre 2003. L'accreditamento può essere rilasciato
in maniera graduale per unità o disciplina o settori al completamento della
relativa fase istruttoria (46) .
4. Fermo restando quanto fissato al comma 3
nonché ai commi 2 e 3 dell'articolo 24, le case di cura e gli altri soggetti
privati, transitoriamente accreditati, devono presentare alla Regione un piano
di adeguamento ai requisiti prescritti dal Reg.
n. 31/2005, entro sei mesi dalla data di scadenza del bando di cui
all'articolo 24, comma 4. Le altre strutture autorizzate già operanti devono
essere in possesso dei requisiti prescritti al momento della presentazione della
richiesta di accreditamento (47) .
[4-bis. Il bando di cui
all'articolo 24, comma 4, è emanato entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione dell'atto di programmazione relativo alla rimodulazione della rete
ospedaliera regionale, previsto dall'intesa tra Stato, Regioni e P.A. del 23
marzo 2005, repertorio n. 2271] (48) .
4-ter. Le strutture di ricovero per acuti già
autorizzate e in esercizio al 31 ottobre 2003 nonché le strutture
transitoriamente accreditate, che sottoscrivono le preintese di cui alla
Delib.G.R. 28 settembre 2005, n. 1385 (Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
Adeguamento dello standard di posti letto), possono presentare domanda di
accreditamento entro dodici mesi dalla data di adozione delle preintese da parte
della Giunta regionale. Le strutture che a seguito della sottoscrizione delle
preintese devono riconvertire posti letto per acuti in attività residenziale
extra-ospedaliera o altra fattispecie che configuri una delle condizioni
previste dall'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 3), possono presentare
domanda di accreditamento, entro lo stesso termine di cui al presente comma, per
le nuove attività da assicurare presso la stessa o diversa struttura.
L'approvazione delle preintese da parte della Giunta regionale e la Delib.G.R.
n. 1870/2002 costituiscono valutazione positiva di compatibilità col fabbisogno
ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e di funzionalità rispetto alla
programmazione, in deroga alle procedure di cui all'articolo 7, intendendosi il
fabbisogno determinato all'esito delle suddette preintese e dalle stesse
soddisfatto per quanto riguarda i posti letto per acuti. Per le attività di
nuova realizzazione, tali strutture sono esentate dalla presentazione del piano
di adeguamento di cui al comma 4, fermo restando il possesso dei requisiti
accertato secondo la procedura di verifica degli stessi (49) .
5. Nei piani di cui al comma 4 devono essere
previsti tempi differenziati di adeguamento ai requisiti, in relazione alla loro
complessità e funzione.
[6. Ogni casa di cura deve
essere articolata in UO con un numero di posti letto non inferiore al 50 per
cento delle dotazioni standard previste per le strutture pubbliche dal piano
regionale di riordino della rete ospedaliera] (50) .
7. Sono esclusi dal processo di
accreditamento le strutture che erogano prestazioni sanitarie ove si svolgono
anche attività ludiche, sportive ed estetiche, fatta eccezione per gli
stabilimenti termali.
(43) Lettera così
modificata dall'art. 17, comma 1, lettera e), n.
1), L.R.
12 agosto 2005, n. 12.
(44) Lettera aggiunta
dall'art.12, comma 1, lettera e), L.R.
9 agosto 2006, n. 26.
(45) Lettera aggiunta
dall'art. 12, comma 1, lettera e), L.R.
9 agosto 2006, n. 26.
(46) Periodo aggiunto
dall'art. 16, comma 1, lettera f), L.R.
12 gennaio 2005, n. 1.
(47) Comma così
sostituito dall'art. 17, comma 1, lettera e), n.
2), L.R.
12 agosto 2005, n. 12. Il testo originario era così
formulato: «4. Fermo restando quanto fissato al comma 3, nonché ai commi 2 e 3
dell'articolo 24, le case di cura e gli altri soggetti privati transitoriamente
accreditati o autorizzati all'esercizio che intendono accedere al regime di
accreditamento istituzionale devono presentare alla Regione piani di adeguamento
ai requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, generali e specifici,
entro sei mesi dalla data di approvazione del regolamento di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera a).».
(48) Comma aggiunto
dall'art. 17, comma 1, lettera e), n.
3), L.R.
12 agosto 2005, n. 12, poi abrogato
dall'art. 6,
L.R. 19 febbraio 2008, n. 1.
(49) Comma aggiunto
dall'art. 12, comma 1, lettera f), L.R.
9 agosto 2006, n. 26.
(50) Comma soppresso
dall'art. 12, comma 1, lettera g), L.R.
9 agosto 2006, n. 26. ]
La presente legge
è stata abrogata dalla l.r. n. 9/2017, art. 31
Art. 22
Rapporti tra soggetti accreditati ed ente
pubblico.
[1. La Giunta regionale disciplina i rapporti
di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo mediante uno schema tipo
di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle
quantità, delle tipologie di prestazioni da erogare, delle tariffe e le modalità
delle verifiche e dei controlli rispetto alla qualità delle prestazioni erogate.
2. La Giunta regionale provvede alla
definizione degli indirizzi per la formulazione dei piani annuali preventivi di
attività, con l'indicazione delle funzioni e delle attività da potenziare e da
depotenziare nel rispetto della programmazione regionale, compatibilmente con le
risorse finanziarie, e dei criteri per l'individuazione dei soggetti erogatori,
tra quelli accreditati, con i quali stipulare i contratti.
3. La Regione e le Aziende USL definiscono
accordi con le Aziende sanitarie e stipulano contratti con le strutture private
e i professionisti anche mediante intese con le relative organizzazioni
rappresentative a livello regionale.
4. La qualità di soggetto accreditato non
costituisce vincolo per le Aziende USL a corrispondere la remunerazione delle
prestazioni erogate al di fuori dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo
8-quinquies del decreto legislativo.]
La presente legge
è stata abrogata dalla l.r. n. 9/2017, art. 31
Art. 23
Definizione degli ulteriori requisiti di
qualificazione per l'accreditamento.
[1. I requisiti ulteriori di qualificazione
ai fini dell'accreditamento fissati dalla Giunta regionale devono risultare:
a) compatibili con l'esigenza di garantire
che lo sviluppo del sistema sia funzionale alle scelte di programmazione
regionale;
b) orientati a promuovere l'appropriatezza,
l'accessibilità, l'efficacia, l'efficienza delle attività e delle prestazioni,
in coerenza con i LEA;
c) finalizzati a perseguire l'uniformità dei
livelli di qualità dell'assistenza offerta dai soggetti pubblici e privati;
d) commisurati rispetto al livello
quantitativo e qualitativo di dotazioni strumentali, tecnologiche e
amministrative correlate alla tipologia delle prestazioni erogabili;
e) tesi a favorire il miglioramento della
qualità e l'umanizzazione dell'assistenza attraverso la risultanza positiva
rispetto al controllo di qualità, anche con riferimento agli indicatori di
efficienza e di qualità dei servizi e delle prestazioni previsti dagli articoli
10 e 14 del decreto legislativo e dal sistema di garanzia dei LEA.
2. La Giunta regionale individua:
a) gli ambiti e strumenti per la verifica
dell'attività svolta e dei risultati raggiunti ai fini della conferma
dell'accreditamento istituzionale;
b) le modalità per le verifiche, iniziali e
successive, del possesso e della permanenza dei requisiti della struttura o del
professionista accreditato.
3. La Giunta regionale aggiorna i requisiti
ulteriori richiesti per l'accreditamento ogni qualvolta l'evoluzione tecnologica
o normativa lo rendano necessario. ]
La presente legge
è stata abrogata dalla l.r. n. 9/2017, art. 31
(giurisprudenza)
Consiglio di
Stato
Sez. V, sent. n. 1215 del 08-03-2006, L. c.
Regione Puglia
Art. 24
Procedure di accreditamento e di verifica dei
requisiti.
[1. Per le Aziende sanitarie, nel rispetto di
quanto stabilito all'articolo 9,
comma 1, lettera c), della L.R.
n. 19/2003, il processo di autorizzazione e accreditamento è
unificato e si applicano le procedure di cui al comma 11, lettera a). (51)
2. I soggetti privati nonché i professionisti
che intendono chiedere l'accreditamento istituzionale inoltrano la domanda con
la relativa documentazione al Settore sanità del competente Assessorato
regionale.
2-bis. Ai fini della riduzione delle liste
d'attesa, le strutture di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), numeri 1.2,
1.3 e a2, numeri 2.3 e 2.4, possono presentare domande di accreditamento
istituzionale unitamente alla domanda di autorizzazione, fermo restando il
rispetto del fabbisogno individuato nel regolamento di cui all'articolo 3 (52).
2-ter. I centri prelievo sono permessi solo a
coloro che hanno nello stesso comune un laboratorio di analisi accreditato (53).
3. Ai fini della concessione
dell'accreditamento, il Dirigente del Settore sanità, verificata la funzionalità
della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come
individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la
fase istruttoria e chiede il parere sugli aspetti tecnico-sanitari alle
strutture competenti. In base alle risultanze delle valutazioni effettuate, il
Dirigente del Settore sanità, completata la fase istruttoria, predispone gli
atti conseguenti. Le valutazioni sulla persistenza dei requisiti di
accreditamento sono effettuate con periodicità triennale e ogni qualvolta
dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica non
programmata. Gli oneri derivanti dall'attività di valutazione sono a carico dei
soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta
regionale.
4. Le strutture e i professionisti
transitoriamente accreditati ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 23
dicembre 1994, n.724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e ai
sensi del Reg.
27 novembre 2002, n. 7 (Regolamento regionale di organizzazione
delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e
private), devono presentare richiesta di accreditamento istituzionale entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando che la Regione emanerà a
seguito dell'approvazione da parte della Giunta regionale degli atti di cui
all'articolo 3. Scaduto inutilmente il termine previsto per la richiesta
dell'accreditamento istituzionale, il Dirigente del Settore sanità provvede alla
revoca dell'accreditamento transitorio della struttura. Una nuova richiesta di
accreditamento può essere inoltrata da queste strutture dopo un anno dalla data
del provvedimento di revoca (54).
5. Qualora il professionista accreditato, ai
sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), intenda continuare la propria
attività in forma associata, a domanda, è consentito il trasferimento
dell'autorizzazione e dell'accreditamento, da effettuarsi con specifico atto
dell'autorità competente, a condizione che trattasi di associazioni di persone
costituite da professionisti abilitati all'esercizio professionale nella stessa
branca, previa verifica della sussistenza dei titoli e requisiti nonché le
quantità e tipologie di prestazioni da erogare per conto e a carico del SSR
nell'ambito degli appositi rapporti, unitamente ad atto consensuale degli
associati che concordino preventivamente nell'eventualità di qualsivoglia
recesso e per qualsiasi causa la titolarità dell'autorizzazione e
dell'accreditamento dell'associazione. In caso di scioglimento della predetta
associazione o di recesso del professionista associato, già titolare
dell'autorizzazione e dell'accreditamento, rivive la titolarità
originaria .(55)
5-bis. La società di capitale autorizzata
all'esercizio ai sensi del punto 2-bis) del comma 1 dell'articolo 10 mantiene
l'accreditamento provvisorio e/o istituzionale, qualora posseduta dall'azienda
e/o dalla società di persone, previa verifica della sussistenza dei titoli e dei
requisiti (56) .
5-ter.
I soggetti risultanti a seguito delle operazioni contemplate dal comma 1
dell’articolo 10 mantengono l’accreditamento istituzionale. (57)
6. Le strutture e i professionisti
autorizzati già in esercizio possono presentare richiesta di accreditamento,
senza limiti di tempo, a decorrere dal primo giorno successivo alla data di
scadenza del termine previsto dal bando di cui al comma 4. Le richieste
pervenute alla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge sono,
comunque, acquisite e la relativa istruttoria verrà assicurata entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (58) .
7. Al termine dell'istruttoria viene
rilasciato l'accreditamento istituzionale alle strutture e ai professionisti
transitoriamente accreditati nonché a quelli autorizzati all'esercizio che ne
abbiano fatto richiesta entro i termini fissati. L'accreditamento è revocato in
conseguenza della verifica negativa circa il volume di attività svolta e la
qualità dei risultati (59) .
8. La Regione procede, ogni tre anni, per il
tramite del Dirigente del Settore sanità, alla verifica della sussistenza dei
requisiti in possesso dei soggetti di cui al comma 7.
9. In caso di esito negativo della
valutazione di cui al comma 3, il Dirigente del Settore sanità respinge la
domanda e comunica il relativo provvedimento all'interessato nel termine di otto
mesi dalla data di ricevimento della richiesta di accreditamento. Qualora in
fase istruttoria sia stata rilevata una parziale insussistenza dei requisiti
richiesti, sono comunicati al richiedente le prescrizioni e il termine per
l'adeguamento, alla scadenza del quale si procederà ad ulteriore valutazione. In
caso di diniego o di prescrizione, è data facoltà al richiedente di proporre
istanza di riesame ai sensi dell'articolo 26.
10. L'accreditamento viene conferito, sospeso
o revocato con determinazione del Dirigente del Settore sanità.
11. I requisiti di accreditamento devono
essere posseduti entro i seguenti termini:
a) le aziende sanitarie pubbliche, gli IRCCS
pubblici e privati e gli enti ecclesiastici, ivi compreso l'ex ospedale
psichiatrico di Bisceglie e Foggia, sono tenuti ad adeguare ai requisiti minimi
e ulteriori le strutture sanitarie, ivi compresi i presidi ospedalieri di cui
alla Delib.G.R. 2 agosto 2002, n. 1087 e alla Delib.G.R. 30 settembre 2002, n.
1429, secondo le seguenti fasi:
1) entro sei mesi dalla data di scadenza del
bando di cui al comma 4, le aziende gli istituti ed enti di cui sopra
predispongono un piano di adeguamento ai requisiti (60) ;
2) l'attuazione del piano di adeguamento deve
essere comunque garantita entro il termine massimo di quattro anni, per quanto
riguarda i requisiti strutturali, impiantistici e tecnologici, e di due anni,
per quanto riguarda i requisiti organizzativi generali e specifici, dalla data
in cui il piano stesso è stato approvato dalla Giunta regionale; nei piani
devono essere previsti tempi differenziati di adeguamento ai requisiti, in
relazione alla loro complessità e funzione.
Per l'esercizio delle attività sanitarie, le
strutture di nuova realizzazione devono, comunque, essere in possesso dei
requisiti autorizzativi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della
L.R.
n. 19/2003.
Gli IRCCS pubblici e privati e gli enti
ecclesiastici hanno l'obbligo di adeguarsi alle disposizioni dell'articolo
15-undecies del decreto legislativo entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
b) le case di cura e gli altri soggetti
privati transitoriamente accreditati sono tenuti ad adeguarsi agli ulteriori
requisiti previsti per l'accreditamento (61)
:
1) ai requisiti strutturali, impiantistici e
tecnologici generali e specifici: entro quattro anni dalla data di approvazione
del piano di adeguamento, come specificato al comma 12;
2) ai requisiti organizzativi generali e
specifici: entro due anni dalla data di approvazione del piano di adeguamento,
come specificato al comma 12.
12. I piani di adeguamento presentati ai
sensi dell'articolo 21, comma 4, devono essere approvati dalla Giunta regionale.
In caso di non approvazione, viene disposta la revoca dell'accreditamento
transitorio nei confronti del soggetto richiedente.
(51)Vedi anche
l'art.1,
comma 4, L.R.
8 aprile 2011, n. 5.
(52) Comma aggiunto
dall'art. 12,
comma 1, lettera h),L.R.
9 agosto 2006, n. 26.
(53) Comma aggiunto
dall'art. 12,
comma 1, lettera h), L.R.
9 agosto 2006, n. 26.
(54) In deroga a
quanto disposto nel presente comma, vedi l'art. 13,
L.R.
9 agosto 2006, n. 26.
(55) Comma così
sostituito dall'art. 12,
comma 1, lettera i), L.R.
9 agosto 2006, n. 26. Il testo originario era così formulato: «5.
Qualora il professionista accreditato intenda continuare la propria attività in
forma associata, a domanda, è consentito il trasferimento dell'autorizzazione e
dell'accreditamento, da effettuarsi con specifico atto dell'Autorità competente,
a condizione che trattasi di associazioni di persone costituite da
professionisti specialisti accreditati nella stessa branca, ferma restando la
sussistenza dei titoli e requisiti e ferme restando le quantità e tipologie di
prestazioni da erogare per conto e a carico del Servizio sanitario regionale
nell'ambito degli appositi rapporti.».
(56) Comma aggiunto
dall'art. 8,
comma 2, L.R.
23 dicembre 2008, n. 45.
(57) Comma inserito
dalla l.r.
n. 45/2013, art. 16.
(58) Comma così sostituito
dall'art. 17,
comma 1, lettera f), n. 1),L.R.
12 agosto 2005, n. 12. Il testo originario era così formulato: «6.
Le strutture e i professionisti autorizzati già in esercizio possono presentare,
secondo le modalità di cui al comma 4, domanda di accreditamento, senza vincoli
di tempo, successivamente all'approvazione da parte della Giunta regionale degli
atti di cui all'articolo 3.».
(59) Periodo così
sostituito dall'art. 16,
comma 1, lettera g), L.R.
12 gennaio 2005, n. 1. Il testo originario era così formulato:
«L'accreditamento è revocato in conseguenza di verifica negativa di cui
all'articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo.».
(60) Numero così
modificato dapprima dall'art. 16,
comma 1, lettera h), L.R.
12 gennaio 2005, n. 1 e poi dall'art. 17,
comma 1, lettera f), n. 2), L.R.
12 agosto 2005, n. 12.
(61) Alinea così
modificato dall'art. 17,
comma 1, lettera f), n. 3), L.R.
12 agosto 2005, n. 12. ]
La presente legge
è stata abrogata dalla l.r. n. 9/2017, art. 31
(giurisprudenza)
Consiglio di
Stato
Sez. V, sent. n. 1216 del 08-03-2006 (ud. del
20-12-2005),
L.C. c. Regione Puglia
T.A.R. Lecce
Sez. II, sent. n. 468 del 07-02-2005,
Soc. Centro di terapia fisica e
riabilitazione c. Regione Puglia
Art. 25
Accreditamento provvisorio.
[1. Per l'attivazione di nuove strutture o
per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, ferma restando la
compatibilità di cui all'articolo 8-ter, comma 3, del decreto legislativo per
l'autorizzazione alla realizzazione, i soggetti interessati, unitamente
all'autorizzazione all'esercizio dell'attività, possono richiedere
l'accreditamento istituzionale. In tal caso il soggetto richiedente deve essere
in possesso dei requisiti minimi e ulteriori al momento della loro verifica, che
sarà effettuata congiuntamente. In caso di esito positivo della valutazione dei
requisiti, sarà concessa l'autorizzazione all'esercizio e un accreditamento
provvisorio per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto
e della qualità dei risultati, anche in relazione alle prestazioni erogate al di
fuori dei rapporti contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto
legislativo.
2. Quanto stabilito al comma 1 si applica
anche ai soggetti già autorizzati alla realizzazione di nuove strutture
sanitarie o di nuove attività in strutture preesistenti.
2-bis. L'accreditamento provvisorio di cui al
comma 1 è concesso subordinatamente alla definizione delle procedure riguardanti
le strutture temporaneamente accreditate e le altre già operanti di cui
all'articolo 8-quater, comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive
modificazioni e all'articolo 29 della presente legge (62) .
3. In relazione alla conformità ai requisiti
minimi e ulteriori richiesti, può essere concessa anche la sola autorizzazione
all'esercizio, con prescrizioni e termini per l'adeguamento ai requisiti
mancanti per la concessione dell'accreditamento.
4. Nel caso in cui i soggetti di cui ai commi
1 e 2 intendano fare richiesta solo di autorizzazione all'esercizio, essi
possono richiedere l'accreditamento provvisorio dopo un anno dalla data di
concessione dell'autorizzazione.
5. Le modalità per la richiesta
dell'accreditamento provvisorio e le procedure per il rilascio dello stesso sono
quelle previste dalla presente legge.
(62) Comma aggiunto
dall'art. 16,
comma 1, lettera b), L.R.
4 agosto 2004, n. 14. ]
La presente legge
è stata abrogata dalla l.r. n. 9/2017, art. 31
Art. 26
Istanza di riesame.
[1. In caso di diniego dell'accreditamento o
nel caso lo stesso contenga prescrizioni, l'interessato può presentare al
Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di
ricevimento dell'atto medesimo, le proprie controdeduzioni mediante istanza di
riesame.
2. Il Presidente della Giunta regionale
decide sull'istanza nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento
della stessa. ]
La presente legge
è stata abrogata dalla l.r. n. 9/2017, art. 31
Art. 27
Sospensione e revoca dell'accreditamento.
[1. La Regione può verificare in ogni
momento la permanenza dei requisiti necessari per l'accreditamento e
l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di
accreditamento medesimo.
2. L’accreditamento è revocato a seguito dal
venir meno delle condizioni di cui all’articolo 21 (63)
.
3. Qualora nel corso del triennio di
accreditamento si verifichino eventi che possano rappresentare pregiudizio
rispetto ai livelli qualitativi dell'assistenza erogata dal soggetto
accreditato, il Dirigente del Settore sanità dispone le necessarie verifiche
ispettive. L’accertamento di situazioni di non conformità ai requisiti di
accreditamento comporta, previa formale diffida, la revoca dell’accreditamento
(64) .
4. L'accreditamento può, altresì, essere
revocato a seguito di accertamento della violazione grave e continuativa degli
accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo
nonché del mancato rispetto degli accordi eventualmente sottoscritti con le
organizzazioni rappresentative a livello regionale (65)
.
4-bis. In caso di mancata stipula degli accordi di cui
all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo, l'accreditamento è sospeso
fino alla stipula dei predetti accordi (66) .
5. La revoca dell’accreditamento comporta la
revoca degli accordi contrattuali eventualmente stabiliti con l’ASL di
competenza (67) .
6. La revoca dell’accreditamento è altresì
disposta nel caso di violazione degli standard quantitativi e qualitativi, così
come previsto sia per le strutture pubbliche che per le strutture private dal
Reg. reg. n. 3/2005, nonché in caso di mancata applicazione agli addetti del
corrispondente CCNL (68) .
(63) Comma così sostituito dall’art.
4,
comma 1, lettera q), L.R.
25 febbraio 2010, n. 4. Il testo originario era così formulato: «2.
L'accreditamento può essere sospeso o revocato a seguito del venir meno delle
condizioni di cui all'articolo 21.».
(64) Periodo così
sostituito dall’art. 4,
comma 1, lettera r), L.R.
25 febbraio 2010, n. 4. Il testo originario era così formulato:
«L'accertamento di situazioni di non conformità ai requisiti di accreditamento
comporta, a seconda della gravità delle disfunzioni riscontrate e, previa
formale diffida, la sospensione con prescrizioni.».
(65) Comma così
sostituito dall’art. 1,
comma 1, lettera a), L.R.
1° febbraio 2013, n. 3. Il testo originario era così formulato: «4.
L'accreditamento può, altresì, essere revocato a seguito di accertamento della
violazione grave e continuativa degli accordi contrattuali di cui all'articolo
8-quinquies del decreto legislativo nonché in conseguenza del rifiuto di stipula
del contratto e del non rispetto degli accordi eventualmente sottoscritti con le
organizzazioni rappresentative a livello regionale.».
(66) Comma aggiunto
dall’art. 1,
comma 1, lettera b), L.R.
1° febbraio 2013, n. 3.
(67) Comma così
sostituito dall’art. 4,
comma 1, lettera s), L.R.
25 febbraio 2010, n. 4. Il testo originario era così formulato: «5.
La revoca o la sospensione dell'accreditamento comportano, rispettivamente,
l'immediata revoca o sospensione degli accordi contrattuali di cui all'articolo
8-quinquies del decreto legislativo.».
(68) Comma così
sostituito dall’art. 4,
comma 1, lettera t), L.R.
25 febbraio 2010, n. 4. Il testo originario era così formulato: «6.
L'accreditamento non può essere sospeso per un periodo superiore a due anni,
trascorso inutilmente il quale è revocato.». ]
La presente legge
è stata abrogata dalla l.r. n. 9/2017, art. 31
Art. 28
Anagrafe dei soggetti accreditati.
[1. È istituito, presso il Settore sanità
dell'Assessorato competente, l'elenco dei soggetti accreditati, distinti per
classe di appartenenza della struttura e per tipologia di prestazioni erogabili,
il cui aggiornamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione con
periodicità annuale.
2. Ciascuna Azienda USL pubblica l'elenco dei
soggetti accreditati con i quali ha instaurato rapporti, con l'indicazione delle
tipologie delle prestazioni e i relativi volumi di spesa e di attività che
ciascuno di essi eroga a carico del Servizio sanitario regionale.]
La presente legge
è stata abrogata dalla l.r. n. 9/2017, art. 31
Art.
28 bis (69)
(Trasferimento definitivo delle strutture
accreditate)
Norme transitorie e finali.
[1. L'accreditamento transitorio viene prorogato, sino alla
decorrenza dei termini di cui all'articolo 24, comma 11, lettera b), e comma 12,
alle strutture e ai professionisti che richiedono l'accreditamento
istituzionale, fermo restando quanto stabilito ai commi 2 e 3 dello stesso
articolo 24.