Art. 1
Integrazione all’articolo 5
della l.r.
36/2008
1. Dopo la lettera f bis) del comma 8 bis
dell’articolo 5
della legge
regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni
e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali), come modificato
dall’articolo 7
della legge
regionale 1° agosto 2014, n. 37 (Assestamento e prima variazione al bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2014) e dall’articolo 55
della legge
regionale 15 febbraio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione
Puglia (Legge di stabilità regionale 2016)), è aggiunta infine la seguente:
“f ter) pozzo artesiano -Toritto (Bari).
Art. 2
Integrazione all’articolo 64
della l.r.
24/2015
1. Dopo il comma 8 dell’articolo64
della legge
regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio), sono inseriti i
seguenti:
“8 bis. Per far fronte alle attuali condizioni della
congiuntura economica, le autorizzazioni all’apertura delle grandi strutture
di vendita in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, anche per effetto di proroghe già concesse, sono ulteriormente
prorogate di due anni. Detta proroga opera di diritto ed è subordinata alla
comunicazione dell’interesse ad avvalersene, presentata dal titolare
dell’autorizzazione al Comune competente prima della scadenza del termine di
validità attualmente in corso.
8-ter. Si intendono altresì prorogate di due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del comma 8-bis, le
autorizzazioni per le quali sia stata presentata istanza di proroga alla data
di entrata in vigore della presente disposizione.
Art. 3
Integrazioni alla legge
regionale 30 aprile 2019 n. 19
1. Dopo l’articolo 2
della legge
regionale 30 aprile 2019, n. 19 (Integrazioni alla legge
regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività
irrigue e forestali), commissariamento dell’Agenzia per le attività irrigue e
forestali (ARIF) e abrogazione dell’articolo 11
della legge
regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella
fastidiosa nel territorio della Regione Puglia)), è aggiunto il seguente:
“Art. 2 bis. (Norme transitorie urgenti per la gestione commissariale ARIF
a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19)
1. Per fronteggiare gli effetti pregiudizievoli prodotti
dall’emergenza epidemiologica Covid-19 in termini di rallentamento delle
rilevanti attività attribuite alla competenza ARIF e della procedura di
rinnovo dell’organo di amministrazione, la gestione commissariale di cui
all’articolo 2, comma 1, prosegue fino al 30 settembre 2020 ovvero, se
anteriore, fino al termine di definizione della suddetta procedura di rinnovo
dell’organo.
Art.
4
Stabilizzazione del personale ARIF
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Direttore generale dell’ARIF, ai sensi
dell’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75
(Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi
degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17,
comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche), e tenuto conto del Piano triennale dei fabbisogni,
attua le stabilizzazioni del personale dipendente precario, in possesso dei
requisiti di legge.
Art. 5
Benefici e servizi agli studenti fuori sede
1. Ai fini della concessione per l’anno accademico
2020/2021 dei benefici e servizi riservati agli studenti e gestiti dall’Agenzia
regionale per il diritto allo studio universitario (ADISU), sono considerati
fuori sede gli studenti che risiedono in un comune di provincia diversa da
quella della sede del corso frequentato.
Art. 6
Strade ricadenti nei comuni pugliesi
1. Tutte le strade ricadenti nei comuni pugliesi, non
classificate statali, provinciali e comunali, vengono classificate quali strade
comunali e assunte direttamente al patrimonio dello stesso comune per
l’interesse pubblico che rivestono.
Art. 7
Attività erogate dagli enti di formazione
1. Al fine di riconoscere le attività effettivamente
erogate dagli enti di formazione accreditati, ai sensi della legge
regionale 7 agosto 2002, n. 15 (Riforma della formazione professionale), ai
destinatari disoccupati di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia
di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma
3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), privi di ulteriori requisiti di
accesso definiti dagli enti di formazione medesimi nei propri cataloghi, purché
non finanziati da altra fonte di finanziamento, nel bilancio autonomo,
nell’ambito della missione 15, programma 3, titolo 1, è assegnata una dotazione
di euro 200 mila con corrispondente riduzione dello stanziamento nella missione
1, programma 4, titolo 1, per l’esercizio finanziario 2020, in termini di
competenza e cassa.
Art. 8
Modifica alla l.r.
13/2020
1. L’articolo4
della legge
regionale 15 maggio 2020, n. 13 (Misure straordinarie di sostegno al settore
lattiero-caseario) è così sostituito:
“Art.4 (Norma finanziaria)
1 Per le finalità di cui alla presente legge, nel
bilancio regionale vincolato, nell’ambito della missione 14, programma 5,
titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario
2020, in termini di competenza e cassa, di euro 2 milioni.
2 Alla copertura finanziaria si provvede mediante
lo stanziamento nel bilancio di previsione 2020-2022 in parte spesa sul
capitolo “Patto per la Puglia FSC 2014-2020 Sviluppo e competitività delle
imprese” collegato in parte entrata al capitolo 4032420 “FSC 2014-2020. Patto
per lo sviluppo della Regione Puglia”.
Art. 9
Modifiche alla l.r.
16/2010
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 1
della legge
regionale 2 novembre 2010, n. 16 (Norme in materia di formazione
professionale), sono aggiunti i seguenti:
“3 bis. Gli enti di formazione professionale di cui al comma
1 possono destinare i proventi dell’alienazione di immobili al rientro
dell’esposizione debitoria, anche eventualmente conferendo mandato alla
competente struttura regionale per l’adozione degli atti finalizzati
all’alienazione. In caso di esito positivo delle procedure, il ricavo
effettivamente realizzato è imputato, nei limiti dell’esposizione debitoria,
alla riduzione della medesima, con conseguente rideterminazione del piano di
rientro.
3 ter. La restituzione delle somme dovute potrà
avvenire oltre che attraverso la cartolarizzazione delle proprietà immobiliari
degli enti di formazione professionale, agli stessi pervenuti da parte di enti
pubblici, anche a mezzo di finanziamenti pubblici, per il tramite della
società regionale di cartolarizzazione puglia valore immobiliare s.r.l. che,
entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
adotterà, ove necessario, le consequenziali modifiche
statutarie.
Art. 10
Modifiche alla l.r.
55/2018
1. L’articolo 7
della legge
regionale 17 dicembre 2018, n. 55 (Disposizioni per il trasferimento
tecnologico, la ricerca, la formazione e la qualificazione professionale in
materia di agricoltura di precisione), è sostituito dal seguente:
“Art. 7 Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui
all’articolo 4, nell’ambito delle risorse disponibili della missione 16,
programma 1, titolo 1, capitolo 111158 è destinata la dotazione finanziaria,
per l’esercizio finanziario 2020, in termini di competenza e cassa di euro 500
mila.
Art. 11
Modifiche alla legge
regionale 15 novembre 2007, n. 33
1. Alla legge
regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati,
dei locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non
autorizzate), sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 1, comma 3, lettera a), le
parole: “30 giugno 2018” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2019”;
b) all’articolo 4, comma 1, le parole: “30 giugno 2018” sono
sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2019”.
Art. 12
Sospensione procedure concorsuali in costanza delle elezioni
regionali
1. Dalla data di entrata in vigore della presente
norma e sino al 30 settembre 2020 sono sospese tutte le procedure concorsuali e
selettive indette, e da indire, con riferimento all’assunzione di personale
attraverso il servizio di somministrazione di lavoratori a tempo determinato
nell’ambito delle Agenzie regionali.
2 La presente disposizione non si applica
relativamente al settore sanitario, di protezione civile e di tutela delle
attività irrigue e forestali.
Art. 13
Modifiche e integrazioni allal.r.
1/2011
1. Alla legge
regionale 4 gennaio 2011, n.1 (Norme in materia di ottimizzazione e
valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi
degli apparati amministrativi nella Regione Puglia) sono apportate le seguenti
modifiche e integrazioni:
a) dopo il comma 1 dell’articolo 7 è aggiunto il
seguente: “1 bis. Gli obblighi che, ai sensi del comma 1, derivano alla
Regione Puglia dall’articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010,
n. 122, cessano a partire dal 1° gennaio 2020 in forza
di quanto disposto dall’articolo 57, comma 2, lettera b), del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,
n. 157.”;
b) al comma 2 dell’articolo 7 infine è aggiunto il
seguente periodo: “I vincoli di spesa previsti dall’articolo 9, comma 1,
dall’articolo 10, commi 1 e 3, dall’articolo 11, commi 1 e 8, e dall’articolo
12, comma 1, della presente legge cessano di applicarsi alla Regione, alle
agenzie, agli enti strumentali, agli enti dei servizio sanitario e alle
società interamente partecipate dalla Regione Puglia a decorrere dal 1°
gennaio 2020.”;
c) al comma 2, dell’articolo 9, le parole:
“l’Area Organizzazione e riforma dell’amministrazione regionale”, sono
sostituite dalle seguenti: “la struttura dipartimentale competente ratione
materiae”;
d) al comma 2, dell’articolo 10, le parole: “il
Servizio comunicazione istituzionale”, sono sostituite dalle seguenti: “la
struttura competente ratione materiae”;
e) dopo il comma 1
dell’articolo 13 è aggiunto il seguente: “1 bis. A decorrere dal 1° gennaio
2020 il vincolo di spesa di cui al comma 1, in forza di quanto disposto dal
comma 545, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per
il triennio 2020-2022 (legge di stabilità 2020 -finanziaria)., cessa di
applicarsi ove la Regione Puglia sia in regola con l’obbligo di riduzione
delle spese del personale di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007) nell’ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che la spesa complessiva non
può comunque superare quella sostenuta nell’anno 2009 per le medesime
finalità.
Art. 14
Proroga termini di durata in carica degli organi consortili dei
Consorzi di bonifica
1. I termini di durata in carica del
Consiglio di amministrazione dei Consorzi di bonifica di cui all’articolo 31,
comma 1, della legge
regionale 13 marzo 2012, n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale
e di riordino dei consorzi di bonifica), in scadenza nell’anno 2020, sono
prorogati di dodici mesi a causa dello stato di emergenza derivante dal
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili (Covid-19), dichiarato con deliberazione del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 1° febbraio
2020, n. 26.
2. In base a quanto previsto dal comma 1,
devono intendersi prorogati di dodici mesi anche:
a) i termini di durata in carica del
Presidente del Consiglio di amministrazione, di cui all’articolo32,
comma 4, della legge
regionale 13 marzo 2012, n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica
integrale e di riordino dei consorzi di bonifica) e del Vice Presidente;
b) i termini di durata in carica del Revisore unico, in deroga
a quanto previsto dall’articolo 33,
comma 2, della l.r.
4/2012, le cui funzioni, comunque, cesseranno alla scadenza del termine di
durata in carica degli altri organi consortili.
3. La proroga dei termini di durata della
carica degli organi consortili indicati nei commi 1 e 2 deve considerarsi
eccezionale in quanto limitata alla situazione di emergenza epidemiologica
derivante dalla diffusione del Covid-19 e a quegli organi le cui funzioni
cesseranno nell’anno 2020.
Art. 15
Modifica alla l.r.
24/2016
1. Il comma 2 dell’articolo 12
della legge
regionale 18 ottobre 2016, n. 24 (Interventi assistiti con gli animali) è
sostituito dal seguente:
“2. Le figure professionali e gli operatori che, prima della
data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 10, abbiano
completato il percorso formativo nell’ambito degli IAA, nel rispetto dei
criteri fissati dalle linee guida nazionali, presso gli organismi formativi e
superato positivamente l’esame finale al termine del corso avanzato,
acquisiscono l’idoneità per quella figura professionale o operatore per il
quale si è completato il percorso formativo specifico previsto dai corsi
propedeutico, base e avanzato con positivo superamento dell’esame
finale.
Art. 16
Norme a sostegno della relazione genitoriale tra detenuti e
figli minori
1. La Regione Puglia, al fine di tutelare i diritti e
la dignità delle persone sottoposte, a seguito di provvedimenti dell’autorità
giudiziaria, a misure di detenzione negli istituti penitenziari presenti sul
territorio regionale, promuove e supporta la realizzazione di progetti e
attività, intramurari ed extramurari, finalizzati a preservare, sostenere e
rafforzare i legami dei detenuti con la famiglia d’origine, con particolare
attenzione alla tutela del ruolo genitoriale e della relazione genitori-figli
minori.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità
di cui al comma 1, la Regione Puglia concede, previo apposito avviso pubblicato
annualmente sulla base degli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale,
sentiti il Garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure
restrittive della libertà personale e il Garante regionale dei diritti dei
minori, contributi finanziari a enti no profit del Terzo settore, ai sensi
dell’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo
settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno
2016, n. 106) al fine di realizzare interventi destinati a:
a)
migliorare le condizioni e le modalità di incontro tra i minori e i genitori
detenuti all’interno degli istituti di pena;
b) potenziare
l’allestimento degli spazi dedicati all’attesa all’interno degli istituti di
pena;
c) promuovere la realizzazione di spazi neutri, anche
all’esterno degli istituti di pena, per gli incontri tra minore e persona
sottoposta a misure restrittive della libertà personale;
d)
supportare la relazione affettiva tra il detenuto e il minore attraverso
l’educazione e il sostegno alla genitorialità.
3. Il presente articolo
entra in vigore il 1° gennaio 2021. Per l’attuazione delle disposizioni
contenute nel presente articolo è stanziata per l’anno 2021 la somma di euro 200
mila, sul capitolo di spesa di nuova istituzione “Spese per sostenere la
relazione genitoriale tra detenuti negli istituti di pena pugliesi e figli
minori”, nell’ambito della missione 12, programma 5, con prelevamento dallo
stanziamento del fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi
regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio missione 20,
programma 3, titolo 1. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà con
le risorse annualmente stanziate nelle leggi di bilancio.
Art. 17
Modifica all’articolo 1
della l.r.
18/2020
1. All’articolo 1,
comma 16, della legge
regionale 7 luglio 2020, n. 18 (Misure di semplificazione amministrativa in
materia sanitaria) dopo le parole: “già contrattualizzate” inserire le seguenti:
“e alle RSA e RSSA non contrattualizzate”.
Art. 18
Modifiche ai r.r. n. 4
e n. 5
del 21 gennaio 2019
1. Il fabbisogno di posti per le RSA e i Centri diurni, di
cui ai regolamenti
regionali 21 gennaio 2019, n. 4 (Regolamento regionale sull’Assistenza
residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti
-Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di
mantenimento- Centro diurno per soggetti non autosufficienti ) e n. 5
(Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale per
soggetti disabili -Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili
-Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili), è incrementato in
misura pari a consentire alle strutture autorizzate di poter completare
l’accreditamento e la contrattualizzazione dei nuclei che sono risultati
incompleti nei diversi atti di ricognizione approvati dalla Giunta regionale
per carenza di fabbisogno distrettuale e provinciale.
Art. 19
Ripristino condizioni contrattuali ASL BA-Comune di Poggiorsini
1. In deroga al fabbisogno calcolato di posti letto
di RSA ai sensi della legge
regionale 12 dicembre 2017, n. 53 (Riorganizzazione delle strutture
socio-sanitarie pugliesi per l’assistenza residenziale alle persone non
autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale)
e relativi regolamenti attuativi e in attuazione del contratto ASL-Comune è
ripristinato in sessanta la dotazione di posti letto della RSA di proprietà ASL
BA insistente nel comune di Poggiorsini.
Art. 20
Deroga temporanea agli standard strutturali delle
strutture residenziali socio sanitarie
1. Durante il periodo emergenziale dovuto al
Covid-19, gli standard strutturali delle strutture socio¬sanitarie,
genericamente intese, possono essere temporaneamente derogati al fine di
garantire il previsto isolamento e distanziamento sociale dei pazienti. Tale
deroga è consentita solo ed esclusivamente nei limiti della ricettività
autorizzata alla struttura.
Art. 21
Norme per l’utilizzo dei farmaci
1. Negli istituti di ricovero, presso i servizi per
le tossicodipendenze, e nelle case di cura pubbliche e private, ove sono
utilizzati i farmaci, l’approvvigionamento, la conservazione, l’allestimento e
la distribuzione deve avvenire sotto la responsabilità di personale farmacista
in possesso di abilitazione all’esercizio professionale e iscritto al relativo
ordine.
Art. 22
Integrazione all’articolo 10
della l.r.
10/2014
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 10
della legge
regionale 7 aprile 2014, n. 10 (Nuova disciplina per l’assegnazione e la
determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica), è inserito il seguente:
“2 bis. Non possono essere assegnati alloggi la cui
superficie abitabile, rapportata al nucleo familiare, ecceda lo standard
abitativo di cui al comma 2.
Art. 23
Programma di alienazione degli immobili del patrimonio regionale
assegnati alle forze dell’ordine
1. Le Agenzie regionali per la casa e l’abitare
(ARCA) della Regione Puglia avviano, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, un programma di alienazione, ai sensi del
decreto del ministero delle infrastrutture 24 febbraio 2015 (Procedure di
alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.) e dell’articolo
3, comma 1, lettera a), della legge 23 maggio 2014, n. 80 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure
urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo
2015.), degli alloggi assegnati agli appartenenti alle forze dell’ordine
finanziati, in tutto o in parte, secondo la disciplina dell’articolo 18 del
decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203 in attuazione dell’articolo 13, comma 1-ter, del
decreto-legge 47/2014.
2. Il programma di alienazione, previa acquisizione della
disponibilità degli aventi diritto, dovrà applicare ai beneficiari le condizioni
riconosciute e i valori immobiliari definiti dalla disciplina statale e
regionale per l’alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Art. 24
Modifiche alla l.r.
59/2017
1. Alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59
(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la
programmazione delle risorse faunistico–ambientali, e per il prelievo
venatorio), sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera c) del comma 5 dell’articolo
6 dopo le parole: “scienze naturali” aggiungere le seguenti: “o biologiche”;
b) il comma 5 dell’articolo 11, come modificato dall’articolo
1, comma 1, lettera d), della l.r.
41/2018, dall’articolo 22,
comma 1, lettera b), della l.r.
44/2018 e dall’articolo 7, comma 1, della l.r.
9/2020, è sostituito dal seguente comma: “5. Previa verifica di
disponibilità sono ammessi cacciatori ospiti residenti nei comuni di altri ATC
della Regione Puglia e in altre regioni, quest’ultimi per un numero massimo di
quindici giornate. I cacciatori ospiti non possono superare la misura del 100
per cento dei cacciatori residenti nell’ATC di riferimento, così come
rivenienti dal dato storico dell’anno precedente e hanno priorità di
ammissione i cacciatori residenti nella Regione Puglia; la ulteriore sarà
riservata ai cacciatori ospiti residenti in altre regioni, con priorità ai
cacciatori nativi della Regione Puglia, in una percentuale massima del 5 per
cento da riservarsi nella predetta soglia del 100 per cento. Eventuali posti
non utilizzati possono essere trasformati in permessi giornalieri. I
cacciatori ospiti versano agli ATC di riferimento una quota di partecipazione,
così come determinata nel programma venatorio annuale, pari fino al 50 per
cento e fino al 300 per cento della tassa di concessione regionale,
rispettivamente se residenti nei comuni di altri ATC della Regione o in altre
regioni.”;
c) al comma 6 bis dell’all’articolo 11,
inserito dalla legge
regionale 5 luglio 2019 n. 33 (Integrazioni all’articolo 11
alla legge
regionale 20 dicembre 2017, n. 59), dopo le parole: “calendario venatorio
annuale” aggiungere le seguenti: “, fermo restando il previo consenso degli
organi di gestione degli ATC.”;
d) al comma 7 dell’articolo
15, come modificato dall’articolo 68,
comma 1, lettera b), della legge
regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione
Puglia (legge di stabilità regionale 2018)), sono soppresse le parole: “solo
in tempo di caccia chiusa e”.
e) il comma 7 dell’articolo 18,
come modificato dalla legge
regionale 7 luglio 2020, n.16 (Modifiche alla legge
regionale 15 dicembre 2008, n. 34 (Norme in materia di attività funeraria,
cremazione e dispersione delle ceneri), modifiche alla legge
regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione
Puglia (legge di stabilità regionale 2018), disposizioni varie in materia di
lavori pubblici e modifiche alla legge
regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico – ambientali e per il prelievo venatorio), è sostituito dal
seguente:
“7. L’immissione di fauna a scopo di ripopolamento
può essere compiuta dal comitato di gestione dell’ATC e dal titolare
dell’azienda faunistico-venatoria, limitatamente ai terreni in concessione,
esclusivamente con esemplari delle specie previste nel piano
faunistico-venatorio regionale, previa autorizzazione della Regione Puglia,
entro il 30 aprile. In deroga a detto termine, sulla base di specifici piani
debitamente motivati, gli ATC o titolari di azienda faunistico-venatoria
potranno essere autorizzati all’immissione di fauna a scopo di
reintroduzione entro il 30 giugno. Il termine del 30 aprile previsto dal
primo periodo è prorogato per l’anno 2020 al 30
luglio.
Art. 25
Modifica all’articolo 30
dellal.r.
44/2018
1. Al comma 1 dell’articolo 30
della legge
regionale 10 agosto 2018, n. 44 (Assestamento e variazione al bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020), le parole:
“l’allestimento degli arredi urbani per la fruibilità” sono sostituite dalle
seguenti: “lavori straordinari sui piloni del Ponte Romano”.
Art. 26
Modifica all’articolo 10
bis della l.r.
49/2017
1. Al comma 1 dell’articolo 10
bis della legge
regionale 1° dicembre 2017, n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi
e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività
turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della
rilevazione dei dati sul movimento turistico ai fini statistici) è aggiunto
infine il seguente periodo: “ubicate nei territori in cui l’amministrazione
pubblica ha realizzato le opere di urbanizzazione primaria e ha adempiuto agli
ulteriori obblighi di sua competenza. L’obbligo decorre trascorsi due mesi
dall’adempimento della pubblica amministrazione.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata
sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo
53,
comma 1, dellalegge
regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.