TITOLO I
DISPOSIZIONI DI
CARATTERE
CONTABILE
Art. 1
Spesa a carattere
pluriennale, risorse da Accordi di programma-quadro e disposizioni sul
debito
1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle
autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, nelle misure
indicate nella tabella “A” allegata alla presente legge.
2. Le risorse statali trasferite alla Regione Puglia
nell’ambito dell’attuazione di interventi previsti dagli Accordi di
Programma-quadro sono imputate al capitolo di entrata 2032334, di nuova
istituzione, della UPB 04.03.23, denominato “Risorse statali per interventi
previsti da Accordi di Programma-quadro”.
3. Al comma 2 dell’articolo 71
(Mutui e prestiti) della legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in
materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), le
parole: “25 per cento dell’ammontare complessivo delle entrate iscritte in
bilancio nel Titolo I” sono sostituite dalle seguenti: “20 per cento
dell’ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della
Regione”.
TITOLO II
NORME SETTORIALI
DI RILIEVO FINANZIARIO
Capo I
Disposizioni tributarie
Art. 2
Aliquote dell’addizionale
regionale all’IRPEF per l’anno 2012
1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, l’addizionale regionale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all’articolo 6 del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia
di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), è
determinata per scaglioni di reddito, applicando, al netto degli oneri
deducibili, le seguenti maggiorazioni all’aliquota dell’addizionale regionale
all’IRPEF di base:
a) per i redditi sino a euro 15 mila: 0,3 per cento;
b) per i redditi oltre euro 15 mila e sino a euro 28 mila: 0,3
per cento;
c) per i redditi oltre euro 28 mila e sino a euro 55 mila: 0,5
per cento;
d) per i redditi oltre euro 55 mila e sino a euro 75 mila: 0,5
per cento;
e) per i redditi oltre euro 75 mila: 0,5 per cento.
2. In caso di modifica degli scaglioni di reddito
previsti dall’articolo 11 (Determinazione dell’imposta) del Testo unico delle
imposte sui redditi, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, la maggiorazione dell’aliquota di base dell’addizionale
pari a 0,3 per cento permarrà sul primo scaglione di reddito, la maggiorazione
dell’aliquota di base dell’addizionale pari a 0,3 per cento permarrà sul secondo
scaglione di reddito, mentre la maggiorazione dell’aliquota di base
dell’addizionale pari a 0,5 per cento permarrà sui successivi scaglioni.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 assicurano la differenziazione
dell’addizionale regionale all’IRPEF, secondo gli scaglioni di reddito
corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.
4. Per
l’esercizio finanziario 2012, una quota pari a 40 milioni di euro derivanti dal
gettito dell’addizionale regionale all’IRPEF di cui al comma 1 è assegnata al
bilancio autonomo.
5. Qualora il gettito dell’addizionale regionale
all’IRPEF di cui al comma 1, al netto della quota di cui al comma 4, sia
insufficiente alla copertura dei disavanzi di gestione in materia di spesa
sanitaria come rideterminati dal tavolo di verifica degli adempimenti di cui al
comma 174 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria
2005), detta copertura è assicurata, nel corso del 2012, dall’applicazione
dell’avanzo di amministrazione in parte libera ovvero, ove fosse insufficiente,
da una pari riduzione degli stanziamenti e dell’impegnabilità di spesa di parte
corrente del bilancio autonomo.
6. La riduzione di cui al comma 5 è adottata con provvedimenti
della Giunta regionale entro il 31 maggio 2012 e comunicata al tavolo di
verifica degli adempimenti di cui al comma 5.
Art. 3
Aliquote addizionale
regionale IRPEF anno 2011 - Adeguamento alle aliquote giusto articolo 28,
comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201
1. Al fine di riparametrare le aliquote dell’addizionale
regionale all’IRPEF, come aumentate nell’aliquota di base dal comma 1
dell’articolo 28 (Concorso alla manovra degli Enti territoriali e ulteriori
riduzioni di spese) del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni
urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici),
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2011, n. 214, per l’anno
di imposta in corso alla data di adozione del decreto del Presidente della
Giunta regionale commissario ad acta 30 maggio 2011, n. 2 (Copertura disavanzo
del Servizio sanitario regionale - anno 2010. Rideterminazione delle aliquote
dell’addizionale regionale IRPEF), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (GU) 31
maggio 2011, n. 125, adottato ai sensi del comma 174 e seguenti dell’articolo 1
della l. 311/2004, l’addizionale regionale all’IRPEF, di cui all’articolo 6 del
d.lgs. 68/2011, è determinata per scaglioni di reddito, applicando, al netto
degli oneri deducibili, le seguenti maggiorazioni alla aliquota dell’addizionale
regionale all’IRPEF di base:
a) per i redditi sino a euro 15
mila: 0,3 per cento;
b) per i redditi oltre euro 15
mila e sino a euro 28 mila: 0,3 per cento;
c) per i redditi oltre euro 28
mila e sino a euro 55 mila: 0,5 per cento;
d) per i redditi oltre euro 55
mila e sino a euro 75 mila: 0,5 per cento;
e) per i redditi oltre euro 75
mila: 0,5 per cento.
2. In caso di modifica degli scaglioni di reddito previsti
dall’articolo 11 del d.p.r. 917/1986, la maggiorazione dell’aliquota di base
dell’addizionale pari a 0,3 per cento permarrà sul primo scaglione di reddito,
la maggiorazione dell’aliquota di base dell’addizionale pari a 0,3 per cento
permarrà sul secondo scaglione di reddito, mentre la maggiorazione dell’aliquota
di base dell’addizionale pari a 0,5 per cento permarrà sui successivi
scaglioni.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 assicurano la
differenziazione dell’addizionale regionale all’IRPEF, secondo gli scaglioni di
reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.
Art. 4
Aliquota IRAP per l’anno
2012
1. Le disposizioni di cui all’articolo 3
(Disposizioni varie), comma 6, della legge
regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008 - 2010 della Regione
Puglia), come richiamate nell’articolo 4
(Aliquota IRAP per l’anno 2011) della legge
regionale 31 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione
Puglia), sono confermate per l’anno 2012.
Art. 5
Riversamento diretto
delle somme a titolo di imposta regionale sulle attività produttive
e di addizionale
regionale al reddito delle persone fisiche derivanti da controllo fiscale
1. La convenzione di cui all’articolo 10 (Gestione dei
tributi regionali), comma 4, del d.lgs. 68/2011 prevede che, a decorrere
dall’anno 2012, le somme derivanti dalle attività di liquidazione, accertamento,
accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario
concernenti l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
(Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei
tributi locali) e l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al
titolo I del d.lgs. 446/1997, sono riversate direttamente presso la tesoreria
regionale.
2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a
titolo di imposta regionale sulle attività produttive e di addizionale regionale
al reddito delle persone fisiche e relativi interessi e sanzioni.
3. Le
modalità di attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono stabilite
nella convenzione di cui al comma 1.
Art. 6
Riduzione della
sanzione amministrativa
applicabile alla tassa automobilistica regionale
1. Il Servizio finanze della Regione può, nell’ambito delle
attività preliminari all’accertamento della tassa automobilistica regionale,
inviare avvisi bonari utili all’acquisizione di elementi, dati e notizie
necessari alla corretta individuazione del soggetto passivo e alla
determinazione del corrispondente debito tributario.
2. L’avviso bonario può contenere le indicazioni sulle modalità
di estinzione del debito tributario secondo le risultanze del sistema
informativo tributario relativo alla tassa automobilistica regionale per
consentire al contribuente di regolarizzare la propria posizione.
3. L’avviso bonario è atto non dotato di forza autoritativa e
non è idoneo ad assumere carattere di definitività nei confronti del
contribuente.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2012 il pagamento
dell'avviso bonario comporta la riduzione a un terzo della sanzione
amministrativa di cui all'articolo 13 (Ritardati od omessi versamenti diretti)
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni
tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore
aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133,
lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662). La sanzione è, altresì,
ridotta a un terzo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 (Ravvedimento)
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in
materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a
norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e
successive modifiche e integrazioni, qualora la regolarizzazione degli errori e
omissioni della tassa automobilistica avvenga entro il termine di decadenza
previsto per l'azione di accertamento, sempreché l'azione non sia stata già
constatata. Il pagamento della sanzione in misura ridotta, di cui al comma 1,
deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento della
tassa automobilistica o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento
degli interessi moratori (1) .
[5. A decorrere dal 1° gennaio 2012, nel quadro
di generale ridefinizione delle attività di contrasto all'evasione/elusione e di
efficientamento dei servizi, gli avvisi di accertamento in materia di tasse
automobilistiche regionali per versamenti omessi e/o tardivi e/o insufficienti o
comunque risultanti irregolari in sede di controllo, emessi dalla Regione
Puglia, possono essere notificati, per i contribuenti (persone fisiche, persone
giuridiche e amministrazioni pubbliche) residenti nella Regione, a mezzo messo
notificatore speciale regionale nominato dalla Regione, secondo la ritualità
delle procedure previste, in quanto compatibili e applicabili, dagli articoli
dal 137 al 140 del Codice di procedura civile (2)
.] (3)
6. Previa richiesta formale dell'affidatario del
servizio di gestione delle tasse automobilistiche regionali, il Servizio finanze
della Regione Puglia qualifica, abilita e nomina i soggetti di cui al comma 5,
con competenza a operare sull'intero territorio regionale.
7. Le spese di spedizione e notifica da addebitare al
contribuente qualora venga emesso avviso di accertamento sono determinate in
euro 12,60; (4) . (5)
7 bis. L’accertamento dell’omesso o ritardato versamento della
tassa automobilistica e l’irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori
può essere effettuato, senza previa contestazione, mediante iscrizione a ruolo,
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le
violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133 della legge
23 dicembre 1996, n. 662) e successive modificazioni. (6)
(1) Comma così sostituito dall'art. 16,
comma 1, lettera a), L.R.
3 luglio 2012, n. 18, Il testo originario era così formulato: «4. Il
pagamento dell'avviso bonario comporta la riduzione a un terzo della sanzione
amministrativa di cui all'articolo 13 (Ritardati od omessi versamenti diretti)
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni
tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore
aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133,
lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).».
(2) Comma così modificato dall'art. 16,
comma 1, lettera b), L.R.
3 luglio 2012, n. 18 .
(3) Comma già modificato dalla l.r.
3 luglio 2012, n. 18 , art. 16,
comma 1, lettera b), è stato successivamente abrogato dalla l.r.
44/2018, art,16,
comma 1 lett. a).
(4) Comma così sostituito dall'art. 16,
comma 1, lettera c), L.R.
3 luglio 2012, n. 18, Il testo originario era così formulato: «7. In
ragione delle risorse impiegate nella procedura di cui al presente articolo, le
spese di spedizione/notifica da contestare e addebitare al contribuente in sede
di avviso di accertamento sono determinate e aggiornate in euro
12,60.».
(5) Comma già sostituito dalla l.r.
3 luglio 2012, n. 18, art. 16,
comma 1, lettera c), è stato nuovamente sostituito dalla l.r.
44/2018, art. 16,
comma 1, lett. c).
(6) Comma aggiunto dalla l.r.
44/2018, art. 16,
comma 1, lett. d).
Art. 7
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi (7)
[1. Il tributo speciale per il deposito in discarica
dei rifiuti solidi, istituito dall’articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre
1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), si applica ai
rifiuti di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale), e successive modifiche e integrazioni, compresi i
fanghi palabili:
a) conferiti in discarica;
b) smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza
recupero di energia;
c) abbandonati o scaricati in depositi
incontrollati.
2. Il tributo di cui al comma 1 è dovuto dai seguenti
soggetti passivi:
a) dal gestore di impianti di stoccaggio definitivo di
rifiuti;
b) dal gestore di impianti di incenerimento, comunque
denominati, senza recupero di energia;
c) da chiunque eserciti attività di discarica abusiva e da
chiunque abbandoni, scarichi ed effettui deposito incontrollato di rifiuti.
3. L’utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il
proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in
solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al
pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie ai sensi della l. 549/1995 ove
non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti
organi della Regione prima della constatazione delle violazioni di legge.
4. La base imponibile del tributo è costituita dalla
quantità dei rifiuti determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei
registri di cui all’articolo 3, comma 28, della l. 549/1995, nonché all’articolo
190 (Registro di carico e scarico) del d.lgs. 152/2006, alla cui tenuta sono
obbligati, mediante annotazione per quantità e codice CER dei rifiuti in
ingresso, tutti i soggetti passivi. E’ fatto obbligo ai gestori di annotare sui
detti registri le quantità in peso per chilogrammo dei rifiuti con la tipologia
indicata nell’articolo 3, commi 29 e 40, della l. 549/1995. A decorrere dalla
completa attuazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
(SISTRI) di cui al d.lgs. 152/2006, con delibera della Giunta regionale, da
pubblicarsi sul BURP, sono predisposte le istruzioni per l’applicazione del
SISTRI al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Il
tributo è determinato secondo il disposto dei commi 29, 38 e 39 della l.
549/1995, con le modalità indicate ai successivi commi del presente articolo. Ai
fini dell’applicazione del tributo, lo stoccaggio dei rifiuti in discarica
esercitato in forza di ordinanza sindacale ex articolo 191 (Ordinanze
contingibili e urgenti e poteri sostitutivi) del d.lgs. 152/2006 equivale allo
stoccaggio in discarica autorizzata a norma degli articoli 208 (Autorizzazione
unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti), 209
(Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione
ambientale) e 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari) del d.lgs. 152/2006.
Si intende per discarica quanto previsto dall’articolo 2 (Definizioni), comma 1,
lettera g), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della
direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.).
5. Al fine
di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero degli stessi, rendendo
altresì maggiormente virtuosi i processi di raccolta e selezione che consentono
la raccolta differenziata (RD) di qualità e la riduzione del conferimento in
discarica dei rifiuti, l’ammontare del tributo speciale per il deposito in
discarica di ogni chilogrammo di rifiuti solidi è così determinato:
a) euro 0,0200 per i rifiuti
speciali pericolosi;
b) euro 0,0100 per i rifiuti
speciali non pericolosi;
c) euro 0,0065 per i rifiuti
speciali misti da costruzione e demolizioni;
d) euro 0,02582 per i rifiuti
solidi urbani (RSU) quando non sia possibile applicare la tabella di cui
all’allegato 1 della presente legge, per l’incenerimento dei rifiuti senza
recupero di energia e in caso di discariche abusive, abbandono, scarico e
deposito incontrollato di rifiuti.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2014 (8) , l’ammontare del tributo speciale per il deposito in
discarica di ogni tonnellata di rifiuti solidi urbani è determinato a partire
dall’aliquota massima di euro 25,82 (venticinque/82) a tonnellata, sulla base
dei seguenti criteri di premialità:
a) adeguamento da parte dei
Comuni, in forma singola e/o associata, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, dei contratti di gestione del servizio di raccolta
rifiuti che contempli il raggiungimento delle percentuali di RD così come
previste dal d.lgs. 152/2006 e la predisposizione del regolamento di
assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai sensi
dell’articolo 198 (Competenze dei comuni), comma 2, lettera g), del d.lgs.
152/2006;
b) elevata qualità della
frazione organica raccolta in maniera separata;
c) levata qualità di raccolta
degli imballaggi, attraverso sistemi di raccolta monomateriale;
d) levata qualità del sistema
di monitoraggio e controllo della raccolta anche mediante sistemi informativi
territoriali.
7. Gli indicatori di premialità sono definiti
nell’allegato 1 alla presente legge.
8. In assenza delle previste alternative di recupero
energetico e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 6 (Rifiuti non
ammessi in discarica), comma 1, lettera p), del d.lgs. 36/2003, previa
regolamentazione da parte degli Ambiti territoriali ottimali (ATO) e/o dei
Comuni in forma singola o associata, i sovvalli prodotti dalla lavorazione di
materiale rinveniente da raccolta differenziata di RSU o dalla produzione di
Combustibile derivato da rifiuti (Cdr), non altrimenti recuperabili, possono
essere smaltiti nella discarica a servizio del bacino di appartenenza del comune
conferitore. Agli scarti e ai sovvalli di impianti di selezione automatica,
riciclaggio e compostaggio si applica l’aliquota massima del tributo speciale
per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi. (9)
9. L’aliquota massima (aliquota di prima fascia) è
applicata ai Comuni che non raggiungono, nel periodo di riferimento 1° settembre
- 31 agosto di ciascuna annualità, il 40 per cento di raccolta differenziata.
10. Ai comuni che registrano percentuali di raccolta differenziata pari
o superiori al 30 per cento ma inferiori al 40 per cento sono riconosciute le
seguenti premialità:
a) riduzione del 12,5 per cento dell’aliquota di prima
fascia al raggiungimento dell’indicatore di cui alla lettera a) del comma 6;
detto indicatore può essere utilizzato nelle annualità successive a condizione
che vengano raggiunte le percentuali di RD previste dal d.lgs. 152/2006;
b) riduzione di un ulteriore 12,5 per cento dell’aliquota
di prima fascia al raggiungimento dell’indicatore di cui alla lettera b) del
comma 6.
11. Ai Comuni che registrano percentuali di raccolta
differenziata pari o superiori al 40 per cento è riconosciuto l’abbattimento del
55 per cento dell’aliquota massima (aliquota di seconda fascia). Ai medesimi
comuni è riconosciuta altresì la riduzione del 40 per cento dell’aliquota di
seconda fascia al raggiungimento degli indicatori di cui alle lettere a), b e c)
del comma 6.
12. Ai Comuni che abbiano raggiunto nel periodo di
riferimento 1° settembre - 31 agosto di ciascuna annualità gli obiettivi di
raccolta differenziata previsti dal d.lgs 152/2006 si applica l’ammontare di
tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani pari a
euro 5,17 per ciascuna tonnellata di rifiuto conferito qualora abbiano raggiunto
gli indicatori di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 (aliquota di
terza fascia). [Per l’anno 2013 è comunque riconosciuta una
premialità pari al 15 per cento dell’aliquota massima a tutti i Comuni che
abbiano realizzato la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti.] (10)
13. Gli ATO o i Comuni singoli o associati sono tenuti a
comunicare mensilmente i dati relativi alla produzione dei rifiuti solidi urbani
e i quantitativi raccolti in maniera differenziata e avviati a impianti di
riciclaggio (recupero e/o valorizzazione) inserendo i suddetti dati, inerenti le
quantità e la qualità dei rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata e
differenziata, con specificazione delle relative destinazioni, direttamente
on-line. L’inserimento dei predetti dati è effettuato sul portale ambientale
della Regione Puglia, all’indirizzo www.regione.puglia.it/rifiutiebonifica,
nell’area riservata agli ATO o ai comuni con servizi associati o singoli,
utilizzando apposito modello di inserimento dati. I dati sono resi disponibili
sul sito della Regione Puglia al fine di consentirne l’accesso a tutti i
cittadini e ai preposti enti di controllo. Le comunicazioni degli ATO o dei
comuni costituiscono la base informativa di riferimento per la determinazione
dell’aliquota del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi applicabile.
14. Ai fini del calcolo dei quantitativi di rifiuto
differenziato e indifferenziato si tiene conto:
a) per quanto attiene i rifiuti indifferenziati, delle
quantità prodotte e conferite da ogni singolo ATO o Comune certificate sulla
scorta delle dichiarazioni prodotte dai gestori degli impianti a servizio del
relativo ATO di competenza;
b) per quanto concerne i rifiuti differenziati, dei dati
certificati direttamente dalle piattaforme dei consorzi di filiera, nel caso di
comuni convenzionati nell’ambito dell’Accordo quadro nazionale Associazione
nazionale comuni italiani (ANCI) - Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), o
dagli impianti privati presso i quali i comuni singoli o associati conferiscono
le varie tipologie di rifiuto.
15. Ai fini del calcolo della percentuale di raccolta
differenziata determinato secondo le formule di cui all’allegato 2 della
presente legge si devono considerare:
a) i rifiuti secchi recuperabili raccolti in maniera
differenziata ed effettivamente avviati a idonei impianti di recupero;
b) i rifiuti organici avviati a effettivo recupero presso
idonei impianti di compostaggio;
c) le parti dei rifiuti ingombranti, raccolti in maniera
separata, effettivamente destinate a recupero;
d) scarti dei processi di lavorazione dei flussi raccolti
in modo differenziato.
16. Ogni anno gli ATO o i comuni singoli o associati,
attraverso i propri legali rappresentanti, trasmettono una specifica
comunicazione all’Assessorato qualità dell’ambiente - Servizio ciclo rifiuti e
bonifica, secondo lo schema di cui all’allegato 2 della presente legge,
contenente il riepilogo delle comunicazioni mensili di cui al comma 13 e le
certificazioni rivenienti dagli esercenti gli impianti di selezione, trattamento
e recupero dei rifiuti da raccolta differenziata, al fine della verifica della
quantità di raccolta differenziata operata in ciascun comune. Tali comunicazioni
devono pervenire entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno e contenere i
dati relativi al precedente periodo dal 1° settembre al 31 agosto al quale
saranno riferite le percentuali di raccolta differenziata per la quantificazione
dell’aliquota di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi da applicare nell’anno solare successivo. Entro il 30 settembre di ogni
anno, e con riferimento al periodo 1° settembre - 31 agosto, i gestori degli
impianti di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti solidi urbani residuali
da raccolta differenziata comunicano all’Assessorato qualità dell’ambiente -
Servizio ciclo dei rifiuti e bonifica - le certificazioni attestanti le quantità
di rifiuti in ingresso all’impianto e quelle oggetto di smaltimento in
discarica. Entro il 30 ottobre di ogni anno, con relativa determinazione del
dirigente del Servizio ciclo rifiuti e bonifica da pubblicarsi sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia (BURP), si provvede alla validazione delle
percentuali di raccolta differenziata dei comuni per la determinazione
dell’aliquota da applicare e all’assegnazione a ciascun comune o associazione di
comuni dell’aliquota di tributo relativa all’anno successivo. I soggetti
passivi, sulla base della determinazione del dirigente del Servizio ciclo
rifiuti e bonifica, applicano l’imposta dovuta da ciascun conferente ai
conferimenti in discarica dell’anno solare successivo. Entro il 31 luglio è
emanata una legge regionale solo ove vengano variate le aliquote inerenti i
rifiuti speciali e i rifiuti solidi urbani, anche in ordine alla percentuale di
raccolta differenziata e/o indifferenziata e in ogni altro caso previsto dalla
normativa statale; in mancanza, permangono le aliquote precedentemente in
vigore.
17. Il tributo è versato alla Regione entro il mese
successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le
operazioni di deposito o di incenerimento, mediante apposito versamento su conto
corrente intestato alla Regione Puglia, con indicazione della causale di
versamento, trimestre e anno di riferimento ovvero mediante strumenti
elettronici e informatici, secondo le modalità stabilite da apposita
deliberazione della Giunta regionale. Il soggetto passivo del tributo è tenuto a
specificare separatamente in fattura l’importo ricevuto dal conferitore a titolo
di tributo speciale per il deposito in discarica e ad effettuare il versamento
dello stesso in misura corrispondente a quello fatturato, con le modalità di cui
al periodo precedente. Gli importi sono arrotondati all’unità di euro. Diversa
forma di adempimento, mediante quanto previsto negli articoli 17 (Oggetto), 18
(Termini di versamento) e 19 (Modalità di versamento mediante delega) del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta
sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni), può essere prevista mercé convenzione con la struttura di
gestione di cui all’articolo 22 (Suddivisione delle somme tra gli enti
destinatari) del d.lgs. 241/1997 e delibera della Giunta regionale, da
pubblicarsi per estratto sul BURP.
18. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di
cui al comma 2 sono tenuti a produrre, nel rispetto del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), e successive
modifiche, la dichiarazione in forma telematica, su apposito applicativo web
predisposto dal Servizio finanze della Regione, contenente i seguenti dati:
a) denominazione della ditta
e del legale rappresentante;
b) ubicazione della discarica
o dell’impianto di incenerimento;
c) quantità in peso dei
rifiuti in chilogrammi, distinti per tipologia di rifiuto, come previsto
dall’articolo 3, comma 29, della l. 549/1995, per ATO o per Comune di
provenienza, con l’evidenziazione della specifica aliquota applicata in base a
quanto disposto dai commi da 4 a 16 del presente articolo;
d) indicazione dei versamenti
effettuati.
19. Lo schema tipo di dichiarazione contenente le
istruzioni per la compilazione è approvato con determinazione del dirigente del
Servizio finanze della Regione, da pubblicarsi sul BURP. Le dichiarazioni
presentate in difformità al predetto schema sono da considerarsi nulle.
20. All’accertamento del tributo e delle relative sanzioni e interessi
provvede il Servizio finanze della Regione Puglia. Il personale del Servizio
finanze della Regione Puglia e gli altri funzionari previsti dall’articolo 3,
comma 33, della l. 549/1995, per l’assolvimento dei loro compiti possono
accedere nei luoghi adibiti all’esercizio dell’attività o negli altri luoghi ove
devono essere custoditi i registri e la documentazione inerente l’attività,
muniti di apposito tesserino di riconoscimento, al fine di procedere alla
ispezione dei luoghi e alla verifica della relativa documentazione. I predetti
soggetti redigono apposito processo verbale di constatazione che deve essere
trasmesso al Servizio finanze della Regione Puglia.
21. Ai fini dell’accertamento e dell’irrogazione delle
relative sanzioni possono essere utilizzati i verbali redatti dalla Guarda di
finanza, dal Nucleo operativo ecologico dell’Arma dei carabinieri, dal Corpo
forestale dello Stato, dalle Province e dall’Agenzia regionale per la protezione
dell’ambiente, dai Vigili urbani, in relazione alla competenza a essi attribuita
dai singoli regolamenti comunali. Possono essere utilizzati altresì i dati
consuntivi a seguito delle ordinanze di bonifica emanate dai sindaci dei Comuni
ex articolo 192 (Divieto di abbandono), comma 3, del d.lgs.152/2006. Il Servizio
finanze della Regione Puglia provvede alla contestazione della violazione
mediante notifica al trasgressore, a mezzo raccomandata A.R., con invito al
pagamento in unica soluzione del tributo evaso e delle sanzioni. Nel termine di
sessanta giorni dalla data della notifica, il trasgressore può definire la
controversia con il pagamento delle sanzioni indicate nell’atto di contestazione
secondo le modalità di cui al comma 23, sesto periodo. Entro lo stesso termine
il trasgressore può produrre deduzioni difensive al Servizio finanze della
Regione oppure impugnare l’atto di contestazione dinanzi alle commissioni
tributarie. Nel caso di presentazione di deduzioni difensive non è ammessa
impugnazione immediata e il termine di sessanta giorni per l’impugnazione
decorre dalla data di notifica del provvedimento definitivo di irrogazione, che
deve essere adottato, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di
presentazione delle suddette deduzioni.
22. Ove non sia possibile
determinare il momento del conferimento in discarica, sia autorizzata che
abusiva, ovvero il momento dell’abbandono, scarico o deposito incontrollato, ivi
compresi quelli di cui all’articolo 3, comma 40, della l. 549/1995, i rifiuti si
presumono conferiti alla data della redazione del processo verbale di
constatazione. Ove non sia possibile, per gli organi addetti ai controlli,
determinare il quantitativo di rifiuti conferiti in discarica, sia autorizzata
che abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in maniera
incontrollata, ivi compresi quelli di cui all’articolo 3, comma 40, della l.
549/1995, lo stesso si presume sulla base del volume dei rifiuti rapportato a un
fattore di conversione peso/volume pari a 1,2 (fattore di conversione
peso/volume pari a 1.200 Kg/m3). La quantificazione può essere effettuata sulla
base dei verbali redatti dalla Guarda di finanza, dal Nucleo operativo ecologico
dell’Arma dei carabinieri, dal Corpo forestale dello Stato, dalle Province e
dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, dai Vigili urbani, in
relazione alla competenza ad essi attribuita dai singoli regolamenti comunali
ovvero dai dati consuntivi a seguito dell’ordinanza di bonifica emanata dal
sindaco del comune ai sensi del dell’articolo 192, comma 3, del d.lgs. 152/2006.
In tutti i casi di discariche abusive e di discariche non abusive i cui
registri, comunque, non consentano l’esatta specificazione per tipologia e
qualità, nonché la corretta certificazione delle quantità dei rifiuti solidi di
cui all’articolo 3, commi 28 e 40, della l. 549/1995, si applica l’aliquota di
imposta vigente più elevata, in aggiunta all’applicazione della disciplina
sanzionatoria delle violazioni alla normativa di cui al d.lgs. 152/2006 e
successive modifiche e integrazioni.
23. La misura della sanzione amministrativa per l’omessa o
infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ferme
restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme, è applicata dal
200 al 400 per cento del tributo relativo all’operazione. Per l’omessa o
infedele dichiarazione si applica la sanzione da euro 103 a euro 516. Per le
dichiarazioni presentate con un ritardo non superiore a trenta giorni rispetto
al termine previsto dal comma 18 si applica la pena pecuniaria da euro 51,65 a
euro 309,87. Il ritardo superiore a trenta giorni equivale a omessa
dichiarazione. Nel caso in cui i soggetti obbligati neghino l’accesso di cui
all’articolo 3, comma 33, della l. 549/1995 agli aventi titolo a norma del comma
20 del presente articolo o, comunque, non esibiscano, a richiesta, la necessaria
documentazione per i relativi controlli, si applica la sanzione da euro 1.032,91
a euro 6.197,48. Le sanzioni sono ridotte a un terzo, come previsto dagli
articoli 16 (Procedimento di irrogazione delle sanzioni) e 17 (Irrogazione
immediata) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472 (Disposizioni
generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme
tributarie a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n.
662), se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene
adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo e della sanzione.
Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di
cui al d.lgs. 471/1997 e al d.lgs. 472/1997 e successive modificazioni e
integrazioni. Ai ritardati, insufficienti od omessi versamenti è applicata la
sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del d.lgs. 471/1997. Nei casi di
cui al periodo precedente non trova applicazione l’articolo 16 del d.lgs.
472/1997.
24. Per la riscossione coattiva, si rinvia alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino
della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della
legge 28 settembre 1998, n. 337), e successive modifiche e integrazioni. Per
quanto non previsto nel presente articolo relativamente alle controversie in
materia di applicazione del tributo, si rinvia alle norme di cui al decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in
attuazione della delega al Governo contenuta nell’articolo 30 della legge 30
dicembre 1991, n. 413). L’ufficio dell’ente regionale cui notificare il ricorso,
come previsto dall’articolo 16 del d.lgs. 546/1992, è individuato nel Servizio
finanze della Regione Puglia.
25. Gli avvisi di accertamento o di liquidazione devono
essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ovvero, nei casi
di mancata dichiarazione o di contestazione di discarica abusiva, abbandono,
scarico, deposito incontrollato di rifiuti, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui è stata constatata la violazione. Il credito
dell’Amministrazione regionale per l’imposta, gli interessi e le sanzioni, a
seguito di accertamento o di liquidazione, si prescrive in anni cinque dalla
data in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
26 L’imposta è rimborsata quando risulti indebitamente o
erroneamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza,
entro tre anni dalla data di pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti
gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione della relativa
istanza alla Regione Puglia - Servizio finanze. L’eventuale credito risultante
da dichiarazione può essere portato in compensazione nella dichiarazione
successiva e fatto valere sul primo pagamento utile.
27. Gli enti o gli
organismi competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione delle
discariche o degli impianti di incenerimento ai sensi della legislazione statale
o regionale devono trasmettere al Servizio finanze della Regione Puglia le nuove
autorizzazioni, complete dei dati anagrafici dei soggetti autorizzati e di ogni
informazione rilevante ai fini dell’applicazione del tributo, entro trenta
giorni dalla data del rilascio; entro lo stesso termine devono essere altresì
comunicate le modifiche alle autorizzazioni esistenti.
28. Una quota pari al 10 per cento del tributo da
riscossione spontanea, al netto delle somme rimborsate di cui al comma 26, è
dovuta alle Province in ragione dell’ubicazione delle discariche autorizzate e
degli impianti di incenerimento situati nel territorio di ciascuna Provincia.
29. Per le finalità di cui all’articolo 3, comma 27, della l. 549/1995,
è istituito un apposito fondo pari al 20 per cento del gettito derivante
dall’applicazione del tributo, al netto delle somme di cui ai commi 26 e 28.
L’impiego delle risorse affluite al predetto fondo è disposto con delibera della
Giunta regionale. È istituito un fondo da destinare al sostegno dei costi
sopportati dai Comuni maggiormente performanti per la gestione del ciclo dei
rifiuti. Con legge di bilancio, il suddetto fondo è dotato in misura non
superiore al 50 per cento del tributo riscosso al netto delle quote di cui al
primo periodo del presente comma e al comma 28. Con apposita delibera della
Giunta regionale si provvede a definire i criteri e le modalità di impiego delle
somme costituenti il fondo di cui al periodo precedente. Nel bilancio di
previsione della Regione Puglia è istituito apposito capitolo di spesa
denominato: “Fondo per il sostegno nella gestione dei Rifiuti Solidi Urbani”.
Con la stessa delibera viene disposta la destinazione della quota parte del
fondo, corrispondente al gettito derivante dalla tassazione dei fanghi di
risulta, a investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del Settore
produttivo soggetto al tributo. (11)
30. Per quanto non disposto dal presente articolo, si
applicano le disposizioni di cui alla l. 549/1995 e successive modificazioni e
integrazioni.
31. Il comma 1 dell’articolo 19
(Tributo per il deposito dei rifiuti in discarica-Ecotassa) della legge
regionale 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009), è sostituito dal
seguente:
“1 A partire dall’esercizio finanziario 2012, una quota
annua pari a euro 400 mila della dotazione complessiva del capitolo 611087
“Spese per favorire la minore produzione di rifiuti e le altre attività di cui
alla l. 549/1995, articolo 3, comma 27” - UPB 09.05.01 - è destinata a garantire
le attività connesse all’Osservatorio regionale dei rifiuti nonché le attività
della Segreteria tecnica rifiuti e della Segreteria tecnica bonifica presso il
Servizio ciclo dei rifiuti e bonifica.”.
32. Sono abrogati la legge
regionale 22 gennaio 1997, n. 5 (Tributo speciale per il deposito
in discarica dei rifiuti solidi) e gli articoli 8
(Tributo speciale per il deposito in discarica - Soggetti passivi) e 9
(Tributo speciale per il deposito in discarica - Determinazioni) della legge
regionale 3 agosto 2007, n. 25 (Assestamento e seconda variazione
al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007), a eccezione dei
commi 2, 3 e 4 dell’articolo 9 che restano in vigore fino al 31 dicembre 2012.
]
(7) vedi, a riguardo,
la l.r.
n. 16/2015.
(8) Alinea così modificato
dall’ art. 51,
comma 1, lettera a), L.R.
28 dicembre 2012, n. 45, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
(9) La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
del presente comma, nella parte in cui prevede che «agli scarti e ai sovvalli di
impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio si applica
l’aliquota massima del tributo speciale per il conferimento in discarica dei
rifiuti solidi» - Sentenza n. 85/2017- Gazz. Uff. 19 aprile 2017, n. 16,
prima serie speciale .
(10) Comma così
modificato dall’ art. 51,
comma 1, lettera b),L.R.
28 dicembre 2012, n. 45, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
(11) Vedi la DGR n.
671/2016 allegata.
(12) Articolo abrogato dalla l.r.
8/2018 art. 25,
comma 1.
Art. 8
Modifiche all’articolo 5
della l.r.19/2010
1. All’articolo 5
(Imposta regionale sulla benzina per autotrazione) della l.r.
19/2010, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) al comma 1, le parole: “Al
fine di assicurare la copertura delle spese relative alle azioni mirate per la
non autosufficienza e le nuove povertà di cui all’articolo 33 della legge
regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi
sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia)”
sono soppresse;
b) al comma 5, le parole: “i
consumi di carburante” sono sostituite dalle seguenti: “il carburante erogato”;
c) il comma 6 è sostituito dal
seguente:
“6. Gli uffici dell’Agenzia delle dogane effettuano
l’accertamento e la liquidazione dell’imposta sulla base dei controlli
effettuati dalla stessa Agenzia, dalla Guardia di finanza, dal Servizio finanze
della Regione Puglia e sulla base delle dichiarazioni annuali presentate, con le
modalità stabilite nel decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1996
(Modalità per la presentazione delle dichiarazioni in base alle quali si
effettua l’accertamento e la liquidazione dell’imposta regionale sulla benzina
per autotrazione), dai soggetti passivi entro il 31 gennaio dell’anno successivo
a quello cui si riferiscono e trasmettono alla Regione i dati relativi alla
quantità di benzina erogata nel territorio di competenza. La Regione Puglia, per
il tramite del Servizio finanze, ha facoltà di svolgere controlli sui soggetti
obbligati al versamento dell’imposta e di accedere ai dati risultanti dalle
registrazioni fiscali tenute in base alle norme vigenti presso gli impianti di
distribuzione di carburante e può richiedere agli uffici dell’Agenzia delle
dogane i dati ritenuti necessari per l’esecuzione dei controlli di propria
competenza; eventuali infrazioni o irregolarità sono segnalate agli stessi
uffici dell’Agenzia delle dogane, competenti per l’accertamento.
All’effettuazione dei controlli può altresì provvedere la Guardia di finanza, ai
sensi dell’articolo 2 (Tutela del bilancio), comma 2, lettera a), del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (Adeguamento dei compiti del Corpo della
Guardia di finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78), e
ai sensi dell’articolo 18 (Poteri e controlli) del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504”.;
d) al comma 7, il periodo:
“Non si applica l’indennità di mora prevista dall’articolo 3, comma 4, del
d.lgs. 504/1995” è soppresso;
e) al comma 8, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: “Alla predisposizione dei ruoli provvede l’Agenzia
delle dogane che indica la Regione Puglia quale ente creditore.”;
f) al comma 9, le
parole: “in caso di accertamento emanato dal Servizio finanze della Regione
Puglia, l’ufficio dell’ente locale cui notificare il ricorso, come previsto dai
commi 1 e 3 dell’articolo 16 del d.lgs. 546/1992, è individuato nel Servizio
finanze della Regione Puglia” sono soppresse;
g) al comma 10, dopo le parole
“entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata
presentata la dichiarazione”, sono inserite le seguenti “e devono contenere
l’indicazione della Regione Puglia quale ente creditore”;
h) al comma 12, le parole:
“collegato per euro 15 milioni al capitolo di spesa 785000 “Azioni mirate per la
non autosufficienza e le nuove povertà (articolo 33 della l.r. 19/2006).
Coofinanziamento regionale asse 3 P.O. FESR 2007-2013” dell’UPB 05.02.01
“Servizio programmazione e integrazione Servizi sociali” sono soppresse.
Capo II
Disposizioni finanziarie
Art. 9
Iniziative a sostegno
degli audiolesi
1. Al fine di rendere realmente accessibile ai soggetti
audiolesi l’informazione effettuata attraverso le emittenti locali, alle
medesime è assegnato un contributo ammontante a euro 400 mila annui, a valere
sul capitolo 784010 “Fondo globale socio-assistenziale” - UPB 05.02.01,
finalizzato all’utilizzo nei telegiornali di professionisti qualificati come
traduttori del linguaggio CIS.
2. La Giunta regionale, entro sessanta
giorni dalla data di approvazione del bilancio, vara il regolamento di
attuazione relativo ai criteri di distribuzione del contributo di cui al comma
1.
Art. 10
Interventi per la
valutazione tecnico-procedurale ed economico- patrimoniale inerenti
le
Società partecipate dalla Regione
1. Al fine di assicurare i necessari approfondimenti
tecnico-procedurali ed economico-patrimoniali inerenti le società partecipate
dalla Regione, anche con riferimento a processi di valorizzazione dell’esistente
ai fini dell’attività strumentale propria della Regione, in esito alla
dismissione e/o a situazioni di crisi aziendale, è istituito nel bilancio di
previsione autonomo dell’esercizio finanziario 2012, nell’ambito della UPB
6.3.1, dedicato capitolo n. 3980 denominato “Interventi per Studi di fattibilità
e valutazione tecnico-finanziaria e patrimoniale delle Società partecipate dalla
Regione e per la predisposizione di piani di ristrutturazione”, con una
dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2012, in termini di competenza
e cassa, di euro 200 mila.
Art. 11
Finanziamento interventi
per il controllo
e la
certificazione di bilancio
delle Aziende sanitarie
1. Al fine di consentire l’implementazione delle
attività del servizio controlli - con riferimento al monitoraggio e controllo
dei sistemi contabili e alla certificazione di bilancio delle Aziende sanitarie
attraverso la definizione e l’aggiornamento degli strumenti contabili e per lo
svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo, la definizione di
procedure e strumenti per la rendicontazione sociale, la messa a punto di un
sistema di relazioni e reti, interne ed esterne, funzionali all’attività del
servizio - è istituito nel bilancio di previsione autonomo dell’esercizio
finanziario 2012, nell’ambito della UPB 6.3.1, dedicato capitolo n. 3975
denominato “Spese per l’implementazione del controllo e la certificazione di
bilancio delle Aziende Sanitarie”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio
finanziario 2012, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila.
Art. 12
Interventi inerenti la
verifica e il monitoraggio degli aspetti finanziari e contabili dei fondi
di
derivazione comunitaria
1. Al fine di assicurare il necessario coordinamento
informativo degli aspetti di finanza regionale con riferimento ai fondi di
derivazione comunitaria, nell’ambito delle attività attribuite al servizio
controlli con riferimento all’iscrizione dei fondi, alle variazioni in corso di
programmazione, alle modifiche in materia di cofinanziamento, alla normativa in
materia di patto di stabilità, alla rendicontazione finale dei fondi di
derivazione comunitaria, nonché alla valutazione ex-post, è istituito nel
bilancio di previsione autonomo dell’esercizio finanziario 2012, nell’ambito
della UPB 6.3.1, dedicato capitolo n. 3970 denominato “Interventi finalizzati
inerenti il bilancio, la rendicontazione e la valutazione ex-post dei fondi di
derivazione comunitaria”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio
finanziario 2012, in termini di competenza e cassa, di euro 150 mila.
Art. 13 (13)
Norme finanziarie in
materia di alienazione
del demanio armentizio
[1. Dopo il comma 3 dell’articolo 4 (Aree tratturali prive di interesse
archeologico) della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 29 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi),
sono inseriti i seguenti:
“3 bis. Ai soggetti di cui al comma 2, in
caso di acquisto spetta una riduzione pari a un terzo del prezzo di cui al comma
3.
3 ter. Ai soggetti di cui al comma 2, in
caso di acquisto di aree tratturali occupate da costruzioni effettivamente
utilizzate, al momento della presentazione dell’istanza, in modo prevalente come
abitazioni, spetta una riduzione pari al 90 per cento del prezzo di cui al comma
3, lettera b).
3 quater. All’attuale possessore delle
aree tratturali occupate da costruzioni al momento della presentazione
dell’istanza, spetta una riduzione del 50 per cento del prezzo in caso di
trasformazione edilizia; all’uopo viene apposta specifica annotazione nei
pubblici registri immobiliari all’atto della trascrizione.
3 quinques I destinatari delle
agevolazioni di cui al comma 3 ter, in caso di trasformazione edilizia del bene
nei cinque anni successivi all’acquisto sono tenuti al versamento di
un’ulteriore somma pari alla differenza tra il prezzo di cui al comma 3 bis e
quanto già versato; all’uopo viene apposta specifica annotazione nei pubblici
registri immobiliari all’atto della trascrizione.”. ]
(13) Articolo abrogato dall'art.27,comma
1, lettera i) della L.R.
5 febbraio 2013, n. 4.
Art. 14 (14)
Modifica all’articolo 2
della legge regionale
23 dicembre 2003, n. 29
1. All’articolo 2, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 29 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi),
come modificato dall’articolo 45 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14,
dall’articolo 14 della legge regionale 3 agosto 2007, n. 25 e
dall’articolo 3 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5,
le parole: “il 31 dicembre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre
2012”.
(14) Articolo abrogato dall'art.27,comma
1, lettera i) della L.R.
5 febbraio 2013, n. 4.
Art. 15
Utilizzazione risorse ex
articolo 8
della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34
1. Le somme residue rivenienti dalla gestione delle risorse
rese disponibili ai sensi dell’articolo 8
(Interventi a favore delle imprese agricole e dei produttori vitivinicoli),
comma 4, della legge
regionale 31 dicembre 2009, n. 34 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010 - 2012 della Regione
Puglia), per la concessione di aiuti in regime di “de minimis” in favore delle
imprese agricole, restano destinate all’Agricoltura e possono essere utilizzate
secondo criteri e priorità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale,
previo parere della competente Commissione consiliare permanente.
Art. 16
Contributo regionale per
l’esercizio delle funzioni
trasferite dallo Stato ai sensi del
decreto
legislativo 4 giugno 1997, n. 143
1. Allo scopo di assicurare la continuità nell’esercizio
delle funzioni già trasferite dallo Stato alle Regioni ai sensi del decreto
legislativo 4 giugno 1997, n.143 (Conferimento alle regioni delle funzioni
amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione
dell’Amministrazione centrale), nel bilancio di previsione autonomo per l’anno
2012 sono istituiti i seguenti capitoli di spesa con le dotazioni per
l’esercizio finanziario 2012, in termini di competenza e cassa, a fianco di
ciascuno indicate:
a) capitolo 112100, UPB
1.1.1, denominato “Contributo regionale per interventi di manutenzione ordinaria
realizzati dai Consorzi di Bonifica - (d.lgs.143/97)” - euro 1 milione;
b) capitolo 112105, UPB 1.1.1,
denominato “Contributo regionale per interventi di manutenzione straordinaria
realizzati dai Consorzi di Bonifica - (d.lgs.143/97” - euro 1 milione;
c) capitolo 115031, UPB
1.2.1, denominato “Interventi regionali in favore dei produttori della pesca,
dell’acquacoltura e delle acque interne ai sensi del d.lgs. 143/97” - euro 600
mila;
d) capitolo 111113, UPB 1.3.2,
denominato “Spese per la realizzazione del programma regionale delle attività di
divulgazione e promozione commerciale - (d.lgs. 143/97)” - euro 4 milioni 759
mila.
2. La declaratoria del capitolo 111125, UPB 1.1.7, è
sostituita dalla seguente: “Contributo per l’attuazione del programma regionale
sui controlli dell’attitudine produttiva per la produzione del latte e/o della
carne svolti dalle associazioni degli allevatori - Legge 15 gennaio 1991, n. 30
(Disciplina della riproduzione animale - d.lgs 143/97)”, con una dotazione
finanziaria per l’esercizio finanziario 2012, in termini di competenza e cassa,
di euro 1 milione 100 mila.
Art. 17
Attività di controllo nel
settore
degli ortofrutticoli freschi
1. In attuazione del regolamento (CE) 7 giugno 2011, n.
543/2011 (Regolamento di esecuzione della commissione recante modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli
freschi e degli ortofrutticoli trasformati) e del decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2011, n. 5462 (Disposizioni
nazionali in materia di controlli di conformità alle norme di
commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi e delle
banane, in attuazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del
regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011, della Commissione), la Regione
rappresenta l’autorità competente:
a) alla formazione specifica delle figure professionali addette
alla verifica della conformità dei prodotti ortofrutticoli di cui gli operatori
devono disporre ai fini dell’autorizzazione all’uso del logo comunitario e
all’autocontrollo dei prodotti ortofrutticoli in esportazione, in applicazione
dell’articolo 12 (Operatori riconosciuti) del regolamento n. 543/2011;
b) alla esecuzione dei controlli aggiuntivi sul proprio
territorio.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nel
bilancio di previsione autonomo dell’esercizio finanziario 2012, nell’ambito
della UPB 1.3.3, dedicato capitolo n. 111114 denominato “Spese per la formazione
di figure professionali addette alla verifica della conformità dei prodotti
ortofrutticoli. - Regolamento (UE) n. 543/2011 e DM 5462 del 3 agosto 2011”, con
una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2012, in termini di
competenza e cassa, di euro 50 mila.
Art. 18
Semplificazione adempimenti amministrativi in agricoltura
(15)
1. Ferma restando la competenza delle singole
Amministrazioni nei processi autorizzativi, per il perseguimento di obiettivi di
semplificazione amministrativa dei procedimenti di interesse dei soggetti che
esercitano l’attività agricola, nei procedimenti di certificazione della
qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) e di assegnazione del
carburante agricolo agevolato, è facoltà dei soggetti che esercitano l’attività
agricola, la presentazione dell’istanza per il tramite dei Centri autorizzati di
assistenza agricola (CAA) ai sensi dell’articolo 14 (Semplificazione degli
adempimenti amministrativi), comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e
semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2,
lettere d), f), g), l) ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38), e successive
modifiche e integrazioni.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta
dell’Assessore regionale alle risorse agroalimentari, può individuare ulteriori
procedimenti, anche di competenza degli enti locali e degli enti o società
vigilate e/o partecipate dalla Regione, per la presentazione delle istanze ai
sensi del comma 1.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati
gli adempimenti istruttori riferiti ai singoli procedimenti cui i centri
autorizzati di assistenza agricola sono tenuti, i termini massimi di conclusione
dei procedimenti, nonché eventuali requisiti aggiuntivi per i centri autorizzati
di assistenza agricola.
4. Le Amministrazioni competenti adottano il provvedimento
finale entro il termine stabilito per ciascun procedimento, ai sensi del comma
3. Il termine decorre dal ricevimento dell’istanza istruita da parte dei centri
di assistenza agricola, fatte salve eventuali integrazioni che potranno essere
richieste dalle Amministrazioni competenti.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede
mediante gli stanziamenti apposti sul capitolo di spesa 1150830, UPB 01.00.02,
la cui declaratoria viene sostituita dalla seguente “Concessione contributi ai
centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) per attività esercitate in
regime di convenzione”.
(15) Vedi, anche, la Delib.G.R. 18 febbraio
2013, n. 243 allegata.
Art. 19
Personale delle Comunità
montane
1. Al fine di garantire la copertura finanziaria per il
pagamento degli stipendi al personale delle Comunità montane nelle more
dell’approvazione della legge di riforma, il capitolo di spesa 1730 “Contributo
straordinario in favore degli organi di liquidazione delle soppresse Comunità
montane - art. 9 l.r. n. 5/2010” - U.P.B. 08.02.01 - del bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2012 è implementato, in termini di competenza e
cassa, di euro 300 mila.
Art. 20
Consorzi di bonifica
1. La Regione Puglia, al fine di consentire l’attuazione della
legge
regionale 21 giugno 2011, n. 12 (Norme straordinarie per i Consorzi di
bonifica), provvede a erogare ai Consorzi di bonifica, ai sensi dell’articolo 16
(Concorso nelle spese consortili) della legge
regionale 31 maggio 1980, n. 54 (Norme in materia di determinazione dei
comprensori e costituzione dei Consorzi di bonifica integrale), fino alla
concorrenza di euro 10 milioni, le somme occorrenti per far fronte alle seguenti
spese di funzionamento:
a) spese generali di gestione;
b) spese per il pagamento degli emolumenti ai dipendenti a
tempo indeterminato e a tempo determinato;
c) spese per il pagamento dei consumi, anche pregressi, di
acqua ed energia sia per uso civile che per uso agricolo;
d) spese per il pagamento delle quote del contributo
associativo dovuto all’Unione regionale delle bonifiche;
e) spese per il pagamento degli oneri, a carico dei Consorzi,
spettanti ai dipendenti collocati in quiescenza fino al 31 dicembre 2012.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante
l’utilizzo delle risorse finanziarie iscritte, in termini di competenza e di
cassa, al capitolo 112091 - UPB 01.01.01 - del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2012 “Erogazione straordinaria a favore dei Consorzi di
bonifica”.
3. Per gli adempimenti di cui alle lettere b), c), d) ed e)
del comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a nominare, con potere di
riscossione e di pagamento delle somme, un Commissario ad acta, il quale si
avvale di una struttura di supporto. Le prestazioni del Commissario ad acta non
comportano oneri per la finanza regionale. Gli oneri connessi con le prestazioni
della struttura di supporto sono pari a complessivi euro 20 mila e fanno carico,
in termini di competenza e cassa, al capitolo 112099 - UPB 10.01.01 - del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012.
4. Agli oneri
derivanti dal presente articolo, si provvede:
a) per euro 5 milioni con
riduzione dello stanziamento del capitolo di spesa 552034 - UPB 03.04.04;
b) per euro 5 milioni 20
mila con somme resesi disponibili dal recupero dei fondi non utilizzati per i
fini di cui ai commi da 1 a 4 dell’articolo 8
(Interventi a favore delle imprese agricole e dei produttori vitivinicoli) della
l.r.34/2009;
a tal fine, nel bilancio di previsione autonomo per l’anno 2012 è istituito, in
termini di competenza e cassa, nell’ambito della UPB 03.04.03, apposito capitolo
di entrata n. 3061710, denominato “Entrate derivanti da recupero fondi non
utilizzati per i fini di cui all’articolo 8,
commi da 1 a 4, l.r.
34/2009”, con uno stanziamento di euro 5 milioni 20 mila; conseguentemente,
il predetto importo di euro 5 milioni 20 mila è portato in detrazione dalle
finalità dell’articolo 15 della presente legge recante norme sull’utilizzazione
delle risorse ex articolo 8
l.r.
34/2009.
Art. 21
Attività di competenza
regionale in materia
di controllo dei pericoli
di incidente rilevante
1. Al fine di dare attuazione al disposto di cui all’articolo
25 (Misure di controllo) del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334
(Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), e successive
modifiche ed integrazioni e della legge regionale 7 maggio 2008, n. 6
(Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate
sostanze pericolose), in materia di controllo dei pericoli di incidente
rilevante di competenza regionale, sono istituiti nel bilancio regionale
autonomo i seguenti capitoli:
a) parte entrata - UPB 3.3.1 “Proventi e diritti per
prestazioni rese da uffici e servizi regionali” - capitolo n. 3062120 denominato
“Proventi derivanti dall’esercizio delle attività di controllo di competenza
regionale sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai sensi
dell’articolo 25 del d.lgs. 334/1999 e s.m.i. collegato ai capitoli 641010,
641015”;
b) parte spesa - UPB 9.7.1 “Rischio Industriale”:
1) capitolo 641010 denominato “Trasferimento ad Arpa-Puglia
di risorse finanziarie finalizzate all’esercizio delle attività di controllo ai
sensi della DGR n. 801 del 23 marzo 2010 collegato al capitolo di entrata
3062120”;
2) capitolo 641015 denominato “Spese per l’esercizio delle
competenze regionali in materia di rischi di incidenti rilevanti ai sensi del
D.lgs. 334/1999 e successive modifiche integrazioni collegato al capitolo di
entrata 3062120”.
1
bis. La tariffa in acconto per istruttoria e controlli, definita dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 801 del 23 marzo 2010 e successive integrazioni e
modifiche, viene ripartita equamente tra Ente Regione e ARPA Puglia. Il Gestore,
su richiesta dell’autorità competente (Ente Regione), versa la tariffa, così
ripartita, nei rispettivi bilanci della Regione Puglia e dell’ARPA Puglia. (16)
1
ter. La tariffa definitiva, nei termini che saranno fissati dall’emanando
Decreto ministeriale di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo
del 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose), su richiesta dell’autorità competente, è versata dal Gestore nei
bilanci della Regione Puglia e dell’ARPA Puglia. (17)
(16) (17) Commi aggiunti dalla l.r.
3/2014, art.3.
Art. 22
Attività in materia di
prevenzione
e riduzione integrata dell’inquinamento
1. Al fine di consentire la compiuta attuazione di quanto
previsto dalla normativa in materia di autorizzazione integrata ambientale
(d.lgs. 59/2005 e d.lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni), di
competenza regionale, sono istituiti nel bilancio regionale autonomo i seguenti
capitoli:
a) parte entrata - UPB 3.3.1 “Proventi e diritti per
prestazioni rese da uffici e servizi regionali” - capitolo n. 3062130 denominato
“Proventi derivanti dallo svolgimento delle attività connesse con l’applicazione
della normativa in materia di prevenzione e riduzione integrata
dell’inquinamento collegato ai capitoli 641020, 641025”;
b) parte spesa - UPB 9.7.1 “Rischio Industriale”:
1) capitolo 641020 denominato “Trasferimento ad Arpa-Puglia
di risorse finanziarie finalizzate all’esercizio delle attività di controllo in
materia di prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento collegato al
capitolo di entrata 3062130”;
2) capitolo 641025 denominato “Spese per l’esercizio delle
competenze regionali in materia di prevenzione e riduzione integrata
dell’inquinamento collegato al capitolo di entrata 3062130”.
1
bis. Il gestore, su richiesta dell’autorità competente (Ente Regione) e
dell’autorità di controllo (ARPA), in relazione alle attività svolte per il
rilascio e il controllo dell’autorizzazione integrata ambientale, provvede a
versare la tariffa istruttoria (Ti) nel bilancio della Regione Puglia, quella
per controlli (Tc) e controlli programmati con prelievi e analisi (Ta) nel
bilancio di ARPA Puglia.1
bis. Il gestore, su richiesta dell’autorità competente (Ente Regione) e
dell’autorità di controllo (ARPA), in relazione alle attività svolte per il
rilascio e il controllo dell’autorizzazione integrata ambientale, provvede a
versare la tariffa istruttoria (Ti) nel bilancio della Regione Puglia, quella
per controlli (Tc) e controlli programmati con prelievi e analisi (Ta) nel
bilancio di ARPA Puglia. (18)
(18) Comma aggiunto dalla l.r. 3/2014, art. 2
Art. 23
Modifiche e integrazioni
alla legge regionale
11 febbraio 2002, n. 1
1. Alla legge
regionale 11 febbraio 2002, n. 1 (Norme di prima applicazione dell’articolo
5 della legge 29 marzo 2001, n. 135, riguardanti il riordino del sistema
turistico pugliese), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) il comma 2 dell’articolo 13 (Soppressione delle Aziende di
promozione turistica di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto) è sostituito dal
seguente:
“2. Il Direttore generale dell’Azienda regionale turismo (ARET)
è commissario liquidatore delle Aziende soppresse ed entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di
previsione 2012 presenta alla Giunta regionale il rapporto sullo stato della
liquidazione. Il rapporto contiene almeno:
a) la ricognizione analitica
della situazione finanziaria delle aziende di promozione
turistica
b) (A.P.T.);
c) i rendiconti finanziari sulla
base dell’accertamento rispetto all’ultimo bilancio approvato;
la
ricognizione della situazione patrimoniale delle APT e dei rapporti attivi e
passivi non esauriti;
d) l’elenco dei beni immobili con
i riferimenti catastali;
e) l’elenco dei contenziosi in
atto;
f) l’elenco dei
programmi comunitari di competenza delle APT e ancora in atto.”;
b) dopo il comma 2 dell’articolo
13 sono inseriti i seguenti:
“2 bis. Successivamente all’approvazione del rapporto sullo
stato della liquidazione e alla sottoscrizione dei verbali di cui all’articolo
14, comma 1, con decreto del Presidente della Giunta regionale è dichiarata
l’estinzione delle Aziende di promozione turistica di Bari, Brindisi, Foggia,
Lecce e Taranto e la cessazione delle funzioni del Commissario liquidatore.
2 ter. La Regione Puglia succede alle APT nei rapporti giuridici attivi
e passivi non esauriti alla data di approvazione del rapporto di cui al comma 2
e alla gestione ed estinzione degli stessi procedono gli uffici regionali
secondo la ripartizione di competenze definita dalla Giunta regionale con la
menzionata delibera di approvazione. Fanno eccezione i programmi di cui alla
lettera f) del comma 2 che sono trasferiti all’ARET. Nell’espletamento degli
adempimenti previsti dal presente comma, gli uffici regionali incaricati si
coordinano con il Direttore generale dell’ARET.
2 quater La Regione Puglia succede alle APT ai sensi
dell’articolo 110 del Codice di procedura civile nei contenziosi di cui alla
lettera e) del comma 2, esclusi quelli concernenti i programmi di cui alla
lettera f) dello stesso comma, nei quali succede l’ARET, con i limiti previsti
dall’articolo 111 del Codice di procedura civile.”;
c) il comma 1 dell’articolo 14
(Assegnazione beni all’ARET) è sostituito dal seguente:
“1. I beni
immobili inseriti nell’elenco di cui alla lettera e) del comma 2 dell’ articolo
13, dopo l’approvazione del rapporto sullo stato della liquidazione da parte
della Giunta regionale, sono trasferiti alla Regione Puglia mediante la
sottoscrizione di processi verbali di consegna, che costituiscono titolo per il
carico e il discarico dei beni dalle scritture contabili e per la trascrizione
del cambiamento di titolarità dei beni immobili. Fino alla sottoscrizione dei
predetti verbali il Commissario liquidatore di cui all’articolo 13 cura la
gestione ordinaria e straordinaria dei suddetti beni.”;
d) all’articolo 14 è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
“2 bis. Per la valorizzazione dei beni di cui al presente
articolo, la Regione Puglia può avvalersi della collaborazione di istituzioni
universitarie e di ricerca, amministrazioni, enti pubblici, organismi e agenzie
specializzate.”.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ogni sei mesi, l’Assessore al ramo è tenuto a predisporre e a trasmettere
alla competente commissione consiliare permanente apposita relazione analitica
riguardante gli adempimenti in essere e le risultanze di cui al comma 1.
Art. 24
Spese per perizie e
prestazioni tecniche
1. Al fine di consentire la corresponsione dei compensi dovuti
a professionisti ed esperti per incarichi di consulente tecnico d’ufficio (CTU),
consulente tecnico di parte (CTP) e per l’esecuzione di indagini e verifiche,
stime, valutazioni, perizie di parte e accertamenti tecnici preventivi in caso
di contenziosi, nonché per la partecipazione a commissioni di gara in materia di
lavori pubblici, è istituito, nell’ambito della UPB 09.01.04, il capitolo 513035
denominato “Spese per C.T.U. e C.T.P., indagini e verifiche tecniche, stime,
valutazioni, perizie di parte e accertamenti, tecnici preventivi, nonché
partecipazione a commissioni di gara in materia di lavori pubblici”, con una
dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2012, in termini di competenza
e cassa, di euro 50 mila.
Art. 25
Responsabile della
mobilità
1. Al fine di assicurare il necessario supporto e la piena
operatività del “Responsabile della mobilità” di cui alla delibera di Giunta
regionale 3 maggio 2011, n. 795 (Istituzione del mobility manager aziendale), è
istituito nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012,
nell’ambito della UPB 3.0.1, il capitolo di spesa 551005, denominato “Spese per
la promozione e l’attuazione delle attività di mobilità manageriale”, con una
dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2012, in termini di competenza
e cassa, di euro 20 mila.
Art. 26
Modifiche all’articolo 31
della legge regionale
6 luglio 2011, n. 14
1. Fino alla individuazione dei nuovi soggetti di
gestione degli ATO su base provinciale, al fine di consentire il regolare
svolgimento delle attività di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani, le
attuali Autorità d’Ambito (AdA) continuano a svolgere le loro funzioni.
2. Al fine di procedere alla immediata esecuzione di quanto
disposto dall’articolo 31
(Ambiti territoriali ottimali), comma 1, della legge
regionale 6 luglio 2011, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2011), entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, la Giunta nomina quali Commissari ad
acta per ciascun ATO provinciale i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia, i
quali, entro e non oltre i successivi sessanta giorni, unificano, su base
territoriale provinciale, i piani d’Ambito già adottai dalle AdA. In caso di
inerzia da parte dei commissari, la Giunta regionale provvede a esercitare i
poteri sostitutivi.
3. Il termine previsto dall’articolo 31,
comma 2, della l.r.
14/2011 è differito al 30 aprile 2012.
Art. 27
Interventi per la cittadinanza sociale e la
legalità
1. La Regione Puglia individua la legalità e
l’effettiva tutela dei diritti sociali quali elementi fondanti per assicurare
coesione sociale e uno sviluppo territoriale equilibrato e sostenibile.
2. Per contribuire alla promozione della legalità e della
cittadinanza sociale in tutti gli ambiti di intervento quali l’educazione e la
formazione, il lavoro, il tempo libero, la cultura, la Regione Puglia attiva
proprie iniziative sostenendo interventi innovativi di rilievo regionale e
locale anche promossi da altre Pubbliche amministrazioni e soggetti privati
senza scopo di lucro.
3. Per l’attuazione delle iniziative previste dal comma 2 , la
Giunta regionale predispone il programma e l’individuazione degli interventi,
che deve essere sottoposto al parere preventivo della competente Commissione
consiliare permanente.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con
l’istituzione nel bilancio regionale autonomo dell’esercizio finanziario 2012,
nell’ambito della UPB 2.7.1, di dedicato capitolo n. 814035, denominato “Spese
per l’attuazione di iniziative per la cittadinanza sociale e la legalità”, con
una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2012, in termini di
competenza e cassa, di euro 150 mila.
Art. 28
Interventi per il
servizio civile regionale
1. La Regione Puglia, nel rispetto della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea, degli articoli 2, 3, 4, 11, 52, 117 e
118 della Costituzione, della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del
servizio civile nazionale) e della legge
regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia), individua nel
servizio civile regionale un’esperienza di cittadinanza attiva volta a formare i
giovani ai valori e alla pratica di una cittadinanza consapevole, partecipe,
responsabile, solidale e non violenta.
2. In particolare, per il raggiungimento di tale scopo, la
Regione Puglia attiva proprie iniziative sostenendo interventi:
a) per il sostegno e la diffusione del servizio civile
regionale, con il concorso delle istituzioni, degli enti pubblici e privati e
delle organizzazioni della società civile;
b) come contributo alla formazione civica, sociale,
culturale e professionale dei giovani, attraverso l’esperienza del servizio
civile;
c) per il rafforzamento del senso di appartenenza e di
partecipazione attiva dei giovani alla comunità regionale, nazionale e
internazionale;
d) per la promozione e il sostegno di politiche giovanili
ad opera di soggetti pubblici e privati coinvolti in vario modo nel servizio
civile.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte
con l’istituzione nel bilancio regionale autonomo dell’esercizio finanziario
2012, nell’ambito della UPB 2.7.1, di dedicato capitolo n. 813045 denominato
“Spese per il funzionamento del Servizio civile regionale”, con una dotazione
finanziaria per l’esercizio finanziario 2012, in termini di competenza e cassa,
di euro 150 mila.
Art. 29
Contratto di servizio con
Trenitalia
1. In relazione all’articolo 14, comma 2, del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e nelle more della definitiva determinazione dei
finanziamenti statali a favore del trasporto pubblico locale, al fine di
assicurare la copertura finanziaria degli oneri rivenienti dalla sottoscrizione
con la società Trenitalia del contratto di servizio per la gestione del
trasporto pubblico locale, è istituito nel bilancio regionale autonomo
dell’esercizio finanziario 2012, nell’ambito della UPB 3.4.2, dedicato capitolo
n. 551038, denominato “Compensazione del contratto di servizio per la gestione
dei servizi ex articolo 9 del d.lgs. 422/97”, con una dotazione finanziaria per
l’esercizio finanziario 2012, in termini di competenza e cassa, di euro
8.965.515,05.
Art. 30
Finanziamento Aeroporto
“Gino Lisa” di Foggia
1. Al fine di assicurare flussi turistici anche
destagionalizzati da e per il Gargano attraverso collegamenti con altri scali
aerei, è autorizzato per l’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia il finanziamento di
euro 1 milione in favore di Aeroporti di Puglia spa. Il capitolo di spesa 562015
“Aeroporti di Puglia - Spese per la promozione e comunicazione del territorio
della Regione Puglia” - UPB 03.04.02 - del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2012 è pertanto implementato di pari importo in termini
di competenza e cassa.
Art. 31
Modifiche alle leggi
regionali 4 luglio 1997, n. 18
e 12 ottobre 2009, n. 21
1. Sono abrogati gli articoli 2
(Comitato tecnico consultivo), 3 (Durata in carica e compensi) e 4
(Segreteria del Comitato) della legge
regionale 4 luglio 1997, n. 18 (Procedure di attuazione del piano di
liquidazione del soppresso Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia -
ERSAP), e l’articolo 4
(Proroga delle funzioni del Comitato tecnico consultivo l.r. 18/1997) della legge
regionale 12 ottobre 2009, n. 21 (Assestamento e prima variazione al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009).
2. Le
funzioni di cui all'articolo 2 della legge regionale
4 luglio 1997, n. 18 (Procedure di attuazione del piano di liquidazione
del soppresso Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia - ERSAP), sono
attribuite al Servizio riforma fondiaria. (19)
(20)
(19) Comma così sostituito dall’ art. 51,
comma 1, lettera c), L.R.
28 dicembre 2012, n. 45, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «2. Le funzioni di cui
all'articolo 2
della L.R. n. 18/1997 sono attribuite al
Servizio regionale demanio e patrimonio.».
(20) Vedi, anche, la Delib.G.R. 28 febbraio 2012, n.
353. (allegata)
Art. 32
Costi del personale applicato ai Centri territoriali per
l’impiego
nel periodo di programmazione 2000-2006 (21)
1. Limitatamente alle attività realizzate nel
periodo di attuazione del POR 2000-2006, sono ammessi a rendicontazione i costi
effettivamente sostenuti per il personale applicato presso i Centri territoriali
per l’impiego in esecuzione di regolari convenzioni tra le Province e gli enti
di formazione professionale ai sensi dell’articolo 41
(Amministrazioni provinciali) della legge
regionale 31 maggio 2001, n. 14 (Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001 - 2003).
2. L’ammissione a rendicontazione di cui al comma 1 è ammessa
nei limiti degli importi già trasferiti in via di anticipazione dalla Regione
alle Province all’atto della data di entrata in vigore della presente legge.
(21) Vedi,
anche la Delib.G.R. 2 febbraio 2012, n.
216 allegata.
Art. 33
Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2005, n.
1
1. All’articolo 3
(Utilizzo dei mutui concessi agli enti locali dalla Cassa depositi e prestiti e
assistiti da contribuzione regionale) della legge
regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005 - 2007 della Regione Puglia),
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, sono soppresse le
parole: “e a condizione che i medesimi enti provvedano alla rinegoziazione con
la Cassa depositi e prestiti dei tassi d’interesse applicati agli originari
mutui”;
b) al comma 4, sono soppresse le
parole: “fatti salvi gli effetti derivanti dalla rinegoziazione”.
Art. 34
Aumento capitale società
Puglia Sviluppo S.p.A.
1. Al fine di consentire l’esercizio delle attività di
intermediazione finanziaria ai sensi dell’articolo 106 (Albo degli intermediari
finanziari) del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, tenuto conto delle
disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17
febbraio 2009, n. 29 (Regolamento recante disposizioni in materia di
intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 107, 113 e 155, commi 4 e 5,
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), la Giunta regionale è
autorizzata a provvedere all’aumento di capitale sociale della società Puglia
Sviluppo S.p.A. nei limiti di euro 2 milioni 200 mila.
2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede con
le eventuali economie che si renderanno disponibili nel corso dell’avanzamento
procedurale e finanziario dei progetti presenti nel ciclo di programmazione
2000/2006, con specifico riferimento all’Accordo di Programma Quadro “Sviluppo
Locale” e alle risorse cosiddette liberate relative all’Asse IV PO FESR
2000/2006 “Sistemi locali di sviluppo”, a seguito delle attività di ricognizione
previste con delibera CIPE 30 luglio 2010, n. 79 (Ricognizione, per il periodo
2000-2006, dello stato di attuazione degli interventi finanziati dal fondo per
le aree sottoutilizzate e delle risorse liberate nell’ambito dei programmi
comunitari-Ob. 1).
3. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1, la Giunta
regionale dà preliminarmente ricognizione della sussistenza delle succitate
economie e dà atto che ricorrono le condizioni di cui all’articolo 6 (Riduzioni
dei costi degli apparati amministrativi), comma 19, del d.l. 78/2010,
convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010.
Art. 35
Istituzione nuovi
capitoli per il Servizio ciclo rifiuti e bonifica
1. Nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012,
nell’ambito della UPB 09.05.01 “Servizio ciclo dei rifiuti e bonifica”, sono
istituiti i seguenti tre capitoli:
a) 611120 “Spese per il piano
regionale di protezione dell’ambiente di decontaminazione, smaltimento e
bonifica dell’amianto d.p.c.m. del 16/11/1995”;
b) 611125 “Spese per
l’implementazione della raccolta differenziata, il riutilizzo ed il recupero dei
rifiuti”;
c) 611130 “Spese per le politiche
di sostegno delle iniziative tese al riutilizzo e recupero dei rifiuti”.
Art. 36
Proroga del mandato ai
Presidenti e componenti delle Commissioni per la formazione delle
graduatorie e per la mobilità ex articolo 5 della legge regionale 20
dicembre 1984, n. 54
1. Il Presidente e i componenti delle Commissioni per la
formazione delle graduatorie e per la mobilità degli alloggi di Edilizia
residenziale pubblica (ERP), di cui all’articolo 5
della legge
regionale 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l’assegnazione e la
determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia residenziale
pubblica), e successive modifiche e integrazioni, il cui mandato è scaduto entro
la data di entrata in vigore della presente legge restano in carica sino al 31
marzo 2012.
Art. 37
Predisposizione di piani
e programmi comunali
di verifica delle condizioni statiche di fabbricati
pubblici e privati
1. In attuazione dell’articolo 1
della legge
regionale 22 maggio 1985, n. 38 (Norme per il controllo statico dei
fabbricati dei comuni pugliesi e interventi in caso di crollo degli edifici), e
al fine di predisporre piani e programmi comunali di verifica delle condizioni
statiche di fabbricati pubblici e privati, è istituito nel bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario 2012, nell’ambito della UPB 09.01.01,
dedicato capitolo di spesa n. 511031, denominato “Piani e programmi comunali di
verifica delle condizioni statiche dei fabbricati”, con una dotazione
finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila.
2. Il procedimento di finanziamento di cui al comma 1 è
attivato anche d’ufficio, è diretto alle amministrazioni comunali, nei limiti
dello stanziamento ed è deliberato dalla Giunta regionale, unitamente allo
schema di apposito protocollo d’intesa.
Art. 38
Ripristino danni alla
Basilica Santuario
“Madre di Dio Incoronata” di Foggia
1. Al fine di contribuire alla realizzazione di
interventi per lavori di ripristino del tetto e di parti murarie danneggiate
dalle continue infiltrazioni meteoriche della Basilica Santuario “Madre di Dio
Incoronata” di Foggia, è istituito nel bilancio regionale autonomo per
l’esercizio finanziario 2012, nell’ambito della UPB 09.01.01, il capitolo
521045, denominato “Contributo straordinario a favore della Basilica Santuario
‘Madre di Dio Incoronata’ di Foggia”, con una dotazione finanziaria per l’anno
2012, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.
Art. 39
Ulteriore proroga termini
articoli 28 e 30
della legge regionale 19/2010
1. i termini di scadenza fissati dagli articoli 28 (Norme
transitorie di semplificazioni in materia di utilizzo di acque sotterranee per
le piccole derivazioni di acqua pubblica. Riconoscimento di utenza) e 30
(Concessioni sanatorie) della l.r. 19/2010, come modificati dall’articolo 24
della l.r.
14/2011, relativi al perfezionamento delle istanze, rispettivamente, di
riconoscimento di utenze di piccola derivazione destinate all’estrazione e
utilizzazione di acque sotterranee e concessione in sanatoria per piccoli
derivazioni, sono differiti al termine perentorio del 30 giugno 2012.
2. L’articolo 25
(Concessioni e autorizzazioni per l’utilizzo delle acque sotterranee per usi
domestico, irriguo, industriale e diversi) della l.r.
14/2011 è abrogato.
Art. 40
Sistema informativo
qualità delle acque
1. Al fine di dare attuazione al combinato disposto
dell’articolo 75, comma 5 e dell’allegato 3 della Parte III - sezione II - del
d.lgs. 152/2006 e s.m.i., è istituito nel bilancio regionale autonomo per
l’esercizio finanziario 2012, nell’ambito della UPB 09.04.01, il capitolo di
spesa 623010, denominato “Spese per il centro di documentazione per la raccolta,
la gestione e la diffusione dei dati conoscitivi e delle informazioni sullo
stato di qualità delle acque”.
2. La dotazione finanziaria per l’esercizio 2012 è stabilita,
in termini di competenza e cassa, in euro 10 mila per la realizzazione del
sistema informativo. Per gli esercizi successivi la dotazione finanziaria è
stabilita con le leggi di bilancio annuali e pluriennali.
Art. 41
Proroga termini articolo
4 l.r. 4/2010
1. I termini di cui all’articolo 4
(Modifiche e integrazioni alla l.r.
n. 8/2004), comma 1, lettera f), della l.r.
4/2010 sono prorogati al 31 dicembre 2012.
Art. 42
Autorizzazione al
funzionamento delle strutture
e dei servizi di cui alla legge regionale 10
luglio 2006, n. 19
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 20
(Modifiche e integrazioni all’articolo 49
della l.r.
19/2006), comma 1, lettera a) della l.r.
19/2010, il termine ultimo per il conseguimento della autorizzazione
definitiva al funzionamento per le strutture e i servizi in possesso di
autorizzazione provvisoria di cui all’articolo 49
della legge
regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei
servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in
Puglia), e che abbiano avviato l’iter per l’adeguamento ai nuovi standard, è
prorogato al 6 febbraio 2013.
2. La Giunta regionale con proprie
direttive definisce le procedure che i Comuni devono espletare per la gestione
delle autorizzazioni provvisorie e per revocare le preesistenti autorizzazioni
al funzionamento per le strutture e i servizi per i quali non ricorrano le
condizioni per la proroga di cui al comma 1.
Art. 43
Contributi per
l’adeguamento delle strutture
di accoglienza alle norme di sicurezza
1. Sono concessi contributi a favore delle Caritas
diocesane per l’adeguamento delle strutture di accoglienza alle norme di
sicurezza, nonché per l’acquisto di attrezzature indispensabili per l’erogazione
di servizi di assistenza alle persone indigenti, nella misura massima dell’80
per cento della spesa. Per ogni Caritas può essere erogato un contributo massimo
di euro 20 mila.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa
fronte con l’istituzione nel bilancio regionale autonomo dell’esercizio
finanziario 2012, nell’ambito della UPB 09.01.01, di dedicato capitolo n.
521050, denominato “Contributo alle Caritas diocesane per l’adeguamento di
strutture di accoglienza alle norme di sicurezza e per l’acquisto di
attrezzature”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2012,
in termini di competenza e cassa, di euro 380 mila.
Art. 44
Fondazione “Paolo Grassi”
1. Al fine di sostenere l’attività della Fondazione “Paolo
Grassi” di Martina Franca, operante nel campo della cultura e dello spettacolo
popolari, il capitolo 813045 “Contributo straordinario per il funzionamento
della Fondazione ‘Paolo Grassi’ di Martina Franca” - UPB 04.01.01 - del bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2012 è implementato, in termini di
competenza e cassa, di euro 40 mila.
Art. 45
Contributi per il
“Carnevale di Massafra”
e per il “Corteo storico Federico II”
1. Al fine della valorizzazione di manifestazioni di
carattere culturale e di importante tradizione popolare, quali il “Carnevale di
Massafra” e il “Corteo storico Federico II - Torneo dei Rioni - di Oria”, che
incentivano l’attrattività turistica nell’intera regione, è istituito nel
bilancio regionale autonomo per l’esercizio finanziario 2012, nell’ambito della
UPB 04.01.01, il capitolo 813046 “Contributo straordinario per l’anno 2012 per
le manifestazioni a carattere culturale e di tradizione popolare ‘Carnevale di
Massafra’ e “Corteo storico Federico II - Torneo dei rioni - di Oria’” , con una
dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.
Art. 46
(Modifiche all’articolo 12 bis della
legge regionale 4
gennaio 2001, n. 1) (22)
[1. All’articolo 12 bis (Modulazione percentuale di
risparmio) della legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1
(Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro
pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione
Puglia), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1,
le parole: “Per l’anno 2011” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere
dall’anno 2011”;
b) il comma 2 è
soppresso.]
(22) Articolo abrogato dall’ art. 46,
comma 2, L.R.
28 dicembre 2012, n. 45, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
Art. 47
(Attuazione articolo 16
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98)
[1. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 16 (Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico),
comma 8, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, e la tempestività della comunicazione della nullità ivi
prescritta, il competente dirigente del Servizio personale e organizzazione, al
fine di garantire la continuità e la funzionalità dell’amministrazione,
provvede:
a) a trasmettere alla Giunta regionale e
all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale l’elenco nominativo dei
dipendenti interessati dagli effetti sul rapporto di lavoro e sul correlato
trattamento economico delle sentenze dichiarative di illegittimità
costituzionale, con analitica indicazione delle attività e degli incarichi dagli
stessi espletati;
b) ad acquisire dalla Giunta regionale e
dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per quanto di rispettiva
competenza, gli atti di indirizzo, in merito all’adozione dei provvedimenti e di
atti gestionali finalizzati ad assicurare, in via ordinaria e stabile, lo
svolgimento dei servizi e dei compiti assicurati dai dipendenti di cui alla
lettera a).
2. Ai fini dell’adozione dell’atto di
indirizzo di cui al comma 1, lettera b), il direttore dell’Area Organizzazione e
riforma dell’Amministrazione e il Segretario generale del Consiglio regionale
provvedono a sentire i direttori di Area nonché le Organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative.
3. Gli atti di indirizzo devono essere
adottati dalla Giunta regionale e dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale entro sei mesi dalla data di ricevimento dell’elenco nominativo
trasmesso dal dirigente del Servizio personale e organizzazione.
4. Fino all’adozione degli atti di indirizzo
di cui al comma 1, lettera b), il dirigente del Servizio personale e
organizzazione non procederà alla formalizzazione di quanto previsto
dall’articolo 16, comma 8, del d.l. 98/2011, convertito, con modificazioni,
dalla l. 111/2011.
5 Le disposizioni contenute nel presente
articolo costituiscono attuazione della potestà esclusiva in materia di
organizzazione prevista dagli articoli 97 e 117 della Costituzione ed è fatto
obbligo ai dirigenti e ai dipendenti regionali di assicurarne la piena e
regolare applicazione .] (23)
(23) Articolo abrogato dall'art. 25,
L.R.
3 luglio 2012, n. 18, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
Art. 48
(Trattamento economico,
previdenziale e di fine mandato dei Consiglieri regionali)
1. Le disposizioni relative all’istituto dell’assegno
vitalizio di cui alla legge
regionale 27 giugno 2003, n. 8 (Testo unico sulle norme in materia di
trattamento economico e previdenziale dei Consiglieri regionali della Puglia), e
successive modifiche e integrazioni non si applicano ai Consiglieri regionali
eletti a partire dalla X legislatura. (21)
2. I Consiglieri regionali eletti a partire dalla X legislatura
possono richiedere di aderire al sistema previdenziale contributivo.
3. A partire dalla X legislatura i Consiglieri regionali che
cessano dal mandato percepiscono il trattamento di quiescenza, comunque
maturato, inderogabilmente al raggiungimento del sessantesimo anno di età.
4. A partire dalla X legislatura la misura dell’assegno di fine
mandato di cui all’articolo 11 della l.r. 8/2003 è calcolata sull’ultima
indennità mensile lorda di mandato corrisposta ai Consiglieri regionali,
moltiplicata per il numero di anni di consigliatura effettivamente svolti con il
criterio del pro-rata per i Consiglieri che abbiano già esercitato il mandato in
legislature precedenti. (24)
5. Le indennità di cui alla l.r.
8/2003 e s.m.i. riconosciute ai Consiglieri regionali sono fissate nella
misura in godimento alla data del 30 novembre 2011.
6. L’ufficio di Presidenza, al fine di determinare criteri e
modalità per l’applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo,
adotta apposito regolamento per la disciplina dei sistema previdenziale
contributivo, del calcolo dell’assegno di fine mandato e della contribuzione
volontaria.
(24) Comma
implicitamente abrogato dalla l.r.
34/2012, art. 3 che ha
abolito a decorrere dal 1 gennaio
2013 l’istituto dell’assegno vitalizio.
(25)
Comma implicitamente abrogato dalla l.r.
34/2012, art. 2 che ha abolito a decorrere dal 1 gennaio 2013
l’istituto dell’assegno di fine
mandato.
L’indicatore
di premialità di cui alla lettera a) dell’articolo 6 è raggiunto nel caso in cui
i Comuni o gli ATO adeguino i contratti vigenti agli obiettivi di raccolta
differenziata previsti nel d.lgs. 152/2006 entro e non oltre 6 mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge ovvero stipulino nel medesimo termine
contratti per il servizio di raccolta che prevedano il raggiungimento degli
obiettivi di raccolta differenziata definiti nel d.lgs. 152/2006 e,
contestualmente, provvedano alla predisposizione del regolamento di
assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai sensi
dell’art. 198 (Competenze dei comuni) comma 2, lettera g), del d.lgs.
152/2006.
L’indicatore
di premialità di cui alla lettera b) è raggiunto nel caso in cui la percentuale
di impurità nella frazione organica raccolta sia inferiore al 7 per cento,
calcolata come media sul periodo di riferimento previsto nella presente
legge.
L’indicatore
di premialità di cui alla lettera c) è raggiunto nel caso in cui vengano
rispettate simultaneamente le seguenti percentuali di impurezze:
Le
percentuali sopra indicate sono calcolate come media sul periodo di riferimento
previsto nella presente legge. Le modalità di misurazione dei parametri sono
quelli definiti nel vigente Accordo quadro ANCI-CONAI.
L’indicatore
di premialità di cui alla lettera d) è raggiunto nel caso in cui il Comune o
l’ATO abbia adottato un sistema di monitoraggio e controllo delle quantità e
della qualità delle frazioni raccolte in modo differenziato basato sugli
strumenti dell’Information and Communication Technology, anche utilizzando
sistemi di diagnostica real-time basati su sistemi informativi territoriali.
Il sottoscritto (Nome e Cognome, data e luogo di nascita,
residenza), legale rappresentante del Comune .... facente parte dell'ARO ...
della Provincia di ....... nella consapevolezza che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R, 445 del 28 dicembre 2000, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, attesta che per
l'anno ............... il Comune ha prodotto le seguenti quantità di
rifiuti.